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Decisione

35.2022.35

Sospensione prestazioni. Ginocchio sinistro. Rinvio per accertamenti (eziologia)

11 luglio 2022Italiano40 min

valutazione dei altri medici ed anzitutto dei radiologi. Parla di una instabilità

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.35

PC/sc

Lugano

11 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 aprile 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 3 marzo 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 6 gennaio 2020, RI 1,

nata il __________ 1977, dipendente della __________ dal 2 settembre 2011 a

tempo parziale (95%) in qualità di “quadro medio” e, perciò, assicurata contro

gli infortuni presso la CO 1, verso le ore 19:15, “mentre usciva dal lavoro”,

“in seguito ad una caduta accidentale” ha riportato un “trauma

contusivo al ginocchio sinistro” (doc. 9 e B incarto LAINF).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

L’assicurata ha ripreso la propria attività lavorativa a partire dall’11 maggio

2020 (doc. A e B incarto LAINF).

Il 5 ottobre 2021 RI 1 ha annunciato alla CO 1 una ricaduta, che è stata

assunta dall’istituto assicuratore, il quale ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge (doc. A e B incarto LAINF).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medici del caso, con decisione formale del 15 dicembre 2021 la CO 1 ha

comunicato all’assicurata che “1. Per l’evento del 06.01.2020 il 05.11 2021

viene raggiunto lo status quo ante. 2. I disturbi attuali non sono in relazione

di causalità naturale con l’evento in parola e pertanto ulteriori pretese

assicurative da parte dell’assicurazione infortuni LAINF sono rifiutate.”

(doc. 4 incarto LAINF).

1.3. A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurata, patrocinata dall’avv. __________ di __________, il

28 gennaio 2022 (doc. 3 incarto LAINF), ed esperiti ulteriori accertamenti

medici, in data 3 marzo 2022, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua

prima decisione (doc. 2 incarto LAINF).

1.4. Con tempestivo ricorso del 28

aprile 2022, RI 1 ha personalmente chiesto che la decisione su opposizione

dell’amministrazione venga annullata e che il TCA, previa audizione del dr.

med. __________ di __________ (indicato quale consulente ortopedico-medico

legale di parte ricorrente), stabilisca che “1. Per l'evento del 06.01.2020

a tutt'oggi non è raggiunto lo status quo ante. 2. I disturbi attuali sono in

relazione di causalità naturale con l'evento in parola.” rispettivamente

che riconosca “tutte le conseguenti prestazioni assicurative dovute e/o

richieste, nessuna esclusa, con riferimento all'infortunio del 06.01.2020 anche

a seguito dell'annuncio di ricaduta del 05.10.2021 e, quindi, anche con

riferimento ed in conseguenza dei disturbi lamentati con l'annuncio di ricaduta

del 05.10.2021, compresi quelli relativi e conseguenti all'intervento di

artroscopia al ginocchio sx del 24.02.2022 e tutt'ora presenti con ogni

conseguente ed ulteriore provvedimento.”

La ricorrente precisa di

essersi sottoposta il 24 febbraio 2022 ad un intervento di artroscopia al

ginocchio sinistro, ad opera del dr. med. __________, che ha evidenziato una

lesione parziale del legamento crociato anteriore (di seguito: LCA), trattata

con Shirnkage. Secondo il precitato specialista tale reperto intraoperatorio

ben si configura con la sintomatologia dolorosa e l’instabilità lamentata

dall’insorgente rispettivamente escluse una malattia o un semplice stato

degenerativo (doc. I). Inoltre i disturbi al ginocchio sinistro sarebbero

conseguenti all’evento assicurato, anche in ragione del fatto che prima non ne

avrebbe mai sofferto. A suffragio delle proprie argomentazioni produce il

verbale di ricovero ed intervento chirurgico unitamente alla lettera di

dimissioni del 24 febbraio 2022 e i certificati di inabilità lavorativa del 24

febbraio e del 26 aprile 2022 (doc. D) rispettivamente la relazione medica del

20 aprile 2022 del dr. med. __________ (doc. E).

1.5. Con la risposta del 16 maggio

2021, la CO 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha postulato la reiezione del

ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di

diritto (doc. III).

1.6. In data 1° giugno 2022

l’insorgente ha chiesto l’audizione del dr. med. __________ (in merito alla

documentazione medica prodotta dalle parti nonché alle proprie relazioni medico

legali del 14 gennaio e del 20 aprile 2022 agli atti), del signor __________

(che era presente, in veste di accompagnatore, alla visita medica del 5

novembre 2021 del dr. med. __________) e l’assunzione di “documentazione

medica (compresi esami strumentali e cartelle cliniche) ritenuta necessaria e/o

opportuna presso i medici e/o gli enti ospedalieri e/o istituti di cura”

rispettivamente la disposizione di “accertamenti medici legali e/o

specialistici ritenuti necessari e/o opportuni anche con visita di RI 1, alla

presenza, quale consulente ortopedico-medico legale di parte ricorrente, del

dott. __________ (…), nominato quale consulente ortopedico - medico legale di

parte ricorrente già in sede di ricorso introduttivo del presente giudizio”

(doc. V).

1.7. Il doc. V è stato trasmesso

per conoscenza all’avv. RA 1 (doc. VI).

in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. Nel caso di specie, litigiosa

è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a sospendere a partire dal

5 novembre 2021 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio

del 6 gennaio 2020, in particolare alla ricaduta del 5 ottobre 2021,

segnatamente in relazione ai disturbi al ginocchio sinistro, oppure no.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.4. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF

del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile

1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF

115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF

111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle

attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la

disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;

DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di

salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando lo stato di

salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe

prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;

U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione

del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale

grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che

l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un

effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus

dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.6. Nella concreta evenienza,

dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha

sospeso a partire dal 5 novembre 2021 il proprio obbligo a prestazioni a

proposito dei disturbi al ginocchio sinistro, considerandoli, a partire da

quella data, estranei all’infortunio del 6 gennaio 2020 rispettivamente alla

ricaduta del 5 ottobre 2021, facendo essenzialmente capo al parere del proprio

medico di fiducia (doc. 2).

Da parte sua, la

ricorrente sostiene, fondandosi in particolare sui rapporti del proprio medico

curante specialista, che i disturbi al ginocchio sinistro sarebbero conseguenti

all’evento assicurato. Ciò anche in ragione del fatto che prima non ne avrebbe

mai sofferto.

A proposito di

quest'ultima affermazione, giova qui ricordare che la regola “post hoc, ergo

propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza

scientifica. La giurisprudenza federale ha così stabilito che per il solo fatto

d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere

ritenuto una sua conseguenza. Secondo l’Alta Corte tale argomento è

insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da

quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst,

wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an

der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage

angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar

und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_335/2018 del 7 maggio 2019;

STF 8C_855/2018 del 19 marzo 2019; STF 8C_834/2018 del 19 marzo 2019; STF

8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF

8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60 del 25 settembre 2017,

consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018, consid. 2.6; STCA

35.2019.7 del 29 aprile 2019, consid. 2.7; STCA 35.2018.130 dell’8 luglio 2019,

consid. 2.9; STCA 35.2020.48 dell’8 febbraio 2021, consid. 2.10; STCA 35.2021.57

del 20 settembre 2021, consid. 2.7).

2.7. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.

21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8. Il TCA rileva innanzitutto

che il 6 gennaio 2020 l’assicurata, verso le ore 19:15, “mentre usciva dal

lavoro”, “in seguito ad una caduta accidentale” ha riportato un “trauma

contusivo al ginocchio sinistro” (doc. 9 e B incarto LAINF).

Dalle tavole processuali, in particolare, dal referto della RX del ginocchio

sinistro del 7 gennaio 2020 si evince quanto segue: “Non fratture. Rapporti

articolari conservati” (doc. 9 incarto LAINF).

Dal referto della RM del ginocchio sinistro del 22 gennaio 2020 (doc. 9 incarto

LAINF e doc. B3) emerge quanto segue:

" L'esame RM

del ginocchio sinistro non evidenzia focolai osteo-condritici né lesioni dl

natura post-contusiva a carico dei vari segmenti ossei compresi nelle sequenze

effettuate.

È presente modesta falda di versamento nella gola intercondiloidea nella borsa

retro-rotulea.

Si segnalano note di condromalacia retro-rotulea in tendenza ad iperpressione

esterna , senza tuttavia focolai di erosione subcondrale in atto a tale

livello.

L'esame dimostra conservata integrità del legamenti collaterali e dei tendini

dell'apparato estensore. Si evidenzia, peraltro modesto quadro tendinosico a

carico del tendine rotulea.

Lo studio centrale dimostra conservata integrità del legamento crociato

posteriore. Il legamento crociato anteriore appare un poco ispessito e di

regolare la quadro degenerativo in esiti distrattivi ma senza segni dl

interruzione di significativo contingente dl fibre.

L'esame dimostra infine conservata integrità del menisco esterno.

Il menisco mediala appare un poco assottigliato con iniziali minime alterazioni

di segnale carattere meniscosico a livello del corno posteriore ma senza segni

di fissurazione in atto.”

(n.d.r.: il corsivo è della redattrice)

Dalla valutazione medica del 23 febbraio 2020 (doc. 5) del medico fiduciario

della CO 1 (dr. med. __________, del “Second Medical Opinion”, di

seguito: SMO) risulta quanto segue:

" (…) Il

7.1.2020 la paziente ha subito un trauma contusivo del ginocchio sx. Esiste uno

stato morboso preesistente con meniscopatia mediale, iperlassità rotulea e

condropatia rotulea II grado. L’evento con contusione diretta del ginocchio no

era atto a causare una lesione meniscale. L’evento ha causato un peggioramento

temporaneo, ma non direttivo dello stato preesistente. Status quo sine

raggiunto 8 settimane dall’infortunio, cioè il 03.03.2020. (…)”

Dal referto della RM del

ginocchio sinistro del 7 aprile 2020 (doc. 9 incarto LAINF e doc. B6) si evince

quanto segue:

" Esame

confrontato con indagine precedente del 22.1.20 eseguite in altra sede.

Rotula con lieve tilting esterno e Ipoplasia dell'emicondilo femorale Interno,

non lesioni osteo-condrali.

E' presente minima quota di versamento fluido intrarticolare.

Continui i tendini dell'apparato estensorio con note entesitiche inserzionali

patellari.

Non lesioni delle fibrocartilagini meniscali, moderato assottigliamento dei

menisco mediale.

Non lesioni capsulo-legamentose al compartimento interno ed esterno.

Conservata la continuità del crociato posteriore, possibili esiti

distrattivi-elongativi del legamento crociato anteriore senza

perdita della sua continuità in presenza di reazione sinoviale e versamento

nella gola intercondiloidea e in sede retro- articolare.

Non distensione fluida dei recessi mucosi in cavo popliteo.

Assenza di alterazioni ossee sostitutive e/o edemigene.”

(n.d.r.: il corsivo è della redattrice)

L’assicurata ha ripreso la

propria attività lavorativa a partire dall’11 maggio 2020 (doc. A e B incarto

LAINF).

In seguito, a causa del persistere dei dolori e della sensazione di

instabilità, l’assicurata si è sottoposta il 28 settembre 2020 ad una Risonanza

magnetica nucleare articolare del ginocchio sinistro (doc. 9 incarto LAINF e

do. B9), che ha messo in evidenza quanto segue:

" Confronto

con indagine precedente del 3.4.20.

Rotula lievemente dal versante esterno con note di condromalacia non evoluta.

Continui i tendini dell'apparato con modesta entesopatia inserzionale

quadricipitale.

Non significativo versamento fluido intrarticolare.

Assottigliate le fibrocartilagini meniscali senza fissurazioni.

Ipertrofia sinoviale nella gola intercondiloidea con possibili esiti di

lesione distrattiva elongativa del crociato anteriore senza segni di

retrazione.

Regolare il crociato posteriore.

Assenza di lesioni capsulo-legamentose al compartimento interno ed esterno.

Non distensione fluida del recesso mucosi in cavo popliteo.

Non lesioni ossee sostitutive, invariata millimetrica alterazione

metafisaria femorale distale sul versante

interno da riferire a

lesione a lento accrescimento tipo encondroma.”

(n.d.r.: il corsivo è della redattrice)

Il 5 ottobre 2021 RI 1 ha

annunciato alla CO 1 una ricaduta, che è stata assunta dall’istituto

assicuratore, il quale ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge

(doc. A e B incarto LAINF).

Dal referto della RM del

ginocchio sinistro del 5 novembre 2021 (doc. 9 incarto LAINF) si evince quanto

segue:

" Indicazioni

Gonartrosi sinistra? Legamento crociato anteriore sinistro leso?

Infortunio del 6.01.20.

Referto

Lieve aumento di liquido sinoviale senza segni di franco versamento. Minima

distensione fluida della borsa comune di gastrocnemio-semimembranoso.

Piccolo encondroma al condilo femorale mediale.

Comparto mediale: Non evidenti alterazioni a carico del menisco.

Regolare il legamento collaterale interno.

Comparto laterale: Non evidenti alterazioni a carico del menisco.

Regolare il complesso postero-laterale.

Comparto centrale:

Legamenti crociati morfologicamente regolari se

non per minima disomogeneità dell'inserzione tibiale del legamento crociato

anteriore ma senza chiare lesioni.

Comparto femoro-rotuleo: Rotula in asse. Non lesioni osteocondrali.

Entesite inserzionale del legamento rotuleo sulla rotula.

Conclusioni

Minima disomogeneità del legamento crociato anteriore all'inserzione

tibiale ma senza chiare lesioni.”

(n.d.r.: il grassetto e le sottolineature

non sono della redattrice mentre il corsivo è della redattrice)

Dalla valutazione medica del 5

novembre 2021 (doc. 6 incarto LAINF) del medico fiduciario della CO 1 (dr. med.

__________, specialista FMH in chirurgia, traumatologia e chirurgia

ricostruttiva nonché perito certificato SIM, risulta quanto segue:

" (…)

D.1. DIAGNOSI PRINCIPALE

- disturbi funzionali del ginocchio sin. su base di una minima disomogeneità

del legamento crociato anteriore sin., senza chiare lesioni ICD 10: S

83.5

- St. dopo contusione delle due ginocchia su un cordolo, il 6.01.2020.

(…).

E.1. Soggettivamente

(…).

È convinta di avere un problema al legamento crociato anteriore e parla

anche di cisti di Baker. (…).

E.2. Oggettivamente

(…).

L'MRI recente del ginocchio sin. dei 5.11.2021 non ha mostrato una

lesione meniscale e non ha mostrato una rottura del legamento crociato

anteriore o posteriore.

Il radiologo parla di una minima disomogeneità del legamento crociato ant.

sin..

Le MRI del 22.01.2020, del 7.04.2020 e del 30.03.2021 non hanno mostrato una

rottura del legamento crociato ant., rispettivamente post..

L'MRI del 22.01.2020 parlava di un crociato ant. poco ispessito, senza

interruzione significativa contingente di fibre.

Anche I'MRI del 7.4.2020 parlava di esiti distrattivi elongativi del LCA senza

perdita della continuità.

L'MRI del 30.03.2021 parla di continuità dei legamenti del pivot centrale.

Nelle 4 MRI nessuno parla per una cisti di Baker.

(…).

Nell'MRI del 22.01.2020 e anche in quello del 05.11.2021 una cisti di Baker non

viene menzionata.

In conclusione le lamentele della paziente non possono essere

messe in relazione con i reperti oggettivabili.

Esiste un'estensione dei sintomi incoscient e un'inconsistenza.

(…).

F. RISPOSTA ALLE DOMANDE.

(…)

Il nesso di causalità è unicamente possibile.

(…).

Un intervento chirurgico non è indicato.

(…).

Lo stato quo ante è stato ritrovato. In data 05.11.2021 il caso può essere

chiuso. Terapie per il ginocchio sin. non sono più necessarie e non possono

portare a un miglioramento della situazione attuale.

(…).

Abbiamo consigliato alla paziente di rivolgersi al suo medico di famiglia

per approfondire la problematica generale, tenendo in considerazione i diversi

fattori di stress personali, familiari e professionali della paziente. (…)”

(n.d.r.: il grassetto non è della redattrice mentre il corsivo è della

redattrice)

Dalla valutazione medico-legale

del 14 gennaio 2022 (doc. B2) del dr. med. __________ - medico chirurgo,

ortopedico, medico dello sport, medico __________ e responsabile del reparto di

Ortopedia della __________ di __________ (__________) - emerge quanto segue:

" (…). La

sig.ra RI 1 in anamnesi non ha mai presentato alcuna patologia pregressa al

ginocchio sin, né ha mai annunciato malattia o infortunio nel passato (prima

del 6.1.20) per problematiche al ginocchio sin.

In seguito al. trauma del 6.1.20 ha lamentato sempre dolore e instabilità a

tale ginocchio sin, con anche tentativo di ripresa lavorativa che però non si è

concretizzata in uno stato di benessere.

Ha affrontato ben 4 MRI ginocchio sin e diverse visite ortopediche e terapie

(infiltrazioni e FKT).

Tuttavia dal punto di vista medico non si è riusciti a raggiungere una diagnosi

di sicurezza e uno stato di benessere, ma si è evidenziato una distrazione LCA

e una verosimile ipertrofia sinoviale postraumatica.

A tutt'oggi il ginocchio sin è ancora dolente e si ha una discreta sensazione

di instabilità , tale che si è addirittura deciso di effettuare terapia

interventistica Artroscopica con procedere decisionale intraoperatorio a

seconda delle evidenze anatomo-patologiche rilevate.

Pertanto ritenere che dal 5.11.21 si è raggiunto lo stato quo ante come

asserito da CO 1 , è sicuramente non corretto.

Il non avere nessuna patologia pregressa al ginocchio sin all'anamnesi e il

dover ricorrere a terapie addirittura invasive per chiarire meglio la diagnosi

ed effettuare una congrua terapia , dimostrano che le problematiche al

ginocchio sin , non sono solo possibili, ma molto probabili in riferimento al

trauma del 6.1.20 e pertanto degne di copertura assicurativa, almeno fino ad

oggi.

Ulteriori valutazioni mediche e assicurative saranno da formulare dopo

l'artroscopia prevista per il 9.2.22. (…).”

(n.d.r.: il corsivo è della redattrice)

Interpellato dalla CO 1 al riguardo della valutazione medica del 14 gennaio

2022 del dr. med. __________, il 20 febbraio 2022 (doc. 8 incarto LAINF) il dr.

med. __________ ha osservato quanto segue:

" Egregia

Signora RA 1. Preso nota del rapporto del Dott. __________ del 14.01.22. Questo

rapporto molto corto non mi convince e non modifica la mia valutazione del

03.12.2021. L'esame del Dott. __________ è molto scarso, non misura le

circonferenze, non misura la mobilità, non discute la nostra valutazione e la

valutazione dei altri medici ed anzitutto dei radiologi. Parla di una instabilità

del ginocchio sin. che non c’è e di una ipomiotrofia del ginocchio sin. che non

c’è (veda le misure delle circonferenze nel nostro rapporto). Non menziona che CO

1 ha chiuso il caso dopo quasi 11 mesi e conclude in maniera apodittica e non

fondata che la causalità attuale con l'infortunio del 06.01.2021 è molto

probabile. Dott. __________ FMH SIM”

Il 24 febbraio 2022

l’assicurata si è sottoposta ad un intervento in artroscopia “shrinkage del

lca” per “lesione incompleta del LCA comparto mediale con condropatia di

3° grado.” (doc. D).

Davanti al TCA la ricorrente ha

prodotto la valutazione medico-legale del 20 aprile 2022 (doc. E), nella quale

Considerandi

il dr. med. __________ ha, tra l’altro, preso posizione in merito alle anzidette

valutazioni mediche (del 23 febbraio 20220, del 5 novembre 2021 e del 20

febbraio 2022: doc. 5, 6 e 8 incarto LAINF) operate dai medici fiduciari

dell’amministrazione, sottolineando quanto segue:

" (…). La

sig.ra RI 1 in anamnesi non ha mai presentato alcuna patologia pregressa al

ginocchio sin, né ha mai annunciato malattia o infortunio nel passato ( prima

del 6.1.20) per problematiche al ginocchio sin.

In seguito al trauma del 6.1.20 ha lamentato sempre dolore e instabilità a tale

ginocchio sin, con anche tentativo di ripresa lavorativa che però non si è concretizzata

in uno stato di benessere.

Ha affrontato ben 4 MRI ginocchio sin e diverse visite ortopediche e terapie

(infiltrazioni e FKT).

Tuttavia dal punto di vista medico non si è riusciti a raggiungere una diagnosi

di sicurezza e uno stato di benessere , ma si è evidenziato una distrazione e

elongazione LCA e una verosimile ipertrofia sinoviale postraumatica.

Il persistere di sintomatologia dolorosa e di instabilità ha portato

all'intervento artroscopico del 24.2.22 che ha evidenziato lesione parziale del

LCA ginocchio sin, trattato con Shrinkage . Tale reperto intraoperatorio ben si

configura con la sintomatologia lamentata sino ad oggi dalla sig.ra RI 1.

Considerazioni

Nella nota del 3.3.22 CO 1 , afferma che secondo il dr. __________ lo stato

quo sine sarebbe stato raggiunto il 3.3.20 e che lo stesso medico mette in

evidenza di uno stato morboso preesistente con meniscopatia mediale,

iperlassità rotulea e condropatia rotulea di 2°. Lo stesso ha causato un

peggioramento temporaneo della situazione preesitente di natura degenerativa.

Risulta singolare e sinceramente altamente discutibile che il dr. __________

possa affermare questo, senza aver mai visitato la paziente prima dell'evento

traumatico e che possa affermare che la paziente soffrisse di una sofferenza

meniscale mediale senza un esame MRI del ginocchio sin precedente

all'infortunio che potesse evidenziare iconograficamente la meniscopatia

mediale e che inoltre affermasse che si è raggiunto uno status quo sine il

3.3.20

quando la sig. RI 1 si è dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico

artroscopico come descritto prima.

Ancora più singolare e sinceramente non condivisibile , l'affermazione (secondo

sempre il documento del 3.3.22 della CO 1) del dr. __________, ortopedico, che

nel suo rapporto del 3.3.21 parla di una assenza di lesione traumatica

oggettivamente messa in evidenza e in presenza di un importante quadro

degenerativo messo in evidenza dall'esame, un nesso causale non può essere

riconosciuto tra l'evento con una caduta e la problematica messa in evidenza.

Questo perché " l'importante quadro degenerativo" risulterebbe essere

secondo le MRI ginocchio sin effettuate dopo il trauma soltanto, evidenziava

una moderata condropatia di 2° (quando la valutazione secondo Outerbridge parte

da livello 1 a livello 4 come più grave) e certamente non può essere

degenerativa una lesione al legamento Crociato Ant . che già alle MRI post

trauma appariva stirato ed elongato.

Inoltre è conoscenza comune ortopedica che uno stiramento del legamento

Crociato ant. con elongazione come evidenziato dalle MRI e poi anche alla

visione artroscopica durante l'intervento del 24.2.22 risulta perdere di

tensionamento anche in assenza di interruzione completa delle fibre stesse del legamento

e che pertanto porta dal punto di vista biomeccanico ad una possibilità di

shift ant della tibia sul femore come avviene nel movimento di estensione del

ginocchio con associata extrarotazione della tibia stessa. Situazione che

quindi poi porta a cedimenti anche involontari del ginocchio con associato

dolore. Condizioni queste non citate dal dr. __________.

Afferma inoltre della scarsità dell'esame obiettivo del sottoscritto nel

rapporto del 14.1.22 ,quando lo stesso rapporto sostanzialmente sintetico

evidenziava le più importanti mie valutazioni soggettive cliniche con

affermazione di dolore moderato femoro rotuleo giustificato dalla moderata

condropatia femoro rotulea ginocchio sin e metteva in evidenza la parte più

importante semeiologia di questo caso con un Cassetto +/- e Jerk test +/- , non

evidenziati dal dr. __________, che poi all'esame artroscopico si sono

dimostrati decisamente correlati al danno anatomico evidenziato durante

l'artroscopia.

Nelle valutazioni soggettive dell'esame clinico effettuato dal dr. __________

si escludeva una pur modesta ipomiotrofia e soprattutto una instabilità del

ginocchio sin , che invece veniva ipotizzata dal sottoscritto nell'esame

obiettivo relazionato il 14.1.22 . Problematiche che si sono effettivamente

rilevate corrette alla luce delle MRI ginocchio sin e soprattutto all'artroscopia

ginocchio sin del 24.2.22.

Lesione da stiramento del Leg Crociato anteriore con perdita del tensionamento

e quindi inefficace dal punto di vista biomeccanico che ha costretto il

Chirurgo operatore dr . __________ ad un intervento di shirinkage sul legamento

Crociato Ant, che evidentemente non garantiva una stabilità ant/post del

ginocchio, in contrasto alle

valutazioni soggettive di stabilità del dr.

__________.

Le immagini iconografiche oggettive delle MRI evidenziavano una sofferenza

del Legamento Crociato anteriore e soprattutto quelle oggettive

intraoperatorie sullo stesso legamento smentiscono le tesi dei dr. __________ e

dr. __________.

Infine lo stesso dr. __________ afferma che il sottoscritto non abbia tenuto

conto dei ragionamenti del dr. __________ e dr. __________. Tutto il

ragionamento di cui sopra dimostra ancora il contrario.

Tutta questa relazione medica infine dimostra il fatto traumatico e quindi

infortunistico dell'evento del 6.1.20 di cui è stata vittima la sig. RI 1 ed esclude

una malattia o un semplice stato degenerativo. (…).”

(n.d.r.: il grassetto non è della

redattrice mentre il corsivo è della redattrice)

In sede di risposta del 16 maggio 2022 (doc. III) la CO 1, dopo avere richiamato

le anzidette valutazioni mediche (del 23 febbraio 20220, del 5 novembre 2021 e

del 20 febbraio 2022: doc. 5, 6 e 8 incarto LAINF) operate dai propri medici

fiduciari, ha puntualizzato che: “Non sono dati pertanto elementi atti a far

sì che CO 1 riveda la sua decisione del 15 dicembre 2021 e con la decisione su

opposizione del 3 marzo 2022 viene riconfermata la presa di posizione.”

(doc. III, pag. 3 e 4).

2.9

Nel caso di specie,

attentamente vagliata la documentazione medica agli atti (in particolare,

quella riportata al consid. 2.8), questa Corte non può confermare la decisione

su opposizione impugnata che ha negato successivamente al 5 novembre 2021 il

diritto a prestazioni dipendente dall’evento infortunistico del 6 gennaio 2020

e più precisamente alla ricaduta del 5 ottobre 2021, segnatamente in relazione

ai disturbi al ginocchio sinistro.

In effetti, in merito alla questione relativa all’eziologia dei disturbi al

ginocchio sinistro dell’assicurata, agli atti figurano referti contraddittori -

da una parte l’apprezzamento dei medici fiduciari dell’amministrazione (in

particolare, quelli del 5 novembre 2021 e del 20 febbraio 2022 del dr. med. __________,

di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.8), dall’altra i rapporti

elaborati dal dr. med. __________ (in particolare, quello del 20 aprile 2022, di

cui si è già ampiamente detto al consid. 2.8) - che non consentono a questo

Tribunale di decidere, con la necessaria tranquillità, in un senso oppure

nell’altro.

A tale riguardo, va

segnatamente rilevato come il medico fiduciario in questione abbia negato

l’esistenza di un nesso causale naturale successivamente al 5 novembre 2021,

principalmente in quanto “le lamentele della paziente non possono essere

messe in relazione con i reperti oggettivabili. Esiste un'estensione dei

sintomi incoscient e un'inconsistenza.” a fronte di una “minima

disomogeneità del legamento crociato anteriore sin., senza chiare lesioni”

(cfr. doc. doc. 6, pag. 7 e 9 incarto LAINF), in un ginocchio sinistro già

affetto da alterazioni degenerative.

Dagli atti di causa

risulta tuttavia che l’assicurata si è sottoposta il 24 febbraio 2022 ad un

intervento in artroscopia per “lesione incompleta del LCA comparto mediale

con condropatia di 3° grado.” (doc. D; cfr. consid. 2.8). Già per questa

ragione, secondo il TCA, è lecito dubitare della completezza (e, quindi, pure

della correttezza) delle conclusioni a cui è giunto il medico fiduciario della CO

1.

(giusta il quale “le lamentele della paziente non possono essere messe in

relazione con i reperti oggettivabili” rispettivamente che “il nesso di

causalità è unicamente possibile”, un “intervento chirurgico non è indicato”,

lo “stato quo ante è stato ritrovato. In data 05.11.2021 il caso può essere

chiuso. Terapie per il ginocchio sin. non sono più necessarie e non possono

portare a un miglioramento della situazione attuale”, “Abbiamo

consigliato alla paziente di rivolgersi al suo medico di famiglia per

approfondire la problematica generale, tenendo in considerazione i diversi

fattori di stress personali, familiari e professionali della paziente”),

In presenza di divergenze

di natura medica, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa

essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che

occorre ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135

V 465 e la STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).

Tutto ben considerato, nel

caso concreto, emergono dunque elementi suscettibili di generare dei dubbi,

perlomeno lievi, circa l’affidabilità del parere sul quale l’amministrazione ha

fondato la decisione di negare successivamente al 5 novembre 2021 il diritto a

prestazioni dipendente dall’evento infortunistico del 6 gennaio 2020 e più

precisamente alla ricaduta del 5 ottobre 2021, segnatamente in relazione ai

disturbi al ginocchio sinistro; dubbi che inducono questa Corte a scostarsene

(per un caso in cui il TF ha annullato il giudizio cantonale e rinviato la

causa per nuova decisione, ritenendo che i referti agli atti dei medici curanti

dell’assicurato fossero atti a suscitare un, almeno minimo, dubbio circa la

pertinenza del parere espresso dal medico fiduciario a proposito della capacità

lavorativa, cfr. la STF 8C_370/2017 del 15 gennaio 2018 consid. 3.3.3; in

questo senso, si veda pure la STF 8C_637/2020 del 4 marzo 2021 consid. 5.1 e

5.2, relativa a un caso in cui i lievi dubbi generati da un rapporto del medico

curante specialista, riguardavano proprio l’eziologia di disturbi interessanti

la spalla della persona assicurata).

2.10

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle

nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel

geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache

befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung

der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise

veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat

dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur

vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung

gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies

schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne

Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die

IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer

beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme

durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand

und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt

die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben

und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle

Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz

als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine

Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält

sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden

partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der

Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4).

Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im

Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise

einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der

konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung,

wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei

festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen

Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von

der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch

drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten

einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)

medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält

oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht

beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei

Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt

alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -

Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,

9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In una sentenza 8C_59/2011

del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF

137.

V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il

Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in

particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti

allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di

scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli

atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).”

In una sentenza

8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la

causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto

il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una

perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa

l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta

in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti

istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso,

assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)

(si veda pure STF

8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1; STCA 35.2020.93 del

29.

marzo 2021, consid. 2.7; STCA 35.2020.81 del 26 aprile 2021, consid. 2.10; STCA

35.2021.57

del 20 settembre 2021, consid. 2.11).

Nella presente fattispecie,

il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti

all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V

465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo

parere del proprio medico fiduciario.

Per le ragioni già esposte

al considerando 2.9, si giustifica l’annullamento della decisione su

opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore affinché disponga

un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a definire l’eziologia

dei disturbi al ginocchio sinistro lamentati dalla ricorrente dopo il 5

novembre 2021.

2.11

Alla luce di quanto appena

esposto (cfr., in particolare, consid. 2.9 e 2.10), il TCA rinuncia

all'assunzione di ulteriori prove (in particolare a quelle richieste dalla

ricorrente in data 1° giugno 2022; cfr. doc. V).

Va qui ricordato che, per

costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013;

STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.12

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è

entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 28 aprile 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021

consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid.

2.12).

Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022 ; STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono

retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti