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Decisione

35.2022.52

Discussa eziologia disturbi alla spalla sinistra nel contesto della determinazione del diritto alla rendita. Rinvio atti per complemento istruttorio (perizia esterna) per verificare presenza di deficit neurogeno, così come suggerito dai neurologi curanti

3 ottobre 2022Italiano27 min

di forza.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.52

mm

Lugano

3 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 giugno 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 30 maggio 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 24 luglio 2020, la ditta __________

di __________ ha comunicato all’CO 1 che il proprio dipendente RI 1, il 20

luglio 2020, aveva riportato un trauma da schiacciamento alla mano sinistra

nell’accompagnare manualmente una benna che veniva scaricata con la gru (doc.

2).

Dal rapporto di uscita 24 luglio

2020 del Servizio di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________ risulta

la diagnosi di amputazione obliqua della seconda falange del primo dito della

mano sinistra con esposizione ossea (doc. 6).

L’assicurato è stato sottoposto a

un intervento di revisione chirurgica e lembo O’Brien di copertura del pollice

sinistro (doc. 11).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

RI 1 ha ripreso a lavorare al 50%

dal 25 gennaio 2021 e all’80% dal 12 aprile 2021.

1.2. Il 28 settembre 2021, l’amministrazione

ha informato l’assicurato che, essendo stabilizzato lo stato di salute

infortunistico, il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica +

indennità giornaliera) si sarebbe estinto a contare dal 1° ottobre 2021 (doc.

150).

1.3. Con decisione formale del 12

novembre 2021, l’CO 1 ha negato la propria responsabilità relativamente ai

disturbi interessanti la spalla sinistra e, tenuto conto esclusivamente di

quelli riguardanti l’estremità superiore sinistra, ha negato il diritto a una

rendita d’invalidità e ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità

(IMI) dell’8% (doc. 172).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 193), in data 30

maggio 2022, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima

decisione (cfr. doc. 195).

1.4. Con tempestivo ricorso del 28

giugno 2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,

annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano rinviati all’CO

1 per complemento istruttorio.

A sostegno della propria

richiesta, il patrocinatore del ricorrente contesta la tesi secondo la quale la

problematica alla spalla sinistra non sarebbe imputabile all’infortunio del

luglio 2020, e ciò tenuto conto della dinamica dell’evento medesimo e del

parere contrario espresso dallo specialista interpellato dall’assicuratore per

la perdita di guadagno dovuta a malattia:

" (…) Il

primo aspetto da accertare è la dinamica del sinistro.

È da un lato vero che RI 1 ha affinato la descrizione della

dinamica due volte. Va però detto che la prima è stata riportata da terzi

nell’annuncio d’infortunio, mentre quelle successive, resesi necessarie a

seguito dell’apparire dei dolori alla spalla in concomitanza con la ripresa

dell’attività lavorativa e quindi alla movimentazione dell’arto, sono quelle

proposte dal diretto interessato.

La CO 1 nei fatti, nelle proprie conclusioni non lo contesta. RI 1

ha peraltro offerto dei testimoni, per il che sarebbe perlomeno improvvida la

contestazione da parte dell’ente assicurativo senza averli assunti.

Ma l’aspetto decisivo è comunque il fatto che vi è stata

un’importante trazione di tutto il braccio. Tanto è vero che una parte del dito

si è nei fatti spezzato per trazione, restando nel guanto da lavoro.

Pertanto va premesso che la dinamica del sinistro è di per sé atta

a condurre ad una patologia per trazione alla spalla.

… La CO 1 parte dall’assunto, per negare il nesso di causalità,

che non sarebbe emersa una franca patologia in nesso causale con il sinistro.

Nel caso di specie ciò che è emerso, in termini riconosciuti da parte della CO

1, è lo sfregamento del tendine del muscolo sovraspinato con l’osso della

scapola, che provoca per l’appunto uno fregamento, quindi un dolore ed un deficit

Fatti

di forza.

Considerandi

Gli esami neurologici richiesti non hanno potuto portare ad un

risultato poiché, come abbiamo avuto modo di vedere, non sono stati portati a

termine, se non in parte.

Dispositivo

Per questi motivi il dr. __________ nel proprio rapporto del

22.12.2021 all’indirizzo dell’assicurazione per la perdita di guadagno, ossia

l’__________, fa presente un possibile stiramento del plesso brachiale

sinistro, ossia della zona sottostante la spalla dove si trova un complesso

reticolo di nervi. Detto altrimenti proprio nella zona e nel tema per il quale

la visita neurologica presso il __________ non ha potuto essere portata a

compimento e di cui più sopra abbiamo detto.

(…).

Vero è che non è sufficiente – come è stato nella circostanza –

che il danno sia apparso dopo il sinistro e mai lo sia stato in epoca

precedente, per affermare il nesso causale. Nondimeno tale aspetto è un indizio

primario.

Ma nel caso di specie ci si limita a dire che è una conseguenza di

un trauma senza accertare i motivi che potrebbero condurre ad una malattia e

che sono relativamente facilmente diagnosticabili, ciò che invece non è stato

fatto.

Il dr. __________ nel proprio rapporto giunge infatti alla

conclusione divergente. Ossia circa la presenza del nesso causale naturale.

Egli – sia detto – non parte dall’assunto che non essendovi una malattia

pregressa non può che trattarsi di un infortunio. Ma si spinge oltre affermando

una possibile diagnosi. La diagnosi posta, ossia lo stiramento del plesso

brachiale, è possibile non poiché non è probabile, ma è possibile per il fatto

che non è stata indagata a sufficienza. (…).” (doc. I)

Trattandosi degli aspetti

economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, il

rappresentante contesta innanzitutto l’entità del reddito da valido ritenuto

dall’amministrazione, facendo valere che, senza l’infortunio, il ricorrente

avrebbe percepito il salario di un “operaio in classe A”. D’altro canto, egli

pretende che sul reddito statistico da invalido venga applicata una riduzione

sociale del 10%, per tenere conto degli impedimenti dipendenti dal danno alla

salute infortunistico (cfr. doc. I).

1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. III + allegato).

1.6. In data 25 agosto 2022, l’avv. RA 1

ha domandato che il termine per presentare nuovi mezzi di prova venisse prorogato

(doc. V), richiesta accolta dal TCA (doc. VI).

Ad oggi non è pervenuto alcunché.

in

diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. In concreto, oggetto della lite è

in ultima analisi il diritto a una rendita d’invalidità.

Preliminarmente, il TCA è però

chiamato a esaminare se l’CO 1 era legittimato a valutare il diritto alla

prestazione in questione, prendendo in considerazione esclusivamente i postumi

residuali interessanti la mano sinistra, oppure no.

Concretamente, il patrocinatore

dell’insorgente fa valere che l’amministrazione non lo sarebbe stata per quanto

concerne i disturbi alla spalla sinistra.

2.3. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire

se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità

naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo

il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza

di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento

delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p.

378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STF

del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio 2001 nella causa

P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF del 23 dicembre

1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994 nella causa E.

P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid.

2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142

consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM)

1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si

attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi

idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF

118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza

di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere

reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di

salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.

consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di

causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di

verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo

soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del

danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità

naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere

causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato,

ma all'assicuratore (RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.4. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

2.5. Nel caso di specie, dalla decisione

su opposizione impugnata si evince che l’assicuratore ha negato la propria

responsabilità a proposito della problematica in discussione, facendo capo al

parere del proprio medico fiduciario (cfr. doc. 195, p. 6 s.).

In effetti, preso atto degli

esiti della consultazione presso il neurologo dott. __________, il dott. __________,

spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha dichiarato che non era data

“nessuna causalità preponderatamente probabile tra i disturbi lamentati alla

spalla/braccio/gomito con il trauma del 20.07.2020.” (doc. 70).

A margine della visita medica del

15 settembre 2021, lo stesso medico __________ ha classificato la “omalgia

sinistra con spazio sotto-acromiale modicamente ridotto in ampiezza, deficit di

forza del sottoscapolare e sovraspinato (RM spalla sinistra del 09.06.2021)”

fra le diagnosi non di pertinenza dell’assicuratore resistente (doc.

145, p. 4).

Nel quadro della procedura di

opposizione, il patrocinatore dell’assicurato ha prodotto un referto, datato 22

dicembre 2021, del dott. __________, spec. FMH in medicina interna, elaborato

per conto dell’__________.

In quella sede, lo specialista ha

diagnosticato degli esiti d’intervento di ricostruzione con lembo omodigitale

del dito I della mano sinistra per trauma da schiacciamento e un possibile

stiramento del plesso brachiale sinistro. Egli ha quindi dichiarato che i

“disturbi accusati dal paziente sono in relazione all’infortunio del

20.07.2020; è stato indagato in modo senz’altro abbastanza esaustivo senza

alcun riscontro di patologia significativa di origine non traumatica (vedi

sopra).” (doc. 194, p. 2).

Con apprezzamento dell’8 luglio

2022, prodotto unitamente alla risposta di causa, il dott. __________ ha preso

posizione in merito al contenuto del referto del dott. __________,

rispettivamente alle obiezioni sollevate dall’avv. RA 1. Egli ha in particolare

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Infine,

non si condividono le valutazioni espresse dall’avvocato RA 1 all’interno del

punto 8 del suo scritto del 28.06.2022 quando lo stesso riferì: “Il dr. __________

nel proprio rapporto giunge infatti alla conclusione divergente. Ossia circa la

presenza del nesso causale naturale. Egli – sia detto – non parte dall’assunto

che non essendovi una malattia pregressa non può che trattarsi di un

infortunio. Ma si spinge oltre affermando una possibile diagnosi. La diagnosi

posta, ossia lo stiramento del plesso brachiale, è possibile non poiché non è

probabile, ma è possibile per il fatto che non è stata indagata a sufficienza.

Peraltro, la giurisprudenza nella materia è chiara nell’accertare che non

spetta all’assicurato indagare le ragioni della patologia, ma all’ente

assicurativo” in quanto il dr. med. __________ durante la visita clinica effettuata

in data 22.11.2021 descrisse una muscolatura del cingolo scapolare della spalla

sinistra del sig. RI 1 con tono normale e senza segni di atrofia, una spalla

sinistra con un’articolarità praticamente normale, una presa alla nuca senza

problemi, assenza di segni clinici per una lesione della cuffia dei rotatori,

assenza di segni clinici riportabili ad una patologia da impingement

subacromiale, un’articolazione acromion-clavicolare indolente alla

digito-pressione, delle circonferenze articolari quasi simmetriche, non

trovando quindi indizi clinici per ipotizzare né una chiara disfunzione della

cuffia dei rotatori né una patologia a livello dell’articolazione acromion

claveare e neppure problematiche a livello del plesso brachiale sinistro,

formulando giustamente sulla base di una clinica derimente la diagnosi di un

solo “possibile stiramento del plesso brachiale sinistro”, escludendo quindi

una conclusione divergente. Ed a riprova dell’inesattezza della tesi postulata

dall’avvocato RA 1 vi è l’assenza da parte del dr. med. __________ della

richiesta di ulteriori approfondimenti diagnostici alla ricerca di eventuali

lesioni del plesso brachiale avendo riscontrato una clinica negativa in questo

senso; dall’altra parte se fossero stati presenti chiari sintomi neurologici

riportabili ad uno stiramento del plesso brachiale su base post traumatica,

sintomatologie ben note agli esperti della materia di cui si sta parlando, tali

segni sarebbero stati individuati nella valutazione del Prof. __________, del

Dr. __________ e del Dr. __________ e parzialmente tale sintomatologia si

sarebbe palesata anche in un tempo inferiore agli otto mesi. Si condividono solo

parzialmente i contenuti riportati dal Dr. __________ all’interno del suo

rapporto medico del 22.12.2021 quando riferì: “i disturbi accusati dal paziente

sono in relazione all’infortunio del 20.07.2020; è stato indagato in modo

senz’altro abbastanza esaustivo senza alcun riscontro di patologia

significativa di origine non traumatica (vedi sopra). I disturbi che ancora

accusa l’Assicurato sono da ritenere ancora conseguenza del trauma del

20.07.2020”, in quanto il Dr. __________ non chiarì mai i presupposti

scientifici alla base delle sue dichiarazioni e neppure chiarì le patologie

post traumatiche in connessione probabile all’infortunio del 20.07.2020; si

conviene invece con il Dr. __________ che il Sig. RI 1 fu indagato in modo

senz’altro esaustivo, investigazioni prodotte dalla CO 1, e si rammenta

contestualmente la constatazione che se anche tutte le investigazioni eseguite

non portarono all’individuazione di una patologia di natura non post

traumatica, tale fatto non implica conseguentemente l’evenienza che le

problematiche ancora lamentate abbiano una connessione rapportabile con un

grado di probabilità preponderante all’infortunio del 20.07.2020, senza offrire

con un’adeguata spiegazione scientifica le dovute motivazioni mediche alla base

delle affermazioni offerte.” (doc. III 1)

2.6. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza

senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che

non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e

parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un

perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più

adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00

dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7. Nella

concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua

disposizione, questa Corte non può confermare la decisione

dell’amministrazione di negare l’eziologia infortunistica ai disturbi

interessanti la spalla sinistra.

In questo senso, va rilevato che,

in occasione della consultazione del 17 agosto 2021, a fronte

dell’impossibilità di portare a termine gli accertamenti elettrofisiologici per

intolleranza del paziente, gli specialisti della Clinica di neurologia del __________

hanno consigliato l’esecuzione di una RMN del plesso e/o muscolare della spalla

sinistra, e ciò allo scopo di escludere la presenza di un deficit neurogeno

(cfr. doc. 138, p. 2).

Dalle carte processuali non

risulta che l’istituto assicuratore convenuto abbia dato seguito al

suggerimento formulato dai sanitari del __________.

In queste condizioni, il TCA non

può seguire il medico __________ dell’CO 1 laddove sostiene che qualora fossero

stati presenti elementi a favore di una problematica a livello del plesso

brachiale, i medici interessati ne avrebbero fatto accenno nei loro referti

(cfr. doc. III 1). Occorre in effetti ritenere che se gli specialisti della

Clinica di neurologia hanno suggerito di procedere a ulteriori accertamenti

diagnostici, segnatamente all’altezza del plesso, è evidentemente perché non

hanno escluso che possa sussistere un problema a quel livello.

Alla luce di quanto precede,

questo Tribunale ritiene che un corretto accertamento della fattispecie

giuridicamente rilevante, non poteva prescindere dall’esecuzione

dell’accertamento indicato dai neurologi dell’Ospedale __________ di __________.

Avendo omesso di farlo, l’amministrazione

ha violato l’art. 43 cpv. 1 LPGA.

2.8. In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF

ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung

der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für

die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen

Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die

differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle

und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im

Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In una

sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva a

quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

In una sentenza 8C_412/2019 del 9

luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore

LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della

persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi

dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità

e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo

all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per

determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove

necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3. et ses références).”

(STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)

(si veda pure la STF 8C_697/2019,

8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Nella presente fattispecie,

il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti

all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V

465). In effetti, l’CO 1 ha fondato la decisione impugnata sul solo parere del

suo medico __________.

Per le ragioni già esposte al considerando 2.7., si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e

il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga gli

accertamenti suggeriti dai sanitari della Clinica di neurologia del __________

e, successivamente, ne sottoponga le risultanze al proprio Servizio medico per presa di posizione. L’amministrazione

si pronuncerà quindi di nuovo in merito al diritto alle prestazioni dal profilo

temporale e materiale.

2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 28

giugno 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una

controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12;

STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’CO

1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato,

patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2’800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità

per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti