35.2022.29
Discussa entità della rendita d'invalidità e dell'IMI. Preliminarmente, discusso se l'assicurato poteva dichiarare estinta la propria responsabilità a proposito dei disturbi alla spalla sinistra
11 luglio 2022Italiano64 min
ma a tutto spessore delle fibre più anteriori del tendine del muscolo sovraspinato)
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2022.29
mm
Lugano
11 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 marzo 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 febbraio 2022 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 20 settembre 2012, RI
1, dipendente della ditta __________ in qualità di muratore e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO
1, è caduto a terra da un’altezza di circa 80/90 centimetri, atterrando sulla
parte destra del corpo (spalla, gomito e polso).
A causa di questo evento,
egli ha riportato, secondo il rapporto 28 settembre 2012 del Servizio di
chirurgia ortopedica e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________,
una frattura del collo del radio destro (doc. 8 – fasc. I).
Nel prosieguo, l’assicurato
è stato sottoposto a un esame di artro-RMN della spalla destra che ha
evidenziato la presenza di una rottura trasmurale della cuffia rotatoria in
sede antero-centrale che si estendeva fino alla zona di confluenza
antero-laterale (doc. 86 – fasc. I).
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità in merito e ha corrisposto regolarmente
le prestazioni di legge.
RI 1 ha subito tre
interventi chirurgici alla spalla destra (5 aprile 2013 [doc. 116 –
fasc. I], 25 luglio 2014 [doc. 241 – fasc. II] e 12 ottobre 2016 [doc. 429 –
fasc. II]) e due al polso destro (23 luglio 2015 [doc. 299 – fasc. II] e
8 giugno 2018 [doc. 527 – fasc. III]).
L’assicuratore ha dichiarato
estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a contare dal 1° febbraio
2019 (doc. 559 – fasc. III). Le indennità giornaliere sono di fatto state
pagate sino al 28 febbraio 2019, per coordinarsi con l’assicurazione per
l’invalidità che aveva disposto l’esecuzione di provvedimenti professionali a far
tempo dal 1° marzo 2019 (doc. 598 – fasc. III).
1.2. Nel mese di marzo 2020
l’assicurato è rimasto vittima di un secondo evento traumatico: mentre stava
scendendo da un terreno in pendenza, è scivolato con entrambi i piedi ed è
caduto all’indietro. Egli ha quindi allungato all’indietro le braccia subendo
un contraccolpo a livello delle spalle, in particolare di quella sinistra (cfr.
doc. 56).
Dal referto 12 marzo 2020
del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________ risulta la diagnosi
di trauma distorsivo alla spalla sinistra (doc. 3).
L’artro-RMN della spalla
sinistra del 26 giugno 2020 ha mostrato un’artrosi dell’articolazione
acromio-claveare e una lesione parziale ma a tutto spessore delle fibre più
anteriori del tendine del muscolo sovraspinato (doc. 41).
Anche questo sinistro è
stato assunto dall’amministrazione.
1.3. In data 27 maggio 2021, l’CO
1 ha informato il patrocinatore dell’assicurato che nel frattempo le condizioni
di salute infortunistiche si erano stabilizzate e che pertanto il versamento
delle prestazioni di corta durata sarebbe stato sospenso dal 1° giugno 2021
(doc. 187).
1.4. Con decisione formale del 5
novembre 2021, l’assicuratore ha negato il diritto a una rendita d’invalidità e
ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 25% (doc.
202).
A seguito dell’opposizione
interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 205 e doc. 218 +
allegato), in data 4 febbraio 2022, l’CO 1 ha confermato in sostanza il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 223).
1.5. Con tempestivo ricorso dell’8
marzo 2022, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto in via
principale che venga accertata l’eziologia infortunistica dei disturbi alla
spalla sinistra e che gli siano riconosciute una rendita d’invalidità del 45% e
un’IMI del 35%, in subordine il rinvio degli atti all’amministrazione
per complemento istruttorio e nuova decisione.
A sostegno delle proprie
pretese, per quanto riguarda la natura dei disturbi interessanti la spalla
sinistra, il patrocinatore rileva in particolare che “… il Dr. __________,
nella sua lunga articolazione, in sintesi afferma che l’assicurato alla spalla
sinistra era affetto da fattori predisponenti adeguati alla formazione della
lesione parziale a tutto spessore che quando stressate meccanicamente da gesti
ripetuti vanno incontro ad un processo di usura progressivo nel tempo fino
determinare lesioni tendinee. Ebbene, quest’affermazione corrisponde a
un’opinione personale e come tale rimane allo stadio di una valutazione non
corredata da un substrato fattuale che non correla con il rapporto di
causa-effetto tra il trauma ed il danno. Senza il trauma quel tipo di danno non
si sarebbe verificato benché il servizio medico affermi che prima o poi
l’assicurato sarebbe rimasto vittima di una lesione. Evidentemente si tratta di
una opinione non accettabile altrimenti vorrebbe dire che avere l’assicurazione
infortuni non è necessario ritenuto che prima o poi, per usura oppure per
invecchiamento o quant’altro, i tessuti degenerano e quindi siamo tutti vittime
di lesioni. L’evento in sé, che è stato il fattore scatenante, ha indubbiamente
una sua rilevanza ed in questo senso, se non è atto a provocate quel tipo di
conseguenza (considerazione diversa da quella del Dr. __________), è stato
perlomeno quel fattore che ha generato le conseguenze. Dunque ha provocato
perlomeno un peggioramento duraturo dello stato di salute (subordinatamente
alla prima opzione che vede il principio della causalità naturale soddisfatto)
e pertanto una modifica direzionale dello stato di salute. Anche in questa ultima
ipotesi, il danno deve essere preso a carico. In buona sostanza senza il trauma
è del tutto probabile che la lesione a questo punto non ci sarebbe affatto
stata. Che poi il medico affermi che era presente una fragilità di fondo appare
davvero un’argomentazione tesa solo a negare un diritto ed a difendere un certo
operato amministrativo e medico.”.
Per quanto concerne
specificatamente la dinamica dell’evento e, meglio, la sua idoneità a causare
il danno alla salute in discussione, il rappresentante sostiene segnatamente
che “… il tipo di trauma e la dinamica dimostra proprio che siamo confrontati
in piano con questa ipotesi di studio. Il gesto inusuale, il picchiare da una
certa altezza e su un fondo in sassi, poi in assenza di disturbi precedenti e
l’insorgenza di una immediata sindrome algica sono la chiara dimostrazione
della correlazione di causa effetto.”.
A proposito del diritto
alla rendita d’invalidità, l’RA 1 contesta la valutazione dell’esigibilità
lavorativa espressa dal medico __________ e fa valere, rifacendosi al parere
del dott. __________, che il ricorrente, tenuto conto del danno alle due
spalle, presenterebbe un’inabilità del 40% anche in attività sostitutive
adeguate.
Trattandosi degli aspetti
economici legati alla definizione del grado dell’invalidità, il patrocinatore
osserva in particolare che “… dovendo far capo alla statistica federale
(altrimenti per il reddito da valido si deve prendere in considerazione il
reddito di capo cantiere desunto dal CNM) per il reddito da valido è opportuno praticare
il livello due della TA1 tirage skill level categoria 41-43, aggiornato
all’anno 2021. Peraltro, si tratta di un reddito abbastanza in linea con il
reddito realistico o persino inferiore se oggi continuerebbe ad esercitare
l’attività di capo cantiere. Lo stesso livello non può essere praticato per la
definizione del reddito d’invalidità e per diverse ragioni. In questo caso,
tenendo presente le competenze acquisite e le indicazioni medico teoriche che
propendono per un’attività di tipo semplice, senza grandi espressioni
concettuali e prevalentemente sedentaria, con importanti limitazioni
funzionali, che in realtà sono riscontrabili soprattutto nei servizi a bassa
intensità produttiva dove il livello dei salari, in senso generale, anche nel
resto della Svizzera quindi non solo in Ticino che è ancora un’altra categoria,
occorre prendere in considerazione il livello uno. Al contrario, se si vuole
partire dall’idea che ci sono delle competenze nei settori residui, allora
bisognerebbe prendere in considerazione quelle acquisite tramite la formazione
AI e quindi il salario reale di custode di immobile per quanto quest’attività
nella realtà non è esercitabile con il peggioramento intervenuto a marzo 2020,
poiché non permette l’esercizio della manutenzione completa degli immobili e
poi il ricorrente medesimo risulta abile sono in misura del 60%. Altre
competenze non ve ne sono fatta eccezione per le ottime conoscenze maturate in
campo edile che non possono più essere sfruttate. In altre parole, tra il
reddito da valido e quello da invalido occorre marcare delle differenze sia
nelle competenze sia nel livello. Altrimenti, se si vuole prendere in
considerazione il livello due anche nel reddito da invalido come ha fatto la CO
1 e sostenuto anche in procedura d’opposizione, proprio per marcare una
differenza bisognerebbe prendere in considerazione il livello tre da valido che
nel ramo 41-43 equivale a CHF 7'390 da moltiplicare per 12 volte e aggiornarlo
al 2021. In buona sostanza nell’adottare questa differenza vuol dire prendere in
considerazione il patrimonio professionale dell’assicurato, il quale avendo
superato i 50 anni d’età, in ambito edile sconta tutta la conoscenza maturata
fino a quell’età, mentre in un ramo alternativo con mansioni semplici e sedentarie
deve ripartire da zero e costruirsi tutta una personalità professionale, con
una proiezione di carriere piuttosto breve. (…). Per quanto riguarda la
deduzione sociale, che la CO 1 quantifica nella misura del 5%, al contrario
dell’AI che pure ha applicato il 10% ciò che rappresenta comunque un indicatore
venendo da un altro assicuratore sociale che nella scala dei valori è superiore
alla Lainf (la Lainf è poziori all’AI non soltanto dal profilo del
coordinamento economico ma anche nel significato), a nostro parere, proprio in
considerazione dei vari fattori medici e delle multiple limitazioni risulta senz’altro
applicabile la percentuale del 15% oppure almeno una quota non inferiore al
10%, considerando l’insieme del danno fisico indubbiamente rilevante.”.
In merito infine
all’entità della menomazione dell’integrità di cui è portatore l’assicurato, il
suo rappresentante rileva che “… dall’attestazione resa dal medico legale Dr. __________
di cui agli atti e per il quale ci riserviamo di produrre un eventuale parere
successivo, vi è una divergenza nella quantificazione ritenuto che lo
specialista indica un danno complessivo del 35% così composto: 25% per la sola
spalla destra, a fronte del 15% definito dal Dr. __________ e confermato dal
Dr. __________, il 5% per il gomito e l’ulteriore 5% per il polso (trattasi di
conferme). La differenza scaturisce in modo particolare tra la prima fase e la
seconda, conseguente all’evento di marzo 2020 che ha comportato un
peggioramento globale dello stato di salute. Infatti, effettuando una
comparazione dello stato clinico da quanto rilevato dal Dr. __________ e dal
Dr. __________, per quanto possibile e comparabili, si può notare un
cambiamento nella ridotta articolarità e nella funzionalità, quindi siamo
confrontati con maggiori e più ampie limitazioni, e soprattutto anche con una
sindrome algica ben più pronunciata rispetto a prima. D’altro canto, il Dr. __________
categorizza il danno in uno stadio diverso ossia nella periartrite
omeroscapolare. Anche l’assicurato afferma che negli ultimi mesi è andato
incontro ad un peggioramento costante del suo stato di salute, nel quadro delle
medesime patologie, che ha avuto quale conseguenza l’ampiamento delle
limitazioni fisiche e ridotto ancor di più la sua autonomia di movimento.”
(doc. I).
1.6. Il 6 aprile 2022 al Tribunale
è pervenuta documentazione attinente alla tempestività dell’impugnativa (doc. V
+ allegati), che è poi stata trasmessa all’assicuratore resistente ai fini
della risposta di causa (doc. VI).
1.7. L’CO 1, in risposta, postula
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
1.8. In data 9 maggio 2022, il
patrocinatore dell’insorgente ha prodotto un nuovo referto del dott. __________
e si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc.
XI + allegato).
L’istituto assicuratore
convenuto ha preso posizione al riguardo il 19 maggio 2022 (doc. XIII +
allegato).
In data 9 giugno 2022, il
rappresentante del ricorrente ha ancora formulato alcune sue osservazioni
riguardo alla dinamica del sinistro del marzo 2020 (cfr. doc. XV).
L’allegato è stato
trasmesso all’CO 1 per conoscenza (doc. XVI).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui
l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia
del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF
8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Nel caso concreto, litigiosa
è l’entità del grado dell’invalidità e della menomazione dell’integrità di cui
è portatore RI 1.
Preliminarmente, questa
Corte è però chiamata a stabilire se l’amministrazione era legittimata a
dichiarare estinta la propria responsabilità relativamente al danno
interessante la spalla sinistra, oppure no.
2.3. Spalla sinistra: causalità
naturale con l’infortunio dell’11 marzo 2020?
2.3.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF,
per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative
sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.3.2. Il
diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone
l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il
danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere
che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,
che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del
danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno
alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione
e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
2.3.3. Se
un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque
insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i
disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato
morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio
(status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o
poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U
142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il
solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non
basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo
infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V
335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di
principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del
nesso di causalità con l’evento assicurato.
2.3.4. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103).
2.3.5. In concreto, dalla decisione
su opposizione impugnata si evince che l’CO 1 ha negato che la problematica
interessante la spalla sinistra costituisse una conseguenza naturale
dell’evento traumatico occorso nel marzo 2020, facendo capo essenzialmente al
parere del proprio medico __________ (cfr. doc. 223, p. 6).
Dalle carte processuali
emerge in effetti che il dott. __________, spec. in chirurgia ortopedica e
traumatologia, si è pronunciato sull’eziologia dei disturbi riguardanti quella
parte del corpo, una prima volta con nota del 3 agosto 2020. In quella sede,
egli ha dichiarato che non vi erano “lesioni oggettivabili in relazione almeno
probabile con l’infortunio del 11.3.2020, trattasi di sole lesioni
degenerative” e di condividere il parere del dott. __________, spec. FMH in
fisiatria, secondo cui si sarebbe trattato di “… lesioni unicamente
riconducibili con probabilità preponderante ad usura o a malattia (stato
pregresso).” (doc. 46, p. 3).
In occasione della visita
di chiusura del 6 aprile 2021, lo stesso dott. __________ ha indicato che
l’artrosi acromion-claveare alla spalla sinistra con lesione parziale del
tendine del sovraspinato su base degenerativa, non costituiva una diagnosi di
competenza dell’assicuratore contro gli infortuni (doc. 160, p. 4).
Il medico __________ ha
ulteriormente motivato il proprio parere in merito alla natura dei disturbi
alla spalla sinistra nel quadro della procedura di opposizione, allorquando è
stato chiamato dall’amministrazione a pronunciarsi in merito alle obiezioni
sollevate dal dott. __________, specialista in medicina legale e delle
assicurazioni interpellato privatamente dall’insorgente.
Con apprezzamento del 2
febbraio 2022, il dott. __________ ha ribadito che il danno oggettivato alla
spalla sinistra non costituisce una conseguenza naturale dell’evento
traumatico assicurato. In primo luogo, a suo avviso, “l’artro-RM della spalla
sinistra del 26.06.2020 dell’assicurato mostrò un’artrosi dell’articolazione
acromion-claveare con irregolarità dei profili articolari contrapposti e
sfumato edema osseo subcondrale, una riduzione d’ampiezza dello spazio adiposo
sub-acromiale ed una lieve impronta sul profilo superiore del tendine del
muscolo sovraspinato: queste condizioni da sole sono fattori predisponenti
adeguati alla formazione della lesione parziale a tutto spessore delle fibre
più anteriori del tendine del muscolo sovraspinato, fibre che stressate
meccanicamente nei movimenti ripetuti in uno spazio sub-acromiale ridotto
d’ampiezza, vanno incontro ad un processo di usura progressivo nel tempo fino a
determinare lesioni tendinee.”.
In secondo luogo, sempre
secondo il dott. __________, il trauma riportato “… sia per intensità che
per meccanismo biomeccanico non è atto a determinare una lesione del tendine
del muscolo sovraspinato in un paziente sano: la maggior causalità per uno
stress tendineo del muscolo sovraspinato che alla fine esita in lesioni franche
con un processo progressivo di usura, è rappresentato da una limitazione dello
spazio sottoacromiale, condizione quest’ultima presente nell’artro-RM del
26.06.2020 del Sig. RI 1. Nei vari studi scientifici per la biomeccanica è
stato evidenziato che una rottura del tendine sovraspinato in un paziente sano
viene causata da uno sforzo eccentrico con una muscolatura pre-tensionata a
causa di una distorsione che deve indicativamente sulla base del bio-meccanismo
presentare una lesione congiunta del tendine del muscolo sottoscapolare come
conseguenza dell’evento distorsivo, nel caso in cui si presenti la rottura
nella regione anteriore del tendine del sovraspinato come nel caso del Sig. RI
1”.
In terzo luogo, egli ha
sottolineato che “… una rottura tendinea in un paziente sano causata da un
meccanismo infortunistico provoca una cosiddetta pseudoparalisi alla spalla:
con una rottura fresca del tendine del sovraspinoso, l’abduzione e l’elevazione
non sono eseguibili. Nel rapporto del PS dell’Ospedale di __________ fu
riportato: “Spalla sinistra non tumefatta, lieve dolore alla palpazione della
regione acromiale. Articolarità limitata ai massimi gradi da algie. Jobe
negativo, Belly-press negativo”. Seguì, in data 26.03.2020, ossia a soli 14
giorni successivi la data del trauma, un’ecografia della spalla sinistra che
mostrò una “disomogeneità ecostrutturale della matrice del tendine sovraspinato
come per entesopatia micro-calcarea, senza segni di rotture a tutto spessore”,
inoltre si riscontrò “una placca iperecogena fibrocalcifica del tratto
inserzionale di 2 mm che si associa ad una circoscritta lesione incompleta da
slaminamento del margine superiore del tratto intermedio di 3 mm”, tutti
reperti di natura degenerativa. Dopo due mesi dalla data del trauma e
precisamente in data 16.06.2020 l’assicurato fu valutato dal dr. med. __________
il quale richiese l’esecuzione di un’artro-RM alla spalla sinistra che mostrò
una lesione parziale ma a tutto spessore delle fibre più anteriori del tendine
del muscolo sovraspinato, associata a patologia degenerativa-artrosica della
spalla sinistra e sulla scorta di tali reperti, con rapporto medico del
07.07.2020 riportò: “(…) ho spiegato al paziente il referto dell’artrorisonanza
magnetica della spalla sinistra del 26 giugno 2020. Tale indagine ha
evidenziato una lesione parziale delle fibre più anteriori del tendine del
muscolo sovraspinato in artrosi dell’articolazione acromio-claveare con
riduzione di ampiezza dello spazio adiposo subacromiale, che evidenziava già un’impronta
sul profilo superiore del sovraspinato. (…). In base al referto
dell’artrorisonanza magnetica alla spalla sinistra del 26.6.2020, ritengo che
sia preponderante la probabilità che i disturbi accusati dal paziente siano
legati alla presenza di un’alterazione degenerativa pregressa all’infortunio,
che all’infortunio stesso dell’11.03.2020.”.
Il medico fiduciario
dell’amministrazione ha quindi concluso che “per queste constatazioni e
concordemente alle valutazioni del dr. __________ ed agli esami strumentali che
palesavano l’assenza di franche lesioni post-traumatiche ma la presenza di
patologie degenerative, si procedeva alla chiusura del caso per estinzione
del nesso causale da cui ne derivò anche l’assenza di diritto ad IMI con
persistenza di dolori in collegamento solo possibile all’infortunio
dell’11.03.2020.” (doc. 222 – il corsivo è del redattore).
Questo invece il tenore
delle considerazioni contenute nel rapporto 18 marzo 2022 del dott. __________:
" (…) Il traumatismo
determinatosi sulla spalla sinistra (e anche sulla destra, già lesa) (in
occasione della caduta del marzo 2020, n.d.r.) non può certo definirsi
di tipo “assiale”, come indicano il dr. Bianco e la decisione su opposizione
della CO 1 per escludere in questo caso il nesso di causalità naturale, anche
se per questo infortunio fu poi riconosciuta una inabilità temporanea di oltre
13 mesi.
Sottolineo che la diagnosi conclusiva del Pronto Soccorso
dell’Ospedale di __________ fu di “trauma distorsivo spalla sinistra”, “cadendo
appoggiando il peso sul braccio sinistro”.
Furono eseguite rx soltanto alla spalla sinistra, negative per
fratture ed è significativo che non venne effettuata una rx alla spalla destra.
Fatti
I successivi esami mirati alle spalle, indicati dai medici della CO
1, che seguirono il caso per oltre un anno, indicarono importanti patologie
traumatiche sia alla spalla sinistra (artroRM del 26.6.2020: lesione parziale
ma a tutto spessore delle fibre più anteriori del tendine del muscolo sovraspinato)
sia alla spalla destra (artroRM del 7.7.2020: segni indiretti di lesione
trasmurale del sovraspinato, fissurazione dello Slap e del labbro anteriore
sino ad ore 3:00).
Risulta perciò non motivata l’esclusione del nesso di causalità
per il valido traumatismo distorsivo alla spalla sinistra proiettata in
addietro per contrastare e frenare la pesante caduta all’indietro di un uomo in
sovrappeso (78 kg, h cm 164).” (doc. B – il corsivo è del redattore)
Agli atti figura un
ulteriore apprezzamento del dott. __________, datato 18 maggio 2022.
Esprimendosi sulla
valutazione del dott. __________, il medico fiduciario ha innanzitutto rilevato
come la dinamica dell’evento considerata dallo specialista consultato
privatamente dal ricorrente, non trovi in realtà conferma nella descrizione fattane
da quest’ultimo a margine della sua audizione dell’agosto 2020, la quale “…
indica un trauma che palesa un vettore di forza che si irradia lungo l’asse
maggiore di entrambi gli arti superiori a difesa di una caduta all’indietro e
tale vettore di forza non ha caratteristiche distorsive torsionali, ossia di
rotazione sull’asse maggiore dell’arto, ma la spinta propulsiva, ossia la
direzione del vettore della forza sprigionata dall’impatto ha una direzione
tangenziale direttamente controbilanciata alla superficie impattante che si
trova dietro il corpo dell’assicurato”. D’altro canto, egli ha ribadito che
anche le caratteristiche intrinseche della lesione riportata parlano piuttosto contro
una sua genesi traumatica (cfr. doc. XIII 1).
2.3.6. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.3.7. Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal dott. __________,
specialista nella materia che qui interessa che vanta una vasta esperienza in
materia di medicina infortunistica e assicurativa (in questo
contesto, va comunque segnalato che, secondo una costante giurisprudenza, i
medici __________, così come gli specialisti del Centro __________ dell’CO 1,
sono considerati, per la loro funzione e per la loro posizione professionale,
come degli specialisti in materia di traumatologia, a prescindere dalla loro
specializzazione medica – cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid.
4.4.2), secondo la quale l’evento infortunistico dell’11 marzo 2020 ha
peggiorato soltanto temporaneamente il preesistente stato morboso della
spalla sinistra, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora
chiamato a rendere.
In questo senso, il TCA
osserva che il medico __________ ha enunciato il proprio apprezzamento in piena
conoscenza dei dati anamnestici dell’assicurato, in particolare del contenuto
del verbale relativo all’audizione 10 agosto 2020 (a margine della quale è
stata segnatamente descritta con precisione la dinamica del sinistro in
discussione – cfr. doc. 56, p. 2), e ha saputo motivare adeguatamente il
proprio parere dal profilo medico-scientifico, considerando non solo il
meccanismo infortunistico (al riguardo, cfr. la STF 8C_672/2020
del 15 aprile 2021 consid. 4.1.3, pubblicata
in: SVR 10/2021 UV n. 34 p. 154 ss., in cui la Corte federale ha precisato che,
trattandosi di stabilire l’eziologia delle rotture della cuffia dei rotatori,
al criterio del meccanismo infortunistico non può essere attribuito un ruolo
prevalente; si veda comunque pure il consid. 4.5).
Vi è inoltre
da considerare che il parere del dott. __________ risulta condiviso anche dal
fisiatra dott. __________, il quale, alla luce delle risultanze dell’esame di
artro-RMN del 26 giugno 2020 che aveva mostrato l’esistenza di un’artrosi
dell’articolazione acromio-claveare con relativa riduzione dello spazio
subacromiale e impronta sulla superficie superiore del tendine del muscolo
sovraspinato (cfr. doc. 41), ha dichiarato di ritenere che “… sia preponderante
la probabilità che i disturbi accusati dal paziente siano legati alla presenza
di un’alterazione degenerativa pregressa all’infortunio, che all’infortunio
stesso dell’11.03.2020” (doc. 35).
Questa Corte
non ignora che, secondo il dott. __________, i disturbi denunciati
dall’insorgente alla spalla sinistra sarebbero invece da ricondurre
all’infortunio del marzo 2020 (cfr. doc. 219 e soprattutto il doc. B), tuttavia
questo suo parere non è atto a generare dei dubbi, neppure lievi, a proposito
della fondatezza della valutazione del medico __________ (e del dott. __________).
Da una parte, lo specialista interpellato dal ricorrente non può essere seguito
laddove fa valere che quest’ultimo avrebbe riportato un trauma distorsivo
alla spalla sinistra, in quanto tale circostanza non trova in effetti conferma
nella descrizione dell’infortunio fatta dall’assicurato. Il fatto che nel
referto 12 marzo 2020 del Servizio di PS dell’Ospedale di __________ figuri la
diagnosi di “trauma distorsivo spalla sinistra” (doc. 3), non può essere
giudicato determinante, in quanto tale diagnosi è stata formulata in base a
un’esposizione sommaria della dinamica dell’evento. Dall’altra, l’affermazione
secondo la quale l’artro-RMN del 26 giugno 2020 avrebbe mostrato dei reperti di
natura traumatica appare apodittica e, come tale, non rappresenta una valida
risposta alle argomentazioni sviluppate in proposito dal fiduciario
dell’assicuratore convenuto.
Inoltre, laddove
il dott. __________ sottolinea la circostanza che “alla spalla sinistra dopo
l’infortunio del 2020 è stata rilevata la lesione della cuffia dei rotatori
(lesione a tutto spessore del sovra spinato) e la fissurazione dello SLAP e del
labbro anteriore, mai rilevate nelle numerose visite precedenti” (doc. 219, p.
4), va segnalato che - a prescindere dal
fatto che dalla nota artro-RMN della spalla sinistra non è in realtà emersa
alcuna lesione Slap (cfr. doc. 41 e doc. 222, p. 5 s.) -, la regola del “post
hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha
valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo
fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già
essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo
della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF
8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn
nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der
linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene
Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb
S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich
nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22
giugno 2017).
In
concreto, non può del resto essere ignorato che l’amministrazione non ha negato
a priori ogni ruolo causale all’infortunio assicurato ma ha stabilito
che, trascorso un determinato periodo di tempo (durante il quale il diritto a
prestazioni è stato riconosciuto), questo suo ruolo si è estinto completamente.
In conclusione, in esito
alle considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato, perlomeno con il
grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.
320 e Rumo-Jungo, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che al più tardi dopo il 31
maggio 2021 i disturbi alla spalla sinistra non costituivano più una
conseguenza naturale dell’evento traumatico assicurato.
La decisione su opposizione
impugnata deve essere quindi confermata perlomeno nella misura in cui l’amministrazione
ha dichiarato estinto il nesso di causalità naturale tra l’infortunio del marzo
2020 e i disturbi alla spalla sinistra.
Stante ciò, è corretto che
l’istituto resistente abbia valutato il diritto alle prestazioni di lunga
durata (rendita d’invalidità e IMI) prendendo in considerazione soltanto il
danno alla salute infortunistico interessante l’arto superiore destro.
2.4. Diritto a una rendita
d’invalidità?
2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha
rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.
1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che
anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la
nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda
pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2.
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo
dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4.3
In concreto, per chiarire la
questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto assicuratore ha
fatto capo alle risultanze della visita medica di chiusura del 6 aprile 2021, a
margine della quale il dott. __________ ha considerato l’insorgente abile al
lavoro al 100%, senza necessità di pause aggiuntive, in attività che rispettano
le seguenti limitazioni:
" (…) Sollevare
e portare: l’assicurato è in grado di sollevare con due braccia fino
all’altezza dei fianchi pesi molto leggeri fino a 5 kg senza limitazioni, pesi
leggeri da 5 a 10 kg talvolta, pesi medi ci rado, pesanti e molto pesanti mai.
L’assicurato è in grado di sollevare oltre l’altezza del petto pesi fin o a 5
kg utilizzando l’arto superiore sinistro molto spesso e mai più pesi superiori
ai 5 kg.
Maneggio di attrezzi: l’assicurato è in grado di maneggiare
attrezzi leggeri e di precisione molto spesso, attrezzi medi di rado, pesanti e
molto pesanti mai.
La rotazione della mano è possibile talvolta.
Posizione e mobilità: l’assicurato non è più in grado di svolgere
lavori sopra la testa, la rotazione del busto è possibile molto spesso, non vi
sono limitazioni alla posizione seduta/inclinata in avanti, in piedi/inclinata
in avanti, inginocchiata con flessione delle ginocchia.
L’assicurato è in grado di mantenere la posizione seduta e la
posizione in piedi senza limitazioni così come la posizione a libera scelta.
Spostamento: non vi sono limiti alla camminata anche per lunghi
tratti e su terreno accidentato, non vi è limitazione a salire le scale,
l’assicurato non è più in grado di salire su scale a pioli.
L’uso delle due mani è possibile, equilibrio e stare in equilibrio
possibile.” (doc. 160, p. 4 s.)
Con certificazione del 2
giugno 2021, il dott. __________ ha riferito di aver informato il ricorrente
che “… la situazione clinica della spalla destra e sinistra risulta
stabilizzata dal punto di vista medico, per cui con la nuova esigibilità
lavorativa che sostituisce quella del 16.11.2018, l’assicurato è da considerare
abile al lavoro al 100% senza necessità di pause aggiuntive e in attività che
rispecchiano le limitazioni indicate (dal dott. __________, n.d.r.).”
(doc. 191).
Con la sua relazione medica
del 30 novembre 2021, prodotta nel corso della procedura di opposizione, il
dott. __________ ha sostenuto che i postumi infortunistici (all’arto superiore
destro e alla spalla sinistra) “… determinano sia l’impossibilità di riprendere
la sua specifica attività di operaio muratore qualificato (per la quale egli
era già sin dopo il primo infortunio totalmente inabile) sia l’impossibilità di
svolgere una diversa attività di tipo medio-leggero quale quella che
correttamente gli era stata proposta da AI su segnalazione della CO 1 e cioè
quella di custode e manutentore di immobili. Ai fini di comprendere e valutare
la diminuzione della sua concreta capacità lavorativa, sottolineo dal punto di
vista del Medico del lavoro il fatto che, dopo il secondo infortunio, gli
presenta una maggiore limitazione nell’articolarità e nella forza di entrambi
gli arti superiori, certamente molto maggiore a destra (se consideriamo che
egli non è più neppure in grado di utilizzare il bidet per lavarsi con la mano
destra) ma presente anche a sinistra a causa del seconbdo infortunio,
correttamente già riconosciuto dalla CO 1 con una lunga temporanea. In altre
parole, le sue menomazioni concorrenti agli arti superiori (che sono appunto
essenziali in ogni attività manuale) determinano ora una limitazione apprezzabile
anche in una attvità alternativa considerata di tipo medio-leggero, quale può
essere emblematicamente quella scelta da AI dopo il primo infortunio sul
Dispositivo
lavoro, e cioè quella di custode e manutentore di immobili. Per questi motivi, sotto
il profilo medico, ritengo che RI 1 sia oggi invalido in misura pari al 40%
anche in attività alternative di tipo medio-leggero, quali possono essere
quelle di custode e di manutentore di immobili, oppure quelle di mulettista,
oppure quelle di austista.” (doc. 219).
Con apprezzamento del 2
febbraio 2021, il medico __________ ha commentato criticamente le
considerazioni espresse dal dott. __________, e meglio nei termini seguenti:
" (…) Per
quanto riguarda la residua capacità lucrativa permanente si conviene con il dr.
med. __________ che a causa denne nuove problematiche emerse alla spalla destra
di origine infortunistica il signor RI 1 si trovi nell’impossibilità di
riprndere la sua attività lavorativa di riferimento di operaio muratore
qualificato nei confronti della quale egli era già sin dopo il primo infortunio
totalmente inabile e neppure in grado di svolgere un’attività come quella
svolta prima del trauma dell’11.03.2020: a tal proposito nel rapporto medico
del 21.04.2021 relativo alla visita medica di chiusura del 06.04.2021 fu
modificata l’esigibilità del lavoro del 16.11.2018 dettando nuovi limiti
funzionali in merito e limitatamente alle problematiche della spalla destra,
gomito e polso destro, in quanto le problematiche alla spalla sinistra già
furono ritenute non in connessione probabile con l’infortunio dell’11.03.2020
in una data antecedente la valutazione medica del 06.04.2021; inoltre non si
può convenire con la richiesta da parte del Dr. __________ di una invalidità
dal profilo medico del 40% anche in attività alternative di tipo medio-leggero
in quanto, si ricorda ancora una volta, il peggioramento dei limiti funzionali
riscontrato nella visita __________ del 06.04.2021 si riferiva alle sole
problematiche, ossia in riferimento alla situazione peggiorata della spalla
destra e alle condizioni immutate del gomito e polso destro.” (doc. 222, p. 6)
In data 18 marzo 2022, il
dott. __________ ha ribadito che “tenuto conto delle sue limitazioni
concorrenti ai due arti superiori, RI 1 non solo è totalmente inabile al suo
precedente lavoro di operaio muratore edile, ma come Medico del lavoro lo
ritengo fortemente limitato anche in ogni altra attività lavorativa manuale
alternativa di tipo medio-leggero, in misura pari al 40%.” (doc. B, p. 2).
Con apprezzamento del 18
maggio 2022, il dott. Bianco ha infine affermato di considerare “… pertinenti
le considerazioni del dr. med. Legrenzi nel merito delle peculiarità e
selettività della medicina del lavoro ma nel caso specifico le risultanze
emerse dalla documentazione medica agli atti relativamente agli infortuni CO 1
24.23300.20.8 e 10.41300.12.0 del Sig. RI 1, riportano a problematiche
post-infortunistiche di natura squisitamente traumatologica dell’apparato osteo-legamentare
da cui se ne può facilmente dedurre l’indicazione ad una valutazione
valetudinaria anche e primariamente nell’ambito dell’ortopedia, della
traumatologia e della chirurgia ortopedica e contestualmente, associando i
residuali disturbi e disabilità riconducibili a problematiche di non selettiva
pertinenza post infortunistica, si può assumere indicata una valutazione
nell’ambito della medicina del lavoro.” (doc. XIII 1).
Tutto ben considerato,
anche su questo aspetto, il TCA non vede alcuna valida ragione per scostarsi
dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________.
Del resto, gli impedimenti funzionali descritti dal dott. __________,
sono quelli che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito
danni alle spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare,
rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché
d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra
dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021 consid.
2.4.4 e rinvii ivi citati; 35.2018.52 del 12 novembre 2018 consid. 2.4.3;
35.2018.38 del 10 ottobre 2018 consid. 2.5; 35.2017.109 del 13 giugno 2018
consid. 2.3.5; 35.2017.37 del 23 novembre 2017 consid. 2.6; 35.2017.2 del 2
ottobre 2017 consid. 2.6; 35.1998.63 del 23 novembre 1998; 35.1998.117 del 29
luglio 1999, confermata dal TF con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).
Le considerazioni espresse
in proposito dallo specialista in medicina legale e delle assicurazioni privatamente
interpellato da RI 1 non appaiono atte a sminuire il valore probatorio
attribuito al parere del medico __________, e ciò già per il solo motivo che
egli ha preso in considerazione anche il danno (e i relativi impedimenti) alla
spalla sinistra, non di pertinenza dell’assicuratore infortuni
convenuto (cfr. supra, consid. 2.3.7.).
Sulla scorta di quanto appena esposto, richiamato l'obbligo
che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.
2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61; DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer
Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221),
è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante che
l’insorgente in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal
medico fiduciario dell’amministrazione) presenta una capacità lavorativa completa
(presenza e rendimento del 100%).
2.4.4. Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va
ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio
2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002
consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002
consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).
Nel caso di specie sono
quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati
del 2021, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a
partire dal 1° giugno 2021.
2.4.5. Per quanto attiene al reddito
da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla
salute infortunistico, nel 2021, l’assicurato avrebbe realizzato un
guadagno annuo lordo di fr. 74'979, determinato in applicazione della
RSS 2018, tabella TA1_tirage_skill_level, ramo 41-43 (costruzioni), livello di
competenze 2, uomini, dato poi adeguato all’indice dei salari nominali sino al
2021 (doc. 201, p. 1). In sede di risposta di causa, l’CO 1 ha precisato di
aver fatto ricorso ai dati statistici, “essendo il datore di lavoro fallito”
(doc. VII, p. 3).
Questo dato, non
contestato dal ricorrente (cfr. doc. I), può senz’altro essere fatto proprio
dal TCA.
2.4.6. Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione
dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Da notare che, con
comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e
tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio
2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli
ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più
dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti
considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da
parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle
imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi
deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della
fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019”
(cfr. la STCA 35.2021.88 del 14 marzo 2022, consid. 2.5.5).
L’Alta Corte, relativamente
ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni
(SVR 2007 UV Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
2.4.7. Nella presente fattispecie,
l’istituto resistente ha quantificato in fr. 68’077 il reddito da invalido,
facendo capo sempre alla RSS 2018, tabella TA1_tirage_skill_level, ramo
economico totale, livello di competenze 2, uomini, aggiornato al 2021 e operando
poi una decurtazione del 5% a titolo di deduzione sociale (doc. 201, p. 2).
Il dato considerato
dall’amministrazione viene contestato dal ricorrente. Egli ritiene, da una
parte, che l’assicuratore avrebbe dovuto applicare il livello di competenze
1 (anziché il 2) e, dall’altra, che il reddito statistico avrebbe dovuto
essere decurtato del 15% (in subordine almeno del 10%, così come fatto
dall’assicurazione per l’invalidità) (cfr. doc. I).
Per quanto concerne il primo aspetto - quello del livello di
competenze applicabile -, è utile segnalare che a partire dalla 10a edizione
della RSS (RSS 2012), gli impieghi sono classificati per professione in
funzione del tipo di lavoro che è generalmente eseguito. L’accento è pertanto
posto sul genere di attività che la persona interessata è in grado di svolgere
in funzione delle sue qualifiche (livello delle sue competenze) e non più sulle
qualifiche in quanto tali. Sono dunque stati definiti quattro livelli di
competenza in funzione di nove gruppi di professioni e del tipo di lavoro,
della formazione necessaria per praticare la professione e dell’esperienza
professionale (cfr. tabella TA 1_skill_level della RSS 2012; DTF 142 V 178
consid. 2.5.3). Il livello 1 è il più basso e corrisponde alle mansioni
fisiche e manuali semplici, mentre il livello 4 è il più elevato e
raggruppa le attività che richiedono la risoluzione di problemi compositi e
l’assunzione di decisioni complesse, che presuppongono un’ampia conoscenza
fattuale e teorica in un ambito specifico (ne fanno parte, ad esempio, i
direttori, i quadri di direzione e i gerenti, come pure le professioni
intellettuali e scientifiche). Tra questi due estremi figurano le professioni
dette intermedie (livelli 3 e 2). Il livello 3 implica delle attività
pratiche complesse che necessitano ampie conoscenze in un ambito specifico (in
particolare, i tecnici, i supervisori, gli intermediari o il personale
infermieristico). Il livello 2 si riferisce alle attività pratiche come
la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione dei dati e l’amministrazione,
l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di
sicurezza e la guida di veicoli (cfr. STF 9C_370/2019 del 10 luglio 2019
consid. 4.1 e riferimenti ivi citati).
Nel caso concreto, dalla
documentazione agli atti, in particolare dal rapporto relativo al 1° colloquio
IT (doc. 144 – fasc. I) e dal verbale dell’audizione del 10 agosto 2020 (doc.
56), emerge che, terminate le scuole dell’obbligo, l’assicurato ha lavorato in
Italia nel campo delle costruzioni sino al settembre 2009, dapprima quale
dipendente, in seguito - dal 1990 al 2009 - quale “titolare e responsabile”
di un’impresa (la “__________” di __________). Da settembre 2009 a gennaio
2013, egli è quindi stato alle dipendenze d’imprese di costruzioni svizzere,
quale capocantiere, carpentiere, gruista e muratore. Nel corso di quel periodo,
l’insorgente ha pure conseguito l’attestato federale di capacità (AFC) di
muratore.
Secondo questa Corte, considerato
il percorso scolastico e professionale seguito dal ricorrente, in particolare
la circostanza che per quasi un ventennio ha diretto una propria azienda, ciò
che dimostra che può contare su risorse più ampie rispetto a quelle necessarie
a svolgere un’attività dipendente nello specifico campo delle costruzioni, egli
si colloca chiaramente in una situazione superiore al livello di competenze 1,
categoria riservata agli assicurati che svolgono soltanto delle attività
fisiche o manuali semplici.
Del resto, il TF è giunto
a questa medesima soluzione (applicazione del livello di competenze 2 per la
determinazione del reddito da invalido) in una sentenza 8C_734/2020 del 31 marzo 2021 consid.
6.3, riguardante un assicurato che
aveva terminato la propria formazione scolastica diplomandosi come montatore
elettricista. Terminato l'apprendistato, aveva lavorato come elettricista
montatore dipendente e dal 1994 al 2002 come indipendente. Per qualche mese aveva
lavorato come magazziniere e rappresentante. Era poi tornato ad essere
elettricista e dal 2003 al 2013 elettromeccanico. Nel 2013 era stato assunto da
una società di ascensori per poi passare alle dipendenze di un'altra ditta come
responsabile del reparto elettrico di un'impresa attiva nella produzione di
macchine sfogliatrici per industrie farmaceutiche fino al febbraio 2016.
In un’altra sentenza STF
8C_276/2021 del 2 novembre 2021, pubblicata in SVR 4-5/2022 IV Nr. 22,
concernente un assicurato che una volta ultimato l’apprendistato di muratore,
aveva completato la scuola di caposquadra, svolgendo poi per svariati anni
l’attività di caposquadra, diventando successivamente paesaggista e contitolare
di aziende nel settore del giardinaggio e del giardinaggio paesaggistico nonché
esperto per gli esami cantonali in tale settore, la Corte federale ha giudicato
applicabile addirittura il livello di competenza 3 (attività pratiche
complesse che richiedono una conoscenza approfondita in un settore speciale).
Stante tutto quanto
precede, la decisione dell’amministrazione di stabilire il reddito da invalido
in applicazione del livello di competenze 2 della tabella RSS TA1, non presta
il fianco a critiche di sorta.
Trattandosi dell’entità
della riduzione sociale, va ricordato che, secondo la giurisprudenza
federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione
personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima
del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 8C_80/2013
del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato che non è
necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in
considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
In concreto, l’amministrazione
ha decurtato il reddito statistico da invalido del 5% a titolo di riduzione
sociale (cfr. doc. 201, p. 2).
Con l’impugnativa, il
patrocinatore dell’assicurato postula invece che il reddito statistico da invalido
venga ridotto del 15, in subordine almeno del 10%, per tenere conto “dei
vari fattori medici e delle multiple limitazioni” (cfr. doc. I).
Questo Tribunale prende
atto che l’amministrazione ha ridotto del 5% il reddito statistico da invalido
in ragione degli impedimenti fisici (cfr. doc. 223, p. 8).
Al riguardo, il TCA
segnala tuttavia che, secondo la giurisprudenza federale più recente, una tale riduzione si giustifica soltanto se, anche su
un mercato del lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti
legati alla persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio
sufficientemente ampio di attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_82/2019 del 19 settembre 2019
consid. 6.3.2; 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento;
8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020
consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si
veda pure Ares Bernasconi,
“8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in: SZS/RSAS 1/2021 n. 49).
Ora, nel caso di specie, dalla documentazione medica
che questa Corte ha giudicato affidabile emerge che, nonostante il danno salute
all’arto superiore destro, l’assicurato sarebbe ancora in grado di esercitare,
senza limiti di tempo o di rendimento, attività lavorative
leggere dal profilo dell’impegno fisico, con il braccio destro da ingaggiare
soltanto sotto il livello dell’orizzontale.
Tenuto conto dell’esigibilità
appena descritta, occorre ammettere che il ricorrente beneficia di un ventaglio
di attività sostitutive esigibili ancora sufficientemente ampio, motivo per il
quale una decurtazione a tale titolo non sarebbe in realtà giustificata (del
resto, il TF ha deciso proprio in questo senso in una sentenza 8C_383/2020 del
21 settembre 2020 consid. 4.2.2, escludendo che si fosse in presenza di una
situazione in cui la persona assicurata è di fatto in grado di utilizzare un’unica mano/un unico braccio [faktische
Einhändigkeit/Einarmigkeit]).
In questo contesto, è
utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere
lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico
da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori
leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione supplementare, siccome
il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero
di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e
riferimenti).
In esito a quanto precede,
il rappresentante dell’insorgente non può dunque essere seguito a maggior
ragione laddove pretende che venga applicata una decurtazione del 10/15% proprio
a causa degli impedimenti legati al danno alla salute.
Il fatto che
l’assicurazione per l’invalidità abbia ridotto del 10% il reddito statistico da
invalido è irrilevante, posto che, secondo una costante giurisprudenza
federale, l’assicurazione contro gli infortuni (rispettivamente il tribunale) non
è nemmeno vincolato all’apprezzamento della riduzione sociale eseguito
dall’ufficio AI (cfr. STF 8C_744/2017 del 14 maggio 2018 consid. 5.3 e i
riferimenti ivi menzionati).
Il patrocinatore non
pretende che, oltre a quello degli impedimenti fisici, vi siano altri fattori
che potrebbero entrare in linea di conto per ridurre il reddito da invalido.
Il reddito statistico da
invalido ammonta quindi a fr. 68'077, così come stabilito dall’assicuratore
convenuto (le ulteriori modalità di determinazione del reddito da invalido non
sono state contestate).
Ora, confrontando i fr.
68’077 al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno
alla salute, e cioè fr. 74'979, risulta una perdita di guadagno del 9.20%,
arrotondata al 9%, insufficiente per fondare il diritto a una rendita
d’invalidità LAINF.
La decisione su
opposizione, mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita,
deve quindi essere confermata.
2.5. Entità della
menomazione dell’integrità?
2.5.1. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata
in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana
disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2
LAINF).
2.5.2. L'art.
36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.5.3. Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute
nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio,
esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno
è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI
1991 U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.5.4. L’CO
1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
2.5.5. Nel
caso di specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del proprio
medico fiduciario, ha assegnato all’assicurato un’IMI del 25% (cfr. doc.
202, p. 2).
Il TCA constata che, a
margine della visita medica di chiusura, il dott. __________ ha dichiarato che,
trattandosi dell’arto superiore destro, “la IMI del 25% assegnata in data 16
novembre 2018 appare ancora congrua, …” (doc. 160, p. 4).
Questa la valutazione
dell’IMI contenuta nell’apprezzamento 16 novembre 2018 del dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia:
" (…).
1 Reperti
L’assicurato è portatore di postumi importanti e durevoli a
seguito di infortunio professionale con frattura dell’epifisi prossimale del
radio; trauma contusivo polso destro con dolori persistenti e difetto cartilagineo
della parte dorsale del radio, stato dopo intervento in artroscopia del polso
destro del 23.07.2015 con sinoviectomia e debridement della fibro-cartilagine
triangolare, shrinkage legamento scafo-lunato e luno-piramidale; stato dopo
resezione del ganglio dorsale e neuroma nervo interosseo posteriore
dell’08.06.2018 (dr. med. Giesen) in situazione di dolore neuropatico al polso
destro a carico del nervo interosseo posteriore, ulnar abutment syndrome in
esiti di Essex-Lopresti.
Trauma contusivo/distorsivo spalla destra con tre interventi
artroscopici: ricostruzione cuffia dei rotatori, tenotomia capo lungo bicipite
omerale e due successive revisioni della stessa.
2 Valutazione del danno all’integrità
25%
3 Motivazione
Facciamo riferimento alla tabella 1.2 CO 1 dove per una
menomazione alla funzionalità della spalla mobile fino all’orizzontale viene
riconosciuto un 15%. Si riconosce una ulteriore percentuale del 5% per il gomito
facendo riferimento alla tabella 5.2 CO 1 dove per un’artrosi moderata del
capitello radiale si riconosce una percentuale del 5% e per il polso dove per
un’artrosi moderata si riconosce anche in questo caso una percentuale
oscillante fra il 5 ed il 10%. Considerando che tutte le affezioni insistono
sullo stesso arto si ritiene adeguata una percentuale complessiva del 25%.
Tengasi conto inoltre che una perdita totale dell’arto superiore equivale ad
una indennità del 50%. Riteniamo pertanto che la percentuale del 25% sia
rappresentativa della situazione di questo assicurato.”
(doc. 556 – fasc. III)
Da notare che il relativo
capitale era già stato pagato nel mese di marzo 2019 (doc. 587 – fasc. III).
L’entità dell’indennità
riconosciuta dall’amministrazione è stata contestata dal dott. __________ nel
quadro della sua relazione medica del 30 novembre 2021. In quella sede, egli si
è infatti espresso in questi termini:
" (…) Quanto
al danno all’integrità (IMI) occorre ricordare che le tabelle allegate dei
medici della CO 1 per valutare le menomazioni dell’integrità psicofisica
secondo la LAINF prevedono alla tavola 1 il 25% per una grave periartrite
scapoloomerale; mentre la tavola 5 prevede un analogo danno per le gravi
limitazioni funzionali alla spalla (25% per la scapoloomerale). Inoltre indica
un danno dal 5 al 10% per una limitazione media del gomito; ed ancora una
limitazione dal 5 al 10% per una limitazione media del polso e dal 10 al 25%
per la limitazione grave del polso.
Penso che la conferma del danno IMI pari al 25% sia corretta per
ciò che riguarda la sola spalla destra, ma non sia comprensiva anche del danno
medio-lieve al gomito e invece medio-grave al polso destro, cui si associa
evidente deficit della presa.
Complessivamente il danno concorrente ai due arti superiori è
importante, per cui ritengo più equa una valutazione del danno all’integrità
nella misura del 35% (…).”
(doc. 219, p. 5 – il corsivo è del redattore)
Con riferimento alle
obiezioni sollevate dallo specialista in medicina del lavoro e delle
assicurazioni, il dott. __________ ha richiamato l’apprezzamento enunciato dal
dott. __________ e ha puntualizzato che “… la percentuale IMI del 25% era
rappresentativa della situazione disfunzionale del signor RI 1 per quanto
riguardava l’arto superiore destro al tempo della visita __________ del
06.04.2021 includendo oltre alla spalla anche il gomito e il polso destro,
regioni anatomiche queste ultime due che tra l’altro non furono neppure
coinvolte nell’infortunio dell’11.03.2020 ma che furono valutate durante la
visita __________ del 16.11.2018; a tal proposito l’assicurato nel rapporto
ispettivo del 10.08.2020 riferì: “Durante una conversazione telefonica avuta
nel mese di aprile 2020 avevo specificato che fortunatamente non erano rimaste
coinvolte altre parti del corpo (pensando però solo alla schiena, alla testa o
gli arti inferiori), mentre avevo notificato sin da subito alla ditta il
contraccolpo ad entrambe le spalle” facendo intendere il non interessamento del
gomito e del polso destro a cui anche una richiesta di rivalutazione dell’IMI
in questo momento non apporterebbe un incremento dell’IMI già assegnata; ed ad
avvalorare queste deduzioni vi è la constatazione che sia durante la visita __________
del 06.04.2021 che durante la visita __________ del 12.01.2021 il Sig. RI 1 non
lamentò mai nessun peggioramento della sintomatologia nei distretti anatomici
del polso e del gomito destro.” (doc. 222, p. 6).
Con rapporto del 18 marzo
2022, il dott. __________ ha ribadito che “quanto alla entità della residua
menomazione fisica alle due spalle e a tutto l’arto superiore destro con
indebolimento della presa in destrimane, la mia recente visita ha indicato una
situazione sovrapponibile a quella delle due visite del 2021, per un quadro
ormai stabilizzato; ritengo che la menomazione dell’integrità psicofisica (IMI)
non possa essere inferiore al 35%.” (doc. B).
Al riguardo, con
apprezzamento del 18 maggio 2022, il medico __________ ha evidenziato che “… il
dr. med. __________ non offre nessuna spiegazione su come sia giunto a tale
valore percentuale (35%, n.d.r.) non prendendo in considerazione alcuna
tabella OAINF di riferimento e non motivando in nessun modo le deduzioni che
portano a tale valore percentuale, motivo per cui la richiesta non può essere
condivisa.” (doc. XIII 1, p. 6).
Chiamato ora a
pronunciarsi, a fronte di una questione di natura squisitamente medica, tenuto inoltre
conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità
si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che
l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso
concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o
psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1; 113 V
121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr.,
pure, la STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia
U 14/02 del 28 giugno 2002), questo Tribunale ritiene di poter validamente
fondare il proprio giudizio sulla valutazione dell’IMI enunciata dai dottori __________
e __________, entrambi specialisti nella materia che qui interessa.
Le obiezioni sollevate dal
dott. __________ non appaiono del resto atte a far dubitare della correttezza
del parere dei medici __________ dell’CO 1. Da un lato, la pretesa indennità
del 35% comprende pure la menomazione interessante la spalla sinistra (cfr.
doc. B: “quanto alla entità della residua menomazione fisica alle due spalle
e a tutto l’arto superiore destro” – il corsivo è del redattore), sebbene essa
non sia di competenza dell’istituto resistente (cfr. supra, consid.
2.3.7.). Dall’altro, con riferimento al fatto che, secondo il dott. Legrenzi,
il danno alla spalla destra giustificherebbe già di per sé un’IMI del 25%, va
segnalato che, in base alla tabella 1 edita dal Servizio medico dell’CO 1,
un’indennità del 30% è prevista nel caso di una spalla bloccata in adduzione.
Si tratta qui di una menomazione decisamente più grave rispetto a quella
di cui è portatore il ricorrente, il quale è in grado, secondo le misurazioni
effettuate in occasione della visita __________ di chiusura, di abdurre/addurre
il braccio destro fino a 80° (cfr. doc. 160, p. 2).
Sulla scorta di quanto
precede, la decisione su opposizione impugnata merita conferma anche nella
misura in cui l’IMI spettante all’insorgente è stato quantificato in un 25%.
2.6. L’art.
61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
dell’8 marzo 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti