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Decisione

35.2022.39

Discussa l'eziologia di disturbi al rachide nel quadro dell'esame del diritto a una rendita d'invalidità. Ammesso che infortunio ha comportato un peggioramento transitorio dello stato morboso preesist

22 agosto 2022Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la

residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un

mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente

esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua

capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di

lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a;

conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,

p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito conseguibile

senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne

rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3.3

In concreto, va rilevato che alla

base della decisione dell’amministrazione di negare all’assicurata il diritto a

una rendita d’invalidità, vi è l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa

enunciata dal proprio medico fiduciario (cfr. doc. 156, p. 6).

Infatti, con rapporto del 2

aprile 2021, il dott. __________ ha dichiarato che, a fronte dei postumi infortunistici

residuali interessanti la gamba e il braccio destro (“limitazione della

mobilizzazione della spalla destra per esclusivamente i movimenti estremi,

limitazione del carico prolungato all’arto inferiore destro in esteso difetto

cutaneo e delle parti molli”), l’insorgente è definitivamente limitata

nell’esercizio della sua precedente professione ma potrebbe però svolgere, a

tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività sostitutive adeguate.

A suo avviso, dovrebbe trattarsi di “… attività senza alzare/portare/spostare

pesi ˃ 5 kg o con manualità ripetitiva oltre l’orizzontale con la spalla

destra e senza manipolazione ripetitiva di oggetti vibranti o da spostare oltre

l’orizzontale con tutte e due le mani. Si deve trattare di attività nelle quali

si possa cambiare posizione al bisogno.” (doc. 111; in questo senso e dello

stesso autore, si veda pure il doc. 161, p. 5: “Confermo anche che per attività

ritenute adeguate ergonomicamente si giustifica la massima esigibilità e questo

ovviamente considerando solo le limitazioni ancora in nesso causale adeguato

con l’evento infortunistico, come da mia valutazione del 02.04.2021.”).

Con la propria impugnativa, il

rappresentante dell’assicurata contesta l’apprezzamento della capacità

lavorativa residua enunciata dal medico consulente della CO 1, nella misura in

cui quest’ultimo non avrebbe considerato né i disturbi alla schiena in quanto

tali né gli effetti collaterali della terapia medicamentosa (cfr. doc. I).

Tutto ben considerato, anche su

questo aspetto, non è ravvisabile alcuna valida ragione per scostarsi dalla

valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario.

Al riguardo, occorre sottolineare

come il TCA abbia già accertato che i disturbi interessanti la colonna

vertebrale non sono imputabili all’infortunio del 30 giugno 2016 (cfr. supra,

consid. 2.2.6.), di modo che essi non possono essere presi

in considerazione per valutare il diritto a una rendita d’invalidità. Per

questo stesso motivo non si può nemmeno tenere conto degli effetti collaterali

della cura farmacologica resa necessaria da questi medesimi disturbi. Il fatto

che il dott. __________ abbia considerato soltanto lo stato a livello del

braccio e della gamba destra, non presta dunque il fianco a critiche di sorta.

Sulla scorta di quanto appena esposto, richiamato l'obbligo

che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61; DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221),

è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante che

l’insorgente in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal

medico fiduciario dell’amministrazione) presenta una capacità lavorativa

completa (presenza e rendimento del 100%).

Questo Tribunale constata che il

patrocinatore della ricorrente non ha sollevato alcuna specifica obiezione a

proposito degli aspetti economici legati alla determinazione del grado

dell’invalidità (cfr. doc. I e doc. VII). Il TCA può pertanto fare propri i

dati – reddito da valido (fr. 47'666.70/anno) e da invalido (fr.

55'713.70/anno) – ritenuti dall’amministrazione (cfr. doc. 156, p. 7).

Ora, confrontando i redditi

appena indicati, risulta che l’insorgente non patisce alcuna perdita di

guadagno a causa delle conseguenze dell’evento infortunistico assicurato,

ragione per la quale non può esserle riconosciuto il diritto a una

rendita d’invalidità.

La decisione su opposizione

impugnata deve pertanto essere confermata.

2.4

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 6

maggio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una

controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti