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Decisione

35.2022.40

Spalla sinistra. Dinamica del sinistro del 22 febbraio 2021: dichiarazione della prima ora. Disturbi psichici (no causalità adeguata). Status quo sine: 1° settembre 2021

16 agosto 2022Italiano52 min

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.40

PC/DC/sc

Lugano

16 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 maggio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 29 marzo 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 22 febbraio 2021 la __________

di __________, ha informato l’CO 1 che RI 1 - nato il 18 aprile 1971, attivo

dal 24 febbraio 2020 a tempo pieno in qualità di “operaio qualificato” -

in data 22 febbraio 2021, verso le ore 9:00, “Mentre movimentava un carico

legati, la cinghia ha ceduto e ha causato un trauma alla spalla” (doc. 2 incarto

LAINF).

A causa di questo sinistro, egli

ha riportato, secondo il rapporto del 22 febbraio 2021 del Servizio di PS

dell’Ospedale __________ di __________, un “Trauma distrattivo alla spalla

sinistra” (doc. 7 incarto LAINF).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

Una Artro-RM della spalla sinistra del 30 marzo 2021 ha messo in evidenza

quanto segue: “non lesione a carico della cuffia, chiara borsite

sottoacromiale in quadro di entesopatia calcifica del sovraspinato.” (doc.

18 incarto LAINF).

L’assicurato si è sottoposto a svariate sedute di fisioterapia e a delle

infiltrazioni.

Il contratto di lavoro è stato sciolto dall’impresa di prestito di personale

con effetto al 25 maggio 2021 (doc. 31 incarto LAINF).

In seguito l’assicurato ha sviluppato una complessa sintomatologia psico-somatica

(in particolare, cefalee, cervicalgie, lombosciatalgia, irritabilità, ansia e

deflessione timica).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed

amministrativi del caso (in particolare, dopo avere raccolto agli atti il

questionario LAINF del 2 marzo 2021 dell’assicurato, il parere del 5 maggio

2021 e l’apprezzamento medico del 9 agosto 2021 del proprio medico fiduciario,

dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell’apparato locomotore: doc. 8, 19 e 35 incarto LAINF), in data 19 agosto

2021 (doc. 42 incarto LAINF) l’CO 1, ha comunicato all’assicurato quanto segue:

" (…) In

base alla valutazione del medico __________, i disturbi oggi presenti non sono

più causati dall'infortunio ma sono da ricondurre unicamente a fattori

degenerativi.

Secondo la valutazione medica, lo stato che si sarebbe presentato

anche senza l'infortunio del è raggiunto al più tardi il 1° settembre 2021.

(…)

Dobbiamo pertanto chiudere il caso con il 1° settembre 2021 e mettere un

termine al versamento delle prestazioni da tale data. Sospenderemo alla data

citata le prestazioni assicurative finora accordate (indennità giornaliera e

spese di cura).

Ulteriori cure mediche e inabilità lavorative vanno a carico del competente

assicuratore malattia.” (n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).

1.3. A seguito dell’opposizione del 23

novembre 2021 presentata personalmente dall’assicurato (doc. 61 incarto LAINF)

e dopo avere raccolto agli atti il parere del 1° dicembre 2021 del precitato

medico fiduciario (doc. 63 incarto LAINF), con decisione del 20 dicembre 2021

(doc. 70 incarto LAINF), l’CO 1 ha statuito quanto segue:

" (…). In

base alla valutazione del medico __________, i disturbi presenti dopo il 1° di

settembre 2021 non sono più causati dall'infortunio.

Secondo la valutazione medica, lo stato che si sarebbe presentato

anche senza l'infortunio del 22 febbraio 2021 è raggiunto al più tardi il 1°

settembre 2021.

(…).

Dobbiamo pertanto chiudere il caso con il 1° settembre 2021 e mettere un

termine al versamento delle prestazioni da tale data. Sospenderemo alla data

citata le prestazioni assicurative finora accordate (indennità giornaliera e

spese di cura). (…)”

1.4. A seguito dell’opposizione del 28 gennaio

2022 presentata da RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, (doc. 74 incarto LAINF),

preso atto di svariata documentazione medica versata agli atti dal

rappresentante dell’assicurato (tra cui, figura, in particolare una RMN

encefalo basale del 20 gennaio 2022 che ha evidenziato un “piccolo esito

lacunare a livello dell’emisfero cerebellare destro”: doc. 75 incarto

LAINF) e dopo avere raccolto agli atti l’apprezzamento medico del 10 marzo 2022

del precitato medico fiduciario (doc. 98 incarto LAINF), con decisione su

opposizione del 29 marzo 2022 (doc. 102 incarto LAINF), l’CO 1 ha confermato la

precedente decisione.

1.5. Con tempestivo ricorso del 12 maggio

2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento

della decisione su opposizione impugnata e, in via principale, “Al

ricorrente sono riconosciute le prestazioni LAINF del caso e ciò a far tempo,

retroattivamente, dal 2 agosto 2021” e, in via subordinata, “Gli atti

sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio (perizia esterna ex art.

44 LPGA) e nuova decisione” (cfr. doc. I, pag. 7).

Il patrocinatore del ricorrente critica l’operato dell’CO 1 in merito alla

dinamica dell’infortunio, sottolineando in particolare quanto segue:

" (…)

Ad A., l'Assicuratore riporta - in maniera colpevolmente

semplicistica - la dinamica dell'infortunio patito dall'insorgente, e

meglio: "(...) mentre stava movimentando un carico di pezzi di ferro,

la cinghia del carroponte si è strappata. Istintivamente l'assicurato ha

allungato la mano sinistra e (sic!) ha subito uno strattone all'arto superiore

sinistro.".

Tale, per l'appunto strumentalmente semplicistica, ricostruzione

dei fatti è sconfessata da quanto riportato nell'annesso modulo CO 1 del 22

febbraio 2021 in cui, al p.to 1., è possibile leggere la vera dinamica

dell'infortunio, segnatamente: "(...) la cinghia che teneva il carico

si è rotta e il carico è caduto su spalla e braccio sinistro (...).";

laddove per carico si intende una putrella di ca. 300 kg caduta da

un'altezza di almeno tre metri sulla spalla dell'assicurato... Volentieri

l'insorgente sarà in misura di fornire, in pendenza di causa, la testimonianza

di un collega di lavoro che ha assistito alla scena.” (cfr. doc. I, pag. 2 e 3;

n.d.r.: le sottolineature non sono della redattrice).

Il rappresentante dell’insorgente

contesta pure la valutazione medica operata dal medico __________,

puntualizzando che tutti i disturbi di cui soffre il suo assistito (che

risulterebbero già dai rapporti dei trattamenti fisioterapeutici del 30 giugno

e 24 agosto 2021), non sarebbero di origine degenerativa, bensì da ricondurre

dall’infortunio in disamina. A questo proposito puntualizza quanto segue: “quantunque

evidente che il punto di contatto con la putrella sia localizzabile all'altezza

della spalla sinistra, la dinamica riportata nella notifica d'infortunio lascia

chiaramente intendere che anche tutto il resto del corpo dell'insorgente è

stato interessato dall'impatto con il carico - di ben 300kg - di cui alla

Premessa. A maggior ragione, dunque, si impone - a mente dell'interessato -

l'esperimento (almeno) di una perizia esterna ex art. 44 LPGA.” (cfr. doc.

I, pag. 5).

A suffragio delle proprie argomentazioni

produce il referto della “visita di controllo-neurologia” del 21 aprile

2022 del dr. med. __________ dell’__________ di __________ (doc. B) e il

certificato medico del 26 aprile 2022 della dr.ssa med. __________, medico

chirurgo di __________ (cfr. doc. B).

1.6. Con risposta del 30 maggio 2022

(doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, ha

puntualizzato che: “L'infortunio, tenuto conto della sua dinamica, fermo

restando che non devono prese in considerazione le conseguenze né le

circostanze concomitanti, da un lato prettamente oggettivo, risulta banale o di

poca gravità per cui la causalità adeguata può essere negata d'acchito.

Ma

anche se, per ipotesi di lavoro, l'infortunio dovesse classato nella categoria

intermedia ma al limite di quelle inferiore, la causalità adeguata dovrebbe

essere ugualmente negata in quanto nessuno dei criteri elaborati dalla

giurisprudenza risulta adempiuto in concreto. Giova ricordare che, per gli

infortuni di grado medio al limite della categoria inferiore, la causalità

adeguata può essere ammessa se sono normalmente adempiuti almeno quattro

criteri o se un criterio è dato in maniera particolarmente incisiva (cf. ad es.

la sentenza del TF 8C_566/2013 del 18.8.20140, consid. 6.1). Tali estremi non

sono dati in concreto.”.

1.7. L’8 giugno 2022 (doc. V) il

patrocinatore dell’insorgente si è riconfermato nelle proprie tesi e domande,

versando agli atti il referto della “visita di specialistica ortopedica”

del 7 giugno 2022 del dr. med. __________ (doc. D). In particolare, egli ha

precisato: “l'insorgente è certo che cod. lod. Tribunale non avrà difficoltà

a sussumere l'infortunio in discussione quale evento di gravità perlomeno

intermedia; sarebbe sorprendente il contrario. La durata delle cure a cui si è

sottoposto, e si sta sottoponendo tuttora, il sig. RI 1 è affatto trascurabile

e la dinamica del sinistro è senz'ombra di dubbio tutto meno che bagatellare, a

meno che ricevere una putrella di 300kg sulla spalla non sia equiparabile a

scivolare sul selciato”.

1.8. Il 9 giugno 2022 i doc. V e D sono

stati trasmessi all’CO 1 per conoscenza (doc. VI).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le

fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019

dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio

2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020

al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che

figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2),

senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se

ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022

consid. 2.1).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimata, oppure no, a sospendere a

partire dal 1° settembre 2021 il proprio obbligo a prestazioni in relazione

all’infortunio del 22 febbraio 2021.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.4. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire

se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità

naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo

il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle

attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la

disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;

DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza

di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere

reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-

quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

-

quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.

consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung,

in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati; STCA 35.2019.117 del 5 agosto 2020, consid. 2.4).

2.5. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare

l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici

sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli

infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni

insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli

infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale

classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto

dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di

vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre

prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti

sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata eccezionalmente

lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

-

la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

-

il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

-

il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è necessario che

tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico

criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando

l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi

gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di

quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi

oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il

carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb

e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.

consid. 4a).

2.6. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,

a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte

europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che

gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti

dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7. Dinamica del sinistro del 22

febbraio 2021.

2.7.1. Nella presente fattispecie, la

dinamica del sinistro del 22 febbraio 2021 è oggetto di discussione tra le

parti. L’CO 1 ha ritenuto che l’assicurato, “durante il lavoro, mentre stava

movimentando un carico di pezzi di ferro, la cinghia del carroponte si è

strappata. Istintivamente l’assicurato ha allungato la mano sinistra e ha

subito uno strattone all’arto superiore sinistro” (cfr. doc. 102, pag. 2).

Dal canto suo, il patrocinatore del ricorrente asserisce che "(...) la

cinghia che teneva il carico si è rotta e il carico è caduto su spalla e

braccio sinistro (...)."; laddove per carico si intende una putrella di

ca. 300kg caduta da un'altezza di almeno tre metri sulla spalla

dell'assicurato... (…)” (cfr. doc. I, pag. 3).

2.7.2. Dalle tavole processuali, emerge, in

particolare, quanto segue.

Dall’“anamnesi” risultante

dalla lettera di dimissione del 22 febbraio 2021 del PS del Servizio di PS

dell’Ospedale __________ di __________, si evince quanto segue: “Mentre

lavorava riferisce trauma da stiramento di arto superiore sinistro con un

macchinario di circa 300 kg” (doc. 7 incarto LAINF). Dal medesimo documento

risulta pure che l’assicurato è sottoposto ad una RX della spalla sinistra che

non aveva evidenziato patologie acute e che è stata posta la diagnosi di “Trauma

distrattivo alla spalla sinistra” (doc. 7 incarto LAINF).

Dall’annuncio d’infortunio del

datore di lavoro si apprende che l’assicurato, in data 22 febbraio 2021, verso

le ore 9:00, “Mentre movimentava un carico legati, la cinghia ha ceduto e ha

causato un trauma alla spalla” (doc. 2 incarto LAINF).

Nel questionario LAINF del 2

marzo 2021 l’assicurato ha in particolare risposto alla domanda “Descrivere

dettagliatamente l’episodio?” che “Mentre spostava carico sospeso con

carroponte la cinghia che teneva il carico si è rotta e il carico è caduto su

spalla e braccio sinistro” rispettivamente alla domanda “È accaduto

qualcosa di particolare (scivolato, caduto, sbattuto contro qualcosa, ecc.)? Se

sì, cosa?” che il “carico cade su spalla e braccio sinistro”

rispettivamente “NO” alla domanda “Ha già accusato disturbi in

passato nella parte del corpo in esame (ginocchio, spalla)” (doc. 9 incarto

LAINF).

Nel rapporto del 2 marzo 2021 della visita di controllo dell’Ambulatorio di

traumatologia e ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, è stata posta

la diagnosi di “Esiti trauma distrattivo spalla sinistra ad alta cinetica”

(doc. 17 incarto LAINF).

A fronte di tali indicazioni

differenti circa la dinamica del sinistro, invitato dall’amministrazione a

fornire maggiori ragguagli, l’assicurato, in occasione del colloquio del 7 luglio

2021, ha dichiarato quanto segue:

" (…).

Fattispecie.

In data 22 febbraio 2021, verso le ore 09.00, mi trovavo

nell'officina delle __________ di __________.

Mentre movimentavo un carico di pezzi di ferro lavorati usando il carroponte,

improvvisamente la cinghia usata per sostenerli si era strappata.

Io manovravo il carroponte e camminavo di fianco al carico.

Istintivamente avevo allungato la mano sinistra ma il carico era caduto e mi

aveva causato uno strattone a livello dell'arto superiore, subendo anche un

trauma diretto alla spalla sinistra.

Il peso trasportato poteva aggirarsi attorno ai 300 chilogrammi.

Decorso.

Dopo quanto accaduto avevo contattato il responsabile e mi era

stato consigliato di recarmi in magazzino per applicare del ghiaccio. Ero poi

stato accompagnato all'Ospedale __________ di __________, dove mi aveva

visitato il dott. __________, il quale aveva indicato la necessità di

effettuare un esame di risonanza magnetica con liquido di contrasto.

Ero stato sottoposto a questo accertamento strumentale il 30 marzo

2021. Nel frattempo era stata prescritta della fisioterapia antinfiammatoria,

effettuata inizialmente in Italia e poi presso lo studio __________.

Ero stato visto ancora all'Ospedale __________ di __________.

Durante la visita del 5 luglio 2021 ero stato visto nuovamente

dallo specialista ortopedico dott. __________, il quale aveva effettuato un'infiltrazione

di cortisone, prescrivendo dell'ulteriore fisioterapia. (…)” (doc. 31 incarto

LAINF; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).

In sede di ricorso il patrocinatore del ricorrente ha contesto la ricostruzione

dei fatti da parte dell’CO 1, osservando che la stessa “è sconfessata da

quanto riportato nell'annesso modulo CO 1 del 22 febbraio 2021 in cui, al p.to

1., è possibile leggere la vera dinamica dell'infortunio, segnatamente:

"(...) la cinghia che teneva il carico si è rotta e il carico è caduto su

spalla e braccio sinistro (...)."; laddove per carico si intende una putrella

di ca. 300kg caduta da un'altezza di almeno tre metri sulla spalla

dell'assicurato... Volentieri l'insorgente sarà in misura di fornire, in

pendenza di causa, la testimonianza di un collega di lavoro che ha assistito

alla scena.” (cfr. doc. I, pag. 2 e 3; n.d.r.: le sottolineature non sono

della redattrice).

2.7.3. Chiamato a definire la dinamica del

sinistro occorso il 22 febbraio 2021, questo giudice rileva che, secondo la

giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve

essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora,

quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (STF 8C_186/2017 del 1° settembre

2017, consid. 5.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati). Le spiegazioni

fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni

dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12;

RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI

1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non

pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una "dichiarazione della

prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è

data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica

dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al

proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle

particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto.

Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può

perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti

presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid.

2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della

causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p.

546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio

2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se

essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori

che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Occorre, poi, fondarsi sulla

seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la

prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007; cfr., tra le tante, la STCA

35.2021.20 del 5 luglio 2021, consid. 2.9 e la cfr. STCA 35.2022.30 dell’11

luglio 2022, consid. 2.10).

2.7.4. Nel caso concreto, in ossequio ai

principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte ritiene di poter

fondare la propria valutazione, per quanto concerne la dinamica dell’evento, su

quanto dichiarato dall'assicurato in occasione del colloquio del 7 luglio 2021,

allorquando è stato invitato dall’amministrazione a fornire personalmente

maggiori ragguagli circa la dinamica del sinistro, dichiarazione dalla quale

risulta in maniera chiara e univoca quanto segue: “Mentre movimentavo un

carico di pezzi di ferro lavorati usando il carroponte, improvvisamente la

cinghia usata per sostenerli si era strappata. Io manovravo il carroponte e

camminavo di fianco al carico. Istintivamente avevo allungato la mano sinistra

ma il carico era caduto e mi aveva causato uno strattone a livello dell'arto

superiore, subendo anche un trauma diretto alla spalla sinistra. Il peso

trasportato poteva aggirarsi attorno ai 300 chilogrammi.” (doc. 31 incarto

LAINF).

In particolare, il TCA ritiene

che, nello stabilire come si siano svolti i fatti, decisivo risulti quanto

personalmente indicato dall’assicurato nella descrizione dettagliata

dell’accaduto in occasione della sua audizione da parte di un funzionario

dell’amministrazione. A fronte delle differenze risultanti dagli atti in merito

a quanto accaduto (cfr. i già citati doc. 7: “Mentre lavorava riferisce

trauma da stiramento di arto superiore sinistro con un macchinario di circa 300

kg”, doc. 2: “Mentre movimentava un carico legati, la cinghia ha ceduto

e ha causato un trauma alla spalla” e doc. 9: “Mentre spostava carico

sospeso con carroponte la cinghia che teneva il carico si è rotta e il carico è

caduto su spalla e braccio sinistro”), le domande che gli sono state

rivolte erano volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si fosse svolto

l’evento annunciato. Da qui l’importanza che rivestono le dichiarazioni fornite

personalmente dall’assicurato stesso in risposta alle domande poste

dall’ispettore dell’CO 1, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si

fosse svolto l’evento annunciato.

In concreto, è quindi decisivo

il fatto che alla specifica domanda volta a ottenere una descrizione

dettagliata di quanto accaduto il 22 febbraio 2021, l’assicurato abbia

dichiarato “Mentre movimentavo un carico di pezzi di ferro lavorati usando

il carroponte, improvvisamente la cinghia usata per sostenerli si era

strappata. Io manovravo il carroponte e camminavo di fianco al carico.

Istintivamente avevo allungato la mano sinistra ma il carico era caduto e mi

aveva causato uno strattone a livello dell'arto superiore, subendo anche un

trauma diretto alla spalla sinistra. Il peso trasportato poteva aggirarsi

attorno ai 300 chilogrammi.”, ritenuto come il “trauma diretto” sia

da intendersi quale “trauma da stiramento” come meglio specificato nella

lettera di dimissione del 22 febbraio 2021 del PS (cfr. doc. 7: “Mentre

lavorava riferisce trauma da stiramento di arto superiore sinistro con un

macchinario di circa 300 kg”) e come, del resto, succede usualmente in

infortuni analoghi. Ciò a conferma di quanto già indicato pure nel formulario

di annuncio d’infortunio LAINF del datore di lavoro (cfr. doc. 2: “Mentre

movimentava un carico legati, la cinghia ha ceduto e ha causato un trauma alla

spalla”).

A fronte della chiarezza della domanda posta e della relativa risposta fornita

dal ricorrente, il TCA non può considerare credibile quanto da lui sostenuto

nel questionario del 2 marzo 2021 (doc. 17) rispettivamente in questa sede

(doc. I), allorquando ha sostanzialmente dichiarato di essere stato colpito

alla spalla e al braccio da una putrella di 300 Kg, descrizione che non si

limita a completare - ma in realtà contraddice - la versione dei fatti da lui

personalmente fornita in occasione del colloquio del 7 luglio 2021 in risposta

alla domanda posta dall’ispettore dell’CO 1 (“Fattispecie”), volta

proprio a chiarire, nel dettaglio, come si fosse svolto l’evento annunciato.

Alla luce di tutto quanto

appena esposto nel caso concreto, questa Corte ritiene che non vi sono motivi

per dubitare della dinamica dell'evento verificatosi il 22 febbraio 2021, così

come esposta dall'assicurato in occasione del colloquio del 7 luglio 2021 (doc.

31), e cioè “Mentre movimentavo un carico di pezzi di ferro lavorati usando

il carroponte, improvvisamente la cinghia usata per sostenerli si era

strappata. Io manovravo il carroponte e camminavo di fianco al carico.

Istintivamente avevo allungato la mano sinistra ma il carico era caduto e mi

aveva causato uno strattone a livello dell'arto superiore, subendo anche un

trauma diretto alla spalla sinistra. Il peso trasportato poteva aggirarsi

attorno ai 300 chilogrammi.”, ritenuto come il “trauma diretto” sia

da intendersi quale “trauma da stiramento” come meglio specificato nella

lettera di dimissione del 22 febbraio 2021 del PS.

In simili circostanze, il TCA non condivide le critiche ricorsuali sollevate

dal patrocinatore dell’insorgente a tal proposito all’operato dell’CO 1, che

pertanto vengono respinte.

2.7.5. A fronte di una situazione ritenuta

sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove

(in particolare, all’audizione testimoniale indicata dal rappresentante del

ricorrente: “Volentieri l'insorgente sarà in misura di fornire, in pendenza

di causa, la testimonianza di un collega di lavoro che ha assistito alla scena.”:

cfr. doc. I, pag. 3).

In proposito, va ricordato che,

per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10

gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca

una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.8. Complessa sintomatologia

somatica (in particolare, cefalee, cervicalgie, lombosciatalgia): causalità con

l’infortunio del 22 febbraio 2021?

2.8.1. Accertata la dinamica

dell’infortunio (cfr. consid. 2.7.4), il TCA rileva preliminarmente che oggetto

del presente giudizio è esclusivamente il danno alla salute alla spalla

sinistra del ricorrente riconducibile all’infortunio del 22 febbraio 2011.

Dalle tavole processuali (cfr. in particolare, la copiosa documentazione medica

versata agli atti dal patrocinatore del ricorrente sia in sede di opposizione

sia in questa sede) si evince che l’insorgente, oltre ai disturbi alla spalla

sinistra, presenta svariate problematiche in altre parti del corpo (ad esempio,

alla colonna cervicale e lombare come pure all’emisfero cerebellare destro) che

esulano dal presente giudizio, non essendo in nesso di causalità naturale con

l’infortunio in questione. Giova qui, infatti, ricordare che l’assicurazione

contro gli infortuni tiene conto esclusivamente il danno alla salute causato

dall’evento assicurato (diversamente dall’assicurazione per l’invalidità che,

in quanto assicurazione finale, deve considerare il danno alla salute nella sua

globalità; cfr. tra le tante, la STCA 35.2019.74 dell’11 marzo 2020, consid.

2.5; la STCA 35.2021.81 del 7 febbraio 2022, consid. 2.2; la STCA 35.2021.89

del 14 marzo 2022, consid. 2.12.3 e la STCA 35.2022.13 del 4 maggio 2022,

consid. 2.2).

In simili circostanze, non consente di addivenire ad un differente conclusione,

il referto della “visita di controllo-neurologia” del 21 aprile 2022 del

dr. med. __________ dell’__________, giusta il quale: “Concludo per cefalea

di recente insorgenza in possibile nevralgia del nervo grande occipitale in possibile

sofferenza di rami sensitivi cervicali alti a sinistra in esito di trauma.

Considerato l’assenza di alterazioni alla RMN encefalo del passato e la

comparsa di esito lacunare in corrispondenza dell’emisfero cerebellare dx

(rilievo non attribuibile a patologia degenerativa) in relazione temporale a

recente trauma è impossibile escludere una relazione causala non il trauma

stesso” (doc. B), già solamente per il fatto che il medico in questione si

è basato sulla dinamica riferitagli dall’insorgente (“Riferisce trauma sul

lavoro con carico di 300 kg”: cfr. doc. B) che, tuttavia, non corrisponde

alla dinamica accertata da questa Corte (cfr. consid. 2.7.4).

2.8.2. Del resto, giova qui pure ricordare

che, la circostanza che tale complessa sintomatologia somatica (in particolare,

le cefalee, le cervicalgie e la lombosciatalgia) sembrerebbe essere comparsa

dal profilo temporale, successivamente, all’infortunio del 22 febbraio 2021 è

comunque irrilevante ai fini del giudizio. Infatti, a questo proposito, giova

qui ricordare che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo,

dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza

federale ha così stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo

l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua

conseguenza. Secondo l’Alta Corte tale argomento è insostenibile dal profilo

della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF

8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der

Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus

dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen

Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel

"post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.)

ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich

nicht zulässig, …”; STF 8C_335/2018 del 7 maggio 2019; STF 8C_855/2018 del

19 marzo 2019; STF 8C_834/2018 del 19 marzo 2019; STF 8C_355/2018 del 29 giugno

2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017;

sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25

des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96;

A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60

del 25 settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018,

consid. 2.6; STCA 35.2019.7 del 29 aprile 2019, consid. 2.7; STCA 35.2018.130

dell’8 luglio 2019, consid. 2.9; STCA 35.2020.48 dell’8 febbraio 2021, consid.

2.10 e STCA 35.2022.30 dell’11 luglio 2022, consid. 2.12).

2.9. Disturbi psichici: causalità

con l’infortunio del 22 febbraio 2021?

2.9.1. Dalle tavole processuali si evince

che l’insorgente, oltre ai disturbi alla spalla sinistra, presenta pure dei

disturbi psichici.

In particolare, il 25 novembre 2021 il dr. med. __________, psichiatra curante

dell’assicurato, ha attestato quanto segue: “Si certifica che il sig. RI 1 è

stato da me seguito per un disturbo di panico con agorafobia poi andato in

remissione alcuni anni fa. Il paziente è stato da me visitato il 20 ottobre

2021 riferendo in concomitanza con un evento traumatico avvenuto circa 10 mesi

fa, la comparsa di stato di forte irritabilità, ansia e deflessione timica che

stanno influenzando significativamente la sua qualità di vita. Nell’attualità è

in trattamento con paroxetina 40 gr., lexotan 15-20 gocce al bisogno e Flunox

30 al bisogno.” (cfr. doc. 62 incarto LAINF).

2.9.2. Per quanto concerne i "disturbi

psichici", val qui la pena di osservare che, per stabilire il nesso di

causalità adeguato tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha

sviluppato dei criteri obiettivi e ha in particolare classificato gli

infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi

insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi

di grado medio (DTF 115 V 133 consid. 6 pag. 138 segg.). Nei casi di infortunio

insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è

slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale)

(cfr., a tal proposito, la STCA 35.2013.7 del 15 luglio 2013, consid. 2.3.4),

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra evento ed eventuali disturbi

psichici può di regola essere a priori negata. Secondo l'esperienza della vita

e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può

in effetti essere ammesso che un infortunio insignificante o leggero non sia di

natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine

psichica (DTF 115 V 133 consid. 6a pag. 139; STCA 35.2015.126 del 18 maggio

2016, consid. 2.7).

2.9.3. Accertata la

Considerandi

dinamica dell’infortunio (cfr. consid. 2.7.4: “Mentre movimentavo un carico

di pezzi di ferro lavorati usando il carroponte, improvvisamente la cinghia

usata per sostenerli si era strappata. Io manovravo il carroponte e camminavo

di fianco al carico. Istintivamente avevo allungato la mano sinistra ma il

carico era caduto e mi aveva causato uno strattone a livello dell'arto

superiore, subendo anche un trauma diretto alla spalla sinistra. Il peso

trasportato poteva aggirarsi attorno ai 300 chilogrammi.”, ritenuto come il

“trauma diretto” sia da intendersi quale “trauma da stiramento” come meglio

specificato nella lettera di dimissione del 22 febbraio 2021 del PS), il TCA

rileva che dalle tavole processuali (in particolare dal colloquio del 7 luglio

2021: cfr. doc. 31 incarto LAINF) emerge pure quanto segue:

" Decorso.

Dopo quanto accaduto avevo contattato il responsabile e mi era

stato consigliato di recarmi in magazzino per applicare del ghiaccio. Ero poi

stato accompagnato all'Ospedale __________ di __________, dove mi aveva

visitato il dott. __________, il quale aveva indicato la necessità di

effettuare un esame di risonanza magnetica con liquido di contrasto.

Ero stato sottoposto a questo accertamento strumentale il 30 marzo

2021.

Nel frattempo era stata prescritta della fisioterapia antinfiammatoria,

effettuata inizialmente in Italia e poi presso lo studio __________.

Ero stato visto ancora all'Ospedale __________ di __________.

Durante la visita del 5 luglio 2021 ero stato visto nuovamente

dallo specialista ortopedico dott. __________, il quale aveva effettuato

un'infiltrazione di cortisone, prescrivendo dell'ulteriore fisioterapia. (…).”

(doc. 31 incarto LAINF; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).

In seguito

all’infortunio, l’assicurato ha riportato un trauma distrattivo spalla sinistra

ad alta cinetica (doc. 7 e 17 incarto LAINF). Da notare che una RX eseguita in

PS il 22 febbraio 2021 non ha evidenziato patologie acute (doc. 7 incarto

LAINF) e una Artro-RM della spalla sinistra del 30 marzo 2021 ha messo in

evidenza quanto segue: “non lesione a carico della cuffia, chiara borsite

sottoacromiale in quadro di entesopatia calcifica del sovraspinato.” (doc.

18.

incarto LAINF).

2.9.4

Nel caso di

specie, secondo il TCA l'infortunio di cui è rimasto vittima l’assicurato

dev'essere classificato nella categoria degli infortuni insignificanti o

leggeri. Questa Corte è giunta alla medesima conclusione nella STCA 35.2017.109

del 13 giungo 2018, riguardante il caso di un assicurato che, mentre “stava

smontando una porta e il sistema della porta si è girato e lo ha colpito sul

braccio destro e strisciato sulla parte sinistra del viso”, riportando un

trauma cranico minore con piccolo distacco osseo del margine orbitale superiore

a sinistra, una ferita lacero dell'emivolto sinistro e una frattura biossea

pluriframmentaria avambraccio distale destroIl TCA è giunto alla medesima

conclusione pure nella STCA 35.2017.29 del 17 agosto 2017, riguardante il caso

di un assicurato che, mentre stava lavorando in un cantiere, ha sbattuto la

spalla destra contro una barra di ferro, riportando dei dolori persistenti. Di

modo che, l’adeguatezza del nesso di causalità relativa ai "disturbi

psichici" di cui soffre l'assicurato, deve essere negata a priori

per l'infortunio del 22 febbraio 2021.

2.9.5

Il TCA osserva comunque che,

quand’anche l'infortunio in questione - tenuto conto della dinamica oggettiva

dell’evento (cfr. consid. 2.7.4) e precisato che, in questo contesto, non

devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, né le

circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26) - dovesse essere classato

nella categoria intermedia al limite della categoria degli infortuni leggeri o

insignificanti (ipotesi maggiormente favorevole all’assicurato), il ricorrente

non ne trarrebbe comunque alcun giovamento per i motivi qui di seguito esposti.

In questo caso il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con

l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA. Affinché possa essere

ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia

presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più

criteri.

In una sentenza 8C_897/2009 del

29.

gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p. 100ss., il TF

ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si trovano al

limite della categoria di quelli leggeri -, devono essere adempiuti quattro

criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso

causale adeguato.

A titolo di premessa, occorre

osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in

materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di

natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e

adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993.

U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

A proposito dei criteri esposti

al considerando 2.5 il TCA rileva quanto segue.

Per quanto riguarda il criterio

1.

("le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la

particolare spettacolarità dell'infortunio"), sebbene in ogni

infortunio di media gravità sia insita una certa spettacolarità, la quale non è

tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1

non pubblicato della DTF 137 V 199), il sinistro qui in discussione, secondo il

TCA, non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o spettacolari.

Al riguardo, è utile precisare

che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da valutare

oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai

sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di

media gravità è insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora

sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della

DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale

e non il danno alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del

successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012

consid. 7.3.1). Del resto, l'infortunio in questione non è comparabile con

altri infortuni ben più gravi (segnatamente qualificati di grado medio in senso

stretto) nei quali il Tribunale federale non ha comunque ammesso tale criterio.

A questo proposito, il TCA segnala, tra le tante, la STF 8C_438/2009 del 3

settembre 2009 consid. 4.5 riguardante un’assicurata che, mentre si trovava in

posizione chinata, è stata inaspettatamente colpita alla parte superiore del

dorso da una finestra del peso di circa 70-90 kg, riportando una lieve

distorsione cervicale, una contusione al capo, nonché una contusione alla

colonna toracale rispettivamente la STF 8C_812/2021 del 17 febbraio 2022

consid. 9.2 riguardante un assicurato che, mentre stava scaricando un camion, è

stato colpito alla testa da una parte del carico e ha dovuto essere ricoverato

in ospedale per avere riportato una "Commotio cerebri, ein Hämatom über

Os zygomaticum und ein Verdacht auf Glaskörperablösung bei subjektiv

Seheinschränkung links".

Per quanto riguarda il criterio 2 ("la gravità o particolare

caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo

l'esperienza, a determinare disturbi psichici "), nell’infortunio in

questione l’assicurata ha riportato un trauma distrattivo alla spalla sinistra

(cfr. consid. 1.1.).

A proposito di questo criterio,

la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze infortunistiche

abbiano costretto l’assicurato a cambiare professione, non basta per ritenerlo

soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza di lesioni fisiche

gravi o, trattandosi della loro particolare natura, di lesioni interessanti

organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come

ad esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante

(cfr. STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014, consid. 6.2.2). Tenuto conto di

quanto precede, secondo questo Tribunale, il danno alla salute subito alla

spalla sinistra dall'assicurato, non costituisce ancora una lesione organica

grave o particolarmente caratteristica.

Per quanto riguarda il criterio

3.

("la durata eccezionalmente lunga della cura medica"),

questo Tribunale ritiene che non si possa parimenti pretendere che la cura

medica dipendente dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.

Dagli atti di causa emerge

infatti che le cure prestate all’assicurato sono essenzialmente consistite in

una terapia medicamentosa (soprattutto antalgica, antinfiammatoria e

antidepressiva), nell’esecuzione di fisioterapia a livello ambulatoriale e in visite

di controllo da parte del medico curante e di vari specialisti.

Ora, conformemente alla

giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr.

STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la

somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre

2010.

consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in

discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica,

l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le sedute di

neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente

gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010

del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).

Per quanto riguarda il criterio

5.

("la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti

dell'infortunio", dalle carte processuali non risulta neppure che

l’insorgente sia rimasto vittima di una cura medica errata e notevolmente

aggravante degli esiti dell'evento traumatico.

Del resto, secondo la

giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato realizzato

quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace

(cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).

Anche il criterio 6 ("il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute"),

non è realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai

notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle

complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari

che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti medicamenti e

l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo

stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta

ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF

8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009

consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la

realizzazione di questo criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente

protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).

Nella concreta evenienza, non

sono invero ravvisabili quelle particolari circostanze la cui presenza, secondo

la giurisprudenza federale, sarebbe necessaria per ammettere un decorso

sfavorevole e/o l’insorgere di rilevanti complicazioni.

In queste condizioni, può

rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio (4) dei "dolori

somatici persistenti" e quello (7) del "grado e durata

dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche", poiché anche

se ciò dovesse essere il caso, in presenza di un

infortunio di grado medio, al

limite però della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti, la

realizzazione di due criteri non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza

del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7;

RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

In esito a quanto precede, si

deve concludere che i disturbi psichici di cui soffre il ricorrente, non

costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorsogli il

22.

febbraio 2021. Se ne deduce, quindi, che l’assicuratore resistente era

legittimato a negare al riguardo la propria responsabilità.

Visto che l'obbligo a

prestazioni dell'assicuratore LAINF va negato facendo difetto l'adeguatezza,

questa Corte ritiene che la questione relativa all’esistenza del nesso di

causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute (psichico) possa

restare insoluta (cfr., in proposito, SVR 3/2012 UV5 consid. 5.1 e

giurisprudenza ivi citata).

Va infine segnalato che l’Alta

Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare

l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi

accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti

ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9; STCA

35.2018.130

dell’8 luglio 2019, consid. 2.12).

2.9.6

La fattispecie deve pertanto essere

valutata facendo astrazione anche dalla componente psichica che, per i motivi appena

esposti, non è di pertinenza dell'assicuratore resistente.

2.10

Disturbi alla spalla

sinistra: estinzione dell’obbligo di prestazione dell’CO 1 dal 1° settembre

2021?

2.10.1

Nella concreta evenienza, dalla

decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha

dichiarato estinto dal 1° settembre 2021 il proprio obbligo a prestazioni,

considerando che, da quella data, i disturbi lamentati dall'assicurato alla spalla

sinistra non costituivano più una conseguenza dell’infortunio occorso il 22

febbraio 2021, ma erano da attribuire esclusivamente a malattia. Risulta pure

che tale decisione è stata presa in base alla valutazione espressa in merito

dal medico __________ da essa interpellato (cfr. doc. 102, p. 3 e 4).

2.10.2

Dalle tavole processuali emerge che

l’assicurato in data 22 febbraio 2021, verso le 9.00, durante il lavoro, mentre

stava movimentando un carico di pezzi di ferro di circa 300 Kg e la cinghia del

carroponte si è strappata, ha istintivamente allungato la mano sinistra,

subendo uno strattone all’arto superiore sinistro. Al Pronto Soccorso

l’assicurato è stato sottoposto ad una RX della spalla sinistra che non ha

evidenziato patologie acute e che è stata posta la diagnosi di “Trauma

distrattivo alla spalla sinistra” (cfr.: lettera di dimissione del 22

febbraio 2021 di cui al doc. 7 incarto LAINF).

Nel rapporto del 2 marzo 2021 della visita di controllo dell’Ambulatorio di

traumatologia e ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, è stata posta

la diagnosi di “Esiti trauma distrattivo spalla sinistra ad alta cinetica

con sospetta lesione del sovraspinato DD strappo del deltoide (22.01.2021) ”

(doc. 17 incarto LAINF).

Una Artro-RM della spalla sinistra del 30 marzo 2021 ha messo in evidenza

quanto segue: “non lesione a carico della cuffia, chiara borsite

sottoacromiale in quadro di entesopatia calcifica del sovraspinato.” (doc.

18.

incarto LAINF).

Nel rapporto del 9 aprile 2021 della visita di controllo dell’Ambulatorio di

traumatologia e ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, è stata posta

la diagnosi di “Riacutizzazione in seguito a trauma di tendinopatia

calcifica del sovraspinato con borsite sottoacromiale acuta alla spalla

sinistra” (doc. 18 incarto LAINF).

L’assicurato si è sottoposto a

svariate sedute di fisioterapia e a delle infiltrazioni.

Interpellato al riguardo dall’amministrazione, il 5 maggio 2021 il dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato

locomotore, ha indicato che, prima dell’infortunio l’assicurato presentava una

calcificazione del sovraspinato alla spalla sinistra, che l’infortunio non

aveva provocato un danno strutturale e che la sintomatologia non era più

influenzata con probabilità preponderante dalle conseguenze dell’infortunio “3-4

mesi post-inf.” (doc. 19 incarto LAINF).

Nel rapporto dell’8 giugno 2021

della visita di controllo del Servizio Ortopedia e traumatologia del

Dipartimento di Chirurgia dell’__________ dell’Ospedale __________ di __________,

è stata posta la diagnosi di “Riacutizzazionepost traumatica di tendinopatia

calcifica del sovraspinato con borsite sottoacromiale acuta della spalla

sinistra” (doc. 29 incarto LAINF).

Interpellato al riguardo dall’amministrazione, nell’apprezzamento medico del 9

agosto 2021 (doc. 35 incarto LAINF), il dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, ha indicato quanto

segue:

" (…).

Diagnosi

Stato dopo trauma distrattivo spalla sinistra il 22.02.2021.

Riacutizzazione (aprile 2021) senza nuovo trauma con tendinopatia

calcifica del sovraspinato con borsite sottoacromiale acuta.

30.03.2021: stato dopo artro-RM spalla sinistra in presenza di

borsite sotto-acromiale in quadro di entesopatia calcifica del sovraspinato.

Diagnosi non di competenza CO 1

Calcificazione del sovraspinato.

Sospetta degenerazione colonna cervicale.

Apprezzamento

(…). Ora, ci troviamo a mezz'anno dopo una distrazione della

spalla/braccio sinistro.

La RM non ha evidenziato danni di origine infortunistica con una

cuffia conservata.

All'artro-RM del 30 marzo 2021 è stata evidenziata una

calcificazione del sovraspinato con tendinopatia e borsite sub-acromiale molto

probabilmente acutizzata dopo il trauma distrattivo.

Dopo oltre 6 mesi post-infortunio - che non ha procurato un danno

oggettivabile ma unicamente una acutizzazione di un problema degenerativo

preesistente e di calcificazione - si può dichiarare l'estinzione del nesso

causale con l'eventuale persistente borsite e tendinopatia calcifica del

sovraspinato, non essendo più in relazione causale con l'infortunio.

In assenza di danni infortunistici valutabili/oggettivabili, eventuali

future terapie andranno a carico dell'assicuratore malattia competente. (…).” (doc.

35, pag. 2 e 3 incarto LAINF)

2.10.3

Nella concreta evenienza, questo

Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico,

ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (e, quindi, della

materia che qui ci occupa) e medico __________ (che vanta un’ampia esperienza

in materia di medicina assicurativa e infortunistica), è dettagliato e

approfondito e rispecchia i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr.

consid. 2.6). Ad esso va dunque attribuita piena forza probante e può

validamente costituire da base al giudizio che questa Corte è ora chiamata a rendere.

Attentamente valutato l’insieme

della documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, i pareri del

medico __________ di cui ai doc. 19 e 35 incarto LAINF come pure l’Artro-RM

della spalla sinistra del 30 marzo 2021 di cui al doc. 18 incarto LAINF, di cui

si è già ampiamente detto al consid. 2.8.1), questo Tribunale ritiene

innanzitutto dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che lo status

quo sine è stato raggiunto al più tardi al 1° settembre 2021 (a distanza di

ben oltre 6 mesi dall’infortunio e più precisamente 6 mesi e 1 settimana) e la

sintomatologia ulteriormente presentata dall’assicurato (a livello della spalla

sinistra) imputabile a malattia.

Del resto, nè gli argomenti che l’assicurato ha sollevato con la propria

impugnativa (cfr. doc. I) nè la documentazione medica agli atti, sono atti a

generare dei dubbi - neppure lievi - circa la fondatezza dell'approfondito

parere espresso dallo specialista interpellato dall’istituto assicuratore resistente

con considerazioni puntuali e convincenti.

Questa Corte non ignora la

copiosa documentazione medica versata agli atti dal patrocinatore del

ricorrente sia in sede di opposizione sia in questa sede. Tuttavia queste

certificazioni non sono atte a sminuire il valore probatorio attribuito ai

referti (doc. 19 e 35 incarto LAINF riassunti al consid. 2.8.1) allestiti dal

medico __________. Innanzitutto perché la quasi totalità di tale documentazione

riguarda la complessa sintomatologia somatica (in particolare, cefalee,

cervicalgie, lombosciatalgia) e i disturbi psichici di cui è affetto

l’assicurato che, per i motivi già esposti ai considerandi 2.8.1 e 2.9.4, non

sono di pertinenza dell'assicuratore resistente. Nella misura in cui invece essa

riguarda i disturbi di cui l’assicurato soffre alla spalla sinistra, nessun

medico (di famiglia o specialista) ha preso posizione in modo dettagliato,

approfondito, motivato e convincente rispetto ai pareri espressi il 5 maggio

2021.

e il 9 agosto 2021 (cfr. doc. 19 e 35 incarto LAINF riassunti al consid.

2.8.1), nei quali il precitato medico __________ ha spiegato nel dettaglio (e

in modo convincente, alla luce dell’insieme della documentazione medica agli

atti riassunta al consid. 2.8.1) i motivi per cui ritiene che la causalità

naturale relativa ai disturbi alla spalla sinistra lamentati dal ricorrente sia

da ascrivere a fattori extra-infortunistici, successivamente al 1° settembre

2021.

In effetti, nessuno specialista di fiducia dell’insorgente (nei numerosi

certificati medici agli atti; cfr. in particolare, da ultimo, il certificato

medico del 26 aprile 2022 della dr.ssa med. __________, medico chirurgo di __________

di cui al doc. B) si è espresso in modo dettagliato, approfondito, motivato e

convincente riguardo al fatto che l'assicurato possa (o meno, così come

sostanzialmente asserito dall’insorgente medesimo) aver raggiunto lo status

quo sine al più tardi entro oltre 6 mesi dall'infortunio del 22 febbraio

2022.

rispettivamente che la causalità naturale relativa ai disturbi lamentati

dal ricorrente alla spalla sinistra successivamente a tale data sia da

ascrivere (o meno, così come sostanzialmente asserito dall’insorgente medesimo)

a fattori infortunistici.

Giova qui inoltre ricordare che,

di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktegutachten”)

è possibile se il medico SMR (e, quindi, anche il medico fiduciario) dispone,

come in concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti

personali (STCA 32.2017.27 dell'11 settembre 2017, consid. 2.7.1 e rinvii

giurisprudenziali ivi citati; 32.2017.47 del 19 febbraio 2018, consid. 2.6.2 e

rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2017.39 del 20 marzo 2018, consid.

2.5

e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018,

consid. 2.2.2. e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2018.113 del 5

marzo 2019, consid. 2.9. e rinvii giurisprudenziali ivi citati e la STCA 35.2021.11

del 16 giugno 2021, consid. 2.8. e rinvii giurisprudenziali ivi citati).

Questo Tribunale sottolinea

inoltre che la tempistica di “3-4 mesi post-inf.” (cfr. doc. 19 incarto

LAINF), con la quale, a mente del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, è

stato raggiunto lo status quo sine vel ante in relazione alla contusione

subita dall’interessato alla spalla destra risulta plausibile anche alla luce

della giurisprudenza federale (cfr., per un caso analogo, STCA 35.2016.77 del 9

gennaio 2017, consid. 2.8, ove è stato confermato il raggiungimento dello status

quo sine vel ante in relazione da una contusione subita dall’assicurata

alla spalla sinistra a 2 mesi e 21 giorni dell'episodio iniziale).

In una sentenza STF 8C_485/2014

del 24 giugno 2015, infatti, il Tribunale federale, annullando quanto deciso

dai giudici cantonali, ha confermato la decisione con la quale

l’amministrazione, fondandosi sul parere del proprio medico di fiducia, aveva

considerato raggiunto lo status quo sine tre mesi dopo la contusione subita

dall’assicurato alla spalla destra, contusione che aveva scompensato una

alterazione preesistente e rimasta fino a quel momento asintomatica (cfr. pure

la STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019, consid. 2.9 e la STCA 35.2022.34 del 18 luglio

2022, consid. 2.8.3).

2.10.4

In esito a tutto quanto precede, il

TCA ritiene dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza federale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che il

trauma (distrattivo) del 22 febbraio 2021 ha causato solamente un aggravamento

temporaneo e non determinante, di una situazione degenerativa già presente alla

spalla sinistra, sotto forma di un'attivazione essenzialmente dolorosa, e che

lo status quo sine è stato raggiunto al più tardi al 1°settembre

2021.

rispettivamente che le problematiche ulteriormente presentate

dall’assicurato a livello della spalla sinistra siano riconducibili a fattori

extra-infortunistici.

L’istituto resistente era,

quindi, legittimato a porre fine al proprio obbligo a prestazioni, vista

l’assenza di un nesso di causalità naturale. La decisione su opposizione

impugnata, mediante la quale l’CO 1 ha posto fine al proprio obbligo a

prestazioni a far tempo dal 1° settembre 2021, deve pertanto essere confermata

in questa sede.

Va infine segnalato che l’Alta Corte

ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza

di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati

dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti ivi

menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9; cfr., pure la

STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019, consid. 2.9).

A fronte di una situazione

ritenuta sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove (cfr., già citata, valutazione anticipata delle prove).

2.11

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 12

maggio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una

controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12;

STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. ARES BERNASCONI, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti