35.2022.33
Discussa l'eziologia di un varicocele al testicolo sinistro
18 luglio 2022Italiano20 min
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2022.33
mm
Lugano
18 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 marzo 2022 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 26 giugno 2013, RI 1,
assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, si
trovava in sella alla propria motocicletta in compagnia della compagna quando
ha frenato per evitare un gatto, la moto si è impennata sulla ruota anteriore ed
è finito con la regione inguinale contro il serbatoio. I sanitari del Servizio
di PS dell’Ospedale __________ di __________, consultati il giorno seguente,
hanno diagnosticato in particolare una contusione del testicolo sinistro (doc.
1).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Il 9 dicembre 2013, il curante
ha attestato la chiusura della cura medica (cfr. doc. 34).
1.2. Nel corso del mese di ottobre
2021, l’assicurato ha informato l’amministrazione di essersi nel frattempo
sottoposto a un intervento di embolizzazione delle vene spermatiche e, al riguardo,
ha postulato il riconoscimento delle prestazioni sanitarie (doc. 42).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 7 dicembre 2021, l’CO
1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni, ritenuto che i disturbi urologici
denunciati dall’assicurato non avrebbero costituito una conseguenza naturale
dell’evento traumatico del giugno 2013 (doc. 59).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 68), in data 29 marzo
2022, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(doc. 81).
1.4. Con tempestivo ricorso del 25
aprile 2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione venga
condannata a rimborsargli tutte le spese da lui affrontate in relazione alla
problematica al testicolo sinistro (varicocele), argomentando in particolare
quanto segue:
" (…) Già la
stringatissima valutazione del medico __________ del medico __________, dr.
med. __________, “FMH in ortopedia e traumatologia”, dunque decisamente non
specialista della materia, non può essere ritenuta decisiva, stante il fatto
che riconosce apoditticamente – senza cioè addurre elementi oggettivi a
comprova, ricordando che l’onere della prova spetta all’assicurazione – che i
disturbi e l’operazione eseguita il 22 ottobre 2021 sono da ricondurre per lo
meno “possibilmente” all’evento del 26 giugno 2013, essendo tuttavia il
“varicocele … in genere una malformazione di origine morbosa e non
infortunistica” (doc. H ultima pagina). Evidentemente il fatto che l’infortunio
sia avvenuto al testicolo sinistro e il varicocele sia stato diagnosticato –
guarda caso – proprio a sinistra dev’essere una straordinaria coincidenza per l’ortopedico.
(…).
Anche l’ulteriore stringata valutazione medica del dr. med. __________
(doc. B) non porta quegli elementi oggettivi necessari a scalfire il nesso di
causa altamente verosimile tra infortunio e varicocele, anzi: intanto, il
medesimo medico indica il nesso causale “altamente improbabile”, ossia senza
escluderlo totalmente; ma poi, in particolare, egli attesta che “un nesso
causale fra il trauma del 2013 e l’insorgere di un varicocele … nella
letteratura scientifica (quale? Ndr)” è possibile proprio “in casi di traumi o
lesioni neoplastiche retroperitoneali a monte dello scroto”, come si ritiene
essere avvenuto quel 26 giugno 2013, allorquando, lo si torna a ribadire, RI 1,
alla guida della sua moto frena bruscamente facendo sbattere violentemente il
testicolo sinistro contro il serbatoio.
Comunque sia, premesso che prima dell’infortunio del 2013 il
ricorrente non aveva mai patito sofferenze di alcun tipo alle parti basse, le
predette valutazioni mediche si pongono in aperto contrasto con:
- il certificato medico 25 ottobre 2018, in occasione del quale
il dr. med. __________ aveva posto le diagnosi di “varicocele sin.” e di
“oligo grave in paziente con ipotrofia gonadica bilaterale” in relazione con
il “trauma didimo sin. 2013” (doc. D), vale a dire proprio il citato
infortunio in moto di data 26 giugno 2013 (doc. C);
- il certificato medico 27 settembre 2021, in occasione del
quale la dr. med. __________ aveva posto la diagnosi di “obiettivamente didimi
francamente ipotrofici, varicocele sinistro” in relazione con il “nel 2013
incidente della strada con trauma testicolare sx” (doc. F);
- il certificato medico 21 gennaio 2022, in occasione del quale
la dr. med. __________ attesta il “verosimile nesso causale tra
trauma subito a livello del testicolo sinistro (2013) e comparsa di varicocele
sinistro” (doc. I).” (doc. I)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
in diritto
in ordine
Fatti
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui
l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia
del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF
8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Nel caso concreto, litigiosa
è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare la propria
responsabilità a proposito dei disturbi urologici (varicocele) lamentati
dall’insorgente, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.4. Il
diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone
l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il
danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere
che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,
che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del
danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno
alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
2.5. Se
un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque
insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i
disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato
morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio
(status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o
poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U
142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il
solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non
basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo
infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V
335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di
principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del
nesso di causalità con l’evento assicurato.
2.6. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103).
2.7. In virtù dell’art. 11 OAINF,
l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni
assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite
temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la
ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o
vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che,
a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è
soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STF U 122/00 del 31 luglio
2001).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206 p. 326 ss., il TF ha precisato che,
trattandosi di una ricaduta, la
responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto
sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso
iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare
l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e
l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere
riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
2.8. In concreto, dalla decisione
su opposizione impugnata si evince che l’CO 1 ha negato che la problematica
urologica costituisse una conseguenza naturale dell’evento traumatico occorso
nel giugno 2013, facendo capo al parere del proprio medico __________ e a
quello dello specialista interpellato nel quadro della procedura di opposizione
(cfr. doc. 81, p. 4).
Dalle carte processuali
emerge in effetti che, dopo aver ricevuto dall’assicurato la domanda di
assunzione dei costi dell’intervento di embolizzazione eseguito nell’ottobre
2021 a causa della presenza di un varicocele a sinistra (cfr. doc. 42 e
allegati), l’assicuratore convenuto ha sottoposto la questione al dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale, con nota del 24
novembre 2021, ha ritenuto semplicemente possibile l’esistenza di un
legame causale con l’infortunio poiché “una formazione di un varicocele è in
genere una malformazione di origine morbosa e non infortunistica con
probabilità preponderante.” (doc. 51, p. 1).
Nel corso della procedura
di opposizione, l’amministrazione ha quindi disposto l’esecuzione di un
approfondimento a cura del dott. __________, spec. in urologia presso la
Clinica __________ di __________.
Con referto del 16 marzo
2022, lo specialista ha diagnosticato la presenza segnatamente di un varicocele
di grado I – II a sinistra in stato dopo embolizzazione l’11 ottobre 2021, di
un ipogonadismo bilaterale in stato dopo parotite in età infantile e di uno
stato dopo trauma scrotale il 27 giugno 2013 (doc. 80, p. 1).
Questa la sua valutazione
dell’eziologia del varicocele a sinistra:
" (…) In
base agli esami sopra effettuati rilevo un sistema scrotale nei limiti su noto
ipogonadismo possibilmente post infettivo (parotite infantile). Il residuo di
varicocele a sinistra compatibile con buon esito da embolizzazione.
Il nesso causale fra il trauma scrotale sinistro e rispettivamente
la zoospermia attuale è altamente improbabile in presenza di un ipogonadismo
post-infettivo bilaterale pre-esistente, non spiegabile con un trauma
unicamente unilaterale.
Un nesso causale fra il trauma del 2013 e l’insorgere di un
varicocele, secondario è altamente improbabile in quanto nella letteratura
scientifica non descritto se non in casi di traumi o lesioni neoplastiche
retroperitoneali a monte dello scroto. Inoltre, la lateralità di sinistra è
tipica per varicocele classico (90%). L’incidenza di un varicocele nella
popolazione maschile post adolescente è del 15%
Le 2 patologie, trauma e varicocele, sono quindi
eziopatologicamente sconnesse.” (doc. 80, p. 2).
Con la propria
impugnativa, il patrocinatore dell’assicurato contesta che ai pareri dei
dottori __________ e __________ possa essere attribuito un sufficiente valore
probatorio, tenuto segnatamente conto che il primo, in quanto specialista in
chirurgia ortopedica e traumatologia, non è particolarmente qualificato a
pronunciarsi nella materia che qui interessa e che il secondo, con la sua “stringata
valutazione medica”, non avrebbe fornito quegli “elementi oggettivi
necessari a scalfire il nesso di causa altamente verosimile tra infortunio e
varicocele” (cfr. doc. I).
2.9. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
Considerandi
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.10
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal dott. __________
(che ha in sostanza confermato il parere del medico __________), specialista
nella materia che qui interessa, in base alla quale è “altamente improbabile”
l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento infortunistico del
26.
giugno 2013 e la nota problematica urologica, possa validamente costituire
da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
Innanzitutto, è utile
precisare che, trattandosi di una ricaduta ex art. 11 OAINF, spetta all’assicurato,
e non all’assicuratore, dimostrare che i disturbi che ne sono oggetto
costituiscono ancora una conseguenza naturale dell’infortunio (cfr. supra,
consid. 2.7.).
D’altro canto, va
segnalato che, secondo una costante giurisprudenza federale, più il tempo
trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione è lungo e più
le esigenze riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono essere
severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188 ss.; STF 8C_24/2013 del 18 giugno 2013
consid. 2.2; STF 8C_175/2009 del 26 giugno 2009 consid. 2; STF U 60/07 del 17
gennaio 2008 consid. 2; STF U 249/05 del 20 febbraio 2006 consid. 1).
In questo senso, ad
esempio, in una sentenza U 66/05 del 17 agosto 2005 consid. 4, la Corte
federale ha negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale, trattandosi
di un assicurato, vittima di un infortunio nell’ottobre 2001, i cui disturbi al
polso, braccio e spalla destra nonché alla regione del collo, erano stati
refertati, per la prima volta, nel mese di gennaio 2003. In quella fattispecie,
il TF ha giudicato che il lungo tempo di latenza trascorso sino alla
constatazione anamnestica di tali disturbi, costituiva un importante indizio a
favore dell’assenza di una causalità con l’infortunio. Inoltre, esso ha
rilevato che nessuno dei medici curanti aveva refertato un qualsiasi reperto
oggettivo (ad esempio, contusioni, stiramenti oppure abrasioni) atto a
giustificare il quadro clinico in questione (il Tribunale federale è giunto a
questa stessa conclusione nella STF 8C_783/2011 del 6 gennaio 2012 consid.
5.2.2.2, riguardante un assicurato i cui disturbi alla spalla sinistra erano
stati documentati a distanza di 8 mesi dall’infortunio, come pure nella STF
8C_920/2012 del 28 maggio 2013 consid. 4.1, in cui il tempo di latenza era di
alcune settimane: “Aufgrund der fehlenden initialen Beschwerden in diesem
Bereich und der asymptomatischen Latenzzeit von mehreren Wochen sowie unter
Berücksichtigung der Tatsache, dass nach einer AC-Gelenksdistorsion in der
Regel von einer raschen Genesung auszugehen sei, könne die Unfallkausalität
nicht bejaht werden. Hätte der Versicherte von Anfang an eine ACG-Symptomatik aufgewiesen,
wäre dies durch den erstbehandelnden Arzt Dr. med. S.________ oder im Spital
X.________ festgestellt worden.”; STCA 35.2020.3 del 28 settembre 2020
consid. 2.9.).
Nella presente fattispecie,
l’infortunio è accaduto nel giugno 2013, la cura medica è stata dichiarata
chiusa dal curante nel dicembre dello stesso anno ed RI 1 ha consultato per la
prima volta un medico in ragione della patologia urologica nell’ottobre 2018
(cfr. doc. 45), a distanza quindi di circa cinque anni (dicembre 2013 –
ottobre 2018).
Inoltre, anche la restante
documentazione medica agli atti non appare atta a generare dei dubbi - neppure
lievi (cfr. supra, consid. 2.9.) - a proposito della fondatezza dell’apprezzamento
espresso dallo specialista in urologia interpellato dall’amministrazione.
Con il suo rapporto del 25
ottobre 2018, il dott. __________, specialista in urologia non si è peraltro
pronunciato in merito all’aspetto eziologico dei disturbi. Il trauma del 2013 è
stato riportato quale semplice dato anamnestico (cfr. doc. 45).
Lo stesso dicasi per il
referto 27 settembre 2021 della dott.ssa __________, Capoclinica presso il
Centro __________ dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 44).
Per quanto concerne infine
la certificazione 21 gennaio 2022 della dott.ssa __________, spec. FMH in
medicina interna generale, ella ha sì sostenuto esservi un “verosimile nesso
causale tra trauma subito a livello del testicolo sinistro (2013) e comparsa di
varicocele sinistro” (doc. I), tuttavia il suo parere non è suscettibile di
sminuire il valore probatorio riconosciuto alla valutazione del dott. __________,
trattandosi di un’affermazione apodittica, priva di qualsiasi motivazione.
Inoltre,
laddove il rappresentante del ricorrente sottolinea la circostanza che il
varicocele è apparso dopo l’evento infortunistico del giugno 2013 che aveva
interessato il testicolo sinistro, va
segnalato che la regola del “post hoc ergo propter hoc” (dopo questo,
dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza
federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio,
un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale
argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e
inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013
consid. 7.2.2: “Der
Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus
dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen
Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel
"post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.)
ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich
nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22
giugno 2017).
In
conclusione, in esito alle considerazioni che precedono, non si ritiene
dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante,
caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.
2.
e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che la nota affezione
urologica (varicocele a sinistra) costituisse una conseguenza naturale
dell’evento traumatico assicurato.
La decisione su
opposizione impugnata deve essere quindi confermata e il ricorso respinto.
2.11
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 25 aprile 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti