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Decisione

35.2022.45

Esigibilità contestata. Arti superiori. Problematica neurologica. Rinvio per perizia ex art. 44 LPGA

14 novembre 2022Italiano49 min

quantificazione dell’IMI, l’avv. RA 1 osserva che: “Trattandosi di un aspetto medico siamo in attesa dell'allestimento

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Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.45

PC/sc

Lugano

14 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1966, di

professione cuoco (con AFC), attivo al 100% presso il Ristorante __________ di __________

dal settembre 1996 al 31 maggio 2018, disoccupato dal 1°giugno 2018 (con

guadagno intermedio, in quanto attivo al 70% presso il Ristorante __________ di

__________ dal 1° giugno 2018), e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli

infortuni presso l'CO 1, in data 27 febbraio 2019, verso le 11.30, mentre si

trovava al proprio domicilio è “scivolato

dalle scale sbattendo violentemente il sacro sullo scalino”,

riportando una “frattura burst L1 tipo B2

(AOSpine classification) con/su: retropulsione dello spigolo postero-superiore

con effetto compressivo sul cono midollare; ematoma sottodurale da Th10 a L5 e

sottile componente epidurale in sede di frattura; segni indiretti per rottura

del legamento longitudinale anteriore e interspinosi”(doc. 1, 10,

12, 13, 38, 46-49 incarto LAINF).

A seguito dell’infortunio l’assicurato si è sottoposto il 28 febbraio 2019 ad

un intervento di “stabilizzazione posteriore

Th11-L3, laminectomia L2 con neuronavigazione e neuromonitoraggio (>4 ore)”

ad opera del PD dr. med. __________, Primario del Servizio di neurochirurgia

presso il __________ (doc. 12 e 13 incarto LAINF).

A causa della persistenza di una complessa sintomatologia dolorosa (in

particolare a livello lombare) e disfunzionale (in particolare agli arti

inferiori con deficit di forza), come pure di una disfunzione erettile (cfr.

doc. 92 incarto LAINF), RI 1 è stato sottoposto a diverse indagini e visite

specialistiche (in particolare presso la Clinica __________ di __________).

Egli si è sottoposto anche a regolari sedute di fisioterapia (ambulatoriale) e

a delle infiltrazioni. Inoltre, ha pure beneficiato di un soggiorno stazionario

riabilitativo (30 novembre 2020 - 5 gennaio 2021) presso la __________ di __________

(cfr. doc. 199 incarto LAINF).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso (fatta eccezione per la disfunzione

erettile, ritenuta l’assenza di un nesso di causalità naturale con l’infortunio

del 27 febbraio 2019, in base ai pareri 7 settembre 2020 e 9 aprile 2021 del

dr. med. __________, specialista FMH in neurologia: doc. 151 e 217 incarto

LAINF) e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

RI 1 è pure affetto da disturbi

psichici (antecedenti all’infortunio) (cfr. doc. 147 e 151, pag. 5 incarto

LAINF).

1.2. Esperiti gli accertamenti del caso,

in particolare dopo avere acquisito l’apprezzamento 12 febbraio 2021 del dr.

med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell’apparato locomotore, giusta il quale l’assicurato è abile in misura

completa nell’arco dell’intera giornata con rendimento completo e senza pause

supplementari in attività adeguate (cfr. doc. 201 incarto LAINF), in data 30 aprile

2021, l’amministrazione ha sospeso le prestazioni di corta durata dal 1° giugno

2021 (doc. 223 incarto LAINF).

1.3. Con decisione formale del 5 agosto 2021

(doc. 267 incarto LAINF), l’CO 1 ha negato all’assicurato il diritto a una

rendita LAINF (a fronte di un grado d’invalidità nullo, considerati nel 2021 un

“reddito da valido” di fr. 55'504.- e un “reddito da invalido” di

fr. 72'235.-) mentre gli ha riconosciuto un’IMI del 20% (doc. 267, pag. 1 e 2

incarto LAINF). In quella sede, l’amministrazione ha pure precisato quanto

segue: “Sulla base della documentazione a

disposizione non risulta che eventuali turbe psicogene abbiano un nesso causale

adeguato con l'evento subito, motivo per cui decadono le prestazioni in merito.

La disfunzione erettile non è inoltre da mettere in relazione causale naturale

almeno probabile con l'infortunio. Eventuali prestazioni per tali affezioni

sono pertanto da richiedere ai competenti assicurati malattia e invalidità”

(doc. 267, pag. 2 incarto LAINF).

1.4. A seguito dell’opposizione del 9 settembre

2021 interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 275 incarto

LAINF) e completata il 14 gennaio 2022 (doc. 297 incarto LAINF), in data 29

marzo 2022 (doc. 312 incarto LAINF), l’CO 1 ha confermato la sua prima

decisione per quanto concerne la mancata attribuzione di una rendita

d’invalidità (a fronte di un grado di invalidità nullo, considerati nel 2021 un

“reddito da valido” di fr. 66'940.-, di cui fr. 55'504.- proveniente

dall’attività principale e fr. 11'436.- proveniente dall’attività accessoria e

un “reddito da invalido” di fr. 72'235) mentre ha precisato che “per quanto riguardo la disfunzione erettile la CO 1

provvederà non appena possibile a disporre una valutazione urologica e a esprimersi

nuovamente in merito”, concludendo

che “al termine degli accertamenti richiesti la CO 1 si esprimerà nuovamente

in merito alla propria responsabilità per i disturbi erettili” (doc.

312, pag. 6 incarto LAINF.

1.5. Dopo avere acquisito agli atti

l’apprezzamento 2 maggio 2022 del PD dr. med. __________, specialista FMH in neurologia

(doc. 319 incarto LAINF), con decisione del 6 maggio 2022 (doc. 323 incarto

LAINF), l’CO 1 ha statuito quanto segue: “(…)

ci riferiamo alla decisione su opposizione del 29 marzo 2022. Secondo il parere

del nostro Servizio medico la disfunzione erettile può essere messa in

relazione causale almeno probabile con l'infortunio del 27 febbraio 2019. Per

tale disturbo secondo l'apprezzamento medico (vedere allegato) risulta un danno

all'integrità aggiuntivo del 5.00% che accordiamo con la presente decisione.”

(doc. 323, pag. 1).

1.6. Nel frattempo, in ambito AI, RI 1 è

stato sottoposto a un accertamento professionale presso il __________ di __________

dal 23 agosto al 17 settembre 2021 (doc. 271 e 285 incarto LAINF), a una

formazione __________ presso la __________ di __________ dal 28 settembre al 31

marzo 2021 (doc. 279 incarto LAINF) e a un accertamento nell’ambito dell’orientamento

professionale, segnatamente un chiarimento approfondito delle possibilità di

reintegrazione, presso la citata Fondazione dal 1 aprile al 30 giugno 2022

(doc. 316 incarto LAINF).

1.7. Con tempestivo ricorso del 16 maggio

2022 (cfr. doc. I), RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha contestato la

decisione su opposizione del 29 marzo 2022, postulando quanto segue:

" 1. II

ricorso è accolto.

1.1. Conseguentemente la decisione avversata è annullata ed è rinviata alla CO

1 perché abbia a svolgere i necessari accertamenti medici a seguito dei quali

valuterà pure il sussistere di una riduzione di natura sociale.

1.2. Premessa al rimando di cui al punto

1.1:

1.2.1. II guadagno accessorio dell'assicurato è ritenuto nel guadagno

assicurato sia per il calcolo dell'indennità giornaliera dal giorno del

sinistro e della rendita, che ai fini del guadagno da valido di raffronto.

1.2.2. II guadagno dell'attività principale da ritenere nel guadagno da valido

di raffronto non sarà in tutti i casi inferiore a quello da invalido e sarà

calcolato secondo sulla base del salario statistico per un'attività generale e

con un livello di competenza equivalente a quello ritenuto per il salario da

invalido.

1.2.3. L'indennità per la menomazione all'integrità sarà almeno del 30%.

2. Protestate le tasse, le spese e le ripetibili.”.

Il rappresentante

dell’insorgente precisa preliminarmente quanto segue:

" (…). La

decisione di prima istanza è stata confermata in sede di opposizione. In sede

di opposizione era stato fatto presente che RI 1 disponeva di un'attività

accessoria quale custode degli stabili di __________ a __________, percependo

un salario annuo lordo di fr. 11'220.- annui, che la CO 1 non aveva mai preso

in conto quale guadagno assicurato né nell'erogazione delle indennità

giornaliere, né della rendita, contrariamente a quanto dispone l'art. 22 cpv. 4

Oainf. In sede di opposizione la CO 1 ha ritenuto la disfunzione erettile in

nesso di causalità adeguata, circostanza che è stata accertata con separata e

successiva decisione del 6.5.2022, con la quale ha riconosciuto una imi del 5%.

Tale ultimo aspetto non deve dunque essere trattato nel presente gravame.

Vediamo qui di seguito le contestazioni che vengono proposte alla decisione

avversata.” (cfr. doc. I, pag. 3).

Il patrocinatore del ricorrente contesta

la valutazione espressa dal medico __________ (fondata essenzialmente sulle

conclusioni a cui sono giunti i sanitari della __________ di __________), alla

luce di quanto risulta dal rapporto 5 ottobre 2021 relativo all’accertamento

professionale svolto dal suo assistito presso il __________ di __________ (doc.

285 incarto LAINF), fondato su di un’osservazione che si è protratta nel tempo.

Chiede quindi che “l’incarto venga rinviato alla CO 1 perché abbia a

chinarsi sulle conclusioni mediche di cui al rapporto del __________ del

5.10.2021” (doc. I, pag. 4).

L’avv. RA 1 contesta pure il salario da valido, in particolare osservando

quanto segue:

" (…) RI 1

al momento del sinistro era in disoccupazione. Non disponeva dunque di attività

lavorativa di sorta. In occasione dell'ultima attività lucrativa egli disponeva

di un salario di fr. 5'200.- mensili per 13 mensilità e per un certo periodo un

salario di fr. 5'500.-, il cui mancato riconoscimento ha poi dato seguito al

licenziamento.

ln siffatta circostanza, quantunque RI 1 abbia svolto, sempre la propria

attività quale cuoco e che disponeva dell'AFC quale cuoco, va altresì detto che

ha sempre e soltanto svolto la propria attività presso il medesimo datore di

lavoro da quando ha iniziato a lavorare quale apprendista cuoco. Il fatto di

aver cessato tale attività fa apparire perlomeno dubbio che egli volesse accontentarsi

di un salario da cuoco quale quello da ultimo ricevuto, proprio poiché la

diatriba che era insorta al riguardo con il proprio datore di lavoro aveva

condotto al licenziamento. Ritenere che un cuoco, di 55 anni di età, dopo

un'attività quasi trentennale svolta alle dipendenze del medesimo datore di

lavoro non debba poter accedere ad un salario almeno pari a quello da ultimo

percetto è perlomeno fuorviante. A maggior ragione ove viene ritenuto quale

salario solo ed esclusivamente quello nel contesto della ristorazione. Al

riguardo nel rapporto dell'AZ del 5.10.2021 di __________ leggiamo (p. 9):

(...) "L'assicurato ha precisato inoltre di voler uscire dal settore di

origine, alla ricerca di una maggiore regolarità lavorativa."

Quanto sopra riferito risulta essere un aspetto oltremodo importante che pone

in risalto la volontà dell'assicurato, anche in assenza dell'infortunio qui in

discussione, di voler riciclarsi in un contesto diverso dalla ristorazione, ove

ha sempre lavorato.

In conclusione, nel caso di specie si chiede che venga perlomeno ritenuto il

salario da cuoco. Ma alla luce della circostanza che RI 1 non aveva attività

lavorativa di sorta al momento del sinistro e che la CO 1 fa valere,

apoditticamente, un salario da invalido superiore sulla scorta di una mera

presunzione, si richiede che tale presunzione, venga utilizzato anche per il

calcolo del salario da valido per l'attività principale.” (doc. I, pag. 4 e 5;

n.d.r.: il corsivo non è della redattrice)

Per quanto concerne l’attività

accessoria, l’avv. RA 1 osserva che:

" (…) L'art.

22 cpv. 4 Oainf dispone espressamente che fa parte del guadagno assicurato

quello nell'attività principale sommato a quello nell'attività accessoria. (…).

Ne discende che il guadagno accessorio dev'essere conteggiato con effetto

retroattivo anche per il calcolo delle IG. Dev'essere sommato linearmente al

guadagno da valido percetto nell'attività principale per conteggiare

l'invalidità residuale e dev'essere ritenuto nel calcolo della rendita.” (cfr.

doc. I, pag. 5).

Il rappresentante contesta pure

il salario da invalido, rilevando in particolare quanto segue:

" (…) La CO

1 ha ritenuto quale reddito da invalido quello statistico generale con grado di

competenza 2.

A riguardo del grado di competenza è interessante accertare quanto

riportato nel rapporto finale del __________ di __________ del 5.10.2021 a p.

7.: "Nelle attività pratico-manuali ha ottenuto discreti risultati,

mentre in quelle amministrative 0 comprensive di componenti numeriche gli

errori, l'insicurezza esecutiva e i tempi produttivi sono stati maggiori. Ad

ogni modo ha dimostrato di comprendere, memorizzare ed applicare le consegne,

integrando anche nuovi meccanismi. Anche la manualità, grossolana e fine, è

risultata abbastanza buona, migliorata nella ripetizione dei compiti. Le

attività a carattere industriale, sia di produzione che di controllo della

qualità, hanno evidenziato discreti-buoni risultati. Per quanto riguarda

l'utilizzo dello strumento informatico ha dimostrato discrete competenze e un

certo interesse. Di madre lingua portoghese, ha una buona comprensione ed

espressione orale in italiano (in quella scritta sono maggiori le

imprecisioni); non dispone per contro di conoscenze significative di altre

lingue. Attitudinalmente si è notata una persona seria, attenta e paziente,

concentrata e precisa, desiderosa di ottenere dei buoni risultati, oltre ad

essere adeguata e piacevole. Alla luce di quanto osservato in sede di

accertamento sussiste in definitiva un potenziale interessante, in termini sia

di conoscenze e competenze che di attitudini lavorative, rispetto a mansioni a

carattere pratico-manuale (quelle amministrative o comprensive di componenti di

calcolo risultano meno aderenti). A conferma di tale potenziale si inseriscono

Fatti

i risultati della valutazione scolastica: se nel capitolo linguistico 1

risultati appaiono sufficienti-discreti, in quello matematico sussistono

diverse lacune. "

ll Tribunale federale ha già avuto modo di apprezzare le conclusioni cui è

giunta l'AI nella valutazione della riformazione professionale dell'assicurato,

alfine di accertare se si debba o meno utilizzare un grado di competenza

anziché un altro nel contesto dell'applicazione dei dati statistici (cfr. STF

9C_370/2019 del 10.7.2019, considerando 4.2.).

Pertanto ritenere che RI 1 - per il solo fatto che dispone di un AFC nella

ristorazione per aver lavorato solo ed esclusivamente in un posto di lavoro per

trent'anni e non potersi più riciclare in tale ambito per motivi che attengono

le conseguenze fisiche dell'infortunio - possa svolgere un'attività di

competenza 2, ci pare del tutto fuorviante riguardo la reale situazione

professionale del leso.

Pertanto si chiede che quale attività da invalido venga ritenuta quella

statistica sulla base di un livello di competenza 1.” (cfr. doc. I, pag. 6;

n.d.r.: il corsivo non è della redattrice).

Il patrocinatore contesta pure la

mancata applicazione di una riduzione sociale sul salario statistico da

invalido che, a suo avviso, andrebbe determinata dopo avere accertato la reale

capacità al lavoro dell’assicurato in un’attività confacente (doc. I, pag. 7).

Per quanto concerne la

quantificazione dell’IMI, l’avv. RA 1 osserva che: “Trattandosi di un aspetto medico siamo in attesa dell'allestimento

della perizia richiesta dopo di che ci esporremo al riguardo. All'ora attuale

la quantificazione è comunque contestata e viene valutata in misura del 30%.”

(doc. I, pag. 7).

Da ultimo il rappresentante dell’insorgente

chiede che venga richiamato l’incarto AI e l’incarto CO 1 relativo al sinistro

in oggetto (doc. I, pag. 7).

1.8. Con risposta del 31 maggio 2022

(doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare,

l’amministrazione ha puntualizzato quanto segue:

" Per quanto

riguarda l'esigibilità l'CO 1 ribadisce, alla luce della giurisprudenza già

richiamata con l'opposizione, che il rapporto d'orientamento professionale non

permette di mettere in dubbio l'operato dei medici della __________ e del

medico __________. (…). L'CO 1 non ha ritenuto di sottoporre il rapporto del

Centro professionale al proprio servizio medico in quanto privo di dati

oggettivi con il quale il medico __________ avrebbe potuto confrontarsi.”

1.9. Il 24 agosto 2022 (doc. XIII) il

patrocinatore dell’insorgente si è riconfermato nelle proprie tesi e domande,

versando agli atti il rapporto 9 giugno 2022 del dr. med. __________ (doc. XIII-1).

1.10. Con osservazioni dell’11 ottobre

2022 (doc. XIX), l’CO 1 ha postulato nuovamente la reiezione del ricorso. A suffragio

delle proprie argomentazioni l’assicuratore ha prodotto l’apprezzamento 10

ottobre 2022 del PD Dr. med. __________ (doc. XIX-1).

1.11. Il 26 ottobre 2022 (doc. XXI) il

patrocinatore dell’insorgente si è riconfermato nelle proprie tesi e domande,

con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di

diritto.

1.12. Il 27 ottobre 2022 il doc. XXI è

stato trasmesso per conoscenza all’CO 1 (doc. XXII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre

2015).

nel merito

2.2. Nel caso di specie, litigiosa è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a negare una rendita

di invalidità. Sono in particolare contestate la valutazione medica dell’esigibilità

lavorativa (capacità lavorativa del 100% in attività sostitutive adeguate) e la

valutazione economica (entità del reddito da valido e di quello da invalido, in

particolare la mancata applicazione di una deduzione sociale). È parimenti

oggetto di contestazione l’entità (20%) dell’IMI.

Per quanto concerne la questione relativa alla causalità naturale tra i

disturbi erettili di cui soffre l’assicurato e l’infortunio del 22 febbraio

2019, essa è divenuta priva di oggetto, in quanto è stata ammessa dal dr. med. __________

con l’apprezzamento del 2 maggio 2022 (doc. 319 incarto LAINF), rispettivamente

dall’amministrazione con la decisione del 6 maggio 2022 (doc. 323 incarto LAINF).

Esula dalla presente vertenza anche l’entità (5%) dell’IMI asse-gnata per i

disturbi erettili, su cui l'istituto assicuratore resistente si è determinato con

decisione del 6 maggio 2022 (doc. 323 incarto LAINF; consid. 1.5).

Non sono oggetto di contestazione l’assenza di nesso di causalità tra

l’infortunio e i disturbi psichici, rispettivamente la stabilizzazione dello

stato di salute infortunistico dal 1° giugno 2021.

Infine, il TCA rileva pure che, posto come la decisione impugnata delimiti l’oggetto

del litigio (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016, consid. 1 con

riferimenti), esulano dalla presente procedura sia la richiesta di assunzione

di una terapia TENS formulata con rapporto del 9 giugno 2022 dal dr. med. Maino,

sia la domanda riguardante l’entità dell'indennità giornaliera avanzata con il

ricorso (cfr. doc. I, pag. 8), su cui l'istituto assicuratore resistente non si

è ancora determinato con una decisione impugnabile. Le relative richieste sono,

pertanto, irricevibili.

2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio

ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03

del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che

l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a

sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo

per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in

seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA

prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.

16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra

Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione

della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la

DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli

elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute fisica o

psichica (fattore medico)

2. la diminuzione della capacità

di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato,

tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità

di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla

salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati

accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado

dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione

attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello

che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la

residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un

mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,

p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000.

UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28.

ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi,

che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI

1991.

U 133, p. 311 consid. 1, RAMI 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 35 consid. 4b).

Giova qui infine ricordare un

principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello

secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.

(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. SPIRA, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha stabilito che in ragione della

diversità dell’incarico assunto (a scopo di cura anziché peritale) in caso di

lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche

se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5

gennaio 2007 consid. 2; STCA 32.2020.88 del 31 maggio 2021, consid. 2.5).

2.6

Da ultimo, giova qui ricordare che,

per costante giurisprudenza, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata

alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e

viceversa (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28

agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016

del 18 novembre 2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017

del 2 giugno 2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4;

STF 9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre

2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA

35.2017.35

del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio

2018, consid. 2.4; STCA 32.2017.91 del 14 agosto 2018, consid. 2.4; STCA

32.2018.106

del 13 dicembre 2018, consid. 2.3; STCA 35.2018.76 del 4 marzo

2019, consid. 2.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.6; STCA

32.2019.63

del 27 aprile 2010, consid. 2.9; STCA 35.2021.9 del 20 settembre

2021, consid. 2.8; STCA 35.2021.75 del 31 gennaio 2022, consid. 2.4.3; STCA

35.2022.7

del 28 aprile 2022, consid. 2.4.4).

2.7

Per chiarire la questione

riguardante l'esigibilità lavorativa, l'assicuratore ha fatto capo

all’apprezzamento 12 febbraio 2021 del dr. med. __________ (doc. 201 incarto

LAINF), il quale ha ritenuto l’assicurato abile al 100% (tempo e rendimento) in

attività adeguate fondandosi sulle conclusioni a cui sono giunti i sanitari

della Clinica di __________ al termine della degenza 30 novembre 2020-5 gennaio

2021.

(doc. 199 incarto LAINF), come si dirà meglio in seguito.

In sede ricorsuale, il patrocinatore dell’insorgente ha contestato la

valutazione medica operata dal medico __________, con riferimento a quanto

risulta dal rapporto 5 ottobre 2021 relativo all’accertamento professionale

svolto dall’assicurato presso il __________ di __________ (doc. 285 incarto

LAINF). Il rappresentante legale ha quindi chiesto che l’incarto venga rinviato

all’CO 1 “perché abbia a chinarsi sulle

conclusioni mediche di cui al rapporto del CAP del 5.10.2021” (doc.

I, pag. 4).

2.8

Chiamato ora a pronunciarsi il TCA

rileva innanzitutto che dalle tavole processuali emerge, in particolare, quanto

segue.

A causa della persistenza di una complessa sintomatologia dolorosa a livello

lombare e disfunzionale agli arti inferiori con deficit di forza (cfr. doc. 92

incarto LAINF), RI 1 ha beneficiato di un soggiorno stazionario riabilitativo

dal 30 novembre 2020 al 5 gennaio 2021 presso la __________ di __________ (doc.

199.

incarto LAINF), al termine del quale i medici che lo hanno preso a carico

hanno attestato quanto segue:

" (…) Diagnosen

A. Unfall vom 27.02.2019: Treppensturz Al Fraktur LWK1

-27.02.2019 CT LWS: Quetschfraktur L1 mit posteriorer Dislokation des

postero-superioren Somatikrandes mit erheblicher Reduktion der Breite des

Spinalkanals (ca. 50%)

- 27.02.2019 MRI LWS: Instabile Fraktur (Typ A4) Ll mit Retropulsion von ca. 9

mm des postero-superioren Randes, die eine kompressive Wirkung auf den Conus

medullaris bedingt; assoziiert mit überwiegend subduralem Hämatom, das sich von

Th10 bis L5 mit einer maximalen Dicke von ca. 6 mm erstreckt

- 28.02.2019 Posteriore Th11-L3-Spondylodese, L2-Laminektomie mit

Neuronavigation und Neuromonitoring

- 21.05.2019 MRI LWS: Stabilisierte L1-Fraktur zwischen T11 und L3. An diesen Stellen gibt es signifikante Artefakte aufgrund von

Stabilisierungsmedien mit unzureichender Bewertung des intra-spinalen Inhalts.

Unterhalb von L3 hat der Wirbelsäulenkanal normale Abmessungen. Anterolisthesis

mit Lysis, Grad I L5-S1. Die Bandscheibe ist am linken paramedianen Anulus

fixiert. Keine Anzeichen von Kompression. Sakrale radikuläre Zyste. Keine

sichtbaren Hämatome

- 21.02.2020 CT BWS und LWS: Keine Lockerungszeichen des

Osteosynthesematerials. Unveränderter bekannter LWK1-Fraktur

- 21.02.2020 MRI HWS: Keine Kompression des Rückenmarks

- 11.05.2020 Röntgen BWS und LWS ap/seitlich, MRI BWS und LWS: In Fehlstellung

verheiltes Hinterkantenfragment Ll ohne relevante Spinalkanalstenose. Fixateur

intern Th11-L3 intakt. Spondylolyse L5 beidseits.

B. Erektile Dysfunktion

Probleme bei Austritt

1.Rückenschmerzen im BWS und LWS-Bereich

2.Ausstrahlende Rückenschmerzen bis Ferse rechts, etwas weniger links.

3.Rumpfbeweglichkeit eingeschränkt

(…).

Arbeitsfähigkeit/Zumutbarkeit und Eingliederungsperspektive

Zumutbarkeit für die berufliche Tätigkeit als Koch (Arbeitsvertrag ist

nicht vorhanden):

Tätigkeit nicht zumutbar. Anforderungen zu hoch: mittelschwere Tätigkeit,

Zwangshaltungen der LWS, längeres Stehen

Zumutbarkeit für andere berufliche Tätigkeiten:

Leichte bis mittelschwere Arbeit.

Ganztags

Spezielle Einschränkungen (ad LWS): wechselbelastend, keine längerdauernde

Einnahme von Zwangshaltungen

Empfehlungen / Prozedere beruflich:

Arbeitssuche. Meldung beim RAV. Eventuell Einarbeitung mit Hilfe der IV.

Abklärung hinsichtlich

Durchführung von Eingliederungsmassnahmen.

Es ist fraglich, ob sich der Versicherte im Rahmen der festgelegten

Zumutbarkeit tatsächlich arbeitsfähig sieht. (…).

(…).

Unserem Dafürhalten nach ist ein medizinischer Endzustand erreicht bzw. kurz

bevorstehend. (…)” (doc. 199, pag. 2-4; n.d.r.: il grassetto e le

sottolineature non sono della redattrice mentre il corsivo è della redattrice).

Nell’apprezzamento medico del 12

febbraio 2021 (doc. 201 incarto LAINF) il dr. med. __________, specialista FMH

in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, ha attestato

quanto segue:

" (…) Diagnosi

Stato dopo frattura di L1 trattata con stabilizzazione vertebrale Th11-L3.

Dorsolombalgia persistente.

Diagnosi non CO 1

Spondilolisi con spondilolistesi di L5 e lieve fissurazione anulus.

Cisti radicolare sacrale.

Apprezzamento

Siamo di fronte ad un assicurato che ha subito un trauma con una frattura

di L1 che ha richiesto una stabilizzazione vertebrale lombare da Th11 ad L3. La

frattura di L1 è guarita con una protru-sione del muro posteriore ed appare

stabilizzata nel corso degli anni, in considerazione del quadro clinico e degli

esami eseguiti nel corso della cura.

L'assicurato è stato valutato recentemente presso la Clinica di __________ ove

è stata eseguita un'esigibilità al lavoro.

Per quanto riguarda la valutazione della esigibilità si conferma quanto

valutato in occasione del soggiorno presso la Clinica a __________ e si rimanda

al relativo rapporto. Molto probabilmente l'attività in essere non sarà più

esigibile in misura completa.

Si redige pertanto un'esigibilità al lavoro.

L'esigibilità al lavoro è redatta in riferimento alla valutazione eseguita

presso la Clinica a __________ e si riferisce ai soli postumi infortunistici

relativi al rachide lombare, di pertinenza post-infortunistica.

L'assicurato è da ritenersi abile in un lavoro da leggero a medio con capacità

lavorativa completa nell'arco dell'intera giornata. Vi sono delle limitazioni

al sollevamento e porto di pesi.

L'assicurato è in grado di sollevare con due braccia fino all'altezza dei

fianchi pesi molto leggeri molto spesso e pesi leggeri da 5 a 10 kg spesso,

pesi medi da 10 a 25 kg e superiori mai.

È in grado di sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg molto spesso

e pesi superiori ai 5 kg con le limitazioni sopra esposte.

Maneggio di attrezzi: l'assicurato è in grado di utilizzare molto spesso

attrezzi leggeri e di precisone e medi, attrezzi pesanti solo di rado e molto

pesanti mai. La rotazione della mano è possibile molto spesso.

Posizione e mobilità: l'assicurato è in grado di eseguire lavori sopra la testa

talvolta, lavori che prevedano la rotazione del busto spesso, la posizione

seduta e inclinata in avanti molto spesso, la posizione in piedi e inclinata in

avanti spesso, la posizione inginocchiata e con flessione delle ginocchia

talvolta.

Per la posizione a lunga durata, l'assicurato è in grado di mantenere la

posizione seduta e la posizione in piedi spesso con possibilità di cambiare

frequentemente fra una posizione e l'altra. Per quanto riguarda lo spostamento

l'assicurato è in grado di eseguire molto spesso spostamenti brevi fino a 50 m,

talvolta può camminare per lunghi tratti, solo occasionalmente su terreno

accidentato, salire le scale talvolta, salire le scale a piolo occasionalmente.

L'uso delle due mani è possibile, equilibrio e stare in equilibrio possibile.

L'assicurato in un lavoro che rispetti l'esigibilità espressa è da ritenersi

abile in misura completa nell'arco dell'intera giornata con rendimento completo

e senza pause supplementari. (…)” (doc. 201, pag. 3-4; n.d.r.: il grassetto

non è della redattrice mentre il corsivo è della redattrice).

L’11 gennaio 2021 il ricorrente

si è nuovamente sottoposto ad una valutazione medica specialistica presso la Clinica

__________ di __________ (doc. 116 incarto LAINF), ove il PD dr. med.

__________, specialista FMH in neurologia e Primario del Centro __________, ha

attestato quanto segue:

" (…)

Diagnosen

1.

Inkomplette Paraplegie ASIA D sub Th8

•St. n. Fixateur intern Th11-L3 mit Laminektomie L2 und subdurale

Hämatomentfernung Th10-L5 bei LWK1-Fraktur am 28.02.2019 (Ospedale __________,

Dr. med. __________) bei

•St. n. Sturz am 27.02.2019

•MRI BWS/LWS vom 11.02.2020: In Fehlstellung verheiltes Hinterkantenfragment L1

ohne relevante Spinalkanalstenose bei Status nach Laminektomie. Keine Foramenstenose. Normale Signalintensität des Myelons.

2.

Erektile Dysfunktion im Rahmen Dg. 1

Anamnese

(…)

Neurophysiologische Zusatzuntersuchungen

Siehe tabellarisches Beiblatt.

(…).

Beurteilung und Prozedere

Der klinische und neurophysiologische Befund ist vereinbar mit einer

inkompletten Paraplegie ASIA D sub Th8, wobei sich neurophysiologisch eine

leichte spinale Afferenz- und Efferenzstörung von bzw. zu den unteren

Extremitäten rechtsbetont zeigt. Ursächlich ist, aufgrund der

anamnestischen Angaben, am ehesten der Sturz im Februar 2019. (…)” (doc.

205, pag. 1 e 2; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice mentre il corsivo

è della redattrice).

Interpellato a tal riguardo dall’CO

1, il 6 aprile 2021 il dr. med. __________, Capoclinica della __________ di __________

(doc. 214 incarto LAINF) ha risposto quanto segue:

" (…). Die

neu gestellte Diagnose „Inkomplette Paraplegie ASIA D

SubTh8 „ hat/könnte einen Einfluss auf die Zumutbarkeit haben.

Als Erstes würde ich den neuen Befund Holger Schmid von VMG vorlegen um seine

Meinung zu erfahren. Er hat ja zuletzt die erektile Dysfunktion abgelehnt.

Wenn wir die Diagnose akzeptieren müssen, hat das erhebliche Konsequenzen, u.a.

wäre eine erhebliche IE geschuldet.

Aus meiner Perspektive müsste man die Zumutbarkeit nach unten korrigieren,

whs auf Leicht.

Aber wie gesagt, ich würde zuerst VMG befragen, dann würde ich edierbar

Stellung nehmen.

Ich gehe davon aus, dass man die neue Diagnose akzeptieren muss. (…).”

(n.d.r.: il corsivo è della redattrice).

Interpellato a tal riguardo dall’CO

1, nell’apprezzamento medico del 9 aprile 2021 (doc. 217 incarto LAINF) il dr.

med. __________ ha attestato quanto segue:

" (…).

Schlussfolgerung

(…)

Eine im Rahmen der Abklärungen mit erheblicher zeitlicher Verzögerung zum

Unfall neu aufgetretene Diagnose einer inkompletten Paraplegie ASIA D sub Th8

ist nicht überzeugend nachvollziehbar. Abgestützt auf die klinischen

Befunde ist bis auf eine Sensibilitätsstörung sub Th8 mit Punctum maximum Th12

bis L2 kein klinischer Befund vorhanden, welcher diese Diagnose untermauert.

Paresen oder eine Blasen-/Mastdarmstörung bestehen nicht. Der Befund der

transkraniellen Mag-netstimulation ist bei nur sehr leichter Verlängerung der

ZML eingeschränkt als pathologisch zu bewerten.

(…)” (doc. 217, pag. 1-4 incarto LAINF; n.d.r.: il grassetto e il corsivo non

sono della redattrice mentre la sottolineatura è della redattrice).

2.9

Attentamente esaminata la

documentazione medica agli atti (in particolare, quella riassunta al

considerando 2.8), questa Corte constata innanzitutto che, per quel che

riguarda l’aspetto somatico, l’11 gennaio 2021 il PD dr. med. __________,

specialista FMH in neurologia e Primario del Centro __________ della

Universitätsklinik __________ di __________ (doc. 116 incarto LAINF) - dopo

avere eseguito anche un esame neurofisiologico - ha posto la diagnosi di “paraplegia

incompleta ASIA D” che, secondo il dr. med. __________, Capoclinica della __________

di __________ - oltre ad avere un influsso sulla capacità lavorativa - dovrebbe

pure essere presa a carico dall’CO 1 (doc. 214 incarto LAINF). Dal canto suo, il

dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, nell’apprezzamento medico

del 9 aprile 2021, ha ritenuto che tale diagnosi “ist nicht überzeugend

nachvollziehbar.” (doc. 217 incarto LAINF).

Ora, la presenza agli atti di pareri medici specialistici contrap-posti su un

aspetto di fondamentale importanza (presenza o meno di una diagnosi neurologica

con influsso sulla capacità lavorativa), non consente a questa Corte di

decidere in un senso oppure nell’altro, posto che quanto sostenuto dal PD dr.

med. __________ del Centro __________ della Universitätsklinik __________ di __________

appare atto a generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa la fondatezza del

parere espresso dallo specialista interpellato dall’amministrazione.

In simili circostanze - tenuto

pure conto della documentazione riassunta al considerando 2.8. - secondo il TCA

è necessario un approfondimento peritale, che dovrà essere di natura

neurologica, volto a stabilire se l’assicurato è affetto da una paraplegia

incompleta ASIA D e se tale patologia è stata causata dall’infortunio

assicurato. Nell’affermativa, il perito dovrà pure determinare se l’affezione

in questione ha un’incidenza sulla valutazione dell’esigibilità lavorativa e

della menomazione dell’integrità.

Trattandosi d’assicurati che

hanno subito un danno infortunistico agli arti inferiori, il TCA ricorda di

avere in passato di regola ammesso una completa capacità lavorativa (con pieno

rendimento) in attività idonee. La fattispecie sub judice si differenzia

dalle precedenti per il motivo che la (eventuale) presenza di una paraplegia

incompleta ASIA D potrebbe di per se giustificare una diversa soluzione e si

tratta quindi di un aspetto che merita appunto di essere approfondito mediante

una perizia specialistica esterna (per dei casi analoghi, cfr. STCA 35.2018.39

del 24 ottobre 2018 consid. 2.10 relativo un assicurato che aveva sviluppato

delle neuropatie all'arto inferiore destro rispettivamente la STCA 32.2018.177

del 2 settembre 2019 consid. 2.9 relativo un assicurato che aveva sviluppato

una CRPS al piede destro).

2.10

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo, sviluppato

le seguenti considerazioni:

" (…)

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle

nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel

geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache

befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung

der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise

veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat

dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur

vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung

gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies

schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne

Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die

IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer

beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme

durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand

und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt

die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben

und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle

Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz

als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen

(BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine

Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält

sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden

partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung

eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen

zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer

Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die

Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten

Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das

(kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter

Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen

oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt

vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April

2000.

E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen

Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR

2010.

IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In una sentenza 8C_59/2011 del 10

agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata

in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha

ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in

presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di

fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente

una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché

disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).” (STF 8C_59/2011, consid. 5.2)

In una sentenza 8C_412/2019 del 9

luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa

all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il

ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una

perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa

l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta

in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti

istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso,

assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant, d’administrer

les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et

ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)

(si veda pure la STF 8C_697/2019,

8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1; STCA 35.2020.88 dell’8 febbraio

2021.

consid. 2.10; STCA 35.2020.70 del 1° marzo 2021 consid. 2.10; STCA

35.2020.100

del 22 marzo 2021 consid. 2.10; STCA 35.2021.12 del 16 giugno 2021

consid. 2.10).

Con una sentenza 8C_445/2021 del

14.

gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34 p. 137 ss.,

l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un tribunale cantonale determini il

diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico curante prodotto

nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi in presenza di

un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede l’intervento di un

perito esterno, la causa deve essere rinviata all’amministrazione, e non ai

giudici di prime cure, affinché proceda a un complemento istruttorio. È in

effetti in primo luogo compito dell’aministrazione disporre degli atti

istruttori complementari volti ad accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti

e, se del caso, raccogliere le prove necessarie prima di rendere la propria

decisione.

Nella presente fattispecie, il

TCA ritiene soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’istituto

convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il

solo fatto che esso ha fondato la decisione su opposizione impugnata sul parere

dei propri medici fiduciari.

In un caso del genere, per

costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una perizia giudiziaria,

rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una perizia esterna ai sensi

dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015

consid. 3.2., STCA 35.2014.103 dell’11 marzo 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.96

del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.47 del 2 febbraio 2015 consid. 2.8., STCA 35.2014.66 del 22 dicembre 2014 consid. 2.9 e 35.2014.50

del 10 novembre 2014 consid. 2.13; D. Cattaneo "Les erreurs les plus

fréquentes des expertises medicales dans les assurances sociales" in:

CGRSS n. 50 – 2014 pag. 137 seg. n. 15 pag. 140).

Per le ragioni

già esposte al considerando 2.9., si giustifica il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché disponga - previo richiamo dell’incarto AI - un

approfondimento esterno (art. 44 LPGA), nella forma di una perizia neurologica,

volta a determinare se l’assicurato è affetto da una paraplegia incompleta ASIA

D e se tale patologia è stata causata dall’infortunio assicurato. Se del caso, il

perito dovrà pure stabilire se l’affezione in questione ha un’incidenza sulla

valutazione dell’esigibilità lavorativa e della menomazione dell’integrità.

Sulla scorta delle relative

risultanze, l’CO 1 si pronuncerà di nuovo sul diritto alle prestazioni

dell’assicurato.

2.11

Da ultimo, il TCA rileva che è

prematuro pronunciarsi in merito alle ulteriori censure sollevate dal

patrocinatore del ricorrente.

Per motivi di economia

processuale, questa Corte segnala comunque che, per costante giurisprudenza

federale, se la persona assicurata era disoccupata al momento in cui le è

occorso l’infortunio oppure se nel periodo sino all’inizio della rendita essa

avrebbe perso il posto di lavoro anche senza l’infortunio, il reddito da valido

deve essere desunto dai dati della rilevazione svizzera della struttura dei salari

(RSS) (cfr., tra le tante, la STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.1

e riferimenti ivi citati; la STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1

in fine e riferimento ivi citato e la STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013,

consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e riferimenti ivi citati; in questo senso, si veda

pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in RtiD

II-2006, p. 316; cfr., tra le tante, la STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020,

consid. 2.6.1). Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella STF

8C_260/2020 del 2 luglio 2020 pubblicata in SVR 2020 IV Nr.71 e nella STF

8C_104/2021 del 27 giugno 2022 consid. 6.3.1.

Nel caso di assicurati che hanno

perso il lavoro per motivi estranei all’invalidità va preso in considerazione

il salario statistico conseguibile nell'ultima professione esercitata,

rispettivamente conseguibile in funzione dei titoli di studio ed in base

all'esperienza professionale concreta e non il salario statistico conseguibile

in un'attività semplice e ripetitiva (cfr. STCA 32.2013.61 del 22 novembre

2013; STCA 32.2013.216 del 22 settembre 2014, STCA 32.2017.175 del 30 maggio

2018, STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019; STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019,

consid. 2.6; STCA 35.2019.57 del 14 ottobre 2019, consid. 2.6).

Sul tema dei livelli di

competenza, si vedano, tra le tante, la STCA 35.2021.88 del 14 marzo 2022

consid. 2.5.8 e i rinvii ivi citati; la STCA 35.2022.7 del 28 aprile 2022

consid. 2.7.2 e i rinvii ivi citati e la STCA 35.2022.29 dell’11 luglio 2022,

consid 2.4.7. Per una panoramica di casi in cui è stato applicato il livello di

competenze 2, si veda la STF 8C_131/2021 del 2 agosto 2021 consid. 7.4.1,

pubblicata in: SVR 1/2022 UV n. 3 p. 7 ss. e la STF 8C_276/2021 del 2 novembre

2021.

consid. 5.4.1, pubblicata in: SVR 4-5/2022 UV n. 22 p. 70 ss.).

Va infine ricordato che la più

recente giurisprudenza federale ha stabilito che il livello di qualifica 1 dei

dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto

di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello

delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del

lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene

applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è

totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita

doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con

riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del

10.

giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4;

8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure A.

Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide

selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49).

Occorre inoltre considerare che

le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua,

non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da

invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che

per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse

non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione

aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo

2017.

consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con

riferimenti; STCA 32.2020.90 del 3 maggio 2021 consid. 2.10; STCA 32.2021.60

del 21 febbraio 2022 consid. 2.9.4; STCA 35.2021.94 del 30 marzo 2022 consid.

2.12).

In questo contesto, si vedano

anche le recenti STF 8C_74/2022 del 22 settembre 2022 e 8C_716/2021 del 12

ottobre 2022.

2.12

Alla luce di quanto precedentemente

esposto, questo Tribunale rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

Va ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove;

cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., pag. 274, si veda

pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata; STCA 32.2018.211 del 21 ottobre 2019, consid. 2.6; STCA

32.2019.63

del 27 aprile 2020, consid. 2.14).

L’incarto LAINF è stato peraltro versato

agli atti con la risposta di causa.

2.13

Visto l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

p. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un

avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

2.14

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 16 maggio

2022.

per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una

controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova

decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. L’CO 1 verserà all’assicurato,

patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti