35.2022.55
Negato che i disturbi psichici costituissero una conseguenza adeguata dell'infortunio assicurato, nel contesto dell'esame del grado dell'invalidità e della menomazione dell'integrità
28 novembre 2022Italiano56 min
decorso è stato complicato dall’insorgenza di un’artrite settica con osteomielite
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2022.55
mm
Lugano
28 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio
Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 11
luglio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
9 giugno 2022 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione
contro gli infortuni
ritenuto in
fatto
1.1. In data
12 agosto 2019, RI 1, nato nel 1981, dipendente della ditta __________ in
qualità di operaio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le
malattie professionali presso l’CO 1, ha subito un trauma al polso destro nello
scavalcare la ringhiera di un muretto.
Fatti
I
sanitari del PS della Clinica __________ di __________ hanno diagnosticato una
lesione del legamento scafo-lunato del polso destro (doc. 2).
Accertamenti
compiuti successivamente hanno evidenziato, oltre alla lesione del legamento
scafo-lunato, una lesione della fibrocartilagine triangolare, un bone bruise
dello scafoide, del semilunare e del radio, delle formazioni cistiche di natura
degenerativa a livello del trapezoide e del capitato, nonché un sospetto
ganglio articolare palmare a livello radio-carpico (cfr. doc. 12).
Nel
mese di gennaio 2020, l’assicurato è stato sottoposto a un intervento di
ricostruzione del legamento scafo-lunato usando una striscia del flessore
radiale del carpo del polso destro (doc. 39).
Il
decorso è stato complicato dall’insorgenza di un’artrite settica con osteomielite
delle ossa carpali, problematica che ha reso necessaria l’esecuzione di tre
interventi chirurgici in rapida successione (cfr. doc. 63, doc. 65 e doc. 71).
Un’ultima
operazione ha avuto luogo nell’aprile 2021 e ha comportato lo sgrassamento del
lembo, la tenolisi dei tendini estensori e una revisione radiocarpica (doc.
203).
L’istituto
assicuratore ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 5 maggio 2022, l’amministrazione
ha assegnato una rendita d’invalidità del 13% a contare dal 1° maggio 2022 e
un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10% (doc. 298).
A
seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato
(doc. 310), in data 9 giugno 2022, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. 312).
1.3. Con
tempestivo ricorso dell’11 luglio 2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli venga
riconosciuta una rendita d’invalidità del 60% e un’IMI del 40%.
A
sostegno delle proprie pretese, il patrocinatore dell’insorgente fa
innanzitutto valere che il suo stato di salute sarebbe ben più grave rispetto a
quello refertato dal medico __________, alla base della sua valutazione
dell’esigibilità lavorativa, e ciò con particolare riferimento al tenore della
relazione medico-legale della dott.ssa __________, prodotto unitamente al
ricorso (doc. I, p. 2 s.: “Traspare dai rapporti medici agli atti che i dolori
presenti e lamentati erano già definiti a volte addirittura “assurdi”
dall’assicurato. Anche tale constatazione (cfr. pag. 3 rapporto dr. Pippow), la
quale viene tralasciata dalla valutazione, rispecchia una situazione più grave
e limitativa rispetto a quella con cui la CO 1 ha liquidato il caso. In
seguito, come già precisato in sede di opposizione, traspare dagli atti (es.
notizia telefonica CO 1 2.2.2022 di __________; valutazione medica di chiusura CO
1 18.1.2022, pag. 1, 5, 10, 11 dr. __________; rapporto ergoterapia 7.12.2020 __________
che il signor RI 1 presenti degli stati di alterazione del comportamento
(“rabbia”, “è arrabbiato”) in relazione al trattamento ricevuto rispetto al
proprio infortunio. In particolare allorché gli si venga prospettata
un’eventuale cessazione del sostegno sia dal punto di vista medico ed
economico. Ciò appare un chiaro segno di un possibile disequilibrio psichico e
disturbo comportamentale relativo e successivo all’infortunio, che meritava un
approfondimento specialistico quanto meno prima di chiudere il caso.”).
D’altro
canto, trattandosi dell’entità del grado dell’invalidità, l’avv. RA 1
sostiene che esso avrebbe dovuto essere determinato in funzione della perdita
di guadagno che l’assicurato subisce concretamente svolgendo la sua precedente
attività lavorativa (doc. I, p. 3: “Visto quanto precede si è dell’opinione che
la CO 1 avrebbe dovuto basarsi, come peraltro ha sempre lasciato intendere nel
corso di tutto il suo rapporto con l’assicurato, sull’attività esercitata e sul
guadagno realizzato da questi e di conseguenza fare astrazione da una
valutazione in base al “mercato generale del lavoro”.”).
Per il
caso in cui la perdita di guadagno dovesse essere stabilita facendo capo al
mercato generale del lavoro, il rappresentante contesta che il ricorrente
sarebbe in grado di realizzare un reddito (da invalido) di fr. 70'092.66/anno
in lavori semplici o manuali non qualificati, osservando in questo senso che
“…, risulta che l’assicurato abbia perso praticamente completamente la mobilità
dell’arto dominante salvo in parte sopperire momentaneamente con la propria
forza di volontà a costo di dolori definiti “assurdi” e quindi non
sopportabili. Con tali limitazioni, pertanto appare inverosimile che egli possa
svolgere (e ci si chiede quali) lavori manuali non qualificati conseguendo un
reddito così elevato. In secondo luogo, i tassi di disoccupazione sono
decisamente più alti in Ticino rispetto alla media svizzera e i cittadini UE
sono quelli maggiormente colpiti (cfr. Rapporto 7 luglio 2022 SECO, op. cit.,
pag. 47, 48).”. Inoltre, a suo avviso, il reddito statistico da invalido
andrebbe ridotto per tenere conto della sua età e del suo statuto di
frontaliere (cfr. doc. I, p. 4).
A
proposito dell’entità della menomazione dell’integrità, l’avv. RA 1
sostiene che essa sarebbe del 40%, posto in particolare che “… se per la
perdita di una mano è previsto il riconoscimento di un’IMI pari al 40% si
ritiene un’IMI al di sotto del 30%, laddove la menomazione è molto vicina al
blocco della mano, peraltro mano di cui si serviva prevalentemente (arto
dominante). Inoltre non viene considerata la sfera psichica toccata dall’evento
subito dal signor RI 1, che difetta totalmente di quantificazione. In
particolare, la valutazione 5 luglio 2022 della dr.ssa __________ conclude a
pag. 3 quanto segue: “ per la valutazione del quadro normativo residuato ci si
dovrà riferire e alla Tabella 1 – menomazione dell’integrità da alterazioni
funzioni degli arti superiori alla voce artrosi della radiocarpica con
quantificazione del danno pari al 15% e non potrà poi non essere altresì
considerata in riferimento alla tabella 5 – menomazione dell’integrità per
artrosi, la voce di danno artrosi del polso moderata 5-10% e quindi criterio
della massima possibile obiettività non potendo procedere ad una mera
sommatoria delle voci di danno, quantificare in ogni caso complessivamente il
danno nella misura del 20%. Si segnala altresì come il periziando manifesti un
certo disagio psichico in conseguenza dell’evento de quo per il quale è stato
consigliato contatto con specialista psichiatra. Ci si riserva quindi di
valutare eventuali menomazioni dell’integrità degli esiti psichici che andranno
conglobate con il danno “funzionale già evidenziato”.” (doc. I, p. 5).
1.4. L’CO 1,
in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV +
allegato).
1.5. In data
9 settembre 2022, l’avv. RA 1 ha prodotto ulteriore documentazione medica, come
pure documentazione volta a supportare la domanda di assistenza giudiziaria
(doc. VIII + allegati).
L’assicuratore
resistente si è pronunciato in proposito il 22 settembre 2022 (doc. X).
Il 4
ottobre 2022 Il patrocinatore dell’assicurato ha preso posizione in merito a
quanto fatto valere nel frattempo dall’amministrazione (doc. XII).
1.6. Il 7
novembre 2002 al TCA sono pervenuti ulteriori documenti da parte dell’avv. RA 1,
segnatamente una valutazione psichiatrica della dott.ssa __________ (doc. XIV +
allegati).
Le
osservazioni dell’amministrazione sono datate 15 novembre 2022 (doc. XVI).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. Preliminarmente,
richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso
in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del
27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8
giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel
merito
2.2. Nel caso
concreto, litigiosa è l’entità del grado dell’invalidità e della menomazione
dell’integrità di cui è portatore RI 1.
2.3. Entità
del grado dell’invalidità?
2.3.1. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF,
in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p.
572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA;
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2
prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati
cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta
Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha
rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella
stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito
LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità
al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su
questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2.
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo
l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF
ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde
ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p.
270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del
30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività
lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è
essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il
grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età
vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile
sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3.3
In
concreto, per chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa,
l'istituto assicuratore ha fatto capo alle risultanze della visita medica di
chiusura del 18 gennaio 2022, a margine della quale il dott. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha considerato l’insorgente abile
al lavoro al 100% (su questo specifico aspetto, si veda il doc. IV 1, p. 1) in
attività che rispettano le seguenti limitazioni:
"
(…) L’assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a
leggeri tra 5 e 10 kg fino all’altezza dei fianchi spesso. Pesi medio pesanti
tra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi talvolta.
Non può più sollevare pesi pesanti
sopra i 25 kg e molto pesanti fino all’altezza dei fianchi. Può sollevare oltre
l’altezza del petto fino a 5 kg talvolta e di rado sollevare oltre l’altezza
del petto più di 5 kg. Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi leggeri,
di precisione e medi. Può eseguire lavoro pesante e lavoro manuale rozzo
rispettando i limiti di peso. Non può più eseguire lavori con attrezzi
vibranti. Non può più eseguire lavori molto pesanti con la mano destra. Nessuna
limitazione per quanto concerne la rotazione della mano. Talvolta può eseguire
lavori sopra la testa. Nessuna limitazione inerente la posizione e mobilità in
rotazione, in posizione seduta/inclinata in avanti e in posizione in
piedi/inclinata in avanti. Molto spesso posizione inginocchiata ed in flessione
delle ginocchia. Nessuna limitazione in posizione di lunga durata seduta e in
piedi e/o a libera scelta. Nessuna limitazione per lo spostamento, camminare fino
e oltre 50 m e camminare per lunghi tratti. Può camminare su terreno
accidentato molto spesso. Può salire le scale molto spesso. Può salire su scale
a pioli talvolta. Limitazione dell’uso della mano destra, non della sinistra,
portando una polsiera durante l’attività manuale pesante che non supera i 5-10
kg. Nessuna limitazione per l’equilibrio e stare in equilibrio.” (doc. 263, p.
6)
Da
notare che, già in occasione della consultazione del 19 ottobre 2020, il medico
curante specialista, dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, aveva
dichiarato che l’assicurato sarebbe stato in grado di “… utilizzare da
subito la mano nello svolgere qualsiasi attività, fermo restando che attività
con carico continuo potrebbero creare maggior dolore e quindi rendersi
difficili nell’esecuzione. Un’attività come tecnico di cantiere potrebbe
essere da subito esigibile. Ho chiesto al paziente di parlarne con il suo
datore di lavoro, visto che mi riferisce di avere un’ottima relazione
professionale con la ditta di cui è dipendente. Gli ho anche prescritto una
polsiera di pelle fatta su misura per proteggere il polso e dare sicurezza al
paziente stimolandolo nell’utilizzo della mano durante le attività quotidiane.
Il paziente è soddisfatto delle spiegazioni e d’accordo sul procedere.” (doc.
165, p. 3 – il corsivo è del redattore).
Da
parte sua, l’avv. RA 1 pretende che le condizioni di salute del suo patrocinato
sarebbero ben più gravi rispetto a quelle che sono state descritte dal dott. __________
a margine della visita medica di chiusura. In particolare, il rappresentante
rimprovera all’amministrazione di non aver considerato l’aspetto
psichico e le sue ripercussioni sull’esigibilità lavorativa, rispettivamente sulla
menomazione dell’integrità (cfr. doc. I e doc. VIII).
2.3.4
Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8
luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne
il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002.
IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1,
1996.
U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.
5.
in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.
4b).
2.3.5
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte rileva innanzitutto che, conformemente a
una costante giurisprudenza federale, una delle condizioni necessarie affinché
la perdita di guadagno concreta possa essere considerata perdita di guadagno
computabile, è quella che l'interessato eserciti un'attività ragionevolmente
esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo la sua
capacità di lavoro residua (cfr. RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a).
Questa condizione è espressione del principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali che obbliga l'assicurato ad intraprendere tutto quanto può
da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile
alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 113 V 28 consid. 4a e
riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).
La
Corte federale ha avuto modo di esplicitamente riconfermare tali concetti in
una sentenza I 147/01 del 9 maggio 2001:
"
b) In una recente sentenza, questo Tribunale ha ribadito che di
principio il reddito da invalido va determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca una paga sociale ("Soziallohn"; DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti ivi citati). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui
esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella
determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti
statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si
riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro
(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,
tesi Friborgo 1995, pag. 215)"
Il TF
ha deciso in questo stesso senso in una sentenza U 334/02 del 22 aprile 2003,
consid. 4.1:
" (…) Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas
pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, ce dernier
peut être tenu de quitter son poste de travail, voire d'abandonner son
entreprise au profit d'une activité plus lucrative (arrêt A. du 10 décembre
2001, U 74/ 01; RCC 1983 p 246)."
Si
veda pure la STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012
consid. 3.
Ora,
in concreto, - così come verrà meglio dimostrato nel prosieguo - il reddito
conseguito dal ricorrente nell'ambito dell'attività (ridotta) di operaio presso
la ditta __________, non può costituire il reddito da invalido. Non si può
infatti ritenere che, in ossequio alla summenzionata giurisprudenza, l’assicurato
sfrutti in maniera completa e ragionevolmente esigibile la sua restante
capacità lavorativa.
Fatta
questa premessa, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione,
il TCA non vede alcuna valida ragione per scostarsi dalla valutazione
dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________, specialista nella
materia che qui interessa con alle spalle un’ampia esperienza nella medicina
infortunistica e assicurativa (in questo contesto, va comunque
segnalato che, secondo una costante giurisprudenza, i medici __________, così
come gli specialisti del Centro __________ dell’CO 1, sono considerati, per la
loro funzione e per la loro posizione professionale, come degli specialisti in
materia di traumatologia, a prescindere dalla loro specializzazione medica –
cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 4.4.2).
In
questo senso, va rilevato che agli atti di causa non figurano pareri
specialistici atti a generare dei dubbi, nemmeno lievi, a proposito della
correttezza della valutazione espressa dal medico fiduciario
dell’amministrazione. In particolare, ciò non è il caso per le relazioni 5
luglio e 28 agosto 2022 della dott.ssa __________, specialista in
medicina legale a ___________, la quale non si è affatto pronunciata in
merito alla restante abilità lavorativa (cfr. doc. B e doc. C2).
Del
resto, interpellato dall’istituto resistente in corso di causa, il medico __________
ha confermato l’esigibilità espressa in occasione della visita di chiusura
anche alla luce delle considerazioni enunciate nel luglio 2022 dalla
specialista privatamente consultata dal ricorrente (cfr. doc. IV 1, p. 1).
Per
quanto concerne la problematica psichica, che la dott.ssa __________ definisce come un “certo disagio psichico” (cfr. doc. B, p. 3), in
corso di causa, il rappresentante del ricorrente ha prodotto due valutazioni
specialistiche, l’una, datata 25 agosto 2022, del dott. __________, spec. in
psichiatria a __________ (doc. C1), l’altra, datata 24 ottobre 2022, della
dott.ssa M__________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. XIV 1).
Secondo
il dott. __________, l’assicurato soffre di un disturbo dell’adattamento con
ansia e umore depresso misti persistente-cronico (ICD-10: F43.23), insorto “…
in risposta all’evento traumatico rappresentato dalle complicanze infettive
osteomielitiche della frattura e delle procedure di riduzione, curettage,
copertura e debridement chirurgici delle stesse con esiti disfunzionali e menomativi
importanti e permanenti per il signor RI 1 anche per quanto concerne l’immagine
di sé, la percezione della propria integrità corporea e del proprio ruolo
sociale. Tali sintomi sono insorti entro tre mesi dall’evento stressante e sono
persistenti (cronici) durando da oltre sei mesi (Crit. A).”. Lo specialista ha
poi sostenuto che il diagnosticato disturbo configura un “danno biologico” pari
al 12% (doc. C 1).
Da
parte sua, la dott.ssa __________ ha formulato la diagnosi di episodio
depressivo lieve (ICD-10: F32.0), esordito come una sindrome da disadattamento,
reazione prolungata (ICD-10: F43.21) non risoltasi nei due anni previsti dal
criterio temporale necessario per poter continuare a considerare tale diagnosi.
Al
riguardo, ella ha rilevato in particolare che l’insorgente “… ha sempre
lavorato e per cui il lavoro era un punto fondamentale, attorno a cui ruotava
tutta la sua esistenza. Le sequele dell’incidente, più che l’incidente stesso,
hanno comportato un trauma nel paziente perché di colpo si è trovato privato di
ciò che meglio rappresentava la sua identità, ovvero il lavoro. L’improvvisa
perdita di ruolo ha minato quindi l’aspetto professionale ed economico in
primis, ma anche gli aspetti sociali e relazionali: non lavorando più si sente
un fallito, non si riconosce più, ha perso autostima e sicurezza in sé stesso.
Il difetto estetico derivato dai vari interventi, non più migliorabile, aggrava
gli aspetti sociali e relazionali, limitandoli.”.
La
psichiatra privatamente consultata dall’assicurato ha infine dichiarato
quest’ultimo inabile al lavoro in misura del 20% in ogni attività (doc. XIV 1).
L’istituto
assicuratore convenuto ha lasciato aperta la questione di sapere se tra
l’infortunio dell’agosto 2019 e la problematica psichica esista una relazione
di causalità naturale, tenuto conto che quest’ultima non costituisce
comunque una conseguenza adeguata di quell’evento traumatico (cfr. doc. X, p. 1
e doc. XVI).
Chiamato
ora a pronunciarsi, questo Tribunale condivide il procedere seguito dall’CO 1,
consistente nel procedere innanzitutto a valutare l’esistenza di un nesso di
causalità adeguata tra i disturbi psichici e l’evento infortunistico, lasciando
aperta la questione di sapere se le turbe psichiche costituiscono una
conseguenza naturale del sinistro assicurato.
A
proposito dell’affermazione contenuta nel referto 25 agosto 2022
dello psichiatra dott. __________, secondo la quale la sintomatologia psichica
sarebbe insorta a distanza di tre mesi dal sinistro (cfr. doc. C 1), il TCA
segnala comunque che dalle tavole processuali non emerge che,
antecedentemente alla presentazione del ricorso, il ricorrente abbia mai palesato
turbe psichiche né che abbia consultato uno specialista in psichiatria o necessitato
di specifiche terapie, anche solo medicamentose.
Nell'esaminare l'adeguatezza del legame
causale in relazione all'evento del 12 agosto
2019, bisogna in primo luogo procedere alla
classificazione di quest’ultimo.
Per quanto riguarda la sua dinamica, dal rapporto di
audizione del 23 settembre 2019 risulta la seguente descrizione:
"
(…) Volevo scavalcare la ringhiera di un muretto alta all’incirca un
metro. Per facilitarmi l’impresa avevo appoggiato il palmo della mano destra
sul bordo superiore della ringhiera. Mi ero poi lanciato con il corpo per
appunto saltare la ringhiera. Quando tutto il peso del corpo era caricato sulla
mano destra, avevo perso parzialmente la presa del bordo della ringhiera.
Piegandosi la mano sotto la ringhiera, il peso del corpo mi era finito
sull’articolazione del polso destro.” (doc. 21)
Conformemente alla giurisprudenza, per classificare
l’infortunio in una delle tre categorie, ci si deve unicamente fondare, da un punto di vista oggettivo, sull’evento
infortunistico in quanto tale. Sono determinanti le forze generate
dall’infortunio e non le conseguenze che ne sono derivate. La gravità delle
lesioni riportate – che costituisce l’uno dei criteri oggettivi per giudicare
il carattere adeguato del nesso di causalità – deve essere presa in
considerazione in questa fase unicamente nella misura in cui fornisce
un’indicazione circa le forze in gioco al momento del sinistro (cfr. STF 8C_663/2019
del 9 giugno 2020 consid. 4.3.2; 8C_567/2017 del 12 marzo 2018 consid. 5.1 e
riferimenti ivi menzionati).
Secondo il TCA, quello accaduto al ricorrente
rappresenta un sinistro tra i più banali: nello scavalcare una ringhiera alta 1
metro, egli ha parzialmente perso la presa e si è distorto il polso destro.
Pertanto,
l’evento in questione deve essere classificato nella categoria degli infortuni
leggeri o insignificanti.
Del
resto, è utile segnalare che, secondo la dott.ssa __________, la patologia
psichica è reattiva alle conseguenze dell’infortunio e non all’infortunio in
quanto tale (cfr. doc. XIV 1).
Dato
un evento traumatico leggero o insignificante, secondo costante giurisprudenza
federale, il nesso di causalità adeguata va negato a priori (cfr. DTF
117.
V 383).
Stante
ciò, la problematica psichica che presenta l’assicurato in base alle
certificazioni prodotte in corso di causa, non è di pertinenza
dell’assicuratore contro gli infortuni e, quindi, non deve nemmeno essere presa
in considerazione per valutare l’esigibilità lavorativa (né per determinare la
menomazione dell’integrità).
Sulla scorta di tutto quanto esposto,
richiamato l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61; DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer
Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221),
è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante che l’insorgente
in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal fiduciario
dell’CO 1) presenta una capacità lavorativa completa.
In
questo contesto, è ancora utile segnalare che il concetto d’invalidità è
riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima
teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e
domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in
modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF
110.
V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899). Stante
ciò, appare inconferente l’obiezione sollevata dall’avv. RA 1, secondo la quale
il tasso di disoccupazione in Ticino è più elevato rispetto al resto della
Svizzera.
Inoltre,
gli impedimenti ritenuti dal medico di fiducia non sono tali da poter sostenere
che ci si troverebbe confrontati a una costellazione particolarmente
sfavorevole ai fini reintegrativi. Difatti, la giurisprudenza federale ha già
avuto modo di precisare che vi sono sufficienti opportunità realistiche di
occupazione sul mercato del lavoro equilibrato, in conformità con la legge, anche
per le persone che sono funzionalmente limitate all’uso di un arto superiore
solo e inoltre possono svolgere soltanto un lavoro leggero (cfr. STF 8C_462/2020
del 27 agosto 2020; 8C_134/2020 del 29 aprile 2020 consid. 4.5; 8C_227/2018 del
14.
giugno 2018 consid. 4.2.1; 8C_37/2016 dell'8 luglio 2016 consid. 5.1.2). Il
rappresentante non può pertanto essere seguito laddove ritiene inverosimile che,
tenuto conto delle limitazioni e dei dolori che lamenta all’arto superiore
dominante, il ricorrente possa reperire sul mercato del lavoro delle
opportunità occupazionali idonee.
Infine,
secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro
concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste
esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito, va rilevato che il TF ha in particolare ritenuto corretto il rinvio
ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri
di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi
fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di
confezione prodotti, di controllo, ecc.; cfr. STF 8C_563/2012 del 23 agosto
2012.
consid. 3.3 con riferimenti).
2.3.6
Si
tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01
del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18
ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9
agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid.
4.2,).
Nel
caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto
dall’amministrazione, i dati del 2022, essendo stato ritenuto lo stato
di salute stabilizzato a partire dal 1° maggio 2022.
2.3.7
Per
quanto attiene al reddito da valido, l’assicuratore infortuni resistente
l’ha fissato in fr. 79'040, basandosi sulle indicazioni fornitegli direttamente
dal datore di lavoro dell’assicurato (doc. 283, p. 5 e doc. 296).
Questo
dato - non contestato dal ricorrente (cfr. doc. I) -, può senz’altro essere
fatto proprio dal TCA.
2.3.8
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si
fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in
DTF 129 V 472 seg.
Nella
prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al
caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende
dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,
al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).
In
quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno
cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero
totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Da
notare che, con comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il
Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a
partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che
“nel corso degli ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti
divenuto sempre più dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe
richiesto investimenti considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la
collaborazione richiesta da parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è
stata percepita dalle imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste
ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati
statistici RSS nel quadro della fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a
partire dal 1° gennaio 2019” (cfr. la STCA 35.2021.88 del 14 marzo 2022,
consid. 2.5.5).
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
2.3.9
Giova
infine segnalare che nella sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022 relativa
all’assicurazione per l’invalidità, pubblicata in DTF 148 V 174 (in una
sentenza 8C_541/2021 del 18 maggio 2022 consid. 5.2.1, il TF ha poi precisato
che i principi sviluppati nella sentenza 8C_256/2021 si applicano anche nell’assicurazione
contro gli infortuni), l’Alta Corte ha negato che fossero adempiuti i
presupposti per un cambiamento della propria giurisprudenza in materia di
determinazione del grado d’invalidità in applicazione dei dati salariali
statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione svizzera della struttura dei salari
[RSS]).
Nel
comunicato stampa del 9 marzo 2022 figurano in particolare le seguenti
indicazioni:
"
(…) La determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio
disciplinata dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato
(secondo l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente
che un lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le
persone con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere
derogato utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o
condizioni concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito
da valido e da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio
dalla legge. Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in
vigore, vengono prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il
salario effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se
questo non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli
risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è quindi
"ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni due
anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e concreti
del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi
standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi
finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come
valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del
fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua
capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in
un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la
possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e
professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.
Questa deduzione è di fondamentale
importanza come strumento di correzione per determinare un reddito da invalido
che sia il più concreto possibile. Tenuto conto della possibilità della
deduzione per circostanze personali e professionali, il Tribunale federale ha
finora espressamente rifiutato di prendere come base il quartile più basso del
valore della tabella. Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei
redditi. Questo serve anche a prendere in considerazione i casi individuali
quando si confrontano i redditi. Non è chiaro fino a che punto la
determinazione del reddito da invalido sulla base del valore mediano della RSS,
eventualmente corretto per mezzo degli strumenti menzionati, debba essere
considerato discriminatorio.
Dalla circostanza che i presupposti per
un cambiamento di prassi non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la
giurisprudenza – segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio
2022.
della legge federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
– non possa svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in
questo momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della
revisione ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali
per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione
il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)” (cfr.
Comunicato stampa del Tribunale federale: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf)
2.3.10
Nella
presente fattispecie, l’istituto resistente ha quantificato in fr. 69’061 il
reddito da invalido, facendo capo alla RSS 2018, tabella
TA1_tirage_skill_level, ramo economico totale, livello di competenze 1, uomini,
aggiornato al 2022, senza applicare riduzioni di sorta (cfr. doc. 296).
Il
dato considerato dall’amministrazione viene contestato dal ricorrente. Egli fa
valere che sul reddito statistico avrebbe dovuto essere operata una riduzione
sociale per tenere conto dell’età e dello statuto di frontaliere (cfr. doc. I).
Il
Tribunale può limitare il proprio esame a questo solo aspetto.
Trattandosi
dell’entità della riduzione sociale, va ricordato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima
del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con
sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato
che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante
in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
L’età
dell’insorgente
al momento determinante (maggio 2022 – cfr., su
questo specifico aspetto, la STF 8C_405/2021 del 9 novembre 2021 consid. 6.4.2)
– 41 anni – non giustifica una decurtazione a tale titolo del reddito
statistico da invalido (in questo senso, si veda la STF 8C_466/2021 del 1°
marzo 2022 consid. 3.6.2, pubblicata in DTF 148 V 195, concernente un assicurato di 61 anni, in
cui la Corte federale ha rilevato che, in base alle rilevazioni RSS, nel caso
di uomini che si trovano nella fascia tra i 50 e i 64/65 anni, l’età comporta
piuttosto un aumento del livello retributivo, trattandosi di posti di lavoro
senza funzione di quadro e che, in concreto, il ricorrente non era stato in
grado d’indicare per quali motivi, su un mercato del lavoro equilibrato, egli
avrebbe guadagnato meno in ragione della sua età e la già citata STF
8C_256/2021 consid. 10.2, in cui è stato negato che l’età dell’assicurato, nato
nel 1964, giustificava l’applicazione di una riduzione sociale). Del resto, non
può nemmeno essere ignorato che al momento della nascita del diritto a una
rendita, l’assicurato aveva un’età ancora piuttosto lontana da quella ordinaria
di pensionamento (in questo senso, si veda la STF 8C_122/2019 del 10 settembre
2019.
consid. 4.3.2, riguardante un assicurato cinquantenne).
In
questo contesto, è ancora utile segnalare che, in una recente sentenza
8C_716/2021 del 12 ottobre 2022 consid. 8.5, destinata alla pubblicazione, il
Tribunale federale ha chiarito che in materia di assicurazione contro gli
infortuni, alla luce della norma di cui all’art. 28 cpv. 4 OAINF, occorre fare
astrazione dall’età avanzata della persona assicurata.
Secondo
il TCA, neppure lo statuto di frontaliere dell’assicurato può
giustificare una decurtazione del reddito statistico da invalido. Da un lato, semplici
riferimenti a dati statistici, come fatto dall’avv. RA 1 nella fattispecie, non
sono sufficienti (DTF 146 V 16 consid. 6.2.3
con rinvii; cfr. pure, la STF 9C_401/2018 del 6 novembre 2018
consid. 5.2.3). D’altro canto, il salario da valido dell’assicurato nel
2022, pari a fr. 79'040, è superiore a quello tabellare (di fr. 72'279.23)
dell’8.55%, di modo che non vi era, né vi è, alcuna ragione di ritenere che in
un’attività sostituiva adeguata semplice e ripetitiva il ricorrente non sarebbe
in grado di percepire un salario simile a quello previsto dalla pertinente
tabella TA1 della RSS (DTF 146 V 16 consid. 6.2.3
con rinvii; cfr., altresì, la STF 8C_684/2011 del 5
gennaio 2012 consid. 5.1 e 5.3; 8C_72/2007 del 28
gennaio 2008 consid. 2.3).
Il reddito
statistico da invalido ammonta quindi a fr. 69’061, così come stabilito
dall’assicuratore convenuto (le ulteriori modalità di determinazione del
reddito da invalido non sono state contestate).
Ora,
confrontando i fr. 69’061 al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire
senza il danno alla salute, e cioè fr. 79'040, risulta una perdita di guadagno
del 12.62%, arrotondata al 13%.
La decisione
su opposizione, mediante la quale è stata l’assegnata una rendita del 13%, deve
quindi essere confermata.
2.4
Entità
della menomazione dell’integrità?
2.4.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,
accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma
di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare
massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata
secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana
disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2
LAINF).
2.4.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i
presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una
menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà
tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o
mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere
fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze
personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della
menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza
ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del
torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.4.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di
lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente
ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta
conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U
362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono
indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga
gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un
organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità
fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità
va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase
OAINF).
Si prende in considerazione in modo
adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È
possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il
peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non
possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla
salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione
dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,
l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una
misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308
ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.4.4
L’CO 1 ha allestito una serie di
tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura
amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.
STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre
1988.
nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui
esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.4.5
Nel caso di specie, l’assicuratore
LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico fiduciario, ha assegnato
all’assicurato un’IMI del 10% (cfr. doc. 298, p. 8).
Questa
la valutazione dell’IMI contenuta nell’apprezzamento 18 gennaio 2022 del dott. __________:
"
(…).
1.
Reperti
Stato dopo distorsione della mano
destra il 12.08.2019 con valutazione in PS il 22.08.2019.
Edema midollare del navicolare e del
lunato (RM del 28.08.2019) compatibile con contusione ossea; degenerazione con
formazione cistica pluricamerata ai tessuti molli compatibile con un ganglio
con alterazione edematosa, entra in considerazione piccola contusione ossea
oppure alterazione degenerativa riguardante il trapezio e osso capitato;
lesione del legamento scafo-lunato prossimale e dorsale con lesione della cartilagine
del navicolare (degenerativa); lesione del legamento scafo-lunato di non
recente data; degenerazione del complesso fibro-cartilagineo triangolare.
23.01.2020: artroscopia diagnostica
radiocarpica e medio-carpica polso destro con sinoviectomia articolare,
ricostruzione a cielo aperto legamento scafo-lunato secondo tecnica di
Garcia-Elias (dei 3 legamenti) usando una striscia del flessore radiale del
carpo.
13.03.2020: debridement cutaneo e
tessuto sottocutaneo, sinoviectomia estesa degli estensori, sinoviectomia
estesa del polso destro, debridement osseo dello scafoide, semilunare,
piramidale e capitato, impianto VAC.
18.03.2020: debridement polso destro,
fascectomia estensiva più VAC polso destro.
20.03.2020: debridement polso destro e
copertura con lembo anterolaterale di coscia da destra, anastomosi end-to-side
con l’arteria radiale.
Sviluppo di un infetto
radio-carpico/metacarpale con terapia antibiotica coinvolgendo il PD dr. med. __________.
10.03.2021: intervento di tenolisi
tendini estensori polso/mano e scrostamento del lembo (2/3 radiali) polso
destro.
2.
Valutazione del danno
all’integrità
10%
3.
Motivazione
Secondo la tabella 5.2 un’artrosi
radiocarpica e metacarpale meno grave viene valutata tra 5 e 10%. Un’artrosi
grave viene valutata tra 10 e 15%. Nel caso dell’assicurato dove l’infortunio
ha provocato una deiscenza tra osso lunato e scafoideo, dove si nota
attualmente una ridotta distanza radio carpica e un’insufficienza tra osso
lunato e scafoideo con un capitato che mostra una degenerazione tra osso lunato
e scafoideo, un 10% è giustificato.” (doc. 264)
L’entità
dell’indennità riconosciuta dall’amministrazione è stata contestata dalla
dott.ssa __________ nel quadro della sua relazione medica del 5 luglio 2022. In
quella sede, ella si è infatti espressa in questi termini:
"
(…) Per la valutazione del quadro menomativo residuato ci si dovrà
riferire e alla Tabella 1 – Menomazione dell’integrità da alterazioni funzioni
degli arti superiori alla voce artrodesi della radiocarpica con quantificazione
del danno pari al 15% e non potrà poi non essere altresì considerata in
riferimento alla Tabella 5 – Menomazione dell’integrità per artrosi, la voce di
danno artrosi del polso moderata 5-10% e quindi con criterio della massima
possibile obiettività non potendo procedere ad una mera sommatoria delle voci
di danno, quantificare in ogni caso complessivamente il danno nella misura del
20%. Si segnala altresì come il periziando manifesti un certo disagio psichico
in conseguenza dell’evento de quo per il quale è stato consigliato contatto con
specialista psichiatra. Ci si riserva quindi di valutare eventuali menomazioni
dell’integrità degli esiti psichici che andranno conglobate con il danno
“funzionale già evidenziato.” (doc. B)
Invitato
dall’amministrazione a pronunciarsi in proposito, con apprezzamento del 26
luglio 2022, il dott. __________ ha confermato il proprio apprezzamento della
menomazione dell’integrità, enunciando le seguenti considerazioni:
"
(…) La valutazione/interpretazione della dott.ssa __________ non è
corretta, nel senso che non siamo in presenza di una artrosi avanzata. Questo è
stato descritto in maniera esaustiva e precisa anche nel mio rapporto di visita
del 25.01.2022.
La valutazione della IMI si basa
sull’attuale e reale situazione che ho descritto esattamente anche nella
diagnosi. Si ricorda che l’assicurato è già portatore di uno stato degenerativo
pluri-localizzato al metacarpo, non dovuto a conseguenze infortunistiche.
Il signor RI 1 ha subito solo una
lesione al legamento scafo-lunato che non ha modificato lo stato artrosico
preesistente. Ha subito una lesione al legamento scafo-lunato che è stato
riparato e di nuovo ricostruito con un intervento. Quindi, le sole conseguenze
infortunistiche sono state trattate correttamente evitando un futuro collasso
del metacarpo.
La dott.ssa __________ non ha nessuna
specializzazione in chirurgia, nel suo rapporto non ha menzionato il fatto di
aver visionato le radiografie, descrive unicamente le patologie come già
riportato dal sottoscritto nell’elenco delle diagnosi all’interno del mio
rapporto.
Per quanto riguarda il diritto
all’indennità per menomazione dell’integrità, lo stato attuale è stato valutato
correttamente che non mostra una panartrosi ma solo una artrosi medio-grave,
valutazione che è stata svolta in base alla reale situazione radiologica.
Secondo le tabelle CO 1 non è permesso
aggiungere un ulteriore valore IMI per la stessa parte del corpo, né valori di
due diverse tabelle (per la stessa patologia).
L’interpretazione della tabella IMI da
parte della dr.ssa __________ in questo senso non è corretta.
Faccio riferimento alla tabella 5.2, in
cui un’artrodesi dell’articolazione radio-carpica viene valutata con il 15% e
l’artrodesi delle ossa metacarpali con il 10%. Secondo questa tabella il valore
del 10% è giustificato anche in caso di grave artrosi del metacarpo, che viene
valutata dal 10 al 15% e la radio-carpica con 10 a 25%. Di fatto l’assicurato
presentava già questa artrosi, (dunque preesistente all’infortunio), che ha
permesso di valutare lo stato attuale, un’artrosi del metacarpo, che è
ovviamente presente, giustificando un 10%. Quindi, la mia valutazione comprende
già una artrosi funzionale in base alla tabella 5.2, assegnando un 10%.
Si ricorda anche che la pro/supinazione
come anche l’eversione sono ancora conservate con mobilità del metacarpo
possibile. In caso di dolori non sopportabili l’assicurato può sempre
sottoporsi a questo intervento di artrodesi dell’articolazione radio-carpica.
Fino ad ora l’assicurato non ha
desiderato sottoporsi a tale intervento. (…). Qualora in futuro venisse
eseguita un’artrodesi radio-carpica questa verrebbe rivalutata nel senso di un
probabile aumento della IMI.
Concludendo, fino ad ora l’assicurato
non ha desiderato sottoporsi all’artrodesi e gli elementi a disposizione non
permettono di ammettere, secondo il criterio della probabilità preponderante,
che i dolori diventeranno così insopportabili tanto che l’assicurato si
sottoporrà all’artrodesi.” (doc. IV 1)
Con
rapporto del 28 agosto 2002, la dott.ssa __________ ha ulteriormente rilevato
che l’insorgente ha “… subito ben cinque interventi chirurgici, venendo, non da
ultimo, prospettato un intervento di artrodesi della radiocarpica. Si precisa
che non solo è compromessa la funzionalità del polso ma anche la capacità
prensile della mano, si ricorda che il signor RI 1 è costretto a lavorare con
un tutore inglobante il I raggio della mano destra – arto dominante. Il quadro
clinico, giova ribadirlo nuovamente, è stato complicato da un’artrite settica
ed osteomielite che ha verosimilmente determinato un aggravamento anche del
quadro artrosico preesistente. Motivo per cui nella valutazione complessiva del
quadro menomativo residuato, con criteri e della massima possibile obiettività
e dell’analogia, si è fatto riferimento a due voci tabellari che insistono
sullo stesso distretto anatomico.” (doc. C 2).
Tutto
ben considerato, il TCA ritiene che la valutazione del medico __________ possa
validamente costituire da fondamento al giudizio che è ora chiamato a rendere.
Le
considerazioni contenute nella relazione della dott.ssa __________ non appaiono
atte a sminuire il valore probatorio attribuito all’apprezzamento del dott. __________.
In particolare,
la specialista in medicina legale non può essere seguita nella misura in cui
pretende che l’indennità venga stabilita in applicazione della Tabella n. 1 (“Artrodesi
radio-carpica” - 15%) e della Tabella n. 5 (“Artrosi
radio-carpica” – 5-10%). Al riguardo, il medico __________ ha ben spiegato
che, per una medesima menomazione, non è consentito considerare i valori
previsti da due diverse tabelle. Il dott. __________ ha pure illustrato le
ragioni per le quali non è al momento possibile applicare il valore previsto
per l’artrodesi radio-carpica.
Inoltre,
occorre sottolineare che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta
sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli
assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione
all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera
astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende
dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico
della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (cfr.
DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati;
RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001,
confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th.
Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über
die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).
In
questo senso, il semplice fatto che il ricorrente sia stato sottoposto a più
interventi chirurgici oppure il semplice fatto che il decorso sia stato
complicato, non sono di per sé atti a influenzare l’entità della menomazione
dell’integrità.
La
decisione su opposizione impugnata deve quindi essere confermata anche nella
misura in cui all’insorgente è stata riconosciuta un’IMI del 10%.
2.5
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della
LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Secondo
l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi
pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore
della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è dell’11 luglio 2022 per cui si applica la nuova
disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni
LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
2.6
Deve ancora essere verificato se il
ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 6).
I presupposti (cumulativi) per la
concessione dell’assistenza giudiziaria
sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento
dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e
riferimenti).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di
bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che
si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo
(SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo
esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF
U 102/04 del 20 settembre 2004).
Determinante
è di principio la situazione finanziaria esistente al momento della
presentazione della domanda di assistenza giudiziaria (DTF 120 Ia 179 consid.
3a) oppure – qualora siano nel frattempo intervenuti dei cambiamenti – quella
al momento in cui viene presa la relativa decisione (cfr. DTF 108 V 265
consid. 4; STF 8C_381/2011 del 7 ottobre 2011 consid. 1).
Nella
fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che l’insorgente è celibe e
ha a suo carico una figlia (minorenne) (cfr. doc. 21 e allegato al doc. C5).
Secondo
quanto dichiarato nel ricorso, egli disporrebbe, quali uniche entrate, del
reddito conseguito presso la ditta __________ (fr. 2'510/mese ca. – cfr. doc. I, p. 6) e della rendita LAINF
corrispostagli dall’CO 1 (fr. 695/mese – doc. 298, p. 2), per un ammontare pari
a fr. 3’205/mese.
In
realtà, dallo scritto 8 agosto 2022 dell’CO 1 (doc. C 4) si apprende che
l’assicurato, a seguito di un (nuovo) infortunio occorsogli nel giugno 2022, è
al beneficio di un’indennità giornaliera piena di fr. 158.70 per giorno civile,
pari a fr. 4’700/mese circa.
Per
quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’insorgente deve essere applicato
l’importo base mensile previsto per il debitore monoparentale con obblighi di mantenimento
pari a fr. 1'350, al quale vanno aggiunti fr. 400 per il mantenimento della
figlia, importi stabiliti per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla
Camera di esecuzione e fallimento (CEF), quale autorità di vigilanza cantonale
e in vigore dal 1° settembre 2009, tuttora in uso.
Questo
importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas
(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence
en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK
2001, p. 19).
In
concreto, all’importo base mensile non va aggiunto il supplemento
imposto dalla giurisprudenza federale in quanto, in ossequio a quanto prevede
la succitata tabella CEF, per quanto attiene ai debitori frontalieri, ovvero
domiciliati o dimoranti nella fascia di confine tra Svizzera e Italia,
l’importo di base mensile dovrebbe comunque essere ridotto del 20%.
Ora,
quand’anche all’importo base mensile si volessero sommare la pigione (euro 650/mese,
pari a ca. fr. 650/mese), la rata del leasing dell’autovettura (euro 420, pari
a ca. fr. 420/mese), il costo del carburante (euro 200, pari a ca. fr.
200/mese) e le spese (supplementari) per la figlia (euro 600, pari a ca. fr.
600/mese), RI 1 non potrebbe essere dichiarato indigente. In effetti - tenuto
conto della situazione attuale (con un’entrata mensile di ca. fr. 4'700) - egli
presenterebbe comunque ancora un’eccedenza mensile di circa fr. 1'000 (fr.
12’000/anno).
In
tali circostanze, l’insorgente deve essere ritenuto in grado di fare fronte
alle spese legali.
La sua
domanda di assistenza giudiziaria non può dunque essere accolta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti