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Decisione

35.2022.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 marzo 2022Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre,

basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4.3

Nel caso di specie, va

rilevato che alla base della decisione dell’amministrazione di rifiutare

all’assicurato una rendita d’invalidità, vi è essenzialmente l’apprezzamento

dell’esigibilità lavorativa enunciato dal medico __________ a margine della visita

di chiusura del 20 novembre 2020 (cfr. doc. 122).

Nel relativo rapporto, dopo

aver dichiarato che molto probabilmente la precedente attività di muratore e

posatore di ponteggi non sarebbe più stata esigibile in misura completa, il dr.

__________ ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro in un’attività che rispetti

i limiti funzionali da lui descritti, con rendimento completo e senza necessità

d’introdurre delle pause aggiuntive (cfr. doc. 122: “L’assicurato ha

limitazioni al sollevamento e al porto di pesi con due braccia all’altezza dei

fianchi che è possibile molto spesso o solo per pesi molto leggeri fino a 5 kg

e spesso per pesi leggeri da 5 a 10 kg ma non più per pesi superiori ai 10 kg.

È inoltre in grado di sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg utilizzando

prevalentemente l’arto controlaterale sinistro, ma non è più esigibile il

sollevamento dei pesi oltre i 5 kg oltre l’altezza del petto. L’assicurato può

maneggiare attrezzi leggeri e di precisione molto spesso, medi spesso, pesanti

di rado, molto pesanti mai. La rotazione della mano destra è possibile

talvolta. L’assicurato non può eseguire lavori sopra la testa e non può salire

sulle scale a pioli. L’uso delle due mani è possibile, equilibrio e stare in

equilibrio possibile. L’assicurato in un lavoro che rispetti l’esigibilità

espressa è da ritenersi abile in misura completa con rendimento completo e

senza pause supplementari.” – il corsivo è del redattore).

Il ricorrente sostiene, in

sintesi, che siccome la situazione valetudinaria non sarebbe ancora stata stabilizzata

al momento della visita di chiusura, l’accertamento della capacità lavorativa

residua da parte del dr. __________ era prematura (cfr. doc. I, pag. 5).

In concreto, già si è detto che

lo stato di salute infortunistico del ricorrente era stabilizzato al momento

della visita medica di chiusura (e, a maggior ragione, lo era al momento

dell’emanazione della decisione formale) (cfr. supra, consid. 2.3.3. in fine). La

documentazione medica successiva ha suffragato tale conclusione e, del resto, non

è stata prodotta alcuna certificazione specialistica atta a mettere in dubbio

le conclusioni del medico __________.

Del resto, gli impedimenti

funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano,

usualmente, in assicurati che hanno subito danni agli arti superiori, in

particolare alle spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di

sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente

importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da

eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.1998.63 del

23.

novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TF con

pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).

La valutazione

dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico di fiducia dell’CO 1, risulta

plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di

seguito, riguardanti assicurati che hanno lamentato limitazioni nell’utilizzo

degli arti superiori.

Ad esempio, in una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TF ha ritenuto

realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa

in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -

a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla

destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse

corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più

possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo

che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23

dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TF con sentenza U 449/00

dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in

attività sostitutive confacenti, specificatamente in

professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse

funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava

una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per

delle prese a tre dita senza forza.

Il TF è pervenuto alla

medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di

professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo

pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con

la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2

kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88

del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile

in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza

dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:

"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto

scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito

flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità

nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del

nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione.

Limitato l'uso di

utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi

possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo

fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al

tronco.".

Nella STF U 200/02 del 20

maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio

professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del

pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria

della falange basale con instabilità a livello delle articolazioni

interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta

Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.

In un giudizio I 27/06 e U

18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TF ha considerato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo

della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva

di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione

acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro

(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

In una sentenza

8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a

tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che

presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla

e del braccio destro dominante.

In una sentenza 35.2013.74

dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato,

questo Tribunale (con riferimento alle pronunzie federali U 200/02 e

8C_260/2011, succitate) ha accertato l’esistenza di una piena abilità in

attività lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito

l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.

Infine, in una sentenza

35.2017.10

del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al

lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato

dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di

Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un

amputato del braccio destro.

Alla luce di tutto quanto

precede, richiamato l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233, consid. 3c, 117 V

278, consid. 2b con riferimenti ivi citati), va ritenuto dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza che l’insorgente sarebbe in grado di

esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa

confacente alle limitazioni dipendenti dal danno infortunistico interessante la

spalla destra.

Va constatato che il rappresentante

del ricorrente non ha sollevato alcuna obiezione in merito ai redditi

ipotetici da raffrontare (reddito da valido di fr. 71'317/anno e reddito da

invalido di fr. 68'717/anno senza riduzioni di sorta), entrambi stabiliti dall’istituto

assicuratore in applicazione dei dati salariali statistici pubblicati

periodicamente dall’UFS (cfr. docc. 164 e 165). Questa Corte non ha pertanto

validi motivi per scostarsene.

Ora, raffrontando il reddito da

valido di fr. 71'317 con quello da invalido di fr. 68'717, si ottiene un grado

d’invalidità del 3.65%, arrotondato al 4% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2, insufficiente per fondare il diritto a una

rendita d’invalidità.

La decisione su opposizione

impugnata merita dunque conferma anche nella misura in cui all’assicurato è

stato negato il diritto ad una rendita d’invalidità.

2.5

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del

18.

gennaio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di

prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul

tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti