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Decisione

35.2022.29

Discussa entità della rendita d'invalidità e dell'IMI. Preliminarmente, discusso se l'assicurato poteva dichiarare estinta la propria responsabilità a proposito dei disturbi alla spalla sinistra

11 luglio 2022Italiano64 min

ma a tutto spessore delle fibre più anteriori del tendine del muscolo sovraspinato)

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.29

mm

Lugano

11 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 marzo 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 4 febbraio 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 20 settembre 2012, RI

1, dipendente della ditta __________ in qualità di muratore e, perciò,

assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO

1, è caduto a terra da un’altezza di circa 80/90 centimetri, atterrando sulla

parte destra del corpo (spalla, gomito e polso).

A causa di questo evento,

egli ha riportato, secondo il rapporto 28 settembre 2012 del Servizio di

chirurgia ortopedica e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________,

una frattura del collo del radio destro (doc. 8 – fasc. I).

Nel prosieguo, l’assicurato

è stato sottoposto a un esame di artro-RMN della spalla destra che ha

evidenziato la presenza di una rottura trasmurale della cuffia rotatoria in

sede antero-centrale che si estendeva fino alla zona di confluenza

antero-laterale (doc. 86 – fasc. I).

L’istituto assicuratore ha

riconosciuto la propria responsabilità in merito e ha corrisposto regolarmente

le prestazioni di legge.

RI 1 ha subito tre

interventi chirurgici alla spalla destra (5 aprile 2013 [doc. 116 –

fasc. I], 25 luglio 2014 [doc. 241 – fasc. II] e 12 ottobre 2016 [doc. 429 –

fasc. II]) e due al polso destro (23 luglio 2015 [doc. 299 – fasc. II] e

8 giugno 2018 [doc. 527 – fasc. III]).

L’assicuratore ha dichiarato

estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a contare dal 1° febbraio

2019 (doc. 559 – fasc. III). Le indennità giornaliere sono di fatto state

pagate sino al 28 febbraio 2019, per coordinarsi con l’assicurazione per

l’invalidità che aveva disposto l’esecuzione di provvedimenti professionali a far

tempo dal 1° marzo 2019 (doc. 598 – fasc. III).

1.2. Nel mese di marzo 2020

l’assicurato è rimasto vittima di un secondo evento traumatico: mentre stava

scendendo da un terreno in pendenza, è scivolato con entrambi i piedi ed è

caduto all’indietro. Egli ha quindi allungato all’indietro le braccia subendo

un contraccolpo a livello delle spalle, in particolare di quella sinistra (cfr.

doc. 56).

Dal referto 12 marzo 2020

del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________ risulta la diagnosi

di trauma distorsivo alla spalla sinistra (doc. 3).

L’artro-RMN della spalla

sinistra del 26 giugno 2020 ha mostrato un’artrosi dell’articolazione

acromio-claveare e una lesione parziale ma a tutto spessore delle fibre più

anteriori del tendine del muscolo sovraspinato (doc. 41).

Anche questo sinistro è

stato assunto dall’amministrazione.

1.3. In data 27 maggio 2021, l’CO

1 ha informato il patrocinatore dell’assicurato che nel frattempo le condizioni

di salute infortunistiche si erano stabilizzate e che pertanto il versamento

delle prestazioni di corta durata sarebbe stato sospenso dal 1° giugno 2021

(doc. 187).

1.4. Con decisione formale del 5

novembre 2021, l’assicuratore ha negato il diritto a una rendita d’invalidità e

ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 25% (doc.

202).

A seguito dell’opposizione

interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 205 e doc. 218 +

allegato), in data 4 febbraio 2022, l’CO 1 ha confermato in sostanza il

contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 223).

1.5. Con tempestivo ricorso dell’8

marzo 2022, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto in via

principale che venga accertata l’eziologia infortunistica dei disturbi alla

spalla sinistra e che gli siano riconosciute una rendita d’invalidità del 45% e

un’IMI del 35%, in subordine il rinvio degli atti all’amministrazione

per complemento istruttorio e nuova decisione.

A sostegno delle proprie

pretese, per quanto riguarda la natura dei disturbi interessanti la spalla

sinistra, il patrocinatore rileva in particolare che “… il Dr. __________,

nella sua lunga articolazione, in sintesi afferma che l’assicurato alla spalla

sinistra era affetto da fattori predisponenti adeguati alla formazione della

lesione parziale a tutto spessore che quando stressate meccanicamente da gesti

ripetuti vanno incontro ad un processo di usura progressivo nel tempo fino

determinare lesioni tendinee. Ebbene, quest’affermazione corrisponde a

un’opinione personale e come tale rimane allo stadio di una valutazione non

corredata da un substrato fattuale che non correla con il rapporto di

causa-effetto tra il trauma ed il danno. Senza il trauma quel tipo di danno non

si sarebbe verificato benché il servizio medico affermi che prima o poi

l’assicurato sarebbe rimasto vittima di una lesione. Evidentemente si tratta di

una opinione non accettabile altrimenti vorrebbe dire che avere l’assicurazione

infortuni non è necessario ritenuto che prima o poi, per usura oppure per

invecchiamento o quant’altro, i tessuti degenerano e quindi siamo tutti vittime

di lesioni. L’evento in sé, che è stato il fattore scatenante, ha indubbiamente

una sua rilevanza ed in questo senso, se non è atto a provocate quel tipo di

conseguenza (considerazione diversa da quella del Dr. __________), è stato

perlomeno quel fattore che ha generato le conseguenze. Dunque ha provocato

perlomeno un peggioramento duraturo dello stato di salute (subordinatamente

alla prima opzione che vede il principio della causalità naturale soddisfatto)

e pertanto una modifica direzionale dello stato di salute. Anche in questa ultima

ipotesi, il danno deve essere preso a carico. In buona sostanza senza il trauma

è del tutto probabile che la lesione a questo punto non ci sarebbe affatto

stata. Che poi il medico affermi che era presente una fragilità di fondo appare

davvero un’argomentazione tesa solo a negare un diritto ed a difendere un certo

operato amministrativo e medico.”.

Per quanto concerne

specificatamente la dinamica dell’evento e, meglio, la sua idoneità a causare

il danno alla salute in discussione, il rappresentante sostiene segnatamente

che “… il tipo di trauma e la dinamica dimostra proprio che siamo confrontati

in piano con questa ipotesi di studio. Il gesto inusuale, il picchiare da una

certa altezza e su un fondo in sassi, poi in assenza di disturbi precedenti e

l’insorgenza di una immediata sindrome algica sono la chiara dimostrazione

della correlazione di causa effetto.”.

A proposito del diritto

alla rendita d’invalidità, l’RA 1 contesta la valutazione dell’esigibilità

lavorativa espressa dal medico __________ e fa valere, rifacendosi al parere

del dott. __________, che il ricorrente, tenuto conto del danno alle due

spalle, presenterebbe un’inabilità del 40% anche in attività sostitutive

adeguate.

Trattandosi degli aspetti

economici legati alla definizione del grado dell’invalidità, il patrocinatore

osserva in particolare che “… dovendo far capo alla statistica federale

(altrimenti per il reddito da valido si deve prendere in considerazione il

reddito di capo cantiere desunto dal CNM) per il reddito da valido è opportuno praticare

il livello due della TA1 tirage skill level categoria 41-43, aggiornato

all’anno 2021. Peraltro, si tratta di un reddito abbastanza in linea con il

reddito realistico o persino inferiore se oggi continuerebbe ad esercitare

l’attività di capo cantiere. Lo stesso livello non può essere praticato per la

definizione del reddito d’invalidità e per diverse ragioni. In questo caso,

tenendo presente le competenze acquisite e le indicazioni medico teoriche che

propendono per un’attività di tipo semplice, senza grandi espressioni

concettuali e prevalentemente sedentaria, con importanti limitazioni

funzionali, che in realtà sono riscontrabili soprattutto nei servizi a bassa

intensità produttiva dove il livello dei salari, in senso generale, anche nel

resto della Svizzera quindi non solo in Ticino che è ancora un’altra categoria,

occorre prendere in considerazione il livello uno. Al contrario, se si vuole

partire dall’idea che ci sono delle competenze nei settori residui, allora

bisognerebbe prendere in considerazione quelle acquisite tramite la formazione

AI e quindi il salario reale di custode di immobile per quanto quest’attività

nella realtà non è esercitabile con il peggioramento intervenuto a marzo 2020,

poiché non permette l’esercizio della manutenzione completa degli immobili e

poi il ricorrente medesimo risulta abile sono in misura del 60%. Altre

competenze non ve ne sono fatta eccezione per le ottime conoscenze maturate in

campo edile che non possono più essere sfruttate. In altre parole, tra il

reddito da valido e quello da invalido occorre marcare delle differenze sia

nelle competenze sia nel livello. Altrimenti, se si vuole prendere in

considerazione il livello due anche nel reddito da invalido come ha fatto la CO

1 e sostenuto anche in procedura d’opposizione, proprio per marcare una

differenza bisognerebbe prendere in considerazione il livello tre da valido che

nel ramo 41-43 equivale a CHF 7'390 da moltiplicare per 12 volte e aggiornarlo

al 2021. In buona sostanza nell’adottare questa differenza vuol dire prendere in

considerazione il patrimonio professionale dell’assicurato, il quale avendo

superato i 50 anni d’età, in ambito edile sconta tutta la conoscenza maturata

fino a quell’età, mentre in un ramo alternativo con mansioni semplici e sedentarie

deve ripartire da zero e costruirsi tutta una personalità professionale, con

una proiezione di carriere piuttosto breve. (…). Per quanto riguarda la

deduzione sociale, che la CO 1 quantifica nella misura del 5%, al contrario

dell’AI che pure ha applicato il 10% ciò che rappresenta comunque un indicatore

venendo da un altro assicuratore sociale che nella scala dei valori è superiore

alla Lainf (la Lainf è poziori all’AI non soltanto dal profilo del

coordinamento economico ma anche nel significato), a nostro parere, proprio in

considerazione dei vari fattori medici e delle multiple limitazioni risulta senz’altro

applicabile la percentuale del 15% oppure almeno una quota non inferiore al

10%, considerando l’insieme del danno fisico indubbiamente rilevante.”.

In merito infine

all’entità della menomazione dell’integrità di cui è portatore l’assicurato, il

suo rappresentante rileva che “… dall’attestazione resa dal medico legale Dr. __________

di cui agli atti e per il quale ci riserviamo di produrre un eventuale parere

successivo, vi è una divergenza nella quantificazione ritenuto che lo

specialista indica un danno complessivo del 35% così composto: 25% per la sola

spalla destra, a fronte del 15% definito dal Dr. __________ e confermato dal

Dr. __________, il 5% per il gomito e l’ulteriore 5% per il polso (trattasi di

conferme). La differenza scaturisce in modo particolare tra la prima fase e la

seconda, conseguente all’evento di marzo 2020 che ha comportato un

peggioramento globale dello stato di salute. Infatti, effettuando una

comparazione dello stato clinico da quanto rilevato dal Dr. __________ e dal

Dr. __________, per quanto possibile e comparabili, si può notare un

cambiamento nella ridotta articolarità e nella funzionalità, quindi siamo

confrontati con maggiori e più ampie limitazioni, e soprattutto anche con una

sindrome algica ben più pronunciata rispetto a prima. D’altro canto, il Dr. __________

categorizza il danno in uno stadio diverso ossia nella periartrite

omeroscapolare. Anche l’assicurato afferma che negli ultimi mesi è andato

incontro ad un peggioramento costante del suo stato di salute, nel quadro delle

medesime patologie, che ha avuto quale conseguenza l’ampiamento delle

limitazioni fisiche e ridotto ancor di più la sua autonomia di movimento.”

(doc. I).

1.6. Il 6 aprile 2022 al Tribunale

è pervenuta documentazione attinente alla tempestività dell’impugnativa (doc. V

+ allegati), che è poi stata trasmessa all’assicuratore resistente ai fini

della risposta di causa (doc. VI).

1.7. L’CO 1, in risposta, postula

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

1.8. In data 9 maggio 2022, il

patrocinatore dell’insorgente ha prodotto un nuovo referto del dott. __________

e si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc.

XI + allegato).

L’istituto assicuratore

convenuto ha preso posizione al riguardo il 19 maggio 2022 (doc. XIII +

allegato).

In data 9 giugno 2022, il

rappresentante del ricorrente ha ancora formulato alcune sue osservazioni

riguardo alla dinamica del sinistro del marzo 2020 (cfr. doc. XV).

L’allegato è stato

trasmesso all’CO 1 per conoscenza (doc. XVI).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui

l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato

trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti

(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia

del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF

8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Nel caso concreto, litigiosa

è l’entità del grado dell’invalidità e della menomazione dell’integrità di cui

è portatore RI 1.

Preliminarmente, questa

Corte è però chiamata a stabilire se l’amministrazione era legittimata a

dichiarare estinta la propria responsabilità relativamente al danno

interessante la spalla sinistra, oppure no.

2.3. Spalla sinistra: causalità

naturale con l’infortunio dell’11 marzo 2020?

2.3.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF,

per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative

sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.3.2. Il

diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone

l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il

danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere

che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto

verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,

che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del

danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno

alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione

e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.

406).

2.3.3. Se

un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque

insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i

disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato

morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio

(status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o

poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U

142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Il

solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non

basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo

infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V

335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di

principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del

nesso di causalità con l’evento assicurato.

2.3.4. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

2.3.5. In concreto, dalla decisione

su opposizione impugnata si evince che l’CO 1 ha negato che la problematica

interessante la spalla sinistra costituisse una conseguenza naturale

dell’evento traumatico occorso nel marzo 2020, facendo capo essenzialmente al

parere del proprio medico __________ (cfr. doc. 223, p. 6).

Dalle carte processuali

emerge in effetti che il dott. __________, spec. in chirurgia ortopedica e

traumatologia, si è pronunciato sull’eziologia dei disturbi riguardanti quella

parte del corpo, una prima volta con nota del 3 agosto 2020. In quella sede,

egli ha dichiarato che non vi erano “lesioni oggettivabili in relazione almeno

probabile con l’infortunio del 11.3.2020, trattasi di sole lesioni

degenerative” e di condividere il parere del dott. __________, spec. FMH in

fisiatria, secondo cui si sarebbe trattato di “… lesioni unicamente

riconducibili con probabilità preponderante ad usura o a malattia (stato

pregresso).” (doc. 46, p. 3).

In occasione della visita

di chiusura del 6 aprile 2021, lo stesso dott. __________ ha indicato che

l’artrosi acromion-claveare alla spalla sinistra con lesione parziale del

tendine del sovraspinato su base degenerativa, non costituiva una diagnosi di

competenza dell’assicuratore contro gli infortuni (doc. 160, p. 4).

Il medico __________ ha

ulteriormente motivato il proprio parere in merito alla natura dei disturbi

alla spalla sinistra nel quadro della procedura di opposizione, allorquando è

stato chiamato dall’amministrazione a pronunciarsi in merito alle obiezioni

sollevate dal dott. __________, specialista in medicina legale e delle

assicurazioni interpellato privatamente dall’insorgente.

Con apprezzamento del 2

febbraio 2022, il dott. __________ ha ribadito che il danno oggettivato alla

spalla sinistra non costituisce una conseguenza naturale dell’evento

traumatico assicurato. In primo luogo, a suo avviso, “l’artro-RM della spalla

sinistra del 26.06.2020 dell’assicurato mostrò un’artrosi dell’articolazione

acromion-claveare con irregolarità dei profili articolari contrapposti e

sfumato edema osseo subcondrale, una riduzione d’ampiezza dello spazio adiposo

sub-acromiale ed una lieve impronta sul profilo superiore del tendine del

muscolo sovraspinato: queste condizioni da sole sono fattori predisponenti

adeguati alla formazione della lesione parziale a tutto spessore delle fibre

più anteriori del tendine del muscolo sovraspinato, fibre che stressate

meccanicamente nei movimenti ripetuti in uno spazio sub-acromiale ridotto

d’ampiezza, vanno incontro ad un processo di usura progressivo nel tempo fino a

determinare lesioni tendinee.”.

In secondo luogo, sempre

secondo il dott. __________, il trauma riportato “… sia per intensità che

per meccanismo biomeccanico non è atto a determinare una lesione del tendine

del muscolo sovraspinato in un paziente sano: la maggior causalità per uno

stress tendineo del muscolo sovraspinato che alla fine esita in lesioni franche

con un processo progressivo di usura, è rappresentato da una limitazione dello

spazio sottoacromiale, condizione quest’ultima presente nell’artro-RM del

26.06.2020 del Sig. RI 1. Nei vari studi scientifici per la biomeccanica è

stato evidenziato che una rottura del tendine sovraspinato in un paziente sano

viene causata da uno sforzo eccentrico con una muscolatura pre-tensionata a

causa di una distorsione che deve indicativamente sulla base del bio-meccanismo

presentare una lesione congiunta del tendine del muscolo sottoscapolare come

conseguenza dell’evento distorsivo, nel caso in cui si presenti la rottura

nella regione anteriore del tendine del sovraspinato come nel caso del Sig. RI

1”.

In terzo luogo, egli ha

sottolineato che “… una rottura tendinea in un paziente sano causata da un

meccanismo infortunistico provoca una cosiddetta pseudoparalisi alla spalla:

con una rottura fresca del tendine del sovraspinoso, l’abduzione e l’elevazione

non sono eseguibili. Nel rapporto del PS dell’Ospedale di __________ fu

riportato: “Spalla sinistra non tumefatta, lieve dolore alla palpazione della

regione acromiale. Articolarità limitata ai massimi gradi da algie. Jobe

negativo, Belly-press negativo”. Seguì, in data 26.03.2020, ossia a soli 14

giorni successivi la data del trauma, un’ecografia della spalla sinistra che

mostrò una “disomogeneità ecostrutturale della matrice del tendine sovraspinato

come per entesopatia micro-calcarea, senza segni di rotture a tutto spessore”,

inoltre si riscontrò “una placca iperecogena fibrocalcifica del tratto

inserzionale di 2 mm che si associa ad una circoscritta lesione incompleta da

slaminamento del margine superiore del tratto intermedio di 3 mm”, tutti

reperti di natura degenerativa. Dopo due mesi dalla data del trauma e

precisamente in data 16.06.2020 l’assicurato fu valutato dal dr. med. __________

il quale richiese l’esecuzione di un’artro-RM alla spalla sinistra che mostrò

una lesione parziale ma a tutto spessore delle fibre più anteriori del tendine

del muscolo sovraspinato, associata a patologia degenerativa-artrosica della

spalla sinistra e sulla scorta di tali reperti, con rapporto medico del

07.07.2020 riportò: “(…) ho spiegato al paziente il referto dell’artrorisonanza

magnetica della spalla sinistra del 26 giugno 2020. Tale indagine ha

evidenziato una lesione parziale delle fibre più anteriori del tendine del

muscolo sovraspinato in artrosi dell’articolazione acromio-claveare con

riduzione di ampiezza dello spazio adiposo subacromiale, che evidenziava già un’impronta

sul profilo superiore del sovraspinato. (…). In base al referto

dell’artrorisonanza magnetica alla spalla sinistra del 26.6.2020, ritengo che

sia preponderante la probabilità che i disturbi accusati dal paziente siano

legati alla presenza di un’alterazione degenerativa pregressa all’infortunio,

che all’infortunio stesso dell’11.03.2020.”.

Il medico fiduciario

dell’amministrazione ha quindi concluso che “per queste constatazioni e

concordemente alle valutazioni del dr. __________ ed agli esami strumentali che

palesavano l’assenza di franche lesioni post-traumatiche ma la presenza di

patologie degenerative, si procedeva alla chiusura del caso per estinzione

del nesso causale da cui ne derivò anche l’assenza di diritto ad IMI con

persistenza di dolori in collegamento solo possibile all’infortunio

dell’11.03.2020.” (doc. 222 – il corsivo è del redattore).

Questo invece il tenore

delle considerazioni contenute nel rapporto 18 marzo 2022 del dott. __________:

" (…) Il traumatismo

determinatosi sulla spalla sinistra (e anche sulla destra, già lesa) (in

occasione della caduta del marzo 2020, n.d.r.) non può certo definirsi

di tipo “assiale”, come indicano il dr. Bianco e la decisione su opposizione

della CO 1 per escludere in questo caso il nesso di causalità naturale, anche

se per questo infortunio fu poi riconosciuta una inabilità temporanea di oltre

13 mesi.

Sottolineo che la diagnosi conclusiva del Pronto Soccorso

dell’Ospedale di __________ fu di “trauma distorsivo spalla sinistra”, “cadendo

appoggiando il peso sul braccio sinistro”.

Furono eseguite rx soltanto alla spalla sinistra, negative per

fratture ed è significativo che non venne effettuata una rx alla spalla destra.

Fatti

I successivi esami mirati alle spalle, indicati dai medici della CO

1, che seguirono il caso per oltre un anno, indicarono importanti patologie

traumatiche sia alla spalla sinistra (artroRM del 26.6.2020: lesione parziale

ma a tutto spessore delle fibre più anteriori del tendine del muscolo sovraspinato)

sia alla spalla destra (artroRM del 7.7.2020: segni indiretti di lesione

trasmurale del sovraspinato, fissurazione dello Slap e del labbro anteriore

sino ad ore 3:00).

Risulta perciò non motivata l’esclusione del nesso di causalità

per il valido traumatismo distorsivo alla spalla sinistra proiettata in

addietro per contrastare e frenare la pesante caduta all’indietro di un uomo in

sovrappeso (78 kg, h cm 164).” (doc. B – il corsivo è del redattore)

Agli atti figura un

ulteriore apprezzamento del dott. __________, datato 18 maggio 2022.

Esprimendosi sulla

valutazione del dott. __________, il medico fiduciario ha innanzitutto rilevato

come la dinamica dell’evento considerata dallo specialista consultato

privatamente dal ricorrente, non trovi in realtà conferma nella descrizione fattane

da quest’ultimo a margine della sua audizione dell’agosto 2020, la quale “…

indica un trauma che palesa un vettore di forza che si irradia lungo l’asse

maggiore di entrambi gli arti superiori a difesa di una caduta all’indietro e

tale vettore di forza non ha caratteristiche distorsive torsionali, ossia di

rotazione sull’asse maggiore dell’arto, ma la spinta propulsiva, ossia la

direzione del vettore della forza sprigionata dall’impatto ha una direzione

tangenziale direttamente controbilanciata alla superficie impattante che si

trova dietro il corpo dell’assicurato”. D’altro canto, egli ha ribadito che

anche le caratteristiche intrinseche della lesione riportata parlano piuttosto contro

una sua genesi traumatica (cfr. doc. XIII 1).

2.3.6. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.3.7. Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal dott. __________,

specialista nella materia che qui interessa che vanta una vasta esperienza in

materia di medicina infortunistica e assicurativa (in questo

contesto, va comunque segnalato che, secondo una costante giurisprudenza, i

medici __________, così come gli specialisti del Centro __________ dell’CO 1,

sono considerati, per la loro funzione e per la loro posizione professionale,

come degli specialisti in materia di traumatologia, a prescindere dalla loro

specializzazione medica – cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid.

4.4.2), secondo la quale l’evento infortunistico dell’11 marzo 2020 ha

peggiorato soltanto temporaneamente il preesistente stato morboso della

spalla sinistra, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora

chiamato a rendere.

In questo senso, il TCA

osserva che il medico __________ ha enunciato il proprio apprezzamento in piena

conoscenza dei dati anamnestici dell’assicurato, in particolare del contenuto

del verbale relativo all’audizione 10 agosto 2020 (a margine della quale è

stata segnatamente descritta con precisione la dinamica del sinistro in

discussione – cfr. doc. 56, p. 2), e ha saputo motivare adeguatamente il

proprio parere dal profilo medico-scientifico, considerando non solo il

meccanismo infortunistico (al riguardo, cfr. la STF 8C_672/2020

del 15 aprile 2021 consid. 4.1.3, pubblicata

in: SVR 10/2021 UV n. 34 p. 154 ss., in cui la Corte federale ha precisato che,

trattandosi di stabilire l’eziologia delle rotture della cuffia dei rotatori,

al criterio del meccanismo infortunistico non può essere attribuito un ruolo

prevalente; si veda comunque pure il consid. 4.5).

Vi è inoltre

da considerare che il parere del dott. __________ risulta condiviso anche dal

fisiatra dott. __________, il quale, alla luce delle risultanze dell’esame di

artro-RMN del 26 giugno 2020 che aveva mostrato l’esistenza di un’artrosi

dell’articolazione acromio-claveare con relativa riduzione dello spazio

subacromiale e impronta sulla superficie superiore del tendine del muscolo

sovraspinato (cfr. doc. 41), ha dichiarato di ritenere che “… sia preponderante

la probabilità che i disturbi accusati dal paziente siano legati alla presenza

di un’alterazione degenerativa pregressa all’infortunio, che all’infortunio

stesso dell’11.03.2020” (doc. 35).

Questa Corte

non ignora che, secondo il dott. __________, i disturbi denunciati

dall’insorgente alla spalla sinistra sarebbero invece da ricondurre

all’infortunio del marzo 2020 (cfr. doc. 219 e soprattutto il doc. B), tuttavia

questo suo parere non è atto a generare dei dubbi, neppure lievi, a proposito

della fondatezza della valutazione del medico __________ (e del dott. __________).

Da una parte, lo specialista interpellato dal ricorrente non può essere seguito

laddove fa valere che quest’ultimo avrebbe riportato un trauma distorsivo

alla spalla sinistra, in quanto tale circostanza non trova in effetti conferma

nella descrizione dell’infortunio fatta dall’assicurato. Il fatto che nel

referto 12 marzo 2020 del Servizio di PS dell’Ospedale di __________ figuri la

diagnosi di “trauma distorsivo spalla sinistra” (doc. 3), non può essere

giudicato determinante, in quanto tale diagnosi è stata formulata in base a

un’esposizione sommaria della dinamica dell’evento. Dall’altra, l’affermazione

secondo la quale l’artro-RMN del 26 giugno 2020 avrebbe mostrato dei reperti di

natura traumatica appare apodittica e, come tale, non rappresenta una valida

risposta alle argomentazioni sviluppate in proposito dal fiduciario

dell’assicuratore convenuto.

Inoltre, laddove

il dott. __________ sottolinea la circostanza che “alla spalla sinistra dopo

l’infortunio del 2020 è stata rilevata la lesione della cuffia dei rotatori

(lesione a tutto spessore del sovra spinato) e la fissurazione dello SLAP e del

labbro anteriore, mai rilevate nelle numerose visite precedenti” (doc. 219, p.

4), va segnalato che - a prescindere dal

fatto che dalla nota artro-RMN della spalla sinistra non è in realtà emersa

alcuna lesione Slap (cfr. doc. 41 e doc. 222, p. 5 s.) -, la regola del “post

hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha

valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo

fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già

essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo

della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF

8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn

nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der

linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene

Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb

S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich

nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22

giugno 2017).

In

concreto, non può del resto essere ignorato che l’amministrazione non ha negato

a priori ogni ruolo causale all’infortunio assicurato ma ha stabilito

che, trascorso un determinato periodo di tempo (durante il quale il diritto a

prestazioni è stato riconosciuto), questo suo ruolo si è estinto completamente.

In conclusione, in esito

alle considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato, perlomeno con il

grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.

320 e Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che al più tardi dopo il 31

maggio 2021 i disturbi alla spalla sinistra non costituivano più una

conseguenza naturale dell’evento traumatico assicurato.

La decisione su opposizione

impugnata deve essere quindi confermata perlomeno nella misura in cui l’amministrazione

ha dichiarato estinto il nesso di causalità naturale tra l’infortunio del marzo

2020 e i disturbi alla spalla sinistra.

Stante ciò, è corretto che

l’istituto resistente abbia valutato il diritto alle prestazioni di lunga

durata (rendita d’invalidità e IMI) prendendo in considerazione soltanto il

danno alla salute infortunistico interessante l’arto superiore destro.

2.4. Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha

rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.

1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che

anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la

nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda

pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2.

la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4.2. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo

dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4.3

In concreto, per chiarire la

questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto assicuratore ha

fatto capo alle risultanze della visita medica di chiusura del 6 aprile 2021, a

margine della quale il dott. __________ ha considerato l’insorgente abile al

lavoro al 100%, senza necessità di pause aggiuntive, in attività che rispettano

le seguenti limitazioni:

" (…) Sollevare

e portare: l’assicurato è in grado di sollevare con due braccia fino

all’altezza dei fianchi pesi molto leggeri fino a 5 kg senza limitazioni, pesi

leggeri da 5 a 10 kg talvolta, pesi medi ci rado, pesanti e molto pesanti mai.

L’assicurato è in grado di sollevare oltre l’altezza del petto pesi fin o a 5

kg utilizzando l’arto superiore sinistro molto spesso e mai più pesi superiori

ai 5 kg.

Maneggio di attrezzi: l’assicurato è in grado di maneggiare

attrezzi leggeri e di precisione molto spesso, attrezzi medi di rado, pesanti e

molto pesanti mai.

La rotazione della mano è possibile talvolta.

Posizione e mobilità: l’assicurato non è più in grado di svolgere

lavori sopra la testa, la rotazione del busto è possibile molto spesso, non vi

sono limitazioni alla posizione seduta/inclinata in avanti, in piedi/inclinata

in avanti, inginocchiata con flessione delle ginocchia.

L’assicurato è in grado di mantenere la posizione seduta e la

posizione in piedi senza limitazioni così come la posizione a libera scelta.

Spostamento: non vi sono limiti alla camminata anche per lunghi

tratti e su terreno accidentato, non vi è limitazione a salire le scale,

l’assicurato non è più in grado di salire su scale a pioli.

L’uso delle due mani è possibile, equilibrio e stare in equilibrio

possibile.” (doc. 160, p. 4 s.)

Con certificazione del 2

giugno 2021, il dott. __________ ha riferito di aver informato il ricorrente

che “… la situazione clinica della spalla destra e sinistra risulta

stabilizzata dal punto di vista medico, per cui con la nuova esigibilità

lavorativa che sostituisce quella del 16.11.2018, l’assicurato è da considerare

abile al lavoro al 100% senza necessità di pause aggiuntive e in attività che

rispecchiano le limitazioni indicate (dal dott. __________, n.d.r.).”

(doc. 191).

Con la sua relazione medica

del 30 novembre 2021, prodotta nel corso della procedura di opposizione, il

dott. __________ ha sostenuto che i postumi infortunistici (all’arto superiore

destro e alla spalla sinistra) “… determinano sia l’impossibilità di riprendere

la sua specifica attività di operaio muratore qualificato (per la quale egli

era già sin dopo il primo infortunio totalmente inabile) sia l’impossibilità di

svolgere una diversa attività di tipo medio-leggero quale quella che

correttamente gli era stata proposta da AI su segnalazione della CO 1 e cioè

quella di custode e manutentore di immobili. Ai fini di comprendere e valutare

la diminuzione della sua concreta capacità lavorativa, sottolineo dal punto di

vista del Medico del lavoro il fatto che, dopo il secondo infortunio, gli

presenta una maggiore limitazione nell’articolarità e nella forza di entrambi

gli arti superiori, certamente molto maggiore a destra (se consideriamo che

egli non è più neppure in grado di utilizzare il bidet per lavarsi con la mano

destra) ma presente anche a sinistra a causa del seconbdo infortunio,

correttamente già riconosciuto dalla CO 1 con una lunga temporanea. In altre

parole, le sue menomazioni concorrenti agli arti superiori (che sono appunto

essenziali in ogni attività manuale) determinano ora una limitazione apprezzabile

anche in una attvità alternativa considerata di tipo medio-leggero, quale può

essere emblematicamente quella scelta da AI dopo il primo infortunio sul

Dispositivo

lavoro, e cioè quella di custode e manutentore di immobili. Per questi motivi, sotto

il profilo medico, ritengo che RI 1 sia oggi invalido in misura pari al 40%

anche in attività alternative di tipo medio-leggero, quali possono essere

quelle di custode e di manutentore di immobili, oppure quelle di mulettista,

oppure quelle di austista.” (doc. 219).

Con apprezzamento del 2

febbraio 2021, il medico __________ ha commentato criticamente le

considerazioni espresse dal dott. __________, e meglio nei termini seguenti:

" (…) Per

quanto riguarda la residua capacità lucrativa permanente si conviene con il dr.

med. __________ che a causa denne nuove problematiche emerse alla spalla destra

di origine infortunistica il signor RI 1 si trovi nell’impossibilità di

riprndere la sua attività lavorativa di riferimento di operaio muratore

qualificato nei confronti della quale egli era già sin dopo il primo infortunio

totalmente inabile e neppure in grado di svolgere un’attività come quella

svolta prima del trauma dell’11.03.2020: a tal proposito nel rapporto medico

del 21.04.2021 relativo alla visita medica di chiusura del 06.04.2021 fu

modificata l’esigibilità del lavoro del 16.11.2018 dettando nuovi limiti

funzionali in merito e limitatamente alle problematiche della spalla destra,

gomito e polso destro, in quanto le problematiche alla spalla sinistra già

furono ritenute non in connessione probabile con l’infortunio dell’11.03.2020

in una data antecedente la valutazione medica del 06.04.2021; inoltre non si

può convenire con la richiesta da parte del Dr. __________ di una invalidità

dal profilo medico del 40% anche in attività alternative di tipo medio-leggero

in quanto, si ricorda ancora una volta, il peggioramento dei limiti funzionali

riscontrato nella visita __________ del 06.04.2021 si riferiva alle sole

problematiche, ossia in riferimento alla situazione peggiorata della spalla

destra e alle condizioni immutate del gomito e polso destro.” (doc. 222, p. 6)

In data 18 marzo 2022, il

dott. __________ ha ribadito che “tenuto conto delle sue limitazioni

concorrenti ai due arti superiori, RI 1 non solo è totalmente inabile al suo

precedente lavoro di operaio muratore edile, ma come Medico del lavoro lo

ritengo fortemente limitato anche in ogni altra attività lavorativa manuale

alternativa di tipo medio-leggero, in misura pari al 40%.” (doc. B, p. 2).

Con apprezzamento del 18

maggio 2022, il dott. Bianco ha infine affermato di considerare “… pertinenti

le considerazioni del dr. med. Legrenzi nel merito delle peculiarità e

selettività della medicina del lavoro ma nel caso specifico le risultanze

emerse dalla documentazione medica agli atti relativamente agli infortuni CO 1

24.23300.20.8 e 10.41300.12.0 del Sig. RI 1, riportano a problematiche

post-infortunistiche di natura squisitamente traumatologica dell’apparato osteo-legamentare

da cui se ne può facilmente dedurre l’indicazione ad una valutazione

valetudinaria anche e primariamente nell’ambito dell’ortopedia, della

traumatologia e della chirurgia ortopedica e contestualmente, associando i

residuali disturbi e disabilità riconducibili a problematiche di non selettiva

pertinenza post infortunistica, si può assumere indicata una valutazione

nell’ambito della medicina del lavoro.” (doc. XIII 1).

Tutto ben considerato,

anche su questo aspetto, il TCA non vede alcuna valida ragione per scostarsi

dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________.

Del resto, gli impedimenti funzionali descritti dal dott. __________,

sono quelli che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito

danni alle spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare,

rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché

d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra

dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021 consid.

2.4.4 e rinvii ivi citati; 35.2018.52 del 12 novembre 2018 consid. 2.4.3;

35.2018.38 del 10 ottobre 2018 consid. 2.5; 35.2017.109 del 13 giugno 2018

consid. 2.3.5; 35.2017.37 del 23 novembre 2017 consid. 2.6; 35.2017.2 del 2

ottobre 2017 consid. 2.6; 35.1998.63 del 23 novembre 1998; 35.1998.117 del 29

luglio 1999, confermata dal TF con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).

Le considerazioni espresse

in proposito dallo specialista in medicina legale e delle assicurazioni privatamente

interpellato da RI 1 non appaiono atte a sminuire il valore probatorio

attribuito al parere del medico __________, e ciò già per il solo motivo che

egli ha preso in considerazione anche il danno (e i relativi impedimenti) alla

spalla sinistra, non di pertinenza dell’assicuratore infortuni

convenuto (cfr. supra, consid. 2.3.7.).

Sulla scorta di quanto appena esposto, richiamato l'obbligo

che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61; DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221),

è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante che

l’insorgente in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal

medico fiduciario dell’amministrazione) presenta una capacità lavorativa completa

(presenza e rendimento del 100%).

2.4.4. Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio

2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002

consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002

consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).

Nel caso di specie sono

quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati

del 2021, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a

partire dal 1° giugno 2021.

2.4.5. Per quanto attiene al reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla

salute infortunistico, nel 2021, l’assicurato avrebbe realizzato un

guadagno annuo lordo di fr. 74'979, determinato in applicazione della

RSS 2018, tabella TA1_tirage_skill_level, ramo 41-43 (costruzioni), livello di

competenze 2, uomini, dato poi adeguato all’indice dei salari nominali sino al

2021 (doc. 201, p. 1). In sede di risposta di causa, l’CO 1 ha precisato di

aver fatto ricorso ai dati statistici, “essendo il datore di lavoro fallito”

(doc. VII, p. 3).

Questo dato, non

contestato dal ricorrente (cfr. doc. I), può senz’altro essere fatto proprio

dal TCA.

2.4.6. Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione

dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Da notare che, con

comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e

tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio

2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli

ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più

dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti

considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da

parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle

imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi

deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della

fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019”

(cfr. la STCA 35.2021.88 del 14 marzo 2022, consid. 2.5.5).

L’Alta Corte, relativamente

ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

2.4.7. Nella presente fattispecie,

l’istituto resistente ha quantificato in fr. 68’077 il reddito da invalido,

facendo capo sempre alla RSS 2018, tabella TA1_tirage_skill_level, ramo

economico totale, livello di competenze 2, uomini, aggiornato al 2021 e operando

poi una decurtazione del 5% a titolo di deduzione sociale (doc. 201, p. 2).

Il dato considerato

dall’amministrazione viene contestato dal ricorrente. Egli ritiene, da una

parte, che l’assicuratore avrebbe dovuto applicare il livello di competenze

1 (anziché il 2) e, dall’altra, che il reddito statistico avrebbe dovuto

essere decurtato del 15% (in subordine almeno del 10%, così come fatto

dall’assicurazione per l’invalidità) (cfr. doc. I).

Per quanto concerne il primo aspetto - quello del livello di

competenze applicabile -, è utile segnalare che a partire dalla 10a edizione

della RSS (RSS 2012), gli impieghi sono classificati per professione in

funzione del tipo di lavoro che è generalmente eseguito. L’accento è pertanto

posto sul genere di attività che la persona interessata è in grado di svolgere

in funzione delle sue qualifiche (livello delle sue competenze) e non più sulle

qualifiche in quanto tali. Sono dunque stati definiti quattro livelli di

competenza in funzione di nove gruppi di professioni e del tipo di lavoro,

della formazione necessaria per praticare la professione e dell’esperienza

professionale (cfr. tabella TA 1_skill_level della RSS 2012; DTF 142 V 178

consid. 2.5.3). Il livello 1 è il più basso e corrisponde alle mansioni

fisiche e manuali semplici, mentre il livello 4 è il più elevato e

raggruppa le attività che richiedono la risoluzione di problemi compositi e

l’assunzione di decisioni complesse, che presuppongono un’ampia conoscenza

fattuale e teorica in un ambito specifico (ne fanno parte, ad esempio, i

direttori, i quadri di direzione e i gerenti, come pure le professioni

intellettuali e scientifiche). Tra questi due estremi figurano le professioni

dette intermedie (livelli 3 e 2). Il livello 3 implica delle attività

pratiche complesse che necessitano ampie conoscenze in un ambito specifico (in

particolare, i tecnici, i supervisori, gli intermediari o il personale

infermieristico). Il livello 2 si riferisce alle attività pratiche come

la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione dei dati e l’amministrazione,

l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di

sicurezza e la guida di veicoli (cfr. STF 9C_370/2019 del 10 luglio 2019

consid. 4.1 e riferimenti ivi citati).

Nel caso concreto, dalla

documentazione agli atti, in particolare dal rapporto relativo al 1° colloquio

IT (doc. 144 – fasc. I) e dal verbale dell’audizione del 10 agosto 2020 (doc.

56), emerge che, terminate le scuole dell’obbligo, l’assicurato ha lavorato in

Italia nel campo delle costruzioni sino al settembre 2009, dapprima quale

dipendente, in seguito - dal 1990 al 2009 - quale “titolare e responsabile”

di un’impresa (la “__________” di __________). Da settembre 2009 a gennaio

2013, egli è quindi stato alle dipendenze d’imprese di costruzioni svizzere,

quale capocantiere, carpentiere, gruista e muratore. Nel corso di quel periodo,

l’insorgente ha pure conseguito l’attestato federale di capacità (AFC) di

muratore.

Secondo questa Corte, considerato

il percorso scolastico e professionale seguito dal ricorrente, in particolare

la circostanza che per quasi un ventennio ha diretto una propria azienda, ciò

che dimostra che può contare su risorse più ampie rispetto a quelle necessarie

a svolgere un’attività dipendente nello specifico campo delle costruzioni, egli

si colloca chiaramente in una situazione superiore al livello di competenze 1,

categoria riservata agli assicurati che svolgono soltanto delle attività

fisiche o manuali semplici.

Del resto, il TF è giunto

a questa medesima soluzione (applicazione del livello di competenze 2 per la

determinazione del reddito da invalido) in una sentenza 8C_734/2020 del 31 marzo 2021 consid.

6.3, riguardante un assicurato che

aveva terminato la propria formazione scolastica diplomandosi come montatore

elettricista. Terminato l'apprendistato, aveva lavorato come elettricista

montatore dipendente e dal 1994 al 2002 come indipendente. Per qualche mese aveva

lavorato come magazziniere e rappresentante. Era poi tornato ad essere

elettricista e dal 2003 al 2013 elettromeccanico. Nel 2013 era stato assunto da

una società di ascensori per poi passare alle dipendenze di un'altra ditta come

responsabile del reparto elettrico di un'impresa attiva nella produzione di

macchine sfogliatrici per industrie farmaceutiche fino al febbraio 2016.

In un’altra sentenza STF

8C_276/2021 del 2 novembre 2021, pubblicata in SVR 4-5/2022 IV Nr. 22,

concernente un assicurato che una volta ultimato l’apprendistato di muratore,

aveva completato la scuola di caposquadra, svolgendo poi per svariati anni

l’attività di caposquadra, diventando successivamente paesaggista e contitolare

di aziende nel settore del giardinaggio e del giardinaggio paesaggistico nonché

esperto per gli esami cantonali in tale settore, la Corte federale ha giudicato

applicabile addirittura il livello di competenza 3 (attività pratiche

complesse che richiedono una conoscenza approfondita in un settore speciale).

Stante tutto quanto

precede, la decisione dell’amministrazione di stabilire il reddito da invalido

in applicazione del livello di competenze 2 della tabella RSS TA1, non presta

il fianco a critiche di sorta.

Trattandosi dell’entità

della riduzione sociale, va ricordato che, secondo la giurisprudenza

federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione

personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima

del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 8C_80/2013

del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato che non è

necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in

considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

In concreto, l’amministrazione

ha decurtato il reddito statistico da invalido del 5% a titolo di riduzione

sociale (cfr. doc. 201, p. 2).

Con l’impugnativa, il

patrocinatore dell’assicurato postula invece che il reddito statistico da invalido

venga ridotto del 15, in subordine almeno del 10%, per tenere conto “dei

vari fattori medici e delle multiple limitazioni” (cfr. doc. I).

Questo Tribunale prende

atto che l’amministrazione ha ridotto del 5% il reddito statistico da invalido

in ragione degli impedimenti fisici (cfr. doc. 223, p. 8).

Al riguardo, il TCA

segnala tuttavia che, secondo la giurisprudenza federale più recente, una tale riduzione si giustifica soltanto se, anche su

un mercato del lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti

legati alla persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio

sufficientemente ampio di attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_82/2019 del 19 settembre 2019

consid. 6.3.2; 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento;

8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020

consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si

veda pure Ares Bernasconi,

8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in: SZS/RSAS 1/2021 n. 49).

Ora, nel caso di specie, dalla documentazione medica

che questa Corte ha giudicato affidabile emerge che, nonostante il danno salute

all’arto superiore destro, l’assicurato sarebbe ancora in grado di esercitare,

senza limiti di tempo o di rendimento, attività lavorative

leggere dal profilo dell’impegno fisico, con il braccio destro da ingaggiare

soltanto sotto il livello dell’orizzontale.

Tenuto conto dell’esigibilità

appena descritta, occorre ammettere che il ricorrente beneficia di un ventaglio

di attività sostitutive esigibili ancora sufficientemente ampio, motivo per il

quale una decurtazione a tale titolo non sarebbe in realtà giustificata (del

resto, il TF ha deciso proprio in questo senso in una sentenza 8C_383/2020 del

21 settembre 2020 consid. 4.2.2, escludendo che si fosse in presenza di una

situazione in cui la persona assicurata è di fatto in grado di utilizzare un’unica mano/un unico braccio [faktische

Einhändigkeit/Einarmigkeit]).

In questo contesto, è

utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere

lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico

da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori

leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione supplementare, siccome

il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero

di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e

riferimenti).

In esito a quanto precede,

il rappresentante dell’insorgente non può dunque essere seguito a maggior

ragione laddove pretende che venga applicata una decurtazione del 10/15% proprio

a causa degli impedimenti legati al danno alla salute.

Il fatto che

l’assicurazione per l’invalidità abbia ridotto del 10% il reddito statistico da

invalido è irrilevante, posto che, secondo una costante giurisprudenza

federale, l’assicurazione contro gli infortuni (rispettivamente il tribunale) non

è nemmeno vincolato all’apprezzamento della riduzione sociale eseguito

dall’ufficio AI (cfr. STF 8C_744/2017 del 14 maggio 2018 consid. 5.3 e i

riferimenti ivi menzionati).

Il patrocinatore non

pretende che, oltre a quello degli impedimenti fisici, vi siano altri fattori

che potrebbero entrare in linea di conto per ridurre il reddito da invalido.

Il reddito statistico da

invalido ammonta quindi a fr. 68'077, così come stabilito dall’assicuratore

convenuto (le ulteriori modalità di determinazione del reddito da invalido non

sono state contestate).

Ora, confrontando i fr.

68’077 al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno

alla salute, e cioè fr. 74'979, risulta una perdita di guadagno del 9.20%,

arrotondata al 9%, insufficiente per fondare il diritto a una rendita

d’invalidità LAINF.

La decisione su

opposizione, mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita,

deve quindi essere confermata.

2.5. Entità della

menomazione dell’integrità?

2.5.1. Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata

in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana

disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2

LAINF).

2.5.2. L'art.

36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità

giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole

se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.5.3. Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio,

esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno

è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI

1991 U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.5.4. L’CO

1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116 V 157, consid. 3a).

2.5.5. Nel

caso di specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del proprio

medico fiduciario, ha assegnato all’assicurato un’IMI del 25% (cfr. doc.

202, p. 2).

Il TCA constata che, a

margine della visita medica di chiusura, il dott. __________ ha dichiarato che,

trattandosi dell’arto superiore destro, “la IMI del 25% assegnata in data 16

novembre 2018 appare ancora congrua, …” (doc. 160, p. 4).

Questa la valutazione

dell’IMI contenuta nell’apprezzamento 16 novembre 2018 del dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia:

" (…).

1 Reperti

L’assicurato è portatore di postumi importanti e durevoli a

seguito di infortunio professionale con frattura dell’epifisi prossimale del

radio; trauma contusivo polso destro con dolori persistenti e difetto cartilagineo

della parte dorsale del radio, stato dopo intervento in artroscopia del polso

destro del 23.07.2015 con sinoviectomia e debridement della fibro-cartilagine

triangolare, shrinkage legamento scafo-lunato e luno-piramidale; stato dopo

resezione del ganglio dorsale e neuroma nervo interosseo posteriore

dell’08.06.2018 (dr. med. Giesen) in situazione di dolore neuropatico al polso

destro a carico del nervo interosseo posteriore, ulnar abutment syndrome in

esiti di Essex-Lopresti.

Trauma contusivo/distorsivo spalla destra con tre interventi

artroscopici: ricostruzione cuffia dei rotatori, tenotomia capo lungo bicipite

omerale e due successive revisioni della stessa.

2 Valutazione del danno all’integrità

25%

3 Motivazione

Facciamo riferimento alla tabella 1.2 CO 1 dove per una

menomazione alla funzionalità della spalla mobile fino all’orizzontale viene

riconosciuto un 15%. Si riconosce una ulteriore percentuale del 5% per il gomito

facendo riferimento alla tabella 5.2 CO 1 dove per un’artrosi moderata del

capitello radiale si riconosce una percentuale del 5% e per il polso dove per

un’artrosi moderata si riconosce anche in questo caso una percentuale

oscillante fra il 5 ed il 10%. Considerando che tutte le affezioni insistono

sullo stesso arto si ritiene adeguata una percentuale complessiva del 25%.

Tengasi conto inoltre che una perdita totale dell’arto superiore equivale ad

una indennità del 50%. Riteniamo pertanto che la percentuale del 25% sia

rappresentativa della situazione di questo assicurato.”

(doc. 556 – fasc. III)

Da notare che il relativo

capitale era già stato pagato nel mese di marzo 2019 (doc. 587 – fasc. III).

L’entità dell’indennità

riconosciuta dall’amministrazione è stata contestata dal dott. __________ nel

quadro della sua relazione medica del 30 novembre 2021. In quella sede, egli si

è infatti espresso in questi termini:

" (…) Quanto

al danno all’integrità (IMI) occorre ricordare che le tabelle allegate dei

medici della CO 1 per valutare le menomazioni dell’integrità psicofisica

secondo la LAINF prevedono alla tavola 1 il 25% per una grave periartrite

scapoloomerale; mentre la tavola 5 prevede un analogo danno per le gravi

limitazioni funzionali alla spalla (25% per la scapoloomerale). Inoltre indica

un danno dal 5 al 10% per una limitazione media del gomito; ed ancora una

limitazione dal 5 al 10% per una limitazione media del polso e dal 10 al 25%

per la limitazione grave del polso.

Penso che la conferma del danno IMI pari al 25% sia corretta per

ciò che riguarda la sola spalla destra, ma non sia comprensiva anche del danno

medio-lieve al gomito e invece medio-grave al polso destro, cui si associa

evidente deficit della presa.

Complessivamente il danno concorrente ai due arti superiori è

importante, per cui ritengo più equa una valutazione del danno all’integrità

nella misura del 35% (…).”

(doc. 219, p. 5 – il corsivo è del redattore)

Con riferimento alle

obiezioni sollevate dallo specialista in medicina del lavoro e delle

assicurazioni, il dott. __________ ha richiamato l’apprezzamento enunciato dal

dott. __________ e ha puntualizzato che “… la percentuale IMI del 25% era

rappresentativa della situazione disfunzionale del signor RI 1 per quanto

riguardava l’arto superiore destro al tempo della visita __________ del

06.04.2021 includendo oltre alla spalla anche il gomito e il polso destro,

regioni anatomiche queste ultime due che tra l’altro non furono neppure

coinvolte nell’infortunio dell’11.03.2020 ma che furono valutate durante la

visita __________ del 16.11.2018; a tal proposito l’assicurato nel rapporto

ispettivo del 10.08.2020 riferì: “Durante una conversazione telefonica avuta

nel mese di aprile 2020 avevo specificato che fortunatamente non erano rimaste

coinvolte altre parti del corpo (pensando però solo alla schiena, alla testa o

gli arti inferiori), mentre avevo notificato sin da subito alla ditta il

contraccolpo ad entrambe le spalle” facendo intendere il non interessamento del

gomito e del polso destro a cui anche una richiesta di rivalutazione dell’IMI

in questo momento non apporterebbe un incremento dell’IMI già assegnata; ed ad

avvalorare queste deduzioni vi è la constatazione che sia durante la visita __________

del 06.04.2021 che durante la visita __________ del 12.01.2021 il Sig. RI 1 non

lamentò mai nessun peggioramento della sintomatologia nei distretti anatomici

del polso e del gomito destro.” (doc. 222, p. 6).

Con rapporto del 18 marzo

2022, il dott. __________ ha ribadito che “quanto alla entità della residua

menomazione fisica alle due spalle e a tutto l’arto superiore destro con

indebolimento della presa in destrimane, la mia recente visita ha indicato una

situazione sovrapponibile a quella delle due visite del 2021, per un quadro

ormai stabilizzato; ritengo che la menomazione dell’integrità psicofisica (IMI)

non possa essere inferiore al 35%.” (doc. B).

Al riguardo, con

apprezzamento del 18 maggio 2022, il medico __________ ha evidenziato che “… il

dr. med. __________ non offre nessuna spiegazione su come sia giunto a tale

valore percentuale (35%, n.d.r.) non prendendo in considerazione alcuna

tabella OAINF di riferimento e non motivando in nessun modo le deduzioni che

portano a tale valore percentuale, motivo per cui la richiesta non può essere

condivisa.” (doc. XIII 1, p. 6).

Chiamato ora a

pronunciarsi, a fronte di una questione di natura squisitamente medica, tenuto inoltre

conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità

si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che

l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso

concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o

psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1; 113 V

121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr.,

pure, la STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia

U 14/02 del 28 giugno 2002), questo Tribunale ritiene di poter validamente

fondare il proprio giudizio sulla valutazione dell’IMI enunciata dai dottori __________

e __________, entrambi specialisti nella materia che qui interessa.

Le obiezioni sollevate dal

dott. __________ non appaiono del resto atte a far dubitare della correttezza

del parere dei medici __________ dell’CO 1. Da un lato, la pretesa indennità

del 35% comprende pure la menomazione interessante la spalla sinistra (cfr.

doc. B: “quanto alla entità della residua menomazione fisica alle due spalle

e a tutto l’arto superiore destro” – il corsivo è del redattore), sebbene essa

non sia di competenza dell’istituto resistente (cfr. supra, consid.

2.3.7.). Dall’altro, con riferimento al fatto che, secondo il dott. Legrenzi,

il danno alla spalla destra giustificherebbe già di per sé un’IMI del 25%, va

segnalato che, in base alla tabella 1 edita dal Servizio medico dell’CO 1,

un’indennità del 30% è prevista nel caso di una spalla bloccata in adduzione.

Si tratta qui di una menomazione decisamente più grave rispetto a quella

di cui è portatore il ricorrente, il quale è in grado, secondo le misurazioni

effettuate in occasione della visita __________ di chiusura, di abdurre/addurre

il braccio destro fino a 80° (cfr. doc. 160, p. 2).

Sulla scorta di quanto

precede, la decisione su opposizione impugnata merita conferma anche nella

misura in cui l’IMI spettante all’insorgente è stato quantificato in un 25%.

2.6. L’art.

61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

dell’8 marzo 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti