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Decisione

35.2022.36

Dolori lombari. Causalità Naturale. Apparizione della tipica sintomatologia sciatalgica. Rinvio per complemento peritale ex 44 LPGA

26 settembre 2022Italiano57 min

conclusioni peritali espressa dal Dr. med. __________, riconoscendo al signor RI

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.36

PC/sc

Lugano

26

settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 maggio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 13 aprile 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 19 gennaio 2018, il datore

di lavoro di RI 1, operaio agricolo-stalliere, ha annunciato alla CO 1 (di

seguito: CO 1), assicuratore LAINF, un infortunio avvenuto il 22 dicembre 2017,

allorquando l’interessato, mentre stava spingendo una carriola, è scivolato sul

ghiaccio subendo un colpo al gomito e alla spalla destra, al quale si sono poi

aggiunti dolori in zona lombare.

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Con decisione formale del 16

agosto 2018, poi confermata su opposizione il 5 febbraio 2019, l’CO 1 ha

stabilito che l’epicondilite era preesistente all’evento infortunistico, che

l’ernia discale lombare, di origine non traumatica, aveva subito un

peggioramento transitorio a seguito della caduta con raggiungimento dello status

quo sine il 18 febbraio 2018 e che, trattandosi dei disturbi alla spalla

destra, la causalità naturale si era estinta trascorse 6, massimo 8, settimane

dal trauma.

(cfr. STCA 35.2021.24 del 26 maggio 2021, consid. 1.1: cfr. doc. 71).

1.2. Con sentenza 35.2019.37 del 19

febbraio 2020, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso

presentato nel frattempo da RI 1 nel senso che, annullata la decisione su

opposizione impugnata nella misura in cui la causalità naturale per i disturbi

interessanti il rachide lombare è stata ritenuta estinta dal 18 febbraio 2018,

gli atti sono stati retrocessi all’amministrazione affinché disponesse un

approfondimento peritale. La pronunzia è cresciuta incontestata in giudicato (cfr.

STCA 35.2021.24 del 26 maggio 2021, consid. 1.2: cfr. doc. 71).

1.3. Ritornati gli atti, dopo svariati

atti amministrativi (di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi in

diritto: cfr., in particolare, consid, 2.9.2), mediante decisione incidentale

dell’8 febbraio 2021, cresciuta incontestato in giudicato, l’CO 1 ha attribuito

l’incarico peritale al PD dott. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, precisando pure che la visita peritale avrebbe

avuto luogo presumibilmente nel mese di marzo 2021(cfr. STCA 35.2021.24 del 26

maggio 2021, consid. 1.4: cfr. doc. 71).

1.4. Con sentenza 35.2011.24 del 26

maggio 2021, questa Corte ha respinto il ricorso per denegata/ritardata

giustizia presentato nel frattempo da RI 1 e tendente ad ottenere la fissazione

all’CO 1 di “un termine ragionevole di alcuni giorni per voler eseguire la

perizia richiesta e di voler sottoporre al medico incaricato le domande

inerenti la lesione del nervo sciatico che è stata certificata il giorno

dell’infortunio e che ha causato da subito chiari sintomi radicolari a danno

dell’arto inferiore sinistro …”). La pronunzia è cresciuta incontestata in

giudicato.

1.5. Dopo avere ricevuto il referto

peritale del 23 agosto 2021 del PD dott. __________ (doc. 77), averlo sottoposto

al patrocinatore dell’assicurato (doc. 78) ed avere acquisito agli atti pure la

presa di posizione a tal riguardo del legale e dell’assicurato (doc. 81-83), con

decisione formale del 9 dicembre 2021 (doc. 85), poi confermata su opposizione

il 13 aprile 2022 (doc. 95), l’CO 1 ha statuito quanto segue:

" (…)

2.7. Fermo quanto precede, il Dr. med. __________

ha infine risposto nel merito ed in modo puntuale a tutti i quesiti posti,

ribadendo le proprie conclusioni e chiarendo segnatamente quanto segue:

Fatti

i. l'ernia lombare non trae origine dall'evento infortunistico del 22.12.2017

ed i dolori ad esso riconducibili si sono esauriti al più tardi ai primi del

2018 (cfr. risposta a quesiti 1 e 2, pag. 16);

ii. i disturbi derivanti dai problemi al rachide lombare non sono

riconducibili - secondo il grado di verosimiglianza applicabile e sulla base di

una valutazione medico-specialistica - all'evento infortunistico (cfr. risposta

a quesito 3, pag. 17);

iii. la diagnosi di un'ernia del disco L4/5 è confermata, ma la sua origine non

è da ricondurre all'evento (cfr. risposta a quesiti 4/5, pag. 17);

iv. sulla scorta dell'esame medico-specialistico, in virtù delle

conclusioni tratte e delle risposte rese ai precedenti quesiti, lo status quo

sine - sine - quo ante con riferimento ai disturbi derivanti dai problemi al

rachide lombare deve essere fissato al più tardi al 22.02.2018 (cfr. risposta a

quesito 6, pag. 17).

2.8. Alla luce di quanto precede, CO 1 non può che prendere atto delle chiare

conclusioni peritali espressa dal Dr. med. __________, riconoscendo al signor RI

1 il diritto alle prestazioni LAINF sino al 22 febbraio 2018 ed un'indennità

forfettaria a saldo a titolo di partecipazione per le spese legate agli esami

MRI esperiti dallo stesso in medesima data.

3. Decisione

3.1. II diritto del signor RI 1 alle prestazioni LAINF a seguito dell'evento

infortunistico dei 22 dicembre 2017 si estende sino al 22 febbraio 2018. A far

tempo da tale data, l'erogazione delle prestazioni viene dunque interrotta.

3.2. A titolo di partecipazione alle spese ed ai costi sostenuti dal signor RI

1 per gli esami medici eseguiti in data 22 febbraio 2018, viene riconosciuta

all'assicurato un'indennità forfettaria ed omnicomprensiva pari a CHF 500.00.” (doc.

85, pag. 5; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).

1.6. Con tempestivo ricorso del 25 aprile

2022 l’assicurato, personalmente, ha chiesto l’annullamento della decisione su

opposizione impugnata, in particolare contestando la perizia medica operata dal

dr. med. __________, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto.

Il ricorrente ha poi segnatamente

postulato quanto segue:

" (…) che

vengano corrisposte le prestazioni assicurative a far data dal 20 febbraio

2018, unitamente a tutte le spese mediche sostenute fino ad oggi, in

relazione alla tabella 21 SUVA indennità di menomazione dell'integrità a norma

LAINF che determina per quanto concerne il caso specifico dal 40 al 70% per

quanto concerne la sindrome della cauda equina certificata dalla commissione

medica __________ con integrazione del 15% per limitazione funzionale, 15% per

intervento di laminectomia e 15% per incontinenza urinaria (Tabella 7 SUVA).

Il totale delle percentuali applicate alle tabelle SUVA

corrisponde con la valutazione medica effettuata dalla commissione medica __________,

che determina la perdita irreversibile della capacità lavorativa generica pari

al 67 % e la totale perdita di capacità lavorativa specifica (100%)

Si richiede, inoltre, un risarcimento dei danni morali per un

totale di 50.000 chf.

Si richiede, altresì, il rimborso del danno economico derivante

dalla conseguente perdita della capacità lavorativa specifica.

Il contratto di lavoro esistente prevede in assenza di impedimenti

di salute, una retribuzione annua pari a 113400 chf. (DOC 44). Dopo i vari

provvedimenti d'integrazione, è stato possibile raggiungere per differenza

27000 chf annui.

La perdita di guadagno corrisponde a 86400 chf annui.

Dall'attuazione di tutti i provvedimenti d'integrazione possibili

alla perdita di guadagno fino all'età pensionabile, ne risulta un danno economico

pari a 1296000 chf.

Si richiede che questo danno venga reintegrato in unica soluzione

con effetto immediato date le dirette conseguenze della conduzione irresponsabile

di questa pratica assicurativa. (…)”. (cfr. doc. I, pag. 15; n.d.r.: il

grassetto non è della redattrice).

A suffragio delle proprie

argomentazioni il ricorrente ha versato agli atti svariata documentazione

(medica e non), incluso il “certificato __________ del 27/11/2021” (cfr.

doc. 1) e il “certificato elettronico per esami strumentali: RMN

lombosacrale” (cfr. doc. A.8), chiedendo pure l’assunzione di numerose

audizioni testimoniali (cfr. nominativi dettagliatamente elencati a pag. 16 del

ricorso di cui al Doc. I).

1.7. Con risposta del 20 maggio 2022

(doc. IV), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, ha

puntualizzato, quanto segue:

" (…) comunichiamo

di opporci all'accoglimento del gravame, eccependo al contempo l'irricevibilità

di tutte le richieste economiche - peraltro fondate su parametri ed

argomentazioni che non possono in alcun modo essere condivisi - avanzate

dall'insorgente e riportate segnatamente a pagina 15 del proprio memoriale.

(…)”.

1.8. Il 1° giugno 2022 (doc. VI)

l’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e

conclusioni con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi

di diritto. In particolare, ha sottolineato come:

" la perizia

effettuata dal dr __________ certifichi sano un arto affetto da tumore e

successivamente alle osservazioni mosse dal ricorrente con esami strumentali

alla mano, la medesima diagnosi sia stata comunque nuovamente confermata come

documentato nella decisione di controparte. In questo caso non si può certo

dire che il medico non fosse consapevole del fatto di aver certificato sano un

arto affetto da tumore, eppure ha mantenuto la propria posizione.

(…).

Il documento numero 8 già a vostre mani, poi, smentisce palesemente la

fantasiosa ed insostenibile ricostruzioni dei fatti elaborata da questo medico

in sede di perizia, poiché dimostra che la sciatalgia apparsa il giorno

dell'infortunio, non fosse per nulla risolta, e per questo motivo veniva

richiesto un esame strumentale approfondito.” (cfr. doc. VI, pag. 1)

Il ricorrente ha poi

segnatamente postulato quanto segue:

" (…)

IN VIA PRINCIPALE

1) Il

pagamento dell'indennità di menomazione fisica come da tabella Suva n.7,

unitamente a tutti gli arretrati

Indennità

menomazione: (3650/ 70%=2555 indennità menomazione fisica)

Arretrati indennità: (2555 x 51 mesi arretrati=130305 chf)

2) Il

pagamento dell'indennità giornaliera come da contratto assicurativo a far data dal

19 febbraio 2018 (data sospensione prestazioni).

3) Il rimborso

delle spese legali sostenute per un totale di 9864 chf ( 11864 chf - 2000 chf

di reperibili percepiti nel febbraio 2019) Doc 50 e 51

4) Nella

misura in cui è ricevibile ed in funzione delle qui presenti precisazioni, che

il ricorso venga accolto.

4) Eventuali tasse e spese a carico della controparte.

IN VIA SUBORDINATA

3) Il

pagamento dei danni morali a discrezione di questo lodevole Tribunale in

relazione all'ingente danno economico subito.” (cfr. doc. VI, pag. 3; n.d.r.:

il grassetto non è della redattrice).

A suffragio delle proprie

argomentazioni il ricorrente ha versato agli atti svariata documentazione

(medica e non).

1.9. Con osservazioni del 15 giugno 2022

(doc. VIII), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, ha

puntualizzato, quanto segue:

" (…) osserviamo

a titolo cautelativo che le ulteriori richieste formulate - peraltro irricevibili

- non possono meritare accoglimento. Anche i nuovi documenti prodotti non

apportano alcun elemento di rilievo nella disamina del ricorso, ritenuto in

particolare che:

- il doc. 53b e

gli accordi ivi raggiunti con il datore di lavoro non possono ovviamente essere

posti alla base della quantificazione dell'indennità giornaliera, ritenuto in

ogni caso che il raggiungimento dello status quo sine - sive - quo ante con

riferimento ai disturbi derivanti dai problemi al rachide lombare (cfr.

dispositivo decisione TCA 35.2019.37, pag. 23) deve essere fissato al più tardi

al 22.02.2018 (cfr. Perizia Dr. __________, risposta a quesito 6, pag. 17);

- anche volendone

ammettere la ricevibilità, ciò che si contesta, la richiesta di un'indennità

per menomazione dell'integrità è fermamente avversata, stante il totale

inadempimento delle condizioni di legge (cfr. art. 24-25 LAINF). I nuovi docc.

48b/49b/52b prodotti ed evocati dal ricorrente sono quindi irrilevanti;

- la richiesta di

rimborso delle spese legali di cui ai docc. 50b/51b, peraltro esorbitanti, è

irricevibile e comunque fermamente contestata in ogni suo estremo;

- parimenti

irricevibile ed avversata è infine la richiesta di riconoscimento di un

indennizzo per torto morale. Tesi e conclusioni dell'insorgente non possono in

alcun modo essere condivise, siccome infondate. (...)”.

1.10. Il 23 giugno 2022 (doc. X)

l’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e

conclusioni con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi

di diritto. In particolare, ha sottolineato quanto segue:

" (…) Nello

specifico, si contesta innanzitutto il fatto che una perizia che contenga una

diagnosi errata specie in riferimento ad un tumore, non abbia alcun valore ne

medico, ne giuridico.

Pare che la sig.ra __________ continui imperterrita a voler

ritenere attendibile una perizia che non lo è in alcun modo e che è stata

ampiamente smentita dai documenti forniti in sede di ricorso. Si ribadisce che

il doc 8 dimostra che prima della sospensione delle prestazioni assicurative,

fosse in essere un accertamento medico strumentale atto a stabilire le cause

del sintomo neurologico manifestatosi immediatamente dopo l'infortunio occorso,

per cui avente un nesso di casualità certo e pluri certificato sia da medici di

parte che di controparte.

Non è stata fornita alcuna prova contraria rispetto alle

osservazioni mosse dal ricorrente e non sono state fornite prove alcune a

sostegno della sospensione delle prestazioni assicurative avvenuta nel febbraio

del 2018.

È già stata contestata più volte questa mancanza di documentazione

medica a supporto della sospensione delle prestazioni assicurative, ma ad oggi

non è stata fornita alcuna prova medica attendibile.

La perizia effettuata da parte del dr __________, non è in alcun

modo ammissibile poiché non conforme alle regole di base della medicina, ed a

prescindere da ciò, è palesemente smentita dai documenti già agli atti.

Non vi è dubbio alcuno circa il fatto che la lesione del nervo

sciatico SPE abbia manifestato i sintomi immediatamente e che sia senza ombra

di dubbio imputabile all'evento traumatico occorso. Da parte del ricorrente

sono stati forniti numerosi referti medici inequivocabili, mentre da parte

dell'assicuratore è stata fornita una perizia che non risulta ammissibile in

alcun modo.

(…).

Richiedo, altresì, che la perizia effettuata da parte del dr __________,

venga ritenuta inammissibile poiché fortemente difforme rispetto alle basi

della pratica medica.

Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento e confermo la

disponibilità a testimoniare di tutti i medici segnalati in sede di ricorso.

(…)”.

1.11. In data 1° luglio 2022 (doc. XII),

l’CO 1 ha contestato lo scritto del ricorrente, postulando la reiezione del

ricorso e rinunciando a presentare ulteriori osservazioni scritte.

1.12. Il 10 luglio 2022 (doc. XIV)

l’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e

conclusioni con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi

di diritto. In particolare, ha sottolineato quanto segue:

" (…). A

questo punto si conferma che la perizia effettuata dal dr __________ risulti

inammissibile poiché riporta una diagnosi palesemente errata e smentita dalla

documentazione agli atti.

Anche volendo prescindere dalla diagnosi, risulta insostenibile la

teoria avanzata dal medico di controparte nella quale si vorrebbe sostenere che

il danno neurologico, peraltro nemmeno

chiaramente diagnosticato da questo medico, sia sopraggiunto dopo

il 22 febbraio 2017.

I documenti agli atti dimostrano il contrario e nello specifico si

ribadisce che la parestesia dell'arto inferiore sinistro sia stata certificata

immediatamente, sia stata riconfermata pochi giorni dopo da un altro medico e

che siano stati di conseguenza intrapresi sia esami strumentali specifici (RX

LOMBOSACRALE) che trattamenti farmacologici antalgici specifici.

Inoltre risulta inverosimile ed assolutamente insostenibile il

fatto che un medico prescriva una risonanza magnetica lombare dichiarando che

le precedenti cure antalgiche non abbiano sortito effetto il 9 febbraio (DOC 8)

in funzione di un danno che a mente del medico di controparte si sarebbe

verificato 13 giorni dopo (…).”

1.13. In data 30 agosto 2022 (doc. XVI)

l’insorgente ha chiesto al TCA, con copia per conoscenza all’avv. __________, “di

voler inviare qualunque futura comunicazione (…) presso l’avvocato __________,

via __________”, puntualizzando quanto segue: “Le mie attuali condizioni

di salute non mi consentono più di seguire direttamente (…) a causa dei

continui ricoveri e conseguenti cambi di domicilio. (…)”.

1.14. Il 1° settembre 2022 il doc. XVI è

stato trasmesso all’CO 1 per conoscenza (doc. XVII).

in diritto

Considerandi

2.1

L’oggetto della lite è

circoscritto alla questione di sapere se l’istituto assicuratore convenuto

fosse legittimato a dichiarare estinto a decorrere dal 22 febbraio 2018 il

proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi localizzati alla colonna

lombare, oppure no. Contestata, inoltre, la decisione di non considerare

malattia professionale le affezioni alla colonna vertebrale presentate

dall’interessato.

Preliminarmente giova qui ricordare che, con STCA 35.2019.37 del 19 febbraio

2020, questa Corte ha statuito che l’istituto assicuratore convenuto era

legittimato, per un verso, a dichiarare estinto a decorrere dal 19 febbraio

2018.

il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi localizzati alla

spalla destra e al gomito e, per altro verso, a non considerare

malattia professionale l’epicondilite presentata dall’interessato. Questa

decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato. Oggetto del presente

giudizio sono, quindi, solo ed esclusivamente i disturbi localizzati alla colonna

lombare dell’assicurato. Giova qui, infatti, ricordare che l’assicurazione

contro gli infortuni tiene conto esclusivamente il danno alla salute causato

dall’evento assicurato (diversamente dall’assicurazione per l’invalidità che,

in quanto assicurazione finale, deve considerare il danno alla salute nella sua

globalità; cfr. tra le tante, la STCA 35.2019.74 dell’11 marzo 2020, consid.

2.5).

In via preliminare il TCA rileva pure che, dal momento che la decisione

impugnata delimita il litigio (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016,

consid. 1 con riferimenti), esulano dalla presente procedura anche tutte le

domande avanzate in questa sede dal ricorrente (cfr., in particolare, doc. I,

pag. 15 e doc. VI, pag. 3), sulle quale l'Istituto assicuratore resistente non

si è determinato con la decisione formale qui impugnata. Le relative richieste

sono, pertanto, irricevibili. Al riguardo, questa Corte rileva che tali pretese

potrebbero eventualmente essere fatte valere nell’ambito di un’azione di

responsabilità giusta l’art. 78 LPGA. D’altro canto, non essendo oggetto della

decisione su opposizione impugnata, in ossequio alla giurisprudenza appena

menzionata, le pretese fondate sull’art. 78 LPGA vanno dichiarate irricevibili

in questa sede (cfr. STCA 35.2014.61 del 18 giugno 2015, consid. 2.2.2).

2.2

Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.3

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi

adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il

danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato

nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o

immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso

unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità

corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una

condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire

se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità

naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo

il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle

attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la

disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;

DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza

di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere

reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano

un ruolo causale. Pertanto, la

cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.

consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.4

Occorre inoltre rilevare che il

diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa

adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose

e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto

come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea

generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e

sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso

di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni

senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361

consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet,

Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus

dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.5

Secondo la giurisprudenza federale,

la maggior parte delle ernie discali ha una causa degenerativa e un infortunio

può solo eccezionalmente essere all'origine di una tale patologia (RAMI

2000.

U 378 p. 190, U 379 p. 192, U 363 p. 45; STF 8C_1003/2010 del 22 novembre

2011.

consid. 1.3, 8C_735/2009 del 2 novembre 2009 consid. 2, 8C_124/2008 del 17

ottobre 2008 consid. 4).

In una sentenza non pubblicata U 193/98 del 4 giugno 1999 - in seguito confermata (cfr. STFA U 94/01 del 5

settembre 2001 consid. 2c) -, riguardante un assicurato, vittima di una caduta,

affetto da un'ernia discale C6-C7, la Massima Istanza ha esplicitamente fatto

proprio il parere della dottrina medica dominante riguardo all’eziologia delle

ernie discali cervicali.

Quest'ultima subordina il

riconoscimento della causalità naturale tra un evento traumatico e

l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’ernia causata

dall’infortunio), ai quattro seguenti criteri cumulativi: il trauma deve

essere stato causato da un infortunio il cui meccanismo è suscettibile di aver

provocato la protrusione del disco; i dolori devono apparire immediatamente

dopo il trauma e avere un tipico carattere radicolare (cervico-brachialgie); il

paziente non deve, inoltre, aver già presentato tale sintomatologia e il

segmento interessato deve apparire intatto sulle lastre eseguite anteriormente,

poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a lungo asintomatiche (cfr.

J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 5a ed., 2006, p. 343).

I criteri appena esposti valgono

di principio anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale) di

uno stato morboso preesistente (cfr. STF 8C_902/2011 del 10 febbraio 2012

consid. 2.1 e riferimenti ivi menzionati). In particolare, è necessario che vi

siano, citiamo: "… attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare

ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure

sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA

U 194/05 del 25 ottobre 2006).

Qualora un’ernia del disco

preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi

scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo,

affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in

questione.

Va precisato che, secondo la

giurisprudenza, la durata tollerata della latenza varia a seconda del segmento

interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale oppure cervicale):

" Wird eine

vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich manifest, müssen die

dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen Zeitspanne auftreten, um

als natürlich kausale Folgen des fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den

Brust- und Lendenwirbelbereichwird eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn

Tagen angegeben (Alfred M. Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von

Rückenschäden, Bern 1990, S. 55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der

Halswirbelsäule beträgt das beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich

wenige Stunden (Krämer, a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom

4.

Juni 1999 [U 193/98]).” (STFA U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1 - il

corsivo è della redattrice)

In tale ipotesi, ossia quella in

cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente scatenante, l'assicurazione

assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico.

Le conseguenze di un’eventuale

ricaduta devono essere assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che

attestano una relazione di continuità tra l'evento infortunistico e la ricaduta

(cfr. STFA U 312/05 del 4 novembre 2005 consid. 4.2, U 170/00 del 29 dicembre

2000.

e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate).

2.6

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000.

UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Nella DTF 135 V 465, l’Alta Corte

ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del

2.

aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1°

febbraio 2021, consid. 2.2.4; STCA 35.2021.57 del 20 settembre 2021, consid.

2.8; STCA 35.2021.75, consid. 2.4.6).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7

Da ultimo, giova qui ricordare che,

per costante giurisprudenza, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata

alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e

viceversa (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28

agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016

del 18 novembre 2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017

del 2 giugno 2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4;

STF 9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre

2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA

35.2017.35

del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio

2018, consid. 2.4; STCA 32.2017.91 del 14 agosto 2018, consid. 2.4; STCA

32.2018.106

del 13 dicembre 2018, consid. 2.3; STCA 35.2018.76 del 4 marzo

2019, consid. 2.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.6; STCA

32.2019.63

del 27 aprile 2010, consid. 2.9; STCA 35.2021.9 del 20 settembre

2021, consid. 2.8).

2.8

In concreto, dalla decisione su

opposizione impugnata risulta che l’assicuratore resistente ha posto fine al

proprio obbligo a In concreto, dalla decisione su opposizione impugnata risulta

che l’assicuratore resistente ha posto fine al proprio obbligo a prestazioni in

relazione al danno alla colonna vertebrale lombare fatto valere

dall’interessato, fondandosi sul referto peritale del 23 agosto 2021 (doc. 77)

del PD dott. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, giusta il quale:

" (…)

2.

Persönliche Anamnese:

(…).

Der Patient arbeitete als landwirtschaftlicher

Angestellter, seit ca. neun Jahren beim selben Arbeitgeber. Er habe früher

verschiedene Sehnenverletzungen im Bereich der Schulter erlitten bei Handling

von schweren Lasten, wie z.B. Heuballen, welche bis 300 kg (?) wiegen. Dies sei

derzeit aber wieder soweit in Ordnung. Die Arbeit mit der Karette habe er auch

schon lange gehandhabt. Er sei dann diesem Unfalltag mit der Karette auf

glatter Unterlage aufwärts gegangen, dann trotz Abstützen mit dem rechten Arm

rücklings zu Fall gekommen und an einem Trottoirrand aufgeschlagen mit dem

Steissbein. Es sei dann zu einem schwarzen Arm rechts gekommen aufgrund von

Blutsuffusionen und einem Hämatom lumbal. Nach dem Unfall sei er dann gleich

zum Arzt gebracht worden. Dieser habe wegen einer Schulterverletzung eine

Röntgenkontrolle veranlasst, um eine Fraktur auszuschliessen. Ebenso habe man

das die Prellzone im Gesäss geröntgt. Eine Fraktur hebe man nicht gefunden. Er

habe dann zuerst Muscarin und Voltaren bekommen, später dann auch noch

Cortison. Die Beschwerden am Steissbein seien im Gegensatz zur Schulter

rasch besser geworden. Man habe dann neben Arbeitsdispens Medikamente gegeben

und Physiotherapie für die Schulter. Die Kernspintomographie sei dann nach

einer akuten Blockade mit nun Ausstrahlun-gen im linken Bein aufgrund der

Dringlichkeit - um lange Wartezeiten bei den staatlichen Instituten zu

vermeiden - bei einem privaten Institut in __________/Italien am 24.02.2018

gemacht worden, da man sonst lange hätte warten müssen. Alle Versuche, die

Operation aufzuhalten, hätten mit kon-servativen Therapien nicht gefruchtet, so

dass er dann im Juni sich zur Operation entschlossen habe. Der operative

Behandlungsverlauf sei soweit gut gegangen. Durch den operativen Eingriff sei allerdings

die Funktion des linken Beines nicht besser geworden. Man habe verschiedene

Nachkontrollen gemacht, auch mit EMG und Kernspintomographien, um die Ursache

zu klären. Man habe verschiedene Medikamente gegeben, um die neurale

Funktion zu verbessern. Die Dysfunktionen seien verblieben.

Der Patient schildert, dass er bis jetzt immer noch etwas

Physiotherapie mache bei einem Bekannten, der ihn immer wieder mit neuen

Ansätzen behandle. Es komme jedoch bei den Behandlungen immer zu Dysästhesien

im Bereich des linken Beines, so dass unter dem Strich kein spezifisch

positiver Effekt resultiere.

(…).

Zusammengefasst

handelt es sich radiologisch um eine statisch

ungünstige Flachstellung der Lendenwirbelsäule mit degenerationstypisch

caudo-cranial sich entwickelnder, plurisegmentärer Degeneration der lumbalen

Bandscheiben und Wirbelgelenke. Knöcherne Läsionen konnten zu keinem Zeitpunkt

lumbo-sacro-coccygeal nachgewiesen werden. Insbesondere zeigen sich auch

kernspintomographisch keine posttraumatischen Veränderungen wie Hämatomresiduen

oder intraossär fassbare Frakturödeme. Im MRI vom 22.2.18

zeigt sich eine Diskushernie L4/5 links mit radikulärer Kompression L5 recessal

links. Diese ist auch im postoperativen Kontroll-MRI vom August 2018 immer noch

ähnlich dargestellt mit weiterhin beeinträchtigter Wurzelpassage L5 links. In

den ergänzenden Funktionsaufnahmen ergeben sich keine Hinweise für eine

sekundär discoprive Instabilität im Lumbalbereich.

5.

Expertenmedizinische Zusammenfassung aufgrund der Faktenlage:

Herr RI 1 fühlte sich abgesehen von kleineren

Läsionen als landwirtschaftlicher Mitarbeiter im Beruf mit mittelschweren

Alltagsbelastungen gut kompensiert. Am 22.12.17 kam es bei Schieben eine

Schubkarre aufwärts auf glattem Boden zu einem Ausrutscher mit Sturz aufs

Steissbein trotz Abstützversuch mit dem rechten Arm. Er zog sich dabei eine

Schulterdistorsion rechts sowie eine sacro-coccygeale Prellung zu. Während sich

die sacro-coccygealen Prellungsdolenzen im Erwartungszeitraum von 8-10 Tagen

erholten, stand im Januar 2018 die Behandlung der Schulter ganz im

Vordergrund. Hausärztlicherseits wurden von Dr. __________ neben Arbeitskarenz

Medikamente verordnet und eine rehabilitative Spezialvisite bei Dr. __________

in __________ organisiert. Bei der dortigen Erstkonsultation vom 03.01.2018

wurden bei Restbeschwerden coccygeal und Schulterschmerzen Antirheumatika

verordnet und Röntgenkontrollen von Schulter und sacro-coccygealer LWS, was

keine Hinweise auf ossäre Läsionen ergab, jedoch degenerative Veränderungen

insbe-sondere an der LWS. Bei der Kontrolle zur Schulterechographie vom

11.01.2018

klagte Herr RI 1 über keine Beschwerden mehr im Kreuzbereich (M 9.1:

„Al momento non lamentava dolori in sede LS"). Dass erst nach

Beschwerdezunahme mit lumbosacraler Blockade und Entwicklung einer Ischialgie

dann im Februar 2018 eine spezifische Abklärung rund zwei Monate mit zeitnahem

MRI in __________ am 22.03.2018 erforderlich wurde, spricht ebenso gegen eine

zeitnah zum Ereignis vom 22.12.2017 überwiegend unfallkausal postulierbare

Discushernie. Für eine traumatische Hernie wäre gemäss gängiger

Expertenpraxis des Weiteren ein plausibel angemessen schwereres Trauma

(Hyperextension, Fallhöhe, Begleitfraktur etc.) erforderlich, was in casu

nachweislich nicht vorlag. Bei Bandscheibeneinrissen ohne Fraktur/Hämatom

ist eine selbentags auftretende Neuro-kompression per se kaum plausibel

möglich, da erst Quellungsvorgänge im Zusammenhang mit Frakturhämatomen über

zwei bis vier Tage die Extrusion dann frühestens neurokompressiv entstehen

lassen können. Dem im Aktenverlauf erhobenen Postulat einer ischialgiformen

Schmerzgenese innerhalb von Stunden kommt aus expertenmedizinischer Sicht

aufgrund der Sachlage somit der medizinischen Plausibilität an sich schon der

Stellenwert einer reinen Schutzbehauptung zu.

Dabei wäre eine solcherart zeitnahe neurologische Ausfallsituation innert

drei bis fünf Tagen zu postulieren, was vorliegendenfalls - bei einem

Zeitintervall von mindestens 20 Tagen (22.12, bis 11.01.) - bei in der

Bildgebung lumbal erheblichem degenerativen Vorzustand eine überwiegend

wahrscheinliche Unfallkausalität nach UVG, welches im Gegensatz etwa zur EMV

grundsätzlich kein contemporaneitätsprinzip (in casu sub EMV gegebenenfalls auf

die Behandlungsdauer der Schulterläsion postulierbar) kennt, klar verneinen

lässt.

Mit Datum vom 22.02.2018 hat sich die im Februar

2018.

eskalierte Situation aufgrund des echtzeitig dokumentierten Verlaufes und

der MRI-Bilddokumentation der weit überwiegend degenerativkausalen Diskushernie

sachlich geklärt.

Die weiteren Befunderhebungen ab Februar 2018

passen zur gefundenen Hernie und dem weiteren, leider beschränkt erfolgreichen

Behandlungsverlauf bei Fortschreiten der degenerativen Veränderungen im

Ohnehin-Verlauf. Der Rest ist eine unglückliche Geschichte von teils absurd

anmutenden, teils in Unkenntnis der echtzeitlichen Dokumentationen kritiklos

übernommenen apologeti-schen Nachreichungen und ex post im Widerspruch zur

Evidenz reichlich nachfabriziert anmutenden Interpretationen.

Aus expertenmedizinischer Sicht ist den

Beurteilungen des beigezogenen vertrauensärztlichen Experten Dr. __________

auch im Interesse einer landesweit gewährleisteten Gleichbehandlung aller

ähnlich gelagerten Fälle im Grenzbereich UVG/KVG nichts beizufügen. Ebenso

sachgerecht ist seine Abweisung degenerativer Wirbelsäulenerkrankungen als

Berufskrankheit, rein schon formal zufolge Fehlen auf der abschliessenden Liste

gemäss Art. 9., Abs. 2 UVG, respektive der fehlen-den >75% Ursächlichkeit

für das unspezifische Berufsprofil von Herrn RI 1.

Hierbei ergeben sich im grenzüberschreitenden

Medizinalverkehr mit Italien gelegentlich gut gemeinte Missverständnisse

italienischer Kollegen mit Analogiesetzung zum wesentlich weiter ge-fassten

italienischen „Elenco patologie invalidanti riconosciute dall'__________",

welcher für das schweizerische Versicherungsrecht naturgemäss nicht anwendbar

ist. Interessanterweise sind degenerative Wirbelsäulenerkrankungen als

Berufskrankheit auch auf der Tabelle des italienischen __________, nachgeführt

für die Landwirtschaft 2021, nicht aufgeführt.

6.

Beantwortung des gutachterlichen Fragenkataloges:

(…).

1.

In welchem Zeitpunkt sind die Beschwerden des Versicherten im Bereich der

Lendenwir-belsäule aufgetreten?

Anlässlich des Ereignisses vom 22.12.2017 zog

sich Herr __________ aufgrund der Sachlage eine sacro-coccygeale

Weichteil-Kontusion/Prellung zu, die aufgrund der Aktenlage sich zumindest

bis am 11.01.2018 weitgehend erholte. Im Februar kam es im weiteren zeitlichen

Abstand zu einer lumbosacralen Blockade mit Entwicklung einer linksseitigen

Lumboischialgie, deren Unfallkausalität aufgrund der isochron verfügbaren

Primärdokumentationen, der fehlenden Gravität des Traumas und des

dokumentierbaren Vorzustandes mit medizinisch weit überwiegender

Wahrscheinlichkeit zu verneinen ist.

2.

Was ist der Ursprung der Beschwerden des Versicherten im Bereich der

Lendenwirbelsäule?

Ursache einer temporären Schmerzhaftigkeit vom 22.12.2017 bis anfangs

2018.

war die lokale sacro-coccygeale Weichteil-Kontusion/Prellung ohne

radiologisch fassbare Strukturveränderung. Die weiteren Beschwerden sind Folge

eines Ohnehin-Degenrationsverlaufes bei längerfristig vorbestehender

Discopathie der unteren Lendenwirbelsäule von L3 bis S1.

3.

Sind die Beschwerden des Versicherten im Bereich der Lendenwirbelsäule

mit überwiegender Wahrscheinlich zumindest teilweise Folge des Ereignisses vom

22.

Dezember 2017?

Diese Frage ist aus expertenmedizinischer Sicht

bei vorliegender Sachlage auch anteilig mit weit überwiegender

Wahrscheinlichkeit zu verneinen.

4.

Liegt beim Versicherten eine Diskushernie

vor?

Die Diagnose einer Discushernie L4/5 links auf

degenerativer Grundlage ist aus expertenmedizinischer Sicht zu bejahen.

5.

Sofern eine Diskushernie bejaht wird: Handelt es sich um eine

traumati-sche/unfallbedingte Diskushernie oder um eine unfallbedingte

(vorübergehende oder richtunggebende) Verschlimmerung einer vorbestandenen

Diskushernie, d.h. um eine traumatische Verschlimmerung eines klinisch stummen

degenerativen Vorzustandes an der Wirbelsäule?

Aufgrund des radiologisch und kernspintomographisch dokumentierten

degenerativen Vorzustandes, des an sich ungeeigneten Traumas und der nicht

erforderlich unmittelbar zeitnah aufgetretenen neuralen Kompressions-Symptomatik

ist eine traumatische Verschlimmerung aus expertenmedizinischer Sicht weder

temporär noch richtungsweisend zu bejahen.

6.

Sofern eine Diskushernie bejaht wird: Wenn

ist der Zeitpunkt des Status quo ante bzw. sine eingetreten?

Da aus expertenmedizinischer Sicht keine auch

nur anteilig unfallkausale Hernie vorliegt, kann als Zeitpunkt des Status

quo sine - sive - quo ante spätestens als Schnittstelle der Zeitpunkt der

kern-spintomographischen Dokumentation vom 22.02.2018 eingewendet werden. Die

Spesen für den Abklärungsgang inklusive MRI vom 22.02.2018 könnten dabei

gegebenenfalls kulanterweise aus UVG im Sinne der Abklärungskomplettierung aus

expertenmedizinischer Sicht noch übernommen werden.

7.

Sofern die Beschwerden des Versicherten im Bereich

der Lendenwirbelsäule nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zumindest

teilweise Folge des Ereignisses vom 22. Dezember 2017 sind: Handelt es sich bei

den Beschwerden des Versicherten im Bereich der Lendenwirbelsäule um eine

Berufskrankheit i.S.v. Art. 9 Abs. 2 UVG?

Diese Frage ist aufgrund der fehlenden Aufführung

degenerativer Wirbelsäulenerkrankungen auf der abschliessenden Liste gemäss

Art. 9., Abs. 2 UVG, respektive der fehlenden >75% Ursächlichkeit für das

unspezifische Berufsprofil von Herrn RI 1 aus expertenmedizinischer Sicht zu

verneinen. Mir ist in nun langjähriger Expertentätigkeit kein Fall bekannt, bei

dem eine solche vertebral begründbare Ausnahmesituation hätte

anspruchsberechtigend nachgewiesen werden können. (…).

Ergänzende Fragen von Avv. Haab (inkl. Übersetzung auf Deutsch):

8.

Wäre es mit einer Kompression des Nervenstamms, wie sie mit der MRT vom 22.

Februar 2018 dokumentiert wurde, objektiv möglich gewesen, die Tätigkeit eines

Landarbeiters auszuüben, wenn man bedenkt, dass die seit dem Tag des Unfalls

bis heute anhaltende Nervenkompression die Läsion des Ischiasnervs verursacht

hat?

Con una compressione del tronco nervoso come quella

documentaria dalla RMN del 22 febbraio 2018, sarebbe stato oggettivamente

possibile svolgere l'attività di operaio agricolo, considerando che dal giorno

dell'infortunio a tutt'ora la compressione nervosa ha causato la lesione del

nervo sciatico?

Diese Frage insinuiert eine in casu nicht gegebene

Neurokompression ab Unfallereignis, welche wie oben ausgeführt, so nicht belegt

werden kann. Die hausärztlicherseits attestierte Arbeitsunfähigkeit begründete

sich spätestens ab Anfang 2018 durch die fehlende Belastbarkeit des rechten

Schultergelenks nach erfolgter Abwehrdistorsion vom 22.12.2017. In den ersten

Tagen nach dem Ereignis mag auch die sacro-coccygeale

Weichteil-Kontusion/Prellung da mitberücksichtigt worden sein, was sich jedoch

aufgrund der dann nicht mehr geklagten lumbosacralen Beschwerden ab spätesten

11.

Januar 2018 nicht mehr auch anteilig unfallkausal mitbegründen liess.

9.

Ist die Parästhesie in der unteren linken Gliedmasse, die Gehprobleme

verursacht hat, auf eine Kompression des Nervenstamms zurückzuführen?

La parestesia dell'arto inferiore sinistro che ha causato

problemi di deambulazione, é riconducibile ad una compressione del tronco

nervoso?

Die seit Februar 2018 fassbare neurale Dysfunktion passt gut zur

partiellen Nervenwurzelkom-pression L5 links, die im Verlauf dann auch vom

neurologischen Institut in __________ am 14.05.2018 im M. tibialis anterior

links mittels Elektromyogramm (EMG) nachgewiesen wurde.

10.

Hätte die Kompression des Nervenstamms vorbestehend sein und somit

dennoch eine Tätigkeit, wie die von Herrn RI 1 zum Zeitpunkt des Unfalls

ausgeübte, d.h. die eines Landarbeiters, zulassen können?

La compressione de tronco nervoso poteva essere preesistente e

quindi consentire comunque lo svolgimento di un'attività lavorativa quale

quella svolta dal Signor RI 1 all'epoca dei fatti, ovvero l'operaio agricolo?

Diese Frage ist aufgrund des Beschwerdeverlaufes nach dem

11.01.2018

und der dann aufgrund der im Februar neu aufgetretenen Nervenstörung

am 22.2.2018 erhobenen kernspintomographi-schen Diagnose mit hoher

Wahrscheinlichkeit zu verneinen.

11.

Ist es wahrscheinlich, dass sich die aufgetretene Parästhesie ohne ein

Verletzungsereignis wie das vorgefallene später mit denselben Merkmalen dennoch

manifestiert hätte?

E probabile che la parestesia manifestatasi si sarebbe comunque

manifestata in seguito con le medesime caratteristiche in assenza di un evento

traumatico come quello accaduto?

Die Erfahrung zeigt, dass bei fortgeschrittenen degenerativen Veränderungen

sich Discushernien mit oder auch ohne Nervenschädigungen auch ohne fassbares

Belastungsereignis aus dem Ohnehin-Alltagsverlauf entwickeln können.

Vorliegendenfalls auffällig Ist die strukturell ähnliche discogene

Neurokompression L415 links in den Kernspintomographien vom Februar und August

2018, was die strukturell technisch zielführende Durchführung der

zwischenzeitlich erfolgten Operation zumindest etwas relativiert und die

unglücklich residuelle Beschwerdepersistenz wohl miterklären kann.

12.

Hätte ein rechtzeitiger Eingriff zur Dekompression des Nervenstamms das

aktuelle neurologische Bild verändert?

Un tempestivo intervento di decompressione del tronco nervoso

avrebbe cambiato l'attuale quadro neurologico?

Weshalb nach am 22.02.2018 bei objektivierter Discushernie der weitere

Abklärungsgang mit EMG und die angebrachte operative Dekompression in __________

sich bis zum 21.06.2018 ungünstig ver-zögerte, lässt aktuell nicht schlüssig

beantworten. Zweifellos, ist bei derartigen Hernien mit kurzfristiger

invalidisierender Symptomeskalation - wie hier nach dem Blockadeereignis ca.

anfangs Februar 2018 anzunehmen - ein zeitnahes Vorgehen zur Vermeidung

bleibender Schädigungen der erfolgversprechende Weg. (…)” (n.d.r.: il grassetto

non è della redattrcie mentre il corsivo è della redattrice).

2.9

In questa sede l’insorgente

contesta la scelta dell’assicuratore di affidare la perizia ad un chirurgo

ortopedico anzichè ad un neurologo rispettivamente ad un neurochirurgo.

2.9.1

Chiamato ora a pronunciarsi il TCA

rileva che, secondo l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande,

intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di

cui ha bisogno rispettivamente che giusta l’art. 44 LPGA, se per chiarire i

fatti l'assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne

comunica il nome alla parte ed essa può ricusare il perito per motivi fondati e

presentare controproposte. L’assicurato può fare valere contro la decisione

incidentale mediante la quale viene ordinata una perizia medica, dei motivi

formali di ricusa dei periti, come pure dei motivi di natura materiale

contro la perizia in quanto tale (ad esempio, poiché si tratta di una “seconda

opinione”), contro il tipo e l’estensione della perizia (ad esempio,

trattandosi della scelta delle discipline) o ancora contro la persona

dell’esperto designato (segnatamente per quanto riguarda le sue competenze

professionali) (cfr. Commentaire Romand LPGA-J.O. Piguet, art. 44 LPGA n. 24;

DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7; 138 V 271 consid. 1.1; cfr. STCA 35.2020.17 del 2

giugno 2020, consid. 2.2).

2.9.2

Nel caso di specie, dalle tavole

processuali emerge che, nel corso del mese di giugno 2020, l’assicuratore ha

informato l’allora rappresentante dell’assicurato circa la propria intenzione

di conferire il mandato peritale al PD dott. __________, Primario di chirurgia

vertebrale presso la __________ e gli ha accordato un termine per eventualmente

contestare tale scelta. A fronte delle obiezioni sollevate a più riprese dal

patrocinatore (e riguardanti la pretesa impossibilità per l’assicurato di

recarsi a Zurigo), in data 17 settembre 2020, l’CO 1 ha emanato una decisione

incidentale mediante la quale è stato confermato che l’incarico peritale

sarebbe stato affidato al dott. __________. Il provvedimento appena citato è

cresciuto in giudicato. In data 9 novembre 2020, il PD dott. __________ ha

comunicato all’assicu-ratore di non poter accettare il mandato in ragione di un

sovraccarico di lavoro. Il 1° dicembre 2020, l’amministrazione ha informato il

rappresentante di RI 1 di voler attribuire l’incarico peritale al PD dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, in sostituzione del dott. __________.

All’avv. __________ è quindi stato concesso un termine per pronunciarsi sul

perito designato e sul catalogo dei quesiti. Sempre in quello scritto è stato

precisato che la visita peritale avrebbe avuto luogo presumibilmente nel mese

di marzo 2021. In data 14 dicembre 2020, il patrocinatore dell’assicurato ha

comunicato il proprio accordo a che la perizia venisse eseguita dal dott. __________

e ha formulato alcuni quesiti complementari. Il 6 gennaio 2021, l’assicuratore

ha confermato al dott. __________ l’attribuzione del mandato. Il 5 febbraio

2021, gli ha trasmesso il catalogo definitivo dei quesiti. Mediante la

decisione incidentale dell’8 febbraio 2021, l’CO 1 ha poi annullato la sua

precedente decisione e ha confermato l’attribuzione dell’incarico peritale al

PD dott. __________ (cfr. STCA 35.2021.24 del 26 maggio 2021, consid. 1.3 e

1.4: cfr. doc. 71). Anche il provvedimento appena citato è cresciuto in

giudicato.

2.9.3

In siffatte circostanze, la censura ricorsuale

volta a contestare in questa sede la specializzazione del perito amministrativo

è ampiamente tardiva e, pertanto, irricevibile.

Giova qui comunque ricordare che, secondo la giurisprudenza, i confini

dell’area di competenza del neurologo, dell’ortopedico e del reumatologo non

sono assolutamente netti e, in generale, dipendono dal tipo di affezioni

studiate e dalla terapia praticata (cfr. STF 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009

consid. 4.2; cfr. STCA 35.2019.102 del 6 novembre 2019, consid. 2.3). È del

resto utile pure ricordare che, secondo la giurisprudenza, trattandosi della

scelta delle discipline interessate, i periti godono di un ampio margine

d’apprezzamento. Di conseguenza, rientra nel potere discrezionale del perito coinvolgere

ulteriori specialisti oppure rinunciarvi (cfr. STF 9C_753/2015 del 20

aprile 2016 consid. 3.3 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2019.102 del

6.

novembre 2019, consid. 2.3).

2.10

In questa sede l’insorgente contesta

pure l’operato del perito amministrativo, in particolare rilevando quanto

segue:

" (…) I

documenti agli atti dimostrano il contrario e nello specifico si ribadisce che

la parestesia dell'arto inferiore sinistro sia stata certificata

immediatamente, sia stata riconfermata pochi giorni dopo da un altro medico e

che siano stati di conseguenza intrapresi sia esami strumentali specifici (RX

LOMBOSACRALE) che trattamenti farmacologici antalgici specifici.

Inoltre risulta inverosimile ed assolutamente insostenibile il

fatto che un medico prescriva una risonanza magnetica lombare dichiarando che

le precedenti cure antalgiche non abbiano sortito effetto il 9 febbraio (DOC 8)

in funzione di un danno che a mente del medico di controparte si sarebbe

verificato 13 giorni dopo.... (…).” (cfr. doc. XIV).

Il ricorrente critica l’operato del perito amministrativo, in particolare osservando

anche quanto segue:

" (…)

MALATTIA PROFESSIONALE

Per quanto concerne la valutazione della malattia professionale,

dalla perizia effettuata dal dr __________, risulta che lo stesso non conosca

la tipologia di mezzi utilizzati, i pesi trasportati, le mansioni specifiche

del caso.

In mancanza di questi dati, è impossibile stabilire quanto e come

l'attività svolta precedentemente abbia potuto influire sulla salute del

ricorrente.

A seconda della tipologia dei mezzi agricoli utilizzati, la

colonna vertebrale subisce delle sollecitazioni.

È quindi, indispensabile conoscere quali mezzi sono presenti in

azienda per poterne poi stabilire le relative risultanze.

DINAMICA DELL'INFORTUNIO

Per quanto concerne la dinamica dell'infortunio: il dott. __________

prima descrive, in una prima versione, in maniera molto approssimativa, una

caduta avvenuta su ghiaccio, su terreno pianeggiante, mentre si trasportava una

carriola carica di materiale; successivamente, in una seconda versione, una

caduta su ghiaccio, su terreno in salita, sempre mentre si trasportava una

carriola piena di materiale.

La dinamica dell'incidente è stata più volte descritta e sono

anche state inviate dall' avvocato __________ le foto relative al luogo

dell'infortunio (DOC 30) e quelle dei lividi riportati in seguito (DOC 40) con

relativa testimonìan7a del datore di lavoro, Sig. __________ (DOC 32)

La perizia del dr. __________ (DOC 23) del luglio 2020 descrive

dettagliatamente il motivo per il quale l'infortunio occorso abbia provocato la

documentata rottura dell'anulus fibroso con conseguente sequestro dell'ernia

discale che ha danneggiato in maniera irreversibile in nervo sciatico SPE. (DOC

23)

BIOMECCANICA DELL'INFORTUNIO

Al fine di poter determinare con' esattezza se l'incidente occorso

possa avere un nesso causale con lo stato di fatto quindi essere saldamente

a favore del danno subito come sostenuto dal dr __________, andremo ad

esaminare la biomeccanica dell'incidente.

La caduta è avvenuta de un'altezza di circa 1,5/2 mt mentre veniva

spinta in salita una carriola piena di letame. Per calcolare la forza

dell'impatto al suolo, é utile sapere che il peso specifico del letame

è pari a 400/750 kg al m7, a seconda della maturazione.

Una carriola misura 85x50x30, per cui 0,127 m2, quindi il carico

trasportato pesava circa 55 kg.

Considerando che il ricorrente pesa 82 kg il calcolo d'impatto è

il seguente: 82+55= 137kg (peso totale)

La velocità di caduta dall'altezza di 1,5 mt corrisponde a 20km/h

(5,55 m/s) secondo le tabelle SUVA.

Il tempo d'impatto su corpo rigido (cemento armato) corrisponde a

0,1 secondi.

Il calcolo relativo alla forza d'impatto si esegue moltiplicando

il peso per i metri al secondo diviso il tempo d'impatto, per cui:

137x5,55.0,1=7603,5 N

7603,5 N corrispondono a 760 kg d'impatto circa.

Considerando che l'impatto è avvenuto col busto piegato in

avanti e le gambe tese in avanti (posizione a C), la rottura del disco

Intervertebrale è saldamente coerente con la dinamica dell'incidente.

L' anulus fibroso si può tranquillamente rompere anche in totale

assenza di frattura della vertebra, con 450 kg di peso in un soggetto con meno

di 40 anni.

Il carico necessario alla rottura dell'anulus fibroso è

inversamente proporzionale all'età dopo i 40 anni

Non esiste in medicina una correlazione assoluta tra il sequestro

di un’ernia discale e la frattura di una vertebra, per questo motivo ne in

medicina ne in giurisprudenza, esiste un vincolo assoluto tra la frattura di

una vertebra ed un'ernia discale e viceversa.

Esiste, invece, sia in medicina che in giurisprudenza, un saldo

nesso causale tra la comparsa del sintomo radicolare immediato ed il fatto che

si stesse trasportando un peso nel momento della caduta.

CONTESTAZIONE DELLA PERIZIA DA PARTE DEL RICORRENTE

Con scritto 27 settembre 2021 dell'avv. __________ (vedi DOC.

15) il ricorrente ha contestato la perizia commissionata da CO 1.

Quest'ultima non ha provveduto a dare risposte, men che meno ad

eseguire dei complementi di perizia o far eseguire una nuova valutazione sulla

scorta di quanto contestato dal ricorrente. (…)

(…).

IN DIRITTO

(…).

Nell'evidenza, la dinamica dell'incidente è saldamente a favore del danno

subito dal punto di vista biomeccanico, la diagnosi posta il giorno

dell'infortunio e poi via via riconfermata durante tutti i successivi

accertamenti clinici e quella posta dopo l'esecuzione dell'esame di risonanza

magnetica ed elettromiografica, la sintomatica dolorosa tipica della

compressione radicolare con parastesia dell'arto inferiore sinistro,

l'immediata cessazione dell'attività lavorativa data dall'impaccio motorio dell'arto

inferiore sinistro, l'immediato ricorso a cure mediche e farmacologiche, non

permettono di escludere la controversa casualità S 13_61 (1) del 27 febbraio

2014.” (cfr. doc. I, pag. 10, 12 e 13; n.d.r.: il grassetto non è della

redattrice).

A suffragio delle proprie

argomentazioni il ricorrente ha versato, tra l’altro il “certificato __________

del 27/11/2021” (cfr. doc. 1) e il “certificato elettronico per esami

strumentali: RMN lombosacrale” (cfr. doc. 8), chiedendo pure l’assunzione

di numerose audizioni testimoniali (cfr. nominativi dettagliatamente elencati a

pag. 16 del ricorso di cui al Doc. I).

2.10.1

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA

ricorda innanzitutto che le perizie affidate dagli assicuratori sociali, come

nel caso di specie - secondo la procedura dell’art. 44 LPGA - a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, godono di piena

forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne

mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1° febbraio 2021,

consid. 2.2.4 e STCA 35.2021.57 del 20 settembre 2021, consid. 2.8).

Detto questo, questa Corte nella STCA 35.2019.37 del 19 febbraio 2020, in

merito ai disturbi accusati dall’assicurato in zona lombare, aveva

statuito, tra l’altro, quanto segue, al consid. 2.11:

" (…)

Innanzitutto, il TCA rileva che non appare chiara - e necessita preliminarmente

di essere approfondita - la questione inerente il momento di apparizione

della tipica sintomatologia sciatalgica.

Il dr. __________ ha, infatti, negato l’origine traumatica delle

ernie, a suo avviso preesistenti, anche perché “Die Sensibilitätsstörungen

im linken Bein sind erst Tage bis wenige Wochen nach dem Ereignis aufgetreten”

(cfr. doc. M10, corsivo della redattrice).

Tale opinione è stata contestata dall’assicurato, il quale, in

sede ricorsuale, ha sostenuto fermamente il contrario.

Già in precedenza, del resto, chiamato a meglio precisare la

dinamica dell’infortunio, nello scritto raccomandato del 9 marzo 2018 trasmesso

all’assicuratore infortuni, egli aveva indicato che “il dolore alla spalla

si è manifestato subito, mentre quello alla schiena dopo qualche ora” (doc.

24, corsivo della redattrice).

Quest’ultima tesi troverebbe conferma nel referto del 22 dicembre

2017.

(giorno stesso dell’infortunio, n.d.r.) redatto dal dr. __________, il

quale ha attestato l’esistenza anche di “dolori in regione sacro-coccigea e

parestesie all’arto inferiore sinistro” (cfr. doc. 58.2, corsivo della

redattrice).

Tale aspetto appare di importanza fondamentale al fine di potere

stabilire se l’infortunio occorso al ricorrente nel mese dicembre 2017 possa

essere considerato responsabile di aver causato (in senso stretto) le lesioni

discali che gli sono state diagnosticate nel prosieguo, o quantomeno, in

ossequio alla giurisprudenza menzionata al considerando 2.5., di aver provocato

un peggioramento duraturo dello stato patologico preesistente. (…).”

Tale aspetto risulta essere a

tutt’oggi ancora poco chiaro (e oggetto di controversia), in particolare

ritenuto che il perito amministrativo non si è confrontato con la presenza agli

atti del referto del 22 dicembre 2017 (giorno stesso dell’infortunio, n.d.r.)

redatto dal dr. med. __________ (medico di famiglia a __________), il quale ha

attestato l’esistenza anche di “dolori in regione sacro-coccigea e

parestesie all’arto inferiore sinistro” (cfr. doc. 58.2 e doc. A.2; n.d.r.:

il corsivo è della redattrice). Parimenti dicasi per il referto del 3 gennaio

2018.

ove il dr. med. __________, medico chirurgo specialista in terapia fisica

e riabilitazione a __________, ha attestato l’esistenza di una “Lombosciatalgia

(…) con disestesie arto inf. sin.” (cfr. doc. A.3; n.d.r.: il corsivo è della

redattrice) rispettivamente per la prescrizione medica del 9 febbraio 2018 del

dr. med. __________ per una “RMN rachide lombosacrale senza contrasto”

con l’indicazione del seguente “quesito diagnostico”: “lombalgia/lombosciatalgia,

terapia antalgica inefficace in paziente <=50AA” (cfr. doc. A.8; n.d.r.:

il corsivo è della redattrice).

Le contestazioni sollevate dal ricorrente in questa sede erano peraltro già

state sollevate in sede amministrativa nello scritto del 24 settembre 2021

allegato alla lettera del 27 settembre 2021 dell'avv. __________ (cfr. doc. 81).

In siffatte circostanze, il TCA ritiene che, anziché concludere per una

sospensione delle prestazioni a decorrere dal 28 febbraio 2018, l’assicuratore

resistente avrebbe dovuto sottoporre in ogni caso al perito amministrativo le

censure sollevate dal ricorrente al suo operato nello scritto del 24 settembre

2021.

allegato al doc. 81), affinché prendesse puntualmente posizione sulle

obiezioni ivi contenute in un complemento peritale, tenuto pure conto di quanto

già indicato da questa Corte al consid. 2.11 della STCA 35.2019.37 del 19

febbraio 2020 appena riportato per esteso.

Non consente di giungere ad una diversa conclusione la circostanza che il

patrocinatore dell’assicurato il 27 settembre 2021 ha contestato la perizia

chiedendo che si procedesse ad una nuova valutazione, tenendo in considerazione

tutte le critiche formulate dal suo cliente nello scritto allegato del 24

settembre 2021 (doc. 81) rispettivamente che l’11 ottobre 2021 abbia comunicato

che il suo cliente non chiedeva più una nuova perizia e, quindi, di procedere

celermente nei propri incombenti, segnatamente emettendo una nuova decisione

(doc. 83). Con scritto di medesima data l’assicurato ribadiva infatti che “la

perizia eseguita a __________ in data 21 giugno 2021 effettuata dal dr. __________,

viene integralmente contestata come da dettaglio da me sottoscritto inviato

dall’avv. __________ in data 27/09/2021” (doc. 82).

Va parimenti qui ricordato che in una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010

consid. 8.3, la Corte federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei

fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo

derivante dall'art. 43 LPGA, e ha rilevato:

" 8.3 Ad

ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in

primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA,

secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i

necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per

analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa

ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento

asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro

insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale,

non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio

indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da

lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito,

l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari

all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto

meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo

scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in

definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr.

pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])." (cfr. pure la STCA

35.2018.129

del 28 marzo 2019, consid. 2.12).

Sulla scorta di tutto quanto

precede, la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati

all’istituto assicuratore resistente affinché sottoponga al perito

amministrativo nuovamente l’incarto completo (incluso lo scritto del 24

settembre 2021 e il ricorso del 2 maggio 2022 come pure la documentazione

medica versata in questa sede relativa all’__________), invitandolo a esaminare

se gli argomenti ivi contenuti (in particolare, quelli evidenziati al

considerando 2.10 della presente decisione, inclusi quelli relativi

all’asserita malattia professionale) sono suscettibili di modificare in qualche

modo le sue conclusioni. Il relativo complemento dovrà indicare in modo

dettagliato e circostanziato i motivi che lo indurranno a modificare, o meno,

la propria valutazione peritale.

A questo proposito il TCA ribadisce l’importanza di determinare il momento di apparizione

della tipica sintomatologia sciatalgica (per i motivi già esposti al

consid. 2.11 nella STCA 35.2019.37 del 19 febbraio 2020 e poc’anzi riportati

per intero), tenuto conto pure della documentazione medica appena riportata (doc.

A.2, doc. A.3 e doc. A.8). Il TCA sottolinea anche l’importanza di quanto già

indicato al consid. 2.11 nella STCA 35.2019.37 del 19 febbraio 2020, ovvero

quanto segue:

" (…) Nell’eventualità

in cui non dovesse essere riconosciuta l’origine traumatica dei disturbi

lombari, ma dovesse essere confermata la valutazione del medico fiduciario

dell’assicuratore infortuni a proposito del carattere preesistente delle ernie

discali e delle alterazioni degenerative riscontrate nella RMN lombare, “solo”

temporaneamente aggravate dall’infortunio, spetterà al perito stabilire quando

sia sopraggiunto lo status quo sine/ante.

Nel fare ciò, occorrerà tenere presente che, secondo la dottrina

medica dominante, in caso di lombalgie e di lomboischialgie postraumatiche, lo

status quo sine si ritiene raggiunto dopo tre/quattro mesi, mentre un eventuale

aggravamento direzionale deve essere dimostrato radiologicamente e distinguersi

da una progressione legata all’età. Il peggioramento traumatico di un

preesistente stato degenerativo della colonna vertebrale, clinicamente

asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove

mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del

3.

agosto 2011 consid. 5.1, 8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,

8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010

consid. 3.3).

Per inciso, il TCA tiene a rimarcare che, contrariamente a quanto

rilevato dall’assicurato (cfr. doc. 56), il periodo di otto settimane indicato

nella decisione su opposizione impugnata non corrisponde al lasso di tempo

trascorso il quale, secondo l’assicuratore infortuni, sarebbero insorti i

problemi lombari e i susseguenti disturbi all’arto inferiore sinistro

dell’interessato, bensì al momento di raggiungimento dello status quo

sine/ante.

La scelta di riconoscere il diritto a prestazioni unicamente

durante questo ridotto intervallo di tempo, inferiore a quello usualmente

riconosciuto dalla giurisprudenza sopra ricordata nei casi di peggioramento

traumatico di un preesistente stato degenerativo della colonna vertebrale,

avrebbe in ogni caso necessitato di essere motivata da parte del dr. __________,

al quale CO 1 avrebbe dovuto comunque chiedere spiegazioni (sul tema vedi anche

STCA 35.2016.62 del 23 gennaio 2017, confermata con STF 8C_159/2017 del 18

aprile 2018, nella quale è stato riconosciuto che l’evento traumatico ha

aggravato (temporaneamente) lo stato patologico preesistente a livello del

rachide lombare, con raggiungimento dello status quo sine/ante dopo 9 mesi

dall’infortunio).”

2.10.2

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze

ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che

vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di

un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016; STCA 32.2019.219 del 15 luglio 2020, consid.

2.8).

Rilevato come, per le ragioni già

diffusamente esposte al considerando 2.10.1, ci troviamo di fronte ad un

accertamento peritale che necessita di un complemento (cfr. STF

8C_163/2022 dell’11 agosto 2022), si giustifica il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.10.1.

Quindi in esito a tale complemento istruttorio, l’assicuratore si pronuncerà di

nuovo sugli aspetti litigiosi (inclusa l’assunzione delle spese sanitarie).

Alla luce di quanto appena esposto la decisione impugnata va annullata e

l’incarto rinviato all’CO 1 affinché proceda come indicato al consid. 2.10.1.

Visto l’esito della vertenza, il TCA può esimersi dall’approfondire oltre la

questione di sapere se l’CO 1 abbia, oppure no, violato il diritto di essere

sentito dell’assicurato (cfr., in particolare, doc. I, pag. 13: “Con scritto

27.

settembre 2021 dell'avv. __________ (vedi DOC. 15) il ricorrente ha

contestato la perizia commissionata da CO 1. Quest'ultima non ha provveduto a

dare risposte, men che meno ad eseguire dei complementi di perizia o far

eseguire una nuova valutazione sulla scorta di quanto contestato dal

ricorrente. (…)”; cfr., per dei casi analoghi, la STCA 35.2019.104 del 22

settembre 2020, consid. 2.9 in fine e la STCA 35.2021.75 del 31 gennaio 2022

consid. 2.4.6 in fine).

2.11

Alla luce di quanto appena esposto

(cfr., in particolare, i consid. 2.10.1 e 2.10.2.), il TCA rinuncia

all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, alle numerose audizioni

testimoniali, richieste dal ricorrente: cfr. doc. I, pag. 16).

Va qui ricordato che, per

costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013;

STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

L'incarto LAINF è stato versato

agli atti con la risposta di causa.

2.12

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 2

maggio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una

controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. ARES BERNASCONI, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è ricevibile,

il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati ad CO 1

per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti