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Decisione

35.2022.27

Corretta la decisione con la quale l'Istituto assicuratore ha rifiutato di assegnare una rendita di invalidità. Pure corretta l'entità dell'IMI attribuita

22 agosto 2022Italiano20 min

i dolori cronici irradianti e i deficit funzionali all’intera caviglia. Ella ha

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.27

cr

Lugano

22 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 marzo 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 4 febbraio 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 29 giugno 2017 RI 1, nata

nel 1972, di formazione decoratrice e da ultimo attiva come ausiliaria di

laboratorio farmaceutico – e perciò assicurata d’obbligo contro gli infortuni e

le malattie professionali presso CO 1 (di seguito: CO 1) – è scivolata

scendendo le scale, provocandosi una frattura-lussazione trimalleolare alla

caviglia destra.

A seguito dell’accaduto, ella ha

dovuto sottoporsi, nel tempo, a diversi interventi chirurgici ed è stata, da

subito, totalmente inabile al lavoro.

L’Istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Eseguiti gli accertamenti del caso,

in particolare una perizia medica a cura del dr. __________, con decisione

dell’8 settembre 2020 ha riconosciuto le prestazioni per il trattamento medico

fino al 31 dicembre 2019 e le indennità giornaliere fino al 31 luglio 2020.

Quanto alle prestazioni di lunga durata, l’Istituto assicuratore ha rifiutato

di assegnare all’interessata una rendita di invalidità, attribuendole per

contro un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc.342).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurata per il tramite dell’avv. __________ (cfr. doc. 352),

in data 4 febbraio 2022 l’assicuratore LAINF ha confermato

il contenuto della sua prima decisione (doc. A).

1.3. In

ambito LAI, dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso

(incluso il richiamo dell’incarto LAINF), l’amministrazione, con

progetto di decisione del 23 settembre 2020 ha

preannunciato all'assicurata il

riconoscimento di una rendita intera di invalidità temporanea dal 1°

giugno 2018 al 29 febbraio 2020 (con versamento dal 1° luglio 2018), poi

soppressa alla luce di un grado di invalidità del 5% a fronte di una capacità

lavorativa residua del 100% in attività adeguate dal 1° dicembre 2019.

L'Ufficio AI ha confermato il suo preavviso con decisione del 23 marzo 2021.

Tale decisione è stata confermata

con STCA 32.2021.64 del 18 ottobre 2021 - cresciuta incontestata in giudicato -

nella quale, in particolare, il TCA ha reputato corretta la valutazione

dell’UAI di una capacità lavorativa residua del 100%, basata, per l’essenziale,

sull’apprezzamento peritale del dr. __________ eseguito in ambito LAINF e

avallato dai medici del SMR, i quali hanno pure rilevato l’assenza di una

diagnosi psichiatrica maggiore.

1.4. Con tempestivo ricorso del 9 marzo

2022, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. __________, ha chiesto, in via

principale, l’attribuzione di una rendita di invalidità e, in subordine,

il rinvio degli atti all’assicuratore per complemento istruttorio e nuova

decisione in merito alla rendita di invalidità e all’IMI.

Ella

ha, inoltre, postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).

Sostanzialmente l’insorgente ha

contestato la valutazione peritale del dr. __________ posta a fondamento della

decisione impugnata, ritenendo che la sindrome dolorosa regionale complessa

(CRPS) di cui ella è affetta non sia stata adeguatamente indagata. La natura

della patologia stessa, difatti, avrebbe imposto una valutazione peritale

pluridisciplinare (neurologica, psichiatrica, reumatologica e ortopedica).

A suo parere, la mancanza di

tali approfondimenti impedisce di adeguatamente valutare l’entità della sua

residua capacità lavorativa anche in attività estremamente leggere e

sedentarie.

L’insorgente ha chiesto che il

proprio grado di invalidità sia nuovamente calcolato, considerando una

riduzione della capacità lavorativa del 20% dal profilo medico e, inoltre,

tenendo conto del fatto che al reddito da invalida vada applicata una riduzione

percentuale del 15% per la necessità di svolgere solo attività leggere e per

svantaggi salariali.

Ella ha pure criticato l’entità

dell’IMI riconosciutale, la quale non considera i sicuri peggioramenti futuri,

Fatti

i dolori cronici irradianti e i deficit funzionali all’intera caviglia. Ella ha

quindi chiesto che l’IMI assegnatale venga innalzata al 30%.

1.5. CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.6. In data 20 aprile 2022 l’insorgente

ha integralmente contestato il tenore della risposta di causa dell’Istituto

assicuratore, rilevando come agli atti vi siano numerosi pareri medici atti a

far sorgere seri dubbi sulla completezza dell’istruttoria svolta

dall’amministrazione (doc. XII).

1.7. In data 27 aprile 2022 l’avv. __________

ha informato il TCA di non rappresentare più l’assicurata (doc. XIV).

1.8. Con duplica del 28 aprile 2022,

l’assicuratore infortuni ha comunicato a questo Tribunale di non avere altre

osservazioni da presentare oltre a quelle già evocate (doc. XV).

Tale scritto è stato trasmesso

all’insorgente (cfr. doc. XVI), per conoscenza.

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto de contendere è sapere se

l’assicuratore LAINF ha correttamente, oppure no, rifiutato di assegnare

all’assicurata una rendita di invalidità, e l’entità dell’IMI.

2.2

Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.2.1

Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03

del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, pag. 572 ss., ha rilevato

che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA,

a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo

per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in

seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA

prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.

16.

LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra

Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la

DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli

elementi costitutivi dell'invalidità:

1.

il danno alla salute fisica o

psichica (fattore medico)

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.2.2

L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado

dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione

attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, pag. 97 ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,

p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.2.3

Per costante giurisprudenza,

l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione

dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF

9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid.

6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre

2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno 2017,

consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF 9C_422/2017

del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STF 9C_341/2019 del 5 settembre 2019, consid.

3.1

e rinvivi ivi citati; STF 8C_563/2020 del 7 dicembre 2020, consid. 4.2.5;

STF 8C_19/2021 del 27 aprile 2021, consid. 6; STF 8C_374/2021 del 13 agosto

2021.

consid. 5.6; STF 8C_291/2021 del 12.10.2021 e STF 8C_382/2021 del

19.10.2021; fra le tante, cfr. STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid.

2.6; STCA 32.2020.25 del 2 ottobre 2020, consid. 2.6 e STCA 35.2020.51 dell’8

febbraio 2021, consid. 2.5).

2.2.4

Dal profilo medico, l’insorgente ha

contestato la valutazione medica operata dall’amministrazione, ritenendo la

perizia del dr. __________, esperto reumatologo, insufficiente vista

l’esistenza della diagnosi di CRPS, la quale, a suo modo di vedere, impone un

approfondimento di natura neurologica e psichiatrica (doc. I).

Di parere opposto l’assicuratore

infortuni, il quale ha rilevato come controparte non abbia minimamente

comprovato, dal profilo medico, mediante adeguata documentazione specialistica

a sostegno delle proprie obiezioni, l’invocata necessità di eseguire ulteriori

accertamenti specialistici.

Chiamato a pronunciarsi, il TCA concorda con l’amministrazione.

L’insorgente non ha, infatti, apportato alcuna documentazione medica

specialistica atta a contestare le conclusioni, debitamente motivate, del

perito, ma si è unicamente limitata ad affermare che la grave sindrome dolorosa

regionale complessa le causa disturbi a livello somatico e psichico; che le

affezioni somatiche sono cronicizzate e che non v'è alcuna possibilità di

miglioramento, nonché che le importanti dosi di medicamenti che assume per

contrastare il dolore danno luogo a implicazioni invalidanti.

Ora, l'esistenza della CRPS ("Complex regional pain

syndrome") non è stata messa in dubbio dall’assicuratore LAINF, ma

anzi, al contrario, è stata espressamente riconosciuta dal dr. __________ tra

le diagnosi che affliggono l’assicurata e, di conseguenza, debitamente

considerata dal perito nella valutazione della capacità lavorativa residua.

Quanto alla pretesa necessità di

una perizia pluridisciplinare (ortopedica, neurologica, reumatologica e

psichiatrica) che esamini la diagnosi in questione e le sue ripercussioni sulla

capacità lavorativa dell’interessata, questo Tribunale evidenzia - come

peraltro correttamente rilevato dall’Istituto assicuratore – che la questione,

posta nei medesimi termini, è già stata affrontata e risolta nella STCA

32.2021.64

del 18 ottobre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, nella

quale questa Corte ha già riconosciuto pieno valore probante alle conclusioni

del dr. __________, in assenza di elementi medico specialistici di senso

contrario.

Nella medesima pronuncia, dopo

avere riscontrato una palese assenza di una patologia psichiatrica, così come

accertato dallo specialista del SMR, questo Tribunale ha pure avallato la

valutazione medica del dr. __________ di una piena capacità lavorativa

dell’assicurata in attività adatte, motivo per il quale non occorre dilungarsi

oltre sull’argomento.

La pretesa esistenza di

impedimenti medici del 20% nello svolgimento di attività adatte, invocata in

sede ricorsuale in maniera puramente ipotetica e senza il supporto di idonea

documentazione specialistica in tal senso, non può pertanto essere condivisa

dal TCA.

2.2.5

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto

dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita

(cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid.

3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR

2002.

IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid.

3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STF del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2,

I 475/01).

Nel caso di specie sono quindi

determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del

2020, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 31

dicembre 2019.

2.2.6

Per quanto concerne il reddito da

valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione

avversata, senza il danno alla salute infortunistico, l’assicurata, nel 2020,

avrebbe percepito uno stipendio mensile di fr. 4'400, versato per 13 mensilità,

per un totale annuo di fr. 57'200 secondo le indicazioni fornite dal datore di

lavoro.

Questo dato - non contestato

dall’insorgente - può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.

2.2.7

Per quanto concerne il reddito da

invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione

avversata, con il danno alla salute infortunistico, l’interessata, nel 2020,

avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 55’719.

Il salario da invalido è stato

quantificato tramite i dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica,

attraverso la propria pubblicazione “Rilevazione svizzera della struttura dei

salari 2018”, aggiornati nominalmente al 2020.

L’allora patrocinatore

dell’insorgente, con il ricorso, ha contestato la mancata applicazione al

reddito da invalido di una deduzione sociale, a suo modo di vedere giustificata

dal fatto che ella può svolgere solo attività leggere e per contingenze

particolari.

A questo proposito il TCA osserva

che la ricorrente non ha comprovato che vi siano circostanze eccezionali in un

mercato equilibrato del lavoro che nella fattispecie permetterebbero di

affermare che ella subisca uno svantaggio tale da trovarsi in una situazione

inferiore alla media.

Pertanto, una deduzione dal

reddito da invalida, basato esclusivamente sulle limitazioni derivanti dal

danno alla salute, non può essere in concreto concessa (cfr. STF

8C_730/2019 del 10 giugno 2020; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020).

Ella è infatti in grado comunque di svolgere delle attività

semplici contemplate dai settori della produzione e dei servizi previste nella

Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di competenze 1,

visto che un numero significativo di queste attività sono di natura leggera,

permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla

salute che impone di lavorare seduta in posizione alternata.

Le limitazioni funzionali le permettono di eseguire mansioni non

qualificate, semplici e ripetitive, che non comportano aggravi fisici e che

consentono il cambiamento frequente di posizione.

Inoltre, considerato che la capacità lavorativa del 100% in

attività adeguate tiene già conto della limitazione, per l’insorgente, di

potere sollevare pesi soltanto fino a 10 kg, non è dunque possibile accordare

una deduzione per attività leggere come preteso con il ricorso.

Confrontando quindi il reddito

"da invalido" di fr. 55’719 con il relativo reddito "da

valido" di fr. 57’200, si ottiene un grado d’invalidità del 2.59% ([57’200

– 55’719] x 100 : 57’200) arrotondato al 3% secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121.

A ragione, dunque, l’Istituto

assicuratore ha rifiutato all’assicurata il diritto ad una rendita LAINF.

La decisione della CO 1 va, di

conseguenza, confermata.

2.3

Entità dell'indennità per

menomazione all’integrità.

2.3.1

Giusta l'art. 24 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,

accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale,

precisando per il resto che l'IMI, oltre ad essere assegnata in forma di

prestazione in capitale e a non dovere superare l'ammontare massimo del

guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio, è scalata secondo la

gravità della menomazione (art. 25 cpv. 2 LAINF). Giova inoltre ribadire che,

secondo l'art. 36 OAINF, emanato in conformità alla delega di competenza di cui

all'art. 25 cpv. 2 LAINF (DTF 124 V 29), una menomazione dell'integrità è

considerata durevole se verosimilmente sussisterà per tutta la vita almeno con

identica gravità ed è importante se l'integrità fisica o mentale,

indipendentemente dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o

grave (cpv. 1). Infine, l'IMI è calcolata secondo le direttive figuranti

nell'allegato 3 e se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da

uno o più infortuni, sono concomitanti, l'indennità è calcolata in base al

pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 2 e cpv. 3 prima frase OAINF; STCA

32.2012.4

del 3 aprile 2013, consid. 2.5).

2.3.2

Nella concreta evenienza, nella

decisione avversata l’Istituto assicuratore ha assegnato un’IMI del 15%, basata

sulla valutazione peritale del dr. __________.

In sede ricorsuale, l’allora patrocinatore dell’insorgente ha postulato il

riconoscimento di un’IMI del 30%, per tenere conto dei peggioramenti futuri e

delle affezioni di natura neurologica e psichica (cfr. doc. I).

Nella risposta di causa,

l’Istituto assicuratore ha evidenziato come l’insorgente si limiti a

sovrapporre il proprio parere alla valutazione medica fornita dall’esperto

dell’amministrazione, senza tuttavia fornire alcuna documentazione medica a sostegno

di quanto preteso (doc. V).

Il TCA concorda con l’Istituto

assicuratore.

In assenza di adeguata documentazione medico specialistica in grado di

rimettere in discussione quanto valutato dal dr. __________, la decisione su

opposizione mediante la quale l’Istituto assicuratore convenuto ha assegnato

all’interessata il diritto a un’indennità per la menomazione all’integrità del

15% merita conferma in questa sede.

2.4

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 9

marzo 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una

controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Ciò

rende priva d’oggetto la richiesta dell’assicurata di essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria da intendersi, dopo la rinuncia al mandato da parte

del precedente patrocinatore (cfr. consid. 1.7.), unicamente quale esonero dal

pagamento delle spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente all’esonero dal pagamento delle spese di

procedura dinanzi al TCA è priva d’oggetto.

3 Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti