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Decisione

35.2022.39

Discussa l'eziologia di disturbi al rachide nel quadro dell'esame del diritto a una rendita d'invalidità. Ammesso che infortunio ha comportato un peggioramento transitorio dello stato morboso preesistente. Negato diritto a rendita

22 agosto 2022Italiano27 min

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.39

mm

Lugano

22 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 maggio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 21 marzo 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 30 giugno 2016, RI 1,

dipendente della ditta __________ di __________ e, perciò, assicurata d’obbligo

contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO 1 (di seguito: CO

1), è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale in sella alla

motocicletta guidata dal marito e ha riportato un politrauma ortopedico

(frattura pluriframmentaria scomposta sopracondiloidea con esposizione

puntiforme dell’omero distale destro, frattura del polo distale della rotula

destra, ferita lacero-contusa nella regione mediale del ginocchio destro con degloving

distale della coscia e gamba destra e lesione a tutto spessore del tendine del

muscolo sovraspinato della spalla destra).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Alla chiusura del caso, con

decisione formale del 26 aprile 2021, la CO 1 ha dichiarato estinto il diritto

alla cura medica dal 1° aprile 2021 e quello all’indennità giornaliera dal 1°

maggio 2021, ha negato il diritto a una rendita d’invalidità e ha assegnato

un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 30% (cfr. doc. 117).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurata personalmente (cfr. doc. 129) e completata dall’avv.

RA 1 (cfr. doc. 139, 144, 147 e 150), in data 21 marzo 2022, l’amministrazione

ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 156).

1.3. Con tempestivo ricorso del 6 maggio

2022, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto in via

principale che le venga riconosciuta una rendita d’invalidità pari a fr.

3'177.80/mese a contare dal 1° maggio 2021, in via subordinata il

ripristino delle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità

giornaliere) sino alla stabilizzazione dello stato di salute infortunistico e

in via ancor più subordinata il rinvio degli atti all’assicuratore

convenuto per complemento istruttorio e nuova decisione.

A sostegno delle proprie pretese,

il patrocinatore contesta che alla valutazione del medico fiduciario

dell’amministrazione possa essere attribuito sufficiente valore probatorio,

innanzitutto nella misura in cui egli ha dichiarato estinto il nesso di

causalità naturale tra l’infortunio del giugno 2016 e i disturbi interessanti

il rachide. A suo avviso, in effetti, “… i problemi alla schiena della signora RI

1 non sono dovuti soltanto alla citata spondilartrosi, bensì anche a problemi

al rachide cervicale e alla zona lombare (cfr. doc. H), a una ipercifosi

dorsale (cfr. doc. I), nonché a una discopatia con sofferenza sciatica (cfr.

doc. G) e a diverse altre problematiche della colonna vertebrale (cfr. doc. Q).

L’esame effettuato dal Dr. med. __________, così come la decisione qui

impugnata, appaiono pertanto già di primo acchito imprecisi e incompleti. La

decisione dell’assicuratore appare poi inesatta anche, e soprattutto, in

considerazione della negazione di qualsivoglia nesso causale fra i disturbi

alla schiena dell’assicurata e l’incidente del 30 giugno 2016. Tali

problematiche sono tuttavia in realtà emerse solo e soltanto in seguito

dell’incidente, unico evento generatore di tali disturbi, con cui i medesimi

sono pertanto in chiaro e incontestabile nesso causale. A ben vedere, infatti,

la ricorrente non ha mai lamentato problemi di schiena prima dell’evento

infortunistico e non è nemmeno mai stata vittima di altri infortuni

significativi nel passato (come peraltro evidenziato dal dr. med. __________,

doc. F, pag. 2); di modo che appare semplicemente impossibile affermare che gli

attuali dolori alla schiena non siano dovuti, almeno parzialmente,

all’infortunio occorso nel 2016. (…). Ulteriori accertamenti da parte

dell’assicurazione avrebbero dovuto essere esperiti a maggior ragione se si

considera che dai più recenti esami clinici eseguiti da medici qualificati

quali il dr. med. __________, dr.ssa med. __________, emerge che i dolori di

cui soffre la ricorrente, che non si erano mai manifestati precedentemente

all’evento infortunistico, sono riconducibili all’incidente stradale avvenuto

il 30 giugno 2016 (doc. G, H, J. K, L e M).” (doc. I, p. 5-11).

D’altro canto, l’avv. RA 1 fa

valere che, tenuto conto dell’insieme dei postumi infortunistici, dunque anche

della problematica alla schiena, nonché degli effetti provocati dalla relativa

terapia medicamentosa (farmaco Palexia), la ricorrente sarebbe impossibilitata

a svolgere una qualsiasi attività lavorativa, donde il diritto a una rendita

d’invalidità del 100%, pari a fr. 3'177.80/mese a decorrere dal 1° maggio 2021

(cfr. doc. I, p. 11 ss.).

1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.5. In data 30 giugno 2022, il

patrocinatore dell’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica che

dovrebbe confermare “… le condizioni di salute della signora RI 1 descritte nel

memoriale di ricorso. In particolare, questi mettono in evidenza le

problematiche di retrolistesi, iperreflessia, inversione della lordosi

cervicale e osteofitosi (cfr. doc. S e U), disturbi che possono generalmente

trovare la propria causa in eventi traumatici come quello subito dalla

ricorrente.” (doc. VII + allegati).

L’amministrazione si è

pronunciata in proposito il 13 luglio 2022, producendo un ulteriore

apprezzamento del proprio consulente medico (doc. IX + allegato).

L’11 agosto 2022 l’avv. RA 1 ha

comunicato di non avere osservazioni da formulare al riguardo (doc. XI).

in diritto

2.1. In concreto, l’oggetto litigioso è

circoscritto al diritto a una rendita d’invalidità.

Preliminarmente, questa Corte è

però tenuta a esaminare se l’assicuratore resistente era legittimato a

dichiarare estinta la propria responsabilità a proposito dei disturbi alla

schiena, oppure no.

2.2. Disturbi al rachide:

causalità con l’infortunio del 30 giugno 2016?

2.2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.2.2. Il diritto alle prestazioni risultante

da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità

naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è

adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il

danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato

nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o

immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso

unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità

corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio

sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento

infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su

detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio

della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura

possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle

prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177

consid. 3.1, 402 consid. 4.3).

Se un infortunio ha semplicemente

scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,

il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e

l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad

essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se

ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio

(status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A.

Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.2.3. Il diritto a prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto

quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il

fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,

sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in

questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a,

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,

l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il

requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;

su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,

Losanna 1992, p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è

accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso

(DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts,

in SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], n. 39).

2.2.4. Nella

concreta evenienza, con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore

resistente ha sostenuto che a far tempo dal 1° aprile 2021 la problematica lombare

non avrebbe più costituito una conseguenza naturale dell’evento traumatico del

giugno 2016, avendo l’assicurata nel frattempo raggiunto lo status quo sine,

e ciò facendo essenzialmente capo al parere del proprio medico di fiducia (cfr.

doc. 156, p. 5).

Dalle carte processuali emerge

che in effetti il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, a margine

della visita di controllo del 30 marzo 2021, ha classificato la spondilartrosi

lombare e l’ipercifosi dorsale tra le diagnosi extra-infortunistiche

(doc. 111, p. 11).

Invitato dall’amministrazione a prendere

posizione sulle obiezioni sollevate e sulla documentazione prodotta nell’ambito

della procedura di opposizione, con apprezzamento del 7 giugno 2022, il dott. __________

ha espresso in particolare le considerazioni seguenti:

" (…) Le

osservazioni riportate dalla paziente sig.ra RI 1 non apportano nuovi elementi

a quanto già considerato.

Viene riportata per esempio una limitazione nella guida dell’auto

per solo brevi tratti e quindi limitazione della distanza domicilio – luogo di

lavoro per sia per problematica lombare che per assunzione secondaria del

Palexia.

Non metto in dubbio questa argomentazione ritenendo però che vi

sia stata all’epoca della mia valutazione sia una minore obbiettività di

compromissione rispetto a quanto riportato dalla paziente (a tal proposito vedi

mio esame funzionale del rachide) che avendo ritenuto allora estinto il nesso

causale adeguato con le limitazioni allora presenti.

(…).

Ricordo che dalle indagini eseguite all’__________ a fine 2021 si

evince una significativa diffusa problematica artrosica degenerativa che pur

essendo stata riferita come asintomatica prima dell’evento de facto essa inizia

diversi anni prima per svilupparsi con queste manifestazioni, vuoi decenni e

quindi ovviamente esiste anco prima dell’evento in causa. Il riscontro di una

sintomatologia algica dopo un evento acuto non vuol a priori significare che la

causa di base sia l’evento medesimo ma piuttosto un deterioramento che si

sarebbe prima o poi presentato.

Alla luce della diffusa compromissione artrosica a tutto il

rachide non solo lombare ma anche cervicale, sono a dicembre 2021 presenti

limitazioni funzionali maggiori e come ben riportato dai colleghi italiani con

anche necessità di regolare utilizzo di antidolorifici come il Palexia.

Da ultimo ricordo ancora che alla luce di queste approfondite

indagini del rachide non vi sono indizi per lesioni di stretta pertinenza

locale di tipo infortunistico sia di tipo legamentare che muscolo tendinea o

ossea fratturativa.

(…).

Visto quanto sopracitato confermo che lo status quo sine per

problematiche del rachide è da considerare raggiuto ragionevolmente a partire

dal 30.03.2021.” (doc. 161 – il corsivo è del redattore)

Il medico consulente della CO 1

si è ulteriormente pronunciato a proposito dell’eziologia dei disturbi alla

schiena in corso di causa, con rapporto datato 11 luglio 2022:

" (…) come

da Lei richiesto ho preso visione delle osservazioni dell’avvocato della sig.ra

RI 1 del 30.06.2022 e della documentazione ivi citata di visita fisiatrica

riabilitativa del 09.05.2022 della Dr.ssa __________ e della visita

neurochirurgica del Dott. __________ del 16.06.2022.

Non posso alla luce di ciò che riconfermare quanto già espresso

ovvero che si è in presenza di problematiche degenerative plurisegmentali a più

livelli senza una specifica focalità o indizi per lesioni di stretta pertinenza

infortunistica ossea, legamentare o tendinea con l’evento in causa.

L’affermazione riportata dall’avvocato nella lettera del

30.06.2022 ovvero che … retrolistesi, iperriflessia, inversione della lordosi

cervicale, osteofitosi … disturbi che possono generalmente trovare la propria

causa in eventi traumatici come quello subito dalla ricorrente …, non mi trova

assolutamente d’accordo in quanto questa patologia sia cervicale che lombare a

più livelli permettono proprio di giungere all’opposta valutazione eziologica

ovvero di condizione preesistente primaria degenerativa che per diventare

sintomatiche necessitano di tempi lunghi vuoi anni.” (doc. 163)

2.2.5. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate

(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U

133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e

riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.

5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.

4b).

2.2.6. Con la propria

impugnativa, il rappresentante contesta che alla valutazione del dott. __________

possa essere attribuito un sufficiente valore probatorio. Il suo parere

risulterebbe in effetti sconfessato dalla restante documentazione specialistica

agli atti. Inoltre, il fiduciario non avrebbe tenuto conto che i disturbi

interessanti il rachide sarebbero insorti soltanto dopo il sinistro del 30

giugno 2016, cosicché non possono che costituirne ancora una conseguenza

naturale (cfr. doc. I).

Chiamato ora

a pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della

documentazione a sua disposizione, questo Tribunale ritiene che il parere del

dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, con alle

spalle un’ampia esperienza nella medicina assicurativa e infortunistica, possa

validamente servire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

Del resto, il valore probatorio

attribuito al suo apprezzamento dell’eziologia della problematica rachidea non

appare sminuito dalla documentazione medica richiamata dal patrocinatore

dell’assicurato nel quadro della procedura giudiziaria. In effetti, le

certificazioni in questione non contengono alcuna valutazione dell’aspetto

eziologico. L’evento del giugno 2016 viene riportato, tutt’al più, quale dato

anamnestico (“in esiti di pregresso evento traumatico”, “La signora

riferisce incidente stradale (caduta dalla moto) con politrauma avvenuto nel

giugno 2016”). D’altro canto, così come ha pertinentemente sottolineato il

dott. __________, i referti relativi alle indagini radiologiche compiute a

livello della colonna cervicale e lombare, mettono invece in evidenza delle

alterazioni degenerative plurisegmentali, le quali

mal si

conciliano con la presenza di lesioni traumatiche.

Inoltre, laddove l’avv. RA 1 fa valere che i dolori alla

schiena sarebbero insorti soltanto dopo l’infortunio e che, già per questa ragione,

ne rappresenterebbero una conseguenza naturale, va segnalato che la regola del

“post hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non

ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo

fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già

essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo

della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF

8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher

sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten

Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen

Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht

haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto

2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017).

In

concreto, non può essere ignorato che l’amministrazione non ha negato a

priori ogni ruolo causale all’infortunio assicurato ma ha stabilito che,

trascorso un determinato periodo di tempo (durante il quale il diritto a

prestazioni è stato riconosciuto), questo ruolo si è estinto completamente.

In conclusione, vista l’assenza

di pareri specialistici divergenti, il TCA ritiene dunque assodato, con un

sufficiente grado di verosimiglianza, che a contare dal 1° aprile 2021 i

disturbi alla colonna vertebrale che presenta RI 1 non si trovavano più

in una relazione causale naturale con il sinistro assicurato.

Sulla scorta di quanto precede,

l’amministrazione era dunque legittimata a valutare il diritto alle prestazioni

di lunga durata (rendita e IMI) facendo astrazione dalla problematica rachidea.

2.3. Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03

del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che

l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a

sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo

per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in

seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA

prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.

16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra

Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la

DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli

elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute fisica o

psichica (fattore medico)

2.

la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3.2. L'invalidità, concetto essenzialmente

economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non

secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado

dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione

attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF

Fatti

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la

residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un

mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente

esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua

capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di

lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a;

conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,

p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito conseguibile

senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne

rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3.3

In concreto, va rilevato che alla

base della decisione dell’amministrazione di negare all’assicurata il diritto a

una rendita d’invalidità, vi è l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa

enunciata dal proprio medico fiduciario (cfr. doc. 156, p. 6).

Infatti, con rapporto del 2

aprile 2021, il dott. __________ ha dichiarato che, a fronte dei postumi infortunistici

residuali interessanti la gamba e il braccio destro (“limitazione della

mobilizzazione della spalla destra per esclusivamente i movimenti estremi,

limitazione del carico prolungato all’arto inferiore destro in esteso difetto

cutaneo e delle parti molli”), l’insorgente è definitivamente limitata

nell’esercizio della sua precedente professione ma potrebbe però svolgere, a

tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività sostitutive adeguate.

A suo avviso, dovrebbe trattarsi di “… attività senza alzare/portare/spostare

pesi ˃ 5 kg o con manualità ripetitiva oltre l’orizzontale con la spalla

destra e senza manipolazione ripetitiva di oggetti vibranti o da spostare oltre

l’orizzontale con tutte e due le mani. Si deve trattare di attività nelle quali

si possa cambiare posizione al bisogno.” (doc. 111; in questo senso e dello

stesso autore, si veda pure il doc. 161, p. 5: “Confermo anche che per attività

ritenute adeguate ergonomicamente si giustifica la massima esigibilità e questo

ovviamente considerando solo le limitazioni ancora in nesso causale adeguato

con l’evento infortunistico, come da mia valutazione del 02.04.2021.”).

Con la propria impugnativa, il

rappresentante dell’assicurata contesta l’apprezzamento della capacità

lavorativa residua enunciata dal medico consulente della CO 1, nella misura in

cui quest’ultimo non avrebbe considerato né i disturbi alla schiena in quanto

tali né gli effetti collaterali della terapia medicamentosa (cfr. doc. I).

Tutto ben considerato, anche su

questo aspetto, non è ravvisabile alcuna valida ragione per scostarsi dalla

valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario.

Al riguardo, occorre sottolineare

come il TCA abbia già accertato che i disturbi interessanti la colonna

vertebrale non sono imputabili all’infortunio del 30 giugno 2016 (cfr. supra,

consid. 2.2.6.), di modo che essi non possono essere presi

in considerazione per valutare il diritto a una rendita d’invalidità. Per

questo stesso motivo non si può nemmeno tenere conto degli effetti collaterali

della cura farmacologica resa necessaria da questi medesimi disturbi. Il fatto

che il dott. __________ abbia considerato soltanto lo stato a livello del

braccio e della gamba destra, non presta dunque il fianco a critiche di sorta.

Sulla scorta di quanto appena esposto, richiamato l'obbligo

che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61; DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221),

è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante che

l’insorgente in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal

medico fiduciario dell’amministrazione) presenta una capacità lavorativa

completa (presenza e rendimento del 100%).

Questo Tribunale constata che il

patrocinatore della ricorrente non ha sollevato alcuna specifica obiezione a

proposito degli aspetti economici legati alla determinazione del grado

dell’invalidità (cfr. doc. I e doc. VII). Il TCA può pertanto fare propri i

dati – reddito da valido (fr. 47'666.70/anno) e da invalido (fr.

55'713.70/anno) – ritenuti dall’amministrazione (cfr. doc. 156, p. 7).

Ora, confrontando i redditi

appena indicati, risulta che l’insorgente non patisce alcuna perdita di

guadagno a causa delle conseguenze dell’evento infortunistico assicurato,

ragione per la quale non può esserle riconosciuto il diritto a una

rendita d’invalidità.

La decisione su opposizione

impugnata deve pertanto essere confermata.

2.4

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 6

maggio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una

controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti