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Decisione

35.2022.43

Discussa questione di sapere se l'assicuratore poteva negare assunzione costi di un intervento chirurgico (prolungamento artrodesi lombare) in assicurato paraplegico, già al beneficio di una rendita d

12 settembre 2022Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute

in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne

il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1,

1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È

infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03

del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR

2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7. Nel

caso concreto, litigiosa è principalmente la questione di sapere se l’CO

1 era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni a proposito

dell’intervento chirurgico compiuto il 21 luglio 2021 e delle sue conseguenze,

oppure no.

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA constata che l’assicurato è al beneficio di una rendita

d’invalidità (del 50%) a contare già dal gennaio 1993.

Il

diritto alla cura medica dopo la determinazione della rendita è regolato

dall’art. 21 LAINF (cfr. supra, consid. 2.4.).

Nel

caso concreto, così come ha pertinentemente osservato l’amministrazione (cfr.

doc. III, p. 4), non entrano in linea di conto le eventualità di cui alla lett.

a (“è affetto da malattia professionale”) e lett. d (“è

incapace di guadagno e il suo stato di salute può essere migliorato

sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire un notevole

peggioramento”) dell’art. 21 cpv. 1 LAINF (per quanto riguarda

specificatamente la lett. d, essa concerne in effetti quegli assicurati che

presentano un’incapacità lucrativa del 100% [cfr. KOSS – Hürzeler/Kieser, Art.

21 UVG, n. 11]), ciò che non è evidentemente il caso dell’insorgente).

La

presente fattispecie va per contro valutata alla luce del disposto di cui alla

lett. b (“soffre di ricaduta o di postumi tardivi e la

capacità di guadagno può essere migliorata sensibilmente con cure mediche o

queste ne possono impedire una notevole diminuzione”)

o c (“abbisogna durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità

residua di guadagno”) dell’art. 21 cpv. 1 LAINF.

Trattandosi

dell’eventualità di cui alla lett. c, secondo la giurisprudenza, non è

sufficiente che i trattamenti eseguiti comportino una stabilizzazione oppure

addirittura un miglioramento dello stato di salute, in particolare dei dolori,

e che essi abbiano un impatto esclusivamente in ambito sociale (cfr. STF

8C_1011/2010 del 19 maggio 2011 consid. 5.5). L’obbligo a prestazioni esige

piuttosto che i provvedimenti sanitari servano a conservare la restante capacità

lucrativa (cfr. STF 8C_518/2016 dell’8 maggio 2017 consid. 3.4).

Il

medesimo concetto vale anche per l’eventualità di cui alla lett. b, nel

senso che i trattamenti in discussione devono servire a migliorare (notevolmente)

o a mantenere la capacità di guadagno.

Fatte

queste premesse, il TCA ritiene di poter confermare la decisione su opposizione

impugnata mediante la quale l’istituto assicuratore resistente ha negato

l’assunzione dei costi dell’intervento operatorio del luglio 2021, per il

motivo che non sono adempiute le condizioni poste dall’art. 21 cpv. 1

lett. b o c LAINF, e ciò per le ragioni che seguono.

Innanzitutto,

occorre rilevare che, alla chiusura della ricaduta dell’agosto 2017 che era

stata determinata da problemi urologici e, soprattutto, da un “importante

aumento della spasticità spinale a livello lombare con concomitante

sintomatologia algica invalidizzante con sindrome radicolare irritativa L3 sx”

(doc. 175, p. 1), con decisione formale del 16 marzo 2020 (cfr. doc. 353), poi confermata

con decisione su opposizione dell’8 maggio 2020 (doc. 360), facendo

essenzialmente capo alle risultanze della degenza 2 – 16 luglio 2019 presso la

Clinica __________ di __________ (cfr. doc. 301), l’assicurato è stato

dichiarato in grado di riprendere l’esercizio della sua abituale professione in

misura del 70% a contare dal 26 agosto 2019 e, pertanto, abile nella misura

della rendita d’invalidità in vigore (con sospensione del pagamento delle

indennità giornaliere a far tempo dal 1° gennaio 2020).

Da

notare che già allora i sanitari del __________ avevano prospettato all’insorgente

di sottoporsi a un intervento chirurgico spinale (cfr. doc. 175, p. 3: “Si

rimanda al rapporto del collega Dr. __________ dell’Unità __________ di __________,

reparto di chirurgia della colonna, in particolare alle diverse possibili

opzioni di intervento nel caso in cui l’effetto dell’infiltrazione alle

faccette articolari non sia di lunga durata e non porti all’effetto desiderato

a lungo termine.”).

A

margine della sua audizione del 14 agosto 2019, RI 1 ha segnatamente dichiarato

di lavorare “… al mattino in ufficio a __________ e al pomeriggio si reca a

casa, dove se necessario svolge ancora delle attività per la ditta. Di regola

inizia tra le 7.30 e le 9.00, a dipendenza di come riesce a “mettersi in moto”

e dei dolori. Rimane in ufficio fino a mezzogiorno e poi si reca a casa dove

può coricarsi per riposare. Dopo un po' di tempo seduto sulla carrozzina inizia

ad infiammarsi il nervo crurale della gamba sinistra e deve mettersi in

posizione supina per scaricare il peso. (…). In accordo confermeremo le

percentuali d’abilità lavorativa espressa dalla Clinica di __________, ossia

50% dal 17.7.2019, 60% dal 5.8.2019 e al 70% dal 26.8.2019.” (doc. 307).

In

occasione di quella tenutasi l’11 dicembre 2019, egli ha osservato che “dopo

l’infiltrazione è rimasto inabile al 100% qualche giorno (28.10.2019 al

3.11.2019), dal 4.11.2019 al 11.11.2019 ha lavorato al 50% e dal 12.11.2019 ha

ripreso al 70%. Il sig. RI 1 afferma che probabilmente queste inabilità

lavorative giungeranno abbastanza puntualmente a dipendenza dei dolori, d’altronde

l’età avanza. Ci tiene però a confermare che non ha accusato un peggioramento

oggettivo. Spiego al sig. RI 1 che sulla base dell’annuncio di ricaduta del

10.8.2017 le ore lavorate erano 42, quindi al 100% con un salario mensile di

CHF 13'936.- al mese. Sulla base dell’esito del soggiorno a __________ risulta

che necessita di 2 ore di pausa al giorno e che risulta abile al lavoro al 70%

Considerandi

come capo impresa. Pertanto considerata la rendita CO 1 al 50% (ca. CHF

31'700.- all’anno) e l’abilità al 70% procederemo con la sospensione delle IG

ma non toccheremo la rendita d’invalidità. Il sig. RI 1 afferma che, per

gestire i dolori, la sua abilità lavorativa è del 50% e non del 70%. Solitamente

lavora al mattino, mentre al pomeriggio va a casa a riposarsi e prendersi cura

del corpo.” (doc. 327).

Con

certificazione del 13 dicembre 2019, il medico curante, dott. __________, spec.

FMH in medicina interna, ha attestato che, dopo aver infiltrato la regione

d’inserzione del muscolo piriforme, il ricorrente aveva avvertito “… un

progressivo miglioramento dei dolori. Ho certificato un temporaneo aumento

dell’IL al 100% dal 28.10.2019 al 3.11.2019, poi al 50% dal 4.11.2019 al

11.11

, con poi rientro al pensum abituale grazie all’efficacia della

procedura.” (doc. 334).

Lo

stesso dott. __________, con rapporto del 19 dicembre 2020, ha riferito che nel

frattempo il suo paziente aveva accusato “… un netto peggioramento della

sintomatologia algica, coinvolgente sia la regione lombare che quella dell’anca

destra con estensione verso la gamba. Si tratta dei dolori “abituali” di cui

soffre a intermittenza da tempo. I dolori erano tali da richiedere una

certificazione di IL completa, che ho emesso a partire dal 30.11.2020 per il

periodo fino al 6.1.2021. Nelle prime 2-3 settimane il paziente ha beneficiato

di trattamenti di fisioterapia intensa prescritti dal Dr. med. __________

(della clinica __________), per i quali si reca dalla fisioterapista __________

a __________; per ora sembra esserci un beneficio, che non è ancora tale da far

considerare un rientro a breve. Consideriamo l’ipotesi di procedere alla

spondilodesi, come proposto a __________ qualche tempo fa.” (doc. 373 – il

corsivo è del redattore).

È in

questo contesto che all’istituto assicuratore è stata annunciata la ricaduta del

dicembre 2020 (doc. 368) e che, nel luglio 2021, si è proceduto a operare

l’assicurato (doc. 460).

Attentamente

vagliata la documentazione agli atti, questa Corte non ritiene dimostrato, con

un sufficiente grado di verosimiglianza, che l’intervento del 21 luglio 2021

abbia migliorato sensibilmente la capacità di guadagno dell’insorgente, né che

grazie ad esso ne sia stato evitato un peggioramento. Dalle carte processuali

emerge anzi che la capacità lucrativa dell’assicurato è addirittura peggiorata

a causa degli effetti dell’operazione in discussione, posto come la sua

capacità lavorativa residua è passata dal 50 (75%, secondo quanto stabilito con

la decisione su opposizione dell’8 maggio 2020, cresciuta incontestata in

giudicato [doc. 360]) al 25% (in questo senso, si veda in particolare il

rapporto 2 marzo 2022 del dott. __________ – doc. 533, p. 2: “Riassumendo il

Signor RI 1 ci riferisce che pur avendo avuto un miglioramento per ciò che

riguarda la sintomatologia algica, vista l’alterazione della sua mobilità

(spasticità con flessione degli arti inferiori) nelle attività di vita

quotidiana non è più in grado di gestire la direzione operativa dei

cantieri ed è obbligato a delegare queste attività a terze persone (…). Dal

punto di vista psichico riferisce di soffrire molto di questa situazione ed in

particolare per non riuscire più a lavorare in modo indipendente e concentrato

per la sua impresa. Mi comunica inoltre che la sua capacità lavorativa

attuale è del 25%.” – il corsivo è del redattore).

La

circostanza che, secondo quanto dichiarato dal ricorrente stesso, l’intervento

avrebbe migliorato la sua qualità di vita, nel senso che, grazie ad

esso, egli non avvertirebbe più un “dolore lancinante e continuo nella zona lombare”,

né “i dolori della spasticità data dai muscoli estensori” (in base al contenuto

della sua mail dell’8 giugno 2022, ora egli lamenterebbe comunque dei dolori

diffusi nella zona lombare e del bacino dopo poche ore di lavoro in posizione

seduta, per il trattamento dei quali assume una terapia con oppiacei, come pure

dei dolori provocati dalla spasticità dei muscoli flessori), è irrilevante ai

fini del giudizio, ritenuto che, in ossequio alla giurisprudenza federale, è

necessario che il trattamento in questione sia volto a migliorare oppure a mantenere

la capacità di guadagno della persona assicurata, ciò che non è il caso

nella presente fattispecie.

In

questo senso, il TCA può dunque seguire la valutazione espressa in proposito

dagli specialisti interpellati dall’amministrazione, i quali, già da un punto

di vista prospettivo, avevano negato che operazione rispettasse i criteri di

efficacia, adeguatezza ed economicità (si veda l’apprezzamento 16 giugno 2021

del neurologo dott. __________, per il quale, constatata l’assenza di un

aggravamento della situazione neurologica, l’ennesima recidiva dei dolori

avrebbe potuto essere efficacemente trattata mediante l’applicazione di provvedimenti

conservativi, come già era stato più volte il caso in passato).

In

particolare, occorre rilevare come agli atti non figurino avvisi specialistici

divergenti, suscettibili di generare dubbi, neppure lievi, a proposito della

fondatezza del parere enunciato dai fiduciari dell’assicuratore. Così come è

stato pertinentemente sottolineato anche dal PD dott. __________ (cfr. doc. III

1), i medici privatamente consultati dall’assicurato, segnatamente i dottori __________

e __________, si sono impegnati soprattutto a dimostrare l’esistenza di una

relazione di causalità naturale (indiretta) tra l’infortunio del gennaio 1989 e

le note alterazioni degenerative lombari – questione che può qui rimanere

insoluta (alla luce dei motivi che giustificano la reiezione dell’impugnativa)

- senza discutere quegli aspetti che l’applicazione dell’art. 21 LAINF implica.

A

fronte di una situazione sufficientemente chiarita, questo Tribunale rinuncia

all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, all’esperimento di una

perizia pluridisciplinare, come richiesto dal patrocinatore del ricorrente).

In

proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che

ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29

cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

In

queste condizioni, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata

nella misura in cui l’assicuratore LAINF convenuto ha negato l’assunzione dei

costi dell’operazione chirurgica al quale l’insorgente è stata sottoposto in

data 21 luglio 2021.

2.8

Il

rappresentante dell’insorgente non può essere seguito neppure laddove pretende

che l’istituto assicuratore sarebbe tenuto a versare ulteriori indennità

giornaliere dopo il 5 novembre 2021 (cfr. doc. I, p. 11, doc. V, p. 3 e doc.

XIII, p. 5).

In

effetti, lo stato di salute infortunistico dell’assicurato è stato modificato durevolmente

dall’intervento del luglio 2021, relativamente al quale l’amministrazione ha

(giustamente) negato il proprio obbligo a prestazioni, di modo che anche

l’ulteriore incapacità lavorativa attestata dal medico curante non può essere

posta a carico dell’CO 1.

2.9

Con il

ricorso, l’avv. RA 1 ha chiesto al TCA di sentire il proprio patrocinato (cfr.

doc. I, p. 11 e doc. V, p. 3).

Egli non ha formulato un'esplicita

richiesta d’indire un pubblico dibattimento (cfr., su questo aspetto, la DTF

125.

V 38 consid. 2), ma ha semplicemente chiesto un’udienza per essere sentito

dinanzi al TCA, formulando di fatto una richiesta di assunzione di prove,

nella forma dell'interrogatorio di parte. Ora, questa Corte può esimersi dal sentire l'assicurato in

udienza, dando seguito al richiesto interrogatorio di parte, in quanto superfluo ai fini dell'esito

della vertenza (cfr. STF 8C_525/2016 del 27 settembre 2017 consid. 2.3;

8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3;8C_64/2017 del 27 aprile 2017

consid. 4.2;8C_723/2016 del 30 marzo 2017 consid. 3.2; I 472/06 del 21 agosto

2007.

consid. 2).

2.10

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le

parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere

imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso

di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi

pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore

della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 16 maggio 2022 per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni

LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA

35.2021.9

del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre

2021.

consid. 2.12).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du

21.

juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances

selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti