35.2022.31
Negata esistenza di una ritardata giustizia in quanto l'amm. ha sempre adottato misure necessarie per fare avanzare la procedura. Assicuratore non può essere ritenuto resp. per il fatto che nessuno dei servizi interpellati ha accettato l'incarico peritale
4 maggio 2022Italiano19 min
scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2022.31
mm
Lugano
4 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 7
aprile 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 19 giugno 2017, RI 1,
alle dipendenze della ditta __________ di __________ in qualità di operaio
edile e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali presso l’CO 1, è precipitato dal tetto di un garage e ha
riportato un politrauma (cfr. doc. 1).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di corta durata
(cura medica + indennità giornaliera).
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale dell’11 maggio 2020, l’amministrazione ha posto fine alle
prestazioni di corta durata a contare dal 1° aprile 2020 in ragione della pretesa
stabilizzazione dello stato di salute infortunistico, negato il diritto a una
rendita d’invalidità e assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità
(IMI) del 30% (doc. 517).
Patrocinato dal Sindacato __________,
l’assicurato si è opposto a quel provvedimento (cfr. doc. 529, 540 e 551).
1.3. Nel quadro della procedura di
opposizione, l’assicuratore ha ritenuto indicato disporre una perizia
pluridisciplinare (neurologica, neuropsicologica, di chirurgia traumatologica, otorinolaringoiatrica,
urologica e psichiatrica) (cfr. doc. 552).
In data 19 novembre 2020,
l’CO 1 ha quindi informato il rappresentante dell’assicurato circa la propria
intenzione di conferire il mandato peritale al __________ di __________,
accordandogli il diritto di pronunciarsi in merito alla necessità della
perizia, al nominativo dei periti e al catalogo delle domande (doc. 581).
Il 23 novembre 2020, il
patrocinatore ha comunicato che, nel frattempo, lo stato dell’arto superiore
destro si era aggravato al punto tale da rendere indicato intervenire
chirurgicamente (ciò che è in effetti avvenuto il 4 dicembre 2020 [doc. 625: resezione
di sperone osseo scapolo-toracico a destra] e il 30 aprile 2021 [doc. 684:
artroscopia diagnostica con stabilizzazione del labbro glenoideo e fissazione
del tendine sottoscapolare]) (cfr. doc. 588).
L’istituto assicuratore ha
ammesso la propria responsabilità a titolo di ricaduta e ripristinato il
diritto alle prestazioni di corta durata (cfr. doc. 612).
A seguito delle obiezioni
sollevate dall’avv. RA 1, riguardanti principalmente l’effettiva insorgenza di
una ricaduta (a suo avviso, si sarebbe piuttosto trattato della continuazione
del caso iniziale - cfr. doc. 617), in data 15 gennaio 2021, l’assicuratore ha
emanato una seconda decisione formale, mediante la quale ha confermato che
l’aggravamento accusato dall’assicurato era costitutivo di una ricaduta
dell’evento del giugno 2017, che l’importo dell’indennità giornaliera ammontava
perci.a fr. 53.75 e che la procedura di opposizione dipendente dalla decisione
dell’11 maggio 2020 era stata sospesa in ragione dell’intervento del 4 dicembre
2020 (doc. 626).
Il 17 febbraio 2021, il
patrocinatore dell’assicurato ha interposto opposizione contro questo
provvedimento, chiedendo che la decisione de facto del 22 gennaio 2020,
successivamente confermata con quella formale dell’11 maggio 2020, venisse
annullata con ripristino a far tempo dal 1° aprile 2020 delle cure sanitarie e
dell’indennità giornaliera precedentemente in vigore (doc. 634).
In data 1° aprile 2021,
l’assicuratore ha informato il rappresentante che le procedure di opposizione
sarebbero state riattivate una volta stabilizzate le condizioni di salute post
ricaduta. A qual momento, ai periti designati sarebbe stato chiesto di
pronunciarsi anche a proposito della chiusura del caso iniziale (doc. 653).
Sentito il parere del
medico curante specialista (cfr. doc. 715, p. 3: “… la situazione attualmente
clinicamente non è ancora del tutto stabilizzata motivo per cui aspetterei
circa un paio di mesi prima di fare la perizia. Tra circa un paio di mesi
ritengo un’ottima idea quella di fare una perizia pluridisciplinare …”), in
data 24 agosto 2021, l’assicuratore LAINF ha comunicato al rappresentante
dell’assicurato il (nuovo) catalogo dei quesiti peritali, concedendogli
peraltro la facoltà di proporne dei propri (doc. 726).
L’avv. RA 1 ha presentato
le proprie domande peritali il 30 novembre 2021 (doc. 768).
1.4. Sempre il 30 novembre 2021 ha
avuto luogo la visita __________ di chiusura (della pretesa ricaduta) a cura
del dott. __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia. Il
relativo referto è stato consegnato all’amministrazione in data 7 gennaio 2022
(doc. 781).
Con scritto del 7 gennaio
2022, l’CO 1 ha informato il rappresentante che il diritto alle prestazioni di
corta durata (dipendente dalla pretesa ricaduta) si sarebbe estinto a contare
dal 1° marzo 2022 (doc. 784).
1.5. Il 10 gennaio 2022,
l’istituto assicuratore ha comunicato al patrocinatore di aver chiesto al
proprio Servizio clearing perizie di trasmettere l’incarico peritale al __________
(doc. 791).
Nel prosieguo è emerso che
il servizio peritale appena citato ha nel frattempo cessato la propria attività
(doc. 818, p. 1).
Dalle carte processuali
emerge che, durante il periodo 17 gennaio – 24 marzo 2022, l’amministrazione ha
interpellato numerosi altri centri peritali, ricevendo soltanto risposte
negative (__________ [doc. 793 e doc. 801, p. 1], Ospedale cantonale di __________
[doc. 802 e doc. 805], __________ di __________ [doc. 806 e doc. 808], Ospedale
universitario di __________ [doc. 810 e doc. 812, p. 1], __________ di __________
[doc. 813 e doc. 820, p. 1], __________ di __________ [doc. 821 e doc.
829, p. 1], __________ di __________ [doc. 830 e doc. 831, p. 1] e Clinica
__________ di __________ [doc. 832 e doc. 833, p. 1]).
Il 29 marzo 2022 l’CO 1 ha
contattato la __________ di __________ [doc. 834]. La risposta di quest’ultimo
centro non era ancora pervenuta al momento in cui l’assicuratore ha presentato
la propria risposta di causa (cfr. doc. III, p. 3).
1.6. Con ricorso per
denegata/ritardata giustizia del 7 aprile 2022, RI 1, sempre rappresentato
dall’avv. RA 1, ha formulato le seguenti domande di giudizio:
" (…).
In via principale
1. È fatto ordine all’CO 1 di evadere senza ulteriori ritardi l’opposizione
17 febbraio 2021 del signor RI 1 relativamente
al versamento delle indennità giornaliere.
2. È fatto ordine all’CO 1 di procedere immediatamente con l’esperimento
di una perizia pluridisciplinare e di evadere non appena vi sarà il rapporto
peritale che dovrà essere reso al più tardi
entro 3 mesi, l’opposizione 25 maggio 2020 del signor RI
1 relativamente alla rendita d’invalidità e all’indennità per menomazione.
3. Protestate tasse, spese.
In via subordinata
1. È fatto ordine all’CO 1 di procedere immediatamente con l’esperimento
di una perizia pluridisciplinare e di evadere non appena vi sarà il rapporto
peritale che dovrà essere reso al più tardi
entro 3 mesi, le opposizioni 17 febbraio 2021 e 25 maggio 2020
del signor RI 1 relativamente al versamento delle indennità
giornaliere, rispettivamente alla rendita invalidità e all’indennità
per menomazione.
2. Protestate tasse, spese e ripetibili.
In via ancor più subordinata
1. È fatto ordine all’CO 1 di procedere immediatamente con l’esperimento
di una perizia pluridisciplinare e di evadere non appena vi sarà il rapporto
peritale, le opposizioni 17 febbraio 2021 e 25 maggio
2020 del signor RI 1 relativamente al versamento
delle indennità giornaliere, rispettivamente alla rendita
invalidità e all’indennità per menomazione.
2. Protestate tasse, spese e ripetibili.” (doc. I)
1.7. L’assicuratore convenuto, in
risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00
del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29
gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. Nella concreta evenienza, il
TCA è chiamato unicamente a stabilire se
l'amministrazione si sia o meno resa colpevole di una denegata/ritardata
giustizia e non a statuire nel merito della lite (cfr., su questo aspetto, la SVR
2001 Nr. UV 38, p. 109 s.).
2.3. Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA,
il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Secondo l’Alta Corte, vi è
diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si
occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V
147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato
a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29
cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo
ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria
competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto
dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme
delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.
1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il
grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come
pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I
312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una
parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità
a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure
ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non
possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,
essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un
sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;
spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale
da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle
regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui
la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche
nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.
Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una
violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati
provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi
Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito di una
procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una
valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento
del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica
soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il
proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di
un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver
ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente
superfluo (cfr. STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente
pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003
consid. 4.1).
2.4. In una sentenza I 841/02 del
25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TF ha ammesso
l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una
procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata
presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza
impugnata).
Nella DTF 125 V 188ss., il
TF ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un
assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui
l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare
la decisione di sua competenza.
Nella RAMI 1997 U 286, p.
339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un
tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una
causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia
a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In quella stessa
pronunzia, il TF ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a
decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei
denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20
Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990,
Fatti
I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993,
M 1/92)." (RAMI succitata)
In una sentenza
8C_149/2019 del 7 agosto 2019 consid. 3.2.1, il TF ha negato l’esistenza di un
diniego di giustizia in un caso in cui tra l’opposizione interposta
dall’assicurato (28 luglio 2017) e la presentazione del ricorso per denegata
giustizia (6 dicembre 2018), erano trascorsi poco più di 16 mesi. In questo
senso, la Corte federale ha constatato che il 20 novembre 2017 l’assicuratore
aveva chiesto l’incarto AI in visione, l’8 febbraio 2018 domandato informazioni
in merito a una valutazione reumatologica eseguita nell’ottobre 2017, il 16
novembre 2018 interpellato il proprio medico di fiducia e nel dicembre 2018
tentato di ottenere dei referti da parte di un ospedale. Inoltre, nell’ottobre
2017, l’assicurato aveva cambiato di patrocinatore, il quale, sino a settembre
2018, aveva prodotto nuova documentazione medica che l’assicuratore aveva
sottoposto al proprio medico consulente.
L’Alta Corte ha per contro
riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un
tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello
scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al
Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso
cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione
contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando è
trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e
l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in
una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e
in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non
presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Un
periodo di 18 mesi un’ottima idea giurisdizione cantonale e il ricorso per
denegata giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato qualificato
quale ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un
minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del
28 settembre 2009).
2.5. Nel caso di specie, questa
Corte constata innanzitutto che il rappresentante del ricorrente non
pretende (giustamente) che la perizia pluridisciplinare disposta
dall’amministrazione costituirebbe un provvedimento probatorio superfluo. Del
resto, è stato lui stesso a formulare, nel corso del novembre 2021, delle
domande complementari da rivolgere agli esperti (cfr. doc. 768). Anche il
medico curante specialista, dott. __________, Capoclinica presso il Servizio di
ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________, ha definito
come una “ottima idea” la decisione di sottoporre l’assicurato a un
approfondimento peritale pluridisciplinare (cfr. doc. 715, p. 3).
D’altro canto, secondo il
TCA, non è censurabile la circostanza secondo cui l’istituto
assicuratore convenuto abbia sospeso la procedura probatoria (e, quindi, anche la
trattazione dell’opposizione interposta avverso la decisione formale dell’11
maggio 2020) in ragione della necessità per l’insorgente di sottoporsi a due
(ulteriori) interventi chirurgici all’arto superiore destro, i cui costi sono
stati finalmente presi a carico dall’assicuratore stesso.
Parimenti corretto appare
il fatto che l’amministrazione abbia riattivato la procedura soltanto al
momento in cui le condizioni di salute post-operatorie sono risultate
stabilizzate.
Sapere se è a torto o a
ragione che l’CO 1 ha ripristinato il diritto alle prestazioni di corta durata
a titolo di ricaduta ex art. 11 OAINF (con tutto quanto ne è conseguito dal
profilo dell’entità dell’indennità giornaliera versata), è una questione di
Considerandi
merito che esula dall’oggetto della presente procedura giudiziaria. Trattandosi
di un aspetto controverso, l’assicuratore resistente ne ha giustamente fatto l’oggetto
di uno specifico quesito peritale (cfr. doc. 726, p. 2).
Dalle carte processuali
non si evince nemmeno che, una volta appreso che il servizio inizialmente
designato aveva nel frattempo cessato la propria attività peritale, la
procedura sia stata contrassegnata da inammissibili “tempi morti”. Risulta anzi
che, ogniqualvolta ha ricevuto la risposta negativa da parte di un centro
peritale, l’amministrazione ne ha immediatamente interpellato un altro. Basti osservare
che durante il (breve) periodo che va dal 17 gennaio al 29 marzo 2022, sono
stati ben nove i servizi da essa contattati (cfr. supra, consid.
1.5.). Ovviamente, l’CO 1 non può essere ritenuto responsabile per il fatto che
nessuno dei servizi interpellati ha purtroppo accettato l’incarico peritale.
Dalla documentazione agli
atti emerge, dunque, che l’assicuratore convenuto ha sempre adottato le misure
necessarie per fare avanzare la procedura, e ciò nel pieno rispetto del
principio di celerità. In siffatte circostanze, questa Corte ritiene che, al
momento in cui è stato inoltrato il ricorso sub judice (aprile 2022),
all’CO 1 non potesse ancora essere imputata una denegata/ritardata giustizia.
Il
ricorso presentato da RI 1 deve quindi essere respinto.
2.6
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
Nel
caso di specie, il ricorso è del 7 aprile 2022. Pertanto è applicabile il nuovo
diritto.
Il
TCA si è pronunciato sull’esistenza, nel caso di specie, di una
denegata/ritardata giustizia commessa dall’assicuratore LAINF convenuto.
In
una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, riguardante
specificatamente il diritto alla riscossione delle spese giudiziarie nel
contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia, il Tribunale federale
ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di
cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in
maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie
al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha
lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a
un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura
integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668
segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di
un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita
(art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,
con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.
Nel
Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige
tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” (al
riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Stante ciò, nel presente
caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2021.9 del 20
settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12;
STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16)
Sul
tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3
gennaio 2022.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso per
denegata/ritardata giustizia è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti