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Decisione

35.2022.37

Discussa l'eziologia di disturbi localizzati ai gomiti e al polso destro. Per quanto concerne il polso destro, rinvio degli atti per complemento istruttorio

16 agosto 2022Italiano27 min

utilizzare per bocca. Non ritengo che ci sia un’indicazione per una terapia infiltrativa

Source ti.ch

RI 1Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.37

mm

Lugano

16 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 maggio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 18 marzo 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 14 novembre 2020, RI 1, a

quel momento al beneficio delle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO

1, è caduta a terra mentre cercava di scendere dalla propria autovettura e ha

riportato contusioni al ginocchio, braccio e gomito destro.

L’istituto assicuratore ha

riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.2. Il 4 dicembre 2020, l’assicurata è

rimasta vittima di un secondo evento infortunistico: ella è caduta all’indietro

nel scendere la scala interna della propria abitazione e ha urtato a terra la

regione sacro-iliaca, cervico-dorsale e la spalla sinistra.

L’artro-RMN della spalla sinistra

del 10 febbraio 2021 ha evidenziato una tendinopatia del capolungo del

bicipite, in presenza di una cuffia dei rotatori intatta (doc. 24 – fasc. 1).

L’esame di risonanza magnetica

lombo-sacrale, delle articolazioni sacro-iliache e cervicale ha mostrato un

vizio di differenziazione al passaggio lombo-sacrale, artrosi interapofisaria a

livello di L5-S1 e S1-S2 bilateralmente, nonché una rettilinizzazione della

fisiologica curva di lordosi con tendenza all’inversione con fulcro in C5-C6

(doc. 28 – fasc. 1).

Anche questo sinistro è stato

assunto dall’assicuratore LAINF.

1.3. Alla chiusura dei casi, con

decisione formale dell’11 marzo 2022, negata la propria responsabilità riguardo

ai disturbi interessanti la regione omero-scapolare, lombo-vertebrale, l’anca

sinistra, il ginocchio destro e i gomiti, l’amministrazione ha negato il

diritto a una rendita d’invalidità e ha assegnato un’indennità per menomazione

dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 224 – fasc. 1).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurata personalmente (doc. 228 – fasc. 1), in data 18 marzo

2022, l’CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione

(doc. 230 – fasc. 1).

1.4. Con tempestivo ricorso del 4 maggio

2022, RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto in via principale che

gli atti venga rinviati all’assicuratore convenuto per complemento istruttorio

e nuova decisione e in subordine che l’amministrazione venga condannata

a riconoscerle una rendita d’invalidità del 40.14% a contare dal 1° marzo 2022

e un’IMI del 25% almeno.

A sostegno delle proprie pretese,

trattandosi dell’eziologia dei disturbi, il rappresentante dell’assicurata

contesta che al relativo apprezzamento del medico __________ dell’CO 1 possa

essere attribuito pieno valore probatorio in quanto sarebbe “… assolutamente

carente nelle sue spiegazioni e quindi non risulta compiutamente motivato. I

problemi ancora oggi riscontrabili ai gomiti e al polso destro (sistema

mano-polso) devono essere tenuti conto nell’ambito della valutazione del grado

di invalidità e nell’ambito dell’indennità per menomazione dell’integrità che

al minimo deve essere rivista al rialzo, portandola dal 15% al 25%, pari a

un’indennità di CHF 37'050.--. Negli scorsi giorni l’assicurata ha effettuato

una visita presso il dr. med. __________, FMH chirurgia della mano, per un

controllo della mano ed a entrambi i gomiti. Il relativo rapporto medico viene

prodotto quale doc. D e ha a valere quale certificazione specialistica

divergente suscettibile di generare dei dubbi (cfr. DTF 135 V 465) – circa la

fondatezza della valutazione enunciata dai fiduciari dell’assicuratore. A

parere del dr. med. __________ la situazione non si è stabilizzata e vi è un nesso

di causalità tra quanto riscontrato e gli infortuni subiti.” (doc. I, p. 6).

Per quanto concerne gli aspetti

economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, l’avv. RA 1

contesta l’entità del reddito da valido ritenuto dall’istituto resistente. A

suo avviso, il valore in questione avrebbe dovuto essere stabilito in

applicazione della tabella RSS T17, anziché della TA1. In via subordinata, “…,

in caso di mancato riconoscimento di applicazione della tabella T17 e quindi in

caso di conferma da parte di questo Tribunale dell’applicazione della tabella

TA1. si deve comunque riconoscere un livello di competenze 3 e non 2 come

indicato dalla CO 1. (…). L’ultimo lavoro dell’assicurata, per 1 anno e mezzo,

è stato presso una casa di riposo come Responsabile/governante con funzioni di

conduzione. L’assicurata dispone di un titolo AFC di impiegata d’economia

domestica, per quest’ultima professione è formatrice di apprendisti in azienda

e soprattutto dispone di un titolo AFC di impiegata d’economia domestica, per

quest’ultima professione è formatrice di apprendisti in azienda e soprattutto

dispone del titolo di Responsabile del settore alberghiero – economia domestica

per attestato professionale federale. In più dispone anche del titolo di perito

d’esame per la professione di Pulitrice di edifici. L’assicurata è pertanto

specializzata nel suo settore. (…). Il reddito da valido individuato dalla CO 1

Tabella TA1, 77, 79-82 Att. amm. e di serv. di supporto (senza 78) livello 2

non è pertanto corretto.” (doc. I, p. 9 s.).

1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6. In data 3 giugno 2022, il

rappresentante della ricorrente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e

conclusioni. Egli ha altresì prodotto ulteriore documentazione (doc. V +

allegati).

1.7. Nel corso del mese di giugno 2022,

questo Tribunale ha interpellato il patrocinatore invitandolo a precisare se

l’assicurata era sempre intenzionata a sottoporsi agli accertamenti proposti

dal chirurgo della mano dott. __________ e, nell’affermativa, a comunicare

quando avrebbero avuto luogo le relative consultazioni (doc. VII).

Il 5 luglio 2022, l’avv. RA 1 ha

versato agli atti il rapporto, datato 13 giugno 2022, del dott. __________

(doc. VIII + allegato).

L’amministrazione si è

pronunciata in proposito il 6 luglio 2022 (doc. X + allegato).

in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. In concreto, oggetto della lite è

in ultima analisi il diritto a una rendita d’invalidità e l’entità dell’IMI

spettante all’assicurata.

Preliminarmente, il TCA è però

chiamato a esaminare se l’CO 1 era legittimato a valutare il diritto alla

rendita e l’entità della menomazione dell’integrità, prendendo in

considerazione esclusivamente i postumi residuali interessanti la spalla

sinistra, oppure no.

Concretamente, il patrocinatore

dell’insorgente fa valere che l’amministrazione non lo sarebbe stata per quanto

concerne i disturbi ai gomiti e al polso destro. A suo avviso, le

certificazioni agli atti del dott. __________ conterrebbero degli elementi che

farebbero dubitare della correttezza del parere espresso in proposito dal

medico __________ (cfr. doc. I).

Questa Corte può pertanto

limitare la propria disamina a questi due aspetti.

2.3. Disturbi ai gomiti e al polso

destro: causalità con gli infortuni assicurati?

2.3.1. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire

se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità

naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo

il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento

delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p.

378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STF

del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio 2001 nella causa

P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF del 23 dicembre

1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994 nella causa E.

P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid.

2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142

consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM)

1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si

attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi

idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF

118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza

di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere

reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di

salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.

consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di

causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di

verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo

soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del

danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità

naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere

causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato,

ma all'assicuratore (RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.3.2. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

2.3.3. Nel caso di specie, dalla decisione

su opposizione impugnata si evince che l’assicuratore ha negato la propria

responsabilità a proposito delle problematiche in discussione, facendo capo al

parere del proprio medico fiduciario (cfr. doc. 230, p. 5 – fasc. 1).

In effetti, a margine della

visita di chiusura dell’8 febbraio 2022, il dott. __________, spec. in

chirurgia ortopedica e traumatologia, ha dichiarato per quanto riguardava il polso

destro era “… presente una diagnosi di capsulite post traumatica solo

possibile: considerando che l’assicurata con l’utilizzo di una stecca ha

ricevuto un beneficio dei sintomi che sono ricomparsi alla sospensione della

terapia, considerando che l’artro-risonanza del polso destro del 25.10.2021 non

ha riscontrato chiare lesioni post-traumatiche, considerando per stessa

ammissione dell’assicurata l’assenza di disturbi rilevanti al polso destro a

riposo, trovandoci a 15 mesi dalla data di un trauma contusivo senza presenza

di chiare lesioni post traumatiche, considerando che l’assicurata guida

l’autovettura per tratti tipo __________, considerando la presenza di

un’instabilità radio-carpica oligosintomatica non post infortunistica, si

ritiene la problematica al polso destro non più in connessione probabile con

l’infortunio del 14.11.2020 ma solo possibile” e per quanto concerneva i gomiti

Fatti

i relativi disturbi “… non sono più da mettere in connessione probabile con

i traumi del 04.12.2020 e 14.11.2020 ma in connessione solo possibile”

(doc. 207, p. 7 s. – fasc. 1; il corsivo è del redattore).

In occasione della consultazione

dell’8 ottobre 2021, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, ha

diagnosticato una sospetta tendinopatia bicipite brachiale e muscolo-brachiale

ai gomiti bilateralmente, a destra più che a sinistra, come pure una sospetta

instabilità radio-carpica al polso destro oligosintomatica. Egli ha riferito

che le RMN dei gomiti effettuate l’11 maggio 2021 avevano messo in luce, a

sinistra, una minima sfumata imbibizione edematosa all’inserzione distale del

tendine brachiale con tendine normalmente inserito e, a destra, una minima

tendinopatia inserzionale del tendine del muscolo brachiale senza interruzioni

della sua continuità.

Lo specialista curante ha quindi

formulato la seguente valutazione:

" (…) Per

quanto riguarda l’infiammazione del muscolo brachiale confermo quanto già

discusso durante l’ultima visita. Ha delle fasce elastiche da portare durante

l’attività manuale più pesante. Può continuare con l’ergoterapia se ne ha

beneficio e al bisogno utilizzare dei FANS da applicare localmente e da

utilizzare per bocca. Non ritengo che ci sia un’indicazione per una terapia infiltrativa

e escluderei qualsiasi approccio chirurgico visto quanto refertato sopra. Come

già discusso durante l’ultima visita visto il persistere dei disturbi al polso,

organizzo una RMN con artrografia per valutare la situazione

capsulo-legamentosa e in particolare il legamento scafo-lunato. (…).” (doc. 153

– fasc. 1)

L’accertamento diagnostico

disposto dal dott. __________ ha avuto luogo il 25 ottobre 2021. Esso non ha

mostrato alcunché di patologico, fatta eccezione per una piccola alterazione

degenerativa nel contesto del semilunare. Da notare che nel referto è stata

esplicitamente esclusa la presenza di “evidenti alterazioni di segnale di

significato traumatico recente a carico della TFCC.” (doc. 167 – fasc. 1).

Dal rapporto 17 novembre 2021 si

apprende che il chirurgo della mano ha discusso con l’insorgente il referto

dell’artro-RMN e che le ha proposto una terapia antalgica e antinfiammatoria

con immobilizzazione del polso per tre settimane. In caso d’insuccesso, si

sarebbe poi trattato di valutare l’indicazione per una terapia infiltrativa con

anestetico locale e corticosteroidi (doc. 177 – fasc. 1).

Dalle tavole processuali emerge

che RI 1 ha di nuovo consultato il dott. __________ nell’aprile 2022. Dal

relativo referto risultano le diagnosi di sospetta tendinopatia muscolo

bicipite brachiale e muscolo brachiale ai gomiti bilateralmente, una sospetta

instabilità radio-carpica al polso destro oligosintomatica, una lieve

irritazione del nervo ulnare all’altezza del canale carpale sinistro e una sospetta

capsulite post-traumatica al polso destro. Lo specialista curante ha poi

affermato di aver discusso la comunicazione 21 febbraio 2022 dell’CO 1 e, al

riguardo, di ritenere “… giustificato proporre un’infiltrazione probatoria di

corticosteroidi ed anestetico locale in tecnica radio guidata, all’altezza

dell’articolazione radio carpica che rimane dolente durante il movimento e in

particolare sotto sforzo. Sospetto in questo senso un’instabilità

post-traumatica di tipo dinamico a livello radio-carpico, eventualmente

medio-carpico. (…). A dipendenza dell’effetto del risultato dopo

l’infiltrazione decideremo il prosieguo del trattamento. Come ulteriore opzione

diagnostica si potrebbe prendere in considerazione un’artroscopia diagnostica

del polso destro. Su esplicita richiesta della paziente, organizzo un’ecografia

per entrambi i gomiti nel quadro di una sospetta tendinopatia del bicipite

brachiale e rispettivamente del muscolo brachiale.” (doc. D).

In corso di causa, al Tribunale è

pervenuta copia del rapporto 13 giugno 2022 del dott. __________, dal quale si

apprende che l’esame ecografico dei gomiti ha evidenziato una “… regolare

rappresentazione ed inserzione dei tendini tricipite brachiale, bicipite

brachiale e brachiale bilateralmente. Non borsite olecranica”, dunque l’assenza

di “… gravi segni di tendinopatia delle fasce muscolari ad entrambe le

braccia.”. D’altro canto, il chirurgo della mano ha proceduto a infiltrare la

regione radio-carpica del polso destro con corticosteroidi e anestetico locale,

riservandosi di decidere l’ulteriore procedere una volta conosciuto l’esito

dell’infiltrazione (doc. H e doc. X1).

2.3.4. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza

senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che

non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e

parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un

perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più

adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.3.5. Nella

concreta evenienza, questa Corte non può confermare la decisione

dell’amministrazione nella misura in cui ha dichiarato soltanto possibile l’esistenza

di un nesso di causalità naturale tra gli infortuni assicurati e la

problematica interessante il polso destro.

In

effetti, la valutazione espressa in proposito dal medico __________ (cfr. supra,

consid. 2.3.3.), su cui si basa il provvedimento impugnato, risulta fondata su

argomenti che, almeno a prima vista, non appaiono sufficientemente convincenti

(ad esempio, il fatto che l’assicurata sia stata in grado di guidare per un

tratto di strada piuttosto breve oppure la circostanza che, a riposo, ella non

avverta dolori rilevanti), pertanto, non consente al TCA di decidere, con la

necessaria tranquillità, in un senso oppure nell’altro.

Inoltre e soprattutto, va

rilevato che posteriormente alla visita __________ di chiusura, il chirurgo

Considerandi

della mano curante ha disposto ulteriori accertamenti diagnostici a quel

livello, sulle cui risultanze il medico fiduciario dell’CO 1 non ha evidentemente

potuto pronunciarsi. Ora, è ovvio che se una fattispecie non è ancora stata

compiutamente chiarita dal profilo diagnostico, non è possibile prendere

posizione, con la necessaria cognizione di causa, sull’eziologia dei disturbi.

Per quanto riguarda invece i gomiti,

questo Tribunale ritiene di poter validamente fare capo al parere del dott. __________,

secondo il quale i relativi disturbi non costituiscono una conseguenza naturale

degli infortuni subiti dalla ricorrente. In questo senso, occorre rilevare che

gli accertamenti a cui è stata sottoposta RI 1 - anche quello effettuato dopo

la visita di chiusura (l’esame ecografico del 13 giugno 2022) -, non

hanno evidenziato la presenza di reperti patologici di rilievo, men che meno di

natura traumatica.

Stante ciò, è da considerare

accertato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto

dalla giurisprudenza federale, che i disturbi che l’assicurata denuncia ai

gomiti non si trovano in una relazione di causalità naturale né con l’evento

del 14 novembre 2020 né con quello del 4 dicembre 2020.

L’istituto assicuratore era

pertanto legittimato a valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata

facendo astrazione (anche) da tale problematica.

2.3.6

In una sentenza di principio 9C_243/2010

del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso

posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art.

72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione.

In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale

cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri

può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

Il TF ha, al riguardo, sviluppato

le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen

(BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch

entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die

Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie

allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V

263-265)

In una

sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva a

quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

In una sentenza 8C_412/2019 del 9

luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore

LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della

persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi

dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità

e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo

all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per

determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove

necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)

(si veda pure la STF 8C_697/2019,

8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Nella presente fattispecie,

il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti

all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V

465). In effetti, l’CO 1 ha fondato la decisione impugnata sul solo parere del

suo medico __________.

Per le ragioni già esposte al considerando 2.3.5.,

si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata

e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga una

perizia esterna (art. 44 LPGA) volta a chiarire se i disturbi riguardanti il polso destro

costituiscono una conseguenza naturale dell’uno e/o dell’altro degli infortuni

assicurati. In seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento

esperito, l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto alle

prestazioni dal profilo temporale e materiale. Essa valuterà segnatamente se la

stabilizzazione dello stato di salute infortunistico può essere mantenuta al 1°

marzo 2022.

2.4

Considerato l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

p. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentata da un avvocato,

l’importo fr. 2'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

2.5

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 4

maggio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una

controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’CO

1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurata,

patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2’800 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti