35.2022.49
Discussa esistenza di un infortunio ai sensi di legge (negata), trattandosi di un infermiere che aveva distorto ginocchio destro nell'accompagnare utente nel trasferimento da letto a carrozzella. Lesione parificata: ammesso che assicuratore ha fornito prova liberatoria
16 agosto 2022Italiano25 min
1.5. L’8 luglio 2022 al TCA è pervenuto
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2022.49
mm
Lugano
16 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25 maggio 2022 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 31 marzo 2021, la ditta __________
di __________ ha comunicato alla CO 1 (di seguito: CO 1) che il proprio
dipendente RI 1, in data 29 marzo 2021, aveva lamentato una slogatura del
ginocchio destro. In quella sede, è stato precisato quanto segue: “Torsione del
ginocchio destro avvenuta in passato, ora in fase acuta con dolore al menisco
interno. Primo medico: Dott. __________. Purtroppo, il collaboratore ha avuto
dolore acuto dal 29.03.2021 (data che coincide con il certificato medico) anche
se la torsione del ginocchio risale al passato e non sa quantificarmi il
periodo.” (doc. A1).
Il medico curante, dott. __________
ha attestato una completa inabilità lavorativa dal 29 marzo a 5 aprile 2021
(doc. M1).
La RMN del ginocchio destro del
16 aprile 2021 ha evidenziato la presenza di una lesione del menisco mediale
con cisti parameniscale mediale (doc. M7).
A margine della consultazione del
20 aprile 2021, i sanitari dell’Unità di ortopedia e traumatologia
dell’Ospedale __________ di __________ hanno inoltre diagnosticato una lesione
del legamento crociato anteriore (LCA - doc. M10).
Nel maggio 2021 l’assicurato è
stato sottoposto a un intervento chirurgico (cfr. doc. M12).
Da notare che il 26 marzo 2021 il
datore di lavoro ha notificato all’assicurato lo scioglimento del rapporto di
lavoro con effetto a contare dal 31 maggio 2021 (doc. M14).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 3 marzo 2022, l’CO 1
ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente all’evento del marzo
2021, ritenuto che quest’ultimo “non si configura come infortunio ai sensi
dell’art. 4 LPGA. Inoltre, non si è neppure in presenza di una lesione
corporale equiparata a infortunio di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF, dal momento
che non è riscontrabile un evento esterno percettibile”. L’amministrazione ha
pure precisato che “in base agli esami clinici durante le visite presso
l’ambulatorio di ortopedia e alla risonanza magnetica non vi sono elementi per
una lesione traumatica di recente data. Siamo infatti confrontati con una
rottura del menisco mediale con una grossa cisti parameniscale e una rottura
probabilmente inveterata del legamento crociato anteriore. (…). Quindi vi sono
lesioni di origine traumatica al ginocchio destro, ma probabilmente non causate
dall’evento del 26.03.2021, piuttosto da un precedente infortunio.” (doc. A32).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (doc. A33), in data 25 maggio 2022,
l’istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(doc. A35).
1.3. Con tempestivo ricorso del 28
maggio 2022, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata, sviluppando la seguente argomentazione:
" (…) in
data 29.03.2021 ho avuto un infortunio sul luogo di lavoro, mentre mi accingevo
ad eseguire un transfer con un paziente alto e in forte sovrappeso,
quest’ultimo è svenuto;
Solitamente il transfer del paziente in questione era complicato
in quanto aveva diverse patologie invalidanti ma comunque fattibile, in
quell’occasione, lo svenimento del paziente quando era in posizione eretta ha
fatto sì che il paziente cedesse con tutto il peso addosso a me che in quel
momento mi preparavo a far eseguire la torsione al paziente quindi non ero né
di fronte a lui ma a lato con il mio ginocchio posto a sostegno dei suoi per
fungere da perno, lo svenimento del paziente ha fatto sì che tutto il peso del
paziente (che sicuramente superava i 90 kg) cedesse sul mio ginocchio dx che in
quel momento sosteneva il peso per la torsione del tronco, per non far cadere
il paziente e me probabilmente ho terminato la torsione facendolo sedere sulla
carrozzina, anche se il mio ginocchio sotto aveva subito una forte torsione
innaturale con più di 90 kg di peso addosso.
Nelle ore successive il dolore si acutizzava e il ginocchio si
gonfiava sempre più, mi sono recato dal Dr. __________ il quale mi ha mandato
dal Dr. __________ che ha confermato il trauma distorsivo da infortunio e mi ha
operato.
Io mi sono messo nelle mani dei medici che mi hanno visitato i
quali erano tutti concordi che l’evento fosse la causa di tutto, infatti non ha
mai avuto problemi alle ginocchia come invece in maniera del tutto falsa
continuano a scrivere gli impiegati di CO 1 e il Dr. __________ ha scritto di
suo pugno.
Queste falsità su problemi precedenti non hanno alcuna prova, non
ho nella mia storia medica alcun problema, trauma o lesione “vecchia”, quindi
mi chiedo come si permettano di inventare tale falsità e continuare a
perpetuarla.” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.5. L’8 luglio 2022 al TCA è pervenuto
uno scritto mediante il quale l’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle
proprie allegazioni e conclusioni (doc. V).
in diritto
Considerandi
2.1
In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’assicuratore convenuto era legittimato a negare il
proprio obbligo a prestazioni a proposito dell’evento occorso nel mese di marzo
2021, per il motivo che l’assicurato non sarebbe rimasto vittima di un infortunio
ai sensi di legge, né il danno alla salute che ha presentato costituirebbe una
lesione parificata ai postumi d’infortunio, oppure no.
2.2
Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
L'assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai
postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.3
L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende,
nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione
abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11
settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo che la
relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi
costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 44-51)
Scopo della
definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4
Si evince dalla nozione stessa di
infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore
esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000
U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto
che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato
come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli
avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane
o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b,
118.
V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un
fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si
svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si
possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in
modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle
quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in
grado di resistere.
Da un altro lato, per poter
ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o
incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne
manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la
straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte
le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1,
121.
V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e
b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.5
Conformemente alla giurisprudenza,
tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli
elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette
di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza
preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice
constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica
dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111
V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: A.
Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995,
p. 267).
Gli stessi principi sono
applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio
(DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.6
Nel caso di specie, questa Corte
constata che l’assicurato era portatore di una lesione del menisco mediale del
ginocchio destro, come pure di una rottura del LCA del medesimo ginocchio, oggettivate
grazie alla RMN del 16 aprile 2021(doc. M7 e doc. M10), danni alla salute che
ricadono sotto la lett. c, rispettivamente g dell’art. 6 cpv. 2 LAINF (“lacerazioni
del menisco”, rispettivamente “lesioni dei legamenti”).
A questo punto, è utile segnalare
che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è chinato
segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna applicabile
allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso l’esistenza di un
infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una lesione corporale ai
sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha stabilito che in tale
ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve prendere a proprio carico le
conseguenze della lesione in questione in virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per
contro, in assenza di un infortunio ai sensi di legge, il caso deve essere
esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
Alla luce di quanto precede, in
concreto, questo Tribunale è innanzitutto tenuto a esaminare se RI 1 è rimasto
vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.
2.7
Nella concreta evenienza, in data
31.
marzo 2021, l’allora datore di lavoro dell’insorgente ha annunciato
all’assicuratore che il 29 marzo 2021 era accaduto un evento riguardante
il ginocchio destro. Il sinistro è così stato descritto:
" Torsione
del ginocchio destro avvenuta in passato, ora in fase acuta con dolore al
menisco interno. Primo medico: Dott. __________. Purtroppo, il collaboratore ha
avuto dolore acuto dal 29.03.2021 (data che coincide con il certificato medico)
anche se la torsione del ginocchio risale al passato e non sa quantificarmi il
periodo.” (doc. A1)
Chiamato dall’amministrazione a
descrivere nel dettaglio la dinamica dell’evento, l’assicurato ha dichiarato
quanto segue:
" (…) Rotazione
del corpo con perno sul piede dx durante la mobilizzazione di un paziente con
conseguente cedimento del ginocchio dx.”
Egli ha quindi risposto negativamente
alla questione di sapere se si fosse “verificato un evento straordinario o
inaspettato durante il movimento (ad es. una scivolata o una caduta)” (doc.
A7).
In data 17 maggio 2021, a margine
della sua audizione (sollecitata dall’ex datore di lavoro, doc. A10: “Ci
contatta PA x chiedere lo stato della pratica. Chiede anche se fosse
possibile convocare il dipendente in quanto l’annuncio dell’infortunio quadra
con la data del licenziamento. PA dice inoltre che il 29.03.21 D01 non ha
lavorato. Ma l’ultimo giorno lavorativo era il 26.03.21.” – il corsivo è del
redattore), il ricorrente ha innanzitutto dichiarato che l’evento era accaduto
il 26 marzo 2021, verso le 8 del mattino.
D’altro canto, egli ha precisato
che la versione contenuta nell’annuncio d’infortunio “non è quella corretta”.
In effetti, secondo quanto da lui affermato in quell’occasione, “stavo alzando
un paziente, a cui sono da poco state recise le dita del piede. Nell’alzarlo
dal letto per trasferirlo sulla carrozzina il paziente ha perso l’equilibrio ed
aiutandolo a raggiungere la carrozzina, mi sono sporto e ho sentito il
ginocchio a fare un “clack”. Il mio ginocchio è ceduto ma non sono caduto. Al
momento ho continuato a lavorare.”.
Interrogato a proposito di eventuali
antecedenti, RI 1 ha rilevato che “in precedenza avevo fatto un incidente anni
fa. Da ciò che mi ricordo avevo avuto maggior problemi al ginocchio sx ed alla
schiena. Avevo picchiato comunque anche il ginocchio destro. L’infortunio è
tutt’ora aperto. Vi trasmetto tutti i dati. Lavoravo e abitavo in Svizzera
(datore di lavoro: __________). Soffro anche del morbo Osfood Schatter da
sempre.” (doc. A20).
In sede di opposizione alla decisione
formale mediante la quale l’CO 1 aveva negato il diritto a prestazioni,
l’assicurato ha descritto in questi termini l’accaduto:
" (…) Un
altro punto su cui dissento è il “fattore esterno straordinario”, credo che il
cedimento di un paziente di più di 90 kg, epilettico, fortemente bradicardico e
che soffriva di frequenti svenimenti che cede durante un transfer finendo col
suo peso scaricato sulle mie ginocchia apposte alle mie per poter effettuate la
rotazione nel trasfer appunto, questo fa fare una torsione innaturale al mio
ginocchio destro che in quel momento fungeva da perno e gli vanno a cedere
sopra improvvisamente i 90 kg del signore più i miei, per poter completare la
torsione e non far cadere a terra me e il paziente.” (doc. A33)
2.8
Chiamato a pronunciarsi in merito
all’esistenza di un infortunio ai sensi di legge, questa Corte rileva che,
secondo la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato
nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (STF 8C_186/2017
del 1° settembre 2017, consid. 5.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati). Le
spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime
constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008
UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid.
3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa
M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una "dichiarazione della
prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data
qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio,
ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre
osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un
determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione
dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a
priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate
ancora più tardi (cfr. STF U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale
principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da
attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid.
3.3.4; STF U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla
impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta
maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il
richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre, poi, fondarsi sulla
seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la
prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
In concreto, in ossequio ai
principi giurisprudenziali appena esposti, il TCA ritiene di poter fondare la
propria valutazione, per quanto concerne la dinamica dell’evento annunciato, su
quanto dichiarato dall'assicurato il 26 aprile 2021 (cfr. doc. A7). In quella
sede, egli ha affermato che il cedimento del ginocchio destro aveva avuto luogo
nel mobilizzare un paziente (dal letto alla carrozzella) facendo perno sul
piede destro, precisando che non si era prodotto alcunché di straordinario o
inaspettato durante il movimento. Il fatto che il paziente avrebbe perso
l’equilibrio (o sarebbe addirittura svenuto) durante il trasfert con la
conseguenza che tutto il suo peso ha gravato sull’arto inferiore destro
dell’insorgente, è una circostanza che ha modificato la sostanza della prima
versione dell’accaduto. Se le cose fossero realmente andate come è stato
sostenuto in un secondo tempo, non si vede per quale ragione l’insorgente non
l’avrebbe dichiarato già rispondendo ai puntuali quesiti sottopostigli dall’amministrazione,
visto che la pretesa perdita d’equilibrio del paziente (o il suo svenimento) rappresenterebbe
la causa essenziale del cedimento del ginocchio.
In tale contesto, va sottolineato che la prima volta
in cui l’assicurato entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, è
quando egli è chiamato a compilare un questionario del genere di quello che
figura agli atti sub doc. A7, ritenuto che spetta al datore di lavoro
normalmente notificare all’assicuratore l’infortunio che gli è stato segnalato
dal dipendente/assicurato, utilizzando l’apposito modulo (“Notifica
d’infortunio LAINF”) (cfr. STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015, cresciuta
incontestata in giudicato). Da qui l’importanza che rivestono le dichiarazioni
fornite dall’assicurato stesso in risposta alle specifiche domande del
questionario, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è svolto
l’evento e secondo quali modalità.
2.9
Nel caso di specie, vista la
dinamica inizialmente descritta dall’assicurato, va ritenuto che non vi è stato
l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti,
manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.
Va dunque esaminato se, in
casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno
sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge
all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di
un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo
manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato.
Come esposto al considerando
precedente, visto il maggiore affidamento che deve essere attribuito alle
dichiarazioni della prima ora fornite dal ricorrente circa la dinamica del
sinistro, può essere scartata a priori l’ipotesi di un movimento
scoordinato del corpo. Infatti, affinché una lesione corporale dovuta a un
movimento scoordinato sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è
necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente
insolite, impreviste, fuori programma, ciò che l’assicurato
stesso ha espressamente escluso rispondendo a una precisa domanda in tale senso
posta nel formulario concernente la descrizione della dinamica dei fatti (cfr. supra,
consid. 2.7.).
Si tratta quindi di valutare se
il danno al ginocchio destro subito dall’assicurato sia, o meno, da imputare a
uno sforzo manifestamente eccessivo.
Anche questa ipotesi può essere
negata. In effetti, basandosi sempre sulla descrizione dell’accaduto fornita in
un primo tempo, risulta che il ginocchio dell’assicurato, che di professione è
assistente di cure e, quindi, senz’altro abituato alla mobilizzazione di
pazienti, ha ceduto all’atto di ruotare il tronco con il piede destro fisso a
terra, a fungere da perno per accompagnare l’utente nel trasferimento dal letto
alla carrozzella.
In esito alle considerazioni che
precedono, il TCA deve concludere che non sono, in concreto, soddisfatte le
severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il
carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.
Di conseguenza, non si è
in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, come ha correttamente concluso
l’assicuratore LAINF resistente.
2.10
Il TCA ritiene inoltre che la
decisione impugnata debba essere confermata anche nella misura in cui vi si
nega che il danno alla salute lamentato dall'insorgente possa essere assunto a
titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio (cfr. doc. A35, p.
6: “Quanto appena esposto vale anche nella misura in cui si consideri la
sussistenza di una lesione che rientra nel novero di quelle prese a carico
secondo l’art. 6 cpv. 2 LAINF, posto che come emerge senza che siano sollevati
concreti dubbi dagli atti, qualsiasi lesione non è riconducibile all’evento in
discussione, ma è attribuibile a infortuni o patologie degenerative pregresse,
ragione per cui anche in quest’ottica una presa a carico è stata rettamente
esclusa.”).
Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF,
introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione
contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, applicabile al caso
di specie visto che l’evento annunciato
dall’interessato è accaduto nel marzo 2021, l’assicurazione effettua le
prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti – fratture (lett. a),
lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c),
lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni dei
tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano (lett.
h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una
malattia.
Al riguardo, è utile sottolineare
che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo
art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del
fattore esterno.
Nella già citata DTF 146 V 51
(cfr. supra, consid. 2.6.), la Corte federale, avuto riguardo
all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha precisato che, in presenza di una
lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a
corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il
grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da
ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1)
- a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).
Tale onere probatorio rende,
comunque, necessario distinguere tra una lesione corporale parificata di tipo
infortunistico (che deve essere assunta dall'assicurazione contro gli
infortuni) ed una lesione corporale figurante nella lista, ma causata da usura
e malattia (a carico dell’assicuratore contro le malattie). L’apporto della
prova liberatoria presuppone che, nell’ambito dell’obbligo di accertamento ex
art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica relativa ad una lesione parificata ad
un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF), l’assicuratore chiarisca le
circostanze in cui essa si è verificata. Occorre dunque accertare i dettagli
relativi sia alla situazione anteriore, che alla prima comparsa dei disturbi
lamentati dall’assicurato e ponderare, dal punto di vista medico, gli elementi
che depongono in favore, o a sfavore, di un’origine della lesione dovuta
all’usura o alla malattia ed è in tal senso che la questione a sapere se ha
avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e identificabile continua ad
essere determinante al fine di circoscrivere l'obbligo prestativo
dell'assicuratore contro gli infortuni rispetto a quello dell'assicuratore
contro le malattie. Se lo spettro delle possibili cause è costituito
esclusivamente da elementi che parlano a favore di un’usura o di una malattia,
ne consegue inevitabilmente che è stata fornita la prova a discarico
dell'assicuratore infortuni e non sono necessari ulteriori chiarimenti (consid.
8.6).
La prova che una lesione
corporale figurante nella lista è dovuta in maniera prevalente all'usura o a
una malattia deve essere considerata fornita anche quando un assicuratore
contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo l’art. 4 LPGA non è in
nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione in questione e non
esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento potrebbe costituirne
una causa possibile (consid. 9.2).
Sul tema, si veda pure la STF
8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e la STF 8C_169/2019 del 10 marzo
2020.
consid. 5.4 e 5.5.
Nella presente fattispecie, così
come già indicato al considerando 2.6., si è in presenza di diagnosi – una
lesione del menisco mediale del ginocchio destro e una rottura del LCA del
medesimo ginocchio - che ricadono nella lista di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF.
Nonostante ciò, l’assicuratore
convenuto può liberarsi dal proprio obbligo a prestazioni fornendo la prova che
il danno alla salute in questione è imputabile, in misura prevalente (ossia in
misura maggiore al 50%) a usura o malattia.
Dalle carte processuali risulta
che l’amministrazione ha interpellato al riguardo il dott. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.
In data 5 maggio 2021, egli ha
dichiarato quanto segue:
" (…) Ho
visto la documentazione medica dell’__________. Il paziente riferisce un trauma
distorsivo del ginocchio destro. In base agli esami clinici durante le visite
presso l’ambulatorio di ortopedia e alla risonanza magnetica, non vi sono
elementi per una lesione traumatica di recente data. Siamo infatti confrontati
con una rottura del menisco mediale con una grossa cisti parameniscale e una
rottura probabilmente inveterata del legamento crociato anteriore. Una cisti
parameniscale solitamente si forma durante mesi e anni su una lesione del
menisco. In caso di recente importante trauma distorsivo, adeguato a causare
una rottura del menisco mediale e del legamento crociato, è da aspettarsi edema
osseo e dei tessuti molli ed importante versamento articolare, tutto non
presente alla risonanza magnetica.
Quindi vi sono lesioni di origine traumatica al ginocchio destro,
ma probabilmente non causate dall’evento del 26.03.2021, piuttosto da un
precedente infortunio.” (doc. M6)
Il medico consulente
dell’assicuratore si è ancora pronunciato a proposito dell’eziologia delle
lesioni presentate dal ricorrente in data 31 marzo 2022, allorquando ha sostenuto
esservi fattori di malattia o fenomeni degenerativi in misura almeno del 50%,
con la precisazione che “l’evento del 29.03.2021 non ha causato una lesione
traumatica e non ha peggiorato in modo direzionale i preesistenti postumi
infortunistici, rispettivamente le preesistenti alterazioni degenerative.”
(doc. M14).
Tutto ben considerato, questa
Corte non vede alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione espressa dal
dott. __________, specialista nella materia che qui interessa che vanta
un’ampia esperienza nella medicina infortunistica e assicurativa, secondo il
quale i reperti oggettivati al ginocchio destro non costituiscono una
conseguenza naturale del sinistro del marzo 2021.
Del resto, dalla restante
documentazione medica non emergono elementi atti a generare dei dubbi, nemmeno
lievi (su questo aspetto, si veda la DTF 135 V 465), a proposito della
correttezza del parere dello specialista interpellato dall’amministrazione.
Inoltre, trattandosi del menisco,
sede di una lesione orizzontale al corpo e al corno posteriore (cfr.
doc. M13), è utile segnalare che la
rottura meniscale traumatica è sovente una rottura verticale e mobile nel
ginocchio, per contro la lacerazione meniscale degenerativa è orizzontale
oppure detta talvolta complessa con plurime mini lacerazioni ed è talora
accompagnata da un inizio di artrosi (cfr., in questo senso, __________ e la
STCA 35.2017.88 dell’8 marzo 2018 consid. 2.7., cresciuta incontestata in
giudicato).
Infine, questo Tribunale non può
seguire l’insorgente laddove nega l’esistenza di qualsiasi trascorso patologico
interessante le ginocchia (cfr. doc. I). In questo senso, non può essere
ignorato che, a margine della sua audizione, è lui stesso ad aver dichiarato di
aver subito anni fa un incidente, in occasione del quale era rimasto in qualche
modo coinvolto anche il ginocchio destro (doc. A20, p. 2).
In esito a tutto quanto precede, avendo
fornito la prova liberatoria, la responsabilità dell’CO 1 non può essere
considerata impegnata nemmeno a titolo di lesione parificata a infortunio ai
sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
La decisione su opposizione
impugnata, mediante la quale l’assicuratore resistente ha rifiutato
l’assunzione dell’evento del marzo 2021, deve essere confermata.
2.11
L’art. 61
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 28
maggio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una
controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti