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Decisione

35.2022.4

Stabilizzazione confermata. In tal senso, il ricorrente non ha presentato alcuna documentazione atta a sollevare dubbi sulle conclusioni dei medici. Valutazione economica non contestata. Grado d’invalidità non pensionabile. Decisione su opposizione confermata e ricorso respinto

30 marzo 2022Italiano26 min

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.4

JV/sc

Lugano

30 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 2 dicembre 2021 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 23 aprile 2019, RI 1,

nato nel 1969, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di

operaio edile e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le

malattie professionali presso l’CO 1, è caduto da una scala a libro mentre

stava lavorando in cantiere, subendo delle policontusioni (doc. 1 e doc. 51).

Con scritto del 18 aprile 2019

l’assicurato era stato licenziato, con effetto al 30 aprile 2019, a causa di

motivi economici (doc. 9).

Le risultanze radiografiche del

24 aprile e 6 maggio 2019 hanno evidenziato, tra l’altro, la rottura della

cuffia dei rotatori (docc. 18-20), ciò che è stato confermato dal medico

curante dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, contestualmente

alla visita ambulatoriale del 20 maggio 2019 (doc. 27).

Nel mese di luglio 2019,

l’assicurato è quindi stato sottoposto a un intervento di artroscopia diagnostica

alla spalla destra con sutura dei tendini sovraspinato e sottoscapolare e ad acromionplastica

(docc. 46 e 49).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso corrispondendo regolarmente le prestazioni di legge (tra gli

altri: docc. 3, 4, 29, 30 e 37). A far tempo dall’infortunio e fino al 31

gennaio 2021, l’assicurato è stato dichiarato totalmente inabile al lavoro

(docc. 8, 12, 23, 45, 46, 50, 51, 53, 59, 63, 73, 80, 84-87, 90, 94, 97, 105,

114, 115, 136).

1.2. In base alle risultanze della

visita medica di chiusura (doc. 122), con scritto del 14 dicembre 2020, l’CO 1

ha comunicato la sospensione delle prestazioni di corta durata a partire dal 1.

febbraio 2021, data dalla quale l’assicurato è stato altresì ritenuto abile al

lavoro al 100% in attività adeguate (docc. 124 e 159).

1.3. A margine della visita di

controllo del 25 gennaio 2021, l’assicurato ha comunicato al dr. __________ la

persistenza di dolori alla spalla. Il curante ha quindi disposto un’ulteriore

RMN, attestando inoltre un’inabilità lavorativa fino al 1. marzo 2021 (doc.

139).

Valutando le risultanze della

RM, il dr. __________ ha ritenuto indicata una seconda opinione da parte del dr.

__________ (docc. 142 e 143), ciò che l’CO 1 ha approvato pur ribadendo l’intervenuta

stabilizzazione dello stato di salute infortunistico (doc. 144 e 145).

Il dr. __________ (specialista

in chirurgia) ha ritenuto che la cuffia dei rotatori fosse stata riparata correttamente

e che i tendini fossero continui. Inoltre, il citato specialista ha proceduto a

un’infiltrazione dello spazio sotto-acromiale, senza tuttavia ottenere significativi

benefici. Rispetto al consulto del 26 febbraio 2021, la situazione rimaneva

invariata e, dal punto di visto chirurgico, non vi erano più opzioni per

migliorare le condizioni di salute dell’assicurato, opinione finalmente condivisa

dal dr. __________ (docc.150 e 151).

1.4. Il 21 giugno 2021

l’assicurato si è sottoposto a un’infiltrazione gleno-omerale (doc. 161) da cui

tuttavia non ha tratto benefici, ciò che ha indotto il dr. __________ a

concludere che l’unico procedere indicato fossero delle saltuarie sedute di

fisioterapia per cercare di mantenere l’articolarità acquisita (doc. 160).

Il medico __________, dr. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha ritenuto che non vi fosse

stato un sostanziale aggravamento rispetto alla visita di chiusura (cfr. supra,

consid. 1.2.), confermandone quindi le conclusioni (doc. 163).

1.5. Con decisione formale del 27

ottobre 2021, l’CO 1 ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità

(IMI) del 15%. Per contro, rilevando come i postumi infortunistici non influivano

in modo apprezzabile sulla capacità di guadagno (grado d’invalidità del 3.65%),

l’amministrazione ha negato il diritto a una rendita d’invalidità (doc. 166).

Con scritto del 26 novembre

2021 RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto opposizione contro il

provvedimento appena citato, giacché, a suo avviso, la situazione valetudinaria

dell’assicurato non era stata del tutto chiarita al momento della sua emanazione

(cfr. doc. 176). All’opposizione è stato allegato un certificato del dr. __________

del 9 giugno 2021 (doc. 178).

Con decisione su opposizione

del 2 dicembre 2021, l’amministrazione ha confermato la correttezza della sua

prima decisione, respingendo l’opposizione dell’assicurato (doc. 179).

1.6. Con tempestivo ricorso del 18

gennaio 2022, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata

con retrocessione dell’incarto all’amministrazione per nuova decisione ai sensi

dei considerandi.

Il ricorrente contesta, in

sintesi, l’asserita stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche

e, di riflesso, la determinazione della capacità lavorativa residua operata dall’assicuratore

resistente (cfr. doc. I, p.to 5).

1.7. Con risposta dell’8 febbraio

2022, l’CO 1 ha postulato la conferma della decisione su opposizione e, dunque,

la reiezione dell’impugnativa (cfr. doc. III).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui

l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato

trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti

(in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana

figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF

8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il diritto a una rendita

di invalidità, oppure no.

2.3. Condizioni di salute

infortunistiche stabilizzate al 1° febbraio 2021?

2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la

cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art.

19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e

riferimenti).

È utile precisare che, secondo la

giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica

della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le

prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF

8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre

2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5

settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid.

2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del

18 marzo 2019, consid. 2.2.2; STCA 35.2020.86 dell’8 marzo 2021, consid. 2.3.1;

STCA 35.2020.98 del 26 marzo 2021, consid. 2.3.1; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre

2021, consid. 2.3.1).

2.3.2. Nel caso di specie, dalla

decisione su opposizione impugnata, dalla decisione formale e dalla

documentazione agli atti (doc. 179, doc. 166 e doc. 122) risulta che l’assicuratore

resistente ha ritenuto ormai stabilizzate le condizioni di salute dell’assicurato

a far tempo dal novembre 2020, siccome non vi erano più provvedimenti

terapeutici atti a migliorare notevolmente la situazione a livello della spalla

destra (cfr. doc. III, p.to 2).

Di parere opposto è il ricorrente,

il quale fa valere che lo stato della sua spalla destra non era ancora

stabilizzato al momento della decisione dell’CO 1 (cfr. supra, consid. 1.7.).

Occorre

pertanto vagliare la documentazione medica agli atti.

Il rapporto del dr. __________

indirizzato al collega dr. __________ della Clinica __________ di __________ (ove

l’assicurato ha soggiornato per sottoporsi a un trattamento riabilitativo semi-stazionario,

cfr. doc. 88), per la parte relativa all’anamnesi e al procedere ha il seguente

tenore:

" Si tratta

di un paziente che ho operato il 16.7.2019 per una lesione del tendine

sovraspinato, del tendine infraspinato e del terzo superiore del sottoscapolare

alla spalla destra.

Si trattava quindi di una lesione a seguito di una caduta

accidentale da circa 2-3 metri con ricezione a livello prima sulla schiena e

poi sulla spalla destra.

Vista la presenza di tre lesione dei tendini della cuffia dei rotatori

si è optato per un intervento chirurgico.

A 6-7 mesi dall’intervento chirurgico il paziente presenta sempre

una sintomatologia algica durante i movimenti di antepulsione e di abduzione

con una mobilità articolare che non va oltre il piano orizzontale.

Ho quindi nuovamente organizzato una nuova risonanza magnetica il

27.2.2020 che mostra che i tre tendini sono stati suturati in maniera regolare.

(…)” (doc. 89)

Successivamente alla

degenza e dopo aver visitato l’assicurato, con rapporto del 12 ottobre 2020, il

dr. __________ ha così valutato la situazione valetudinaria dell’assicurato:

" Ci

troviamo di fronte ad un paziente che a 13 mesi dall’intervento chirurgico (recte:

15 mesi, cfr. supra, consid. 1.1.) continua ad accusare dei dolori ai

movimenti, ma soprattutto con una ridotta mobilità articolare. È vero che da un

lato la RM ha mostrato che i tendini sono stati ben riparati, ma dall’altro

abbiamo un paziente che nonostante la buona volontà continua ad avere una

ridotta mobilità articolare. Prima di concludere che abbia raggiunto la massima

mobilità articolare penso che dobbiamo ancora aspettare i classici 18 mesi

dall’intervento chirurgico. (…)” (doc. 117)

In occasione della visita di

chiusura del 20 novembre 2020, l’assicurato ha dichiarato al medico __________

che la situazione clinica gli sembrava stazionaria e che grazie alla

fisioterapia non aveva ottenuto benefici di rilievo. Il fiduciario si è quindi così

espresso:

" Siamo a

più di 15 mesi dall’intervento eseguito. Non sono stati proposti

dall’ortopedico curante trattamenti in grado di migliorare ulteriormente la

situazione. Viene richiesta solo prosecuzione della fisioterapia che

apparentemente non sta dando particolari risultati.

(…).

La situazione appare stazionaria. Lo specialista ortopedico non ha

proposto trattamenti in grado di migliorare sensibilmente la situazione

dell’assicurato. Il quadro è valutabile. (…).” (doc. 122)

Il dr. __________ ha

tuttavia chiesto all’CO 1 se fosse possibile disporre una seconda opinione da

parte del dr. __________, richiesta alla quale l’CO 1 ha aderito (docc. 144 e

145). Il dr. __________, a fronte dello stato oggettivabile, si è così espresso

nel suo rapporto del 6 maggio 2021:

" (…) Ich

glaube, dass mechanisch keine eindeutige Verbesserung erreicht werden kann.

(…). Ich glaube, dass beim Patienten nun noch eine subcromiale und

intraarticuläre Infiltration erfolgen sollte. (…). Wenn beide nicht angeben,

scheint mir das Problem sicher nicht in der Schulter zu sein, sondern im

Bereich versicherungstechnischer Überlegungen.” (doc. 151)

Dopo aver proceduto come indicato

dal dr. __________, il dr. __________ ha ritenuto che non vi fossero più opzioni

chirurgiche suscettibili di migliorare sensibilmente lo stato della spalla

destra (cfr. doc. 160).

2.3.3. Chiamato ora a pronunciarsi,

questo Tribunale constata che dalla documentazione medica esposta in precedenza

emerge in modo chiaro che, tenuto conto della situazione oggettivabile a

livello della spalla destra, gli specialisti intervenuti hanno negato in

maniera univoca l’indicazione a sottoporre l’insorgente a un ulteriore

intervento operatorio, ritenendo che le sue condizioni di salute

infortunistiche fossero ormai stabilizzate.

Le obiezioni sollevate in

proposito dal rappresentante del ricorrente, già per il fatto che non risultano

supportate da pareri medici specialistici, non appaiono atte a generare dei

dubbi, neppure lievi, circa la correttezza del parere del medico __________.

Non risulta pertanto dimostrato

che dopo il mese di novembre 2020 esistessero ancora delle misure terapeutiche atte, con verosimiglianza

preponderante, a migliorare notevolmente le

condizioni di salute infortunistiche del ricorrente, rispettivamente, non

risulta dimostrato che successivamente alla visita di chiusura del 20 novembre

2020 la situazione della spalla destra si fosse in qualche modo aggravata.

La decisione su opposizione

impugnata deve dunque essere confermata, perlomeno nella misura in cui sancisce

che al 1. febbraio 2021 lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi

dell’art. 19 cpv. 1 LAINF. L’assicuratore LAINF resistente era legittimato a

porre fine alle prestazioni di corta durata (spese di cura e indennità

giornaliera) e a valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata,

specificatamente quello a una rendita d’invalidità.

2.4. Entità del grado

dell’invalidità.

2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente

permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha

rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.

1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che

anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la

nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda

pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2.

la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4.2. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre,

basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4.3

Nel caso di specie, va

rilevato che alla base della decisione dell’amministrazione di rifiutare

all’assicurato una rendita d’invalidità, vi è essenzialmente l’apprezzamento

dell’esigibilità lavorativa enunciato dal medico __________ a margine della visita

di chiusura del 20 novembre 2020 (cfr. doc. 122).

Nel relativo rapporto, dopo

aver dichiarato che molto probabilmente la precedente attività di muratore e

posatore di ponteggi non sarebbe più stata esigibile in misura completa, il dr.

__________ ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro in un’attività che rispetti

i limiti funzionali da lui descritti, con rendimento completo e senza necessità

d’introdurre delle pause aggiuntive (cfr. doc. 122: “L’assicurato ha

limitazioni al sollevamento e al porto di pesi con due braccia all’altezza dei

fianchi che è possibile molto spesso o solo per pesi molto leggeri fino a 5 kg

e spesso per pesi leggeri da 5 a 10 kg ma non più per pesi superiori ai 10 kg.

È inoltre in grado di sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg utilizzando

prevalentemente l’arto controlaterale sinistro, ma non è più esigibile il

sollevamento dei pesi oltre i 5 kg oltre l’altezza del petto. L’assicurato può

maneggiare attrezzi leggeri e di precisione molto spesso, medi spesso, pesanti

di rado, molto pesanti mai. La rotazione della mano destra è possibile

talvolta. L’assicurato non può eseguire lavori sopra la testa e non può salire

sulle scale a pioli. L’uso delle due mani è possibile, equilibrio e stare in

equilibrio possibile. L’assicurato in un lavoro che rispetti l’esigibilità

espressa è da ritenersi abile in misura completa con rendimento completo e

senza pause supplementari.” – il corsivo è del redattore).

Il ricorrente sostiene, in

sintesi, che siccome la situazione valetudinaria non sarebbe ancora stata stabilizzata

al momento della visita di chiusura, l’accertamento della capacità lavorativa

residua da parte del dr. __________ era prematura (cfr. doc. I, pag. 5).

In concreto, già si è detto che

lo stato di salute infortunistico del ricorrente era stabilizzato al momento

della visita medica di chiusura (e, a maggior ragione, lo era al momento

dell’emanazione della decisione formale) (cfr. supra, consid. 2.3.3. in fine). La

documentazione medica successiva ha suffragato tale conclusione e, del resto, non

è stata prodotta alcuna certificazione specialistica atta a mettere in dubbio

le conclusioni del medico __________.

Del resto, gli impedimenti

funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano,

usualmente, in assicurati che hanno subito danni agli arti superiori, in

particolare alle spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di

sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente

importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da

eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.1998.63 del

23.

novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TF con

pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).

La valutazione

dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico di fiducia dell’CO 1, risulta

plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di

seguito, riguardanti assicurati che hanno lamentato limitazioni nell’utilizzo

degli arti superiori.

Ad esempio, in una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TF ha ritenuto

realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa

in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -

a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla

destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse

corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più

possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo

che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23

dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TF con sentenza U 449/00

dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in

attività sostitutive confacenti, specificatamente in

professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse

funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava

una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per

delle prese a tre dita senza forza.

Il TF è pervenuto alla

medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di

professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo

pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con

la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2

kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88

del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile

in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza

dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:

"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto

scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito

flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità

nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del

nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione.

Limitato l'uso di

utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi

possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo

fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al

tronco.".

Nella STF U 200/02 del 20

maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio

professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del

pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria

della falange basale con instabilità a livello delle articolazioni

interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta

Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.

In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TF ha considerato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo

della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva

di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione

acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro

(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

In una sentenza

8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a

tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che

presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla

e del braccio destro dominante.

In una sentenza 35.2013.74

dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato,

questo Tribunale (con riferimento alle pronunzie federali U 200/02 e

8C_260/2011, succitate) ha accertato l’esistenza di una piena abilità in

attività lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito

l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.

Infine, in una sentenza

35.2017.10

del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al

lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato

dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di

Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un

amputato del braccio destro.

Alla luce di tutto quanto

precede, richiamato l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233, consid. 3c, 117 V

278, consid. 2b con riferimenti ivi citati), va ritenuto dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza che l’insorgente sarebbe in grado di

esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa

confacente alle limitazioni dipendenti dal danno infortunistico interessante la

spalla destra.

Va constatato che il rappresentante

del ricorrente non ha sollevato alcuna obiezione in merito ai redditi

ipotetici da raffrontare (reddito da valido di fr. 71'317/anno e reddito da

invalido di fr. 68'717/anno senza riduzioni di sorta), entrambi stabiliti dall’istituto

assicuratore in applicazione dei dati salariali statistici pubblicati

periodicamente dall’UFS (cfr. docc. 164 e 165). Questa Corte non ha pertanto

validi motivi per scostarsene.

Ora, raffrontando il reddito da

valido di fr. 71'317 con quello da invalido di fr. 68'717, si ottiene un grado

d’invalidità del 3.65%, arrotondato al 4% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2, insufficiente per fondare il diritto a una

rendita d’invalidità.

La decisione su opposizione

impugnata merita dunque conferma anche nella misura in cui all’assicurato è

stato negato il diritto ad una rendita d’invalidità.

2.5

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del

18.

gennaio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di

prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul

tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti