35.2022.5
Corretta l'entità della rendita di invalidità assegnata all'assicurata
11 maggio 2022Italiano49 min
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2022.5
cr
Lugano
11 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 dicembre 2021 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 14 ottobre 2015, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di
magazziniera/addetta alle pulizie e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli
infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è caduta dalla scala
esterna e ha battuto la spalla destra contro il muro della casa.
A causa di questo evento, ella ha
riportato la frattura pluriframmentaria della testa e del collo dell’omero
destro con distacco parziale del trochite.
Una RMN eseguita nel novembre
2016 ha poi evidenziato la presenza di una rottura parziale del tendine del
muscolo sovraspinato, di uno spazio sottoacromiale esiguo e di un
sfilacciamento del legamento gleno-omerale medio.
Il 7 giugno 2017, l’assicurata è
quindi stata sottoposta ad un intervento artroscopico con decompressione
sottoacromiale e ricostruzione della cuffia dei rotatori (tendini sopra- e
infraspinato) (doc. 105).
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 28 maggio 2018 (doc.
176), poi confermata con decisione su opposizione del 28 maggio 2019 (doc.
206), l’amministrazione ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di
corta durata, ritenuto che RI 1 avrebbe nel frattempo ritrovato una piena
capacità lavorativa nella sua abituale professione alle dipendenze della ditta __________.
All’assicurata è pure stato negato il diritto a un’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI).
Con sentenza 35.2019.85 del 30
gennaio 2020 questo Tribunale ha annullato la decisione su opposizione del 28
maggio 2019 e rinviato gli atti all’assicuratore resistente
affinché disponesse un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto ad accertare la capacità lavorativa della
ricorrente tenuto conto del danno alla salute infortunistico. Il TCA ha
precisato che nell’ipotesi in cui fosse
risultato che l’assicurata non avesse una piena capacità lavorativa nella
precedente professione, sarebbe stato ancora necessario appurare, sempre ai
fini dell’eventuale diritto ad una rendita d’invalidità, se ella potesse meglio
sfruttare la sua capacità lavorativa residua sul mercato generale del lavoro
che si suppone equilibrato. Questa Corte ha, infine, puntualizzato, che simultaneamente
al diritto alla rendita incombeva all’amministrazione approfondire anche quello
relativo all’IMI.
1.3. Eseguiti gli accertamenti medici ed
economici del caso, in particolare una perizia ortopedica a cura del dr. __________
(doc. 244), con decisione del 4 novembre 2021 l’Istituto assicuratore ha
accordato all’assicurata una rendita di invalidità del 24% dal 1° aprile 2018,
rifiutando per contro di assegnarle un’indennità per menomazione dell’integrità
(IMI) (doc. C).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 262) e dopo avere
richiesto una presa di posizione al dr. __________ (doc. 268), in data 7
dicembre 2021, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione per
quanto concerne la decorrenza e il tasso della rendita di invalidità, mentre
l’ha annullata con riferimento al danno all’integrità, tema sul quale il perito
non si è espresso e sul quale, una volta colmata tale lacuna, l’amministrazione
dovrà pronunciarsi attraverso una decisione suscettibile di opposizione (doc.
D).
1.4. Con tempestivo ricorso del 21
gennaio 2022, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via
principale, l’assegnazione di una rendita di invalidità almeno del 45% e, in
via subordinata, l’esecuzione di un complemento istruttorio e nuova
decisione.
Sostanzialmente l’insorgente ha contestato
il valore probante della perizia del dr. __________, posta a fondamento della
decisione su opposizione impugnata, ritenendo che la stessa sia
contraddittoria, incompleta e non sufficientemente motivata.
A suo modo di vedere, in
particolare, il dr. __________ sarebbe caduto in contraddizione allorquando ha valutato
che l’interessata sia totalmente abile nello svolgimento di attività adatte,
senza indicare alcun tipo di riduzione di tempo di lavoro e di rendimento,
nonostante abbia indicato che l’ingaggio prolungato dell’arto superiore
comporti un affaticamento.
Pure inspiegabile, a suo parere,
il fatto che il dr. __________ si sia scostato da quanto già indicato dal PD dr.
__________, il quale ha ritenuto l’interessata inabile al 100% nell’attività di
magazziniera e abile al 30% nelle attività più leggere.
Tenuto conto quindi delle
limitazioni funzionali che la affliggono, l’insorgente ha considerato che il
reddito da invalida non può essere superiore a fr. 40'000, con conseguente
diritto ad una rendita di invalidità almeno del 45% (doc. I).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha chiesto che
l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. In data 16 marzo 2022 l’insorgente
ha trasmesso al TCA un referto del dr. __________ (doc. IX + 1).
1.7. Con osservazioni del 28 marzo 2022
l’Istituto assicuratore ha rilevato come il dr. __________ non paia essere a
conoscenza del referto peritale del dr. __________, al quale non accenna,
concludendo che comunque il suo rapporto medico non presenta alcun elemento in
grado di mettere in discussione le valutazioni peritali (doc. XI).
1.8. In data 7 aprile 2022 l’insorgente
ha censurato l’operato del perito, il quale, pur rilevando gli indizi per la
lesione del bordo superiore del muscolo sottoscapolare, non ha disposto alcun
nuovo accertamento radiologico.
Alla luce delle ulteriori limitazioni che tale lesione comporta in
termini di esigibilità lavorativa, l’insorgente ha ribadito di non potere
essere considerata pienamente abile al lavoro nello svolgimento di attività
adatte.
Ella ha, infine, considerato fuori luogo l’affermazione con la
quale l’amministrazione ha reputato che il referto del dr. __________ potrebbe
costituire una base per una domanda di revisione, visto che la questione
concernente la percentuale di incapacità al guadagno non è ancora stata
definita (doc. XIII).
1.9. Con osservazioni del 20 aprile 2022
l’assicuratore infortuni ha ribadito la correttezza della valutazione peritale
del dr. __________, ritenendo l’assicurata pienamente abile al lavoro nello
svolgimento di attività idonee (doc. XV).
1.10. Con scritto del 29 aprile 2022 il
legale dell’insorgente ha ribadito che, non essendo ancora stata determinata la
capacità lavorativa, non vi è spazio per sostenere la possibilità di una
domanda di revisione (doc. XVII).
Tali considerazioni sono state
trasmesse all’amministrazione (doc. XVIII), per conoscenza.
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia
del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF
8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel
merito
2.2. L’oggetto della lite è circoscritto
unicamente all’entità della rendita di invalidità spettante all’assicurata.
Esula, invece, dalla presente
vertenza il tema dell’IMI, ritenuto come nella decisione su opposizione qui
impugnata l’CO 1 ha annullato la decisione nella misura in cui ne negava il
diritto, indicando espressamente che, in mancanza di una valutazione medica da
parte del dr. __________, occorreva procedere ad un complemento istruttorio
prima di potersi pronunciarsi, attraverso una separata decisione suscettibile
di opposizione.
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03
del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che
l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a
sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo
per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in
seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA
prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.
16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra
Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la
DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli
elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o
psichica (fattore medico)
2.
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado
dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione
attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF
Fatti
I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché
concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha,
più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle
conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare
che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può
far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso
la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa
(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva
può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le
condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda,
che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di
produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro
generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che
gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro
(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si
può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno
alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la
fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non
riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza
se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o
considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non
considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di
sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non
si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si
collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in
cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,
p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5
In concreto, va rilevato che alla
base della decisione dell’amministrazione di assegnare all’assicurata il diritto
ad una rendita d’invalidità, vi è l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa
enunciata, conformemente a quanto disposto nella sentenza di rinvio atti per
ulteriori accertamenti STCA 35.2019.85 del 30 gennaio 2020, dal dr. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica.
Quest’ultimo, con referto
peritale del 3 novembre 2020, ha così risposto alle domande peritali:
" Domande
per il perito
1.
Tenuto
conto dei postumi infortunistici esistono degli impedimenti nell’esercizio
della professione originaria di magazziniera e addetta alle pulizie?
Assenza di elementi che permettano di
ritenere che le considerazioni espresse a questo proposito nel rapporto della
valutazione della capacità funzionale (VCF) del 8.2.2018 non mantengano tuttora
la loro validità.
Facendo astrazione del tenore del
rapporto della valutazione della capacità funzionale del 8.2.2018, dovendo
prendere posizione sulla capacità lavorativa attuale, con riferimento al tenore
del rapporto di visita del 12 aprile 2019 e ai correttivi apportati nel
messaggio di posta elettronica datato dello stesso giorno, la signora RI 1
viene ritenuta abile al lavoro in misura completa per quanto attiene alle
mansioni che comportano la movimentazione di pesi di una decina di kg
(fattibile con l’ingaggio di ambedue gli arti superiori), la guida di un
veicolo, i lavori svolti all’altezza di un banco e i lavori di pulizia.
Presenza per contro di limitazioni nelle attività svolte al di sopra
dell’orizzontale e nella movimentazione di carichi di 23 rispettivamente 25 kg.
2.
Con
riferimento alla professione originaria, nel caso in cui lo svolgimento della
stessa in misura completa non fosse esigibile con rendimento pieno, deve essere
ammessa anche una limitazione dell’orario lavorativo?
Lo stato clinico della spalla destra
non giustifica una diminuzione dell’orario lavorativo.
3.
Nel caso
in cui lo svolgimento della professione originaria non dovesse più essere
ritenuto esigibile, rispondere alle seguenti domande:
3.a Tenuto conto
dei postumi infortunistici quali posizioni e funzioni (ad es. posizione seduta,
in piedi, in movimento, alternata, accovacciata, inginocchiata,
sollevamento/porto di pesi, salire/scendere le scale a gradini/a pioli,
maneggiare degli attrezzi, attività oltre l’orizzontale ecc.) non sono più
esigibili?
3.b Tenuto conto
dei postumi infortunistici quali posizioni e funzioni sono esigibili solo in
misura ridotta (dal lato temporale e del rendimento).
3.c Tenuto conto
dei postumi infortunistici quali posizioni e funzioni possono essere svolte
senza alcun impedimento?
Assenza di elementi che permettano di
ritenere che le considerazioni espresse a questo proposito nel rapporto della
valutazione della capacità funzionale (VCF) del 8.2.2018 non mantengano tuttora
la loro validità.
Facendo astrazione dal tenore del
rapporto della valutazione della capacità funzionale (VCF) del 8.2.2018,
dovendo prendere posizione sulla capacità lavorativa attuale riterrei
personalmente la signora RI 1 abile al lavoro in misura completa nello
svolgimento di attività leggere con ingaggio dell’arto superiore destro al di
sotto dell’orizzontale, senza movimenti bruschi non controllati o ripetitivi ad
ampio raggio. Limite di carico 5 kg tenuti scostati dal tronco con il solo arto
superiore destro.
3.d Tenuto
conto delle risposte precedenti la persona assicurata può lavorare tutto il
giorno o a seguito dei postumi infortunistici sussistono delle limitazioni dal
lato temporale nel senso che essa necessita di pause aggiuntive, una pausa di
mezzogiorno prolungata, può lavorare solo a metà tempo, ecc (pf. quantificare)?
Lo stato clinico della spalla destra non giustifica una
diminuzione dell’orario lavorativo.
3.e Tenuto
conto dei postumi infortunistici sussistono delle ulteriori limitazioni?
No.
3.f Tenuto
conto dei postumi infortunistici e alla luce delle risposte precedenti la
persona assicurata è rallentata rispetto a una persona sana o altrimenti
limitata nelle proprie prestazioni?
L’ingaggio dell’arto superiore destro nei limiti della
caricabilità può comportare un affaticamento, non tale tuttavia da giustificare
una riduzione del tempo di lavoro.
Domande supplementari dell’avvocato della persona assicurata
1.
Con
riferimento ai rapporti medici del 29.11.2018 e del 23.05.2019, con i quali il
PD dr. med. __________, consulente incaricato dalla CO 1, ha dichiarato la
signora RI 1 inabile al 100% per le attività di magazziniera, rispettivamente
inabile nella misura del 70% per le attività più leggere (abile quindi al 30%
per attività più leggere), dica il perito se condivide tale valutazione.
No, non condivido la valutazione del dr. __________.
2.
In caso in
cui non condivida il contenuto dei rapporti medici del PD dr. __________,
motivi il perito adeguatamente.
Il tenore della lettera del dr. __________ del 23.5.2019, che ha
visitato la paziente in una sola occasione il 29.11.2018, lascia trasparire un
chiaro riferimento alla componente soggettiva dei dolori risentiti e delle
limitazioni riportate nella ponderazione della capacità lavorativa della
signora RI 1. Vengono inoltre considerate anche delle mansioni teoriche in
qualità di magazziniera (carichi all’altezza della testa e al di sopra)
apparentemente non richieste secondo quanto ritenuto nel rapporto di visita del
12.4.2019
Anche la nozione di capacità lavorativa limitata al 30% nello
svolgimento di mansioni amministrative non è condivisibile se si tiene conto
dei reperti oggettivi in assenza di atrofie muscolari, in presenza di
un’articolazione gleno-omerale intatta e della mobilità dimostrata
(quest’ultima malgrado le riserve sollevate sopra).” (Doc. 244)
L’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha contestato le
risultanze peritali del dr. __________ (cfr. doc. 258), producendo a comprova
delle proprie pretese un referto del 3 marzo 2021 del dr. __________, spec. FMH
in ortopedia e traumatologia, concernente la visita ambulatoriale del 3.3.2021:
" (…)
Diagnosi:
-
Ipomobilità della spalla con elevazione massima a circa 90°, abduzione a
circa 40°, intra-rotazione con pollice a livello gluteale, extra-rotazione
deficitaria di circa 10°
Anamnesi:
incontro la paziente che mi riferisce che nel 2016 ha avuto un
infortunio cadendo dalle scale con trauma a carico della spalla destra, per la
quale aveva eseguito della fisiokinesiterapia per circa un anno e mezzo, dopo
la quale comunque il dr. med. __________ aveva provveduto ad effettuare una
sutura del tendine sovraspinoso infraspinato, tenotomia del capolungo del
bicipite brachiale e acromion plastica della spalla destra per via
artroscopica.
La paziente aveva proseguito la fisiokinesiterapia, ma per la
persistenza di dolori anteriori e deficit di elevazione per dolore anteriore,
la paziente ha svolto anche due ulteriori visite dal Prof. __________ (inviata
dalla CO 1) e dal Prof. __________ a __________ in modo autonomo, il quale
aveva proposto un’eventuale artroscopia per valutare quale fosse la
problematica all’interno della spalla.
In data odierna la paziente appunto presenta attivamente una
limitazione della funzionalità soprattutto oltre il livello delle spalle. Con
difficoltà estrema nell’elevazione fino a 90° attivamente (passivamente non
oltre i 40°), extrarotazione limitata a 20° difficoltà estrema nell’abduzione
(80° circa).
La paziente riferisce dolore in sede del capolungo del bicipite
brachiale e a livello dell’articolazione acromion clavicolare e a livello della
muscolatura del tricipite omerale e del fascio posteriore del deltoide e del
muscolo grande rotondo.
Attualmente ritengo che la paziente non possa salire e scendere le
scale a pioli né sollevare pesi fino a livello della regione addominale non
maggiore di 10 kg con entrambi gli arti superiori e di 5 kg con l’arto
superiore destro.
Per quanto riguarda qualsiasi tipo di attività oltre l’orizzontale
queste ultime non sono più esigibili almeno al momento.
Attualmente ritengo che la paziente non possa svolgere in nessuna
misura qualsiasi tipo di attività al di sopra dell’orizzontale con inabilità in
tali mansioni al 100%. Sicuramente la paziente risulta rallentata e limitata
anche nelle attività al di sotto dell’orizzontale e necessita di pause vista la
scarsa forza e resistenza alla fatica della muscolatura del cingolo scapolare e
dell’arto superiore destro.
Con riferimento alla professione originaria di magazziniera ed
addetta alle pulizie ritengo la paziente non possa più svolgere in maniera
completa e con rendimento pieno la professione originaria.
A questo punto consiglierei di effettuare della fisiokinesiterapia
per la risoluzione delle contratture muscolari suddette ed un’eventuale
infiltrazione ecoguidata a livello del solco bicipitale con cortisonico e
anestetico locale e degli esercizi di stretching per il muscolo bicipite
omerale.
In considerazione che la paziente ha già effettuato fisioterapia e
plurime visite specialistiche, e vista la diatriba con la CO 1, mi sento di
proporre che la paziente venga sottoposta ad una artroscopia della spalla
destra in Italia (eventualmente dal Prof. __________) e con la presenza
all’intervento di un medico di fiducia della CO 1, per valutare innanzitutto le
eventuali cause di dolore e limitazione funzionale (lesione e quindi sutura del
tendine sottoscapolare, rilesione del tendine sovraspinoso e quindi risutura
previe biopsie per esclusione infezione low-grade, capsulectomia anteriore ed
apertura del triangolo dei rotatori per guadagnare in extrarotazione). Non ho
previsto ulteriori controlli.” (Doc. 259)
Tale documentazione medica è stata sottoposta al dr. __________,
il quale, con valutazione atti del 15 luglio 2021, ha osservato:
" (…) Facendo
seguito alla sua richiesta del 25.6.2021, con riferimento alla perizia del
3.11.2020, posso esprimere le seguenti considerazioni a proposito del rapporto
del dr. __________ del 3.3.2021.
Le limitazioni della funzionalità ritenute dal dr. __________ nel
testo del rapporto del 3.3.2021 rispecchiano nel loro insieme quelle
documentate negli atti a disposizione, con una mobilità verso l'alto limitata
indicativamente all'orizzontale (vedi rapporto dr. __________ del 23.5.2019:
"Sie konnte den Arm bis etwa zur Horizontalen heben") e una rotazione
esterna in leggero miglioramento.
La mobilità attiva ritenuta dal dr. __________ risulta in tutti i
casi essere migliore rispetto a quella dimostrata in occasione della
valutazione della capacità funzionale il mese di febbraio 2018 con il gomito
tenuto in flessione e il braccio attaccato al tronco.
(…).
Fa eccezione il valore di flessione di 150º riportato dal dr. __________
nel rapporto del 24.7.2018, non più confermato neppure dal dr. __________ nel
rapporto del 3.12.2018.
Da notarsi nel decorso un apparente lento e sensibile incremento
del movimento in rotazione esterna, in precedenza completamente bloccato.
Complessivamente, per quanto attiene all'aspetto funzionale, la
situazione descritta dal dr. __________ risulta essere nell'insieme equivalente
a quella già ritenuta in precedenza, in tutti i casi senza
cambiamenti/peggioramenti di rilievo.
La localizzazione dei dolori descritta dal dr. __________ in
corrispondenza dell'articolazione acromioclavicolare, del versante posteriore
della spalla, del deltoide e lungo il braccio non si differenzia da quelle già
riportate in precedenza.
L'insieme del quadro clinico descritto dal dr. __________ risulta
quindi essere equivalente a quello già riportato in precedenza, senza
miglioramenti né peggioramenti di rilievo.
Dal punto di vista diagnostico, rispettivamente terapeutico, il
dr. __________ fa nuovamente riferimento a un intervento artroscopico per
valutazione delle eventuali cause del dolore e della limitazione funzionale.
Opzione chirurgica peraltro già ventilata anche dal dr. __________
(vedi rapporto del 3.12.2018), sconsigliata tuttavia di fronte a una prognosi
piuttosto sfavorevole.
La proposta di far effettuare un intervento da parte di un collega
italiano in presenza di un medico di fiducia della CO 1 non è ragionevolmente
suscettibile di apportare dei sostanziali benefici di rilievo.
Indipendentemente dalla funzione delle persone presenti, è in
effetti compito del chirurgo documentare dettagliatamente i reperti riscontrati,
i gesti tecnici effettuati e il risultato ottenuto.
Documentazione peraltro molto facilitata dall'elettronica nello
svolgimento di interventi per via artroscopica.
Data fiducia alla competenza dell'operatore, la prognosi di un
intervento non viene ragionevolmente influenzata
dalla presenza o meno di un medico di fiducia dell'assicuratore durante
l'intervento.
Prognosi ritenuta piuttosto sfavorevole da parte del dr. __________.
Essa è suscettibile di dipendere (lista non conclusiva) da quanto riscontrato
ed effettuato durante l'intervento, dal decorso del processo naturale di
guarigione (evoluzione della reazione flogistica post-operatoria, cicatrizzazione
dei diversi tessuti, insorgenza di eventuali aderenze, stato di salute "in
generale", influenza di ulteriori fattori imponderabili, ...),
dall'aderenza della paziente alle misure terapeutiche e riabilitative
post-operatorie, dalla gestione e dall'elaborazione dei potenziali disturbi
residui (in presenza di documentate discrepanze e autolimitazioni), ….
Sotto l'aspetto diagnostico, rispettivamente terapeutico, la
proposta di un intervento in presenza di rappresentanti delle parti, formulata
dal dr. Sedran nel rapporto del 3.3.2021, non rappresenta quindi nessun nuovo
sostanziale elemento di giudizio nella valutazione del passato ma neppure in
ottica prognostica.
Da notarsi peraltro la predisposizione piuttosto negativa verso un
nuovo intervento segnalata dalla signora RI 1 in occasione della valutazione
peritale.
II dr. __________ ritiene la signora RI 1 essere rallentata e
limitata anche nelle attività al di sotto dell'orizzontale, con necessità di
pause a causa della scarsa forza e resistenza alla fatica della muscolatura del
cingolo scapolare e dell'arto superiore destro.
Per quanto attiene all'approccio terapeutico attivo, rivolto al
miglioramento della competenza muscolare, il rapporto della Clinica __________
del 6.11.2017 fa chiaramente ed esplicitamente riferimento non solo a
un'attitudine singolare verso il dolore e lo sforzo, con un'importante
amplificazione dei sintomi. Esso ritiene pure una propensione negativa della
signora RI 1 nei riguardi della riabilitazione senza concedere nessun
orientamento mirato dell'approccio terapeutico.
La presenza di una pessimissima compliance è pure stata
puntualizzata dal dr __________ nel rapporto del 21.11.2017.
La presa a carico terapeutica è successivamente addirittura stata
sospesa in seguito alle varie sedute mancate dalla signora RI 1 (vedi messaggio
di posta elettronica del 30.3.2018).
La prescrizione datata 2.3.2018 prevedeva un rinforzo progressivo,
obiettivo già determinato anche nella
prescrizione del 17.1.2018.
L'incarto a mia disposizione non
contiene delle prescrizioni di fisioterapia successive al mese di marzo
2018.
In occasione della visita la signora RI 1 riferiva non fare niente per
conto proprio
per la spalla.
Sulla base del tenore degli atti a disposizione le diverse
opportunità messe a disposizione per migliorare la competenza muscolare (forza
e resistenza), non solo in sede ambulatoriale ma pure stazionaria, non sono
state colte rispettivamente messe a profitto dalla signora RI 1.
Per quanto attiene alla valutazione della capacità lavorativa
traspare chiaramente il riferimento da parte del dr. __________ a quanto
dimostrato e riferito dalla signora RI 1, senza alcuna considerazione/ponderazione
critica rispetto alle discrepanze ripetutamente constatate nel corso degli
anni.
In questo contesto, così come nel suo insieme, non ritengo che le
considerazioni espresse dal dr. __________ nel rapporto del 3.3.2021 apportino
nuovi elementi di giudizio atti a invalidare gli argomenti sviluppati nel
rapporto peritale del 3.11.2020.” (Doc. 268)
2.6
In corso di causa l’insorgente ha
contestato la valutazione della capacità lavorativa del dr. __________, producendo
un referto dell’11 marzo 2022 redatto dal dr. __________, medico aggiunto del
Servizio di ortopedia e traumatologia __________, del seguente tenore:
" Valutazione
ambulatoriale dell’11.02.2022
riferisco in merito alla summenzionata paziente che è stata da me
visitata in data odierna e che in seguito ad un infortunio del 14.10.2014 si
procurava trauma contusivo alla spalla destra con frattura dell’omero prossimale
trattata inizialmente conservativamente.
Visto il persistere dei dolori ed ipostenia nonostante trattamento
conservativo, in data 07.06.2017 veniva operata presso la Clinica __________ di
riparazione della cuffia rotatoria, riparazione del muscolo sovraspinato,
sottospinato con tenotomia del bicipite ed acromioplastica.
Nonostante la terapia chirurgica, la paziente ha continuato ad
accusare dolore ed ipostenia che impedivano la maggior parte delle attività
della vita quotidiana in particolare movimenti over haed e con dolore che
disturba il sonno.
La paziente in seguito a questo esito non favorevole anche della
terapia chirurgica si è sottoposta ad altri pareri clinici, in particolare in
data 29.11.2018 inviata direttamente dalla CO 1 presso la clinica __________,
veniva visitata dal dr. __________ che attestava oltre alle lesioni già
trattate con la terapia chirurgica anche una chiara lesione parziale del III
superiore del sottoscapolare che non era stata riparata.
Non era in grado durante quella consultazione di valutare l’entità
dei sintomi derivanti da tale lesione.
In seguito la paziente è stata sottoposta a visita specialistica
anche a __________ dal Prof. __________ e nuovamente presso la Clinica __________
dal dr. __________.
L’ultima consultazione del dr. __________ risale al 3.3.2021 dove
si evidenzia una limitazione della funzionalità della spalla destra con
elevazione fino a 90° attivo, 140° passivo, rotazione esterna 20° e l’abduzione
80°.
All’odierna consultazione ho potuto constatare che la spalla
mantiene gli stessi gradi di movimento ma non riportato osservo una fortissima
limitazione della rotazione interna con braccio destro che non arriva oltre
L5-S1 e con un Lift-off Test positivo.
A questo punto è verosimile pensare che la lesione non trattata
del sottoscapolare sia effettivamente significativa per la funzionalità della
spalla della paziente ed è probabilmente peggiorata nel tempo.
L’ultimo esame diagnostico disponibile è un’artro-RM eseguita
presso l’Istituto __________ di __________ del 2018.
In sintesi la condizione clinica attuale della paziente, oltre a
non consentire l’esecuzione di attività over haed come già attestato, determina
la difficoltà della paziente anche ad eseguire dei lavori al di sotto del
livello delle spalle con pause dovute all’affaticabilità ed al dolore che sono
numerose durante la giornata.
La paziente riferisce come per esempio durante l’esecuzione di
lavori domestici, anche solo quelli al di sotto del livello delle spalle, dopo
circa due ore di attività deve sospendere per almeno due ore dovuto alla
comparsa di dolore ed ipostenia che le impediscono in quel momento qualsiasi
attività.
Se poi le attività sono anche con movimenti ripetitivi, come per
esempio stirare, l’autonomia della paziente scende a non oltre mezz’ora.
Per quanto riguarda l’evoluzione clinica, è chiaro che se la
lesione del sottoscapolare sta peggiorando nel tempo, questo comporterà
un’ulteriore riduzione della capacità lavorativa della paziente.
Per tale motivo ritengo utile che la paziente esegua una nuova
Artro-RM della spalla destra sia per confrontare l’entità della lesione
rispetto all’ultimo esame effettuato che risale ad oltre 4 anni or sono, sia
per vedere le possibilità terapeutiche di miglioramento della funzionalità e
dei sintomi che ancora accusa la paziente a livello della spalla e dell’arto
superiore destro.” (Doc. IX/1)
L’CO 1 ha ritenuto che l’ipotesi di un peggioramento ventilato dal
dr. __________ “potrebbe tutt’al più essere vantata in un’eventuale procedura
di revisione” (doc. XV).
2.7
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.
5.
in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.
4b).
2.8
Chiamato a
pronunciarsi nella concreta evenienza, tutto ben considerato, il TCA ritiene di
poter validamente fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento peritale
espresso - a seguito della sentenza cantonale di rinvio e nel rispetto della
procedura di cui all’art. 44 LPGA - dall’esperto amministrativo, specialista
proprio nella materia che qui interessa e che vanta un’ampia esperienza nella
medicina infortunistica e assicurativa, secondo il quale i postumi
infortunistici rendono ancora esigibile al 100% lo svolgimento di attività
adeguate, leggere, con ingaggio dell’arto superiore destro al di sotto
dell’orizzontale, senza movimenti bruschi non controllati o ripetitivi ad ampio
raggio.
In
particolare, dalla documentazione agli atti non emergono indizi concreti
suscettibili di sminuire il valore probatorio attribuito alla perizia elaborata
dal dr. __________.
Da notare, al riguardo, come il
perito abbia preso espressamente posizione riguardo al referto del dr. __________
prodotto in sede di opposizione, spiegando le ragioni per le quali lo stesso
non apporti elementi in grado di rimettere in discussione le conclusioni
peritali (cfr. doc. 268). Il TCA non ha motivo per scostarsi da tali
considerazioni, ben motivate e condivisibili.
Quanto all’unico referto medico
prodotto dall’insorgente in corso di causa per dimostrare la presunta
inaffidabilità del referto peritale del dr. __________, ossia il referto
dell’11 marzo 2022 del dr. __________, va qui evidenziato come quest’ultimo
abbia, di fatto, confermato la presenza di una immutata funzionalità della
spalla destra rispetto a quanto valutato dal dr. __________ (e, di conseguenza,
anche dal dr. __________, n.d.r.), aggiungendo che la condizione clinica
dell’assicurata “determina la difficoltà della paziente anche ad eseguire dei
lavori al di sotto del livello delle spalle con pause dovute all’affaticabilità
ed al dolore che sono numerose durante la giornata”.
A giustificazione di tale
affermazione il dr. __________ ha riportato la descrizione della dolorabilità
risentita soggettivamente dall’interessata nell’esecuzione dei lavori
domestici, senza quantificare a quanto ammonti la capacità lavorativa residua
nello svolgimento di attività idonee, limitandosi a rilevare che “per quanto
riguarda l’evoluzione clinica, è chiaro che se la lesione del sottoscapolare
sta peggiorando nel tempo, questo comporterà un’ulteriore riduzione della
capacità lavorativa della paziente” (doc. IX/1, corsivo della redattrice).
Ora, a mente del TCA, quanto
indicato dal dr. __________ non apporta indizi concreti tali da poter
influire sul valore probatorio della perizia del dr. __________, essendosi il
medico limitato ad indicare una futura possibile riduzione in termini di
capacità lavorativa legata ad un peggioramento di funzionalità della spalla
destra, ancora tutto da accertare, senza minimamente confrontarsi in maniera critica
con le discrepanze ripetutamente constatate nel corso degli anni in tema di amplificazione
dei sintomi e di pessima compliance già messe in evidenza dal perito.
Egli,
inoltre, come correttamente indicato dall’assicuratore infortuni, non ha preso
posizione riguardo alla valutazione del dr. __________, alla quale non ha fatto
cenno alcuno.
Anche le obiezioni
ricorsuali sollevate dal legale a proposito della contraddittorietà in termini
insita nella valutazione peritale di una piena capacità lavorativa nonostante
il riconoscimento di una affaticabilità dopo utilizzo dell’arto superiore non appaiono
atte a supportare la pretesa inaffidabilità del referto peritale del dr. __________.
Il fatto che l’assicurata presenti un affaticamento allorquando utilizza l’arto
superiore non le dà, difatti, automaticamente diritto, contrariamente a quanto
preteso dal suo patrocinatore, ad una riduzione dell’orario lavorativo.
Sul tema specifico,
in effetti, si è espressamente pronunciato il dr. __________, escludendo che
l’interessata presenti una riduzione del tempo di lavoro nell’esercizio di
attività idonee, esigibili in misura completa (cfr. doc. 244 pag. 12, risposta
3f: “l’ingaggio dell’arto superiore destro nei limiti della caricabilità
può comportare un affaticamento, non tale tuttavia da giustificare una
riduzione del tempo di lavoro”, corsivo della redattrice).
Quanto alla diversa valutazione
della capacità lavorativa residua risultante dal referto peritale rispetto a
quanto apprezzato dal dr. __________, pure messa in evidenza nel ricorso, il
TCA sottolinea come il dr. __________, in sede peritale, abbia espressamente
motivato le ragioni del proprio dissenso, rilevando che “la nozione di capacità
lavorativa limitata al 30% nello svolgimento di mansioni amministrative non è
condivisibile se si tiene conto dei reperti oggettivi in assenza di atrofie
muscolari, in presenza di un’articolazione gleno-omerale intatta e della
mobilità dimostrata (quest’ultima malgrado le riserve sollevate sopra)” (doc.
244).
Alla luce di queste chiare e ben
motivate considerazioni espresse dal perito incaricato dalla CO 1, il TCA non
può che condividere le conclusioni alle quali è giunto il dr. __________ a
proposito di una piena capacità lavorativa dell’interessata nello svolgimento
di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali.
Va, peraltro, rilevato che gli
impedimenti funzionali che presenta l’insorgente sono quelli che si
riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni alle spalle: in
sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente,
trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto
superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale
(cfr., fra le tante, STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021, consid. 2.4.3.; STCA
35.2018.52
del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA 35.2018.38 del 10 ottobre
2018, consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid. 2.3.5, STCA
35.2017.37
del 23 novembre 2017, consid. 2.6, STCA 35.2017.2 del 2 ottobre
2017, consid. 2.6; STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29
luglio 1999, confermata dal TF con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000; STCA
35.2018.52
del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA 35.2020.72 dell’8 marzo
2021, consid. 2.4.4; STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021 consid. 2.6).
Contrariamente a quanto preteso
in sede ricorsuale – rilevando che “non si può pensare che la sig.ra RI 1 sia
ritenuta abile nelle attività leggere per quaranta ore settimanali riconoscendo
però tutta una serie di limitazioni funzionali e temporali quali il limite di
carico, l’affaticamento, la necessità di assenza di movimenti bruschi” (cfr.
doc. I pag. 10) – questo Tribunale rileva che l'esigibilità indicata dal perito
medico risulta pure plausibile alla luce dei precedenti giurisprudenziali,
riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti
superiori (cfr., tra le tante, STCA 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 consid. 2.9
e i numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo
2021.
consid. 2.4.4 e i numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA
35.2021.5
del 18 maggio 2021 consid. 2.3.4; STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021
consid. 2.6 e STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021, consid. 2.3.3).
Sempre in merito ai precedenti
giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni
nell'utilizzo degli arti superiori, giova qui ricordare la STCA 35.2017.37 del
23.
novembre 2017 (che è stata confermata dall’Alta Corte con STF 8C_32/2018 del
7.
gennaio 2019), in particolare il consid. 2.6 nel quale il TCA ha rilevato
quanto segue:
" (…) Ad
esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere
a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive,
trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi
infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito
nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità
era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio,
il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva
unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente
confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale
ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che,
secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata
praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza
forza.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p.
347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit
funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di
svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza
con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto
ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta
incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in
attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei
compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:
"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito
flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità
nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del
nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA
succitata, consid. 2.6.).
Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid.
5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici
mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un
chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un
magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla
spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura
della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei
muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e
lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione
acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro
(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2,
riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale
alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice,
dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange
basale con instabilità a livello delle articolazioni interfalangee
dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso
una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.
In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha
dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non
bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa,
della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.
Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra
sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale,
per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era
attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo immediatamente
forti dolori all’arto superiore in questione.
In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha
confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione
dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega circolare, è stato
ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del
sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di
precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.
Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4
maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale,
nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto
inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle
carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di svolgere, a
tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.
In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale
ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "tassametrista-impiegato-operaio", che -
mentre usciva dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un
trauma distorsivo alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia
rotatoria a livello di sovraspinato e nella porzione craniale del
sottoscapolare e, successivamente - mentre andava a prendere l'automobile al
proprio domicilio - è scivolato sul ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione
su entrambi i polsi e dolori di contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando
una re-rerottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e una rottura
della cuffia dei rotatori della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo
pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le
limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito alle spalle.
In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale
ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "autista" con qualifica di
"impiegato-operaio", che - mentre stava caricando il camion - era
caduto dalla rampa di carico, riportando una frattura del capitello radiale
sinistro tipo Mason II e una frattura composta dello spigolo esterno del
processo coronoideo dell'ulna) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un
rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al gomito sinistro
(adominante).
In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo Tribunale
ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "muratore" che, a causa di un infortunio
professionale con una sega circolare, aveva subito un intervento di amputazione
trans-P2 del IV dito a destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un
rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico alla mano destra (dominante), e,
quindi, un lavoro leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e
della manipolazione di attrezzi (anche di precisione) che non richiede
un'ottima presa della mano destra e sinistra nel contempo rispettivamente
un'ottima agilità di ambedue le mani contemporaneamente.
In una sentenza 35.2016.103 del 23 marzo 2017 questo Tribunale ha
ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "parrucchiere" che, a causa di tre
infortuni non professionali, aveva riportato delle limitazioni al gomito
sinistro dominante), era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento
completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal
danno alla salute infortunistico (e più precisamente: prevalentemente impedito
nei movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di pro-supinazione del gomito
sinistro specie se contro resistenza o con pesi superiori i kg. 2-3 e possibile
l'esecuzione ripetitiva di non più di 3-4 movimenti al minuto).
Infine, in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha
giudicato completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un
assicurato che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra
con sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una
situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.
Va inoltre rilevato che il concetto d’invalidità è riferito a un
mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta
implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di
manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e
Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è
in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche
(RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le
attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle
macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che
possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002
UV Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3
aprile 2009 consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha
ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un braccio,
esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio: (…).
Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF
8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20
consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del
lavoro vi sono possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per
persone che vanno ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre
possono ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri (cfr., fra le tante, STCA
35.2017.2
del 2 ottobre 2017, consid. 2.6).” (cfr. STCA 35.2020.72 dell’8 marzo
2021, consid. 2.4.4; STCA 35.2021.4 del 26 luglio 2021, consid. 2.5.3; STCA
35.2021.44
del 16 agosto 2021, consid. 2.6; STCA 35.2021.9 del 20 settembre
2021, consid. 2.3.3).”
In conclusione, il TCA non ha
quindi motivo di dubitare delle valutazioni peritali del dr. __________.
Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo
che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo
il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore
delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti),
che RI 1 è in grado di svolgere un’attività lavorativa adeguata (ovvero
rispettosa dei limiti indicati dal dr. __________) a tempo pieno e con un
rendimento completo, compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla
salute infortunistico.
2.9
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che,
secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento
dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr.,
pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio
2003.
nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre
2002.
nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e
del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STF del
13.
giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono quindi
determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione e non contestato
dall’assicurata, i dati del 2018, anno in cui lo stato di salute si è
stabilizzato.
2.10
Per quanto concerne il reddito da
valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione
avversata, senza il danno alla salute infortunistico, l’insorgente, nel 2018,
avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 72'215.-.
Il TCA non ha motivo per
scostarsi da tale dato, rimasto del resto incontestato, determinato sulla base
di quanto indicato dal datore di lavoro dell’interessata (cfr. doc. 271).
2.11
Per quanto concerne il reddito da
invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione
avversata, con il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2018, avrebbe
realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 54'681.21.
Il salario “da invalido” è stato desunto
dai dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica, RSS 2018, che indica
che una donna adibita ad attività semplici di tipo fisico o manuale non
qualificate percepisce un salario annuo medio di CHF 54’681.21 (4'371 : 40 ore
x 41.7 ore x 12 mesi).
Tale importo, determinato
applicando in maniera corretta i dati statistici, può senz’altro essere fatto
proprio da questa Corte.
Le contestazioni ricorsuali, con le quali l’insorgente ritiene che “le 40 ore
che la CO 1 pretende di esigere dall’assicurata devono necessariamente essere
ridotte fino ad un importo massimo di circa CHF 40’000”, non possono essere
condivise, posta la totale capacità lavorativa in attività adatte determinata
in ambito medico-peritale (cfr. supra, consid. 2.8.).
Su tale cifra la CO 1 non ha
operato alcuna riduzione sociale nella decisione avversata (doc. 278 e doc. D).
Tenuto conto del riserbo di cui
deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V
393.
consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione
sociale, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. Del
resto, anche questo aspetto non è stato contestato dalla ricorrente.
Il "reddito da invalido"
ammonta, quindi, a fr. 54’681.
2.12
Confrontando ora il reddito da
invalido di fr. 54’681 con il relativo reddito da valido di fr. 72'215, si
ottiene per il 2018 un grado d’invalidità del 24.28% ([72'215 – 54’681] x 100 :
72'215 = 24.28% arrotondato al 24% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF
130.
V 121).
La decisione dell'CO 1 che ha
assegnato all’interessata il diritto ad una rendita d’invalidità del 24% va, di
conseguenza, confermata.
2.13
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo
l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti
dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della
modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 21 gennaio 2022 per cui si applica la nuova
disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti