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Decisione

35.2022.38

Strappo spalla destra. Stabilizzazione al 1° dicembre 2021 confermata. No rendita. Rinvio per IMI. Art. 21 cpv. 4 LAINF

18 luglio 2022Italiano89 min

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.38

PC/sc

Lugano

18 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 6 maggio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 21 marzo 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 27 gennaio 2020 la ditta __________

di __________ ha informato l’CO 1 che il proprio dipendenteRI 1 - nato il __________,

attivo dal 14 maggio 2018 a tempo pieno in qualità di “autista di veicoli

pesanti” - in data 24 gennaio 2020 “Chiudendo il telone del rimorchio

dell’autocarro si è procurato uno strappo alla spalla destra” (doc. 1, 65 e

243 incarto LAINF).

Una risonanza magnetica nativa

della spalla destra del 30 gennaio 20202 ha messo in evidenza quanto segue: “aspetto

flogistico con edema e ispessimento della capsula articolare e fluido

intrarticolare in corrispondenza dell'articolazione acromion-claveare anche in

possibile fase acuta. Impingement sottoacromiale cronico con alterazione

distrattiva ad andamento longitudinale del sovraspinato nella regione

parainserzionale. Apparentemente non segni per retrazioni. Tendinosi ed

entesite inserzionale della sottoscapolare con degenerazione pseudocistica da

impingement sottocorticale della spongiosa ossea. Tendinosi del capolungo del

bicipite in sede intrarticolare e possibile irregolarità per lesione parcellare

del profilo anteriore dello SLAP. Degenerazione scapolo-omerale. Non segni per

bone bruise a questo livello.” (doc. 6 incarto LAINF).

Nel questionario LAINF del 6 marzo 2020 l’assicurato ha puntualizzato quanto

segue: “Stavo mettendo il telo al camion e ho fatto un movimento brusco

dando uno strattone alla spalla destra che mi ha causato uno strappo” a __________,

verso le 10.00 (doc. 13 incarto LAINF).

Il 3 giugno 2020 RI 1 si è sottoposto ad un intervento di “Artroscopia della

spalla destra con resezione acromioclaveare e ricostruzione del tendine sovraspinato”

ad opera del Prof. dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e

traumatologia; la rottura parziale del sovraspinato, per la quale si è resa

necessaria una ricostruzione tendinea, è emersa intraoperativamente (doc. 39,

79 e 80 incarto LAINF)

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso (doc. 2 incarto LAINF n. 1) e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

Nel frattempo, RI 1 è stato licenziato

il 18 maggio 2020 con effetto al 31 luglio 2020 (doc. 243 incarto LAINF).

1.2. Successivamente l’assicurato ha

sviluppato una “capsulite adesiva e sindrome mano-spalla” (doc. 62

incarto LAINF).

A causa di dolori persistenti e della rigidità dell’arto superiore destro, egli

si è sottoposto a svariate sedute di fisioterapia, ergoterapia e ad alcune

infiltrazioni.

Il 18 dicembre 2020 RI 1 si è

sottoposto ad un intervento di “Artroscopia della spalla destra con

capsulotomia circonferenziale”, sempre ad opera del Prof. dr. med. __________

(doc. 109 e 131 incarto LAINF).

In seguito, egli si è sottoposto

a svariate sedute di fisioterapia e di ergoterapia.

1.3. Dopo avere acquisito agli atti l’annotazione

del 16 agosto 2021 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica

e traumatologia dell’apparato locomotore (doc. 150 incarto LAINF), in data 6 settembre

2021 (doc. 162 incarto LAINF), l’amministrazione ha comunicato al rappresentante

del l’assicurato (Sindacato RA 1; di seguito: RA 1), quanto segue:

" (…) In

base alla documentazione in nostro possesso e sentito il parere del nostro

servizio medico, vi comunichiamo che ulteriori cure o interventi non sono

suscettibili di migliorare sostanzialmente la capacità lavorativa del signor .

Considerati adeguatamente i postumi infortunistici, il signor RI 1

risulta abile al lavoro nella misura del 100%, nella sua attività di

riferimento (autista di veicoli pesanti), a partire da subito.

L'indennità giornaliera sarà sospesa dal 13 settembre 2021 e

un'ulteriore cura medica non risulta più necessaria (ad eccezione della

prossima visita del Dr. med. __________ prevista il 30 settembre 2021). (…)”

1.4. Dopo avere preso atto del

disaccordo del 21 e 23 settembre 2021 dell’RA 1 alla chiusura del caso (doc. 167

e 170 incarto LAINF) come pure di svariata nuova documentazione medica versata

agli atti (doc. 168, 169, 171 e 179 incarto LAINF) e del rapporto del 9

novembre 2021 del precitato medico di __________ relativo alla “Visita

medica di chiusura del 25.10.2021” per “Valutazione dello stato attuale,

dell’eventuale procedere terapeutico, dell’abilità lavorativa o

dell’esigibilità lavorativa” (doc. 202 incarto LAINF), in data 9 novembre

2021 (doc. 204 incarto LAINF), l’amministrazione ha comunicato all’RA 1, quanto

segue:

" (…) ci

riferiamo alla visita medica eseguita dal nostro medico di __________ Dr. med. __________

in data 25 ottobre 2021 e vi confermiamo che ulteriori cure mediche non sono

suscettibili di migliorare in modo sostanziale la capacità lavorativa del sig. RI

1. Contrariamente a quanto comunicato il 6 settembre 2021, sospenderemo le

prestazioni a titolo di spese di cura e d'indennità giornaliera dal 1. dicembre

2021.

Vogliate subito comunicarci se il vostro assistito, dal 13 settembre 2021 in

avanti, ha percepito prestazioni in contanti (rendita o indennità giornaliera)

da un'altra assicurazione. Non appena riceveremo una vostra conferma

procederemo al ripristino delle prestazioni d'indennità giornaliera fino al 30

novembre 2021.

Come anticipato durante la visita medica al sig. RI 1 e nel

successivo colloquio, vi confermiamo che considerati adeguatamente i postumi

infortunistici è ritenuta ancora esigibile un'attività lucrativa nella misura

completa.

Raccomandiamo al sig. RI 1 di presentarsi immediatamente con questa lettera

all'Ufficio Regionale di Collocamento (URC), affinché l'assicurazione contro la

disoccupazione possa adeguare il suo diritto a prestazioni.

Questo annuncio è inoltre importante affinché non venga a crearsi

una lacuna a livello assicurativo. (…)”

1.5. Dopo avere preso atto del certificato

medico del 16 novembre 2021 del Prof. dr. med. __________ (doc. 222 incarto

LAINF) ed esperiti gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione del

17 gennaio 2022 (doc. 236 incarto LAINF) l’CO 1, ha statuito quanto segue:

" (…) ci

riferiamo alla nostra lettera del 9 novembre 2021 (chiusura del caso secondo

art. 19 LAINF).

Abbiamo esaminato il diritto ad una rendita d'invalidità e ad

un'indennità per menomazione dell'integrità.

Rendita d'invalidità:

(…).

Dagli accertamenti medici ed economici è risultato che, unicamente per quanto

concerne i postumi organici dell'infortunio, si può pretendere dal signor RI 1

l'esecuzione al 100% di un'attività lavorativa leggera fino a mediamente

pesante.

Per il salario da valido consideriamo quello indicato dalla ditta __________,

ed ammonta a CHF 57 200.00.

Il salario da invalido è quantificato tramite i dati forniti dall'Ufficio

federale di statistica il quale, attraverso la propria pubblicazione

"Rilevazione svizzera della struttura dei salari 2018", rivalutata

nominalmente al 2021, indica che un uomo adibito ad attività semplici

percepisce un salario annuo mediano di CHF 68 993.00 (tabella

TA1_tirage_skill_level, totale, uomini, livello 1, 41.7 h/sett., rivalutazione

nominale con T1.1.15B-S: per il 2019 + 0.9%, per il 2020 +0.8%, per il 2021

+0.1% stima trimestrale). Una deduzione sociale (DTF 126 V 75), considerate le

relativamente blande limitazioni funzionali, non è giustificata.

Nella nostra valutazione non abbiamo considerato i disturbi dovuti all'avanzata

artrosi AC, all'impingement sub-acromiale cronico, alla tendinopatia del

sovrapinato e del sottoscapolare ed alla degenerazione scapolo omerale.

Ne consegue che i postumi infortunistici non influiscono in modo apprezzabile

sull'incapacità al guadagno. Non possiamo pertanto accordare prestazioni a

titolo di rendita d'invalidità.

(…).

Indennità per menomazione dell'integrità:

(…).

In base alle risultanze della visita medica del 25 ottobre 2021, non esiste

nessuna menomazione importante dell'integrità fisica. Non ricorrono perciò le

premesse per la concessione di un'indennità per menomazione dell'integrità.

Se a causa dell'infortunio lo stato di salute richiedesse una

nuova cura medica, l'assicurato ha il diritto di riannunciarsi alla CO 1 che

esaminerà il diritto a prestazioni assicurative. (…).”

(doc. 236, pag. 1 -3 incarto LAINF)

1.6. Dopo avere preso atto

dell’opposizione formale del 18 febbraio 2022 dell’RA 1 (doc. 242 incarto

LAINF) come pure di svariata nuova documentazione medica versata agli atti

(doc. 243, 250, e 252 incarto LAINF), con decisione su opposizione del 21 marzo

2022 l’CO 1 ha confermato la precedente decisione (doc. 254 incarto LAINF).

1.7. Con tempestivo ricorso del 6 maggio

2022, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto l’annulla-mento della

decisione su opposizione impugnata e, in via principale, che “È accertata la

causalità assicurativa per la spalla destra e all'arto superiore destro, con il

trauma accaduto in data 24 gennaio 2020, senza alcuna limitazione.” e che “Previa

interlocuzione con il ricorrente ed i suoi medici curanti, l'assicuratore

riprenda il pagamento delle prestazioni sanitarie che vengono a giustificarsi a

tale scopo, in modo particolare le spese di cura necessarie. Alla

stabilizzazione del quadro medico, l'assicuratore si determini nuovamente, con

una ulteriore decisione che contenga gli usuali mezzi di ritto, sulle

prestazioni di lunga durata conseguenti alla fattispecie.” rispettivamente,

in via subordinata, che “Il dossier è restituito all'assicuratore qui

convenuto, affinché disponga un accertamento specialistico teso a determinare

dapprima la causalità per la spalla e l'arto destro con il trauma del 11 marzo

2020, se del caso complessiva e/o parziale, le cure necessarie al miglioramento

oppure al mantenimento dello stato di salute, e poi a stabilire la capacità di

lavoro residua e l'indennità per menomazione dell'integrità. In seguito alla

valutazione peritale specialistica, la CO 1 si pronunci con una nuova decisione

contenente gli usuali rimedi diritto.” (cfr. doc. I, pag. 10).

Il rappresentante del ricorrente contesta l’operato del medico di __________

per non avere riconosciuto la causalità naturale tra tutti i disturbi di cui

soffre l’assicurato e l’infortunio del 24 gennaio 2020 (con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto), considerato pure che

prima del trauma non si erano mai manifestati disturbi alla spalla destra, né

tantomeno alla spalla sinistra, ciò che avrebbe potuto fare pensare ad un danno

compatibile con l’età avanzata.

Il patrocinatore dell’insorgente lamenta pure una prematura chiusura della

pratica da parte dell’CO 1, visto che l’assicurato, che continua ad avere forti

dolori, necessita di cure non solo per migliorare, ma anche per mantenere lo status,

che peraltro sarebbe peggiorato dall’autunno 2021, dopo l’interruzione della

fisioterapia.

Il rappresentante del ricorrente contesta anche la valutazione medica operata

dal medico di __________ (piena capacità lavorativa residua in attività

adeguate), in quanto non avrebbe tenuto conto di tutti i disturbi di cui soffre

il suo assistito alla spalla destra a causa dell’infortunio del 24 gennaio

2020.

Il patrocinatore

dell’insorgente critica l’operato dell’amministrazione per non avere preso in

considerazione la TA1-2018, categoria 49-52, livello 2, per determinare il

reddito da valido dell’assicurato che, “trascorso il periodo di protezione

previsto dal CO (art. 336c)” (cfr. doc. I, pag. 9) è stato licenziato con

effetto al 31 luglio 2020.

Il rappresentante del ricorrente lamenta pure la mancata applicazione, nel caso

di specie, di una deduzione sociale del 10% al reddito da invalido ritenuto

dall’CO 1.

A sostegno delle proprie

argomentazioni, produce il certificato medico del 3 maggio 2022 del Prof. dr.

med. __________ (doc. A-2).

1.8. Con risposta del 2 giugno 2022

(doc. V), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

A suffragio delle proprie argomentazioni, ha prodotto l’apprezzamento medico

del 1° giugno 2022 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

generale e traumatologia (doc. V-3).

1.9. Il 2 giugno 2022 il TCA ha intimato

la risposta di causa all’RA 1, avvertendo le parti che avevano la facoltà di

presentare, entro 10 giorni, eventuali mezzi di prova (doc. VI). Nella medesima

occasione il TCA ha invitato RA 1 a presentare, entro il medesimo termine, le

proprie osservazioni al riguardo del doc. V-3 (doc. VI).

1.10. Il 28 giugno 2022 (doc. VII) l'RA 1

si è riconfermata nelle proprie conclusioni, con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto.

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del

25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua

composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018).

Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a

partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale

esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono

gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del

Giudice Ivano Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid.

2.1).

nel merito

2.2. Nel caso concreto, oggetto di

contestazione sono la stabilizza-zione dello stato di salute al 1° dicembre

2021, la valutazione medica operata dall’amministrazione (capacità lavorativa

residua del 100% con pieno rendimento in attività adeguate attestata dal medico

di fiducia dell’CO 1), il grado di invalidità nullo dell’assicurato e il

mancato riconoscimento di un’IMI.

Per quanto concerne la questione relativa la causalità naturale tra tutti i

disturbi di cui soffre l’assicurato alla spalla destra e l’infortunio del 24 gennaio

2020, essa è divenuta priva di oggetto, in quanto nell’apprezzamento medico del

1° giugno 2022 versato agli atti in questa sede dall’CO 1 (doc. V-3) è stata

riconosciuta dal medico fiduciario (dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia generale e traumatologia), il quale ha segnatamente attestato che

ritiene “con la probabilità preponderante possibile, che i disturbi accusati

dall'assicurato possano essere stati causati anche, o addirittura

principalmente, dalla resezione dell'articolazione acromio-claveare.” e che

“Avendo accettato il nesso causale delle lesioni iniziali con la conseguente

operazione del 3 giugno 2020, dobbiamo accettare anche tutti i conseguenti

interventi a partire da questa data. Quindi, le attuali limitazioni sono da

mettere in nesso causale con l'infortunio del 24 gennaio 2020” (cfr. doc.

V-3, pag. 4).

L’esame della fattispecie

avverrà, quindi, considerando tutti i disturbi accusati dall'assicurato alla

spalla destra di origine infortunistica, come riconosciuti dal dr. med. __________.

2.3. Stato di salute

infortunistico stabilizzato dal 1° dicembre 2021?

2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato

ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43

consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato

totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito

d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la cura

medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

Secondo la giurisprudenza

federale, la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1

LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del

ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e

riferimenti).

In una sentenza 8C_614/2019 del

29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la giurisprudenza di cui

alla DTF 134 V 109, nel senso che quello dell’atteso aumento o ripristino della

capacità lavorativa, non rappresenta un criterio di valutazione esclusivo. La

prosecuzione della cura medica - in quella fattispecie, si era trattato di un

intervento chirurgico volto a eliminare il “dito a scatto” - può ancora

comportare un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, anche se la

persona assicurata ha già ripreso in misura completa la sua precedente attività

professionale (per un caso di applicazione di questa giurisprudenza, si veda la

STF 8C_620/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 2.4).

Questa giurisprudenza è stata

confermata anche nella recentissima sentenza 8C_682/2021 del 13 aprile 2022,

ove l’Alta Corte ha inoltre puntualizzato, al consid. 5.1, quanto segue:

" (…) Der

Begriff "namhaft" verdeutlicht demnach, dass die durch weitere

(zweckmässige) Heilbehandlung im Sinne von Art. 10 Abs. 1 UVG erhoffte

Besserung ins Gewicht fallen muss (BGE 134 V 109 E. 4.3; SVR 2020 UV Nr. 24 S.

95, 8C_614/2019 E. 5.2 f.; Urteil 8C_183/2020 vom 22. April 2020 E. 2.3 und E.

4.3.2). Unbedeutende Verbesserungen genügen ebenso wenig wie die blosse

Möglichkeit einer Besserung (RKUV 2005 Nr. U 557 S. 388, U 244/04 E. 3.1; Urteil

8C_344/2021 vom 7. Dezember 2021 E. 7.2). In diesem Zusammenhang muss der

Gesundheitszustand der versicherten Person prognostisch und nicht aufgrund

retrospektiver Feststellungen beurteilt werden. Grundlage für die Beurteilung

dieser Rechtsfrage bilden in erster Linie die ärztlichen Auskünfte zu den

therapeutischen Möglichkeiten und der Krankheitsentwicklung, die in der Regel

unter dem Begriff Prognose erfasst werden (SVR 2020 UV Nr. 24 S. 95,

8C_614/2019 E. 5.2; Urteil 8C_604/2021 vom 25. Januar 2022 E. 5.2). (…)”

È inoltre utile rilevare che,

secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione

prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in

cui le prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF

8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre

2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5

settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017 consid.

2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018 consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del

18 marzo 2019 consid. 2.2.2; STCA 35.2020.86 dell’8 marzo 2021 consid. 2.3.1;

STCA 35.2020.98 del 26 marzo 2021 consid. 2.3.1).

2.3.2. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede

la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto

oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF dell'8 luglio 2003

nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V

160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

Giova qui infine ricordare un

principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello

secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.

(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della

diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in

caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico

curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2; STCA 32.2020.88 del 31 maggio 2021,

consid. 2.5).

2.3.3. Con la decisione su opposizione

impugnata, sentito il parere del proprio medico di __________, l’CO 1 ha

dichiarato che, a contare dal 1° dicembre 2021, non vi erano più provvedimenti

terapeutici suscettibili di migliorare notevolmente le condizioni di salute

infortunistiche dell’insorgente e, pertanto, ha posto termine alle prestazioni

di corta durata.

Il patrocinatore dell’insorgente

lamenta una prematura chiusura della pratica da parte dell’CO 1, visto che

l’assicurato, che continua ad avere forti dolori, necessita di cure non solo

per migliorare, ma anche per mantenere lo status, che peraltro sarebbe

peggiorato dall’autunno 2021, dopo l’interruzione della fisioterapia (cfr. doc.

I).

2.3.4. Dalle tavole processuali emerge che,

a causa dell’infortunio del 24 gennaio 2020, l’assicurato si è sottoposto il 3

giugno 2020 ad un intervento di “Artroscopia della spalla destra con

resezione acromioclaveare e ricostruzione del tendine sovraspinato” (doc.

39, 79 e 80 incarto LAINF). A causa dell’in-sorgere di una “capsulite

adesiva e sindrome mano-spalla” (doc. 62 incarto LAINF), di dolori

persistenti e della rigidità dell’arto superiore destro, RI 1 si è sottoposto a

svariate sedute di fisioterapia, ergoterapia e ad alcune infiltrazioni e il 18

dicembre 2020 ad un intervento di “Artroscopia della spalla destra con

capsulotomia circonferenziale” (doc. 109 e 131 incarto LAINF). In seguito,

egli ha continuato a sottoporsi a sedute di fisioterapia e di ergoterapia come

pure alle visite di controllo dal Prof. dr. med. __________.

In data 1° giugno 2021 RI 1 è stato nuovamente visitato dal Prof. dr. med. __________,

che, nel relativo rapporto di medesima data, ha attestato quanto segue: “In

data odierna constato che la situazione alla spalla sta gradualmente

migliorando. Il paziente presenta meno dolori ed una miglior articolarità. Vi

sono tuttavia ancora dolori sotto sforzo (…). Ho fatto nuovamente una

prescrizione di fisioterapia (…).” (doc. 137 incarto LAINF).

In data 10 agosto 2021 RI 1 è

stato nuovamente visitato dal Prof. dr. med. __________, che, nel relativo

rapporto di medesima data, ha attestato quanto segue: “In data odierna

situazione stabile. (…). Credo che valga sicuramente la pena di insistere

con la fisioterapia e ho incoraggiato il paziente a continuare gli esercizi

anche in maniera indipendente eseguendo più volte al giorno il rinforzo

muscolare (…).” (doc. 149 incarto LAINF; n.d.r.: la sottolineatura è della

redattrice).

Nell’annotazione del 16 agosto 2021

il dr. med. __________, ha attestato quanto segue: “Situazione stabile, a

parte di un rinforzo da eseguire in modo autonomo, nessuna terapia indicata”

(doc. 150 incarto LAINF).

In data 6 settembre 2021, l’amministrazione ha pertanto sospeso le prestazioni

di corta durata (indennità giornaliera e cura medica, ad eccezione della

prossima visita del Dr. med. __________ prevista il 30 settembre 2021) dal 13

settembre 2021 (doc. 162 incarto LAINF).

L’RA 1 ha espresso il 21 settembre 202 il proprio disaccordo alla chiusura del

caso (doc. 167 incarto LAINF). A tal proposito ha prodotto il certificato del 15

settembre 2021 (doc. 168 incarto LAINF), nel quale il dr. med. __________ -

specialista FMH in medicina interna generale e medico di famiglia

dell’assicurato - ha attestato quanto segue:

" (…) Il

paziente necessitava continuamente di terapia analgesica con Diclofenac, con

Paracetamolo e con Tramadolo.

Da questa valutazione anatomo-funzionale articolare si comprende

chiaramente come il trattamento non sia sicuramente ultimato, come i dolori

siano ancora imponenti legati anche alla sindrome dolorosa regionale complessa

dell'arto superiore di destra e come una ripresa anche parziale lavorativa non

sia al momento ipotizzabile.

Non comprendiamo pertanto la vostra decisione del 06.09.2021 di

chiudere il caso a partire dal 13.09.2021.

Una decisione che ci appare intempestiva e inadeguata alla

situazione del paziente. Prima di prendere questa decisione sarebbe stato

corretto da parte vostra convocare direttamente il paziente in agenzia per un

controllo da parte del vostro medico fiduciario o prendere contatto con i

medici curanti attuali Dr. med. __________ a __________ e Prof. Dr. med. __________

a __________ per avere una relazione ade-guata circa la situazione attuale del

paziente.

Non riusciamo a capire in base a quali elementi abbiate potuto

assumere questa decisione nei riguardi del paziente. (…)” (doc. 168, pag. 2

incarto LAINF)

L’RA 1 ha inoltre prodotto il

23 settembre 2021 (doc. 170 incarto LAINF) il certificato del 22 settembre 2021

(doc. 171 incarto LAINF), nel quale il Prof. dr. med. __________ ha attestato

quanto segue:

" (…) In

data odierna situazione sovrapponibile rispetto al precedente controllo.

(...).

In merito alla recente decisione della CO 1 di sospendere le

prestazioni mi trovo sorpreso e manifesto il mio disaccordo in quanto la

situazione del paziente non è risolta. Ci troviamo sicuramente di fronte ad un

danno permanente ma soprattutto il paziente necessita ancora di un

proseguimento della riabilitazione. Soprattutto sono in disaccordo con

l'affermazione che il paziente possa riprendere la precedente attività. Non può

infatti lavorare con le mani a livello e al di sopra dell'orizzontale anche

senza pesi e non può sicuramente sollevare pesi al di sopra dell'orizzontale.

Chiedo dunque alla CO 1 di rivedere la propria posizione nonché consiglio una

visita da parte del medico di __________.

Da un punto di vista terapeutico attualmente va proseguita la

riabilitazione. Il paziente rimane inabile al 100%. Prevedo un controllo tra un

paio di settimane e non mancherò di tenerti al corrente.” (doc. 171 incarto

LAINF; n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice).

Nell’annotazione del 12 ottobre

2021 il dr. med. __________, ha attestato quanto segue: “(…) Vedo necessario

VMC. Decorso troppo lungo riguardo il fatto è stato unicamente una lesione del

sovraspinato con altrimenti i normali problemi morbosi di impingement subacromiale

con resezione parziale del AC. Complicata da una capsulite. (…)” (doc. 172

incarto LAINF).

Nel rapporto del 9 novembre 2021 relativo alla visita medica di chiusura del

25.10.2021 (doc. 202 incarto LAINF), il precitato medico di __________ ha

attestato quanto segue:

" (…) Proposte

diagnostiche e terapeutiche

Non sono previste altre terapie o proposte diagnostiche. Ho solo

proposto di integrare il più possibile il braccio destro nelle attività della

vita quotidiana ed eseguire giornalmente gli esercizi a casa che gli sono stati

mostrati negli ultimi otto mesi durante la terapia intensiva (4 giorni alla

settimana). (…)” (doc. 202, pag. 6 incarto LAINF)

In data 9 novembre 2021,

l’amministrazione ha informato l’RA 1 che: “(…) Contrariamente a quanto

comunicato il 6 settembre 2021, sospenderemo le prestazioni a titolo di cura e

di indennità giornaliera dal 1° dicembre 2021. (…).” (doc. 203 incarto

LAINF).

In data 2 marzo 2022, il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:

" (…) Da

allora, visto che le prestazioni sono state sospese incongruamente alla data

del 30.11.2021, la situazione appare nettamente peggiorata sia per quanto

riguarda dolori che per quanto riguarda la motilità e la funzionalità della

spalla di destra. Ribadisco che la decisione da parte vostra è stata

intempestiva e inadeguata alla situazione del paziente, chiedo pertanto una

convocazione nella vostra clinica per una valutazione accurata e una decisione

circa l'ulteriore procedere del paziente summenzionato. (…)”

(doc. 252 incarto LAINF)

In data 3 maggio 2022, il Prof.

dr. med. __________ ha attestato quanto segue:

" (…) II

sottoscritto certifica di avere in cura il signor RI 1 del __________. Il

paziente era stato vittima di un trauma alla spalla destra il 24.01.2020. (…).

Attualmente, a distanza di più di 2 anni dal trauma iniziale,

persistono dolori, ipostenia e limitazione dell'articolarità della spalla

destra. (…).

Da segnalare inoltre che dalla sospensione della fisioterapia la

situazione è ulteriormente peggiorata con aumento dei dolori e nuovamente

irrigidimento della spalla. Ho incoraggiato il paziente ad eseguire esercizi in

maniera autonoma ma ciò risulta non essere sufficiente. Dovrà dunque riprendere

anche la fisioterapia. (…)”

Nell’apprezzamento medico del

1° giugno 2022 (doc. V-3), il medico fiduciario - dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia generale e traumatologia - ha attestato quanto

segue:

" (…)

Basandoci ancora sul rapporto del Prof. __________ non può essere ritenuto, con

probabilità preponderante, che l'ulteriore proseguimento della fisioterapia

potesse migliorare sensibilmente la situazione dell'assicurato (…).” (doc. V-3,

pag. 5)

2.3.5. Nel caso di specie, questo Tribunale

rileva, innanzitutto, che tra l’infortunio (avvenuto in data 24 gennaio 2020) e

il momento a partire dal quale lo stato di salute è stato considerato

stabilizzato (dal 1° dicembre 2021) sono trascorsi quasi due anni (più

precisamente poco più di ventidue mesi) durante i quali l’Istituto assicuratore

ha pagato le prestazioni.

Chiamato a pronunciarsi in merito

al raggiungimento della stabilizzazione dello stato di salute, il TCA rileva

quanto segue.

Alla luce degli elementi convergenti che emergono dalla documentazione medica

appena riassunta al considerando 2.3.4 (in particolare, da quanto attestato il

10 agosto 2021 e il 22 settembre 2021 dal Prof. dr. med. __________: cfr. doc.

149 e 171 incarto LAINF), -, ribadito che, secondo la giurisprudenza federale,

la questione della stabilizzazione va valutata in maniera prospettica,

ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state interrotte, occorre

ritenere dimostrato che al più tardi al momento in cui l’amministrazione

ha posto termine alle prestazioni di corta durata (dunque, in casu, il

1° dicembre 2021), non vi erano più misure terapeutiche atte, con verosimiglianza

preponderante, a migliorare notevolmente le condizioni di salute

infortunistiche dell’insorgente.

Questa Corte condivide la

conclusione dell’Istituto assicuratore secondo cui, in data 1° dicembre 2021,

lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1

LAINF e della relativa giurisprudenza. La circostanza che, a quel momento,

l’insorgente denunciasse ancora disturbi all’arto superiore destro (dolori

e/o limitazioni funzionali) rispettivamente necessitasse - se del caso - di

misure conservative (ergoterapia e/o fisioterapia e/o infiltrazioni)

volte a evitare un loro peggioramento, non costituisce un ostacolo alla

stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche. Decisivo ai fini

del giudizio è soltanto che a quel momento lo stato di salute, per gli aspetti

prettamente infortunistici, non poteva più essere sensibilmente

migliorato grazie ad ulteriori terapie.

In conclusione, il TCA non ritiene dunque dimostrato, con il grado di

verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. DTF 125 V 195

consid. 2 e riferimenti), che al più tardi al momento in cui

l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni di corta durata, vi fossero

ancora delle misure terapeutiche suscettibili di migliorare sensibilmente le

condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente.

Alla luce delle considerazioni

che precedono, le censure ricorsuali volte a censurare l’operato

dell’amministrazione in relazione all’estinzione del diritto alle prestazioni

di corta durata, vengono respinte.

La decisione su opposizione

impugnata va dunque confermata nella misura in cui sancisce che al 1° dicembre

2021 lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19

cpv. 1 LAINF.

Pertanto, data la stabilizzazione

delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore LAINF convenuto era

dunque legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata (cura medica e

indennità giornaliera) e a valutare il diritto alle prestazioni di lunga

durata.

2.4. Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03

del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che

l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a

sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo

per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in

seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA

prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.

16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra

Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la

DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli

elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute fisica o

psichica (fattore medico)

2.

la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4.2. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado

dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione

attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF

Fatti

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano

l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o

conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa

di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella

determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto

(RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,

p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito conseguibile

senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4.3

Per chiarire la questione

riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha fatto capo

alla valutazione del 9 novembre 2021 (doc. 202 incarto LAINF) del dr. med.

__________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell’apparato locomotore, il quale ha attestato quanto segue:

" (…)

Diagnosi

Stato dopo distorsione del braccio destro il 24.01.2020 con

Acutizzazione di un'artrosi AC e impingement sub-acromiale spalla

destra.

Il 03.06.2020 artroscopia spalla destra in presenza di artrosi

acromioclaveare con lesione parziale del sovraspinato a livello

pre-inserzionale, resezione sub-acromiale con acromion-plastica, inserimento di

una vite in titanio a tripla sutura con buona copertura della testa omerale.

Diagnosi non di competenza CO 1

Avanzata artrosi AC, impingement sub-acromiale cronico. Tendinopatia

del sovraspinato e del sottoscapolare.

Degenerazione scapolo omerale.

Apprezzamento

(…).

Valutando lo stato attuale si nota una cuffia rotatoria guarita e

competente, motivo per cui si esprime una esigibilità lavorativa sul mercato

globale con piena abilità lavorativa.

L'amministrazione si esprimerà in tal senso.

Esigibilità del lavoro

L'assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a

leggeri tra i 5 e 10 kg molto spesso. Può portare e sollevare pesi medio

pesanti tra i 10 e i 25 kg fino all'altezza dei fianchi talvolta. Di rado può

sollevare pesi pesanti tra 25 e 45 kg fino all'altezza dei fianchi. Non può più

portare pesi molto pesanti che superano i 45 kg. Può sollevare oltre l'altezza

del petto fino a 5 kg talvolta, non può più sollevare oltre l'altezza del petto

pesi che superano i 5 kg. Molto spesso può eseguire lavoro leggero/di

precisione e media. Talvolta può eseguire lavoro pesante e lavoro manuale

rozzo. Non può eseguire lavoro molto pesante. Nessuna limitazione per la

rotazione della mano.

Di rado può eseguire lavori sopra la testa. Nessuna limitazione

per la rotazione del busto o stare in posizione seduta inclinata in avanti o

posizione in piedi inclinata in avanti. Nessuna limitazione per lavori in

posizione inginocchiata o in flessione delle ginocchia. Nessuna limitazione

riguardo la posizione seduta, in piedi o posizione a libera scelta. Nessuna

limitazione per spostamenti camminando fino ed oltre 50 m e per lunghi tratti.

Nessuna limitazione per camminare su terreni accidentati. Nessuna limitazione

per salire le scale, spesso può salire scale a pioli. Nessuna limitazione per

l'uso delle due mani e stare in equilibrio.”

(doc. 202, pag. 6-8 incarto LAINF; il grassetto non è della

redattrice)

In data 15 ottobre 2021, il dr.

med. __________ ha attestato che l’assicurato: “è inabile al lavoro al 100%

nella precedente occupazione di camionista, in un’attività adeguata allo stato

funzionante attuale può essere abile almeno nella misura del 20%.” (doc.

179.

incarto LAINF).

In data 3 maggio 2022 (doc. A-2),

il Prof. dr. med. __________ ha attestato quanto segue:

" (…) II

sottoscritto certifica di avere in cura il signor RI 1 del __________. Il

paziente era stato vittima di un trauma alla spalla destra il 24.01.2020. (…).

Attualmente, a distanza di più di 2 anni dal trauma iniziale,

persistono dolori, ipostenia e limitazione dell'articolarità della spalla destra.

(…).

Ritengo dunque che anche le attuali limitazioni possano essere

messe in relazione con l'evento infortunistico. Ritengo inoltre che attualmente

il paziente presenta un rendimento ridotto anche per attività lavorativa

leggera in quanto non può lavorare a lungo con le braccia a livello e al di

sopra dell'orizzontale e non può sollevare carichi. Anche per un ipotetico

lavoro leggero non può dunque essere abile al 100%. (…)”.

Interpellato a tal riguardo dall’CO 1, nell’apprezzamento medico del 1° giugno

2022.

(doc. V-3), il dr. med. __________ (specialista FMH in chirurgia generale

e traumatologia e medico fiduciario dell’CO 1) - dopo avere riconosciuto che tutte

le limitazioni che presenta l’assicurato alla spalla destra sono da mettere in

nesso causale con l’infortunio del 24 gennaio 2020 (cfr. doc. V-3, pag. 4) - ha

attestato quanto segue:

" (…)

4.

Concorda che l'assicurato presenta un rendimento ridotto anche per attività

lavorativa leggera in quanto non può lavorare a lungo con le braccia a livello

e al di sopra dell'orizzontale e non può sollevare carichi?

Il Dr. med. __________ descriveva in modo dettagliato nella sua visita di

chiusura del 9 novembre 2021 una buona forza e articolarità della spalla

destra. Questo permetteva all'assicurato di eseguire lavori fino all'altezza

dei fianchi molto spesso con dei carichi pesanti. In un'attività adeguata, dove

i lavori a livello al di sopra dell'orizzontale venivano sconsigliati, la valutazione

dell'esigibilità lavorativa e il rendimento descritto dal Dr. __________ può

essere considerata comprensibile. Il ragionamento del Prof. __________ invece,

secondo il quale l'assicurato non potrebbe neanche più svolgere un lavoro

leggero adattato a causa della mancanza di forza, non può essere ripercorso.

5.

Concorda con il fatto che anche per un ipotetico lavoro leggero non può

essere abile al 100%?

No. La valutazione espressa dal Prof. __________ non apporta dei

nuovi elementi validi che possano contraddire la valutazione eseguita dal Dr.

med. __________ per l'esigibilità lavorativa in un'attività adeguata.” (cfr.

doc. V-3, pag. 4; n.d.r.: il corsivo non è della redattrice)

2.4.4

Nella concreta evenienza questo

Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal dr. med. __________ il 9

novembre 2021 (doc. 202 incarto LAINF) - posta alla base della decisione

avversata - confermata il 1° giugno 2022 dal dr. med. __________ (doc. V-3).

Il TCA non ignora il certificato medico - invero generico e stringato - del 15

ottobre 2021 del medico di famiglia, dr. med. __________, specialista FMH in

medicina interna generale (cfr. doc. 179 incarto LAINF) rispettivamente il

certificato medico del 3 maggio 2022 del Prof. dr. med. __________ (doc. A-2).

Tuttavia essi non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la

fondatezza dall'approfondito parere espresso dal dr. med. __________ interpellato

dall’istituto assicuratore resistente il 9 novembre 2021 relativo alla visita

medico-__________ di chiusura del 25 ottobre 2021 (doc. 202 incarto LAINF), con

considerazioni puntuali e convincenti, con espresso riguardo alla situazione

clinica dell’assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata

dal medico fiduciario come pure dell’esigibilità lavorativa posta dal medesimo

medico specialista e della capacità lavorativa residua in attività adeguate,

che è stato poi confermato dal dr. med. __________ il 1° giugno 2022 (cfr. doc.

V-3, pag. 4), in modo puntuale e convincente, dopo avere riconosciuto che tutte

le limitazioni che presenta l’assicurato alla spalla destra sono da mettere in

nesso causale con l’infortunio del 24 gennaio 2020 e alla luce segnatamente del

certificato medico del 3 maggio 2022 del Prof. dr. med. __________.

Va comunque rilevato che la

circostanza che tra la valutazione dell’esigibilità lavorativa eseguita dal

medico fiduciario dell'CO 1 e quella effettuata dallo specialista curante vi

possano essere alcune differenze riguardanti la natura e l’importanza dei

limiti funzionali (in particolare, circa l’entità dei pesi che l’assicurato è

ancora in grado di sollevare), sarebbe in ogni caso irrilevante (cfr. pure la

STCA 35.2021.59 dell’8 novembre 2021, consid. 2.4.3 e la STCA 35.2022.10 del 16

maggio 2024, consid. 2.4.4)

In effetti, il concetto

d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato e, quindi, ad un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati. Inoltre gli impedimenti ritenuti dal medico di fiducia

non sono tali da poter sostenere che ci si troverebbe confrontati a una

costellazione particolarmente sfavorevole ai fini reintegrativi. Difatti, la

giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire

che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi

qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3

e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza, se è

vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in

particolare ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e

commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata

STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti). Si può,

quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta

di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991

pag. 332 consid. 3b; OMLIN, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

idonee (vedi, tra le altre, la STCA 35.2020.90 del 3 maggio 2021, consid. 2.7 e

riferimenti, la STCA 35.2021.59 dell’8 novembre 2021, consid. 2.4.3 e la STCA

35.2022.10

del 16 maggio 2024, consid. 2.4.4)).

In concreto questo Tribunale

ritiene che, anche nel caso di specie, nel mercato generale del lavoro esistano

delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il

ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di

esercitare tempo pieno (presenza e rendimento al 100%), tenuto conto dei suoi

limiti funzionali.

Il TCA non ignora nemmeno tutti

gli altri svariati certificati medici agli atti (del dr. med. __________, del

Prof. dr. med. __________, ecc.), che tuttavia non consentono di giungere ad

una diversa conclusione o perché non si esprimono in merito all’esigibilità

lavorativa posta dal medesimo medico specialista e alla capacità lavorativa

residua in attività adeguate oppure sono troppo generici e stringati.

Giova qui rilevare che, nella STF

9C_532/2020 del 13 ottobre 2021, al consid. 4.1, l’Alta Corte ha ribadito che:

" Di

principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per

cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in

caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc)”.

2.4.5

Del resto, l'esigibilità indicata

dal medico fiduciario risulta pure plausibile alla luce dei precedenti

giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni

nell'utilizzo degli arti superiori (cfr., tra le tante, STCA 35.2016.89 del 13

febbraio 2017 consid. 2.9 e i numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati;

STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021 consid. 2.4.4 e i numerosi rinvii

giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2021.5 del 18 maggio 2021 consid. 2.3.4).

Sempre in merito ai precedenti

giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni

nell'utilizzo degli arti superiori, giova qui ricordare la STCA 35.2017.37 del

23.

novembre 2017 (che è stata confermata dall’Alta Corte con STF 8C_32/2018 del

7.

gennaio 2019), in particolare il consid. 2.6 nel quale il TCA ha rilevato

quanto segue:

" (…) Ad

esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere

a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive,

trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi

infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito

nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità

era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio,

il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva

unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente

confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale

ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che,

secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata

praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza

forza.

Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p.

347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit

funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di

svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza

con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto

ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta

incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in

attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei

compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:

"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto

scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito

flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità

nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del

nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della

vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA

succitata, consid. 2.6.).

Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid.

5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici

mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un

chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un

magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla

spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura

della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei

muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e

lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione

acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro

(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2,

riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale

alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice,

dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange

basale con instabilità a livello delle articolazioni interfalangee

dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso

una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.

In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha

dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non

bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa,

della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.

Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra

sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale,

per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era

attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo

immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.

In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha

confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione

dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega circolare, è stato

ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto

di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di precisione), che non

richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.

Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4

maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale,

nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto

inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle

carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di svolgere, a

tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.

In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale

ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,

l'assicurato (di professione "tassametrista-impiegato-operaio", che -

mentre usciva dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un

trauma distorsivo alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia

rotatoria a livello di sovraspinato e nella porzione craniale del

sottoscapolare e, successivamente - mentre andava a prendere l'automobile al

proprio domicilio - è scivolato sul ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione

su entrambi i polsi e dolori di contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando

una re-rerottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e una rottura

della cuffia dei rotatori della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo

pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le

limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito alle spalle.

In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale

ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,

l'assicurato (di professione "autista" con qualifica di

"impiegato-operaio", che - mentre stava caricando il camion - era

caduto dalla rampa di carico, riportando una frattura del capitello radiale

sinistro tipo Mason II e una frattura composta dello spigolo esterno del

processo coronoideo dell'ulna) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un

rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni

derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al gomito sinistro

(adominante).

In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo Tribunale

ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,

l'assicurato (di professione "muratore" che, a causa di un infortunio

professionale con una sega circolare, aveva subito un intervento di amputazione

trans-P2 del IV dito a destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un

rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni

derivanti dal danno alla salute infortunistico alla mano destra (dominante), e,

quindi, un lavoro leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e

della manipolazione di attrezzi (anche di precisione) che non richiede

un'ottima presa della mano destra e sinistra nel contempo rispettivamente

un'ottima agilità di ambedue le mani contemporaneamente.

In una sentenza 35.2016.103 del 23 marzo 2017 questo Tribunale ha

ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,

l'assicurato (di professione "parrucchiere" che, a causa di tre

infortuni non professionali, aveva riportato delle limitazioni al gomito

sinistro dominante), era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento

completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal

danno alla salute infortunistico (e più precisamente: prevalentemente impedito

nei movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di pro-supinazione del gomito

sinistro specie se contro resistenza o con pesi superiori i kg. 2-3 e possibile

l'esecuzione ripetitiva di non più di 3-4 movimenti al minuto).

Infine, in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha

giudicato completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un

assicurato che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra

con sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una

situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.

Va inoltre rilevato che il concetto d’invalidità è riferito a un

mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta

implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di

manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e

Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).

Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è

in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche

(RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le

attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine,

motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono

essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 UV Nr.

15.

p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile

2009.

consid. 2.3.).

In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha

ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un braccio,

esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio: (…).

Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF

8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20

consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del

lavoro vi sono possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per

persone che vanno ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre

possono ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri (cfr., fra le tante, STCA

35.2017.2

del 2 ottobre 2017, consid. 2.6).” (cfr. STCA 35.2020.72 dell’8 marzo

2021, consid. 2.4.4; STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021, consid. 2.6; STCA

35.2021.9

del 20 settembre 2021, consid. 2.2.3 e la STCA 35.2022.10 del 16 maggio

2022, consid. 2.4.5).”

(cfr. pure la STCA 35.2021.9 del

20.

settembre 2021, consid. 2.2.3, ove questa Corte ha ritenuto abile al 100% in

attività adeguate al danno infortunistico subito un assicurato che, dopo essere

scivolato, è caduto a terra, riportando una frattura del polso destro

pluriframmentaria rispettivamente la STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021,

consid. 2.8, ove questa Corte ha ritenuto abile al 100% in attività adeguate al

danno infortunistico subito un’assicurata che, dopo essere scivolato, è caduto

a terra, riportando una frattura scomposta del radio distale e la frattura

dello stiloide ulnare al polso sinistro rispettivamente la STCA 35.2022.10 del

16.

maggio 2022, consid. 2.4.6, ove questa Corte ha ritenuto abile al 100% in

attività adeguate al danno infortunistico subito un assicurato che era caduto,

riportando una contusione/distorsione della spalla destra, con lesione

transmurale/subtotale del sovraspinoso trattata chirurgicamente e aveva pure

sviluppato una capsulite cronica).

2.4.6

In conclusione, il TCA non ha quindi

motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal med. __________ il 9

novembre 2021 (doc. 202 incarto LAINF), che ha proceduto ad una visita

personale accurata dell'assicurato, e dal 1° giugno 2022 dal dr. med. __________

(doc. V-3), ambedue specialisti della materia che qui ci occupa e che vantano

pure un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa.

Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg.

57, 551 e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz.

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e

sentenze ivi citate; cfr. anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI

1.

è in grado di svolgere un’attività lavorativa adeguata (ovvero rispettosa dei

limiti indicati dal medico di __________, dr. med. __________,

nell’apprezzamento del 9 novembre 2021: doc. 202 incarto LAINF; confermati dal dr.

med. __________ nell’apprezzamento del 1° giugno 2022: doc. V-3) a tempo pieno

e con un rendimento completo, compatibile con le limitazioni derivanti dal

danno alla salute infortunistico.

In esito alle considerazioni

che precedono, il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove (in particolare,

all’esperimento di una perizia: cfr. doc. VII, pag. 3), ritenendo la situazione

sufficientemente chiarita.

Va qui pure ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Da ultimo, il TCA non ignora

che il ricorrente (nato il __________) al momento della decisione su

opposizione (21 marzo 2022) avversata era 60enne. In proposito, è utile

segnalare che, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

(diversa è la situazione in materia di assicurazione per l’invalidità), qualora

l’età costituisca la causa essenziale che impedisce all’insorgente di mettere a

frutto la sua restante capacità lavorativa in attività medicalmente adeguate,

l’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.2) dispone che per la valutazione del

grado d’invalidità sono determinanti i redditi che potrebbe conseguire un assicurato

di mezza età (l’età media si situa intorno ai 42 o tra i 40 e i 45 anni –

cfr. DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2), portatore dei medesimi postumi

infortunistici. In virtù della norma in questione, si deve fare astrazione

dal fattore età non soltanto per la fissazione del reddito da invalido, ma

anche per stabilire il reddito da valido (DTF 114 V 310 consid. 2; consid.

7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426; cfr., per un caso

riguardante un assicurato, al momento della decisione su opposizione impugnata,

da poco 57enne, STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.3.3; per un caso

riguardante un assicurato, al momento della decisione su opposizione impugnata,

da poco 64enne, STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.3.3).

2.4.7

Le censure ricorsuali volte a

contestare l'esigibilità (e la capacità lavorativa residua) in attività

adeguate dell'assicurato vanno dunque respinte. Per quanto concerne, in

particolare, la critica mossa all'operato del dr. med. __________ per aver

formulato le proprie considerazioni solo basandosi sulla lettura degli atti,

senza aver preso conoscenza della concreta situazione, giova qui ricordare che,

di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktegutachten”)

è possibile se il medico dispone, come in concreto, di sufficienti elementi

risultanti da altri accertamenti personali (cfr. STCA 32.2017.27 dell'11

settembre 2017, consid. 2.7.1 e rinvii giurisprudenziali ivi citati e STCA

32.2017.62

del 2 ottobre 2017, consid. 2.9).

2.5

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che,

secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento

dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr.,

pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio

2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002

consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002

consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).

Nel caso di specie sono quindi

determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2021,

essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1° dicembre

2021.

(cfr. consid. 2.3.5).

2.6

2.6.1

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe guadagnato

nel 2021, qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio assicurato, un

importo annuo pari a fr. 57'200.- (doc. 231 incarto LAINF). Questo dato è stato

desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (doc. 215 incarto

LAINF).

Il patrocinatore dell’insorgente critica l’operato dell’amministrazione per non

avere preso in considerazione la TA1-2018, categoria 49-52, livello 2, per

determinare il reddito da valido dell’assicurato che, “trascorso il periodo

di protezione previsto dal CO (art. 336c)” (cfr. doc. I, pag. 9) è stato

licenziato con effetto al 31 luglio 2020.

In sede di risposta l’CO 1 ha puntualizzato quanto segue:

" (…) Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ne consegue che la Parte convenuta ha correttamente utilizzato

quale base di calcolo il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito se avesse

potuto continuare a svolgere la sua attività abituale nel 2021. (…)”

(cfr. doc. V, pag. 9)

2.6.2

Chiamato ora a pronunciarsi il TCA

ricorda che, per costante giurisprudenza federale, se la persona assicurata era

disoccupata al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo

sino all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche

senza l’infortunio, il reddito da valido deve essere desunto dai dati della

rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, la

STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; la

STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e riferimento ivi

citato e la STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e

riferimenti ivi citati; in questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole

per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; cfr., tra le

tante, la STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.6.1). Questa

giurisprudenza è stata confermata anche nella STF 8C_260/2020 del 2 luglio 2020

pubblicata in SVR 12/2020 IV n.71 (cfr., tra le tante, la STCA 35.2020.72 dell’8

marzo 2021, consid. 2.4.6).

In caso di assicurati che hanno

perso il lavoro per motivi estranei all’invalidità va preso in

considerazione il salario statistico conseguibile nell'ultima professione

esercitata, rispettivamente conseguibile in funzione dei titoli di studio ed in

base all'esperienza professionale concreta e non il salario statistico

conseguibile in un'attività semplice e ripetitiva (cfr. STCA 32.2013.61 del 22

novembre 2013; STCA 32.2013.216 del 22 settembre 2014, STCA 32.2017.175 del 30

maggio 2018, STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019; STCA 35.2019.25 del 5

settembre 2019, consid. 2.6; STCA 35.2019.57 del 14 ottobre 2019, consid. 2.6).

Il TF ha stabilito che vanno

utilizzati i dati statistici più recenti disponibili al momento del rilascio

della decisione (cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.7; STCA 35.2019.39 del 21

ottobre 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.144 del 25 maggio 2020, consid. 2.12.1;

STCA 32.2019.162 del 9 giugno 2020, consid. 2.9.1). Questa giurisprudenza è

stata confermata anche nella STF 8C_132/2020 del 18 giugno 2020 pubblicata in

SVR 12/2020 IV n.70 (cfr., tra le tante, la STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021,

consid. 2.4.6).

Dalle tavole processuali emerge

che l’assicurato, di professione camionista di mezzi pesanti, è stato

licenziato il 18 maggio 2020 con effetto al 31 luglio 2020 (doc. 243 incarto

LAINF) “trascorso il periodo di protezione previsto dal CO (art. 336c)”

(cfr. doc. I, pag. 9)

In siffatte circostanze, conformemente

alla citata giurisprudenza e contrariamente a quanto ritenuto dal

rappresentante del ricorrente, il reddito da valido del suo assistito non deve

essere determinato in applicazione dei dati statistici.

Il 10 novembre 2021 l’ultimo datore di lavoro ha comunicato all’CO 1 che il

salario annuale lordo dell’assicurato per il 2021 sarebbe stato di fr. 57'200.-

(pari a CHF 4'400 x 13 mesi: cfr. doc. 215, pag. 2 e doc. 243, pag. 5 incarto

LAINF).

Stante quanto precede il dato di

fr. 57'200.- (desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore di

lavoro e non contestato dal ricorrente), può essere fatto proprio da questa

Corte.

Il "reddito da valido" per il 2021 ammonta, quindi, a fr. 57'200.-.

2.7

2.7.1

Per quanto riguarda il reddito da

invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio

la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido

fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra Corte

federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore

infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro

entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto,

come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio

del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte, relativamente ai

dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto

di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza 32.2007.165 del 7

aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008,

ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in

una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella

stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima

percentuale (al riguardo cfr. GRISANTI, Nuove regole per la valutazione

dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23

aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 consid. 6.2;

dell’8% nella STF U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in

SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap

salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmen-te

inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può

giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei

redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la

parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

Nella DTF 134 V 322 l'Alta Corte

aveva stabilito al considerando 4.1 che se una persona assicurata, per motivi

estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore

alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede

in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica,

questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in

maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai

valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una

riduzione adeguata del valore statistico.

Questa giurisprudenza è stata

confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.

Da notare che, con comunicazione

del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i

Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019,

avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi

anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso

in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli

negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1

per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più

gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro

utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle

rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019”.

2.7.2

Giova qui infine segnalare che nella

recentissima sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022 relativa all’assicurazione

per l’invalidità, pubblicata in DTF 148 V 174 e citata dall’CO 1, il Tribunale

federale ha negato che fossero adempiuti i presupposti per un cambiamento della

propria giurisprudenza in materia di determinazione del grado d’invalidità in

applicazione dei dati salariali statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione

svizzera della struttura dei salari [RSS]).

Nel comunicato stampa del 9 marzo

2022.

figurano in particolare le seguenti indicazioni:

" (…) La

determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio disciplinata

dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato (secondo l'articolo

16.

della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente che un lavoro

corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le persone con

problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere derogato

utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o condizioni

concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito da valido e

da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio dalla legge.

Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in vigore, vengono

prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il salario

effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se questo

non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli

risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è

quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni

due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e

concreti del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi

standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi

finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come valore

di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del fatto

che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua capacità

lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in un

mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la

possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e

professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.

Questa deduzione è di fondamentale importanza come strumento di

correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto

possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per circostanze

personali e professionali, il Tribunale federale ha finora espressamente

rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore della tabella.

Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi. Questo serve

anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si confrontano i

redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da invalido

sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per mezzo degli

strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio.

Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento di prassi

non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza –

segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio 2022 della legge

federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità – non possa

svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in questo

momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione

ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali

per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione

il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)”

(cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf)

2.7.3

Per quanto concerne il reddito da

invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, con il danno alla

salute infortunistico, l’insorgente, nel 2021, avrebbe realizzato un guadagno

annuo lordo di fr. 68'993.-, calcolato sulla base dei dati statistici

risultanti dall'ISS (doc. 231 incarto LAINF).

L’importo di fr. 68'993.- è stato

desunto dalla tabella TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello di

qualifica 1, uomini, aggiornato al 2021, tenuto conto di una capacità

lavorativa residua del 100% in attività adeguate (doc. 231 incarto LAINF).

Il rappresentante dell’assicurato

non ha contestato il reddito da invalido di fr. 68'993.-, determinato

dall’amministrazione, quanto piuttosto che il suo assistito presenti una

capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguata che, tuttavia, come

si è visto al consid. 2.4.6, è stata confermata dal TCA.

In quanto desunto dalla tabella

TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, uomini,

aggiornato al 2021 l’importo di fr. 68'993.00 - a ragione, rimasto incontestato

dal rappresentante dell’assicurato - può essere fatto proprio da questa Corte.

Per quanto concerne i correttivi (parallelismo dei redditi e deduzione sociale)

confermati dalla giurisprudenza federale riportata al consid. 2.7.2, il TCA

rileva quanto segue.

2.7.4

Per quanto riguarda il primo

correttivo (parallelismo dei redditi: cfr. consid. 2.7.2, STCA

35.2021.86

del 23 maggio 2022, consid. 2.6.9 e STCA 35.2022.22 dell’11 luglio

2022, consid. 2.10.4) va rilevato quanto segue.

Dalle tavole processuali emerge

che l’assicurato, di professione autista di veicoli pesanti, a partire dal 14

maggio 2018, ha percepito un reddito annuale di fr. 55'900.- (pari a fr. 4'300.-

x 13 mesi) lordi nel 2018 e di fr. 56'550.- (pari a fr. 4'300.- dal 1° gennaio

al 30 giugno + fr. 4'400.- dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 + fr. 4'350 a

titolo di tredicesima) lordi nel 2019, in tale qualità a tempo pieno presso la ditta

__________ (cfr. doc. 215 e 243 incarto LAINF).

Ora, nel caso di specie, ci si

potrebbe invero chiedere se il ricorrente si sia accontentato o meno di un

reddito modesto (fr. 55'900.- rispettivamente fr. 56'550.-) e, quindi, se al

caso di specie, sia applicabile o meno il principio del parallelismo dei

redditi da raffrontare per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%

(cfr. la già citata DTF 135 V 297 consid. 6.1.2). Tutto ben considerato il TCA

ritiene che tale aspetto non debba essere approfondito oltre poiché, anche

volendo applicare una riduzione per gap salariale (ipotesi maggiormente

favorevole all’insorgente quale correttivo per i salari più bassi in Ticino;

cfr. consid. 2.7.2), l’esito non sarebbe comunque quello che auspica il

patrocinatore del ricorrente, così come verrà qui di seguito meglio

dimostrato.

Secondo la tabella

TA1_skill_levels 2018, settore economico 49-53 (“trasporto e magazzinaggio”),

livello di competenze 1 (nel caso di specie, tenuto conto della formazione e

dell’esperienza professionale dell’assicurato, non si giustifica l’applicazione

del livello 2), il reddito mediamente conseguito in Svizzera da un uomo, è di

fr. 5’171/mese.

Questo reddito deve essere

riportato su 42.4 ore/settimana, dato che corrisponde alla durata normale del

lavoro nel settore 49-53 in base alla relativa tabella pubblicata sul sito web

dell’UFS (“Durée normale du travail dans les entreprises selon la division

économique [NOGA 2008]”), per cui esso si attesta a fr. 5'481.26/mese oppure a

fr. 67'775.12/anno.

Dopo adeguamento all’indice dei

salari nominali riferito al settore 49-53 (cfr. tabella T.1.1.15 - 2018: 100.4,

2019: 101.8, 2020: 101.1), si ottiene, per il 2020, un reddito annuo di fr. 70'403.44,

aggiornato a fr. 70'755.45 (stima trimestrale dell’evoluzione dei salari

nominali: + 0.5 media dei trimestri I-IV nel 2021) nel 2021. Posto che

continuando a lavorare alle dipendenze della ditta __________, l’assicurato

avrebbe realizzato nel 2021 un reddito pari a fr. 57'200.- (cfr. supra, consid.

2.6.2), il gap salariale ammonta al 14% {già dedotto il 5%; ([70'755.45 -

57'200.-] x 100 : 70'755.45 = 19.15% arrotondato al 19% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121)}.

Applicando una deduzione per gap

salariale del 14%, si ottiene per il 2021 un reddito da invalido pari a fr. 58'644.05

(ovvero fr. 68'993 - fr. 10'348.95).

2.7.5

Per quanto riguarda il secondo

correttivo (deduzione sociale: cfr. consid. 2.7.2 ), va rilevato

quanto segue.

Il rappresentante dell’insorgente critica l’operato dell’CO 1 per non avere

applicato alcuna deduzione sociale al precitato importo e chiede l’applicazione

di una riduzione sociale del 10% al reddito da invalido ritenuto dall’CO 1 “visto

il danno medico (importante danno alla spalla, schiena, ecc…. ) e visti gli

altri parametri come ad es. l’età e vi dicendo” (cfr. doc. I, pag. 9).

In sede di risposta, l’Istituto assicuratore ha osservato quanto segue: “Nel

determinare il reddito conseguibile con invalidità si rammenta che il livello

di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere,

che tengono conto di molte limitazioni. Altre limitazioni non sono date e

dunque non si giustifica la richiesta di riduzione del 10%.” (doc. V, pag.

9).

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda che, secondo la giurisprudenza

federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione

personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25%

del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26

agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal TCA

secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite

l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più

frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero

difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede

giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella sentenza

9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013 del 17

gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere

con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le

limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria

del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto

procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento,

degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto

dell’insieme delle circostanze concrete.

La più recente giurisprudenza

federale ha stabilito che il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già

tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In

altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni

funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono

essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene applicata

nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in

attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita doppia

deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con

riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del

10.

giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4;

8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares

Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide

selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49).

Occorre inoltre ricordare che le

limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua

non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da

invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che

per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse

non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione

aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo

2017.

consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con

riferimenti).

Nel caso di specie, dalla

documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato

sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo o di rendimento,

un’attività leggera dal profilo dell’impegno fisico da svolgere a livello del

piano orizzontale (cfr. supra, consid. 2.4.6).

Secondo questo Tribunale, tenuto

conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il ricorrente beneficia

di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora sufficientemente

ampio, motivo per il quale una decurtazione non sarebbe giustificata (in questo

senso, si veda, ad esempio, la STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid.

4.3.1.4, concernente un assicurato i cui limiti funzionali riguardavano i

movimenti ripetitivi del gomito destro e il trasporto di pesi superiori a 7 kg,

precisato che quest’ultimo costituiva un valore massimo nel senso che il

trasporto di pesi, anche di minore entità, doveva alternarsi a periodi di

riposo per il braccio destro, la STF 8C_174/2019 consid. 5.2.2, riguardante

un’assicurata in grado di impiegare il suo arto superiore sinistro soltanto in

attività leggere e non ripetitive oppure la STCA 35.2019.73 del 22 gennaio 2020

consid. 2.4.6, concernente un assicurato, vittima di un infortunio all’arto

superiore dominante, che è stato ritenuto ancora in grado di svolgere, a tempo

pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa leggera, in cui

potesse evitare di sollevare/trasportare pesi superiori ai 5 kg e di svolgere

mansioni sopra il livello delle spalle). Da notare che, in base a quanto

risulta dagli atti medici, il qui ricorrente non può essere considerato alla

stregua di un individuo di fatto in grado di utilizzare un’unica mano/un unico

braccio [faktische Einhändigkeit/Einarmigkeit], situazione che, in base

alla giurisprudenza, avrebbe giustificato una riduzione sociale (cfr., ad

esempio, la STF 8C_383/2020 del 21 settembre 2020 consid. 4.2.2).

Va anche osservato che il fatto

di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori

decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto

(livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza

professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr., tra

le tante, la STF 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, 8C_122/2019 del

10.

settembre 2019 consid. 4.3.2 e la 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid.

4.4; cfr. in questo senso anche la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15

p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009

consid. 2.3).

Nella STF 8C_482/2016 del 15

settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che in

caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già

considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari

il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari

(cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).

Il fatto che in Ticino i salari siano più bassi rispetto alla media nazionale,

non è un fattore da considerare nell’ambito della riduzione sociale. Per porre

rimedio a tale fenomeno è in effetti stato concepito lo strumento del

parallelismo dei redditi (cfr. supra, consid. 2.7.2; cfr. pure STCA 35.2021.86

del 23 maggio 2022, consid. 2.6.9 e la STCA 35.2022.22 dell’11 luglio 2022,

consid. 2.10.5).

Per quanto concerne infine il fattore età, anche se si volesse ritenere

giustificato applicare a tale titolo una decurtazione (del 5%) sul reddito

statistico da invalido, e ciò tenuto conto di quanto è stato precisato nella

DTF 146 V 16 (in proposito, si veda pure la STF 8C_433/2020 del 15 ottobre 2020

consid. 8.2.3), ciò non basterebbe comunque a raggiungere la soglia minima

legale del 10%, come si vedrà meglio al consid. 2.8.

Alla luce di quanto appena

esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle

assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte

ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale, l’CO 1 non abbia abusato

del proprio potere di apprezzamento.

Il "reddito da

invalido" ammonta, quindi, per il 2021 a fr. 58'644.05.

2.8

Il grado di invalidità del

ricorrente, stabilito confrontando i fr. 58'644.05 annui al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute

infortunistico (e cioè fr. 57'200.-: cfr. 2.6.2), è nullo.

Qualora si applicasse (quale pura

ipotesi di lavoro) al reddito da invalido una deduzione sociale del 5% per il

fattore età, l’assicurato non ne trarrebbe alcun giovamento. In effetti,

confrontando i fr. 55’711.84 (fr. 58'644.05 - 5%) al reddito che il ricorrente

avrebbe potuto conseguire senza l’infortunio, e cioè fr. 57'200, risulta un

grado d’invalidità del 2.60% ([57'200 - 55'711.84] x 100 : 57'200) arrotondato

al 3% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121.

Va qui la pena di ricordare la STF 8C/215_2015 del 17 novembre 2015 ove il TF

ha confermato un salario da valido di fr. 57'600.- e un salario da invalido di

fr. 60'463.- fissato sulla base del metodo delle DPL, osservando - in

particolare al consid. 4.2 - quanto segue:

" (…) Die CO 1 ermittelte aufgrund der DAP-Zahlen ein

Invalideneinkommen von Fr. 60'463.-. Vergleicht man diesen Wert mit dem von der

CO 1 auf Fr. 57'600.- bemessenen Valideneinkommen, so ergibt sich ein negativer

Invaliditätsgrad. Soweit der Beschwerdeführer bereits daraus schliesst, die

Bemessung nach den DAP-Zahlen sei unzulässig, ist Folgendes festzuhalten: Zur

Ermittlung des Valideneinkommens ist rechtsprechungsgemäss entscheidend, was

die versicherte Person im Zeitpunkt des frühest möglichen Rentenbeginns nach

dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit als Gesunde tatsächlich

verdient hätte. Dabei wird in der Regel am zuletzt erzielten, nötigenfalls der

Teuerung und der realen Einkommensentwicklung angepassten Verdienst angeknüpft,

da es empirischer Erfahrung entspricht, dass die bisherige Tätigkeit ohne

Gesundheitsschaden fortgesetzt worden wäre. Ausnahmen müssen mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit erstellt sein (BGE 129 V 222 E. 4.3.1 S. 224 mit Hinweisen).

Dispositivo

Negative Invaliditätsgrade können resultieren, da demnach gemäss der

allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs jener Verdienst, welchen der

Versicherte ohne Gesundheitsschaden auf dem konkreten Arbeitsmarkt überwiegend

wahrscheinlich erzielen würde, in Beziehung gesetzt wird mit jenem Einkommen,

das er trotz des Gesundheitsschadens auf dem hypothetischen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt noch erzielen könnte (vgl. zu dieser Problematik:

Rumo-Jungo/Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4. Aufl. 2012, S.

126 f.). Negative Invaliditätsgrade sind somit eine Folge der Rechtsprechung

zur Bemessung des Valideneinkommens und können sich unabhängig von der Methode

(LSE oder DAP), nach der das Invalideneinkommen bemessen wird, ergeben. (…)"

(cfr., per dei casi analoghi,

anche STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.3.9., ove sono stati

considerati un reddito da valido di fr. 48'750.- e un salario da invalido di

fr. 52'860.40 e la 32.2018.180 del 4 settembre 2019, consid. 2.8, ove sono

stati considerati un reddito da valido di fr. 50’560.- e un salario da invalido

di fr. 63'790.80; si veda pure la STCA 35.2020.50 del 14 dicembre 2020, consid.

2.4.6; si veda pure la STCA 35.2020.51 dell’8 febbraio 2021, consid. 2.10, la

STCA 35.2021.4 del 26 luglio 2021, consid. 2.5.7 e la STCA 35.2021.74 del 29

novembre 2021, consid. 2.7).

2.9. A ragione dunque l'CO 1 non ha

riconosciuto il diritto ad una rendita LAINF, non raggiungendo il grado

d’invalidità la soglia pensionabile del 10%. La decisione dell'CO 1 che nega il

diritto a una rendita d’invalidità va, di conseguenza, confermata.

Per quanto concerne il diritto ad

ulteriori misure terapeutiche, il TCA rileva che possono essere assunte

soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è

stato posto al beneficio di una rendita; se ciò non è il caso spetta

all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento

(cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati; cfr., tra

le tante, STCA 35.2020.67 dell’8 marzo 2021, consid. 2.3.1).

Nella decisione su opposizione

avversata l’CO 1 ha pertanto correttamente osservato quanto segue: “(…) Le

condizioni per prendere a carico delle ulteriori cure non sono date in quanto l'art.

21 cpv. 1 LAINF concerne unicamente gli assicurati a beneficio di una rendita

d'invalidità per cui la CO 1 non è tenuta a prendere a carico delle ulteriori

spese mediche (sentenza del TF 8C_14/2010 del 4.8.2010). (…).” (doc. 254,

pag. 7).

2.10. Diritto a un'indennità per

menomazione all’integrità?

2.10.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,

accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in

forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana

disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2

LAINF).

2.10.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i

presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una

menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà

tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o

mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà

essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze

personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della

menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza

ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del

torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque,

soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris

e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. GHÈLEW/RAMELET/RITTER,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.10.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di

lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente

ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta

conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U

362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi

citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale"

(cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari

sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di

analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un

organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità

fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità

va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase

OAINF).

Si prende in considerazione in

modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È

possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il

peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non

possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio alla

salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione

dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,

l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una

misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.

consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.10.4. L’CO 1 ha allestito una serie di

tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura

amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.

STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF del 7 dicembre

1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui

esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.10.5. Nella concreta evenienza, con

decisione del 17 gennaio 2022 (doc. 236 incarto LAINF) confermata su

opposizione il 21 marzo 2022 (doc. 254 incarto LAINF), l’CO 1 ha negato a RI 1

il diritto ad un’IMI.

L’CO 1 ha segnatamente indicato nella decisione del 17 gennaio 2022 quanto

segue: “In base alle risultanze della visita medica del 25 ottobre 2021, non

esiste nessuna menomazione importante dell’integrità fisica. Non ricorrono

perciò le premesse per la concessione di un’indennità per menomazione dell’integrità”

(cfr. doc. 236, pag. 2).

Dalle tavole processuali emerge

che nell’annotazione del 16 agosto 2021 il dr. med. __________ (dopo avere

ritenuto che lo stato di salute fosse stabilizzato e che l’assicurato fosse

nuovamente abile a tempo pieno e senza riduzione di rendimento nella propria

attività abituale) alla domanda dell’amministrazione “Qual è a suo avviso

l’entità di un’eventuale menomazione dell’integrità dovuta all’infortunio?”

ha risposto “0%” (doc. 150 incarto LAINF).

A parte questo documento, agli

atti non figura alcun apprezza-mento medico riguardante la valutazione del

danno all’integrità da parte di un medico fiduciario dell’CO 1.

Nel rapporto del 9 novembre 2021

relativo alla “Visita medica di chiusura del 25.10.2021” per “Valutazione

dello stato attuale, dell’eventuale procedere terapeutico, dell’abilità

lavorativa o dell’esigibilità lavorativa” il dr. med. __________ (dopo

avere riconosciuto una totale capacità lavorativa residua, senza riduzione di

rendimento, in attività adeguate) non si è espresso in merito all’eventuale IMI

da riconoscere al ricorrente (doc. 202 incarto LAINF). Parimenti dicasi per il

dr. med. __________ nell’apprezzamento medico del 1° giugno 2022 versato agli

atti in questa sede dall’CO 1 (doc. V-3). Nella medesima occasione il dr. med. __________

ha però pure riconosciuto quanto segue: “le attuali limitazioni sono da

mettere in nesso causale con l'infortunio del 24 gennaio 2020” (cfr. doc.

V-3, pag. 4 e consid. 2.2).

A fronte di una questione

squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale,

l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di

constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende

dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento

medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori

soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi

menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre

2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr.,

altresì, FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.),

questa Corte non è pertanto in grado di determinarsi sulla base delle valuta-zioni

mediche contenute negli atti.

Non si può prescindere

dall'eseguire un accertamento in merito ad una valutazione completa e motivata

dell’IMI che dovrà essere debitamente quantificata secondo quanto stabilito

dalle Tabelle CO 1. Per quest'aspetto, gli atti devono dunque essere retrocessi

all'CO 1 affinché proceda in tal senso.

2.11. Visto l’esito del ricorso (il rinvio

con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e

riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentata da un avvocato,

l’importo fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 6

maggio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una

controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12;

STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. ARES BERNASCONI, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione su opposizione impugnata è annullata, nella misura in cui nega

un'IMI al ricorrente. Per il resto è confermata.

§§

Gli atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato fr.

1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni