35.2022.56
Spalla. Causalità adeguata. 4 criteri. Stabilizazzione dello stato di salute. Giurisprudenza in merito a esigibilità lavorativa in caso di danni agli arti superiori. Grado d'invalidità: 3%
10 ottobre 2022Italiano87 min
I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2022.56
PC/DC/sc
Lugano
10 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 luglio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 giugno 2022 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 7 novembre 2019 la ditta __________
di __________ ha informato l’CO 1 che il proprio dipendente RI 1 - nato il __________
1988, attivo dal 2 maggio 2019 a tempo pieno (su chiamata e licenziato “a
causa diminuzione del lavoro” con effetto all’8 novembre 2019) in qualità
di “pittore” - in data 6 novembre 2019, mentre, si trovava in un
cantiere a __________ e stava “rasando” una parete, verso le ore 14:00,
ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla spalla destra che
nell’occasione si lussava e si autoriduceva (doc. 1, 2, 3, 5, 9 10 e 48 incarto
LAINF).
Una radiografia della spalla
destra del 6 novembre 2019 non ha messo in evidenza lesioni osteoarticolari
traumatiche (doc. 12 incarto LAINF).
A seguito dell’infortunio
l’assicurato ha sviluppato una instabilità anteriore della spalla destra con
perdita ossea (doc. 28 e 49 incarto LAINF), trattata chirurgicamente il 27
maggio 2020 dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica,
presso l’Ospedale __________ di __________, con un intervento di Bone Block
artroscopico (doc. 75 e 76 incarto LAINF).
A causa della persistenza dei dolori come pure delle difficoltà funzionali alla
spalla destra, RI 1 si è sottoposto a svariate indagini, che sono state
effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica
come pure a diverse visite mediche specialistiche (anche in Svizzera interna).
Egli si è sottoposto anche a regolari sedute di fisioterapia.
Il 23 agosto 2021 RI 1 si è sottoposto ad un intervento di artroscopia
diagnostica con rifissazione del tendine sovraspinato con due ancoraggi e
tenotomia artroscopica del tendine lungo del bicipite e subpectorale, ad opera
del dr. med. __________, Vice-Primario, presso la __________ di __________ (doc.
199 e 208 incarto LAINF).
A causa della persistenza dei
dolori come pure delle difficoltà funzionali alla spalla destra, RI 1 ha
continuato a sottoporsi regolarmente alle sedute di fisioterapia come pure alle
visite di controllo in Svizzera interna.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Dopo aver preso atto dei risultati
della visita medica __________ del 5 aprile 2022, eseguita dal dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia (giusta il quale lo stato di salute
dell’assicurato andava ritenuto stabilizzato ed egli abile al 100% in
un'attività confacente con le limitazioni derivanti dal danno alla salute
infortunistico: doc. 241, pag. 5 e 6 incarto LAINF) e anche della valutazione
della menomazione dell’integrità (IMI) del 5 aprile 2022 del precitato medico
di __________ (doc. 240 incarto LAINF), in data 6 aprile 2022,
l’amministrazione ha sospeso le prestazioni di corta durata dal 1° maggio 2022
(doc. 244 incarto LAINF).
1.3. Alla chiusura del caso, con
decisione del 21 aprile 2022, l’CO 1 ha rifiutato di concedere all’assicurato
(ritenuto abile al 100% in “un’attività lavorativa di precisione leggera
fino a mediamente pesante senza necessità di pause aggiuntive”) una rendita
d’invalidità (in quanto, dal raffronto dei redditi, considerati nel 2022 un reddito
da valido di fr. 70'714.00 e un reddito da invalido di fr. 69'061.00, risultava
un discapito economico, non pensionabile, del 2.34%) e gli ha assegnato
un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 250 incarto
LAINF).
1.4. A seguito dell’opposizione del 1° giugno
2022 presentata da dall’avv. RA 1 (doc. 257 incarto LAINF), preso atto dei
certificati medici del 14, 20 e 27 maggio 2022 del dr. med. __________, medico
chirurgo specialista in ortopedia a __________ (doc. 258 incarto LAINF) e del
referto del 16 maggio 2022 della artro-tac alla spalla destra (doc. 263 incarto
LAINF) e dopo avere raccolto agli atti l’apprezzamento medico del 13 giugno
2022 del precitato medico fiduciario (doc. 264 incarto LAINF), con decisione su
opposizione del 15 giugno 2022 (doc. 267 incarto LAINF), l’CO 1 ha confermato
integralmente la precedente decisione del 21 aprile 2022.
1.5. Con tempestivo ricorso del 25
luglio 2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto quanto
segue:
" 1. II presente
gravame è accolto.
Di conseguenza:
§ La decisione su opposizione di data 15 giugno 2022 è annullata e
riformata nel senso che è immediatamente ripristinato, le prestazioni in
conformità alla LAINF al signor RI 1.
§ Nel contempo, l'incarto è retrocesso a CO 1 affinché proceda a
far effettuare una perizia medica specifica che dovrà procedere a valutare lo
stato attuale nonché, dopo puntuali ulteriori esami medici, indicare la via da
percorrere onde poter portare alla guarigione del signor RI 1.
2. Sussidiariamente, la perizia medica specifica di cui sopra è ordinata
direttamente da questo Lodevole Tribunale.” (doc. I, pag. 11).
Il patrocinatore
dell’insorgente lamenta sostanzialmente una prematura chiusura della pratica da
parte dell’CO 1, visto che l’assicurato, che continua ad avere forti dolori,
necessita di proseguire gli accertamenti medici del caso al fine di determinare,
nell’ambito di una perizia medica, il proseguo delle cure, conservative e/o
chirurgiche per migliorare il suo status. Il rappresentante del
ricorrente contesta anche la valutazione medica operata dal medico di __________
(piena capacità lavorativa residua in attività adeguate), in quanto non avrebbe
tenuto debitamente conto dei dolori di cui soffre il suo assistito alla spalla
destra sia di giorno sia di notte (e della conseguente mancanza di riposo
notturno) a causa dell’infortunio del 6 novembre 2019. Il calcolo della rendita
andrebbe pertanto “sospeso ed in seguito rivisto” (doc. I, pag. 7). Delle
ulteriori argomentazioni del patrocinatore dell’insorgente, si dirà, per quanto
necessario nei considerandi in diritto.
1.6. Con risposta del 26 agosto 2022
(doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare,
l’amministrazione ha puntualizzato quanto segue: “A differenza di quanto
preteso con il ricorso l’CO 1 non ha chiuso frettolosamente il caso visto che
ha versato l’indennità giornaliera per due anni e mezzo circa e disposto diversi
accertamenti specialistici.” (cfr. doc. III, pag. 3).
1.7. In data 29 agosto 2022 il TCA ha
intimato la risposta di causa al patrocinatore del ricorrente, assegnando alle
parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova
(doc. IV). A tutt’oggi le parti sono rimaste silenti.
considerato, in diritto
in
ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le
fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019
dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022)
poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al
TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura
nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza
che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia
in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Nel caso concreto, oggetto di
contestazione è la stabilizzazione dello stato di salute al 1° maggio 2022.
Parimenti litigiosa è la valutazione medica operata dall’amministrazione
(capacità lavorativa residua del 100% con pieno rendimento in attività adeguate
attestata dal medico di fiducia dell’CO 1) e, di conseguenza, il grado di
invalidità (2.34%) dell’assicurato.
Non è invece contestata, ed esula quindi dalla presente vertenza, l’IMI
assegnata del 15%.
Preliminarmente il TCA è tenuto ad esaminare se l’CO 1 era legittimato a negare
sostanzialmente la propria responsabilità relativamente alla "complessa
sintomatologia dolorosa" alla spalla destra riferita dal ricorrente,
oppure no.
2.3. Complessa sintomatologia
dolorosa alla spalla destra: causalità naturale ed adeguata con l’infortunio
del 6 novembre 2019?
2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato
ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43
consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato
totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito
d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure
cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre precisato
che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF
va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino
della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata
dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.3.2. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire
se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità
naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo
il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza
di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa
essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio
assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,
DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano
un ruolo causale. Pertanto, la
cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente
prima dell'infortunio (status quo ante);
-
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine).
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.
consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza,
qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un
sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio
obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa
naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione
del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo
l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che
l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.3.3. Occorre inoltre rilevare che il
diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di
causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa
adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose
e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto
come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea
generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405
consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e
sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il
nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le
prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.
DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre
stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si
presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118
V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus
dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.3.4. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare
l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici
sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli
infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti
o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media
gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si
deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato
ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo.
In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in
considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
-
la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente
la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente
lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
-
la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
-
il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
-
il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che
tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico
criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando
l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi
gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di
quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi
oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il
carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb
e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.
consid. 4a).
2.3.5. La più recente giurisprudenza federale
applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a
infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona
assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata
mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti.
Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili
non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento
traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e
riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però
momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza
del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso
di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla
questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF
135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio, questo principio è
stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010
consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che
era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del
nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi
a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla
salute organico, il TF ha esaminato il caso dal profilo della causalità
adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai
traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice
contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era
data.
In una sentenza 8C_291/2012
dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a proposito
di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato all’arto
inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore neuropatico
provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati né
neurologicamente né mediante esami strumentali per immagini.
2.4. Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF dell'8
luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR
2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che
essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del
28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure
sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125
V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V
160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile osservare che se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
Giova qui infine ricordare un
principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello
secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista
(cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.
(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della
diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in
caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico
curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2; STCA 32.2020.88 del 31 maggio 2021,
consid. 2.5).
Giova qui rilevare che, nella STF
9C_532/2020 del 13 ottobre 2021, al consid. 4.1, l’Alta Corte ha ribadito che:
" Di
principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria
prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per
cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in
caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”
2.5. Dalle carte processuali si evince,
in particolare, che l’assicurato, a causa di una instabilità anteriore della
spalla destra con perdita ossea (doc. 28 e 49 incarto LAINF) sviluppata in
seguito all’infortunio del 7 novembre 2019, si è sottoposto il 27 maggio 2020
ad un intervento di Bone Block artroscopico, ad opera del dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica, presso l’Ospedale __________ di __________
(doc. 75 e 76 incarto LAINF).
A causa della persistenza dei
dolori come pure delle difficoltà funzionali alla spalla destra, RI 1 si è
sottoposto a regolari sedute di fisioterapia e a svariate indagini, che sono
state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine
radiologica come pure a diverse visite mediche specialistiche (anche in
Svizzera interna).
Egli si è, in particolare,
sottoposto il 2 dicembre 2020 ad una ARTRO-RM della spalla destra (che non ha
evidenziato lesioni della cuffia dei rotatori: cfr. doc. 110 incarto LAINF), il
2 febbraio 2021 ad una TAC della colonna cervicale nativa (che ha evidenziato
una minima discopatia C5-C6, nessun conflitto radicolare e diametri canalari
conservati: cfr. doc. 131 incarto LAINF), il 17 febbraio 2021 ad una visita
reumatologica da parte del dr. med. __________, che ha attestato quanto segue:
" (…) Ho
effettuato una ecografia funzionale delle due spalle. La sx è normale, a dx
nessuna tendinite, minima lesione intra tendinea del sovraspinato con minimo
versamento articolare. CRP nella norma <5 mg/L.
La causa dei dolori del paziente non è chiara, sicuramente vengono
dalla spalla con netta diminuzione della mobilità con dolori provocabili da
essa. Senza terapia il dolore si è espanso. La RM cervicale non spiega i
dolori, nemmeno la minima lesione del sovraspinato. Una low infection mi sembra
poco probabile, assenza di versamento articolare. L'intervento sarà andato bene
ma il risultato funzionale è caratterizzato da netta diminuzione della mobilità
e dolori, il paziente non accetta tale evoluzione anche perché apparentemente
gli era stata promessa un'evoluzione positiva nel giro di tre mesi.
Personalmente ho introdotto Arcoxia 0-0-1 per i dolori.
Potenzierei la fisioterapia ad almeno due sedute alla settimana. Se ancora
persistono i dolori si potrebbe introdurre il Lyrica. Consiglio una valutazione
neurologica che può essere fatta in Svizzera per la diagnosi di plessite che a
me non pare presente ma non sono neurologo. Una Slow infection mi pare poco
probabile con PCR nella norma e assenza di versamento alla sonografia.
Il paziente mi ha detto di un eventuale altro intervento, sarei
prudente e farei prima un'infiltrazione intraarticolare con Lidocaina per
localizzare l'origine dei dolori. Non ne ho fatte ora. Lascio alla CO 1 e Dr. __________
se procedere con una seconda opinione ortopedica. Tra 6 settimane rivedrò il
paziente secondo suo desiderio per vedere come va con l'antinfiammatorio e
decidere se introdurre il Lyrica. (…)” (doc. 141, pag. 2 e 3 incarto LANIF).
L’11 marzo 2021 l’assicurato si è
sottoposto ad una visita neurologica da parte del dr. med. __________, che ha
attestato quanto segue:
" (…). Lo
stato neurologico degli arti superiori è risultato nella norma in particolare
nessun chiaro deficit della forza o della sensibilità, riflessi ben evocabili e
simmetrici. Nella norma anche l'esame ENMG suelencato, unicamente vi è una
minima sindrome del tunnel carpale destra che si esprime con un lieve aumento
della latenza motorica distale del nervo mediano destro. Questa minima sindrome
del tunnel carpale potrebbe comunque spiegare le disestesie e parestesie
formicolanti accusate dal paziente alla mano destra nelle ore notturne.
Altrimenti nessuna spiegazione neurologica dei dolori accusati a
livello della spalla destra, nessun segno clinico o elettrofisiologico di
neuropatie locali, di una patologia a carico del plesso brachiale destro o di
radicolopatie cervicali. (…)” (doc. 151, pag. 2 incarto LAINF).
Il 31 marzo 2021 il dr. med. __________
ha comunicato alla CO 1 quanto segue:
" (…) ho
rivisto il paziente il 31.03.2021. La situazione francamente non si è
modificata e il Dr. __________, nel suo rapporto del 16.03.2021, esclude il
problema di un'infiammazione del plesso come da me già sospettato.
A questo punto non penso ci sia altra soluzione per una seconda
opinione prima di decidere per un ulteriore intervento. Lascio a voi decidere
dove. (…)” (doc. 163 incarto LAINF).
Il 7 maggio 2021 RI 1 è stato
preso a carico (doc. 169 incarto LAINF) dal dr. med. __________, Vice-Primario,
presso la __________ di __________, il quale - dopo averlo sottoposto il 4
giugno 2021 ad una SPECT/CT (che ha evidenziato quanto segue: “1. Bei Status nach Rekonstruktion Glenoid rechts
inferior anterior mittels Knochenaufbau/Cerclage mittels weichteildichten
Struktur/Naht vollständiger Durchbau ohne Darstellung einer Pseudarthrose bei
morphologisch mässiggradiger Omarthrose mit vor allem Ausdünnung der knorpligen
Strukturen posterior mit diskreter posterior Luxationsstellung des Humeruskopf.
Einflussphase/Frühphase unauffällig, keine relevanten inflammatorischen
Zeichen. 2.Ansonsten unauffällige Skelettszintigraphie.”; cfr. doc.
204 incarto LAINF) - ha eseguito il 23 agosto 2021 un intervento di artroscopia
diagnostica con rifissazione del tendine sovraspinato con due ancoraggi e
tenotomia artroscopica del tendine lungo del bicipite e subpectorale (doc. 199
e 208 incarto LAINF).
A causa della persistenza dei
dolori come pure delle difficoltà funzionali alla spalla destra, RI 1 ha
continuato a sottoporsi regolarmente alle sedute di fisioterapia come pure alle
visite di controllo in Svizzera interna.
Il 16 marzo 2022 il dr. med. __________
ha attestato quanto segue:
" (…)
Hauptdiagnosen
- St.n. diagnostisch-therapeutischer Schulterarthroskopie rechts
mit arthroskopischer Kapsellabrum-Reraffung mit 2 BioSuturetak-Anker 2.4,
arthroskopische Tenotomie der langen Bicepssehne und
subpectorale Tenodese in Tension-Slide-Technik, 23.08.2021 m/b
- Intraoperativ Rezidiv-Instabilität mit partiell eingeheiltem
Kapsellabrum ventro-caudal m/b
- St.n. ako ventro-caudaler Schulterstabilisation mit
Knochenblock, fecit Dr. __________, extern 27.05.2020
- Pulley-Läsion
(…).
Beurteilung und Prozedere
Ein halbes Jahr nach oben genanntem Revisionseingriff ist der Verlauf
aus schulterorthopädischer Sicht zufriedenstellend. Rein bezüglich der
Schmerzproblematik, des Bewegungsumfangs konnten wir gewinnen, ganz
beschwerdefrei ist der Patient aber nicht geworden. Es stellt sich hier auch
die Frage längerfristig, ob er im weiteren Verlauf definitiv schmerzfrei werden
wird. Ich kann dies nicht abschätzen. Ich habe Herrn RI 1 erklärt, dass bei
der Schulterarthroskopie bis auf die genannten Befunde keine weiteren
Verletzungen gefunden werden konnten, auch kein entsprechendes Korrelat,
welches das Ausmass des Beschwerdebildes vollumfänglich erklären würde.
(…)” (doc. 233 incarto LAINF; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice
mentre il corsivo è della redattrice)
Al termine della visita medica __________
del 5 aprile 2022, il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, ha
attestato quanto segue:
" (…)
Proposte diagnostiche e terapeutiche
Da un punto di vista chirurgico la situazione secondo il dr. med. __________
è oramai stabile. Non si riesce a trovare una motivazione oggettiva al
dolore riferito dall'assicurato in quanto peraltro attivamente arriva a
circa 140° in elevazione mentre invece in posizione attiva l'elevazione non
arriva oltre 90° con uno stop algico.” (doc. 241, pag. 5 incarto LAINF; n.d.r.:
il corsivo è della redattrice)
Il 1° giugno 2022 (doc. 257
incarto LAINF) l’avv. RA 1 ha versato agli atti i certificati medici del 14, 20
e 27 maggio 2022 del dr. med. __________, medico chirurgo specialista in
ortopedia a Milano, consultato privatamente dall’assicurato (doc. 258 incarto
LAINF).
Nel primo certificato medico, lo
specialista in questione ha attestato quanto segue:
" Caso
complesso spalla dx multioperata (vd relazione CO 1). Visione immagini
intervento 23.08.21 lesione alpsa + lesione cuffia superiore operato x
ligamento plastica e tenodesi sottoscapolare e bicipite. Clinicamente spalla
dolorosa, mobile non valutabile con test causa dolore. X indagare meglio Io
stato della spalla destra si pianifica ar-tro-TC da eseguire lunedì p.v. ore 14.00
c/o __________, prof. __________. Mi raccomando duplice copia CD. Seguirà 2°
visita x conclusioni basate sull'esame radiologico sopraccitato.”
(doc. 258, pag. 8 e 9 incarto LAINF)
Nel secondo certificato medico,
lo specialista in questione ha attestato quanto segue:
" 2°
certificato
II paziente ha chiesto un parere sulla spalla dx multi-operata. Ho
spiegato al pz che essendo dolente la spalla era necessaria valutarla tramite
un esame (vd allegato).
In sintesi se il referto persiste
1.Tendinosi cuffia rotatori con malacia con lesione subtotale.
2.Incongruenza articolare gleno-omerale con scivolamento
posteriore
3.Erosione glena antero-inferiore in sede innesto
In sintesi l'esame documenta
1.Problemi di sofferenza cronica cuffia dei rotatori
2.Incongruenza articolare glena con condropatia di grado elevato.
Il pz necessita di accurata disamina del suo caso presso il suo
ente assicurativo x valutare passi successivi.” (doc. 258, pag. 10 e 11 incarto
LAINF).
Nel terzo certificato medico, lo
specialista in questione ha attestato quanto segue:
" Aggiunta
2° certificato su richiesta del sig. RI 1.
La documentazione artro-TAC evidenzia una complessa patologia
triplice
A. incongruenza articolare e alterazione legamenti articolari
B. Importante malacia-tendinosi cuffia
C. Artrosi gleno omerale
Ipotesi su cosa fare
1. In caso di chiusura adeguato indennizzo che tenga i tre danni e
la irreversibile artrosi e impedimenti attuali e futuri sulla capacità di
guadagno.
2. Proseguire un percorso terapeutico basato su
- rieducazione
- indagini strumentali (artro-RM o artroscopia)
- pianificazione eventuale 3° intervento.” (doc. 258, pag. 12 e 13
incarto LAINF)
Il 1° giugno 2022 (doc. 257
incarto LAINF) l’avv. RA 1 ha versato agli atti anche il referto del 16 maggio
2022 della artro-tac alla spalla destra, giusta il quale:
" L'indagine
artro-TC è evidenza, quindi, una sofferenza cronica dei tendini del
sovraspinato e dell'infraspinato, di aspetto malacico con lesione non a tutto
spessore, ma passaggio di MdC nella borsa subacromion-deltoidea, attraverso
barriera tendinea degenerata.
Esiti di capsuloplastica secondo Latarjet, residua aspetto lasso
della capsula con condropatia erosiva di alto grado dell'emiporzione inferiore
della glena della capsula con condropatia erosiva di alto grado
dell'emiporzione inferiore della glena.” (doc. 263 incarto LAINF)
Interpellato a tal riguardo dall’CO
1, nell’apprezzamento medico del 13 giugno 2022, il dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia, ha attestato quanto segue:
" (…). In
data 16.03.2022 il dr. med. __________ nella ultima consultazione considera il
risultato soddisfacente ma l'assicurato non è completamente privo di dolore e
viene spiegato dal dr. med. __________ che non è stato possibile trovare alcun
correlato che spieghi pienamente questo dolore. (…) L'artro-TAC ultima infatti
prodotta dall'assicurato non fa altro che confermare esattamente il referto
operatorio del dr. med. __________. Si ritiene pertanto di poter confermare il
giudizio già espresso a meno che non vengano prodotti fatti nuovi
effettivamente comprovati strumentalmente.” (doc. 264, pag. 4-6 incarto LAINF,
n.d.r.: il corsivo è della redattrice)
2.6. Per quanto concerne la complessa
sintomatologia dolorosa riferita dall’assicurato alla spalla destra, nella
concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica
agli atti appena riassunta al consid. 2.5 (cfr., in particolare, i doc. 110,
131, 141, 151, 163, 204 e 263), questo Tribunale ritiene che il parere espresso
il 16 marzo 2022 dal dr. med. __________, Vice-Primario, presso la __________
di __________ (che ha preso a carico l’assicurato a partire dal 7 maggio 2021 e
lo ha operato il 23 agosto 2021, effettuando inoltre regolari visite di
controllo sino al 16 marzo 2022), secondo il quale “bei
der Schulterarthroskopie bis auf die genannten Befunde keine weiteren
Verletzungen gefunden werden konnten, auch kein entsprechendes Korrelat,
welches das Ausmass des Beschwerdebildes vollumfänglich erklären würde. (…)”
(doc. 233 incarto LAINF - confermato pure dal medico __________ al termine
della visita medica del 5 aprile 2022 (doc. 241, pag. 5 incarto LAINF),
rispettivamente nell’apprezzamento medico del 13 giugno 2022, secondo il quale
l’artro-tac alla spalla destra del 16 maggio 2022 (doc. 263 incarto LAINF) “confermare
esattamente il referto operatorio del dr. med. __________.” (doc. 264
incarto LAINF) - sia senz’altro condivisibile.
Del resto, neppure i certificati medici del 14, 20 e 27 maggio 2022 del dr.
med. __________, medico chirurgo specialista in ortopedia a __________,
consultato privatamente dall’assicurato (doc. 258 incarto LAINF), sono atti a
generare dei dubbi - neppure lievi - circa la fondatezza del parere espresso
dal dr. med. __________, e confermato dal medico __________, con considerazioni
puntuali e convincenti.
In effetti, questo Tribunale constata che, l'assicurato si è sottoposto a
svariate indagini, che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature
diagnostiche e di immagine radiologica, che - a parte evidenziare delle
problematiche artrosiche degenerative ed escludere delle fratture e/o delle
deformazioni traumatiche - sono risultate nella norma, anche dal profilo
neurologico (cfr. in particolare, i doc. 110, 131, 141, 151, 204 e 263 incarto
LAINF). L'assicurato si è pure sottoposto a diverse visite mediche
specialistiche (in particolare, in ambito reumatologico, neurologico e
chirurgico: cfr. in particolare, i doc. 131, 141, 151, 163 e 233) che non hanno
messo in evidenza una patologia organica che potrebbe spiegare l'importante e
diffusa sintomatologia algica alla spalla destra riferita dall'assicurato.
In simili circostanze, il TCA
ritiene dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla
giurisprudenza, che la complessa sintomatologia algica alla spalla destra
riferita dall'assicurato - alla luce di quanto emerge dalla documentazione
che è stata precedentemente riassunta - non correla con un danno
infortunistico oggettivabile.
In tale contesto va ricordato
che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista
organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate
per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi
utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009
consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
Ad esempio, il TCA segnala la STCA 35.2012.57 del 23 ottobre 2013 riguardante
un'assicurata che era rimasta vittima di un tamponamento che aveva sviluppato
una sintomatologia dolorosa alla spalla sinistra. In quell'occasione questa
Corte, allo scopo di chiarire la fattispecie dal profilo medico, aveva ordinato
una perizia giudiziaria, affidandone l’allestimento al PD dott. __________,
spec. FMH in reumatologia. L’esperto giudiziario aveva spiegato che gli
accertamenti compiuti non avevano evidenziato rilevanti alterazioni
pato-anatomiche. A suo avviso, l’esistenza di dolori a riposo erano compatibili
con una lesione del sistema nervoso, rispettivamente con un disturbo del
funzionamento del medesimo scatenato dall’infortunio subito. La persistenza dei
disturbi dopo il sinistro e il loro scatenamento soltanto alla palpazione,
corrispondevano a una lesione delle fibre A delta e C. Il perito giudiziario
aveva quindi precisato che tale lesione non poteva essere rappresentata
mediante immagini, né documentata grazie a misure neurofisiologiche ("Eine solche Läsion kann bildgebend nicht
dargestellt werden, ebenfalls können diese mit neurophysiologischen
Untersuchungen (Ableitung von sensibile oder motorischen Potenzialen) nicht
dokumentiert werde."). Rispondendo ai quesiti postigli dalle
parti, l’esperto incaricato dal TCA aveva ribadito che, a suo avviso, il quadro
dolorifico presentato dall'assicurata, che non correlava con alterazioni
anatomiche oggettivabili, andava imputato all’infortunio occorsole nel marzo
2009. In presenza di una sintomatologia che non correlava con un danno alla
salute oggettivabile, questo Tribunale ha effettuato un esame specifico
dell'adeguatezza, giungendo alla conclusione che la sintomatologia denunciata
dall'assicurata non costituiva una conseguenza adeguata dell'infortunio. Questa
decisione è stata confermata con STF 8C_858/2013 dell'8 gennaio 2014.
In queste condizioni, il TCA può esimersi dal disporre ulteriori misure
istruttorie, ritenendo che le circostanze giuridicamente rilevanti siano già
state adeguatamente accertate. In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza,
quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che
ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29
cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
Val qui in ogni caso la pena di
puntualizzare che la sintomatologia algica alla spalla destra riferita
dall’assicurato, è stata approfonditamente indagata, da tutti i profili
possibili. Non vi sarebbe pertanto da attendersi che ulteriori provvedimenti
istruttori mettessero in luce nuovi e rilevanti elementi di valutazione.
In assenza di un sufficiente
sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie
sulla scorta delle considerazioni che precedono, occorre quindi effettuare,
conformemente alla giurisprudenza riportata al consid. 2.3.4 e 2.3.5, un esame
specifico dell’adeguatezza, secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione
psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).
2.7. Nell'esaminare l'adeguatezza del
legame causale, bisogna avantutto procedere alla classificazione
dell’infortunio occorso al ricorrente.
Dalle tavole processuali - in
particolare, dal colloquio del 20 novembre 2019 (cfr. doc. 13 incarto LAINF) -
emerge quanto segue:
" (…) Mi
trovavo in un cantiere della ditta a __________ e stavo rasando una parete.
Ero al terzo o quarto piano di un ponteggio esterno e dovevo
procedere alla posa di rete e colla sulla facciata.
Dovevo riempire lo spazio di muro sotto ad un davanzale.
Per far questo avevo sollevato le braccia e stavo usando il
"taloccione" e mentre passavo l'attrezzo per lisciare la colla la spatola
si era bloccata in una maglia della rete ed aveva bloccato la mano destra.
In quel frangente mi trovavo in una posizione scomoda con il
braccio allungato vicino ad un tubolare.
Mentre effettuavo un movimento di torsione con il corpo la mano
era rimasta bloccata e così facendo avevo poi urtato la parte posteriore della
spalla destra contro l'impalcatura.
In quel momento non ero più riuscito ad abbassare il braccio
destro, che era rimasto bloccato in estensione, accusando forti dolori.
Nonostante il giubbotto avevo notato visivamente che la spalla
sembrava fuoriuscita di sede.
Successivamente, piuttosto spaventato, avevo abbassato l'arto
superiore e così facendo la spalla era ritornata in sede. (…).” (cfr. doc. 13,
pag. 3 incarto LAINF)
Secondo il TCA - tenuto conto
della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto, non
devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, né le
circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26) - il sinistro accaduto
al ricorrente può essere classificato, tutt’al più, tra gli eventi di grado
medio, al limite però della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti.
In tale eventualità, il giudice
è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri
elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.3.3 e 2.3.4. Per
ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse
presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri
(cfr. consid. 2.3.4).
In una sentenza 8C_897/2009 del
29 gennaio 2010 consid. 4.5., pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p. 100ss., il TF
ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si trovano al
limite della categoria di quelli leggeri - devono essere adempiuti quattro
dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere riconosciuta l’esistenza
del nesso causale adeguato.
A titolo di premessa occorre
osservare che, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità, i
disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono però essere
spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere presi in
considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die
als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren
Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die
Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).”).
L'evento infortunistico non si
è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o
spettacolari.
Nell’infortunio del 6 novembre 2019,
l’assicurato ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla spalla destra (che
nell’occasione si lussava e si autoriduceva) senza alcuna frattura mentre, nel
prosieguo, egli ha sviluppato una sindrome algica alla spalla destra, risultata
priva di sostrato organico oggettivabile. Il criterio in questione implica
l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare
natura, delle lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una
particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio
oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18 agosto
2014, consid. 6.2.2). Tenuto conto di quanto precede, secondo questo Tribunale,
non si può quindi parlare di lesioni gravi o particolarmente caratteristiche.
Nessun elemento all’inserto
permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una cura
medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio. Del resto,
secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato
realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente
efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
Il TCA ritiene pure insoddisfatto
il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa. Per
ammettere l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente
sull’aspetto temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità
del trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di
salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 7 e
riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che serve unicamente a
conservare le condizioni di salute già esistenti, non ha di principio rilevanza
nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004
consid. 2.4s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3). Provvedimenti
diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16
febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci
antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni, sono stati giudicati
insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre
2010 consid. 5.3.4). Il TF ha del resto ritenuto in una sentenza 8C_387/2011
del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3 (concernente un assicurato, vittima di un
incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide
lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso
il medico curante e in sedute di fisioterapia) che nemmeno la degenza in
clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia
ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008,
potevano giustificare la realizzazione di questo criterio, precisando che per
la realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa,
la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate. In concreto,
l’assicurato ha essenzialmente beneficiato di trattamenti farmacologici/ fisioterapici
(antalgici) e si è sottoposto a visite mediche soprattutto a scopo diagnostico
e di controllo, il tutto eseguito su base ambulatoriale. Si è sottoposto pure a
due operazioni, che hanno comunque comportato delle brevissime degenze
ospedaliere. Di tutta evidenza, la cura medica applicata all’assicurato non ha
dunque avuto un’intensità tale da giustificare l’adempimento del criterio in
discussione (per un caso in cui questa Corte ne ha per contro ammesso la
realizzazione, si veda la STCA 35.2014.2 del 17 settembre 2014 consid. 2.12,
riguardante un assicurato, vittima di un incidente della circolazione, le cui
conseguenze avevano necessitato di ben dieci operazioni chirurgiche, l’ultima
delle quali eseguita a distanza di sei anni e mezzo circa dall’evento
traumatico).
Anche il criterio del decorso
sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non è
realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli
disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni
rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno
pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di
diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il
fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e
non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5
giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).
Nel caso di specie, se il decorso
della cura medica si è rivelato insoddisfacente è perché, ad un certo punto, si
è sovrapposta una sintomatologia giudicata priva di sostrato organico che, come
tale, non può essere presa in considerazione nella valutazione dell’adeguatezza
del nesso causale secondo la DTF 115 V 133 (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio
2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich
imponierenden, organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind
bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung
einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).”; cfr.
STCA 35.2015.20 del 9 novembre 2015, consid. 2.2.7 e cfr. STCA 35.2019.7 del 29
aprile 2019, consid. 2.9).
In queste condizioni, può
rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori somatici
persistenti e quello del grado e durata dell'incapacità lavorativa,
poiché questi due criteri da soli, in presenza di un infortunio di media
gravità al limite di quelli leggeri, non potrebbe comunque giustificare
l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02
consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95; cfr. STCA 35.2015.20 del 9 novembre
2015, consid. 2.2.7).
Ne consegue che la sintomatologia algica non oggettivabile alla spalla destra
denunciata dall'insorgente non va considerata in nesso di causalità adeguato
con l’infortunio in esame. Facendo difetto l’adeguatezza, può essere lasciata
aperta la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale
tra l’infortunio e il danno alla salute infortunistico (cfr., in proposito, SVR
1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid.
5.2).
Va infine segnalato che l’Alta
Corte ha precisato che l’assicu-ratore infortuni non è tenuto a dimostrare
l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi
accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti
ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9).
La fattispecie deve quindi essere esaminata, facendo astrazione dalla sintomatologia
algica non oggettivabile alla spalla destra denunciata dall'insorgente, che non
risulta essere in nesso di causalità adeguato con l’infortunio in esame.
2.8. Stato di salute
infortunistico stabilizzato dal 1° maggio 2022?
2.8.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato
ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43
consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato
totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito
d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase
LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la cura
medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
È utile precisare che, secondo la
giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica
della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le
prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF
8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre
2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5
settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid.
2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del
18 marzo 2019, consid. 2.2.2; STCA 35.2020.86 dell’8 marzo 2021, consid.
2.3.1).
2.8.2. Dalle carte processuali si evince,
in particolare, che l’assicurato, a causa di una instabilità anteriore della
spalla destra con perdita ossea (doc. 28 e 49 incarto LAINF) sviluppata in
seguito all’infortunio del 7 novembre 2019, si è sottoposto il 27 maggio 2020
ad un intervento di Bone Block artroscopico, ad opera del dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica, presso l’Ospedale __________ di __________
(doc. 75 e 76 incarto LAINF). A causa della persistenza dei dolori come pure
delle difficoltà funzionali alla spalla destra, RI 1 si è sottoposto a regolari
sedute di fisioterapia e a svariate indagini, che sono state effettuate per
mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica come pure a diverse
visite mediche specialistiche (anche in Svizzera interna), di cui si è già
ampiamente detto al consid. 2.5. Il 23 agosto 2021 RI 1 si è sottoposto ad un
intervento di artroscopia diagnostica con rifissazione del tendine sovraspinato
con due ancoraggi e tenotomia artroscopica del tendine lungo del bicipite e
subpectorale (doc. 199 e 208 incarto LAINF). A causa della persistenza dei
dolori come pure delle difficoltà funzionali alla spalla destra, RI 1 ha
continuato a sottoporsi regolarmente alle sedute di fisioterapia come pure alle
visite di controllo in Svizzera interna.
Il 16 marzo 2022 il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:
" (…)
Hauptdiagnosen
St.n. diagnostisch-therapeutischer Schulterarthroskopie rechts mit
arthroskopischer Kapsellabrum-Reraffung mit 2 BioSuturetak-Anker 2.4,
arthroskopische Tenotomie der langen Bicepssehne und subpectorale Tenodese in
Tension-Slide-Technik, 23.08.2021 m/b
- Intraoperativ Rezidiv-Instabilität mit partiell eingeheiltem
Kapsellabrum ventro-caudal m/b
-St.n. ako ventro-caudaler Schulterstabilisation mit Knochenblock,
fecit Dr. __________, extern 27.05.2020
-Pulley-Läsion
Anamnese / Verlauf
Ein halbes Jahr postoperativ erscheint, der Patient wie vereinbart
in meiner Sprechstunde für eine klinische Verlaufskontrolle. Rein
funktionell konnte er seit der letzten Kontrolle keine wesentliche Verbesserung
erfahren. Er klagt weiterhin über die Abduktion sprich Flexion über die
Horizontale über ein Einklemmgefühl, welches ich nicht nachweisen kann. Der
Muskel- Ruhetremor ist seit der letzten Kontrolle verschwunden.
Untersuchungsbefunde
Die Bewegungsamplituden sind in etwa identisch im Vergleich zur
letzten Kontrolle. Ich kann kein Kapselmuster nachweisen, er gibt immer
wieder anteriore Schulterschmerzen an, auch beim passiven Durchbewegen, was gut
bis 150° gelingt. Wobei ein Korrelat diesbezüglich nicht finden kann.
Beurteilung und Prozedere
Ein halbes Jahr nach oben genanntem Revisionseingriff ist der
Verlauf aus schulterorthopädischer Sicht zufriedenstellend. Rein bezüglich der
Schmerzproblematik, des Bewegungsumfangs konnten wir gewinnen, ganz
beschwerdefrei ist der Patient aber nicht geworden. Es stellt sich hier auch
die Frage längerfristig, ob er im weiteren Verlauf definitiv schmerzfrei werden
wird. Ich kann dies nicht abschätzen. Ich habe Herrn RI 1 erklärt, dass bei der
Schulterarthroskopie bis auf die genannten Befunde keine weiteren Verletzungen
gefunden werden konnten, auch kein entsprechendes Korrelat, welches das Ausmass
des Beschwerdebildes vollumfänglich erklären würde. Im angestammten Beruf
als Maler betrachte ich den Patientenauch längerfristig wahrscheinlich als
nicht mehr arbeitsfähig.
Den CO 1 __________ bitte deshalb ich um Aufgebot des Patienten
in die Sprechstunde aufzubieten für eine Standortbestimmung sowie zur
Beurteilung in Hinblick auf Integritätsentschädigung oder berufliche Massnahmen
wie zum Beispiel Umschulung, was wahrscheinlich notwendig sein wird. In meiner
Sprechstunde sind keine weiteren Verlaufskontrollen vorgesehen. Die Physiotherapie
soll aber noch ausgeschöpft werden, denn der Patient kann durchaus bis zu einem
Jahr nach durchgeführtem Eingriff davon profitieren. (…)” (doc. 233 incarto
LAINF; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice mentre il corsivo è della
redattrice).
Al termine della visita medica __________
del 5 aprile 2022, il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, ha
attestato quanto segue:
" (…)
Proposte diagnostiche e terapeutiche
Da un punto di vista chirurgico la situazione secondo il dr.
med. __________ è oramai stabile.
Non si riesce a trovare una motivazione oggettiva al dolore
riferito dall'assicurato in quanto peraltro attivamente arriva a circa 140° in
elevazione mentre invece in posizione attiva l'elevazione non arriva oltre 90°
con uno stop algico. Peraltro, il dr. med. __________ non consiglia neanche
fisioterapia ad un anno dall'intervento. La situazione può quindi
considerarsi stabilizzata.” (doc. 241, pag. 5 incarto LAINF; n.d.r.: il
corsivo è della redattrice)
Il 1° giugno 2022 (doc. 257
incarto LAINF) l’avv. RA 1 ha versato agli atti i certificati medici del 14, 20
e 27 maggio 2022 del dr. med. __________, medico chirurgo specialista in
ortopedia a __________, consultato privatamente dall’assicurato (doc. 258 incarto
LAINF) e il referto del 16 maggio 2022 della artro-tac alla spalla destra (doc.
263 incarto LAINF), di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.5.
Interpellato a tal riguardo dall’CO 1, nell’apprezzamento medico del 13 giugno
2022, il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, ha attestato quanto
segue:
" (…) In
data 16.03.2022 il dr. med. __________ nella ultima consultazione considera il
risultato soddisfacente ma l'assicurato non è completamente privo di dolore e
viene spiegato dal dr med. __________ che non è stato possibile trovare alcun
correlato che spieghi pienamente questo dolore. L'attività di pittore non
sarebbe stata quindi più praticabile, pertanto è stato chiesto al medico CO 1
di convocare l'assicurato per una consultazione e valutazione della situazione
riguardo l'integrazione oppure misure professionali come la riqualificazione.
Non è stato previsto un ulteriore follow up e anche la
fisioterapia è stata considerata inutile perché è circa un anno dal primo
intervento che è stata effettuata senza risultati. Da questo punto di vista,
quindi, appare evidente come l'osservazione artroscopica che è nettamente
superiore a qualunque tipo di esame strumentale dimostra come ha spiegato
correttamente il dr. med. __________ che vi è certamente un lieve
posizionamento in senso posteriore della testa omerale ma che non c'è un
decentramento effettivo. L'intervento è stato fatto proprio per rinforzare
la capsula articolare ulteriormente e soprattutto per dare un ancoraggio
migliore al sovraspinato. Questo proprio per quanto riguarda la possibilità di
evoluzione da un punto di vista di consumo articolare e di recidiva di
lussazione.
Gli effetti sono stati particolarmente buoni come il dr. med. __________
ha fatto notare ma certamente non si poteva pensare di reinserire l'assicurato
nel giro produttivo o in un'attività come pittore ma certamente in un'attività
adeguata. Proprio per questo è stata data un'esigibilità lavorativa sulla base
di quanto rilevato obbiettivamente nel corso della visita medico-assicurativa e
chiaramente seguendo i referti e le indicazioni del dr. med. __________. A questo
punto, quindi, non si comprende francamente il parere del dr. med. __________
ma per un motivo molto semplice, per il fatto che la certificazione non porta
nessun elemento nuovo rispetto a quanto già rilevato dal dr. med. __________.
È evidente che c'è una leggerissima sublussazione posteriore
alla quale però non corrisponde un decentramento della testa omerale e,
infatti, l'assicurato non ha alcun problema nel sollevare fino a 90°. Idem
dicasi per quanto riguarda l'artrosi della spalla che è minima in questa
situazione e anch'essa è stata ampliamente descritta dal dr. med. __________.
Per quanto riguarda poi i trattamenti aggiuntivi va considerato il
fatto che un ulteriore intervento indebolirebbe ulteriormente la situazione
della spalla, non solo da un punto di vista di instabilità ma anche da un punto
di vista di possibilità di complicanza iatrogena come, per esempio, una spalla
congelata o per esempio un ulteriore condizione cicatriziale aggiuntiva che
certamente non gioverebbe alla situazione descritta. Tra l'altro non vi è un
trattamento che possa garantire una guarigione del dolore così come inteso
dall'assicurato, in quanto tutti gli specialisti che hanno visitato
l'assicurato tranne il dr. med. __________ sono ampiamente convinti che non vi
è una prova effettiva della gravità del dolore o perlomeno non si ha una
cognizione di causa tale da poter attribuire una spiegazione del dolore così
come descritto dall'assicurato. A maggior ragione quindi proporre inter-venti
sicuramente è una possibilità aggiuntiva ma bisogna capire che tipo di
interventi e il dr. med. __________ in effetti descrive tale necessità ma non
descrive assolutamente che cosa fare. D'altronde sarebbe interessante capire
chi può garantire una risoluzione non solo del dolore ma anche del quadro
clinico che appare abbastanza stabilizzato da questo punto di vista sia dal
punto di vista del movimento, sia da un punto di vista diagnostico, clinico e
strumentale.
Per quanto riguarda poi la considerazione del dr. med. __________
circa le situazioni future che possono determinarsi da questo intervento
innanzitutto va fatto notare che la valutazione della situazione clinica anche
come artrosi non può essere proiettata nel futuro ma va considerata nel
momento in cui viene effettuata la visita. Questo perché ovviamente se si
può pensare ad un aggravamento, peraltro anche naturale di una situazione di
artrosi iniziale, non si può dire certamente né come né quando questo
aggravamento si potrà determinare. Tale situazione è ulteriormente confermata
sempre dallo stesso dr. med. __________ in cui si ritiene inutile continuare a
fare fisioterapia in quanto questa durante tutto il periodo in cui è stata effettuata
non ha comportato praticamente alcun miglioramento. Ecco perché quindi non è
stato previsto dal chirurgo operatore nessun follow up ulteriore.
Si ritiene quindi di poter confermare che non esistono fatti nuovi
tali da poter consentire un cambiamento di opinione. In particolare,
rispondendo alle domande dell'amministrazione si risponde che:
1. non vi sono delle cure atte a portare un sensibile
miglioramento della situazione con probabilità preponderante.
2. Circa le opzioni date dal dr. med. __________ francamente non
si comprende quali siano in quanto la fisioterapia è stata esclusa e per
quanto riguarda un eventuale intervento bisognerebbe capire quale, in quanto
tutti gli esami possibili sono stati effettuati, sia quello neurologico sia
quello radiologico e in particolare una nuova visione chirurgica che non
indirizza verso trattamenti ulteriori. L'artro-TAC ultima infatti prodotta
dall'assicurato non fa altro che confermare esattamente il referto operatorio
del dr. med. __________.
Si ritiene pertanto di poter confermare il giudizio già espresso a
meno che non vengano prodotti fatti nuovi effettivamente comprovati
strumentalmente.” (doc. 264, pag. 4-6 incarto LAINF)
2.8.3. Nel caso di specie, questo Tribunale
rileva, innanzitutto, che tra l’infortunio (avvenuto in data 6 novembre 2019) e
il momento a partire dal quale lo stato di salute è stato considerato
stabilizzato (dal 1° maggio 2022) sono trascorsi quasi due anni e mezzo (più
precisamente quasi trenta mesi) durante i quali l’Istituto assicuratore ha
pagato le prestazioni.
Chiamato a pronunciarsi in merito
al raggiungimento della stabilizzazione dello stato di salute, il TCA rileva
quanto segue.
Alla luce di quanto emerge dalla
documentazione medica a disposizione riassunta ai considerandi 2.5 e 2.8.2 - in
particolare, da quanto attestato il 16 marzo 2022 dal dr. med. __________,
specialista curante dell’insorgente a far tempo dal 7 maggio 2021 nonché Vice-Primario,
presso la __________ di __________, che ha eseguito l’operazione del 23 agosto
2021 (e confermato pure dal medico di __________, specialista FMH in chirurgia,
al termine della visita medica del 5 aprile 2022) -, ribadito che, secondo la
giurisprudenza federale, la questione della stabilizzazione va valutata in
maniera prospettica, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state
interrotte (dunque, in casu, nel mese di maggio 2022), occorre
ritenere dimostrato che al più tardi al momento in cui l’amministrazione
ha posto termine alle prestazioni di corta durata, non vi erano più misure
terapeutiche atte, con verosimiglianza preponderante, a migliorare notevolmente
le condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente.
Questa Corte condivide la conclusione
dell’Istituto assicuratore secondo cui, in data 1° maggio 2022, lo stato
di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e
della relativa giurisprudenza. La circostanza che, a quel momento, l’insorgente
denunciasse ancora disturbi all’arto superiore destro (dolori oggettivabili e/o
limitazioni funzionali) rispettivamente necessitasse - se del caso - di misure
conservative (ergoterapia e/o fisioterapia e/o infiltrazioni) volte a evitare
un loro aggravamento è irrilevante. Decisivo ai fini del giudizio è soltanto
che a quel momento lo stato della mano destra non poteva più essere sensibilmente
migliorato grazie ad ulteriori terapie.
Il TCA non ignora i certificati medici del 14, 20 e 27 maggio 2022 del dr. med.
__________, medico chirurgo specialista in ortopedia a Milano, consultato
privatamente dall’assicurato (doc. 258 incarto LAINF) rispettivamente il
referto del 16 maggio 2022 della artro-tac alla spalla destra (doc. 263 incarto
LAINF), di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.5. Tuttavia questa documentazione
medica non consente di giungere ad una conclusione differente. Essa è stata
infatti presa in considera-zione nell’approfondito apprezzamento medico del 13
giugno 2022 (doc. 264, pag. 4-6 incarto LAINF) del medico di __________, dr.
med. __________ (che, giova ribadire, è specialista FMH in chirurgia e vanta
un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica) con
considera-zioni approfondite, motivate e convincenti (cfr., in particolare, “(…) l'osservazione artroscopica che è nettamente
superiore a qualunque tipo di esame strumentale dimostra come ha spiegato
correttamente il dr. med. __________ che vi è certamente un lieve posizionamento
in senso posteriore della testa omerale ma che non c'è un decentramento
effettivo. (…). È evidente che c'è una leggerissima sublussazione posteriore
alla quale però non corrisponde un decentramento della testa omerale e,
infatti, l'assicurato non ha alcun problema nel sollevare fino a 90°. Idem
dicasi per quanto riguarda l'artrosi della spalla che è minima in questa
situazione e anch'essa è stata ampliamente descritta dal dr. med. __________.
Per quanto riguarda poi i trattamenti aggiuntivi va considerato il fatto che un
ulteriore intervento indebolirebbe ulteriormente la situazione della spalla,
non solo da un punto di vista di instabilità ma anche da un punto di vista di
possibilità di complicanza iatrogena come, per esempio, una spalla congelata o per
esempio un ulteriore condizione cicatriziale aggiuntiva che certamente non
gioverebbe alla situazione descritta. Tra l'altro non vi è un trattamento che
possa garantire una guarigione del dolore così come inteso dall'assicurato,
(…). (…) non è stato previsto dal chirurgo operatore nessun follow up
ulteriore. (…) tutti gli esami possibili sono stati effettuati, sia quello
neurologico sia quello radiologico e in particolare una nuova visione
chirurgica che non indirizza verso trattamenti ulteriori. L'artro-TAC ultima
infatti prodotta dall'assicurato non fa altro che confermare esattamente il
referto operatorio del dr. med. __________.”), dalle quali il TCA
non ha motivo di scostarsi.
In conclusione il TCA non ritiene
dunque dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla
giurisprudenza federale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che al
più tardi al momento in cui l’amministrazione ha posto termine alle
prestazioni di corta durata, vi fossero ancora delle misure terapeutiche
suscettibili di migliorare sensibilmente le condizioni di salute
infortunistiche dell’insorgente.
Alla luce delle considerazioni
che precedono, le censure ricorsuali volte a criticare l’operato
dell’amministrazione per avere chiuso il caso al 30 aprile 2022 vengono
respinte.
La decisione su opposizione
impugnata nella misura in cui sancisce che al 1° maggio 2022, lo stato
di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF
va, dunque, confermata.
Pertanto, data la stabilizzazione
delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore LAINF convenuto era
dunque legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata (cura medica e
indennità giornaliera) e a valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata.
2.9. Diritto a una rendita
d’invalidità?
2.9.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03
del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che
l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a
sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo
per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in
seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA
prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.
16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra
Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la
DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli
elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o
psichica (fattore medico)
2.
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.9.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado
dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione
attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF
Fatti
I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché
concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha,
più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle
conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare
che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può
far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso
la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa
(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva
può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le
condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda,
che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di
produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro
generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che
gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro
(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività che si
può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno
alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la
fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non
riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di
sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non
si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si
collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in
cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,
p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.9.3
Per chiarire la questione
riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha fatto capo
alla valutazione del 5 aprile 2022 (doc. 241 incarto LAINF) del dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia, il quale ha attestato quanto segue:
" (…)
Diagnosi
Stato dopo lussazione post-traumatica spalla destra in data
06.11.2019
Stato dopo intervento di bone block artroscopico per instabilità
anteriore di spalla con perdita ossea in data 27.05.2020.
Stato dopo intervento di artroscopia diagnostica con rifissazione
sovraspinato con due ancoraggi e tenotomia artroscopica del tendine lungo del
bicipite e subpectorale in data 23.08.2021.
Valutazione
Dichiarazioni soggettive dell'assicurato
Riferisce di avere sempre male anche a riposo e non riesce a
lavorare in elevazione.
Reperti oggettivi
Elevazione attiva 90°, abduzione attiva 80°, rotazione interna L3,
rotazione esterna 40°.
Proposte diagnostiche e terapeutiche
Da un punto di vista chirurgico la situazione secondo il dr. med. __________
è oramai stabile. (…). La situazione può quindi considerarsi stabilizzata.
Aspetti-medico assicurativi
L'assicurato evidentemente non può più svolgere l'attività di pittore però può
essere considerato idoneo secondo la seguente esigibilità lavorativa al 100%.
Esigibilità del lavoro
L'assicurato non ha nessuna limitazione per sollevare pesi molto
leggeri fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta può sollevare pesi
leggeri tra 5 e 10 kg fino all'altezza dei fianchi, mai può sollevare pesi
medi, pesanti e molto pesanti fino all'altezza dei fianchi, mai può sollevare
oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg ed oltre.
Nessuna limitazione per il lavoro leggero o di precisione o per il
lavoro medio, mai può effettuare lavoro pesante, manuale rozzo e molto pesante.
La rotazione della mano è consentita senza limita-zione, mai può effettuare
lavori sopra la testa, di rado può salire su scale a pioli, l'uso delle due
mani è consentito senza nessuna limitazione. (…)” (cfr. doc. 241, pag. 5 e 6
incarto LAINF).
2.9.4
Nella concreta evenienza questo
Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario il 5
aprile 2022 (doc. 241 incarto LAINF), posta alla base della decisione
avversata.
Il TCA non ignora i certificati
medici del 16 marzo 2022 del dr. med. __________ (doc. 233 incarto LAINF) e i
certificati medici del 14, 20 e 27 maggio 2022 del dr. med. __________, medico
chirurgo specialista in ortopedia a __________, consultato privatamente
dall’assicurato (doc. 258 incarto LAINF), di cui si è già ampiamente detto al
consid. 2.3.4. Tuttavia essi non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno lievi -
circa la fondatezza dell'approfondito parere espresso dallo specialista
interpellato dall’istituto assicuratore resistente al termine della visita __________
di chiusura del 5 aprile 2022 (doc. 241 incarto LAINF), con considerazioni
puntuali e convincenti, con espresso riguardo alla situazione clinica
dell’assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata dal
medico fiduciario come pure dell’esigibilità lavorativa posta dal medesimo
medico specialista e della capacità lavorativa residua in attività adeguate, di
cui si è già ampiamente detto al consid. 2.4.3.
Del resto, né il dr. med. __________
né il dr. med. __________ si sono espressi in merito alla capacità lavorativa
residua dell’assicurato. Agli atti non risultano difatti certificati
medici(-specialistici) che attestino una differente capacità lavorativa residua
dell’assicurato o una differente esigibilità lavorativa.
In simili circostanze, il TCA non condivide l’argomentazione del patrocinatore
del ricorrente, secondo cui il suo cliente non presenterebbe la capacità
lavorativa residua indicata dal medico di __________, il quale non avrebbe
tenuto debitamente conto dei dolori di cui soffre il suo assistito alla spalla
destra sia di giorno sia di notte (e della conseguente mancanza di riposo
notturno) a causa dell’infortunio del 6 novembre 2019.
Del resto, per i motivi già ampiamente
esposti al considerando 2.7, la fattispecie deve essere esaminata, facendo
astrazione dalla sintomatologia algica non oggettivabile alla spalla destra
denunciata dall'insorgente, che non risulta essere in nesso di causalità
adeguato con l’infortunio in esame.
Va peraltro rilevato che gli impedimenti funzionali che presenta l’insorgente
sono quelli che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito
danni alle spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare,
rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché
d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra
dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021,
consid. 2.4.4, STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021 consid. 2.6; STCA 35.2021.58
del 18 ottobre 2021, consid. 2.4.3 e numerosi rinvii giurisprudenziali ivi
citati; STCA 35.2021.81 del 7 febbraio 2022, consid. 2.4.4 e STCA 35.2022.51
del 12 settembre 2022, consid. 2.3.5).
L'esigibilità indicata dal medico
fiduciario risulta inoltre plausibile alla luce dei precedenti
giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni
nell'utilizzo degli arti superiori (cfr., tra le tante, STCA 35.2020.72 dell’8
marzo 2021 consid. 2.4.4; STCA 35.2021.5 del 18 maggio 2021 consid. 2.3.4; STCA
35.2021.44
del 16 agosto 2021 consid. 2.6, STCA 35.2021.9 del 20 settembre
2021, consid. 2.3.3; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021, consid. 2.4.3 e
numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2021.72 del 24 gennaio
2022, consid. 2.7; STCA 35.2022.10 del 16 maggio 2022, consid. 2.4.4 e la STCA
35.2022.51
del 12 settembre 2022, consid. 2.3.5).
Sempre in merito ai precedenti
giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo
degli arti superiori, giova qui ricordare la STCA 35.2017.37 del 23 novembre
2017.
(che è stata confermata dall’Alta Corte con STF 8C_32/2018 del 7 gennaio
2019), in particolare il consid. 2.6 nel quale il TCA ha rilevato quanto segue:
" (…) Ad
esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere
a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive,
trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi
infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito
nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità
era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio,
il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva
unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente
confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale
ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che,
secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata
praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza
forza.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p.
347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit
funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di
svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza
con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto
ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta
incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in
attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei
compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:
"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito
flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità
nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del
nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA
succitata, consid. 2.6.).
Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid.
5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici
mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un
chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un
magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla
spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura
della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei
muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e
lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione
acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro
(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2,
riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla
mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e
del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con
instabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo
praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità
lavorativa dal profilo ortopedico.
In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha
dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non
bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa,
della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.
Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra
sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale,
per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era
attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo
immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.
In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha
confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione
dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega circolare, è stato
ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del
sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di
precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.
Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4
maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale,
nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto
inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle
carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di svolgere, a
tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.
In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale
ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "tassametrista-impiegato-operaio", che -
mentre usciva dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un
trauma distorsivo alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia
rotatoria a livello di sovraspinato e nella porzione craniale del
sottoscapolare e, successivamente - mentre andava a prendere l'automobile al
proprio domicilio - è scivolato sul ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione
su entrambi i polsi e dolori di contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando
una re-rerottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e una rottura
della cuffia dei rotatori della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo
pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le
limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito alle spalle.
In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale
ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "autista" con qualifica di
"impiegato-operaio", che - mentre stava caricando il camion - era
caduto dalla rampa di carico, riportando una frattura del capitello radiale
sinistro tipo Mason II e una frattura composta dello spigolo esterno del
processo coronoideo dell'ulna) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un
rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al gomito sinistro
(adominante).
In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo Tribunale
ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato
(di professione "muratore" che, a causa di un infortunio
professionale con una sega circolare, aveva subito un intervento di amputazione
trans-P2 del IV dito a destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un
rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico alla mano destra (dominante), e,
quindi, un lavoro leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e
della manipolazione di attrezzi (anche di precisione) che non richiede
un'ottima presa della mano destra e sinistra nel contempo rispettivamente
un'ottima agilità di ambedue le mani contemporaneamente.
In una sentenza 35.2016.103 del 23 marzo 2017 questo Tribunale ha
ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "parrucchiere" che, a causa di tre
infortuni non professionali, aveva riportato delle limitazioni al gomito
sinistro dominante), era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento
completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal
danno alla salute infortunistico (e più precisamente: prevalentemente impedito
nei movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di pro-supinazione del gomito
sinistro specie se contro resistenza o con pesi superiori i kg. 2-3 e possibile
l'esecuzione ripetitiva di non più di 3-4 movimenti al minuto).
Infine, in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha
giudicato completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un
assicurato che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra
con sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una
situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.
Va inoltre rilevato che il concetto d’invalidità è riferito a un
mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta
implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di
manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e
Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è
in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche
(RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le
attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle
macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che
possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002
UV Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3
aprile 2009 consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha
ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un braccio,
esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio: (…).
Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF
8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20
consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del
lavoro vi sono possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per
persone che vanno ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre
possono ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri (cfr., fra le tante, STCA
35.2017.2
del 2 ottobre 2017, consid. 2.6).”
(cfr. STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.4; STCA
35.2021.44
del 16 agosto 2021, consid. 2.6; STCA 35.2021.9 del 20 settembre
2021, consid. 2.2.3; STCA 35.2022.10 del 16 maggio 2022, consid. 2.4.4 e la
STCA 35.2022.51 del 12 settembre 2022, consid. 2.3.5).
(cfr. pure la STCA 35.2021.9 del
20.
settembre 2021, consid. 2.2.3, ove questa Corte ha ritenuto abile al 100% in
attività adeguate al danno infortunistico subito un assicurato che, dopo essere
scivolato, è caduto a terra, riportando una frattura del polso destro
pluriframmentaria rispettivamente la STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021,
consid. 2.8, ove questa Corte ha ritenuto abile al 100% in attività adeguate al
danno infortunistico subito un’assicurata che, dopo essere scivolato, è caduto
a terra, riportando una frattura scomposta del radio distale e la frattura
dello stiloide ulnare al polso sinistro rispettivamente la STCA 35.2021.81 del
7.
febbraio 2021, consid. 2.4.4, ove questa Corte ha ritenuto abile al 100% in
attività adeguate al danno infortunistico subito un assicurato che, dopo essere
scivolato, è caduto a terra, riportando una lesione SLAP II alla spalla
destra).
2.9.5
In conclusione, il TCA non ha quindi
motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal medico fiduciario, che ha
proceduto ad una visita personale accurata dell'assicurata, è specialista della
materia che qui ci occupa e vanta pure un’ampia esperienza in materia di
medicina assicurativa.
Alla luce di quanto appena
esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V
233.
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;
RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551
e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali
(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di
svolgere un’attività lavorativa adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati
dal medico di __________, dr. med. __________ al termine della visita medica
del 5 aprile 2022: cfr. doc. 241 incarto LAINF) a tempo pieno e con un
rendimento completo, compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla
salute infortunistico.
2.9.6
In esito alle considerazioni che
precedono, il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove (cfr., in
particolare, l’esperimento di una “perizia medica”, richiesta dal
patrocinatore del ricorrente: cfr. doc. I, pag. 11), ritenendo la situazione
sufficientemente chiarita.
Va qui pure ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove
cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,
122.
V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.10
Stante quanto precede la richiesta
del patrocinatore dell’insor-gente volta ad ottenere che il calcolo della
rendita sia “sospeso ed in seguito rivisto” (doc. I, pag. 7) deve essere
respinta.
2.11
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che,
secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento
dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr.,
pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio
2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002
consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002
consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2).
Nel caso di specie sono quindi determinanti, come corretta-mente ritenuto
dall’amministrazione, i dati del 2022, essendo stato ritenuto lo stato di
salute stabilizzato a partire dal 1° maggio 2022 (cfr. consid. 2.3.4).
2.12
Per quanto concerne il reddito da
valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione
avversata, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2022, avrebbe
realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 70'714.-, determinato in base alla
TA1 2018, settore costruzioni ramo 41-43, attività semplici e ripetitive,
livello 1, uomini, aggiornato al 2022, visto che “al momento dell’infortunio
correva un termine di disdetta del rapporto di lavoro” (doc. 250, pag. 2).
Per costante giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata
al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo sino
all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza
l’infortunio, il reddito da valido deve essere desunto dai dati della
rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, la
STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; la
STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e riferimento ivi
citato e la STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e
riferimenti ivi citati; in questo senso, si veda pure L. GRISANTI, Nuove regole
per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; cfr., tra le
tante, la STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.6.1). Questa giurisprudenza
è stata confermata anche nella STF 8C_260/2020 del 2 luglio 2020 pubblicata in
SVR 2020 IV Nr.71.
In caso di assicurati che hanno
perso il lavoro per motivi estranei all’invalidità va preso in considerazione
il salario statistico conseguibile nell'ultima professione esercitata,
rispettivamente conseguibile in funzione dei titoli di studio ed in base
all'esperienza professionale concreta e non il salario statistico conseguibile
in un'attività semplice e ripetitiva (cfr. STCA 32.2013.61 del 22 novembre
2013; STCA 32.2013.216 del 22 settembre 2014, STCA 32.2017.175 del 30 maggio
2018, STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019; STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019,
consid. 2.6; STCA 35.2019.57 del 14 ottobre 2019, consid. 2.6).
Dalle tavole processuali emerge
che il 30 ottobre 2019 l’assicurato è stato licenziato “a causa diminuzione
del lavoro” con effetto all’8 novembre 2019 (cfr. doc. 2 e doc. 9 incarto
LAINF) e l’infortunio ha avuto luogo il 6 novembre 2019 (cfr. doc. 1 incarto
LAINF).
Conformemente alla citata giurisprudenza, l’amministrazione ha pertanto
stabilito correttamente il reddito da valido dell’assicurato in base alla TA1
2018, settore costruzioni ramo 41-43, attività semplici e ripetitive, livello
di qualifica 1, aggiornandolo al 2022.
L’importo di fr. 70'714.-, così
determinato e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto
proprio da questa Corte.
Il "reddito da valido"
per il 2022 ammonta, quindi, a fr. 70'714.-.
2.13
2.13.1
Per quanto concerne il reddito da
invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio
la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido
fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati
su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte
federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore
infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro
entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto,
come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio
del gruppo cui è fatto riferimento.
Questa giurisprudenza è stata
confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella
sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.
L’Alta Corte, relativamente ai
dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni
(SVR 2007 UV nr. 17, STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una sentenza 32.2007.165 del 7
aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio
2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in
una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella
stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima
percentuale (al riguardo cfr. GRISANTI, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311
seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23
aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se
l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto
la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una
differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49
consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
(325) e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata
confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.
Nella DTF 129 V 472 consid.
4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica
compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava
soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure
la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).
Con comunicazione del 19 ottobre
2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali
delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di
utilizzare le DPL e avrebbe applicato unicamente i dati statistici RSS (cfr.
STF 8C_368/2018 del 28 marzo 2019 consid. 4.3).
2.13.2
Per quanto concerne il reddito da
invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione
avversata, con il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2022, avrebbe
realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 69'061.-.
Il salario “da invalido” è stato
quantificato sulla base della “media totale, livello 1, uomo, dei citati dati
statistici (RSS, tabella TA1_tirage_skill_level). Ciò significa che, un uomo
chiamato a svolgere attività semplici percepisce nel 2018 CHF 67'766.67. Dopo
l’adeguamento salariale dello 0.9% per il 2019, dello 0,8% per il 2020 e del
0.1% sia per il 2021 che per il 2022 (ultima stima trimestrale a disposizione),
risulta un importo di CHF 69'061.00. L’CO 1 ha pure puntualizzato che
“considerate le relativamente blande limitazioni funzionali, una deduzione
sociale ai sensi della giurisprudenza (DTF 126 V 75) non è giustificata.” (doc.
247.
e 250 incarto LAINF).
Il patrocinatore dell’assicurato
ha sostanzialmente contestato cautelativamente il reddito da invalido, in
quanto ritenuto manifestamente inferiore rispetto a quanto indicato
dall'assicuratore infortuni, considerata la effettiva capacità lavorativa
residua del suo assistito (doc. I, pag. 7).
A questo proposito, considerato
che la capacità lavorativa residua (100% tempo e rendimento) dell’assicurato in
attività adeguate è stata confermata (cfr. consid. 2.4.4), le censure
ricorsuali volte a contestare il reddito da invalido sono respinte.
L’importo di fr. 69'061.00 -
desunto dalla TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1,
uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato al 2022 - può senz’altro essere
fatto proprio da questa Corte.
Su tale cifra l’CO 1 non ha
operato alcuna riduzione sociale nella decisione avversata (doc. 247 e 250
incarto LAINF).
Tenuto conto del riserbo di cui
deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V
393.
consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione
sociale, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Il "reddito da
invalido" ammonta, quindi, per il 2022 a fr. 69’061.
2.14
Confrontando ora il reddito da
invalido di fr. 69'061.- con il relativo reddito da valido di fr. 70'714, si
ottiene per il 2022 un grado d’invalidità del 3% ([70'714 - 69'061] x 100 :
70'714 = 2.34% arrotondato al 2% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130
V 121).
A ragione dunque l'CO 1 non ha
riconosciuto il diritto ad una rendita LAINF, non raggiungendo il grado d’invalidità
la soglia pensionabile del 10%. La decisione dell'CO 1 che nega il diritto a
una rendita d’invalidità va, di conseguenza, confermata.
2.15
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le
spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 25
luglio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una
controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. ARES BERNASCONI, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La richiesta del patrocinatore
dell’insorgente volta ad ottenere che il calcolo della rendita sia “sospeso
ed in seguito rivisto” (doc. I, pag. 7) è respinta.
2. Il ricorso è respinto.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti