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Decisione

35.2022.53

Rendita 28%: confermata. IMI 18%: rinvio

14 settembre 2022Italiano77 min

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.53

PC/sc

Lugano

14 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° luglio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 31 maggio 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 14 luglio 2017, RI 1, nato

il __________ 1969 - di professione “catramista” presso la ditta __________ di __________

con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 23 settembre 2013 e pure

attivo in qualità di “addetto alle pulizie” presso la di __________ di __________

con contratto di lavoro "su chiamata" (per mediamente 19.55 ore

settimanali) a tempo indeterminato dal 1° aprile 2007 - e, perciò, assicurato

d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, verso le ore 11:00, mentre “montava

su cupola all’ultimo piano, con il piede è entrato in un buco ed è caduto da

un’altezza di tre metri.”. In tale occasione l’assicurato ha riportato una

poli-contusione da precipitazione (altezza stimata 3 metri) con trauma cranico

commotivo, contusione del rachide cervico-dorsale trattati conservativamente,

frattura dei processi trasversi a sinistra di L1,L2, L3,L5 trattata

conservativamente; contusione emitorace sinistro con fratture VII e VIII costa

a sinistra nella linea ascellare anteriore, lesione di II grado del muscolo

semimembranoso, contusione ginocchio destro con lesione del corno posteriore

del menisco mediale trattati conservativamente (cfr. doc. 1, 4, 22, 45 e 133

incarto LAINF no. __________; di seguito: incarto LAINF no. 1).

L’assicurato si è sottoposto a svariate sedute di fisioterapia e a delle

infiltrazioni.

L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha

corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Dopo aver preso atto dei risultati

della visita __________ di chiusura dell’11 ottobre 2019, eseguita dal dr. med.

__________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell’apparato locomotore (giusta il quale lo stato di salute dell’assicurato

andava ritenuto stabilizzato ed egli “con una capacità lavorativa ridotta “del

5% a causa della necessità di pause aggiuntive (10 minuti ogni 150 minuti) per

il dolore continuo a livello lombare irradiantesi alla coscia e al ginocchio

destro” in un'attività confacente con le limitazioni derivanti dal danno

alla salute infortunistico: doc. 335, pag. 8 incarto LAINF no. 1) e anche della

valutazione della menomazione dell’integrità - di seguito: IMI - dell’11/23 ottobre

2019 del precitato medico __________ (doc. 336 incarto LAINF no. 1), in data 26

febbraio 2020, l’amministrazione ha sospeso le prestazioni di corta durata dal

1° marzo 2022, puntualizzando comunque che avrebbe ancora assunto “i costi

di ulteriori 3-4 cicli di fisioterapia per l’anno 2020” (doc. 381 incarto

LAINF no. 1).

1.3. Nel frattempo, in data 10 febbraio

2020, RI 1, verso le ore 15:20, mentre stava scendendo i gradini di una scala,

è scivolato e “ha sbattuto il ginocchio sx contro un muretto”,

riportando un trauma contusivo (cfr. doc. 1, 5, 23, e 29 incarto LAINF no. __________;

di seguito: incarto LAINF no. 2).

Anche in questo caso l’CO 1 ha

riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.4. A seguito del nuovo infortunio del

10 febbraio 2020, l’Istituto assicuratore ha sospeso le valutazioni

amministrative riguardanti i postumi dell’infortunio del 14 luglio 2017 (doc.

85 incarto LAINF no. 2).

A causa dei dolori persistenti agli arti inferiori, RI 1 si è sottoposto a

svariate indagini, che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature

diagnostiche e di immagine radiologica. Egli ha effettuato pure diverse visite

mediche specialistiche (anche in Svizzera interna) e si è anche sottoposto a numerose

sedute di fisioterapia e a una terapia farmacologica a scopo antalgico e

antiflogistico.

Il contratto di lavoro è stato sciolto da __________ di __________ con effetto

al 31 dicembre 2020 “vista l’assenza per infortunio del 10.02.2020” (doc.

166 incarto LAINF no. 2).

1.5. Dopo avere acquisito agli atti il

rapporto del 23 novembre 2021 relativo alla visita __________ di chiusura del 17

novembre 2021 (doc. 242 incarto LAINF no. 2) e l’annotazione del 14 dicembre

2021 (doc. 246 incarto LAINF no. 2) del dr. med. __________ (giusta il quale lo

stato di salute dell’assicurato andava ritenuto stabilizzato ed egli “con una

capacità lavorativa ridotta “del 5% a causa della necessità di pause

aggiuntive (10 minuti ogni 150 minuti) per il dolore continuo a livello lombare

irradiantesi alla coscia e al ginocchio destro” in un'attività confacente

con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico e che la “ripartizione

percentuale dell’invalidità sui due casi d’infortunio è suddivisa 75%

infortunio __________ e 25% infortunio __________”: doc. 246, pag. 3

incarto LAINF no. 2), in data 20 dicembre 2021, l’amministrazione ha sospeso le

prestazioni di corta durata dal 1° gennaio 2022, puntualizzando comunque che

avrebbe ancora assunto “i costi di ulteriori 3-4 cicli di fisioterapia al

bisogno e da svolgere nell’arco dell’anno civile per entrambe le ginocchia per

l’anno 2022” (doc. 250 incarto LAINF no. 2).

1.6. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo avere preso atto anche del

rapporto del 23 novembre 2021 relativo alla visita __________ di chiusura del

17 novembre 2021 del dr. med. __________ (giusta il quale “per quanto

riguarda il ginocchio sinistro non si ravvede diritto ad IMI; per il ginocchio

destro resta valido IMI assegnato con apprezzamento medico dell’11.10.2019”:

doc. 242, pag. 6 incarto LAINF no. 2), con decisione formale del 20 gennaio 2022

(doc. 268 incarto LAINF no. 2), l’CO 1 ha precisato quanto segue:

" (…) ci

riferiamo alla nostra lettera del 20 dicembre 2021 (chiusura del caso secondo

articolo 19 LAINF).

(…).

Dagli accertamenti medici svolti si evince che il signor RI 1 non

è più in grado di svolgere in misura completa la sua attività principale

originaria e neppure la sua attività accessoria esercitate al momento degli

infortuni. Considerati tuttavia i postumi infortunistici si può pretendere che

l'interessato svolga ancora un'attività attività da leggera a talvolta media, essenzialmente

sedentaria con pause aggiuntive.

Per il raffronto dei redditi si fa riferimento ai dati della

Rilevazione della struttura dei salari 2018 (RSS) dell'Ufficio federale di

statistica. Tale Ufficio, attraverso la sua pubblicazione "Rilevazione svizzera

della struttura dei salari 2018", rivalutata nominalmente al 2022, indica

che un uomo adibito ad attività semplici, considerata una diminuzione del

rendimento del 6% in tali attività adatte, percepisce un salario annuo mediano

di CHF 64 918.00 (tabella TA1_tirage_skill_level, totale, livello 1, uomini,

41.7 ore/settimana, rivalutazione nominale con T1.1.15 B-S, per il 2019: +0.9%,

per il 2020: +0.8%, per il 2021 e per il 2022: stima trimestrale +0.1% per ogni

anno). Una deduzione sociale (DTF 126 V 75), dopo aver già considerato la

diminuzione del rendimento sopracitato, non è ulteriormente giustificata.

Esercitando in misura completa senza i postumi infortunistici sia

l'attività principale che l'attività accessoria svolte al momento degli

infortuni, il signor RI 1 nel 2022 avrebbe guadagnato un salario annuo pari a

CHF 90 660.00.

Dal confronto di tali due cifre risulta pertanto un'incapacità al guadagno del

28% per cui, a partire dal 1° gennaio 2022, accordiamo una rendita d'invalidità

in tale misura.

Nella nostra valutazione non abbiamo considerato i disturbi dovuti

l'impingement femoro-acetabolare con deformità CAM in principio di coxartrosi

grado I secondo Kellgren Lawrence all'anca destra e la condropatia I grado

compartimento mediale al ginocchio sinistro, in quanto tali patologie non sono

in relazione causale probabile con gli infortuni da noi assicurati.

(…).

Dall'apprezzamento medico risulta un danno all'integrità del 12.50%. (…).”

1.7. A seguito dell’opposizione del 24 marzo

2022 presentata da RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, (doc. 284 incarto LAINF

no. 2), completata il 5 maggio 2022 (doc. 288 incarto LAINF no. 2), preso atto

della valutazione del 4 maggio 2022 del dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica, versata agli atti dal rappresentante dell’assicurato (doc.

289 incarto LAINF no. 2) e dopo avere raccolto agli atti gli apprezzamenti

medici del 30 maggio 2022 del precitato medico fiduciario (doc. 291 e 292 incarto

LAINF no. 2), con decisione su opposizione del 31 maggio 2022 (doc. 294 incarto

LAINF), l’CO 1 ha statuito quanto segue:

" (…) Dagli

atti risulta che al termine della visita di chiusura dell'11.10.2019 il dott. __________,

medico __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell'apparato locomotore, alla luce dei postumi dell'infortunio del 14.7.2017,

ha ritenuto una capacità lavorativa ridotta del 5 % a causa della necessità di

pause aggiuntive (10 minuti ogni 150 minuti) per il dolore continuo a livello

lombare irradiantesi alla coscia e al ginocchio destro. Il dott. __________ si

è poi espresso nei termini seguenti per quanto concerne l'esigibilità: (…).

(…) il medico __________ ha ribadito quanto

da lui ritenuto 1'11.10.2019 e precisato che l'assicurato non può svolgere

nessuna attività accessoria.

(…).

L'amministrazione ha quantificato il guadagno post-infortunistico facendo capo

ai dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica. Dall'ultima inchiesta

sulla struttura dei salari (RSS) risulta che un operaio chiamato a svolgere

lavori semplici di tipo fisico o manuale non qualificati percepiva mediamente

nel 2018 (TA1 livello 1), tenuto conto dell'orario settimanale medio

determinante, un salario complessivo di fr. 67'766.67 (fr. 5'417.--: 40 ore x

41 .7 ore x 12 mesi). Vista l'evoluzione nominale dei salari si giunge nel 2022

ad un ammontare di fr. 69'061.50. Su tale cifra l'amministrazione ha operato

una riduzione del 6 % per tenere conto della diminuzione di rendimento dovuta

alle pause aggiuntive. L'assicurato pretende che si imponga una riduzione

"sociale" aggiuntiva del 10 %.” (…).

A giusta ragione l'amministrazione ha fissato in fr. 64'917.81 il guadagno

teorico esigi-bile e visto il guadagno senza infortunio non contestato di fr.

90'650.-- ha concesso all'assicurato una rendita d'invalidità 28 %. (…).

(…).

II medico __________ ha quantificato nella misura del 12.5 % il

danno all'integrità di cui 10 % per il rachide lombare il rimanente 2.5 % per

il ginocchio destro. Il dott. __________, interpellato dal patrocinatore, ha

rilevato di condividere la valutazione del dott. __________ per quanto concerne

il rachide. Per contro, a suo dire, per quanto riguarda il ginocchio destro, è

giustificato un tasso del 10 % in equivalenza a una pangonartrosi di iniziale

media-entità e, per il ginocchio sinistro, del 3 % tenuto conto del

peggioramento direzionale attribuito all'evento del 2020.

(…) Nuovamente interpellato in procedura di opposizione il dott. __________ ha

indicato di potere condividere in parte la valutazione del dott. __________ nel

senso che, per quanto riguarda il ginocchio destro, si impone finalmente di

riconoscere all'assicurato un'indennità per menomazione all'integrità

complessiva netta del 5 % per la pangonartrosi moderata e quindi - visto lo

stato pregresso - di operare una riduzione del 50 % sul tasso lordo vantato dal

dott. __________. A tal proposito giova ricordare che la CO 1 - con decisione

del 7.3.2013 formalmente cresciuta in giudicato - aveva dichiarato estinta la

causalità fra l'infortunio del 10.5.2010 e i disturbi al ginocchio destro

(infortunio no __________). Allora era presente una condropatia retrorotulea di

II° grado, una condropatia a livello della troclea pure di II° grado e una

lieve irregolarità della giunzione menisco-capsulare nella parte anteriore ed

ipersegnale STIR da edema alla giunzione menisco-capsulare mediale in sede

posteriore. Tali elementi non erano noti al dott. __________. Per quanto

riguarda il ginocchio sinistro il dott. __________ ha fatto propria la stima

del medico interpellato dall'assicurato.

(…). Su tale punto l'impugnata decisione deve parzialmente

modificata e assegno all'assicurato un'indennità per menomazione all'integrità

complessiva del 18 %. (…)”.

1.8. Con tempestivo ricorso del 1° luglio

2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che:

" (…) in

rapporto alla decisione avversata venga:

- aggiornato il

guadagno presso __________ del 2017 al 2022;

- la riduzione per le pause venga ritenuta in ragione del 7%;

- la riduzione

sociale per lavori leggeri venga perlomeno ritenuta del 5%.

- Il tasso di

indennità per la menomazione all'integrità reperito nel rapporto del dr. __________

in ragione del 23% (in rapporto a quello de 18% ammesso dalla CO 1) venga

accertato.

Pertanto che venga accertata una rendita di almeno il 33% ed una

imi del 23%. (…)” (cfr. doc. I, pag. 6).

Il rappresentante

dell’insorgente contesta la valutazione medica operata dal medico __________

(segnatamente che il suo cliente possa svolgere delle attività medio-pesanti),

il salario da valido (in particolare che il salario da valido percepito dalla __________

non sarebbe stato aggiornato al 2022), la mancata applicazione di un riduzione

sociale del salario statistico da invalido (in particolare, “in misura

perlomeno del 5%”), l’arrotondamento per difetto al 6% (anziché, per

eccesso al 7%) della riduzione del 6.66% (riconducibile alla necessità di una

pausa di 10 minuti ogni 150 minuti di attività lavorativa), il mancato riconoscimento

di un’IMI aggiuntiva del 5% per il ginocchio destro, con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. I, pag. 3-6).

1.9. Il 7 giugno 2022 (doc. III) il

patrocinatore dell’insorgente si è riconfermato nelle proprie tesi e domande,

versando agli atti la valutazione del 5 luglio 2022 del dr. med. __________

(doc. B).

1.10. Con risposta del 13 luglio 2022

(doc. V), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

1.11. A suffragio delle proprie

argomentazioni l’CO 1 ha prodotto il 17 agosto 2022 (doc. VII) l’apprezzamento

medico del 12 agosto 2022 del dr. med. __________ (doc. VII-1).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del

25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua

composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022). Con

scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire

da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in

seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano

Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è il grado

di invalidità riconosciuto dall’CO 1 (28% anziché “almeno il 33%”, come

postulato dal patrocinatore del ricorrente: cfr. doc. I, pag. 6).

Parimenti oggetto di contestazione l’entità dell’IMI assegnata dall’CO 1 (complessivamente:

18%, anziché “23%”, come postulato dal patrocinatore del ricorrente:

cfr. doc. I, pag. 6).

Non è invece litigiosa la stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurato

al 1° gennaio 2022.

2.3. Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03

del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che

l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a

sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo

per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in

seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA

prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.

16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra

Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione

della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la

DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli

elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute fisica o

psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3.2. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità

di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla

salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati

accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa

descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto

quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado

dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione

attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF

Fatti

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,

p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3.3

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000.

UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28.

ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI

1991.

U 133, p. 311 consid. 1, RAMI 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 35 consid. 4b).

Giova qui infine ricordare un

principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello

secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.

(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. SPIRA, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della

diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in

caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico

curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2; STCA 32.2020.88 del 31 maggio 2021,

consid. 2.5).

2.3.4

Per chiarire la questione

riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha fatto capo

all’apprezzamento medico dell’11 ottobre 2019 del dr. med. Vincenzo Bianco (doc.

335.

incarto LAINF no. 1), giusta il quale:

" (…)

Diagnosi

Policontusione da precipitazione (altezza stimata 3 metri) del

14.07.2017

con trauma cranico corn-motivo, contusione del rachide

cervico-dorsale trattati conservativamente, frattura dei processi tra-sversi a

sinistra di L1, L2, L3, L5 trattata conservativamente; contusione emitorace

sinistro con fratture VII e VIII costa a sinistra nella linea ascellare

anteriore, lesione di II grado del muscolo semi-membranoso, contusione

ginocchio destro con lesione obliqua del corno posteriore del menisco mediale

trattati conservativamente.

Stato dopo intervento di artroscopia diagnostica, regolarizzazione

selettiva di lesione menisco mediale, débridement della lesione cartilaginea su

diagnosi di lacerazione corno posteriore menisco mediale ginocchio destro e

lesione osteocondrale II° condilo femorale mediale destro del 25.11.2010 (caso __________).

Diagnosi non di pertinenza CO 1

Impingement femoro-acetabolare con deformità CAM in principio di

coxartrosi grado I secondo Kellgren Lawrence anca destra.

(…).

Apprezzamento

(…).

Aspetti medico-assicurativi

In data odierna la situazione clinica è ritenuta stabilizzata

motivo per cui viene definita una esigibilità lavorativa in relazione allo

stato dopo trauma da precipitazione del 14.07.2017 da valutare nel mercato

generale del lavoro con una capacità lavorativa ridotta del 5% a causa della

necessità di pause aggiuntive (10 minuti ogni 150 minuti) per il dolore

continuo a livello lombare irradiantesi alla coscia e ginocchio destro.

L'assicurato è portatore di un danno permanente al rachide

lombare, coscia destra e ginocchio destro che verrà quantificato attraverso

apprezzamento medico separato.

L'esigibilità viene valutata in presenza dell'assicurato.

Esigibilità del lavoro

Molto spesso può sollevare pesi molto leggeri (fino a 5 kg) fino

all'altezza dei fianchi, spesso può sollevare pesi leggeri (5-10 kg) fino

all'altezza dei fianchi; di rado può sollevare pesi medi (10-25 kg) fino

all'altezza dei fianchi; mai più può sollevare pesi pesanti e molto pesanti

fino all'altezza dei fianchi; molto spesso può sollevare oltre l'altezza del

petto pesi fino a 5 kg; talvolta può sollevare oltre l'altezza del petto pesi

superiori ai 5 kg. Molto spesso può maneggiare attrezzi leggeri e di

precisione, attrezzi medi, mai più lavoro pesante-lavoro manuale rozzo, e

lavoro molto pesante. Molto spesso può eseguire la rotazione della mano. Molto

spesso può eseguire lavori sopra la testa, talvolta può eseguire la rotazione,

molto spesso può avere una posizione seduta/inclinata in avanti, talvolta una

posizione in piedi/inclinata in avanti; mai più una posizione inginocchiata,

molto spesso la flessione delle ginocchia. Molto spesso una posizione di lunga

durata seduta, talvolta una posi-zione di lunga durata in piedi, molto spesso

una posizione a libera scelta. Molto spesso può camminare fino a 50 m e oltre

50.

m, di rado può camminare per lunghi tratti; mai più camminare su terreno

accidentato, talvolta può salire le scale, mai più salire scale a pioli.

Possibile l'uso delle due mani, equilibrio e stare in equilibrio. (…)”.

L'Istituto assicuratore ha

fatto capo pure all’apprezzamento medico del 17 novembre 2021 del precitato

medico __________ (doc. 242 incarto LAINF no. 2), giusta la quale:

" (…)

Diagnosi

Contusione ginocchio sinistro del 10.02.2020 con lesione menisco

mediale trattata conservativamente.

Policontusione da precipitazione (altezza stimata 3 metri) del

14.07.2017

con trauma cranico corn-motivo, contusione del rachide

cervico-dorsale trattati conservativamente, frattura dei processi tra-sversi a

sinistra di L1, L2, L3, L5 trattata conservativamente; contusione emitorace

sinistro con fratture VII e VIII costa a sinistra nella linea ascellare

anteriore, lesione di II grado del muscolo semi-membranoso, contusione

ginocchio destro con lesione obliqua del corno posteriore del menisco mediale

trattati conservativamente. (caso CO 1 __________)

Stato dopo intervento di artroscopia diagnostica, regolarizzazione

selettiva di lesione menisco mediale, débridement della lesione cartilaginea su

diagnosi di lacerazione corno posteriore menisco mediale ginocchio destro e

lesione osteocondrale II° condilo femorale mediale destro del 25.11.2010 (caso CO

1.

__________).

Diagnosi non di pertinenza CO 1

Impingement femoro-acetabolare con deformità CAM in principio di

coxartrosi grado I secondo Kellgren Lawrence anca destra.

Condropatia I grado compartimento mediale ginocchio sinistro (MRI

del 12.03.2020).

Apprezzamento

(…).

In data odierna la situazione clinica risulta stabilizzata per il

ginocchio destro ed il sinistro, motivo per cui vengono definiti i limiti

funzionali: assicurato da considerare abile al 100%, senza necessità di pause

aggiuntive, in attività che rispecchiano le limitazioni sottoindicate.

(…).

Tali limiti funzionali sostituiscono l'esigibilità del lavoro della visita __________

di chiusura dell'11.10.2019.

Esigibilità del lavoro

Spesso può sollevare pesi molto leggeri (fino a 5 kg) fino

all'altezza dei fianchi, talvolta può solle-vare pesi leggeri (5-10 kg) fino

all'altezza dei fianchi; di rado può sollevare pesi medi (10-25 kg) fino

all'altezza dei fianchi, mai più può sollevare pesi pesanti e molto pesanti

fino all'altezza dei fianchi; molto spesso può sollevare oltre l'altezza del

petto pesi fino a 5 kg; di rado può sollevare oltre l'altezza del petto pesi

superiori a 5 kg. Molto spesso può maneggiare attrezzi leggeri e di precisione,

talvolta attrezzi medi, mai più lavoro pesante e lavoro manovale rozzo e molto

pesante. Molto spesso può eseguire la rotazione della mano. Molto spesso può

eseguire lavori sopra la testa, talvolta può eseguire la rotazione, molto

spesso può avere una posizione seduta/inclinata in avanti, talvolta una

posizione in piedi/inclinata in avanti; mai più una posizione inginocchiata, spesso

la flessione delle ginocchia. Molto spesso può avere una posizione di lunga

durata seduta, talvolta una posizione di lunga durata in piedi, molto spesso

una posizione a libera scelta. Molto spesso può camminare fino a 50 m, talvolta

oltre 50 m, di rado può camminare per lunghi tratti; mai più può camminare su

terreno accidentato, di rado può salire le scale, mai più salire scale a pioli.

Possibile l'uso delle due mani. Equilibrio e stare in equilibrio. (…)”.

Su richiesta dell'Istituto

assicuratore, in data 14 dicembre 2021 il precitato medico __________ (doc. 246

incarto LAINF no. 2) ha puntualizzato quanto segue:

" (…). sono

necessarie pause aggiuntive; si ammette una capacità lavorativa ridotta del 5%

a causa della necessità di pause aggiuntive (10 minuti ogni 150 minuti) per il

dolore continuo a livello lombare irradiantesi all'arto inferiore destro: tale

dato va a rettificare quanto riportato all'interno del rapporto medico del

23.11.2021

relativo alla visita medica del 17.11.2021.

(…). L'entità delle pause è di 5 minuti ogni 150 minuti.

(…). II dolore all'arto inferiore destro incluso il ginocchio è

stato sempre rappresentato da una doppia componente neuropatica e nocicettiva,

tale da richiedere al Dr. __________ l'esecuzione di un approfondimento in tal

senso per non doversi trovare dopo un approccio invasivo al ginocchio/anca

destra con una medesima intensità algica rappresentata dal disturbo radicolare.

(…). l'assicurato, nonostante i postumi infortunistici, oltre ad

un'attività adeguata a tempo pieno (41.7 ore/settimana), non può in aggiunta

svolgere un'attività accessoria nel mercato equilibrato del lavoro: se l'attività

aggiuntiva è rispettosa dei limiti funzionali identificati nel rapporto medico

del 23.11.2021 relativo alla visita __________ del 17.11.2021, si potrebbe

pensare di includerla all'interno del pensum lavorativo di 41.7 ore/settimana

che comprendano anche le pause del 5% (5 minuti ogni 150 minuti).

(…). La ripartizione percentuale dell'invalidità sui due casi

d'infortunio è suddivisa 75% infortunio 25.69283.17.8 e 25% infortunio __________.

(…)”.

2.3.5

Nella concreta evenienza, questo

Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario -

specialista nella materia che qui ci occupa - e posta alla base della decisione

avversata. Parimenti dicasi per la “capacità lavorativa ridotta del 5% a

causa della necessità di pause aggiuntive (10 minuti ogni 150 minuti) per il

dolore continuo a livello lombare irradiantesi all'arto inferiore destro”. Tanto

più che la valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da

certificati medico-specialistici, neppure in sede ricorsuale.

A questo proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge

la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo

non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di

controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura

medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70

del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22

febbraio 2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e

rinvii ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.5; STCA

35.2021.44

del 16 agosto 2021, consid. 2.10.5; STCA 35.2021.64 del 6 dicembre

2021, consid. 2.5.5).

In siffatte circostanze, il solo parere del rappresentante legale

dell'assicurato (giusta il quale egli non potrebbe svolgere delle attività

medio-pesanti) - che non trova fondamento in alcun rapporto medico, tantomeno

specialistico - non può, quindi, essere condivisa dal TCA. La relativa censura

ricorsuale, volta a contestare la valutazione medica operata dal medico __________,

deve pertanto essere respinta.

Inoltre, considerato che il medico __________ ha attestato una riduzione del

rendimento del 5% mentre l’CO 1 ha operato una riduzione di rendimento del 6%

nella decisione avversata, la riduzione del rendimento del 7% richiesta dal

rappresentante dell’insorgente non può essere qui condivisa.

Alla luce di quanto appena

esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233.

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;

RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551

e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali

(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di

svolgere un’attività lavorativa adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati

dal medico __________, dr. med. __________, in particolare nell’apprezzamento

del 17 novembre 2021: doc. 242 incarto LAINF no. 2), con una riduzione del

rendimento del 5%, compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico.

In esito alle considerazioni che

precedono, il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo

la situazione sufficientemente chiarita.

Va qui pure ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove

cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122.

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.4

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che,

secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento

dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr.,

pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio

2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002

consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002

consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2.).

Nel caso di specie sono quindi

determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del

2022, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1°

gennaio 2022 (cfr. consid. 2.2).

2.5

2.5.1

Per determinare il reddito ipotetico

conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,

secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129

V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF

129.

V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza

l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.

248.

consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -

in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la

persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U

400.

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale

va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe

intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere

concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La

mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti

che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la

partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina

citata).

Un salario di punta può essere

ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980

pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in

ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di

lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile

valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla

salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività

lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali

(RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c; STCA

32.2018.180

del 4 settembre 2019, consid. 2.6).

2.5.2

Per quanto concerne il reddito da

valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe guadagnato

nel 2022, qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio assicurato,

esercitando in misura completa sia l'attività principale (presso la __________)

sia l'attività accessoria (presso la __________), un importo annuo complessivo

pari a Fr. 90’660.00 (cfr. doc. 268, pag. 3 incarto LAINF n. 2). Questo dato è

stato desunto dalle indicazioni fornite direttamente dai rispettivi datori di

lavoro (doc. 266 incarto LAINF n. 2).

Il patrocinatore del ricorrente ha contestato il salario da valido ritenuto

dall’CO 1, in particolare sulla base delle seguenti considerazioni:

" (…) Chiamata

a decidere sulle prestazioni di lunga durata, la CO 1 ha sommato i due salari

all'epoca percetti giungendo per il 2022 ad un salario da valido di fr.

90'660.- (…).

Per giungere all'ammontare salariale in parola la CO 1 ha

correttamente valutato il salario che l'assicurato avrebbe percetto quale

carpentiere nel 2022 (ossia fr. 5'120.- al mese per 13 mensilità, in ordine di

fr. 66'560.-) al quale ha aggiunto l'importo di fr. 24'099.60 (ossia pari ad un

salario di fr. 2'008.30 al mese per 12 mensilità), percetto nel 2017 alle

dipendenze della __________.

La contestazione risiede nel fatto che il salario percetto dalla __________

non è stato in alcun modo aggiornato al 2022 ed agli atti, per quanto è stato

dato a verificare allo scrivente, non figura alcun accertamento relativo a tale

aspetto da parte dell'amministrazione della CO 1. Per il che dev'essere svolto.

In difetto di dati diversi e non sussistendo un salario obbligatorio ed essendo

RI 1 con tutta verosimiglianza stato sostituito da terzi, applichiamo i dati di

cui all'indice dei salari nominali. Si tratta di un salario nel terziario per

il che applichiamo l'indice mediano. Nel 2017 era 104.9; nel 2021 era 107.4

(100 al 2010). II salario aggiornato ammonta a fr. 24'673.65.

Da cui un salario di fr. 91'234.- che corrisponde ad un'invalidità

del 28.84%, da cui una rendita del 29%. (…).” (cfr. doc. I, pag. 2 e 3).

In sede di risposta l’CO 1, a tal

proposito, ha precisato quanto segue:

" II

patrocinatore dell'assicurato contesta l'ammontare del salario da valido. La

Parte convenuta ha calcolato correttamente il salario da valido che

l'assicurato avrebbe percepito quale carpentiere ma non quello presso la __________

perché non è stato aggiornato al 2022. Ciò non corrisponde al vero. Il guadagno

annuale per l'attività principale (__________) nel 2016/2017 corrispondeva a

CHF 67'516.-- (doc. 263), mentre per l'attività accessoria (__________) negli

stessi anni corrispondeva a CHF 19'506.-- per un totale di CHF 67'022.--

(recte: 87’022). È poi stato chiesto alle ditte un aggiornamento. La __________

lo ha fornito (doc. 547) e anche la __________ ha confermato che il salario era

sempre di CHF 20.-- all'ora e che superava il salario minimo previsto dal CCL

(doc. 562).” (cfr. doc. V, pag. 5 e 6).

2.5.3

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA

rileva che la __________, interpellata dall’CO 1 in data 18 gennaio 2022 in

merito alla “presumibile evoluzione salariale e gli eventuali aumenti che

sarebbero intervenuti per l’anno 2021 e per l’anno 2022” (cfr. doc. 562

incarto LAINF n. 2), ha risposto in medesima data quanto segue: “(…) in

allegato trova le lettere ricevute dalla commissione paritetica nelle quali ci

comunicavano i nuovi salari minimi per i rispettivi anni. Nel caso del signor RI

1, avendo già un salario minimo di CHF 20.00 non è stato fatto alcun adeguamento

in quanto percepiva già un salario al di sopra del minimo. (…)” (cfr. doc.

562.

incarto LAINF n. 2).

Stante quanto precede, la censura ricorsuale volta a contestare il salario da

valido relativo all’attività accessoria presso la __________ per il 2022 deve

essere respinta.

Di conseguenza, il dato di fr. 90'660.- (desunto dalle indicazioni fornite

direttamente dai rispettivi datori di lavoro), può essere fatto proprio da

questa Corte.

Il "reddito da valido"

per il 2022 ammonta, quindi, a fr. 90'660.-.

2.6

2.6.1

Per quanto concerne il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio

la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido

fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente

alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche

salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati

su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle

circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra Corte

federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore

infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro

entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto,

come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del

gruppo cui è fatto riferimento.

Questa giurisprudenza è stata

confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella

sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.

L’Alta Corte, relativamente ai

dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV nr. 17, STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza 32.2007.165 del 7

aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio

2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in

una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella

stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima

percentuale (al riguardo cfr. GRISANTI, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311

seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23

aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se

l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto

la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una

differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49

consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente

inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 (325) e può

giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei

redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la

parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa giurisprudenza è stata

confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.

Nella DTF 129 V 472 consid.

4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica

compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava

soltanto leggermente sotto quello secondo l’__________ (in questo senso, si

veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

Con comunicazione del 19 ottobre

2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali

delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di

utilizzare le DPL e avrebbe applicato unicamente i dati statistici RSS (cfr.

STF 8C_368/2018 del 28 marzo 2019 consid. 4.3).

2.6.2

Per quanto concerne il reddito da

invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, con il danno alla salute

infortunistico, l’insorgente, nel 2022, avrebbe realizzato un guadagno annuo

lordo di fr. 64'918.-, calcolato sulla base dei dati statistici risultanti

dall'__________ (doc. 266 incarto LAINF n. 2).

L’importo di fr. 64'918.- è stato

desunto dalla tabella TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello di

qualifica 1, uomini, aggiornato al 2022, tenuto conto di diminuzione del

rendimento del 6% in attività adeguate (cfr. doc. 268, pag. 2 e doc. 294, pag.

23-25, incarto LAINF n. 2).

Il rappresentante dell’assicurato

non ha contestato il reddito da invalido di fr. 64'918.00, determinato

dall’amministrazione, quanto piuttosto la capacità lavorativa residua (in

particolare, la riduzione di rendimento del 6% in attività adeguata) che,

tuttavia, come si è visto al consid. 2.3.4, è stata confermata dal TCA.

In quanto desunto dalla tabella

TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, uomini,

aggiornato al 2022 l’importo di fr. 64'918.00 - a ragione, rimasto incontestato

dal rappresentante dell’assicurato - può essere fatto proprio da questa Corte.

2.6.3

Su tale cifra l’CO 1 non ha operato

alcuna riduzione sociale nella decisione avversata (cfr. doc. 266, 268, pag. 3

e doc. 294, pag. 24, incarto LAINF n. 2).

Il patrocinatore del ricorrente ha contestato l’operato dell’CO 1, in quanto

ritiene che, nel caso di specie, andrebbe applicata una riduzione sociale del

salario statistico da invalido, in particolare sulla base delle seguenti

considerazioni:

" (…) Si

noti che nella descrizione delle limitazioni più sopra riportate e fatte

proprie dal medico __________ nella cosiddetta visita medica di chiusura non è

evocata la necessità di una pausa.

La necessità di una pausa è nei fatti una riduzione della capacità

di lavoro sull'arco della giornata lavorativa a tutti gli effetti, che non ha

nulla a che vedere con il fatto che per il restante 94% del tempo di lavoro

l'assicurato debba comunque svolgere un'attività leggera. Pertanto affermare

che la riduzione di natura sociale è già compresa nel tempo di riposo

aggiuntivo è fuorviante ed ingiustificato. Non attiene, lo si ribadisce, la

ridotta capacità di guadagno a motivo di circostanze contingenti

dell'assicurato e ritenute nella giurisprudenza del TF, ma è dovuta alla

ridotta capacità al lavoro sull'arco dell'intera giornata.

Tale affermazione della CO 1 non rientra nell'“Ermessensfreiheit"

ma si tratta semplicemente e puramente di un errore di diritto, che dev'essere

corretto. Circa i presupposti secondo i quali l'aspetto medico già conglobi

delle limitazioni di natura sociale, si faccia riferimento a 9C_232/2019 del

26.6.2019; 9C_233/2018 del 11.4.2019, c. 3.2.; 9C_494/2018 del 6.11.2018, c. 6.

Il fatto che la CO 1 ammetta che la riduzione del 6% sia

effettivamente una riduzione di natura sociale, è confermata il fatto che anche

la CO 1 ritenga giustificato che vi sia una riduzione di natura sociale,

quantunque la confonda.

Il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che tra le

limitazioni nel profilo valetudinario dell'assicurato non vi è soltanto il

fatto che questo possa o meno svolgere dei lavori leggeri, ma anche altri

aspetti nel loro complesso.

A prescindere da tale aspetto il TF ha affermato che qualora siano

possibili delle attività tra il leggero ed il medio pesante non vi sono i

presupposti per una riduzione di natura sociale (STF 9C_187/2011 del 30.5.2011,

c. 4.2.1.; 9C_205/2010 del 20.7.2010, c. 5.2.)

Il fatto che l'assicurato possa sollevare dei pesi da 10 kg a 25

kg di rado sino ai fianchi è sufficiente per affermare che l'assicurato è in

grado di svolgere delle attività non solo leggere.

Riteniamo che la risposta sia senza alcun dubbio negativa e non

possa che essere accertata anche da codesto Tribunale. Peraltro tutte le altre

attività medie gli sono impedite; ma dei pesi medi sino all'altezza dei fianchi

di rado no.

Si impone pertanto che quantomeno una riduzione di natura sociale

venga riconosciuta in misura perlomeno del 5%.” (cfr. doc. I, pag. 4 e 5)

In sede di risposta l’CO 1, a tal

proposito, ha precisato quanto segue:

" (…) A

torto la Parte convenuta sostiene pure che la riduzione sociale è già compresa

nella riduzione del 6% del rendimento, e meglio la necessità per l'assicurato

di effettuare 10 minuti di pausa dopo 2 ore e mezza di lavoro. Ciò non lo

sostiene la Parte convenuta ma la giurisprudenza, la quale ritiene che se un

assicurato presenta una diminuzione di rendimento in un'attività per lui

esigibile o deve effettuare, così come in concreto, delle pause aggiuntive, non

deve essere fatta una riduzione ulteriore rispetto a quanto riconosciuto dal

medico (sentenze del TF 8C_122/2019 del 10.9.2019, 9C_359/2014 del 5.9.2014 e

9C_233/2018 dellII.4.2019). La riduzione per danno alla salute non può dunque

essere concessa.

Secondo la giurisprudenza può essere operata una riduzione sui

salari statistici qualora dall'insieme delle circostanze personali e

professionali (limitazioni addebitabili al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità, tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)

sussistono degli indizi che permettano di ammettere che anche in un'attività

idonea l'assicurato subirebbe un discapito salariale. L'assicurato, al momento

in cui la Parte convenuta ha sospeso le prestazioni di breve durata, non aveva

ancora compiuto i 53 per cui aveva davanti a sé oltre 12 anni prima di essere

messo a beneficio dell'AVS. Pertanto, la riduzione per l'età non può essere

concessa. Non sono nemmeno adempiuti i presupposti per concedere una riduzione

sociale per altri motivi.” (cfr. doc. V, pag. 6 e 7).

Chiamato ora a pronunciarsi, il

TCA rileva che la più recente giurisprudenza federale ha stabilito che il

livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività

leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono

essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze

che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come

eccezionali. Negli altri casi non viene applicata nessuna deduzione a questo

titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si

pone dunque il problema di un’indebita doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019

dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19

settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4;

8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020

consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure BERNASCONI, “8C_9/2020 du 10 juin

2020.

- Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS

1/2021 n. 49; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4).

Occorre inoltre ricordare che

le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua

non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da

invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che

per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse

non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione

aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo

2017.

consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con

riferimenti; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4).

Nel caso di specie, dalla

documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato

sarebbe ancora in grado di svolgere, con una riduzione di rendimento del 5%,

un’attività adeguata (cfr. supra, consid. 2.7).

Alla luce di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve

dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393

consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale,

l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

Il "reddito da invalido" ammonta, quindi, per il 2022 a fr. 64'918.-.

2.7

Confrontando ora il reddito

"da invalido" di fr. 64'918 con il relativo reddito "da valido"

di fr. 90'660, si ottiene un grado d’invalidità del 28.39% ([90'660 - 64’918] x

100.

: 90’660) arrotondato al 28% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130

V 121

La decisione su opposizione, mediante la quale è stata assegnata una rendita

del 28%, deve quindi essere confermata.

2.8

Diritto a un'indennità per

menomazione all’integrità?

2.8.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,

accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in

forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana

disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2

LAINF).

2.8.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i

presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una

menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà

tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o

mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà

essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze

personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della

menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza

ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato,

le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF

113.

V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del

torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque,

soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium

doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. GHÈLEW/RAMELET/RITTER,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.8.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di

lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente

ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta

conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U

362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi

citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale"

(cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari

sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di

analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un

organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità

fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità

va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase

OAINF).

Si prende in considerazione in

modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È

possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il

peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non

possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio

alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione

dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,

l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una

misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.

consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.8.4

L’CO 1 ha allestito una serie di

tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura

amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.

STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF del 7 dicembre

1988.

nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui

esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.8.5

Nella concreta evenienza, con

decisione del 20 gennaio 2022 (doc. 268 incarto LAINF n. 2) l’CO 1 ha

riconosciuto a RI 1 un’IMI complessiva del 12.5% (10% per la problematica al

rachide lombare e 2.5% per il ginocchio destro).

Dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione si fondata

sull’apprezzamento medico dell’11/23 ottobre 2019 (doc. 336 incarto LAINF n. 1)

del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia dell’apparato locomotore, (redatto, giova qui rilevare, dopo

avere visitato personalmente l'assicurato ed averne eseguito l'esame

obiettivo), giusta il quale:

" 1

Reperti

Deficit funzionale e doloroso del rachide lombare, coscia destra,

ginocchio destro su infortunio da precipitazione del 14.07.2017 con esiti dopo

trauma cranico commotivo, contusione del rachide cervico-dorsale trattati

conservativamente, frattura dei processi trasversi a sinistra di L1, L2, L3 e

L5 trattati conservativamente, contusione emitorace sinistro con frattura VII e

VIII costa sinistra nella linea ascellare anteriore, lesione di II grado del

muscolo semimembranoso alla coscia destra, contusione ginocchio destro con

lesione del corno posteriore del menisco mediale trattati conservativamente.

2.

Valutazione del danno all'integrità

12.5%.

3.

Motivazione

Secondo la tabella 7.2 CO 1 l'indennità per menomazione

all'integrità fisica seguente a fratture delle vertebre nelle affezioni della

colonna è valutata in base al grado di dolore; nel caso in essere ci troviamo

di fronte ad uno stato dopo fratture vertebrali con scomposizioni inferiore ai

10°, in uno stadio algico con dolori lievi persistenti, anche a riposo,

aumentati dal carico a cui viene assegnato un valore compreso tra il 5% e il

10%: si sceglie il valore più alto del 10% considerando l'irradiazione algica

al gluteo ed alla coscia destra posteriormente.

Per quanto riguarda il ginocchio destro possiamo rilevare disturbi

non estremamente debilitanti che sono paragonabili ad i disturbi prodotti da

un'artrosi femoro-tibiale di grado moderato che è valutata tra il 5 ed il 15%:

si decide il valore minore del 5% e lo si divide a metà (2.5%) essendo la

genesi dei sintomi riferibile al solo comparto mediale senza alcun

interessamento dei comparti laterale e femoro-rotuleo che risultano esenti da chiare

lesioni post traumatiche; per quanto riguarda i disturbi della coscia anteriori

e laterali non vi è assegnazione di IMI in quanto dalla visione delle immagini

della RM del 18.09.2018 la lesione di II° grado del muscolo semimembranoso è

completamente guarita e si nota anche la regressione dell'infiammazione dei

tendini del semimembranoso e del bicipite femorale senza segni per rilesioni o

reliquati, dolori che in base al rapporto medico del dr. med. __________ del

03.09.2019

sarebbero in connessione alla coxartrosi sintomatica su impingement

femoro-acetabolare diagnosticata, patologia non di pertinenza CO 1 e quindi in

assenza di IMI.

Per quanto riguarda il trauma cranico commotivo, la contusione del

rachide cervico-dorsale e la contusione dell'emitorace sinistro con frattura

VII e VIII costa sinistra nella linea ascellare anteriore non vi si ravvede

diritto ad IMI”.

L’CO 1 si è fondata pure sul rapporto

del 23 novembre 2021 relativo alla visita __________ di chiusura del 17

novembre 2021 (doc. 242 incarto LAINF no. 2) del dr. med. __________ (redatto,

giova qui rilevare, dopo avere nuovamente visitato personalmente l'assicurato

ed averne eseguito l'esame obiettivo), giusta il quale: “Per quanto riguarda

il ginocchio sinistro non si ravvede diritto ad IMI; per il ginocchio destro

resta valido IMI assegnato con apprezzamento medico dell’11.10.2019.” (doc.

242, pag. 6 incarto LAINF no. 2)

In sede di opposizione, il patrocinatore ha versato agli atti la valutazione

del 4 maggio 2022 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica, (doc. 289 incarto LAINF no. 2), giusta il quale:

" (…). Sono

stati ritenuti i seguenti postumi infortunistici:

"Deficit funzionale e doloroso

del rachide lombare, coscia destra, ginocchio destro su infortunio da

precipitazione del 14.7.2017, con esiti dopo trauma cranico commotivo,

contusione del rachide cervico-dorsale trattati conservativamente, fratture dei

processi trasversi a sinistra di L1, L2, L3 e L5 trattate conservativamente,

contusione emitorace sinistro con frattura VII e VIII costa sinistra nella

linea ascellare anteriore, lesione di II grado del muscolo semi-membranoso alla

coscia destra, contusione ginocchio destro con lesione del corno posteriore del

menisco mediale trattate conservativamente".

Per quanto attiene al rachide lombare, nell'apprezzamento dell'11.10.2019 il

dr. __________ quantifica l'indennità per menomazione all'integrità nella

misura del 10%, con riferimento alla tabella 7 estratto LAINF edizione CO 1

2001, in equivalenza a uno stato dopo fratture vertebrali con scomposizione

inferiore ai 10°, con scala funzionale del dolore da + a ++.

Quantificazione condivisa in considerazione della equivalenza dei

dolori di riferimento anche nel caso di un'osteocondrosi acquisita con

coinvolgimento da 1 a 5 segmenti.

Per quanto attiene al ginocchio destro viene ritenuta una

quantificazione lorda del 5%, con riferimento alla tabella 5 estratto LAINF edizione

CO 1 2000, in equivalenza a un'artrosi femoro-tibiale di grado moderato. Il

valore minore della forchetta a disposizione (tra 5 e 15%) viene ulteriormente

divisa a metà, la genesi dei sintomi essendo ritenuta essere riferibile al solo

comparto mediale, senza alcun interessamento dei comparti laterali e

femoro-rotuleo, che risulterebbero esenti da chiare lesioni post-traumatiche.

Queste considerazioni espresse dal dr. __________ non trovano

conferma nel tenore degli atti a disposizione.

Nel rapporto della visita __________ di chiusura dell'11.10.2019

viene fatto riferimento a una valutazione da parte del dr. __________ che

faceva a suo tempo già stato di un coinvolgimento bi-compartimentale,

bicondilico mediale e femoro-patellare.

Il coinvolgimento pluri-compartimentale trova nuovamente conferma

anche nel rapporto della Clinica __________ del 27.5.2021, sia dal punto di

vista clinico con dolore ubiquitario femoro-patellare, femoro-tibiale mediale e

laterale, sia dal punto di vista radiologico con progressione delle alterazioni

condropatiche. Condropatia peraltro a tratti fino a grado Ill secondo il dr. __________

(rapporto del 5.2.2019).

Per quanto attiene al ginocchio destro ritengo quindi giustificato

il riconoscimento di un'indennità per menomazione dell'integrità del 10%, con

riferimento alla tabella 5 estratto LAINF edizione CO 1 2000, in equivalenza a

una pangonartrosi di iniziale media entità.

In considerazione della regressione delle alterazioni strutturali

oggettivabili in corrispondenza del semi-membranoso a destra, condivido

l'assenza di postumi che soddisfino i requisiti di importanza e durevolezza

richiesti per il riconoscimento di un'indennità per menomazione dell'integrità.

Condivido pure l'assenza di un nesso di causalità tra le lesioni riportate in

seguito alla caduta del 14.7.2017, così come ritenute negli atti a mia

disposizione, e il riscontro di una coxartrosi sintomatica su impingement

femoro-acetabolare.

Per quanto attiene all'evento infortunistico del 10.2.2020, con

contusione del ginocchio sinistro contro un muretto, il rapporto del dr. __________

del 24.2.2020, contemplato nella visita medica del dr. __________ del

21.10.2020, fa stato della riattivazione di una artrosi sottostante.

In data 21.6.2021, rispondendo a un questionario sottoposto

dall'amministrazione, il dr. __________ ritiene che l'evento del 10.2.2020

abbia provocato delle lesioni strutturali oggettivabili, nel senso di una

lesione meniscale mediale a quel momento non guarita. Il caso veniva ritenuto

stabilizzato con dei postumi da rivalutare.

In occasione della visita __________ dell'11.10.2019 il dr. __________

si era espresso sulla esigibilità al lavoro in relazione con l'evento

infortunistico del 14.7.2017.

In occasione della visita __________ di chiusura del 17.11.2021,

oltre ai postumi dell'evento del 14.7.2017, il dr. __________ ha considerato

pure le conseguenze della contusione del ginocchio sinistro avvenuta il

10.2.2020

Confrontando la descrizione dell'esigibilità vengono riscontrate

delle limitazioni maggiori nella valutazione più recente, in particolare per

quanto attiene alla caricabilità degli arti inferiori.

Ritenuto che il cambiamento della esigibilità del lavoro sia da

ricondurre ai postumi dell'evento del 10.2.2020, appare ragionevole considerare

che il peggioramento direzionale del quadro preesistente (vedi presa di

posizione del 21.62021) sia stato di entità tale da esercitare una

ripercussione duratura sull'attività lavorativa del signor RI 1.

Nel rapporto del 17.11.2021 il dr. __________ non apporta nessuna

considerazione sull'apparente incongruenza tra il riconoscimento di postumi di

entità tale da incidere in maniera direzionale sull'attività lavorativa e la

quantificazione di questi ultimi.

Con riferimento al tenore degli atti a mia disposizione, tenuto

conto del peggioramento direzionale attribuito all'evento del 10.2.2020,

ritengo appropriato considerare la presenza di una iniziale gonartrosi sinistra

con quantificazione dello stato preesistente nella misura dei 2/3.

Con riferimento alla tabella 5 estratto LAINF edizione CO 1 2000

risulta quindi essere giustificato il riconoscimento di una IMI del 3% per i

postumi al ginocchio sinistro riconducibili all'evento infortunistico del

10.2.2020

(…)”.

Interpellato dall'amministrazione

in merito al contenuto del precitato rapporto medico, con apprezzamento medico

del 30 maggio 2022 (doc. 291 incarto LAINF no. 2) il dr. med. __________ si è

espresso nei seguenti termini:

" (…)

1.

Reperti

Policontusione da precipitazione (altezza stimata 3 metri) del

14.07.2017

con trauma cranico corn-motivo, contusione del rachide

cervico-dorsale trattati conservativamente, frattura dei processi tra-sversi a

sinistra di L1, L2, L3, L5 trattata conservativamente; contusione emitorace

sinistro con fratture VII e VIII costa a sinistra nella linea ascellare

anteriore, lesione di II grado del muscolo semi-membranoso, contusione

ginocchio destro con lesione obliqua del corno posteriore del menisco mediale

trattati conservativamente. (caso CO 1 __________)

Stato dopo intervento di artroscopia diagnostica, regolarizzazione

selettiva di lesione menisco mediale, débridement della lesione cartilaginea su

diagnosi di lacerazione corno posteriore menisco mediale ginocchio destro e

lesione osteocondrale II° condilo femorale mediale destro del 25.11.2010 (caso CO

1.

__________).

Contusione ginocchio sinistro del 10.02.2020 con lesione menisco

mediale trattata conservativamente (Caso CO 1 __________).

2.

Valutazione del danno all'integrità

5.5%.

3.

Motivazione

Secondo la tabella 5.2 CO 1 riscontrando un valore percentuale del

10% in riferimento ad una pangonartrosi di grado moderato al ginocchio destro,

tale valore va diviso a metà considerandolo come valore che emerge

dall'astrazione da attendersi tra le problematiche condropatiche femoro-patellari

già presenti nel 2012 ed un presumibile peggioramento di tali lesioni a seguito

dei traumi del 2010 e 2017. Considerando che con apprezzamento medico

dell'11.10.2019 limitatamente al ginocchio destro, era già stato assegnato un

valore percentuale del 2.5% ne emerge:

5% - 2.5% assegnato in data 11.11.2019 = 2.5%.

Per quanto riguarda il ginocchio sinistro in luogo al

peggioramento direzionale attribuito all'evento del 10.02.2020, con riferimento

alla tabella 5.2 CO 1, si ritiene congruo assegnare un valore IMI del 3%

determinato dal valore di un'artrosi femoro tibiale di grado moderato del 10%

sottratto dei 2/3 a causa della quantificazione della patologia degenerativa

preesistente.

Totale 2.5% + 3% = 5.5%.

Si ricorda a solo scopo informativo che con apprezzamento medico

dell'11.10.2019 era già stata assegnata una IMI complessiva del 12.5%, da cui

ne scaturisce una IMI totale:

12.5% assegnato in data 11.10.2019 + 2.5% + 3% = 18%.”

Con decisione su opposizione del

31.

maggio 2022 (doc. 294 incarto LAINF), l’CO 1 ha statuito quanto segue:

" (…) II

medico __________ ha quantificato nella misura del 12.5 % il danno

all'integrità di cui 10 % per il rachide lombare il rimanente 2.5 % per il

ginocchio destro. Il dott. __________, interpellato dal patrocinatore, ha

rilevato di condividere la valutazione del dott. __________ per quanto concerne

il rachide. Per contro, a suo dire, per quanto riguarda il ginocchio destro, è

giustificato un tasso del 10 % in equivalenza a una pangonartrosi di iniziale

media-entità e, per il ginocchio sinistro, del 3 % tenuto conto del

peggioramento direzionale attribuito all'evento del 2020.

(…). Nuovamente interpellato in procedura di opposizione il dott. __________

ha indicato di potere condividere in parte la valutazione del dott. __________

nel senso che, per quanto riguarda il ginocchio destro, si impone finalmente di

riconoscere all'assicurato un'indennità per menomazione all'integrità

complessiva netta del 5 % per la pangonartrosi moderata e quindi - visto lo

stato pregresso - di operare una riduzione del 50 % sul tasso lordo vantato dal

dott. __________. A tal proposito giova ricordare che la CO 1 - con decisione

del 7.3.2013 formalmente cresciuta in giudicato - aveva dichiarato estinta la

causalità fra l'infortunio del 10.5.2010 e i disturbi al ginocchio destro

(infortunio no __________). Allora era presente una condropatia retrorotulea di

II° grado, una condropatia a livello della troclea pure di II° grado e una

lieve irregolarità della giunzione menisco-capsulare nella parte anteriore ed

ipersegnale STIR da edema alla giunzione menisco-capsulare mediale in sede

posteriore. Tali elementi non erano noti al dott. __________. Per quanto

riguarda il ginocchio sinistro il dott. __________ ha fatto propria la stima

del medico interpellato dall'assicurato.

(…). Su tale punto l'impugnata decisione deve parzialmente

modificata e assegno all'assicurato un'indennità per menomazione all'integrità

complessiva del 18 %. (…).” (doc. 294, pag. 26 e 27 incarto LAINF)

Davanti al TCA, il patrocinatore

ha versato agli atti la valutazione del 5 luglio 2022 del dr. med. __________

(doc. B), giusta il quale:

" (…) La

comprensione e l'interpretazione delle differenze nella quantificazione della

IMl riconducibile ai postumi infortunistici attinenti al ginocchio destro, tra

l'apprezzamento dell'11.10.2019 e quello del 30.5.2022, risulta essere

tutt'altro che semplice e lineare.

Prendo atto del cambiamento della IMI lorda:

- 5% quale valore

minimo di una forchetta con estensione dal 5 al 15% nel 2019.

- 10% in

riferimento a una pan-gonartrosi di grado moderato nel 2022.

Prendo atto del cambiamento della motivazione che giustificherebbe

una riduzione della IMI lorda:

- 50% nel 2019

"essendo la genesi dei sintomi riferibile al solo comparto mediale senza

alcun interessamento dei comparti laterale e femoro-rotuleo che risultano

esenti da chiare lesioni post-traumatiche".

- 50% nel 2022

per delle problematiche condropatiche femoro-patellari già presenti nel 2012

con riconoscimento tuttavia di un "presumibile peggioramento di tali

lesioni a seguito dei traumi del 2010 e del 2017".

L'apprezzamento medico del 30.5.2022 risulta quindi essere in

netto contrasto con il tenore di quello dell'11.10.2019, con riconoscimento in

particolare di una valenza causale direzionale di natura infortunistica in sede

femoro-rotulea in presenza di un asserito quadro morboso preesistente.

Gli atti a mia disposizione non permettono di valutare fino a che

punto l'asserito quadro morboso preesistente risultava già essere a suo tempo

di entità tale da giustificare una riduzione nella quantificazione della IMI. I

riferimenti all'evento del 25.11.2010 (caso CO 1 __________) negli atti a mia

disposizione fanno in effetti stato di una lesione osteocondrale di II grado

del condilo femorale mediale destro, senza annoverare il compartimento

femoro-rotuleo.

Nell'apprezzamento medico del 30.5.2022 il dr. __________

attribuisce alla componente morbosa femoro-patellare un valore del 5%

(divisione a metà della IMI lorda del 10%). Questo valore viene considerato

risultare da una ponderazione tra l'entità delle alterazioni condropatiche già

esistenti nel 2012 e un "presumibile peggioramento" riconducibile ai

traumi del 2010 e 2017.

Il fatto che il "presumibile peggioramento"

riconducibile ai traumi del 2010 e 2017 sia ritenuto esercitare un'influenza

sulla ponderazione del valore attribuito all'articolazione femoro-rotulea,

implica a priori l'evidenza che l'entità del quadro morboso estraneo agli eventi

in parola dovrebbe ragionevolmente essere equivalente a un danno tale da

giustificare una IMI superiore al 5%. Il 5% valutato dal dr. __________

corrisponde in effetti al risultato della sottrazione delle ripercussioni del

"presumibile peggioramento" dai fattori morbosi preesistenti

all'evento del 2010.

Con riferimento alla tabella 5 estratto LAINF edizione CO 1 2000,

un valore della IMI tra il 5 e il 10% corrisponde a un ginocchio in presenza di

una resezione della rotula.

Il paragone con una simile situazione risulta tuttavia essere in

lampante contrasto con il quadro clinico descritto negli atti, in presenza di

uno sviluppo addirittura maggiore della muscolatura del quadricipite al

ginocchio destro con forza equivalente nel rapporto del 23.10.2019, di una

nozione di un rabot rotuleo indolore nel rapporto del dr. __________

dell'8.10.2021, ....

Le nuove motivazioni apportate dal dr. __________ per giustificare

una diminuzione della IMI attinente al ginocchio destro non trovano ancora una

volta conferma nel tenore degli atti a disposizione.

Questo peraltro indipendentemente dall'effettiva entità

dell'asserito quadro morboso preesistente all'evento infortunistico del

25.11.2010

Per quanto attiene al ginocchio destro viene quindi nuovamente

confermato il riconoscimento di un'indennità per menomazione dell'integrità del

10%, con riferimento alla tabella 5 estratto LAINF edizione CO 1 2000, in

equivalenza a una pan-gonartrosi di iniziale media entità. Quantificazione al

10% peraltro ritenuta pure dal dr. __________ nell'apprezzamento medico del

30.5.2022.”

Interpellato

dall'amministrazione in merito al contenuto del precitato rapporto medico, con

apprezzamento medico del 12 agosto 2022 (doc. VII-1) il dr. med. __________ si

è espresso nei seguenti termini:

" (…) Nell'apprezzamento

medico del 30.05.2022, relativamente al ginocchio destro, furono quindi

considerate valevoli di assegnazione IMI le seguenti problematiche:

1.

le lesioni del

compartimento femoro-tibiale mediale del ginocchio destro;

2.

il presumibile

peggioramento delle problematiche condropatiche femoro-patellari già presenti e

sintomatiche nel 2012 da attendersi a seguito del trauma del 2017, lesioni di

natura non post infortunistica che si precisa avrebbero avuto una loro

progressione indipendente-mente dal trauma del ginocchio destro del 14.07.2017

proprio perché di natura degenerativa.

Ritenendo pertinenti le valutazioni del dr. __________ di trovarci

di fronte una condizione conforme ad un equivalenza di una pan-gonartrosi di

iniziale di media entità al ginocchio destro del signor RI 1 e nel rispetto dei

dettami dell'allegato 3, articolo 36/2 della OAINF ove «In caso di perdita

parziale di un organo o del suo uso, l'indennità per la menomazione

dell'integrità sarà corrispondentemente ridotta», appare oggettivamente

giustificata la riduzione del valore percentuale di IMI del 10% assegnato per

la condizione di equivalenza ad una pan-gonartrosi di iniziale media entità,

tenendo da un lato presente le sole alterazioni del comparto femoro-tibiale

mediale dei signor RI 1 (assenza di lesioni nel comparto femoro-tibiale

laterale) e la presenza di un peggioramento delle lesioni nel comparto

femoro-rotuleo già preesistenti l'infortunio del 2017 e sintomatiche fin dal

2012.

e non riconosciute come postumi infortunistiche dalla CO 1.

Non si condividono le valutazioni espresse dal dr. __________

all'interno del rapporto medico del 05.07.2022, quando lo stesso riferì:

«Nell’apprezzamento medico del 30.5.2022 il dr. __________ attribuisce alla

componente morbosa femoro-patellare un valore del 5% (divisione a metà della

IMI lorda del 10%): Questo valore viene considerato risultare da una

ponderazione tra l'entità delle alterazioni condropatiche già esistenti nel

2012.

e un "presumibile peggioramento" riconducibile ai traumi del

2010.

e 2017» innanzitutto perché tali affermazioni non corrispondono ai

contenuti riportati all'interno dell'apprezzamento medico dei 30.05.2022 dove

fu illustrato un concetto differente, ossia che il valore del 5% ( inteso come

1/2 del valore del 10% di IMI richiesto dal Dr. __________) emergeva

«dall'astrazione da attendersi tra le problematiche condropatiche

femoro-patellari già presenti nel 2012 ed un presumibile peggioramento di tali

lesioni a seguito del trauma del 2017, nel rispetto del valore IMI del 2.5% già

assegnato all'interno dell'apprezzamento medico dell'11.10.2019 relativo alle

lesioni femoro tibiali mediali» ed inoltre perché ricordando che idealmente il

ginocchio può essere suddiviso in tre compartimenti, femoro-tibiale mediale,

femoro-tibiale laterale e femoro-rotuleo, dovendo escludere dalla valutazione

percentuale del calcolo dell' IMI il comparto femoro tibiale laterale poiché

indenne, la componente derivata (in percentuale) dalle lesioni del comparto

femoro-rotuleo preesistenti il trauma del 14.07.2017, appare irrealistico

valutare la metà del valore del 10% di IMI di una pan-gonartrosi di iniziale

media entità del ginocchio solo come risultante del "presumibile

peggioramento" delle lesioni rilevate alla componente femoro-patellare del

ginocchio cosi come il dr. __________ vorrebbe fosse stato riportato; inoltre

tale ipotesi è anche non intuitiva nei presupposti in quando si tratta di una

semplice ponderazione tra l'entità di alterazioni condropatiche di solo uno dei

tre compartimenti in cui si può idealmente suddividere il ginocchio, non della

valutazione delle lesioni franche nella loro interezza.

Da ciò ne scaturisce di conseguenza l'infondatezza dei presupposti

sulle successive deduzioni del dr. __________, quando lo stesso riferì: «II

fatto che il "presumibile peggioramento" riconducibile ai traumi del

2010.

e 2017 sia ritenuto esercitare un'influenza sulla ponderazione del valore

attribuito all'articolazione femoro-rotulea, implica a priori l'evidenza che

l'entità del quadro morboso estraneo agli eventi in parola dovrebbe

ragionevolmente essere equivalente a un danno tale da giustificare una IMI

superiore al 5%»; ed in effetti è lo stesso dr. Caranzano a precisare che un

valore IMI tra il 5% ed il 10% corrisponde ad un ginocchio in presenza di una

resezione della rotula, quadro in lampante contrasto con il quadro clinico

descritto negli atti.

Concludendo si afferma che le lesioni valevoli di IMI all'interno

del ginocchio destro del signor RI 1 a seguito degli infortuni CO 1 del 2010 e

del 2017, furono le lesioni presenti nel comparto femoro-tibiale mediale del

ginocchio destro e la ponderazione tra la progressione della condropatia

retro-patellare di grado II emersa nella risonanza magnetica del ginocchio

destra del 30.03.2021 in rapporto alle lesioni di natura degenerative

preesistenti, già sintomatiche al tempo del 2012, espressione in parte della

normale evoluzione della patologia non post infortunistica e nel rispetto delle

valutazioni del dr. med. __________ del 05.02.2019 che faceva a suo tempo già

stato di un coinvolgimento bi-compartimentale, bicondilico mediale

e femoro-patellare e di un rapporto medico della Clinica __________ del

27.05.2021

che rilevava sia dal punto di vista clinico un dolore ubiquitario e

femoro-patellare, femoro-tibiale mediale e laterale, sia dal punto di vista

radiologico con progressione delle alterazioni condropatiche, condropatia per

altro a tratti fino a grado III secondo il dr. med. __________ (rapporto medico

del 05.02.2019).

Per tali motivi si ribadisce ancora una volta che non è possibile

accettare pienamente le richieste avanzate dal dr. __________ nel suo rapporto

medico del 04.05.2022, rispettivamente la richiesta di IMI del 10% di IMI per

il ginocchio destro in luogo ad una pan-gonartrosi di iniziale media entità,

ove tale richiesta può essere accolta solo parzialmente nella misura di 1/2,

ossia il 5 %, valore che emerge dalla somma da attendersi tra la percentuale di

IMI proveniente della ponderazione delle problematiche condropatiche

femoro-patellari già preesistenti il trauma del 2017 ed un presumibile

peggioramento di tali lesioni a seguito del trauma del 2017 più il valore

percentuale che emerge dalle lesioni femoro tibiali mediali; considerando che

all'interno dell'apprezzamento medico dell'11.10.2019 per il ginocchio destro,

già era stato assegnato un valore percentuale IMI del 2.5%, ne emerge: 5%

(corrispondente ad 1/2 del valore del 10% richiesto dal Dr. __________) meno il

valore dei 2.5% già assegnato in data 11.11.2019 = 2.5%.

A riprova della correttezza di tale valutazione, volendo ancora

una considerare idealmente la suddivisione in tre compartimenti del ginocchio

(compartimento femoro-tibiale mediale, compartimento femoro-tibiale laterale,

compartimento femoro-rotuleo), e considerando che le lesioni da dover valutare

insistono pienamente su un solo compartimento (quello femoro tibiale mediale) a

cui dover aggiungere un valore percentuale derivato del comparto femoro

rotuleo, troviamo il valore del 5% di IMI assolutamente congruo ad

indentificare complessivamente tutte le lesioni presenti al ginocchio destro

del signor RI 1.

Dispositivo

Per questi motivi si ammette che il rapporto medico del dr. __________

del 05.07.2022 non apporta valore aggiunto atto a modificare le valutazioni

emerse all'interno dell'apprezzamento medico CO 1 del 30.05.2022 e che

l'indennità per menomazione all'integrità stabilita con apprezzamento medico

31.05.2022 può essere confermata.”

2.8.6. Chiamato ora a pronunciarsi nella

concreta evenienza, questo Tribunale osserva innanzitutto che non sono oggetto

di contestazione, ed esulano quindi dalla presente vertenza, sia l’IMI del 10% assegnata

per la problematica al rachide lombare sia l’IMI del 3 % riconosciuta per il

ginocchio sinistro.

Litigiosa è unicamente l’IMI riconosciuta per il ginocchio destro del 5% mentre

il patrocinatore dell’assicurato chiede l’assegnazione di un’IMI del 10%.

A tal proposito, il TCA ritiene che al parere espresso il 30 maggio 2022 dal

dr. med. __________, il quale ha riconosciuto il diritto a un’IMI del 5% (cfr.

doc. 291 incarto LAINF no. 2), non possa essere attribuito un valore probatorio

sufficiente a dirimere la presente vertenza. In particolare, la valutazione del

5 luglio 2022 del dr. med. __________ (doc. B), tenuto conto delle

precisazioni, puntuali e motivate, che egli ha fornito a questa Corte (cfr., in

particolare, “Gli atti a mia disposizione non permettono di valutare fino a

che punto l'asserito quadro morboso preesistente risultava già essere a suo

tempo di entità tale da giustificare una riduzione nella quantificazione della

IMI. I riferimenti all'evento del 25.11.2010 (caso CO 1 __________) negli atti

a mia disposizione fanno in effetti stato di una lesione osteocondrale di II

grado del condilo femorale mediale destro, senza annoverare il compartimento

femoro-rotuleo.

Nell'apprezzamento medico del 30.5.2022 il dr. __________ attribuisce alla

componente morbosa femoro-patellare un valore del 5% (divisione a metà della

IMI lorda del 10%). Questo valore viene considerato risultare da una

ponderazione tra l'entità delle alterazioni condropatiche già esistenti nel

2012 e un "presumibile peggioramento" riconducibile ai traumi del

2010 e 2017.

Il fatto che il

"presumibile peggioramento" riconducibile ai traumi del 2010 e 2017

sia ritenuto esercitare un'influenza sulla ponderazione del valore attribuito

all'articolazione femoro-rotulea, implica a priori l'evidenza che l'entità del

quadro morboso estraneo agli eventi in parola dovrebbe ragionevolmente essere

equivalente a un danno tale da giustificare una IMI superiore al 5%. Il 5%

valutato dal dr. __________ corrisponde in effetti al risultato della

sottrazione delle ripercussioni del "presumibile peggioramento" dai

fattori morbosi preesistenti all'evento del 2010.

Con riferimento alla tabella 5

estratto LAINF edizione CO 1 2000, un valore della IMI tra il 5 e il 10%

corrisponde a un ginocchio in presenza di una resezione della rotula.

Il paragone con una simile

situazione risulta tuttavia essere in lampante contrasto con il quadro clinico

descritto negli atti, in presenza di uno sviluppo addirittura maggiore della

muscolatura del quadricipite al ginocchio destro con forza equivalente nel

rapporto del 23.10.2019, di una nozione di un rabot rotuleo indolore nel

rapporto del dr. __________ dell'8.10.2021, ....

Le nuove motivazioni apportate

dal dr. __________ per giustificare una diminuzione della IMI attinente al

ginocchio destro non trovano ancora una volta conferma nel tenore degli atti a

disposizione. Questo peraltro indipendentemente dall'effettiva entità

dell'asserito quadro morboso preesistente all'evento infortunistico del

25.11.2010.” (n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice), è

suscettibile di generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa l’attendibilità

della valutazione del medico __________. Le considerazioni contenute

nell’apprezzamento del 12 agosto 2022 (doc. VII-1), non consentono del resto di

giungere ad altra conclusione.

A fronte di una questione

squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale,

l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di

constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende

dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento

medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori

soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi

menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre

2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr.,

altresì, FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.),

questa Corte non è pertanto in grado di determinarsi sulla base delle

valuta-zioni mediche contenute negli atti.

In queste condizioni, le valutazioni mediche agli atti non consen-tono infatti al

TCA di concludere, con la necessaria tranquillità, che RI 1 ha diritto per il

ginocchio destro a un’IMI del 5%, così come ritenuto dall'assicuratore Lainf

nella decisione su opposizione avversata, rispettivamente del 10%, così come

richiesto dal patrocinatore dell’insorgente. Non si può quindi prescindere dal

disporre un approfondimento peritale volto a stabilire l’IMI da riconoscere

all’assicurato per il ginocchio destro.

In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011, emanata in materia di

assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i

principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di

dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia,

il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una

perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché

disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

Nella presente fattispecie, il

TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti

all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465),

per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata esclusivamente sul

parere del proprio medico __________ (in questo senso, si veda pure la STF 8C_757/2014

del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

In esito alle considerazioni che

precedono, per quanto concerne le IMI assegnate (10% per il rachide lombare, 5%

per il ginocchio destro e 3% per il ginocchio sinistro), la decisione su

opposizione impugnata deve dunque essere annullata unicamente nella misura in

cui ha riconosciuto al ricorrente il diritto a un'IMI del 5% per il piede

destro e gli atti rinviatigli per complemento istruttorio (perizia medica

esterna ex art. 44 LPGA) e nuova decisione. Per quest'aspetto, gli atti devono

dunque essere retrocessi all'CO 1 affinché proceda in tal senso.

2.9. Visto l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1 p. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un

avvocato, l’importo fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 1 luglio

2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una

controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12;

STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. ARES BERNASCONI, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata, nella misura in cui riconosce all’assicurato un'IMI del

5% per il ginocchio destro. Per il resto è confermata.

§§ Gli atti sono rinviati all’CO

1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato fr.

1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti