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Decisione

35.2022.57

Negata esistenza di un infortunio ai sensi di legge (macchinario afferrato al volo con la mano sinistra). Lesione sovraspinato (lesione PASTA) non a carico dell'assicuratore LAINF nemmeno a titolo di lesione parificata, in quanto è stata fornita la prova liberatoria

3 ottobre 2022Italiano21 min

impugnata, sono frutto di valutazioni non sufficientemente approfondite e fondate

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.57

mm

Lugano

3 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 agosto 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28 giugno 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 3 marzo 2022, la ditta __________

di __________ ha comunicato che il 12 gennaio 2022 il proprio dipendente RI 1, mentre

stava caricando sul furgone un macchinario (monospazzola rotativa), lo stesso

gli è sfuggito di mano e per evitare che cadesse a terra, lo ha afferrato al

volo con la mano sinistra, avvertendo un dolore alla spalla omolaterale (doc.

1).

Il medico curante, consultato soltanto

il 2 marzo 2022, ha diagnosticato degli esiti da trauma distorsivo della spalla

sinistra (doc. 8).

L’artro-RMN 13 aprile 2022 della

spalla sinistra ha evidenziato la presenza di una piccola lesione parziale sul

versante articolare del sovraspinato e di un’artrosi acromion-claveare con

possibile borsite subacromiale (doc. 25).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23 maggio 2022,

l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni per l’evento

occorso nel gennaio 2022, sostenendo, da un lato, che i disturbi

alla spalla sinistra non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi

di legge e, dall’altro, che essi non costituivano neppure una lesione parificata

ai postumi di un infortunio (doc. 34).

A seguito

dell’opposizione interposta dalla RA 1 (doc. 42), in data 28 giugno 2022,

l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr.

doc. 45).

1.3. Con tempestivo

ricorso del 22 agosto 2022, RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, ha

chiesto in via principale la copertura assicurativa LAINF del sinistro

occorso il 12 gennaio 2022 e in via subordinata il rinvio degli atti

all’assicuratore per complemento istruttorio e nuova decisione.

A sostegno delle proprie pretese,

il patrocinatore fa valere in primo luogo che l’evento in questione sarebbe in

realtà costitutivo di un infortunio ai sensi di legge, e ciò per le ragioni che

seguono:

" (…) Checché

se ne dica, il fatto di effettuare un movimento improvviso ed involontario a

causa di un evento del tutto inaspettato, come la caduta improvvisa di un

oggetto di cui alla presente fattispecie, non può non coincidere con la

definizione d’infortunio ai sensi dei suesposti considerandi. Quanto avvenuto

per il signor RI 1 si può facilmente associare ad una perturbazione del

movimento fisico da parte di qualcosa di “contrario al programma”, come

inciampare, scivolare, urtare o evitare di riflesso una caduta.

In conclusione lo scrivente ritiene che il movimento assunto dal

ricorrente nell’afferrare l’oggetto in caduta sia suscettibile di comportare

una sollecitazione non fisiologica dei singoli muscoli o gruppi muscolari in

modo particolare, in linea con quanto avverrebbe nel caso di una caduta o di

una scivolata. In altre parole, l’evento descritto dal ricorrente,

confermerebbe il fatto che il corso naturale del movimento del corpo è stato

compromesso da qualcosa di contrario al programma.”

In subordine, il rappresentante

sostiene che il sinistro dovrebbe comunque venir assunto dall’CO 1 a titolo di

lesione parificata a infortunio:

" (…) Quanto

descritto dal dr. med. __________ nel proprio rapporto non è stato minimamente

sottoposto all’attenzione del medico _____________ CO 1, come confermato dalla

decisione querelata nella quale non viene fatto minimamente accenno a tale

rapporto medico. Delle risultanze di quest’ultimo emergono alcuni aspetti

fondamentali. In primo luogo, a mente del Servizio di Ortopedia e Traumatologia

dell’__________, gli esami radiografici e ecografici a cui si era inizialmente

sottoposto il ricorrente – e presi quale base di valutazione da parte del

medico CO 1 – non sarebbero tali da accertare la tipologia di lesione.

Fatti

Il medico dell’__________, sulla base di tali esami sospettava

addirittura la presenza di una rottura, almeno parziale, del sovraspinoso.

Sospetto, questo, che è stato in seguito confermato dalla risonanza eseguita in

data 13 aprile 2022.

E bene. A fronte di quanto precede, lo scrivente ritiene che CO 1

non abbia scrupolosamente analizzato la documentazione agli atti. Le

conclusioni a cui è giunto il medico ___________ e di riflesso la decisione

impugnata, sono frutto di valutazioni non sufficientemente approfondite e fondate

Considerandi

su un documento, il referto radiologico del 16 marzo 2022, che non permetteva

una diagnosi chiara ed univoca, come confermato dal dr. med. __________.

Solo un successivo approfondimento ha permesso di confermare una

rottura parziale del sovraspinato.

(…).

Ritornando alla questione a sapere se la lesione subita dal

ricorrente si annoveri tra quelle indicate all’art. 6 cpv. 2 LAINF, possiamo

rispondere affermativamente. Accertato come la lesione del signor RI 1 sia una

rottura parziale del sovraspinato e che nella lista esaustiva delle lesioni

corporali elencate dal citato articolo figuri la voce f) lesioni dei tendini, CO

1.

non può esimersi dal confermare l’assunzione di copertura assicurativa.

Dispositivo

Anche per questi motivi, riteniamo che la decisione querelata non

merita di essere accettata.” (doc. I)

1.4. L’CO 1, in risposta,

ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019

dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022)

poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al

TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura

nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza

che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia

in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a negare il proprio

obbligo a prestazioni in relazione al sinistro occorso nel gennaio 2022, per il

motivo che l’assicurato non sarebbe rimasto vittima di un infortunio ai sensi

di legge, né il danno alla salute che ha presentato costituirebbe una lesione

parificata ai postumi d’infortunio, oppure no.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

L'assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai

postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.4. L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e

involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che

comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione riprende,

nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione

abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11

settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo che la

relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli elementi

costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 44-51)

Scopo della

definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.5. Si evince dalla nozione stessa di

infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore

esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000

U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il fatto

che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è considerato

come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli

avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61

consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente se un

fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo si

svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige, perché

si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in

modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle

quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in

grado di resistere.

Da un altro lato, per poter

ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o

incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne

manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la

straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte

le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1,

121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e

b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.6. Conformemente alla giurisprudenza,

tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli

elementi costitutivi d'infortunio.

Quando l'istruttoria non permette

di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza

preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice

constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica

dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111

V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: A.

Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995,

p. 267).

Gli stessi principi sono applicabili

alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V

306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.7. Nel caso di specie, va

preliminarmente segnalato che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale

federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione

torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso

l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una

lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha

stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve

prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù

dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di

legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

Alla luce di quanto precede,

questo Tribunale è innanzitutto tenuto a esaminare se RI 1 è rimasto vittima di

un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.

2.8. Nella concreta evenienza, in data 3

marzo 2022, il datore di lavoro dell’insorgente ha annunciato all’assicuratore

che il 12 gennaio 2022

era accaduto un evento riguardante la spalla

sinistra. L’evento è così stato descritto:

" Mentre

caricavo sul furgone un macchinario (monospazzola rotatoria), per andare a fare

la prova tecnica presso un cantiere, lo stesso con il manico ha urtato la parte

superiore del furgone scivolandomi dalla mano sinistra. Per evitare che cadesse

a terra e mi schiacciasse un piede, ho allungato il braccio e l’ho afferrato al

volo fermandone la caduta. Nell’immediato ho sentito un dolore abbastanza forte

alla spalla che nei giorni successivi sembrava scemare per questo motivo non mi

sono recato dalla dottoressa.” (doc. 1)

Chiamato dall’amministrazione a

descrivere nel dettaglio la dinamica dell’evento, l’assicurato ha dichiarato

quanto segue:

" Nel

caricare il macchinario lo stesso è scivolato, per cercare di non farlo cadere

ho cercato di prenderlo al volo. Una volta salvato il macchinario ho sentito un

dolore alla spalla sinistra.”

Egli ha inoltre risposto affermativamente

alla questione di sapere se durante l’attività si fosse “verificato qualcosa di

particolare” e ha precisato che l’oggetto in questione aveva un peso di 20

kg (doc. 11).

Nel caso di specie, vista la

dinamica descritta dall’assicurato, va ritenuto che non vi è stato l’intervento

di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato

senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.

Va dunque esaminato se, in

casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o

uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo

si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno

sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato.

Così come è stato segnalato

dall’istituto assicuratore resistente, in una sentenza U 360/02 del 9 ottobre

2003 consid. 3.3.1, riguardante un assicurato che aveva repentinamente compiuto

un brusco movimento per afferrare un apparecchio (“Vakuumstufe”) del

peso di circa 25-30 kg che stava per cadere di lato, accusando in tal modo un

improvviso dolore all’arto superiore sinistro, l’Alta Corte federale, richiamata

la sua giurisprudenza, non ha ritenuto adempiuti gli elementi

costitutivi di un infortunio, negando l’intervento tanto di un movimento

scombinato del corpo (al riguardo, il TFA ha considerato che il movimento in

questione non era stato né inusuale né atto a provocare una sollecitazione non

fisiologica di un singolo muscolo o di un gruppo di muscoli, precisato che

l’esistenza di un fattore esterno straordinario non poteva essere ammessa per

il solo fatto che il movimento era stato eseguito d’istinto) quanto di uno sforzo

manifestamente eccessivo (in proposito, l’Alta Corte ha ricordato di aver regolarmente

negato l’esistenza di uno sforzo eccessivo trattandosi del sollevamento di pesi

tra i 60 e i 100 kg).

Questa giurisprudenza è stata

successivamente confermata nella STFA U 222/05 del 21 marzo 2006 consid. 3.2 e

nella STFA U 144/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.2.

Ora, considerato che la

fattispecie sub judice è del tutto analoga a quelle giudicate dal Tribunale

federale, questa Corte non può che giungere alla medesima conclusione, ossia

che l’insorgente non ha effettuato né un movimento scoordinato del corpo

né uno sforzo manifestamente eccessivo.

Da notare che il caso di specie

si differenzia dalla fattispecie di cui alla STF 8C_194/2015 dell’11 agosto

2015 consid. 5.2.2, in cui è stato riconosciuto l’intervento di un infortunio,

nella misura in cui in quel precedente l’oggetto afferrato - un rotolo di

moquette di 4.2 metri di lunghezza (caduto da un’altezza di 1.5 metri) -, aveva

un peso di un centinaio di chilogrammi. La Corte federale ha ritenuto che il

movimento non coordinato compiuto dalla persona assicurata aveva presentato una

certa intensità – tenuto conto soprattutto del peso, notoriamente elevato,

di un rotolo di moquette.

Stante ciò, in concreto non sono

dunque soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per

poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.

Di conseguenza, non si è

in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, come ha correttamente

concluso l’assicuratore LAINF resistente.

2.9. Il TCA ritiene inoltre che la

decisione impugnata debba essere confermata anche nella misura in cui vi si

nega che il danno alla salute lamentato dall'insorgente possa essere assunto a

titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio (cfr. doc. 45, p. 4

s.).

Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF,

introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione

contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, applicabile al caso

di specie visto che l’evento annunciato

dall’interessato è accaduto nel gennaio 2022, l’assicurazione effettua

le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti – fratture (lett. a),

lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c),

lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni

dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano

(lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una

malattia.

Al riguardo, è utile sottolineare

che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo

art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del

fattore esterno.

Nella già citata DTF 146 V 51

(cfr. supra, consid. 2.6.), la Corte federale, avuto riguardo

all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha precisato che, in presenza di una

lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a

corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il

grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da

ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1)

- a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).

Tale onere probatorio rende,

comunque, necessario distinguere tra una lesione corporale parificata di tipo

infortunistico (che deve essere assunta dall'assicurazione contro gli

infortuni) ed una lesione corporale figurante nella lista, ma causata da usura

e malattia (a carico dell’assicuratore contro le malattie). L’apporto della

prova liberatoria presuppone che, nell’ambito dell’obbligo di accertamento ex

art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica relativa ad una lesione parificata ad

un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF), l’assicuratore chiarisca le

circostanze in cui essa si è verificata. Occorre dunque accertare i dettagli

relativi sia alla situazione anteriore, che alla prima comparsa dei disturbi

lamentati dall’assicurato e ponderare, dal punto di vista medico, gli elementi

che depongono in favore, o a sfavore, di un’origine della lesione dovuta

all’usura o alla malattia ed è in tal senso che la questione a sapere se ha

avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e identificabile continua ad

essere determinante al fine di circoscrivere l'obbligo prestativo

dell'assicuratore contro gli infortuni rispetto a quello dell'assicuratore

contro le malattie. Se lo spettro delle possibili cause è costituito

esclusivamente da elementi che parlano a favore di un’usura o di una malattia,

ne consegue inevitabilmente che è stata fornita la prova a discarico

dell'assicuratore infortuni e non sono necessari ulteriori chiarimenti (consid.

8.6).

La prova che una lesione

corporale figurante nella lista è dovuta in maniera prevalente all'usura o a

una malattia deve essere considerata fornita anche quando un assicuratore

contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo l’art. 4 LPGA non è in

nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione in questione e non

esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento potrebbe costituirne

una causa possibile (consid. 9.2).

Sul tema, si veda pure la STF

8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e la STF 8C_169/2019 del 10 marzo

2020 consid. 5.4 e 5.5.

In concreto, l’amministrazione fa

valere che una lesione dei tendini della cuffia dei rotatori – in casu,

una piccola lesione interessante il versante articolare del tendine

sovraspinato -, non rientra nel concetto di lacerazione tendinea

previsto dalla lett. f dell’art. 6 cpv. 2 LAINF (cfr. doc. 45, p. 4 s.).

Il patrocinatore del ricorrente

pretende invece il contrario con riferimento al rapporto 26 aprile 2022 del

dott. __________, Medico aggiunto presso il Servizio di ortopedia e

traumatologia dell’Ospedale __________ di __________, in cui si parla di una “…

rottura parziale sul versante articolare del sovraspinoso apparentemente

interessante circa metà dello spessore del tendine” (cfr. doc. I, p. 6 - il

corsivo è del redattore).

Chiamato a pronunciarsi in

proposito, questo Tribunale ritiene che la questione che è stata sollevata

dalle parti possa rimanere irrisolta. Così come verrà meglio dimostrato qui di

seguito, anche qualora si volesse ammettere che il danno tendineo presentato

dall’assicurato ricade nell’elenco di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF, l’esito

della vertenza non potrebbe comunque essere quello che auspica il

rappresentante dell’insorgente.

In effetti, data una delle

diagnosi esaustivamente enumerate dalla disposizione appena citata,

l’assicuratore convenuto può ancora liberarsi dal proprio obbligo a prestazioni

fornendo la prova che il danno alla salute è imputabile, in misura prevalente

(ossia in misura maggiore al 50%) a usura o malattia.

Dalle tavole processuali emerge

che, prima di emanare la decisione formale del 23 maggio 2022,

l’amministrazione ha sottoposto la documentazione nel frattempo acquisita - compreso

il referto 26 aprile 2022 del dott. __________ -, al proprio medico __________,

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.

Con apprezzamento del 18 maggio

2022, lo specialista è giunto alla conclusione che i reperti riscontrati sono

dovuti in prevalenza a usura e/o malattia, e ciò in base alle considerazioni

seguenti:

" (…) È

stato inoltre chiesto al servizio medico se è presente un danno fisico dovuto

principalmente all’usura o malattia.

Dall’esame della documentazione disponibile al momento della

sottoposizione si è risposto di sì, in quanto la tendinopatia con calcificazione

è un quadro di carattere prevalentemente morboso e legato ad usura e/o

malattia. La risonanza magnetica eseguita successivamente ha confermato il

quadro di tendinopatia ed ha mostrato un’ipertrofia dell’articolazione

acromion-claveare condizionante un impingement ed una borsite di carattere

infiammatorio reattivo, tutti gli elementi di carattere morboso. La piccola

lesione tendinea, parziale e senza retrazione, è da inquadrarsi in una

condizione degenerativa già piuttosto evidente. Il quadro degenerativo morboso

e da impingement, per tipologia ed entità, è da ritenersi con verosimiglianza

prevalente preesistente all’evento da noi annunciato.

Conclusione:

sulla base degli elementi a noi disponibili al momento della

sottoposizione e della documentazione strumentale versata successivamente, possiamo

confermare quanto valutato in occasione della sottoposizione stessa.” (doc. 30,

p. 2)

Tutto ben considerato, il TCA non

vede alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione espressa dal dott. __________,

specialista nella materia che qui interessa che vanta un’ampia esperienza nella

medicina infortunistica e assicurativa.

In questo senso, è utile

segnalare che, in una sentenza

8C_672/2020 del 15 aprile 2021 consid. 4.4, il Tribunale federale non ha

ravvisato l’esistenza di validi motivi per scostarsi dal parere dello medico di

fiducia dell’assicuratore LAINF interessato, secondo il quale le lesioni PASTA (“partial articular supraspinatus

tendon avulsion” – lesione parziale sul versante articolare del tendine del

muscolo sovraspinato, proprio quella presentata da RI 1) hanno per definizione

un’origine degenerativa. Da notare che anche in quella fattispecie, lo

specialista fiduciario aveva sostenuto che l’eziologia infortunistica della

rottura parziale del sovraspinato era da escludere proprio in considerazione

dell’impingement del tendine (cfr. consid. 4.1.3).

Del resto, dalla restante

documentazione medica non emergono elementi atti a generare dei dubbi, nemmeno

lievi (su questo aspetto, si veda la DTF 135 V 465), a proposito della

correttezza del parere dello specialista interpellato dall’amministrazione.

In esito a tutto quanto precede,

avendo fornito la prova liberatoria, la responsabilità dell’CO 1 non può essere

considerata impegnata nemmeno a titolo di lesione parificata a infortunio ai

sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

La decisione su opposizione

impugnata, mediante la quale l’assicuratore resistente ha rifiutato

l’assunzione dell’evento del gennaio 2022, deve essere confermata.

2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 22

agosto 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una

controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12;

STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti