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Decisione

35.2022.55

Negato che i disturbi psichici costituissero una conseguenza adeguata dell'infortunio assicurato, nel contesto dell'esame del grado dell'invalidità e della menomazione dell'integrità

28 novembre 2022Italiano56 min

decorso è stato complicato dall’insorgenza di un’artrite settica con osteomielite

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2022.55

mm

Lugano

28 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio

Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 11

luglio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del

9 giugno 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione

contro gli infortuni

ritenuto in

fatto

1.1. In data

12 agosto 2019, RI 1, nato nel 1981, dipendente della ditta __________ in

qualità di operaio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le

malattie professionali presso l’CO 1, ha subito un trauma al polso destro nello

scavalcare la ringhiera di un muretto.

Fatti

I

sanitari del PS della Clinica __________ di __________ hanno diagnosticato una

lesione del legamento scafo-lunato del polso destro (doc. 2).

Accertamenti

compiuti successivamente hanno evidenziato, oltre alla lesione del legamento

scafo-lunato, una lesione della fibrocartilagine triangolare, un bone bruise

dello scafoide, del semilunare e del radio, delle formazioni cistiche di natura

degenerativa a livello del trapezoide e del capitato, nonché un sospetto

ganglio articolare palmare a livello radio-carpico (cfr. doc. 12).

Nel

mese di gennaio 2020, l’assicurato è stato sottoposto a un intervento di

ricostruzione del legamento scafo-lunato usando una striscia del flessore

radiale del carpo del polso destro (doc. 39).

Il

decorso è stato complicato dall’insorgenza di un’artrite settica con osteomielite

delle ossa carpali, problematica che ha reso necessaria l’esecuzione di tre

interventi chirurgici in rapida successione (cfr. doc. 63, doc. 65 e doc. 71).

Un’ultima

operazione ha avuto luogo nell’aprile 2021 e ha comportato lo sgrassamento del

lembo, la tenolisi dei tendini estensori e una revisione radiocarpica (doc.

203).

L’istituto

assicuratore ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni e ha corrisposto

regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Alla

chiusura del caso, con decisione formale del 5 maggio 2022, l’amministrazione

ha assegnato una rendita d’invalidità del 13% a contare dal 1° maggio 2022 e

un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10% (doc. 298).

A

seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato

(doc. 310), in data 9 giugno 2022, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua

prima decisione (cfr. doc. 312).

1.3. Con

tempestivo ricorso dell’11 luglio 2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA

1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli venga

riconosciuta una rendita d’invalidità del 60% e un’IMI del 40%.

A

sostegno delle proprie pretese, il patrocinatore dell’insorgente fa

innanzitutto valere che il suo stato di salute sarebbe ben più grave rispetto a

quello refertato dal medico __________, alla base della sua valutazione

dell’esigibilità lavorativa, e ciò con particolare riferimento al tenore della

relazione medico-legale della dott.ssa __________, prodotto unitamente al

ricorso (doc. I, p. 2 s.: “Traspare dai rapporti medici agli atti che i dolori

presenti e lamentati erano già definiti a volte addirittura “assurdi”

dall’assicurato. Anche tale constatazione (cfr. pag. 3 rapporto dr. Pippow), la

quale viene tralasciata dalla valutazione, rispecchia una situazione più grave

e limitativa rispetto a quella con cui la CO 1 ha liquidato il caso. In

seguito, come già precisato in sede di opposizione, traspare dagli atti (es.

notizia telefonica CO 1 2.2.2022 di __________; valutazione medica di chiusura CO

1 18.1.2022, pag. 1, 5, 10, 11 dr. __________; rapporto ergoterapia 7.12.2020 __________

che il signor RI 1 presenti degli stati di alterazione del comportamento

(“rabbia”, “è arrabbiato”) in relazione al trattamento ricevuto rispetto al

proprio infortunio. In particolare allorché gli si venga prospettata

un’eventuale cessazione del sostegno sia dal punto di vista medico ed

economico. Ciò appare un chiaro segno di un possibile disequilibrio psichico e

disturbo comportamentale relativo e successivo all’infortunio, che meritava un

approfondimento specialistico quanto meno prima di chiudere il caso.”).

D’altro

canto, trattandosi dell’entità del grado dell’invalidità, l’avv. RA 1

sostiene che esso avrebbe dovuto essere determinato in funzione della perdita

di guadagno che l’assicurato subisce concretamente svolgendo la sua precedente

attività lavorativa (doc. I, p. 3: “Visto quanto precede si è dell’opinione che

la CO 1 avrebbe dovuto basarsi, come peraltro ha sempre lasciato intendere nel

corso di tutto il suo rapporto con l’assicurato, sull’attività esercitata e sul

guadagno realizzato da questi e di conseguenza fare astrazione da una

valutazione in base al “mercato generale del lavoro”.”).

Per il

caso in cui la perdita di guadagno dovesse essere stabilita facendo capo al

mercato generale del lavoro, il rappresentante contesta che il ricorrente

sarebbe in grado di realizzare un reddito (da invalido) di fr. 70'092.66/anno

in lavori semplici o manuali non qualificati, osservando in questo senso che

“…, risulta che l’assicurato abbia perso praticamente completamente la mobilità

dell’arto dominante salvo in parte sopperire momentaneamente con la propria

forza di volontà a costo di dolori definiti “assurdi” e quindi non

sopportabili. Con tali limitazioni, pertanto appare inverosimile che egli possa

svolgere (e ci si chiede quali) lavori manuali non qualificati conseguendo un

reddito così elevato. In secondo luogo, i tassi di disoccupazione sono

decisamente più alti in Ticino rispetto alla media svizzera e i cittadini UE

sono quelli maggiormente colpiti (cfr. Rapporto 7 luglio 2022 SECO, op. cit.,

pag. 47, 48).”. Inoltre, a suo avviso, il reddito statistico da invalido

andrebbe ridotto per tenere conto della sua età e del suo statuto di

frontaliere (cfr. doc. I, p. 4).

A

proposito dell’entità della menomazione dell’integrità, l’avv. RA 1

sostiene che essa sarebbe del 40%, posto in particolare che “… se per la

perdita di una mano è previsto il riconoscimento di un’IMI pari al 40% si

ritiene un’IMI al di sotto del 30%, laddove la menomazione è molto vicina al

blocco della mano, peraltro mano di cui si serviva prevalentemente (arto

dominante). Inoltre non viene considerata la sfera psichica toccata dall’evento

subito dal signor RI 1, che difetta totalmente di quantificazione. In

particolare, la valutazione 5 luglio 2022 della dr.ssa __________ conclude a

pag. 3 quanto segue: “ per la valutazione del quadro normativo residuato ci si

dovrà riferire e alla Tabella 1 – menomazione dell’integrità da alterazioni

funzioni degli arti superiori alla voce artrosi della radiocarpica con

quantificazione del danno pari al 15% e non potrà poi non essere altresì

considerata in riferimento alla tabella 5 – menomazione dell’integrità per

artrosi, la voce di danno artrosi del polso moderata 5-10% e quindi criterio

della massima possibile obiettività non potendo procedere ad una mera

sommatoria delle voci di danno, quantificare in ogni caso complessivamente il

danno nella misura del 20%. Si segnala altresì come il periziando manifesti un

certo disagio psichico in conseguenza dell’evento de quo per il quale è stato

consigliato contatto con specialista psichiatra. Ci si riserva quindi di

valutare eventuali menomazioni dell’integrità degli esiti psichici che andranno

conglobate con il danno “funzionale già evidenziato”.” (doc. I, p. 5).

1.4. L’CO 1,

in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV +

allegato).

1.5. In data

9 settembre 2022, l’avv. RA 1 ha prodotto ulteriore documentazione medica, come

pure documentazione volta a supportare la domanda di assistenza giudiziaria

(doc. VIII + allegati).

L’assicuratore

resistente si è pronunciato in proposito il 22 settembre 2022 (doc. X).

Il 4

ottobre 2022 Il patrocinatore dell’assicurato ha preso posizione in merito a

quanto fatto valere nel frattempo dall’amministrazione (doc. XII).

1.6. Il 7

novembre 2002 al TCA sono pervenuti ulteriori documenti da parte dell’avv. RA 1,

segnatamente una valutazione psichiatrica della dott.ssa __________ (doc. XIV +

allegati).

Le

osservazioni dell’amministrazione sono datate 15 novembre 2022 (doc. XVI).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente,

richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso

in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del

27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8

giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel

merito

2.2. Nel caso

concreto, litigiosa è l’entità del grado dell’invalidità e della menomazione

dell’integrità di cui è portatore RI 1.

2.3. Entità

del grado dell’invalidità?

2.3.1. Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF,

in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p.

572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA;

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2

prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati

cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da

parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il

reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta

Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha

rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di

invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18

cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella

stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito

LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità

al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su

questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due

sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2.

la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso

causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3.2. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra

nell'esplicare determinate funzioni.

Il

medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo

l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF

ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde

ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p.

270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del

30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività

lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è

essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il

grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età

vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile

sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.3.3

In

concreto, per chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa,

l'istituto assicuratore ha fatto capo alle risultanze della visita medica di

chiusura del 18 gennaio 2022, a margine della quale il dott. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha considerato l’insorgente abile

al lavoro al 100% (su questo specifico aspetto, si veda il doc. IV 1, p. 1) in

attività che rispettano le seguenti limitazioni:

"

(…) L’assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a

leggeri tra 5 e 10 kg fino all’altezza dei fianchi spesso. Pesi medio pesanti

tra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi talvolta.

Non può più sollevare pesi pesanti

sopra i 25 kg e molto pesanti fino all’altezza dei fianchi. Può sollevare oltre

l’altezza del petto fino a 5 kg talvolta e di rado sollevare oltre l’altezza

del petto più di 5 kg. Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi leggeri,

di precisione e medi. Può eseguire lavoro pesante e lavoro manuale rozzo

rispettando i limiti di peso. Non può più eseguire lavori con attrezzi

vibranti. Non può più eseguire lavori molto pesanti con la mano destra. Nessuna

limitazione per quanto concerne la rotazione della mano. Talvolta può eseguire

lavori sopra la testa. Nessuna limitazione inerente la posizione e mobilità in

rotazione, in posizione seduta/inclinata in avanti e in posizione in

piedi/inclinata in avanti. Molto spesso posizione inginocchiata ed in flessione

delle ginocchia. Nessuna limitazione in posizione di lunga durata seduta e in

piedi e/o a libera scelta. Nessuna limitazione per lo spostamento, camminare fino

e oltre 50 m e camminare per lunghi tratti. Può camminare su terreno

accidentato molto spesso. Può salire le scale molto spesso. Può salire su scale

a pioli talvolta. Limitazione dell’uso della mano destra, non della sinistra,

portando una polsiera durante l’attività manuale pesante che non supera i 5-10

kg. Nessuna limitazione per l’equilibrio e stare in equilibrio.” (doc. 263, p.

6)

Da

notare che, già in occasione della consultazione del 19 ottobre 2020, il medico

curante specialista, dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, aveva

dichiarato che l’assicurato sarebbe stato in grado di “… utilizzare da

subito la mano nello svolgere qualsiasi attività, fermo restando che attività

con carico continuo potrebbero creare maggior dolore e quindi rendersi

difficili nell’esecuzione. Un’attività come tecnico di cantiere potrebbe

essere da subito esigibile. Ho chiesto al paziente di parlarne con il suo

datore di lavoro, visto che mi riferisce di avere un’ottima relazione

professionale con la ditta di cui è dipendente. Gli ho anche prescritto una

polsiera di pelle fatta su misura per proteggere il polso e dare sicurezza al

paziente stimolandolo nell’utilizzo della mano durante le attività quotidiane.

Il paziente è soddisfatto delle spiegazioni e d’accordo sul procedere.” (doc.

165, p. 3 – il corsivo è del redattore).

Da

parte sua, l’avv. RA 1 pretende che le condizioni di salute del suo patrocinato

sarebbero ben più gravi rispetto a quelle che sono state descritte dal dott. __________

a margine della visita medica di chiusura. In particolare, il rappresentante

rimprovera all’amministrazione di non aver considerato l’aspetto

psichico e le sue ripercussioni sull’esigibilità lavorativa, rispettivamente sulla

menomazione dell’integrità (cfr. doc. I e doc. VIII).

2.3.4

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne

il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002.

IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1,

1996.

U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.

5.

in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.

4b).

2.3.5

Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte rileva innanzitutto che, conformemente a

una costante giurisprudenza federale, una delle condizioni necessarie affinché

la perdita di guadagno concreta possa essere considerata perdita di guadagno

computabile, è quella che l'interessato eserciti un'attività ragionevolmente

esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo la sua

capacità di lavoro residua (cfr. RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a).

Questa condizione è espressione del principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali che obbliga l'assicurato ad intraprendere tutto quanto può

da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile

alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 113 V 28 consid. 4a e

riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).

La

Corte federale ha avuto modo di esplicitamente riconfermare tali concetti in

una sentenza I 147/01 del 9 maggio 2001:

"

b) In una recente sentenza, questo Tribunale ha ribadito che di

principio il reddito da invalido va determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca una paga sociale ("Soziallohn"; DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti ivi citati). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui

esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella

determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti

statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si

riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro

(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,

tesi Friborgo 1995, pag. 215)"

Il TF

ha deciso in questo stesso senso in una sentenza U 334/02 del 22 aprile 2003,

consid. 4.1:

" (…) Lorsque

l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas

pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, ce dernier

peut être tenu de quitter son poste de travail, voire d'abandonner son

entreprise au profit d'une activité plus lucrative (arrêt A. du 10 décembre

2001, U 74/ 01; RCC 1983 p 246)."

Si

veda pure la STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012

consid. 3.

Ora,

in concreto, - così come verrà meglio dimostrato nel prosieguo - il reddito

conseguito dal ricorrente nell'ambito dell'attività (ridotta) di operaio presso

la ditta __________, non può costituire il reddito da invalido. Non si può

infatti ritenere che, in ossequio alla summenzionata giurisprudenza, l’assicurato

sfrutti in maniera completa e ragionevolmente esigibile la sua restante

capacità lavorativa.

Fatta

questa premessa, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione,

il TCA non vede alcuna valida ragione per scostarsi dalla valutazione

dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________, specialista nella

materia che qui interessa con alle spalle un’ampia esperienza nella medicina

infortunistica e assicurativa (in questo contesto, va comunque

segnalato che, secondo una costante giurisprudenza, i medici __________, così

come gli specialisti del Centro __________ dell’CO 1, sono considerati, per la

loro funzione e per la loro posizione professionale, come degli specialisti in

materia di traumatologia, a prescindere dalla loro specializzazione medica –

cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 4.4.2).

In

questo senso, va rilevato che agli atti di causa non figurano pareri

specialistici atti a generare dei dubbi, nemmeno lievi, a proposito della

correttezza della valutazione espressa dal medico fiduciario

dell’amministrazione. In particolare, ciò non è il caso per le relazioni 5

luglio e 28 agosto 2022 della dott.ssa __________, specialista in

medicina legale a ___________, la quale non si è affatto pronunciata in

merito alla restante abilità lavorativa (cfr. doc. B e doc. C2).

Del

resto, interpellato dall’istituto resistente in corso di causa, il medico __________

ha confermato l’esigibilità espressa in occasione della visita di chiusura

anche alla luce delle considerazioni enunciate nel luglio 2022 dalla

specialista privatamente consultata dal ricorrente (cfr. doc. IV 1, p. 1).

Per

quanto concerne la problematica psichica, che la dott.ssa __________ definisce come un “certo disagio psichico” (cfr. doc. B, p. 3), in

corso di causa, il rappresentante del ricorrente ha prodotto due valutazioni

specialistiche, l’una, datata 25 agosto 2022, del dott. __________, spec. in

psichiatria a __________ (doc. C1), l’altra, datata 24 ottobre 2022, della

dott.ssa M__________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. XIV 1).

Secondo

il dott. __________, l’assicurato soffre di un disturbo dell’adattamento con

ansia e umore depresso misti persistente-cronico (ICD-10: F43.23), insorto “…

in risposta all’evento traumatico rappresentato dalle complicanze infettive

osteomielitiche della frattura e delle procedure di riduzione, curettage,

copertura e debridement chirurgici delle stesse con esiti disfunzionali e menomativi

importanti e permanenti per il signor RI 1 anche per quanto concerne l’immagine

di sé, la percezione della propria integrità corporea e del proprio ruolo

sociale. Tali sintomi sono insorti entro tre mesi dall’evento stressante e sono

persistenti (cronici) durando da oltre sei mesi (Crit. A).”. Lo specialista ha

poi sostenuto che il diagnosticato disturbo configura un “danno biologico” pari

al 12% (doc. C 1).

Da

parte sua, la dott.ssa __________ ha formulato la diagnosi di episodio

depressivo lieve (ICD-10: F32.0), esordito come una sindrome da disadattamento,

reazione prolungata (ICD-10: F43.21) non risoltasi nei due anni previsti dal

criterio temporale necessario per poter continuare a considerare tale diagnosi.

Al

riguardo, ella ha rilevato in particolare che l’insorgente “… ha sempre

lavorato e per cui il lavoro era un punto fondamentale, attorno a cui ruotava

tutta la sua esistenza. Le sequele dell’incidente, più che l’incidente stesso,

hanno comportato un trauma nel paziente perché di colpo si è trovato privato di

ciò che meglio rappresentava la sua identità, ovvero il lavoro. L’improvvisa

perdita di ruolo ha minato quindi l’aspetto professionale ed economico in

primis, ma anche gli aspetti sociali e relazionali: non lavorando più si sente

un fallito, non si riconosce più, ha perso autostima e sicurezza in sé stesso.

Il difetto estetico derivato dai vari interventi, non più migliorabile, aggrava

gli aspetti sociali e relazionali, limitandoli.”.

La

psichiatra privatamente consultata dall’assicurato ha infine dichiarato

quest’ultimo inabile al lavoro in misura del 20% in ogni attività (doc. XIV 1).

L’istituto

assicuratore convenuto ha lasciato aperta la questione di sapere se tra

l’infortunio dell’agosto 2019 e la problematica psichica esista una relazione

di causalità naturale, tenuto conto che quest’ultima non costituisce

comunque una conseguenza adeguata di quell’evento traumatico (cfr. doc. X, p. 1

e doc. XVI).

Chiamato

ora a pronunciarsi, questo Tribunale condivide il procedere seguito dall’CO 1,

consistente nel procedere innanzitutto a valutare l’esistenza di un nesso di

causalità adeguata tra i disturbi psichici e l’evento infortunistico, lasciando

aperta la questione di sapere se le turbe psichiche costituiscono una

conseguenza naturale del sinistro assicurato.

A

proposito dell’affermazione contenuta nel referto 25 agosto 2022

dello psichiatra dott. __________, secondo la quale la sintomatologia psichica

sarebbe insorta a distanza di tre mesi dal sinistro (cfr. doc. C 1), il TCA

segnala comunque che dalle tavole processuali non emerge che,

antecedentemente alla presentazione del ricorso, il ricorrente abbia mai palesato

turbe psichiche né che abbia consultato uno specialista in psichiatria o necessitato

di specifiche terapie, anche solo medicamentose.

Nell'esaminare l'adeguatezza del legame

causale in relazione all'evento del 12 agosto

2019, bisogna in primo luogo procedere alla

classificazione di quest’ultimo.

Per quanto riguarda la sua dinamica, dal rapporto di

audizione del 23 settembre 2019 risulta la seguente descrizione:

"

(…) Volevo scavalcare la ringhiera di un muretto alta all’incirca un

metro. Per facilitarmi l’impresa avevo appoggiato il palmo della mano destra

sul bordo superiore della ringhiera. Mi ero poi lanciato con il corpo per

appunto saltare la ringhiera. Quando tutto il peso del corpo era caricato sulla

mano destra, avevo perso parzialmente la presa del bordo della ringhiera.

Piegandosi la mano sotto la ringhiera, il peso del corpo mi era finito

sull’articolazione del polso destro.” (doc. 21)

Conformemente alla giurisprudenza, per classificare

l’infortunio in una delle tre categorie, ci si deve unicamente fondare, da un punto di vista oggettivo, sull’evento

infortunistico in quanto tale. Sono determinanti le forze generate

dall’infortunio e non le conseguenze che ne sono derivate. La gravità delle

lesioni riportate – che costituisce l’uno dei criteri oggettivi per giudicare

il carattere adeguato del nesso di causalità – deve essere presa in

considerazione in questa fase unicamente nella misura in cui fornisce

un’indicazione circa le forze in gioco al momento del sinistro (cfr. STF 8C_663/2019

del 9 giugno 2020 consid. 4.3.2; 8C_567/2017 del 12 marzo 2018 consid. 5.1 e

riferimenti ivi menzionati).

Secondo il TCA, quello accaduto al ricorrente

rappresenta un sinistro tra i più banali: nello scavalcare una ringhiera alta 1

metro, egli ha parzialmente perso la presa e si è distorto il polso destro.

Pertanto,

l’evento in questione deve essere classificato nella categoria degli infortuni

leggeri o insignificanti.

Del

resto, è utile segnalare che, secondo la dott.ssa __________, la patologia

psichica è reattiva alle conseguenze dell’infortunio e non all’infortunio in

quanto tale (cfr. doc. XIV 1).

Dato

un evento traumatico leggero o insignificante, secondo costante giurisprudenza

federale, il nesso di causalità adeguata va negato a priori (cfr. DTF

117.

V 383).

Stante

ciò, la problematica psichica che presenta l’assicurato in base alle

certificazioni prodotte in corso di causa, non è di pertinenza

dell’assicuratore contro gli infortuni e, quindi, non deve nemmeno essere presa

in considerazione per valutare l’esigibilità lavorativa (né per determinare la

menomazione dell’integrità).

Sulla scorta di tutto quanto esposto,

richiamato l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61; DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221),

è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante che l’insorgente

in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal fiduciario

dell’CO 1) presenta una capacità lavorativa completa.

In

questo contesto, è ancora utile segnalare che il concetto d’invalidità è

riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima

teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e

domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in

modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF

110.

V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899). Stante

ciò, appare inconferente l’obiezione sollevata dall’avv. RA 1, secondo la quale

il tasso di disoccupazione in Ticino è più elevato rispetto al resto della

Svizzera.

Inoltre,

gli impedimenti ritenuti dal medico di fiducia non sono tali da poter sostenere

che ci si troverebbe confrontati a una costellazione particolarmente

sfavorevole ai fini reintegrativi. Difatti, la giurisprudenza federale ha già

avuto modo di precisare che vi sono sufficienti opportunità realistiche di

occupazione sul mercato del lavoro equilibrato, in conformità con la legge, anche

per le persone che sono funzionalmente limitate all’uso di un arto superiore

solo e inoltre possono svolgere soltanto un lavoro leggero (cfr. STF 8C_462/2020

del 27 agosto 2020; 8C_134/2020 del 29 aprile 2020 consid. 4.5; 8C_227/2018 del

14.

giugno 2018 consid. 4.2.1; 8C_37/2016 dell'8 luglio 2016 consid. 5.1.2). Il

rappresentante non può pertanto essere seguito laddove ritiene inverosimile che,

tenuto conto delle limitazioni e dei dolori che lamenta all’arto superiore

dominante, il ricorrente possa reperire sul mercato del lavoro delle

opportunità occupazionali idonee.

Infine,

secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro

concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito, va rilevato che il TF ha in particolare ritenuto corretto il rinvio

ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri

di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi

fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo, ecc.; cfr. STF 8C_563/2012 del 23 agosto

2012.

consid. 3.3 con riferimenti).

2.3.6

Si

tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01

del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18

ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9

agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid.

4.2,).

Nel

caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto

dall’amministrazione, i dati del 2022, essendo stato ritenuto lo stato

di salute stabilizzato a partire dal 1° maggio 2022.

2.3.7

Per

quanto attiene al reddito da valido, l’assicuratore infortuni resistente

l’ha fissato in fr. 79'040, basandosi sulle indicazioni fornitegli direttamente

dal datore di lavoro dell’assicurato (doc. 283, p. 5 e doc. 296).

Questo

dato - non contestato dal ricorrente (cfr. doc. I) -, può senz’altro essere

fatto proprio dal TCA.

2.3.8

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si

fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in

DTF 129 V 472 seg.

Nella

prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale

e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al

caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende

dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto

(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,

al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora

rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Da

notare che, con comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il

Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a

partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che

“nel corso degli ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti

divenuto sempre più dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe

richiesto investimenti considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la

collaborazione richiesta da parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è

stata percepita dalle imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste

ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati

statistici RSS nel quadro della fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a

partire dal 1° gennaio 2019” (cfr. la STCA 35.2021.88 del 14 marzo 2022,

consid. 2.5.5).

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

2.3.9

Giova

infine segnalare che nella sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022 relativa

all’assicurazione per l’invalidità, pubblicata in DTF 148 V 174 (in una

sentenza 8C_541/2021 del 18 maggio 2022 consid. 5.2.1, il TF ha poi precisato

che i principi sviluppati nella sentenza 8C_256/2021 si applicano anche nell’assicurazione

contro gli infortuni), l’Alta Corte ha negato che fossero adempiuti i

presupposti per un cambiamento della propria giurisprudenza in materia di

determinazione del grado d’invalidità in applicazione dei dati salariali

statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione svizzera della struttura dei salari

[RSS]).

Nel

comunicato stampa del 9 marzo 2022 figurano in particolare le seguenti

indicazioni:

"

(…) La determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio

disciplinata dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato

(secondo l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente

che un lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le

persone con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere

derogato utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o

condizioni concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito

da valido e da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio

dalla legge. Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in

vigore, vengono prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il

salario effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se

questo non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli

risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è quindi

"ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni due

anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e concreti

del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi

standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi

finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come

valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del

fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua

capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in

un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la

possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e

professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.

Questa deduzione è di fondamentale

importanza come strumento di correzione per determinare un reddito da invalido

che sia il più concreto possibile. Tenuto conto della possibilità della

deduzione per circostanze personali e professionali, il Tribunale federale ha

finora espressamente rifiutato di prendere come base il quartile più basso del

valore della tabella. Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei

redditi. Questo serve anche a prendere in considerazione i casi individuali

quando si confrontano i redditi. Non è chiaro fino a che punto la

determinazione del reddito da invalido sulla base del valore mediano della RSS,

eventualmente corretto per mezzo degli strumenti menzionati, debba essere

considerato discriminatorio.

Dalla circostanza che i presupposti per

un cambiamento di prassi non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la

giurisprudenza – segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio

2022.

della legge federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità

– non possa svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in

questo momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della

revisione ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali

per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione

il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)” (cfr.

Comunicato stampa del Tribunale federale: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf)

2.3.10

Nella

presente fattispecie, l’istituto resistente ha quantificato in fr. 69’061 il

reddito da invalido, facendo capo alla RSS 2018, tabella

TA1_tirage_skill_level, ramo economico totale, livello di competenze 1, uomini,

aggiornato al 2022, senza applicare riduzioni di sorta (cfr. doc. 296).

Il

dato considerato dall’amministrazione viene contestato dal ricorrente. Egli fa

valere che sul reddito statistico avrebbe dovuto essere operata una riduzione

sociale per tenere conto dell’età e dello statuto di frontaliere (cfr. doc. I).

Il

Tribunale può limitare il proprio esame a questo solo aspetto.

Trattandosi

dell’entità della riduzione sociale, va ricordato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima

del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con

sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato

che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante

in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

L’età

dell’insorgente

al momento determinante (maggio 2022 – cfr., su

questo specifico aspetto, la STF 8C_405/2021 del 9 novembre 2021 consid. 6.4.2)

– 41 anni – non giustifica una decurtazione a tale titolo del reddito

statistico da invalido (in questo senso, si veda la STF 8C_466/2021 del 1°

marzo 2022 consid. 3.6.2, pubblicata in DTF 148 V 195, concernente un assicurato di 61 anni, in

cui la Corte federale ha rilevato che, in base alle rilevazioni RSS, nel caso

di uomini che si trovano nella fascia tra i 50 e i 64/65 anni, l’età comporta

piuttosto un aumento del livello retributivo, trattandosi di posti di lavoro

senza funzione di quadro e che, in concreto, il ricorrente non era stato in

grado d’indicare per quali motivi, su un mercato del lavoro equilibrato, egli

avrebbe guadagnato meno in ragione della sua età e la già citata STF

8C_256/2021 consid. 10.2, in cui è stato negato che l’età dell’assicurato, nato

nel 1964, giustificava l’applicazione di una riduzione sociale). Del resto, non

può nemmeno essere ignorato che al momento della nascita del diritto a una

rendita, l’assicurato aveva un’età ancora piuttosto lontana da quella ordinaria

di pensionamento (in questo senso, si veda la STF 8C_122/2019 del 10 settembre

2019.

consid. 4.3.2, riguardante un assicurato cinquantenne).

In

questo contesto, è ancora utile segnalare che, in una recente sentenza

8C_716/2021 del 12 ottobre 2022 consid. 8.5, destinata alla pubblicazione, il

Tribunale federale ha chiarito che in materia di assicurazione contro gli

infortuni, alla luce della norma di cui all’art. 28 cpv. 4 OAINF, occorre fare

astrazione dall’età avanzata della persona assicurata.

Secondo

il TCA, neppure lo statuto di frontaliere dell’assicurato può

giustificare una decurtazione del reddito statistico da invalido. Da un lato, semplici

riferimenti a dati statistici, come fatto dall’avv. RA 1 nella fattispecie, non

sono sufficienti (DTF 146 V 16 consid. 6.2.3

con rinvii; cfr. pure, la STF 9C_401/2018 del 6 novembre 2018

consid. 5.2.3). D’altro canto, il salario da valido dell’assicurato nel

2022, pari a fr. 79'040, è superiore a quello tabellare (di fr. 72'279.23)

dell’8.55%, di modo che non vi era, né vi è, alcuna ragione di ritenere che in

un’attività sostituiva adeguata semplice e ripetitiva il ricorrente non sarebbe

in grado di percepire un salario simile a quello previsto dalla pertinente

tabella TA1 della RSS (DTF 146 V 16 consid. 6.2.3

con rinvii; cfr., altresì, la STF 8C_684/2011 del 5

gennaio 2012 consid. 5.1 e 5.3; 8C_72/2007 del 28

gennaio 2008 consid. 2.3).

Il reddito

statistico da invalido ammonta quindi a fr. 69’061, così come stabilito

dall’assicuratore convenuto (le ulteriori modalità di determinazione del

reddito da invalido non sono state contestate).

Ora,

confrontando i fr. 69’061 al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire

senza il danno alla salute, e cioè fr. 79'040, risulta una perdita di guadagno

del 12.62%, arrotondata al 13%.

La decisione

su opposizione, mediante la quale è stata l’assegnata una rendita del 13%, deve

quindi essere confermata.

2.4

Entità

della menomazione dell’integrità?

2.4.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,

accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in forma

di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare

massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata

secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana

disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2

LAINF).

2.4.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i

presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una

menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà

tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o

mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà essere

fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze

personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della

menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza

ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del

torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.4.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di

lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente

ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta

conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U

362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari sono

indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga

gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un

organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità

fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità

va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase

OAINF).

Si prende in considerazione in modo

adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È

possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il

peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non

possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio alla

salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione

dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,

l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una

misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308

ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.4.4

L’CO 1 ha allestito una serie di

tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura

amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.

STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre

1988.

nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui

esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.4.5

Nel caso di specie, l’assicuratore

LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico fiduciario, ha assegnato

all’assicurato un’IMI del 10% (cfr. doc. 298, p. 8).

Questa

la valutazione dell’IMI contenuta nell’apprezzamento 18 gennaio 2022 del dott. __________:

"

(…).

1.

Reperti

Stato dopo distorsione della mano

destra il 12.08.2019 con valutazione in PS il 22.08.2019.

Edema midollare del navicolare e del

lunato (RM del 28.08.2019) compatibile con contusione ossea; degenerazione con

formazione cistica pluricamerata ai tessuti molli compatibile con un ganglio

con alterazione edematosa, entra in considerazione piccola contusione ossea

oppure alterazione degenerativa riguardante il trapezio e osso capitato;

lesione del legamento scafo-lunato prossimale e dorsale con lesione della cartilagine

del navicolare (degenerativa); lesione del legamento scafo-lunato di non

recente data; degenerazione del complesso fibro-cartilagineo triangolare.

23.01.2020: artroscopia diagnostica

radiocarpica e medio-carpica polso destro con sinoviectomia articolare,

ricostruzione a cielo aperto legamento scafo-lunato secondo tecnica di

Garcia-Elias (dei 3 legamenti) usando una striscia del flessore radiale del

carpo.

13.03.2020: debridement cutaneo e

tessuto sottocutaneo, sinoviectomia estesa degli estensori, sinoviectomia

estesa del polso destro, debridement osseo dello scafoide, semilunare,

piramidale e capitato, impianto VAC.

18.03.2020: debridement polso destro,

fascectomia estensiva più VAC polso destro.

20.03.2020: debridement polso destro e

copertura con lembo anterolaterale di coscia da destra, anastomosi end-to-side

con l’arteria radiale.

Sviluppo di un infetto

radio-carpico/metacarpale con terapia antibiotica coinvolgendo il PD dr. med. __________.

10.03.2021: intervento di tenolisi

tendini estensori polso/mano e scrostamento del lembo (2/3 radiali) polso

destro.

2.

Valutazione del danno

all’integrità

10%

3.

Motivazione

Secondo la tabella 5.2 un’artrosi

radiocarpica e metacarpale meno grave viene valutata tra 5 e 10%. Un’artrosi

grave viene valutata tra 10 e 15%. Nel caso dell’assicurato dove l’infortunio

ha provocato una deiscenza tra osso lunato e scafoideo, dove si nota

attualmente una ridotta distanza radio carpica e un’insufficienza tra osso

lunato e scafoideo con un capitato che mostra una degenerazione tra osso lunato

e scafoideo, un 10% è giustificato.” (doc. 264)

L’entità

dell’indennità riconosciuta dall’amministrazione è stata contestata dalla

dott.ssa __________ nel quadro della sua relazione medica del 5 luglio 2022. In

quella sede, ella si è infatti espressa in questi termini:

"

(…) Per la valutazione del quadro menomativo residuato ci si dovrà

riferire e alla Tabella 1 – Menomazione dell’integrità da alterazioni funzioni

degli arti superiori alla voce artrodesi della radiocarpica con quantificazione

del danno pari al 15% e non potrà poi non essere altresì considerata in

riferimento alla Tabella 5 – Menomazione dell’integrità per artrosi, la voce di

danno artrosi del polso moderata 5-10% e quindi con criterio della massima

possibile obiettività non potendo procedere ad una mera sommatoria delle voci

di danno, quantificare in ogni caso complessivamente il danno nella misura del

20%. Si segnala altresì come il periziando manifesti un certo disagio psichico

in conseguenza dell’evento de quo per il quale è stato consigliato contatto con

specialista psichiatra. Ci si riserva quindi di valutare eventuali menomazioni

dell’integrità degli esiti psichici che andranno conglobate con il danno

“funzionale già evidenziato.” (doc. B)

Invitato

dall’amministrazione a pronunciarsi in proposito, con apprezzamento del 26

luglio 2022, il dott. __________ ha confermato il proprio apprezzamento della

menomazione dell’integrità, enunciando le seguenti considerazioni:

"

(…) La valutazione/interpretazione della dott.ssa __________ non è

corretta, nel senso che non siamo in presenza di una artrosi avanzata. Questo è

stato descritto in maniera esaustiva e precisa anche nel mio rapporto di visita

del 25.01.2022.

La valutazione della IMI si basa

sull’attuale e reale situazione che ho descritto esattamente anche nella

diagnosi. Si ricorda che l’assicurato è già portatore di uno stato degenerativo

pluri-localizzato al metacarpo, non dovuto a conseguenze infortunistiche.

Il signor RI 1 ha subito solo una

lesione al legamento scafo-lunato che non ha modificato lo stato artrosico

preesistente. Ha subito una lesione al legamento scafo-lunato che è stato

riparato e di nuovo ricostruito con un intervento. Quindi, le sole conseguenze

infortunistiche sono state trattate correttamente evitando un futuro collasso

del metacarpo.

La dott.ssa __________ non ha nessuna

specializzazione in chirurgia, nel suo rapporto non ha menzionato il fatto di

aver visionato le radiografie, descrive unicamente le patologie come già

riportato dal sottoscritto nell’elenco delle diagnosi all’interno del mio

rapporto.

Per quanto riguarda il diritto

all’indennità per menomazione dell’integrità, lo stato attuale è stato valutato

correttamente che non mostra una panartrosi ma solo una artrosi medio-grave,

valutazione che è stata svolta in base alla reale situazione radiologica.

Secondo le tabelle CO 1 non è permesso

aggiungere un ulteriore valore IMI per la stessa parte del corpo, né valori di

due diverse tabelle (per la stessa patologia).

L’interpretazione della tabella IMI da

parte della dr.ssa __________ in questo senso non è corretta.

Faccio riferimento alla tabella 5.2, in

cui un’artrodesi dell’articolazione radio-carpica viene valutata con il 15% e

l’artrodesi delle ossa metacarpali con il 10%. Secondo questa tabella il valore

del 10% è giustificato anche in caso di grave artrosi del metacarpo, che viene

valutata dal 10 al 15% e la radio-carpica con 10 a 25%. Di fatto l’assicurato

presentava già questa artrosi, (dunque preesistente all’infortunio), che ha

permesso di valutare lo stato attuale, un’artrosi del metacarpo, che è

ovviamente presente, giustificando un 10%. Quindi, la mia valutazione comprende

già una artrosi funzionale in base alla tabella 5.2, assegnando un 10%.

Si ricorda anche che la pro/supinazione

come anche l’eversione sono ancora conservate con mobilità del metacarpo

possibile. In caso di dolori non sopportabili l’assicurato può sempre

sottoporsi a questo intervento di artrodesi dell’articolazione radio-carpica.

Fino ad ora l’assicurato non ha

desiderato sottoporsi a tale intervento. (…). Qualora in futuro venisse

eseguita un’artrodesi radio-carpica questa verrebbe rivalutata nel senso di un

probabile aumento della IMI.

Concludendo, fino ad ora l’assicurato

non ha desiderato sottoporsi all’artrodesi e gli elementi a disposizione non

permettono di ammettere, secondo il criterio della probabilità preponderante,

che i dolori diventeranno così insopportabili tanto che l’assicurato si

sottoporrà all’artrodesi.” (doc. IV 1)

Con

rapporto del 28 agosto 2002, la dott.ssa __________ ha ulteriormente rilevato

che l’insorgente ha “… subito ben cinque interventi chirurgici, venendo, non da

ultimo, prospettato un intervento di artrodesi della radiocarpica. Si precisa

che non solo è compromessa la funzionalità del polso ma anche la capacità

prensile della mano, si ricorda che il signor RI 1 è costretto a lavorare con

un tutore inglobante il I raggio della mano destra – arto dominante. Il quadro

clinico, giova ribadirlo nuovamente, è stato complicato da un’artrite settica

ed osteomielite che ha verosimilmente determinato un aggravamento anche del

quadro artrosico preesistente. Motivo per cui nella valutazione complessiva del

quadro menomativo residuato, con criteri e della massima possibile obiettività

e dell’analogia, si è fatto riferimento a due voci tabellari che insistono

sullo stesso distretto anatomico.” (doc. C 2).

Tutto

ben considerato, il TCA ritiene che la valutazione del medico __________ possa

validamente costituire da fondamento al giudizio che è ora chiamato a rendere.

Le

considerazioni contenute nella relazione della dott.ssa __________ non appaiono

atte a sminuire il valore probatorio attribuito all’apprezzamento del dott. __________.

In particolare,

la specialista in medicina legale non può essere seguita nella misura in cui

pretende che l’indennità venga stabilita in applicazione della Tabella n. 1 (“Artrodesi

radio-carpica” - 15%) e della Tabella n. 5 (“Artrosi

radio-carpica” – 5-10%). Al riguardo, il medico __________ ha ben spiegato

che, per una medesima menomazione, non è consentito considerare i valori

previsti da due diverse tabelle. Il dott. __________ ha pure illustrato le

ragioni per le quali non è al momento possibile applicare il valore previsto

per l’artrodesi radio-carpica.

Inoltre,

occorre sottolineare che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta

sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli

assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione

all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera

astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende

dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico

della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (cfr.

DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati;

RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001,

confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th.

Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über

die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

In

questo senso, il semplice fatto che il ricorrente sia stato sottoposto a più

interventi chirurgici oppure il semplice fatto che il decorso sia stato

complicato, non sono di per sé atti a influenzare l’entità della menomazione

dell’integrità.

La

decisione su opposizione impugnata deve quindi essere confermata anche nella

misura in cui all’insorgente è stata riconosciuta un’IMI del 10%.

2.5

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della

LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi

pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore

della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è dell’11 luglio 2022 per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni

LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.6

Deve ancora essere verificato se il

ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 6).

I presupposti (cumulativi) per la

concessione dell’assistenza giudiziaria

sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento

dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e

riferimenti).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di

bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che

si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo

(SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo

esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF

U 102/04 del 20 settembre 2004).

Determinante

è di principio la situazione finanziaria esistente al momento della

presentazione della domanda di assistenza giudiziaria (DTF 120 Ia 179 consid.

3a) oppure – qualora siano nel frattempo intervenuti dei cambiamenti – quella

al momento in cui viene presa la relativa decisione (cfr. DTF 108 V 265

consid. 4; STF 8C_381/2011 del 7 ottobre 2011 consid. 1).

Nella

fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che l’insorgente è celibe e

ha a suo carico una figlia (minorenne) (cfr. doc. 21 e allegato al doc. C5).

Secondo

quanto dichiarato nel ricorso, egli disporrebbe, quali uniche entrate, del

reddito conseguito presso la ditta __________ (fr. 2'510/mese ca. – cfr. doc. I, p. 6) e della rendita LAINF

corrispostagli dall’CO 1 (fr. 695/mese – doc. 298, p. 2), per un ammontare pari

a fr. 3’205/mese.

In

realtà, dallo scritto 8 agosto 2022 dell’CO 1 (doc. C 4) si apprende che

l’assicurato, a seguito di un (nuovo) infortunio occorsogli nel giugno 2022, è

al beneficio di un’indennità giornaliera piena di fr. 158.70 per giorno civile,

pari a fr. 4’700/mese circa.

Per

quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’insorgente deve essere applicato

l’importo base mensile previsto per il debitore monoparentale con obblighi di mantenimento

pari a fr. 1'350, al quale vanno aggiunti fr. 400 per il mantenimento della

figlia, importi stabiliti per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla

Camera di esecuzione e fallimento (CEF), quale autorità di vigilanza cantonale

e in vigore dal 1° settembre 2009, tuttora in uso.

Questo

importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence

en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK

2001, p. 19).

In

concreto, all’importo base mensile non va aggiunto il supplemento

imposto dalla giurisprudenza federale in quanto, in ossequio a quanto prevede

la succitata tabella CEF, per quanto attiene ai debitori frontalieri, ovvero

domiciliati o dimoranti nella fascia di confine tra Svizzera e Italia,

l’importo di base mensile dovrebbe comunque essere ridotto del 20%.

Ora,

quand’anche all’importo base mensile si volessero sommare la pigione (euro 650/mese,

pari a ca. fr. 650/mese), la rata del leasing dell’autovettura (euro 420, pari

a ca. fr. 420/mese), il costo del carburante (euro 200, pari a ca. fr.

200/mese) e le spese (supplementari) per la figlia (euro 600, pari a ca. fr.

600/mese), RI 1 non potrebbe essere dichiarato indigente. In effetti - tenuto

conto della situazione attuale (con un’entrata mensile di ca. fr. 4'700) - egli

presenterebbe comunque ancora un’eccedenza mensile di circa fr. 1'000 (fr.

12’000/anno).

In

tali circostanze, l’insorgente deve essere ritenuto in grado di fare fronte

alle spese legali.

La sua

domanda di assistenza giudiziaria non può dunque essere accolta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti