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Decisione

35.2022.44

Discussi stabilizzazione dello stato di salute infortunistico, revisione della rendita in vigore, entità guadagno assicurato e diritto a un'IMI aggiuntiva

6 marzo 2023Italiano74 min

Spring con vite endosenotarsica tra l’astragalo e il calcagno proposta dal medico

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.44

mm

Lugano

6 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 31 marzo 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 27 agosto 1998, RI 1, a

quel momento dipendente della ditta __________ in qualità di muratore e,

perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali

presso l’CO 1, ha riportato una distorsione alla caviglia destra nel

scendere gli scalini di una scala esterna.

Nel rapporto operatorio 23

novembre 1998 del dott. __________ figura la diagnosi d’instabilità dell’articolazione

tibio-tarsica destra.

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.

Da notare che in precedenza l’assicurato

aveva già avuto un infortunio, riconosciuto anch’esso dall’CO 1, in occasione

del quale aveva accusato una distorsione del ginocchio sinistro con

necessità di cure e incapacità lavorativa.

1.2. Il 31 luglio 1999, l’assicurato è

rimasto vittima di un ulteriore evento infortunistico, per il quale

l’assicuratore LAINF ha pure ammesso la propria responsabilità: a causa di un

cedimento della caviglia destra, per evitare di cadere, egli si è spostato

sulla sinistra e nell’appoggiare il piede per terra la caviglia sinistra

ha subito una distorsione.

1.3. Per tenere conto dei postumi

residuali degli infortuni del 1998 e 1999, con decisione formale del 28 gennaio

2002, cresciuta in giudicato, RI 1 è stato posto al beneficio di una rendita

d’invalidità combinata del 34% a contare dal 1° settembre 2001, calcolata su un

guadagno annuo assicurato di fr. 61'029, e di un’indennità per menomazione

dell’integrità (IMI) del 15%.

1.4. Nel mese di maggio 2002, ha avuto

luogo un nuovo evento traumatico. Cadendo dalla moto, l’assicurato si è procurato

una distorsione alla caviglia destra.

Con decisione formale del 21

marzo 2003, poi confermata con quella su opposizione del 22 aprile 2003, l’CO 1

ha dichiarato estinto dal 6 gennaio 2003 il diritto all’indennità giornaliera dipendente

dal sinistro del 26 maggio 2002, posto che a quel momento lo stato di salute

infortunistico era stabilizzato.

1.5. A titolo di ricaduta

dell’infortunio del 27 agosto 1998, l’amministrazione ha ripristinato il

diritto all’indennità giornaliera dal 2 dicembre 2003 in avanti (cfr. doc. 661,

p. 2 ss.).

1.6. In data 19 gennaio 2019,

l’assicurato è caduto scendendo le scale, ciò che ha in particolare comportato,

secondo il referto 24 aprile 2019 del chirurgo ortopedico dott. __________,

un’instabilità al compartimento peroneale della caviglia destra con

conseguente lussazione del peroneo breve e necessità di trattamento chirurgico.

Anche questo caso è stato assunto

dall’CO 1.

1.7. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con comunicazione del 5 ottobre 2021,

l’assicuratore ha informato il patrocinatore dell’assicurato che il diritto

alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) sarebbe

stato dichiarato estinto a far tempo dal 1° gennaio 2022, ritenuta l’assenza di

provvedimenti sanitari ancora suscettibili di migliorare in maniera sostanziale

la capacità lavorativa residua (doc. 942).

1.8. Con decisione formale del 16

febbraio 2022, negata l’eziologia infortunistica ai “disturbi dovuti

all’impingement subacromiale a seguito di alterazioni degenerative con artrosi

AC e tendinopatia del sovraspinato della spalla destra, al lipoma spalla

destra, alle lombalgie, alla cervicalgia e cervico-brachialgia sinistra e alle

patologie di medicina interna”, l’CO 1 ha confermato la rendita d’invalidità in

vigore (34%) e ha assegnato un’IMI aggiuntiva del 15% in ragione della

menomazione alla salute psichica (doc. 960).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 969), in data 31

marzo 2022, l’istituto assicuratore ha confermato in sostanza il contenuto

della sua prima decisione (cfr. doc. 975).

1.9. Con tempestivo ricorso del 16

maggio 2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto in via

principale che venga ripristinato il diritto alle prestazioni di corta

durata, in subordine l’assegnazione di una rendita d’invalidità del

66.6% da calcolare su un guadagno annuo assicurato di fr. 97'500, come pure il

ricalcolo dell’IMI a seguito del preteso aumento del grado dell’invalidità.

A sostegno delle proprie pretese,

il patrocinatore giudica innanzitutto prematura la decisione dell’CO 1 di porre

fine alle prestazioni di corta durata dal 31 dicembre 2021, posto che “…

secondo i plurimi, più recenti (anche, post “perizie” CO 1) pareri concordanti

dei medici curanti dell’Assicurato, in particolare del dott. __________, medico

specialista in ortopedia, di cui si chiede l’audizione nella presente

procedura, a disposizione dell’Assicurato vi sono (fortunatamente) ancora

cure/opzioni mediche, in particolare chirurgiche, dalla cui attuazione ci si

può legittimamente attendere un sensibile miglioramento della salute

dell’Assicurato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF. (…). È vero che, nel suo

referto, il dott. __________ ha espresso, a questo proposito, un avviso

divergente da quello dei medici curanti dell’Assicurato, ma, contrariamente a

quanto afferma la Decisione CO 1 2 impugnata, la sua opinione non può

certamente essere considerata più autorevole o più affidabile di quella di medici

specialisti curanti che, trattando personalmente e in modo continuativo il caso

medico in oggetto, da molto tempo, lo conoscono compiutamente e meglio di

chiunque altro, e che, inoltre, non sono certamente meno qualificati o esperti

dei dott. __________ e __________; e ciò, a maggior ragione, considerando che

questi ultimi si sono espressi quali periti di designazione di parte (CO 1) e

hanno potuto valutare il caso solo in un contesto documentale limitato (come

esplicitamente riconoscono nei loro referti) e contingente, ora già non più

aggiornato a causa delle evoluzioni peggiorative dell’ultimo anno, in

particolare dell’ultimo, recente infortunio.” (doc. I, p. 9 s.).

D’altro canto, nella misura in

cui la decisione impugnata nega un aumento della rendita d’invalidità in

vigore, l’avv. RA 1 fa valere che il ricorrente sarebbe in realtà totalmente

inabile in ogni attività lavorativa e, in proposito, rileva segnatamente che il

caso di specie “…, per la gravità delle conseguenze permanenti sulla sua salute,

per la sua inconsueta durata (oltre 20 anni!) e l’intensità delle cure e dei

dolori sofferti e in sofferenza (attuali e futuri), esige e merita un approccio

giuridico fuori da schemi rigidi e burocratici, ovvero che sia effettivamente

funzionale all’obbiettivo e alla missione assegnati dalla LAINF agli

assicuratori infortuni.”. Inoltre, a suo avviso, sarebbero date le premesse per

“… riconoscere il nesso di causalità, sia naturale che adeguata, tra il

complesso di infortuni di cui è stato vittima nei passati 23 anni e i danni

alla salute di cui soffre, ovverosia dello stato invalidante che ne deriva,

almeno nella misura del 66.6%. (…). Per quanto concerne specificatamente la

componente psichica, la completa inabilità lavorativa di cui dà atto nei suoi

referti la psichiatra curante dott. __________, conclusione di per sé non

contestata neppure dal dott. __________, che nel suo referto (pag. 15)

riconosce “quanto sia difficile immaginare (ndr.: per l’Assicurato) una qualsiasi

attività lavorativa”, vale quanto indicato nel precedente punto: la gravità

complessiva degli infortuni, ovvero il loro numero e le loro conseguenze sulla

salute dell’Assicurato, come pure la durata ultradecennale delle cure cui ha

dovuto sottoporsi l’Assicurato e la quantità inusuale di dolori che ha dovuto e

che continua a subire, depongono chiaramente per un loro riconoscimento in una

misura ben più ampia rispetto all’iper riduttivo 15% riconosciuto dal Dott. __________

(in palese contraddizione con le altre sue precedenti constatazioni). Al

riguardo, sono pertanto date le condizioni poste dalla giurisprudenza del

Tribunale federale per l’ammissione del nesso di causalità adeguata tra il

complesso infortunistico in oggetto e le sue gravi conseguenze sulla salute

psichica dell’Assicurato.” (doc. I, p. 10 ss.).

Infine, il rappresentante

contesta l’entità del guadagno assicurato considerato dall’amministrazione e

chiede che venga applicata la norma di cui all’art. 24 cpv. 2 OAINF, ritenendo

che, senza il danno alla salute infortunistico, l’assicurato “…, sarebbe

certamente diventato capo muratore e, più tardi, anche capo cantiere.”. In

questo senso, egli osserva che “dalle statistiche salariali nazionali edite

dalla SSIC (Allegato B), si desume che, nell’anno 2020, il salario mensile medio,

per 13 mensilità, (senza indennità e rimborsi spese) accordato in Svizzera ad

un capo muratore è stato di CHF 7'852 (corrispondenti a CHF 102'076 per anno).

Importi sensibilmente superiori sono desumibili dalle Raccomandazioni salariali

edite da UNIA, le quali indicano, per un capo muratore, un salario mensile

medio (per 13 mensilità, senza indennità) variante tra CHF 7'900 (poca

esperienza) a CHF 9'450 (molta esperienza). A sua volta, il salario mensile

medio quale capo cantiere non sarebbe certamente stato inferiore a CHF 8'500 /

9'500 (per 13 mensilità, senza indennità).” (doc. I, p. 13 ss.).

1.10. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.11. In corso di causa, l’avv. RA 1 ha

prodotto ulteriore documentazione medica, specificatamente il rapporto 13

giugno 2022 della dott.ssa __________ e quello 19 luglio 2021 del dott. __________

(cfr. doc. V + allegati).

L’assicuratore resistente ha

preso posizione in proposito il 4 luglio 2022, versando agli atti i complementi

peritali dei dottori __________ e __________ (cfr. doc. IX + allegati).

1.12. Il 19 luglio 2022, il rappresentante

ha ricordato che, nel prendere posizione a proposito dei periti proposti dall’CO

1, egli aveva formulato “… riserve e perplessità in merito alla imparzialità di

giudizio che i professionisti dalla stessa unilateralmente identificati

avrebbero potuto garantire, soprattutto in un caso complesso e di lunga durata

(oltre 20 anni) come quello in esame …”, ribadendo quindi la necessità che il

TCA disponga l’allestimento di una perizia giudiziaria. Egli ha inoltre prodotto

un nuovo referto della psichiatra curante dell’insorgente (doc. XI + allegati).

L’8 agosto 2022, l’avv. RA 1 ha

trasmesso al TCA il rapporto 28 luglio 2022 del dott. __________ (doc. XIII).

Le osservazioni dell’CO 1 sono

datate 17 agosto 2022 (doc. XV + allegato).

1.13. In data 1° settembre 2022, il

patrocinatore ha versato agli atti un ulteriore rapporto della psichiatra

curante e si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni

(doc. XVII + allegato).

L’istituto resistente si è

espresso in merito l’8 settembre 2022 (doc. XIX).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del

25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua

composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022). Con

scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire

da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in

seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano

Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

in merito

2.2. Nel caso di specie, è litigiosa

innanzitutto la questione di sapere se l’assicuratore convenuto era legittimato

a dichiarare estinto dal 1° gennaio 2022 il diritto alle prestazioni di corta

durata, oppure no.

In caso di risposta positiva, occorrerà

esaminare se sono dati i presupposti per sottoporre a revisione la rendita

d’invalidità in vigore, rispettivamente per rivedere l’IMI (aggiuntiva)

riconosciuta dall’amministrazione.

Questa Corte constata che il

patrocinatore del ricorrente non ha sollevato alcuna specifica obiezione (egli

si è invero limitato a sostenere - in termini del tutto generici - che andrebbe

riconosciuto “… il nesso di causalità, sia naturale che adeguata, tra il

complesso di infortuni di cui è stato vittima nei passati 23 anni e i danni

alla salute di cui soffre …”) a proposito della decisione di negare l’eziologia

infortunistica ai disturbi interessanti la spalla destra, alle lombalgie,

alle cervicalgie e cervico-brachialgie a sinistra e alle patologie

rilevanti dalla medicina interna (cfr. doc. I, doc. XI e doc. XVII).

Il TCA non ha quindi motivo di

scostarsi da tale decisione, tanto più che essa si fonda sulla motivata valutazione

contenuta nella perizia amministrativa ortopedica del 26 aprile 2021 (cfr. doc.

927, p. 45-47).

Stante ciò, le problematiche precedentemente

citate non devono essere prese in considerazione nell’esame dei

presupposti per aumentare la rendita d’invalidità in vigore, rispettivamente

per attribuire un’IMI d’entità maggiore a quella già assegnata.

A proposito dei disturbi

psichici, il rappresentante chiede che il Tribunale abbia a riconoscere che

si tratta di una conseguenza (naturale e adeguata) degli infortuni accaduti

dall’assicurato.

Al riguardo, va rilevato che l’esistenza

di un nesso di causalità naturale e adeguata tra le turbe psichiche e gli

infortuni assicurati, viene esplicitamente ammessa dall’assicuratore resistente

(in questo senso, si veda il doc. 975, p. 6: “La CO 1 non ha messo in

discussione la causalità per i disturbi psichici (…).”). Del resto, se così non

fosse, l’amministrazione non avrebbe assegnato un’IMI (aggiuntiva) del 15% proprio

in ragione del danno alla salute psichica.

In esito a ciò, la richiesta in

discussione si rivela priva di oggetto.

Infine, va sottolineato che l’infortunio

che sarebbe occorso all’assicurato nel mese di febbraio 2022 (cfr. doc. I, p.

5) non è oggetto della decisione impugnata e, pertanto, le sue conseguenze non

vanno prese in considerazione nel quadro della presente procedura.

2.3. Stabilizzazione dello stato

di salute infortunistico a contare dal 1° gennaio 2022?

2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato

ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43

consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato

totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito

d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Né la possibilità remota di un risultato positivo

dato dalla prosecuzione di un trattamento medico né un beneficio terapeutico

minore prevedibile da nuovi provvedimenti – quali una cura termale – danno

diritto a una sua attuazione (STF 8C_142/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4).

Non è parimenti sufficiente che un trattamento fisioterapeutico possa

eventualmente apportare benefici alla persona assicurata (STF 8C_736/2017 del

20 agosto 2018 consid. 4.1).

Se un miglioramento non è più

possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita

d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la cura

medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi

menzionati).

L’Alta Corte ha inoltre precisato

che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF

va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino

della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata

dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3; STF 8C_301/2021 del

23 giugno 2021 consid. 3.2).

2.3.2. Nella concreta evenienza,

l’assicuratore convenuto ha posto termine dal 1° gennaio 2002 alle prestazioni

di corta durata (cura medica + indennità giornaliera), ritenendo che da quella

data le condizioni di salute infortunistiche fossero ormai stabilizzate ai

sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF (cfr. doc. 942 e doc. 960). La decisione si

fonda sugli esiti della perizia amministrativa, la cui esecuzione è stata

affidata al chirurgo ortopedico dott. __________, rispettivamente al dott. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. 942).

Con la

propria impugnativa, il patrocinatore pretende che, in particolare dal profilo

ortopedico, lo stato di salute infortunistico dell’assicurato sarebbe invece

ancora suscettibile di miglioramento grazie a ulteriori provvedimenti

terapeutici (cfr., in particolare, doc. I, p. 9-10).

Questa Corte è dunque in primo

luogo chiamata a verificare se la perizia amministrativa elaborata dai dottori __________

e __________ costituisce una base decisionale sufficientemente affidabile per

confermare la stabilizzazione dal 1° gennaio 2022.

2.3.3. Preliminarmente, va rilevato che con

il ricorso il rappresentante dell’insorgente ha richiamato il contenuto del suo

scritto del 30 settembre 2020, mediante il quale, nell’ambito della procedura

di cui all’art. 44 LPGA, egli si era espresso a proposito dell’intenzione dell’CO

1 di disporre una perizia amministrativa, ortopedica e psichiatrica, a cura dei

dottori __________ e __________ (cfr. doc. I, p. 8).

In quell’occasione, il

patrocinatore ha sostenuto che una nuova perizia non appariva “né necessaria,

né utile, né opportuna”, ritenuto che lo stato di salute dell’assicurato

sarebbe stato “… già perfettamente noto a CO 1, in quanto costantemente oggetto

di valutazione medica, di approfondimenti diagnostici e di cure da parte di

medici che, da molti anni seguono il caso, i cui rapporti sono sempre stati e

saranno, fino alla fine delle cure, trasmessi a CO 1” e inoltre che “… questo

intempestivo esercizio potrebbe essere molto controproducente per l’esito dei

trattamenti medici in atto per migliorare il quadro generale della salute

dell’Assicurato, …”.

D’altro canto, a proposito dei

nominativi proposti e della loro indipendenza, l’avv. RA 1 ha chiesto

all’assicuratore informazioni circa il numero di mandati loro assegnati negli

ultimi 5 anni, l’entità degli onorari loro versati e l’esito delle loro perizie

in punto all’esistenza (o meno) di una capacità lavorativa almeno in attività

adeguate.

Infine, per quanto concerne il

catalogo dei quesiti, il patrocinatore si è riservato la facoltà di chiedere

delucidazioni o complementi ai periti come pure di far valere “l’erroneità,

l’incompletezza, l’incoerenza e le conclusioni” delle risposte da loro fornite

e ha domandato che agli esperti venisse sottoposta “tutta la documentazione

medica riguardante il suo caso, senza alcuna eccezione, inclusa quella dei suoi

attuali medici curanti.” (doc. 864).

Questo il tenore dello scritto 1°

ottobre 2020 dell’CO 1:

" (…) In

concreto appare indispensabile – anche alla luce della giurisprudenza –

disporre una perizia bidisciplinare – che scaturirà in un giudizio globale –

per fare il punto della situazione ortopedica e psichica dell’assicurato in relazione

con gli infortuni al fine di definire se il suo stato di salute è o meno

stabilizzato e, in caso di risposta positiva, disporre degli elementi necessari

per valutare se la rendita d’invalidità in vigore può o meno essere modificata

risp. se sussiste il diritto ad un’indennità per menomazione all’integrità

complementare. Mi permetto di ricordare che l’indennità giornaliera – che è una

prestazione di corta durata – viene versata fino al momento in cui sussistono

delle cure atte a portare ad un notevole miglioramento dello stato di salute

dell’assicurato.

Per il rimanente non posso che ribadire che la CO 1 non fornisce

dei dati in merito al numero degli incarichi affidati a ogni singolo perito e

non tiene delle statistiche concernenti l’esito degli stessi. Per salvaguardare

l’indipendenza economica la CO 1 affida al massimo 20 incarichi peritali

all’anno a un singolo medico.

Ai periti verrà trasmessa l’integralità degli incarichi della CO 1.

Nei prossimi giorni l’incarico peritale sarà inviato ai dott. __________

e __________ dato che non ha fatto valere dei motivi formali o materiali nei

loro confronti risp. degli elementi che mi permettono di ritenere che la

perizia non sia indicata.” (doc. 865)

Il rappresentante non ha reagito

alle considerazioni enunciate dall’amministrazione.

Chiamato ora a pronunciarsi,

trattandosi in primo luogo della contestata necessità della perizia, il TCA

segnala che la procedura in materia di assicurazione contro gli infortuni è

retta dal principio inquisitorio, secondo il quale i fatti rilevanti della

causa devono essere accertati d’ufficio dall’assicuratore che intraprende i

necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. art.

43 cpv. 1 LPGA; STF 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4). L’obbligo

istruttorio si estende fino a che i fatti necessari all’esame delle domande siano

sufficientemente chiariti (STF 9C_1012/2008 del 30 giugno 2009 consid. 3.2.1).

Secondo la giurisprudenza, la grande diversità delle situazioni peritali esige

flessibilità e l’assicuratore gode di un ampio margine d’apprezzamento per

quanto concerne la necessità, l’estensione e l’adeguatezza delle indagini

mediche (DTF 147 V 79 consid. 7.4.2 e i riferimenti ivi menzionati).

Da parte sua, in ossequio al

dovere di collaborare all’istruttoria della causa, l’assicurato è tenuto a

sottoporsi agli esami medici e specialistici necessari all’apprezzamento dei

fatti e che sono ragionevolmente esigibili (art. 43 cpv. 2 LPGA). Sono ritenuti

necessari tutti quei mezzi di prova che consentono di stabilire i fatti

pertinenti per l’applicazione del diritto. Nell’ambito dell’analisi del

carattere ragionevolmente esigibile del provvedimento, non è determinante

l’apprezzamento soggettivo della persona assicurata ma piuttosto se le

circostanze soggettive (quali l’età, lo stato di salute o le esperienze pregresse)

autorizzano, sul piano oggettivo, il provvedimento in questione (J. O. Piguet,

in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales,

2018, ad art. 43 LPGA n. 10 et 11). Giusta l’art. 43 cpv. 3 LPGA, se

l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante

un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere

d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e

avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine

di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di

non entrare in materia. Tuttavia, vi è violazione del dovere di collaborare ai

sensi di questa norma soltanto se essa è stata commessa in maniera ingiustificabile.

In questo senso, la violazione deve essere colpevole, ciò che è il caso se non

si è in presenza di alcun motivo giustificativo o se il comportamento della

persona assicurata appare manifestamente incomprensibile (STF 9C_259/2022 del 20 settembre

2022 consid. 5.1.1 e i riferimenti ivi citati).

Nel caso di specie, questa Corte

è dell’avviso che la decisione dell’CO 1 di sottoporre l’insorgente ad

accertamenti peritali bidisciplinari non sia censurabile da nessun punto di

vista.

Da un lato, tenuto anche conto dell’ampio

margine d’apprezzamento che la giurisprudenza federale riconosce

all’assicuratore LAINF, quest’ultimo era senz’altro legittimato a ritenere

necessaria dal profilo istruttorio l’esecuzione di un approfondimento peritale

ortopedico e psichiatrico, visto che agli atti figuravano unicamente le

certificazioni dei curanti, specialisti e non, dell’assicurato e i rapporti dei

medici interni all’amministrazione. Ad esempio, mancava una valutazione globale

della capacità lavorativa residua, indispensabile per stabilire se la rendita

d’invalidità in vigore potesse essere aumentata, come auspicato dal ricorrente.

Dall’altro, dato che l’insorgente

si è regolarmente presentato alle consultazioni peritali che hanno avuto luogo

il 2 dicembre 2020 e il 2 marzo 2021 (visite psichiatriche), rispettivamente il

30 aprile 2021 (consulto ortopedico), la questione riguardante l’esigibilità

dell’atto istruttorio in discussione appare ormai superata. Del resto, sempre in

questo contesto, non può essere ignorato che, con l’impugnativa, è lo stesso assicurato

a postulare l’allestimento di un’ulteriore perizia, questa volta giudiziaria.

In secondo luogo, a proposito delle

perplessità manifestate dal patrocinatore dell’assicurato in merito

all’indipendenza degli esperti designati dall’assicuratore resistente, è utile ricordare

che le obiezioni che l’assicurato può sollevare nei confronti della persona del

perito possono essere di natura formale o materiale. I motivi di ricusa formali

sono quelli che prevede la legge (art. 36 cpv. 1 LPGA). Altri motivi, quali

l’assenza di competenza nell’ambito specialistico in questione oppure l’assenza

d’idoneità personale dell’esperto, sono di natura materiale (DTF 132 V 93

consid. 6.5; STF 9C_180/2013 del 31 dicembre 2013 consid. 2.3).

Trattandosi dei motivi di ricusa

formali di un perito, secondo la giurisprudenza occorre applicare gli stessi

principi validi per la ricusa di un giudice (DTF 137 V 210 consid. 2.1.3; 132 V

93 consid. 7.1; 120 V 357 consid. 3a), risultanti direttamente dal diritto

costituzionale a un tribunale indipendente e imparziale garantito dall’art. 30

cpv. 1 Cost., rispettivamente, per il perito, dalle garanzie generali di

procedura dell’art. 29 cpv. 1 Cost., che assicura in proposito una protezione

equivalente a quella dell’art. 30 cpv. 1 Cost. (DTF 148 V 225 consid. 3.4).

Un perito risulta prevenuto

laddove esistano delle circostanze atte a generare dubbi circa la sua

imparzialità. In questo ambito, si tratta tuttavia di uno stato interiore la

cui prova può essere difficilmente fornita. Pertanto, per ricusare un perito

non è necessario dimostrare che la prevenzione è effettiva. Basta che le

circostanze diano l’apparenza della prevenzione e facciano temere un’attività

parziale dell’esperto. L’apprezzamento delle circostanze non può fondarsi sulle

sole impressioni del peritando, la diffidenza nei confronti del perito deve al

contrario apparire fondata su elementi oggettivi (DTF 148 V 225 consid. 3.4 in

fine; 132 V 93 consid. 7.1; 120 V 357 consid. 3a e i riferimenti). Tenuto conto

della considerevole importanza che rivestono le perizie mediche nel diritto

delle assicurazioni sociali, occorre porre delle esigenze elevate per quanto

riguarda l’imparzialità del perito medico (DTF 148 V 225 consid. 3.4 in fine;

132 V 93 consid. 7.1; 120 V 357 consid. 3a e i riferimenti).

Se un motivo di ricusa viene

scoperto soltanto al momento dell’esecuzione della perizia oppure

successivamente ad essa, il motivo di ricusa deve essere invocato prima

possibile, ovvero di principio al momento in cui l’assicurato ne ha conoscenza,

in difetto di che si ritiene che egli abbia tacitamente rinunciato a

prevalersene (J. O. Piguet, op. cit. ad art. 44 LPGA, n. 47). In effetti, è

contrario al principio della buona fede attendere l’esito di una procedura per

in seguito, in occasione di un ricorso, prevalersi di un motivo di ricusa che era

già conosciuto precedentemente (DTF 140 I 271 consid.

8.4.3; 139 III 120 consid.

3.2.1; 136 III 605 consid.

3.2.2).

Nel caso concreto, il

patrocinatore non ha di fatto sollevato alcun motivo di ricusa, né formale né

materiale, nei confronti dei dottori __________ e __________. Egli si è in effetti

limitato a chiedere all’CO 1 indicazioni circa il numero di mandati peritali

conferiti ai due specialisti negli ultimi 5 anni, l’entità degli onorari a loro

riconosciuti nello stesso periodo e l’esito delle loro perizie in punto

all’esistenza (o meno) di una capacità lavorativa residua (cfr. doc. 864). Una

volta ottenute le risposte dall’amministrazione, il rappresentante non ha avuto

alcuna reazione e il suo patrocinato ha dato seguito alle convocazioni dei

periti.

Ad ogni modo, la giurisprudenza federale

ha già avuto modo di chiarire che il fatto che un perito, medico indipendente,

o un servizio peritale vengano regolarmente incaricati da un organo

dell’assicurazione sociale, il numero di perizie o di rapporti affidati

all’esperto, nonché l’entità degli onorari che ne risultano, non

costituiscono dei motivi sufficienti a concludere a favore di una mancanza

d’oggettività e di una parzialità del perito (cfr. DTF 148 V 225 consid. 3.5 e

riferimenti ivi menzionati).

2.3.4. Per quanto riguarda l’aspetto ortopedico,

dalle tavole processuali risulta che, su incarico dell’CO 1, in data 30 aprile

2021, l’assicurato è stato visitato personalmente dal dott. __________.

Il referto peritale, datato 26

aprile 2021, è stato consegnato all’assicuratore il 3 maggio 2021 (doc. 924;

parziale traduzione in lingua italiana agli atti sub doc. 936).

Dopo aver ricostruito l’anamnesi

del ricorrente (cfr. doc. 927, p. 3-33) e averne descritto lo status

ortopedico dal profilo clinico e radiologico (cfr. doc. 924, p. 34-40),

l’esperto ha diagnosticato un’instabilità dell’articolazione talocrurale

destra, un’incipiente artrosi a livello dell’articolazione tibio-tarsica

ventrale e molteplici cicatrici, un piede piatto a destra secondario all’osteotomia

calcaneare del 5 giugno 2018, una cronica instabilità laterale

dell’articolazione talocrurale sinistra, un impingement sottoacromiale

in presenza di un’artrosi acromio-claveare e di una tendinopatia del

sovraspinato destro, un tumore dei tessuti molli della spalla destra (DD:

lipoma), una sindrome lombovertebrale di natura degenerativa, come pure una

lieve artrosi a livello della falange prossimale del pollice destro (senza

correlato clinico) (doc. 927, p. 40).

Pronunciandosi in merito

all’eziologia dei diversi disturbi diagnosticati, il perito amministrativo ha

negato – aspetto rimasto incontestato (cfr. supra, consid. 2.2.) -, che

le problematiche interessanti la spalla destra, il rachide lombare,

la colonna cervicale e quelle internistiche costituiscano delle

conseguenze naturali dell’uno e/o dell’altro degli infortuni assicurati (cfr.

doc. 927, p. 45-47).

Un’eziologia traumatica è per

contro stata riconosciuta ai disturbi riguardanti la caviglia destra e

sinistra e il ginocchio sinistro (cfr. doc. 927, p. 47-52; si veda

pure la risposta al quesito n. 1 – doc. 927, p. 55).

Per quanto concerne l’ulteriore

procedere terapeutico, il dott. __________ ha dichiarato che per il ginocchio

sinistro non entrano in linea di conto ulteriori provvedimenti terapeutici.

Da un canto, l’assicurato non denuncia più disturbi a quel livello, dall’altro,

a margine della visita peritale, è stato riscontrato un ginocchio sinistro

stabile, indolore e privo di versamenti (doc. 927, p. 47).

A proposito della caviglia

destra, egli ha sostenuto che, per i motivi diffusamente sviluppati in

precedenza, “… non sono da attendersi miglioramenti significativi dei vari

problemi con ulteriori interventi. Anche con ulteriori sedute di fisioterapia

non ci si attendono miglioramenti della stabilità. Per preservare la salute e

l’eventuale capacità lavorativa residua dopo l’assegnazione della rendita è

indicata la fornitura di calzature e mezzi ausiliari. L’attuale “dotazione” (figure

5-7) con i tutori in carbonio della parte inferiore della gamba potrebbe

risultare efficace, ma un ausilio più semplice potrebbe permettere di

raggiungere anche l’obiettivo di una sufficiente stabilizzazione. In ogni caso,

Fatti

i tutori attualmente in dotazione devono essere adattati per eliminare i punti

di pressione arrossati e doloranti su entrambi i piedi (figura 4 e figura 8).

Inoltre continuerà a essere necessario il ricorso ad analgesici. È indicato

urgentemente un adeguamento delle sostanze e delle posologie d’intesa con i

medici coinvolti (medico di famiglia, terapista del dolore, psichiatra).” (doc.

936, p. 50).

Più concretamente, l’esperto

amministrativo ha rilevato che non si giustifica la ricostruzione del legamento

Spring con vite endosenotarsica tra l’astragalo e il calcagno proposta dal medico

curante specialista, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, e ciò in considerazione della presenza di un piede piatto (doc.

927, p. 47).

Per quanto concerne invece l’eventualità

di un intervento di artrodesi dell’articolazione talocrurale, sempre secondo il

dott. __________, esso eliminerebbe certamente l’instabilità. Tuttavia,

bloccare un’articolazione estremamente mobile comporterebbe la perdita della

funzionalità dell’articolazione talocrurale e dei chiari impedimenti nella

quotidianità. È pertanto comprensibile che l’assicurato rifiuti l’operazione.

Inoltre, un tale intervento non sarebbe nemmeno esigibile dal profilo del

dovere di collaborazione dell’assicurato (cfr. doc. 927, p. 50).

In merito infine alla caviglia

sinistra, il perito ha osservato che, in considerazione del decorso a

destra, è comprensibile l’avversione dell’assicurato nei riguardi di ulteriori

interventi sul lato sinistro. Dal punto di vista ortopedico, sono da

sconsigliare interventi di stabilizzazione mentre è da preferire la fornitura

di mezzi ausiliari. In particolare, anche a sinistra i tutori in carbonio andranno

adattati in modo tale da evitare la formazione di nuovi punti di pressione. Da ulteriori

cicli di fisioterapia non vi è da attendersi un miglioramento della stabilità

(doc. 927, p. 51-52).

In questo senso, si veda pure la

risposta fornita al quesito n. 2 (doc. 927, p. 55).

In corso di causa, il

patrocinatore dell’assicurato ha prodotto un rapporto, datato 19 luglio 2021

(quindi posteriore alla visita peritale), del dott. __________, in base al

quale andrebbe “… considerata l’opzione di una artrodesi astragalo-navicolare a

destra + asportazione delle ancorette metalliche. Nel frattempo ho prescritto

un tutore di caviglia con 20 a velcro per sostenere il retro piede destro

quando è a casa e degli antidolorifici per bocca e per via orale.” (doc. D, p.

2).

Interpellato in proposito dall’CO

1, con complemento peritale del 28 giugno 2022, il dott. __________ ha rilevato

che nella sua perizia del 26 aprile 2021 si è tenuto conto degli atti sino al

21 ottobre 2020 tuttavia, confrontando i referti 7 agosto e 28 settembre 2020

del dott. __________ con quello in questione del 19 luglio 2021, non emergono

nuovi elementi di valutazione. Per questa ragione, il perito amministrativo non

ha ritenuto di dover modificare le proprie conclusioni. In particolare, per

quanto concerne l’indicazione a sottoporre il ricorrente a ulteriori provvedimenti

di cura, egli ha osservato che da un’artrodesi talo-navicolare non vi è da

attendersi dei notevoli miglioramenti, considerato che con questo intervento

non potrebbero comunque essere risolti gli ulteriori molteplici problemi che

presenta il piede destro (cfr. doc. IX 1).

Con referto del 28 luglio 2022,

il medico curante specialista ha sottolineato il fatto che il dott. __________ è

specialista in chirurgia del ginocchio (e non del piede) e rilevato che, a

fronte di un caso delicato con persistente instabilità e cadute recidivanti,

non è a suo avviso possibile “… abbandonare la fisioterapia o negare la

necessità di un intervento chirurgico per migliorare l’attuale situazione di

instabilità della caviglia destra.” (doc. H, p. 2).

Dal punto di vista psichiatrico,

il perito amministrativo dott. __________ ha affermato che qualora si riuscisse

a “… motivare minimamente l’assicurato a partecipare ad un programma di

reinserimento lavorativo che tenga conto delle limitazioni definitive a livello

ortopedico”, allora sarebbe indicato predisporre un accompagnamento di sostegno

psicologico/coaching, precisando che la prognosi è incerta. In questo senso,

egli ha in particolare spiegato che l’assicurato “… non sembra considerare la

possibilità di un’origine psicosociale dei suoi disturbi. Inoltre non appare,

al momento, motivato a contribuire personalmente al miglioramento della sua

condizione psicofisica. Tende piuttosto ad attribuire tutti i suoi disturbi essenzialmente

a problemi di natura somatica ed è soggettivamente convinto di non essere più

in grado di poter riprendere una qualsiasi attività lavorativa. Il suo

comportamento passivo ed evitante non viene percepito dall’assicurato in modo

egodistonico e quindi in modo disturbante, pertanto non sembra realmente

motivato a chiedere aiuto psicologico a tale riguardo, ma solo in funzione di

qualcuno che “confermi il suo disagio” (con l’attestazione continuativa di IL

completa). Questo suo atteggiamento ha anche una funzione verosimilmente

protettiva per la sua identità, non facilmente scalfibile con dei mezzi

terapeutici. In questo senso la prognosi rimane sfavorevole per quanto riguarda

il disturbo algico, considerati anche i verosimili benefici secondari, come

l’aumento di attenzione da parte del mondo esterno ed il soddisfacimento dei

bisogni di dipendenza con relativa delega di responsabilità.”).

2.3.5. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.

5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.

4b).

2.3.6. Nella presente

fattispecie, questo Tribunale rileva che l’amministrazione ha incaricato

i dottori __________ e __________ di periziare l’assicurato, nel rispetto della

procedura di cui all’art. 44 LPGA (cfr. supra, consid. 2.3.3.).

In applicazione della

giurisprudenza federale, le perizie elaborate da medici esterni

all’amministrazione hanno piena

forza probante nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti. Il giudice non se ne

scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far

dubitare della loro fondatezza (cfr., fra le tante, la STF 9C_168/2020

del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi menzionata).

Una perizia fondata sull’art. 44

LPGA ha dunque un valore probatorio maggiore rispetto ai rapporti medici interni

all’amministrazione, ove è

sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli

stessi, perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno (cfr. DTF

135 V 465 consid. 4.7).

Fatta questa premessa, il TCA

ritiene di poter fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento espresso dagli

esperti amministrativi, in base ai quali non vi sono più provvedimenti

terapeutici suscettibili con probabilità preponderante di migliorare

notevolmente lo stato di salute infortunistico dell’insorgente.

Questa Corte non ignora che,

secondo il dott. __________, lo stato dell’estremità inferiore destra potrebbe ancora

migliorare grazie alla fisioterapia e a un ulteriore intervento chirurgico

(cfr. supra, consid. 2.3.4.). Tuttavia, con i propri referti peritali,

il dott. __________ - il quale, in quanto specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia di grande esperienza, deve essere ritenuto senz’altro

competente a pronunciarsi (anche) a proposito di problematiche inerenti il piede

(peraltro, al momento in cui gli è stato comunicato il nominativo e la

specializzazione, da parte dell’assicurato non è stata sollevata alcuna

obiezione in merito alla competenza del dott. __________ – cfr. doc. 864) -, ha

spiegato in modo approfondito e convincente le ragioni per le quali non ha

potuto seguire il parere del curante specialista.

Del resto, non può essere

ignorato che, con il suo rapporto del 18 ottobre 2021 indirizzato al medico di

famiglia, lo stesso dott. __________ ha postulato la sostituzione dei tutori

utilizzati dal ricorrente, ritenuti ormai inadeguati, precisando che dei nuovi

tutori “… sono evidentemente in grado di

evitare un intervento

chirurgico di artrodesi del retro-piede.” (doc. 949, p. 3 – il corsivo è

del redattore).

Parimenti inconsistente è la

certificazione 2 agosto 2020 del medico di famiglia, dott. __________, spec.

FMH in medicina generale, per il quale la possibilità di migliorare lo stato di

salute con cure mediche, “… non è da ritenersi esaurita e deve poter essere

garantita.” (doc. 939, p. 5). Il curante si è in effetti limitato di

un’affermazione generica, senza precisare quali sarebbero i provvedimenti

ancora atti a migliorare notevolmente le condizioni infortunistiche.

Per quanto concerne la

valutazione del dott. __________, dagli atti non emergono elementi suscettibili

di sminuirne il valore probatorio. In particolare, nei suoi rapporti agli atti

(cfr. doc. C, doc. E e doc. G 1), la psichiatra curante non ha sostenuto che

grazie alla prosecuzione di specifiche terapie le condizioni di salute psichica

dell’insorgente potrebbero ancora notevolmente migliorare. Anzi, la dott.ssa __________

ha fatto stato di un decorso sfavorevole nonostante gli sforzi terapeutici

messi in campo nel corso degli anni.

In esito a tutto quanto precede, è

accertato, perlomeno con il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale, che al momento in cui l’CO

1 ha chiuso il caso (1° gennaio 2022), lo stato di salute infortunistico

dell’assicurato era ormai stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.

Giova qui ribadire che

stabilizzazione non significa che l’insorgente non lamenti più disturbi ma

soltanto che quelli ancora presenti non sono più suscettibili di migliorare in

modo significativo mediante l’applicazione di ulteriori provvedimenti

terapeutici.

Stante ciò, l’amministrazione era

pertanto legittimata a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di corta

durata da quella data e a valutare le prestazioni di lunga durata (rendita

d’invalidità e IMI).

2.4. Revisione della rendita

d’invalidità in vigore?

2.4.1. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella

versione in vigore dal 1° gennaio 2022, qui applicabile in virtù della

disposizione transitoria di cui all’art. 82a LPGA, per il futuro la

rendita d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o su

richiesta, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modificazione di almeno cinque punti percentuali (lett. a) o aumenta al 100 per

cento (lett. b).

L'art. 22 LAINF - analogamente

all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17

cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini

compiono 65 anni e le donne 62.

L'istituto della revisione ha per

scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la

correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata

la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).

La revisione presuppone, dunque,

che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della

rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti

ivi menzionati).

Per costante giurisprudenza, il

TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia

pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dagli

assicuratori contro gli infortuni, indipendentemente dal fatto che essa sia

disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p.

446s.).

2.4.2. L'invalidità può modificarsi

essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,

sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote

diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità

di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF

130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V

116 consid. 3b).

L'assicurato può, infatti,

migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,

acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio

rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute

ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione

non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

Oppure le sue capacità di

guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

2.4.3. Per rivedere una rendita di

invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base

devono mutare presumibilmente a lungo termine.

In particolare, non è motivo di

revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

2.4.4. La questione di sapere se si è

prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze

esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su

un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti

pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al

diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la

decisione litigiosa (cfr. DTF 133 V 108

consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21

gennaio 2008 consid. 3.2).

Tanto nel

fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla

successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di

normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

I mutamenti congiunturali, il

passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica,

non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti conto, né

prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse conoscenze

scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa è la diminuzione

della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio

Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità

lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta,

nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione

causale con l'infortunio).

2.4.5. In concreto, dalle carte processuali

emerge che il grado d’invalidità del 34% riconosciuto dall’CO 1 a far tempo dal

1° settembre 2001 (cfr. doc. 156), è stato stabilito in funzione della

diminuzione di rendimento risultante dal danno alla salute infortunistico,

riscontrata nell’esercizio dell’attività lavorativa alle dipendenze

dell’impresa di costruzioni __________.

In effetti, dal rapporto relativo

all’indagine economica compiuta nell’ottobre 2001 si evince in particolare

quanto segue:

" (…) Diversi

tentativi ma si è convinto che non è più possibile lavorare sui tetti e nemmeno

sui cantieri, considerata l’irregolarità del terreno.

(…).

Alternative: gruista e magazzino. In magazzino non c’è lavoro al

100%. Impensabile una occupazione come assistente o capo perché la ditta ha

personale a sufficienza.

La ditta deve iscriverlo al corso di macchinista. La patente è

obbligatoria.

(…) La ditta sinora ha trovato una sistemazione quasi stabile in

magazzino con un rendimento ridotto. Nel frattempo hanno trovato un’altra

alternativa occupandolo come gruista e cuoco sul cantiere attuale. In magazzino

potrebbe ritornare durante la stagione invernale. Ovviamente sono situazioni

che si presentano di volta in volta. Non si possono prevedere cantieri adeguati

con largo anticipo. Di conseguenza in inverno l’occupazione in magazzino

rappresenterà il 90-95% e per il resto dell’anno al 100% sui cantieri. In

magazzino deve occuparsi della sistemazione del materiale che va ai cantieri.

Commissione con il furgoncino per consegna di materiale al cantiere. Piccole

riparazioni meccaniche.

È l’unica possibilità per occupare adeguatamente l’infortunato.

(…) Per il momento il posto di lavoro in ditta è ancora

disponibile. Un lavoro adeguato non è sempre possibile ma si cercherà di

trovare delle soluzioni in base alle circostanze. In ogni caso tenendo conto

degli impedimenti concreti, considerata l’esigibilità, cioè limitato nelle

attività lavorative che richiedono il mantenimento della posizione eretta

sull’arco di diverse ore successive, la mobilizzazione anche senza carico su

terreni sconnessi o declivi, il mantenimento pure prolungato di una posizione

inginocchiata o accovacciata, così come i movimenti ripetuti d’accovacciamento,

la ditta è disposta ancora ad ammettere un rendimento massimo medio del 66

2/3%, come anticipato già a suo tempo.

Il salario normale sarà adeguato alla rendita.” (doc. 149 – il

corsivo è del redattore)

Nel frattempo, risulta che l’CO 1

ha ripristinato il diritto alle prestazioni di corta durata sia in ragione del

fatto che all’assicurato sono occorsi dei nuovi infortuni (nel maggio 2002 e

nel gennaio 2019) sia a titolo di ricaduta di eventi assicurati pregressi, in

particolare di quello accaduto nell’agosto 1998.

Con decisione formale del 16 febbraio

2022, facendo capo agli esiti della perizia amministrativa __________/__________,

tenuto conto di una capacità lavorativa del 90% in attività sostitutive

adeguate e dopo raffronto dei redditi (grado d’invalidità del 24%), l’istituto ha

negato che fossero dati i presupposti per aumentare la rendita d’invalidità in

vigore (cfr. doc. 960).

Per quanto riguarda la

capacità/esigibilità lavorativa dal profilo ortopedico, il dott. __________

ha escluso che l’insorgente possa riprendere l’esercizio della sua precedente

professione di muratore e costruttore di tetti in piode, così come era già

stato stabilito dal medico __________ in un rapporto del 20 gennaio 2014 (doc.

927, p. 52). A suo avviso, nonostante i postumi infortunistici, il ricorrente

sarebbe ancora in grado di compiere, senza limitazioni, tutte le

mansioni da seduto, mansioni leggere fino a medio-pesanti con le estremità

superiori, mansioni di precisione e mansioni sopra la testa. L’assicurato

potrebbe invece svolgere raramente delle mansioni in posizione eretta

alternandola a quella prevalentemente seduta, raramente camminare fino a 300

metri, raramente eseguire delle mansioni in posizione inginocchiata e

accovacciata e salire soltanto occasionalmente le scale. Gli sono per conto

precluse mansioni da svolgere esclusivamente in posizione eretta e camminando,

mansioni che comportano regolari inginocchiamenti e accovacciamenti, mansioni

che richiedono il camminare su terreni irregolari, in salita o in discesa,

mansioni su scale e ponteggi, nonché mansioni che richiedono il sollevamento e

il trasporto di pesi superiori ai 10 kg.

Secondo il dott. __________, nel

rispetto delle limitazioni indicate, un’attività adeguata potrebbe essere

esercitata per l’intera giornata (doc. 927, p. 52-53; in questo senso, si veda

pure la risposta al quesito n. 3 – doc. 927, p. 55-56).

Con il rapporto peritale del 22

aprile 2021, il dott. __________ ha diagnosticato una sindrome somatoforme da

dolore persistente (ICD10: F45.4; DD: sviluppo di sintomi somatici per motivi

psichici) e dei tratti di personalità accentuati passivi-aggressivi. Il perito

ha d’altro canto escluso la presenza di “… un disturbo affettivo di entità

media o grave (in particolare un disturbo depressivo o ansioso) che potrebbe

limitare in modo rilevante, di per sé, l’esercizio di un’attività confacente,

tenendo presenti le limitazioni dal profilo ortopedico/internistico” (“Nel caso

presente, a livello clinico, non si è potuto constatare uno stato di

rallentamento psicomotorio, un appiattimento affettivo-emotivo, pensieri

autolesivi, fluttuazioni giornaliere, segni di tristezza vitale, sensi di colpa

o di rimorso. Neppure è stata ancora messa in atto una terapia secondo le

direttive riconosciute. Per tutti questi motivi appare poco plausibile la

presenza di un disturbo affettivo di entità medio-grave.”) (doc. 922, p. 15

e 17 – il corsivo è del redattore).

Il dott. __________ ha inoltre dichiarato

che, fatta astrazione dai fattori psicosociali e socio-culturali, il ricorrente

sarebbe indubbiamente in grado di esercitare un’attività lavorativa “…, vista

l’assenza di disturbi psichici di entità media o grave, in particolare

l’assenza di un disturbo affettivo grave o di lesioni cerebrali o psicosi in

atto. È in grado di condurre una vita autonoma e guida regolarmente la sua

automobile, contatti sociali ridotti ma non assenti. Non sembra aver incontrato

dei problemi sul posto di lavoro prima degli infortuni subiti.” (doc. 922,

risposta al quesito n. 6).

L’esperto amministrativo ha infine

precisato che, per la sola componente medico-psichiatrica, l’assicurato va

ritenuto abile in misura del 90% in un’attività adeguata dal profilo

ortopedico, “inteso sia per quanto riguarda l’eventuale durata che, in

alternativa, come rendimento.” (doc. 922, risposta al quesito n. 7).

Dagli atti emerge che, nel corso

del mese di aprile 2021, si è tenuta la discussione di consenso tra i periti

coinvolti. Essi hanno convenuto che, tenuto conto delle sequele ortopediche, RI

1 è definitivamente impedito a esercitare la sua precedente attività lavorativa

di muratore. D’altro canto, sempre dal profilo ortopedico, egli potrebbe

svolgere a tempo pieno un’attività sostitutiva che rispetti i limiti funzionali

descritti. Da parte sua, la problematica psichica determina un’incapacità del

10% nelle attività ritenute confacenti dall’esperto ortopedico (cfr. doc. 924).

L’assicuratore LAINF ha così

ritenuto una capacità lavorativa residua del 90% (cfr. doc. 957).

2.4.6. Con l’impugnativa e con i suoi

successivi allegati, l’avv. RA 1 contesta la fondatezza della valutazione

peritale dell’esigibilità lavorativa, facendo essenzialmente riferimento al

parere divergente enunciato dai medici curanti dell’insorgente. A suo avviso, RI

1 andrebbe giudicato totalmente inabile in ogni attività lavorativa (cfr. doc.

I, doc. V, doc. XI, doc. XIII e doc. XVII).

In merito agli argomenti

sviluppati nel ricorso (cfr. doc. I), deve essere in primo luogo ribadito che

l’istituto resistente non contesta che tra le turbe psichiche e l’uno

e/o l’altro degli infortuni subiti esista una relazione di causalità naturale e

adeguata. D’altro canto, laddove il patrocinatore fa valere che la problematica

psichica giustificherebbe un’inabilità lavorativa “ben più ampia rispetto

all’iper riduttivo 15% riconosciuto dal dott. __________”, va puntualizzato che

il 15% ritenuto dallo psichiatra corrisponde in realtà alla menomazione

dell’integrità psichica (e non all’incapacità lavorativa dipendente dai

disturbi psichici – cfr. doc. 922, risposta al quesito n. 8).

Fatte queste precisazioni, per

quanto concerne lo stato di salute ortopedico, il TCA non ha alcun

valido motivo per scostarsi dalla valutazione espressa dal dott. __________,

secondo cui sarebbe medicalmente esigibile che l’assicurato eserciti a tempo

pieno un’attività lavorativa che rispetti i limiti funzionali descritti (cfr. supra,

consid. 2.4.6.).

In particolare, dalle

certificazioni agli atti dell’ortopedico curante non emerge nulla che possa far

dubitare della correttezza di tale apprezzamento. Così come pertinentemente

osservato anche dall’esperto amministrativo nel suo rapporto complementare del

28 giugno 2022 (cfr. doc. IX 1), il fatto che i postumi infortunistici organici

non consentano più la ripresa dell’abituale attività lavorativa, come lo

sostiene anche il dott. __________ (cfr. doc. D), è incontestato.

Del resto, gli impedimenti

funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano usualmente

in assicurati che hanno subito lesioni agli arti inferiori e la valutazione

dell'esigibilità lavorativa espressa dal dott. __________ risulta plausibile anche

alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito.

In una sentenza 35.2015.119 del 9

agosto 2016, questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno

alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione carpentiere, al quale

era rimasta schiacciata l'estremità inferiore sinistra sotto un manufatto di

cemento posizionato a lato dei binari di un treno, riportando una frattura

complessa della caviglia sinistra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con

un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un lavoro

leggero dal punto di vista del sollevamento/trasporto di pesi e della

manipolazione di attrezzi, da esercitare in posizione prevalentemente seduta e

non implicante (in particolare) la deambulazione su terreno sconnesso o su

lunghi tratti e l’utilizzo di scale a pioli.

In una pronunzia 35.2016.3 del 27

settembre 2016, il TCA è pervenuto alla medesima conclusione trattandosi di un

assicurato al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore sinistra

sotto il tetto di un escavatore che si era ribaltato, riportando la lussazione

dell’articolazione di Chopard, la frattura della base del II. e III. metatarso

con distacco della base del I. metatarso, nonché la frattura parzialmente

dislocata del calcagno sinistro.

Idem in una sentenza 35.2016.41

del 14 dicembre 2016, riguardante un magazziniere che, mentre stava percorrendo

Considerandi

la strada cantonale alla guida del proprio ciclomotore ad una velocità di 15/30

km/h, è stato investito da una macchina in una rotonda e ha riportato la

frattura intrarticolare metafisaria pluriframmentaria del piatto tibiale

sinistro e la frattura peroneale prossimale composta sinistra con conseguente

un problema di limitazione funzionale stabile attorno al 90°.

Va inoltre segnalato che, in una

sentenza 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016 consid. 3.2.1, concernente

un’assicurata che soffriva di disturbi residuali localizzati all’articolazione

tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra in stato dopo molteplici

interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata artrosi attiva a livello

dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e completa consolidazione

dell’artrodesi nella regione dell’articolazione sottoastragalica/mesopiede, il

Tribunale federale ha ammesso una capacità lavorativa del 100% in un’attività

confacente ai disturbi interessanti il piede (in questo stesso senso, si vedano

pure STF U 93/04 del 14 febbraio 2005 consid. 5, inerente un assicurato che

accusava le sequele di una frattura del calcagno destro e STF U 38/01 del 5

giugno 2003 consid. 5.2.1, riguardante un assicurato che, a seguito di

un’importante frattura comminuta del pilone tibiale con frattura del malleolo

laterale, aveva reliquato una grave artrosi alle articolazioni tibiotarsica e

sottoastragalica, così come un’artrodesi della tibiotarsica sinistra).

2.4.7

Per quanto riguarda la capacità lavorativa residua

dal punto di vista psichiatrico, la relativa valutazione del dott. __________

è contestata dalla dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, curante del ricorrente.

Con rapporto del 13 giugno 2022,

indirizzato al patrocinatore, la psichiatra curante ha riferito che lo stato

psicopatologico di RI 1 è nettamente peggiorato a contare dal mese di gennaio

2022, e ciò a seguito della sospensione delle indennità giornaliere e delle

prestazioni da parte dell’CO 1, provvedimento che ha avuto “… un effetto

devastante sulla sua psiche già compromessa per il non riconoscimento della sua

disabilità che anche ad un “non sanitario” è evidente!”. Pertanto, egli soffre

di una sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio depressivo di grado

grave (ICD 10 F 33.2), di una sindrome ansiosa generalizzata (ICD 10 F 41.1) e

di una modificazione della personalità (ICD 10 F 68.8), ma non di una sindrome

del dolore somatoforme in quanto le patologie ortopediche che presenta bastano

a spiegare le algie lamentate e i deficit funzionali agli arti inferiori (cfr.

doc. C).

Con complemento peritale datato

27.

giugno 2022, il dott. __________, riferendosi alle diagnosi formulate dalla

dott.ssa __________, ha innanzitutto sottolineato che esse contrastano con “la

mantenuta capacità di guida”, rispettivamente con “la non messa in atto di

misure terapeutiche/riabilitative più incisive in ambito

stazionario/semi-stazionario, come proposto dal sottoscritto oltre un anno fa”.

D’altro canto, sottolineato che, secondo la giurisprudenza federale, “la

questione decisiva sono le ripercussioni funzionali, mentre la diagnosi non è

più centrale. Considerando solamente la diagnosi non emerge alcuna indicazione

in merito alle prestazioni lavorative della persona”, il perito amministrativo

ha rimproverato alla curante di non aver “… descritto (nel suo rapporto del

13.06.2022) un profilo di capacità (cosa può ancora fare il paziente? Cosa non

è più in grado di fare?) tenuto conto degli impedimenti e delle loro

ripercussioni concrete su una determinata attività confacente.”.

Infine, ricordato che, a suo

avviso, sono in concreto predominanti fattori estranei alla malattia, ossia

disturbi e limitazioni (dal profilo psichico) lamentati soggettivamente nel

contesto di motivi di ordine sociale e vertenze assicurative, il dott. __________

ha preso atto che, secondo la psichiatra curante, “i disturbi psichici

sarebbero quindi unicamente legati alla “sospensione delle indennità

giornaliere e delle spese di cura per la patologia ortopedica” e per il “non

riconoscimento della sua disabilità”, di modo che - e su questo l’esperto

amministrativo concorda - “… non si tratta di una situazione che può essere

risolta con misure medico-psichiatriche (secondo la logica della stessa dr.ssa __________).”

(doc. IX 2).

Invitata dal rappresentante a

prendere posizione sulle considerazioni sviluppate dal dott. __________, con

referto del 18 luglio 2022, la dott.ssa __________ ha in sostanza riproposto le

medesime obiezioni. In particolare, ella ha ribadito come per l’insorgente “…

la sospensione delle indennità giornaliere e delle spese di cura per la

patologia ortopedica di cui è affetto abbiano avuto un effetto devastante sulla

sua psiche già compromessa per il non riconoscimento della sua disabilità che

anche ad un “non sanitario” è evidente, è un dato oggettivo.”. D’altra parte,

la curante ha rilevato che l’assicurato ha sempre aderito ottimamente al

trattamento farmacologico propostogli ma, nonostante ciò, il decorso della

psicopatologia si è rivelato sfavorevole, con la precisazione che non si è mai

posta la necessità di un suo ricovero in ospedale. Inoltre, ella ha affermato

di non avere mai avuto dubbi “… su una sua assunzione incongrua degli

psicofarmaci da me prescritti né di alcuna sua inabilità alla guida dal lato

medico psichiatrico. D’altra parte risulta essere il suo mezzo normale per

potersi spostare e sottoporsi alle cure.”. Infine, la curante si è chiesta

perché l’CO 1, se ha dei dubbi circa le reali condizioni di salute psichica

dell’assicurato, non lo ha fatto “… rivalutare da un altro collega a questo

punto meno prevenuto del collega __________.” (cfr. doc. E).

In data 3 agosto 2022, il dott. __________

ha dichiarato che l’ultimo rapporto della psichiatra curante non contiene nuovi

elementi di valutazione atti a invalidare le sue conclusioni.

L’esperto amministrativo ha

segnatamente osservato che era prevedibile che le terapie instaurate non

avrebbero sortito alcun effetto, posto che “… dal profilo psichico non si

tratta di una situazione che può essere risolta con psicofarmaci – vedi a tale

proposito anche __________, direttore del Servizio peritale dell’__________

(…). La dr.ssa __________ attribuisce la causa dell’inefficacia della sua

strategia terapeutica principalmente alla sospensione delle indennità da parte

della CO 1, rispettivamente alle vertenze assicurative in corso. Non si chiede

però se il cambiamento della sua strategia terapeutica, ad esempio, con

l’attuazione di cure terapeutiche/riabilitative in ambito stazionario o

perlomeno semi-stazionario, avrebbe potuto sortire dei risultati diversi

(ammesso che la sua diagnosi di “grave disturbo depressivo”, insieme a

“disturbi algici unicamente spiegabili con la componente ortopedica” sia

corretta). (…). Tuttavia, la diagnosi posta dalla dr.ssa __________ appare poco

plausibile e consistente, non solo per la non attuazione di misure mediche/riabilitative

molto più incisive, ma anche per il fatto che, nel caso di un supposto episodio

depressivo grave, sarebbe stato molto improbabile che il soggetto fosse stato

in grado di svolgere le attività sociali e domestiche (a prescindere dalle

tendenze autolesive quasi sempre presenti in queste situazioni). (…) Non si

tratta evidentemente di ricoverare una persona contro la sua volontà (ciò che

nel caso del sig. RI 1 non è affatto necessario dal profilo psichiatrico, visto

che non sussiste, secondo il sottoscritto, un quadro psicopatologico di grave

depressione), bensì di ricordargli che dal punto di vista legale (qualora fosse

presente un “grave stato depressivo”, come pensa la dr.ssa __________) gli si

chiede di collaborare e di minimizzare il danno; ciò significa che anche il

paziente deve dare il proprio contributo per il suo reinserimento

professionale, accettando le misure terapeutiche-riabilitative idonee per il

suo caso. (…).”. A proposito della sua pretesa prevenzione, il dott. __________

ha osservato che “… non si tratta di essere o meno “prevenuti”, bensì di

valutare la plausibilità e la consistenza delle menomazioni lamentate,

rispettivamente oggettivate, giustificanti un’inabilità lavorativa parziale o

completa anche in un’attività confacente, secondo gli indicatori stabiliti dal

TFA e dalla letteratura medico-giuridica di riferimento.” (cfr. doc. XV 1).

Con rapporto del 30 agosto 2022,

la dott.ssa __________ ha di nuovo criticamente commentato le considerazioni

espresse dal dott. __________.

La psichiatra curante ha in primo

luogo rilevato che l’assicurato si trova in sua cura dal maggio 2017 e che in

precedenza era seguito, anche da un punto di vista psichiatrico, dal medico di

famiglia, dott. __________.

D’altra parte, ella ha segnalato

un ulteriore peggioramento dello stato depressivo del ricorrente provocato

dalla morte del padre che non è riuscito a elaborare.

Inoltre, trattandosi della

terapia proposta, la dott.ssa __________ ha osservato che RI 1 “… continua

regolarmente a seguire un trattamento psichiatrico ambulatoriale integrato cioè

psicoterapico e psicofarmacologico! (…). La presa a carico del paziente avviene

secondo le regole dell’arte. È diritto di ogni paziente preferire cure

ambulatoriali a cure stazionarie laddove non vi è la necessità di intervenire

contro la sua volontà. Se il Dr. __________, come sembra, pone in dubbio le

diagnosi da me poste scrivendo “ammesso che la sua diagnosi di grave disturbo

depressivo insieme a disturbi algici unicamente spiegabili con la componente

ortopedica sia corretta” ci si chiede perché lo stesso, anziché ribadire la sua

solita posizione di non considerare alcun altro elemento nuovo al di fuori

della valutazione da lui fatta, non abbia adeguatamente argomentato la non

correttezza delle mie diagnosi (motivandone il perché in modo esaustivo) e non

abbia posto indicazioni di eventuali altre diagnosi differenziali!”.

La curante ha poi precisato che

l’insorgente “… è sempre stato aiutato nella cura di sé e nella cura della

propria abitazione dalla sorella e dalla madre: aiuto che le stesse continuano

tuttora visto lo stato depressivo grave di cui soffre e come da me già

specificato i gravi problemi ortopedici con limitazioni funzionali gravi degli

arti inferiori che ne compromettono anche l’autonomia nella cura di sé e negli

atti di vita quotidiana.”.

Infine, ella ha ribadito che “…

il fatto di non rivalutare il paziente nel caso in cui dallo psichiatra curante

viene descritto uno stato psicopatologico diverso da quello da lui rilevato al

momento della sua valutazione risalente a più di un anno fa, ribadendo ad ogni

presa di posizione solo quello che lui aveva valutato a quel momento e già

scritto rappresenta un essere prevenuti perché in caso contrario non si capisce

perché non avrebbe potuto rivalutarlo per rendersi conto delle sue reali

condizioni cliniche!” (doc. G 1).

Chiamata a pronunciarsi, questa

Corte ritiene che la perizia psichiatrica amministrativa possa servire da

valido fondamento al giudizio che è chiamato a rendere e che le obiezioni avanzate

dalla psichiatra curante non siano atte a sminuirne il valore probatorio.

In termini generali, è utile

segnalare che il Tribunale federale ha sottolineato che le perizie

amministrative non vanno messe in dubbio, soltanto perché esse dovessero

giungere a conclusioni diverse dai medici curanti (cfr. la STF 8C_6/2019 del 26

giugno 2019 consid. 4.1). In questo contesto, va inoltre segnalato che, in una

sentenza pubblicata in DTF 124 I 170 consid. 4, in seguito più volte confermata

anche in materia di assicurazioni sociali (cfr., fra le tante, la STF

8C_29/2018 del 6 luglio 2018 consid. 3.2.2), la Corte federale ha precisato che

un medico curante tende a evitare tutto quanto potrebbe perturbare il suo lavoro

e di provocare nel suo paziente un risentimento che renderebbe la sua missione

più difficile o persino impossibile (mandato terapeutico). I periti sono

per contro scelti in tutta indipendenza dall’autorità con il solo scopo di

fornire le necessarie informazioni (mandato peritale). Corollario di ciò

è che le perizie, segnatamente quelle amministrative, hanno di principio un

valore probatorio maggiore rispetto a quello attribuibile a una certificazione

del medico curante, anche se specialista (cfr., in questo senso, la STF

8C_301/2021 succitata consid. 5.2.2).

Nel caso di specie, il TCA

constata che il perito amministrativo ha puntualmente preso posizione sulle

censure sollevate dalla psichiatra curante, fornendo convincenti motivi a

sostegno del suo parere divergente.

D’altra parte, va rilevato come

il dott. __________ abbia personalmente visitato l’assicurato in due occasioni,

nel corso dei mesi di dicembre 2020 e marzo 2021 e, sulla base di quanto refertato,

ha concluso non essere adempiuti i presupposti per ammettere l’esistenza di un disturbo

affettivo di entità medio-grave, segnatamente un disturbo depressivo o ansioso,

ritenendo invece presenti soprattutto dei problemi di ordine psicosociale -

quali il non riconoscimento della sua disabilità e la sospensione delle

indennità giornaliere e delle prestazioni di cura per la patologia ortopedica

-, fatta astrazione dai quali RI 1 sarebbe in grado di svolgere un’attività

adeguata dal profilo ortopedico nella misura del 90%. Il perito ne ha peraltro spiegato

puntualmente le ragioni (“Nel caso presente, a livello clinico, non si è

potuto constatare uno stato di rallentamento psicomotorio, un appiattimento

affettivo-emotivo, pensieri autolesivi, fluttuazioni giornaliere, segni di

tristezza vitale, sensi di colpa o di rimorso. Neppure è stata ancora messa in

atto una terapia secondo le direttive riconosciute” e, inoltre, la

constatazione che, secondo la stessa psichiatra curante, le turbe psichiche

erano unicamente imputabili “alla “sospensione delle indennità giornaliere e

delle spese di cura per la patologia ortopedica” e al “non riconoscimento della

sua disabilità”, dunque a fattori di ordine psicosociale).

In questo senso, il TCA non può

quindi seguire la dott.ssa __________ laddove rimprovera al dott. __________ di

non aver adeguatamente motivato la non correttezza delle diagnosi da lei

formulate. L’esperto amministrativo ha invero ben spiegato di non aver

riscontrato, a margine delle sue consultazioni, elementi a favore di quanto

sostenuto dalla psichiatra curante.

Inoltre, a proposito

dell’obiezione secondo la quale, a fronte dell’aggravamento dello stato di

salute psichica segnalato, la prima volta, con il referto del 13 giugno 2022

(cfr. doc. C), il dott. __________ avrebbe dovuto rivalutare l’insorgente, ciò

che gli avrebbe permesso di rendersi conto delle sue (nuove) condizioni

cliniche, questo Tribunale constata che, come esplicitamente riconosciuto dalla

dott.ssa __________, si è trattato di un (netto) peggioramento reattivo alla

decisione dell’CO 1 di sospendere le prestazioni di corta durata a contare da

gennaio 2022, rispettivamente, in un secondo tempo, alla morte del padre che non

è stata adeguatamente elaborata (cfr. doc. C, E e G 1).

In questo contesto, è utile segnalare

che i fattori psicosociali (problemi di coppia, difficoltà personali,

disoccupazione, problemi di natura finanziaria, ecc.) non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

(cfr. STF 9C_990/2012 del 10 giugno 2013 consid. 5.2.3 con riferimenti; cfr.,

pure, STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019 consid. 2.12. e riferimenti ivi

citati; 32.2019.10 del 20 gennaio 2020 consid. 2.7. e riferimenti ivi citati;

32.2019.159

del 2 giugno 2020 consid. 2.8.), in particolare non vi figurano i

problemi reattivi a una decisione negativa dell’autorità, altrimenti la nozione

legale d’invalidità verrebbe svuotata di contenuto (cfr. STF 9C_799/2012 del 16

maggio 2013 consid. 2.5 con riferimenti; 9C_640/2017 del 28 dicembre 2017

consid. 3.2; cfr., pure, STCA 32.2018.137 del 20 agosto 2019 consid. 1.8. e

rinvii ivi citati; 32.2019.159 del 2 giugno 2020 consid. 2.8.).

In queste condizioni, il fatto

che l’insorgente non sia stato rivalutato dall’esperto amministrativo con una

perizia di decorso e che quest’ultimo abbia invece ritenuto di dover confermare

le proprie conclusioni peritali anche dopo aver preso conoscenza di quanto

attestato dalla psichiatra curante nei referti agli atti, non presta il fianco

a critiche, considerato che, come visto, i fattori psicosociali, ai

quali è da imputare l’aggravamento attestato dalla psichiatra curante, non sono

assicurati quali disturbi alla salute atti a comportare un’incapacità al

guadagno.

Non trova infine riscontro né l’affermazione

secondo cui l’assicurato sarebbe dipendente dall’aiuto di terzi per quanto

riguarda la cura della propria persona e la gestione dell’economia domestica né

quella secondo la quale, antecedentemente al 2017 (anno in cui è entrato in

cura dalla dott.ssa __________), sarebbe stato il medico di famiglia a seguirlo

anche per quanto riguardava gli aspetti psichici (cfr. doc. G 1).

In effetti, dalla descrizione

della giornata tipo che il ricorrente ha personalmente fornito al perito, si

evince che egli è ancora piuttosto autonomo, nella misura in cui è in grado di

fare la spesa, di preparare da sé i pasti e di consumarli, nonché di spostarsi

con la propria autovettura per andare a trovare i famigliari (cfr. doc. 922, p.

10-11).

D’altro lato, dalle pregresse certificazioni

agli atti del dott. __________ (né del resto da quelle del precedente medico

curante, dott. __________) non risulta alcunché in merito alla presenza di una

problematica psichica, così come a proposito dell’eventuale prescrizione di

specifiche terapie.

2.4.8

Stante tutto quanto precede, occorre ritenere accertato, con un

sufficiente grado di verosimiglianza, che l’insorgente sarebbe ancora in grado

di svolgere un’attività lavorativa confacente al suo stato di salute somatico

(ortopedico) in misura del 90%, così come è emerso dalla discussione di

consenso tra i periti coinvolti (cfr. supra, consid. 2.4.6.).

A fronte di una situazione

giudicata sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di

ulteriori prove (in particolare, a disporre la perizia giudiziaria pretesa dall’avv.

RA 1 e a procedere all’audizione testimoniale dei medici curanti del

ricorrente, il cui punto di vista emerge già chiaramente dai loro numerosi

rapporti agli atti).

In proposito, va ricordato

che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10

gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca

una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.4.9

Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla

salute infortunistico.

Trattandosi del reddito da

valido, l’assicuratore resistente l’ha quantificato in fr. 74'017,

partendo dal salario orario di base accertato per l’anno 2019 (fr. 31.90/ora;

cfr. doc. 788), al quale è stato aggiunto l’aumento intervenuto durante il

periodo 2020-2022 in base alle comunicazioni della Commissione paritetica

cantonale dell’edilizia e del genio civile (+ fr. 0.45/ora, pertanto fr. 32.35

[fr. 31.90 + fr. 0.45]/ora x 176 ore x 13 mesi – cfr. doc. 957).

Per quanto concerne invece il reddito

da invalido, l’istituto

resistente l’ha quantificato in fr. 55’940, facendo capo alla RSS 2018,

tabella TA1_tirage_skill_level, ramo economico totale, livello di competenze 1,

uomini, aggiornato al 2022 e operando poi una riduzione del 10% in

considerazione della limitata capacità lavorativa residua (del 90%) e una ulteriore

decurtazione del 10% per tenere conto delle limitazioni funzionali

dipendenti dal danno alla salute infortunistico (cfr. doc. 957).

Il patrocinatore dell’insorgente non

contesta i valori ritenuti dall’CO 1 (cfr. doc. I, p. 10-13, sub “Sul grado

di invalidità”), di modo che essi possono senz’altro essere fatti propri da

questo Tribunale.

Ora, confrontando i fr. 74’017 al

reddito che l’insorgente potrebbe conseguire nonostante il danno alla salute, e

cioè fr. 55'940, risulta una perdita di guadagno (arrotondata) del 24%

(cfr. doc. 957).

La decisione su opposizione,

mediante la quale è stato negato l’aumento della rendita d’invalidità in vigore

del 34%, deve quindi essere confermata.

Da notare che, nell’eventualità

che l’affermazione ricorsuale secondo la quale, senza il danno alla salute

infortunistico, l’assicurato avrebbe goduto di un avanzamento professionale,

sino a divenire capo muratore e, finalmente, capo cantiere, con tutto ciò che

ne sarebbe conseguito dal profilo retributivo (cfr. doc. I, p. 14, sub “Ammontare

della rendita complementare”) fosse in realtà da riferire alla

determinazione del reddito da valido (anziché a quella del guadagno annuo assicurato),

l’esito non potrebbe comunque essere diverso, e ciò per le ragioni che seguono.

A proposito della questione di

sapere se si deve prendere in considerazione un ipotetico cambiamento

professionale, la giurisprudenza ha precisato che delle possibilità teoriche di

sviluppo professionale o di promozione non vanno considerate, a meno che degli

indizi concreti rendano molto verosimile che esse si sarebbero realizzate. Al

riguardo, si deve esigere la prova di indizi concreti che l’assicurato

avrebbe ottenuto un avanzamento o un corrispondente aumento del proprio

reddito, se non fosse divenuto invalido. Ciò potrebbe essere il caso, ad

esempio, se il datore di lavoro ha lasciato intendere una simile prospettiva

d’avanzamento o ha fornito delle assicurazioni in questo senso. Per contro,

delle semplici dichiarazioni d’intento da parte dell’assicurato non sono

sufficienti. L’intenzione di progredire sul piano professionale deve essersi

infatti manifestata mediante dei passi concreti, quali la frequentazione di un

corso, l’inizio di studi oppure lo svolgimento di esami (cfr. STF 9C_221/2014

del 28 agosto 2014 consid. 3.2, 8C_290/2013 dell’11 marzo 2014 consid. 6.1, 8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e 3.2,

8C_839/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 2.2.2.2, 8C_938/2009 del 23 settembre

2010.

consid. 6.2, 8C_530+533/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 7.2).

In concreto, il TCA constata che

il patrocinatore non è stato in grado di fornire alcun indizio concreto a

sostegno del preteso sviluppo professionale. È certo possibile che, nel

caso in cui non fosse rimasto vittima degli infortuni assicurati, RI 1 sarebbe

diventato capo muratore e poi capo cantiere, tuttavia tale circostanza non

risulta provata con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza

federale.

Pertanto, sempre nell’ipotesi in cui l’avv. RA 1 intendesse

contestare l’entità del reddito da valido, occorrerebbe concludere che

l’assicuratore LAINF convenuto ha correttamente stabilito il reddito in

discussione in funzione del salario corrisposto a un muratore diplomato secondo

il CCL di riferimento.

2.5

Ammontare del guadagno

assicurato.

2.5.1

A norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF,

le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno

assicurato.

Il cpv. 2 recita, da parte sua,

che per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno

assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo

delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.

Il medesimo art. 15 al cpv.

3.

permette, peraltro, al Consiglio federale di emanare disposizioni

particolari.

Per guadagno assicurato si deve

intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore di

lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un

tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno

assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di

lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non

solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche

le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il

rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da

premio in virtù di disposizioni legali espresse (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 83 e

giurisprudenza ivi menzionata).

Di regola, è considerato guadagno

assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6 ss.

OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).

L'art. 22 cpv. 4 OAINF prevede,

nuovamente, che le rendite sono calcolate in

base al salario pagato all’assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso

dell’anno precedente l’infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora

versati che gli sono dovuti. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno

intero, il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno

salario annuo. Nel caso di un’attività temporanea la conversione è limitata

alla durata prevista a condizione che in base al modello attuale o previsto

della biografia lavorativa non risulti una durata normale diversa

dell’attività. La conversione è limitata al periodo di tempo ammesso dal

diritto in materia di stranieri.

Derogando al principio posto

dagli artt. 15 cpv. 2 in fine LAINF e 22 OAINF, l'art. 24 OAINF definisce il

salario determinante per le rendite in alcuni casi speciali.

In particolare, il cpv. 2 della

disposizione d’ordinanza appena citata recita che se

il diritto alla rendita nasce più di cinque anni dopo l’infortunio o

l’insorgenza della malattia professionale, determinante è il salario che

l’assicurato avrebbe ottenuto nell’anno precedente l’inizio del diritto alla

rendita se non si fossero verificati detti eventi, per quanto questo salario

sia più elevato dell’ultimo riscosso prima dell’infortunio o dell’insorgenza

della malattia professionale.

2.5.2

In concreto, con la propria

impugnativa, il rappresentante pretende che la rendita d’invalidità (a suo

avviso del 66.6%) venga calcolata su un guadagno annuo assicurato ammontante (almeno)

a fr. 97'500, e ciò considerato che, senza gli infortuni, l’insorgente “…

sarebbe certamente diventato capo muratore e, più tardi, anche capo cantiere.

Per questo motivo, in sede di applicazione dell’art. 24 cpv. 2 OAINF, dovendosi

oggi stabilire la rendita complementare da riconoscergli (ipotesi alla base

della Decisione CO 1 2), gli dovrebbe venire riconosciuto quale “Salario

presumibile” dell’anno precedente al calcolo della stessa (2021) il guadagno

lordo medio svizzero conseguito da un capo cantiere o, almeno, quello percepito

da un capo muratore.” (doc. I, p. 14).

Secondo questo Tribunale, la tesi

difesa dal patrocinatore dell’assicurato si rivela errata già per il solo fatto

che, per costante giurisprudenza, il guadagno assicurato non può essere

riesaminato nell’ambito, come è il caso nella presente fattispecie, di una

revisione della rendita d’invalidità in vigore (cfr. DTF 147 V 213 consid.

6.2.2

e i riferimenti ivi citati).

L’importo della rendita

d’invalidità in vigore deve dunque continuare ad essere calcolato su quel

guadagno assicurato stabilito in occasione della costituzione della prestazione

(cfr. supra, consid. 1.3.).

2.6

Entità dell’indennità per

menomazione dell’integrità (aggiuntiva).

2.6.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l’assicurato

ha diritto ad un’equa indennità se, in seguito all’infortunio, accusa una

menomazione importante e durevole all’integrità fisica, mentale o psichica.

Tale indennità è assegnata in

forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.6.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i

presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una

menomazione dell’integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà

per tutta la vita almeno con identica gravità. Essa è importante se l’integrità

fisica, mentale o psichica, indipendentemente dalla capacità di guadagno, è

alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà

essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze

personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della

menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza

ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del

torto morale contemplata dagli

artt. 24 ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.6.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di

lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente

ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta conforme

alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43;

DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari

sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di

analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un

organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità

fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità

va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase

OAINF).

Si prende in considerazione in

modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È

possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il

peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non

possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio

alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione

dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,

l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una

misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308

ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.6.4

L’CO 1 ha allestito una serie di

tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura

amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.

STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre

1988.

nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui

esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.6.5

In concreto, dalla decisione formale

del 16 febbraio 2022, poi confermata con la decisione su opposizione impugnata,

si evince che la menomazione dell’integrità di cui è portatore l’assicurato

ammonta al 30%, 15%, assegnato con la decisione del 28 gennaio 2002, per il

danno organico alle due caviglie e 15% per il danno psichico (cfr. doc. 960, p.

3.

s.).

Tale decisione risulta fondata

sulle risultanze della perizia amministrativa elaborata dai dottori __________

e __________.

Con il rapporto peritale del 10

aprile 2021, lo specialista in chirurgia ortopedica ha indicato che la

diminuzione dell’integrità fisica riguarda entrambe le articolazioni

talocrurali e ammonta al 15%, già indennizzato nel passato (cfr. doc. 927,

risposta al quesito n. 5; si vedano pure le diffuse motivazioni che figurano

alle pagine 53 e 54).

Da parte sua, con il referto del

22.

aprile 2021, lo psichiatra dott. __________ ha quantificato in un 15% la

menomazione dell’integrità psichica che presenta RI 1 (doc. 922, risposta al

quesito n. 8).

In occasione della discussione di

consenso, il “danno complessivo e ponderato dell’integrità” è stato

fissato al 30%, ritenuto che la menomazione fisica (15%) e quella psichica

(15%) vanno integralmente sommate (cfr. doc. 924, p. 2).

Con il ricorso, il patrocinatore

si è limitato a pretendere un ricalcolo dell’ammontare dell’IMI,

“conseguentemente all’aumento del grado di invalidità ritenuto da cod. lod. TCA

per la quantificazione della rendita complementare.” (doc. I, p. 16).

Chiamato a pronunciarsi su una

questione di natura squisitamente medica, il TCA ritiene di poter fare propria

la valutazione della menomazione dell’integrità enunciata dagli esperti

amministrativi, e ciò vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti.

In merito a quanto chiesto

dall’avv. RA 1, questa Corte segnala che l’IMI non può essere determinato in

funzione del grado dell’invalidità, posto che quella d’invalidità è una nozione

concettualmente diversa da quella di menomazione dell’integrità. Infatti, per

stabilire la menomazione dell’integrità sono rilevanti esclusivamente i reperti

medici e la loro valutazione medico-teorica. Una tale menomazione consiste

generalmente in un deficit anatomico, funzionale, mentale o psichico, in cui le

conseguenze sulla vita quotidiana sono irrilevanti. Determinante è il danno

alla salute in quanto tale. Non ne costituiscono un presupposto né un danno economico

né un torto morale (cfr. KOSS – Hürzeler/Kieser, art. 24 LAINF, n. 9 e la

giurisprudenza ivi menzionata).

In conclusione, la decisione su

opposizione del 31 marzo 2022 merita conferma anche nella misura in cui al

ricorrente è stata assegnata un’IMI aggiuntiva del 15% per la menomazione

psichica.

2.7

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di

prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. STF 9C_369/2022 del

19.

settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du

TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti