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Decisione

35.2022.34

12 novembre 2020: infortunio (trauma contusivo alla spalla destra.). 5 luglio 2021: no nuovo infortunio e no ricaduta dell'infortunio del 12 novembre 2020, perché caso chiuso per causalità naturale estinta

18 luglio 2022Italiano46 min

i fattori causali e non si tengono in considerazione i fatti nel suo insieme. CO

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.34

PC/sc

Lugano

18 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 aprile 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 30 marzo 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 18 gennaio 2021 la Cassa __________

di ha informato l’CO 1 che RI 1 - nato il __________ 1986, di professione

operaio generico, disoccupato dal 21 gennaio 2020 - in data 12 novembre 2020,

mentre si trovava al proprio domicilio a __________, verso le ore 10:30, scendendo

le scale era scivolato e aveva picchiato la spalla sul corrimano, riportando

una contusione alla spalla destra e che “Da quel giorno è cominciato il

dolore dove nel 2017 mi ero già fatto male” (doc. 1, 5, 6, 36, 37 e 38

incarto LAINF n. __________; di seguito: incarto LAINF n. 1).

A causa dei dolori persistenti, l’assicurato si è sottoposto il 13 novembre

2020 ad una Artro-RM della spalla destra che ha evidenziato quanto segue: “Cuffia

dei rotatori integra. Becco osseo sub claveare che causa un conflitto sul

ventre muscolare del sovra spinato con lieve borsite secondaria. Reperti

sostanzialmente sovrapponibili al controllo del 2017.” (doc. 15 incarto

LAINF n. 1).

Il 25 novembre 2020 l’assicurato si è sottoposto ad un intervento di “Artroscopia

della spalla destra, decompressione sottoacromiale e tenotomia del capo lungo

del bicipite” per “Conflitto sottoacromiale e tendinopatia del capo

lungo del bicipite della spalla destra” ad opera del Prof. dr. med. __________,

specialista FMH in ortopedia e traumatologia (doc. 27 incarto LAINF n. 1).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso (doc. 2 incarto LAINF n. 1) e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.2. Il 9 febbraio 2021 la Clinica __________

di __________ ha trasmesso all’CO 1 una richiesta di presa a carico per cure in

regime stazionario (doc. 18 incarto LAINF n. 1).

In medesima data, l’CO 1 ha risposto alla Clinica __________ di non potersi

ancora esprimere in merito alla propria responsabilità assicurativa (doc. 19

incarto LAINF n. 1).

Il 10 febbraio 2021 l’assicurato si è sottoposto ad un intervento di “Artroscopia,

decompressione sottoacromiale, resezione AC e resezione OS acromiale” per “OS

acromiale dolorosa spalla dx”, sempre ad opera del Prof. dr. med. __________

(doc. 27 incarto LAINF n. 1).

1.3. Dopo avere acquisito agli atti i

pareri del 15 e del 23 febbraio 2021 (doc. 20 e 29 incarto LAINF n. 1) del dr.

med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell’apparato locomotore, il 10 marzo 2021 l’CO 1 ha comunicato all’assicurato quanto

segue:

" (…).

Facciamo seguito al nostro scritto del 10.2.2021 mediante il quale abbiamo

sospeso la nostra responsabilità. Abbiamo riesaminato il nostro obbligo di

versare le prestazioni in base al decorso della guarigione. (…). In base alla

valutazione del medico __________, i disturbi oggi presenti non sono più causati

dall’infortunio. (…). Dobbiamo pertanto chiudere il caso con il 10 febbraio

2021 e mettere un termine al versamento delle prestazioni da tale data.

Sospenderemo alla data citata le prestazioni assicurative finora accordate

(indennità giornaliera e spese di cura). (…).” (doc. 41 incarto LAINF n. 1).

In data 30 marzo 2021 l’CO 1 ha informato la Cassa Malati __________ che assumeva

la degenza ospedaliera del 25 e 26 novembre 2020, ma non le visite o analisi

preoperatorie (doc. 49 incarto LAINF n. 1).

1.4. In data 2 agosto 2021 la Cassa __________

di __________ ha informato l’CO 1 che RI 1, in data 5 luglio 2021, mentre si

trovava in una abitazione privata a __________, verso le ore 18:00, “Giocavo

a tavola con mia figlia un gioco, esposto dalla sedia per raccoglierlo e ho

appoggiato il braccio per terra e ho sentito una grande fitta alla spalla

destra” (doc. 1 incarto LAINF n. __________; di seguito: incarto LAINF n. 2).

A causa dei dolori persistenti, l’assicurato si è sottoposto il 9 agosto 2021

ad una RX dell’articolazione acromio-clavicolare bilaterale con peso bilaterale

e il 31 agosto 2021 ad una Artro-RM della spalla destra che hanno messo in evidenza

una dislocazione della clavicola a seguito di una instabilità

dell’articolazione acromio-claveare (doc. 6, 12, 23 e 38 incarto LAINF n. 2).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso (doc. 3 incarto LAINF n. 2) e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.5. Dopo avere acquisito agli atti il

parere dell’8 novembre 2021 del dr. med. __________ (doc. 25 incarto LAINF n. 2),

il 12 novembre 2021 l’CO 1 ha comunicato all’assicurato quanto segue:

" (…). Abbiamo

riesaminato il nostro obbligo di versare le prestazioni in base al decorso

della guarigione. (…). In base alla valutazione del medico __________, i

disturbi oggi presenti non sono più causati dall’infortunio. Secondo la

valutazione medica, lo stato che si sarebbe presentato anche senza l’infortunio

del 5 luglio 2021 è raggiunto al più tardi a 3 mesi dall’evento. (…). Dobbiamo

pertanto chiudere il caso con il 15 novembre 2021 e mettere un termine al

versamento delle prestazioni da tale data. Sospenderemo alla data citata le

prestazioni assicurative finora accordate (indennità giornaliera e spese di

cura). La sua assicurazione malattia riceve una copia di questo rifiuto affinché

possa verificare il proprio obbligo alle prestazioni (…).” (doc. 29 incarto

LAINF n. 2).

1.6. Dopo avere preso atto del

disaccordo dell’8 dicembre 2021 dell’assicurato alla chiusura del caso (doc. 34

incarto LAINF n. 2), della richiesta del 21 gennaio 2022 del dr. med. __________,

caposervizio del Dipartimento di chirurgia dell’__________, di presa a carico di

un intervento di stabilizzazione per via aperta dell’articolazione

acromio-claveare (doc. 38 incarto LAINF n. 2) e dell’apprezzamento medico del 21

febbraio 2022 del dr. med. __________ (doc. 45 incarto LAINF n. 2), con

decisione del 23 febbraio 2022 (doc. 47 incarto LAINF n. 2), l’CO 1 ha statuito

quanto segue:

" (…). Ci

riferiamo alle precedenti comunicazioni del 10 marzo 2021 e del 12 novembre

2021 unitamente al colloquio telefonico dell’11 febbraio 2022.

Abbiamo riesaminato il nostro obbligo di versare le prestazioni in base al

decorso della guarigione.

(…).

In base alla valutazione del medico __________, i disturbi oggi presenti alla

spalla destra, per i quali è stata posta un’indicazione chirurgica, non sono

più causati dagli infortuni sopraccitati.

Confermiamo quindi la chiusura dei casi in oggetto e mettiamo un

termine al versamento delle prestazioni dal 15 novembre 2021 con la sospensione

delle prestazioni assicurative finora accordate (indennità giornaliera e spese

di cura).

La sua assicurazione malattia riceve una copia di questo rifiuto affinché possa

verificare il proprio obbligo alle prestazioni (…).”.

1.7. Dopo avere preso atto

dell’opposizione formale del 15 marzo 2021 (doc. 52 incarto LAINF n. 2)

dell’assicurato, con decisione su opposizione del 30 marzo 2022 (doc. 56

incarto LAINF n. 2) l’CO 1 ha confermato la precedente decisione,

puntualizzando quanto segue:

" Ora, alla

lettura dell'annuncio d'infortunio, non può essere ammesso che il 5.7.2021

l'assicurato sia stato vittima di un infortunio ai sensi di legge. La CO 1, nell’ambito

della presente procedura, rinuncia ad esaminare se le condizioni per ritornare

sul versamento delle prestazioni assicurative ex art. 53 cpv. 2 LPGA dalla data

dell'evento del 5.7.2021 sono o meno date. L'assicuratore infortuni ha comunque

la possibilità di porre fine, con effetto ex nunc et pro futuro, al

proprio obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento di

indennità giornaliere e l'assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare

a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale), ossia ha la

possibilità di liquidare il caso invocando il fatto che un evento assicurato -

dopo un esame corretto della situazione - in realtà non si è mai verificato

(DTF 130 V 380).”

1.8. Con tempestivo ricorso del 28 aprile

2022 RI 1 ha postulato personalmente quanto segue: “I La decisione impugnata

venga annullata. II CO 1 si assume tutte le spese necessarie al miglioramento

allo stato di salute del ricorrente. Ill CO 1 riconosce retroattivamente le

indennità. IV Valutazione di un'eventuale menomazione”.

L’insorgente lamenta una

prematura chiusura della pratica da parte dell’CO 1, in quanto l’instabilità

dell’articolazione acromio-claveare della spalla destra sarebbe da ricondurre all’intervento

del 25 novembre 2020, il quale è stato assunto dall’CO 1, il quale dovrebbe

pertanto assumersi pure le relative conseguenze. In particolare, puntualizza

quanto segue: “purtroppo la decisione CO 1 del 30 marzo 2022 vengono esposti

Fatti

i fattori causali e non si tengono in considerazione i fatti nel suo insieme. CO

1 nel 25 gennaio 2021 al ricorrente riconosce l'infortunio non

professionale e concorda con l'intervento eseguito, assumendosi i costi

e versando le indennità per infortunio. Si fa notare che nel intervento del 25

novembre 2020 era appunto presente la decompressione sottoacromiale, resezione

AC e resezione dell'OS acromiale, e appunto l'assunzione di questo caso porta

anche alla assunzione dei rischi che da esso derivano.” (cfr. doc. I, pag.

2; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).

Il ricorrente contesta l’operato dell’amministrazione pure per non avere considerato

l’evento del 5 luglio 2021 quale ricaduta dell’infortunio del 12 novembre 2020

(cfr. doc. I, pag. 3: “CO 1 riconosce l’evento del 5 luglio 2021 come nuovo

infortunio erroneamente, invece che ricaduta”).

Infine, l’insorgente rileva quanto segue: “Sendo a conoscenza che la

giurista di lingua italiana rappresentante dell'CO 1 è figlia del Giudice Ivano

Ranzanici, Secondo la prassi, chi intende presentare una domanda di ricusazione

deve agire nei giorni immediatamente seguenti alla conoscenza del motivo, di

regola entro circa una settimana (DTF 143 V 66 consid. 4.3 pag.

69 seg.; 140 I 271 consid. 8.4.3 e rinvii; 138 I 1

consid. 2.2 pag. 4; cfr. sentenza 1B_542/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 2.1),

inoltro la Domanda di Ricusazione chiedendo la sostituzione del suddetto

giudice da questo processo.” (cfr. doc. I, pag. 3; n.d.r.: il grassetto e

le sottolineature non sono della redattrice).

A suffragio delle proprie argomentazioni produce svariata documentazione medica

e amministrativa già agli atti.

1.9. Nella risposta del 17 maggio 2022

(doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso, precisando in

particolare quanto segue:

" (…)

10. In sede di opposizione l'CO 1 ha rilevato che non può essere ammesso che in

data 5.7.2021 l'assicurato sia stato vittima di un infortunio.

11. L'assicurato concorda con tali conclusioni visto che pretende

che è stato vittima di una ricaduta dell'infortunio del 12.11.2020.

12. Ora, essendo per tale infortunio la causalità estinta ben prima del

5.7.2021, non vi è alcun spazio per una ricaduta.

13. L'CO 1 ritiene che non vi è alcun elemento agli atti che permette di

ammettere che l'infortunio del 12.11.2020 ha comportato un danno strutturale

per cui la responsabilità dell'Istituto non è può essere data sine die.

14. In particolare la lesione oggetto dell'intervento del 10.2.2021 non può

essere ricondotta secondo il criterio della probabilità preponderante

all'infortunio del 12.11.2020 così come spiegato in modo chiaro e convincente

dal medico __________.

15. Non incombe pertanto all'CO 1 di prendere a carico gli esiti di un

intervento che ha permesso di trattare delle affezioni di natura morbosa.

16. Gli estremi per ritornare sulla presa a carico dell'intervento del

25.11.2020 non sono dati. Questo non significa però che l'CO 1 debba prendere a

carico anche gli interventi ulteriori.

17. L'assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con

effetto ex nunc et pro futuro, al proprio obbligo prestativo,

inizialmente riconosciuto mediante il versamento di indennità giornaliere e

l'assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di revoca

(riconsiderazione o revisione processuale), ossia ha la possibilità di

liquidare il caso invocando il fatto che un evento assicurato - dopo un esame

corretto della situazione - in realtà non si è mai verificato (DTF 130 V 380).

18. L'art. 6 cpv. 3 LAINF non trova applicazione in quanto non si è in presenza

di une lesione causata durante la cura medica.

19. Per quanto concerne la domanda di ricusa del giudice I. Ranzanici l'CO 1 si

rimette al giudizio di questo Tribunale fermo restando che l'avv. __________

non si è mai occupata del presente caso.” (cfr. doc. III, pag. 2 e 3).

1.10. Il 23 maggio 2022 (doc. V)

l’insorgente si è riconfermato nelle proprie tesi e domande, ribadendo una

prematura chiusura della pratica da parte dell’CO 1 che dovrebbe prendere a

carico l’instabilità dell’articolazione acromio-claveare della spalla destra

giusta l’art. 6 cpv. 3 LAINF, precisando in particolare quanto segue:

" (…) Con la

chiusura del caso in data 10.03.2021 CO 1 non ha richiesto un parere al medico __________

per valutare lo stato di salute del ricorrente, questo porta alla conclusione

che il medico __________ ha un ruolo di facciata, poiché la decisione è stata

interamente di carattere legale e non medico, ulteriore conferma che un’entità

di controllo indipendente manca, onde evitare l'abbandono dei pazienti come nel

caso del ricorrente, con conseguenze psicologiche importanti.

(…).

Il rapporto dello specialista Ortopedico della clinica __________

il Dr. __________ fatto il 22 Aprile 2022 conferma i rapporti dei suoi

colleghi specialisti già agli atti, che il problema è da ricondurre

all'intervento del 25 Novembre 2020, si fa notare anche che ci sono tre

rapporti specialistici ortopedici non curanti e il rapporto dell'ortopedico

curante già agli atti.” (cfr. doc. V. pag. 1 e 2; n.d.r.: il grassetto non è

della redattrice)

A suffragio delle proprie

argomentazioni egli produce il citato rapporto medico del 27 aprile 2022

relativo alla consultazione del 22 aprile 2022 (doc. B).

1.11. Il 30 maggio 2022 (doc. VII) l'CO 1

si è riconfermato nelle proprie conclusioni, precisando in particolare quanto

segue:

" (…) il

rapporto medico prodotto dall'assicurato non ha alcuna rilevanza ai fini della

presente procedura dato che il medico si è espresso unicamente in merito alle

opzioni terapeutiche e non all'eziologia dei disturbi.

L'assicurato viene invitato a sottoporsi alle cure necessarie

senza indugio a carico della propria cassa malati che, giusta l'art. 70 cpv. 2

litt. a è tenuta ad anticipare le prestazioni.

L'CO 1 contesta le allegazioni in merito "al ruolo di

facciata" del proprio servizio medico il quale è stato interpellato a

diverse riprese così come risulta dagli atti.

Il fatto che l'CO 1 abbia assunto l'intervento del 25.11.2020 non

soccorre l'assicurato come già illustrato con la risposta di causa. (…)”

1.12. Il 31 maggio 2021 il doc. VII è

stato trasmesso al ricorrente per conoscenza (doc. VIII).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le

fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019

dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio

2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020

al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che

figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 1),

senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se

ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022

consid. 2.1). Davanti al TCA, e più precisamente nella risposta del 17 maggio

2022.

(doc. III), l’CO 1 ha evidenziato che “(…) l'avv__________ non si è mai

occupata del presente caso.” (cfr. doc. III, pag. 3).

In simili circostanze la domanda

di ricusa del giudice Ivano Ranzanici presentata dal ricorrente in sede di

gravame è inammissibile e dev’essere dichiarata irricevibile. L’istanza di

ricusazione formulata dal ricorrente, manifestamente irricevibile, è

suscettibile di essere decisa dallo stesso organismo giudiziario interessato,

incluso il membro ricusato. Infatti, la relativa decisione può essere presa

dalla stessa autorità ricusata ancorché la competenza decisionale per la

procedura di ricusazione spetta, secondo il diritto processuale, ad un’altra

autorità (STF 2C_191/2013 del 29 luglio 2013 con riferimenti; cfr. anche STF

9C_121/2018 del 3 maggio 2018 consid. 1; STF 2C_853/2017 del 13 dicembre 2017

consid. 2.1; STCA 36.2019.68 del 5 febbraio 2020, consid. 2.3).

nel merito

2.2

L’oggetto della lite è circoscritto

alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimata, oppure no, a sospendere il

proprio obbligo a prestazioni a partire dal 10 febbraio 2021 in relazione all’infortunio

del 12 novembre 2020 e a partire dal 15 novembre 2021, con effetto ex nunc

et pro futuro, in relazione all’evento del 5 luglio 2021.

2.3

Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.4

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze

(danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire

se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità

naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo

il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle

attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la

disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;

DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza

di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere

reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di salute

dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando lo stato di salute

dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o

poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.

consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati; STCA 35.2019.117 del 5 agosto 2020, consid. 2.4).

2.5

Occorre inoltre rilevare che il

diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di

causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa

adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose

e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto

come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea

generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e

sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il

nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le

prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus

dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS 2/1994, p. 104s. e M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000.

UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28.

ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7

Nella concreta evenienza, dalla

decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha sospeso il

proprio obbligo a prestazioni a partire dal 10 febbraio 2021, in quanto da quella

data i disturbi lamentati dall'assicurato alla spalla destra non costituivano

più una conseguenza dell’infortunio del 12 novembre 2020, ma erano da

attribuire esclusivamente a malattia rispettivamente a partire dal 15 novembre

2021, con effetto ex nunc et pro futuro, in quanto l’evento del 5 luglio

2021.

era stato assunto a torto, in assenza di un (nuovo) infortunio ai sensi

della legge come pure di una ricaduta dell’infortunio del 12 novembre 2020. Risulta

pure che tale decisione (in particolare, status quo sine raggiunto al 10

febbraio 2021 in relazione all’infortunio del 12 novembre 2020) è stata presa

in base alla valutazione espressa in merito dal medico __________ da essa

interpellato (cfr. doc. 56, p. 4 e 5).

Dal canto suo, l’insorgente lamenta una prematura chiusura della pratica da

parte dell’CO 1, in quanto l’instabilità dell’artico-lazione acromio-claveare

della spalla destra di cui soffre sarebbe da ricondurre all’intervento del 25

novembre 2020, il quale è stato assunto dall’CO 1, ragione per cui

l’assicuratore LAINF dovrebbe pertanto assumersi pure le relative conseguenze

(cfr. doc. I, pag. 2). Egli contesta pure l’operato dell’amministrazione per

non avere considerato l’evento del 5 luglio 2021 quale ricaduta dell’infortunio

del 12 novembre 2020 (cfr. doc. I, pag. 3).

2.8

Preliminarmente il TCA osserva che

il ricorrente non contesta - a ragione - che l’evento del 5 luglio 2021 (“Giocavo

a tavola con mia figlia un gioco, esposto dalla sedia per raccoglierlo e ho

appoggiato il braccio per terra e ho sentito una grande fitta alla spalla

destra”: doc. 1 incarto LAINF n. 25.66729.21.3; di seguito: incarto LAINF

n. 2; cfr. consid. 1.4) non costituisca un infortunio ai sensi della legge. Il

TCA è quindi chiamato a stabilire se esso debba essere assunto dall’CO 1 a

titolo di ricaduta dell’infortunio del 12 novembre 2020, come sostenuto dal

ricorrente, oppure no. Per determinarsi in merito, il TCA deve però prima stabilire

se l’insorgente abbia raggiunto o meno in data 10 febbraio 2021 lo status

quo sine in relazione all’infortunio del 12 novembre 2020.

2.8.1

Dalle tavole processuali emerge che

l’assicurato, a causa di “importanti dolori con riduzione di mobilità della

spalla”, si è sottoposto il 13 novembre 2017 ad una Artro-RM della spalla

destra che ha evidenziato una “Cuffia dei rotatori globalmente intatta”

con una “Importante capsulite retrattile” (doc. 16 incarto LAINF

n. 1; n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice).

In data 12 novembre 2020, RI 1, mentre si trovava al proprio domicilio a __________,

verso le ore 10:30, mentre scendeva le scale è scivolato e ha picchiato la

spalla, riportando una contusione alla spalla destra e da “quel giorno è

cominciato il dolore dove nel 2017 mi ero già fatto male” (doc. 1, 5, 6,

36, 37 e 38 incarto LAINF n. 1).

Il 12 novembre 2020

l’assicurato è stato visitato dal Prof. Dr. med. __________ che ha attestato

quanto segue: “In data odierna rivedo il paziente per peggioramento della

sintomatologia dolorosa. Negli ultimi mesi fatica sempre più a riposare la

notte e anche le attività della vita quotidiana cominciano a risultare

dolorose. (…). Ho dunque spiegato al paziente che dovevamo ripetere una

risonanza magnetica in quanto vi è un sospetto per una progressione della

lesione già constatata nel 2017. (…)” (doc. 22 incarto LAINF n. 1; n.d.r.:

la sottolineatura è della redattrice).

Il 13 novembre 2020 l’assicurato si è sottoposto ad una Artro-RM della spalla

destra che ha evidenziato quanto segue: “Cuffia dei rotatori integra. Becco

osseo sub claveare che causa un conflitto sul ventre muscolare del sovra

spinato con lieve borsite secondaria. Reperti sostanzialmente sovrapponibili

al controllo del 2017.” (doc. 15 incarto LAINF n. 1; n.d.r.: la

sottolineatura è della redattrice).

Il 17 novembre 2020 l’assicurato è stato visitato nuovamente dal Prof. Dr. med.

__________ che ha attestato quanto segue: “In data odierna abbiamo potuto

visionare la risonanza magnetica recentemente effettuata. Tale esame mostra

fondamentalmente un quadro sovrapponibile rispetto all’esame precedente. D’altra

parte il paziente presenta sempre importanti dolori con difficoltà a

riposare la notte e a questo punto credo che sia giustificato proporgli un

intervento di decompressione sottoacromiale ed eventuale ricostruzione

tendinea. Abbiamo evocato le modalità nonché rischi e benefici di

quest’operazione che vorremmo già realizzare nelle prossime settimane. (…)”

(doc. 26 incarto LAINF n. 1; n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice).

Il 25 novembre 2020 l’assicurato si è sottoposto ad un intervento di “Artroscopia

della spalla destra, decompressione sottoacromiale e tenotomia del capo lungo

del bicipite” per “Conflitto sottoacromiale e tendinopatia del capo lungo del

bicipite della spalla destra” ad opera del Prof. dr. med. __________,

specialista FMH in ortopedia e traumatologia, il quale ha attestato, nel

relativo rapporto operatorio, quanto segue: “Si tratta di un paziente con omalgia

destra da vari mesi. (…). All'esame intra-articolare si conferma una

lesione degenerativa del capo lungo del bicipite per la quale si esegue

tenotomia. Normali le restanti strutture articolari. Si passa nello spazio

sottoacromiale dove si ritrova importante borsite e segni di conflitto.

Viene dunque eseguita ampia decompressione sottoacromiale e include anche uno

sperone dell'acromioclaveare. Si procede in seguito con bursectomia e si

evidenzia un tendine sovraspinato lievemente tendinopa-

tico e con una zona di tendine

debole ma si decide di non riparare il tendine.” (doc. 27 incarto LAINF n.

1; n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice).

A causa di dolori persistenti, il

3.

febbraio 2021 l’assicurato si è sottoposto ad una Artro-RM della spalla

destra che ha evidenziato quanto segue: “Esiti di recente intervento con

edema osseo su entrambi i versanti articolari e borsite subacromion-deltoidea.

Rottura parziale delle fibre interstiziali e borsali del sovraspinato a sede

anteriore.” (doc. 13 incarto LAINF n. 1).

Il 4 febbraio 2021 l’assicurato è

stato visitato nuovamente dal Prof. Dr. med. __________ che ha attestato quanto

segue: “In data odierna abbiamo potuto visionare la risonanza magnetica

recentemente effettuata. Tale esame mostra un quadro di edema osseo a livello

dell’acromioclaveare come da artrosi acromioclaveare attivata e all’esame

clinico il paziente presenta spiccata dolenzia alla palpazione di questa

articolazione. I dolori irradiano verso il collo. (…). Si ritrova, tuttavia,

anche una lesione intratendinea del sovraspinato in regione anteriore. (…). Abbiamo

dunque deciso di procedere ad un intervento di resezione acromioclaveare e

chiedo alla CO 1, che mi legge in copia, di voler accordare il benestare per

l’intervento che vorremmo realizzare già settimana prossima.” (doc. 17

incarto LAINF n. 1).

Il 10 febbraio 2021 l’assicurato

si è quindi sottoposto ad un intervento di “Artroscopia, decompressione

sottoacromiale, resezione AC e resezione OS acromiale” per “OS acromiale

dolorosa spalla dx”, ad opera del Prof. dr. med. __________ (doc. 28

incarto LAINF n. 1).

Interpellato al riguardo dall’amministrazione,

il 15 febbraio 2021 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, ha indicato che

l’infortunio non aveva provocato un danno strutturale e che la lesione operata

il 10 febbraio 2021 non era riconducibile all’infortunio del 12 novembre 2020 (doc.

20.

incarto LAINF n. 1).

Il 23 febbraio 2021 il precitato

medico __________ ha ribadito che l’infortunio non aveva provocato un danno

strutturale, che la lesione operata il 10 febbraio 2021 non era riconducibile

all’infortunio del 12 novembre 2020 e ha precisato, a questo proposito, che “la

resezione di un os acromiale che ha bloccato lo spazio sottoacromiale”,

concludendo che lo status quo sine era stato raggiunto dopo 3 mesi (doc.

29.

incarto LAINF n. 1).

Il 5 luglio 2021 RI 1, mentre stava

giocando con la figlia, ha appoggiato il braccio per terra e ha sentito una

fitta alla spalla destra (doc. 1 incarto LAINF n. 2).

A causa dei dolori persistenti,

l’assicurato si è sottoposto il 9 agosto 2021 ad una RX dell’articolazione

acromio-clavicolare bilaterale con peso bilaterale e il 31 agosto 2021 ad una

Artro-RM della spalla destra che hanno messo in evidenza una dislocazione della

clavicola a seguito di una instabilità dell’articolazione acromio-claveare

(doc. 6, 12, 16, 23 e 38 incarto LAINF n. 2).

Il 3 settembre 2021 il Prof. Dr. med. __________ ha attestato che il paziente “aveva

beneficiato di un intervento di decompressione sottoacromiale il 25.11.2020. In

seguito, a causa di persistenza di dolori, avevo ripetuto risonanza e TAC della

spalla ritrovando immagine compatibile con os acromiale e avevo dedotto di aver

eseguito una resezione insufficiente. Avevo dunque eseguito una resezione di os

acromiale in data 10.02.2021 e il paziente inizialmente aveva portato chiaro

beneficio.

In seguito, tuttavia, con un trauma banale aveva presentato una fitta dolorosa

a livello della spalla con apparizione di dislocazione della clavicola che

inizialmente non era presente. La mia ipotesi era stata che, a causa della

rimozione della parte anteriore dell’acromion e dell’articolazione

acromioclaveare, il paziente aveva sviluppato un’instabilità della clavicola.

(…).” (doc. 12 incarto LAINF n. 2).

Il 15 ottobre 2021 il dr. med. __________, caposervizio del Dipartimento di

chirurgia dell’__________, ha attestato che “Dopo aver discusso il caso con

il Prof. __________ siamo arrivati alla conclusione che la problematica è

soprattutto questa instabilità dell’articolazione acromio-clavicolare, che

attualmente risulta essere sintomatica.” (doc. 23 incarto LAINF n. 2)

Interpellato al riguardo dall’amministrazione, l’8 novembre 2021 il dr. med. __________

ha indicato che il trauma del 5 luglio 2021 non aveva provocato un danno

strutturale, concludendo che lo status quo sine era stato raggiunto dopo

3.

mesi (doc. 25 incarto LAINF n. 2).

Il 21 gennaio 2022 il dr. med. __________, caposervizio del Dipartimento di

chirurgia dell’__________, ha inoltrato all’CO 1 una richiesta di presa a

carico di un intervento di stabilizzazione per via aperta dell’articolazione

acromio-claveare (doc. 38 incarto LAINF n. 2).

Interpellato al riguardo dall’amministrazione, nell’apprezzamento medico del 21

febbraio 2022 (doc. 45 incarto LAINF n. 2), il dr. med. __________ ha indicato

quanto segue:

" (…) Dopo

l'infortunio del 12.11.2020, annunciato il 18.01.2021, l'assicurato non

presentava clinicamente e radiologicamente nessun segno post-contusivo e

nemmeno segni collaterali di un trauma della spalla.

Radiologicamente vi era consolidazione di impingement

sottoacromiale che era già presente nel 2017.

II 25.11.2020 è quindi stata effettuata una resezione parziale

dell'articolazione acromioclaveare e una tenotomia del muscolo bicipite da

parte del prof. dr. med. __________, che confermava un conflitto sotto

acromiale con becco osseo che improntava nel tendine sovraspinoso che si

presentava degenerato e tendinopatico come anche il tendine bicipite per cui è

stata effettuata la tenotomia. Pertanto, questo intervento trattava una

malattia già ben conosciuta dal 2017 e per la contusione del novembre 2020 è

stato dichiarato lo status quo sine dopo tre mesi.

In data 05.07.2021 l'assicurato avrebbe fatto un movimento

fisiologico, il prof. dr. med. __________ nel suo rapporto del 03.09.2021 parla

di un trauma banale, lamentando nuovamente di una fitta dolorosa alla spalla

operata.

Radiologicamente esito dell'artroscopia alla spalla destra con

rimozione parziale dell'articolazione AC. Nel rapporto del prof. dr. med. __________

del 03.09.2021 si legge che in data 10.02.2021 è stata anche fatta una

resezione di un os acromiale. Secondo la valutazione del prof. dr. med. __________

i dolori lamentati a quel momento dall'assicurato, sarebbero causati da una

conseguente in-stabilità dell'articolazione AC dopo resezione dell'os acromiale

e non propone un altro intervento. Il parere del prof. dr. med. __________

viene poi contestato dal dr. med. __________ e dal dr. med. __________ che

consigliano una stabilizzazione tendinea.

Clinicamente, radiologicamente ed anche sulla base dei rapporti

del prof. dr. med. __________ viene confermato che si tratta di una malattia

degenerativa, conosciuta dal 2017 senza lesioni traumatiche o lesioni

strutturali post-infortunio.

L'assicurato soffriva di un impingement sotto acromiale con

conseguente tendinopatia della cuffia e per questo è stata effettuata una

resezione dell'articolazione AC nel mese di novembre 2020 e un reintervento per

resezione di un os acromiale nel mese di febbraio 2021 con conseguente leggera

instabilità all'articolazione AC destra. Sia la contusione del mese di novembre

2020.

sia l'infortunio del mese di maggio 2021 non hanno causato una lesione

strutturale nel senso di un peggioramento direzionale di questa malattia

degenerativa precedente già conosciuta dal 2017.

Confermo quindi che lo status quo sine per il caso del

12.11.2020

era raggiunto dopo tre mesi.” (doc. 45 incarto LAINF n. 1;

n.d.r.: il corsivo è della redattrice).

Il 7 marzo 2022 il Prof. Dr.

med. __________ ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 1° febbraio

al 31 marzo 2022 “causa: infortunio” (doc. 53 incarto LAINF n. 2).

Davanti al TCA, il 23 maggio

2022.

(doc. V) l’insorgente ha versato agli atti il rapporto medico del 27

aprile 2022 (doc. B) relativo alla consultazione del 22 aprile 2022 del dr.

med. __________, Stv. Chefarzt della Schulter- und Ellbogenchirurgie della Clinica

__________ di __________, giusta il quale:

" Hauptdiagnosen

Chronische AC-Gelenksinstabilität rechts

(dominant) m/b:

St.n.arthroskopischer Resektion des Os. Akromiale

am 10.02.21 (Dr. __________)

St.n. arthroskopischer subakromialer

Dekompression am 25.11.20 (Dr. __________)

Nebendiagnosen

Diabete mellitus Typ I

Anamnese / Verlauf

Freundliche Zuweisung aus Tessin zur

Drittmeinung. Herr RI 1 hat eine längere

Leidensgeschichte hinter sich was seine rechte Schulter anbelangt. Zuletzt

wurde am 10.02.21 eine arthroskopische Os. Acromiale Resektion durchgeführt,

seitdem klagt der Patient über anhaltende Schulterbeschwerden und

Bewegungseinschränkung. Es erfolgten bereits konservative Massnahmen mit oraler

Analgesie und Physiotherapie, welche keine Linderung der Beschwerden

erbrachten. Nur eine diagnostische Infiltration mit Ropivacain am 15.10.21

konnte die Beschwerden nur kurzfristig lindern. Aufgrund der aktuell

vorhandenen Schmerzen und Bewegungseinschränkung fühlt er sich im Alltag sehr

limitiert und seit Oktober 2020 ist er im angestammten Beruf zu 100%

arbeitsunfähig geschrieben.

(…).

Radiologiebefunde

Röntgen mit Panoramaaufnahme mit Gewichten vom

22.04.22:

AC Gelenksluxation rechts. CC-Abstand rechts 13.4

mm, links 11.6 mm. In der Alexander Aufnahme minimaler horizontaler posteriorer

Versatz rechts.

Beurteilung und Prozedere

vidit Dr. __________:

Bei Herrn RI 1 besteht klinisch eine klare

Instabilität des AC-Gelenkes, welche die Beschwerden gut erklärt. Wir

können uns der Vormeinung der Kollegen aus Tessin nur anschliessen und dem

Patienten bei offenbar ausgeschöpfter konservativer Therapie eine offene

Stabilisierung empfehlen. Der Patient wird sich in Tessin wieder

Vorstellen und die Deteils mit dem Operateur besprechen.” (doc. B; n.d.r.: il

grassetto e la sottolineatura non sono della redattrice mentre il corsivo è

della redattrice).

2.8.2

Nella concreta evenienza, questo

Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico,

ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (e, quindi, della

materia che qui ci occupa) e medico __________ (che vanta un’ampia esperienza

in materia di medicina assicurativa e infortunistica), è dettagliato e

approfondito e rispecchia i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr.

consid. 2.6). Ad esso va dunque attribuita piena forza probante e può

validamente costituire da base al giudizio che questa Corte è ora chiamata a

rendere.

2.8.3

Attentamente valutato l’insieme

della documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, i pareri del

medico __________ di cui ai doc. 20 e 29 incarto LAINF n. 1 e doc. 25 e 45

incarto LAINF n. 2, di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.8.1), questo Tribunale

ritiene innanzitutto dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che

l’intervento del 25 novembre 2020 ha trattato una malattia degenerativa già ben

conosciuta dal 2017 (cfr., in particolare, l’Artro-RM della spalla destra del

13.

novembre 2017, doc. 16 incarto LAINF n.1, l’Artro-RM della spalla destra del

13.

novembre 2020, doc. 15 incarto LAINF n.1, i rapporti medici del 12 e 17

novembre 2020 del Prof. Dr. med. __________, doc. 22 e 26 incarto LAINF n.1, il

rapporto operatorio del 25 novembre 2020, doc. 27 incarto LAINF n.1, di cui si

è già ampiamente detto al consid. 2.8.1).

Inoltre, a proposito della

contusione del 12 novembre 2020, che non ha provocato una lesione strutturale

(cfr., in particolare, l’Artro-RM della spalla destra del 13 novembre 2017,

doc. 16 incarto LAINF n.1, l’Artro-RM della spalla destra del 13 novembre 2020,

doc. 15 incarto LAINF n.1, di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.8.1),

lo status quo sine è stato raggiunto al 10 febbraio 2021 (a distanza di

ca. 3 mesi dall’infortunio).

Questo Tribunale sottolinea che la tempistica di tre mesi, con la quale, a

mente del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, è stato raggiunto lo status

quo sine vel ante in relazione alla contusione subita dall’interessato alla

spalla destra risulta plausibile anche alla luce della giurisprudenza federale

(cfr., per un caso analogo, STCA 35.2016.77 del 9 gennaio 2017, consid. 2.8,

ove è stato confermato il raggiungimento dello status quo sine vel ante

in relazione da una contusione subita dall’assicurata alla spalla sinistra a 2

mesi e 21 giorni dell'episodio iniziale).

In una sentenza STF 8C_485/2014

del 24 giugno 2015, infatti, il Tribunale federale, annullando quanto deciso

dai giudici cantonali, ha confermato la decisione con la quale

l’amministrazione, fondandosi sul parere del proprio medico di fiducia, aveva

considerato raggiunto lo status quo sine tre mesi dopo la contusione

subita dall’assicurato alla spalla destra, contusione che aveva scompensato una

alterazione preesistente e rimasta fino a quel momento asintomatica (cfr. pure

STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019, consid. 2.9).

2.8.4

Sulla base della documentazione

medica agli atti, questo Tribunale ritiene pure dimostrato, con un sufficiente

grado di verosimiglianza, che le problematiche ulteriormente presentate

dall’assicurato a livello della spalla destra (in particolare l’instabilità

dell’articolazione acromio-claveare) siano imputabili a malattia e/o

riconducibili all’intervento del 25 novembre 2020 (che, giova qui ribadire, ha trattato

una problematica morbosa: cfr. consid. 2.8.3) e/o all’intervento del 10

febbraio 2021 (eseguito in seguito e a complemento dell’operazione del 25

novembre 2020; cfr., in particolare, l’Artro-RM della spalla destra del 3

febbraio 2021, doc. 13 incarto LAINF n. 1, il rapporto del 4 febbraio 2021 del

Prof. Dr. med. __________, doc. 17 incarto LAINF n. 1, il rapporto operatorio

del 10 febbraio 2021, doc. 28 incarto LAINF n. 1, la RX dell’articolazione

acromio-clavicolare bilaterale con peso bilaterale del 9 agosto 2021 e la

Artro-RM della spalla destra del 31 agosto 2021, doc. 6 e 16 incarto LAINF n.

2, il rapporto medico del 3 settembre 2021 del Prof. Dr. med. __________, doc.

12.

incarto LAINF n. 2, i rapporti medici del 15 ottobre 2021 e del 21 gennaio

2022.

del dr. med. __________, doc. 23 e 38 incarto LAINF n. 2, di cui si è già

ampiamente detto al consid. 2.8.1).

2.8.5

Del resto, nè gli argomenti che

l’assicurato ha sollevato con la propria impugnativa (cfr. doc. I) né la

documentazione medica agli atti, sono atti a generare dei dubbi - neppure lievi

- circa la fondatezza dell'approfondito parere espresso dallo specialista

interpellato dall’istituto assicuratore resistente con considerazioni puntuali

e convincenti.

In particolare, questa Corte non

ignora il certificato medico del 7 marzo 2022 del Prof. Dr. med. __________

(doc. 53 incarto LAINF n. 2) e quello del 27 aprile 2022 relativo alla

consultazione del 22 aprile 2022 del dr. med. __________, Stv. Chefarzt della

Schulter- und Ellbogenchirurgie della Clinica __________ di __________ (doc.

B).

Tuttavia queste certificazioni non appaiono atte a sminuire il valore

probatorio attribuito ai referti (doc. 20 e 29 incarto LAINF n. 1 e doc. 25 e

45.

incarto LAINF n. 2 di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.7)

allestiti dal medico __________.

Nel certificato medico del 7 marzo 2022 il Prof. Dr. med. __________ si è infatti

limitato ad indicare, in maniera alquanto generica e stringata - un’inabilità

lavorativa del 100% “causa: infortunio” (doc. 53 incarto LAINF n. 2),

senza tuttavia prendere posizione in modo dettagliato, approfondito, motivato e

convincente in merito alle valutazioni (in particolare, quella del 21 febbraio

2022: doc. 45 incarto LAINF n. 2) del medico __________. Parimenti dicasi per

il certificato medico del 27 aprile 2022 relativo alla consultazione del 22

aprile 2022 del dr. med. __________, Stv. Chefarzt della Schulter- und

Ellbogenchirurgie della Clinica __________ di __________, che è stato

interpellato per una “Drittmeinung”, nell’ambito della quale ha posto la

nota diagnosi di instabilità dell’articolazione acromio-claveare (di carattere

extra-infortunistico: cfr. consid. 2.8.4), limitandosi sostanzialmente a

concordare con l’approccio invasivo proposto in Ticino (doc. B).

Del resto, il precitato medico fiduciario, in particolare nella propria

valutazione del 21 febbraio 2022 (doc. 45 incarto LAINF n. 2 di cui si è già

ampiamente detto al consid. 2.8.1), ha spiegato nel dettaglio (e in modo

convincente, alla luce dell’insieme della documentazione medica agli atti

riassunta al consid. 2.8.1) i motivi per cui ritiene che la causalità naturale relativa

ai disturbi lamentati dal ricorrente (e trattati con gli interventi del 25

novembre 2020 e del 10 febbraio 2021) sia da ascrivere a fattori

extra-infortunistici.

Inoltre, nessuno degli specialisti di fiducia dell’insorgente (nei numerosi

certificati medici agli atti) ha preso in modo dettagliato, approfondito,

motivato e convincente in merito alle valutazioni (cfr. i pareri di cui ai doc.

20.

e 29 incarto LAINF n. 1 e doc. 25 e 45 incarto LAINF n. 2, di cui si è già

ampiamente detto al consid. 2.7) del medico __________. In particolare nessuno degli

specialisti di fiducia dell’insorgente (nei numerosi certificati medici agli

atti) si è espresso in modo dettagliato, approfondito, motivato e convincente riguardo

al fatto che l'assicurato possa (o meno, così come sostanzialmente asserito dall’insorgente

medesimo) aver raggiunto lo status quo sine al più tardi entro 3 mesi

dall'infortunio del 12 novembre 2020 rispettivamente che la causalità naturale

relativa ai disturbi lamentati dal ricorrente (e trattati con gli interventi

del 25 novembre 2020 e del 10 febbraio 2021) sia da ascrivere o meno, così come

sostanzialmente asserito dall’insorgente medesimo) a fattori infortunistici.

Giova qui inoltre ricordare che, di norma, una valutazione sulla base dei soli

atti medici (“Aktegutachten”) è possibile se il medico SMR (e, quindi,

anche il medico fiduciario) dispone, come in concreto, di sufficienti elementi

risultanti da altri accertamenti personali (STCA 32.2017.27 dell'11 settembre

2017, consid. 2.7.1 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; 32.2017.47 del 19

febbraio 2018, consid. 2.6.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA

35.2017.39

del 20 marzo 2018, consid. 2.5 e rinvii giurisprudenziali ivi citati;

STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2. e rinvii giurisprudenziali

ivi citati; STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019, consid. 2.9. e rinvii

giurisprudenziali ivi citati).

Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicura-tore infortuni

non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica

a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21

aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre

2017, consid. 2.9; cfr., pure la STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019, consid.

2.9).

2.8.6

In esito a tutto quanto precede, il

TCA ritiene dimostrato che il trauma (contusivo) del 12 novembre 2020 ha

causato solamente un aggravamento temporaneo e non determinante, di una situazione

degenerativa già presente dal 2017 alla spalla destra, sotto forma di

un'attivazione essenzialmente dolorosa, e che lo status quo sine era

stato raggiunto al 10 febbraio 2021 rispettivamente che le problematiche

ulteriormente presentate dall’assicurato a livello della spalla destra siano

riconducibili a fattori extra-infortunistici.

2.8.7

Accertato che il ricorrente ha raggiunto

in data 10 febbraio 2021 lo status quo sine in relazione all’infortunio

del 12 novembre 2020 (cfr. consid. 2.8.6), il TCA è ora chiamato a stabilire se

l’evento del 5 luglio 2021 possa essere considerato una ricaduta

dell’infortunio del 12 novembre 2020, come sostenuto dal ricorrente, oppure no.

A questo proposito giova qui ricordare che, secondo la giurisprudenza, si è in

presenza di una ricaduta quando un danno alla salute, che si presumeva guarito,

si riacutizza, di modo che esso necessita di cura medica e causa incapacità

lavorativa. Per contro, si parla di postumi tardivi quando un danno alla salute

apparentemente guarito produce, nel corso di un periodo di tempo prolungato,

delle modificazioni organiche o psichiche, comportanti sovente uno stato

patologico differente (cfr. DTF 118 V 296 consid. 2c e riferimenti, 105 V 35

consid. 1c e riferimenti; STCA 35.2004.105 del 9 maggio 2005).

Nella concreta evenienza, l'CO 1

ha posto termine alle prestazioni di legge, non perché si presumeva che

l’insorgente fosse nel frattempo guarito, ma poiché i disturbi di cui egli

ancora soffre alla spalla destra sono stati ritenuti di origine

extra-infortunistica dal 10 febbraio 2021. A medesima conclusione è giunto il

TCA (cfr. consid. 2.8.6). Ora, il fatto che la nuova domanda di prestazioni sia

basata semplicemente su un diverso apprezzamento degli stessi disturbi alla salute,

non consente di ritenere che il ricorrente, nel corso del mese di luglio 2021,

abbia accusato una ricaduta di un danno alla salute apparentemente guarito ai

sensi dell'art. 11 OAINF. In altri termini, una ricaduta, in presenza del

medesimo danno alla salute, entra in linea di conto qualora la chiusura del

caso iniziale abbia avuto luogo poiché l’assicurato ha nel frattempo ritrovato

una piena capacità lavorativa e non necessita più di cure mediche, e non quando

il caso è stato chiuso per assenza del nesso di causalità (cfr., a tal

riguardo, la STCA 35.2004.105 del 9 maggio 2005, consid. 2.2 e i rinvii

giurisprudenziali ivi citati).

2.8.8

Da ultimo, il TCA rileva che, dal

momento che l’intervento del 25 novembre 2020 ha trattato una malattia degenerativa

già ben conosciuta dal 2017 (cfr. consid. 2.8.3), non può nemmeno trovare

applicazione al caso di specie l’art. 6 cpv. 3 LAINF (giusta il quale “L’assicurazione

effettua inoltre le prestazioni per lesioni causate all’infortunato durante la

cura medica (art. 10).”) con particolare riferimento all’instabilità

dell’articolazione acromio-claveare che sembrerebbe da ricondurre

all’operazione del 10 febbraio 2021 eseguita in seguito all’operazione del 25

novembre 2020 (cfr. consid. 2.8.4). In siffatte circostanze, contrariamente a

quanto ritenuto dal ricorrente, la circostanza che l’intervento del 25 novembre

2020.

sia stato assunto dall’CO 1 non consente di giungere ad una conclusione

differente.

2.8.9

Stante quanto precede, questa Corte

non condivide le critiche ricorsuali mosse dal ricorrente all'operato del

medico fiduciario e dell’CO 1 che vengono pertanto respinte.

2.9

A fronte di una situazione ritenuta

sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.8), il TCA rinuncia all'assunzione di

ulteriori prove.

In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che

ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

2.10

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la decisione su

opposizione avversata confermata.

2.11

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 28

aprile 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una

controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12;

STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021

del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3

gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza di ricusa del giudice

Ivano Ranzanici è irricevibile.

2. Il ricorso è respinto.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti