35.2022.52
Discussa eziologia disturbi alla spalla sinistra nel contesto della determinazione del diritto alla rendita. Rinvio atti per complemento istruttorio (perizia esterna) per verificare presenza di deficit neurogeno, così come suggerito dai neurologi curanti
3 ottobre 2022Italiano27 min
di forza.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2022.52
mm
Lugano
3 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 giugno 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 maggio 2022 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 24 luglio 2020, la ditta __________
di __________ ha comunicato all’CO 1 che il proprio dipendente RI 1, il 20
luglio 2020, aveva riportato un trauma da schiacciamento alla mano sinistra
nell’accompagnare manualmente una benna che veniva scaricata con la gru (doc.
2).
Dal rapporto di uscita 24 luglio
2020 del Servizio di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________ risulta
la diagnosi di amputazione obliqua della seconda falange del primo dito della
mano sinistra con esposizione ossea (doc. 6).
L’assicurato è stato sottoposto a
un intervento di revisione chirurgica e lembo O’Brien di copertura del pollice
sinistro (doc. 11).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
RI 1 ha ripreso a lavorare al 50%
dal 25 gennaio 2021 e all’80% dal 12 aprile 2021.
1.2. Il 28 settembre 2021, l’amministrazione
ha informato l’assicurato che, essendo stabilizzato lo stato di salute
infortunistico, il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica +
indennità giornaliera) si sarebbe estinto a contare dal 1° ottobre 2021 (doc.
150).
1.3. Con decisione formale del 12
novembre 2021, l’CO 1 ha negato la propria responsabilità relativamente ai
disturbi interessanti la spalla sinistra e, tenuto conto esclusivamente di
quelli riguardanti l’estremità superiore sinistra, ha negato il diritto a una
rendita d’invalidità e ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità
(IMI) dell’8% (doc. 172).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 193), in data 30
maggio 2022, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 195).
1.4. Con tempestivo ricorso del 28
giugno 2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano rinviati all’CO
1 per complemento istruttorio.
A sostegno della propria
richiesta, il patrocinatore del ricorrente contesta la tesi secondo la quale la
problematica alla spalla sinistra non sarebbe imputabile all’infortunio del
luglio 2020, e ciò tenuto conto della dinamica dell’evento medesimo e del
parere contrario espresso dallo specialista interpellato dall’assicuratore per
la perdita di guadagno dovuta a malattia:
" (…) Il
primo aspetto da accertare è la dinamica del sinistro.
È da un lato vero che RI 1 ha affinato la descrizione della
dinamica due volte. Va però detto che la prima è stata riportata da terzi
nell’annuncio d’infortunio, mentre quelle successive, resesi necessarie a
seguito dell’apparire dei dolori alla spalla in concomitanza con la ripresa
dell’attività lavorativa e quindi alla movimentazione dell’arto, sono quelle
proposte dal diretto interessato.
La CO 1 nei fatti, nelle proprie conclusioni non lo contesta. RI 1
ha peraltro offerto dei testimoni, per il che sarebbe perlomeno improvvida la
contestazione da parte dell’ente assicurativo senza averli assunti.
Ma l’aspetto decisivo è comunque il fatto che vi è stata
un’importante trazione di tutto il braccio. Tanto è vero che una parte del dito
si è nei fatti spezzato per trazione, restando nel guanto da lavoro.
Pertanto va premesso che la dinamica del sinistro è di per sé atta
a condurre ad una patologia per trazione alla spalla.
… La CO 1 parte dall’assunto, per negare il nesso di causalità,
che non sarebbe emersa una franca patologia in nesso causale con il sinistro.
Nel caso di specie ciò che è emerso, in termini riconosciuti da parte della CO
1, è lo sfregamento del tendine del muscolo sovraspinato con l’osso della
scapola, che provoca per l’appunto uno fregamento, quindi un dolore ed un deficit
Fatti
di forza.
Considerandi
Gli esami neurologici richiesti non hanno potuto portare ad un
risultato poiché, come abbiamo avuto modo di vedere, non sono stati portati a
termine, se non in parte.
Dispositivo
Per questi motivi il dr. __________ nel proprio rapporto del
22.12.2021 all’indirizzo dell’assicurazione per la perdita di guadagno, ossia
l’__________, fa presente un possibile stiramento del plesso brachiale
sinistro, ossia della zona sottostante la spalla dove si trova un complesso
reticolo di nervi. Detto altrimenti proprio nella zona e nel tema per il quale
la visita neurologica presso il __________ non ha potuto essere portata a
compimento e di cui più sopra abbiamo detto.
(…).
Vero è che non è sufficiente – come è stato nella circostanza –
che il danno sia apparso dopo il sinistro e mai lo sia stato in epoca
precedente, per affermare il nesso causale. Nondimeno tale aspetto è un indizio
primario.
Ma nel caso di specie ci si limita a dire che è una conseguenza di
un trauma senza accertare i motivi che potrebbero condurre ad una malattia e
che sono relativamente facilmente diagnosticabili, ciò che invece non è stato
fatto.
Il dr. __________ nel proprio rapporto giunge infatti alla
conclusione divergente. Ossia circa la presenza del nesso causale naturale.
Egli – sia detto – non parte dall’assunto che non essendovi una malattia
pregressa non può che trattarsi di un infortunio. Ma si spinge oltre affermando
una possibile diagnosi. La diagnosi posta, ossia lo stiramento del plesso
brachiale, è possibile non poiché non è probabile, ma è possibile per il fatto
che non è stata indagata a sufficienza. (…).” (doc. I)
Trattandosi degli aspetti
economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, il
rappresentante contesta innanzitutto l’entità del reddito da valido ritenuto
dall’amministrazione, facendo valere che, senza l’infortunio, il ricorrente
avrebbe percepito il salario di un “operaio in classe A”. D’altro canto, egli
pretende che sul reddito statistico da invalido venga applicata una riduzione
sociale del 10%, per tenere conto degli impedimenti dipendenti dal danno alla
salute infortunistico (cfr. doc. I).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. III + allegato).
1.6. In data 25 agosto 2022, l’avv. RA 1
ha domandato che il termine per presentare nuovi mezzi di prova venisse prorogato
(doc. V), richiesta accolta dal TCA (doc. VI).
Ad oggi non è pervenuto alcunché.
in
diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00
del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29
gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. In concreto, oggetto della lite è
in ultima analisi il diritto a una rendita d’invalidità.
Preliminarmente, il TCA è però
chiamato a esaminare se l’CO 1 era legittimato a valutare il diritto alla
prestazione in questione, prendendo in considerazione esclusivamente i postumi
residuali interessanti la mano sinistra, oppure no.
Concretamente, il patrocinatore
dell’insorgente fa valere che l’amministrazione non lo sarebbe stata per quanto
concerne i disturbi alla spalla sinistra.
2.3. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire
se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità
naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo
il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza
di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento
delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p.
378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STF
del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio 2001 nella causa
P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF del 23 dicembre
1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994 nella causa E.
P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid.
2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142
consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM)
1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si
attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi
idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF
118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza
di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere
reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio
assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,
DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di
salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.
consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di
causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di
verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo
soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del
danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità
naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere
causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato,
ma all'assicuratore (RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.4. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103).
2.5. Nel caso di specie, dalla decisione
su opposizione impugnata si evince che l’assicuratore ha negato la propria
responsabilità a proposito della problematica in discussione, facendo capo al
parere del proprio medico fiduciario (cfr. doc. 195, p. 6 s.).
In effetti, preso atto degli
esiti della consultazione presso il neurologo dott. __________, il dott. __________,
spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha dichiarato che non era data
“nessuna causalità preponderatamente probabile tra i disturbi lamentati alla
spalla/braccio/gomito con il trauma del 20.07.2020.” (doc. 70).
A margine della visita medica del
15 settembre 2021, lo stesso medico __________ ha classificato la “omalgia
sinistra con spazio sotto-acromiale modicamente ridotto in ampiezza, deficit di
forza del sottoscapolare e sovraspinato (RM spalla sinistra del 09.06.2021)”
fra le diagnosi non di pertinenza dell’assicuratore resistente (doc.
145, p. 4).
Nel quadro della procedura di
opposizione, il patrocinatore dell’assicurato ha prodotto un referto, datato 22
dicembre 2021, del dott. __________, spec. FMH in medicina interna, elaborato
per conto dell’__________.
In quella sede, lo specialista ha
diagnosticato degli esiti d’intervento di ricostruzione con lembo omodigitale
del dito I della mano sinistra per trauma da schiacciamento e un possibile
stiramento del plesso brachiale sinistro. Egli ha quindi dichiarato che i
“disturbi accusati dal paziente sono in relazione all’infortunio del
20.07.2020; è stato indagato in modo senz’altro abbastanza esaustivo senza
alcun riscontro di patologia significativa di origine non traumatica (vedi
sopra).” (doc. 194, p. 2).
Con apprezzamento dell’8 luglio
2022, prodotto unitamente alla risposta di causa, il dott. __________ ha preso
posizione in merito al contenuto del referto del dott. __________,
rispettivamente alle obiezioni sollevate dall’avv. RA 1. Egli ha in particolare
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Infine,
non si condividono le valutazioni espresse dall’avvocato RA 1 all’interno del
punto 8 del suo scritto del 28.06.2022 quando lo stesso riferì: “Il dr. __________
nel proprio rapporto giunge infatti alla conclusione divergente. Ossia circa la
presenza del nesso causale naturale. Egli – sia detto – non parte dall’assunto
che non essendovi una malattia pregressa non può che trattarsi di un
infortunio. Ma si spinge oltre affermando una possibile diagnosi. La diagnosi
posta, ossia lo stiramento del plesso brachiale, è possibile non poiché non è
probabile, ma è possibile per il fatto che non è stata indagata a sufficienza.
Peraltro, la giurisprudenza nella materia è chiara nell’accertare che non
spetta all’assicurato indagare le ragioni della patologia, ma all’ente
assicurativo” in quanto il dr. med. __________ durante la visita clinica effettuata
in data 22.11.2021 descrisse una muscolatura del cingolo scapolare della spalla
sinistra del sig. RI 1 con tono normale e senza segni di atrofia, una spalla
sinistra con un’articolarità praticamente normale, una presa alla nuca senza
problemi, assenza di segni clinici per una lesione della cuffia dei rotatori,
assenza di segni clinici riportabili ad una patologia da impingement
subacromiale, un’articolazione acromion-clavicolare indolente alla
digito-pressione, delle circonferenze articolari quasi simmetriche, non
trovando quindi indizi clinici per ipotizzare né una chiara disfunzione della
cuffia dei rotatori né una patologia a livello dell’articolazione acromion
claveare e neppure problematiche a livello del plesso brachiale sinistro,
formulando giustamente sulla base di una clinica derimente la diagnosi di un
solo “possibile stiramento del plesso brachiale sinistro”, escludendo quindi
una conclusione divergente. Ed a riprova dell’inesattezza della tesi postulata
dall’avvocato RA 1 vi è l’assenza da parte del dr. med. __________ della
richiesta di ulteriori approfondimenti diagnostici alla ricerca di eventuali
lesioni del plesso brachiale avendo riscontrato una clinica negativa in questo
senso; dall’altra parte se fossero stati presenti chiari sintomi neurologici
riportabili ad uno stiramento del plesso brachiale su base post traumatica,
sintomatologie ben note agli esperti della materia di cui si sta parlando, tali
segni sarebbero stati individuati nella valutazione del Prof. __________, del
Dr. __________ e del Dr. __________ e parzialmente tale sintomatologia si
sarebbe palesata anche in un tempo inferiore agli otto mesi. Si condividono solo
parzialmente i contenuti riportati dal Dr. __________ all’interno del suo
rapporto medico del 22.12.2021 quando riferì: “i disturbi accusati dal paziente
sono in relazione all’infortunio del 20.07.2020; è stato indagato in modo
senz’altro abbastanza esaustivo senza alcun riscontro di patologia
significativa di origine non traumatica (vedi sopra). I disturbi che ancora
accusa l’Assicurato sono da ritenere ancora conseguenza del trauma del
20.07.2020”, in quanto il Dr. __________ non chiarì mai i presupposti
scientifici alla base delle sue dichiarazioni e neppure chiarì le patologie
post traumatiche in connessione probabile all’infortunio del 20.07.2020; si
conviene invece con il Dr. __________ che il Sig. RI 1 fu indagato in modo
senz’altro esaustivo, investigazioni prodotte dalla CO 1, e si rammenta
contestualmente la constatazione che se anche tutte le investigazioni eseguite
non portarono all’individuazione di una patologia di natura non post
traumatica, tale fatto non implica conseguentemente l’evenienza che le
problematiche ancora lamentate abbiano una connessione rapportabile con un
grado di probabilità preponderante all’infortunio del 20.07.2020, senza offrire
con un’adeguata spiegazione scientifica le dovute motivazioni mediche alla base
delle affermazioni offerte.” (doc. III 1)
2.6. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza
senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che
non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e
parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più
adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00
dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7. Nella
concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua
disposizione, questa Corte non può confermare la decisione
dell’amministrazione di negare l’eziologia infortunistica ai disturbi
interessanti la spalla sinistra.
In questo senso, va rilevato che,
in occasione della consultazione del 17 agosto 2021, a fronte
dell’impossibilità di portare a termine gli accertamenti elettrofisiologici per
intolleranza del paziente, gli specialisti della Clinica di neurologia del __________
hanno consigliato l’esecuzione di una RMN del plesso e/o muscolare della spalla
sinistra, e ciò allo scopo di escludere la presenza di un deficit neurogeno
(cfr. doc. 138, p. 2).
Dalle carte processuali non
risulta che l’istituto assicuratore convenuto abbia dato seguito al
suggerimento formulato dai sanitari del __________.
In queste condizioni, il TCA non
può seguire il medico __________ dell’CO 1 laddove sostiene che qualora fossero
stati presenti elementi a favore di una problematica a livello del plesso
brachiale, i medici interessati ne avrebbero fatto accenno nei loro referti
(cfr. doc. III 1). Occorre in effetti ritenere che se gli specialisti della
Clinica di neurologia hanno suggerito di procedere a ulteriori accertamenti
diagnostici, segnatamente all’altezza del plesso, è evidentemente perché non
hanno escluso che possa sussistere un problema a quel livello.
Alla luce di quanto precede,
questo Tribunale ritiene che un corretto accertamento della fattispecie
giuridicamente rilevante, non poteva prescindere dall’esecuzione
dell’accertamento indicato dai neurologi dell’Ospedale __________ di __________.
Avendo omesso di farlo, l’amministrazione
ha violato l’art. 43 cpv. 1 LPGA.
2.8. In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF
ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung
der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für
die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen
Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die
differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle
und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im
Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In una
sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva a
quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione
contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati
nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa
l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice
(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia
giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa
stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
In una sentenza 8C_412/2019 del 9
luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore
LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della
persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi
dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità
e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo
all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per
determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove
necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de
l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à
l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour
établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,
d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.
1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.
5.3.3. et ses références).”
(STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)
(si veda pure la STF 8C_697/2019,
8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).
Nella presente fattispecie,
il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti
all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V
465). In effetti, l’CO 1 ha fondato la decisione impugnata sul solo parere del
suo medico __________.
Per le ragioni già esposte al considerando 2.7., si
giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e
il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga gli
accertamenti suggeriti dai sanitari della Clinica di neurologia del __________
e, successivamente, ne sottoponga le risultanze al proprio Servizio medico per presa di posizione. L’amministrazione
si pronuncerà quindi di nuovo in merito al diritto alle prestazioni dal profilo
temporale e materiale.
2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 28
giugno 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una
controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12;
STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema cfr. anche STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’CO
1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato,
patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2’800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità
per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti