35.2022.36
Dolori lombari. Causalità Naturale. Apparizione della tipica sintomatologia sciatalgica. Rinvio per complemento peritale ex 44 LPGA
26 settembre 2022Italiano57 min
conclusioni peritali espressa dal Dr. med. __________, riconoscendo al signor RI
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2022.36
PC/sc
Lugano
26
settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13 aprile 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 19 gennaio 2018, il datore
di lavoro di RI 1, operaio agricolo-stalliere, ha annunciato alla CO 1 (di
seguito: CO 1), assicuratore LAINF, un infortunio avvenuto il 22 dicembre 2017,
allorquando l’interessato, mentre stava spingendo una carriola, è scivolato sul
ghiaccio subendo un colpo al gomito e alla spalla destra, al quale si sono poi
aggiunti dolori in zona lombare.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Con decisione formale del 16
agosto 2018, poi confermata su opposizione il 5 febbraio 2019, l’CO 1 ha
stabilito che l’epicondilite era preesistente all’evento infortunistico, che
l’ernia discale lombare, di origine non traumatica, aveva subito un
peggioramento transitorio a seguito della caduta con raggiungimento dello status
quo sine il 18 febbraio 2018 e che, trattandosi dei disturbi alla spalla
destra, la causalità naturale si era estinta trascorse 6, massimo 8, settimane
dal trauma.
(cfr. STCA 35.2021.24 del 26 maggio 2021, consid. 1.1: cfr. doc. 71).
1.2. Con sentenza 35.2019.37 del 19
febbraio 2020, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso
presentato nel frattempo da RI 1 nel senso che, annullata la decisione su
opposizione impugnata nella misura in cui la causalità naturale per i disturbi
interessanti il rachide lombare è stata ritenuta estinta dal 18 febbraio 2018,
gli atti sono stati retrocessi all’amministrazione affinché disponesse un
approfondimento peritale. La pronunzia è cresciuta incontestata in giudicato (cfr.
STCA 35.2021.24 del 26 maggio 2021, consid. 1.2: cfr. doc. 71).
1.3. Ritornati gli atti, dopo svariati
atti amministrativi (di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi in
diritto: cfr., in particolare, consid, 2.9.2), mediante decisione incidentale
dell’8 febbraio 2021, cresciuta incontestato in giudicato, l’CO 1 ha attribuito
l’incarico peritale al PD dott. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia, precisando pure che la visita peritale avrebbe
avuto luogo presumibilmente nel mese di marzo 2021(cfr. STCA 35.2021.24 del 26
maggio 2021, consid. 1.4: cfr. doc. 71).
1.4. Con sentenza 35.2011.24 del 26
maggio 2021, questa Corte ha respinto il ricorso per denegata/ritardata
giustizia presentato nel frattempo da RI 1 e tendente ad ottenere la fissazione
all’CO 1 di “un termine ragionevole di alcuni giorni per voler eseguire la
perizia richiesta e di voler sottoporre al medico incaricato le domande
inerenti la lesione del nervo sciatico che è stata certificata il giorno
dell’infortunio e che ha causato da subito chiari sintomi radicolari a danno
dell’arto inferiore sinistro …”). La pronunzia è cresciuta incontestata in
giudicato.
1.5. Dopo avere ricevuto il referto
peritale del 23 agosto 2021 del PD dott. __________ (doc. 77), averlo sottoposto
al patrocinatore dell’assicurato (doc. 78) ed avere acquisito agli atti pure la
presa di posizione a tal riguardo del legale e dell’assicurato (doc. 81-83), con
decisione formale del 9 dicembre 2021 (doc. 85), poi confermata su opposizione
il 13 aprile 2022 (doc. 95), l’CO 1 ha statuito quanto segue:
" (…)
2.7. Fermo quanto precede, il Dr. med. __________
ha infine risposto nel merito ed in modo puntuale a tutti i quesiti posti,
ribadendo le proprie conclusioni e chiarendo segnatamente quanto segue:
Fatti
i. l'ernia lombare non trae origine dall'evento infortunistico del 22.12.2017
ed i dolori ad esso riconducibili si sono esauriti al più tardi ai primi del
2018 (cfr. risposta a quesiti 1 e 2, pag. 16);
ii. i disturbi derivanti dai problemi al rachide lombare non sono
riconducibili - secondo il grado di verosimiglianza applicabile e sulla base di
una valutazione medico-specialistica - all'evento infortunistico (cfr. risposta
a quesito 3, pag. 17);
iii. la diagnosi di un'ernia del disco L4/5 è confermata, ma la sua origine non
è da ricondurre all'evento (cfr. risposta a quesiti 4/5, pag. 17);
iv. sulla scorta dell'esame medico-specialistico, in virtù delle
conclusioni tratte e delle risposte rese ai precedenti quesiti, lo status quo
sine - sine - quo ante con riferimento ai disturbi derivanti dai problemi al
rachide lombare deve essere fissato al più tardi al 22.02.2018 (cfr. risposta a
quesito 6, pag. 17).
2.8. Alla luce di quanto precede, CO 1 non può che prendere atto delle chiare
conclusioni peritali espressa dal Dr. med. __________, riconoscendo al signor RI
1 il diritto alle prestazioni LAINF sino al 22 febbraio 2018 ed un'indennità
forfettaria a saldo a titolo di partecipazione per le spese legate agli esami
MRI esperiti dallo stesso in medesima data.
3. Decisione
3.1. II diritto del signor RI 1 alle prestazioni LAINF a seguito dell'evento
infortunistico dei 22 dicembre 2017 si estende sino al 22 febbraio 2018. A far
tempo da tale data, l'erogazione delle prestazioni viene dunque interrotta.
3.2. A titolo di partecipazione alle spese ed ai costi sostenuti dal signor RI
1 per gli esami medici eseguiti in data 22 febbraio 2018, viene riconosciuta
all'assicurato un'indennità forfettaria ed omnicomprensiva pari a CHF 500.00.” (doc.
85, pag. 5; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).
1.6. Con tempestivo ricorso del 25 aprile
2022 l’assicurato, personalmente, ha chiesto l’annullamento della decisione su
opposizione impugnata, in particolare contestando la perizia medica operata dal
dr. med. __________, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto.
Il ricorrente ha poi segnatamente
postulato quanto segue:
" (…) che
vengano corrisposte le prestazioni assicurative a far data dal 20 febbraio
2018, unitamente a tutte le spese mediche sostenute fino ad oggi, in
relazione alla tabella 21 SUVA indennità di menomazione dell'integrità a norma
LAINF che determina per quanto concerne il caso specifico dal 40 al 70% per
quanto concerne la sindrome della cauda equina certificata dalla commissione
medica __________ con integrazione del 15% per limitazione funzionale, 15% per
intervento di laminectomia e 15% per incontinenza urinaria (Tabella 7 SUVA).
Il totale delle percentuali applicate alle tabelle SUVA
corrisponde con la valutazione medica effettuata dalla commissione medica __________,
che determina la perdita irreversibile della capacità lavorativa generica pari
al 67 % e la totale perdita di capacità lavorativa specifica (100%)
Si richiede, inoltre, un risarcimento dei danni morali per un
totale di 50.000 chf.
Si richiede, altresì, il rimborso del danno economico derivante
dalla conseguente perdita della capacità lavorativa specifica.
Il contratto di lavoro esistente prevede in assenza di impedimenti
di salute, una retribuzione annua pari a 113400 chf. (DOC 44). Dopo i vari
provvedimenti d'integrazione, è stato possibile raggiungere per differenza
27000 chf annui.
La perdita di guadagno corrisponde a 86400 chf annui.
Dall'attuazione di tutti i provvedimenti d'integrazione possibili
alla perdita di guadagno fino all'età pensionabile, ne risulta un danno economico
pari a 1296000 chf.
Si richiede che questo danno venga reintegrato in unica soluzione
con effetto immediato date le dirette conseguenze della conduzione irresponsabile
di questa pratica assicurativa. (…)”. (cfr. doc. I, pag. 15; n.d.r.: il
grassetto non è della redattrice).
A suffragio delle proprie
argomentazioni il ricorrente ha versato agli atti svariata documentazione
(medica e non), incluso il “certificato __________ del 27/11/2021” (cfr.
doc. 1) e il “certificato elettronico per esami strumentali: RMN
lombosacrale” (cfr. doc. A.8), chiedendo pure l’assunzione di numerose
audizioni testimoniali (cfr. nominativi dettagliatamente elencati a pag. 16 del
ricorso di cui al Doc. I).
1.7. Con risposta del 20 maggio 2022
(doc. IV), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, ha
puntualizzato, quanto segue:
" (…) comunichiamo
di opporci all'accoglimento del gravame, eccependo al contempo l'irricevibilità
di tutte le richieste economiche - peraltro fondate su parametri ed
argomentazioni che non possono in alcun modo essere condivisi - avanzate
dall'insorgente e riportate segnatamente a pagina 15 del proprio memoriale.
(…)”.
1.8. Il 1° giugno 2022 (doc. VI)
l’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto. In particolare, ha sottolineato come:
" la perizia
effettuata dal dr __________ certifichi sano un arto affetto da tumore e
successivamente alle osservazioni mosse dal ricorrente con esami strumentali
alla mano, la medesima diagnosi sia stata comunque nuovamente confermata come
documentato nella decisione di controparte. In questo caso non si può certo
dire che il medico non fosse consapevole del fatto di aver certificato sano un
arto affetto da tumore, eppure ha mantenuto la propria posizione.
(…).
Il documento numero 8 già a vostre mani, poi, smentisce palesemente la
fantasiosa ed insostenibile ricostruzioni dei fatti elaborata da questo medico
in sede di perizia, poiché dimostra che la sciatalgia apparsa il giorno
dell'infortunio, non fosse per nulla risolta, e per questo motivo veniva
richiesto un esame strumentale approfondito.” (cfr. doc. VI, pag. 1)
Il ricorrente ha poi
segnatamente postulato quanto segue:
" (…)
IN VIA PRINCIPALE
1) Il
pagamento dell'indennità di menomazione fisica come da tabella Suva n.7,
unitamente a tutti gli arretrati
Indennità
menomazione: (3650/ 70%=2555 indennità menomazione fisica)
Arretrati indennità: (2555 x 51 mesi arretrati=130305 chf)
2) Il
pagamento dell'indennità giornaliera come da contratto assicurativo a far data dal
19 febbraio 2018 (data sospensione prestazioni).
3) Il rimborso
delle spese legali sostenute per un totale di 9864 chf ( 11864 chf - 2000 chf
di reperibili percepiti nel febbraio 2019) Doc 50 e 51
4) Nella
misura in cui è ricevibile ed in funzione delle qui presenti precisazioni, che
il ricorso venga accolto.
4) Eventuali tasse e spese a carico della controparte.
IN VIA SUBORDINATA
3) Il
pagamento dei danni morali a discrezione di questo lodevole Tribunale in
relazione all'ingente danno economico subito.” (cfr. doc. VI, pag. 3; n.d.r.:
il grassetto non è della redattrice).
A suffragio delle proprie
argomentazioni il ricorrente ha versato agli atti svariata documentazione
(medica e non).
1.9. Con osservazioni del 15 giugno 2022
(doc. VIII), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, ha
puntualizzato, quanto segue:
" (…) osserviamo
a titolo cautelativo che le ulteriori richieste formulate - peraltro irricevibili
- non possono meritare accoglimento. Anche i nuovi documenti prodotti non
apportano alcun elemento di rilievo nella disamina del ricorso, ritenuto in
particolare che:
- il doc. 53b e
gli accordi ivi raggiunti con il datore di lavoro non possono ovviamente essere
posti alla base della quantificazione dell'indennità giornaliera, ritenuto in
ogni caso che il raggiungimento dello status quo sine - sive - quo ante con
riferimento ai disturbi derivanti dai problemi al rachide lombare (cfr.
dispositivo decisione TCA 35.2019.37, pag. 23) deve essere fissato al più tardi
al 22.02.2018 (cfr. Perizia Dr. __________, risposta a quesito 6, pag. 17);
- anche volendone
ammettere la ricevibilità, ciò che si contesta, la richiesta di un'indennità
per menomazione dell'integrità è fermamente avversata, stante il totale
inadempimento delle condizioni di legge (cfr. art. 24-25 LAINF). I nuovi docc.
48b/49b/52b prodotti ed evocati dal ricorrente sono quindi irrilevanti;
- la richiesta di
rimborso delle spese legali di cui ai docc. 50b/51b, peraltro esorbitanti, è
irricevibile e comunque fermamente contestata in ogni suo estremo;
- parimenti
irricevibile ed avversata è infine la richiesta di riconoscimento di un
indennizzo per torto morale. Tesi e conclusioni dell'insorgente non possono in
alcun modo essere condivise, siccome infondate. (...)”.
1.10. Il 23 giugno 2022 (doc. X)
l’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto. In particolare, ha sottolineato quanto segue:
" (…) Nello
specifico, si contesta innanzitutto il fatto che una perizia che contenga una
diagnosi errata specie in riferimento ad un tumore, non abbia alcun valore ne
medico, ne giuridico.
Pare che la sig.ra __________ continui imperterrita a voler
ritenere attendibile una perizia che non lo è in alcun modo e che è stata
ampiamente smentita dai documenti forniti in sede di ricorso. Si ribadisce che
il doc 8 dimostra che prima della sospensione delle prestazioni assicurative,
fosse in essere un accertamento medico strumentale atto a stabilire le cause
del sintomo neurologico manifestatosi immediatamente dopo l'infortunio occorso,
per cui avente un nesso di casualità certo e pluri certificato sia da medici di
parte che di controparte.
Non è stata fornita alcuna prova contraria rispetto alle
osservazioni mosse dal ricorrente e non sono state fornite prove alcune a
sostegno della sospensione delle prestazioni assicurative avvenuta nel febbraio
del 2018.
È già stata contestata più volte questa mancanza di documentazione
medica a supporto della sospensione delle prestazioni assicurative, ma ad oggi
non è stata fornita alcuna prova medica attendibile.
La perizia effettuata da parte del dr __________, non è in alcun
modo ammissibile poiché non conforme alle regole di base della medicina, ed a
prescindere da ciò, è palesemente smentita dai documenti già agli atti.
Non vi è dubbio alcuno circa il fatto che la lesione del nervo
sciatico SPE abbia manifestato i sintomi immediatamente e che sia senza ombra
di dubbio imputabile all'evento traumatico occorso. Da parte del ricorrente
sono stati forniti numerosi referti medici inequivocabili, mentre da parte
dell'assicuratore è stata fornita una perizia che non risulta ammissibile in
alcun modo.
(…).
Richiedo, altresì, che la perizia effettuata da parte del dr __________,
venga ritenuta inammissibile poiché fortemente difforme rispetto alle basi
della pratica medica.
Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento e confermo la
disponibilità a testimoniare di tutti i medici segnalati in sede di ricorso.
(…)”.
1.11. In data 1° luglio 2022 (doc. XII),
l’CO 1 ha contestato lo scritto del ricorrente, postulando la reiezione del
ricorso e rinunciando a presentare ulteriori osservazioni scritte.
1.12. Il 10 luglio 2022 (doc. XIV)
l’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto. In particolare, ha sottolineato quanto segue:
" (…). A
questo punto si conferma che la perizia effettuata dal dr __________ risulti
inammissibile poiché riporta una diagnosi palesemente errata e smentita dalla
documentazione agli atti.
Anche volendo prescindere dalla diagnosi, risulta insostenibile la
teoria avanzata dal medico di controparte nella quale si vorrebbe sostenere che
il danno neurologico, peraltro nemmeno
chiaramente diagnosticato da questo medico, sia sopraggiunto dopo
il 22 febbraio 2017.
I documenti agli atti dimostrano il contrario e nello specifico si
ribadisce che la parestesia dell'arto inferiore sinistro sia stata certificata
immediatamente, sia stata riconfermata pochi giorni dopo da un altro medico e
che siano stati di conseguenza intrapresi sia esami strumentali specifici (RX
LOMBOSACRALE) che trattamenti farmacologici antalgici specifici.
Inoltre risulta inverosimile ed assolutamente insostenibile il
fatto che un medico prescriva una risonanza magnetica lombare dichiarando che
le precedenti cure antalgiche non abbiano sortito effetto il 9 febbraio (DOC 8)
in funzione di un danno che a mente del medico di controparte si sarebbe
verificato 13 giorni dopo (…).”
1.13. In data 30 agosto 2022 (doc. XVI)
l’insorgente ha chiesto al TCA, con copia per conoscenza all’avv. __________, “di
voler inviare qualunque futura comunicazione (…) presso l’avvocato __________,
via __________”, puntualizzando quanto segue: “Le mie attuali condizioni
di salute non mi consentono più di seguire direttamente (…) a causa dei
continui ricoveri e conseguenti cambi di domicilio. (…)”.
1.14. Il 1° settembre 2022 il doc. XVI è
stato trasmesso all’CO 1 per conoscenza (doc. XVII).
in diritto
Considerandi
2.1
L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’istituto assicuratore convenuto
fosse legittimato a dichiarare estinto a decorrere dal 22 febbraio 2018 il
proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi localizzati alla colonna
lombare, oppure no. Contestata, inoltre, la decisione di non considerare
malattia professionale le affezioni alla colonna vertebrale presentate
dall’interessato.
Preliminarmente giova qui ricordare che, con STCA 35.2019.37 del 19 febbraio
2020, questa Corte ha statuito che l’istituto assicuratore convenuto era
legittimato, per un verso, a dichiarare estinto a decorrere dal 19 febbraio
2018.
il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi localizzati alla
spalla destra e al gomito e, per altro verso, a non considerare
malattia professionale l’epicondilite presentata dall’interessato. Questa
decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato. Oggetto del presente
giudizio sono, quindi, solo ed esclusivamente i disturbi localizzati alla colonna
lombare dell’assicurato. Giova qui, infatti, ricordare che l’assicurazione
contro gli infortuni tiene conto esclusivamente il danno alla salute causato
dall’evento assicurato (diversamente dall’assicurazione per l’invalidità che,
in quanto assicurazione finale, deve considerare il danno alla salute nella sua
globalità; cfr. tra le tante, la STCA 35.2019.74 dell’11 marzo 2020, consid.
2.5).
In via preliminare il TCA rileva pure che, dal momento che la decisione
impugnata delimita il litigio (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016,
consid. 1 con riferimenti), esulano dalla presente procedura anche tutte le
domande avanzate in questa sede dal ricorrente (cfr., in particolare, doc. I,
pag. 15 e doc. VI, pag. 3), sulle quale l'Istituto assicuratore resistente non
si è determinato con la decisione formale qui impugnata. Le relative richieste
sono, pertanto, irricevibili. Al riguardo, questa Corte rileva che tali pretese
potrebbero eventualmente essere fatte valere nell’ambito di un’azione di
responsabilità giusta l’art. 78 LPGA. D’altro canto, non essendo oggetto della
decisione su opposizione impugnata, in ossequio alla giurisprudenza appena
menzionata, le pretese fondate sull’art. 78 LPGA vanno dichiarate irricevibili
in questa sede (cfr. STCA 35.2014.61 del 18 giugno 2015, consid. 2.2.2).
2.2
Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
2.3
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi
adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il
danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato
nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o
immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso
unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità
corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una
condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire
se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità
naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo
il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125.
V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001.
nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986.
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza
di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere
reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio
assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,
DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano
un ruolo causale. Pertanto, la
cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.
consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza,
qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un
sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio
obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa
naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione
del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo
l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità
che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.4
Occorre inoltre rilevare che il
diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa
adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose
e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto
come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea
generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405
consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e
sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso
di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni
senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre
stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si
presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118
V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus
dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.5
Secondo la giurisprudenza federale,
la maggior parte delle ernie discali ha una causa degenerativa e un infortunio
può solo eccezionalmente essere all'origine di una tale patologia (RAMI
2000.
U 378 p. 190, U 379 p. 192, U 363 p. 45; STF 8C_1003/2010 del 22 novembre
2011.
consid. 1.3, 8C_735/2009 del 2 novembre 2009 consid. 2, 8C_124/2008 del 17
ottobre 2008 consid. 4).
In una sentenza non pubblicata U 193/98 del 4 giugno 1999 - in seguito confermata (cfr. STFA U 94/01 del 5
settembre 2001 consid. 2c) -, riguardante un assicurato, vittima di una caduta,
affetto da un'ernia discale C6-C7, la Massima Istanza ha esplicitamente fatto
proprio il parere della dottrina medica dominante riguardo all’eziologia delle
ernie discali cervicali.
Quest'ultima subordina il
riconoscimento della causalità naturale tra un evento traumatico e
l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’ernia causata
dall’infortunio), ai quattro seguenti criteri cumulativi: il trauma deve
essere stato causato da un infortunio il cui meccanismo è suscettibile di aver
provocato la protrusione del disco; i dolori devono apparire immediatamente
dopo il trauma e avere un tipico carattere radicolare (cervico-brachialgie); il
paziente non deve, inoltre, aver già presentato tale sintomatologia e il
segmento interessato deve apparire intatto sulle lastre eseguite anteriormente,
poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a lungo asintomatiche (cfr.
J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 5a ed., 2006, p. 343).
I criteri appena esposti valgono
di principio anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale) di
uno stato morboso preesistente (cfr. STF 8C_902/2011 del 10 febbraio 2012
consid. 2.1 e riferimenti ivi menzionati). In particolare, è necessario che vi
siano, citiamo: "… attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare
ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione degenerativa
preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure
sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA
U 194/05 del 25 ottobre 2006).
Qualora un’ernia del disco
preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi
scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo,
affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in
questione.
Va precisato che, secondo la
giurisprudenza, la durata tollerata della latenza varia a seconda del segmento
interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale oppure cervicale):
" Wird eine
vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich manifest, müssen die
dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen Zeitspanne auftreten, um
als natürlich kausale Folgen des fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den
Brust- und Lendenwirbelbereichwird eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn
Tagen angegeben (Alfred M. Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von
Rückenschäden, Bern 1990, S. 55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der
Halswirbelsäule beträgt das beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich
wenige Stunden (Krämer, a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom
4.
Juni 1999 [U 193/98]).” (STFA U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1 - il
corsivo è della redattrice)
In tale ipotesi, ossia quella in
cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente scatenante, l'assicurazione
assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico.
Le conseguenze di un’eventuale
ricaduta devono essere assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che
attestano una relazione di continuità tra l'evento infortunistico e la ricaduta
(cfr. STFA U 312/05 del 4 novembre 2005 consid. 4.2, U 170/00 del 29 dicembre
2000.
e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate).
2.6
Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR
2000.
UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Nella DTF 135 V 465, l’Alta Corte
ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi
concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del
2.
aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1°
febbraio 2021, consid. 2.2.4; STCA 35.2021.57 del 20 settembre 2021, consid.
2.8; STCA 35.2021.75, consid. 2.4.6).
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure
sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125
V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160
ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7
Da ultimo, giova qui ricordare che,
per costante giurisprudenza, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata
alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e
viceversa (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28
agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016
del 18 novembre 2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017
del 2 giugno 2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4;
STF 9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre
2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA
35.2017.35
del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio
2018, consid. 2.4; STCA 32.2017.91 del 14 agosto 2018, consid. 2.4; STCA
32.2018.106
del 13 dicembre 2018, consid. 2.3; STCA 35.2018.76 del 4 marzo
2019, consid. 2.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.6; STCA
32.2019.63
del 27 aprile 2010, consid. 2.9; STCA 35.2021.9 del 20 settembre
2021, consid. 2.8).
2.8
In concreto, dalla decisione su
opposizione impugnata risulta che l’assicuratore resistente ha posto fine al
proprio obbligo a In concreto, dalla decisione su opposizione impugnata risulta
che l’assicuratore resistente ha posto fine al proprio obbligo a prestazioni in
relazione al danno alla colonna vertebrale lombare fatto valere
dall’interessato, fondandosi sul referto peritale del 23 agosto 2021 (doc. 77)
del PD dott. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, giusta il quale:
" (…)
2.
Persönliche Anamnese:
(…).
Der Patient arbeitete als landwirtschaftlicher
Angestellter, seit ca. neun Jahren beim selben Arbeitgeber. Er habe früher
verschiedene Sehnenverletzungen im Bereich der Schulter erlitten bei Handling
von schweren Lasten, wie z.B. Heuballen, welche bis 300 kg (?) wiegen. Dies sei
derzeit aber wieder soweit in Ordnung. Die Arbeit mit der Karette habe er auch
schon lange gehandhabt. Er sei dann diesem Unfalltag mit der Karette auf
glatter Unterlage aufwärts gegangen, dann trotz Abstützen mit dem rechten Arm
rücklings zu Fall gekommen und an einem Trottoirrand aufgeschlagen mit dem
Steissbein. Es sei dann zu einem schwarzen Arm rechts gekommen aufgrund von
Blutsuffusionen und einem Hämatom lumbal. Nach dem Unfall sei er dann gleich
zum Arzt gebracht worden. Dieser habe wegen einer Schulterverletzung eine
Röntgenkontrolle veranlasst, um eine Fraktur auszuschliessen. Ebenso habe man
das die Prellzone im Gesäss geröntgt. Eine Fraktur hebe man nicht gefunden. Er
habe dann zuerst Muscarin und Voltaren bekommen, später dann auch noch
Cortison. Die Beschwerden am Steissbein seien im Gegensatz zur Schulter
rasch besser geworden. Man habe dann neben Arbeitsdispens Medikamente gegeben
und Physiotherapie für die Schulter. Die Kernspintomographie sei dann nach
einer akuten Blockade mit nun Ausstrahlun-gen im linken Bein aufgrund der
Dringlichkeit - um lange Wartezeiten bei den staatlichen Instituten zu
vermeiden - bei einem privaten Institut in __________/Italien am 24.02.2018
gemacht worden, da man sonst lange hätte warten müssen. Alle Versuche, die
Operation aufzuhalten, hätten mit kon-servativen Therapien nicht gefruchtet, so
dass er dann im Juni sich zur Operation entschlossen habe. Der operative
Behandlungsverlauf sei soweit gut gegangen. Durch den operativen Eingriff sei allerdings
die Funktion des linken Beines nicht besser geworden. Man habe verschiedene
Nachkontrollen gemacht, auch mit EMG und Kernspintomographien, um die Ursache
zu klären. Man habe verschiedene Medikamente gegeben, um die neurale
Funktion zu verbessern. Die Dysfunktionen seien verblieben.
Der Patient schildert, dass er bis jetzt immer noch etwas
Physiotherapie mache bei einem Bekannten, der ihn immer wieder mit neuen
Ansätzen behandle. Es komme jedoch bei den Behandlungen immer zu Dysästhesien
im Bereich des linken Beines, so dass unter dem Strich kein spezifisch
positiver Effekt resultiere.
(…).
Zusammengefasst
handelt es sich radiologisch um eine statisch
ungünstige Flachstellung der Lendenwirbelsäule mit degenerationstypisch
caudo-cranial sich entwickelnder, plurisegmentärer Degeneration der lumbalen
Bandscheiben und Wirbelgelenke. Knöcherne Läsionen konnten zu keinem Zeitpunkt
lumbo-sacro-coccygeal nachgewiesen werden. Insbesondere zeigen sich auch
kernspintomographisch keine posttraumatischen Veränderungen wie Hämatomresiduen
oder intraossär fassbare Frakturödeme. Im MRI vom 22.2.18
zeigt sich eine Diskushernie L4/5 links mit radikulärer Kompression L5 recessal
links. Diese ist auch im postoperativen Kontroll-MRI vom August 2018 immer noch
ähnlich dargestellt mit weiterhin beeinträchtigter Wurzelpassage L5 links. In
den ergänzenden Funktionsaufnahmen ergeben sich keine Hinweise für eine
sekundär discoprive Instabilität im Lumbalbereich.
5.
Expertenmedizinische Zusammenfassung aufgrund der Faktenlage:
Herr RI 1 fühlte sich abgesehen von kleineren
Läsionen als landwirtschaftlicher Mitarbeiter im Beruf mit mittelschweren
Alltagsbelastungen gut kompensiert. Am 22.12.17 kam es bei Schieben eine
Schubkarre aufwärts auf glattem Boden zu einem Ausrutscher mit Sturz aufs
Steissbein trotz Abstützversuch mit dem rechten Arm. Er zog sich dabei eine
Schulterdistorsion rechts sowie eine sacro-coccygeale Prellung zu. Während sich
die sacro-coccygealen Prellungsdolenzen im Erwartungszeitraum von 8-10 Tagen
erholten, stand im Januar 2018 die Behandlung der Schulter ganz im
Vordergrund. Hausärztlicherseits wurden von Dr. __________ neben Arbeitskarenz
Medikamente verordnet und eine rehabilitative Spezialvisite bei Dr. __________
in __________ organisiert. Bei der dortigen Erstkonsultation vom 03.01.2018
wurden bei Restbeschwerden coccygeal und Schulterschmerzen Antirheumatika
verordnet und Röntgenkontrollen von Schulter und sacro-coccygealer LWS, was
keine Hinweise auf ossäre Läsionen ergab, jedoch degenerative Veränderungen
insbe-sondere an der LWS. Bei der Kontrolle zur Schulterechographie vom
11.01.2018
klagte Herr RI 1 über keine Beschwerden mehr im Kreuzbereich (M 9.1:
„Al momento non lamentava dolori in sede LS"). Dass erst nach
Beschwerdezunahme mit lumbosacraler Blockade und Entwicklung einer Ischialgie
dann im Februar 2018 eine spezifische Abklärung rund zwei Monate mit zeitnahem
MRI in __________ am 22.03.2018 erforderlich wurde, spricht ebenso gegen eine
zeitnah zum Ereignis vom 22.12.2017 überwiegend unfallkausal postulierbare
Discushernie. Für eine traumatische Hernie wäre gemäss gängiger
Expertenpraxis des Weiteren ein plausibel angemessen schwereres Trauma
(Hyperextension, Fallhöhe, Begleitfraktur etc.) erforderlich, was in casu
nachweislich nicht vorlag. Bei Bandscheibeneinrissen ohne Fraktur/Hämatom
ist eine selbentags auftretende Neuro-kompression per se kaum plausibel
möglich, da erst Quellungsvorgänge im Zusammenhang mit Frakturhämatomen über
zwei bis vier Tage die Extrusion dann frühestens neurokompressiv entstehen
lassen können. Dem im Aktenverlauf erhobenen Postulat einer ischialgiformen
Schmerzgenese innerhalb von Stunden kommt aus expertenmedizinischer Sicht
aufgrund der Sachlage somit der medizinischen Plausibilität an sich schon der
Stellenwert einer reinen Schutzbehauptung zu.
Dabei wäre eine solcherart zeitnahe neurologische Ausfallsituation innert
drei bis fünf Tagen zu postulieren, was vorliegendenfalls - bei einem
Zeitintervall von mindestens 20 Tagen (22.12, bis 11.01.) - bei in der
Bildgebung lumbal erheblichem degenerativen Vorzustand eine überwiegend
wahrscheinliche Unfallkausalität nach UVG, welches im Gegensatz etwa zur EMV
grundsätzlich kein contemporaneitätsprinzip (in casu sub EMV gegebenenfalls auf
die Behandlungsdauer der Schulterläsion postulierbar) kennt, klar verneinen
lässt.
Mit Datum vom 22.02.2018 hat sich die im Februar
2018.
eskalierte Situation aufgrund des echtzeitig dokumentierten Verlaufes und
der MRI-Bilddokumentation der weit überwiegend degenerativkausalen Diskushernie
sachlich geklärt.
Die weiteren Befunderhebungen ab Februar 2018
passen zur gefundenen Hernie und dem weiteren, leider beschränkt erfolgreichen
Behandlungsverlauf bei Fortschreiten der degenerativen Veränderungen im
Ohnehin-Verlauf. Der Rest ist eine unglückliche Geschichte von teils absurd
anmutenden, teils in Unkenntnis der echtzeitlichen Dokumentationen kritiklos
übernommenen apologeti-schen Nachreichungen und ex post im Widerspruch zur
Evidenz reichlich nachfabriziert anmutenden Interpretationen.
Aus expertenmedizinischer Sicht ist den
Beurteilungen des beigezogenen vertrauensärztlichen Experten Dr. __________
auch im Interesse einer landesweit gewährleisteten Gleichbehandlung aller
ähnlich gelagerten Fälle im Grenzbereich UVG/KVG nichts beizufügen. Ebenso
sachgerecht ist seine Abweisung degenerativer Wirbelsäulenerkrankungen als
Berufskrankheit, rein schon formal zufolge Fehlen auf der abschliessenden Liste
gemäss Art. 9., Abs. 2 UVG, respektive der fehlen-den >75% Ursächlichkeit
für das unspezifische Berufsprofil von Herrn RI 1.
Hierbei ergeben sich im grenzüberschreitenden
Medizinalverkehr mit Italien gelegentlich gut gemeinte Missverständnisse
italienischer Kollegen mit Analogiesetzung zum wesentlich weiter ge-fassten
italienischen „Elenco patologie invalidanti riconosciute dall'__________",
welcher für das schweizerische Versicherungsrecht naturgemäss nicht anwendbar
ist. Interessanterweise sind degenerative Wirbelsäulenerkrankungen als
Berufskrankheit auch auf der Tabelle des italienischen __________, nachgeführt
für die Landwirtschaft 2021, nicht aufgeführt.
6.
Beantwortung des gutachterlichen Fragenkataloges:
(…).
1.
In welchem Zeitpunkt sind die Beschwerden des Versicherten im Bereich der
Lendenwir-belsäule aufgetreten?
Anlässlich des Ereignisses vom 22.12.2017 zog
sich Herr __________ aufgrund der Sachlage eine sacro-coccygeale
Weichteil-Kontusion/Prellung zu, die aufgrund der Aktenlage sich zumindest
bis am 11.01.2018 weitgehend erholte. Im Februar kam es im weiteren zeitlichen
Abstand zu einer lumbosacralen Blockade mit Entwicklung einer linksseitigen
Lumboischialgie, deren Unfallkausalität aufgrund der isochron verfügbaren
Primärdokumentationen, der fehlenden Gravität des Traumas und des
dokumentierbaren Vorzustandes mit medizinisch weit überwiegender
Wahrscheinlichkeit zu verneinen ist.
2.
Was ist der Ursprung der Beschwerden des Versicherten im Bereich der
Lendenwirbelsäule?
Ursache einer temporären Schmerzhaftigkeit vom 22.12.2017 bis anfangs
2018.
war die lokale sacro-coccygeale Weichteil-Kontusion/Prellung ohne
radiologisch fassbare Strukturveränderung. Die weiteren Beschwerden sind Folge
eines Ohnehin-Degenrationsverlaufes bei längerfristig vorbestehender
Discopathie der unteren Lendenwirbelsäule von L3 bis S1.
3.
Sind die Beschwerden des Versicherten im Bereich der Lendenwirbelsäule
mit überwiegender Wahrscheinlich zumindest teilweise Folge des Ereignisses vom
22.
Dezember 2017?
Diese Frage ist aus expertenmedizinischer Sicht
bei vorliegender Sachlage auch anteilig mit weit überwiegender
Wahrscheinlichkeit zu verneinen.
4.
Liegt beim Versicherten eine Diskushernie
vor?
Die Diagnose einer Discushernie L4/5 links auf
degenerativer Grundlage ist aus expertenmedizinischer Sicht zu bejahen.
5.
Sofern eine Diskushernie bejaht wird: Handelt es sich um eine
traumati-sche/unfallbedingte Diskushernie oder um eine unfallbedingte
(vorübergehende oder richtunggebende) Verschlimmerung einer vorbestandenen
Diskushernie, d.h. um eine traumatische Verschlimmerung eines klinisch stummen
degenerativen Vorzustandes an der Wirbelsäule?
Aufgrund des radiologisch und kernspintomographisch dokumentierten
degenerativen Vorzustandes, des an sich ungeeigneten Traumas und der nicht
erforderlich unmittelbar zeitnah aufgetretenen neuralen Kompressions-Symptomatik
ist eine traumatische Verschlimmerung aus expertenmedizinischer Sicht weder
temporär noch richtungsweisend zu bejahen.
6.
Sofern eine Diskushernie bejaht wird: Wenn
ist der Zeitpunkt des Status quo ante bzw. sine eingetreten?
Da aus expertenmedizinischer Sicht keine auch
nur anteilig unfallkausale Hernie vorliegt, kann als Zeitpunkt des Status
quo sine - sive - quo ante spätestens als Schnittstelle der Zeitpunkt der
kern-spintomographischen Dokumentation vom 22.02.2018 eingewendet werden. Die
Spesen für den Abklärungsgang inklusive MRI vom 22.02.2018 könnten dabei
gegebenenfalls kulanterweise aus UVG im Sinne der Abklärungskomplettierung aus
expertenmedizinischer Sicht noch übernommen werden.
7.
Sofern die Beschwerden des Versicherten im Bereich
der Lendenwirbelsäule nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zumindest
teilweise Folge des Ereignisses vom 22. Dezember 2017 sind: Handelt es sich bei
den Beschwerden des Versicherten im Bereich der Lendenwirbelsäule um eine
Berufskrankheit i.S.v. Art. 9 Abs. 2 UVG?
Diese Frage ist aufgrund der fehlenden Aufführung
degenerativer Wirbelsäulenerkrankungen auf der abschliessenden Liste gemäss
Art. 9., Abs. 2 UVG, respektive der fehlenden >75% Ursächlichkeit für das
unspezifische Berufsprofil von Herrn RI 1 aus expertenmedizinischer Sicht zu
verneinen. Mir ist in nun langjähriger Expertentätigkeit kein Fall bekannt, bei
dem eine solche vertebral begründbare Ausnahmesituation hätte
anspruchsberechtigend nachgewiesen werden können. (…).
Ergänzende Fragen von Avv. Haab (inkl. Übersetzung auf Deutsch):
8.
Wäre es mit einer Kompression des Nervenstamms, wie sie mit der MRT vom 22.
Februar 2018 dokumentiert wurde, objektiv möglich gewesen, die Tätigkeit eines
Landarbeiters auszuüben, wenn man bedenkt, dass die seit dem Tag des Unfalls
bis heute anhaltende Nervenkompression die Läsion des Ischiasnervs verursacht
hat?
Con una compressione del tronco nervoso come quella
documentaria dalla RMN del 22 febbraio 2018, sarebbe stato oggettivamente
possibile svolgere l'attività di operaio agricolo, considerando che dal giorno
dell'infortunio a tutt'ora la compressione nervosa ha causato la lesione del
nervo sciatico?
Diese Frage insinuiert eine in casu nicht gegebene
Neurokompression ab Unfallereignis, welche wie oben ausgeführt, so nicht belegt
werden kann. Die hausärztlicherseits attestierte Arbeitsunfähigkeit begründete
sich spätestens ab Anfang 2018 durch die fehlende Belastbarkeit des rechten
Schultergelenks nach erfolgter Abwehrdistorsion vom 22.12.2017. In den ersten
Tagen nach dem Ereignis mag auch die sacro-coccygeale
Weichteil-Kontusion/Prellung da mitberücksichtigt worden sein, was sich jedoch
aufgrund der dann nicht mehr geklagten lumbosacralen Beschwerden ab spätesten
11.
Januar 2018 nicht mehr auch anteilig unfallkausal mitbegründen liess.
9.
Ist die Parästhesie in der unteren linken Gliedmasse, die Gehprobleme
verursacht hat, auf eine Kompression des Nervenstamms zurückzuführen?
La parestesia dell'arto inferiore sinistro che ha causato
problemi di deambulazione, é riconducibile ad una compressione del tronco
nervoso?
Die seit Februar 2018 fassbare neurale Dysfunktion passt gut zur
partiellen Nervenwurzelkom-pression L5 links, die im Verlauf dann auch vom
neurologischen Institut in __________ am 14.05.2018 im M. tibialis anterior
links mittels Elektromyogramm (EMG) nachgewiesen wurde.
10.
Hätte die Kompression des Nervenstamms vorbestehend sein und somit
dennoch eine Tätigkeit, wie die von Herrn RI 1 zum Zeitpunkt des Unfalls
ausgeübte, d.h. die eines Landarbeiters, zulassen können?
La compressione de tronco nervoso poteva essere preesistente e
quindi consentire comunque lo svolgimento di un'attività lavorativa quale
quella svolta dal Signor RI 1 all'epoca dei fatti, ovvero l'operaio agricolo?
Diese Frage ist aufgrund des Beschwerdeverlaufes nach dem
11.01.2018
und der dann aufgrund der im Februar neu aufgetretenen Nervenstörung
am 22.2.2018 erhobenen kernspintomographi-schen Diagnose mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu verneinen.
11.
Ist es wahrscheinlich, dass sich die aufgetretene Parästhesie ohne ein
Verletzungsereignis wie das vorgefallene später mit denselben Merkmalen dennoch
manifestiert hätte?
E probabile che la parestesia manifestatasi si sarebbe comunque
manifestata in seguito con le medesime caratteristiche in assenza di un evento
traumatico come quello accaduto?
Die Erfahrung zeigt, dass bei fortgeschrittenen degenerativen Veränderungen
sich Discushernien mit oder auch ohne Nervenschädigungen auch ohne fassbares
Belastungsereignis aus dem Ohnehin-Alltagsverlauf entwickeln können.
Vorliegendenfalls auffällig Ist die strukturell ähnliche discogene
Neurokompression L415 links in den Kernspintomographien vom Februar und August
2018, was die strukturell technisch zielführende Durchführung der
zwischenzeitlich erfolgten Operation zumindest etwas relativiert und die
unglücklich residuelle Beschwerdepersistenz wohl miterklären kann.
12.
Hätte ein rechtzeitiger Eingriff zur Dekompression des Nervenstamms das
aktuelle neurologische Bild verändert?
Un tempestivo intervento di decompressione del tronco nervoso
avrebbe cambiato l'attuale quadro neurologico?
Weshalb nach am 22.02.2018 bei objektivierter Discushernie der weitere
Abklärungsgang mit EMG und die angebrachte operative Dekompression in __________
sich bis zum 21.06.2018 ungünstig ver-zögerte, lässt aktuell nicht schlüssig
beantworten. Zweifellos, ist bei derartigen Hernien mit kurzfristiger
invalidisierender Symptomeskalation - wie hier nach dem Blockadeereignis ca.
anfangs Februar 2018 anzunehmen - ein zeitnahes Vorgehen zur Vermeidung
bleibender Schädigungen der erfolgversprechende Weg. (…)” (n.d.r.: il grassetto
non è della redattrcie mentre il corsivo è della redattrice).
2.9
In questa sede l’insorgente
contesta la scelta dell’assicuratore di affidare la perizia ad un chirurgo
ortopedico anzichè ad un neurologo rispettivamente ad un neurochirurgo.
2.9.1
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA
rileva che, secondo l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande,
intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di
cui ha bisogno rispettivamente che giusta l’art. 44 LPGA, se per chiarire i
fatti l'assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne
comunica il nome alla parte ed essa può ricusare il perito per motivi fondati e
presentare controproposte. L’assicurato può fare valere contro la decisione
incidentale mediante la quale viene ordinata una perizia medica, dei motivi
formali di ricusa dei periti, come pure dei motivi di natura materiale
contro la perizia in quanto tale (ad esempio, poiché si tratta di una “seconda
opinione”), contro il tipo e l’estensione della perizia (ad esempio,
trattandosi della scelta delle discipline) o ancora contro la persona
dell’esperto designato (segnatamente per quanto riguarda le sue competenze
professionali) (cfr. Commentaire Romand LPGA-J.O. Piguet, art. 44 LPGA n. 24;
DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7; 138 V 271 consid. 1.1; cfr. STCA 35.2020.17 del 2
giugno 2020, consid. 2.2).
2.9.2
Nel caso di specie, dalle tavole
processuali emerge che, nel corso del mese di giugno 2020, l’assicuratore ha
informato l’allora rappresentante dell’assicurato circa la propria intenzione
di conferire il mandato peritale al PD dott. __________, Primario di chirurgia
vertebrale presso la __________ e gli ha accordato un termine per eventualmente
contestare tale scelta. A fronte delle obiezioni sollevate a più riprese dal
patrocinatore (e riguardanti la pretesa impossibilità per l’assicurato di
recarsi a Zurigo), in data 17 settembre 2020, l’CO 1 ha emanato una decisione
incidentale mediante la quale è stato confermato che l’incarico peritale
sarebbe stato affidato al dott. __________. Il provvedimento appena citato è
cresciuto in giudicato. In data 9 novembre 2020, il PD dott. __________ ha
comunicato all’assicu-ratore di non poter accettare il mandato in ragione di un
sovraccarico di lavoro. Il 1° dicembre 2020, l’amministrazione ha informato il
rappresentante di RI 1 di voler attribuire l’incarico peritale al PD dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, in sostituzione del dott. __________.
All’avv. __________ è quindi stato concesso un termine per pronunciarsi sul
perito designato e sul catalogo dei quesiti. Sempre in quello scritto è stato
precisato che la visita peritale avrebbe avuto luogo presumibilmente nel mese
di marzo 2021. In data 14 dicembre 2020, il patrocinatore dell’assicurato ha
comunicato il proprio accordo a che la perizia venisse eseguita dal dott. __________
e ha formulato alcuni quesiti complementari. Il 6 gennaio 2021, l’assicuratore
ha confermato al dott. __________ l’attribuzione del mandato. Il 5 febbraio
2021, gli ha trasmesso il catalogo definitivo dei quesiti. Mediante la
decisione incidentale dell’8 febbraio 2021, l’CO 1 ha poi annullato la sua
precedente decisione e ha confermato l’attribuzione dell’incarico peritale al
PD dott. __________ (cfr. STCA 35.2021.24 del 26 maggio 2021, consid. 1.3 e
1.4: cfr. doc. 71). Anche il provvedimento appena citato è cresciuto in
giudicato.
2.9.3
In siffatte circostanze, la censura ricorsuale
volta a contestare in questa sede la specializzazione del perito amministrativo
è ampiamente tardiva e, pertanto, irricevibile.
Giova qui comunque ricordare che, secondo la giurisprudenza, i confini
dell’area di competenza del neurologo, dell’ortopedico e del reumatologo non
sono assolutamente netti e, in generale, dipendono dal tipo di affezioni
studiate e dalla terapia praticata (cfr. STF 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009
consid. 4.2; cfr. STCA 35.2019.102 del 6 novembre 2019, consid. 2.3). È del
resto utile pure ricordare che, secondo la giurisprudenza, trattandosi della
scelta delle discipline interessate, i periti godono di un ampio margine
d’apprezzamento. Di conseguenza, rientra nel potere discrezionale del perito coinvolgere
ulteriori specialisti oppure rinunciarvi (cfr. STF 9C_753/2015 del 20
aprile 2016 consid. 3.3 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2019.102 del
6.
novembre 2019, consid. 2.3).
2.10
In questa sede l’insorgente contesta
pure l’operato del perito amministrativo, in particolare rilevando quanto
segue:
" (…) I
documenti agli atti dimostrano il contrario e nello specifico si ribadisce che
la parestesia dell'arto inferiore sinistro sia stata certificata
immediatamente, sia stata riconfermata pochi giorni dopo da un altro medico e
che siano stati di conseguenza intrapresi sia esami strumentali specifici (RX
LOMBOSACRALE) che trattamenti farmacologici antalgici specifici.
Inoltre risulta inverosimile ed assolutamente insostenibile il
fatto che un medico prescriva una risonanza magnetica lombare dichiarando che
le precedenti cure antalgiche non abbiano sortito effetto il 9 febbraio (DOC 8)
in funzione di un danno che a mente del medico di controparte si sarebbe
verificato 13 giorni dopo.... (…).” (cfr. doc. XIV).
Il ricorrente critica l’operato del perito amministrativo, in particolare osservando
anche quanto segue:
" (…)
MALATTIA PROFESSIONALE
Per quanto concerne la valutazione della malattia professionale,
dalla perizia effettuata dal dr __________, risulta che lo stesso non conosca
la tipologia di mezzi utilizzati, i pesi trasportati, le mansioni specifiche
del caso.
In mancanza di questi dati, è impossibile stabilire quanto e come
l'attività svolta precedentemente abbia potuto influire sulla salute del
ricorrente.
A seconda della tipologia dei mezzi agricoli utilizzati, la
colonna vertebrale subisce delle sollecitazioni.
È quindi, indispensabile conoscere quali mezzi sono presenti in
azienda per poterne poi stabilire le relative risultanze.
DINAMICA DELL'INFORTUNIO
Per quanto concerne la dinamica dell'infortunio: il dott. __________
prima descrive, in una prima versione, in maniera molto approssimativa, una
caduta avvenuta su ghiaccio, su terreno pianeggiante, mentre si trasportava una
carriola carica di materiale; successivamente, in una seconda versione, una
caduta su ghiaccio, su terreno in salita, sempre mentre si trasportava una
carriola piena di materiale.
La dinamica dell'incidente è stata più volte descritta e sono
anche state inviate dall' avvocato __________ le foto relative al luogo
dell'infortunio (DOC 30) e quelle dei lividi riportati in seguito (DOC 40) con
relativa testimonìan7a del datore di lavoro, Sig. __________ (DOC 32)
La perizia del dr. __________ (DOC 23) del luglio 2020 descrive
dettagliatamente il motivo per il quale l'infortunio occorso abbia provocato la
documentata rottura dell'anulus fibroso con conseguente sequestro dell'ernia
discale che ha danneggiato in maniera irreversibile in nervo sciatico SPE. (DOC
23)
BIOMECCANICA DELL'INFORTUNIO
Al fine di poter determinare con' esattezza se l'incidente occorso
possa avere un nesso causale con lo stato di fatto quindi essere saldamente
a favore del danno subito come sostenuto dal dr __________, andremo ad
esaminare la biomeccanica dell'incidente.
La caduta è avvenuta de un'altezza di circa 1,5/2 mt mentre veniva
spinta in salita una carriola piena di letame. Per calcolare la forza
dell'impatto al suolo, é utile sapere che il peso specifico del letame
è pari a 400/750 kg al m7, a seconda della maturazione.
Una carriola misura 85x50x30, per cui 0,127 m2, quindi il carico
trasportato pesava circa 55 kg.
Considerando che il ricorrente pesa 82 kg il calcolo d'impatto è
il seguente: 82+55= 137kg (peso totale)
La velocità di caduta dall'altezza di 1,5 mt corrisponde a 20km/h
(5,55 m/s) secondo le tabelle SUVA.
Il tempo d'impatto su corpo rigido (cemento armato) corrisponde a
0,1 secondi.
Il calcolo relativo alla forza d'impatto si esegue moltiplicando
il peso per i metri al secondo diviso il tempo d'impatto, per cui:
137x5,55.0,1=7603,5 N
7603,5 N corrispondono a 760 kg d'impatto circa.
Considerando che l'impatto è avvenuto col busto piegato in
avanti e le gambe tese in avanti (posizione a C), la rottura del disco
Intervertebrale è saldamente coerente con la dinamica dell'incidente.
L' anulus fibroso si può tranquillamente rompere anche in totale
assenza di frattura della vertebra, con 450 kg di peso in un soggetto con meno
di 40 anni.
Il carico necessario alla rottura dell'anulus fibroso è
inversamente proporzionale all'età dopo i 40 anni
Non esiste in medicina una correlazione assoluta tra il sequestro
di un’ernia discale e la frattura di una vertebra, per questo motivo ne in
medicina ne in giurisprudenza, esiste un vincolo assoluto tra la frattura di
una vertebra ed un'ernia discale e viceversa.
Esiste, invece, sia in medicina che in giurisprudenza, un saldo
nesso causale tra la comparsa del sintomo radicolare immediato ed il fatto che
si stesse trasportando un peso nel momento della caduta.
CONTESTAZIONE DELLA PERIZIA DA PARTE DEL RICORRENTE
Con scritto 27 settembre 2021 dell'avv. __________ (vedi DOC.
15) il ricorrente ha contestato la perizia commissionata da CO 1.
Quest'ultima non ha provveduto a dare risposte, men che meno ad
eseguire dei complementi di perizia o far eseguire una nuova valutazione sulla
scorta di quanto contestato dal ricorrente. (…)
(…).
IN DIRITTO
(…).
Nell'evidenza, la dinamica dell'incidente è saldamente a favore del danno
subito dal punto di vista biomeccanico, la diagnosi posta il giorno
dell'infortunio e poi via via riconfermata durante tutti i successivi
accertamenti clinici e quella posta dopo l'esecuzione dell'esame di risonanza
magnetica ed elettromiografica, la sintomatica dolorosa tipica della
compressione radicolare con parastesia dell'arto inferiore sinistro,
l'immediata cessazione dell'attività lavorativa data dall'impaccio motorio dell'arto
inferiore sinistro, l'immediato ricorso a cure mediche e farmacologiche, non
permettono di escludere la controversa casualità S 13_61 (1) del 27 febbraio
2014.” (cfr. doc. I, pag. 10, 12 e 13; n.d.r.: il grassetto non è della
redattrice).
A suffragio delle proprie
argomentazioni il ricorrente ha versato, tra l’altro il “certificato __________
del 27/11/2021” (cfr. doc. 1) e il “certificato elettronico per esami
strumentali: RMN lombosacrale” (cfr. doc. 8), chiedendo pure l’assunzione
di numerose audizioni testimoniali (cfr. nominativi dettagliatamente elencati a
pag. 16 del ricorso di cui al Doc. I).
2.10.1
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA
ricorda innanzitutto che le perizie affidate dagli assicuratori sociali, come
nel caso di specie - secondo la procedura dell’art. 44 LPGA - a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, godono di piena
forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne
mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1° febbraio 2021,
consid. 2.2.4 e STCA 35.2021.57 del 20 settembre 2021, consid. 2.8).
Detto questo, questa Corte nella STCA 35.2019.37 del 19 febbraio 2020, in
merito ai disturbi accusati dall’assicurato in zona lombare, aveva
statuito, tra l’altro, quanto segue, al consid. 2.11:
" (…)
Innanzitutto, il TCA rileva che non appare chiara - e necessita preliminarmente
di essere approfondita - la questione inerente il momento di apparizione
della tipica sintomatologia sciatalgica.
Il dr. __________ ha, infatti, negato l’origine traumatica delle
ernie, a suo avviso preesistenti, anche perché “Die Sensibilitätsstörungen
im linken Bein sind erst Tage bis wenige Wochen nach dem Ereignis aufgetreten”
(cfr. doc. M10, corsivo della redattrice).
Tale opinione è stata contestata dall’assicurato, il quale, in
sede ricorsuale, ha sostenuto fermamente il contrario.
Già in precedenza, del resto, chiamato a meglio precisare la
dinamica dell’infortunio, nello scritto raccomandato del 9 marzo 2018 trasmesso
all’assicuratore infortuni, egli aveva indicato che “il dolore alla spalla
si è manifestato subito, mentre quello alla schiena dopo qualche ora” (doc.
24, corsivo della redattrice).
Quest’ultima tesi troverebbe conferma nel referto del 22 dicembre
2017.
(giorno stesso dell’infortunio, n.d.r.) redatto dal dr. __________, il
quale ha attestato l’esistenza anche di “dolori in regione sacro-coccigea e
parestesie all’arto inferiore sinistro” (cfr. doc. 58.2, corsivo della
redattrice).
Tale aspetto appare di importanza fondamentale al fine di potere
stabilire se l’infortunio occorso al ricorrente nel mese dicembre 2017 possa
essere considerato responsabile di aver causato (in senso stretto) le lesioni
discali che gli sono state diagnosticate nel prosieguo, o quantomeno, in
ossequio alla giurisprudenza menzionata al considerando 2.5., di aver provocato
un peggioramento duraturo dello stato patologico preesistente. (…).”
Tale aspetto risulta essere a
tutt’oggi ancora poco chiaro (e oggetto di controversia), in particolare
ritenuto che il perito amministrativo non si è confrontato con la presenza agli
atti del referto del 22 dicembre 2017 (giorno stesso dell’infortunio, n.d.r.)
redatto dal dr. med. __________ (medico di famiglia a __________), il quale ha
attestato l’esistenza anche di “dolori in regione sacro-coccigea e
parestesie all’arto inferiore sinistro” (cfr. doc. 58.2 e doc. A.2; n.d.r.:
il corsivo è della redattrice). Parimenti dicasi per il referto del 3 gennaio
2018.
ove il dr. med. __________, medico chirurgo specialista in terapia fisica
e riabilitazione a __________, ha attestato l’esistenza di una “Lombosciatalgia
(…) con disestesie arto inf. sin.” (cfr. doc. A.3; n.d.r.: il corsivo è della
redattrice) rispettivamente per la prescrizione medica del 9 febbraio 2018 del
dr. med. __________ per una “RMN rachide lombosacrale senza contrasto”
con l’indicazione del seguente “quesito diagnostico”: “lombalgia/lombosciatalgia,
terapia antalgica inefficace in paziente <=50AA” (cfr. doc. A.8; n.d.r.:
il corsivo è della redattrice).
Le contestazioni sollevate dal ricorrente in questa sede erano peraltro già
state sollevate in sede amministrativa nello scritto del 24 settembre 2021
allegato alla lettera del 27 settembre 2021 dell'avv. __________ (cfr. doc. 81).
In siffatte circostanze, il TCA ritiene che, anziché concludere per una
sospensione delle prestazioni a decorrere dal 28 febbraio 2018, l’assicuratore
resistente avrebbe dovuto sottoporre in ogni caso al perito amministrativo le
censure sollevate dal ricorrente al suo operato nello scritto del 24 settembre
2021.
allegato al doc. 81), affinché prendesse puntualmente posizione sulle
obiezioni ivi contenute in un complemento peritale, tenuto pure conto di quanto
già indicato da questa Corte al consid. 2.11 della STCA 35.2019.37 del 19
febbraio 2020 appena riportato per esteso.
Non consente di giungere ad una diversa conclusione la circostanza che il
patrocinatore dell’assicurato il 27 settembre 2021 ha contestato la perizia
chiedendo che si procedesse ad una nuova valutazione, tenendo in considerazione
tutte le critiche formulate dal suo cliente nello scritto allegato del 24
settembre 2021 (doc. 81) rispettivamente che l’11 ottobre 2021 abbia comunicato
che il suo cliente non chiedeva più una nuova perizia e, quindi, di procedere
celermente nei propri incombenti, segnatamente emettendo una nuova decisione
(doc. 83). Con scritto di medesima data l’assicurato ribadiva infatti che “la
perizia eseguita a __________ in data 21 giugno 2021 effettuata dal dr. __________,
viene integralmente contestata come da dettaglio da me sottoscritto inviato
dall’avv. __________ in data 27/09/2021” (doc. 82).
Va parimenti qui ricordato che in una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010
consid. 8.3, la Corte federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei
fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo
derivante dall'art. 43 LPGA, e ha rilevato:
" 8.3 Ad
ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in
primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA,
secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i
necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per
analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa
ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento
asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro
insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale,
non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio
indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da
lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito,
l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari
all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto
meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo
scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in
definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr.
pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])." (cfr. pure la STCA
35.2018.129
del 28 marzo 2019, consid. 2.12).
Sulla scorta di tutto quanto
precede, la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati
all’istituto assicuratore resistente affinché sottoponga al perito
amministrativo nuovamente l’incarto completo (incluso lo scritto del 24
settembre 2021 e il ricorso del 2 maggio 2022 come pure la documentazione
medica versata in questa sede relativa all’__________), invitandolo a esaminare
se gli argomenti ivi contenuti (in particolare, quelli evidenziati al
considerando 2.10 della presente decisione, inclusi quelli relativi
all’asserita malattia professionale) sono suscettibili di modificare in qualche
modo le sue conclusioni. Il relativo complemento dovrà indicare in modo
dettagliato e circostanziato i motivi che lo indurranno a modificare, o meno,
la propria valutazione peritale.
A questo proposito il TCA ribadisce l’importanza di determinare il momento di apparizione
della tipica sintomatologia sciatalgica (per i motivi già esposti al
consid. 2.11 nella STCA 35.2019.37 del 19 febbraio 2020 e poc’anzi riportati
per intero), tenuto conto pure della documentazione medica appena riportata (doc.
A.2, doc. A.3 e doc. A.8). Il TCA sottolinea anche l’importanza di quanto già
indicato al consid. 2.11 nella STCA 35.2019.37 del 19 febbraio 2020, ovvero
quanto segue:
" (…) Nell’eventualità
in cui non dovesse essere riconosciuta l’origine traumatica dei disturbi
lombari, ma dovesse essere confermata la valutazione del medico fiduciario
dell’assicuratore infortuni a proposito del carattere preesistente delle ernie
discali e delle alterazioni degenerative riscontrate nella RMN lombare, “solo”
temporaneamente aggravate dall’infortunio, spetterà al perito stabilire quando
sia sopraggiunto lo status quo sine/ante.
Nel fare ciò, occorrerà tenere presente che, secondo la dottrina
medica dominante, in caso di lombalgie e di lomboischialgie postraumatiche, lo
status quo sine si ritiene raggiunto dopo tre/quattro mesi, mentre un eventuale
aggravamento direzionale deve essere dimostrato radiologicamente e distinguersi
da una progressione legata all’età. Il peggioramento traumatico di un
preesistente stato degenerativo della colonna vertebrale, clinicamente
asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove
mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del
3.
agosto 2011 consid. 5.1, 8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,
8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010
consid. 3.3).
Per inciso, il TCA tiene a rimarcare che, contrariamente a quanto
rilevato dall’assicurato (cfr. doc. 56), il periodo di otto settimane indicato
nella decisione su opposizione impugnata non corrisponde al lasso di tempo
trascorso il quale, secondo l’assicuratore infortuni, sarebbero insorti i
problemi lombari e i susseguenti disturbi all’arto inferiore sinistro
dell’interessato, bensì al momento di raggiungimento dello status quo
sine/ante.
La scelta di riconoscere il diritto a prestazioni unicamente
durante questo ridotto intervallo di tempo, inferiore a quello usualmente
riconosciuto dalla giurisprudenza sopra ricordata nei casi di peggioramento
traumatico di un preesistente stato degenerativo della colonna vertebrale,
avrebbe in ogni caso necessitato di essere motivata da parte del dr. __________,
al quale CO 1 avrebbe dovuto comunque chiedere spiegazioni (sul tema vedi anche
STCA 35.2016.62 del 23 gennaio 2017, confermata con STF 8C_159/2017 del 18
aprile 2018, nella quale è stato riconosciuto che l’evento traumatico ha
aggravato (temporaneamente) lo stato patologico preesistente a livello del
rachide lombare, con raggiungimento dello status quo sine/ante dopo 9 mesi
dall’infortunio).”
2.10.2
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze
ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che
vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di
un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA
32.2015.82
del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA
32.2015.82
del 6 giugno 2016; STCA 32.2019.219 del 15 luglio 2020, consid.
2.8).
Rilevato come, per le ragioni già
diffusamente esposte al considerando 2.10.1, ci troviamo di fronte ad un
accertamento peritale che necessita di un complemento (cfr. STF
8C_163/2022 dell’11 agosto 2022), si giustifica il rinvio degli atti
all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.10.1.
Quindi in esito a tale complemento istruttorio, l’assicuratore si pronuncerà di
nuovo sugli aspetti litigiosi (inclusa l’assunzione delle spese sanitarie).
Alla luce di quanto appena esposto la decisione impugnata va annullata e
l’incarto rinviato all’CO 1 affinché proceda come indicato al consid. 2.10.1.
Visto l’esito della vertenza, il TCA può esimersi dall’approfondire oltre la
questione di sapere se l’CO 1 abbia, oppure no, violato il diritto di essere
sentito dell’assicurato (cfr., in particolare, doc. I, pag. 13: “Con scritto
27.
settembre 2021 dell'avv. __________ (vedi DOC. 15) il ricorrente ha
contestato la perizia commissionata da CO 1. Quest'ultima non ha provveduto a
dare risposte, men che meno ad eseguire dei complementi di perizia o far
eseguire una nuova valutazione sulla scorta di quanto contestato dal
ricorrente. (…)”; cfr., per dei casi analoghi, la STCA 35.2019.104 del 22
settembre 2020, consid. 2.9 in fine e la STCA 35.2021.75 del 31 gennaio 2022
consid. 2.4.6 in fine).
2.11
Alla luce di quanto appena esposto
(cfr., in particolare, i consid. 2.10.1 e 2.10.2.), il TCA rinuncia
all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, alle numerose audizioni
testimoniali, richieste dal ricorrente: cfr. doc. I, pag. 16).
Va qui ricordato che, per
costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013;
STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
L'incarto LAINF è stato versato
agli atti con la risposta di causa.
2.12
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 2
maggio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una
controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. ARES BERNASCONI, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è ricevibile,
il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati ad CO 1
per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti