35.2022.53
Rendita 28%: confermata. IMI 18%: rinvio
14 settembre 2022Italiano77 min
I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2022.53
PC/sc
Lugano
14 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° luglio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 maggio 2022 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 14 luglio 2017, RI 1, nato
il __________ 1969 - di professione “catramista” presso la ditta __________ di __________
con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 23 settembre 2013 e pure
attivo in qualità di “addetto alle pulizie” presso la di __________ di __________
con contratto di lavoro "su chiamata" (per mediamente 19.55 ore
settimanali) a tempo indeterminato dal 1° aprile 2007 - e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, verso le ore 11:00, mentre “montava
su cupola all’ultimo piano, con il piede è entrato in un buco ed è caduto da
un’altezza di tre metri.”. In tale occasione l’assicurato ha riportato una
poli-contusione da precipitazione (altezza stimata 3 metri) con trauma cranico
commotivo, contusione del rachide cervico-dorsale trattati conservativamente,
frattura dei processi trasversi a sinistra di L1,L2, L3,L5 trattata
conservativamente; contusione emitorace sinistro con fratture VII e VIII costa
a sinistra nella linea ascellare anteriore, lesione di II grado del muscolo
semimembranoso, contusione ginocchio destro con lesione del corno posteriore
del menisco mediale trattati conservativamente (cfr. doc. 1, 4, 22, 45 e 133
incarto LAINF no. __________; di seguito: incarto LAINF no. 1).
L’assicurato si è sottoposto a svariate sedute di fisioterapia e a delle
infiltrazioni.
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha
corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Dopo aver preso atto dei risultati
della visita __________ di chiusura dell’11 ottobre 2019, eseguita dal dr. med.
__________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell’apparato locomotore (giusta il quale lo stato di salute dell’assicurato
andava ritenuto stabilizzato ed egli “con una capacità lavorativa ridotta “del
5% a causa della necessità di pause aggiuntive (10 minuti ogni 150 minuti) per
il dolore continuo a livello lombare irradiantesi alla coscia e al ginocchio
destro” in un'attività confacente con le limitazioni derivanti dal danno
alla salute infortunistico: doc. 335, pag. 8 incarto LAINF no. 1) e anche della
valutazione della menomazione dell’integrità - di seguito: IMI - dell’11/23 ottobre
2019 del precitato medico __________ (doc. 336 incarto LAINF no. 1), in data 26
febbraio 2020, l’amministrazione ha sospeso le prestazioni di corta durata dal
1° marzo 2022, puntualizzando comunque che avrebbe ancora assunto “i costi
di ulteriori 3-4 cicli di fisioterapia per l’anno 2020” (doc. 381 incarto
LAINF no. 1).
1.3. Nel frattempo, in data 10 febbraio
2020, RI 1, verso le ore 15:20, mentre stava scendendo i gradini di una scala,
è scivolato e “ha sbattuto il ginocchio sx contro un muretto”,
riportando un trauma contusivo (cfr. doc. 1, 5, 23, e 29 incarto LAINF no. __________;
di seguito: incarto LAINF no. 2).
Anche in questo caso l’CO 1 ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.4. A seguito del nuovo infortunio del
10 febbraio 2020, l’Istituto assicuratore ha sospeso le valutazioni
amministrative riguardanti i postumi dell’infortunio del 14 luglio 2017 (doc.
85 incarto LAINF no. 2).
A causa dei dolori persistenti agli arti inferiori, RI 1 si è sottoposto a
svariate indagini, che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature
diagnostiche e di immagine radiologica. Egli ha effettuato pure diverse visite
mediche specialistiche (anche in Svizzera interna) e si è anche sottoposto a numerose
sedute di fisioterapia e a una terapia farmacologica a scopo antalgico e
antiflogistico.
Il contratto di lavoro è stato sciolto da __________ di __________ con effetto
al 31 dicembre 2020 “vista l’assenza per infortunio del 10.02.2020” (doc.
166 incarto LAINF no. 2).
1.5. Dopo avere acquisito agli atti il
rapporto del 23 novembre 2021 relativo alla visita __________ di chiusura del 17
novembre 2021 (doc. 242 incarto LAINF no. 2) e l’annotazione del 14 dicembre
2021 (doc. 246 incarto LAINF no. 2) del dr. med. __________ (giusta il quale lo
stato di salute dell’assicurato andava ritenuto stabilizzato ed egli “con una
capacità lavorativa ridotta “del 5% a causa della necessità di pause
aggiuntive (10 minuti ogni 150 minuti) per il dolore continuo a livello lombare
irradiantesi alla coscia e al ginocchio destro” in un'attività confacente
con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico e che la “ripartizione
percentuale dell’invalidità sui due casi d’infortunio è suddivisa 75%
infortunio __________ e 25% infortunio __________”: doc. 246, pag. 3
incarto LAINF no. 2), in data 20 dicembre 2021, l’amministrazione ha sospeso le
prestazioni di corta durata dal 1° gennaio 2022, puntualizzando comunque che
avrebbe ancora assunto “i costi di ulteriori 3-4 cicli di fisioterapia al
bisogno e da svolgere nell’arco dell’anno civile per entrambe le ginocchia per
l’anno 2022” (doc. 250 incarto LAINF no. 2).
1.6. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo avere preso atto anche del
rapporto del 23 novembre 2021 relativo alla visita __________ di chiusura del
17 novembre 2021 del dr. med. __________ (giusta il quale “per quanto
riguarda il ginocchio sinistro non si ravvede diritto ad IMI; per il ginocchio
destro resta valido IMI assegnato con apprezzamento medico dell’11.10.2019”:
doc. 242, pag. 6 incarto LAINF no. 2), con decisione formale del 20 gennaio 2022
(doc. 268 incarto LAINF no. 2), l’CO 1 ha precisato quanto segue:
" (…) ci
riferiamo alla nostra lettera del 20 dicembre 2021 (chiusura del caso secondo
articolo 19 LAINF).
(…).
Dagli accertamenti medici svolti si evince che il signor RI 1 non
è più in grado di svolgere in misura completa la sua attività principale
originaria e neppure la sua attività accessoria esercitate al momento degli
infortuni. Considerati tuttavia i postumi infortunistici si può pretendere che
l'interessato svolga ancora un'attività attività da leggera a talvolta media, essenzialmente
sedentaria con pause aggiuntive.
Per il raffronto dei redditi si fa riferimento ai dati della
Rilevazione della struttura dei salari 2018 (RSS) dell'Ufficio federale di
statistica. Tale Ufficio, attraverso la sua pubblicazione "Rilevazione svizzera
della struttura dei salari 2018", rivalutata nominalmente al 2022, indica
che un uomo adibito ad attività semplici, considerata una diminuzione del
rendimento del 6% in tali attività adatte, percepisce un salario annuo mediano
di CHF 64 918.00 (tabella TA1_tirage_skill_level, totale, livello 1, uomini,
41.7 ore/settimana, rivalutazione nominale con T1.1.15 B-S, per il 2019: +0.9%,
per il 2020: +0.8%, per il 2021 e per il 2022: stima trimestrale +0.1% per ogni
anno). Una deduzione sociale (DTF 126 V 75), dopo aver già considerato la
diminuzione del rendimento sopracitato, non è ulteriormente giustificata.
Esercitando in misura completa senza i postumi infortunistici sia
l'attività principale che l'attività accessoria svolte al momento degli
infortuni, il signor RI 1 nel 2022 avrebbe guadagnato un salario annuo pari a
CHF 90 660.00.
Dal confronto di tali due cifre risulta pertanto un'incapacità al guadagno del
28% per cui, a partire dal 1° gennaio 2022, accordiamo una rendita d'invalidità
in tale misura.
Nella nostra valutazione non abbiamo considerato i disturbi dovuti
l'impingement femoro-acetabolare con deformità CAM in principio di coxartrosi
grado I secondo Kellgren Lawrence all'anca destra e la condropatia I grado
compartimento mediale al ginocchio sinistro, in quanto tali patologie non sono
in relazione causale probabile con gli infortuni da noi assicurati.
(…).
Dall'apprezzamento medico risulta un danno all'integrità del 12.50%. (…).”
1.7. A seguito dell’opposizione del 24 marzo
2022 presentata da RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, (doc. 284 incarto LAINF
no. 2), completata il 5 maggio 2022 (doc. 288 incarto LAINF no. 2), preso atto
della valutazione del 4 maggio 2022 del dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica, versata agli atti dal rappresentante dell’assicurato (doc.
289 incarto LAINF no. 2) e dopo avere raccolto agli atti gli apprezzamenti
medici del 30 maggio 2022 del precitato medico fiduciario (doc. 291 e 292 incarto
LAINF no. 2), con decisione su opposizione del 31 maggio 2022 (doc. 294 incarto
LAINF), l’CO 1 ha statuito quanto segue:
" (…) Dagli
atti risulta che al termine della visita di chiusura dell'11.10.2019 il dott. __________,
medico __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell'apparato locomotore, alla luce dei postumi dell'infortunio del 14.7.2017,
ha ritenuto una capacità lavorativa ridotta del 5 % a causa della necessità di
pause aggiuntive (10 minuti ogni 150 minuti) per il dolore continuo a livello
lombare irradiantesi alla coscia e al ginocchio destro. Il dott. __________ si
è poi espresso nei termini seguenti per quanto concerne l'esigibilità: (…).
(…) il medico __________ ha ribadito quanto
da lui ritenuto 1'11.10.2019 e precisato che l'assicurato non può svolgere
nessuna attività accessoria.
(…).
L'amministrazione ha quantificato il guadagno post-infortunistico facendo capo
ai dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica. Dall'ultima inchiesta
sulla struttura dei salari (RSS) risulta che un operaio chiamato a svolgere
lavori semplici di tipo fisico o manuale non qualificati percepiva mediamente
nel 2018 (TA1 livello 1), tenuto conto dell'orario settimanale medio
determinante, un salario complessivo di fr. 67'766.67 (fr. 5'417.--: 40 ore x
41 .7 ore x 12 mesi). Vista l'evoluzione nominale dei salari si giunge nel 2022
ad un ammontare di fr. 69'061.50. Su tale cifra l'amministrazione ha operato
una riduzione del 6 % per tenere conto della diminuzione di rendimento dovuta
alle pause aggiuntive. L'assicurato pretende che si imponga una riduzione
"sociale" aggiuntiva del 10 %.” (…).
A giusta ragione l'amministrazione ha fissato in fr. 64'917.81 il guadagno
teorico esigi-bile e visto il guadagno senza infortunio non contestato di fr.
90'650.-- ha concesso all'assicurato una rendita d'invalidità 28 %. (…).
(…).
II medico __________ ha quantificato nella misura del 12.5 % il
danno all'integrità di cui 10 % per il rachide lombare il rimanente 2.5 % per
il ginocchio destro. Il dott. __________, interpellato dal patrocinatore, ha
rilevato di condividere la valutazione del dott. __________ per quanto concerne
il rachide. Per contro, a suo dire, per quanto riguarda il ginocchio destro, è
giustificato un tasso del 10 % in equivalenza a una pangonartrosi di iniziale
media-entità e, per il ginocchio sinistro, del 3 % tenuto conto del
peggioramento direzionale attribuito all'evento del 2020.
(…) Nuovamente interpellato in procedura di opposizione il dott. __________ ha
indicato di potere condividere in parte la valutazione del dott. __________ nel
senso che, per quanto riguarda il ginocchio destro, si impone finalmente di
riconoscere all'assicurato un'indennità per menomazione all'integrità
complessiva netta del 5 % per la pangonartrosi moderata e quindi - visto lo
stato pregresso - di operare una riduzione del 50 % sul tasso lordo vantato dal
dott. __________. A tal proposito giova ricordare che la CO 1 - con decisione
del 7.3.2013 formalmente cresciuta in giudicato - aveva dichiarato estinta la
causalità fra l'infortunio del 10.5.2010 e i disturbi al ginocchio destro
(infortunio no __________). Allora era presente una condropatia retrorotulea di
II° grado, una condropatia a livello della troclea pure di II° grado e una
lieve irregolarità della giunzione menisco-capsulare nella parte anteriore ed
ipersegnale STIR da edema alla giunzione menisco-capsulare mediale in sede
posteriore. Tali elementi non erano noti al dott. __________. Per quanto
riguarda il ginocchio sinistro il dott. __________ ha fatto propria la stima
del medico interpellato dall'assicurato.
(…). Su tale punto l'impugnata decisione deve parzialmente
modificata e assegno all'assicurato un'indennità per menomazione all'integrità
complessiva del 18 %. (…)”.
1.8. Con tempestivo ricorso del 1° luglio
2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che:
" (…) in
rapporto alla decisione avversata venga:
- aggiornato il
guadagno presso __________ del 2017 al 2022;
- la riduzione per le pause venga ritenuta in ragione del 7%;
- la riduzione
sociale per lavori leggeri venga perlomeno ritenuta del 5%.
- Il tasso di
indennità per la menomazione all'integrità reperito nel rapporto del dr. __________
in ragione del 23% (in rapporto a quello de 18% ammesso dalla CO 1) venga
accertato.
Pertanto che venga accertata una rendita di almeno il 33% ed una
imi del 23%. (…)” (cfr. doc. I, pag. 6).
Il rappresentante
dell’insorgente contesta la valutazione medica operata dal medico __________
(segnatamente che il suo cliente possa svolgere delle attività medio-pesanti),
il salario da valido (in particolare che il salario da valido percepito dalla __________
non sarebbe stato aggiornato al 2022), la mancata applicazione di un riduzione
sociale del salario statistico da invalido (in particolare, “in misura
perlomeno del 5%”), l’arrotondamento per difetto al 6% (anziché, per
eccesso al 7%) della riduzione del 6.66% (riconducibile alla necessità di una
pausa di 10 minuti ogni 150 minuti di attività lavorativa), il mancato riconoscimento
di un’IMI aggiuntiva del 5% per il ginocchio destro, con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. I, pag. 3-6).
1.9. Il 7 giugno 2022 (doc. III) il
patrocinatore dell’insorgente si è riconfermato nelle proprie tesi e domande,
versando agli atti la valutazione del 5 luglio 2022 del dr. med. __________
(doc. B).
1.10. Con risposta del 13 luglio 2022
(doc. V), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.11. A suffragio delle proprie
argomentazioni l’CO 1 ha prodotto il 17 agosto 2022 (doc. VII) l’apprezzamento
medico del 12 agosto 2022 del dr. med. __________ (doc. VII-1).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del
25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua
composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022). Con
scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire
da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in
seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano
Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è il grado
di invalidità riconosciuto dall’CO 1 (28% anziché “almeno il 33%”, come
postulato dal patrocinatore del ricorrente: cfr. doc. I, pag. 6).
Parimenti oggetto di contestazione l’entità dell’IMI assegnata dall’CO 1 (complessivamente:
18%, anziché “23%”, come postulato dal patrocinatore del ricorrente:
cfr. doc. I, pag. 6).
Non è invece litigiosa la stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurato
al 1° gennaio 2022.
2.3. Diritto a una rendita
d’invalidità?
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03
del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che
l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a
sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo
per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in
seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA
prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.
16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra
Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione
della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la
DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli
elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o
psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità
di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla
salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati
accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa
descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto
quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado
dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione
attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF
Fatti
I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché
concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha,
più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle
conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare
che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può
far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso
la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa
(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva
può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le
condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda,
che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di
produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro
generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che
gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro
(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività che si
può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno
alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la
fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non
riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di
sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non
si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si
collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in
cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,
p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3.3
Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR
2000.
UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del
28.
ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure
sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI
1991.
U 133, p. 311 consid. 1, RAMI 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile osservare che se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 35 consid. 4b).
Giova qui infine ricordare un
principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello
secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista
(cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.
(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. SPIRA, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della
diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in
caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico
curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2; STCA 32.2020.88 del 31 maggio 2021,
consid. 2.5).
2.3.4
Per chiarire la questione
riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha fatto capo
all’apprezzamento medico dell’11 ottobre 2019 del dr. med. Vincenzo Bianco (doc.
335.
incarto LAINF no. 1), giusta il quale:
" (…)
Diagnosi
Policontusione da precipitazione (altezza stimata 3 metri) del
14.07.2017
con trauma cranico corn-motivo, contusione del rachide
cervico-dorsale trattati conservativamente, frattura dei processi tra-sversi a
sinistra di L1, L2, L3, L5 trattata conservativamente; contusione emitorace
sinistro con fratture VII e VIII costa a sinistra nella linea ascellare
anteriore, lesione di II grado del muscolo semi-membranoso, contusione
ginocchio destro con lesione obliqua del corno posteriore del menisco mediale
trattati conservativamente.
Stato dopo intervento di artroscopia diagnostica, regolarizzazione
selettiva di lesione menisco mediale, débridement della lesione cartilaginea su
diagnosi di lacerazione corno posteriore menisco mediale ginocchio destro e
lesione osteocondrale II° condilo femorale mediale destro del 25.11.2010 (caso __________).
Diagnosi non di pertinenza CO 1
Impingement femoro-acetabolare con deformità CAM in principio di
coxartrosi grado I secondo Kellgren Lawrence anca destra.
(…).
Apprezzamento
(…).
Aspetti medico-assicurativi
In data odierna la situazione clinica è ritenuta stabilizzata
motivo per cui viene definita una esigibilità lavorativa in relazione allo
stato dopo trauma da precipitazione del 14.07.2017 da valutare nel mercato
generale del lavoro con una capacità lavorativa ridotta del 5% a causa della
necessità di pause aggiuntive (10 minuti ogni 150 minuti) per il dolore
continuo a livello lombare irradiantesi alla coscia e ginocchio destro.
L'assicurato è portatore di un danno permanente al rachide
lombare, coscia destra e ginocchio destro che verrà quantificato attraverso
apprezzamento medico separato.
L'esigibilità viene valutata in presenza dell'assicurato.
Esigibilità del lavoro
Molto spesso può sollevare pesi molto leggeri (fino a 5 kg) fino
all'altezza dei fianchi, spesso può sollevare pesi leggeri (5-10 kg) fino
all'altezza dei fianchi; di rado può sollevare pesi medi (10-25 kg) fino
all'altezza dei fianchi; mai più può sollevare pesi pesanti e molto pesanti
fino all'altezza dei fianchi; molto spesso può sollevare oltre l'altezza del
petto pesi fino a 5 kg; talvolta può sollevare oltre l'altezza del petto pesi
superiori ai 5 kg. Molto spesso può maneggiare attrezzi leggeri e di
precisione, attrezzi medi, mai più lavoro pesante-lavoro manuale rozzo, e
lavoro molto pesante. Molto spesso può eseguire la rotazione della mano. Molto
spesso può eseguire lavori sopra la testa, talvolta può eseguire la rotazione,
molto spesso può avere una posizione seduta/inclinata in avanti, talvolta una
posizione in piedi/inclinata in avanti; mai più una posizione inginocchiata,
molto spesso la flessione delle ginocchia. Molto spesso una posizione di lunga
durata seduta, talvolta una posi-zione di lunga durata in piedi, molto spesso
una posizione a libera scelta. Molto spesso può camminare fino a 50 m e oltre
50.
m, di rado può camminare per lunghi tratti; mai più camminare su terreno
accidentato, talvolta può salire le scale, mai più salire scale a pioli.
Possibile l'uso delle due mani, equilibrio e stare in equilibrio. (…)”.
L'Istituto assicuratore ha
fatto capo pure all’apprezzamento medico del 17 novembre 2021 del precitato
medico __________ (doc. 242 incarto LAINF no. 2), giusta la quale:
" (…)
Diagnosi
Contusione ginocchio sinistro del 10.02.2020 con lesione menisco
mediale trattata conservativamente.
Policontusione da precipitazione (altezza stimata 3 metri) del
14.07.2017
con trauma cranico corn-motivo, contusione del rachide
cervico-dorsale trattati conservativamente, frattura dei processi tra-sversi a
sinistra di L1, L2, L3, L5 trattata conservativamente; contusione emitorace
sinistro con fratture VII e VIII costa a sinistra nella linea ascellare
anteriore, lesione di II grado del muscolo semi-membranoso, contusione
ginocchio destro con lesione obliqua del corno posteriore del menisco mediale
trattati conservativamente. (caso CO 1 __________)
Stato dopo intervento di artroscopia diagnostica, regolarizzazione
selettiva di lesione menisco mediale, débridement della lesione cartilaginea su
diagnosi di lacerazione corno posteriore menisco mediale ginocchio destro e
lesione osteocondrale II° condilo femorale mediale destro del 25.11.2010 (caso CO
1.
__________).
Diagnosi non di pertinenza CO 1
Impingement femoro-acetabolare con deformità CAM in principio di
coxartrosi grado I secondo Kellgren Lawrence anca destra.
Condropatia I grado compartimento mediale ginocchio sinistro (MRI
del 12.03.2020).
Apprezzamento
(…).
In data odierna la situazione clinica risulta stabilizzata per il
ginocchio destro ed il sinistro, motivo per cui vengono definiti i limiti
funzionali: assicurato da considerare abile al 100%, senza necessità di pause
aggiuntive, in attività che rispecchiano le limitazioni sottoindicate.
(…).
Tali limiti funzionali sostituiscono l'esigibilità del lavoro della visita __________
di chiusura dell'11.10.2019.
Esigibilità del lavoro
Spesso può sollevare pesi molto leggeri (fino a 5 kg) fino
all'altezza dei fianchi, talvolta può solle-vare pesi leggeri (5-10 kg) fino
all'altezza dei fianchi; di rado può sollevare pesi medi (10-25 kg) fino
all'altezza dei fianchi, mai più può sollevare pesi pesanti e molto pesanti
fino all'altezza dei fianchi; molto spesso può sollevare oltre l'altezza del
petto pesi fino a 5 kg; di rado può sollevare oltre l'altezza del petto pesi
superiori a 5 kg. Molto spesso può maneggiare attrezzi leggeri e di precisione,
talvolta attrezzi medi, mai più lavoro pesante e lavoro manovale rozzo e molto
pesante. Molto spesso può eseguire la rotazione della mano. Molto spesso può
eseguire lavori sopra la testa, talvolta può eseguire la rotazione, molto
spesso può avere una posizione seduta/inclinata in avanti, talvolta una
posizione in piedi/inclinata in avanti; mai più una posizione inginocchiata, spesso
la flessione delle ginocchia. Molto spesso può avere una posizione di lunga
durata seduta, talvolta una posizione di lunga durata in piedi, molto spesso
una posizione a libera scelta. Molto spesso può camminare fino a 50 m, talvolta
oltre 50 m, di rado può camminare per lunghi tratti; mai più può camminare su
terreno accidentato, di rado può salire le scale, mai più salire scale a pioli.
Possibile l'uso delle due mani. Equilibrio e stare in equilibrio. (…)”.
Su richiesta dell'Istituto
assicuratore, in data 14 dicembre 2021 il precitato medico __________ (doc. 246
incarto LAINF no. 2) ha puntualizzato quanto segue:
" (…). sono
necessarie pause aggiuntive; si ammette una capacità lavorativa ridotta del 5%
a causa della necessità di pause aggiuntive (10 minuti ogni 150 minuti) per il
dolore continuo a livello lombare irradiantesi all'arto inferiore destro: tale
dato va a rettificare quanto riportato all'interno del rapporto medico del
23.11.2021
relativo alla visita medica del 17.11.2021.
(…). L'entità delle pause è di 5 minuti ogni 150 minuti.
(…). II dolore all'arto inferiore destro incluso il ginocchio è
stato sempre rappresentato da una doppia componente neuropatica e nocicettiva,
tale da richiedere al Dr. __________ l'esecuzione di un approfondimento in tal
senso per non doversi trovare dopo un approccio invasivo al ginocchio/anca
destra con una medesima intensità algica rappresentata dal disturbo radicolare.
(…). l'assicurato, nonostante i postumi infortunistici, oltre ad
un'attività adeguata a tempo pieno (41.7 ore/settimana), non può in aggiunta
svolgere un'attività accessoria nel mercato equilibrato del lavoro: se l'attività
aggiuntiva è rispettosa dei limiti funzionali identificati nel rapporto medico
del 23.11.2021 relativo alla visita __________ del 17.11.2021, si potrebbe
pensare di includerla all'interno del pensum lavorativo di 41.7 ore/settimana
che comprendano anche le pause del 5% (5 minuti ogni 150 minuti).
(…). La ripartizione percentuale dell'invalidità sui due casi
d'infortunio è suddivisa 75% infortunio 25.69283.17.8 e 25% infortunio __________.
(…)”.
2.3.5
Nella concreta evenienza, questo
Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario -
specialista nella materia che qui ci occupa - e posta alla base della decisione
avversata. Parimenti dicasi per la “capacità lavorativa ridotta del 5% a
causa della necessità di pause aggiuntive (10 minuti ogni 150 minuti) per il
dolore continuo a livello lombare irradiantesi all'arto inferiore destro”. Tanto
più che la valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da
certificati medico-specialistici, neppure in sede ricorsuale.
A questo proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge
la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo
non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di
controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura
medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70
del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22
febbraio 2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e
rinvii ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.5; STCA
35.2021.44
del 16 agosto 2021, consid. 2.10.5; STCA 35.2021.64 del 6 dicembre
2021, consid. 2.5.5).
In siffatte circostanze, il solo parere del rappresentante legale
dell'assicurato (giusta il quale egli non potrebbe svolgere delle attività
medio-pesanti) - che non trova fondamento in alcun rapporto medico, tantomeno
specialistico - non può, quindi, essere condivisa dal TCA. La relativa censura
ricorsuale, volta a contestare la valutazione medica operata dal medico __________,
deve pertanto essere respinta.
Inoltre, considerato che il medico __________ ha attestato una riduzione del
rendimento del 5% mentre l’CO 1 ha operato una riduzione di rendimento del 6%
nella decisione avversata, la riduzione del rendimento del 7% richiesta dal
rappresentante dell’insorgente non può essere qui condivisa.
Alla luce di quanto appena
esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V
233.
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;
RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551
e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali
(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di
svolgere un’attività lavorativa adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati
dal medico __________, dr. med. __________, in particolare nell’apprezzamento
del 17 novembre 2021: doc. 242 incarto LAINF no. 2), con una riduzione del
rendimento del 5%, compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla
salute infortunistico.
In esito alle considerazioni che
precedono, il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo
la situazione sufficientemente chiarita.
Va qui pure ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove
cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,
122.
V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.4
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che,
secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento
dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr.,
pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio
2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002
consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002
consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2.).
Nel caso di specie sono quindi
determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del
2022, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1°
gennaio 2022 (cfr. consid. 2.2).
2.5
2.5.1
Per determinare il reddito ipotetico
conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da
valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,
secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129
V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF
129.
V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile
il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza
l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.
248.
consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -
in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la
persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,
continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U
400.
pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale
va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe
intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere
concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La
mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti
che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la
partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina
citata).
Un salario di punta può essere
ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980
pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in
ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di
lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile
valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla
salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività
lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali
(RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c; STCA
32.2018.180
del 4 settembre 2019, consid. 2.6).
2.5.2
Per quanto concerne il reddito da
valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe guadagnato
nel 2022, qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio assicurato,
esercitando in misura completa sia l'attività principale (presso la __________)
sia l'attività accessoria (presso la __________), un importo annuo complessivo
pari a Fr. 90’660.00 (cfr. doc. 268, pag. 3 incarto LAINF n. 2). Questo dato è
stato desunto dalle indicazioni fornite direttamente dai rispettivi datori di
lavoro (doc. 266 incarto LAINF n. 2).
Il patrocinatore del ricorrente ha contestato il salario da valido ritenuto
dall’CO 1, in particolare sulla base delle seguenti considerazioni:
" (…) Chiamata
a decidere sulle prestazioni di lunga durata, la CO 1 ha sommato i due salari
all'epoca percetti giungendo per il 2022 ad un salario da valido di fr.
90'660.- (…).
Per giungere all'ammontare salariale in parola la CO 1 ha
correttamente valutato il salario che l'assicurato avrebbe percetto quale
carpentiere nel 2022 (ossia fr. 5'120.- al mese per 13 mensilità, in ordine di
fr. 66'560.-) al quale ha aggiunto l'importo di fr. 24'099.60 (ossia pari ad un
salario di fr. 2'008.30 al mese per 12 mensilità), percetto nel 2017 alle
dipendenze della __________.
La contestazione risiede nel fatto che il salario percetto dalla __________
non è stato in alcun modo aggiornato al 2022 ed agli atti, per quanto è stato
dato a verificare allo scrivente, non figura alcun accertamento relativo a tale
aspetto da parte dell'amministrazione della CO 1. Per il che dev'essere svolto.
In difetto di dati diversi e non sussistendo un salario obbligatorio ed essendo
RI 1 con tutta verosimiglianza stato sostituito da terzi, applichiamo i dati di
cui all'indice dei salari nominali. Si tratta di un salario nel terziario per
il che applichiamo l'indice mediano. Nel 2017 era 104.9; nel 2021 era 107.4
(100 al 2010). II salario aggiornato ammonta a fr. 24'673.65.
Da cui un salario di fr. 91'234.- che corrisponde ad un'invalidità
del 28.84%, da cui una rendita del 29%. (…).” (cfr. doc. I, pag. 2 e 3).
In sede di risposta l’CO 1, a tal
proposito, ha precisato quanto segue:
" II
patrocinatore dell'assicurato contesta l'ammontare del salario da valido. La
Parte convenuta ha calcolato correttamente il salario da valido che
l'assicurato avrebbe percepito quale carpentiere ma non quello presso la __________
perché non è stato aggiornato al 2022. Ciò non corrisponde al vero. Il guadagno
annuale per l'attività principale (__________) nel 2016/2017 corrispondeva a
CHF 67'516.-- (doc. 263), mentre per l'attività accessoria (__________) negli
stessi anni corrispondeva a CHF 19'506.-- per un totale di CHF 67'022.--
(recte: 87’022). È poi stato chiesto alle ditte un aggiornamento. La __________
lo ha fornito (doc. 547) e anche la __________ ha confermato che il salario era
sempre di CHF 20.-- all'ora e che superava il salario minimo previsto dal CCL
(doc. 562).” (cfr. doc. V, pag. 5 e 6).
2.5.3
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA
rileva che la __________, interpellata dall’CO 1 in data 18 gennaio 2022 in
merito alla “presumibile evoluzione salariale e gli eventuali aumenti che
sarebbero intervenuti per l’anno 2021 e per l’anno 2022” (cfr. doc. 562
incarto LAINF n. 2), ha risposto in medesima data quanto segue: “(…) in
allegato trova le lettere ricevute dalla commissione paritetica nelle quali ci
comunicavano i nuovi salari minimi per i rispettivi anni. Nel caso del signor RI
1, avendo già un salario minimo di CHF 20.00 non è stato fatto alcun adeguamento
in quanto percepiva già un salario al di sopra del minimo. (…)” (cfr. doc.
562.
incarto LAINF n. 2).
Stante quanto precede, la censura ricorsuale volta a contestare il salario da
valido relativo all’attività accessoria presso la __________ per il 2022 deve
essere respinta.
Di conseguenza, il dato di fr. 90'660.- (desunto dalle indicazioni fornite
direttamente dai rispettivi datori di lavoro), può essere fatto proprio da
questa Corte.
Il "reddito da valido"
per il 2022 ammonta, quindi, a fr. 90'660.-.
2.6
2.6.1
Per quanto concerne il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio
la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido
fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente
alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati
su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte
federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore
infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro
entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto,
come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del
gruppo cui è fatto riferimento.
Questa giurisprudenza è stata
confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella
sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.
L’Alta Corte, relativamente ai
dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni
(SVR 2007 UV nr. 17, STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una sentenza 32.2007.165 del 7
aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio
2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in
una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella
stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima
percentuale (al riguardo cfr. GRISANTI, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311
seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23
aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se
l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto
la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una
differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49
consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente
inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 (325) e può
giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei
redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la
parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata
confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.
Nella DTF 129 V 472 consid.
4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica
compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava
soltanto leggermente sotto quello secondo l’__________ (in questo senso, si
veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).
Con comunicazione del 19 ottobre
2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali
delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di
utilizzare le DPL e avrebbe applicato unicamente i dati statistici RSS (cfr.
STF 8C_368/2018 del 28 marzo 2019 consid. 4.3).
2.6.2
Per quanto concerne il reddito da
invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, con il danno alla salute
infortunistico, l’insorgente, nel 2022, avrebbe realizzato un guadagno annuo
lordo di fr. 64'918.-, calcolato sulla base dei dati statistici risultanti
dall'__________ (doc. 266 incarto LAINF n. 2).
L’importo di fr. 64'918.- è stato
desunto dalla tabella TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello di
qualifica 1, uomini, aggiornato al 2022, tenuto conto di diminuzione del
rendimento del 6% in attività adeguate (cfr. doc. 268, pag. 2 e doc. 294, pag.
23-25, incarto LAINF n. 2).
Il rappresentante dell’assicurato
non ha contestato il reddito da invalido di fr. 64'918.00, determinato
dall’amministrazione, quanto piuttosto la capacità lavorativa residua (in
particolare, la riduzione di rendimento del 6% in attività adeguata) che,
tuttavia, come si è visto al consid. 2.3.4, è stata confermata dal TCA.
In quanto desunto dalla tabella
TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, uomini,
aggiornato al 2022 l’importo di fr. 64'918.00 - a ragione, rimasto incontestato
dal rappresentante dell’assicurato - può essere fatto proprio da questa Corte.
2.6.3
Su tale cifra l’CO 1 non ha operato
alcuna riduzione sociale nella decisione avversata (cfr. doc. 266, 268, pag. 3
e doc. 294, pag. 24, incarto LAINF n. 2).
Il patrocinatore del ricorrente ha contestato l’operato dell’CO 1, in quanto
ritiene che, nel caso di specie, andrebbe applicata una riduzione sociale del
salario statistico da invalido, in particolare sulla base delle seguenti
considerazioni:
" (…) Si
noti che nella descrizione delle limitazioni più sopra riportate e fatte
proprie dal medico __________ nella cosiddetta visita medica di chiusura non è
evocata la necessità di una pausa.
La necessità di una pausa è nei fatti una riduzione della capacità
di lavoro sull'arco della giornata lavorativa a tutti gli effetti, che non ha
nulla a che vedere con il fatto che per il restante 94% del tempo di lavoro
l'assicurato debba comunque svolgere un'attività leggera. Pertanto affermare
che la riduzione di natura sociale è già compresa nel tempo di riposo
aggiuntivo è fuorviante ed ingiustificato. Non attiene, lo si ribadisce, la
ridotta capacità di guadagno a motivo di circostanze contingenti
dell'assicurato e ritenute nella giurisprudenza del TF, ma è dovuta alla
ridotta capacità al lavoro sull'arco dell'intera giornata.
Tale affermazione della CO 1 non rientra nell'“Ermessensfreiheit"
ma si tratta semplicemente e puramente di un errore di diritto, che dev'essere
corretto. Circa i presupposti secondo i quali l'aspetto medico già conglobi
delle limitazioni di natura sociale, si faccia riferimento a 9C_232/2019 del
26.6.2019; 9C_233/2018 del 11.4.2019, c. 3.2.; 9C_494/2018 del 6.11.2018, c. 6.
Il fatto che la CO 1 ammetta che la riduzione del 6% sia
effettivamente una riduzione di natura sociale, è confermata il fatto che anche
la CO 1 ritenga giustificato che vi sia una riduzione di natura sociale,
quantunque la confonda.
Il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che tra le
limitazioni nel profilo valetudinario dell'assicurato non vi è soltanto il
fatto che questo possa o meno svolgere dei lavori leggeri, ma anche altri
aspetti nel loro complesso.
A prescindere da tale aspetto il TF ha affermato che qualora siano
possibili delle attività tra il leggero ed il medio pesante non vi sono i
presupposti per una riduzione di natura sociale (STF 9C_187/2011 del 30.5.2011,
c. 4.2.1.; 9C_205/2010 del 20.7.2010, c. 5.2.)
Il fatto che l'assicurato possa sollevare dei pesi da 10 kg a 25
kg di rado sino ai fianchi è sufficiente per affermare che l'assicurato è in
grado di svolgere delle attività non solo leggere.
Riteniamo che la risposta sia senza alcun dubbio negativa e non
possa che essere accertata anche da codesto Tribunale. Peraltro tutte le altre
attività medie gli sono impedite; ma dei pesi medi sino all'altezza dei fianchi
di rado no.
Si impone pertanto che quantomeno una riduzione di natura sociale
venga riconosciuta in misura perlomeno del 5%.” (cfr. doc. I, pag. 4 e 5)
In sede di risposta l’CO 1, a tal
proposito, ha precisato quanto segue:
" (…) A
torto la Parte convenuta sostiene pure che la riduzione sociale è già compresa
nella riduzione del 6% del rendimento, e meglio la necessità per l'assicurato
di effettuare 10 minuti di pausa dopo 2 ore e mezza di lavoro. Ciò non lo
sostiene la Parte convenuta ma la giurisprudenza, la quale ritiene che se un
assicurato presenta una diminuzione di rendimento in un'attività per lui
esigibile o deve effettuare, così come in concreto, delle pause aggiuntive, non
deve essere fatta una riduzione ulteriore rispetto a quanto riconosciuto dal
medico (sentenze del TF 8C_122/2019 del 10.9.2019, 9C_359/2014 del 5.9.2014 e
9C_233/2018 dellII.4.2019). La riduzione per danno alla salute non può dunque
essere concessa.
Secondo la giurisprudenza può essere operata una riduzione sui
salari statistici qualora dall'insieme delle circostanze personali e
professionali (limitazioni addebitabili al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità, tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)
sussistono degli indizi che permettano di ammettere che anche in un'attività
idonea l'assicurato subirebbe un discapito salariale. L'assicurato, al momento
in cui la Parte convenuta ha sospeso le prestazioni di breve durata, non aveva
ancora compiuto i 53 per cui aveva davanti a sé oltre 12 anni prima di essere
messo a beneficio dell'AVS. Pertanto, la riduzione per l'età non può essere
concessa. Non sono nemmeno adempiuti i presupposti per concedere una riduzione
sociale per altri motivi.” (cfr. doc. V, pag. 6 e 7).
Chiamato ora a pronunciarsi, il
TCA rileva che la più recente giurisprudenza federale ha stabilito che il
livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività
leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono
essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze
che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come
eccezionali. Negli altri casi non viene applicata nessuna deduzione a questo
titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si
pone dunque il problema di un’indebita doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019
dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19
settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4;
8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020
consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure BERNASCONI, “8C_9/2020 du 10 juin
2020.
- Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS
1/2021 n. 49; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4).
Occorre inoltre ricordare che
le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua
non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da
invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che
per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse
non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione
aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo
2017.
consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con
riferimenti; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4).
Nel caso di specie, dalla
documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato
sarebbe ancora in grado di svolgere, con una riduzione di rendimento del 5%,
un’attività adeguata (cfr. supra, consid. 2.7).
Alla luce di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve
dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393
consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale,
l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Il "reddito da invalido" ammonta, quindi, per il 2022 a fr. 64'918.-.
2.7
Confrontando ora il reddito
"da invalido" di fr. 64'918 con il relativo reddito "da valido"
di fr. 90'660, si ottiene un grado d’invalidità del 28.39% ([90'660 - 64’918] x
100.
: 90’660) arrotondato al 28% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130
V 121
La decisione su opposizione, mediante la quale è stata assegnata una rendita
del 28%, deve quindi essere confermata.
2.8
Diritto a un'indennità per
menomazione all’integrità?
2.8.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,
accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in
forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana
disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2
LAINF).
2.8.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i
presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una
menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà
tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o
mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà
essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze
personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della
menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza
ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato,
le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF
113.
V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del
torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque,
soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium
doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. GHÈLEW/RAMELET/RITTER,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.8.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di
lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente
ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta
conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U
362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi
citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale"
(cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari
sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di
analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un
organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità
fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità
va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase
OAINF).
Si prende in considerazione in
modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È
possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il
peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non
possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio
alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione
dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,
l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una
misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.
consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.8.4
L’CO 1 ha allestito una serie di
tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura
amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.
STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF del 7 dicembre
1988.
nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui
esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.8.5
Nella concreta evenienza, con
decisione del 20 gennaio 2022 (doc. 268 incarto LAINF n. 2) l’CO 1 ha
riconosciuto a RI 1 un’IMI complessiva del 12.5% (10% per la problematica al
rachide lombare e 2.5% per il ginocchio destro).
Dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione si fondata
sull’apprezzamento medico dell’11/23 ottobre 2019 (doc. 336 incarto LAINF n. 1)
del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia dell’apparato locomotore, (redatto, giova qui rilevare, dopo
avere visitato personalmente l'assicurato ed averne eseguito l'esame
obiettivo), giusta il quale:
" 1
Reperti
Deficit funzionale e doloroso del rachide lombare, coscia destra,
ginocchio destro su infortunio da precipitazione del 14.07.2017 con esiti dopo
trauma cranico commotivo, contusione del rachide cervico-dorsale trattati
conservativamente, frattura dei processi trasversi a sinistra di L1, L2, L3 e
L5 trattati conservativamente, contusione emitorace sinistro con frattura VII e
VIII costa sinistra nella linea ascellare anteriore, lesione di II grado del
muscolo semimembranoso alla coscia destra, contusione ginocchio destro con
lesione del corno posteriore del menisco mediale trattati conservativamente.
2.
Valutazione del danno all'integrità
12.5%.
3.
Motivazione
Secondo la tabella 7.2 CO 1 l'indennità per menomazione
all'integrità fisica seguente a fratture delle vertebre nelle affezioni della
colonna è valutata in base al grado di dolore; nel caso in essere ci troviamo
di fronte ad uno stato dopo fratture vertebrali con scomposizioni inferiore ai
10°, in uno stadio algico con dolori lievi persistenti, anche a riposo,
aumentati dal carico a cui viene assegnato un valore compreso tra il 5% e il
10%: si sceglie il valore più alto del 10% considerando l'irradiazione algica
al gluteo ed alla coscia destra posteriormente.
Per quanto riguarda il ginocchio destro possiamo rilevare disturbi
non estremamente debilitanti che sono paragonabili ad i disturbi prodotti da
un'artrosi femoro-tibiale di grado moderato che è valutata tra il 5 ed il 15%:
si decide il valore minore del 5% e lo si divide a metà (2.5%) essendo la
genesi dei sintomi riferibile al solo comparto mediale senza alcun
interessamento dei comparti laterale e femoro-rotuleo che risultano esenti da chiare
lesioni post traumatiche; per quanto riguarda i disturbi della coscia anteriori
e laterali non vi è assegnazione di IMI in quanto dalla visione delle immagini
della RM del 18.09.2018 la lesione di II° grado del muscolo semimembranoso è
completamente guarita e si nota anche la regressione dell'infiammazione dei
tendini del semimembranoso e del bicipite femorale senza segni per rilesioni o
reliquati, dolori che in base al rapporto medico del dr. med. __________ del
03.09.2019
sarebbero in connessione alla coxartrosi sintomatica su impingement
femoro-acetabolare diagnosticata, patologia non di pertinenza CO 1 e quindi in
assenza di IMI.
Per quanto riguarda il trauma cranico commotivo, la contusione del
rachide cervico-dorsale e la contusione dell'emitorace sinistro con frattura
VII e VIII costa sinistra nella linea ascellare anteriore non vi si ravvede
diritto ad IMI”.
L’CO 1 si è fondata pure sul rapporto
del 23 novembre 2021 relativo alla visita __________ di chiusura del 17
novembre 2021 (doc. 242 incarto LAINF no. 2) del dr. med. __________ (redatto,
giova qui rilevare, dopo avere nuovamente visitato personalmente l'assicurato
ed averne eseguito l'esame obiettivo), giusta il quale: “Per quanto riguarda
il ginocchio sinistro non si ravvede diritto ad IMI; per il ginocchio destro
resta valido IMI assegnato con apprezzamento medico dell’11.10.2019.” (doc.
242, pag. 6 incarto LAINF no. 2)
In sede di opposizione, il patrocinatore ha versato agli atti la valutazione
del 4 maggio 2022 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica, (doc. 289 incarto LAINF no. 2), giusta il quale:
" (…). Sono
stati ritenuti i seguenti postumi infortunistici:
"Deficit funzionale e doloroso
del rachide lombare, coscia destra, ginocchio destro su infortunio da
precipitazione del 14.7.2017, con esiti dopo trauma cranico commotivo,
contusione del rachide cervico-dorsale trattati conservativamente, fratture dei
processi trasversi a sinistra di L1, L2, L3 e L5 trattate conservativamente,
contusione emitorace sinistro con frattura VII e VIII costa sinistra nella
linea ascellare anteriore, lesione di II grado del muscolo semi-membranoso alla
coscia destra, contusione ginocchio destro con lesione del corno posteriore del
menisco mediale trattate conservativamente".
Per quanto attiene al rachide lombare, nell'apprezzamento dell'11.10.2019 il
dr. __________ quantifica l'indennità per menomazione all'integrità nella
misura del 10%, con riferimento alla tabella 7 estratto LAINF edizione CO 1
2001, in equivalenza a uno stato dopo fratture vertebrali con scomposizione
inferiore ai 10°, con scala funzionale del dolore da + a ++.
Quantificazione condivisa in considerazione della equivalenza dei
dolori di riferimento anche nel caso di un'osteocondrosi acquisita con
coinvolgimento da 1 a 5 segmenti.
Per quanto attiene al ginocchio destro viene ritenuta una
quantificazione lorda del 5%, con riferimento alla tabella 5 estratto LAINF edizione
CO 1 2000, in equivalenza a un'artrosi femoro-tibiale di grado moderato. Il
valore minore della forchetta a disposizione (tra 5 e 15%) viene ulteriormente
divisa a metà, la genesi dei sintomi essendo ritenuta essere riferibile al solo
comparto mediale, senza alcun interessamento dei comparti laterali e
femoro-rotuleo, che risulterebbero esenti da chiare lesioni post-traumatiche.
Queste considerazioni espresse dal dr. __________ non trovano
conferma nel tenore degli atti a disposizione.
Nel rapporto della visita __________ di chiusura dell'11.10.2019
viene fatto riferimento a una valutazione da parte del dr. __________ che
faceva a suo tempo già stato di un coinvolgimento bi-compartimentale,
bicondilico mediale e femoro-patellare.
Il coinvolgimento pluri-compartimentale trova nuovamente conferma
anche nel rapporto della Clinica __________ del 27.5.2021, sia dal punto di
vista clinico con dolore ubiquitario femoro-patellare, femoro-tibiale mediale e
laterale, sia dal punto di vista radiologico con progressione delle alterazioni
condropatiche. Condropatia peraltro a tratti fino a grado Ill secondo il dr. __________
(rapporto del 5.2.2019).
Per quanto attiene al ginocchio destro ritengo quindi giustificato
il riconoscimento di un'indennità per menomazione dell'integrità del 10%, con
riferimento alla tabella 5 estratto LAINF edizione CO 1 2000, in equivalenza a
una pangonartrosi di iniziale media entità.
In considerazione della regressione delle alterazioni strutturali
oggettivabili in corrispondenza del semi-membranoso a destra, condivido
l'assenza di postumi che soddisfino i requisiti di importanza e durevolezza
richiesti per il riconoscimento di un'indennità per menomazione dell'integrità.
Condivido pure l'assenza di un nesso di causalità tra le lesioni riportate in
seguito alla caduta del 14.7.2017, così come ritenute negli atti a mia
disposizione, e il riscontro di una coxartrosi sintomatica su impingement
femoro-acetabolare.
Per quanto attiene all'evento infortunistico del 10.2.2020, con
contusione del ginocchio sinistro contro un muretto, il rapporto del dr. __________
del 24.2.2020, contemplato nella visita medica del dr. __________ del
21.10.2020, fa stato della riattivazione di una artrosi sottostante.
In data 21.6.2021, rispondendo a un questionario sottoposto
dall'amministrazione, il dr. __________ ritiene che l'evento del 10.2.2020
abbia provocato delle lesioni strutturali oggettivabili, nel senso di una
lesione meniscale mediale a quel momento non guarita. Il caso veniva ritenuto
stabilizzato con dei postumi da rivalutare.
In occasione della visita __________ dell'11.10.2019 il dr. __________
si era espresso sulla esigibilità al lavoro in relazione con l'evento
infortunistico del 14.7.2017.
In occasione della visita __________ di chiusura del 17.11.2021,
oltre ai postumi dell'evento del 14.7.2017, il dr. __________ ha considerato
pure le conseguenze della contusione del ginocchio sinistro avvenuta il
10.2.2020
Confrontando la descrizione dell'esigibilità vengono riscontrate
delle limitazioni maggiori nella valutazione più recente, in particolare per
quanto attiene alla caricabilità degli arti inferiori.
Ritenuto che il cambiamento della esigibilità del lavoro sia da
ricondurre ai postumi dell'evento del 10.2.2020, appare ragionevole considerare
che il peggioramento direzionale del quadro preesistente (vedi presa di
posizione del 21.62021) sia stato di entità tale da esercitare una
ripercussione duratura sull'attività lavorativa del signor RI 1.
Nel rapporto del 17.11.2021 il dr. __________ non apporta nessuna
considerazione sull'apparente incongruenza tra il riconoscimento di postumi di
entità tale da incidere in maniera direzionale sull'attività lavorativa e la
quantificazione di questi ultimi.
Con riferimento al tenore degli atti a mia disposizione, tenuto
conto del peggioramento direzionale attribuito all'evento del 10.2.2020,
ritengo appropriato considerare la presenza di una iniziale gonartrosi sinistra
con quantificazione dello stato preesistente nella misura dei 2/3.
Con riferimento alla tabella 5 estratto LAINF edizione CO 1 2000
risulta quindi essere giustificato il riconoscimento di una IMI del 3% per i
postumi al ginocchio sinistro riconducibili all'evento infortunistico del
10.2.2020
(…)”.
Interpellato dall'amministrazione
in merito al contenuto del precitato rapporto medico, con apprezzamento medico
del 30 maggio 2022 (doc. 291 incarto LAINF no. 2) il dr. med. __________ si è
espresso nei seguenti termini:
" (…)
1.
Reperti
Policontusione da precipitazione (altezza stimata 3 metri) del
14.07.2017
con trauma cranico corn-motivo, contusione del rachide
cervico-dorsale trattati conservativamente, frattura dei processi tra-sversi a
sinistra di L1, L2, L3, L5 trattata conservativamente; contusione emitorace
sinistro con fratture VII e VIII costa a sinistra nella linea ascellare
anteriore, lesione di II grado del muscolo semi-membranoso, contusione
ginocchio destro con lesione obliqua del corno posteriore del menisco mediale
trattati conservativamente. (caso CO 1 __________)
Stato dopo intervento di artroscopia diagnostica, regolarizzazione
selettiva di lesione menisco mediale, débridement della lesione cartilaginea su
diagnosi di lacerazione corno posteriore menisco mediale ginocchio destro e
lesione osteocondrale II° condilo femorale mediale destro del 25.11.2010 (caso CO
1.
__________).
Contusione ginocchio sinistro del 10.02.2020 con lesione menisco
mediale trattata conservativamente (Caso CO 1 __________).
2.
Valutazione del danno all'integrità
5.5%.
3.
Motivazione
Secondo la tabella 5.2 CO 1 riscontrando un valore percentuale del
10% in riferimento ad una pangonartrosi di grado moderato al ginocchio destro,
tale valore va diviso a metà considerandolo come valore che emerge
dall'astrazione da attendersi tra le problematiche condropatiche femoro-patellari
già presenti nel 2012 ed un presumibile peggioramento di tali lesioni a seguito
dei traumi del 2010 e 2017. Considerando che con apprezzamento medico
dell'11.10.2019 limitatamente al ginocchio destro, era già stato assegnato un
valore percentuale del 2.5% ne emerge:
5% - 2.5% assegnato in data 11.11.2019 = 2.5%.
Per quanto riguarda il ginocchio sinistro in luogo al
peggioramento direzionale attribuito all'evento del 10.02.2020, con riferimento
alla tabella 5.2 CO 1, si ritiene congruo assegnare un valore IMI del 3%
determinato dal valore di un'artrosi femoro tibiale di grado moderato del 10%
sottratto dei 2/3 a causa della quantificazione della patologia degenerativa
preesistente.
Totale 2.5% + 3% = 5.5%.
Si ricorda a solo scopo informativo che con apprezzamento medico
dell'11.10.2019 era già stata assegnata una IMI complessiva del 12.5%, da cui
ne scaturisce una IMI totale:
12.5% assegnato in data 11.10.2019 + 2.5% + 3% = 18%.”
Con decisione su opposizione del
31.
maggio 2022 (doc. 294 incarto LAINF), l’CO 1 ha statuito quanto segue:
" (…) II
medico __________ ha quantificato nella misura del 12.5 % il danno
all'integrità di cui 10 % per il rachide lombare il rimanente 2.5 % per il
ginocchio destro. Il dott. __________, interpellato dal patrocinatore, ha
rilevato di condividere la valutazione del dott. __________ per quanto concerne
il rachide. Per contro, a suo dire, per quanto riguarda il ginocchio destro, è
giustificato un tasso del 10 % in equivalenza a una pangonartrosi di iniziale
media-entità e, per il ginocchio sinistro, del 3 % tenuto conto del
peggioramento direzionale attribuito all'evento del 2020.
(…). Nuovamente interpellato in procedura di opposizione il dott. __________
ha indicato di potere condividere in parte la valutazione del dott. __________
nel senso che, per quanto riguarda il ginocchio destro, si impone finalmente di
riconoscere all'assicurato un'indennità per menomazione all'integrità
complessiva netta del 5 % per la pangonartrosi moderata e quindi - visto lo
stato pregresso - di operare una riduzione del 50 % sul tasso lordo vantato dal
dott. __________. A tal proposito giova ricordare che la CO 1 - con decisione
del 7.3.2013 formalmente cresciuta in giudicato - aveva dichiarato estinta la
causalità fra l'infortunio del 10.5.2010 e i disturbi al ginocchio destro
(infortunio no __________). Allora era presente una condropatia retrorotulea di
II° grado, una condropatia a livello della troclea pure di II° grado e una
lieve irregolarità della giunzione menisco-capsulare nella parte anteriore ed
ipersegnale STIR da edema alla giunzione menisco-capsulare mediale in sede
posteriore. Tali elementi non erano noti al dott. __________. Per quanto
riguarda il ginocchio sinistro il dott. __________ ha fatto propria la stima
del medico interpellato dall'assicurato.
(…). Su tale punto l'impugnata decisione deve parzialmente
modificata e assegno all'assicurato un'indennità per menomazione all'integrità
complessiva del 18 %. (…).” (doc. 294, pag. 26 e 27 incarto LAINF)
Davanti al TCA, il patrocinatore
ha versato agli atti la valutazione del 5 luglio 2022 del dr. med. __________
(doc. B), giusta il quale:
" (…) La
comprensione e l'interpretazione delle differenze nella quantificazione della
IMl riconducibile ai postumi infortunistici attinenti al ginocchio destro, tra
l'apprezzamento dell'11.10.2019 e quello del 30.5.2022, risulta essere
tutt'altro che semplice e lineare.
Prendo atto del cambiamento della IMI lorda:
- 5% quale valore
minimo di una forchetta con estensione dal 5 al 15% nel 2019.
- 10% in
riferimento a una pan-gonartrosi di grado moderato nel 2022.
Prendo atto del cambiamento della motivazione che giustificherebbe
una riduzione della IMI lorda:
- 50% nel 2019
"essendo la genesi dei sintomi riferibile al solo comparto mediale senza
alcun interessamento dei comparti laterale e femoro-rotuleo che risultano
esenti da chiare lesioni post-traumatiche".
- 50% nel 2022
per delle problematiche condropatiche femoro-patellari già presenti nel 2012
con riconoscimento tuttavia di un "presumibile peggioramento di tali
lesioni a seguito dei traumi del 2010 e del 2017".
L'apprezzamento medico del 30.5.2022 risulta quindi essere in
netto contrasto con il tenore di quello dell'11.10.2019, con riconoscimento in
particolare di una valenza causale direzionale di natura infortunistica in sede
femoro-rotulea in presenza di un asserito quadro morboso preesistente.
Gli atti a mia disposizione non permettono di valutare fino a che
punto l'asserito quadro morboso preesistente risultava già essere a suo tempo
di entità tale da giustificare una riduzione nella quantificazione della IMI. I
riferimenti all'evento del 25.11.2010 (caso CO 1 __________) negli atti a mia
disposizione fanno in effetti stato di una lesione osteocondrale di II grado
del condilo femorale mediale destro, senza annoverare il compartimento
femoro-rotuleo.
Nell'apprezzamento medico del 30.5.2022 il dr. __________
attribuisce alla componente morbosa femoro-patellare un valore del 5%
(divisione a metà della IMI lorda del 10%). Questo valore viene considerato
risultare da una ponderazione tra l'entità delle alterazioni condropatiche già
esistenti nel 2012 e un "presumibile peggioramento" riconducibile ai
traumi del 2010 e 2017.
Il fatto che il "presumibile peggioramento"
riconducibile ai traumi del 2010 e 2017 sia ritenuto esercitare un'influenza
sulla ponderazione del valore attribuito all'articolazione femoro-rotulea,
implica a priori l'evidenza che l'entità del quadro morboso estraneo agli eventi
in parola dovrebbe ragionevolmente essere equivalente a un danno tale da
giustificare una IMI superiore al 5%. Il 5% valutato dal dr. __________
corrisponde in effetti al risultato della sottrazione delle ripercussioni del
"presumibile peggioramento" dai fattori morbosi preesistenti
all'evento del 2010.
Con riferimento alla tabella 5 estratto LAINF edizione CO 1 2000,
un valore della IMI tra il 5 e il 10% corrisponde a un ginocchio in presenza di
una resezione della rotula.
Il paragone con una simile situazione risulta tuttavia essere in
lampante contrasto con il quadro clinico descritto negli atti, in presenza di
uno sviluppo addirittura maggiore della muscolatura del quadricipite al
ginocchio destro con forza equivalente nel rapporto del 23.10.2019, di una
nozione di un rabot rotuleo indolore nel rapporto del dr. __________
dell'8.10.2021, ....
Le nuove motivazioni apportate dal dr. __________ per giustificare
una diminuzione della IMI attinente al ginocchio destro non trovano ancora una
volta conferma nel tenore degli atti a disposizione.
Questo peraltro indipendentemente dall'effettiva entità
dell'asserito quadro morboso preesistente all'evento infortunistico del
25.11.2010
Per quanto attiene al ginocchio destro viene quindi nuovamente
confermato il riconoscimento di un'indennità per menomazione dell'integrità del
10%, con riferimento alla tabella 5 estratto LAINF edizione CO 1 2000, in
equivalenza a una pan-gonartrosi di iniziale media entità. Quantificazione al
10% peraltro ritenuta pure dal dr. __________ nell'apprezzamento medico del
30.5.2022.”
Interpellato
dall'amministrazione in merito al contenuto del precitato rapporto medico, con
apprezzamento medico del 12 agosto 2022 (doc. VII-1) il dr. med. __________ si
è espresso nei seguenti termini:
" (…) Nell'apprezzamento
medico del 30.05.2022, relativamente al ginocchio destro, furono quindi
considerate valevoli di assegnazione IMI le seguenti problematiche:
1.
le lesioni del
compartimento femoro-tibiale mediale del ginocchio destro;
2.
il presumibile
peggioramento delle problematiche condropatiche femoro-patellari già presenti e
sintomatiche nel 2012 da attendersi a seguito del trauma del 2017, lesioni di
natura non post infortunistica che si precisa avrebbero avuto una loro
progressione indipendente-mente dal trauma del ginocchio destro del 14.07.2017
proprio perché di natura degenerativa.
Ritenendo pertinenti le valutazioni del dr. __________ di trovarci
di fronte una condizione conforme ad un equivalenza di una pan-gonartrosi di
iniziale di media entità al ginocchio destro del signor RI 1 e nel rispetto dei
dettami dell'allegato 3, articolo 36/2 della OAINF ove «In caso di perdita
parziale di un organo o del suo uso, l'indennità per la menomazione
dell'integrità sarà corrispondentemente ridotta», appare oggettivamente
giustificata la riduzione del valore percentuale di IMI del 10% assegnato per
la condizione di equivalenza ad una pan-gonartrosi di iniziale media entità,
tenendo da un lato presente le sole alterazioni del comparto femoro-tibiale
mediale dei signor RI 1 (assenza di lesioni nel comparto femoro-tibiale
laterale) e la presenza di un peggioramento delle lesioni nel comparto
femoro-rotuleo già preesistenti l'infortunio del 2017 e sintomatiche fin dal
2012.
e non riconosciute come postumi infortunistiche dalla CO 1.
Non si condividono le valutazioni espresse dal dr. __________
all'interno del rapporto medico del 05.07.2022, quando lo stesso riferì:
«Nell’apprezzamento medico del 30.5.2022 il dr. __________ attribuisce alla
componente morbosa femoro-patellare un valore del 5% (divisione a metà della
IMI lorda del 10%): Questo valore viene considerato risultare da una
ponderazione tra l'entità delle alterazioni condropatiche già esistenti nel
2012.
e un "presumibile peggioramento" riconducibile ai traumi del
2010.
e 2017» innanzitutto perché tali affermazioni non corrispondono ai
contenuti riportati all'interno dell'apprezzamento medico dei 30.05.2022 dove
fu illustrato un concetto differente, ossia che il valore del 5% ( inteso come
1/2 del valore del 10% di IMI richiesto dal Dr. __________) emergeva
«dall'astrazione da attendersi tra le problematiche condropatiche
femoro-patellari già presenti nel 2012 ed un presumibile peggioramento di tali
lesioni a seguito del trauma del 2017, nel rispetto del valore IMI del 2.5% già
assegnato all'interno dell'apprezzamento medico dell'11.10.2019 relativo alle
lesioni femoro tibiali mediali» ed inoltre perché ricordando che idealmente il
ginocchio può essere suddiviso in tre compartimenti, femoro-tibiale mediale,
femoro-tibiale laterale e femoro-rotuleo, dovendo escludere dalla valutazione
percentuale del calcolo dell' IMI il comparto femoro tibiale laterale poiché
indenne, la componente derivata (in percentuale) dalle lesioni del comparto
femoro-rotuleo preesistenti il trauma del 14.07.2017, appare irrealistico
valutare la metà del valore del 10% di IMI di una pan-gonartrosi di iniziale
media entità del ginocchio solo come risultante del "presumibile
peggioramento" delle lesioni rilevate alla componente femoro-patellare del
ginocchio cosi come il dr. __________ vorrebbe fosse stato riportato; inoltre
tale ipotesi è anche non intuitiva nei presupposti in quando si tratta di una
semplice ponderazione tra l'entità di alterazioni condropatiche di solo uno dei
tre compartimenti in cui si può idealmente suddividere il ginocchio, non della
valutazione delle lesioni franche nella loro interezza.
Da ciò ne scaturisce di conseguenza l'infondatezza dei presupposti
sulle successive deduzioni del dr. __________, quando lo stesso riferì: «II
fatto che il "presumibile peggioramento" riconducibile ai traumi del
2010.
e 2017 sia ritenuto esercitare un'influenza sulla ponderazione del valore
attribuito all'articolazione femoro-rotulea, implica a priori l'evidenza che
l'entità del quadro morboso estraneo agli eventi in parola dovrebbe
ragionevolmente essere equivalente a un danno tale da giustificare una IMI
superiore al 5%»; ed in effetti è lo stesso dr. Caranzano a precisare che un
valore IMI tra il 5% ed il 10% corrisponde ad un ginocchio in presenza di una
resezione della rotula, quadro in lampante contrasto con il quadro clinico
descritto negli atti.
Concludendo si afferma che le lesioni valevoli di IMI all'interno
del ginocchio destro del signor RI 1 a seguito degli infortuni CO 1 del 2010 e
del 2017, furono le lesioni presenti nel comparto femoro-tibiale mediale del
ginocchio destro e la ponderazione tra la progressione della condropatia
retro-patellare di grado II emersa nella risonanza magnetica del ginocchio
destra del 30.03.2021 in rapporto alle lesioni di natura degenerative
preesistenti, già sintomatiche al tempo del 2012, espressione in parte della
normale evoluzione della patologia non post infortunistica e nel rispetto delle
valutazioni del dr. med. __________ del 05.02.2019 che faceva a suo tempo già
stato di un coinvolgimento bi-compartimentale, bicondilico mediale
e femoro-patellare e di un rapporto medico della Clinica __________ del
27.05.2021
che rilevava sia dal punto di vista clinico un dolore ubiquitario e
femoro-patellare, femoro-tibiale mediale e laterale, sia dal punto di vista
radiologico con progressione delle alterazioni condropatiche, condropatia per
altro a tratti fino a grado III secondo il dr. med. __________ (rapporto medico
del 05.02.2019).
Per tali motivi si ribadisce ancora una volta che non è possibile
accettare pienamente le richieste avanzate dal dr. __________ nel suo rapporto
medico del 04.05.2022, rispettivamente la richiesta di IMI del 10% di IMI per
il ginocchio destro in luogo ad una pan-gonartrosi di iniziale media entità,
ove tale richiesta può essere accolta solo parzialmente nella misura di 1/2,
ossia il 5 %, valore che emerge dalla somma da attendersi tra la percentuale di
IMI proveniente della ponderazione delle problematiche condropatiche
femoro-patellari già preesistenti il trauma del 2017 ed un presumibile
peggioramento di tali lesioni a seguito del trauma del 2017 più il valore
percentuale che emerge dalle lesioni femoro tibiali mediali; considerando che
all'interno dell'apprezzamento medico dell'11.10.2019 per il ginocchio destro,
già era stato assegnato un valore percentuale IMI del 2.5%, ne emerge: 5%
(corrispondente ad 1/2 del valore del 10% richiesto dal Dr. __________) meno il
valore dei 2.5% già assegnato in data 11.11.2019 = 2.5%.
A riprova della correttezza di tale valutazione, volendo ancora
una considerare idealmente la suddivisione in tre compartimenti del ginocchio
(compartimento femoro-tibiale mediale, compartimento femoro-tibiale laterale,
compartimento femoro-rotuleo), e considerando che le lesioni da dover valutare
insistono pienamente su un solo compartimento (quello femoro tibiale mediale) a
cui dover aggiungere un valore percentuale derivato del comparto femoro
rotuleo, troviamo il valore del 5% di IMI assolutamente congruo ad
indentificare complessivamente tutte le lesioni presenti al ginocchio destro
del signor RI 1.
Dispositivo
Per questi motivi si ammette che il rapporto medico del dr. __________
del 05.07.2022 non apporta valore aggiunto atto a modificare le valutazioni
emerse all'interno dell'apprezzamento medico CO 1 del 30.05.2022 e che
l'indennità per menomazione all'integrità stabilita con apprezzamento medico
31.05.2022 può essere confermata.”
2.8.6. Chiamato ora a pronunciarsi nella
concreta evenienza, questo Tribunale osserva innanzitutto che non sono oggetto
di contestazione, ed esulano quindi dalla presente vertenza, sia l’IMI del 10% assegnata
per la problematica al rachide lombare sia l’IMI del 3 % riconosciuta per il
ginocchio sinistro.
Litigiosa è unicamente l’IMI riconosciuta per il ginocchio destro del 5% mentre
il patrocinatore dell’assicurato chiede l’assegnazione di un’IMI del 10%.
A tal proposito, il TCA ritiene che al parere espresso il 30 maggio 2022 dal
dr. med. __________, il quale ha riconosciuto il diritto a un’IMI del 5% (cfr.
doc. 291 incarto LAINF no. 2), non possa essere attribuito un valore probatorio
sufficiente a dirimere la presente vertenza. In particolare, la valutazione del
5 luglio 2022 del dr. med. __________ (doc. B), tenuto conto delle
precisazioni, puntuali e motivate, che egli ha fornito a questa Corte (cfr., in
particolare, “Gli atti a mia disposizione non permettono di valutare fino a
che punto l'asserito quadro morboso preesistente risultava già essere a suo
tempo di entità tale da giustificare una riduzione nella quantificazione della
IMI. I riferimenti all'evento del 25.11.2010 (caso CO 1 __________) negli atti
a mia disposizione fanno in effetti stato di una lesione osteocondrale di II
grado del condilo femorale mediale destro, senza annoverare il compartimento
femoro-rotuleo.
Nell'apprezzamento medico del 30.5.2022 il dr. __________ attribuisce alla
componente morbosa femoro-patellare un valore del 5% (divisione a metà della
IMI lorda del 10%). Questo valore viene considerato risultare da una
ponderazione tra l'entità delle alterazioni condropatiche già esistenti nel
2012 e un "presumibile peggioramento" riconducibile ai traumi del
2010 e 2017.
Il fatto che il
"presumibile peggioramento" riconducibile ai traumi del 2010 e 2017
sia ritenuto esercitare un'influenza sulla ponderazione del valore attribuito
all'articolazione femoro-rotulea, implica a priori l'evidenza che l'entità del
quadro morboso estraneo agli eventi in parola dovrebbe ragionevolmente essere
equivalente a un danno tale da giustificare una IMI superiore al 5%. Il 5%
valutato dal dr. __________ corrisponde in effetti al risultato della
sottrazione delle ripercussioni del "presumibile peggioramento" dai
fattori morbosi preesistenti all'evento del 2010.
Con riferimento alla tabella 5
estratto LAINF edizione CO 1 2000, un valore della IMI tra il 5 e il 10%
corrisponde a un ginocchio in presenza di una resezione della rotula.
Il paragone con una simile
situazione risulta tuttavia essere in lampante contrasto con il quadro clinico
descritto negli atti, in presenza di uno sviluppo addirittura maggiore della
muscolatura del quadricipite al ginocchio destro con forza equivalente nel
rapporto del 23.10.2019, di una nozione di un rabot rotuleo indolore nel
rapporto del dr. __________ dell'8.10.2021, ....
Le nuove motivazioni apportate
dal dr. __________ per giustificare una diminuzione della IMI attinente al
ginocchio destro non trovano ancora una volta conferma nel tenore degli atti a
disposizione. Questo peraltro indipendentemente dall'effettiva entità
dell'asserito quadro morboso preesistente all'evento infortunistico del
25.11.2010.” (n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice), è
suscettibile di generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa l’attendibilità
della valutazione del medico __________. Le considerazioni contenute
nell’apprezzamento del 12 agosto 2022 (doc. VII-1), non consentono del resto di
giungere ad altra conclusione.
A fronte di una questione
squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale,
l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di
constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende
dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento
medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori
soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi
menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre
2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr.,
altresì, FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.),
questa Corte non è pertanto in grado di determinarsi sulla base delle
valuta-zioni mediche contenute negli atti.
In queste condizioni, le valutazioni mediche agli atti non consen-tono infatti al
TCA di concludere, con la necessaria tranquillità, che RI 1 ha diritto per il
ginocchio destro a un’IMI del 5%, così come ritenuto dall'assicuratore Lainf
nella decisione su opposizione avversata, rispettivamente del 10%, così come
richiesto dal patrocinatore dell’insorgente. Non si può quindi prescindere dal
disporre un approfondimento peritale volto a stabilire l’IMI da riconoscere
all’assicurato per il ginocchio destro.
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011, emanata in materia di
assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i
principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di
dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia,
il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una
perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché
disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche
Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen
oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im
Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6
S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente fattispecie, il
TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti
all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465),
per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata esclusivamente sul
parere del proprio medico __________ (in questo senso, si veda pure la STF 8C_757/2014
del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
In esito alle considerazioni che
precedono, per quanto concerne le IMI assegnate (10% per il rachide lombare, 5%
per il ginocchio destro e 3% per il ginocchio sinistro), la decisione su
opposizione impugnata deve dunque essere annullata unicamente nella misura in
cui ha riconosciuto al ricorrente il diritto a un'IMI del 5% per il piede
destro e gli atti rinviatigli per complemento istruttorio (perizia medica
esterna ex art. 44 LPGA) e nuova decisione. Per quest'aspetto, gli atti devono
dunque essere retrocessi all'CO 1 affinché proceda in tal senso.
2.9. Visto l’esito del ricorso (il
rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF
8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.
7.1 p. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un
avvocato, l’importo fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 1 luglio
2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una
controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12;
STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema cfr. anche STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. ARES BERNASCONI, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata, nella misura in cui riconosce all’assicurato un'IMI del
5% per il ginocchio destro. Per il resto è confermata.
§§ Gli atti sono rinviati all’CO
1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato fr.
1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti