35.2022.51
Infortunio alla spalla destra. L'assicurata non è equiparabile ad una persona monomanuale. Rendita del 36% e IMI del 15% confermate
12 settembre 2022Italiano89 min
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2022.51
PC/sc
Lugano
12 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 giugno 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 maggio 2022 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata il __________ 1962,
attiva dal 14 novembre 2011 al 70% in qualità di “infermiera” presso la __________
e, perciò, assicurata contro gli infortuni presso l'CO 1, in data 13 luglio
2016, verso le ore 10:30, durante il lavoro, per evitare che un ospite, con il
quale si trovava in bagno, cadesse a terra, ha riportato un trauma distrattivo
alla spalla destra (doc. 1, 31 e 32 incarto LAINF).
Una MRI della spalla destra, eseguita il 18 agosto 2016, ha messo in evidenza
quanto segue: “1. rottura transmurale del tendine del muscolo sovraspinato
senza retrazione su una base della tendinosi calcifica; 2. Tendinosi
inserzionale dell’infraspinato; 3. Borsite sottoacromiale/sottodeltoidea; 4.
Artrosi attivata acromion-claveare; 5. Borsite trocanterica a destra.”
(doc. 9 incarto LAINF).
A causa dell’infortunio,
l’assicurata si è sottoposta il 7 ottobre 2016 ad un intervento di “artroscopia
della spalla destra: sutura del tendine sovraspinoso mediante vite TWIN-FIX
5.0, tenotomia e tenodesi del capolungo del bicipite brachiale mediante vite
BIO-PUSHLOK, acromionplastica” rispettivamente l’8 gennaio 2018 ad un
intervento di “artroscopia della spalla destra: sutura del tendine
sovraspinoso con vite CORKSCREW 5.5 due fili di sutura. Debridement del tendine
sottoscapolare e bursecotomia e mumford”, ambedue eseguiti dal dr. med. __________
della Clinica __________ di __________ (doc. 17 e 100 incarto LAINF). A causa
della persistenza dei dolori e delle limitazioni funzionali, l’assicurata si è
sottoposta il 29 luglio 2019 ad un intervento di capsulotomia circonferenziale
e debridement intra-articolare ad opera del Prof. Dr. med. __________ della
Clinica universitaria __________ di __________ (doc. 188 e 189 incarto LAINF)
rispettivamente il 6 novembre 2020 ad un intervento di “capsulotomia
circonferenziale, prelievi tissutali per esame batteriologico, rimozione suture
anchor per via artroscopica della spalla destra” ad opera del Prof. dr.
med. __________ dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 251 incarto LAINF).
Il risultato dell’esame batteriologico è risultato negativo (doc. 256 incarto
LAINF).
A causa dei persistenti dolori alla spalla destra con ridotta mobilità
articolare, l’assicurata si è sottoposta, nel corso degli anni, a numerose
sedute di fisioterapia, kinesiterapia e a una terapia farmacologica a scopo
antalgico e antiflogistico.
Nel frattempo, il contratto di
lavoro è stato sciolto per il 31 luglio 2018 “in considerazione del
perdurare del suo stato d’inabilità lavorativa” (cfr. doc. 331 incarto
LAINF)
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Dopo avere acquisito agli atti il
rapporto del 15 settembre 2021 relativo alla visita __________ di chiusura del
9 settembre 2021 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia (giusta il quale lo stato di salute dell’assicurata
andava ritenuto stabilizzato ed ella “abile in misura completa con
rendimento completo senza pause supplementari” in attività adeguate: doc. 309
incarto LAINF), in data 23 settembre 2021, l’amministrazione ha sospeso le
prestazioni di corta durata dal 1° novembre 2021, puntualizzando comunque che
avrebbe ancora assunto “i costi dei controlli medici ancora necessari”
(doc. 317 incarto LAINF).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo avere preso atto anche
della valutazione della menomazione dell’integrità - di seguito: IMI - del 9
settembre 2021 del precitato medico __________: doc. 308), con decisione
formale dell’11 febbraio 2022 (doc. 340 incarto LAINF), l’CO 1 ha precisato
quanto segue:
" (…) Ci
riferiamo alla nostra lettera. del 23 settembre 2021 (chiusura del caso secondo
articolo 19 LAINF).
Per le conseguenze dell'infortunio del 13 luglio 2016, accordiamo una rendita
d'invalidità e un'indennità per menomazione dell'integrità.
Rendita d'invalidità:
Dagli accertamenti medici ed economici svolti risulta un'incapacità lucrativa
del 36.00%.
(…).
Dagli accertamenti medici svolti si evince che la signora RI 1 non è più in
grado di svolgere la sua attività originaria, esercitata al momento
dell'infortunio, in misura completa. Considerati tuttavia i postumi
infortunistici si può pretendere, che l'interessata svolga ancora un'attività
attività leggera e di precisione e di rado mediamente pesante durante tutto il
giorno al 100%.
Per il salario da valido consideriamo quello che la signora RI 1 avrebbe potuto
percepire nella sua abituale attività lavorativa di infermiera nel 2021,
qualora lavorasse con grado di occupazione al 100%, ed ammonta a CHF 92 427.00.
Il salario da invalido è quantificato tramite i dati forniti dall'Ufficio
federale di statistica il quale, attraverso la propria pubblicazione
"Rilevazione svizzera della struttura dei salari 2018", rivalutata
nominalmente al 2021, indica che una donna adibita ad attività semplici
percepisce un salario annuo mediano di CHF 61 880.00 (tabella
TA1_tirageskill_level, totale, donne, livello 1 (recte: livello 2: cfr.
doc. 337 incarto LAINF), 41.7 ore settimana, rivalutazione nominale con
T1.1.15B-S (recte: T1.2.15B-S: cfr. doc. 337 incarto LAINF): per il 2019
+0.9%, per il 2020 + 0.1%, per il 2021 stima trimestrale +0.1%. Una deduzione
sociale (DTF 126 V 75), considerate le limitazioni funzionali, è giustificata e
da considerare nella misura del 5%. Il salario da invalido ammonta dunque CHF
58 787.00.
Procedendo al raffronto dei redditi tra il salario da valido di CHF 92 427.00 e
il salario da invalido di CHF 58 787.00, risulta un'incapacità al guadagno del
36% e pertanto a partire dal 1° novembre 2021 accordiamo una rendita
d'invalidità in tale misura.
(…).
Indennità per menomazione dell'integrità (IMI):
Dall'apprezzamento medico risulta un danno all'integrità del 15.00 %.
(…)”.
L’CO 1 ha quindi riconosciuto
all’assicurata il diritto a una rendita LAINF del 36% e un’IMI del 15%.
1.4. A seguito dell’opposizione dell’11
marzo 2022 (doc. 349 incarto LAINF) dell’assicurata, patrocinata dalla lic.
jur. RA 1, completata l’11 maggio 2022 (doc. 356 incarto LAINF), dopo avere acquisito
agli atti gli apprezzamenti medici del 23 e del 31 maggio 2022 del precitato
medico __________ (doc. 362 e 368 incarto LAINF), con decisione su opposizione
del 25 maggio 2021 (doc. 364) l’CO 1 ha confermato la sua prima decisione.
1.5. Con tempestivo ricorso del 27
giugno 2022, RI 1, sempre rappresentata dalla lic. jur. RA 1, ha chiesto
segnatamente quanto segue:
" 1. Il
ricorso ai sensi dei considerandi è accolto e la decisione su opposizione della
CO 1 del 25 maggio 2022 è annullata.
2. La CO 1 è tenuta a rivalutare l'incapacità al guadagno sulla base degli atti
indicati nei considerandi ed operare una deduzione sociale da reddito da
invalido di almeno 15%.
3. La CO 1 è tenuta a rivalutare il diritto ad un'indennità per menomazione
dell'integrità (IMI) sulla base degli atti indicati nei considerandi,
eventualmente sulla base di un nuovo espletando esame di diagnostica per
immagini.
4. La CO 1 è tenuta a corrispondere le prestazioni assicurative secondo la
Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni
(LAINF; RS 832.20), vale a dire una rendita d'invalidità e un'IMI maggiori di
quelle pronunciate con decisione su opposizione del 25 maggio 2022.
5. Spese e ripetibili a carico della CO 1.” (cfr. doc. I, pag. 4).
La rappresentante critica
l’operato dell’amministrazione per non avere considerato la sua assistita alla
stregua di una monomanuale e, quindi, per non averle applicato una deduzione
sociale di almeno il 15%, considerato che utilizza la sua mano destra, vale a
dire la mano dominante, a causa dei dolori e della forte limitazione di
funzionalità della spalla destra, solo in misura minima, che riveste pertanto
unicamente una funzione ausiliaria. In particolare, a tal proposito, puntualizza
quanto segue:
" (…) la
ricorrente è oggettivamente molto limitata non solo nella sua precedente
attività quale infermiera, non più esigibile, ma anche in attività leggere a
lei confacenti. Dal rapporto medico del Dr. med. __________ del 5 ottobre 2020
risulta altresì che non le è più possibile eseguire la maggior parte delle
attività quotidiane. Ragione per cui si è vista costretta ad ingaggiare una
donna delle pulizie per il compimento dei lavori domestici, cui non è più
capace di far fronte.
Invero la ricorrente utilizza la sua mano destra, vale a dire la mano
dominante, solo in misura minima. Questo fatto è stato confermato in presenza
del Dr. med. __________ in occasione della visita medica di chiusura del
settembre 2021, dove nel suo relativo rapporto medico del 15 settembre 2021 ha
descritto che: "...
A casa fa piccoli lavori domestici. Non
riesce a fare lavori pesanti. Per quanto possibile compensa con l'arto
superiore sinistro.... ".
(…).
In proposito, nei diversi rapporti medici agli atti, dai medici curanti viene
ripetutamente descritto, insieme ad una forte sofferenza, anche una forte
limitazione della funzionalità della spalla destra. In presenza di una siffatta
situazione è pertanto appropriato affermare che la mano dominante della
ricorrente riveste unicamente una funzione ausiliaria.
(…).
nei casi paragonabili a quello in esame, in cui l'utilizzo della mano dominante
è limitata, con movimenti di rotazione della mano e dell'avambraccio il più
possibile da evitare (vedi DTF 129 V 472 consid. 4.3.2) e dove possono essere
svolte solo attività leggere confacenti (vedi sentenza del TFA U/147/00 del 5
novembre 2003 consid. 3.3.3.2), ha trovato l'applicazione una deduzione del 15%
(cfr. in particolare sentenza del TF 8C_350/2O13 del 5 luglio 2013 consid.
3.3).” (cfr. doc. I, pag. 11-13; n.d.r.: il corsivo non è della redattrice).
La rappresentante contesta pure l’operato del medico __________ che, per quanto
riguarda la determinazione dell’IMI, non ha ritenuto contemporaneamente
applicabili, nel caso di specie, sia la Tabella 1 sia la Tabella 5, con
argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che
seguono (cfr. doc. I, pag. 13-18).
1.6. Con risposta del 18 luglio 2022
(doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.7. Il 10 agosto 2022 (doc. V) la
patrocinatrice dell’insorgente si è in sostanza riconfermata nelle proprie
allegazioni e conclusioni con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto.
1.8. Il 22 agosto 2022 (doc. VII) l’CO 1
si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. A
suffragio delle proprie argomentazioni ha versato agli atti l’apprezzamento
medico del 18 agosto 2022 del dr. med. __________ (doc. VII-1).
1.9. Il 5 settembre 2022 (doc. IX) la
patrocinatrice dell’insorgente si è in sostanza riconfermata nelle proprie
allegazioni e conclusioni con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto.
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del
27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8
giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere sono in
ultima analisi il grado di invalidità del 36% riconosciuto all’insorgente rispettivamente
l’IMI del 15% assegnata alla ricorrente.
Preliminarmente il TCA rileva che - a ragione - non è oggetto di contestazione
la stabilizzazione dello stato di salute al 1° novembre 2021. Il 4 novembre
2021 il Prof. dr. med. __________ - specialista che ha preso a carico
l’assicurata eseguendo il 6 novembre 2020 l’ultima operazione alla spalla
destra - ha, infatti, attestato quanto segue: “Considerando il tempo
intercorso dall’intervento eseguito, la precedente storia della paziente con
ripetuti interventi in passato ed il risultato ad oggi ottenuto proseguendo con
le sedute di kinesiterapia assistita e terapia medica, possiamo considerare lo
stato attualmente raggiunto stabilizzato e non modificabile da ulteriori
trattamenti a breve termine” (doc. 325 incarto LAINF).
2.3. Diritto a una rendita
d’invalidità?
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03
del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che
l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a
sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo
per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in
seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA
prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.
16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra
Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa
ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità
continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della
LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la
DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli
elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o
psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità
di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado
dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione
attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF
Fatti
I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché
concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide
basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha,
più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle
conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare
che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può
far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso
la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa
(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva
può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le
condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda,
che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di
produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro
generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che
gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro
(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività che si
può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno
alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la
fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non
riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza
se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o
considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non
considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di
sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non
si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si
collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in
cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,
p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3.3
Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione
della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione
essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo
(cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF dell'8 luglio 2003 nella
causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR
2000.
UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del
28.
ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure
sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125
V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V
160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile osservare che se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
Giova qui infine ricordare un
principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello
secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista
(cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.
(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della
diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in
caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico
curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2; STCA 32.2020.88 del 31 maggio 2021,
consid. 2.5).
2.3.4
Per chiarire la questione
riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha fatto capo al
rapporto del 15 settembre 2021 relativo alla visita __________ di chiusura del
9.
settembre 2021 (doc. 309 incarto LAINF) del dr. med. __________, specialista
FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale ha attestato quanto
segue:
" (…)
Diagnosi
Lesione cuffia dei rotatori spalla destra. Intervento di sutura
della cuffia dei rotatori, tenotomia e tenodesi capo lungo bicipite brachiale
eseguito il 07.10.2016 dal dr. med. __________.
Successivo sviluppo di capsulite adesiva spalla destra.
Stato dopo artroscopia spalla destra, sutura del sovraspinoso,
débridement del sottoscapolare, bursectomia, acromionplastica e Mumford
eseguito l'08.01.2018 dal dr. med. __________.
Stato dopo capsulotomia circonferenziale e débridement
intraarticolare spalla destra eseguito presso la Clinica __________ dal dr.
med. __________ il 29.07.2019.
Stato dopo capsulotomia circonferenziale, débridement articolare e
prelievi per esami culturali eseguito il 06.11.2020 dal dr. med. __________
(culturali negativi per infezione low grade).
Persistente deficit funzionale della spalla destra operata.
Apprezzamento
(…).
Reperti oggettivi
Deficit di articolarità come sopra riportato, non deficit
vascolo-nervosi periferici, non segni di flogosi articolare. Si rileva una
limitazione all'esecuzione delle manovre con reazione di timore e risparmio.
Qualche elemento non chiaramente spiegabile come il dato alle prove di forza
Jamar e Pinch e la riferita difficoltà all'articolarità del gomito.
Proposte diagnostiche e terapeutiche
Siamo a circa dieci mesi dall'ultimo intervento eseguito, la
situazione non appare variata in modo significativo. L'assicurata potrà
proseguire e terminare i cicli di fisioterapia come da prescrizione dei curanti
e sotto il loro controllo. Al momento non sono previsti e non ci sono stati
comunicati ulteriori trattamenti in grado di modificare in modo importante la
situazione di questa assicurata.
Aspetti medico-assicurativi
A distanza di dieci mesi dall'ultimo intervento eseguito la
situazione non appare variata in modo significativo. Molto probabilmente
l'attività di infermiera non sarà più esigibile in misura completa a questa
assicurata. Si redige pertanto un'esigibilità al lavoro.
Esigibilità del lavoro
L'assicurata presenta delle limitazioni all'utilizzo della spalla
destra dominante che si riflette sulla possibilità del sollevamento e porto di
pesi con due braccia all'altezza dei fianchi che è possibile per pesi molto
leggeri fino a 5 kg molto spesso, leggeri da 5 a 10 kg occasionalmente-e
superiori mai. Può inoltre sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg
molto spesso utilizzando prevalente-mente l'arto superiore sinistro sano ma mai
più pesi superiori ai 5 kg.
Maneggio di attrezzi: l'assicurata è in grado di maneggiare
attrezzi leggeri/di precisione molto spesso, medi di rado ma mai più pesanti e
molto pesanti. La rotazione della mano è possibile solo di rado a destra.
Per quanto riguarda la posizione e mobilità l'assicurata è
limitata ai lavori sopra la testa che non sono più esigibili mentre può molto
spesso eseguire lavori che prevedono rotazione del busto, posizione
seduta/inclinata in avanti, in piedi/inclinata in avanti, posizione
inginocchiata con flessione delle ginocchia solo talvolta.
Per quanto riguarda la posizione a lunga durata l'assicurata può
mantenere la posizione seduta/in piedi così come a libera scelta molto spesso.
L'assicurata può inoltre camminare per lunghi tratti su terreno
accidentato e salire le scale. Non può più salire scale a pioli. L'uso delle
due mani è possibile nei limiti sopra espressi, equilibrio e posizione in
equilibrio non possibile per motivi di sicurezza.
L'assicurata in un lavoro che rispetti l'esigibilità espressa è da
ritenersi abile in misura completa con rendimento completo e senza pause
supplementari. (…)” (doc. 309, pag. 3-6 incarto LAINF)
Il 4 novembre 2021 il Prof. dr.
med. __________ ha attestato quanto segue:
" (…) È poco
probabile che la paziente possa riprendere l’attività di infermiera; dal
1.11.2021
è in disoccupazione con un’abilità al 100% per attività confacente ed
in particolare per un’attività anche manuale che non preveda il sollevamento e
lo spostamento di pesi maggiori di 5 kg e con le braccia distanti dal tronco.
Può sollevare pesi di tale entità solo con gli arti superiori lungo i fianchi e
sino all’altezza delle spalle (…)” (doc. 325 incarto LAINF).
In sede di opposizione è stato
versato agli atti il referto del 23 febbraio 2022 relativo all’ecografia
eseguita il 22 febbraio 2022 dal dr. med. __________, radiologo e terapista del
dolore, giusta il quale:
" (…) Per
quanto riguarda la spalla destra abbiamo guardato l'ultima risonanza magnetica
del 02.09.2020 che faceva già vedere un assottigliamento reattivo del
sovraspinatus dopo pregressa riparazione di struttura con ancoraggio e una
piccola lesione transmorale della cuffia a livello dell'intervallo dei rotatori
con fuoriuscita di contrasto verso la borsa sub-acromiale/sub-deltoidea. A mio
parere, la paziente soffre clinicamente di una capsulite retrattile che sarebbe
suscettibile a un'infiltrazione iper-volumetrica sotto copertura con
anestetici. Visto che l'ultima risonanza risale solo a settembre 2020 ho
consigliato di eseguire una nuova risonanza e prego di organizzarla se fosse
d'accordo.” (doc. 357, pag. 1 incarto LAINF).
È stato versato agli atti pure
il referto del 17 marzo 2022 relativo all’ecografia eseguita in medesima data
dal precitato radiologo, giusta il quale:
" (…).
REFERTO
Alla valutazione clinica limitazione funzionale in tutte le
direzioni. Ho quindi proposto una valutazione ecografica per vedere segni di flogosi.
Alla valutazione presenza di una capsulite trattile con marcata flogosi del
sovraspinatus. Il sottoscapolare si e nel frattempo assottigliato ad uno
spessore residuo di 1.9 mm. Esiti di tenotomia del capolungo bicipite che al
contrario della pregressa risonanza non e più apprezzabile nel solco
intertuberculare;
CONCLUSIONE
1.
Ulteriore assottigliamento dello spessore dello
sottoscapolare dopo pregressa struttura della cuffia con ipertrofia muscolare e
marcata flogosi del sovraspinatus.
2.
I reperti radiologici assieme con i dati clinici permettono
la diagnosi di una capsulite retrattile che si presta ad un'infiltrazione
iper-volumetrica (con lo scopo di una prudente dilatazione della capsula
articolare) dopo vasta anestesia. Ho proposto questa procedura alla paziente,
che vuole riflettere ed eventualmente farsi viva per tale procedura. (…).”
(doc. 357, pag. 2 incarto LAINF; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).
È stato versato agli atti anche
il referto del 14 aprile 2022 relativo all’infiltrazione alla spalla destra
eseguita in medesima data dal precitato radiologo, giusta il quale:
" (…).
DATI CLINICI
La paziente è nota per una diffusa tendinopatia della cuffia con
capsulite retrattile. Esiti di operazione della cuffia in quattro riprese
l'ultima volta nel 2020. Una recente risonanza magnetica e ecografia della
spalla destra dimostrava un''importante assottigliamento dei due tendini
operati (sopraspinoso e sottoscapolare) con spessore di 1 mm rispettivamente 2
mm dei due tendini.
REFERTO
La paziente si presenta oggi per un'infiltrazione e alla
valutazione ecografica è sempre presente il versamento e capsulite con
ipervascolarizzazione della capsula alla valutazione duplex. Procedo quindi a
un'infiltrazione intra-articolare e dopo anestesia locale e in condizioni
sterili infiltro la spalla destra con una fiala di Kenacort 40 mg, 1 fiala di
Diprophos e 3 ml di Rapidocaina 2% con immediato miglioramento della
sintomatologia algica dovuto all'effetto dell'anestetico aggiunto. (…)” (doc.
357, pag. 3 incarto LAINF).
Interpellato al riguardo,
nell’apprezzamento medico del 23 maggio 2022, il precitato medico __________
(doc. 362 incarto LAINF) ha osservato quanto segue:
" (…) Come
da diagnosi presente nella visita __________ l'assicurata presenta un deficit
funzionale della spalla destra operata.
In occasione della visita __________ è stata registrata
l'obbiettività clinica ed eseguita una valutazione dettagliata dell'esigibilità
al lavoro. Nel suo rapporto del 11.2021 il dr. med. __________ indica
chiaramente che la situazione è a suo parere del tutto stabilizzata,
confermando quindi quanto valutato in occasione della visita __________ su tale
argomento. Egli inoltre descrive un'obbiettività dello stesso tenore di quanto
rilevato in occasione della visita __________. Altrettanto dicasi per la sua
valutazione dei limiti funzionali che, seppur più stringata e meno approfondita
di quanto riportato nella visita __________, appare del tutto analoga. Non vi
sono quindi elementi ulteriori rispetto alla VMC.
Nel rapporto del dr. med. __________ si rivaluta la risonanza già
eseguita nel 2020. Si pone un dubbio di lesione parziale, si indica la possibilità
di una infiltrazione. Il medico non si esprime sulla sintomatologia, non
fornisce un quadro clinico e non si esprime sulla esigibilità. A questo
proposito occorre sottolineare che la risonanza cui fa riferimento il dr. med. __________,
valutata più volte dagli specialisti che hanno avuto in cura l'assicurata, è
precedente l'ultimo intervento in cui lo stato della cuffia dei rotatori ed in
generale della spalla è stato rivalutato direttamente sul campo operatorio in
artroscopia. Pertanto i dubbi del dr. med. __________ sono stati già esaminati
e risolti dai medici che, hanno avuto in cura l'assicurata in precedenza e
dall'artroscopia eseguita successivamente alla risonanza cui egli fa
riferimento. Per quando riguarda la sua proposta terapeutica non dobbiamo
dimenticare che questa assicurata ha già eseguito due interventi di
capsulotomia circonferenziale che, ai fini del recupero del movimento e
dell'elasticità in queste situazioni, sono più efficaci e più controllati
rispetto ad un'infiltrazione ipervolumetrica. Trovo pertanto che la sua proposta
terapeutica (peraltro non corredata da una spiegazione su indicazioni, limiti,
possibili effetti collaterali o complicanze e possibilità di successo) non sia
dotata di un'apprezzabile probabilità di esito positivo.
Infine l'avvocato RA 1 invoca un peggioramento delle condizioni della cuffia
dei rotatori basandosi su un assottigliamento del sottoscapolare sulla base
della ecografia del marzo 2022 del dott. __________. Egli però riprende la sola
notazione riguardante l'assottigliamento, senza considerare il tono generale
del referto in cui risulta evidente la conferma della diagnosi di capsulite.
Quanto poi al referto dell'ecografia eseguita dal dr. med. __________
del 17.03.2022, egli indica un assottigliamento ulteriore del sottoscapolare
rispetto alla risonanza magnetica del settembre 2020. Tale reperto si baserebbe
quindi su un confronto con altro esame, eseguito con altra metodica, peraltro
precedente l'ultimo intervento eseguito dal dr. med. __________. In tale
intervento il dott. __________ descrive un tendine sottoscapolare assottigliato
ed anelastico ma inserito e non ravvede alcun gesto chirurgico necessario. In
effetti il quadro ecografico descritto dal dott. __________ non fa che
confermare quanto già noto riguardo le condizioni generali della spalla. Non si
tratta infatti di una lesione del sottoscapolare dove prima il tendine era
intatto ma semplicemente di una descritta riduzione di spessore in esiti di
sutura. Nel contesto generale dell'assicurata tale variazione, qualora anche
fosse presente, non ha apprezzabile riflesso sul giudizio di stabilizzazione
del caso in quanto già nota, superata dalla valutazione eseguita in artroscopia
diagnostica e non suscettibile di altro trattamento chirurgico. Lo stesso dott.
__________ non propone alcun gesto sul sottoscapolare ma si limita a proporre
l'infiltrazione sopra discussa.
In conclusione il giudizio sulla stabilizzazione del caso è
concorde con quando certificato dal dr. med. __________, specialista ortopedico
curante l'assicurata. Il quadro clinico funzionale e le limitazioni considerate
globalmente per l'assicurata sono del tutto concordi con quanto da egli
riportato.
Non vi sono proposte terapeutiche atte a modificare in modo
importante e con probabilità la situazione di questa assicurata.
Le risultanze della visita __________ sono da confermarsi.” (doc.
362, pag. 2 e 3 incarto LAINF).
2.3.5
Nella concreta evenienza questo
Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario il 15
settembre 2021, confermata il 23 maggio 2022, posta alla base della decisione
avversata.
Il TCA non ignora i referti del 23 febbraio 2022 del 17 marzo 2022 e del 14
aprile 2022 del dr. med. __________ (doc. 357, pag. 1-3 incarto LAINF), di cui
si è già ampiamente detto al consid. 2.3.4. Tuttavia essi non sono atti a
sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fondatezza dell'approfondito parere
espresso dallo specialista interpellato dall’istituto assicuratore resistente
il 15 settembre 2021 relativo alla visita __________ di chiusura del 9 settembre
2021.
(doc. 309 incarto LAINF), con considerazioni puntuali e convincenti, con
espresso riguardo alla situazione clinica dell’assicurato, che è stata
attentamente e dettagliatamente vagliata dal medico fiduciario come pure
dell’esigibilità lavorativa posta dal medesimo medico specialista e della
capacità lavorativa residua in attività adeguate. Del resto, lo stesso Prof.
Dr. med. __________, specialista che ha operato l’assicurata il 6 novembre
2020, l’ha ritenuta abile al 100% in attività adeguate (“in particolare per
un’attività anche manuale che non preveda il sollevamento e lo spostamento di
pesi maggiori di 5 kg e con le braccia distanti dal tronco. Può sollevare pesi
di tale entità solo con gli arti superiori lungo i fianchi e sino all’altezza
delle spalle”) dal 1° novembre 2021, data in cui si sarebbe pure iscritta
in disoccupazione (doc. 325 incarto LAINF). Successivamente a tale data, non
risultano certificati medici (-specialistici) che attestino una differente
capacità lavorativa residua dell’assicurata o una differente esigibilità
lavorativa. A questo proposito giova comunque ricordare che, quand’anche tra la
valutazione dell’esigibilità lavorativa eseguita dal medico fiduciario dell'CO
1.
e quella effettuata dallo specialista curante vi fossero alcune differenze
riguardanti la natura e l’importanza dei limiti funzionali (in particolare,
circa l’entità dei pesi che l’assicurato è ancora in grado di sollevare), tale
circostanza sarebbe in ogni caso irrilevante (cfr. pure la STCA 35.2021.59 dell’8
novembre 2021, consid. 2.4.3 e la STCA 35.2022.10 del 16 maggio 2022, consid.
2.4.4). I referti del 23 febbraio 2022 del 17 marzo 2022 e del 14 aprile 2022
del radiologo sono stati inoltre debitamente presi in considerazione ed
analizzati dal medico fiduciario, in particolare nelle motivate e convincenti
considerazioni espresse nel rapporto del 23 maggio 2022 (doc. 362 incarto
LAINF), di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.3.4.
Del resto, il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro
equilibrato e, quindi, ad un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Inoltre gli impedimenti
ritenuti dal medico di fiducia non sono tali da poter sostenere che ci si
troverebbe confrontati a una costellazione particolarmente sfavorevole ai fini
reintegrativi. Difatti, la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già
avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non
qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il
cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra
le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente
confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto
2008.
consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro
concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste
esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito, va rilevato che il TF ha in particolare ritenuto corretto il rinvio
ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri
di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi
fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di
confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del
23.
agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti). Si può, quindi, senz'altro
ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti
di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata
dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro
l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; OMLIN,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.
83) - che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua
capacità lavorativa in attività professionali idonee (vedi, tra le altre, la
STCA 35.2020.90 del 3 maggio 2021, consid. 2.7 e riferimenti, la STCA
35.2021.59
dell’8 novembre 2021, consid. 2.4.3 e la STCA 35.2022.10 del 16
maggio 2022, consid. 2.4.4).
In concreto questo Tribunale
ritiene che, anche nel caso di specie, nel mercato generale del lavoro esistano
delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che la
ricorrente, nonostante i disturbi che la interessano, sarebbe in grado di
esercitare tempo pieno (presenza e rendimento al 100%), tenuto conto dei suoi
limiti funzionali.
Va peraltro rilevato che gli impedimenti funzionali che presenta l’insorgente
sono quelli che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito
danni alle spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare,
rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché
d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra
dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021,
consid. 2.4.4, STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021 consid. 2.6; STCA 35.2021.58
del 18 ottobre 2021, consid. 2.4.3 e numerosi rinvii giurisprudenziali ivi
citati e STCA 35.2021.81 del 7 febbraio 2022, consid. 2.4.4).
L'esigibilità indicata dal medico
fiduciario risulta inoltre plausibile alla luce dei precedenti
giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni
nell'utilizzo degli arti superiori (cfr., tra le tante, STCA 35.2020.72 dell’8
marzo 2021 consid. 2.4.4; STCA 35.2021.5 del 18 maggio 2021 consid. 2.3.4; STCA
35.2021.44
del 16 agosto 2021 consid. 2.6, STCA 35.2021.9 del 20 settembre
2021, consid. 2.3.3; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021, consid. 2.4.3 e
numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2021.72 del 24 gennaio
2022, consid. 2.7 e la STCA 35.2022.10 del 16 maggio 2022, consid. 2.4.4).
Sempre in merito ai precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che
accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori, giova qui ricordare
la STCA 35.2017.37 del 23 novembre 2017 (che è stata confermata dall’Alta Corte
con STF 8C_32/2018 del 7 gennaio 2019), in particolare il consid. 2.6 nel quale
il TCA ha rilevato quanto segue:
" (…) Ad
esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere
a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive,
trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi
infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito
nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità
era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio,
il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva
unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente
confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale
ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che,
secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata
praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza
forza.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p.
347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit
funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di
svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza
con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto
ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta
incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in
attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei
compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:
"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso,
rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella
regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo
ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA
succitata, consid. 2.6.).
Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid.
5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici
mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un
chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un
magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla
spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura
della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei
muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e
lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione
acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro
(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2,
riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale
alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice,
dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange
basale con instabilità a livello delle articolazioni interfalangee
dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso
una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.
In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato
in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali,
un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della
muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.
Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra
sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale,
per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era
attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo
immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.
In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha
confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione
dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega circolare, è stato
ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del
sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di
precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.
Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4
maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale,
nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto
inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle carcasse
per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di svolgere, a tempo pieno,
un’attività lavorativa leggera.
In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale
ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "tassametrista-impiegato-operaio", che -
mentre usciva dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un
trauma distorsivo alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia
rotatoria a livello di sovraspinato e nella porzione craniale del
sottoscapolare e, successivamente - mentre andava a prendere l'automobile al
proprio domicilio - è scivolato sul ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione
su entrambi i polsi e dolori di contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando
una re-rerottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e una rottura
della cuffia dei rotatori della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo
pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le
limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito alle spalle.
In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale
ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "autista" con qualifica di
"impiegato-operaio", che - mentre stava caricando il camion - era
caduto dalla rampa di carico, riportando una frattura del capitello radiale
sinistro tipo Mason II e una frattura composta dello spigolo esterno del
processo coronoideo dell'ulna) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un
rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al gomito sinistro
(adominante).
In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo Tribunale
ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "muratore" che, a causa di un infortunio
professionale con una sega circolare, aveva subito un intervento di amputazione
trans-P2 del IV dito a destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un
rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico alla mano destra (dominante), e,
quindi, un lavoro leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e
della manipolazione di attrezzi (anche di precisione) che non richiede
un'ottima presa della mano destra e sinistra nel contempo rispettivamente
un'ottima agilità di ambedue le mani contemporaneamente.
In una sentenza 35.2016.103 del 23 marzo 2017 questo Tribunale ha
ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "parrucchiere" che, a causa di tre
infortuni non professionali, aveva riportato delle limitazioni al gomito
sinistro dominante), era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento
completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal
danno alla salute infortunistico (e più precisamente: prevalentemente impedito
nei movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di pro-supinazione del gomito
sinistro specie se contro resistenza o con pesi superiori i kg. 2-3 e possibile
l'esecuzione ripetitiva di non più di 3-4 movimenti al minuto).
Infine, in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha
giudicato completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un
assicurato che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra
con sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una
situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.
Va inoltre rilevato che il concetto d’invalidità è riferito a un
mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta
implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di
manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e
Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è
in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche
(RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le
attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle
macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che
possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002
UV Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3
aprile 2009 consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha
ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un braccio,
esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio: (…).
Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF
8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20
consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del
lavoro vi sono possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per persone
che vanno ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre possono
ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri (cfr., fra le tante, STCA 35.2017.2
del 2 ottobre 2017, consid. 2.6).” (cfr. STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021,
consid. 2.4.4; STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021, consid. 2.6; STCA 35.2021.9
del 20 settembre 2021, consid. 2.2.3 e la STCA 35.2022.10 del 16 maggio 2022,
consid. 2.4.4).
(cfr. pure la STCA 35.2021.9 del
20.
settembre 2021, consid. 2.2.3, ove questa Corte ha ritenuto abile al 100% in
attività adeguate al danno infortunistico subito un assicurato che, dopo essere
scivolato, è caduto a terra, riportando una frattura del polso destro
pluriframmentaria rispettivamente la STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021,
consid. 2.8, ove questa Corte ha ritenuto abile al 100% in attività adeguate al
danno infortunistico subito un’assicurata che, dopo essere scivolato, è caduto
a terra, riportando una frattura scomposta del radio distale e la frattura
dello stiloide ulnare al polso sinistro rispettivamente la STCA 35.2021.81 del
7.
febbraio 2021, consid. 2.4.4, ove questa Corte ha ritenuto abile al 100% in
attività adeguate al danno infortunistico subito un assicurato che, dopo essere
scivolato, è caduto a terra, riportando una lesione SLAP II alla spalla destra).
2.3.6
In conclusione, il TCA non ha quindi
motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal medico fiduciario, che ha
proceduto ad una visita personale accurata dell'assicurata, è specialista della
materia che qui ci occupa e vanta pure un’ampia esperienza in materia di
medicina assicurativa.
Alla luce di quanto appena
esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V
233.
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;
RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551
e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali
(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di
svolgere un’attività lavorativa adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati
dal medico __________, dr. med. __________, nell’apprezzamento del 15 settembre
2021: cfr. doc. 309 incarto LAINF) a tempo pieno e con un rendimento completo,
compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.
2.3.7
Le censure ricorsuali volte a
contestare l’operato dell’CO 1 per non avere considerato l’assicurata (che ha subito
un danno infortunistico alla spalla destra) alla stregua di una mono-manuale
vanno, dunque, respinte.
2.4
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che,
secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento
dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr.,
pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio
2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002
consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002
consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).
Nel caso di specie sono quindi
determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del
2021, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1°
novembre 2021 (cfr. consid. 2.2).
2.5
Per quanto concerne il reddito
da valida, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione
avversata, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2021, avrebbe
realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 92'427, considerando “quello che
la signora RI 1 avrebbe potuto percepire nella sua abituale attività lavorativa
di infermiera nel 2021, qualora lavorasse con grado di occupazione al 100%”
(doc. 337, 340 e 364 incarto LAINF).
L’importo di fr. 92'427, desunto dalle indicazioni fornite diretta-mente dal
datore di lavoro (doc. 284, 320 e 337 incarto LAINF) e non contestato dal
ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.
Il "reddito da valida" per il 2021 ammonta, quindi, a fr.
92'427.
2.6
Per quanto concerne il reddito da
invalida, secondo l’assicura-tore infortuni resistente, nella decisione
avversata, con il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2021, avrebbe
realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 58’787.
Il salario da invalida è stato quantificato tramite i dati forniti dall'Ufficio
federale di statistica il quale, attraverso la propria pubblicazione "Rilevazione
svizzera della struttura dei salari 2018", rivalutata nominalmente al
2021, indica che una donna adibita ad attività semplici percepisce un salario annuo
mediano di CHF 61’880 (tabella TA1_tirageskill_level, totale, donne, livello 2
(infermiera diplomata: doc. 337 incarto LAINF), 41.7 ore settimana,
rivalutazione nominale con T1.2.15 B-S: per il 2019 +0.9%, per il 2020 + 0.1%,
per il 2021 stima trimestrale +0.1%: cfr. doc. 337 incarto LAINF), tenuto conto
di una capacità lavorativa residua del 100%, applicando una deduzione sociale
del 5%, considerate le limitazioni funzionali (“attività leggere, di
precisione e di rado mediamente pesanti”: doc. 337 incarto LAINF),
giungendo così a fr. 58’787.
La patrocinatrice dell’assicurata non ha contestato il reddito da invalida di
fr. 61'880.-, determinato dall’amministrazione, quanto piuttosto che la sua
assistita non sia stata considerata alla stregua di una mono-manuale, censura
ricorsuale che tuttavia, come si è visto al consid. 2.3.7, è stata respinta dal
TCA che, come si è visto al consid. 2.3.6, ha confermato una capacità
lavorativa residua del 100% (senza alcuna riduzione di rendimento) in attività
adeguata.
In quanto desunto dalla tabella TA1 2018, attività semplici e ripetitive,
livello di qualifica 2 (infermiera diplomata: doc. 32 e 337 incarto LAINF),
donne, aggiornato al 2021 l’importo di fr. 61'880 - a ragione, rimasto
incontestato dalla patrocinatrice dell’assicurata - può essere fatto proprio da
questa Corte.
Su tale cifra la CO 1 ha operato una riduzione sociale del 5% nella decisione
avversata (doc. 364, pag. 6), considerate le limitazioni funzionali (“attività
leggere, di precisione e di rado mediamente pesanti”: doc. 337 incarto
LAINF).
La rappresentante critica l’operato dell’amministrazione per non avere
considerato la sua assistita alla stregua di una monoma-nuale e, quindi, per
non averle applicato una deduzione sociale di almeno il 15%, considerato che
utilizza la sua mano destra, vale a dire la mano dominante, a causa dei dolori
e della forte limitazione di funzionalità della spalla destra, solo in misura
minima, che riveste pertanto unicamente una funzione ausiliaria (cfr. doc. I).
In sede di risposta l’CO 1 ha puntualizzato quanto segue:
" (…)
7.
L'assicurata ha riportato una lesione a
livello della spalla che le impedisce di riprendere la propria attività
abituale di infermiera così come descritta in occasione del colloquio del
21.11.2016
ma non di esercitare un'attività sostitutiva più leggera.
8.
Essa non può essere considerata come una monomanuale.
9.
L'assicurata dispone - su un mercato generale del lavoro
equilibrato e quindi facendo astrazione della congiuntura difficile per i
lavoratori sulla sessantina - di un ventaglio sufficientemente ampio di
attività accessibili per cui, come già evidenziato con la decisione su
opposizione alla luce della giurisprudenza federale per il personale maschile
non qualificato, una riduzione non entra in considerazione.
10.
L'CO 1, in sede di opposizione, ha rinunciato a prospettare una reformatio
in pejus della decisione dell'11.2.2022 e ha confermato il grado d'invalidità
in vigore.” (cfr. doc. III).
Chiamato ora a pronunciarsi il
TCA rileva che la più recente giurisprudenza federale ha stabilito che il
livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività
leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono
essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo
circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate
come eccezionali. Negli altri casi non viene applicata nessuna deduzione a
questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e
non si pone dunque il problema di un’indebita doppia deduzione (sentenze
8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019
del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid.
4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno
2020.
consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure BERNASCONI, “8C_9/2020 du 10
juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in
SZS/RSAS 1/2021 n. 49; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4).
Occorre inoltre ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame
della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella
disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del
medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili
soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di
una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle
limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e
3.4.2
e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti; STCA
32.2020.90
del 3 maggio 2021, consid. 2.10; STCA 35.2021.74 del 29 novembre
2021, consid. 2.11.4; STCA 32.2021.60 del 21 febbraio 2022, consid. 2.9.4; STCA
35.2021.94
del 30 marzo 2022, consid. 2.12; STCA 35.2022.10 del 16 maggio 2022,
consid. 2.5.2).
Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti emerge che, nonostante il
danno salute, l’assicurata (che ha subito un danno infortunistico alla spalla
destra) sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo e di
rendimento, un’attività adeguata e non può essere considerata alla stregua di
una mono-manuale (cfr. supra, consid. 2.3.6 e 2.3.7).
Secondo questo Tribunale, la ricorrente beneficia di un ventaglio di attività
sostitutive esigibili ancora sufficientemente ampio, motivo per il quale una
decurtazione non sarebbe giustificata
(in questo senso, si veda, ad
esempio, la STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.1.4, concernente
un assicurato i cui limiti funzionali riguardavano i movimenti ripetitivi del
gomito destro e il trasporto di pesi superiori a 7 kg, precisato che
quest’ultimo costituiva un valore massimo nel senso che il trasporto di pesi,
anche di minore entità, doveva alternarsi a periodi di riposo per il braccio
destro, la STF 8C_174/2019 consid. 5.2.2, riguardante un’assicurata in grado di
impiegare il suo arto superiore sinistro soltanto in attività leggere e non
ripetitive oppure la STCA 35.2019.73 del 22 gennaio 2020 consid. 2.4.6,
concernente un assicurato, vittima di un infortunio all’arto superiore
dominante, che è stato ritenuto ancora in grado di svolgere, a tempo pieno e
con un rendimento completo, un’attività lavorativa leggera, in cui potesse
evitare di sollevare/trasportare pesi superiori ai 5 kg e di svolgere mansioni
sopra il livello delle spalle). Da notare che, in base a quanto risulta dagli
atti medici, la qui ricorrente non può essere considerato alla stregua di un
individuo di fatto in grado di utilizzare un’unica mano/un unico braccio [faktische
Einhändigkeit/Einarmigkeit], situazione che, in base alla giurisprudenza,
avrebbe giustificato una riduzione sociale (cfr., ad esempio, la STF
8C_383/2020 del 21 settembre 2020 consid. 4.2.2).
Giova qui pure ricordare la STF
8C_462/2020 del 27 agosto 2020, consid. 5.4, giusta la quale:
" Zwar
rechtfertigt eine verminderte Belastbarkeit des linken adominanten Arms nicht
zwingend einen Tabellenlohnabzug (vgl. Urteil 9C_238/2018 vom 30. April 2018 E.
5.2
mit Hinweisen).” e la STF 8C_23/2021 del 20 aprile 2021, consid. 6.3,
giusta il quale “bestehen nach konstanter Rechtsprechung auf dem hypothetisch
ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten auch
für Personen, die funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur
noch leichte Arbeit verrichten können (SVR 2017 IV Nr. 20 S. 53, 8C_451/2016 E.
5.1
sowie Urteile 8C_462/2020 vom 27. August 2020 E. 5.1;
8C_134/2020 vom 29. April 2020 E. 4.5; 8C_227/2018 vom 14. Juni 2018 E. 4.2.1;
8C_37/2016 vom 8. Juli 2016 E. 5.1.2; je mit Hinweis).”
Alla luce
di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova
il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento
a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3),
questa Corte ritiene che, operando una deduzione sociale del 5%, l’CO 1 abbia
globalmente tenuto ampiamente conto del danno alla salute
dell’assicurata e non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Il reddito “da invalida” di fr. 61'880.-, tenuto conto di una decurta-zione
sociale del 5%, ammonta, quindi, per il 2021 a fr. 58’787.
2.7
Confrontando ora il reddito da
invalida di fr. 58'787. con il relativo reddito da valida di fr. 92'427, si
ottiene per il 2021 un grado d’invalidità del 36% ([92'427 - 58'787] x 100 :
92'427 = 36.39% arrotondato al 36% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF
130.
V 121).
La decisione dell'CO 1 che
riconosce all’assicurata il diritto a una rendita d’invalidità del 36% va, di
conseguenza, confermata.
2.8
Diritto a un'indennità per
menomazione all’integrità?
2.8.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,
accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in
forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana
disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2
LAINF).
2.8.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i
presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una
menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà
tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o
mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà
essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze
personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della
menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza
ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del
torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque,
soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium
doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. GHÈLEW/RAMELET/RITTER,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.8.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di
lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente
ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta
conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U
362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi
citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale"
(cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari
sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di
analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un
organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità
fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità
va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase
OAINF).
Si prende in considerazione in
modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È
possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il
peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non
possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio
alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione
dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,
l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una
misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.
consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.8.4
L’CO 1 ha allestito una serie di
tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura
amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.
STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF del 7 dicembre
1988.
nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui
esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.8.5
Nella concreta evenienza, con
decisione dell’11 febbraio 2022 (doc. 340 incarto LAINF) confermata su
opposizione il 25 maggio 2022 (doc. 364 incarto LAINF), l’CO 1 ha riconosciuto
a RI 1 un’IMI del 15% per la problematica alla spalla destra.
Dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione si fondata
sull’apprezzamento medico del 9 settembre 2021 (doc. 308 incarto LAINF) del dr.
med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, (redatto, giova qui
rilevare, dopo avere visitato personalmente l'assicurata ed averne eseguito
l'esame obiettivo), giusta il quale:
" (…).
Facciamo riferimento alla tabella 1.2 Suva relativa alle menomazioni
all'integrità di alterazioni funzionali degli arti superiori. Per una spalla
mobile fino all'orizzontale viene riconosciuto un 15%. Si ritiene tale
fattispecie applicabile alla situazione in esame. (…)”.
A seguito dell’opposizione
dell’11 marzo 2022 (doc. 349 incarto LAINF) dell’assicurata, patrocinata dalla
lic. jur. RA 1, completata l’11 maggio 2022 (doc. 356 incarto LAINF), l’CO 1 ha
interpellato il precitato medico __________, il quale, nell’apprezzamento
medico del 31 maggio 2022 (doc. 362 incarto LAINF) ha puntualizzato quanto
segue:
" (…) Siamo
di fronte ad un'assicurata che è portatrice di postumi importanti e durevoli
relativi alla spalla destra. In occasione dell'apprezzamento del 09.09.2021 è
stata determinata una IMI riferendosi alla tabella 1.2 CO 1 relativa alle
menomazioni all'integrità da alterazioni funzionali degli arti superiori, nella
sezione relativa alle alterazioni funzionali della spalla.
Nella sua opposizione la patrocinatrice espone due obiezioni.
La prima relativa alla determinazione di mobilità della spalla,
ritenendo che la fattispecie citata nella tabella 1.2 non comprenda le mobilità
al di sotto dell'orizzontale e cioè al di sotto dei 90°. Secondo la
patrocinatrice quindi il valore del 15% è da intendersi solo per una spalla che
arrivi fino a 90° ma non che si fermi al di sotto di tale valore anche in
prossimità di esso.
La seconda riguarda il fatto che non si sia considerata una
artrosi acromion-claveare ed una omartrosi presentata dall'assicurata.
Entrambe le obiezioni non sono condivisibili.
La tabella 1.2 CO 1 è stata interpretata secondo la prassi in
essere alla CO 1. Per spalla mobile fino all'orizzontale si intende
un'articolazione della spalla che ha una mobilità che è compresa nell'arco di
movimento fino all'orizzontale. Tale fattispecie copre quindi anche i gradi
intermedi contrariamente a quanto ritenuto dalla patrocinatrice
dell'assicurata. In effetti dalla lettura della sezione della tabella che cita
"mobile fino all'orizzontale 15%", "mobile fino a 30° oltre
l'orizzontale 10%" appare evidente che una mobilità nell'arco di movimento
sotteso al di sotto dei 90° è da intendersi come indennizzabile con il 15% e
l'arco di movimento dai 90 ai 120° con un 10% mentre non è generalmente
riconosciuta una menomazione all'integrità per un arco di movimento possibile
oltre i 120°.
Una interpretazione come quella posta dalla patrocinatrice
porterebbe a risultati aberranti.
Secondo quanto da ella sostenuto un movimento di spalla compreso
nell'arco fino a 90° ma che non raggiunga con precisione i 90° non sarebbe
indicato nella tabella.
Pertanto, la tabella si riferirebbe, secondo la sua
interpretazione, solo alle spalle che arrivano precisamente ai 90°.
Analogamente per le spalle che si muovono nell'arco di movimento compreso fra i
90.
e i 120° assumendo lo stesso ragionamento si potrebbe concedere il 10% solo
per quelle spalle che raggiungono perfettamente i 120°.
Ora, questa posizione non è secondo la prassi valutativa comune
della CO 1. La determinazione di archi di movimento a cui corrisponde una
menomazione all'integrità, raggruppando diverse fattispecie simili in
macrocategorie valutative, è peraltro comune anche a diversi Barheme di
riferimento in generale in medicina assicurativa.
Per quanto riguarda poi l'obiezione che si debba considerare
separatamente e con modalità additiva l'artrosi glenomerale e acromion claveare
dobbiamo fare le seguenti considerazioni.
È opportuno ricordare che per articolazione della spalla non si
intende unicamente la cuffia dei rotatori. La spalla infatti è un complesso
articolare formato da più articolazioni: la glenomerale o scapolo-omerale,
l'acromion-claveare, la sterno-claveare (articolazioni dette "vere"
dotate di capi articolari e cartilagine ialina) la sub-acromion sub-deltoidea
sede della cuffia dei rotatori e la scapolo toracica (articolazioni cosiddette
"false" o piani dì scorrimento muscolo fasciali). Tutte queste
articolazioni concorrono a determinare il movimento.
La tabella di menomazione all'integrità da alterazioni funzionali
della spalla si riferisce quindi al quadro funzionale globale del complesso
articolare della spalla formata dalle cinque articolazioni sopra citate.
La patrocinatrice si riferisce a due fattispecie tabellari
riferibili allo stesso distretto anatomico: la spalla. La prima riguarda le
alterazioni funzionali della spalla con mobilità fino all'orizzontale e l'altra
l'artosi della glenomerale e dell'acromion-claveare.
Non è possibile seguire la patrocinatrice in questa posizione in
quanto le due fattispecie da lei considerate non sono additive, bensì
alternative.
In altre parole, non si può applicare due percentuali che stimano
una menomazione dell'integrità dello stesso distretto perché in tal caso si
duplicherebbe la valutazione. Qualora si voglia considerare la tabella 5.2 come
richiesto dalla patrocinatrice, essa sarebbe da considerarsi unicamente per
analogia come conferma del grado di menomazione all'integrità valutato
funzionalmente.
Si deve infine notare che una duplicazione, come sembrerebbe
intendere la patrocinatrice, porterebbe il valore di IMI al 30% che contrasta
in modo palese con la progressività della tabella dove il 30% è riferito ad un
blocco in adduzione della spalla (in altre parole un'anchilosi completa in posizione
addotta della spalla con impossibilità a qualunque movimento). Questa
condizione non rappresenta la situazione in esame.
Ritengo pertanto che la posizione medica riguardo alla IMI sia da confermarsi.
(…)”.
In sede di ricorso, la
patrocinatrice della ricorrente ribadisce la contestazione dell’IMI
riconosciuta alla sua assistita, in particolare rilevando che “tale
argomentazione non è convincente” sulla scorta delle considerazioni che seguono:
" (…). È’
incontestabile che la funzionalità della spalla destra della ricorrente è stata
compromessa dall'incidente occorsole il 13 luglio 2016 e che oggi, nonostante i
4.
interventi chirurgici subiti, le hanno giovato in modo molto limitato;
Inoltre - come esposto in precedenza alla nota marginale 27 - la ricorrente
soffre all'indomani dell'incidente oltre alla persistente limitazione della
funzionalità della spalla destra sia di un'artrosi acromio-claveare sia di
un'omartrosi (gleno-omerale), quali durevoli postumi infortunistici intervenuti
dopo la lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra. L'omartrosi
riscontrata in occasione del terzo intervento chirurgico del 29 agosto 2019 dai
Dr. med. __________ e Dr. med. __________ era di grado 3 rispettivamente 4,
come anche confermato dal Dr. med. __________ in occasione del quarto
intervento chirurgico del 6 novembre 2020. Contrariamente il grado dell'artrosi
attivata acromio-claveare invece non è stato determinato.
Giusta la tabella 5 "Menomazione dell'integrità per
artrosi", l'IMI per una artrosi acromio-claveare è di 0% nel caso di
artrosi moderata e di 5-10% nel caso di artrosi grave; mentre l'IMI per
omartrosi (gleno-omerale) è di 5-10% nei casi di artrosi moderata e di 10-25%
nei casi di artrosi grave.
Alla luce di questa tabella non è ravvisabile il motivo per cui il
medico __________ abbia valutato unicamente il deficit funzionale della spalla
destra tralasciando di considerare una patologia altrettanto importante quale
quella dell'artrosi acromio-claveare e dell'omartrosi, cosa cui avrebbe potuto
ovviare procedendo ad un cosiddetto confronto incrociato
("Quervergleich", cfr. sentenza del TF 8C_553/2020 del 31.10.2020 e
sentenza del Tribunale cantonale di Basilea-Campagna, Divisione Sozialversicherungsrecht
725.
19 40 del 05.09.2019, in cui la tabella 5 "Menomazione dell'integrità
per artrosi" in mancanza di un'artrosi non è stata applicata; sentenza del
Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo UV.2020.00231 del
25.02.2021).
Ne consegue che nella fattispecie la valutazione dell'IMI
unicamente sulla base della tabella 1 "Menomazione dell'integrità da
alterazioni funzionali degli arti superiori" difetta di considerare a
giusto titolo che la ricorrente già nel 2019 rispettivamente nel 2020 soffriva
di un'omartrosi (gleno-omerale) di grado 3 e 4 ed un'artrosi acromio-claveare
di un grado non rilevato.
Nella sentenza UV.2020.00154 del 13 settembre 2021, in un caso
paragonabile alla presente fattispecie, il Tribunale delle assicurazioni
sociali del Cantone Zurigo, ha applicato contemporaneamente la tabella 5
"Menomazione dell'integrità per artrosi" come pure la tabella 1
"Menomazione dell'integrità da alterazioni funzionali degli arti
superiori".
Visto quanto precede nel caso di specie è pertanto indicato che l'IMI della
ricorrente venga calcolata nel confronto incrociato tra la tabella 5
"Menomazione dell'integrità per artrosi" e la tabella 1
"Menomazione dell'integrità da alterazioni funzionali degli arti
superiori" o viceversa, e il risultato di questo confronto basto su
evidenze concrete venga illustrato nella relativa decisione.
In questo contesto è abbondanzialmente opportuno far notare che
l'esame eseguito in occasione della visita medica di chiusura del 9 settembre
2021, ha evidenziato che la spalla destra della ricorrente ha una mobilità fino
all'orizzontale. L'abduzione circa l'articolarità passiva e quella attiva,
conformemente a quanto stabilito dal Dr. med. __________, risulta essere solo
di 40°. In altre parole, l'abduzione è molto al di sotto di 90°, nonostante il
fatto che tutti i test siano avvenuti con un atteggiamento timoroso e con un
certo risparmio da parte della ricorrente. In proposito l'esperienza dimostra
che le alterazioni artritiche comportano anche limitazioni della mobilità; ciò
che nel caso in esame è lecito presumere avvenga a causa della presenza della
grave omartrosi e dell'artrosi acromio-claveare.
Ne discende che le patologie alla spalla e ed artritiche
riscontrate, nonostante riguardino lo stesso distretto anatomico, sono da
considerare - contrariamente al parere della CO 1 - come concomitanti e non
alternative. (…).” (cfr. doc. I, pag. 16-18).
In sede di risposta, l’CO 1 ha
precisato quanto segue:
" (…).
11.
Per quanto riguarda il danno all'integrità
- quesito prettamente medico - il medico __________ si è pronunciato a tre
riprese (doc. 308, 362 e 367).
12.
Egli, richiamata la tabella 1 delle Pubblicazioni della __________,
ha quantificato nella misura del 15 % il danno all'integrità (spalla mobile
fino all'orizzontale).
13.
II medico __________ nel suo ultimo apprezzamento ha spiegato per
quali motivi non possono essere applicate cumulativamente le tabelle 1 e 5 e
osservato che il tasso del 30 % viene accordato per un'anchilosi completa in
posizione addotta della spalla con impossibilità a qualunque movimento.
14.
Su tale problematica l'CO 1 si permette di rinviare alla sentenza
di questo Tribunale del 24.1.2022 (incarto 35.2021.84) dalla quale risulta che:
Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribuna/e ritiene di poter
seguire il dott. __________ nella misura in cui ha rilevato che l'assegnazione
di un'IMI per la limitata articolarità della spalla destra e di una per i
dolori interessanti la medesima parte del corpo, conformemente a quanto
proposto dal Prof. X. (che aveva ritenuto la presenza di una periatrite - nota
esplicativa della sottoscritta) non sarebbe consentita, poiché ciò equivarrebbe
di fatto a duplicare la valutazione.
Tale parere trova in effetti conferma nella giurisprudenza
federale.
Ad esempio, in una sentenza 8C 472/2007 del 9 giugno 2008
consid. 3.4, riguardante un assicurato che presentava una spalla mobile fino
all'orizzontale e al quale l'assicuratore contro gli infortuni aveva assegnato
un'IMI del 15% in applicazione della Tabella n. 1.2 edita dalla __________
dell'CO 1, la Corte federale ha ritenuto che la prestazione decisa
dall'amministrazione (e confermata dai primi giudici), corrispondeva
perfettamente all'andicap presentato dall'assicurato, posto che la mobilità
della spalla sinistra era ridotta all'orizzontale (l'abduzione attiva
raggiungeva l'orizzontale, mentre la flessione attiva era possibile poco oltre
l'orizzontale). Da notare che dinanzi al TF l'assicurato aveva contestato
l'entità dell'indennità riconosciutagli per il motivo che non accusava
semplicemente una limitazione della mobilità della spalla sinistra ma un
disturbo funzionale ben più importante che lo limitava negli atti quotidiani
della vita. In particolare, egli aveva sostenuto di risentire dei dolori
persistenti al minimo sforzo, ad esempio allorquando, camminando, ciondolava il
braccio sinistro oppure dopo aver mangiato.
Stante ciò, la pretesa ricorsuale di un'indennità del 10% in
ragione della presenza di dolori persistenti alla spalla destra, appare priva
di fondamento e, pertanto, non può essere accolta.
15.
La sentenza del Tribunale cantonale del Canton Zurigo concerne un
caso in cui l'assicuratore infortuni aveva quantificato il danno all'integrità
nella misura del 5 % in base alla tabella 5. Vista la limitazione della
mobilità il Giudice di prime cure aveva ritenuto una menomazione aggiuntiva del
7.5
%.
16.
Ora, indipendentemente dal fatto che si tratta di percentuali
molto inferiori rispetto a quelle vantate dall'assicurata e che è stato
adottato un procedimento diverso (tabella 5 e tabella 1 e non tabella 1 e
tabella 5), il Giudice di prime cure non ha interpellato un medico per cui
molto probabilmente non era a conoscenza della situazione anatomica così come
descritta dal medico __________.
17.
In ogni caso si tratta di un caso singolo che non soccorre
l'assicurata. (…)” (doc. III, pag. 2-4 incarto LAINF; n.d.r.: il corsivo non è
della redattrice)
Con osservazioni del 10 agosto
2022.
(doc. V), la patrocinatrice della ricorrente ha puntualizzato quanto
segue:
" (…) la
ricorrente non ha mai formulato la richiesta di cumulare l'IMI nella misura del
10% a seguito della presenza di persistenti e inconfutabili dolori e ciò men
che meno sulla base di una semplice duplicazione dei tassi di cui alle tabelle 1
e 5. Sta di fatto che la ricorrente ha postulato che tutti i postumi
infortunistici durevoli, intervenuti dopo la lesione della cuffia dei rotatori
della spalla destra, venissero adeguatamente valutati e di conseguenza presi in
considerazione correttamente.
Ad onor del vero la ricorrente, in sede del suo ricorso del 27 giugno 2022, ha
illustrato che attualmente, a causa dell'incidente occorsole il 13 luglio 2016,
oltre a dover far fronte al persistente deficit funzionale alla spalla destra,
è altresì confrontata con un'artrosi acromioclaveare come pure con un'omartrosi
(gleno-omerale), conformemente a quanto rilevato nei vari rapporti medici
componenti il suo incarto. Ciononostante il medico __________ della CO 1 in
alcun momento, vale a dire né nel suo rapporto medico dell5 settembre 2021 relativo
alla "visita medica di chiusura del 09.09.2021 ", né nella sua
valutazione della menomazione all'integrità del 5 settembre 2021, si è espresso
sulle artrosi presenti, restando silente in proposito.
Per contro nella valutazione dell'IMI il medico __________ ha tenuto conto
unicamente del deficit funzionale durevole alla spalla destra, ritenendo
giustificato - sulla base della tabella 1.2 - l'erogazione di un'IMI pari al
15%. Ne consegue che ciò è avvenuto, omettendo al momento della chiusura del caso,
vale a dire il 9 settembre 2021, d'identificare l'entità e la portata esatta
delle artrosi presenti.
In proposito è altresì bene specificare che il grado dell'artrosi
acromio-claveare non è mai stato determinato, mentre per quanto concerne
l'omartrosi (gleno-omerale) quest'ultima, già nel 2019, risultava di grado 3
rispettivamente 4.
Conseguentemente risulta dovuto dirimere la questione se alla ricorrente,
qualora fossero state considerate le artrosi presenti, sarebbe stata erogata
un'IMI maggiore di quella attribuita dalla CO 1 nella misura del 1 5% in
applicazione della sola tabella 1.
In tale contesto la risposta alla domanda su quale delle due diagnosi, deficit
alla spalla da una parte e artrosi dall'altra, pesa di più o ha un'estensione
maggiore, è di relativa importanza.
Infatti quando si applica la rispettiva tabella concernente la
relativa diagnosi, si deve tenere conto in modo appropriato dell'altra diagnosi
nel senso di un cumulo appropriato.
Dalle sentenze del Tribunale federale e Tribunale cantonale,
citate nell'atto ricorsuale alla cifra marginale 30 (sentenza del Tribunale
federale 8C 553/2020 del 31.10.2020 e sentenza del Tribunale cantonale di
Basilea-Campagna, Divisione Sozialversicherungs-gericht 725 19 40 del
05.09.2019), risulta che in sede di giudizio ci si è chinati sulla questione
se, oltre alla limitazione della mobilità, vada presa anche in considerazione
la diagnosi relativa all'artrosi per la valutazione del diritto ad un'IMI. Nei
citati casi tuttavia, ciò è stato negato a causa dell'assenza di un'artrosi.
Diversamente nella sentenza del Tribunale delle assicurazioni
sociali del Cantone Zurigo UV.2020.00154 del 13 settembre 2021, già evocata in
sede di ricorso alla cifra marginale 31, è stato giudicato indicato applicare
per la valutazione dell'IMI congiuntamente le tabelle 1 e 5 e questo nonostante
i postumi riguardassero lo stesso distretto anatomico. (…)” (cfr. doc. V, pag.
2-3).
Interpellato al riguardo
dall’amministrazione, il precitato medico __________ nell’apprezzamento medico
del 18 agosto 2022 (doc. VII-1) ha puntualizzato quanto segue:
" (…). Ci
preme in questa sede ribadire che la valutazione IMI secondo la tabella 1.2 è a
nostro parere quella realmente aderente alla condizione clinica dell'assicurata
e la più corretta, pertanto da applicarsi in prima istanza.
Qualora si voglia considerare per analogia la tabella 5 occorre
fare le seguenti considerazioni.
Per quanto riguarda l'artrosi acromion-claveare invocata dall'avvocato RA 1
dobbiamo osservare che tale tipo di artrosi era già presente nell'esame RM del
2016.
Per tipologia ed entità nonché per le caratteristiche cliniche della
paziente è da considerarsi con verosimiglianza prevalente preesistente l'evento
di cui si discute e non ad esso legata da nesso causale probabile. Basti a
questo proposito valutare la risonanza magnetica del 2016 che già mostrava un
quadro di modesta artrosi acromion-claveare con ipertrofia dei capi articolari
e verosimile impingement peraltro compatibile con l'età.
Per quanto riguarda invece l'artrosi gleno-omerale dobbiamo
osservare che nella radiografia del 22.12.2020 non vi è alcun segno
radiografico di artrosi. Infatti anche nel rapporto del dr. med. __________ del
22.12.2020
si cita testualmente: «la radiografia eseguita mette in evidenza regolari
rapporti articolari e un corretto spazio sottoacromiale».
Dalla visione diretta delle immagini si evince che non vi sono
segni radiografici di artrosi, pertanto sulla base dell'esame si dovrebbe
definire una classe di artrosi di grado 0. L'applicazione della tabella 5 per
analogia appare quindi non adeguata.
L'avvocato RA 1 ritiene esservi un'artrosi di grado 3 - 4. Non ci
fornisce però un documento medico cui fare riferimento e che l'abbia portata a
tale convinzione, ma dal tenore del suo scritto pare riferirsi al rapporto
operatorio della clinica __________ del 2019 dove si descrivono due aree
isolate di «condropatia», di grado 3 l'una e 4 l'altra, in due distinte parti
della superficie condrale della testa omerale. Da considerarsi anche il fatto che
il referto della antro-RM preoperatoria eseguita alla __________ (18.06.2019)
cita testualmente: «cartilagine intatta», escludendo in modo evidente che si
fosse in una situazione di artrosi o anche di una importante condropatia.
A scopo esplicativo mi preme sottolineare quanto segue. Vi è una
fondamentale differenza fra una artrosi ed una condropatia o lesione condrale.
Si tratta di due condizioni diverse. Se da un lato in una artrosi vi è un
coinvolgimento, peraltro diffuso e marcato, del mantello cartilagineo, ciò si
accompagna sempre ad altre alterazioni dell'articolazione nel suo insieme
(membrana sinoviale,
liquido sinoviale, osso subcondrale, osteofitosi, alterazione del
profilo articolare etc...) che determinano evidenti alterazioni alla rx tanto da
considerare l'artrosi una malattia dell'articolazione considerata come organo
nel suo insieme. D'altro lato la semplice presenza di una o più lesioni
condrali non può essere considerata e definita come artrosi ed andrebbe
correttamente definita «condropatia» (come peraltro riportato nel rapporto
operatorio della __________), cioè una alterazione localizzata di un tessuto
articolare. La confusione fra i due quadri è dal punto di vista medico del
tutto errata e fuorviante.
Analogamente vi è una grande differenza tra una classificazione
radiografica dell'artrosi ed una classificazione artroscopica di una lesione
condrale, per il semplice fatto che riguardano due quadri anatomo patologici
differenti.
Se parliamo di artrosi dobbiamo fare riferimento alla classificazione
secondo Kellgren-Lawrence (Ref.1). Essa prevede una suddivisione in gradi (da 0
assenza di artrosi a 4 artrosi grave), sulla base di alcuni segni radiografici
quali: riduzione/abolizione della rima articolare, sclerosi dell'osso
subcondrale, osteofitosi ed appuntimento marginale, geodi subcondrali,
alterazione del profilo articolare. Inizialmente proposta per l'artrosi del
ginocchio, viene comunemente utilizzata con gli stessi criteri per altre
articolazioni compresa la gleno-omerale sia in clinica che in ricerca (Ref.2),
ed è alla base della suddivisione presente nella tabella 5 Suva (artrosi lieve,
moderata, grave).
Ben diverse sono le numerose classificazioni utilizzate per la
definizione artroscopica delle lesioni cartilaginee. Queste comprendono ad
esempio la classificazione di Outerbridge (da grado 0 assenza di condropatia, a
grado 4) che si basa sulla profondità della lesione cartilaginea da malacia a
fissurazione, ad ulcerazione, fino ad esposizione dell'osso subcondrale
(Ref.3). É probabile sia questa la classificazione della lesione cartilaginea
utilizzata nella descrizione dell'intervento eseguito alla __________ nel 2019
cui fa apparentemente riferimento l'avvocato RA 1. Analoghi elementi, con
differenti livelli di definizione, vengono utilizzati per altre classificazioni
più dettagliate, come la classificazione di Tippett (da grado 0 a grado 8) che
pone una gradazione delle lesioni cartilaginee secondo estensione, tipologia e
profondità (Ref.4). La più recente classificazione secondo ICRS (International
Cartilage Repair Society) (Ref.5) riprende la classificazione di Tippett con la
stessa ratio generale. In buona sostanza una lesione cartilaginea viene
classificata in base al rammollimento, alla fissurazione ed alla fibrillazione
o alla ulcerazione più o meno estesa e profonda fino all'interessamento
dell'osso subcondrale.
Una cosa però è la classificazione dell'artrosi, altra cosa la
classificazione delle lesioni cartilaginee. Ne discende che una lesione
cartilaginea anche molto profonda ma limitata in una parte dell'articolazione
può essere presente in assenza di una conclamata artrosi. Né deve stupire il
fatto che un riscontro artroscopico di una condropatia non sia di per sé indice
di artrosi.
Tornando al caso in esame, qualora l'osservazione dell'avvocato RA
1.
si riferisca alla descrizione dell'intervento chirurgico eseguito nel 2019
alla __________, dove si cita la presenza di due limi-tate aree di lesione
cartilaginea, una di grado 4 ed una di grado 3, in due distinte aree della
supercondrale della testa omerale, dobbiamo osservare che questo non significa
essere in -presenza di una artrosi di grado 3 - 4 come afferma l'avvocato.
Confondere le due situazioni è dal punto di vista medico non corretto e non
condivisibile.
Pertanto sulla base delle risultanze clinico radiografiche qualora
si voglia considerare la tabella 5 per analogia utilizzando il massimo valore
fra le due tabelle (1.2 e 5) nel caso specifico dobbiamo ritenere che per
quanto riguarda l'artrosi acromion-claveare essa fosse preesistente l'evento.
Per quanto riguarda l'artrosi gleno-omerale essa è da inquadrarsi
in un grado 0 massimo 1 secondo Kellgren Lawrence, corrispondente ad una
artrosi assente o lieve secondo la tabella 5.2 per cui è previsto «nessun
risarcimento».
Ritengo quindi che la valutazione secondo la tabella 1.2 resti la
più corretta, aderente alla realtà clinica e tutelante per l'assicurata. (…)”
Con osservazioni del 5 settembre
2022.
(doc. IX), la patrocinatrice della ricorrente ha puntualizzato quanto segue:
" (…) giusta
l'illustrazione del Dr. med. __________ non risulta chiara circa la diagnosi
relativa alla condropatia di grado 3 ("Knorpeldefekt im Zentrum des
Humeruskopfes") rispettivamente di grado 4 ("Knorpeldefekt im
posterosuperioren Humersuskopf”), quale classificazione di quelle da lui
enunciate sia stata applicata nel caso di specie (apprezzamento medico del 18
agosto 2022, pag. 3). Così nell'ipotesi che i medici della Clinica __________ a
__________, Dr. med. __________ e Dr. med. __________, avessero applicata la
classificazione di "Outerbridge" (da grado 0 fino a grado 4), si fa
quivi notare che il grado 4 significa un'erosione con interessamento osseo,
ossia che la condropatia si situa all'ultimo stadio.
In merito alla fissazione dell'IMI l'art. 36 cpv. 4 dell'Ordinanza
del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.202)
recita che deve essere preso in considerazione in modo adeguato un
peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità.
Ciò premesso e in considerazione del fatto che è comunemente noto
che la condropatia rappresenta lo stadio iniziale dell’artrosi come pure che la
ricorrente accusa tutt’ora evidenti dolori ed impedimenti alla spalla destra,
appare a maggior ragione giustificato espletare un nuovo esame di diagnostica
per immagini, conformemente a quanto già richiesto in sede del ricorso 27
giugno 2022, per valutare in modo definitivo il quadro artrotico della
ricorrente.
Per concludere si rinvia pertanto alle richieste formulate in sede
del ricorso del 27 giugno 2022, al fine che venga stabilito in modo congruo e
corretto il diritto ad una rendita d'invalidità e ad un'IMI della ricorrente.
(…)”.
2.8.6
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA
non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall'CO 1. In effetti, a fronte di
una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza
federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di
constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende
dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento
medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori
soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi
menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre
2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr.,
altresì, FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questo
Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla
valutazione enunciata dal dr. med. __________, specialista che vanta un’ampia
esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica, senza che si
riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.
Il TCA constata che la
valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati
medico-specialistici neppure in sede ricorsuale. A questo riguardo si rileva
che gli svariati certificati medici agli atti (in particolare, quelli del dr.
med. __________), non si esprimono in merito alla valutazione dell’IMI operata
dal medico __________.
Il 19 luglio 2022 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (doc. IV). In tale occasione la patrocinatrice della ricorrente
non ha presentato a questa Corte un certificato medico-specialistico che
smentisca la valutazione del medico __________. Il 24 agosto 2022 il TCA ha
assegnato alla rappresentante dell’insorgente un termine scadente il 5
settembre 2022 per presentare osservazioni scritte alla lettera del 22 agosto
2022.
dell’CO 1, incluso l’apprezzamento medico del 18 agosto 2022 del medico __________
(doc. VII e doc. VII-1). In data 5 settembre 2022 la patrocinatrice della
ricorrente ha presentato le proprie osservazioni (doc. IX). Anche in questa
occasione non ha presentato a questa Corte un certificato medico-specialistico
che smentisca la valutazione del medico __________. A tutt’oggi, pertanto, agli
atti non figura alcun certificato medico-specialistico che smentisca la
valutazione del medico __________.
A questo proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge
la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo
non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di
controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica
- a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9
novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio
2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e rinvii
ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.5; STCA 35.2021.44 del
16.
agosto 2021, consid. 2.10.5; STCA 35.2021.64 del 6 dicembre 2021, consid.
2.5.5).
Il TCA condivide, in particolare, le convincenti e dettagliate considerazioni
espresse dal medico __________ (specialista che ha visitato personalmente
l’assicurata e ha preso pure visione diretta delle immagini RM agli atti e che
vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica)
negli apprezzamenti medici del 9 settembre 2021 (doc. 308 incarto LAINF), del
31.
maggio 2022 (doc. 362 incarto LAINF; cfr., in particolare, “La tabella
1.2
CO 1 è stata interpretata secondo la prassi in essere alla CO 1. Per spalla
mobile fino all'orizzontale si intende un'articolazione della spalla che ha una
mobilità che è compresa nell'arco di movimento fino all'orizzontale. Tale
fattispecie copre quindi anche i gradi intermedi contrariamente a quanto
ritenuto dalla patrocinatrice dell'assicurata. In effetti dalla lettura della
sezione della tabella che cita "mobile fino all'orizzontale 15%",
"mobile fino a 30° oltre l'orizzontale 10%" appare evidente che una
mobilità nell'arco di movimento sotteso al di sotto dei 90° è da intendersi
come indennizzabile con il 15% e l'arco di movimento dai 90 ai 120° con un 10%
mentre non è generalmente riconosciuta una menomazione all'integrità per un
arco di movimento possibile oltre i 120°.” rispettivamente “È opportuno
ricordare che per articolazione della spalla non si intende unicamente la
cuffia dei rotatori. La spalla infatti è un complesso articolare formato da più
articolazioni: la glenomerale o scapolo-omerale, l'acromion-claveare, la
sterno-claveare (articolazioni dette "vere" dotate di capi articolari
e cartilagine ialina) la sub-acromion sub-deltoidea sede della cuffia dei
rotatori e la scapolo toracica (articolazioni cosiddette "false" o
piani dì scorrimento muscolo fasciali). Tutte queste articolazioni concorrono a
determinare il movimento.
La tabella di menomazione all'integrità da alterazioni funzionali della spalla
si riferisce quindi al quadro funzionale globale del complesso articolare della
spalla formata dalle cinque articolazioni sopra citate. La patrocinatrice si riferisce
a due fattispecie tabellari riferibili allo stesso distretto anatomico: la
spalla. La prima riguarda le alterazioni funzionali della spalla con mobilità
fino all'orizzontale e l'altra l'artrosi della glenomerale e
dell'acromion-claveare.” rispettivamente non si può applicare due
percentuali che stimano una menomazione dell'integrità dello stesso distretto
perché in tal caso si duplicherebbe la valutazione. Qualora si voglia
considerare la tabella 5.2 come richiesto dalla patrocinatrice, essa sarebbe da
considerarsi unicamente per analogia come conferma del grado di menomazione
all'integrità valutato funzionalmente.Si deve infine notare che una
duplicazione, come sembrerebbe intendere la patrocinatrice, porterebbe il
valore di IMI al 30% che contrasta in modo palese con la progressività della
tabella dove il 30% è riferito ad un blocco in adduzione della spalla (in altre
parole un'anchilosi completa in posizione addotta della spalla con
impossibilità a qualunque movimento). Questa condizione non rappresenta la
situazione in esame.”) e del 18 agosto 2022 (doc. VII-1; cfr., in
particolare, “Qualora si voglia considerare per analogia la tabella 5
occorre fare le seguenti considerazioni.
Per quanto riguarda l'artrosi acromion-claveare invocata dall'avvocato RA 1
dobbiamo osservare che tale tipo di artrosi era già presente nell'esame RM del
2016.
Per tipologia ed entità nonché per le caratteristiche cliniche della
paziente è da considerarsi con verosimiglianza prevalente preesistente l'evento
di cui si discute e non ad esso legata da nesso causale probabile. Basti a
questo proposito valutare la risonanza magnetica del 2016 che già mostrava un
quadro di modesta artrosi acromion-claveare con ipertrofia dei capi articolari
e verosimile impingement peraltro compatibile con l'età.
Per quanto riguarda invece l'artrosi gleno-omerale dobbiamo osservare che nella
radiografia del 22.12.2020 non vi è alcun segno radiografico di artrosi.
Infatti anche nel rapporto del dr. med. __________ del 22.12.2020 si cita
testualmente: «la radiografia eseguita mette in evidenza regolari rapporti
articolari e un corretto spazio sottoacromiale». Dalla visione diretta delle
immagini
si evince che non vi sono segni radiografici di artrosi,
pertanto sulla base dell'esame si dovrebbe definire una classe di artrosi di
grado 0. L'applicazione della tabella 5 per analogia appare quindi non
adeguata. (…). (…) una lesione cartilaginea anche molto profonda ma limitata in
una parte dell'articolazione può essere presente in assenza di una conclamata
artrosi. Né deve stupire il fatto che un riscontro artroscopico di una
condropatia non sia di per sé indice di artrosi. (…). Pertanto sulla base delle
risultanze clinico radiografiche qualora si voglia considerare la tabella 5 per
analogia utilizzando il massimo valore fra le due tabelle (1.2 e 5) nel caso
specifico dobbiamo ritenere che per quanto riguarda l'artrosi acromion-claveare
essa fosse preesistente l'evento. Per quanto riguarda l'artrosi gleno-omerale
essa è da inquadrarsi in un grado 0 massimo 1 secondo Kellgren Lawrence,
corrispondente ad una artrosi assente o lieve secondo la tabella 5.2 per cui è
previsto «nessun risarcimento».
Ritengo quindi che la
valutazione secondo la tabella 1.2 resti la più corretta, aderente alla realtà
clinica (…).”.
Per contro, il TCA non può seguire la patrocinatrice dell’insorgente quando
pretende sostanzialmente di addizionare una percentuale (da definire)
per la limitazione funzionale (stabilita in base alla Tabella 1) e una
percentuale (da definire) per l’artrosi glenomerale (che, giova qui ricordare,
va inquadrata in un grado 0 massimo 1 secondo Kellgren Lawrence, corrispondente
ad una artrosi assente o lieve) e per l’artrosi acromion claveare (che, giova
qui ricordare, risulta essere preesistente l'infortunio) della spalla destra
(cfr. doc. I, pag. 2, 16-18 e doc. V), e, quindi, della medesima articolazione,
considerato pure che il deficit funzionale (come pure i dolori) sono
intrinsecamente legati anche ai problemi artrosici provocati dalla natura
stessa della menomazione.
Al riguardo, va infatti rilevato
che, nei casi in cui le diverse menomazioni si sovrappongano, il valore globale
sarà di regola inferiore alla somma, in quanto una parte della menomazione
verrebbe doppiamente indennizzata, qualora la prestazione venisse stabilita
mediante addizione (in questo senso, cfr. Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 45; cfr. STCA 35.2015.91 del 15
febbraio 2016, consid. 2.3.5).
Nel caso di specie, dalla
documentazione medica agli atti si evince che l’assicurata presenta in sostanza
un arto superiore destro con abduzione 40°(cfr. rapporto del 15 settembre 2021
relativo alla visita __________ di chiusura del 9 settembre 2021: doc. 309,
pag. 3 incarto LAINF) e, quindi, da considerare bloccato sopra l’orizzontale
(90°), menomazione a cui corrisponde, in base alla tabella 1.2 edita dalla __________
dell’CO 1, un’indennità del 15%, percentuale quest’ultima che - se riportata
nella sezione della tabella riservata alla periartrite omero-scapolare -
equivale a un’affezione di gravità superiore a quella media. Da notare pure
che, secondo la tabella n. 5 edita dalla Divisione di medicina assicurativa
dell’CO 1, a un’artrosi acromion claveare grave corrisponde una menomazione
all’integrità del 5-10% mentre a un’artrosi gleno-omerale (omartrosi) media
corrisponde una menomazione all’integrità del 5-10% e a un’artrosi
gleno-omerale (omartrosi) grave corrisponde una menomazione all’integrità del
10-25%. Di modo che la percentuale del 15% riconosciuta dal medico __________ -
se rapportata alla tabella n. 5 - equivale a una omartrosi di gravità superiore
a quella media.
In simili circostanze il tasso riconosciuto dal dr. med. __________ (15%) non
presta il fianco a nessuna critica.
Il TCA non può seguire la
patrocinatrice dell’insorgente nemmeno per quanto concerne l’argomentazione,
giusta la quale “(…) l'illustrazione del Dr. med. __________ non risulta
chiara circa la diagnosi relativa alla condropatia di grado 3
("Knorpeldefekt im Zentrum des Humeruskopfes") rispettivamente di
grado 4 ("Knorpeldefekt im posterosuperioren Humersuskopf'), quale
classificazione di quelle da lui enunciate sia stata applicata nel caso di
specie (apprezzamento medico del 18 agosto 2022, pag. 3). Così nell'ipotesi che
i medici della Clinica universitaria __________ a __________, Dr. med. __________
e Dr. med. __________, avessero applicata la classificazione di "Outerbridge"
(da grado 0 fino a grado 4), si fa quivi notare che il grado 4 significa
un'erosione con interessamento osseo, ossia che la condropatia si situa
all'ultimo stadio.”, considerato che il dr. med. __________, ha espresso la
propria valutazione, non solo visitando personalmente l’assicurata, ma pure
prendendo visione diretta delle immagini RM agli atti, alla luce dell’ampia
esperienza che vanta in materia di medicina assicurativa e infortunistica.
Questa Corte non può parimenti seguire la rappresentante della ricorrente
nemmeno per quanto concerne l’argomentazione, giusta la quale “In merito
alla fissazione dell'IMI l'art. 36 cpv. 4 dell'Ordinanza del 20 dicembre 1982
sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.202) recita che deve essere
preso in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. Ciò premesso e in considerazione del fatto che è
comunemente noto che la condropatia rappresenta lo stadio iniziale dell’artrosi
come pure che la ricorrente accusa tutt’ora evidenti dolori ed impedimenti alla
spalla destra, appare a maggior ragione giustificato espletare un nuovo esame
di diagnostica per immagini, conformemente a quanto già richiesto in sede del
ricorso 27 giugno 2022, per valutare in modo definitivo il quadro artrotico
della ricorrente.”
Sulla questione del prevedibile
peggioramento, il TCA ricorda infatti che, secondo la giurisprudenza
federale, aggravamenti futuri giustificano un aumento della menomazione
all’integrità soltanto se l’intervento di un peggioramento è probabile.
Per contro, non possono essere presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente
possibili (cfr. RAMI 1998 U 320, p. 600 consid. 3b e riferimenti ivi
citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).
Stante quanto precede, ed in assenza di un certificato medico-specialistico che
smentisca la valutazione del medico __________, il tasso riconosciuto dal dr.
med. __________ (15%) merita di essere qui confermato e le censure ricorsuali
sollevate dalla patrocinatrice devono essere respinte.
2.8.7
In conclusione, il TCA non ha quindi
motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal medico __________ che ha,
tra l’altro, accertato personalmente un’abduzione di 40° a destra durante la
visita __________ di chiusura del 9 settembre 2022 (doc. 309, pag. 3 incarto
LAINF).
La decisione su opposizione
impugnata merita dunque tutela anche nella misura in cui all’insorgente è stata
riconosciuta un'IMI del 15% per il danno permanente alla spalla destra.
2.9
A fronte di una situazione
ritenuta sufficientemente chiarita ai fini del presente giudizio, il TCA
rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
In proposito, va ricordato che,
per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10
gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca
una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
L’incarto LAINF è stato versato con la risposta di causa (cfr. allegato a doc.
III).
2.10
Sulla scorta delle considerazioni
che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la decisione su
opposizione avversata confermata.
2.11
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 27
giugno 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una
controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA
35.2021.58
del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema cfr. anche STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti