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Decisione

35.2022.50

Discusso se disturbi psichici e cognitivi costituiscono conseguenza naturale infortunio assicurato (trauma da precipitazione), nel quadro dell'esame dell'entità del grado d'invalidità e dell'IMI

19 settembre 2022Italiano54 min

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.50

mm

Lugano

19 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in

sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 giugno 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 25 maggio 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Il 15 agosto 2019, RI 1, nata nel

1989, a quel momento dipendente della ditta __________ di __________ in qualità

di addetta alle pulizie e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e

le malattie professionali presso l’CO 1, si è gettata dal balcone del suo

appartamento, precipitando da un’altezza di circa 10 metri e atterrando di

schiena su una ringhiera in acciaio.

A causa di questo evento, ella ha

riportato, secondo il rapporto di uscita 2 settembre 2019 dell’Ospedale __________

di __________, un politrauma da precipitazione con frattura L1 con paraplegia

conseguente, una frattura diafisaria trasversa scomposta del femore sinistro,

una frattura pluriframmentaria della colonna anteriore e posteriore

dell’acetabolo destro, una frattura longitudinale composta del sacro a destra,

una lacerazione del VIII segmento epatico e una contusione renale a sinistra

(doc. 44).

Dal referto 8 settembre 2021

dell’Ambulatorio __________ del Centro __________ si evince che RI 1 ha residuato

una paraplegia senso-motoria incompleta sub D12 (doc. 352).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. L’11 marzo 2020, l’amministrazione

ha emanato una decisione formale mediante la quale ha decurtato del 50% le

prestazioni in contenti in quanto l’assicurata avrebbe commesso un atto

temerario (doc. 87).

L’CO 1 ha in seguito revocato il

provvedimento, ritenuto che al momento dell’atto RI 1 era completamente priva

della capacità di agire ragionevolmente (doc. 169).

1.3. Alla chiusura del caso, con

decisione formale del 28 dicembre 2021, negata la propria responsabilità per

quanto riguarda l’aspetto psichico ed i disturbi neuropsicologici,

l’assicuratore ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita d’invalidità

del 30% a contare dal 1° giugno 2021 e di un’indennità per menomazione

dell’integrità (IMI) dell’80% (doc. 345).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 353 e doc. 372), in

data 25 maggio 2022, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua

prima decisione (doc. 387).

1.4. Con tempestivo ricorso del 24

giugno 2022, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto in via

principale che l’CO 1 venga condannato a riconoscerle una rendita

d’invalidità del 100% e un’IMI del 90% almeno, in subordine

l’assegnazione di una rendita del 66% almeno con riserva di un’eventuale grado

più elevato definito nell’ambito di un accertamento peritale psichiatrico e di

un’IMI che tenga conto del prevedibile peggioramento del danno al midollo

spinale e del danno psichico, in via ancor più subordinata il rinvio

degli atti all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione

riguardante l’entità dell’invalidità e della menomazione dell’integrità.

A sostegno delle proprie pretese,

il patrocinatore dell’insorgente contesta i seguenti aspetti:

" (…).

- l’incapacità lavorativa stabilita da CO 1 per la sola

paraplegia unicamente nella misura del 30%, rispettivamente

una capacità lavorativa residua del 70%;

- l’esclusione del nesso causale tra l’infortunio e le

problematiche psichiatriche, almeno quale concausa;

- la mancata valutazione medica della PTSD (sindrome da stress post-traumatico);

- l’esclusione del nesso causale tra l’infortunio e i deficit

cognitivi;

- il grado di IMI che non tiene conto dei prevedibili, invero

certi, peggioramenti futuri inerenti la paraplegia

e del danno psichiatrico;

- la mancata valutazione medica della spasticità del dolore neuropatico;

- il reddito da invalida;

- la riduzione sociale dal reddito da invalida unicamente nella misura

del 10%;

- che la decisione su opposizione in parola non abbia

formalizzato

la presa a carico di ulteriori cure necessarie al mantenimento

dello stato di salute attuale (fisioterapia, ecc.) e dei controlli

specialistici così come preconizzato dal medico

fiduciario CO 1.” (doc. I, p. 3)

1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6. Il 15 luglio 2022, l’avv. RA 1 ha

chiesto che gli venisse assegnato un congruo termine per presentare l’allegato

di replica (doc. V), richiesta che è stata accolta da questo Tribunale (doc.

VI).

1.7. In data 1° settembre 2022, il

rappresentante ha presentato l’allegato di replica, mediante il quale si è in

sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni, e ha prodotto

un’ulteriore certificazione dello psichiatra curante (cfr. doc. IX + allegato).

L’Istituto assicuratore si è

pronunciato in proposito l’8 settembre 2022 (doc. XI).

in diritto

2.1. In concreto, litigiosa è l’entità

della rendita d’invalidità e dell’IMI spettanti al ricorrente.

Preliminarmente, questa Corte è

però tenuta a esaminare se l’istituto assicuratore era legittimato a negare la

propria responsabilità a proposito della problematica psichica e dei disturbi

cognitivi che presenta la ricorrente, oppure no.

2.2. Disturbi psichici e

cognitivi: conseguenze dell’infortunio dell’agosto 2019?

2.2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.2.2. Il diritto alle prestazioni

risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa

condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente

essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V

177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

Se un infortunio ha semplicemente

scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,

il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e

l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad

essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se

ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.2.3. Il diritto a prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto

quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il

fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,

sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in

questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a,

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,

l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il

requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;

su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,

Losanna 1992, p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla

salute fisica, dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di

causalità è generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem

Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents

obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], n. 39).

Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per

valutare l'adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi

psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima

classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli

infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata

banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi.

Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il

modo in cui l'infortunio è stato vissuto dall'interessato, ma piuttosto

l'evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza

di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo

numero di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata eccezionalmente

lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena

menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per

ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va

classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per

contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli

insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure

rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere

adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140, consid. 6c/aa e bb e 409s.,

consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid.

4a).

2.2.4. Nella concreta evenienza, con la decisione

su opposizione impugnata, l’assicuratore resistente ha sostenuto che la problematica

psichica preesisterebbe all’evento traumatico in discussione e non ne

costituirebbe pertanto una conseguenza naturale, e ciò facendo essenzialmente

capo al parere della propria psichiatra di fiducia (cfr. doc. 387, p. 4 s.).

Dalle carte processuali emerge

che in effetti la dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,

si è pronunciata più volte in merito alle turbe psichiche presentate dalla

ricorrente, in funzione della documentazione man mano acquisita

dall’amministrazione.

Queste le considerazioni

contenute nel suo apprezzamento del 30 gennaio 2020:

" (…) In

generale godeva di buona salute. Era in cura da anni presso il dr. med. __________,

il quale la vedeva 3-4 volte all’anno a causa di dolori articolari dovuti al

lavoro fisicamente pesante. In quelle occasioni le prescriveva del Dafalgan e

le ha attestato diversi brevi periodi di inabilità lavorativa. Dal lato

psichico ella non ha mai lamentato disturbi, ma era evidente una preoccupazione

dovuta alla “tiratissima” situazione finanziaria. Egli l’aveva aiutata a

ricevere aiuti sociali e l’ultima volta che l’ha vista – 3 settimane prima

dell’evento – era più serena.

Non è mai stata in cura specialistica per una patologia

psichiatrica.

Il fratello dell’assicurata all’occasione di un colloquio con il

consulente psichiatrico dell’Ospedale __________ avvenuto il giorno dopo

l’evento ha riferito che la sorella già da tempo aveva la tendenza anche

tramite social network a rimandare ad una dimensione mistica percepita anche da

lui come eccessiva che già in passato vi erano state chiamate alla Polizia in

circostanze simili. Non ha potuto essere più preciso, perché non aveva molti

contatti con lei.

Due-tre mesi prima dell’evento in questione per la durata di 1

giorno l’assicurata aveva sentito voci e rumori ed aveva avuto sensazione di

aver una missione e il compito di trasferire numeri e lettere. Il 15.08.2019

l’assicurata ha chiamato la Polizia poiché, sentendo delle voci e dei rumori

strani nel palazzo, aveva paura che qualcuno si introducesse nel suo

appartamento. Quando è arrivata la Polizia, che le chiedeva di poter entrare,

lei ha pensato che fossero dei malintenzionati e che volessero ucciderla ed è

saltata dalla finestra/balcone precipitando da un’altezza di 10 metri.

All’occasione del colloquio psichiatrico effettuato il giorno dopo

l’assicurata non presentava sintomi psicotici, ma non si distanziava neanche da

quanto vissuto il giorno prima.

Attualmente ella è ancora ricoverata al Centro __________ di __________.

Viene seguita da una psicologa e da uno psichiatra ed assume dal

16.08.2019 una terapia farmacologica a base di Olanzapina.

(…).

Esiste una malattia mentale?

A questa domanda si può rispondere affermativamente. Da qualche

tempo l’assicurata a detta del fratello ha presentato una tendenza che

rimandava ad una dimensione mistica percepita come eccessiva. Siamo inoltre in

presenza di 2 episodi psicotici a distanza di 2-3 mesi l’uno dall’altro. Il

primo, riscioltosi spontaneamente, in meno di 36 ore, il secondo terminato con

l’evento del 15.08.2019 e la conseguente terapia farmacologica neurolettica.

Considerando la sintomatologia descritta nei vari rapporti medici contenuti

negli atti a disposizione si può confermare la diagnosi posta dal dr. med. __________

di disturbo psicotico acuto polimorfo senza sintomi schizofrenici (ICD 10

F23.0).” (doc. 80)

Con nota del 10 marzo 2020, la

dott.ssa __________ ha precisato che “l’evento del 15.08.2019 (defenestrazione)

è avvenuto a causa di uno stato psicotico ed è stato quindi valutato come

infortunio. Perciò il disturbo psichiatrico è antecedente l’evento in questione

e ne è la causa, non una sua conseguenza.” (doc. 91 – il corsivo è del

redattore).

La psichiatra fiduciaria si è

nuovamente pronunciata in merito alla fattispecie con apprezzamento del 17 giugno

2020, con il quale si è chinata sulla questione di sapere se la ricorrente

fosse, o meno, totalmente incapace di agire ragionevolmente al momento

dell’atto, circostanza che è stata finalmente ammessa:

" (…) In

quel momento l’assicurata presentava quindi un conclamato disturbo psichico

caratterizzato da una visione della realtà completamente distorta tipica dei

disturbi psicotici acuti.

Con verosimiglianza preponderante si può anche escludere la

presenza di uno stato mentale profondamente alterato da una incongrua

assunzione di sostanze psicotrope, ossia capaci di modificare lo stato psichico

di una persona come alcool, droghe o alcuni medicamenti. Le analisi del sangue effettuate

lo stesso giorno hanno evidenziato la presenza di caffeina e nicotina e

l’assenza di alcool e cannabis (agli atti non sono presenti esami di altre

sostanze). Considerando la situazione nel suo insieme con un episodio di

malattia psichica circa un mese e mezzo prima e la descrizione dello stato

dell’assicurata nei rapporti medico successivi l’infortunio, l’assunzione di

stupefacenti (anche di quelli non determinati dalle analisi) è poco probabile.

Il medico curante infine non riferisce di averle prescritto dei medicamenti in

grado di alterare profondamente lo stato mentale.

Concludendo, si può affermare che con verosimiglianza

preponderante l’assicurata al momento dell’atto del 15 agosto 2019 non era in

grado di rendersi conto delle azioni che stava compiendo, né di agire

ragionevolmente e che quindi presentava una totale mancanza di capacità di

discernimento.” (doc. 156)

Dal rapporto 22 giugno 2020 del

dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, si apprende che

l’assicurata è entrata in sua cura nel corso del 2020.

D’altro canto, lo psichiatra

curante ha riferito che ella “… nel corso della propria vita ha sviluppato una

personalità traumatica che si esprime con stress nelle percezioni, nelle

emozioni e nei comportamenti, attraverso intense esperienze personali nel percorso

evolutivo, come la guerra balcanica, il divorzio ed un aborto, tutte mai

indagate o curate dal profilo psicoterapeutico in termini preventivi. In questo

contesto di base, l’interessata già sei mesi prima degli eventi precedenti alla

defenestrazione, provava una sorta di ipersensibilità agli stimoli esterni,

diffidenza nelle relazioni interpersonali fino a esperire, successivamente,

sentimenti di angoscia persecutoria accompagnati da dispercezioni visive e

uditive con conseguente e importante quota d’angoscia parallela. Il tutto, poi,

corroborato da una situazione economico-sociale precaria e da rapporto

familiari e umani in generale poveri e scarsi.”.

Il dott. __________ ha quindi

diagnosticato una modificazione duratura della personalità dopo esperienze

catastrofiche (ICD-10 F62.0) e un episodio psicotico acuto e transitorio

(ICD-10 F29.9) (cfr. doc. 161).

Con apprezzamento del 3 maggio

2021, la dott.ssa __________ ha negato l’esistenza di un nesso di causalità

naturale tra il sinistro dell’agosto 2019 e le patologie diagnosticate dallo

psichiatra curante:

" (…) L’assicurata

il 15.08.2019 dopo aver sentito dei rumori sul pianerottolo di casa, pensando

fossero ladri ha chiamato la Polizia. Al suo arrivo non ha riconosciuto i

poliziotti come tali e pensando volessero ucciderla, per scappare si è gettata

dalla finestra precipitando da un’altezza di 10 metri. Dagli atti a

disposizione è emerso che ella in preda ad uno stato psicotico in qual momento

non era in grado di valutare correttamente la situazione in cui si trovava (la

polizia che chiedeva di entrare) e l’ha interpretata in modo psicotico (persone

che volevano ucciderla), motivo per cui è stata valutata una completa mancanza

della capacità di discernimento.

Come conseguenza della caduta l’assicurata ha riportato una

paraplegia incompleta degli arti inferiori che la costringe per lo più su una

sedia a rotelle.

L’assicurata è in regolare terapia psichiatrica da “quest’anno”

(nel rapporto non viene specificato esattamente da quando) presso il dr. med. __________,

il quale ha posto le diagnosi di Modificazione duratura della personalità dopo

esperienze catastrofiche (F62.0) e di un Episodio psicotico acuto e transitorio

(F29.9) e reputato che l’assicurata necessita sicuramente di un percorso

psicoterapeutico e psicofarmacologico a lungo periodo, così come un sostegno

formativo-professionale, abitativo e sociale duraturi nel tempo “alfine di

scongiurare il ripetersi di ulteriori e più gravi problematiche psicosociali

future” (rapporto del 22.06.2020).

Nel rapporto non viene menzionato se l’assicurata assuma una

terapia farmacologica.

Nonostante l’assenza di un’importante patologia psichiatrica prima

dell’infortunio, di cui ne è la causa, la grave disabilità che ne è conseguita

giustifica la necessità di un sostegno psicoterapico.

Anche un’eventuale terapia farmacologica può essere presa a

carico.

Non sussiste invece alcun nesso causale naturale tra le

diagnosi poste dal dr. med. __________ nel suo rapporto del 22.06.2020 e le

conseguenze dell’atto del 15.08.2019. (…).” (doc. 276 – il corsivo è del

redattore)

In data 13 luglio 2021, la

specialista interpellata dall’amministrazione ha ribadito che le diagnosi

contenute nella certificazione 22 giugno 2020 dello psichiatra curante, in

quanto preesistenti all’infortunio, non ne costituiscono la conseguenza

naturale:

" (…) Non

avendo ulteriori atti psichiatrici a disposizione, mi baso sul rapporto del Dr.

__________ del 22.06.2020, nel quale egli pone le diagnosi di Modificazione

duratura della personalità dopo esperienze catastrofiche (F62.0) e di Episodio

psicotico acuto e transitorio (F29.9).

Come valutato nel mio apprezzamento del 03.05.2021 non sussiste

un nesso causale naturale tra questi due quadri clinici e l’infortunio del

15.08.2019, in quanto essi erano già presenti prima.

L’infortunio ha portato ad importanti e permanenti conseguenze

fisiche (paraplegia incompleta) e l’assicurata – come rilevato dal Dr. __________

– necessiterà di un sostegno formativo-professionale, sociale ed abitativo.

Inoltre necessiterà di un sostegno per affrontare la quotidianità con

l’importante disabilità. Queste problematiche sono da considerarsi in nesso

causale con l’infortunio, così come un eventuale Disturbo dell’adattamento

reattivo. Alfine di mantenere uno stato psichico stabile e permettere così un

re-inserimento professionale, è adeguata una presa a carico psichiatrica con

consultazioni 1-2 volte al mese.

Chiaramente lo stato psichico già fragilizzato prima

dell’infortunio rende più difficile l’affrontare e l’elaborazione delle

conseguenze infortunistiche e non si potrà sempre scindere le due parti.” (doc.

289 – il corsivo è del redattore)

Agli atti figura una seconda

certificazione dello psichiatra curante, datata 28 ottobre 2020 (recte: 2021),

il quale ha confermato la diagnosi di modificazione duratura della personalità

dopo esperienze catastrofiche (ICD-10 F62.0), accanto alla quale si è

sviluppata nel corso del tempo una sindrome delirante (ICD-10 F22.0) culminata

nella defenestrazione del 15 agosto 2019 (doc. 324).

L’amministrazione ha sottoposto

questo referto alla dott.ssa __________, la quale ha formulato al riguardo le

considerazioni seguenti:

" (…) Ho

preso atto del rapporto del Dr. __________ del 28.10.2021. Ripete le due

diagnosi contenute nel rapporto dell’anno scorso, che non presentano un nesso

causale naturale con l’evento del 15.08.2019. Non vengono menzionate ulteriori

patologie psichiatriche.

Il medicamento prescritto – cariprazina (Reagila) – è un

neurolettico atipico per la cura delle schizofrenie e quindi non a carico della

CO 1. (…).” (doc. 325)

2.2.5. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,

a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.

5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.

4b).

2.2.6. Con la propria

impugnativa, il rappresentante contesta che al parere della psichiatra di

fiducia dell’CO 1 possa essere attribuito un sufficiente valore probatorio.

Ella non ha visitato personalmente l’assicurata. D’altro canto, la sua

valutazione si troverebbe in contrasto con quella espressa dal dott. __________,

per il quale la ricorrente lamenterebbe anche un’alterazione della personalità

post traumatica. Inoltre, la dott.ssa __________ avrebbe omesso di approfondire

la diagnosi di sindrome da stress post-traumatico ritenuta, oltre che dal dott.

__________, anche dal dott. __________, psichiatra presso il Centro __________

di __________, diagnosi che sarebbe peraltro compatibile con la sintomatologia denunciata.

Infine, sempre secondo l’avv. RA 1, non può neppure essere ignorato che, prima

dell’infortunio, l’insorgente non avrebbe mai sofferto di problematiche psichiatriche

tali da comprometterne l’abilità lavorativa, così come del resto attestato dal

suo medico curante (cfr. doc. I).

Chiamata ora

a pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della

documentazione a sua disposizione, questa Corte ritiene che il parere della

dott.ssa __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, possa

validamente servire da base al giudizio che è ora chiamata a rendere.

In questo senso, deve essere rilevato

che la conclusione a cui è pervenuta la dott.ssa __________ – assenza di un

nesso di causalità naturale con l’infortunio dell’agosto 2019 -, si fonda sulle

indicazioni fornite dal dott. __________ il quale, nella sua qualità di

psichiatra curante, si trova in una posizione particolarmente privilegiata per

valutare, con cognizione di causa, le condizioni di salute psichica della propria

paziente. Orbene, le diagnosi da lui formulate – una modificazione duratura

della personalità dopo esperienze catastrofiche e un episodio psicotico acuto e

transitorio (rispettivamente una sindrome delirante) – non consentono di

giungere a una conclusione diversa da quella ritenuta dalla psichiatra

fiduciaria: si tratta infatti di patologie preesistenti all’infortunio

e, come tali, non ne costituiscono una conseguenza, neppure parziale.

Da notare che lo psichiatra

curante ha confermato la propria valutazione diagnostica ancora con la

certificazione del 31 agosto 2022 (cfr. doc. B2: “Con la presente e io malgrado

devo ancora una volta certificare per l’assicurata una inabilità lavorativa del

100% sia nel tempo che nel rendimento in tutte le attività per le note

diagnosi già elencate nei miei precedenti rapporti che confermo (…).” – il

corsivo è del redattore).

È vero che, nel suo rapporto del

13 luglio 2021, il medico fiduciario ha fatto accenno alla diagnosi di disturbo

dell’adattamento (cfr. doc. 289), non può tuttavia essere ignorato che ella

si è espressa in proposito in termini di eventualità e che, del resto,

l’esistenza di tale diagnosi non è stata confermata nemmeno dallo psichiatra

curante.

Il fatto che la dott.ssa __________

non abbia personalmente visitato l’assicurata, non appare atto a sminuire il

valore probatorio della sua valutazione, proprio per la ragione che quest’ultima

si fonda direttamente su quanto è stato refertato dallo psichiatra che conosce

da lungo tempo la ricorrente.

D’altra parte, il patrocinatore

non può essere seguito neppure laddove pretende che il parere della specialista

interpellata dall’assicuratore si troverebbe in contrasto con la restante

documentazione medica agli atti. In proposito, il TCA non ritiene che il

referto 13 giugno 2022 del dott. __________ sia suscettibile di sminuire il valore

probatorio attribuito all’apprezzamento della dott.ssa __________. È vero che

egli ha diagnosticato un’alterazione della personalità post-traumatica

(doc. A4), tuttavia il codice da lui utilizzato – ICD-10 F62.0 – corrisponde in

realtà alla diagnosi di modificazione duratura della personalità dopo

esperienze catastrofiche, posta dal dott. __________. Del resto, a prescindere

da quanto precede, in quanto specialista in medicina generale e

cardiochirurgia, il dott. __________ non può essere considerato come

particolarmente qualificato a pronunciarsi in materia psichiatrica.

Inoltre, secondo questa Corte, il

fatto che l’istituto resistente (rispettivamente la sua psichiatra di fiducia)

non abbia approfondito la diagnosi di sindrome da stress

post-traumatico, non presta il fianco a critiche di sorta. In effetti, l’esistenza

della patologia in questione era stata soltanto sospettata dallo

psichiatra dott. __________ a margine della degenza presso il Centro __________

di __________ (__________ - cfr. doc. 73, p. 3) e, soprattutto, non è stata poi

ripresa dallo specialista curante (cfr. doc. 161 e doc.

324).

Anche l’obiezione

secondo la quale la ricorrente non avrebbe apparentemente mai sofferto di

disturbi psichici prima dell’evento dell’agosto 2019, così come sembrerebbe

emergere anche dal referto 20 gennaio 2020 del dott. __________, spec. FMH in

medicina interna (doc. 76: “Per quanto lo sappia non è mai stata in cura

psichiatrica. Le prescrivevo unicamente di tanto in tanto pastiglie di Dafalgan

o di Irfen 400 mg per i suoi dolori. Non le ho mai prescritto tranquillanti,

antidepressivi o sonniferi.”), non regge a fronte di quanto ha attestato lo

psichiatra curante, il quale ha diagnosticato delle affezioni senza alcun

dubbio preesistenti all’infortunio.

In esito a

tutto quanto precede, è accertato, perlomeno con il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi psichici non si

trovano in una relazione di causalità naturale, neppure parziale, con

l’infortunio del 15 agosto 2019 e che, pertanto, essi non riguardano

l’assicuratore LAINF convenuto.

2.2.7. In concreto, dalle carte processuali

si evince che, secondo il neurologo di fiducia dell’amministrazione, le difficoltà

cognitive denunciate dall’assicurata, oggettivate grazie (anche) alla

valutazione 20 luglio 2020 della neuropsicologa __________ (cfr. doc. 205: “La

valutazione neuropsicologica della paziente evidenzia alterazioni cognitive

plurisettoriali che toccano le capacità mnesiche, attentive, esecutive,

calculiche e prassico-costruttive.”), non costituirebbero una conseguenza

naturale dell’infortunio dell’agosto 2019.

Con apprezzamento del 14 aprile

2021, il PD dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha in effetti sottolineato

come l’esistenza di un danno cerebrale strutturale sia stata esclusa con

verosimiglianza preponderante grazie agli accertamenti neuroradiologici compiuti.

D’altro canto, sempre a suo avviso, la capacità lavorativa residua della

ricorrente, come pure la capacità di gestire la vita in generale, saranno

influenzate dalla patologia psichiatrica e dalle limitazioni cognitive

multimodali, entrambi gli aspetti però estranei all’infortunio da lei subito.

Dal profilo neurologico, l’ulteriore procedere terapeutico, compreso il

controllo neuropsicologico di decorso suggerito dalla neuropsicologa __________,

non si trova, con verosimiglianza preponderante, in nesso causale naturale con

il sinistro assicurato (cfr. doc. 267).

Con la propria impugnativa, il

rappresentante contesta la fondatezza del parere del dott. __________, al quale

rimprovera di non aver visitato personalmente la sua patrocinata. Inoltre, a

suo avviso, il fiduciario non avrebbe tenuto conto che, in base alla

valutazione della neuropsicologa __________, soltanto alcuni dei disturbi

cognitivi refertati potrebbero essere imputabili alla problematica psichica o

alla terapia psicofarmacologica, lasciando così intendere che i restanti sarebbero

invece stati causati dal noto evento traumatico (cfr. doc. I).

Tutto ben considerato, il TCA non

vede alcuna valida ragione per scostarsi dal parere espresso dallo specialista

interpellato dall’amministrazione, secondo il quale nemmeno i disturbi

cognitivi costituiscono una conseguenza naturale del sinistro.

In primo luogo, questa Corte

constata che dalla documentazione a sua disposizione non emerge che la

testa (e, dunque, nemmeno il cervello) sia rimasta in qualche modo coinvolta

nella caduta (in questo senso, si veda ad esempio il rapporto di uscita 2

settembre 2019 dell’Ospedale __________ di __________ – doc. 44).

In secondo luogo, non può essere

ignorato che la valutazione enunciata dal dott. __________ trova sostanziale

conferma nel rapporto 24 luglio 2020 del dott. __________, spec. FMH in

neurologia e Viceprimario della Clinica __________ di __________, secondo il

quale “… i disturbi cognitivi plurisettoriali evidenziati, sono

verosimilmente da attribuire più al contesto della patologia psichiatrica

antecedente all’evento traumatico, piuttosto che a quest’ultimo. Non vi

sono infatti reperti neuroradiologici che evidenzino un danno strutturale

encefalico (e in particolar modo danno assonale), sono invece altresì descritti

nei pazienti con disturbo psicotico/schizofrenico, disturbi della sfera

cognitiva quali rigidità processuale e tendenza alla dispersione attentiva.”

(doc. 183, p. 2 – il corsivo è del redattore).

Inoltre, il fatto che la

neuropsicologa __________ abbia considerato possibile che una parte dei

disturbi cognitivi sia imputabile alla problematica psichica e alla relativa

terapia farmacologica assunta, non consente certo di concludere che i restanti

disturbi sarebbero invece da ricondurre, con verosimiglianza preponderante,

alla nota caduta. A prescindere da ciò, è utile segnalare che, secondo la

giurisprudenza, la neuropsicologia

non è di per sé in grado di valutare in modo decisivo la questione della

causalità. Gli esiti di un'indagine neuropsicologica possono certamente essere

significativi nel quadro dell'apprezzamento globale delle prove. Ciò presuppone

però che il neuropsicologo abbia espresso delle indicazioni persuasive a

proposito della causalità, indicazioni che si devono inoltre inserire in

maniera convincente nelle risultanze di altri accertamenti (cfr. DTF 119 V 341

e STFA U 148/00 del 9 gennaio 2001 consid. 2 c/cc).

In conclusione, vista anche

l’assenza di pareri specialistici divergenti, questo Tribunale ritiene dunque

assodato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che i disturbi cognitivi

che presenta RI 1 non si trovano in una relazione causale naturale con

l’evento infortunistico dell’agosto 2019 (ricordato che la problematica

psichica e, quindi, anche la relativa terapia, non costituiscono una

conseguenza naturale della caduta).

Sulla scorta di quanto precede,

l’amministrazione era dunque legittimata a valutare il diritto alle prestazioni

di lunga durata (rendita e IMI) facendo astrazione dalle turbe psichiche e

dalle difficoltà cognitive di cui è portatrice la ricorrente.

2.3. Entità della rendita

d’invalidità spettante all’insorgente?

2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03

del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che

l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a

sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo

per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in

seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA

prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.

16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato

previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase

LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra

Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la

DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli

elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute fisica o

psichica (fattore medico)

2.

la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3.2. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado

dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione

attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF

Fatti

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano

l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o

conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa

di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella

determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto

(RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,

p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito conseguibile

senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3.3

In concreto, va rilevato che alla

base della decisione dell’amministrazione di assegnare all’assicurata una

rendita d’invalidità del 30%, vi è l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa

enunciata dal proprio medico fiduciario (cfr. doc. 387, p. 5).

Infatti, con apprezzamento del 14

aprile 2021, il neurologo PD dott. __________ ha rilevato che, a seguito delle

conseguenze residuali della nota caduta, l’insorgente è sì in grado di

camminare per alcuni metri grazie a dei supporti ma è in sostanza dipendente

dalla sedia a rotelle. Inoltre, ella lamenta difficoltà di carattere neurogeno a

svuotare la vescica con la necessità di eseguire regolari autocateterismi. La

presenza di una spasticità e di dolori neuropatici non è documentata. Tutto ciò

considerato, fatta astrazione dai disturbi psichici e da quelli

neuropsicologici, secondo il neurologo consultato dall’CO 1, l’assicurata

sarebbe in grado di svolgere un’attività puramente seduta in una misura tra il

60.

e l’80% (doc. 267, p. 4).

Dal doc. 342 (“Calcolo del

grado d’invalidità tramite la rilevazione svizzera della struttura dei salari

[RSS]”) risulta che l’amministrazione ha finalmente considerato una

capacità lavorativa residua del 70% (“media tra il 60 e 80%, indicato

da VM”).

La valutazione dell’esigibilità

lavorativa viene contestata dal patrocinatore dell’assicurata, per il quale

essa sarebbe “… assolutamente sproporzionata sia alla luce delle risultanze

mediche agli atti dalle quali appare d’acchito come lo stato di salute

dell’assicurata, per le sole conseguenze infortunistiche, incide in misura ben

maggiore sulla sua capacità lavorativa residua di quanto stabilito e, questo

già solo per le limitazioni fisiche (paraplegia), sia alla luce dell’effettivo rendimento

che avrebbe la signora RI 1 nell’ambito di un pensum lavorativo al 70% inteso

come presenza.”. Più concretamente, l’avv. RA 1 fa valere che

nell’apprezzamento dell’abilità lavorativa residua, il dott. __________ avrebbe

dovuto considerare anche la componente psichica e quella neuropsicologica, così

come la spasticità e i dolori neuropatici, aspetti questi ultimi che non

sarebbero stati affatto approfonditi. Inoltre, il fiduciario non avrebbe tenuto

conto del tempo necessario all’insorgente per procedere alle diverse

autocateterizzazioni di cui necessita (cfr. doc. I).

Secondo questo Tribunale, non vi

è alcun valido motivo per negare un pieno valore probatorio alla valutazione

dell’esigibilità lavorativa espressa dal PD __________. Del resto, le obiezioni

sollevate dal patrocinatore dell’insorgente non appaiono fondate. Da un lato, è

già stato accertato che né la problematica psichica (cfr. supra, consid.

2.2.6.) né le difficoltà cognitive (cfr. supra, consid. 2.2.7.)

costituiscono delle conseguenze naturali dell’evento traumatico assicurato,

ragione per la quale il medico fiduciario ne ha fatto giustamente astrazione.

Dall’altro, dalle tavole

processuali non emerge che la ricorrente soffra di spasticità e di dolori

neuropatici tali da avere un impatto sulla sua capacità lavorativa residua. Per

quanto attiene ai dolori neuropatici, dal rapporto 10 marzo 2021

dell’Ambulatorio __________ del __________ si evince anzi che, in occasione

della relativa consultazione, è stata l’assicurata stessa a chiedere una

riduzione del dosaggio del farmaco somministratole per i dolori neuropatici -

posto quindi in riserva -, vista che la sintomatologia risultava ben

tollerata (doc. 291, p. 3).

Trattandosi inoltre dei pretesi

dolori a spalle, anche e regione lombare, il TCA constata che dalla

documentazione medica a disposizione, in particolare dal rapporto di uscita 9

marzo 2020 del __________, non risulta che la ricorrente lamentasse dolori articolari

alle spalle e al rachide lombare, mentre si evince che quelli alle anche,

esclusa la presenza di fratture a quel livello, erano stati trattati con

successo mediante la somministrazione di analgesici (cfr. doc. 92 e doc. 116,

p. 2).

A proposito infine della

necessità di sottoporsi a regolari autocateterismi, non vi è motivo di credere

che il neurologo interpellato dall’CO 1 non ne abbia tenuto conto

nell’apprezzare l’esigibilità lavorativa, considerato come ne abbia fatto

esplicita menzione nel suo rapporto del 14 aprile 2021 con riferimento al

referto 14 agosto 2020 del dott. __________, Viceprimario dell’Ambulatorio di

urologia dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 267, p. 2 e p. 4).

Sulla scorta di quanto appena esposto, richiamato l'obbligo

che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61; DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221),

è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante che

l’insorgente in un'attività adeguata, ovvero in un’attività leggera da svolgere

in posizione seduta, presenta una capacità lavorativa del 70%

Tale conclusione appare tanto più

giustificata se si considera che in una sentenza 8C_618/2018 del 17 maggio

2019, riguardante un’assicurata che era caduta da un’altezza di 6.4 metri

riportando una paraplegia senso-motoria completa sub D11, il Tribunale

federale, facendo capo alle conclusioni di una perizia pluridisciplinare

disposta dall’assicuratore contro gli infortuni, ha finalmente avallato la

decisione di quest’ultimo di ritenere l’interessata in grado di svolgere

un’attività lavorativa adeguata sull’arco di un’intera giornata con un

discapito di rendimento del 30%. Stante ciò, l’avv. RA 1 non può essere seguito

laddove sostiene che “… l’abbondante giurisprudenza in materia per le

casistiche mediche simili a quella dell’assicurata (paraplegia), stabilisce in

maniera pressoché unanime un’incapacità lavorativa del 50% in attività adeguate

già solo per gli aspetti legati alla paraplegia.” (doc. I, p. 18).

2.3.4

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che,

secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento

dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr.,

pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio

2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002

consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002

consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).

Nel caso di specie sono quindi

determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2021,

essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1° giugno

2021.

2.3.5

Per quanto attiene al reddito da

valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla

salute infortunistico, nel 2021, l’assicurata avrebbe realizzato un

guadagno annuo lordo di fr. 50’020, determinato in applicazione della

RSS 2018, tabella TA1_tirage_skill_level, ramo 77, 79-82 (“Att. amm. e di

serv. di supporto”), livello di competenze 1, donne, dato poi adeguato

all’indice dei salari nominali sino al 2021 (doc. 342, p. 1).

Questo dato, non contestato dalla

ricorrente (cfr. doc. I, p. 19: “Altresì contestato il reddito da invalida

ritenuto da CO 1.” – il corsivo è del redattore), può senz’altro essere fatto

proprio dal TCA.

2.3.6

Per quanto riguarda il reddito da

invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio

la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido

fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione

dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra Corte

federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore

infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro

entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto,

come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio

del gruppo cui è fatto riferimento.

Da notare che, con comunicazione

del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i

Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019,

avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi

anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso

in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli

negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1

per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più

gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro

utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle

rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019” (cfr. la STCA

35.2021.88

del 14 marzo 2022, consid. 2.5.5).

L’Alta Corte, relativamente ai

dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto

di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

2.3.7

Nella presente fattispecie,

l’istituto resistente ha quantificato in fr. 35’142 il reddito da invalido,

facendo capo sempre alla RSS 2018, tabella TA1_tirage_skill_level, ramo

economico totale, livello di competenze 1, donne, aggiornato al 2021, operando

poi una decurtazione del 30% per tenere conto della capacità lavorativa ridotta

e del 10% a titolo di deduzione sociale (doc. 342, p. 2).

Il dato considerato

dall’amministrazione viene contestato dal rappresentante. Egli ritiene, da una

parte, che la ricorrente non sarebbe in grado di svolgere le attività di

riferimento considerate dall’CO 1 e, dall’altra, che il reddito statistico

avrebbe dovuto essere decurtato del 25% almeno a titolo di deduzione sociale

(cfr. doc. I).

Al riguardo, il TCA precisa

innanzitutto che per determinare il reddito da invalido l’assicuratore

resistente ha considerato la media totale e non, come sembrerebbe

credere il patrocinatore (cfr. doc. I, p. 19), il “ramo 77, 79-82”.

D’altra parte, va ricordato che è

già stato accertato che, nonostante i postumi infortunistici residuali,

l’insorgente sarebbe in grado di svolgere un’attività sostitutiva adeguata

nella misura del 70% (cfr. supra,

consid. 2.3.3.). Da questo punto di vista, dunque,

l’entità del reddito da invalido stabilita dall’CO 1 non presta il fianco a

critiche.

Trattandosi

dell’entità della riduzione sociale, va ricordato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima

del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 8C_80/2013 del 17

gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato che non è necessario

procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione

come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre

piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete.

In concreto, l’assicuratore

resistente ha decurtato il reddito statistico da invalido del 10% a titolo di

riduzione sociale (cfr. doc. 342, p. 2).

Chiamato a pronunciarsi in

merito, il TCA ricorda che la decurtazione massima consentita dalla

giurisprudenza è del 25%, ragione per la quale appare a priori infondata la

pretesa ricorsuale di una riduzione di almeno il 25%.

D’altro canto, in considerazione pure del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle

assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte

ritiene che, operando una deduzione sociale del 10%, l’istituto assicuratore

convenuto non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. Del resto,

nella pronunzia 8C_618/2018 consid. 5.3.2, precedentemente citata, il TF

ha confermato la sentenza cantonale che aveva decurtato il reddito statistico

da invalido proprio del 10% per tenere conto che l’assicurata in questione

risultava limitata anche nell’esercizio di un’attività ausiliaria leggera,

posto che ella abbisognava di una pausa in posizione eretta di cinque minuti

ogni ora di lavoro, come pure della possibilità di rilassare la colonna

vertebrale sdraiandosi, ed esistevano inoltre particolari esigenze riguardo

alle funzioni vescicale e intestinale.

In conclusione, applicata una

deduzione del 30% per la limitata capacità lavorativa residua ed una del 10% a

titolo di riduzione sociale, si ottiene un reddito da invalido pari a fr.

35’142, così come stabilito dall’CO 1.

2.3.8

Confrontando i fr. 35’142 al reddito

che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr.

50’020 (cfr. supra, consid. 2.3.5.), risulta una perdita di guadagno del

29.74%, arrotondata al 30%.

Visto tutto quanto precede, la

decisione su opposizione impugnata deve essere confermata nella misura in cui

all’assicurata è stata attribuita una rendita d’invalidità del 30% a contare

dal 1° giugno 2021.

2.4

Entità della menomazione

dell’integrità?

2.4.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in forma

di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare

massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata

secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana

disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2

LAINF).

2.4.2

L'art.

36.

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità

giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole

se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.4.3

Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio,

esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno

è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI

1991.

U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.4.4

L’CO

1.

ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.4.5

Nel

caso di specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del proprio

medico fiduciario, ha assegnato all’assicurata un’IMI dell’80% (cfr.

doc. 345, p. 4).

Questo in effetti il tenore della

valutazione espressa dal PD dott. __________ in data 14 aprile 2021:

" (…).

1.

Befund

In überwiegend wahrscheinlich unfallkausalem Zusammenhang nach

Sturz am 15.08.2019 aus ca. 10 m Höhe liegt ein zuletzt inkompletter unterer

Querschnitt sub L1 ASIA C vor. Gemäss letztem Muskelstatus vom __________ vom

27.10.2020

lagen unterhalb des Rückenmarksschädigungniveau L1 motorische

Restfunktionen mit Kraftgrad in der Hüftbeugung M2/M3, Kniestrecker bds. M4,

Kniebeuger M2 links/M0 rechts, distal Kraftgrad M0 in der Fusshebung und

Fussenkung. Die Versicherte ist dabei in der Lage wenige Meter mit

Unterstützung zu gehen ist jedoch überwiegend Rollstuhlpflichtig geblieben.

Zusätzlich liegt eine neurogene Blasenentleerungsstörung vor mit der

Notwendigkeit eines regelmässigen intermittierenden Selbstkatheterismus. Eine

Spastik respektive neuropathische Schmerzen sind nicht dokumentiert. Eine

strukturelle Hirnverletzung wurde bilddiagnostisch durch eine hochauflösende

Kernspintotomografie ausgeschlossen.

2.

Schätzung des Integritätsschaden

Auf neurologischem Fachgebiet wird der Integritätsschaden auf 80%

eingeschätzt.

3.

Begründung

Gemäss UVG wird der Integritätsschaden für Rückenmarksverletzungen

nach der Tabelle 21 der CO 1 festgelegt. Bei Querschnittshöhe oberhalb L2 ist

bei einer inkompletten Paraplegie ASIA C ein Integritätsschaden von 80%

festzustellen.” (doc. 266, p. 1)

L’entità dell’indennità

riconosciuta dall’amministrazione viene contestata dal rappresentante della

ricorrente, nella misura in cui essa non terrebbe conto né del danno

all’integrità psichica né dei prevedibili peggioramenti della situazione

medico-valetudinaria. A suo avviso, l’IMI dovrebbe essere aumentata almeno al

90% (cfr. doc. I, p. 19).

Chiamato ora a pronunciarsi, a

fronte di una questione di natura squisitamente medica, tenuto inoltre conto

che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione

dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa

che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso

concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o

psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1; 113 V

121.

consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr.,

pure, la STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia

U 14/02 del 28 giugno 2002), questo Tribunale ritiene di poter validamente

fondare il proprio giudizio sulla valutazione dell’IMI enunciata dal dott. __________.

Le obiezioni sollevate dall’avv. RA

1.

non appaiono del resto atte a far dubitare della correttezza del parere del

medico di fiducia dell’CO 1. Da un canto, posto che le turbe psichiche non si

trovano in una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico

assicurato, non se ne può tenere conto per determinare l’IMI. Dall’altro, dalla

documentazione medica a disposizione non emergono elementi che consentano di

concludere già ora che lo stato di salute infortunistico della ricorrente

peggiorerà presumibilmente in futuro, elementi che nemmeno il rappresentante è

del resto stato in grado di evidenziare.

La decisione su opposizione del

25.

maggio 2022 merita pertanto conferma anche nella misura in cui l’IMI

spettante all’insorgente è stato quantificato in un 80%.

2.5

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 24

giugno 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una

controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti