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Decisione

35.2022.56

Spalla. Causalità adeguata. 4 criteri. Stabilizazzione dello stato di salute. Giurisprudenza in merito a esigibilità lavorativa in caso di danni agli arti superiori. Grado d'invalidità: 3%

10 ottobre 2022Italiano87 min

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.56

PC/DC/sc

Lugano

10 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 luglio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 15 giugno 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 7 novembre 2019 la ditta __________

di __________ ha informato l’CO 1 che il proprio dipendente RI 1 - nato il __________

1988, attivo dal 2 maggio 2019 a tempo pieno (su chiamata e licenziato “a

causa diminuzione del lavoro” con effetto all’8 novembre 2019) in qualità

di “pittore” - in data 6 novembre 2019, mentre, si trovava in un

cantiere a __________ e stava “rasando” una parete, verso le ore 14:00,

ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla spalla destra che

nell’occasione si lussava e si autoriduceva (doc. 1, 2, 3, 5, 9 10 e 48 incarto

LAINF).

Una radiografia della spalla

destra del 6 novembre 2019 non ha messo in evidenza lesioni osteoarticolari

traumatiche (doc. 12 incarto LAINF).

A seguito dell’infortunio

l’assicurato ha sviluppato una instabilità anteriore della spalla destra con

perdita ossea (doc. 28 e 49 incarto LAINF), trattata chirurgicamente il 27

maggio 2020 dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica,

presso l’Ospedale __________ di __________, con un intervento di Bone Block

artroscopico (doc. 75 e 76 incarto LAINF).

A causa della persistenza dei dolori come pure delle difficoltà funzionali alla

spalla destra, RI 1 si è sottoposto a svariate indagini, che sono state

effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica

come pure a diverse visite mediche specialistiche (anche in Svizzera interna).

Egli si è sottoposto anche a regolari sedute di fisioterapia.

Il 23 agosto 2021 RI 1 si è sottoposto ad un intervento di artroscopia

diagnostica con rifissazione del tendine sovraspinato con due ancoraggi e

tenotomia artroscopica del tendine lungo del bicipite e subpectorale, ad opera

del dr. med. __________, Vice-Primario, presso la __________ di __________ (doc.

199 e 208 incarto LAINF).

A causa della persistenza dei

dolori come pure delle difficoltà funzionali alla spalla destra, RI 1 ha

continuato a sottoporsi regolarmente alle sedute di fisioterapia come pure alle

visite di controllo in Svizzera interna.

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Dopo aver preso atto dei risultati

della visita medica __________ del 5 aprile 2022, eseguita dal dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia (giusta il quale lo stato di salute

dell’assicurato andava ritenuto stabilizzato ed egli abile al 100% in

un'attività confacente con le limitazioni derivanti dal danno alla salute

infortunistico: doc. 241, pag. 5 e 6 incarto LAINF) e anche della valutazione

della menomazione dell’integrità (IMI) del 5 aprile 2022 del precitato medico

di __________ (doc. 240 incarto LAINF), in data 6 aprile 2022,

l’amministrazione ha sospeso le prestazioni di corta durata dal 1° maggio 2022

(doc. 244 incarto LAINF).

1.3. Alla chiusura del caso, con

decisione del 21 aprile 2022, l’CO 1 ha rifiutato di concedere all’assicurato

(ritenuto abile al 100% in “un’attività lavorativa di precisione leggera

fino a mediamente pesante senza necessità di pause aggiuntive”) una rendita

d’invalidità (in quanto, dal raffronto dei redditi, considerati nel 2022 un reddito

da valido di fr. 70'714.00 e un reddito da invalido di fr. 69'061.00, risultava

un discapito economico, non pensionabile, del 2.34%) e gli ha assegnato

un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 250 incarto

LAINF).

1.4. A seguito dell’opposizione del 1° giugno

2022 presentata da dall’avv. RA 1 (doc. 257 incarto LAINF), preso atto dei

certificati medici del 14, 20 e 27 maggio 2022 del dr. med. __________, medico

chirurgo specialista in ortopedia a __________ (doc. 258 incarto LAINF) e del

referto del 16 maggio 2022 della artro-tac alla spalla destra (doc. 263 incarto

LAINF) e dopo avere raccolto agli atti l’apprezzamento medico del 13 giugno

2022 del precitato medico fiduciario (doc. 264 incarto LAINF), con decisione su

opposizione del 15 giugno 2022 (doc. 267 incarto LAINF), l’CO 1 ha confermato

integralmente la precedente decisione del 21 aprile 2022.

1.5. Con tempestivo ricorso del 25

luglio 2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto quanto

segue:

" 1. II presente

gravame è accolto.

Di conseguenza:

§ La decisione su opposizione di data 15 giugno 2022 è annullata e

riformata nel senso che è immediatamente ripristinato, le prestazioni in

conformità alla LAINF al signor RI 1.

§ Nel contempo, l'incarto è retrocesso a CO 1 affinché proceda a

far effettuare una perizia medica specifica che dovrà procedere a valutare lo

stato attuale nonché, dopo puntuali ulteriori esami medici, indicare la via da

percorrere onde poter portare alla guarigione del signor RI 1.

2. Sussidiariamente, la perizia medica specifica di cui sopra è ordinata

direttamente da questo Lodevole Tribunale.” (doc. I, pag. 11).

Il patrocinatore

dell’insorgente lamenta sostanzialmente una prematura chiusura della pratica da

parte dell’CO 1, visto che l’assicurato, che continua ad avere forti dolori,

necessita di proseguire gli accertamenti medici del caso al fine di determinare,

nell’ambito di una perizia medica, il proseguo delle cure, conservative e/o

chirurgiche per migliorare il suo status. Il rappresentante del

ricorrente contesta anche la valutazione medica operata dal medico di __________

(piena capacità lavorativa residua in attività adeguate), in quanto non avrebbe

tenuto debitamente conto dei dolori di cui soffre il suo assistito alla spalla

destra sia di giorno sia di notte (e della conseguente mancanza di riposo

notturno) a causa dell’infortunio del 6 novembre 2019. Il calcolo della rendita

andrebbe pertanto “sospeso ed in seguito rivisto” (doc. I, pag. 7). Delle

ulteriori argomentazioni del patrocinatore dell’insorgente, si dirà, per quanto

necessario nei considerandi in diritto.

1.6. Con risposta del 26 agosto 2022

(doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare,

l’amministrazione ha puntualizzato quanto segue: “A differenza di quanto

preteso con il ricorso l’CO 1 non ha chiuso frettolosamente il caso visto che

ha versato l’indennità giornaliera per due anni e mezzo circa e disposto diversi

accertamenti specialistici.” (cfr. doc. III, pag. 3).

1.7. In data 29 agosto 2022 il TCA ha

intimato la risposta di causa al patrocinatore del ricorrente, assegnando alle

parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova

(doc. IV). A tutt’oggi le parti sono rimaste silenti.

considerato, in diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le

fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019

dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022)

poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al

TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura

nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza

che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia

in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Nel caso concreto, oggetto di

contestazione è la stabilizzazione dello stato di salute al 1° maggio 2022.

Parimenti litigiosa è la valutazione medica operata dall’amministrazione

(capacità lavorativa residua del 100% con pieno rendimento in attività adeguate

attestata dal medico di fiducia dell’CO 1) e, di conseguenza, il grado di

invalidità (2.34%) dell’assicurato.

Non è invece contestata, ed esula quindi dalla presente vertenza, l’IMI

assegnata del 15%.

Preliminarmente il TCA è tenuto ad esaminare se l’CO 1 era legittimato a negare

sostanzialmente la propria responsabilità relativamente alla "complessa

sintomatologia dolorosa" alla spalla destra riferita dal ricorrente,

oppure no.

2.3. Complessa sintomatologia

dolorosa alla spalla destra: causalità naturale ed adeguata con l’infortunio

del 6 novembre 2019?

2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato

ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43

consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato

totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito

d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle cure

cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta Corte ha inoltre precisato

che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF

va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino

della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata

dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

2.3.2. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire

se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità

naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo

il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle

attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la

disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;

DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza

di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa

essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano

un ruolo causale. Pertanto, la

cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente

prima dell'infortunio (status quo ante);

-

quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine).

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.

consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che

l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.3.3. Occorre inoltre rilevare che il

diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di

causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa

adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose

e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto

come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea

generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e

sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il

nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le

prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus

dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.3.4. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare

l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici

sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli

infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti

o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media

gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si

deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato

ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo.

In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in

considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

-

la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente

la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata eccezionalmente

lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

-

la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

-

il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

-

il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è necessario che

tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico

criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando

l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi

gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di

quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi

oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il

carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb

e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.

consid. 4a).

2.3.5. La più recente giurisprudenza federale

applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a

infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona

assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata

mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti.

Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili

non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento

traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e

riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però

momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza

del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso

di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla

questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF

135 V 465 consid. 5.1).

Ad esempio, questo principio è

stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010

consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che

era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del

nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi

a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla

salute organico, il TF ha esaminato il caso dal profilo della causalità

adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai

traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice

contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era

data.

In una sentenza 8C_291/2012

dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a proposito

di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato all’arto

inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore neuropatico

provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati né

neurologicamente né mediante esami strumentali per immagini.

2.4. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF dell'8

luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V

160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

Giova qui infine ricordare un

principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello

secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.

(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della

diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in

caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico

curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2; STCA 32.2020.88 del 31 maggio 2021,

consid. 2.5).

Giova qui rilevare che, nella STF

9C_532/2020 del 13 ottobre 2021, al consid. 4.1, l’Alta Corte ha ribadito che:

" Di

principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per

cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in

caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”

2.5. Dalle carte processuali si evince,

in particolare, che l’assicurato, a causa di una instabilità anteriore della

spalla destra con perdita ossea (doc. 28 e 49 incarto LAINF) sviluppata in

seguito all’infortunio del 7 novembre 2019, si è sottoposto il 27 maggio 2020

ad un intervento di Bone Block artroscopico, ad opera del dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica, presso l’Ospedale __________ di __________

(doc. 75 e 76 incarto LAINF).

A causa della persistenza dei

dolori come pure delle difficoltà funzionali alla spalla destra, RI 1 si è

sottoposto a regolari sedute di fisioterapia e a svariate indagini, che sono

state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine

radiologica come pure a diverse visite mediche specialistiche (anche in

Svizzera interna).

Egli si è, in particolare,

sottoposto il 2 dicembre 2020 ad una ARTRO-RM della spalla destra (che non ha

evidenziato lesioni della cuffia dei rotatori: cfr. doc. 110 incarto LAINF), il

2 febbraio 2021 ad una TAC della colonna cervicale nativa (che ha evidenziato

una minima discopatia C5-C6, nessun conflitto radicolare e diametri canalari

conservati: cfr. doc. 131 incarto LAINF), il 17 febbraio 2021 ad una visita

reumatologica da parte del dr. med. __________, che ha attestato quanto segue:

" (…) Ho

effettuato una ecografia funzionale delle due spalle. La sx è normale, a dx

nessuna tendinite, minima lesione intra tendinea del sovraspinato con minimo

versamento articolare. CRP nella norma <5 mg/L.

La causa dei dolori del paziente non è chiara, sicuramente vengono

dalla spalla con netta diminuzione della mobilità con dolori provocabili da

essa. Senza terapia il dolore si è espanso. La RM cervicale non spiega i

dolori, nemmeno la minima lesione del sovraspinato. Una low infection mi sembra

poco probabile, assenza di versamento articolare. L'intervento sarà andato bene

ma il risultato funzionale è caratterizzato da netta diminuzione della mobilità

e dolori, il paziente non accetta tale evoluzione anche perché apparentemente

gli era stata promessa un'evoluzione positiva nel giro di tre mesi.

Personalmente ho introdotto Arcoxia 0-0-1 per i dolori.

Potenzierei la fisioterapia ad almeno due sedute alla settimana. Se ancora

persistono i dolori si potrebbe introdurre il Lyrica. Consiglio una valutazione

neurologica che può essere fatta in Svizzera per la diagnosi di plessite che a

me non pare presente ma non sono neurologo. Una Slow infection mi pare poco

probabile con PCR nella norma e assenza di versamento alla sonografia.

Il paziente mi ha detto di un eventuale altro intervento, sarei

prudente e farei prima un'infiltrazione intraarticolare con Lidocaina per

localizzare l'origine dei dolori. Non ne ho fatte ora. Lascio alla CO 1 e Dr. __________

se procedere con una seconda opinione ortopedica. Tra 6 settimane rivedrò il

paziente secondo suo desiderio per vedere come va con l'antinfiammatorio e

decidere se introdurre il Lyrica. (…)” (doc. 141, pag. 2 e 3 incarto LANIF).

L’11 marzo 2021 l’assicurato si è

sottoposto ad una visita neurologica da parte del dr. med. __________, che ha

attestato quanto segue:

" (…). Lo

stato neurologico degli arti superiori è risultato nella norma in particolare

nessun chiaro deficit della forza o della sensibilità, riflessi ben evocabili e

simmetrici. Nella norma anche l'esame ENMG suelencato, unicamente vi è una

minima sindrome del tunnel carpale destra che si esprime con un lieve aumento

della latenza motorica distale del nervo mediano destro. Questa minima sindrome

del tunnel carpale potrebbe comunque spiegare le disestesie e parestesie

formicolanti accusate dal paziente alla mano destra nelle ore notturne.

Altrimenti nessuna spiegazione neurologica dei dolori accusati a

livello della spalla destra, nessun segno clinico o elettrofisiologico di

neuropatie locali, di una patologia a carico del plesso brachiale destro o di

radicolopatie cervicali. (…)” (doc. 151, pag. 2 incarto LAINF).

Il 31 marzo 2021 il dr. med. __________

ha comunicato alla CO 1 quanto segue:

" (…) ho

rivisto il paziente il 31.03.2021. La situazione francamente non si è

modificata e il Dr. __________, nel suo rapporto del 16.03.2021, esclude il

problema di un'infiammazione del plesso come da me già sospettato.

A questo punto non penso ci sia altra soluzione per una seconda

opinione prima di decidere per un ulteriore intervento. Lascio a voi decidere

dove. (…)” (doc. 163 incarto LAINF).

Il 7 maggio 2021 RI 1 è stato

preso a carico (doc. 169 incarto LAINF) dal dr. med. __________, Vice-Primario,

presso la __________ di __________, il quale - dopo averlo sottoposto il 4

giugno 2021 ad una SPECT/CT (che ha evidenziato quanto segue: “1. Bei Status nach Rekonstruktion Glenoid rechts

inferior anterior mittels Knochenaufbau/Cerclage mittels weichteildichten

Struktur/Naht vollständiger Durchbau ohne Darstellung einer Pseudarthrose bei

morphologisch mässiggradiger Omarthrose mit vor allem Ausdünnung der knorpligen

Strukturen posterior mit diskreter posterior Luxationsstellung des Humeruskopf.

Einflussphase/Frühphase unauffällig, keine relevanten inflammatorischen

Zeichen. 2.Ansonsten unauffällige Skelettszintigraphie.”; cfr. doc.

204 incarto LAINF) - ha eseguito il 23 agosto 2021 un intervento di artroscopia

diagnostica con rifissazione del tendine sovraspinato con due ancoraggi e

tenotomia artroscopica del tendine lungo del bicipite e subpectorale (doc. 199

e 208 incarto LAINF).

A causa della persistenza dei

dolori come pure delle difficoltà funzionali alla spalla destra, RI 1 ha

continuato a sottoporsi regolarmente alle sedute di fisioterapia come pure alle

visite di controllo in Svizzera interna.

Il 16 marzo 2022 il dr. med. __________

ha attestato quanto segue:

" (…)

Hauptdiagnosen

- St.n. diagnostisch-therapeutischer Schulterarthroskopie rechts

mit arthroskopischer Kapsellabrum-Reraffung mit 2 BioSuturetak-Anker 2.4,

arthroskopische Tenotomie der langen Bicepssehne und

subpectorale Tenodese in Tension-Slide-Technik, 23.08.2021 m/b

- Intraoperativ Rezidiv-Instabilität mit partiell eingeheiltem

Kapsellabrum ventro-caudal m/b

- St.n. ako ventro-caudaler Schulterstabilisation mit

Knochenblock, fecit Dr. __________, extern 27.05.2020

- Pulley-Läsion

(…).

Beurteilung und Prozedere

Ein halbes Jahr nach oben genanntem Revisionseingriff ist der Verlauf

aus schulterorthopädischer Sicht zufriedenstellend. Rein bezüglich der

Schmerzproblematik, des Bewegungsumfangs konnten wir gewinnen, ganz

beschwerdefrei ist der Patient aber nicht geworden. Es stellt sich hier auch

die Frage längerfristig, ob er im weiteren Verlauf definitiv schmerzfrei werden

wird. Ich kann dies nicht abschätzen. Ich habe Herrn RI 1 erklärt, dass bei

der Schulterarthroskopie bis auf die genannten Befunde keine weiteren

Verletzungen gefunden werden konnten, auch kein entsprechendes Korrelat,

welches das Ausmass des Beschwerdebildes vollumfänglich erklären würde.

(…)” (doc. 233 incarto LAINF; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice

mentre il corsivo è della redattrice)

Al termine della visita medica __________

del 5 aprile 2022, il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, ha

attestato quanto segue:

" (…)

Proposte diagnostiche e terapeutiche

Da un punto di vista chirurgico la situazione secondo il dr. med. __________

è oramai stabile. Non si riesce a trovare una motivazione oggettiva al

dolore riferito dall'assicurato in quanto peraltro attivamente arriva a

circa 140° in elevazione mentre invece in posizione attiva l'elevazione non

arriva oltre 90° con uno stop algico.” (doc. 241, pag. 5 incarto LAINF; n.d.r.:

il corsivo è della redattrice)

Il 1° giugno 2022 (doc. 257

incarto LAINF) l’avv. RA 1 ha versato agli atti i certificati medici del 14, 20

e 27 maggio 2022 del dr. med. __________, medico chirurgo specialista in

ortopedia a Milano, consultato privatamente dall’assicurato (doc. 258 incarto

LAINF).

Nel primo certificato medico, lo

specialista in questione ha attestato quanto segue:

" Caso

complesso spalla dx multioperata (vd relazione CO 1). Visione immagini

intervento 23.08.21 lesione alpsa + lesione cuffia superiore operato x

ligamento plastica e tenodesi sottoscapolare e bicipite. Clinicamente spalla

dolorosa, mobile non valutabile con test causa dolore. X indagare meglio Io

stato della spalla destra si pianifica ar-tro-TC da eseguire lunedì p.v. ore 14.00

c/o __________, prof. __________. Mi raccomando duplice copia CD. Seguirà 2°

visita x conclusioni basate sull'esame radiologico sopraccitato.”

(doc. 258, pag. 8 e 9 incarto LAINF)

Nel secondo certificato medico,

lo specialista in questione ha attestato quanto segue:

" 2°

certificato

II paziente ha chiesto un parere sulla spalla dx multi-operata. Ho

spiegato al pz che essendo dolente la spalla era necessaria valutarla tramite

un esame (vd allegato).

In sintesi se il referto persiste

1.Tendinosi cuffia rotatori con malacia con lesione subtotale.

2.Incongruenza articolare gleno-omerale con scivolamento

posteriore

3.Erosione glena antero-inferiore in sede innesto

In sintesi l'esame documenta

1.Problemi di sofferenza cronica cuffia dei rotatori

2.Incongruenza articolare glena con condropatia di grado elevato.

Il pz necessita di accurata disamina del suo caso presso il suo

ente assicurativo x valutare passi successivi.” (doc. 258, pag. 10 e 11 incarto

LAINF).

Nel terzo certificato medico, lo

specialista in questione ha attestato quanto segue:

" Aggiunta

2° certificato su richiesta del sig. RI 1.

La documentazione artro-TAC evidenzia una complessa patologia

triplice

A. incongruenza articolare e alterazione legamenti articolari

B. Importante malacia-tendinosi cuffia

C. Artrosi gleno omerale

Ipotesi su cosa fare

1. In caso di chiusura adeguato indennizzo che tenga i tre danni e

la irreversibile artrosi e impedimenti attuali e futuri sulla capacità di

guadagno.

2. Proseguire un percorso terapeutico basato su

- rieducazione

- indagini strumentali (artro-RM o artroscopia)

- pianificazione eventuale 3° intervento.” (doc. 258, pag. 12 e 13

incarto LAINF)

Il 1° giugno 2022 (doc. 257

incarto LAINF) l’avv. RA 1 ha versato agli atti anche il referto del 16 maggio

2022 della artro-tac alla spalla destra, giusta il quale:

" L'indagine

artro-TC è evidenza, quindi, una sofferenza cronica dei tendini del

sovraspinato e dell'infraspinato, di aspetto malacico con lesione non a tutto

spessore, ma passaggio di MdC nella borsa subacromion-deltoidea, attraverso

barriera tendinea degenerata.

Esiti di capsuloplastica secondo Latarjet, residua aspetto lasso

della capsula con condropatia erosiva di alto grado dell'emiporzione inferiore

della glena della capsula con condropatia erosiva di alto grado

dell'emiporzione inferiore della glena.” (doc. 263 incarto LAINF)

Interpellato a tal riguardo dall’CO

1, nell’apprezzamento medico del 13 giugno 2022, il dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia, ha attestato quanto segue:

" (…). In

data 16.03.2022 il dr. med. __________ nella ultima consultazione considera il

risultato soddisfacente ma l'assicurato non è completamente privo di dolore e

viene spiegato dal dr. med. __________ che non è stato possibile trovare alcun

correlato che spieghi pienamente questo dolore. (…) L'artro-TAC ultima infatti

prodotta dall'assicurato non fa altro che confermare esattamente il referto

operatorio del dr. med. __________. Si ritiene pertanto di poter confermare il

giudizio già espresso a meno che non vengano prodotti fatti nuovi

effettivamente comprovati strumentalmente.” (doc. 264, pag. 4-6 incarto LAINF,

n.d.r.: il corsivo è della redattrice)

2.6. Per quanto concerne la complessa

sintomatologia dolorosa riferita dall’assicurato alla spalla destra, nella

concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica

agli atti appena riassunta al consid. 2.5 (cfr., in particolare, i doc. 110,

131, 141, 151, 163, 204 e 263), questo Tribunale ritiene che il parere espresso

il 16 marzo 2022 dal dr. med. __________, Vice-Primario, presso la __________

di __________ (che ha preso a carico l’assicurato a partire dal 7 maggio 2021 e

lo ha operato il 23 agosto 2021, effettuando inoltre regolari visite di

controllo sino al 16 marzo 2022), secondo il quale “bei

der Schulterarthroskopie bis auf die genannten Befunde keine weiteren

Verletzungen gefunden werden konnten, auch kein entsprechendes Korrelat,

welches das Ausmass des Beschwerdebildes vollumfänglich erklären würde. (…)”

(doc. 233 incarto LAINF - confermato pure dal medico __________ al termine

della visita medica del 5 aprile 2022 (doc. 241, pag. 5 incarto LAINF),

rispettivamente nell’apprezzamento medico del 13 giugno 2022, secondo il quale

l’artro-tac alla spalla destra del 16 maggio 2022 (doc. 263 incarto LAINF) “confermare

esattamente il referto operatorio del dr. med. __________.” (doc. 264

incarto LAINF) - sia senz’altro condivisibile.

Del resto, neppure i certificati medici del 14, 20 e 27 maggio 2022 del dr.

med. __________, medico chirurgo specialista in ortopedia a __________,

consultato privatamente dall’assicurato (doc. 258 incarto LAINF), sono atti a

generare dei dubbi - neppure lievi - circa la fondatezza del parere espresso

dal dr. med. __________, e confermato dal medico __________, con considerazioni

puntuali e convincenti.

In effetti, questo Tribunale constata che, l'assicurato si è sottoposto a

svariate indagini, che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature

diagnostiche e di immagine radiologica, che - a parte evidenziare delle

problematiche artrosiche degenerative ed escludere delle fratture e/o delle

deformazioni traumatiche - sono risultate nella norma, anche dal profilo

neurologico (cfr. in particolare, i doc. 110, 131, 141, 151, 204 e 263 incarto

LAINF). L'assicurato si è pure sottoposto a diverse visite mediche

specialistiche (in particolare, in ambito reumatologico, neurologico e

chirurgico: cfr. in particolare, i doc. 131, 141, 151, 163 e 233) che non hanno

messo in evidenza una patologia organica che potrebbe spiegare l'importante e

diffusa sintomatologia algica alla spalla destra riferita dall'assicurato.

In simili circostanze, il TCA

ritiene dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza, che la complessa sintomatologia algica alla spalla destra

riferita dall'assicurato - alla luce di quanto emerge dalla documentazione

che è stata precedentemente riassunta - non correla con un danno

infortunistico oggettivabile.

In tale contesto va ricordato

che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista

organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate

per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi

utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009

consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

Ad esempio, il TCA segnala la STCA 35.2012.57 del 23 ottobre 2013 riguardante

un'assicurata che era rimasta vittima di un tamponamento che aveva sviluppato

una sintomatologia dolorosa alla spalla sinistra. In quell'occasione questa

Corte, allo scopo di chiarire la fattispecie dal profilo medico, aveva ordinato

una perizia giudiziaria, affidandone l’allestimento al PD dott. __________,

spec. FMH in reumatologia. L’esperto giudiziario aveva spiegato che gli

accertamenti compiuti non avevano evidenziato rilevanti alterazioni

pato-anatomiche. A suo avviso, l’esistenza di dolori a riposo erano compatibili

con una lesione del sistema nervoso, rispettivamente con un disturbo del

funzionamento del medesimo scatenato dall’infortunio subito. La persistenza dei

disturbi dopo il sinistro e il loro scatenamento soltanto alla palpazione,

corrispondevano a una lesione delle fibre A delta e C. Il perito giudiziario

aveva quindi precisato che tale lesione non poteva essere rappresentata

mediante immagini, né documentata grazie a misure neurofisiologiche ("Eine solche Läsion kann bildgebend nicht

dargestellt werden, ebenfalls können diese mit neurophysiologischen

Untersuchungen (Ableitung von sensibile oder motorischen Potenzialen) nicht

dokumentiert werde."). Rispondendo ai quesiti postigli dalle

parti, l’esperto incaricato dal TCA aveva ribadito che, a suo avviso, il quadro

dolorifico presentato dall'assicurata, che non correlava con alterazioni

anatomiche oggettivabili, andava imputato all’infortunio occorsole nel marzo

2009. In presenza di una sintomatologia che non correlava con un danno alla

salute oggettivabile, questo Tribunale ha effettuato un esame specifico

dell'adeguatezza, giungendo alla conclusione che la sintomatologia denunciata

dall'assicurata non costituiva una conseguenza adeguata dell'infortunio. Questa

decisione è stata confermata con STF 8C_858/2013 dell'8 gennaio 2014.

In queste condizioni, il TCA può esimersi dal disporre ulteriori misure

istruttorie, ritenendo che le circostanze giuridicamente rilevanti siano già

state adeguatamente accertate. In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza,

quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che

ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

Val qui in ogni caso la pena di

puntualizzare che la sintomatologia algica alla spalla destra riferita

dall’assicurato, è stata approfonditamente indagata, da tutti i profili

possibili. Non vi sarebbe pertanto da attendersi che ulteriori provvedimenti

istruttori mettessero in luce nuovi e rilevanti elementi di valutazione.

In assenza di un sufficiente

sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie

sulla scorta delle considerazioni che precedono, occorre quindi effettuare,

conformemente alla giurisprudenza riportata al consid. 2.3.4 e 2.3.5, un esame

specifico dell’adeguatezza, secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione

psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).

2.7. Nell'esaminare l'adeguatezza del

legame causale, bisogna avantutto procedere alla classificazione

dell’infortunio occorso al ricorrente.

Dalle tavole processuali - in

particolare, dal colloquio del 20 novembre 2019 (cfr. doc. 13 incarto LAINF) -

emerge quanto segue:

" (…) Mi

trovavo in un cantiere della ditta a __________ e stavo rasando una parete.

Ero al terzo o quarto piano di un ponteggio esterno e dovevo

procedere alla posa di rete e colla sulla facciata.

Dovevo riempire lo spazio di muro sotto ad un davanzale.

Per far questo avevo sollevato le braccia e stavo usando il

"taloccione" e mentre passavo l'attrezzo per lisciare la colla la spatola

si era bloccata in una maglia della rete ed aveva bloccato la mano destra.

In quel frangente mi trovavo in una posizione scomoda con il

braccio allungato vicino ad un tubolare.

Mentre effettuavo un movimento di torsione con il corpo la mano

era rimasta bloccata e così facendo avevo poi urtato la parte posteriore della

spalla destra contro l'impalcatura.

In quel momento non ero più riuscito ad abbassare il braccio

destro, che era rimasto bloccato in estensione, accusando forti dolori.

Nonostante il giubbotto avevo notato visivamente che la spalla

sembrava fuoriuscita di sede.

Successivamente, piuttosto spaventato, avevo abbassato l'arto

superiore e così facendo la spalla era ritornata in sede. (…).” (cfr. doc. 13,

pag. 3 incarto LAINF)

Secondo il TCA - tenuto conto

della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto, non

devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, né le

circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26) - il sinistro accaduto

al ricorrente può essere classificato, tutt’al più, tra gli eventi di grado

medio, al limite però della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti.

In tale eventualità, il giudice

è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri

elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.3.3 e 2.3.4. Per

ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse

presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri

(cfr. consid. 2.3.4).

In una sentenza 8C_897/2009 del

29 gennaio 2010 consid. 4.5., pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p. 100ss., il TF

ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si trovano al

limite della categoria di quelli leggeri - devono essere adempiuti quattro

dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere riconosciuta l’esistenza

del nesso causale adeguato.

A titolo di premessa occorre

osservare che, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità, i

disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono però essere

spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere presi in

considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die

als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren

Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die

Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).”).

L'evento infortunistico non si

è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o

spettacolari.

Nell’infortunio del 6 novembre 2019,

l’assicurato ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla spalla destra (che

nell’occasione si lussava e si autoriduceva) senza alcuna frattura mentre, nel

prosieguo, egli ha sviluppato una sindrome algica alla spalla destra, risultata

priva di sostrato organico oggettivabile. Il criterio in questione implica

l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare

natura, delle lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una

particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio

oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18 agosto

2014, consid. 6.2.2). Tenuto conto di quanto precede, secondo questo Tribunale,

non si può quindi parlare di lesioni gravi o particolarmente caratteristiche.

Nessun elemento all’inserto

permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una cura

medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio. Del resto,

secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato

realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente

efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).

Il TCA ritiene pure insoddisfatto

il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa. Per

ammettere l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente

sull’aspetto temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità

del trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di

salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 7 e

riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che serve unicamente a

conservare le condizioni di salute già esistenti, non ha di principio rilevanza

nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004

consid. 2.4s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3). Provvedimenti

diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16

febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci

antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni, sono stati giudicati

insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre

2010 consid. 5.3.4). Il TF ha del resto ritenuto in una sentenza 8C_387/2011

del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3 (concernente un assicurato, vittima di un

incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide

lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso

il medico curante e in sedute di fisioterapia) che nemmeno la degenza in

clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia

ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008,

potevano giustificare la realizzazione di questo criterio, precisando che per

la realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa,

la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate. In concreto,

l’assicurato ha essenzialmente beneficiato di trattamenti farmacologici/ fisioterapici

(antalgici) e si è sottoposto a visite mediche soprattutto a scopo diagnostico

e di controllo, il tutto eseguito su base ambulatoriale. Si è sottoposto pure a

due operazioni, che hanno comunque comportato delle brevissime degenze

ospedaliere. Di tutta evidenza, la cura medica applicata all’assicurato non ha

dunque avuto un’intensità tale da giustificare l’adempimento del criterio in

discussione (per un caso in cui questa Corte ne ha per contro ammesso la

realizzazione, si veda la STCA 35.2014.2 del 17 settembre 2014 consid. 2.12,

riguardante un assicurato, vittima di un incidente della circolazione, le cui

conseguenze avevano necessitato di ben dieci operazioni chirurgiche, l’ultima

delle quali eseguita a distanza di sei anni e mezzo circa dall’evento

traumatico).

Anche il criterio del decorso

sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non è

realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli

disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni

rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno

pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di

diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il

fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e

non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5

giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).

Nel caso di specie, se il decorso

della cura medica si è rivelato insoddisfacente è perché, ad un certo punto, si

è sovrapposta una sintomatologia giudicata priva di sostrato organico che, come

tale, non può essere presa in considerazione nella valutazione dell’adeguatezza

del nesso causale secondo la DTF 115 V 133 (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio

2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich

imponierenden, organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind

bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung

einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).”; cfr.

STCA 35.2015.20 del 9 novembre 2015, consid. 2.2.7 e cfr. STCA 35.2019.7 del 29

aprile 2019, consid. 2.9).

In queste condizioni, può

rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori somatici

persistenti e quello del grado e durata dell'incapacità lavorativa,

poiché questi due criteri da soli, in presenza di un infortunio di media

gravità al limite di quelli leggeri, non potrebbe comunque giustificare

l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02

consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95; cfr. STCA 35.2015.20 del 9 novembre

2015, consid. 2.2.7).

Ne consegue che la sintomatologia algica non oggettivabile alla spalla destra

denunciata dall'insorgente non va considerata in nesso di causalità adeguato

con l’infortunio in esame. Facendo difetto l’adeguatezza, può essere lasciata

aperta la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale

tra l’infortunio e il danno alla salute infortunistico (cfr., in proposito, SVR

1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid.

5.2).

Va infine segnalato che l’Alta

Corte ha precisato che l’assicu-ratore infortuni non è tenuto a dimostrare

l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi

accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti

ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9).

La fattispecie deve quindi essere esaminata, facendo astrazione dalla sintomatologia

algica non oggettivabile alla spalla destra denunciata dall'insorgente, che non

risulta essere in nesso di causalità adeguato con l’infortunio in esame.

2.8. Stato di salute

infortunistico stabilizzato dal 1° maggio 2022?

2.8.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato

ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43

consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato

totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito

d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la cura

medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

È utile precisare che, secondo la

giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica

della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le

prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF

8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre

2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5

settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid.

2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del

18 marzo 2019, consid. 2.2.2; STCA 35.2020.86 dell’8 marzo 2021, consid.

2.3.1).

2.8.2. Dalle carte processuali si evince,

in particolare, che l’assicurato, a causa di una instabilità anteriore della

spalla destra con perdita ossea (doc. 28 e 49 incarto LAINF) sviluppata in

seguito all’infortunio del 7 novembre 2019, si è sottoposto il 27 maggio 2020

ad un intervento di Bone Block artroscopico, ad opera del dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica, presso l’Ospedale __________ di __________

(doc. 75 e 76 incarto LAINF). A causa della persistenza dei dolori come pure

delle difficoltà funzionali alla spalla destra, RI 1 si è sottoposto a regolari

sedute di fisioterapia e a svariate indagini, che sono state effettuate per

mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica come pure a diverse

visite mediche specialistiche (anche in Svizzera interna), di cui si è già

ampiamente detto al consid. 2.5. Il 23 agosto 2021 RI 1 si è sottoposto ad un

intervento di artroscopia diagnostica con rifissazione del tendine sovraspinato

con due ancoraggi e tenotomia artroscopica del tendine lungo del bicipite e

subpectorale (doc. 199 e 208 incarto LAINF). A causa della persistenza dei

dolori come pure delle difficoltà funzionali alla spalla destra, RI 1 ha

continuato a sottoporsi regolarmente alle sedute di fisioterapia come pure alle

visite di controllo in Svizzera interna.

Il 16 marzo 2022 il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:

" (…)

Hauptdiagnosen

St.n. diagnostisch-therapeutischer Schulterarthroskopie rechts mit

arthroskopischer Kapsellabrum-Reraffung mit 2 BioSuturetak-Anker 2.4,

arthroskopische Tenotomie der langen Bicepssehne und subpectorale Tenodese in

Tension-Slide-Technik, 23.08.2021 m/b

- Intraoperativ Rezidiv-Instabilität mit partiell eingeheiltem

Kapsellabrum ventro-caudal m/b

-St.n. ako ventro-caudaler Schulterstabilisation mit Knochenblock,

fecit Dr. __________, extern 27.05.2020

-Pulley-Läsion

Anamnese / Verlauf

Ein halbes Jahr postoperativ erscheint, der Patient wie vereinbart

in meiner Sprechstunde für eine klinische Verlaufskontrolle. Rein

funktionell konnte er seit der letzten Kontrolle keine wesentliche Verbesserung

erfahren. Er klagt weiterhin über die Abduktion sprich Flexion über die

Horizontale über ein Einklemmgefühl, welches ich nicht nachweisen kann. Der

Muskel- Ruhetremor ist seit der letzten Kontrolle verschwunden.

Untersuchungsbefunde

Die Bewegungsamplituden sind in etwa identisch im Vergleich zur

letzten Kontrolle. Ich kann kein Kapselmuster nachweisen, er gibt immer

wieder anteriore Schulterschmerzen an, auch beim passiven Durchbewegen, was gut

bis 150° gelingt. Wobei ein Korrelat diesbezüglich nicht finden kann.

Beurteilung und Prozedere

Ein halbes Jahr nach oben genanntem Revisionseingriff ist der

Verlauf aus schulterorthopädischer Sicht zufriedenstellend. Rein bezüglich der

Schmerzproblematik, des Bewegungsumfangs konnten wir gewinnen, ganz

beschwerdefrei ist der Patient aber nicht geworden. Es stellt sich hier auch

die Frage längerfristig, ob er im weiteren Verlauf definitiv schmerzfrei werden

wird. Ich kann dies nicht abschätzen. Ich habe Herrn RI 1 erklärt, dass bei der

Schulterarthroskopie bis auf die genannten Befunde keine weiteren Verletzungen

gefunden werden konnten, auch kein entsprechendes Korrelat, welches das Ausmass

des Beschwerdebildes vollumfänglich erklären würde. Im angestammten Beruf

als Maler betrachte ich den Patientenauch längerfristig wahrscheinlich als

nicht mehr arbeitsfähig.

Den CO 1 __________ bitte deshalb ich um Aufgebot des Patienten

in die Sprechstunde aufzubieten für eine Standortbestimmung sowie zur

Beurteilung in Hinblick auf Integritätsentschädigung oder berufliche Massnahmen

wie zum Beispiel Umschulung, was wahrscheinlich notwendig sein wird. In meiner

Sprechstunde sind keine weiteren Verlaufskontrollen vorgesehen. Die Physiotherapie

soll aber noch ausgeschöpft werden, denn der Patient kann durchaus bis zu einem

Jahr nach durchgeführtem Eingriff davon profitieren. (…)” (doc. 233 incarto

LAINF; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice mentre il corsivo è della

redattrice).

Al termine della visita medica __________

del 5 aprile 2022, il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, ha

attestato quanto segue:

" (…)

Proposte diagnostiche e terapeutiche

Da un punto di vista chirurgico la situazione secondo il dr.

med. __________ è oramai stabile.

Non si riesce a trovare una motivazione oggettiva al dolore

riferito dall'assicurato in quanto peraltro attivamente arriva a circa 140° in

elevazione mentre invece in posizione attiva l'elevazione non arriva oltre 90°

con uno stop algico. Peraltro, il dr. med. __________ non consiglia neanche

fisioterapia ad un anno dall'intervento. La situazione può quindi

considerarsi stabilizzata.” (doc. 241, pag. 5 incarto LAINF; n.d.r.: il

corsivo è della redattrice)

Il 1° giugno 2022 (doc. 257

incarto LAINF) l’avv. RA 1 ha versato agli atti i certificati medici del 14, 20

e 27 maggio 2022 del dr. med. __________, medico chirurgo specialista in

ortopedia a __________, consultato privatamente dall’assicurato (doc. 258 incarto

LAINF) e il referto del 16 maggio 2022 della artro-tac alla spalla destra (doc.

263 incarto LAINF), di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.5.

Interpellato a tal riguardo dall’CO 1, nell’apprezzamento medico del 13 giugno

2022, il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, ha attestato quanto

segue:

" (…) In

data 16.03.2022 il dr. med. __________ nella ultima consultazione considera il

risultato soddisfacente ma l'assicurato non è completamente privo di dolore e

viene spiegato dal dr med. __________ che non è stato possibile trovare alcun

correlato che spieghi pienamente questo dolore. L'attività di pittore non

sarebbe stata quindi più praticabile, pertanto è stato chiesto al medico CO 1

di convocare l'assicurato per una consultazione e valutazione della situazione

riguardo l'integrazione oppure misure professionali come la riqualificazione.

Non è stato previsto un ulteriore follow up e anche la

fisioterapia è stata considerata inutile perché è circa un anno dal primo

intervento che è stata effettuata senza risultati. Da questo punto di vista,

quindi, appare evidente come l'osservazione artroscopica che è nettamente

superiore a qualunque tipo di esame strumentale dimostra come ha spiegato

correttamente il dr. med. __________ che vi è certamente un lieve

posizionamento in senso posteriore della testa omerale ma che non c'è un

decentramento effettivo. L'intervento è stato fatto proprio per rinforzare

la capsula articolare ulteriormente e soprattutto per dare un ancoraggio

migliore al sovraspinato. Questo proprio per quanto riguarda la possibilità di

evoluzione da un punto di vista di consumo articolare e di recidiva di

lussazione.

Gli effetti sono stati particolarmente buoni come il dr. med. __________

ha fatto notare ma certamente non si poteva pensare di reinserire l'assicurato

nel giro produttivo o in un'attività come pittore ma certamente in un'attività

adeguata. Proprio per questo è stata data un'esigibilità lavorativa sulla base

di quanto rilevato obbiettivamente nel corso della visita medico-assicurativa e

chiaramente seguendo i referti e le indicazioni del dr. med. __________. A questo

punto, quindi, non si comprende francamente il parere del dr. med. __________

ma per un motivo molto semplice, per il fatto che la certificazione non porta

nessun elemento nuovo rispetto a quanto già rilevato dal dr. med. __________.

È evidente che c'è una leggerissima sublussazione posteriore

alla quale però non corrisponde un decentramento della testa omerale e,

infatti, l'assicurato non ha alcun problema nel sollevare fino a 90°. Idem

dicasi per quanto riguarda l'artrosi della spalla che è minima in questa

situazione e anch'essa è stata ampliamente descritta dal dr. med. __________.

Per quanto riguarda poi i trattamenti aggiuntivi va considerato il

fatto che un ulteriore intervento indebolirebbe ulteriormente la situazione

della spalla, non solo da un punto di vista di instabilità ma anche da un punto

di vista di possibilità di complicanza iatrogena come, per esempio, una spalla

congelata o per esempio un ulteriore condizione cicatriziale aggiuntiva che

certamente non gioverebbe alla situazione descritta. Tra l'altro non vi è un

trattamento che possa garantire una guarigione del dolore così come inteso

dall'assicurato, in quanto tutti gli specialisti che hanno visitato

l'assicurato tranne il dr. med. __________ sono ampiamente convinti che non vi

è una prova effettiva della gravità del dolore o perlomeno non si ha una

cognizione di causa tale da poter attribuire una spiegazione del dolore così

come descritto dall'assicurato. A maggior ragione quindi proporre inter-venti

sicuramente è una possibilità aggiuntiva ma bisogna capire che tipo di

interventi e il dr. med. __________ in effetti descrive tale necessità ma non

descrive assolutamente che cosa fare. D'altronde sarebbe interessante capire

chi può garantire una risoluzione non solo del dolore ma anche del quadro

clinico che appare abbastanza stabilizzato da questo punto di vista sia dal

punto di vista del movimento, sia da un punto di vista diagnostico, clinico e

strumentale.

Per quanto riguarda poi la considerazione del dr. med. __________

circa le situazioni future che possono determinarsi da questo intervento

innanzitutto va fatto notare che la valutazione della situazione clinica anche

come artrosi non può essere proiettata nel futuro ma va considerata nel

momento in cui viene effettuata la visita. Questo perché ovviamente se si

può pensare ad un aggravamento, peraltro anche naturale di una situazione di

artrosi iniziale, non si può dire certamente né come né quando questo

aggravamento si potrà determinare. Tale situazione è ulteriormente confermata

sempre dallo stesso dr. med. __________ in cui si ritiene inutile continuare a

fare fisioterapia in quanto questa durante tutto il periodo in cui è stata effettuata

non ha comportato praticamente alcun miglioramento. Ecco perché quindi non è

stato previsto dal chirurgo operatore nessun follow up ulteriore.

Si ritiene quindi di poter confermare che non esistono fatti nuovi

tali da poter consentire un cambiamento di opinione. In particolare,

rispondendo alle domande dell'amministrazione si risponde che:

1. non vi sono delle cure atte a portare un sensibile

miglioramento della situazione con probabilità preponderante.

2. Circa le opzioni date dal dr. med. __________ francamente non

si comprende quali siano in quanto la fisioterapia è stata esclusa e per

quanto riguarda un eventuale intervento bisognerebbe capire quale, in quanto

tutti gli esami possibili sono stati effettuati, sia quello neurologico sia

quello radiologico e in particolare una nuova visione chirurgica che non

indirizza verso trattamenti ulteriori. L'artro-TAC ultima infatti prodotta

dall'assicurato non fa altro che confermare esattamente il referto operatorio

del dr. med. __________.

Si ritiene pertanto di poter confermare il giudizio già espresso a

meno che non vengano prodotti fatti nuovi effettivamente comprovati

strumentalmente.” (doc. 264, pag. 4-6 incarto LAINF)

2.8.3. Nel caso di specie, questo Tribunale

rileva, innanzitutto, che tra l’infortunio (avvenuto in data 6 novembre 2019) e

il momento a partire dal quale lo stato di salute è stato considerato

stabilizzato (dal 1° maggio 2022) sono trascorsi quasi due anni e mezzo (più

precisamente quasi trenta mesi) durante i quali l’Istituto assicuratore ha

pagato le prestazioni.

Chiamato a pronunciarsi in merito

al raggiungimento della stabilizzazione dello stato di salute, il TCA rileva

quanto segue.

Alla luce di quanto emerge dalla

documentazione medica a disposizione riassunta ai considerandi 2.5 e 2.8.2 - in

particolare, da quanto attestato il 16 marzo 2022 dal dr. med. __________,

specialista curante dell’insorgente a far tempo dal 7 maggio 2021 nonché Vice-Primario,

presso la __________ di __________, che ha eseguito l’operazione del 23 agosto

2021 (e confermato pure dal medico di __________, specialista FMH in chirurgia,

al termine della visita medica del 5 aprile 2022) -, ribadito che, secondo la

giurisprudenza federale, la questione della stabilizzazione va valutata in

maniera prospettica, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state

interrotte (dunque, in casu, nel mese di maggio 2022), occorre

ritenere dimostrato che al più tardi al momento in cui l’amministrazione

ha posto termine alle prestazioni di corta durata, non vi erano più misure

terapeutiche atte, con verosimiglianza preponderante, a migliorare notevolmente

le condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente.

Questa Corte condivide la conclusione

dell’Istituto assicuratore secondo cui, in data 1° maggio 2022, lo stato

di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e

della relativa giurisprudenza. La circostanza che, a quel momento, l’insorgente

denunciasse ancora disturbi all’arto superiore destro (dolori oggettivabili e/o

limitazioni funzionali) rispettivamente necessitasse - se del caso - di misure

conservative (ergoterapia e/o fisioterapia e/o infiltrazioni) volte a evitare

un loro aggravamento è irrilevante. Decisivo ai fini del giudizio è soltanto

che a quel momento lo stato della mano destra non poteva più essere sensibilmente

migliorato grazie ad ulteriori terapie.

Il TCA non ignora i certificati medici del 14, 20 e 27 maggio 2022 del dr. med.

__________, medico chirurgo specialista in ortopedia a Milano, consultato

privatamente dall’assicurato (doc. 258 incarto LAINF) rispettivamente il

referto del 16 maggio 2022 della artro-tac alla spalla destra (doc. 263 incarto

LAINF), di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.5. Tuttavia questa documentazione

medica non consente di giungere ad una conclusione differente. Essa è stata

infatti presa in considera-zione nell’approfondito apprezzamento medico del 13

giugno 2022 (doc. 264, pag. 4-6 incarto LAINF) del medico di __________, dr.

med. __________ (che, giova ribadire, è specialista FMH in chirurgia e vanta

un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica) con

considera-zioni approfondite, motivate e convincenti (cfr., in particolare, “(…) l'osservazione artroscopica che è nettamente

superiore a qualunque tipo di esame strumentale dimostra come ha spiegato

correttamente il dr. med. __________ che vi è certamente un lieve posizionamento

in senso posteriore della testa omerale ma che non c'è un decentramento

effettivo. (…). È evidente che c'è una leggerissima sublussazione posteriore

alla quale però non corrisponde un decentramento della testa omerale e,

infatti, l'assicurato non ha alcun problema nel sollevare fino a 90°. Idem

dicasi per quanto riguarda l'artrosi della spalla che è minima in questa

situazione e anch'essa è stata ampliamente descritta dal dr. med. __________.

Per quanto riguarda poi i trattamenti aggiuntivi va considerato il fatto che un

ulteriore intervento indebolirebbe ulteriormente la situazione della spalla,

non solo da un punto di vista di instabilità ma anche da un punto di vista di

possibilità di complicanza iatrogena come, per esempio, una spalla congelata o per

esempio un ulteriore condizione cicatriziale aggiuntiva che certamente non

gioverebbe alla situazione descritta. Tra l'altro non vi è un trattamento che

possa garantire una guarigione del dolore così come inteso dall'assicurato,

(…). (…) non è stato previsto dal chirurgo operatore nessun follow up

ulteriore. (…) tutti gli esami possibili sono stati effettuati, sia quello

neurologico sia quello radiologico e in particolare una nuova visione

chirurgica che non indirizza verso trattamenti ulteriori. L'artro-TAC ultima

infatti prodotta dall'assicurato non fa altro che confermare esattamente il

referto operatorio del dr. med. __________.”), dalle quali il TCA

non ha motivo di scostarsi.

In conclusione il TCA non ritiene

dunque dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza federale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che al

più tardi al momento in cui l’amministrazione ha posto termine alle

prestazioni di corta durata, vi fossero ancora delle misure terapeutiche

suscettibili di migliorare sensibilmente le condizioni di salute

infortunistiche dell’insorgente.

Alla luce delle considerazioni

che precedono, le censure ricorsuali volte a criticare l’operato

dell’amministrazione per avere chiuso il caso al 30 aprile 2022 vengono

respinte.

La decisione su opposizione

impugnata nella misura in cui sancisce che al 1° maggio 2022, lo stato

di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF

va, dunque, confermata.

Pertanto, data la stabilizzazione

delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore LAINF convenuto era

dunque legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata (cura medica e

indennità giornaliera) e a valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata.

2.9. Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.9.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03

del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che

l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a

sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo

per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in

seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA

prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.

16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra

Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la

DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli

elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute fisica o

psichica (fattore medico)

2.

la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.9.2. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado

dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione

attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF

Fatti

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,

p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.9.3

Per chiarire la questione

riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha fatto capo

alla valutazione del 5 aprile 2022 (doc. 241 incarto LAINF) del dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia, il quale ha attestato quanto segue:

" (…)

Diagnosi

Stato dopo lussazione post-traumatica spalla destra in data

06.11.2019

Stato dopo intervento di bone block artroscopico per instabilità

anteriore di spalla con perdita ossea in data 27.05.2020.

Stato dopo intervento di artroscopia diagnostica con rifissazione

sovraspinato con due ancoraggi e tenotomia artroscopica del tendine lungo del

bicipite e subpectorale in data 23.08.2021.

Valutazione

Dichiarazioni soggettive dell'assicurato

Riferisce di avere sempre male anche a riposo e non riesce a

lavorare in elevazione.

Reperti oggettivi

Elevazione attiva 90°, abduzione attiva 80°, rotazione interna L3,

rotazione esterna 40°.

Proposte diagnostiche e terapeutiche

Da un punto di vista chirurgico la situazione secondo il dr. med. __________

è oramai stabile. (…). La situazione può quindi considerarsi stabilizzata.

Aspetti-medico assicurativi

L'assicurato evidentemente non può più svolgere l'attività di pittore però può

essere considerato idoneo secondo la seguente esigibilità lavorativa al 100%.

Esigibilità del lavoro

L'assicurato non ha nessuna limitazione per sollevare pesi molto

leggeri fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta può sollevare pesi

leggeri tra 5 e 10 kg fino all'altezza dei fianchi, mai può sollevare pesi

medi, pesanti e molto pesanti fino all'altezza dei fianchi, mai può sollevare

oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg ed oltre.

Nessuna limitazione per il lavoro leggero o di precisione o per il

lavoro medio, mai può effettuare lavoro pesante, manuale rozzo e molto pesante.

La rotazione della mano è consentita senza limita-zione, mai può effettuare

lavori sopra la testa, di rado può salire su scale a pioli, l'uso delle due

mani è consentito senza nessuna limitazione. (…)” (cfr. doc. 241, pag. 5 e 6

incarto LAINF).

2.9.4

Nella concreta evenienza questo

Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario il 5

aprile 2022 (doc. 241 incarto LAINF), posta alla base della decisione

avversata.

Il TCA non ignora i certificati

medici del 16 marzo 2022 del dr. med. __________ (doc. 233 incarto LAINF) e i

certificati medici del 14, 20 e 27 maggio 2022 del dr. med. __________, medico

chirurgo specialista in ortopedia a __________, consultato privatamente

dall’assicurato (doc. 258 incarto LAINF), di cui si è già ampiamente detto al

consid. 2.3.4. Tuttavia essi non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno lievi -

circa la fondatezza dell'approfondito parere espresso dallo specialista

interpellato dall’istituto assicuratore resistente al termine della visita __________

di chiusura del 5 aprile 2022 (doc. 241 incarto LAINF), con considerazioni

puntuali e convincenti, con espresso riguardo alla situazione clinica

dell’assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata dal

medico fiduciario come pure dell’esigibilità lavorativa posta dal medesimo

medico specialista e della capacità lavorativa residua in attività adeguate, di

cui si è già ampiamente detto al consid. 2.4.3.

Del resto, né il dr. med. __________

né il dr. med. __________ si sono espressi in merito alla capacità lavorativa

residua dell’assicurato. Agli atti non risultano difatti certificati

medici(-specialistici) che attestino una differente capacità lavorativa residua

dell’assicurato o una differente esigibilità lavorativa.

In simili circostanze, il TCA non condivide l’argomentazione del patrocinatore

del ricorrente, secondo cui il suo cliente non presenterebbe la capacità

lavorativa residua indicata dal medico di __________, il quale non avrebbe

tenuto debitamente conto dei dolori di cui soffre il suo assistito alla spalla

destra sia di giorno sia di notte (e della conseguente mancanza di riposo

notturno) a causa dell’infortunio del 6 novembre 2019.

Del resto, per i motivi già ampiamente

esposti al considerando 2.7, la fattispecie deve essere esaminata, facendo

astrazione dalla sintomatologia algica non oggettivabile alla spalla destra

denunciata dall'insorgente, che non risulta essere in nesso di causalità

adeguato con l’infortunio in esame.

Va peraltro rilevato che gli impedimenti funzionali che presenta l’insorgente

sono quelli che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito

danni alle spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare,

rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché

d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra

dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021,

consid. 2.4.4, STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021 consid. 2.6; STCA 35.2021.58

del 18 ottobre 2021, consid. 2.4.3 e numerosi rinvii giurisprudenziali ivi

citati; STCA 35.2021.81 del 7 febbraio 2022, consid. 2.4.4 e STCA 35.2022.51

del 12 settembre 2022, consid. 2.3.5).

L'esigibilità indicata dal medico

fiduciario risulta inoltre plausibile alla luce dei precedenti

giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni

nell'utilizzo degli arti superiori (cfr., tra le tante, STCA 35.2020.72 dell’8

marzo 2021 consid. 2.4.4; STCA 35.2021.5 del 18 maggio 2021 consid. 2.3.4; STCA

35.2021.44

del 16 agosto 2021 consid. 2.6, STCA 35.2021.9 del 20 settembre

2021, consid. 2.3.3; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021, consid. 2.4.3 e

numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2021.72 del 24 gennaio

2022, consid. 2.7; STCA 35.2022.10 del 16 maggio 2022, consid. 2.4.4 e la STCA

35.2022.51

del 12 settembre 2022, consid. 2.3.5).

Sempre in merito ai precedenti

giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo

degli arti superiori, giova qui ricordare la STCA 35.2017.37 del 23 novembre

2017.

(che è stata confermata dall’Alta Corte con STF 8C_32/2018 del 7 gennaio

2019), in particolare il consid. 2.6 nel quale il TCA ha rilevato quanto segue:

" (…) Ad

esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere

a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive,

trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi

infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito

nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità

era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio,

il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva

unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente

confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale

ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che,

secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata

praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza

forza.

Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p.

347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit

funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di

svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza

con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto

ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta

incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in

attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei

compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:

"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto

scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito

flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità

nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del

nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della

vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA

succitata, consid. 2.6.).

Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid.

5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici

mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un

chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un

magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla

spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura

della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei

muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e

lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione

acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro

(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2,

riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla

mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e

del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con

instabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo

praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità

lavorativa dal profilo ortopedico.

In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha

dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non

bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa,

della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.

Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra

sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale,

per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era

attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo

immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.

In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha

confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione

dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega circolare, è stato

ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del

sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di

precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.

Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4

maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale,

nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto

inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle

carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di svolgere, a

tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.

In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale

ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,

l'assicurato (di professione "tassametrista-impiegato-operaio", che -

mentre usciva dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un

trauma distorsivo alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia

rotatoria a livello di sovraspinato e nella porzione craniale del

sottoscapolare e, successivamente - mentre andava a prendere l'automobile al

proprio domicilio - è scivolato sul ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione

su entrambi i polsi e dolori di contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando

una re-rerottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e una rottura

della cuffia dei rotatori della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo

pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le

limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito alle spalle.

In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale

ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,

l'assicurato (di professione "autista" con qualifica di

"impiegato-operaio", che - mentre stava caricando il camion - era

caduto dalla rampa di carico, riportando una frattura del capitello radiale

sinistro tipo Mason II e una frattura composta dello spigolo esterno del

processo coronoideo dell'ulna) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un

rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni

derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al gomito sinistro

(adominante).

In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo Tribunale

ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato

(di professione "muratore" che, a causa di un infortunio

professionale con una sega circolare, aveva subito un intervento di amputazione

trans-P2 del IV dito a destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un

rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni

derivanti dal danno alla salute infortunistico alla mano destra (dominante), e,

quindi, un lavoro leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e

della manipolazione di attrezzi (anche di precisione) che non richiede

un'ottima presa della mano destra e sinistra nel contempo rispettivamente

un'ottima agilità di ambedue le mani contemporaneamente.

In una sentenza 35.2016.103 del 23 marzo 2017 questo Tribunale ha

ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,

l'assicurato (di professione "parrucchiere" che, a causa di tre

infortuni non professionali, aveva riportato delle limitazioni al gomito

sinistro dominante), era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento

completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal

danno alla salute infortunistico (e più precisamente: prevalentemente impedito

nei movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di pro-supinazione del gomito

sinistro specie se contro resistenza o con pesi superiori i kg. 2-3 e possibile

l'esecuzione ripetitiva di non più di 3-4 movimenti al minuto).

Infine, in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha

giudicato completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un

assicurato che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra

con sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una

situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.

Va inoltre rilevato che il concetto d’invalidità è riferito a un

mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta

implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di

manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e

Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).

Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è

in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche

(RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le

attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle

macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che

possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002

UV Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3

aprile 2009 consid. 2.3.).

In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha

ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un braccio,

esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio: (…).

Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF

8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20

consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del

lavoro vi sono possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per

persone che vanno ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre

possono ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri (cfr., fra le tante, STCA

35.2017.2

del 2 ottobre 2017, consid. 2.6).”

(cfr. STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.4; STCA

35.2021.44

del 16 agosto 2021, consid. 2.6; STCA 35.2021.9 del 20 settembre

2021, consid. 2.2.3; STCA 35.2022.10 del 16 maggio 2022, consid. 2.4.4 e la

STCA 35.2022.51 del 12 settembre 2022, consid. 2.3.5).

(cfr. pure la STCA 35.2021.9 del

20.

settembre 2021, consid. 2.2.3, ove questa Corte ha ritenuto abile al 100% in

attività adeguate al danno infortunistico subito un assicurato che, dopo essere

scivolato, è caduto a terra, riportando una frattura del polso destro

pluriframmentaria rispettivamente la STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021,

consid. 2.8, ove questa Corte ha ritenuto abile al 100% in attività adeguate al

danno infortunistico subito un’assicurata che, dopo essere scivolato, è caduto

a terra, riportando una frattura scomposta del radio distale e la frattura

dello stiloide ulnare al polso sinistro rispettivamente la STCA 35.2021.81 del

7.

febbraio 2021, consid. 2.4.4, ove questa Corte ha ritenuto abile al 100% in

attività adeguate al danno infortunistico subito un assicurato che, dopo essere

scivolato, è caduto a terra, riportando una lesione SLAP II alla spalla

destra).

2.9.5

In conclusione, il TCA non ha quindi

motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal medico fiduciario, che ha

proceduto ad una visita personale accurata dell'assicurata, è specialista della

materia che qui ci occupa e vanta pure un’ampia esperienza in materia di

medicina assicurativa.

Alla luce di quanto appena

esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233.

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;

RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551

e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali

(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di

svolgere un’attività lavorativa adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati

dal medico di __________, dr. med. __________ al termine della visita medica

del 5 aprile 2022: cfr. doc. 241 incarto LAINF) a tempo pieno e con un

rendimento completo, compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico.

2.9.6

In esito alle considerazioni che

precedono, il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove (cfr., in

particolare, l’esperimento di una “perizia medica”, richiesta dal

patrocinatore del ricorrente: cfr. doc. I, pag. 11), ritenendo la situazione

sufficientemente chiarita.

Va qui pure ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove

cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122.

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.10

Stante quanto precede la richiesta

del patrocinatore dell’insor-gente volta ad ottenere che il calcolo della

rendita sia “sospeso ed in seguito rivisto” (doc. I, pag. 7) deve essere

respinta.

2.11

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che,

secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento

dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr.,

pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio

2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002

consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002

consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2).

Nel caso di specie sono quindi determinanti, come corretta-mente ritenuto

dall’amministrazione, i dati del 2022, essendo stato ritenuto lo stato di

salute stabilizzato a partire dal 1° maggio 2022 (cfr. consid. 2.3.4).

2.12

Per quanto concerne il reddito da

valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione

avversata, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2022, avrebbe

realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 70'714.-, determinato in base alla

TA1 2018, settore costruzioni ramo 41-43, attività semplici e ripetitive,

livello 1, uomini, aggiornato al 2022, visto che “al momento dell’infortunio

correva un termine di disdetta del rapporto di lavoro” (doc. 250, pag. 2).

Per costante giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata

al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo sino

all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza

l’infortunio, il reddito da valido deve essere desunto dai dati della

rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, la

STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; la

STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e riferimento ivi

citato e la STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e

riferimenti ivi citati; in questo senso, si veda pure L. GRISANTI, Nuove regole

per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; cfr., tra le

tante, la STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.6.1). Questa giurisprudenza

è stata confermata anche nella STF 8C_260/2020 del 2 luglio 2020 pubblicata in

SVR 2020 IV Nr.71.

In caso di assicurati che hanno

perso il lavoro per motivi estranei all’invalidità va preso in considerazione

il salario statistico conseguibile nell'ultima professione esercitata,

rispettivamente conseguibile in funzione dei titoli di studio ed in base

all'esperienza professionale concreta e non il salario statistico conseguibile

in un'attività semplice e ripetitiva (cfr. STCA 32.2013.61 del 22 novembre

2013; STCA 32.2013.216 del 22 settembre 2014, STCA 32.2017.175 del 30 maggio

2018, STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019; STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019,

consid. 2.6; STCA 35.2019.57 del 14 ottobre 2019, consid. 2.6).

Dalle tavole processuali emerge

che il 30 ottobre 2019 l’assicurato è stato licenziato “a causa diminuzione

del lavoro” con effetto all’8 novembre 2019 (cfr. doc. 2 e doc. 9 incarto

LAINF) e l’infortunio ha avuto luogo il 6 novembre 2019 (cfr. doc. 1 incarto

LAINF).

Conformemente alla citata giurisprudenza, l’amministrazione ha pertanto

stabilito correttamente il reddito da valido dell’assicurato in base alla TA1

2018, settore costruzioni ramo 41-43, attività semplici e ripetitive, livello

di qualifica 1, aggiornandolo al 2022.

L’importo di fr. 70'714.-, così

determinato e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto

proprio da questa Corte.

Il "reddito da valido"

per il 2022 ammonta, quindi, a fr. 70'714.-.

2.13

2.13.1

Per quanto concerne il reddito da

invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio

la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido

fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche

salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati

su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle

circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra Corte

federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore

infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro

entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto,

come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio

del gruppo cui è fatto riferimento.

Questa giurisprudenza è stata

confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella

sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.

L’Alta Corte, relativamente ai

dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV nr. 17, STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza 32.2007.165 del 7

aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio

2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in

una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella

stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima

percentuale (al riguardo cfr. GRISANTI, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311

seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23

aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se

l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto

la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una

differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49

consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

(325) e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa giurisprudenza è stata

confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.

Nella DTF 129 V 472 consid.

4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica

compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava

soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure

la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

Con comunicazione del 19 ottobre

2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali

delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di

utilizzare le DPL e avrebbe applicato unicamente i dati statistici RSS (cfr.

STF 8C_368/2018 del 28 marzo 2019 consid. 4.3).

2.13.2

Per quanto concerne il reddito da

invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione

avversata, con il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2022, avrebbe

realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 69'061.-.

Il salario “da invalido” è stato

quantificato sulla base della “media totale, livello 1, uomo, dei citati dati

statistici (RSS, tabella TA1_tirage_skill_level). Ciò significa che, un uomo

chiamato a svolgere attività semplici percepisce nel 2018 CHF 67'766.67. Dopo

l’adeguamento salariale dello 0.9% per il 2019, dello 0,8% per il 2020 e del

0.1% sia per il 2021 che per il 2022 (ultima stima trimestrale a disposizione),

risulta un importo di CHF 69'061.00. L’CO 1 ha pure puntualizzato che

“considerate le relativamente blande limitazioni funzionali, una deduzione

sociale ai sensi della giurisprudenza (DTF 126 V 75) non è giustificata.” (doc.

247.

e 250 incarto LAINF).

Il patrocinatore dell’assicurato

ha sostanzialmente contestato cautelativamente il reddito da invalido, in

quanto ritenuto manifestamente inferiore rispetto a quanto indicato

dall'assicuratore infortuni, considerata la effettiva capacità lavorativa

residua del suo assistito (doc. I, pag. 7).

A questo proposito, considerato

che la capacità lavorativa residua (100% tempo e rendimento) dell’assicurato in

attività adeguate è stata confermata (cfr. consid. 2.4.4), le censure

ricorsuali volte a contestare il reddito da invalido sono respinte.

L’importo di fr. 69'061.00 -

desunto dalla TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1,

uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato al 2022 - può senz’altro essere

fatto proprio da questa Corte.

Su tale cifra l’CO 1 non ha

operato alcuna riduzione sociale nella decisione avversata (doc. 247 e 250

incarto LAINF).

Tenuto conto del riserbo di cui

deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione

sociale, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

Il "reddito da

invalido" ammonta, quindi, per il 2022 a fr. 69’061.

2.14

Confrontando ora il reddito da

invalido di fr. 69'061.- con il relativo reddito da valido di fr. 70'714, si

ottiene per il 2022 un grado d’invalidità del 3% ([70'714 - 69'061] x 100 :

70'714 = 2.34% arrotondato al 2% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130

V 121).

A ragione dunque l'CO 1 non ha

riconosciuto il diritto ad una rendita LAINF, non raggiungendo il grado d’invalidità

la soglia pensionabile del 10%. La decisione dell'CO 1 che nega il diritto a

una rendita d’invalidità va, di conseguenza, confermata.

2.15

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le

spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 25

luglio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una

controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. ARES BERNASCONI, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La richiesta del patrocinatore

dell’insorgente volta ad ottenere che il calcolo della rendita sia “sospeso

ed in seguito rivisto” (doc. I, pag. 7) è respinta.

2. Il ricorso è respinto.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti