35.2022.4
Stabilizzazione confermata. In tal senso, il ricorrente non ha presentato alcuna documentazione atta a sollevare dubbi sulle conclusioni dei medici. Valutazione economica non contestata. Grado d’invalidità non pensionabile. Decisione su opposizione confermata e ricorso respinto
30 marzo 2022Italiano26 min
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2022.4
JV/sc
Lugano
30 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 dicembre 2021 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 23 aprile 2019, RI 1,
nato nel 1969, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di
operaio edile e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le
malattie professionali presso l’CO 1, è caduto da una scala a libro mentre
stava lavorando in cantiere, subendo delle policontusioni (doc. 1 e doc. 51).
Con scritto del 18 aprile 2019
l’assicurato era stato licenziato, con effetto al 30 aprile 2019, a causa di
motivi economici (doc. 9).
Le risultanze radiografiche del
24 aprile e 6 maggio 2019 hanno evidenziato, tra l’altro, la rottura della
cuffia dei rotatori (docc. 18-20), ciò che è stato confermato dal medico
curante dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, contestualmente
alla visita ambulatoriale del 20 maggio 2019 (doc. 27).
Nel mese di luglio 2019,
l’assicurato è quindi stato sottoposto a un intervento di artroscopia diagnostica
alla spalla destra con sutura dei tendini sovraspinato e sottoscapolare e ad acromionplastica
(docc. 46 e 49).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso corrispondendo regolarmente le prestazioni di legge (tra gli
altri: docc. 3, 4, 29, 30 e 37). A far tempo dall’infortunio e fino al 31
gennaio 2021, l’assicurato è stato dichiarato totalmente inabile al lavoro
(docc. 8, 12, 23, 45, 46, 50, 51, 53, 59, 63, 73, 80, 84-87, 90, 94, 97, 105,
114, 115, 136).
1.2. In base alle risultanze della
visita medica di chiusura (doc. 122), con scritto del 14 dicembre 2020, l’CO 1
ha comunicato la sospensione delle prestazioni di corta durata a partire dal 1.
febbraio 2021, data dalla quale l’assicurato è stato altresì ritenuto abile al
lavoro al 100% in attività adeguate (docc. 124 e 159).
1.3. A margine della visita di
controllo del 25 gennaio 2021, l’assicurato ha comunicato al dr. __________ la
persistenza di dolori alla spalla. Il curante ha quindi disposto un’ulteriore
RMN, attestando inoltre un’inabilità lavorativa fino al 1. marzo 2021 (doc.
139).
Valutando le risultanze della
RM, il dr. __________ ha ritenuto indicata una seconda opinione da parte del dr.
__________ (docc. 142 e 143), ciò che l’CO 1 ha approvato pur ribadendo l’intervenuta
stabilizzazione dello stato di salute infortunistico (doc. 144 e 145).
Il dr. __________ (specialista
in chirurgia) ha ritenuto che la cuffia dei rotatori fosse stata riparata correttamente
e che i tendini fossero continui. Inoltre, il citato specialista ha proceduto a
un’infiltrazione dello spazio sotto-acromiale, senza tuttavia ottenere significativi
benefici. Rispetto al consulto del 26 febbraio 2021, la situazione rimaneva
invariata e, dal punto di visto chirurgico, non vi erano più opzioni per
migliorare le condizioni di salute dell’assicurato, opinione finalmente condivisa
dal dr. __________ (docc.150 e 151).
1.4. Il 21 giugno 2021
l’assicurato si è sottoposto a un’infiltrazione gleno-omerale (doc. 161) da cui
tuttavia non ha tratto benefici, ciò che ha indotto il dr. __________ a
concludere che l’unico procedere indicato fossero delle saltuarie sedute di
fisioterapia per cercare di mantenere l’articolarità acquisita (doc. 160).
Il medico __________, dr. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha ritenuto che non vi fosse
stato un sostanziale aggravamento rispetto alla visita di chiusura (cfr. supra,
consid. 1.2.), confermandone quindi le conclusioni (doc. 163).
1.5. Con decisione formale del 27
ottobre 2021, l’CO 1 ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità
(IMI) del 15%. Per contro, rilevando come i postumi infortunistici non influivano
in modo apprezzabile sulla capacità di guadagno (grado d’invalidità del 3.65%),
l’amministrazione ha negato il diritto a una rendita d’invalidità (doc. 166).
Con scritto del 26 novembre
2021 RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto opposizione contro il
provvedimento appena citato, giacché, a suo avviso, la situazione valetudinaria
dell’assicurato non era stata del tutto chiarita al momento della sua emanazione
(cfr. doc. 176). All’opposizione è stato allegato un certificato del dr. __________
del 9 giugno 2021 (doc. 178).
Con decisione su opposizione
del 2 dicembre 2021, l’amministrazione ha confermato la correttezza della sua
prima decisione, respingendo l’opposizione dell’assicurato (doc. 179).
1.6. Con tempestivo ricorso del 18
gennaio 2022, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata
con retrocessione dell’incarto all’amministrazione per nuova decisione ai sensi
dei considerandi.
Il ricorrente contesta, in
sintesi, l’asserita stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche
e, di riflesso, la determinazione della capacità lavorativa residua operata dall’assicuratore
resistente (cfr. doc. I, p.to 5).
1.7. Con risposta dell’8 febbraio
2022, l’CO 1 ha postulato la conferma della decisione su opposizione e, dunque,
la reiezione dell’impugnativa (cfr. doc. III).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui
l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana
figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF
8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il diritto a una rendita
di invalidità, oppure no.
2.3. Condizioni di salute
infortunistiche stabilizzate al 1° febbraio 2021?
2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase
LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art.
19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
È utile precisare che, secondo la
giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica
della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le
prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF
8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre
2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5
settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid.
2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del
18 marzo 2019, consid. 2.2.2; STCA 35.2020.86 dell’8 marzo 2021, consid. 2.3.1;
STCA 35.2020.98 del 26 marzo 2021, consid. 2.3.1; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre
2021, consid. 2.3.1).
2.3.2. Nel caso di specie, dalla
decisione su opposizione impugnata, dalla decisione formale e dalla
documentazione agli atti (doc. 179, doc. 166 e doc. 122) risulta che l’assicuratore
resistente ha ritenuto ormai stabilizzate le condizioni di salute dell’assicurato
a far tempo dal novembre 2020, siccome non vi erano più provvedimenti
terapeutici atti a migliorare notevolmente la situazione a livello della spalla
destra (cfr. doc. III, p.to 2).
Di parere opposto è il ricorrente,
il quale fa valere che lo stato della sua spalla destra non era ancora
stabilizzato al momento della decisione dell’CO 1 (cfr. supra, consid. 1.7.).
Occorre
pertanto vagliare la documentazione medica agli atti.
Il rapporto del dr. __________
indirizzato al collega dr. __________ della Clinica __________ di __________ (ove
l’assicurato ha soggiornato per sottoporsi a un trattamento riabilitativo semi-stazionario,
cfr. doc. 88), per la parte relativa all’anamnesi e al procedere ha il seguente
tenore:
" Si tratta
di un paziente che ho operato il 16.7.2019 per una lesione del tendine
sovraspinato, del tendine infraspinato e del terzo superiore del sottoscapolare
alla spalla destra.
Si trattava quindi di una lesione a seguito di una caduta
accidentale da circa 2-3 metri con ricezione a livello prima sulla schiena e
poi sulla spalla destra.
Vista la presenza di tre lesione dei tendini della cuffia dei rotatori
si è optato per un intervento chirurgico.
A 6-7 mesi dall’intervento chirurgico il paziente presenta sempre
una sintomatologia algica durante i movimenti di antepulsione e di abduzione
con una mobilità articolare che non va oltre il piano orizzontale.
Ho quindi nuovamente organizzato una nuova risonanza magnetica il
27.2.2020 che mostra che i tre tendini sono stati suturati in maniera regolare.
(…)” (doc. 89)
Successivamente alla
degenza e dopo aver visitato l’assicurato, con rapporto del 12 ottobre 2020, il
dr. __________ ha così valutato la situazione valetudinaria dell’assicurato:
" Ci
troviamo di fronte ad un paziente che a 13 mesi dall’intervento chirurgico (recte:
15 mesi, cfr. supra, consid. 1.1.) continua ad accusare dei dolori ai
movimenti, ma soprattutto con una ridotta mobilità articolare. È vero che da un
lato la RM ha mostrato che i tendini sono stati ben riparati, ma dall’altro
abbiamo un paziente che nonostante la buona volontà continua ad avere una
ridotta mobilità articolare. Prima di concludere che abbia raggiunto la massima
mobilità articolare penso che dobbiamo ancora aspettare i classici 18 mesi
dall’intervento chirurgico. (…)” (doc. 117)
In occasione della visita di
chiusura del 20 novembre 2020, l’assicurato ha dichiarato al medico __________
che la situazione clinica gli sembrava stazionaria e che grazie alla
fisioterapia non aveva ottenuto benefici di rilievo. Il fiduciario si è quindi così
espresso:
" Siamo a
più di 15 mesi dall’intervento eseguito. Non sono stati proposti
dall’ortopedico curante trattamenti in grado di migliorare ulteriormente la
situazione. Viene richiesta solo prosecuzione della fisioterapia che
apparentemente non sta dando particolari risultati.
(…).
La situazione appare stazionaria. Lo specialista ortopedico non ha
proposto trattamenti in grado di migliorare sensibilmente la situazione
dell’assicurato. Il quadro è valutabile. (…).” (doc. 122)
Il dr. __________ ha
tuttavia chiesto all’CO 1 se fosse possibile disporre una seconda opinione da
parte del dr. __________, richiesta alla quale l’CO 1 ha aderito (docc. 144 e
145). Il dr. __________, a fronte dello stato oggettivabile, si è così espresso
nel suo rapporto del 6 maggio 2021:
" (…) Ich
glaube, dass mechanisch keine eindeutige Verbesserung erreicht werden kann.
(…). Ich glaube, dass beim Patienten nun noch eine subcromiale und
intraarticuläre Infiltration erfolgen sollte. (…). Wenn beide nicht angeben,
scheint mir das Problem sicher nicht in der Schulter zu sein, sondern im
Bereich versicherungstechnischer Überlegungen.” (doc. 151)
Dopo aver proceduto come indicato
dal dr. __________, il dr. __________ ha ritenuto che non vi fossero più opzioni
chirurgiche suscettibili di migliorare sensibilmente lo stato della spalla
destra (cfr. doc. 160).
2.3.3. Chiamato ora a pronunciarsi,
questo Tribunale constata che dalla documentazione medica esposta in precedenza
emerge in modo chiaro che, tenuto conto della situazione oggettivabile a
livello della spalla destra, gli specialisti intervenuti hanno negato in
maniera univoca l’indicazione a sottoporre l’insorgente a un ulteriore
intervento operatorio, ritenendo che le sue condizioni di salute
infortunistiche fossero ormai stabilizzate.
Le obiezioni sollevate in
proposito dal rappresentante del ricorrente, già per il fatto che non risultano
supportate da pareri medici specialistici, non appaiono atte a generare dei
dubbi, neppure lievi, circa la correttezza del parere del medico __________.
Non risulta pertanto dimostrato
che dopo il mese di novembre 2020 esistessero ancora delle misure terapeutiche atte, con verosimiglianza
preponderante, a migliorare notevolmente le
condizioni di salute infortunistiche del ricorrente, rispettivamente, non
risulta dimostrato che successivamente alla visita di chiusura del 20 novembre
2020 la situazione della spalla destra si fosse in qualche modo aggravata.
La decisione su opposizione
impugnata deve dunque essere confermata, perlomeno nella misura in cui sancisce
che al 1. febbraio 2021 lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi
dell’art. 19 cpv. 1 LAINF. L’assicuratore LAINF resistente era legittimato a
porre fine alle prestazioni di corta durata (spese di cura e indennità
giornaliera) e a valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata,
specificatamente quello a una rendita d’invalidità.
2.4. Entità del grado
dell’invalidità.
2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente
permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha
rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.
1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che
anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la
nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda
pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2.
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre,
basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4.3
Nel caso di specie, va
rilevato che alla base della decisione dell’amministrazione di rifiutare
all’assicurato una rendita d’invalidità, vi è essenzialmente l’apprezzamento
dell’esigibilità lavorativa enunciato dal medico __________ a margine della visita
di chiusura del 20 novembre 2020 (cfr. doc. 122).
Nel relativo rapporto, dopo
aver dichiarato che molto probabilmente la precedente attività di muratore e
posatore di ponteggi non sarebbe più stata esigibile in misura completa, il dr.
__________ ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro in un’attività che rispetti
i limiti funzionali da lui descritti, con rendimento completo e senza necessità
d’introdurre delle pause aggiuntive (cfr. doc. 122: “L’assicurato ha
limitazioni al sollevamento e al porto di pesi con due braccia all’altezza dei
fianchi che è possibile molto spesso o solo per pesi molto leggeri fino a 5 kg
e spesso per pesi leggeri da 5 a 10 kg ma non più per pesi superiori ai 10 kg.
È inoltre in grado di sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg utilizzando
prevalentemente l’arto controlaterale sinistro, ma non è più esigibile il
sollevamento dei pesi oltre i 5 kg oltre l’altezza del petto. L’assicurato può
maneggiare attrezzi leggeri e di precisione molto spesso, medi spesso, pesanti
di rado, molto pesanti mai. La rotazione della mano destra è possibile
talvolta. L’assicurato non può eseguire lavori sopra la testa e non può salire
sulle scale a pioli. L’uso delle due mani è possibile, equilibrio e stare in
equilibrio possibile. L’assicurato in un lavoro che rispetti l’esigibilità
espressa è da ritenersi abile in misura completa con rendimento completo e
senza pause supplementari.” – il corsivo è del redattore).
Il ricorrente sostiene, in
sintesi, che siccome la situazione valetudinaria non sarebbe ancora stata stabilizzata
al momento della visita di chiusura, l’accertamento della capacità lavorativa
residua da parte del dr. __________ era prematura (cfr. doc. I, pag. 5).
In concreto, già si è detto che
lo stato di salute infortunistico del ricorrente era stabilizzato al momento
della visita medica di chiusura (e, a maggior ragione, lo era al momento
dell’emanazione della decisione formale) (cfr. supra, consid. 2.3.3. in fine). La
documentazione medica successiva ha suffragato tale conclusione e, del resto, non
è stata prodotta alcuna certificazione specialistica atta a mettere in dubbio
le conclusioni del medico __________.
Del resto, gli impedimenti
funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano,
usualmente, in assicurati che hanno subito danni agli arti superiori, in
particolare alle spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di
sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente
importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da
eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.1998.63 del
23.
novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TF con
pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).
La valutazione
dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico di fiducia dell’CO 1, risulta
plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di
seguito, riguardanti assicurati che hanno lamentato limitazioni nell’utilizzo
degli arti superiori.
Ad esempio, in una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TF ha ritenuto
realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa
in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -
a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla
destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse
corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più
possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo
che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23
dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TF con sentenza U 449/00
dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in
attività sostitutive confacenti, specificatamente in
professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse
funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava
una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per
delle prese a tre dita senza forza.
Il TF è pervenuto alla
medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente
pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di
professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali
all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo
pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con
la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2
kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88
del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile
in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza
dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:
"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito
flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità
nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del
nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione.
Limitato l'uso di
utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi
possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo
fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al
tronco.".
Nella STF U 200/02 del 20
maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio
professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del
pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria
della falange basale con instabilità a livello delle articolazioni
interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta
Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.
In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TF ha considerato in grado di
svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di
controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo
della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva
di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di
un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa
del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine
sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione
acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro
(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
In una sentenza
8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a
tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che
presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla
e del braccio destro dominante.
In una sentenza 35.2013.74
dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato,
questo Tribunale (con riferimento alle pronunzie federali U 200/02 e
8C_260/2011, succitate) ha accertato l’esistenza di una piena abilità in
attività lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito
l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.
Infine, in una sentenza
35.2017.10
del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al
lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato
dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di
Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un
amputato del braccio destro.
Alla luce di tutto quanto
precede, richiamato l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233, consid. 3c, 117 V
278, consid. 2b con riferimenti ivi citati), va ritenuto dimostrato con un
sufficiente grado di verosimiglianza che l’insorgente sarebbe in grado di
esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa
confacente alle limitazioni dipendenti dal danno infortunistico interessante la
spalla destra.
Va constatato che il rappresentante
del ricorrente non ha sollevato alcuna obiezione in merito ai redditi
ipotetici da raffrontare (reddito da valido di fr. 71'317/anno e reddito da
invalido di fr. 68'717/anno senza riduzioni di sorta), entrambi stabiliti dall’istituto
assicuratore in applicazione dei dati salariali statistici pubblicati
periodicamente dall’UFS (cfr. docc. 164 e 165). Questa Corte non ha pertanto
validi motivi per scostarsene.
Ora, raffrontando il reddito da
valido di fr. 71'317 con quello da invalido di fr. 68'717, si ottiene un grado
d’invalidità del 3.65%, arrotondato al 4% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2, insufficiente per fondare il diritto a una
rendita d’invalidità.
La decisione su opposizione
impugnata merita dunque conferma anche nella misura in cui all’assicurato è
stato negato il diritto ad una rendita d’invalidità.
2.5
L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del
18.
gennaio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di
prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul
tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti