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Decisione

35.2022.49

Discussa esistenza di un infortunio ai sensi di legge (negata), trattandosi di un infermiere che aveva distorto ginocchio destro nell'accompagnare utente nel trasferimento da letto a carrozzella. Lesione parificata: ammesso che assicuratore ha fornito prova liberatoria

16 agosto 2022Italiano25 min

1.5. L’8 luglio 2022 al TCA è pervenuto

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Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.49

mm

Lugano

16 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 maggio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 25 maggio 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Il 31 marzo 2021, la ditta __________

di __________ ha comunicato alla CO 1 (di seguito: CO 1) che il proprio

dipendente RI 1, in data 29 marzo 2021, aveva lamentato una slogatura del

ginocchio destro. In quella sede, è stato precisato quanto segue: “Torsione del

ginocchio destro avvenuta in passato, ora in fase acuta con dolore al menisco

interno. Primo medico: Dott. __________. Purtroppo, il collaboratore ha avuto

dolore acuto dal 29.03.2021 (data che coincide con il certificato medico) anche

se la torsione del ginocchio risale al passato e non sa quantificarmi il

periodo.” (doc. A1).

Il medico curante, dott. __________

ha attestato una completa inabilità lavorativa dal 29 marzo a 5 aprile 2021

(doc. M1).

La RMN del ginocchio destro del

16 aprile 2021 ha evidenziato la presenza di una lesione del menisco mediale

con cisti parameniscale mediale (doc. M7).

A margine della consultazione del

20 aprile 2021, i sanitari dell’Unità di ortopedia e traumatologia

dell’Ospedale __________ di __________ hanno inoltre diagnosticato una lesione

del legamento crociato anteriore (LCA - doc. M10).

Nel maggio 2021 l’assicurato è

stato sottoposto a un intervento chirurgico (cfr. doc. M12).

Da notare che il 26 marzo 2021 il

datore di lavoro ha notificato all’assicurato lo scioglimento del rapporto di

lavoro con effetto a contare dal 31 maggio 2021 (doc. M14).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 3 marzo 2022, l’CO 1

ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente all’evento del marzo

2021, ritenuto che quest’ultimo “non si configura come infortunio ai sensi

dell’art. 4 LPGA. Inoltre, non si è neppure in presenza di una lesione

corporale equiparata a infortunio di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF, dal momento

che non è riscontrabile un evento esterno percettibile”. L’amministrazione ha

pure precisato che “in base agli esami clinici durante le visite presso

l’ambulatorio di ortopedia e alla risonanza magnetica non vi sono elementi per

una lesione traumatica di recente data. Siamo infatti confrontati con una

rottura del menisco mediale con una grossa cisti parameniscale e una rottura

probabilmente inveterata del legamento crociato anteriore. (…). Quindi vi sono

lesioni di origine traumatica al ginocchio destro, ma probabilmente non causate

dall’evento del 26.03.2021, piuttosto da un precedente infortunio.” (doc. A32).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato personalmente (doc. A33), in data 25 maggio 2022,

l’istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione

(doc. A35).

1.3. Con tempestivo ricorso del 28

maggio 2022, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata, sviluppando la seguente argomentazione:

" (…) in

data 29.03.2021 ho avuto un infortunio sul luogo di lavoro, mentre mi accingevo

ad eseguire un transfer con un paziente alto e in forte sovrappeso,

quest’ultimo è svenuto;

Solitamente il transfer del paziente in questione era complicato

in quanto aveva diverse patologie invalidanti ma comunque fattibile, in

quell’occasione, lo svenimento del paziente quando era in posizione eretta ha

fatto sì che il paziente cedesse con tutto il peso addosso a me che in quel

momento mi preparavo a far eseguire la torsione al paziente quindi non ero né

di fronte a lui ma a lato con il mio ginocchio posto a sostegno dei suoi per

fungere da perno, lo svenimento del paziente ha fatto sì che tutto il peso del

paziente (che sicuramente superava i 90 kg) cedesse sul mio ginocchio dx che in

quel momento sosteneva il peso per la torsione del tronco, per non far cadere

il paziente e me probabilmente ho terminato la torsione facendolo sedere sulla

carrozzina, anche se il mio ginocchio sotto aveva subito una forte torsione

innaturale con più di 90 kg di peso addosso.

Nelle ore successive il dolore si acutizzava e il ginocchio si

gonfiava sempre più, mi sono recato dal Dr. __________ il quale mi ha mandato

dal Dr. __________ che ha confermato il trauma distorsivo da infortunio e mi ha

operato.

Io mi sono messo nelle mani dei medici che mi hanno visitato i

quali erano tutti concordi che l’evento fosse la causa di tutto, infatti non ha

mai avuto problemi alle ginocchia come invece in maniera del tutto falsa

continuano a scrivere gli impiegati di CO 1 e il Dr. __________ ha scritto di

suo pugno.

Queste falsità su problemi precedenti non hanno alcuna prova, non

ho nella mia storia medica alcun problema, trauma o lesione “vecchia”, quindi

mi chiedo come si permettano di inventare tale falsità e continuare a

perpetuarla.” (doc. I)

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

Fatti

1.5. L’8 luglio 2022 al TCA è pervenuto

uno scritto mediante il quale l’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle

proprie allegazioni e conclusioni (doc. V).

in diritto

Considerandi

2.1

In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’assicuratore convenuto era legittimato a negare il

proprio obbligo a prestazioni a proposito dell’evento occorso nel mese di marzo

2021, per il motivo che l’assicurato non sarebbe rimasto vittima di un infortunio

ai sensi di legge, né il danno alla salute che ha presentato costituirebbe una

lesione parificata ai postumi d’infortunio, oppure no.

2.2

Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

L'assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai

postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.3

L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione riprende,

nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione

abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11

settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo che la

relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli elementi

costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 44-51)

Scopo della

definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.4

Si evince dalla nozione stessa di

infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore

esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000

U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il fatto

che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è considerato

come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli

avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane

o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b,

118.

V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente se un

fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo si

svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige, perché si

possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in

modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle

quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in

grado di resistere.

Da un altro lato, per poter

ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o

incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne

manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la

straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte

le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1,

121.

V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e

b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.5

Conformemente alla giurisprudenza,

tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli

elementi costitutivi d'infortunio.

Quando l'istruttoria non permette

di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza

preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice

constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica

dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111

V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: A.

Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995,

p. 267).

Gli stessi principi sono

applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio

(DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.6

Nel caso di specie, questa Corte

constata che l’assicurato era portatore di una lesione del menisco mediale del

ginocchio destro, come pure di una rottura del LCA del medesimo ginocchio, oggettivate

grazie alla RMN del 16 aprile 2021(doc. M7 e doc. M10), danni alla salute che

ricadono sotto la lett. c, rispettivamente g dell’art. 6 cpv. 2 LAINF (“lacerazioni

del menisco”, rispettivamente “lesioni dei legamenti”).

A questo punto, è utile segnalare

che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è chinato

segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna applicabile

allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso l’esistenza di un

infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una lesione corporale ai

sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha stabilito che in tale

ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve prendere a proprio carico le

conseguenze della lesione in questione in virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per

contro, in assenza di un infortunio ai sensi di legge, il caso deve essere

esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

Alla luce di quanto precede, in

concreto, questo Tribunale è innanzitutto tenuto a esaminare se RI 1 è rimasto

vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.

2.7

Nella concreta evenienza, in data

31.

marzo 2021, l’allora datore di lavoro dell’insorgente ha annunciato

all’assicuratore che il 29 marzo 2021 era accaduto un evento riguardante

il ginocchio destro. Il sinistro è così stato descritto:

" Torsione

del ginocchio destro avvenuta in passato, ora in fase acuta con dolore al

menisco interno. Primo medico: Dott. __________. Purtroppo, il collaboratore ha

avuto dolore acuto dal 29.03.2021 (data che coincide con il certificato medico)

anche se la torsione del ginocchio risale al passato e non sa quantificarmi il

periodo.” (doc. A1)

Chiamato dall’amministrazione a

descrivere nel dettaglio la dinamica dell’evento, l’assicurato ha dichiarato

quanto segue:

" (…) Rotazione

del corpo con perno sul piede dx durante la mobilizzazione di un paziente con

conseguente cedimento del ginocchio dx.”

Egli ha quindi risposto negativamente

alla questione di sapere se si fosse “verificato un evento straordinario o

inaspettato durante il movimento (ad es. una scivolata o una caduta)” (doc.

A7).

In data 17 maggio 2021, a margine

della sua audizione (sollecitata dall’ex datore di lavoro, doc. A10: “Ci

contatta PA x chiedere lo stato della pratica. Chiede anche se fosse

possibile convocare il dipendente in quanto l’annuncio dell’infortunio quadra

con la data del licenziamento. PA dice inoltre che il 29.03.21 D01 non ha

lavorato. Ma l’ultimo giorno lavorativo era il 26.03.21.” – il corsivo è del

redattore), il ricorrente ha innanzitutto dichiarato che l’evento era accaduto

il 26 marzo 2021, verso le 8 del mattino.

D’altro canto, egli ha precisato

che la versione contenuta nell’annuncio d’infortunio “non è quella corretta”.

In effetti, secondo quanto da lui affermato in quell’occasione, “stavo alzando

un paziente, a cui sono da poco state recise le dita del piede. Nell’alzarlo

dal letto per trasferirlo sulla carrozzina il paziente ha perso l’equilibrio ed

aiutandolo a raggiungere la carrozzina, mi sono sporto e ho sentito il

ginocchio a fare un “clack”. Il mio ginocchio è ceduto ma non sono caduto. Al

momento ho continuato a lavorare.”.

Interrogato a proposito di eventuali

antecedenti, RI 1 ha rilevato che “in precedenza avevo fatto un incidente anni

fa. Da ciò che mi ricordo avevo avuto maggior problemi al ginocchio sx ed alla

schiena. Avevo picchiato comunque anche il ginocchio destro. L’infortunio è

tutt’ora aperto. Vi trasmetto tutti i dati. Lavoravo e abitavo in Svizzera

(datore di lavoro: __________). Soffro anche del morbo Osfood Schatter da

sempre.” (doc. A20).

In sede di opposizione alla decisione

formale mediante la quale l’CO 1 aveva negato il diritto a prestazioni,

l’assicurato ha descritto in questi termini l’accaduto:

" (…) Un

altro punto su cui dissento è il “fattore esterno straordinario”, credo che il

cedimento di un paziente di più di 90 kg, epilettico, fortemente bradicardico e

che soffriva di frequenti svenimenti che cede durante un transfer finendo col

suo peso scaricato sulle mie ginocchia apposte alle mie per poter effettuate la

rotazione nel trasfer appunto, questo fa fare una torsione innaturale al mio

ginocchio destro che in quel momento fungeva da perno e gli vanno a cedere

sopra improvvisamente i 90 kg del signore più i miei, per poter completare la

torsione e non far cadere a terra me e il paziente.” (doc. A33)

2.8

Chiamato a pronunciarsi in merito

all’esistenza di un infortunio ai sensi di legge, questa Corte rileva che,

secondo la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato

nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (STF 8C_186/2017

del 1° settembre 2017, consid. 5.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati). Le

spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime

constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008

UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid.

3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa

M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una "dichiarazione della

prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data

qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio,

ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre

osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un

determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione

dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a

priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate

ancora più tardi (cfr. STF U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale

principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da

attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid.

3.3.4; STF U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla

impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta

maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il

richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Occorre, poi, fondarsi sulla

seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la

prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

In concreto, in ossequio ai

principi giurisprudenziali appena esposti, il TCA ritiene di poter fondare la

propria valutazione, per quanto concerne la dinamica dell’evento annunciato, su

quanto dichiarato dall'assicurato il 26 aprile 2021 (cfr. doc. A7). In quella

sede, egli ha affermato che il cedimento del ginocchio destro aveva avuto luogo

nel mobilizzare un paziente (dal letto alla carrozzella) facendo perno sul

piede destro, precisando che non si era prodotto alcunché di straordinario o

inaspettato durante il movimento. Il fatto che il paziente avrebbe perso

l’equilibrio (o sarebbe addirittura svenuto) durante il trasfert con la

conseguenza che tutto il suo peso ha gravato sull’arto inferiore destro

dell’insorgente, è una circostanza che ha modificato la sostanza della prima

versione dell’accaduto. Se le cose fossero realmente andate come è stato

sostenuto in un secondo tempo, non si vede per quale ragione l’insorgente non

l’avrebbe dichiarato già rispondendo ai puntuali quesiti sottopostigli dall’amministrazione,

visto che la pretesa perdita d’equilibrio del paziente (o il suo svenimento) rappresenterebbe

la causa essenziale del cedimento del ginocchio.

In tale contesto, va sottolineato che la prima volta

in cui l’assicurato entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, è

quando egli è chiamato a compilare un questionario del genere di quello che

figura agli atti sub doc. A7, ritenuto che spetta al datore di lavoro

normalmente notificare all’assicuratore l’infortunio che gli è stato segnalato

dal dipendente/assicurato, utilizzando l’apposito modulo (“Notifica

d’infortunio LAINF”) (cfr. STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015, cresciuta

incontestata in giudicato). Da qui l’importanza che rivestono le dichiarazioni

fornite dall’assicurato stesso in risposta alle specifiche domande del

questionario, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è svolto

l’evento e secondo quali modalità.

2.9

Nel caso di specie, vista la

dinamica inizialmente descritta dall’assicurato, va ritenuto che non vi è stato

l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti,

manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.

Va dunque esaminato se, in

casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno

sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge

all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di

un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo

manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato.

Come esposto al considerando

precedente, visto il maggiore affidamento che deve essere attribuito alle

dichiarazioni della prima ora fornite dal ricorrente circa la dinamica del

sinistro, può essere scartata a priori l’ipotesi di un movimento

scoordinato del corpo. Infatti, affinché una lesione corporale dovuta a un

movimento scoordinato sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è

necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente

insolite, impreviste, fuori programma, ciò che l’assicurato

stesso ha espressamente escluso rispondendo a una precisa domanda in tale senso

posta nel formulario concernente la descrizione della dinamica dei fatti (cfr. supra,

consid. 2.7.).

Si tratta quindi di valutare se

il danno al ginocchio destro subito dall’assicurato sia, o meno, da imputare a

uno sforzo manifestamente eccessivo.

Anche questa ipotesi può essere

negata. In effetti, basandosi sempre sulla descrizione dell’accaduto fornita in

un primo tempo, risulta che il ginocchio dell’assicurato, che di professione è

assistente di cure e, quindi, senz’altro abituato alla mobilizzazione di

pazienti, ha ceduto all’atto di ruotare il tronco con il piede destro fisso a

terra, a fungere da perno per accompagnare l’utente nel trasferimento dal letto

alla carrozzella.

In esito alle considerazioni che

precedono, il TCA deve concludere che non sono, in concreto, soddisfatte le

severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il

carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.

Di conseguenza, non si è

in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, come ha correttamente concluso

l’assicuratore LAINF resistente.

2.10

Il TCA ritiene inoltre che la

decisione impugnata debba essere confermata anche nella misura in cui vi si

nega che il danno alla salute lamentato dall'insorgente possa essere assunto a

titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio (cfr. doc. A35, p.

6: “Quanto appena esposto vale anche nella misura in cui si consideri la

sussistenza di una lesione che rientra nel novero di quelle prese a carico

secondo l’art. 6 cpv. 2 LAINF, posto che come emerge senza che siano sollevati

concreti dubbi dagli atti, qualsiasi lesione non è riconducibile all’evento in

discussione, ma è attribuibile a infortuni o patologie degenerative pregresse,

ragione per cui anche in quest’ottica una presa a carico è stata rettamente

esclusa.”).

Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF,

introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione

contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, applicabile al caso

di specie visto che l’evento annunciato

dall’interessato è accaduto nel marzo 2021, l’assicurazione effettua le

prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti – fratture (lett. a),

lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c),

lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni dei

tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano (lett.

h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una

malattia.

Al riguardo, è utile sottolineare

che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo

art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del

fattore esterno.

Nella già citata DTF 146 V 51

(cfr. supra, consid. 2.6.), la Corte federale, avuto riguardo

all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha precisato che, in presenza di una

lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a

corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il

grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da

ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1)

- a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).

Tale onere probatorio rende,

comunque, necessario distinguere tra una lesione corporale parificata di tipo

infortunistico (che deve essere assunta dall'assicurazione contro gli

infortuni) ed una lesione corporale figurante nella lista, ma causata da usura

e malattia (a carico dell’assicuratore contro le malattie). L’apporto della

prova liberatoria presuppone che, nell’ambito dell’obbligo di accertamento ex

art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica relativa ad una lesione parificata ad

un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF), l’assicuratore chiarisca le

circostanze in cui essa si è verificata. Occorre dunque accertare i dettagli

relativi sia alla situazione anteriore, che alla prima comparsa dei disturbi

lamentati dall’assicurato e ponderare, dal punto di vista medico, gli elementi

che depongono in favore, o a sfavore, di un’origine della lesione dovuta

all’usura o alla malattia ed è in tal senso che la questione a sapere se ha

avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e identificabile continua ad

essere determinante al fine di circoscrivere l'obbligo prestativo

dell'assicuratore contro gli infortuni rispetto a quello dell'assicuratore

contro le malattie. Se lo spettro delle possibili cause è costituito

esclusivamente da elementi che parlano a favore di un’usura o di una malattia,

ne consegue inevitabilmente che è stata fornita la prova a discarico

dell'assicuratore infortuni e non sono necessari ulteriori chiarimenti (consid.

8.6).

La prova che una lesione

corporale figurante nella lista è dovuta in maniera prevalente all'usura o a

una malattia deve essere considerata fornita anche quando un assicuratore

contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo l’art. 4 LPGA non è in

nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione in questione e non

esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento potrebbe costituirne

una causa possibile (consid. 9.2).

Sul tema, si veda pure la STF

8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e la STF 8C_169/2019 del 10 marzo

2020.

consid. 5.4 e 5.5.

Nella presente fattispecie, così

come già indicato al considerando 2.6., si è in presenza di diagnosi – una

lesione del menisco mediale del ginocchio destro e una rottura del LCA del

medesimo ginocchio - che ricadono nella lista di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF.

Nonostante ciò, l’assicuratore

convenuto può liberarsi dal proprio obbligo a prestazioni fornendo la prova che

il danno alla salute in questione è imputabile, in misura prevalente (ossia in

misura maggiore al 50%) a usura o malattia.

Dalle carte processuali risulta

che l’amministrazione ha interpellato al riguardo il dott. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.

In data 5 maggio 2021, egli ha

dichiarato quanto segue:

" (…) Ho

visto la documentazione medica dell’__________. Il paziente riferisce un trauma

distorsivo del ginocchio destro. In base agli esami clinici durante le visite

presso l’ambulatorio di ortopedia e alla risonanza magnetica, non vi sono

elementi per una lesione traumatica di recente data. Siamo infatti confrontati

con una rottura del menisco mediale con una grossa cisti parameniscale e una

rottura probabilmente inveterata del legamento crociato anteriore. Una cisti

parameniscale solitamente si forma durante mesi e anni su una lesione del

menisco. In caso di recente importante trauma distorsivo, adeguato a causare

una rottura del menisco mediale e del legamento crociato, è da aspettarsi edema

osseo e dei tessuti molli ed importante versamento articolare, tutto non

presente alla risonanza magnetica.

Quindi vi sono lesioni di origine traumatica al ginocchio destro,

ma probabilmente non causate dall’evento del 26.03.2021, piuttosto da un

precedente infortunio.” (doc. M6)

Il medico consulente

dell’assicuratore si è ancora pronunciato a proposito dell’eziologia delle

lesioni presentate dal ricorrente in data 31 marzo 2022, allorquando ha sostenuto

esservi fattori di malattia o fenomeni degenerativi in misura almeno del 50%,

con la precisazione che “l’evento del 29.03.2021 non ha causato una lesione

traumatica e non ha peggiorato in modo direzionale i preesistenti postumi

infortunistici, rispettivamente le preesistenti alterazioni degenerative.”

(doc. M14).

Tutto ben considerato, questa

Corte non vede alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione espressa dal

dott. __________, specialista nella materia che qui interessa che vanta

un’ampia esperienza nella medicina infortunistica e assicurativa, secondo il

quale i reperti oggettivati al ginocchio destro non costituiscono una

conseguenza naturale del sinistro del marzo 2021.

Del resto, dalla restante

documentazione medica non emergono elementi atti a generare dei dubbi, nemmeno

lievi (su questo aspetto, si veda la DTF 135 V 465), a proposito della

correttezza del parere dello specialista interpellato dall’amministrazione.

Inoltre, trattandosi del menisco,

sede di una lesione orizzontale al corpo e al corno posteriore (cfr.

doc. M13), è utile segnalare che la

rottura meniscale traumatica è sovente una rottura verticale e mobile nel

ginocchio, per contro la lacerazione meniscale degenerativa è orizzontale

oppure detta talvolta complessa con plurime mini lacerazioni ed è talora

accompagnata da un inizio di artrosi (cfr., in questo senso, __________ e la

STCA 35.2017.88 dell’8 marzo 2018 consid. 2.7., cresciuta incontestata in

giudicato).

Infine, questo Tribunale non può

seguire l’insorgente laddove nega l’esistenza di qualsiasi trascorso patologico

interessante le ginocchia (cfr. doc. I). In questo senso, non può essere

ignorato che, a margine della sua audizione, è lui stesso ad aver dichiarato di

aver subito anni fa un incidente, in occasione del quale era rimasto in qualche

modo coinvolto anche il ginocchio destro (doc. A20, p. 2).

In esito a tutto quanto precede, avendo

fornito la prova liberatoria, la responsabilità dell’CO 1 non può essere

considerata impegnata nemmeno a titolo di lesione parificata a infortunio ai

sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

La decisione su opposizione

impugnata, mediante la quale l’assicuratore resistente ha rifiutato

l’assunzione dell’evento del marzo 2021, deve essere confermata.

2.11

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 28

maggio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una

controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti