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Decisione

35.2022.5

Corretta l'entità della rendita di invalidità assegnata all'assicurata

11 maggio 2022Italiano49 min

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.5

cr

Lugano

11 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 7 dicembre 2021 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 14 ottobre 2015, RI 1,

dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di

magazziniera/addetta alle pulizie e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli

infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è caduta dalla scala

esterna e ha battuto la spalla destra contro il muro della casa.

A causa di questo evento, ella ha

riportato la frattura pluriframmentaria della testa e del collo dell’omero

destro con distacco parziale del trochite.

Una RMN eseguita nel novembre

2016 ha poi evidenziato la presenza di una rottura parziale del tendine del

muscolo sovraspinato, di uno spazio sottoacromiale esiguo e di un

sfilacciamento del legamento gleno-omerale medio.

Il 7 giugno 2017, l’assicurata è

quindi stata sottoposta ad un intervento artroscopico con decompressione

sottoacromiale e ricostruzione della cuffia dei rotatori (tendini sopra- e

infraspinato) (doc. 105).

L’Istituto assicuratore ha

riconosciuto la propria responsabilità e corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 28 maggio 2018 (doc.

176), poi confermata con decisione su opposizione del 28 maggio 2019 (doc.

206), l’amministrazione ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di

corta durata, ritenuto che RI 1 avrebbe nel frattempo ritrovato una piena

capacità lavorativa nella sua abituale professione alle dipendenze della ditta __________.

All’assicurata è pure stato negato il diritto a un’indennità per menomazione

dell’integrità (IMI).

Con sentenza 35.2019.85 del 30

gennaio 2020 questo Tribunale ha annullato la decisione su opposizione del 28

maggio 2019 e rinviato gli atti all’assicuratore resistente

affinché disponesse un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto ad accertare la capacità lavorativa della

ricorrente tenuto conto del danno alla salute infortunistico. Il TCA ha

precisato che nell’ipotesi in cui fosse

risultato che l’assicurata non avesse una piena capacità lavorativa nella

precedente professione, sarebbe stato ancora necessario appurare, sempre ai

fini dell’eventuale diritto ad una rendita d’invalidità, se ella potesse meglio

sfruttare la sua capacità lavorativa residua sul mercato generale del lavoro

che si suppone equilibrato. Questa Corte ha, infine, puntualizzato, che simultaneamente

al diritto alla rendita incombeva all’amministrazione approfondire anche quello

relativo all’IMI.

1.3. Eseguiti gli accertamenti medici ed

economici del caso, in particolare una perizia ortopedica a cura del dr. __________

(doc. 244), con decisione del 4 novembre 2021 l’Istituto assicuratore ha

accordato all’assicurata una rendita di invalidità del 24% dal 1° aprile 2018,

rifiutando per contro di assegnarle un’indennità per menomazione dell’integrità

(IMI) (doc. C).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 262) e dopo avere

richiesto una presa di posizione al dr. __________ (doc. 268), in data 7

dicembre 2021, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione per

quanto concerne la decorrenza e il tasso della rendita di invalidità, mentre

l’ha annullata con riferimento al danno all’integrità, tema sul quale il perito

non si è espresso e sul quale, una volta colmata tale lacuna, l’amministrazione

dovrà pronunciarsi attraverso una decisione suscettibile di opposizione (doc.

D).

1.4. Con tempestivo ricorso del 21

gennaio 2022, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via

principale, l’assegnazione di una rendita di invalidità almeno del 45% e, in

via subordinata, l’esecuzione di un complemento istruttorio e nuova

decisione.

Sostanzialmente l’insorgente ha contestato

il valore probante della perizia del dr. __________, posta a fondamento della

decisione su opposizione impugnata, ritenendo che la stessa sia

contraddittoria, incompleta e non sufficientemente motivata.

A suo modo di vedere, in

particolare, il dr. __________ sarebbe caduto in contraddizione allorquando ha valutato

che l’interessata sia totalmente abile nello svolgimento di attività adatte,

senza indicare alcun tipo di riduzione di tempo di lavoro e di rendimento,

nonostante abbia indicato che l’ingaggio prolungato dell’arto superiore

comporti un affaticamento.

Pure inspiegabile, a suo parere,

il fatto che il dr. __________ si sia scostato da quanto già indicato dal PD dr.

__________, il quale ha ritenuto l’interessata inabile al 100% nell’attività di

magazziniera e abile al 30% nelle attività più leggere.

Tenuto conto quindi delle

limitazioni funzionali che la affliggono, l’insorgente ha considerato che il

reddito da invalida non può essere superiore a fr. 40'000, con conseguente

diritto ad una rendita di invalidità almeno del 45% (doc. I).

1.5. L’CO 1, in risposta, ha chiesto che

l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6. In data 16 marzo 2022 l’insorgente

ha trasmesso al TCA un referto del dr. __________ (doc. IX + 1).

1.7. Con osservazioni del 28 marzo 2022

l’Istituto assicuratore ha rilevato come il dr. __________ non paia essere a

conoscenza del referto peritale del dr. __________, al quale non accenna,

concludendo che comunque il suo rapporto medico non presenta alcun elemento in

grado di mettere in discussione le valutazioni peritali (doc. XI).

1.8. In data 7 aprile 2022 l’insorgente

ha censurato l’operato del perito, il quale, pur rilevando gli indizi per la

lesione del bordo superiore del muscolo sottoscapolare, non ha disposto alcun

nuovo accertamento radiologico.

Alla luce delle ulteriori limitazioni che tale lesione comporta in

termini di esigibilità lavorativa, l’insorgente ha ribadito di non potere

essere considerata pienamente abile al lavoro nello svolgimento di attività

adatte.

Ella ha, infine, considerato fuori luogo l’affermazione con la

quale l’amministrazione ha reputato che il referto del dr. __________ potrebbe

costituire una base per una domanda di revisione, visto che la questione

concernente la percentuale di incapacità al guadagno non è ancora stata

definita (doc. XIII).

1.9. Con osservazioni del 20 aprile 2022

l’assicuratore infortuni ha ribadito la correttezza della valutazione peritale

del dr. __________, ritenendo l’assicurata pienamente abile al lavoro nello

svolgimento di attività idonee (doc. XV).

1.10. Con scritto del 29 aprile 2022 il

legale dell’insorgente ha ribadito che, non essendo ancora stata determinata la

capacità lavorativa, non vi è spazio per sostenere la possibilità di una

domanda di revisione (doc. XVII).

Tali considerazioni sono state

trasmesse all’amministrazione (doc. XVIII), per conoscenza.

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato

trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti

(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia

del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF

8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel

merito

2.2. L’oggetto della lite è circoscritto

unicamente all’entità della rendita di invalidità spettante all’assicurata.

Esula, invece, dalla presente

vertenza il tema dell’IMI, ritenuto come nella decisione su opposizione qui

impugnata l’CO 1 ha annullato la decisione nella misura in cui ne negava il

diritto, indicando espressamente che, in mancanza di una valutazione medica da

parte del dr. __________, occorreva procedere ad un complemento istruttorio

prima di potersi pronunciarsi, attraverso una separata decisione suscettibile

di opposizione.

2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03

del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che

l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a

sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo

per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in

seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA

prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.

16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra

Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la

DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli

elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute fisica o

psichica (fattore medico)

2.

la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado

dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione

attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF

Fatti

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza

se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o

considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non

considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,

p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

In concreto, va rilevato che alla

base della decisione dell’amministrazione di assegnare all’assicurata il diritto

ad una rendita d’invalidità, vi è l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa

enunciata, conformemente a quanto disposto nella sentenza di rinvio atti per

ulteriori accertamenti STCA 35.2019.85 del 30 gennaio 2020, dal dr. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica.

Quest’ultimo, con referto

peritale del 3 novembre 2020, ha così risposto alle domande peritali:

" Domande

per il perito

1.

Tenuto

conto dei postumi infortunistici esistono degli impedimenti nell’esercizio

della professione originaria di magazziniera e addetta alle pulizie?

Assenza di elementi che permettano di

ritenere che le considerazioni espresse a questo proposito nel rapporto della

valutazione della capacità funzionale (VCF) del 8.2.2018 non mantengano tuttora

la loro validità.

Facendo astrazione del tenore del

rapporto della valutazione della capacità funzionale del 8.2.2018, dovendo

prendere posizione sulla capacità lavorativa attuale, con riferimento al tenore

del rapporto di visita del 12 aprile 2019 e ai correttivi apportati nel

messaggio di posta elettronica datato dello stesso giorno, la signora RI 1

viene ritenuta abile al lavoro in misura completa per quanto attiene alle

mansioni che comportano la movimentazione di pesi di una decina di kg

(fattibile con l’ingaggio di ambedue gli arti superiori), la guida di un

veicolo, i lavori svolti all’altezza di un banco e i lavori di pulizia.

Presenza per contro di limitazioni nelle attività svolte al di sopra

dell’orizzontale e nella movimentazione di carichi di 23 rispettivamente 25 kg.

2.

Con

riferimento alla professione originaria, nel caso in cui lo svolgimento della

stessa in misura completa non fosse esigibile con rendimento pieno, deve essere

ammessa anche una limitazione dell’orario lavorativo?

Lo stato clinico della spalla destra

non giustifica una diminuzione dell’orario lavorativo.

3.

Nel caso

in cui lo svolgimento della professione originaria non dovesse più essere

ritenuto esigibile, rispondere alle seguenti domande:

3.a Tenuto conto

dei postumi infortunistici quali posizioni e funzioni (ad es. posizione seduta,

in piedi, in movimento, alternata, accovacciata, inginocchiata,

sollevamento/porto di pesi, salire/scendere le scale a gradini/a pioli,

maneggiare degli attrezzi, attività oltre l’orizzontale ecc.) non sono più

esigibili?

3.b Tenuto conto

dei postumi infortunistici quali posizioni e funzioni sono esigibili solo in

misura ridotta (dal lato temporale e del rendimento).

3.c Tenuto conto

dei postumi infortunistici quali posizioni e funzioni possono essere svolte

senza alcun impedimento?

Assenza di elementi che permettano di

ritenere che le considerazioni espresse a questo proposito nel rapporto della

valutazione della capacità funzionale (VCF) del 8.2.2018 non mantengano tuttora

la loro validità.

Facendo astrazione dal tenore del

rapporto della valutazione della capacità funzionale (VCF) del 8.2.2018,

dovendo prendere posizione sulla capacità lavorativa attuale riterrei

personalmente la signora RI 1 abile al lavoro in misura completa nello

svolgimento di attività leggere con ingaggio dell’arto superiore destro al di

sotto dell’orizzontale, senza movimenti bruschi non controllati o ripetitivi ad

ampio raggio. Limite di carico 5 kg tenuti scostati dal tronco con il solo arto

superiore destro.

3.d Tenuto

conto delle risposte precedenti la persona assicurata può lavorare tutto il

giorno o a seguito dei postumi infortunistici sussistono delle limitazioni dal

lato temporale nel senso che essa necessita di pause aggiuntive, una pausa di

mezzogiorno prolungata, può lavorare solo a metà tempo, ecc (pf. quantificare)?

Lo stato clinico della spalla destra non giustifica una

diminuzione dell’orario lavorativo.

3.e Tenuto

conto dei postumi infortunistici sussistono delle ulteriori limitazioni?

No.

3.f Tenuto

conto dei postumi infortunistici e alla luce delle risposte precedenti la

persona assicurata è rallentata rispetto a una persona sana o altrimenti

limitata nelle proprie prestazioni?

L’ingaggio dell’arto superiore destro nei limiti della

caricabilità può comportare un affaticamento, non tale tuttavia da giustificare

una riduzione del tempo di lavoro.

Domande supplementari dell’avvocato della persona assicurata

1.

Con

riferimento ai rapporti medici del 29.11.2018 e del 23.05.2019, con i quali il

PD dr. med. __________, consulente incaricato dalla CO 1, ha dichiarato la

signora RI 1 inabile al 100% per le attività di magazziniera, rispettivamente

inabile nella misura del 70% per le attività più leggere (abile quindi al 30%

per attività più leggere), dica il perito se condivide tale valutazione.

No, non condivido la valutazione del dr. __________.

2.

In caso in

cui non condivida il contenuto dei rapporti medici del PD dr. __________,

motivi il perito adeguatamente.

Il tenore della lettera del dr. __________ del 23.5.2019, che ha

visitato la paziente in una sola occasione il 29.11.2018, lascia trasparire un

chiaro riferimento alla componente soggettiva dei dolori risentiti e delle

limitazioni riportate nella ponderazione della capacità lavorativa della

signora RI 1. Vengono inoltre considerate anche delle mansioni teoriche in

qualità di magazziniera (carichi all’altezza della testa e al di sopra)

apparentemente non richieste secondo quanto ritenuto nel rapporto di visita del

12.4.2019

Anche la nozione di capacità lavorativa limitata al 30% nello

svolgimento di mansioni amministrative non è condivisibile se si tiene conto

dei reperti oggettivi in assenza di atrofie muscolari, in presenza di

un’articolazione gleno-omerale intatta e della mobilità dimostrata

(quest’ultima malgrado le riserve sollevate sopra).” (Doc. 244)

L’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha contestato le

risultanze peritali del dr. __________ (cfr. doc. 258), producendo a comprova

delle proprie pretese un referto del 3 marzo 2021 del dr. __________, spec. FMH

in ortopedia e traumatologia, concernente la visita ambulatoriale del 3.3.2021:

" (…)

Diagnosi:

-

Ipomobilità della spalla con elevazione massima a circa 90°, abduzione a

circa 40°, intra-rotazione con pollice a livello gluteale, extra-rotazione

deficitaria di circa 10°

Anamnesi:

incontro la paziente che mi riferisce che nel 2016 ha avuto un

infortunio cadendo dalle scale con trauma a carico della spalla destra, per la

quale aveva eseguito della fisiokinesiterapia per circa un anno e mezzo, dopo

la quale comunque il dr. med. __________ aveva provveduto ad effettuare una

sutura del tendine sovraspinoso infraspinato, tenotomia del capolungo del

bicipite brachiale e acromion plastica della spalla destra per via

artroscopica.

La paziente aveva proseguito la fisiokinesiterapia, ma per la

persistenza di dolori anteriori e deficit di elevazione per dolore anteriore,

la paziente ha svolto anche due ulteriori visite dal Prof. __________ (inviata

dalla CO 1) e dal Prof. __________ a __________ in modo autonomo, il quale

aveva proposto un’eventuale artroscopia per valutare quale fosse la

problematica all’interno della spalla.

In data odierna la paziente appunto presenta attivamente una

limitazione della funzionalità soprattutto oltre il livello delle spalle. Con

difficoltà estrema nell’elevazione fino a 90° attivamente (passivamente non

oltre i 40°), extrarotazione limitata a 20° difficoltà estrema nell’abduzione

(80° circa).

La paziente riferisce dolore in sede del capolungo del bicipite

brachiale e a livello dell’articolazione acromion clavicolare e a livello della

muscolatura del tricipite omerale e del fascio posteriore del deltoide e del

muscolo grande rotondo.

Attualmente ritengo che la paziente non possa salire e scendere le

scale a pioli né sollevare pesi fino a livello della regione addominale non

maggiore di 10 kg con entrambi gli arti superiori e di 5 kg con l’arto

superiore destro.

Per quanto riguarda qualsiasi tipo di attività oltre l’orizzontale

queste ultime non sono più esigibili almeno al momento.

Attualmente ritengo che la paziente non possa svolgere in nessuna

misura qualsiasi tipo di attività al di sopra dell’orizzontale con inabilità in

tali mansioni al 100%. Sicuramente la paziente risulta rallentata e limitata

anche nelle attività al di sotto dell’orizzontale e necessita di pause vista la

scarsa forza e resistenza alla fatica della muscolatura del cingolo scapolare e

dell’arto superiore destro.

Con riferimento alla professione originaria di magazziniera ed

addetta alle pulizie ritengo la paziente non possa più svolgere in maniera

completa e con rendimento pieno la professione originaria.

A questo punto consiglierei di effettuare della fisiokinesiterapia

per la risoluzione delle contratture muscolari suddette ed un’eventuale

infiltrazione ecoguidata a livello del solco bicipitale con cortisonico e

anestetico locale e degli esercizi di stretching per il muscolo bicipite

omerale.

In considerazione che la paziente ha già effettuato fisioterapia e

plurime visite specialistiche, e vista la diatriba con la CO 1, mi sento di

proporre che la paziente venga sottoposta ad una artroscopia della spalla

destra in Italia (eventualmente dal Prof. __________) e con la presenza

all’intervento di un medico di fiducia della CO 1, per valutare innanzitutto le

eventuali cause di dolore e limitazione funzionale (lesione e quindi sutura del

tendine sottoscapolare, rilesione del tendine sovraspinoso e quindi risutura

previe biopsie per esclusione infezione low-grade, capsulectomia anteriore ed

apertura del triangolo dei rotatori per guadagnare in extrarotazione). Non ho

previsto ulteriori controlli.” (Doc. 259)

Tale documentazione medica è stata sottoposta al dr. __________,

il quale, con valutazione atti del 15 luglio 2021, ha osservato:

" (…) Facendo

seguito alla sua richiesta del 25.6.2021, con riferimento alla perizia del

3.11.2020, posso esprimere le seguenti considerazioni a proposito del rapporto

del dr. __________ del 3.3.2021.

Le limitazioni della funzionalità ritenute dal dr. __________ nel

testo del rapporto del 3.3.2021 rispecchiano nel loro insieme quelle

documentate negli atti a disposizione, con una mobilità verso l'alto limitata

indicativamente all'orizzontale (vedi rapporto dr. __________ del 23.5.2019:

"Sie konnte den Arm bis etwa zur Horizontalen heben") e una rotazione

esterna in leggero miglioramento.

La mobilità attiva ritenuta dal dr. __________ risulta in tutti i

casi essere migliore rispetto a quella dimostrata in occasione della

valutazione della capacità funzionale il mese di febbraio 2018 con il gomito

tenuto in flessione e il braccio attaccato al tronco.

(…).

Fa eccezione il valore di flessione di 150º riportato dal dr. __________

nel rapporto del 24.7.2018, non più confermato neppure dal dr. __________ nel

rapporto del 3.12.2018.

Da notarsi nel decorso un apparente lento e sensibile incremento

del movimento in rotazione esterna, in precedenza completamente bloccato.

Complessivamente, per quanto attiene all'aspetto funzionale, la

situazione descritta dal dr. __________ risulta essere nell'insieme equivalente

a quella già ritenuta in precedenza, in tutti i casi senza

cambiamenti/peggioramenti di rilievo.

La localizzazione dei dolori descritta dal dr. __________ in

corrispondenza dell'articolazione acromioclavicolare, del versante posteriore

della spalla, del deltoide e lungo il braccio non si differenzia da quelle già

riportate in precedenza.

L'insieme del quadro clinico descritto dal dr. __________ risulta

quindi essere equivalente a quello già riportato in precedenza, senza

miglioramenti né peggioramenti di rilievo.

Dal punto di vista diagnostico, rispettivamente terapeutico, il

dr. __________ fa nuovamente riferimento a un intervento artroscopico per

valutazione delle eventuali cause del dolore e della limitazione funzionale.

Opzione chirurgica peraltro già ventilata anche dal dr. __________

(vedi rapporto del 3.12.2018), sconsigliata tuttavia di fronte a una prognosi

piuttosto sfavorevole.

La proposta di far effettuare un intervento da parte di un collega

italiano in presenza di un medico di fiducia della CO 1 non è ragionevolmente

suscettibile di apportare dei sostanziali benefici di rilievo.

Indipendentemente dalla funzione delle persone presenti, è in

effetti compito del chirurgo documentare dettagliatamente i reperti riscontrati,

i gesti tecnici effettuati e il risultato ottenuto.

Documentazione peraltro molto facilitata dall'elettronica nello

svolgimento di interventi per via artroscopica.

Data fiducia alla competenza dell'operatore, la prognosi di un

intervento non viene ragionevolmente influenzata

dalla presenza o meno di un medico di fiducia dell'assicuratore durante

l'intervento.

Prognosi ritenuta piuttosto sfavorevole da parte del dr. __________.

Essa è suscettibile di dipendere (lista non conclusiva) da quanto riscontrato

ed effettuato durante l'intervento, dal decorso del processo naturale di

guarigione (evoluzione della reazione flogistica post-operatoria, cicatrizzazione

dei diversi tessuti, insorgenza di eventuali aderenze, stato di salute "in

generale", influenza di ulteriori fattori imponderabili, ...),

dall'aderenza della paziente alle misure terapeutiche e riabilitative

post-operatorie, dalla gestione e dall'elaborazione dei potenziali disturbi

residui (in presenza di documentate discrepanze e autolimitazioni), ….

Sotto l'aspetto diagnostico, rispettivamente terapeutico, la

proposta di un intervento in presenza di rappresentanti delle parti, formulata

dal dr. Sedran nel rapporto del 3.3.2021, non rappresenta quindi nessun nuovo

sostanziale elemento di giudizio nella valutazione del passato ma neppure in

ottica prognostica.

Da notarsi peraltro la predisposizione piuttosto negativa verso un

nuovo intervento segnalata dalla signora RI 1 in occasione della valutazione

peritale.

II dr. __________ ritiene la signora RI 1 essere rallentata e

limitata anche nelle attività al di sotto dell'orizzontale, con necessità di

pause a causa della scarsa forza e resistenza alla fatica della muscolatura del

cingolo scapolare e dell'arto superiore destro.

Per quanto attiene all'approccio terapeutico attivo, rivolto al

miglioramento della competenza muscolare, il rapporto della Clinica __________

del 6.11.2017 fa chiaramente ed esplicitamente riferimento non solo a

un'attitudine singolare verso il dolore e lo sforzo, con un'importante

amplificazione dei sintomi. Esso ritiene pure una propensione negativa della

signora RI 1 nei riguardi della riabilitazione senza concedere nessun

orientamento mirato dell'approccio terapeutico.

La presenza di una pessimissima compliance è pure stata

puntualizzata dal dr __________ nel rapporto del 21.11.2017.

La presa a carico terapeutica è successivamente addirittura stata

sospesa in seguito alle varie sedute mancate dalla signora RI 1 (vedi messaggio

di posta elettronica del 30.3.2018).

La prescrizione datata 2.3.2018 prevedeva un rinforzo progressivo,

obiettivo già determinato anche nella

prescrizione del 17.1.2018.

L'incarto a mia disposizione non

contiene delle prescrizioni di fisioterapia successive al mese di marzo

2018.

In occasione della visita la signora RI 1 riferiva non fare niente per

conto proprio

per la spalla.

Sulla base del tenore degli atti a disposizione le diverse

opportunità messe a disposizione per migliorare la competenza muscolare (forza

e resistenza), non solo in sede ambulatoriale ma pure stazionaria, non sono

state colte rispettivamente messe a profitto dalla signora RI 1.

Per quanto attiene alla valutazione della capacità lavorativa

traspare chiaramente il riferimento da parte del dr. __________ a quanto

dimostrato e riferito dalla signora RI 1, senza alcuna considerazione/ponderazione

critica rispetto alle discrepanze ripetutamente constatate nel corso degli

anni.

In questo contesto, così come nel suo insieme, non ritengo che le

considerazioni espresse dal dr. __________ nel rapporto del 3.3.2021 apportino

nuovi elementi di giudizio atti a invalidare gli argomenti sviluppati nel

rapporto peritale del 3.11.2020.” (Doc. 268)

2.6

In corso di causa l’insorgente ha

contestato la valutazione della capacità lavorativa del dr. __________, producendo

un referto dell’11 marzo 2022 redatto dal dr. __________, medico aggiunto del

Servizio di ortopedia e traumatologia __________, del seguente tenore:

" Valutazione

ambulatoriale dell’11.02.2022

riferisco in merito alla summenzionata paziente che è stata da me

visitata in data odierna e che in seguito ad un infortunio del 14.10.2014 si

procurava trauma contusivo alla spalla destra con frattura dell’omero prossimale

trattata inizialmente conservativamente.

Visto il persistere dei dolori ed ipostenia nonostante trattamento

conservativo, in data 07.06.2017 veniva operata presso la Clinica __________ di

riparazione della cuffia rotatoria, riparazione del muscolo sovraspinato,

sottospinato con tenotomia del bicipite ed acromioplastica.

Nonostante la terapia chirurgica, la paziente ha continuato ad

accusare dolore ed ipostenia che impedivano la maggior parte delle attività

della vita quotidiana in particolare movimenti over haed e con dolore che

disturba il sonno.

La paziente in seguito a questo esito non favorevole anche della

terapia chirurgica si è sottoposta ad altri pareri clinici, in particolare in

data 29.11.2018 inviata direttamente dalla CO 1 presso la clinica __________,

veniva visitata dal dr. __________ che attestava oltre alle lesioni già

trattate con la terapia chirurgica anche una chiara lesione parziale del III

superiore del sottoscapolare che non era stata riparata.

Non era in grado durante quella consultazione di valutare l’entità

dei sintomi derivanti da tale lesione.

In seguito la paziente è stata sottoposta a visita specialistica

anche a __________ dal Prof. __________ e nuovamente presso la Clinica __________

dal dr. __________.

L’ultima consultazione del dr. __________ risale al 3.3.2021 dove

si evidenzia una limitazione della funzionalità della spalla destra con

elevazione fino a 90° attivo, 140° passivo, rotazione esterna 20° e l’abduzione

80°.

All’odierna consultazione ho potuto constatare che la spalla

mantiene gli stessi gradi di movimento ma non riportato osservo una fortissima

limitazione della rotazione interna con braccio destro che non arriva oltre

L5-S1 e con un Lift-off Test positivo.

A questo punto è verosimile pensare che la lesione non trattata

del sottoscapolare sia effettivamente significativa per la funzionalità della

spalla della paziente ed è probabilmente peggiorata nel tempo.

L’ultimo esame diagnostico disponibile è un’artro-RM eseguita

presso l’Istituto __________ di __________ del 2018.

In sintesi la condizione clinica attuale della paziente, oltre a

non consentire l’esecuzione di attività over haed come già attestato, determina

la difficoltà della paziente anche ad eseguire dei lavori al di sotto del

livello delle spalle con pause dovute all’affaticabilità ed al dolore che sono

numerose durante la giornata.

La paziente riferisce come per esempio durante l’esecuzione di

lavori domestici, anche solo quelli al di sotto del livello delle spalle, dopo

circa due ore di attività deve sospendere per almeno due ore dovuto alla

comparsa di dolore ed ipostenia che le impediscono in quel momento qualsiasi

attività.

Se poi le attività sono anche con movimenti ripetitivi, come per

esempio stirare, l’autonomia della paziente scende a non oltre mezz’ora.

Per quanto riguarda l’evoluzione clinica, è chiaro che se la

lesione del sottoscapolare sta peggiorando nel tempo, questo comporterà

un’ulteriore riduzione della capacità lavorativa della paziente.

Per tale motivo ritengo utile che la paziente esegua una nuova

Artro-RM della spalla destra sia per confrontare l’entità della lesione

rispetto all’ultimo esame effettuato che risale ad oltre 4 anni or sono, sia

per vedere le possibilità terapeutiche di miglioramento della funzionalità e

dei sintomi che ancora accusa la paziente a livello della spalla e dell’arto

superiore destro.” (Doc. IX/1)

L’CO 1 ha ritenuto che l’ipotesi di un peggioramento ventilato dal

dr. __________ “potrebbe tutt’al più essere vantata in un’eventuale procedura

di revisione” (doc. XV).

2.7

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.

5.

in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.

4b).

2.8

Chiamato a

pronunciarsi nella concreta evenienza, tutto ben considerato, il TCA ritiene di

poter validamente fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento peritale

espresso - a seguito della sentenza cantonale di rinvio e nel rispetto della

procedura di cui all’art. 44 LPGA - dall’esperto amministrativo, specialista

proprio nella materia che qui interessa e che vanta un’ampia esperienza nella

medicina infortunistica e assicurativa, secondo il quale i postumi

infortunistici rendono ancora esigibile al 100% lo svolgimento di attività

adeguate, leggere, con ingaggio dell’arto superiore destro al di sotto

dell’orizzontale, senza movimenti bruschi non controllati o ripetitivi ad ampio

raggio.

In

particolare, dalla documentazione agli atti non emergono indizi concreti

suscettibili di sminuire il valore probatorio attribuito alla perizia elaborata

dal dr. __________.

Da notare, al riguardo, come il

perito abbia preso espressamente posizione riguardo al referto del dr. __________

prodotto in sede di opposizione, spiegando le ragioni per le quali lo stesso

non apporti elementi in grado di rimettere in discussione le conclusioni

peritali (cfr. doc. 268). Il TCA non ha motivo per scostarsi da tali

considerazioni, ben motivate e condivisibili.

Quanto all’unico referto medico

prodotto dall’insorgente in corso di causa per dimostrare la presunta

inaffidabilità del referto peritale del dr. __________, ossia il referto

dell’11 marzo 2022 del dr. __________, va qui evidenziato come quest’ultimo

abbia, di fatto, confermato la presenza di una immutata funzionalità della

spalla destra rispetto a quanto valutato dal dr. __________ (e, di conseguenza,

anche dal dr. __________, n.d.r.), aggiungendo che la condizione clinica

dell’assicurata “determina la difficoltà della paziente anche ad eseguire dei

lavori al di sotto del livello delle spalle con pause dovute all’affaticabilità

ed al dolore che sono numerose durante la giornata”.

A giustificazione di tale

affermazione il dr. __________ ha riportato la descrizione della dolorabilità

risentita soggettivamente dall’interessata nell’esecuzione dei lavori

domestici, senza quantificare a quanto ammonti la capacità lavorativa residua

nello svolgimento di attività idonee, limitandosi a rilevare che “per quanto

riguarda l’evoluzione clinica, è chiaro che se la lesione del sottoscapolare

sta peggiorando nel tempo, questo comporterà un’ulteriore riduzione della

capacità lavorativa della paziente” (doc. IX/1, corsivo della redattrice).

Ora, a mente del TCA, quanto

indicato dal dr. __________ non apporta indizi concreti tali da poter

influire sul valore probatorio della perizia del dr. __________, essendosi il

medico limitato ad indicare una futura possibile riduzione in termini di

capacità lavorativa legata ad un peggioramento di funzionalità della spalla

destra, ancora tutto da accertare, senza minimamente confrontarsi in maniera critica

con le discrepanze ripetutamente constatate nel corso degli anni in tema di amplificazione

dei sintomi e di pessima compliance già messe in evidenza dal perito.

Egli,

inoltre, come correttamente indicato dall’assicuratore infortuni, non ha preso

posizione riguardo alla valutazione del dr. __________, alla quale non ha fatto

cenno alcuno.

Anche le obiezioni

ricorsuali sollevate dal legale a proposito della contraddittorietà in termini

insita nella valutazione peritale di una piena capacità lavorativa nonostante

il riconoscimento di una affaticabilità dopo utilizzo dell’arto superiore non appaiono

atte a supportare la pretesa inaffidabilità del referto peritale del dr. __________.

Il fatto che l’assicurata presenti un affaticamento allorquando utilizza l’arto

superiore non le dà, difatti, automaticamente diritto, contrariamente a quanto

preteso dal suo patrocinatore, ad una riduzione dell’orario lavorativo.

Sul tema specifico,

in effetti, si è espressamente pronunciato il dr. __________, escludendo che

l’interessata presenti una riduzione del tempo di lavoro nell’esercizio di

attività idonee, esigibili in misura completa (cfr. doc. 244 pag. 12, risposta

3f: “l’ingaggio dell’arto superiore destro nei limiti della caricabilità

può comportare un affaticamento, non tale tuttavia da giustificare una

riduzione del tempo di lavoro”, corsivo della redattrice).

Quanto alla diversa valutazione

della capacità lavorativa residua risultante dal referto peritale rispetto a

quanto apprezzato dal dr. __________, pure messa in evidenza nel ricorso, il

TCA sottolinea come il dr. __________, in sede peritale, abbia espressamente

motivato le ragioni del proprio dissenso, rilevando che “la nozione di capacità

lavorativa limitata al 30% nello svolgimento di mansioni amministrative non è

condivisibile se si tiene conto dei reperti oggettivi in assenza di atrofie

muscolari, in presenza di un’articolazione gleno-omerale intatta e della

mobilità dimostrata (quest’ultima malgrado le riserve sollevate sopra)” (doc.

244).

Alla luce di queste chiare e ben

motivate considerazioni espresse dal perito incaricato dalla CO 1, il TCA non

può che condividere le conclusioni alle quali è giunto il dr. __________ a

proposito di una piena capacità lavorativa dell’interessata nello svolgimento

di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

Va, peraltro, rilevato che gli

impedimenti funzionali che presenta l’insorgente sono quelli che si

riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni alle spalle: in

sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente,

trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto

superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale

(cfr., fra le tante, STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021, consid. 2.4.3.; STCA

35.2018.52

del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA 35.2018.38 del 10 ottobre

2018, consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid. 2.3.5, STCA

35.2017.37

del 23 novembre 2017, consid. 2.6, STCA 35.2017.2 del 2 ottobre

2017, consid. 2.6; STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29

luglio 1999, confermata dal TF con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000; STCA

35.2018.52

del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA 35.2020.72 dell’8 marzo

2021, consid. 2.4.4; STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021 consid. 2.6).

Contrariamente a quanto preteso

in sede ricorsuale – rilevando che “non si può pensare che la sig.ra RI 1 sia

ritenuta abile nelle attività leggere per quaranta ore settimanali riconoscendo

però tutta una serie di limitazioni funzionali e temporali quali il limite di

carico, l’affaticamento, la necessità di assenza di movimenti bruschi” (cfr.

doc. I pag. 10) – questo Tribunale rileva che l'esigibilità indicata dal perito

medico risulta pure plausibile alla luce dei precedenti giurisprudenziali,

riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti

superiori (cfr., tra le tante, STCA 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 consid. 2.9

e i numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo

2021.

consid. 2.4.4 e i numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA

35.2021.5

del 18 maggio 2021 consid. 2.3.4; STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021

consid. 2.6 e STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021, consid. 2.3.3).

Sempre in merito ai precedenti

giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni

nell'utilizzo degli arti superiori, giova qui ricordare la STCA 35.2017.37 del

23.

novembre 2017 (che è stata confermata dall’Alta Corte con STF 8C_32/2018 del

7.

gennaio 2019), in particolare il consid. 2.6 nel quale il TCA ha rilevato

quanto segue:

" (…) Ad

esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere

a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive,

trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi

infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito

nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità

era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio,

il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva

unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente

confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale

ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che,

secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata

praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza

forza.

Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p.

347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit

funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di

svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza

con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto

ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta

incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in

attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei

compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:

"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto

scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito

flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità

nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del

nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della

vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA

succitata, consid. 2.6.).

Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid.

5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici

mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un

chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un

magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla

spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura

della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei

muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e

lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione

acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro

(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2,

riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale

alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice,

dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange

basale con instabilità a livello delle articolazioni interfalangee

dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso

una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.

In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha

dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non

bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa,

della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.

Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra

sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale,

per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era

attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo immediatamente

forti dolori all’arto superiore in questione.

In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha

confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione

dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega circolare, è stato

ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del

sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di

precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.

Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4

maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale,

nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto

inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle

carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di svolgere, a

tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.

In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale

ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,

l'assicurato (di professione "tassametrista-impiegato-operaio", che -

mentre usciva dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un

trauma distorsivo alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia

rotatoria a livello di sovraspinato e nella porzione craniale del

sottoscapolare e, successivamente - mentre andava a prendere l'automobile al

proprio domicilio - è scivolato sul ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione

su entrambi i polsi e dolori di contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando

una re-rerottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e una rottura

della cuffia dei rotatori della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo

pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le

limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito alle spalle.

In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale

ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,

l'assicurato (di professione "autista" con qualifica di

"impiegato-operaio", che - mentre stava caricando il camion - era

caduto dalla rampa di carico, riportando una frattura del capitello radiale

sinistro tipo Mason II e una frattura composta dello spigolo esterno del

processo coronoideo dell'ulna) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un

rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni

derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al gomito sinistro

(adominante).

In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo Tribunale

ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,

l'assicurato (di professione "muratore" che, a causa di un infortunio

professionale con una sega circolare, aveva subito un intervento di amputazione

trans-P2 del IV dito a destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un

rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni

derivanti dal danno alla salute infortunistico alla mano destra (dominante), e,

quindi, un lavoro leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e

della manipolazione di attrezzi (anche di precisione) che non richiede

un'ottima presa della mano destra e sinistra nel contempo rispettivamente

un'ottima agilità di ambedue le mani contemporaneamente.

In una sentenza 35.2016.103 del 23 marzo 2017 questo Tribunale ha

ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,

l'assicurato (di professione "parrucchiere" che, a causa di tre

infortuni non professionali, aveva riportato delle limitazioni al gomito

sinistro dominante), era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento

completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal

danno alla salute infortunistico (e più precisamente: prevalentemente impedito

nei movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di pro-supinazione del gomito

sinistro specie se contro resistenza o con pesi superiori i kg. 2-3 e possibile

l'esecuzione ripetitiva di non più di 3-4 movimenti al minuto).

Infine, in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha

giudicato completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un

assicurato che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra

con sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una

situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.

Va inoltre rilevato che il concetto d’invalidità è riferito a un

mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta

implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di

manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e

Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).

Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è

in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche

(RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le

attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle

macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che

possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002

UV Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3

aprile 2009 consid. 2.3.).

In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha

ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un braccio,

esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio: (…).

Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF

8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20

consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del

lavoro vi sono possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per

persone che vanno ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre

possono ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri (cfr., fra le tante, STCA

35.2017.2

del 2 ottobre 2017, consid. 2.6).” (cfr. STCA 35.2020.72 dell’8 marzo

2021, consid. 2.4.4; STCA 35.2021.4 del 26 luglio 2021, consid. 2.5.3; STCA

35.2021.44

del 16 agosto 2021, consid. 2.6; STCA 35.2021.9 del 20 settembre

2021, consid. 2.3.3).”

In conclusione, il TCA non ha

quindi motivo di dubitare delle valutazioni peritali del dr. __________.

Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo

che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo

il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore

delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti),

che RI 1 è in grado di svolgere un’attività lavorativa adeguata (ovvero

rispettosa dei limiti indicati dal dr. __________) a tempo pieno e con un

rendimento completo, compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico.

2.9

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che,

secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento

dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr.,

pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio

2003.

nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre

2002.

nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e

del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STF del

13.

giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono quindi

determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione e non contestato

dall’assicurata, i dati del 2018, anno in cui lo stato di salute si è

stabilizzato.

2.10

Per quanto concerne il reddito da

valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione

avversata, senza il danno alla salute infortunistico, l’insorgente, nel 2018,

avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 72'215.-.

Il TCA non ha motivo per

scostarsi da tale dato, rimasto del resto incontestato, determinato sulla base

di quanto indicato dal datore di lavoro dell’interessata (cfr. doc. 271).

2.11

Per quanto concerne il reddito da

invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione

avversata, con il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2018, avrebbe

realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 54'681.21.

Il salario “da invalido” è stato desunto

dai dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica, RSS 2018, che indica

che una donna adibita ad attività semplici di tipo fisico o manuale non

qualificate percepisce un salario annuo medio di CHF 54’681.21 (4'371 : 40 ore

x 41.7 ore x 12 mesi).

Tale importo, determinato

applicando in maniera corretta i dati statistici, può senz’altro essere fatto

proprio da questa Corte.

Le contestazioni ricorsuali, con le quali l’insorgente ritiene che “le 40 ore

che la CO 1 pretende di esigere dall’assicurata devono necessariamente essere

ridotte fino ad un importo massimo di circa CHF 40’000”, non possono essere

condivise, posta la totale capacità lavorativa in attività adatte determinata

in ambito medico-peritale (cfr. supra, consid. 2.8.).

Su tale cifra la CO 1 non ha

operato alcuna riduzione sociale nella decisione avversata (doc. 278 e doc. D).

Tenuto conto del riserbo di cui

deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione

sociale, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. Del

resto, anche questo aspetto non è stato contestato dalla ricorrente.

Il "reddito da invalido"

ammonta, quindi, a fr. 54’681.

2.12

Confrontando ora il reddito da

invalido di fr. 54’681 con il relativo reddito da valido di fr. 72'215, si

ottiene per il 2018 un grado d’invalidità del 24.28% ([72'215 – 54’681] x 100 :

72'215 = 24.28% arrotondato al 24% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF

130.

V 121).

La decisione dell'CO 1 che ha

assegnato all’interessata il diritto ad una rendita d’invalidità del 24% va, di

conseguenza, confermata.

2.13

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti

dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della

modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 21 gennaio 2022 per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti