35.2022.54
Spalla. Causalità naturale. Status quo sine. Decisione confermata
26 settembre 2022Italiano41 min
l'infortunio in questione. La CO 1 si è fondata sulle valutazioni mediche del 1°
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2022.54
PC/sc
Lugano
26 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 luglio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 giugno 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata il __________ 1961,
attiva dal 1° aprile 2010 al 60% in qualità di “cameriera” presso il __________
(e dal 17 gennaio 2018 al 20% in qualità di “addetta pulizie” presso la __________)
e, perciò, assicurata contro gli infortuni presso la CO 1 (di seguito: CO 1), in
data 13 giugno 2021 è caduta e si è prontamente recata al Pronto Soccorso, dove
è stata eseguita una RX dell’omero destro AP e LAT e della spalla destra AP e
LAT (cfr. doc. 18 incarto LAINF: “Non evidenti immagini da riferire a rime
di frattura da trauma recente. Nella norma i rapporti articolari e il tono
calcico”) ed è stata posta la diagnosi di “trauma contusivo spalla
destra” (doc. 2, 3, 7, 8 e 13 incarto LAINF).
L’assicurata è stata inabile al lavoro al 100% dal 13 al 23 giugno 2021 (doc. 1
incarto LAINF).
A causa dei persistenti dolori alla spalla destra con ridotta mobilità
articolare, l’assicurata si è sottoposta il 19 luglio 2021 ad una Artro-RM
della spalla destra che ha messo in evidenza la “rottura completa
transmurale dei tendini del sovra- e dell’infraspinato con retrazione dei
monconi tendinei. Atrofia di grado I del ventre del sovraspinato e di grado II
dell’infraspinato” (doc. 15 incarto LAINF).
Per i medesimi motivi, in seguito l’assicurata si è sottoposta anche a svariate
sedute di fisioterapia come pure a una terapia farmacologica a scopo antalgico
e antiflogistico.
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente
le prestazioni di legge.
1.2. In data 21 ottobre 2021 il Prof.
dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e traumatologia, dopo avere posto
la diagnosi di “rottura massiva della cuffia dei rotatori della spalla
destra”, ha chiesto alla CO 1 di accordare il proprio benestare per un
intervento di ricostruzione tendinea (doc. 21 e 22 incarto LAINF).
Dopo aver acquisito l’apprezzamento medico del 1° novembre 2021 del dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato
locomotore (doc. 24 incarto LAINF), con scritti del 2 novembre 2021 l’amministrazione
ha rifiutato la garanzia per l’intervento anzidetto (doc. 25 incarto LAINF) e
ha posto termine al proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 3 novembre
2021 (doc. 26 incarto LAINF), evidenziando, in particolare, quanto segue:
" (…) Per le
conseguenze dell'infortunio del 13 giugno 2021 abbiamo versato finora le prestazioni
assicurative legali.
(…).
In base alla valutazione effettuata dal nostro medico consulente, si può
ritenere che i disturbi che rendono necessario l'intervento chirurgico del 3
novembre 2021 non sono stati causati dal trauma a noi assicurato. Una relazione
causale tra i disturbi attualmente accusati e l'infortunio del 13 giugno 2021 è
pertanto da ritenersi estinta con effetto 2 novembre 2021. Il danno
responsabile dell'inabilità lavorativa dal 3 novembre 2021 e delle cure mediche
successive è da attribuire ad uno stato prettamente degenerativo.
A partire dal 3 novembre 2021 i disturbi presenti non sono più
causati dall'infortunio ma sono da attribuire esclusivamente ad una malattia e
pertanto, in considerazione dello stato di fatto e di diritto, dobbiamo
chiudere il caso a partire da tale data per quanto concerne le conseguenze dell'infortunio
del 13 giugno 2021 e sospendere il versamento delle prestazioni assicurative
(indennità giornaliera e spese di cura).
Trasmettiamo copia del rapporto del nostro medico consulente al Dr. __________,
che ci legge in copia, al quale la invitiamo a rivolgersi per eventuali delucidazioni
in merito alla valutazione effettuata.
La valutazione del suo diritto alle prestazioni è di competenza
dell'assicuratore malattia; nel caso concreto, si tratta della CO 1, presso la
quale lei dispone della copertura assicurativa per l'indennità giornaliera.
Orientiamo seduta stante il settore competente sulla nostra presa di posizione,
trasmettendo copia della presente. Per quanto attiene alle spese di cura in
caso di, malattia, è competente il suo assicuratore privato.
Qualora non aderisse a quanto esposto e desiderasse l'emanazione di una
decisione formale, favorisca comunicarcelo. (…)”.
Con scritto del 9 novembre 2021 l’assicurata ha dichiarato di non essere
d’accordo con quanto comunicato dall’amministrazione (doc. 29 incarto LAINF).
1.3. Nel frattempo l’assicurata si è
sottoposta il 3 novembre 2021 ad un intervento di artroscopia della spalla
destra con ricostruzione dei tendini sovraspinato e infraspinato (doc. 28 e 31
incarto LAINF).
L’assicurata è stata nuovamente inabile al lavoro al 100% dal 27 ottobre al 31 marzo
2022 (doc. 35, 41 e 46 incarto LAINF).
1.4. Nel frattempo, dopo aver acquisito
l’apprezzamento medico del 12 dicembre 2021 del dr. med. __________ (doc. 36 incarto
LAINF), con decisione formale del 20 dicembre 2021 (doc. 44 incarto LAINF)
l’amministrazione ha statuito che poneva termine al proprio obbligo a prestazioni
a decorrere dal 27 ottobre 2021, evidenziando, in particolare, quanto segue:
" (…) Per le
conseguenze dell'infortunio del 13 giugno 2021 abbiamo versato finora le
prestazioni assicurative legali.
(…).
In base alla rivalutazione effettuata dal nostro medico consulente, possiamo
confermare che i disturbi che hanno reso necessario l'intervento chirurgico del
3 novembre 2021 non sono stati causati dal trauma a noi assicurato. Solo
successivamente alla ricezione del certificato medico, trasmessoci in data 2
dicembre 2021, abbiamo constatato che la sua inabilità lavorativa in previsione
del citato intervento e in relazione ai disturbi ora presenti è iniziata in
data 27 ottobre 2021.
La informiamo quindi che una relazione causale tra i disturbi
attualmente accusati e l'infortunio del 13 giugno 2021 è da ritenersi estinta
con effetto 26 ottobre 2021.
Il danno responsabile dell'inabilità lavorativa dal 27 ottobre
2021 e delle cure mediche successive è da attribuire ad uno stato prettamente
degenerativo.
A partire dal 27 ottobre 2021 i disturbi presenti non sono più
causati dall' infortunio ma sono da attribuire esclusivamente ad una malattia e
pertanto, in considerazione dello stato di fatto e di diritto, dobbiamo
chiudere il caso a partire da tale data per quanto concerne le conseguenze
dell'infortunio del 13 giugno 2021 e sopprimere il versamento delle prestazioni
assicurative (indennità giornaliera e spese di cura).
Trasmettiamo copia del rapporto di rivalutazione del nostro medico
consulente al Dr. __________, che ci legge in copia, ai quale la invitiamo a
rivolgersi per eventuali delucidazioni in merito alla valutazione effettuata.
La possibilità di un annuncio di ricaduta per l'evento
infortunistico del 13 giugno 2021 decade definitivamente vista l'assenza di
causalità.
La valutazione del suo diritto alle prestazioni è di competenza
dell'assicuratore-malattia; nel caso concreto, si tratta della CO 1, presso la
quale lei dispone della copertura assicurativa per l'indennità giornaliera.
Orientiamo seduta stante il settore competente sulla nostra presa di posizione,
trasmettendo copia della presente. Per quanto attiene alle spese di cura in
caso di malattia, è competente il suo assicuratore privato.”
1.5. Dopo avere ricevuto l’opposizione
interposta il 30 gennaio 2022 personalmente dall’assicurata (doc. 47 incarto
LAINF), in data 14 giugno 2022, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (doc. 59 incarto LAINF).
1.6. Con tempestivo ricorso del 22 luglio
2022 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha postulato l’annulla-mento della
decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione per un nuovo
giudizio (cfr. doc. I, pag. 3).
Sostanzialmente il patrocinatore critica la valutazione operata dal medico di
circondario, ribadendo anche in questa sede che il danno della salute alla
spalla destra della sua cliente è di origine prettamente infortunistica. In
particolare, puntualizza quanto segue:
" (…) È
pacifico che il 13 giugno 2021 si è verificato un infortunio ai sensi della
LAINF e ha provocato la rottura dei tendini della spalla.
La ricorrente, prima di questo evento, non aveva mai lamentato
dolori, né fastidi alla spalla e come certificato dal medico curate, dott. __________,
presso il quale essa è in cura da oltre 20 anni, non ha mai lamentato disturbi.
Il dott. __________ nel proprio rapporto sostiene che tali lesioni
siano da ricondurre ad una vecchia rottura, ma se ciò fosse il caso sarebbe
risultata nell'anamnesi del medico curante, ciò che per contro, come attestato
dal medesimo, è escluso.
Appare pertanto incomprensibile comprendere come la ricorrente
possa aver subito in precedenza un infortunio grave, che avrebbe portato alla
rottura dei legamenti, quando la medesima non ha mai lamentato un simile
episodio.
Si chiede pertanto il rinvio agli atti l'Assicuratore LAINF,
affinché espliti maggiori approfondimenti dal profilo medico, incaricando se
del caso un perito esterno, che abbia a pronunciarsi in modo circostanziato sui
motivi che vanno ad escludere l'evento traumatico quale unica causa dei dolori
lamentati dalla ricorrente.” (cfr. doc. I, pag. 2 e 3).
1.7. Nella risposta del 5 settembre 2022,
la CO 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF completo, ha chiesto che
l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (doc. III).
1.8. Il 6 settembre 2022 (doc. IV) la
risposta di causa (doc. III) è stata trasmessa al patrocinatore
dell’assicurata, con l’avvertenza che le parti avevano la facoltà di
presentare, entro 10 giorni, eventuali altri mezzi di prova.
1.9. Il 19 settembre 2022 (doc. V) il
patrocinatore dell’insorgente ha comunicato al TCA quanto segue:
" (…) essendo
la problematica soprattutto di natura medica, si chiede che venga allestita una
perizia esterna, atta a stabilire se quanto sostenuto dal dott. __________ nel
proprio rapporto sia da ricondurre ad una vecchia frattura dei tendini della
spalla, ritenuto che il dott. Lepori, medico curante da oltre 20 anni della
ricorrente, non ha mai riscontrato nel passato eventi infortunistici di tale
portata”.
1.10. Il 19 settembre 2022 la CO 1 ha
comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni da fare, riconfermandosi
nelle conclusioni già espresse in sede di risposta di causa (doc. VI).
in diritto
2.1. Nel caso di specie, litigiosa è la
questione di sapere se l’istituto assicuratore era legittimato a dichiarare
estinto dal 27 ottobre 2021 il proprio obbligo a prestazioni dipendente
dall’evento traumatico del 13 giugno 2021, in particolare in relazione ai
disturbi alla spalla destra oggetto dell’intervento operatorio del 3 novembre
2021, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
2.3. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire
se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità
naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo
il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF del
23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994
nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202
consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V
142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V
188 consid. 2b; MEYER, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; SCARTAZZINI, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza
di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere
reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio
assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,
DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute
dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute
dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o
poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.
consid. 4b; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;
MEYER-BLASER, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza,
qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un
sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio
obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa
naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione
del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo
l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità
che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.4. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra gli elementi summenziona-ti.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo
il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è
idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il
nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le
prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.
DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre
stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si
presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118
V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR
2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Nella DTF 135 V 465, l’Alta Corte
ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi
concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del
2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1°
febbraio 2021, consid. 2.2.4; STCA 35.2021.57 del 20 settembre 2021, consid.
2.8; STCA 35.2021.75, consid. 2.4.6).
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure
sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125
V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160
ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.6. Nella presente fattispecie la CO 1
ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni per l'evento del 13
giugno 2021 a contare dal 27 ottobre 2021, in quanto la problematica alla
spalla destra dell’assicurata non presenta un nesso causale naturale con
l'infortunio in questione. La CO 1 si è fondata sulle valutazioni mediche del 1°
novembre 2021 (doc. 24 incarto LAINF) e del 12 dicembre 2021 (doc. 36 incarto
LAINF) del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia dell’apparato locomotore nonché medico fiduciario dell'Istituto
assicuratore.
Da parte sua, il patrocinatore della ricorrente fa valere che la problematica
alla spalla destra di cui soffre la sua cliente sarebbe la conseguenza naturale
dell’evento traumatico del 13 giugno 2021, posto in particolare che, prima di
esso, la sua assistita non avrebbe mai avuto problemi/dolori a tale arto (cfr.
doc. I).
2.7. Dalle tavole processuali che
l’assicurata, in data 13 giugno 2021 è caduta e si è prontamente recata al
Pronto Soccorso, dove è stata eseguita una RX dell’omero destro AP e LAT e
della spalla destra AP e LAT (cfr. doc. 18 incarto LAINF: “Non evidenti
immagini da riferire a rime di frattura da trauma recente. Nella norma i
rapporti articolari e il tono calcico”) ed è stata posta la diagnosi di “trauma
contusivo spalla destra” (doc. 2 e 3 incarto LAINF). In particolare, dalla
lettera dimissione del 13 giugno 2021 del Pronto Soccorso (doc. 3 incarto
LAINF) emerge quanto segue:
" (…)
Diagnosi conclusiva
1. Trauma contusivo spalla destra
Anamnesi
Paziente di 59 anni che giunge per trauma contusivo di omero
destro.
Riferisce dolore con lieve impotenza funzionale nel movimento
dell'arto superiore destro.
(…).
All'ispezione della spalla destra si apprezza nomale trofismo muscolare
bilaterale. assenza di tumefazione, ecchimosi o lesioni. Algia spontanea a
livello di diafisi omerale. Dolore alla palpazione a livello di omero.
Abduzione attiva/passiva possibile fino a 60°. Elevazione attiva/passiva
possibile. Intrarotazione ed Extrarotazione possibile. Non deficit
vascolo-nervosi periferici.
Esami complementari significativi
Radiografie: Rx spalla destra e omero destro: Non evidenti
immagini da riferire a rime di frattura da trauma recente. Nella norma i
rapporti articolari e il tono calcico. (…).
Incapacità lavorativa
100% dal 13.06.2021 al 23.06.2021 compreso, per infortunio.” (n.d.r.:
il grassetto non è della redattrice).
L’assicurata è stata inabile al lavoro al 100% dal 13 al 23 giugno 2021 (doc. 1
incarto LAINF).
In seguito, a causa dei persistenti dolori alla spalla destra con ridotta
mobilità articolare, l’assicurata si è sottoposta il 19 luglio 2021 ad una Artro-RM
della spalla destra, che ha messo in evidenza la “rottura completa
transmurale dei tendini del sovra-e dell’infraspinato con retrazione dei
monconi tendinei. Atrofia di grado I del ventre del sovraspinato e di grado II
dell’infraspinato” (doc. 15 incarto LAINF).
Il 20 settembre 2021 (doc. 51 incarto LAINF) il dr. med. __________,
specialista FMH in medicina interna nonché medico di famiglia dell’assicurata, ha
inviato l’assicurata dal Prof. Dr. med. __________, attestando quanto segue:
" (…) ti
ringrazio di voler convocare direttamente la mia summenzionata paziente per
valutare il procedere eventualmente chirurgico per una rottura traumatica
completa del tendine sovra e infra-spinato della spalla destra con decorso
conservativo finora insoddisfacente.
Diagnosi:
1- Rottura del tendine sovra-spinato e infra-spinato destro su
trauma indiretto della spalla destra il 13.06.2021
2- Stato dopo stripping venoso bilaterale net 1997
Trattamento attuale:
Fisioterapia ambulatoriale
Discussione:
Il 13.06.2021 la paziente è caduta in un posteggio a __________
prima di una gita in montagna con trauma indiretto alla spalla destra su
appoggio della mano.
All'esame clinico abduzione attiva del braccio destro limitata a
90°, segno di Jobe positivo.
La RMN del 19.07.2021 conferma il sospetto clinico di rottura
transmurale completa dei tendini sovra e infra-spinato della spalla destra.
Nonostante la fisioterapia la paziente di professione cameriera,
non riesce ancora a portare il braccio sopra i 90° e ha dolori che incidono
sulla qualità del sonno.
A questo punto si impone da parte tua la valutazione
dell'indicazione alla ricostruzione della cuffia dei rotatori della spalla
destra. (…).” (n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).
Il 7 ottobre 2021 il Prof. Dr.
med. __________ ha riportato la seguente anamnesi: “(…) la signora RI
1 è stata vittima di una caduta con ricezione sul braccio esteso lo scorso 13
giugno. Da allora presenta dolori e impotenza funzionale dell’arto superiore
destro. Ha continuato a lavorare utilizzando quasi esclusivamente l’arto
superiore sinistro. Ora, la situazione sta gradualmente peggiorando con dolori
anche la notte e sempre più difficoltà anche durante le attività della vita
quotidiana. (…)”, ponendo la diagnosi di “Rottura massiva della cuffia
dei rotatori della spalla destra” (doc. 16 incarto LAINF).
Il 21 ottobre 2021 il Prof. Dr. med. __________, a causa di un peggioramento
graduale della situazione, ha chiesto la garanzia per un intervento di
ricostruzione tendinea (doc. 21 e 22 incarto LAINF).
La CO 1 ha sottoposto l’incarto al proprio medico fiduciario (dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato
locomotore), il quale, nell’apprezzamento medico del 1° novembre 2021 (doc. 24
incarto LAINF), ha risposto quanto segue alle domande poste dall’amministrazione:
" (…)
1) L'intervento chirurgico proposto dal
Dr. med. __________ nel rapporto 7 ottobre 2021, può essere messo in relazione,
secondo il principio della probabilità preponderante, con l'evento del 13
giugno 2021 di nostra competenza?
No. La risonanza magnetica, effettuato circa 4 settimane post
traumatica, presenta una vecchia rottura del sovraspinoso e dell'infraspinoso
con atrofia muscolare e retrazione dei monconi e tendine. Oltre a ciò una
degenerazione dell'articolazione acromion-claveare come causa per una
tendinopatia. Non si presentano segni di una distorsione né di una contusione
con una dinamica che sarebbe in grado a causare tali lesioni.
2) Se sì, previsioni in merito alla ripresa lavorativa post-operatoria?
Non è applicabile.
3) Se no, motivazione?
La vecchia rottura del tendine sovraspinoso correla con la
funzionalità compensata della spalla destra. Una lesione fresca del tendine
sovraspinosa e infraspinosa invece presentarebbe delle segni contusivo e
distorsivo anche una "pseudo-paralisi" della spalla all'inizio.
4) Viene ritenuta necessaria una perizia medica per la
valutazione del caso?
Per la valutazione del nesso: Causale bastano i referti sottoposti. (…).” (doc.
24 incarto LAINF; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice mentre il corsivo
è della redattrice).
Sempre a causa dei persistenti
dolori alla spalla destra con ridotta mobilità articolare e nuovamente inabile
al lavoro dal 27 ottobre 2021 (doc. 35 incarto LAINF), l’assicurata si è
sottoposta il 3 novembre 2021 ad un intervento di artroscopia della spalla
destra con ricostruzione dei tendini sovraspinato e infraspinato (doc. 28 e 31
incarto LAINF).
Nel frattempo il 2 novembre 2021 l’amministrazione ha rifiutato la garanzia per
l’intervento anzidetto (doc. 25 incarto LAINF).
Il 9 novembre 2021 (doc. 28 incarto LAINF) il Prof. Dr. med. __________ ha
attestato quanto segue:
" (…) In
data odierna, a 1 settimana dall'intervento, buona evoluzione con buon
controllo dei dolori e ferite chirurgiche calme. Ho spiegato alla paziente che
intraoperativamente si è confermata una rottura transmurale parzialmente
retratta del sovra e infraspinato. Ho potuto eseguire una riparazione tendinea
aumentata da una membrana bioinduttiva.
Si tratta dunque ora di mantenere il tutore per altre 2 settimane
ed in seguito di iniziare la riabilitazione.
Abbiamo anche discusso della recente decisione della CO 1 di
sospendere le prestazioni alla paziente e segnalo che la paziente non ha mai
avuto disturbi alla spalla prima dell'infortunio occorsole il 13 giugno scorso.
Si era allora immediatamente recata al pronto soccorso ed in seguito dal
proprio medico curante a causa di forti dolori ed impotenza funzionale. Gli
esami in seguito effettuati hanno permesso di mettere in evidenza una rottura
transmurale del sovraspinato e dell'infraspinato. La situazione attuale
appare dunque come diretta conseguenza dell'infortunio del 13 giugno e non è la
conseguenza di un processo degenerativo. È chiaro che con l'età la cuffia dei
rotatori non ha più la stessa resistenza che in un paziente giovane ma sono
convinto che la rottura sia la conseguenza dell'evento traumatico. (…).”
(n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
La CO 1 ha sottoposto nuovamente
l’incarto (incluso il rapporto operatorio del 3 novembre 2021: cfr. doc. 31
incarto LAINF) al dr. med. __________, il quale, nell’apprezzamento medico del
12 dicembre 2021 (doc. 36 incarto LAINF), ha risposto quanto segue alle domande
poste dall’amministrazione:
" (…)
1) In base alla recente documentazione
aggiunta esistono nuovi elementi di giudizio atti a modificare la sua presa di
posizione del 1. novembre 2021?
Nella mia valutazione precedente ho spiegato che si presenta una vecchia
rottura del sovraspinoso, che si evidenzia con la risonanza magnetica,
effettuato 4 settimane post traumatica. La MRI del 19.07.2021 presentava una
rottura completa del sovraspinoso e infraspinoso con retrazione del tendine
sovraspinoso fino alla cavità gleno-omerale (LaFosse IV) come anche un'atrofia
del muscolo sovraspinoso. Questi patologie segnalano una degenerazione cronica
a lungo decorso e non si sviluppano entro 4 settimane.
Per una contusione diretta, che tuttavia non è il meccanismo
adeguato per una lesione della cuffia di rotatoria, mancano inoltre i segni
contusivi.
L'opinione del Dottor __________ che si tratta di una conseguenza
diretta dell'infortunio, e quindi incomprensibile.
Sono d'accordo con lui, che una cuffia rotatori di un paziente
nella 5a decade non ha la stessa stabilità che una paziente giovane. Ma con
l'assenza di segni collaterali traumatici, come un ematoma dell'edema ossea o
segni di stiramento capsulare e soprattutto con un meccanismo traumatico
inadeguato, si tratta solo una malattia degenerativa. La causa generale e una
tendinopatia come conseguenza dell'impingement sottoacromiale.
Pertanto un cambiamento/degenerazione della microstruttura di una
tendinea inizia calma e si smaschera clinicamente con una certa misura della
lesione, che può accadere in correlazione tempistica di un evento
infortunistico, la discussione del tipo post hoc ergo propter hoc, non è.
indicato in questa situazione.
Il rapporto del Dr. __________ come anche la lettera
dell'assicurata non modificano quindi la mia presa di posizione.
2) Se si, possiamo concedere il benestare per l'intervento eseguito proposto
dal Dr. __________?
Non applicabile.
3) Se no, motivazione?
L'intervento del 03.11.2021 tratta una vecchia rottura della
cuffia e un'artrosi acromioclaviculare.
4) Per la valutazione ritiene necessario organizzare una visita
medica o ulteriori accertamenti?
No. Per la valutazione della causalità bastano i referti
Considerandi
sottoposti. (…)” (doc. 36 incarto LAINF; n.d.r.: il grassetto non è della
redattrice mentre il corsivo è della redattrice).
Il 22 dicembre 2021 (doc. 41
incarto LAINF) il Prof. Dr. med. __________ ha attestato quanto segue: “(…)
In data odierna osservo una discreta rigidità della spalla. (…). Ho prolungato
l’inabilità lavorativa sino alla fine del mese di gennaio e rivedrò la paziente
a questo momento. Da parte mia confermo che l’origine del danno è traumatica. Inabilità
lavorativa: Al 100% sino al 31.01.2022, per infortunio.” (n.d.r.: il
grassetto non è della redattrice).
Il 30 gennaio 2022 (doc. 46 incarto LAINF) il Prof. Dr. med. __________ ha
attestato quanto segue: “(…) in data odierna la situazione appare
migliorata. (…) Inabilità lavorativa: Al 100% sino al 31.03.2022, per
infortunio.” (n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).
Il 1° febbraio 2022 (doc. 50
incarto LAINF) il Prof. Dr. med. __________ ha attestato quanto segue: “Il
sottoscritto certifica che la signora RI 1 è stata vittima di una caduta con
ricezione sul braccio esteso lo scorso 13 giugno. In seguito a ciò la paziente
è stata operata alla spalla destra in data 3.11.2021.”.
2.8
Nella concreta evenienza, questo
Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico,
ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (e, quindi, della
materia che qui ci occupa) e medico di fiducia (che vanta un’ampia esperienza
in materia di medicina assicurativa e infortunistica), è dettagliato e approfondito
e rispecchia i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.5).
Ad esso va dunque attribuita piena forza probante e può validamente costituire
da base al giudizio che questa Corte è ora chiamata a rendere.
Giova qui infatti ricordare che
il nesso di causalità naturale tra i disturbi fatti valere e l’evento
infortunistico implica delle questioni di natura medica, la cui risposta
compete soltanto al medico (in questo senso, si veda la STF 8C_672/2020
del 15 aprile 2021 consid. 4.3, pubblicata in: SVR 10/2021 UV n. 34 p. 154 ss.;
cfr. STCA 35.2022.17 del 25 aprile 2022, consid. 2.8).
In questo senso, il TCA osserva
che il medico di fiducia della CO 1 ha enunciato il proprio apprezzamento in
piena conoscenza dei dati anamnestici dell’assicurata (incluso il rapporto
operatorio del 3 novembre 2021: doc. 31 incarto LAINF) e ha saputo motivare
adeguatamente il proprio parere dal profilo medico-scientifico, considerando
non solo il meccanismo infortunistico (al riguardo, cfr. la STF 8C_672/2020
del 15 aprile 2021 consid. 4.1.3, pubblicata in: SVR 10/2021 UV n. 34 p. 154
ss., in cui la Corte federale ha precisato che, trattandosi di stabilire
l’eziologia delle rotture della cuffia dei rotatori, al criterio del meccanismo
infortunistico non può essere attribuito un ruolo prevalente; si veda comunque
pure il consid. 4.5).
Attentamente valutato l’insieme
della documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, i pareri del
medico di fiducia di cui ai doc. 24 e 36 incarto LAINF rispettivamente i doc.
15, 18 e 31 incarto LAINF, di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.7),
questo Tribunale ritiene pertanto dimostrato, con un sufficiente grado di
verosimiglianza, che l’inabilità lavorativa al 100% dal 27 ottobre 2021 e l’intervento
del 3 novembre 2021 sono da ricondurre ad una malattia degenerativa.
Questa Corte non ignora che,
secondo il Prof. dr. med. __________, i disturbi denunciati dall’insorgente alla
spalla destra sarebbero invece da ricondurre all’infortunio del 13 giugno 2021
(cfr. gli svariati certificati medici agli atti, in particolare quello del 9
novembre 2021 di cui al doc. 28 incarto LAINF). Tuttavia questo suo parere non
è atto a generare dei dubbi, neppure lievi, a proposito della fondatezza della
valutazione del medico fiduciario.
Innanzitutto, a proposito dell’affermazione del 9 novembre 2021, giusta la
quale “la paziente non ha mai avuto disturbi alla spalla prima
dell'infortunio occorsole il 13 giugno scorso. (…). La situazione
attuale appare dunque come diretta conseguenza dell'infortunio del 13 giugno e
non è la conseguenza di un processo degenerativo.” (cfr. doc. 28 incarto
LAINF), giova qui ricordare che la regola “post hoc, ergo propter hoc”
(dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La
giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto
dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua
conseguenza. Secondo l’Alta Corte tale argomento è insostenibile dal profilo
della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF
8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der
Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus
dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen
Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel
"post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.)
ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich
nicht zulässig, …”; STF 8C_335/2018 del 7 maggio 2019; STF 8C_855/2018 del
19.
marzo 2019; STF 8C_834/2018 del 19 marzo 2019; STF 8C_355/2018 del 29 giugno
2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017;
sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25
des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96;
A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60
del 25 settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018,
consid. 2.6; STCA 35.2019.7 del 29 aprile 2019, consid. 2.7; STCA 35.2018.130
dell’8 luglio 2019, consid. 2.9; STCA 35.2020.48 dell’8 febbraio 2021, consid.
2.10).
Secondariamente i certificati medici del 9 novembre 2021 (doc. 28 incarto
LAINF), del 26 ottobre e del 29 novembre 2021 (doc. 35 incarto LAINF) del Prof.
Dr. med. __________ sono stati debitamenti prese in considerazione dal medico
di circondario (alla luce anche del rapporto operatorio del 3 novembre 2021:
doc. 31 incarto LAINF), in particolare nelle proprie valutazioni del 1°
novembre 2021 e del 12 dicembre 2021 (doc. 24 e doc. 36 incarto LAINF di cui si
è già ampiamente detto al consid. 2.7), dove ha spiegato nel dettaglio (e in
modo convincente, alla luce dell’insieme della documentazione medica agli atti
riassunta al consid. 2.7) i motivi per cui ritiene che la causalità naturale
relativa ai disturbi lamentati dalla ricorrente alla spalla destra sia da
ascrivere a fattori extra-infortunistici (cfr. in particolare: “La risonanza
magnetica, effettuato circa 4 settimane post traumatica, presenta una vecchia
rottura del sovraspinoso e dell'infraspinoso con atrofia muscolare e retrazione
dei monconi e tendine. Oltre a ciò una degenerazione dell'articolazione
acromion-claveare come causa per una tendinopatia. Non si presentano segni di
una distorsione né di una contusione con una dinamica che sarebbe in grado a
causare tali lesioni. (…). Una lesione fresca del tendine sovraspinosa e
infraspinosa invece presentarebbe delle segni contusivo e distorsivo anche una
"pseudo-paralisi" della spalla all'inizio.”: cfr. doc. 24 incarto
LAINF rispettivamente “La MRI del 19.07.2021 presentava una rottura completa
del sovraspinoso e infraspinoso con retrazione del tendine sovraspinoso fino
alla cavità gleno-omerale (LaFosse IV) come anche un'atrofia del muscolo
sovraspinoso. Questi patologie segnalano una degenerazione cronica a lungo
decorso e non si sviluppano entro 4 settimane. Per una contusione diretta, che
tuttavia non è il meccanismo adeguato per una lesione della cuffia di
rotatoria, mancano inoltre i segni contusivi. (…). (…) con l'assenza di segni
collaterali traumatici, come un ematoma dell'edema ossea o segni di stiramento
capsulare e soprattutto con un meccanismo traumatico inadeguato, si tratta solo
una malattia degenerativa. La causa generale e una tendinopatia come conseguenza
dell'impingement sottoacromiale. (…). L'intervento del 03.11.2021 tratta una
vecchia rottura della cuffia e un'artrosi acromioclaviculare.”: cfr. doc.
36.
incarto LAINF).
Da ultimo, nei certificati medici
del 22 dicembre 2021 (doc. 41 incarto LAINF) e del 30 gennaio 2022 (doc. 46
incarto LAINF) si è limitato ad indicare - in maniera alquanto generica e
stringata - un’inabilità lavorativa del 100% “causa infortunio”, senza
tuttavia
esprimersi in modo dettagliato, motivato, approfondito e convincente in merito
alla questione dell’eziologia della rottura della cuffia dei rotatori e, in
particolare, senza prendere posizione in modo dettagliato, approfondito,
motivato e convincente in merito alle valutazioni (in particolare, quella del
12.
dicembre 2021: doc. 36 incarto LAINF) del medico fiduciario. Parimenti
dicasi per il certificato medico del 1° febbraio 2022, ove il Prof. Dr. med. __________
si è limitato ad attestare meramente - in maniera alquanto generica e stringata
- “che la signora RI 1 è stata vittima di una caduta con ricezione sul
braccio esteso lo scorso 13 giugno. In seguito a ciò la paziente è stata
operata alla spalla destra in data 3.11.2021.” (doc. 50 incarto LAINF).
Questa Corte non ignora nemmeno il certificato medico del 20 settembre 2021 del
dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale nonché medico di famiglia
dell’assicurata (doc. 51 incarto LAINF). Tuttavia anch’esso non è atto a
generare dei dubbi, neppure lievi, a proposito della fondatezza della
valutazione del medico fiduciario. Oltre ad essere antecedente alle dettagliate
e convincenti valutazioni del 1° novembre 2021 e del 12 dicembre 2021 del
medico fiduciario (doc. 24 e doc. 36 incarto LAINF di cui si è già ampiamente
detto al consid. 2.7) e ad indicare - in maniera alquanto generica e stringata
- “una rottura traumatica” (cfr. doc. 51 incarto LAINF), senza
esprimersi in modo dettagliato, motivato, approfondito e convincente in merito
alla questione dell’eziologia della rottura della cuffia dei rotatori, esso è
sostanzialmente limitato al trasferimento della paziente al medico-specialista
per valutare l’opportunità o meno di procedere alla ricostruzione della cuffia
della spalla destra a fronte di un decorso conservativo insoddisfacente (“ti
ringrazio di voler convocare direttamente la mia summenzionata paziente per
valutare il procedere eventualmente chirurgico per una rottura traumatica
completa del tendine sovra e infra-spinato della spalla destra con decorso
conservativo finora insoddisfacente”: cfr. doc. 51 incarto LAINF).
In concreto, non può del resto essere ignorato che l’assicuratore non ha negato
a priori ogni ruolo causale all’infortunio assicurato ma ha stabilito
che, trascorso un determinato periodo di tempo (durante il quale il diritto a
prestazioni è stato riconosciuto), questo suo ruolo si è estinto completamente.
La CO 1 ha difatti riconosciuto che l’infortunio occorso il 13 giugno 2021 all’assicurata
ha causato un peggioramento (soltanto transitorio) del preesistente
stato morboso della spalla destra, con lo status quo sine raggiunto a
distanza di oltre 4 mesi (27 ottobre 2021) dall’evento traumatico stesso.
Attentamente valutato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in
particolare, i pareri del medico di fiducia di cui ai doc. 24 e 36 incarto
LAINF, rispettivamente i doc. 3, 18 e 31 incarto LAINF, di cui si è già
ampiamente detto al consid. 2.7), il TCA condivide l’operato
dell’amministrazione, sottolineando che la tempistica di oltre quattro mesi,
con la quale, l’assicuratore LAINF ha ritenuto raggiunto lo status quo sine
vel ante in relazione alla contusione subita dall’interessata alla spalla
destra risulta plausibile anche alla luce della giurisprudenza federale (cfr.,
per un caso analogo, STCA 35.2016.77 del 9 gennaio 2017, consid. 2.8, ove è
stato confermato il raggiungimento dello status quo sine vel ante in relazione
da una contusione subita dall’assicurata alla spalla sinistra a 2 mesi e 21
giorni dell'episodio iniziale).
In una sentenza STF 8C_485/2014
del 24 giugno 2015, infatti, il Tribunale federale, annullando quanto deciso
dai giudici cantonali, ha confermato la decisione con la quale
l’amministrazione, fondandosi sul parere del proprio medico di fiducia, aveva
considerato raggiunto lo status quo sine tre mesi dopo la contusione
subita dall’assicurato alla spalla destra, contusione che aveva scompensato una
alterazione preesistente e rimasta fino a quel momento asintomatica (cfr. pure
STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019, consid. 2.9).
Giova qui inoltre ricordare che, di norma, una valutazione sulla base dei soli
atti medici (“Aktegutachten”) è possibile se il medico SMR (e, quindi,
anche il medico fiduciario) dispone, come in concreto, di sufficienti elementi
risultanti da altri accertamenti personali (STCA 32.2017.27 dell'11 settembre
2017, consid. 2.7.1 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; 32.2017.47 del 19
febbraio 2018, consid. 2.6.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA
35.2017.39
del 20 marzo 2018, consid. 2.5 e rinvii giurisprudenziali ivi
citati; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2. e rinvii
giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019, consid. 2.9. e
rinvii giurisprudenziali ivi citati).
In conclusione, in esito alle
considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato, perlomeno con il grado
della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, GHÉLEW,
RAMELET, RITTER, op. cit., p. 320 e RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che al più tardi dal 27
ottobre 2021 i disturbi alla spalla destra (oggetto, tra l’altro, dell’intervento
operatorio del 3 novembre 2021) non costituivano più una conseguenza naturale
dell’evento traumatico assicurato.
Va infine segnalato che l’Alta
Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare
l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi
accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti
ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9; cfr.,
pure la STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019, consid. 2.9).
Stante quanto precede, questa
Corte non condivide le critiche ricorsuali mosse dal patrocinatore del
ricorrente all'operato del medico fiduciario e della CO 1 che vengono pertanto
respinte.
Tanto più che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la dettagliata,
motivata e convincente valutazione dello specialista della CO 1 - giusta la
quale i disturbi alla spalla destra, oggetto dell’intervento operatorio del 3
novembre 2021, non sono riconducibili all’infortunio del 13 giugno 2021 - non è
stata smentita da certificati medico-specialistici, neppure in sede ricorsuale.
Il TCA non ignora lo scritto del 19 settembre 2022 (doc. V) in cui il
patrocinatore dell’insorgente ha comunicato quanto segue: “essendo la
problematica soprattutto di natura medica, si chiede che venga allestita una
perizia esterna, atta a stabilire se quanto sostenuto dal dott. __________ nel
proprio rapporto sia da ricondurre ad una vecchia frattura dei tendini della
spalla, ritenuto che il dott. __________, medico curante da oltre 20 anni della
ricorrente, non ha mai riscontrato nel passato eventi infortunistici di tale
portata”.
A questo proposito giova tuttavia ricordare che il principio inquisitorio che
regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è
incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di
collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della
presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -
segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr.
sul tema STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati;
STCA 32.2017.83 del 22 febbraio 2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18
marzo 2019, consid. 2.8.5 e rinvii ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo
2021, consid. 2.5; STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021, consid. 2.10.5; STCA
35.2021.64
del 6 dicembre 2021, consid. 2.5.5; STCA 35.2022.53 del 14 settembre
2022, consid. 2.3.5).
In esito alle considerazioni
che precedono, il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove (in
particolare, all’esperimento di una perizia esterna richiesta dal patrocinatore
della ricorrente sia in sede di gravame sia nello scritto del 19 settembre 2022:
cfr. doc. I e V), ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.
Va qui pure ricordato che,
quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove
cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,
122.
V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
L’incarto LAINF è stato versato con la risposta di causa (cfr. allegato a doc.
III).
2.9
Sulla scorta delle considerazioni
che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la decisione su
opposizione avversata (che ha dichiarato estinto il nesso di causalità naturale
tra l’infortunio del 13 giugno 2021 e i disturbi alla spalla destra dal 27 ottobre
2021) deve essere quindi confermata.
2.10
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 22
luglio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una
controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12;
STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema cfr. anche STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. ARES BERNASCONI, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti