35.2022.3
Ricorso dichiarato irricevibile vista assenza di decisione impugnabile (dec. su opposizione). Negata pure esistenza di una denegata/ritardata giustizia
31 gennaio 2022Italiano10 min
I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2022.3
mm
Lugano
31 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2022 di
RI 1
contro
la decisione del 7 ottobre 2021 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 14 maggio 2021, il __________
ha comunicato all’CO 1 che, l’11 aprile 2021, il proprio dipendente RI 1 aveva
avvertito un dolore alla spalla destra durante il taglio con la sega di alcuni
rami di una pianta.
L’esame di RMN ha
evidenziato la presenza di una rottura a tutto spessore del tendine del muscolo
sovraspinato (doc. 6).
Nel corso del mese di giugno
2021, l’assicurato è quindi stato sottoposto a un intervento artroscopico di
ricostruzione della cuffia dei rotatori (doc. 21).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 7 ottobre 2021,
l’istituto assicuratore ha negato la propria responsabilità a proposito
dell’evento occorso l’11 aprile 2021, non essendo dato né un infortunio ai
sensi di legge né una lesione parificata ad infortunio (cfr. doc. 38).
All’inizio del mese di
novembre 2021, RI 1 ha contestato il provvedimento rilasciato
dall’amministrazione (doc. 44).
1.3. In data 10 gennaio 2021, a
questo Tribunale è pervenuto uno scritto mediante il quale l’assicurato ha
chiesto di voler “… capire su che base si fonda il diniego delle prestazioni del
mio caso relativo all’infortunio mentre eseguivo lavori di giardinaggio a casa
mia. (…). La valutazione del danno reale, è stata fatta durante l’operazione
eseguita dal dott. __________, e successivamente durante le visite di
controllo, la quale dott.essa __________ non capiva lei stessa la non
attribuzione di infortunio. Mi si deve spiegare allora come, dopo una certa
età, ci viene negato un infortunio unicamente perché loro pensano che siamo
persone talmente fragili, che al minimo colpo ci danneggiamo; non ci è più
permesso fare nulla, per evitare di caricare le assicurazioni sociali?” (doc.
I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
chiesto che il ricorso venga dichiarato irricevibile in assenza di una
decisione impugnabile e ha sostenuto che non sarebbero dati gli estremi per
ammettere l’esistenza di una denegata/ritardata giustizia (cfr. doc. III).
in diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del
10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22
dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del
9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Ai
sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate.
La
procedura di opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni
sociali, ad eccezione della previdenza professionale.
L'art.
52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate
entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo
ai rimedi giuridici.
Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d’opposizione è gratuita e di
regola non sono accordate ripetibili.
L’art.
56 cpv. 1 LPGA recita che le decisioni su opposizione e quelle
contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
2.3. Nella
presente fattispecie, vista l’assenza agli atti di una decisione impugnabile
dinanzi a questo Tribunale ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA, e cioè di una
decisione su opposizione (la quale è stata rilasciata soltanto dopo la
presentazione dell’impugnativa, il 14 gennaio 2022 – cfr. doc. III 1), il
ricorso interposto da RI 1 non può che essere dichiarato irricevibile.
L’assicurato potrà, se del
caso, contestare la decisione su opposizione emanata nel frattempo presentando,
entro il termine di 30 giorni, un (nuovo) ricorso al TCA.
2.4. A titolo abbondanziale,
nella misura in cui, con l’impugnativa in oggetto, l’assicurato intendesse
rimproverare all’amministrazione di aver commesso una denegata/ritardata
giustizia, si osserva invece quanto segue.
Giusta l'art. 56 cpv. 2
LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la
domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su
opposizione.
Secondo la giurisprudenza,
vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non
si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF
114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato
a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29
cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo
ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria
competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto
dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme
delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.
1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il
grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come
pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I
312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una
parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità
a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure
ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non
possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,
essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un
sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;
spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale
da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle
regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui
la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche
nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr.,
pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo
1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza
hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto
allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un
affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio
dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata
di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può
essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi
abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi
Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale);
Nella concreta evenienza,
non potrebbe essere ammessa l’esistenza di una ritardata giustizia, visto che
tra la presentazione dell’opposizione contro la decisione formale del 7 ottobre
2021 (inizio novembre 2021 – doc. 47) e l’inoltro del ricorso al TCA (2 gennaio
2022 – cfr. doc. I), sono trascorsi appena due mesi, durante i quali
l’assicuratore LAINF ha pure raccolto il parere del proprio medico __________
(doc. 51).
2.5. L’art.
61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
Nel
caso di specie, il ricorso è del 2 gennaio 2022. Pertanto è applicabile il nuovo
diritto.
Il
TCA si è pronunciato sulla ricevibilità del ricorso interposto dell’assicurato
contro la decisione formale del 7 ottobre 2021, mediante la quale l’CO 1 aveva
negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito del sinistro accaduto nel
mese di aprile 2021.
In
concreto, può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una
controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis
LPGA.
Nel
caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero
accollate spese, in quanto la LAINF non ne prevede l’applicazione.
Anche
qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non
andrebbero comunque addossate spese. In effetti, in una sentenza 8C_265/2021
del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…)
eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a
LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata
per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo
di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la
libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale
contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per
alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se
però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve
prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145
Fatti
I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,
con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.
Nel
Considerandi
Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige
tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Stante
ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2021.9
del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid.
2.12; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti