35.2022.27
Corretta la decisione con la quale l'Istituto assicuratore ha rifiutato di assegnare una rendita di invalidità. Pure corretta l'entità dell'IMI attribuita
22 agosto 2022Italiano20 min
i dolori cronici irradianti e i deficit funzionali all’intera caviglia. Ella ha
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2022.27
cr
Lugano
22 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 marzo 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4 febbraio 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 29 giugno 2017 RI 1, nata
nel 1972, di formazione decoratrice e da ultimo attiva come ausiliaria di
laboratorio farmaceutico – e perciò assicurata d’obbligo contro gli infortuni e
le malattie professionali presso CO 1 (di seguito: CO 1) – è scivolata
scendendo le scale, provocandosi una frattura-lussazione trimalleolare alla
caviglia destra.
A seguito dell’accaduto, ella ha
dovuto sottoporsi, nel tempo, a diversi interventi chirurgici ed è stata, da
subito, totalmente inabile al lavoro.
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Eseguiti gli accertamenti del caso,
in particolare una perizia medica a cura del dr. __________, con decisione
dell’8 settembre 2020 ha riconosciuto le prestazioni per il trattamento medico
fino al 31 dicembre 2019 e le indennità giornaliere fino al 31 luglio 2020.
Quanto alle prestazioni di lunga durata, l’Istituto assicuratore ha rifiutato
di assegnare all’interessata una rendita di invalidità, attribuendole per
contro un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc.342).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurata per il tramite dell’avv. __________ (cfr. doc. 352),
in data 4 febbraio 2022 l’assicuratore LAINF ha confermato
il contenuto della sua prima decisione (doc. A).
1.3. In
ambito LAI, dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso
(incluso il richiamo dell’incarto LAINF), l’amministrazione, con
progetto di decisione del 23 settembre 2020 ha
preannunciato all'assicurata il
riconoscimento di una rendita intera di invalidità temporanea dal 1°
giugno 2018 al 29 febbraio 2020 (con versamento dal 1° luglio 2018), poi
soppressa alla luce di un grado di invalidità del 5% a fronte di una capacità
lavorativa residua del 100% in attività adeguate dal 1° dicembre 2019.
L'Ufficio AI ha confermato il suo preavviso con decisione del 23 marzo 2021.
Tale decisione è stata confermata
con STCA 32.2021.64 del 18 ottobre 2021 - cresciuta incontestata in giudicato -
nella quale, in particolare, il TCA ha reputato corretta la valutazione
dell’UAI di una capacità lavorativa residua del 100%, basata, per l’essenziale,
sull’apprezzamento peritale del dr. __________ eseguito in ambito LAINF e
avallato dai medici del SMR, i quali hanno pure rilevato l’assenza di una
diagnosi psichiatrica maggiore.
1.4. Con tempestivo ricorso del 9 marzo
2022, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. __________, ha chiesto, in via
principale, l’attribuzione di una rendita di invalidità e, in subordine,
il rinvio degli atti all’assicuratore per complemento istruttorio e nuova
decisione in merito alla rendita di invalidità e all’IMI.
Ella
ha, inoltre, postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente l’insorgente ha
contestato la valutazione peritale del dr. __________ posta a fondamento della
decisione impugnata, ritenendo che la sindrome dolorosa regionale complessa
(CRPS) di cui ella è affetta non sia stata adeguatamente indagata. La natura
della patologia stessa, difatti, avrebbe imposto una valutazione peritale
pluridisciplinare (neurologica, psichiatrica, reumatologica e ortopedica).
A suo parere, la mancanza di
tali approfondimenti impedisce di adeguatamente valutare l’entità della sua
residua capacità lavorativa anche in attività estremamente leggere e
sedentarie.
L’insorgente ha chiesto che il
proprio grado di invalidità sia nuovamente calcolato, considerando una
riduzione della capacità lavorativa del 20% dal profilo medico e, inoltre,
tenendo conto del fatto che al reddito da invalida vada applicata una riduzione
percentuale del 15% per la necessità di svolgere solo attività leggere e per
svantaggi salariali.
Ella ha pure criticato l’entità
dell’IMI riconosciutale, la quale non considera i sicuri peggioramenti futuri,
Fatti
i dolori cronici irradianti e i deficit funzionali all’intera caviglia. Ella ha
quindi chiesto che l’IMI assegnatale venga innalzata al 30%.
1.5. CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.6. In data 20 aprile 2022 l’insorgente
ha integralmente contestato il tenore della risposta di causa dell’Istituto
assicuratore, rilevando come agli atti vi siano numerosi pareri medici atti a
far sorgere seri dubbi sulla completezza dell’istruttoria svolta
dall’amministrazione (doc. XII).
1.7. In data 27 aprile 2022 l’avv. __________
ha informato il TCA di non rappresentare più l’assicurata (doc. XIV).
1.8. Con duplica del 28 aprile 2022,
l’assicuratore infortuni ha comunicato a questo Tribunale di non avere altre
osservazioni da presentare oltre a quelle già evocate (doc. XV).
Tale scritto è stato trasmesso
all’insorgente (cfr. doc. XVI), per conoscenza.
in diritto
Considerandi
2.1
Oggetto de contendere è sapere se
l’assicuratore LAINF ha correttamente, oppure no, rifiutato di assegnare
all’assicurata una rendita di invalidità, e l’entità dell’IMI.
2.2
Diritto a una rendita
d’invalidità?
2.2.1
Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03
del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, pag. 572 ss., ha rilevato
che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA,
a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo
per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in
seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA
prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.
16.
LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra
Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la
DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli
elementi costitutivi dell'invalidità:
1.
il danno alla salute fisica o
psichica (fattore medico)
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2.2
L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado
dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione
attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF
I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché
concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha,
più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle
conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare
che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può
far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso
la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa
(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva
può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le
condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda,
che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di
produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro
generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che
gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro
(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività che si
può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno
alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la
fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non
riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, pag. 97 ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di
sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non
si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si
collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in
cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,
p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.2.3
Per costante giurisprudenza,
l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione
dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF
9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid.
6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre
2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno 2017,
consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF 9C_422/2017
del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STF 9C_341/2019 del 5 settembre 2019, consid.
3.1
e rinvivi ivi citati; STF 8C_563/2020 del 7 dicembre 2020, consid. 4.2.5;
STF 8C_19/2021 del 27 aprile 2021, consid. 6; STF 8C_374/2021 del 13 agosto
2021.
consid. 5.6; STF 8C_291/2021 del 12.10.2021 e STF 8C_382/2021 del
19.10.2021; fra le tante, cfr. STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid.
2.6; STCA 32.2020.25 del 2 ottobre 2020, consid. 2.6 e STCA 35.2020.51 dell’8
febbraio 2021, consid. 2.5).
2.2.4
Dal profilo medico, l’insorgente ha
contestato la valutazione medica operata dall’amministrazione, ritenendo la
perizia del dr. __________, esperto reumatologo, insufficiente vista
l’esistenza della diagnosi di CRPS, la quale, a suo modo di vedere, impone un
approfondimento di natura neurologica e psichiatrica (doc. I).
Di parere opposto l’assicuratore
infortuni, il quale ha rilevato come controparte non abbia minimamente
comprovato, dal profilo medico, mediante adeguata documentazione specialistica
a sostegno delle proprie obiezioni, l’invocata necessità di eseguire ulteriori
accertamenti specialistici.
Chiamato a pronunciarsi, il TCA concorda con l’amministrazione.
L’insorgente non ha, infatti, apportato alcuna documentazione medica
specialistica atta a contestare le conclusioni, debitamente motivate, del
perito, ma si è unicamente limitata ad affermare che la grave sindrome dolorosa
regionale complessa le causa disturbi a livello somatico e psichico; che le
affezioni somatiche sono cronicizzate e che non v'è alcuna possibilità di
miglioramento, nonché che le importanti dosi di medicamenti che assume per
contrastare il dolore danno luogo a implicazioni invalidanti.
Ora, l'esistenza della CRPS ("Complex regional pain
syndrome") non è stata messa in dubbio dall’assicuratore LAINF, ma
anzi, al contrario, è stata espressamente riconosciuta dal dr. __________ tra
le diagnosi che affliggono l’assicurata e, di conseguenza, debitamente
considerata dal perito nella valutazione della capacità lavorativa residua.
Quanto alla pretesa necessità di
una perizia pluridisciplinare (ortopedica, neurologica, reumatologica e
psichiatrica) che esamini la diagnosi in questione e le sue ripercussioni sulla
capacità lavorativa dell’interessata, questo Tribunale evidenzia - come
peraltro correttamente rilevato dall’Istituto assicuratore – che la questione,
posta nei medesimi termini, è già stata affrontata e risolta nella STCA
32.2021.64
del 18 ottobre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, nella
quale questa Corte ha già riconosciuto pieno valore probante alle conclusioni
del dr. __________, in assenza di elementi medico specialistici di senso
contrario.
Nella medesima pronuncia, dopo
avere riscontrato una palese assenza di una patologia psichiatrica, così come
accertato dallo specialista del SMR, questo Tribunale ha pure avallato la
valutazione medica del dr. __________ di una piena capacità lavorativa
dell’assicurata in attività adatte, motivo per il quale non occorre dilungarsi
oltre sull’argomento.
La pretesa esistenza di
impedimenti medici del 20% nello svolgimento di attività adatte, invocata in
sede ricorsuale in maniera puramente ipotetica e senza il supporto di idonea
documentazione specialistica in tal senso, non può pertanto essere condivisa
dal TCA.
2.2.5
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto
dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid.
3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR
2002.
IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid.
3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STF del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2,
I 475/01).
Nel caso di specie sono quindi
determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del
2020, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 31
dicembre 2019.
2.2.6
Per quanto concerne il reddito da
valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione
avversata, senza il danno alla salute infortunistico, l’assicurata, nel 2020,
avrebbe percepito uno stipendio mensile di fr. 4'400, versato per 13 mensilità,
per un totale annuo di fr. 57'200 secondo le indicazioni fornite dal datore di
lavoro.
Questo dato - non contestato
dall’insorgente - può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.
2.2.7
Per quanto concerne il reddito da
invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione
avversata, con il danno alla salute infortunistico, l’interessata, nel 2020,
avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 55’719.
Il salario da invalido è stato
quantificato tramite i dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica,
attraverso la propria pubblicazione “Rilevazione svizzera della struttura dei
salari 2018”, aggiornati nominalmente al 2020.
L’allora patrocinatore
dell’insorgente, con il ricorso, ha contestato la mancata applicazione al
reddito da invalido di una deduzione sociale, a suo modo di vedere giustificata
dal fatto che ella può svolgere solo attività leggere e per contingenze
particolari.
A questo proposito il TCA osserva
che la ricorrente non ha comprovato che vi siano circostanze eccezionali in un
mercato equilibrato del lavoro che nella fattispecie permetterebbero di
affermare che ella subisca uno svantaggio tale da trovarsi in una situazione
inferiore alla media.
Pertanto, una deduzione dal
reddito da invalida, basato esclusivamente sulle limitazioni derivanti dal
danno alla salute, non può essere in concreto concessa (cfr. STF
8C_730/2019 del 10 giugno 2020; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020).
Ella è infatti in grado comunque di svolgere delle attività
semplici contemplate dai settori della produzione e dei servizi previste nella
Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di competenze 1,
visto che un numero significativo di queste attività sono di natura leggera,
permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla
salute che impone di lavorare seduta in posizione alternata.
Le limitazioni funzionali le permettono di eseguire mansioni non
qualificate, semplici e ripetitive, che non comportano aggravi fisici e che
consentono il cambiamento frequente di posizione.
Inoltre, considerato che la capacità lavorativa del 100% in
attività adeguate tiene già conto della limitazione, per l’insorgente, di
potere sollevare pesi soltanto fino a 10 kg, non è dunque possibile accordare
una deduzione per attività leggere come preteso con il ricorso.
Confrontando quindi il reddito
"da invalido" di fr. 55’719 con il relativo reddito "da
valido" di fr. 57’200, si ottiene un grado d’invalidità del 2.59% ([57’200
– 55’719] x 100 : 57’200) arrotondato al 3% secondo la giurisprudenza di cui
alla DTF 130 V 121.
A ragione, dunque, l’Istituto
assicuratore ha rifiutato all’assicurata il diritto ad una rendita LAINF.
La decisione della CO 1 va, di
conseguenza, confermata.
2.3
Entità dell'indennità per
menomazione all’integrità.
2.3.1
Giusta l'art. 24 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,
accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale,
precisando per il resto che l'IMI, oltre ad essere assegnata in forma di
prestazione in capitale e a non dovere superare l'ammontare massimo del
guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio, è scalata secondo la
gravità della menomazione (art. 25 cpv. 2 LAINF). Giova inoltre ribadire che,
secondo l'art. 36 OAINF, emanato in conformità alla delega di competenza di cui
all'art. 25 cpv. 2 LAINF (DTF 124 V 29), una menomazione dell'integrità è
considerata durevole se verosimilmente sussisterà per tutta la vita almeno con
identica gravità ed è importante se l'integrità fisica o mentale,
indipendentemente dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o
grave (cpv. 1). Infine, l'IMI è calcolata secondo le direttive figuranti
nell'allegato 3 e se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da
uno o più infortuni, sono concomitanti, l'indennità è calcolata in base al
pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 2 e cpv. 3 prima frase OAINF; STCA
32.2012.4
del 3 aprile 2013, consid. 2.5).
2.3.2
Nella concreta evenienza, nella
decisione avversata l’Istituto assicuratore ha assegnato un’IMI del 15%, basata
sulla valutazione peritale del dr. __________.
In sede ricorsuale, l’allora patrocinatore dell’insorgente ha postulato il
riconoscimento di un’IMI del 30%, per tenere conto dei peggioramenti futuri e
delle affezioni di natura neurologica e psichica (cfr. doc. I).
Nella risposta di causa,
l’Istituto assicuratore ha evidenziato come l’insorgente si limiti a
sovrapporre il proprio parere alla valutazione medica fornita dall’esperto
dell’amministrazione, senza tuttavia fornire alcuna documentazione medica a sostegno
di quanto preteso (doc. V).
Il TCA concorda con l’Istituto
assicuratore.
In assenza di adeguata documentazione medico specialistica in grado di
rimettere in discussione quanto valutato dal dr. __________, la decisione su
opposizione mediante la quale l’Istituto assicuratore convenuto ha assegnato
all’interessata il diritto a un’indennità per la menomazione all’integrità del
15% merita conferma in questa sede.
2.4
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 9
marzo 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una
controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Ciò
rende priva d’oggetto la richiesta dell’assicurata di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria da intendersi, dopo la rinuncia al mandato da parte
del precedente patrocinatore (cfr. consid. 1.7.), unicamente quale esonero dal
pagamento delle spese di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente all’esonero dal pagamento delle spese di
procedura dinanzi al TCA è priva d’oggetto.
3 Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti