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Decisione

35.2022.31

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 maggio 2022Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete

es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993,

M 1/92)." (RAMI succitata)

In una sentenza

8C_149/2019 del 7 agosto 2019 consid. 3.2.1, il TF ha negato l’esistenza di un

diniego di giustizia in un caso in cui tra l’opposizione interposta

dall’assicurato (28 luglio 2017) e la presentazione del ricorso per denegata

giustizia (6 dicembre 2018), erano trascorsi poco più di 16 mesi. In questo

senso, la Corte federale ha constatato che il 20 novembre 2017 l’assicuratore

aveva chiesto l’incarto AI in visione, l’8 febbraio 2018 domandato informazioni

in merito a una valutazione reumatologica eseguita nell’ottobre 2017, il 16

novembre 2018 interpellato il proprio medico di fiducia e nel dicembre 2018

tentato di ottenere dei referti da parte di un ospedale. Inoltre, nell’ottobre

2017, l’assicurato aveva cambiato di patrocinatore, il quale, sino a settembre

2018, aveva prodotto nuova documentazione medica che l’assicuratore aveva

sottoposto al proprio medico consulente.

L’Alta Corte ha per contro

riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un

tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello

scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al

Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso

cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione

contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando è

trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e

l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in

una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e

in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non

presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Un

periodo di 18 mesi un’ottima idea giurisdizione cantonale e il ricorso per

denegata giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato qualificato

quale ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un

minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del

28 settembre 2009).

2.5. Nel caso di specie, questa

Corte constata innanzitutto che il rappresentante del ricorrente non

pretende (giustamente) che la perizia pluridisciplinare disposta

dall’amministrazione costituirebbe un provvedimento probatorio superfluo. Del

resto, è stato lui stesso a formulare, nel corso del novembre 2021, delle

domande complementari da rivolgere agli esperti (cfr. doc. 768). Anche il

medico curante specialista, dott. __________, Capoclinica presso il Servizio di

ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________, ha definito

come una “ottima idea” la decisione di sottoporre l’assicurato a un

approfondimento peritale pluridisciplinare (cfr. doc. 715, p. 3).

D’altro canto, secondo il

TCA, non è censurabile la circostanza secondo cui l’istituto

assicuratore convenuto abbia sospeso la procedura probatoria (e, quindi, anche la

trattazione dell’opposizione interposta avverso la decisione formale dell’11

maggio 2020) in ragione della necessità per l’insorgente di sottoporsi a due

(ulteriori) interventi chirurgici all’arto superiore destro, i cui costi sono

stati finalmente presi a carico dall’assicuratore stesso.

Parimenti corretto appare

il fatto che l’amministrazione abbia riattivato la procedura soltanto al

momento in cui le condizioni di salute post-operatorie sono risultate

stabilizzate.

Sapere se è a torto o a

ragione che l’CO 1 ha ripristinato il diritto alle prestazioni di corta durata

a titolo di ricaduta ex art. 11 OAINF (con tutto quanto ne è conseguito dal

profilo dell’entità dell’indennità giornaliera versata), è una questione di

Considerandi

merito che esula dall’oggetto della presente procedura giudiziaria. Trattandosi

di un aspetto controverso, l’assicuratore resistente ne ha giustamente fatto l’oggetto

di uno specifico quesito peritale (cfr. doc. 726, p. 2).

Dalle carte processuali

non si evince nemmeno che, una volta appreso che il servizio inizialmente

designato aveva nel frattempo cessato la propria attività peritale, la

procedura sia stata contrassegnata da inammissibili “tempi morti”. Risulta anzi

che, ogniqualvolta ha ricevuto la risposta negativa da parte di un centro

peritale, l’amministrazione ne ha immediatamente interpellato un altro. Basti osservare

che durante il (breve) periodo che va dal 17 gennaio al 29 marzo 2022, sono

stati ben nove i servizi da essa contattati (cfr. supra, consid.

1.5

). Ovviamente, l’CO 1 non può essere ritenuto responsabile per il fatto che

nessuno dei servizi interpellati ha purtroppo accettato l’incarico peritale.

Dalla documentazione agli

atti emerge, dunque, che l’assicuratore convenuto ha sempre adottato le misure

necessarie per fare avanzare la procedura, e ciò nel pieno rispetto del

principio di celerità. In siffatte circostanze, questa Corte ritiene che, al

momento in cui è stato inoltrato il ricorso sub judice (aprile 2022),

all’CO 1 non potesse ancora essere imputata una denegata/ritardata giustizia.

Il

ricorso presentato da RI 1 deve quindi essere respinto.

2.6

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

Nel

caso di specie, il ricorso è del 7 aprile 2022. Pertanto è applicabile il nuovo

diritto.

Il

TCA si è pronunciato sull’esistenza, nel caso di specie, di una

denegata/ritardata giustizia commessa dall’assicuratore LAINF convenuto.

In

una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, riguardante

specificatamente il diritto alla riscossione delle spese giudiziarie nel

contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia, il Tribunale federale

ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di

cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in

maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie

al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha

lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a

un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura

integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668

segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di

un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita

(art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid.

4.3

; 124 I 241 consid. 4a,

con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen

Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.

Nel

Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige

tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” (al

riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Stante ciò, nel presente

caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2021.9 del 20

settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12;

STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16)

Sul

tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3

gennaio 2022.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso per

denegata/ritardata giustizia è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti