35.2022.46
Discussa eziologia disturbi interessanti ginocchio sinistro e caviglia destra. Confermata estinzione diritto alle prestazioni alla data stabilita dall'assicuratore
3 ottobre 2022Italiano27 min
1.5. In replica, l’assicurato,
Source ti.ch
+Raccomandata
Incarto
n.
35.2022.46
mm
Lugano
3 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 maggio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 marzo 2022 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 13 aprile 2021, RI 1, nato
nel 1977, dipendente dell’impresa di costruzioni __________ di __________ in
qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le
malattie professionali presso l’CO 1, ha distorto la caviglia destra a seguito
di una scivolata e, nel caricare l’arto inferiore sinistro, quest’ultimo ha
ceduto causandone la caduta a terra (cfr. doc. 9 e 47).
La RMN 16 aprile 2021 del
ginocchio sinistro ha evidenziato la presenza di un evidente focolaio
osteocondritico al piatto tibiale interno con alterazione di medesimo
significato ma di minore entità al condilo femorale contrapposto, di una
discreta falda di versamento intrarticolare con grossolana cisti del poplite
sul versante interno, ispessimento degenerativo all’inserzione
menisco-capsulare con parziale interessamento collaterale interno, di esiti di
ricostruzione del LCA con aspetto marcatamente assottigliato e scarsamente
definito del neolegamento da verosimile quadro degenerativo ma senza segni
d’interruzione completa del neolegamento stesso, nonché di note degenerative al
menisco esterno (doc. 4).
Nel luglio 2021, l’assicurato è
stato sottoposto a un intervento chirurgico di re-plastica del legamento
crociato anteriore (LCA) con tendine autologo, osteotomia di valgizzazione
tibiale interna d’apertura (doc. 37).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Da notare che, nei primi anni
2000, prima d’iniziare il proprio lavoro in Svizzera, RI 1 era già stato
vittima di un infortunio al ginocchio sinistro, in occasione del quale aveva
riportato la lesione del LCA, sanata nel 2001 mediante un’operazione svoltasi
presso il __________ della __________ (cfr. doc. 47, p. 4).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 3 marzo 2022, l’CO 1 ha
dichiarato estinto dal 15 marzo 2022 il proprio obbligo a prestazioni
dipendente dall’infortunio dell’aprile 2021, in quanto da quel momento i
disturbi ancora denunciati dall’assicurato non si sarebbero più trovati in una
relazione di causalità naturale con quell’evento (doc. 83).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 90), in data 29 marzo 2022,
l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr.
doc. 96).
1.3. Con tempestivo ricorso del 18
maggio 2022, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata, sviluppando in particolare la seguente argomentazione:
" (…).
a. con i miei
punti da 1 a 5 ho cercato di spiegare che delle opzioni di
intervento chirurgico che avevo la CO 1 con i dottori da lei incaricati,
che ringrazio sempre e comunque, ha deciso di sottopormi a questo intervento
di “tre in uno”. Chiedo quindi che le conseguenze postoperatorie
(fase di recupero che mi è sempre da tutti stata
preventivata di almeno un anno) siano prese a carico come indennità CO 1 e
soprattutto come fisioterapia visti i problemi che incontro in Italia a
trovare le cure necessarie.
b. con il mio punto 6 ho voluto indicare che l’apprezzamento del dottor
__________ del 22 marzo 2022 non da una spiegazione del mio infortunio
(con fuoriuscita dell’osso e dolori mai provati) Lui lo descrive come
banale e questo, come agli atti, non può in nessun modo
corrispondere a quanto da me vissuto e descritto da subito e
come poi dimostrato da tutte le indagini mediche, comprese le RM. Nella sua
perizia non c’è traccia di una spiegazione di cosa mi sia micidialmente e
realmente successo (cfr. pto. 6 del mio scritto).
Non mi sembra che si possa dire che si è trattato di un banale
incidente e che tutto era già compromesso o rotto prima, visto che fino
alla mia caduta non ho avuto nessun e nessuno sintomo.
Ho ancora davanti agli occhi il mio osso fuoriuscito e il dolore
immenso che ho provato. Tutti i dottori da subito mi hanno detto che l’osso
nel fuoriuscire ha rotto diverse cose, credo tendini e menisco.
È possibile che ero indebolito ma dirmi che il problema c’era
già non è vero per le ragioni che ho cercato di dire. Vorrei che qualcuno
valutasse il mio caso tenendo conto della sua reale gravità.
Mi sembra quasi che __________ parli di un altro caso …” (doc.
I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
Fatti
1.5. In replica, l’assicurato,
rappresentato dall’avv. RA 1, ha prodotto ulteriore documentazione e ha chiesto
che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore resistente
venga condannato a corrispondere le prestazioni sanitarie e le indennità
giornaliere a contare dal 16 marzo 2002 e fino al raggiungimento dello status
quo sine (cfr. doc. XI).
L’istituto assicuratore si è
pronunciato in proposito il 23 agosto 2022 (doc. XIII).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019
dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022)
poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al
TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura
nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza
che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia
in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2
In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinto
dal 15 marzo 2022 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio
del 13 aprile 2021, oppure no.
2.3
Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
2.4
Il diritto alle prestazioni
risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di
causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa
condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico,
il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe
verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato
la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se
del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno
all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento
appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento
delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V
177.
consid. 3.1, 402 consid. 4.3).
Se un infortunio ha semplicemente
scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,
il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e
l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad
essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se
ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.5
Il diritto a prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l'evento dannoso e il danno alla salute.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto
quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il
fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,
sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione
(DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V
361.
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,
l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il
requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;
su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,
Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre
stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso
(DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts,
in SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6
Nella concreta
evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che
l’amministrazione ha posto fine alle prestazioni dipendenti dall’evento
traumatico assicurato, facendo capo al parere espresso in proposito dal proprio
medico __________ (cfr. doc. 96).
In effetti, il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, si è pronunciato una prima
volta a margine della visita di controllo del 7 dicembre 2021.
In quell’occasione, egli ha
diagnosticato – “diagnosi non di competenza CO 1” – una “importante
artrosi AC spalla destra con importante impingement subacromiale su tendine
muscolo sovraspinato con tendinopatia e importante riduzione spazio
sub-acromiale, formazione cistica, lesione SLAP anteriore della glena, acromion
tipo II secondo Bigliani. Degenerazione-artrosi tibio-talare ventrale con formazione
osteofitica tipo impingement tibio-talare anteriore, alterazione ossea a
livello del calcagno in prima ipotesi compatibile con encondroma. Lesione
degenerativa preesistente all’infortunio con importante artrosi femoro-tibiale
mediale già visibile alla RM del 5.10.2012 con importante formazione
osteofitica intercondilica visibile nel 2012, presente in maniera invariata nel
2021.
e confermata nel rapporto operatorio in assenza della plastica LCA,
importante cisti di Baker con degenerazione parte intermedia del menisco
mediale.”.
Questo quindi il suo apprezzamento
dell’eziologia dei disturbi denunciati dall’insorgente alla spalla e
alla caviglia destra, rispettivamente al ginocchio sinistro:
" (…) Ho
spiegato all’assicurato che la degenerazione della spalla non è in
relazione causale con l’infortunio e si esprime di conseguenza una estinzione
del nesso causale tra i dolori attuali anche alla caviglia destra con
l’infortunio del 14.04.2021. Molto probabilmente i dolori si sono acutizzati a
causa del prolungato uso delle stampelle.
Per quanto attiene alla caviglia destra, l’esame clinico
non ha mostrato alcun danno e i dolori non sono spiegabili con l’impingement
tibio-talare a causa della formazione osteofitica e della degenerazione
presente che non può essere una conseguenza dell’infortunio, in cui
l’assicurato ha eseguito una flessione plantare perdendo l’equilibrio. Il
piccolo edema sub-corticale ventrale del talo è un problema di origine morbosa
e non infortunistica.
Chiediamo al dr. med. __________ una rivalutazione della
situazione del ginocchio sinistro.
La RM del 5.10.2012 in confronto con l’esame del 26.05.2021 mostra
quasi un’assenza del LCA come descritto anche nel rapporto operatorio del dr.
med. __________ in cui ha descritto una importante formazione di osteofiti con
assenza di spazio intercondilico, che spiega anche l’assenza di un LCA operato
più di 13 anni fa.
Malgrado l’assicurato mi abbia spiegato di non aver avuto problemi
e di aver sempre lavorato, la RM del 2012 come anche quella del maggio 2021,
non evidenziano nemmeno uno spazio a causa della formazione osteofitica per un
LCA, essendo già lesionato da tanti anni. Questo spiega anche l’avanzata
degenerazione femoro-tibiale mediale che non è una conseguenza infortunistica
ma si tratta di un decorso normale dopo questo intervento avvenuto oltre 10
anni fa.
L’infortunio di aprile a carico CO 1 non ha portato ad un
cambiamento della struttura del ginocchio sinistro essendo già in stato
degenerativo avanzato, quindi anche l’osteotomia ha trattato un problema
unicamente degenerativo e non infortunistico.
Sulla base della valutazione degli esami precedenti e odierni, la
contusione/distorsione del ginocchio sinistro è stata trattata in maniera
esaustiva, che con probabilità preponderante non ha portato ad una lesione del
LCA in modo sicuro, presente già da anni.
La stabilizzazione del LCA da parte del dr. med. __________ quindi
ha risolto il problema della lesione cronica del LCA preesistente al ginocchio
sinistro. Dopo la valutazione presso il dr. med. __________ si valuterà
un’estinzione del nesso causale con gli attuali dolori, che probabilmente
perdureranno anche in futuro, non essendo legati all’infortunio di aprile
2021.” (doc. 68 – il corsivo è del redattore)
Dopo aver preso atto degli esiti
delle consultazioni 20 dicembre 2021 presso il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 73), e 24 gennaio 2022 presso il
dott. __________, spec. FMH in fisiatria (doc. 80), il medico __________, con
nota del 22 febbraio 2022, ha negato che i disturbi presentati dall’assicurato
fossero ancora imputabili all’infortunio dell’aprile 2021, rispettivamente
all’intervento chirurgico del luglio 2021 e ha sostenuto che le sequele
infortunistiche sono nel frattempo guarite (cfr. doc. 79).
Nel quadro della procedura di
opposizione, il ricorrente ha prodotto una certificazione, datata 7 marzo 2022,
del dott. __________, il quale si è detto “… sorpreso della sospensione delle
prestazioni assicurative, il paziente è chiaramente molto sconcertato. A mio
parere meriterebbe una presa a carico almeno fino a 1 anno dall’intervento per
valutare il potenziale completo di recupero.” (doc. 89).
Il dott. __________ ha preso
posizione in merito con il suo apprezzamento del 22 marzo 2022, il cui tenore è
in particolare il seguente:
" (…) Il
problema principale è il ginocchio sinistro che, nel banale infortunio occorso
al ginocchio sinistro, non ha subito un danno strutturale. La lesione meniscale
nella sua forma orizzontale è un problema di origine degenerativa e non
infortunistica. Il menisco è già localizzato all’esterno dell’articolazione a
causa dell’iniziale artrosi femoro-tibiale. Il fatto che il menisco mostri una
lesione orizzontale è ben spiegabile a causa del cronico sovraccarico che è
sempre una conseguenza nei casi di iniziale formazione di un’artrosi, con
ridotta cartilagine, dove non c’è più spazio per il menisco che viene
successivamente estruso.
Anche la lesione del crociato con probabilità preponderante non è
avvenuta nell’infortunio assicurato CO 1.
Si ricorda che nel rapporto operatorio del 14.07.2021 del dr. med.
__________, proprio il collega ha descritto la presenza di una importante gonartrosi
con una condropatia della troclea di II-III grado, a tratto di IV grado (quindi
un’artrosi). Il compartimento mediale presenta una condropatia di grado IV
(artrosi) a livello femoro-tibiale, il menisco è degenerato con franca
instabilità al corno intermedio. La Notch è estremamente chiusa, stretta e
riempita di osteofiti, il LCA non è più visibile e in più vi è mancanza di
spazio a causa dell’artrosi. Questa è quindi la prova che il LCA non è più
presente, non solo da mesi, ma probabilmente da anni.
Quindi si tratta di un ginocchio con una gonartrosi almeno
bicompartimentale con degenerazione in parte avanzata dei menischi, in assenza
del crociato anteriore da vecchia data.
In sintesi, l’infortunio assicurato CO 1 non ha procurato un danno
strutturale.
Una semplice contusione in presenza di un’artrosi viene trattata
conservativamente per circa 6-8 settimane con FANS, riposo e fisioterapia ed
eventualmente iniezioni intrarticolari di cortisonici e/o acido ialuronico.
L’indicazione a lungo termine sarebbe stata l’impianto di una protesi totale al
ginocchio sinistro.
Il dr. med. __________, valutando la relativa giovane età
dell’assicurato, ha proposto un intervento di osteotomia e ricostruzione del
LCA per guadagnare ancora un po' di tempo finché sarà possibile optare per la
protesizzazione.
Come già spiegato nel mio rapporto di visita (dicembre 2021), il
combinato intervento non è necessario e non è in relazione con l’infortunio in
quanto questo non ha provocato né l’artrosi né la lesione del crociato né una
lesione meniscale.
Le terapie riguardo ad una contusione senza danno strutturale come
sopramenzionato si calcolano in circa 6-8 settimane, non oltre le 12 settimane
al massimo.
(…).
Nel decorso non si deve dimenticare che il ginocchio già prima
dell’infortunio ha mostrato una artrosi almeno bicomparimentale che, anche con
l’intervento eseguito, non può più guarire. Non si sa nemmeno dopo quanto tempo
la situazione si stabilizzerà e/o se il dolore e le limitazioni restanti spariranno
completamente anche dopo un anno di decorso riabilitativo, quindi è chiaro che
questi interventi non sono stati in grado di migliorare l’artrosi, ma al
massimo in grado di frenare per breve tempo il decorso degenerativo.
Non siamo a conoscenza se fra un anno o qualche anno l’assicurato
necessiterà lo stesso di una protesizzazione. Questo intervento è chiaramente a
carico del suo assicuratore malattie, non essendo una conseguenza
infortunistica. L’assicurato potrà successivamente ritornare a una attività
lavorativa adeguata che, a oltre 9 mesi post-intervento, può essere possibile
con reintegrazione da aumentare gradualmente.” (doc. 95)
2.7
Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione
della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione
essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo
(cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003
consid. 2.1.1; Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze
di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate
(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U
133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e
riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.
5.
in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.
4b).
2.8
Con la propria
impugnativa, l’insorgente fa valere che alla valutazione del medico fiduciario
dell’CO 1 non andrebbe attribuito un sufficiente valore probatorio.
Innanzitutto, egli contesta la
tesi secondo la quale l’infortunio non avrebbe causato alcun danno strutturale
al ginocchio sinistro, ricordando che, proprio a seguito di quell’evento,
l’articolazione si sarebbe lussata, ciò che avrebbe “di fatto rotto diverse
cose del ginocchio.”.
D’altro canto, il ricorrente
rileva che i disturbi che presenta al ginocchio sinistro rientrano ancora nel
decorso postoperatorio e, come tali, sarebbero ancora a carico
dell’assicuratore LAINF, posto come l’intervento sia stato deciso e avallato da
quest’ultimo (“Quello che chiedo è che la CO 1 mi riconosca ancora il periodo
necessario (non decido io il periodo, ovvio, ma i medici) soprattutto di cicli
di fisioterapia eccetera fino a che non ho superato questo periodo che anche
secondo i medici è da considerarsi postintervento. Ripeto interventi decisi e
approvati da CO 1.”).
Infine, l’assicurato rimprovera
al dott. __________ di non aver debitamente approfondito la natura dei danni
che interessano la spalla (“lesione del sovraspinato e del labbro ecc.”) e la
caviglia destra (“piccola lesione osteocondrale tibiotalare”) (cfr. doc. I).
Con il complemento ricorsuale del
16.
agosto 2022, il patrocinatore del ricorrente ha riferito che, nel corso del
mese di luglio 2022, l’assicurato ha dovuto sottoporsi a un intervento di
rimozione del materiale di osteosintesi dal ginocchio sinistro, in occasione
del quale è stata riscontrata la presenza di un infetto a cui potrebbero essere
imputati i forti dolori patiti nel decorso post-operatorio. A suo avviso, si
tratterebbe quindi di accertare se “sia stato rilevato un infetto nel periodo
post operatorio. In caso di risposta affermativa ci si troverebbe dinanzi ad un
decorso difficoltoso dovuto alla cura medica, riconosciuta essere in nesso
causale con il sinistro. Se ciò fosse dovrebbe essere rivalutata sin d’ora la
chiusura del caso poiché non ci troveremmo dinanzi ad un caso stabilizzato da
un profilo medico. Non si potrebbe infatti partire dall’assunto della
guarigione entro un termine teorico quando i fatti e le complicazioni insorte
lo contraddicono. (…). A prescindere dall’aspetto di cui sopra – quindi
dall’accertamento di una possibile causa del ritardo del raggiungimento dello
stato “quo sine” dopo l’intervento al ginocchio – vi è da accertare perlomeno
il motivo per il quale l’intervento non ha avuto l’esito sperato a prescindere
dalla presenza dell’infetto (che, detto di transenna, in occasione del proprio
rapporto del 22.3.2022 il dr. __________ aveva escluso a priori.”) (doc. XI).
Chiamato ora a pronunciarsi nel
caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua
disposizione, questo Tribunale ritiene che il parere del dott. __________,
specialista proprio nella materia che qui interessa con alle spalle un’ampia
esperienza nella medicina assicurativa e infortunistica, secondo il quale al
più tardi dal marzo 2022 RI 1 non presentava più alcun postumo, né diretto né
indiretto, dell’infortunio occorsogli il 13 aprile 2021, possa validamente
servire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
Trattandosi del ginocchio
sinistro, il TCA può seguire il medico __________ laddove sostiene che il
materiale iconografico (RMN del 16 aprile e 26 maggio 2021 – doc. 4 e doc. 20)
e intraoperatorio (rapporto operatorio del 14 luglio 2021 – doc. 37) ha
evidenziato un avanzato stato degenerativo (e alcun danno infortunistico
recente).
Del resto, nessuno degli (altri)
specialisti coinvolti ha preteso il contrario. In particolare, con rapporto del
2.
giugno 2021 indirizzato al dott. __________, il fisiatra dott. __________ ha
riferito che l’esame di risonanza magnetica da lui disposto aveva mostrato “…
la rottura del neolegamento crociato anteriore e la rottura del menisco
mediale, presumibilmente in esiti di ricostruzione del legamento crociato
anteriore e meniscectomia mediale parziale di 15 anni fa. A ciò si
associano delle alterazioni di natura degenerativa, come una voluminosa
cisti di Baker, marcato ispessimento e degenerazione del legamento crociato
posteriore e una contropatia di IV grado al comparto mediale con discreto edema
osseo sottocondrale femorale tibiale.” (doc. 18 – il corsivo è del redattore).
Occorre inoltre sottolineare che
anni prima il ricorrente era già rimasto vittima di un rilevante trauma al
ginocchio sinistro, che aveva richiesto un trattamento chirurgico. Il fatto che
ora egli sostenga di non aver più accusato problemi a quella parte del corpo
sino all’evento dell’aprile 2021, non è decisivo ai fini del giudizio. In
effetti, la regola del “post hoc
ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha
valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo
fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già
essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo
della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF
8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter,
"woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die
erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser
rhetorischen Frage angerufene Beweisregel “post hoc
ergo propter hoc”
(vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss
unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF
8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017).
Infine,
nella documentazione agli atti non trova alcun riscontro l’affermazione
ricorsuale secondo la quale l’infortunio in questione avrebbe comportato la lussazione
dell’articolazione con la conseguente rottura di “diverse cose del ginocchio”.
Il TCA rileva che, dal momento
che l’operazione del 14 luglio 2021 ha trattato una problematica squisitamente
morbosa (cfr. doc. 68: “L’infortunio di aprile a carico CO 1 non ha portato ad
un cambiamento della struttura del ginocchio sinistro essendo già in stato
degenerativo avanzato, quindi anche l’osteotomia ha trattato un problema
unicamente degenerativo e non infortunistico. (…). La stabilizzazione del
LCA da parte del dr. med. __________ quindi ha risolto il problema della
lesione cronica del LCA preesistente al ginocchio sinistro.” e doc. 95:
“Come già spiegato nel mio rapporto di visita (dicembre 2021), il combinato
intervento non è necessario e non è in relazione con l’infortunio in quanto
questo non ha provocato né l’artrosi né la lesione del crociato né una lesione
meniscale.” – il corsivo è del redattore), non può trovare applicazione al caso
di specie l’art. 6 cpv. 3 LAINF (a proposito di questa disposizione, la
giurisprudenza ha in effetti precisato che l’assicuratore LAINF risponde soltanto per quei danni che si trovano in
nesso causale naturale e adeguato con cure mediche o misure d’accertamento
rese necessarie dall’infortunio assicurato - cfr. DTF 128 V 169 consid. 1c
e riferimenti ivi menzionati). In siffatte condizioni, contrariamente a
quanto ritengono il ricorrente e il suo rappresentante, la circostanza che i
costi dell’intervento in questione siano stati assunti dall’istituto assicuratore
resistente non consente di giungere a una conclusione differente (in questo
senso, cfr. la STCA 35.2022.34 del 18 luglio 2022 consid. 2.8.8. e la STCA
35.2019.117
del 5 agosto 2020 consid. 2.8., entrambe cresciute incontestate in giudicato).
Questo Tribunale non ha motivo di
scostarsi dalla valutazione del chirurgo ortopedico dott. __________, nemmeno
nella misura in cui il fiduciario ha negato l’origine traumatica ai reperti
riscontrati alla spalla e alla caviglia destra (cfr. doc. 68).
Del resto, questo suo parere
risulta in sostanza condiviso anche dal dott. __________. Con il suo referto
dell’11 novembre 2021, il curante ha infatti rilevato che “la lesione parziale
sul versante articolare del sovraspinoso è da imputarsi a impingement. La
lesione SLAP, avendo associato un geode a livello anteriore della glena, è
legata molto probabilmente a lesione di natura degenerativa e non traumatica.”.
D’altro canto, egli ha ritenuto semplicemente possibile - ciò che non
basta dal profilo probatorio per riconoscere l’esistenza di un legame causale (cfr.
supra, consid. 2.4.) -, che il piccolo focolaio di edema osseo a livello
laterale del domo talare e a livello della tibia distale fosse imputabile
all’evento traumatico dell’aprile 2021 (cfr. doc. 60).
A fronte di una situazione
sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
In proposito, va ricordato che,
per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10
gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca
una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In esito a tutto quanto precede, è
accertato, perlomeno con il criterio della verosimiglianza preponderante,
caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.
2.
e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A.
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che al più
tardi dal 15 marzo 2022 RI 1 non presentava più alcun postumo dell’infortunio
dell’aprile 2021.
Sulla scorta di quanto precede,
l’amministrazione era dunque legittimata a porre fine alle proprie prestazioni
a far tempo dal 15 marzo 2022, di modo che la decisione su opposizione impugnata
deve essere confermata.
2.9
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 18
maggio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una
controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12;
STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema cfr. anche STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti