35.2022.39
Discussa l'eziologia di disturbi al rachide nel quadro dell'esame del diritto a una rendita d'invalidità. Ammesso che infortunio ha comportato un peggioramento transitorio dello stato morboso preesistente. Negato diritto a rendita
22 agosto 2022Italiano27 min
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2022.39
mm
Lugano
22 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 maggio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 marzo 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 30 giugno 2016, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ e, perciò, assicurata d’obbligo
contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO 1 (di seguito: CO
1), è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale in sella alla
motocicletta guidata dal marito e ha riportato un politrauma ortopedico
(frattura pluriframmentaria scomposta sopracondiloidea con esposizione
puntiforme dell’omero distale destro, frattura del polo distale della rotula
destra, ferita lacero-contusa nella regione mediale del ginocchio destro con degloving
distale della coscia e gamba destra e lesione a tutto spessore del tendine del
muscolo sovraspinato della spalla destra).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 26 aprile 2021, la CO 1 ha dichiarato estinto il diritto
alla cura medica dal 1° aprile 2021 e quello all’indennità giornaliera dal 1°
maggio 2021, ha negato il diritto a una rendita d’invalidità e ha assegnato
un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 30% (cfr. doc. 117).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurata personalmente (cfr. doc. 129) e completata dall’avv.
RA 1 (cfr. doc. 139, 144, 147 e 150), in data 21 marzo 2022, l’amministrazione
ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 156).
1.3. Con tempestivo ricorso del 6 maggio
2022, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto in via
principale che le venga riconosciuta una rendita d’invalidità pari a fr.
3'177.80/mese a contare dal 1° maggio 2021, in via subordinata il
ripristino delle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità
giornaliere) sino alla stabilizzazione dello stato di salute infortunistico e
in via ancor più subordinata il rinvio degli atti all’assicuratore
convenuto per complemento istruttorio e nuova decisione.
A sostegno delle proprie pretese,
il patrocinatore contesta che alla valutazione del medico fiduciario
dell’amministrazione possa essere attribuito sufficiente valore probatorio,
innanzitutto nella misura in cui egli ha dichiarato estinto il nesso di
causalità naturale tra l’infortunio del giugno 2016 e i disturbi interessanti
il rachide. A suo avviso, in effetti, “… i problemi alla schiena della signora RI
1 non sono dovuti soltanto alla citata spondilartrosi, bensì anche a problemi
al rachide cervicale e alla zona lombare (cfr. doc. H), a una ipercifosi
dorsale (cfr. doc. I), nonché a una discopatia con sofferenza sciatica (cfr.
doc. G) e a diverse altre problematiche della colonna vertebrale (cfr. doc. Q).
L’esame effettuato dal Dr. med. __________, così come la decisione qui
impugnata, appaiono pertanto già di primo acchito imprecisi e incompleti. La
decisione dell’assicuratore appare poi inesatta anche, e soprattutto, in
considerazione della negazione di qualsivoglia nesso causale fra i disturbi
alla schiena dell’assicurata e l’incidente del 30 giugno 2016. Tali
problematiche sono tuttavia in realtà emerse solo e soltanto in seguito
dell’incidente, unico evento generatore di tali disturbi, con cui i medesimi
sono pertanto in chiaro e incontestabile nesso causale. A ben vedere, infatti,
la ricorrente non ha mai lamentato problemi di schiena prima dell’evento
infortunistico e non è nemmeno mai stata vittima di altri infortuni
significativi nel passato (come peraltro evidenziato dal dr. med. __________,
doc. F, pag. 2); di modo che appare semplicemente impossibile affermare che gli
attuali dolori alla schiena non siano dovuti, almeno parzialmente,
all’infortunio occorso nel 2016. (…). Ulteriori accertamenti da parte
dell’assicurazione avrebbero dovuto essere esperiti a maggior ragione se si
considera che dai più recenti esami clinici eseguiti da medici qualificati
quali il dr. med. __________, dr.ssa med. __________, emerge che i dolori di
cui soffre la ricorrente, che non si erano mai manifestati precedentemente
all’evento infortunistico, sono riconducibili all’incidente stradale avvenuto
il 30 giugno 2016 (doc. G, H, J. K, L e M).” (doc. I, p. 5-11).
D’altro canto, l’avv. RA 1 fa
valere che, tenuto conto dell’insieme dei postumi infortunistici, dunque anche
della problematica alla schiena, nonché degli effetti provocati dalla relativa
terapia medicamentosa (farmaco Palexia), la ricorrente sarebbe impossibilitata
a svolgere una qualsiasi attività lavorativa, donde il diritto a una rendita
d’invalidità del 100%, pari a fr. 3'177.80/mese a decorrere dal 1° maggio 2021
(cfr. doc. I, p. 11 ss.).
1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.5. In data 30 giugno 2022, il
patrocinatore dell’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica che
dovrebbe confermare “… le condizioni di salute della signora RI 1 descritte nel
memoriale di ricorso. In particolare, questi mettono in evidenza le
problematiche di retrolistesi, iperreflessia, inversione della lordosi
cervicale e osteofitosi (cfr. doc. S e U), disturbi che possono generalmente
trovare la propria causa in eventi traumatici come quello subito dalla
ricorrente.” (doc. VII + allegati).
L’amministrazione si è
pronunciata in proposito il 13 luglio 2022, producendo un ulteriore
apprezzamento del proprio consulente medico (doc. IX + allegato).
L’11 agosto 2022 l’avv. RA 1 ha
comunicato di non avere osservazioni da formulare al riguardo (doc. XI).
in diritto
2.1. In concreto, l’oggetto litigioso è
circoscritto al diritto a una rendita d’invalidità.
Preliminarmente, questa Corte è
però tenuta a esaminare se l’assicuratore resistente era legittimato a
dichiarare estinta la propria responsabilità a proposito dei disturbi alla
schiena, oppure no.
2.2. Disturbi al rachide:
causalità con l’infortunio del 30 giugno 2016?
2.2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
2.2.2. Il diritto alle prestazioni risultante
da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità
naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è
adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il
danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato
nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o
immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso
unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità
corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio
sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento
infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su
detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio
della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura
possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle
prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177
consid. 3.1, 402 consid. 4.3).
Se un infortunio ha semplicemente
scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,
il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e
l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad
essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se
ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio
(status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A.
Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.2.3. Il diritto a prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l'evento dannoso e il danno alla salute.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto
quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il
fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,
sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in
questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a,
DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,
l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il
requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;
su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,
Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre
stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso
(DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts,
in SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], n. 39).
2.2.4. Nella
concreta evenienza, con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore
resistente ha sostenuto che a far tempo dal 1° aprile 2021 la problematica lombare
non avrebbe più costituito una conseguenza naturale dell’evento traumatico del
giugno 2016, avendo l’assicurata nel frattempo raggiunto lo status quo sine,
e ciò facendo essenzialmente capo al parere del proprio medico di fiducia (cfr.
doc. 156, p. 5).
Dalle carte processuali emerge
che in effetti il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, a margine
della visita di controllo del 30 marzo 2021, ha classificato la spondilartrosi
lombare e l’ipercifosi dorsale tra le diagnosi extra-infortunistiche
(doc. 111, p. 11).
Invitato dall’amministrazione a prendere
posizione sulle obiezioni sollevate e sulla documentazione prodotta nell’ambito
della procedura di opposizione, con apprezzamento del 7 giugno 2022, il dott. __________
ha espresso in particolare le considerazioni seguenti:
" (…) Le
osservazioni riportate dalla paziente sig.ra RI 1 non apportano nuovi elementi
a quanto già considerato.
Viene riportata per esempio una limitazione nella guida dell’auto
per solo brevi tratti e quindi limitazione della distanza domicilio – luogo di
lavoro per sia per problematica lombare che per assunzione secondaria del
Palexia.
Non metto in dubbio questa argomentazione ritenendo però che vi
sia stata all’epoca della mia valutazione sia una minore obbiettività di
compromissione rispetto a quanto riportato dalla paziente (a tal proposito vedi
mio esame funzionale del rachide) che avendo ritenuto allora estinto il nesso
causale adeguato con le limitazioni allora presenti.
(…).
Ricordo che dalle indagini eseguite all’__________ a fine 2021 si
evince una significativa diffusa problematica artrosica degenerativa che pur
essendo stata riferita come asintomatica prima dell’evento de facto essa inizia
diversi anni prima per svilupparsi con queste manifestazioni, vuoi decenni e
quindi ovviamente esiste anco prima dell’evento in causa. Il riscontro di una
sintomatologia algica dopo un evento acuto non vuol a priori significare che la
causa di base sia l’evento medesimo ma piuttosto un deterioramento che si
sarebbe prima o poi presentato.
Alla luce della diffusa compromissione artrosica a tutto il
rachide non solo lombare ma anche cervicale, sono a dicembre 2021 presenti
limitazioni funzionali maggiori e come ben riportato dai colleghi italiani con
anche necessità di regolare utilizzo di antidolorifici come il Palexia.
Da ultimo ricordo ancora che alla luce di queste approfondite
indagini del rachide non vi sono indizi per lesioni di stretta pertinenza
locale di tipo infortunistico sia di tipo legamentare che muscolo tendinea o
ossea fratturativa.
(…).
Visto quanto sopracitato confermo che lo status quo sine per
problematiche del rachide è da considerare raggiuto ragionevolmente a partire
dal 30.03.2021.” (doc. 161 – il corsivo è del redattore)
Il medico consulente della CO 1
si è ulteriormente pronunciato a proposito dell’eziologia dei disturbi alla
schiena in corso di causa, con rapporto datato 11 luglio 2022:
" (…) come
da Lei richiesto ho preso visione delle osservazioni dell’avvocato della sig.ra
RI 1 del 30.06.2022 e della documentazione ivi citata di visita fisiatrica
riabilitativa del 09.05.2022 della Dr.ssa __________ e della visita
neurochirurgica del Dott. __________ del 16.06.2022.
Non posso alla luce di ciò che riconfermare quanto già espresso
ovvero che si è in presenza di problematiche degenerative plurisegmentali a più
livelli senza una specifica focalità o indizi per lesioni di stretta pertinenza
infortunistica ossea, legamentare o tendinea con l’evento in causa.
L’affermazione riportata dall’avvocato nella lettera del
30.06.2022 ovvero che … retrolistesi, iperriflessia, inversione della lordosi
cervicale, osteofitosi … disturbi che possono generalmente trovare la propria
causa in eventi traumatici come quello subito dalla ricorrente …, non mi trova
assolutamente d’accordo in quanto questa patologia sia cervicale che lombare a
più livelli permettono proprio di giungere all’opposta valutazione eziologica
ovvero di condizione preesistente primaria degenerativa che per diventare
sintomatiche necessitano di tempi lunghi vuoi anni.” (doc. 163)
2.2.5. Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8
luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate
(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U
133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e
riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.
5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.
4b).
2.2.6. Con la propria
impugnativa, il rappresentante contesta che alla valutazione del dott. __________
possa essere attribuito un sufficiente valore probatorio. Il suo parere
risulterebbe in effetti sconfessato dalla restante documentazione specialistica
agli atti. Inoltre, il fiduciario non avrebbe tenuto conto che i disturbi
interessanti il rachide sarebbero insorti soltanto dopo il sinistro del 30
giugno 2016, cosicché non possono che costituirne ancora una conseguenza
naturale (cfr. doc. I).
Chiamato ora
a pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della
documentazione a sua disposizione, questo Tribunale ritiene che il parere del
dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, con alle
spalle un’ampia esperienza nella medicina assicurativa e infortunistica, possa
validamente servire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
Del resto, il valore probatorio
attribuito al suo apprezzamento dell’eziologia della problematica rachidea non
appare sminuito dalla documentazione medica richiamata dal patrocinatore
dell’assicurato nel quadro della procedura giudiziaria. In effetti, le
certificazioni in questione non contengono alcuna valutazione dell’aspetto
eziologico. L’evento del giugno 2016 viene riportato, tutt’al più, quale dato
anamnestico (“in esiti di pregresso evento traumatico”, “La signora
riferisce incidente stradale (caduta dalla moto) con politrauma avvenuto nel
giugno 2016”). D’altro canto, così come ha pertinentemente sottolineato il
dott. __________, i referti relativi alle indagini radiologiche compiute a
livello della colonna cervicale e lombare, mettono invece in evidenza delle
alterazioni degenerative plurisegmentali, le quali
mal si
conciliano con la presenza di lesioni traumatiche.
Inoltre, laddove l’avv. RA 1 fa valere che i dolori alla
schiena sarebbero insorti soltanto dopo l’infortunio e che, già per questa ragione,
ne rappresenterebbero una conseguenza naturale, va segnalato che la regola del
“post hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non
ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo
fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già
essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo
della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF
8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher
sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten
Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen
Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht
haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto
2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017).
In
concreto, non può essere ignorato che l’amministrazione non ha negato a
priori ogni ruolo causale all’infortunio assicurato ma ha stabilito che,
trascorso un determinato periodo di tempo (durante il quale il diritto a
prestazioni è stato riconosciuto), questo ruolo si è estinto completamente.
In conclusione, vista l’assenza
di pareri specialistici divergenti, il TCA ritiene dunque assodato, con un
sufficiente grado di verosimiglianza, che a contare dal 1° aprile 2021 i
disturbi alla colonna vertebrale che presenta RI 1 non si trovavano più
in una relazione causale naturale con il sinistro assicurato.
Sulla scorta di quanto precede,
l’amministrazione era dunque legittimata a valutare il diritto alle prestazioni
di lunga durata (rendita e IMI) facendo astrazione dalla problematica rachidea.
2.3. Diritto a una rendita
d’invalidità?
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03
del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che
l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a
sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo
per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in
seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA
prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.
16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra
Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la
DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli
elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o
psichica (fattore medico)
2.
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto essenzialmente
economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non
secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado
dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione
attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF
Fatti
I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché
concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la
residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un
mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha,
più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle
conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare
che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può
far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso
la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa
(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva
può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le
condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente
esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua
capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di
lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a;
conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda,
che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di
produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro
generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che
gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro
(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si
può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno
alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la
fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non
riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di
sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non
si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si
collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in
cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,
p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito conseguibile
senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne
rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3.3
In concreto, va rilevato che alla
base della decisione dell’amministrazione di negare all’assicurata il diritto a
una rendita d’invalidità, vi è l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa
enunciata dal proprio medico fiduciario (cfr. doc. 156, p. 6).
Infatti, con rapporto del 2
aprile 2021, il dott. __________ ha dichiarato che, a fronte dei postumi infortunistici
residuali interessanti la gamba e il braccio destro (“limitazione della
mobilizzazione della spalla destra per esclusivamente i movimenti estremi,
limitazione del carico prolungato all’arto inferiore destro in esteso difetto
cutaneo e delle parti molli”), l’insorgente è definitivamente limitata
nell’esercizio della sua precedente professione ma potrebbe però svolgere, a
tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività sostitutive adeguate.
A suo avviso, dovrebbe trattarsi di “… attività senza alzare/portare/spostare
pesi ˃ 5 kg o con manualità ripetitiva oltre l’orizzontale con la spalla
destra e senza manipolazione ripetitiva di oggetti vibranti o da spostare oltre
l’orizzontale con tutte e due le mani. Si deve trattare di attività nelle quali
si possa cambiare posizione al bisogno.” (doc. 111; in questo senso e dello
stesso autore, si veda pure il doc. 161, p. 5: “Confermo anche che per attività
ritenute adeguate ergonomicamente si giustifica la massima esigibilità e questo
ovviamente considerando solo le limitazioni ancora in nesso causale adeguato
con l’evento infortunistico, come da mia valutazione del 02.04.2021.”).
Con la propria impugnativa, il
rappresentante dell’assicurata contesta l’apprezzamento della capacità
lavorativa residua enunciata dal medico consulente della CO 1, nella misura in
cui quest’ultimo non avrebbe considerato né i disturbi alla schiena in quanto
tali né gli effetti collaterali della terapia medicamentosa (cfr. doc. I).
Tutto ben considerato, anche su
questo aspetto, non è ravvisabile alcuna valida ragione per scostarsi dalla
valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario.
Al riguardo, occorre sottolineare
come il TCA abbia già accertato che i disturbi interessanti la colonna
vertebrale non sono imputabili all’infortunio del 30 giugno 2016 (cfr. supra,
consid. 2.2.6.), di modo che essi non possono essere presi
in considerazione per valutare il diritto a una rendita d’invalidità. Per
questo stesso motivo non si può nemmeno tenere conto degli effetti collaterali
della cura farmacologica resa necessaria da questi medesimi disturbi. Il fatto
che il dott. __________ abbia considerato soltanto lo stato a livello del
braccio e della gamba destra, non presta dunque il fianco a critiche di sorta.
Sulla scorta di quanto appena esposto, richiamato l'obbligo
che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.
2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61; DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer
Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221),
è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante che
l’insorgente in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal
medico fiduciario dell’amministrazione) presenta una capacità lavorativa
completa (presenza e rendimento del 100%).
Questo Tribunale constata che il
patrocinatore della ricorrente non ha sollevato alcuna specifica obiezione a
proposito degli aspetti economici legati alla determinazione del grado
dell’invalidità (cfr. doc. I e doc. VII). Il TCA può pertanto fare propri i
dati – reddito da valido (fr. 47'666.70/anno) e da invalido (fr.
55'713.70/anno) – ritenuti dall’amministrazione (cfr. doc. 156, p. 7).
Ora, confrontando i redditi
appena indicati, risulta che l’insorgente non patisce alcuna perdita di
guadagno a causa delle conseguenze dell’evento infortunistico assicurato,
ragione per la quale non può esserle riconosciuto il diritto a una
rendita d’invalidità.
La decisione su opposizione
impugnata deve pertanto essere confermata.
2.4
L’art. 61
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 6
maggio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una
controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti