35.2022.50
Discusso se disturbi psichici e cognitivi costituiscono conseguenza naturale infortunio assicurato (trauma da precipitazione), nel quadro dell'esame dell'entità del grado d'invalidità e dell'IMI
19 settembre 2022Italiano54 min
fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2022.50
mm
Lugano
19 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 giugno 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 maggio 2022 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 15 agosto 2019, RI 1, nata nel
1989, a quel momento dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di addetta alle pulizie e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e
le malattie professionali presso l’CO 1, si è gettata dal balcone del suo
appartamento, precipitando da un’altezza di circa 10 metri e atterrando di
schiena su una ringhiera in acciaio.
A causa di questo evento, ella ha
riportato, secondo il rapporto di uscita 2 settembre 2019 dell’Ospedale __________
di __________, un politrauma da precipitazione con frattura L1 con paraplegia
conseguente, una frattura diafisaria trasversa scomposta del femore sinistro,
una frattura pluriframmentaria della colonna anteriore e posteriore
dell’acetabolo destro, una frattura longitudinale composta del sacro a destra,
una lacerazione del VIII segmento epatico e una contusione renale a sinistra
(doc. 44).
Dal referto 8 settembre 2021
dell’Ambulatorio __________ del Centro __________ si evince che RI 1 ha residuato
una paraplegia senso-motoria incompleta sub D12 (doc. 352).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. L’11 marzo 2020, l’amministrazione
ha emanato una decisione formale mediante la quale ha decurtato del 50% le
prestazioni in contenti in quanto l’assicurata avrebbe commesso un atto
temerario (doc. 87).
L’CO 1 ha in seguito revocato il
provvedimento, ritenuto che al momento dell’atto RI 1 era completamente priva
della capacità di agire ragionevolmente (doc. 169).
1.3. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 28 dicembre 2021, negata la propria responsabilità per
quanto riguarda l’aspetto psichico ed i disturbi neuropsicologici,
l’assicuratore ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita d’invalidità
del 30% a contare dal 1° giugno 2021 e di un’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI) dell’80% (doc. 345).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 353 e doc. 372), in
data 25 maggio 2022, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (doc. 387).
1.4. Con tempestivo ricorso del 24
giugno 2022, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto in via
principale che l’CO 1 venga condannato a riconoscerle una rendita
d’invalidità del 100% e un’IMI del 90% almeno, in subordine
l’assegnazione di una rendita del 66% almeno con riserva di un’eventuale grado
più elevato definito nell’ambito di un accertamento peritale psichiatrico e di
un’IMI che tenga conto del prevedibile peggioramento del danno al midollo
spinale e del danno psichico, in via ancor più subordinata il rinvio
degli atti all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione
riguardante l’entità dell’invalidità e della menomazione dell’integrità.
A sostegno delle proprie pretese,
il patrocinatore dell’insorgente contesta i seguenti aspetti:
" (…).
- l’incapacità lavorativa stabilita da CO 1 per la sola
paraplegia unicamente nella misura del 30%, rispettivamente
una capacità lavorativa residua del 70%;
- l’esclusione del nesso causale tra l’infortunio e le
problematiche psichiatriche, almeno quale concausa;
- la mancata valutazione medica della PTSD (sindrome da stress post-traumatico);
- l’esclusione del nesso causale tra l’infortunio e i deficit
cognitivi;
- il grado di IMI che non tiene conto dei prevedibili, invero
certi, peggioramenti futuri inerenti la paraplegia
e del danno psichiatrico;
- la mancata valutazione medica della spasticità del dolore neuropatico;
- il reddito da invalida;
- la riduzione sociale dal reddito da invalida unicamente nella misura
del 10%;
- che la decisione su opposizione in parola non abbia
formalizzato
la presa a carico di ulteriori cure necessarie al mantenimento
dello stato di salute attuale (fisioterapia, ecc.) e dei controlli
specialistici così come preconizzato dal medico
fiduciario CO 1.” (doc. I, p. 3)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Il 15 luglio 2022, l’avv. RA 1 ha
chiesto che gli venisse assegnato un congruo termine per presentare l’allegato
di replica (doc. V), richiesta che è stata accolta da questo Tribunale (doc.
VI).
1.7. In data 1° settembre 2022, il
rappresentante ha presentato l’allegato di replica, mediante il quale si è in
sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni, e ha prodotto
un’ulteriore certificazione dello psichiatra curante (cfr. doc. IX + allegato).
L’Istituto assicuratore si è
pronunciato in proposito l’8 settembre 2022 (doc. XI).
in diritto
2.1. In concreto, litigiosa è l’entità
della rendita d’invalidità e dell’IMI spettanti al ricorrente.
Preliminarmente, questa Corte è
però tenuta a esaminare se l’istituto assicuratore era legittimato a negare la
propria responsabilità a proposito della problematica psichica e dei disturbi
cognitivi che presenta la ricorrente, oppure no.
2.2. Disturbi psichici e
cognitivi: conseguenze dell’infortunio dell’agosto 2019?
2.2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
2.2.2. Il diritto alle prestazioni
risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di
causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa
condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si
determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente
essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V
177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
Se un infortunio ha semplicemente
scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,
il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e
l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad
essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se
ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.2.3. Il diritto a prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l'evento dannoso e il danno alla salute.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto
quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il
fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,
sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in
questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a,
DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,
l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il
requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;
su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,
Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla
salute fisica, dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di
causalità è generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem
Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], n. 39).
Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per
valutare l'adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi
psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima
classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli
infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata
banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi.
Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il
modo in cui l'infortunio è stato vissuto dall'interessato, ma piuttosto
l'evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza
di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo
numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente
lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena
menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per
ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va
classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per
contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli
insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure
rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere
adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140, consid. 6c/aa e bb e 409s.,
consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid.
4a).
2.2.4. Nella concreta evenienza, con la decisione
su opposizione impugnata, l’assicuratore resistente ha sostenuto che la problematica
psichica preesisterebbe all’evento traumatico in discussione e non ne
costituirebbe pertanto una conseguenza naturale, e ciò facendo essenzialmente
capo al parere della propria psichiatra di fiducia (cfr. doc. 387, p. 4 s.).
Dalle carte processuali emerge
che in effetti la dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,
si è pronunciata più volte in merito alle turbe psichiche presentate dalla
ricorrente, in funzione della documentazione man mano acquisita
dall’amministrazione.
Queste le considerazioni
contenute nel suo apprezzamento del 30 gennaio 2020:
" (…) In
generale godeva di buona salute. Era in cura da anni presso il dr. med. __________,
il quale la vedeva 3-4 volte all’anno a causa di dolori articolari dovuti al
lavoro fisicamente pesante. In quelle occasioni le prescriveva del Dafalgan e
le ha attestato diversi brevi periodi di inabilità lavorativa. Dal lato
psichico ella non ha mai lamentato disturbi, ma era evidente una preoccupazione
dovuta alla “tiratissima” situazione finanziaria. Egli l’aveva aiutata a
ricevere aiuti sociali e l’ultima volta che l’ha vista – 3 settimane prima
dell’evento – era più serena.
Non è mai stata in cura specialistica per una patologia
psichiatrica.
Il fratello dell’assicurata all’occasione di un colloquio con il
consulente psichiatrico dell’Ospedale __________ avvenuto il giorno dopo
l’evento ha riferito che la sorella già da tempo aveva la tendenza anche
tramite social network a rimandare ad una dimensione mistica percepita anche da
lui come eccessiva che già in passato vi erano state chiamate alla Polizia in
circostanze simili. Non ha potuto essere più preciso, perché non aveva molti
contatti con lei.
Due-tre mesi prima dell’evento in questione per la durata di 1
giorno l’assicurata aveva sentito voci e rumori ed aveva avuto sensazione di
aver una missione e il compito di trasferire numeri e lettere. Il 15.08.2019
l’assicurata ha chiamato la Polizia poiché, sentendo delle voci e dei rumori
strani nel palazzo, aveva paura che qualcuno si introducesse nel suo
appartamento. Quando è arrivata la Polizia, che le chiedeva di poter entrare,
lei ha pensato che fossero dei malintenzionati e che volessero ucciderla ed è
saltata dalla finestra/balcone precipitando da un’altezza di 10 metri.
All’occasione del colloquio psichiatrico effettuato il giorno dopo
l’assicurata non presentava sintomi psicotici, ma non si distanziava neanche da
quanto vissuto il giorno prima.
Attualmente ella è ancora ricoverata al Centro __________ di __________.
Viene seguita da una psicologa e da uno psichiatra ed assume dal
16.08.2019 una terapia farmacologica a base di Olanzapina.
(…).
Esiste una malattia mentale?
A questa domanda si può rispondere affermativamente. Da qualche
tempo l’assicurata a detta del fratello ha presentato una tendenza che
rimandava ad una dimensione mistica percepita come eccessiva. Siamo inoltre in
presenza di 2 episodi psicotici a distanza di 2-3 mesi l’uno dall’altro. Il
primo, riscioltosi spontaneamente, in meno di 36 ore, il secondo terminato con
l’evento del 15.08.2019 e la conseguente terapia farmacologica neurolettica.
Considerando la sintomatologia descritta nei vari rapporti medici contenuti
negli atti a disposizione si può confermare la diagnosi posta dal dr. med. __________
di disturbo psicotico acuto polimorfo senza sintomi schizofrenici (ICD 10
F23.0).” (doc. 80)
Con nota del 10 marzo 2020, la
dott.ssa __________ ha precisato che “l’evento del 15.08.2019 (defenestrazione)
è avvenuto a causa di uno stato psicotico ed è stato quindi valutato come
infortunio. Perciò il disturbo psichiatrico è antecedente l’evento in questione
e ne è la causa, non una sua conseguenza.” (doc. 91 – il corsivo è del
redattore).
La psichiatra fiduciaria si è
nuovamente pronunciata in merito alla fattispecie con apprezzamento del 17 giugno
2020, con il quale si è chinata sulla questione di sapere se la ricorrente
fosse, o meno, totalmente incapace di agire ragionevolmente al momento
dell’atto, circostanza che è stata finalmente ammessa:
" (…) In
quel momento l’assicurata presentava quindi un conclamato disturbo psichico
caratterizzato da una visione della realtà completamente distorta tipica dei
disturbi psicotici acuti.
Con verosimiglianza preponderante si può anche escludere la
presenza di uno stato mentale profondamente alterato da una incongrua
assunzione di sostanze psicotrope, ossia capaci di modificare lo stato psichico
di una persona come alcool, droghe o alcuni medicamenti. Le analisi del sangue effettuate
lo stesso giorno hanno evidenziato la presenza di caffeina e nicotina e
l’assenza di alcool e cannabis (agli atti non sono presenti esami di altre
sostanze). Considerando la situazione nel suo insieme con un episodio di
malattia psichica circa un mese e mezzo prima e la descrizione dello stato
dell’assicurata nei rapporti medico successivi l’infortunio, l’assunzione di
stupefacenti (anche di quelli non determinati dalle analisi) è poco probabile.
Il medico curante infine non riferisce di averle prescritto dei medicamenti in
grado di alterare profondamente lo stato mentale.
Concludendo, si può affermare che con verosimiglianza
preponderante l’assicurata al momento dell’atto del 15 agosto 2019 non era in
grado di rendersi conto delle azioni che stava compiendo, né di agire
ragionevolmente e che quindi presentava una totale mancanza di capacità di
discernimento.” (doc. 156)
Dal rapporto 22 giugno 2020 del
dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, si apprende che
l’assicurata è entrata in sua cura nel corso del 2020.
D’altro canto, lo psichiatra
curante ha riferito che ella “… nel corso della propria vita ha sviluppato una
personalità traumatica che si esprime con stress nelle percezioni, nelle
emozioni e nei comportamenti, attraverso intense esperienze personali nel percorso
evolutivo, come la guerra balcanica, il divorzio ed un aborto, tutte mai
indagate o curate dal profilo psicoterapeutico in termini preventivi. In questo
contesto di base, l’interessata già sei mesi prima degli eventi precedenti alla
defenestrazione, provava una sorta di ipersensibilità agli stimoli esterni,
diffidenza nelle relazioni interpersonali fino a esperire, successivamente,
sentimenti di angoscia persecutoria accompagnati da dispercezioni visive e
uditive con conseguente e importante quota d’angoscia parallela. Il tutto, poi,
corroborato da una situazione economico-sociale precaria e da rapporto
familiari e umani in generale poveri e scarsi.”.
Il dott. __________ ha quindi
diagnosticato una modificazione duratura della personalità dopo esperienze
catastrofiche (ICD-10 F62.0) e un episodio psicotico acuto e transitorio
(ICD-10 F29.9) (cfr. doc. 161).
Con apprezzamento del 3 maggio
2021, la dott.ssa __________ ha negato l’esistenza di un nesso di causalità
naturale tra il sinistro dell’agosto 2019 e le patologie diagnosticate dallo
psichiatra curante:
" (…) L’assicurata
il 15.08.2019 dopo aver sentito dei rumori sul pianerottolo di casa, pensando
fossero ladri ha chiamato la Polizia. Al suo arrivo non ha riconosciuto i
poliziotti come tali e pensando volessero ucciderla, per scappare si è gettata
dalla finestra precipitando da un’altezza di 10 metri. Dagli atti a
disposizione è emerso che ella in preda ad uno stato psicotico in qual momento
non era in grado di valutare correttamente la situazione in cui si trovava (la
polizia che chiedeva di entrare) e l’ha interpretata in modo psicotico (persone
che volevano ucciderla), motivo per cui è stata valutata una completa mancanza
della capacità di discernimento.
Come conseguenza della caduta l’assicurata ha riportato una
paraplegia incompleta degli arti inferiori che la costringe per lo più su una
sedia a rotelle.
L’assicurata è in regolare terapia psichiatrica da “quest’anno”
(nel rapporto non viene specificato esattamente da quando) presso il dr. med. __________,
il quale ha posto le diagnosi di Modificazione duratura della personalità dopo
esperienze catastrofiche (F62.0) e di un Episodio psicotico acuto e transitorio
(F29.9) e reputato che l’assicurata necessita sicuramente di un percorso
psicoterapeutico e psicofarmacologico a lungo periodo, così come un sostegno
formativo-professionale, abitativo e sociale duraturi nel tempo “alfine di
scongiurare il ripetersi di ulteriori e più gravi problematiche psicosociali
future” (rapporto del 22.06.2020).
Nel rapporto non viene menzionato se l’assicurata assuma una
terapia farmacologica.
Nonostante l’assenza di un’importante patologia psichiatrica prima
dell’infortunio, di cui ne è la causa, la grave disabilità che ne è conseguita
giustifica la necessità di un sostegno psicoterapico.
Anche un’eventuale terapia farmacologica può essere presa a
carico.
Non sussiste invece alcun nesso causale naturale tra le
diagnosi poste dal dr. med. __________ nel suo rapporto del 22.06.2020 e le
conseguenze dell’atto del 15.08.2019. (…).” (doc. 276 – il corsivo è del
redattore)
In data 13 luglio 2021, la
specialista interpellata dall’amministrazione ha ribadito che le diagnosi
contenute nella certificazione 22 giugno 2020 dello psichiatra curante, in
quanto preesistenti all’infortunio, non ne costituiscono la conseguenza
naturale:
" (…) Non
avendo ulteriori atti psichiatrici a disposizione, mi baso sul rapporto del Dr.
__________ del 22.06.2020, nel quale egli pone le diagnosi di Modificazione
duratura della personalità dopo esperienze catastrofiche (F62.0) e di Episodio
psicotico acuto e transitorio (F29.9).
Come valutato nel mio apprezzamento del 03.05.2021 non sussiste
un nesso causale naturale tra questi due quadri clinici e l’infortunio del
15.08.2019, in quanto essi erano già presenti prima.
L’infortunio ha portato ad importanti e permanenti conseguenze
fisiche (paraplegia incompleta) e l’assicurata – come rilevato dal Dr. __________
– necessiterà di un sostegno formativo-professionale, sociale ed abitativo.
Inoltre necessiterà di un sostegno per affrontare la quotidianità con
l’importante disabilità. Queste problematiche sono da considerarsi in nesso
causale con l’infortunio, così come un eventuale Disturbo dell’adattamento
reattivo. Alfine di mantenere uno stato psichico stabile e permettere così un
re-inserimento professionale, è adeguata una presa a carico psichiatrica con
consultazioni 1-2 volte al mese.
Chiaramente lo stato psichico già fragilizzato prima
dell’infortunio rende più difficile l’affrontare e l’elaborazione delle
conseguenze infortunistiche e non si potrà sempre scindere le due parti.” (doc.
289 – il corsivo è del redattore)
Agli atti figura una seconda
certificazione dello psichiatra curante, datata 28 ottobre 2020 (recte: 2021),
il quale ha confermato la diagnosi di modificazione duratura della personalità
dopo esperienze catastrofiche (ICD-10 F62.0), accanto alla quale si è
sviluppata nel corso del tempo una sindrome delirante (ICD-10 F22.0) culminata
nella defenestrazione del 15 agosto 2019 (doc. 324).
L’amministrazione ha sottoposto
questo referto alla dott.ssa __________, la quale ha formulato al riguardo le
considerazioni seguenti:
" (…) Ho
preso atto del rapporto del Dr. __________ del 28.10.2021. Ripete le due
diagnosi contenute nel rapporto dell’anno scorso, che non presentano un nesso
causale naturale con l’evento del 15.08.2019. Non vengono menzionate ulteriori
patologie psichiatriche.
Il medicamento prescritto – cariprazina (Reagila) – è un
neurolettico atipico per la cura delle schizofrenie e quindi non a carico della
CO 1. (…).” (doc. 325)
2.2.5. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,
a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.
5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.
4b).
2.2.6. Con la propria
impugnativa, il rappresentante contesta che al parere della psichiatra di
fiducia dell’CO 1 possa essere attribuito un sufficiente valore probatorio.
Ella non ha visitato personalmente l’assicurata. D’altro canto, la sua
valutazione si troverebbe in contrasto con quella espressa dal dott. __________,
per il quale la ricorrente lamenterebbe anche un’alterazione della personalità
post traumatica. Inoltre, la dott.ssa __________ avrebbe omesso di approfondire
la diagnosi di sindrome da stress post-traumatico ritenuta, oltre che dal dott.
__________, anche dal dott. __________, psichiatra presso il Centro __________
di __________, diagnosi che sarebbe peraltro compatibile con la sintomatologia denunciata.
Infine, sempre secondo l’avv. RA 1, non può neppure essere ignorato che, prima
dell’infortunio, l’insorgente non avrebbe mai sofferto di problematiche psichiatriche
tali da comprometterne l’abilità lavorativa, così come del resto attestato dal
suo medico curante (cfr. doc. I).
Chiamata ora
a pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della
documentazione a sua disposizione, questa Corte ritiene che il parere della
dott.ssa __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, possa
validamente servire da base al giudizio che è ora chiamata a rendere.
In questo senso, deve essere rilevato
che la conclusione a cui è pervenuta la dott.ssa __________ – assenza di un
nesso di causalità naturale con l’infortunio dell’agosto 2019 -, si fonda sulle
indicazioni fornite dal dott. __________ il quale, nella sua qualità di
psichiatra curante, si trova in una posizione particolarmente privilegiata per
valutare, con cognizione di causa, le condizioni di salute psichica della propria
paziente. Orbene, le diagnosi da lui formulate – una modificazione duratura
della personalità dopo esperienze catastrofiche e un episodio psicotico acuto e
transitorio (rispettivamente una sindrome delirante) – non consentono di
giungere a una conclusione diversa da quella ritenuta dalla psichiatra
fiduciaria: si tratta infatti di patologie preesistenti all’infortunio
e, come tali, non ne costituiscono una conseguenza, neppure parziale.
Da notare che lo psichiatra
curante ha confermato la propria valutazione diagnostica ancora con la
certificazione del 31 agosto 2022 (cfr. doc. B2: “Con la presente e io malgrado
devo ancora una volta certificare per l’assicurata una inabilità lavorativa del
100% sia nel tempo che nel rendimento in tutte le attività per le note
diagnosi già elencate nei miei precedenti rapporti che confermo (…).” – il
corsivo è del redattore).
È vero che, nel suo rapporto del
13 luglio 2021, il medico fiduciario ha fatto accenno alla diagnosi di disturbo
dell’adattamento (cfr. doc. 289), non può tuttavia essere ignorato che ella
si è espressa in proposito in termini di eventualità e che, del resto,
l’esistenza di tale diagnosi non è stata confermata nemmeno dallo psichiatra
curante.
Il fatto che la dott.ssa __________
non abbia personalmente visitato l’assicurata, non appare atto a sminuire il
valore probatorio della sua valutazione, proprio per la ragione che quest’ultima
si fonda direttamente su quanto è stato refertato dallo psichiatra che conosce
da lungo tempo la ricorrente.
D’altra parte, il patrocinatore
non può essere seguito neppure laddove pretende che il parere della specialista
interpellata dall’assicuratore si troverebbe in contrasto con la restante
documentazione medica agli atti. In proposito, il TCA non ritiene che il
referto 13 giugno 2022 del dott. __________ sia suscettibile di sminuire il valore
probatorio attribuito all’apprezzamento della dott.ssa __________. È vero che
egli ha diagnosticato un’alterazione della personalità post-traumatica
(doc. A4), tuttavia il codice da lui utilizzato – ICD-10 F62.0 – corrisponde in
realtà alla diagnosi di modificazione duratura della personalità dopo
esperienze catastrofiche, posta dal dott. __________. Del resto, a prescindere
da quanto precede, in quanto specialista in medicina generale e
cardiochirurgia, il dott. __________ non può essere considerato come
particolarmente qualificato a pronunciarsi in materia psichiatrica.
Inoltre, secondo questa Corte, il
fatto che l’istituto resistente (rispettivamente la sua psichiatra di fiducia)
non abbia approfondito la diagnosi di sindrome da stress
post-traumatico, non presta il fianco a critiche di sorta. In effetti, l’esistenza
della patologia in questione era stata soltanto sospettata dallo
psichiatra dott. __________ a margine della degenza presso il Centro __________
di __________ (__________ - cfr. doc. 73, p. 3) e, soprattutto, non è stata poi
ripresa dallo specialista curante (cfr. doc. 161 e doc.
324).
Anche l’obiezione
secondo la quale la ricorrente non avrebbe apparentemente mai sofferto di
disturbi psichici prima dell’evento dell’agosto 2019, così come sembrerebbe
emergere anche dal referto 20 gennaio 2020 del dott. __________, spec. FMH in
medicina interna (doc. 76: “Per quanto lo sappia non è mai stata in cura
psichiatrica. Le prescrivevo unicamente di tanto in tanto pastiglie di Dafalgan
o di Irfen 400 mg per i suoi dolori. Non le ho mai prescritto tranquillanti,
antidepressivi o sonniferi.”), non regge a fronte di quanto ha attestato lo
psichiatra curante, il quale ha diagnosticato delle affezioni senza alcun
dubbio preesistenti all’infortunio.
In esito a
tutto quanto precede, è accertato, perlomeno con il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi psichici non si
trovano in una relazione di causalità naturale, neppure parziale, con
l’infortunio del 15 agosto 2019 e che, pertanto, essi non riguardano
l’assicuratore LAINF convenuto.
2.2.7. In concreto, dalle carte processuali
si evince che, secondo il neurologo di fiducia dell’amministrazione, le difficoltà
cognitive denunciate dall’assicurata, oggettivate grazie (anche) alla
valutazione 20 luglio 2020 della neuropsicologa __________ (cfr. doc. 205: “La
valutazione neuropsicologica della paziente evidenzia alterazioni cognitive
plurisettoriali che toccano le capacità mnesiche, attentive, esecutive,
calculiche e prassico-costruttive.”), non costituirebbero una conseguenza
naturale dell’infortunio dell’agosto 2019.
Con apprezzamento del 14 aprile
2021, il PD dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha in effetti sottolineato
come l’esistenza di un danno cerebrale strutturale sia stata esclusa con
verosimiglianza preponderante grazie agli accertamenti neuroradiologici compiuti.
D’altro canto, sempre a suo avviso, la capacità lavorativa residua della
ricorrente, come pure la capacità di gestire la vita in generale, saranno
influenzate dalla patologia psichiatrica e dalle limitazioni cognitive
multimodali, entrambi gli aspetti però estranei all’infortunio da lei subito.
Dal profilo neurologico, l’ulteriore procedere terapeutico, compreso il
controllo neuropsicologico di decorso suggerito dalla neuropsicologa __________,
non si trova, con verosimiglianza preponderante, in nesso causale naturale con
il sinistro assicurato (cfr. doc. 267).
Con la propria impugnativa, il
rappresentante contesta la fondatezza del parere del dott. __________, al quale
rimprovera di non aver visitato personalmente la sua patrocinata. Inoltre, a
suo avviso, il fiduciario non avrebbe tenuto conto che, in base alla
valutazione della neuropsicologa __________, soltanto alcuni dei disturbi
cognitivi refertati potrebbero essere imputabili alla problematica psichica o
alla terapia psicofarmacologica, lasciando così intendere che i restanti sarebbero
invece stati causati dal noto evento traumatico (cfr. doc. I).
Tutto ben considerato, il TCA non
vede alcuna valida ragione per scostarsi dal parere espresso dallo specialista
interpellato dall’amministrazione, secondo il quale nemmeno i disturbi
cognitivi costituiscono una conseguenza naturale del sinistro.
In primo luogo, questa Corte
constata che dalla documentazione a sua disposizione non emerge che la
testa (e, dunque, nemmeno il cervello) sia rimasta in qualche modo coinvolta
nella caduta (in questo senso, si veda ad esempio il rapporto di uscita 2
settembre 2019 dell’Ospedale __________ di __________ – doc. 44).
In secondo luogo, non può essere
ignorato che la valutazione enunciata dal dott. __________ trova sostanziale
conferma nel rapporto 24 luglio 2020 del dott. __________, spec. FMH in
neurologia e Viceprimario della Clinica __________ di __________, secondo il
quale “… i disturbi cognitivi plurisettoriali evidenziati, sono
verosimilmente da attribuire più al contesto della patologia psichiatrica
antecedente all’evento traumatico, piuttosto che a quest’ultimo. Non vi
sono infatti reperti neuroradiologici che evidenzino un danno strutturale
encefalico (e in particolar modo danno assonale), sono invece altresì descritti
nei pazienti con disturbo psicotico/schizofrenico, disturbi della sfera
cognitiva quali rigidità processuale e tendenza alla dispersione attentiva.”
(doc. 183, p. 2 – il corsivo è del redattore).
Inoltre, il fatto che la
neuropsicologa __________ abbia considerato possibile che una parte dei
disturbi cognitivi sia imputabile alla problematica psichica e alla relativa
terapia farmacologica assunta, non consente certo di concludere che i restanti
disturbi sarebbero invece da ricondurre, con verosimiglianza preponderante,
alla nota caduta. A prescindere da ciò, è utile segnalare che, secondo la
giurisprudenza, la neuropsicologia
non è di per sé in grado di valutare in modo decisivo la questione della
causalità. Gli esiti di un'indagine neuropsicologica possono certamente essere
significativi nel quadro dell'apprezzamento globale delle prove. Ciò presuppone
però che il neuropsicologo abbia espresso delle indicazioni persuasive a
proposito della causalità, indicazioni che si devono inoltre inserire in
maniera convincente nelle risultanze di altri accertamenti (cfr. DTF 119 V 341
e STFA U 148/00 del 9 gennaio 2001 consid. 2 c/cc).
In conclusione, vista anche
l’assenza di pareri specialistici divergenti, questo Tribunale ritiene dunque
assodato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che i disturbi cognitivi
che presenta RI 1 non si trovano in una relazione causale naturale con
l’evento infortunistico dell’agosto 2019 (ricordato che la problematica
psichica e, quindi, anche la relativa terapia, non costituiscono una
conseguenza naturale della caduta).
Sulla scorta di quanto precede,
l’amministrazione era dunque legittimata a valutare il diritto alle prestazioni
di lunga durata (rendita e IMI) facendo astrazione dalle turbe psichiche e
dalle difficoltà cognitive di cui è portatrice la ricorrente.
2.3. Entità della rendita
d’invalidità spettante all’insorgente?
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03
del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che
l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a
sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo
per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in
seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA
prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.
16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato
previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase
LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra
Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la
DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli
elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o
psichica (fattore medico)
2.
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado
dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione
attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF
Fatti
I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché
concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha,
più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle
conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare
che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può
far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso
la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa
(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva
può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le
condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda,
che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di
produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro
generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che
gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro
(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si
può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno
alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la
fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano
l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o
conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa
di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella
determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto
(RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di
sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non
si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si
collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in
cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,
p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito conseguibile
senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3.3
In concreto, va rilevato che alla
base della decisione dell’amministrazione di assegnare all’assicurata una
rendita d’invalidità del 30%, vi è l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa
enunciata dal proprio medico fiduciario (cfr. doc. 387, p. 5).
Infatti, con apprezzamento del 14
aprile 2021, il neurologo PD dott. __________ ha rilevato che, a seguito delle
conseguenze residuali della nota caduta, l’insorgente è sì in grado di
camminare per alcuni metri grazie a dei supporti ma è in sostanza dipendente
dalla sedia a rotelle. Inoltre, ella lamenta difficoltà di carattere neurogeno a
svuotare la vescica con la necessità di eseguire regolari autocateterismi. La
presenza di una spasticità e di dolori neuropatici non è documentata. Tutto ciò
considerato, fatta astrazione dai disturbi psichici e da quelli
neuropsicologici, secondo il neurologo consultato dall’CO 1, l’assicurata
sarebbe in grado di svolgere un’attività puramente seduta in una misura tra il
60.
e l’80% (doc. 267, p. 4).
Dal doc. 342 (“Calcolo del
grado d’invalidità tramite la rilevazione svizzera della struttura dei salari
[RSS]”) risulta che l’amministrazione ha finalmente considerato una
capacità lavorativa residua del 70% (“media tra il 60 e 80%, indicato
da VM”).
La valutazione dell’esigibilità
lavorativa viene contestata dal patrocinatore dell’assicurata, per il quale
essa sarebbe “… assolutamente sproporzionata sia alla luce delle risultanze
mediche agli atti dalle quali appare d’acchito come lo stato di salute
dell’assicurata, per le sole conseguenze infortunistiche, incide in misura ben
maggiore sulla sua capacità lavorativa residua di quanto stabilito e, questo
già solo per le limitazioni fisiche (paraplegia), sia alla luce dell’effettivo rendimento
che avrebbe la signora RI 1 nell’ambito di un pensum lavorativo al 70% inteso
come presenza.”. Più concretamente, l’avv. RA 1 fa valere che
nell’apprezzamento dell’abilità lavorativa residua, il dott. __________ avrebbe
dovuto considerare anche la componente psichica e quella neuropsicologica, così
come la spasticità e i dolori neuropatici, aspetti questi ultimi che non
sarebbero stati affatto approfonditi. Inoltre, il fiduciario non avrebbe tenuto
conto del tempo necessario all’insorgente per procedere alle diverse
autocateterizzazioni di cui necessita (cfr. doc. I).
Secondo questo Tribunale, non vi
è alcun valido motivo per negare un pieno valore probatorio alla valutazione
dell’esigibilità lavorativa espressa dal PD __________. Del resto, le obiezioni
sollevate dal patrocinatore dell’insorgente non appaiono fondate. Da un lato, è
già stato accertato che né la problematica psichica (cfr. supra, consid.
2.2.6.) né le difficoltà cognitive (cfr. supra, consid. 2.2.7.)
costituiscono delle conseguenze naturali dell’evento traumatico assicurato,
ragione per la quale il medico fiduciario ne ha fatto giustamente astrazione.
Dall’altro, dalle tavole
processuali non emerge che la ricorrente soffra di spasticità e di dolori
neuropatici tali da avere un impatto sulla sua capacità lavorativa residua. Per
quanto attiene ai dolori neuropatici, dal rapporto 10 marzo 2021
dell’Ambulatorio __________ del __________ si evince anzi che, in occasione
della relativa consultazione, è stata l’assicurata stessa a chiedere una
riduzione del dosaggio del farmaco somministratole per i dolori neuropatici -
posto quindi in riserva -, vista che la sintomatologia risultava ben
tollerata (doc. 291, p. 3).
Trattandosi inoltre dei pretesi
dolori a spalle, anche e regione lombare, il TCA constata che dalla
documentazione medica a disposizione, in particolare dal rapporto di uscita 9
marzo 2020 del __________, non risulta che la ricorrente lamentasse dolori articolari
alle spalle e al rachide lombare, mentre si evince che quelli alle anche,
esclusa la presenza di fratture a quel livello, erano stati trattati con
successo mediante la somministrazione di analgesici (cfr. doc. 92 e doc. 116,
p. 2).
A proposito infine della
necessità di sottoporsi a regolari autocateterismi, non vi è motivo di credere
che il neurologo interpellato dall’CO 1 non ne abbia tenuto conto
nell’apprezzare l’esigibilità lavorativa, considerato come ne abbia fatto
esplicita menzione nel suo rapporto del 14 aprile 2021 con riferimento al
referto 14 agosto 2020 del dott. __________, Viceprimario dell’Ambulatorio di
urologia dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 267, p. 2 e p. 4).
Sulla scorta di quanto appena esposto, richiamato l'obbligo
che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.
2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61; DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer
Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221),
è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante che
l’insorgente in un'attività adeguata, ovvero in un’attività leggera da svolgere
in posizione seduta, presenta una capacità lavorativa del 70%
Tale conclusione appare tanto più
giustificata se si considera che in una sentenza 8C_618/2018 del 17 maggio
2019, riguardante un’assicurata che era caduta da un’altezza di 6.4 metri
riportando una paraplegia senso-motoria completa sub D11, il Tribunale
federale, facendo capo alle conclusioni di una perizia pluridisciplinare
disposta dall’assicuratore contro gli infortuni, ha finalmente avallato la
decisione di quest’ultimo di ritenere l’interessata in grado di svolgere
un’attività lavorativa adeguata sull’arco di un’intera giornata con un
discapito di rendimento del 30%. Stante ciò, l’avv. RA 1 non può essere seguito
laddove sostiene che “… l’abbondante giurisprudenza in materia per le
casistiche mediche simili a quella dell’assicurata (paraplegia), stabilisce in
maniera pressoché unanime un’incapacità lavorativa del 50% in attività adeguate
già solo per gli aspetti legati alla paraplegia.” (doc. I, p. 18).
2.3.4
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che,
secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento
dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr.,
pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio
2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002
consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002
consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).
Nel caso di specie sono quindi
determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2021,
essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1° giugno
2021.
2.3.5
Per quanto attiene al reddito da
valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla
salute infortunistico, nel 2021, l’assicurata avrebbe realizzato un
guadagno annuo lordo di fr. 50’020, determinato in applicazione della
RSS 2018, tabella TA1_tirage_skill_level, ramo 77, 79-82 (“Att. amm. e di
serv. di supporto”), livello di competenze 1, donne, dato poi adeguato
all’indice dei salari nominali sino al 2021 (doc. 342, p. 1).
Questo dato, non contestato dalla
ricorrente (cfr. doc. I, p. 19: “Altresì contestato il reddito da invalida
ritenuto da CO 1.” – il corsivo è del redattore), può senz’altro essere fatto
proprio dal TCA.
2.3.6
Per quanto riguarda il reddito da
invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio
la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido
fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione
dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra Corte
federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore
infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro
entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto,
come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio
del gruppo cui è fatto riferimento.
Da notare che, con comunicazione
del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i
Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019,
avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi
anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso
in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli
negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1
per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più
gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro
utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle
rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019” (cfr. la STCA
35.2021.88
del 14 marzo 2022, consid. 2.5.5).
L’Alta Corte, relativamente ai
dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto
di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
2.3.7
Nella presente fattispecie,
l’istituto resistente ha quantificato in fr. 35’142 il reddito da invalido,
facendo capo sempre alla RSS 2018, tabella TA1_tirage_skill_level, ramo
economico totale, livello di competenze 1, donne, aggiornato al 2021, operando
poi una decurtazione del 30% per tenere conto della capacità lavorativa ridotta
e del 10% a titolo di deduzione sociale (doc. 342, p. 2).
Il dato considerato
dall’amministrazione viene contestato dal rappresentante. Egli ritiene, da una
parte, che la ricorrente non sarebbe in grado di svolgere le attività di
riferimento considerate dall’CO 1 e, dall’altra, che il reddito statistico
avrebbe dovuto essere decurtato del 25% almeno a titolo di deduzione sociale
(cfr. doc. I).
Al riguardo, il TCA precisa
innanzitutto che per determinare il reddito da invalido l’assicuratore
resistente ha considerato la media totale e non, come sembrerebbe
credere il patrocinatore (cfr. doc. I, p. 19), il “ramo 77, 79-82”.
D’altra parte, va ricordato che è
già stato accertato che, nonostante i postumi infortunistici residuali,
l’insorgente sarebbe in grado di svolgere un’attività sostitutiva adeguata
nella misura del 70% (cfr. supra,
consid. 2.3.3.). Da questo punto di vista, dunque,
l’entità del reddito da invalido stabilita dall’CO 1 non presta il fianco a
critiche.
Trattandosi
dell’entità della riduzione sociale, va ricordato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima
del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 8C_80/2013 del 17
gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato che non è necessario
procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione
come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la
categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre
piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di
apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto
conto dell’insieme delle circostanze concrete.
In concreto, l’assicuratore
resistente ha decurtato il reddito statistico da invalido del 10% a titolo di
riduzione sociale (cfr. doc. 342, p. 2).
Chiamato a pronunciarsi in
merito, il TCA ricorda che la decurtazione massima consentita dalla
giurisprudenza è del 25%, ragione per la quale appare a priori infondata la
pretesa ricorsuale di una riduzione di almeno il 25%.
D’altro canto, in considerazione pure del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle
assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte
ritiene che, operando una deduzione sociale del 10%, l’istituto assicuratore
convenuto non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. Del resto,
nella pronunzia 8C_618/2018 consid. 5.3.2, precedentemente citata, il TF
ha confermato la sentenza cantonale che aveva decurtato il reddito statistico
da invalido proprio del 10% per tenere conto che l’assicurata in questione
risultava limitata anche nell’esercizio di un’attività ausiliaria leggera,
posto che ella abbisognava di una pausa in posizione eretta di cinque minuti
ogni ora di lavoro, come pure della possibilità di rilassare la colonna
vertebrale sdraiandosi, ed esistevano inoltre particolari esigenze riguardo
alle funzioni vescicale e intestinale.
In conclusione, applicata una
deduzione del 30% per la limitata capacità lavorativa residua ed una del 10% a
titolo di riduzione sociale, si ottiene un reddito da invalido pari a fr.
35’142, così come stabilito dall’CO 1.
2.3.8
Confrontando i fr. 35’142 al reddito
che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr.
50’020 (cfr. supra, consid. 2.3.5.), risulta una perdita di guadagno del
29.74%, arrotondata al 30%.
Visto tutto quanto precede, la
decisione su opposizione impugnata deve essere confermata nella misura in cui
all’assicurata è stata attribuita una rendita d’invalidità del 30% a contare
dal 1° giugno 2021.
2.4
Entità della menomazione
dell’integrità?
2.4.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma
di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare
massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata
secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana
disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2
LAINF).
2.4.2
L'art.
36.
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.4.3
Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio,
esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno
è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI
1991.
U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.4.4
L’CO
1.
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.4.5
Nel
caso di specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del proprio
medico fiduciario, ha assegnato all’assicurata un’IMI dell’80% (cfr.
doc. 345, p. 4).
Questo in effetti il tenore della
valutazione espressa dal PD dott. __________ in data 14 aprile 2021:
" (…).
1.
Befund
In überwiegend wahrscheinlich unfallkausalem Zusammenhang nach
Sturz am 15.08.2019 aus ca. 10 m Höhe liegt ein zuletzt inkompletter unterer
Querschnitt sub L1 ASIA C vor. Gemäss letztem Muskelstatus vom __________ vom
27.10.2020
lagen unterhalb des Rückenmarksschädigungniveau L1 motorische
Restfunktionen mit Kraftgrad in der Hüftbeugung M2/M3, Kniestrecker bds. M4,
Kniebeuger M2 links/M0 rechts, distal Kraftgrad M0 in der Fusshebung und
Fussenkung. Die Versicherte ist dabei in der Lage wenige Meter mit
Unterstützung zu gehen ist jedoch überwiegend Rollstuhlpflichtig geblieben.
Zusätzlich liegt eine neurogene Blasenentleerungsstörung vor mit der
Notwendigkeit eines regelmässigen intermittierenden Selbstkatheterismus. Eine
Spastik respektive neuropathische Schmerzen sind nicht dokumentiert. Eine
strukturelle Hirnverletzung wurde bilddiagnostisch durch eine hochauflösende
Kernspintotomografie ausgeschlossen.
2.
Schätzung des Integritätsschaden
Auf neurologischem Fachgebiet wird der Integritätsschaden auf 80%
eingeschätzt.
3.
Begründung
Gemäss UVG wird der Integritätsschaden für Rückenmarksverletzungen
nach der Tabelle 21 der CO 1 festgelegt. Bei Querschnittshöhe oberhalb L2 ist
bei einer inkompletten Paraplegie ASIA C ein Integritätsschaden von 80%
festzustellen.” (doc. 266, p. 1)
L’entità dell’indennità
riconosciuta dall’amministrazione viene contestata dal rappresentante della
ricorrente, nella misura in cui essa non terrebbe conto né del danno
all’integrità psichica né dei prevedibili peggioramenti della situazione
medico-valetudinaria. A suo avviso, l’IMI dovrebbe essere aumentata almeno al
90% (cfr. doc. I, p. 19).
Chiamato ora a pronunciarsi, a
fronte di una questione di natura squisitamente medica, tenuto inoltre conto
che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione
dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa
che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso
concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o
psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1; 113 V
121.
consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr.,
pure, la STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia
U 14/02 del 28 giugno 2002), questo Tribunale ritiene di poter validamente
fondare il proprio giudizio sulla valutazione dell’IMI enunciata dal dott. __________.
Le obiezioni sollevate dall’avv. RA
1.
non appaiono del resto atte a far dubitare della correttezza del parere del
medico di fiducia dell’CO 1. Da un canto, posto che le turbe psichiche non si
trovano in una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico
assicurato, non se ne può tenere conto per determinare l’IMI. Dall’altro, dalla
documentazione medica a disposizione non emergono elementi che consentano di
concludere già ora che lo stato di salute infortunistico della ricorrente
peggiorerà presumibilmente in futuro, elementi che nemmeno il rappresentante è
del resto stato in grado di evidenziare.
La decisione su opposizione del
25.
maggio 2022 merita pertanto conferma anche nella misura in cui l’IMI
spettante all’insorgente è stato quantificato in un 80%.
2.5
L’art. 61
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 24
giugno 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una
controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti