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Decisione

35.2022.46

Discussa eziologia disturbi interessanti ginocchio sinistro e caviglia destra. Confermata estinzione diritto alle prestazioni alla data stabilita dall'assicuratore

3 ottobre 2022Italiano27 min

1.5. In replica, l’assicurato,

Source ti.ch

+Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.46

mm

Lugano

3 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 maggio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 29 marzo 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 13 aprile 2021, RI 1, nato

nel 1977, dipendente dell’impresa di costruzioni __________ di __________ in

qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le

malattie professionali presso l’CO 1, ha distorto la caviglia destra a seguito

di una scivolata e, nel caricare l’arto inferiore sinistro, quest’ultimo ha

ceduto causandone la caduta a terra (cfr. doc. 9 e 47).

La RMN 16 aprile 2021 del

ginocchio sinistro ha evidenziato la presenza di un evidente focolaio

osteocondritico al piatto tibiale interno con alterazione di medesimo

significato ma di minore entità al condilo femorale contrapposto, di una

discreta falda di versamento intrarticolare con grossolana cisti del poplite

sul versante interno, ispessimento degenerativo all’inserzione

menisco-capsulare con parziale interessamento collaterale interno, di esiti di

ricostruzione del LCA con aspetto marcatamente assottigliato e scarsamente

definito del neolegamento da verosimile quadro degenerativo ma senza segni

d’interruzione completa del neolegamento stesso, nonché di note degenerative al

menisco esterno (doc. 4).

Nel luglio 2021, l’assicurato è

stato sottoposto a un intervento chirurgico di re-plastica del legamento

crociato anteriore (LCA) con tendine autologo, osteotomia di valgizzazione

tibiale interna d’apertura (doc. 37).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Da notare che, nei primi anni

2000, prima d’iniziare il proprio lavoro in Svizzera, RI 1 era già stato

vittima di un infortunio al ginocchio sinistro, in occasione del quale aveva

riportato la lesione del LCA, sanata nel 2001 mediante un’operazione svoltasi

presso il __________ della __________ (cfr. doc. 47, p. 4).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 3 marzo 2022, l’CO 1 ha

dichiarato estinto dal 15 marzo 2022 il proprio obbligo a prestazioni

dipendente dall’infortunio dell’aprile 2021, in quanto da quel momento i

disturbi ancora denunciati dall’assicurato non si sarebbero più trovati in una

relazione di causalità naturale con quell’evento (doc. 83).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 90), in data 29 marzo 2022,

l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr.

doc. 96).

1.3. Con tempestivo ricorso del 18

maggio 2022, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata, sviluppando in particolare la seguente argomentazione:

" (…).

a. con i miei

punti da 1 a 5 ho cercato di spiegare che delle opzioni di

intervento chirurgico che avevo la CO 1 con i dottori da lei incaricati,

che ringrazio sempre e comunque, ha deciso di sottopormi a questo intervento

di “tre in uno”. Chiedo quindi che le conseguenze postoperatorie

(fase di recupero che mi è sempre da tutti stata

preventivata di almeno un anno) siano prese a carico come indennità CO 1 e

soprattutto come fisioterapia visti i problemi che incontro in Italia a

trovare le cure necessarie.

b. con il mio punto 6 ho voluto indicare che l’apprezzamento del dottor

__________ del 22 marzo 2022 non da una spiegazione del mio infortunio

(con fuoriuscita dell’osso e dolori mai provati) Lui lo descrive come

banale e questo, come agli atti, non può in nessun modo

corrispondere a quanto da me vissuto e descritto da subito e

come poi dimostrato da tutte le indagini mediche, comprese le RM. Nella sua

perizia non c’è traccia di una spiegazione di cosa mi sia micidialmente e

realmente successo (cfr. pto. 6 del mio scritto).

Non mi sembra che si possa dire che si è trattato di un banale

incidente e che tutto era già compromesso o rotto prima, visto che fino

alla mia caduta non ho avuto nessun e nessuno sintomo.

Ho ancora davanti agli occhi il mio osso fuoriuscito e il dolore

immenso che ho provato. Tutti i dottori da subito mi hanno detto che l’osso

nel fuoriuscire ha rotto diverse cose, credo tendini e menisco.

È possibile che ero indebolito ma dirmi che il problema c’era

già non è vero per le ragioni che ho cercato di dire. Vorrei che qualcuno

valutasse il mio caso tenendo conto della sua reale gravità.

Mi sembra quasi che __________ parli di un altro caso …” (doc.

I)

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

Fatti

1.5. In replica, l’assicurato,

rappresentato dall’avv. RA 1, ha prodotto ulteriore documentazione e ha chiesto

che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore resistente

venga condannato a corrispondere le prestazioni sanitarie e le indennità

giornaliere a contare dal 16 marzo 2002 e fino al raggiungimento dello status

quo sine (cfr. doc. XI).

L’istituto assicuratore si è

pronunciato in proposito il 23 agosto 2022 (doc. XIII).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019

dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022)

poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al

TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura

nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza

che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia

in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2

In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinto

dal 15 marzo 2022 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio

del 13 aprile 2021, oppure no.

2.3

Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.4

Il diritto alle prestazioni

risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa

condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico,

il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe

verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato

la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se

del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno

all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento

appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento

delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V

177.

consid. 3.1, 402 consid. 4.3).

Se un infortunio ha semplicemente

scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,

il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e

l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad

essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se

ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.5

Il diritto a prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto

quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il

fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,

sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione

(DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V

361.

consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,

l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il

requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;

su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,

Losanna 1992, p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è

accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso

(DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts,

in SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6

Nella concreta

evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che

l’amministrazione ha posto fine alle prestazioni dipendenti dall’evento

traumatico assicurato, facendo capo al parere espresso in proposito dal proprio

medico __________ (cfr. doc. 96).

In effetti, il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, si è pronunciato una prima

volta a margine della visita di controllo del 7 dicembre 2021.

In quell’occasione, egli ha

diagnosticato – “diagnosi non di competenza CO 1” – una “importante

artrosi AC spalla destra con importante impingement subacromiale su tendine

muscolo sovraspinato con tendinopatia e importante riduzione spazio

sub-acromiale, formazione cistica, lesione SLAP anteriore della glena, acromion

tipo II secondo Bigliani. Degenerazione-artrosi tibio-talare ventrale con formazione

osteofitica tipo impingement tibio-talare anteriore, alterazione ossea a

livello del calcagno in prima ipotesi compatibile con encondroma. Lesione

degenerativa preesistente all’infortunio con importante artrosi femoro-tibiale

mediale già visibile alla RM del 5.10.2012 con importante formazione

osteofitica intercondilica visibile nel 2012, presente in maniera invariata nel

2021.

e confermata nel rapporto operatorio in assenza della plastica LCA,

importante cisti di Baker con degenerazione parte intermedia del menisco

mediale.”.

Questo quindi il suo apprezzamento

dell’eziologia dei disturbi denunciati dall’insorgente alla spalla e

alla caviglia destra, rispettivamente al ginocchio sinistro:

" (…) Ho

spiegato all’assicurato che la degenerazione della spalla non è in

relazione causale con l’infortunio e si esprime di conseguenza una estinzione

del nesso causale tra i dolori attuali anche alla caviglia destra con

l’infortunio del 14.04.2021. Molto probabilmente i dolori si sono acutizzati a

causa del prolungato uso delle stampelle.

Per quanto attiene alla caviglia destra, l’esame clinico

non ha mostrato alcun danno e i dolori non sono spiegabili con l’impingement

tibio-talare a causa della formazione osteofitica e della degenerazione

presente che non può essere una conseguenza dell’infortunio, in cui

l’assicurato ha eseguito una flessione plantare perdendo l’equilibrio. Il

piccolo edema sub-corticale ventrale del talo è un problema di origine morbosa

e non infortunistica.

Chiediamo al dr. med. __________ una rivalutazione della

situazione del ginocchio sinistro.

La RM del 5.10.2012 in confronto con l’esame del 26.05.2021 mostra

quasi un’assenza del LCA come descritto anche nel rapporto operatorio del dr.

med. __________ in cui ha descritto una importante formazione di osteofiti con

assenza di spazio intercondilico, che spiega anche l’assenza di un LCA operato

più di 13 anni fa.

Malgrado l’assicurato mi abbia spiegato di non aver avuto problemi

e di aver sempre lavorato, la RM del 2012 come anche quella del maggio 2021,

non evidenziano nemmeno uno spazio a causa della formazione osteofitica per un

LCA, essendo già lesionato da tanti anni. Questo spiega anche l’avanzata

degenerazione femoro-tibiale mediale che non è una conseguenza infortunistica

ma si tratta di un decorso normale dopo questo intervento avvenuto oltre 10

anni fa.

L’infortunio di aprile a carico CO 1 non ha portato ad un

cambiamento della struttura del ginocchio sinistro essendo già in stato

degenerativo avanzato, quindi anche l’osteotomia ha trattato un problema

unicamente degenerativo e non infortunistico.

Sulla base della valutazione degli esami precedenti e odierni, la

contusione/distorsione del ginocchio sinistro è stata trattata in maniera

esaustiva, che con probabilità preponderante non ha portato ad una lesione del

LCA in modo sicuro, presente già da anni.

La stabilizzazione del LCA da parte del dr. med. __________ quindi

ha risolto il problema della lesione cronica del LCA preesistente al ginocchio

sinistro. Dopo la valutazione presso il dr. med. __________ si valuterà

un’estinzione del nesso causale con gli attuali dolori, che probabilmente

perdureranno anche in futuro, non essendo legati all’infortunio di aprile

2021.” (doc. 68 – il corsivo è del redattore)

Dopo aver preso atto degli esiti

delle consultazioni 20 dicembre 2021 presso il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 73), e 24 gennaio 2022 presso il

dott. __________, spec. FMH in fisiatria (doc. 80), il medico __________, con

nota del 22 febbraio 2022, ha negato che i disturbi presentati dall’assicurato

fossero ancora imputabili all’infortunio dell’aprile 2021, rispettivamente

all’intervento chirurgico del luglio 2021 e ha sostenuto che le sequele

infortunistiche sono nel frattempo guarite (cfr. doc. 79).

Nel quadro della procedura di

opposizione, il ricorrente ha prodotto una certificazione, datata 7 marzo 2022,

del dott. __________, il quale si è detto “… sorpreso della sospensione delle

prestazioni assicurative, il paziente è chiaramente molto sconcertato. A mio

parere meriterebbe una presa a carico almeno fino a 1 anno dall’intervento per

valutare il potenziale completo di recupero.” (doc. 89).

Il dott. __________ ha preso

posizione in merito con il suo apprezzamento del 22 marzo 2022, il cui tenore è

in particolare il seguente:

" (…) Il

problema principale è il ginocchio sinistro che, nel banale infortunio occorso

al ginocchio sinistro, non ha subito un danno strutturale. La lesione meniscale

nella sua forma orizzontale è un problema di origine degenerativa e non

infortunistica. Il menisco è già localizzato all’esterno dell’articolazione a

causa dell’iniziale artrosi femoro-tibiale. Il fatto che il menisco mostri una

lesione orizzontale è ben spiegabile a causa del cronico sovraccarico che è

sempre una conseguenza nei casi di iniziale formazione di un’artrosi, con

ridotta cartilagine, dove non c’è più spazio per il menisco che viene

successivamente estruso.

Anche la lesione del crociato con probabilità preponderante non è

avvenuta nell’infortunio assicurato CO 1.

Si ricorda che nel rapporto operatorio del 14.07.2021 del dr. med.

__________, proprio il collega ha descritto la presenza di una importante gonartrosi

con una condropatia della troclea di II-III grado, a tratto di IV grado (quindi

un’artrosi). Il compartimento mediale presenta una condropatia di grado IV

(artrosi) a livello femoro-tibiale, il menisco è degenerato con franca

instabilità al corno intermedio. La Notch è estremamente chiusa, stretta e

riempita di osteofiti, il LCA non è più visibile e in più vi è mancanza di

spazio a causa dell’artrosi. Questa è quindi la prova che il LCA non è più

presente, non solo da mesi, ma probabilmente da anni.

Quindi si tratta di un ginocchio con una gonartrosi almeno

bicompartimentale con degenerazione in parte avanzata dei menischi, in assenza

del crociato anteriore da vecchia data.

In sintesi, l’infortunio assicurato CO 1 non ha procurato un danno

strutturale.

Una semplice contusione in presenza di un’artrosi viene trattata

conservativamente per circa 6-8 settimane con FANS, riposo e fisioterapia ed

eventualmente iniezioni intrarticolari di cortisonici e/o acido ialuronico.

L’indicazione a lungo termine sarebbe stata l’impianto di una protesi totale al

ginocchio sinistro.

Il dr. med. __________, valutando la relativa giovane età

dell’assicurato, ha proposto un intervento di osteotomia e ricostruzione del

LCA per guadagnare ancora un po' di tempo finché sarà possibile optare per la

protesizzazione.

Come già spiegato nel mio rapporto di visita (dicembre 2021), il

combinato intervento non è necessario e non è in relazione con l’infortunio in

quanto questo non ha provocato né l’artrosi né la lesione del crociato né una

lesione meniscale.

Le terapie riguardo ad una contusione senza danno strutturale come

sopramenzionato si calcolano in circa 6-8 settimane, non oltre le 12 settimane

al massimo.

(…).

Nel decorso non si deve dimenticare che il ginocchio già prima

dell’infortunio ha mostrato una artrosi almeno bicomparimentale che, anche con

l’intervento eseguito, non può più guarire. Non si sa nemmeno dopo quanto tempo

la situazione si stabilizzerà e/o se il dolore e le limitazioni restanti spariranno

completamente anche dopo un anno di decorso riabilitativo, quindi è chiaro che

questi interventi non sono stati in grado di migliorare l’artrosi, ma al

massimo in grado di frenare per breve tempo il decorso degenerativo.

Non siamo a conoscenza se fra un anno o qualche anno l’assicurato

necessiterà lo stesso di una protesizzazione. Questo intervento è chiaramente a

carico del suo assicuratore malattie, non essendo una conseguenza

infortunistica. L’assicurato potrà successivamente ritornare a una attività

lavorativa adeguata che, a oltre 9 mesi post-intervento, può essere possibile

con reintegrazione da aumentare gradualmente.” (doc. 95)

2.7

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione

della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione

essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo

(cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003

consid. 2.1.1; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze

di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a

condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate

(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U

133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e

riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.

5.

in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.

4b).

2.8

Con la propria

impugnativa, l’insorgente fa valere che alla valutazione del medico fiduciario

dell’CO 1 non andrebbe attribuito un sufficiente valore probatorio.

Innanzitutto, egli contesta la

tesi secondo la quale l’infortunio non avrebbe causato alcun danno strutturale

al ginocchio sinistro, ricordando che, proprio a seguito di quell’evento,

l’articolazione si sarebbe lussata, ciò che avrebbe “di fatto rotto diverse

cose del ginocchio.”.

D’altro canto, il ricorrente

rileva che i disturbi che presenta al ginocchio sinistro rientrano ancora nel

decorso postoperatorio e, come tali, sarebbero ancora a carico

dell’assicuratore LAINF, posto come l’intervento sia stato deciso e avallato da

quest’ultimo (“Quello che chiedo è che la CO 1 mi riconosca ancora il periodo

necessario (non decido io il periodo, ovvio, ma i medici) soprattutto di cicli

di fisioterapia eccetera fino a che non ho superato questo periodo che anche

secondo i medici è da considerarsi postintervento. Ripeto interventi decisi e

approvati da CO 1.”).

Infine, l’assicurato rimprovera

al dott. __________ di non aver debitamente approfondito la natura dei danni

che interessano la spalla (“lesione del sovraspinato e del labbro ecc.”) e la

caviglia destra (“piccola lesione osteocondrale tibiotalare”) (cfr. doc. I).

Con il complemento ricorsuale del

16.

agosto 2022, il patrocinatore del ricorrente ha riferito che, nel corso del

mese di luglio 2022, l’assicurato ha dovuto sottoporsi a un intervento di

rimozione del materiale di osteosintesi dal ginocchio sinistro, in occasione

del quale è stata riscontrata la presenza di un infetto a cui potrebbero essere

imputati i forti dolori patiti nel decorso post-operatorio. A suo avviso, si

tratterebbe quindi di accertare se “sia stato rilevato un infetto nel periodo

post operatorio. In caso di risposta affermativa ci si troverebbe dinanzi ad un

decorso difficoltoso dovuto alla cura medica, riconosciuta essere in nesso

causale con il sinistro. Se ciò fosse dovrebbe essere rivalutata sin d’ora la

chiusura del caso poiché non ci troveremmo dinanzi ad un caso stabilizzato da

un profilo medico. Non si potrebbe infatti partire dall’assunto della

guarigione entro un termine teorico quando i fatti e le complicazioni insorte

lo contraddicono. (…). A prescindere dall’aspetto di cui sopra – quindi

dall’accertamento di una possibile causa del ritardo del raggiungimento dello

stato “quo sine” dopo l’intervento al ginocchio – vi è da accertare perlomeno

il motivo per il quale l’intervento non ha avuto l’esito sperato a prescindere

dalla presenza dell’infetto (che, detto di transenna, in occasione del proprio

rapporto del 22.3.2022 il dr. __________ aveva escluso a priori.”) (doc. XI).

Chiamato ora a pronunciarsi nel

caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua

disposizione, questo Tribunale ritiene che il parere del dott. __________,

specialista proprio nella materia che qui interessa con alle spalle un’ampia

esperienza nella medicina assicurativa e infortunistica, secondo il quale al

più tardi dal marzo 2022 RI 1 non presentava più alcun postumo, né diretto né

indiretto, dell’infortunio occorsogli il 13 aprile 2021, possa validamente

servire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

Trattandosi del ginocchio

sinistro, il TCA può seguire il medico __________ laddove sostiene che il

materiale iconografico (RMN del 16 aprile e 26 maggio 2021 – doc. 4 e doc. 20)

e intraoperatorio (rapporto operatorio del 14 luglio 2021 – doc. 37) ha

evidenziato un avanzato stato degenerativo (e alcun danno infortunistico

recente).

Del resto, nessuno degli (altri)

specialisti coinvolti ha preteso il contrario. In particolare, con rapporto del

2.

giugno 2021 indirizzato al dott. __________, il fisiatra dott. __________ ha

riferito che l’esame di risonanza magnetica da lui disposto aveva mostrato “…

la rottura del neolegamento crociato anteriore e la rottura del menisco

mediale, presumibilmente in esiti di ricostruzione del legamento crociato

anteriore e meniscectomia mediale parziale di 15 anni fa. A ciò si

associano delle alterazioni di natura degenerativa, come una voluminosa

cisti di Baker, marcato ispessimento e degenerazione del legamento crociato

posteriore e una contropatia di IV grado al comparto mediale con discreto edema

osseo sottocondrale femorale tibiale.” (doc. 18 – il corsivo è del redattore).

Occorre inoltre sottolineare che

anni prima il ricorrente era già rimasto vittima di un rilevante trauma al

ginocchio sinistro, che aveva richiesto un trattamento chirurgico. Il fatto che

ora egli sostenga di non aver più accusato problemi a quella parte del corpo

sino all’evento dell’aprile 2021, non è decisivo ai fini del giudizio. In

effetti, la regola del “post hoc

ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha

valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo

fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già

essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo

della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF

8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter,

"woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die

erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser

rhetorischen Frage angerufene Beweisregel “post hoc

ergo propter hoc”

(vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss

unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF

8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017).

Infine,

nella documentazione agli atti non trova alcun riscontro l’affermazione

ricorsuale secondo la quale l’infortunio in questione avrebbe comportato la lussazione

dell’articolazione con la conseguente rottura di “diverse cose del ginocchio”.

Il TCA rileva che, dal momento

che l’operazione del 14 luglio 2021 ha trattato una problematica squisitamente

morbosa (cfr. doc. 68: “L’infortunio di aprile a carico CO 1 non ha portato ad

un cambiamento della struttura del ginocchio sinistro essendo già in stato

degenerativo avanzato, quindi anche l’osteotomia ha trattato un problema

unicamente degenerativo e non infortunistico. (…). La stabilizzazione del

LCA da parte del dr. med. __________ quindi ha risolto il problema della

lesione cronica del LCA preesistente al ginocchio sinistro.” e doc. 95:

“Come già spiegato nel mio rapporto di visita (dicembre 2021), il combinato

intervento non è necessario e non è in relazione con l’infortunio in quanto

questo non ha provocato né l’artrosi né la lesione del crociato né una lesione

meniscale.” – il corsivo è del redattore), non può trovare applicazione al caso

di specie l’art. 6 cpv. 3 LAINF (a proposito di questa disposizione, la

giurisprudenza ha in effetti precisato che l’assicuratore LAINF risponde soltanto per quei danni che si trovano in

nesso causale naturale e adeguato con cure mediche o misure d’accertamento

rese necessarie dall’infortunio assicurato - cfr. DTF 128 V 169 consid. 1c

e riferimenti ivi menzionati). In siffatte condizioni, contrariamente a

quanto ritengono il ricorrente e il suo rappresentante, la circostanza che i

costi dell’intervento in questione siano stati assunti dall’istituto assicuratore

resistente non consente di giungere a una conclusione differente (in questo

senso, cfr. la STCA 35.2022.34 del 18 luglio 2022 consid. 2.8.8. e la STCA

35.2019.117

del 5 agosto 2020 consid. 2.8., entrambe cresciute incontestate in giudicato).

Questo Tribunale non ha motivo di

scostarsi dalla valutazione del chirurgo ortopedico dott. __________, nemmeno

nella misura in cui il fiduciario ha negato l’origine traumatica ai reperti

riscontrati alla spalla e alla caviglia destra (cfr. doc. 68).

Del resto, questo suo parere

risulta in sostanza condiviso anche dal dott. __________. Con il suo referto

dell’11 novembre 2021, il curante ha infatti rilevato che “la lesione parziale

sul versante articolare del sovraspinoso è da imputarsi a impingement. La

lesione SLAP, avendo associato un geode a livello anteriore della glena, è

legata molto probabilmente a lesione di natura degenerativa e non traumatica.”.

D’altro canto, egli ha ritenuto semplicemente possibile - ciò che non

basta dal profilo probatorio per riconoscere l’esistenza di un legame causale (cfr.

supra, consid. 2.4.) -, che il piccolo focolaio di edema osseo a livello

laterale del domo talare e a livello della tibia distale fosse imputabile

all’evento traumatico dell’aprile 2021 (cfr. doc. 60).

A fronte di una situazione

sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

In proposito, va ricordato che,

per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10

gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca

una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In esito a tutto quanto precede, è

accertato, perlomeno con il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.

2.

e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A.

Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che al più

tardi dal 15 marzo 2022 RI 1 non presentava più alcun postumo dell’infortunio

dell’aprile 2021.

Sulla scorta di quanto precede,

l’amministrazione era dunque legittimata a porre fine alle proprie prestazioni

a far tempo dal 15 marzo 2022, di modo che la decisione su opposizione impugnata

deve essere confermata.

2.9

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 18

maggio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una

controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12;

STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti