35.2022.6
Corretta la decisione con la quale l'assicuratore ha rifiutato il diritto a prestazioni dato che i disturbi annunciati non sono da porre in relazione con un infortunio ai sensi di legge e non costituiscono neppure una lesione parificata ai postumi di un infortunio
4 aprile 2022Italiano19 min
che con l’impugnativa non viene giustamente più contestato il fatto che l’assicurato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2022.6
cr
Lugano
4 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 dicembre 2021 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 13 luglio 2021 RI 1, nato
nel 1964, minatore presso la __________ – e perciò assicurato d’obbligo contro
gli infortuni presso l’CO 1 - mentre stava sollevando una traversina ha
risentito un dolore alla spalla sinistra.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 20 ottobre 2021
l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito
dell’evento occorso nel luglio 2021, sostenendo, da un lato, che i disturbi
all’estremità superiore sinistra non erano da porre in relazione ad un
infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituivano nemmeno
una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. 26).
A seguito dell’opposizione
interposta personalmente dall’assicurato (doc. 33), sulla base
dell’apprezzamento medico del proprio medico __________ del 1° dicembre 2021
(doc. 40), in data 17 dicembre 2021 l’amministrazione ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. A1).
1.3. Con tempestivo ricorso del 24
gennaio 2022, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento
della decisione impugnata e
il rinvio degli atti all’Istituto
assicuratore per complemento istruttorio e nuova decisione.
Il legale ha evidenziato come sia
dal referto del 17 agosto 2021 dell’Ospedale __________ di __________, sia da
quello del 31 agosto 2021 del dr. __________, emerga la rottura del
sopraspinato, lesione poi confermata dal referto del 21 settembre 2021 del dr. __________.
Il patrocinatore dell’insorgente
ha sottolineato come questa documentazione medica dimostri in maniera chiara
l’esistenza di una lesione parificata ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF,
per la quale l’assicuratore infortuni deve corrispondere le prestazioni.
A suo modo di vedere, ci sono
“tutte le condizioni perché l’incarto, con i documenti medici prodotti, venga
rinviato alla Suva per una nuova valutazione in punto al suo dovere di erogare
prestazioni LAINF” (doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (doc. III).
in diritto
in ordine
Fatti
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana
figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF
8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Nel caso di specie, litigiosa è la
questione di sapere se l’Istituto assicuratore era legittimato a negare il
diritto a prestazioni in relazione all’evento del luglio 2021, per il motivo
che il danno alla salute riportato dall’assicurato non costituirebbe una
lesione parificata ai postumi d’infortunio.
Questa Corte prende atto, invece,
che con l’impugnativa non viene giustamente più contestato il fatto che l’assicurato
non è rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge.
Come correttamente indicato
dall’Istituto assicuratore, difatti, la dinamica dichiarata in prima battuta dall’assicurato
- ossia che “durante il lavoro e il movimento abituale si è infiammata la
spalla sinistra”, cfr. notifica di infortunio LAINF del 20 luglio 2021, doc. 1;
rispettivamente che “sollevando una traversa ad un’altezza di circa 1,80 ho
sentito un dolore al braccio continuando a lavorare sembrava tutto a posto ma
la sera durante il riposo è riapparso e non sono riuscito a dormire”, vedi
formulario di precisazioni compilato in data 29 luglio 2021, doc. 7 - non
consente di ritenere che egli sia rimasto vittima di un infortunio, come,
invece, sostenuto in un secondo momento, solo dopo avere ricevuto la
comunicazione del 18 agosto 2021 con la quale l’amministrazione gli rifiutava
le prestazioni (doc. 15).
Solo a quel momento, infatti, cambiando
versione, l’assicurato ha addotto di avere riportato una rottura del tendine
sinistro a seguito di una non meglio precisata caduta, causata dal suo cane -
secondo quanto indicato nel messaggio e-mail del 20 settembre 2021 inviato alla
CO 1 (cfr. doc. D) - o, come indicato dal dr. ___________ nella cartella medica
del 21 settembre 2021, “1-2 settimane prima dell’evento era inciampato e
cadendo ha urtato la spalla. Pensando che non fosse nulla di grave non ha
ritenuto di dover annunciare l’evento” (doc. C).
Tale ricostruzione dei fatti non
può essere seguita, non avendo mai, in precedenza, l’assicurato accennato ad
una caduta (cfr. annuncio di infortunio del 20 luglio 2020, cfr. doc. 1;
formulario di precisazioni CO 1 del 29 luglio 2021, cfr. doc. 7; referto del 31
agosto 2021 del dr. __________, cfr. doc. B). Anzi, va qui evidenziato come nel
formulario “Arztzeugnis UVG” del 3 agosto 2021, sia stato espressamente
indicato che “Ein Anprall, Sturz oder eine ungewohnte Bewegung wurden
verneint” (cfr. doc. 8, corsivo della redattrice).
Secondo la giurisprudenza, in
presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle
dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le
conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono
integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le
contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47
consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA
del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una
critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una "dichiarazione della
prima ora”, a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora
la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto
luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare
che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato
avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio
fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata
più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr.
STF U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre,
applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi
cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STF U 236/98 del 3
gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di
attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente
convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è
riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla
giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b). Occorre, poi,
fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice
la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007; STCA 35.2015.84 del 3
dicembre 2015, consid. 2.6; STCA 35.2019.132 del 27 agosto 2020, consid. 2.7).
2.3. Gli assicuratori contro gli
infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni
corporali esaustivamente enumerate all'art. 6 cpv. 2 LAINF (nella versione
introdotta con la modifica del 25 settembre 2015, entrata in vigore il 1° gennaio
2017), a condizione che esse non siano attribuibili prevalentemente all’usura o
a una malattia.
2.4. Con la revisione della Legge
federale sull’assicurazione contro gli infortuni, per quanto concerne le
lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale
ha rinunciato al criterio del fattore esterno.
Il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF ha
il seguente tenore:
"L’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni
corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a
una malattia:
a.
fratture;
b.
lussazioni di articolazioni;
c.
lacerazioni del menisco;
d.
lacerazioni muscolari;
e.
stiramenti muscolari;
f. lacerazioni
dei tendini;
g. lesioni
dei legamenti;
h. lesioni
Considerandi
del timpano.”
In una sentenza di principio
8C_22/2019 del 24 settembre 2019, pubblicata in DTF 146 V 51, il Tribunale
federale, avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha
innanzitutto stabilito che se vi è stato un infortunio ex art. 4 LPGA e
l’assicurato ha riportato una lesione corporale figurante nell’elenco,
l’assicuratore è tenuto a corrispondere le prestazioni assicurative in base
all’art. 6 cpv. 1 LAINF. Nel caso in cui, invece, non è accaduto un infortunio
ai sensi di legge, ma l’assicurato presenta, comunque, una lesione corporale
giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF, il caso deve essere esaminato dal profilo di
quest’ultima disposizione.
Sempre
secondo l’Alta Corte, dall’interpretazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF risulta che
la sua applicazione non presuppone l’intervento di un fattore esterno e,
dunque, di un evento infortunistico o comportante un rischio accresciuto di
lesione ai sensi della giurisprudenza relativa all’art. 9 cpv. 2 vOAINF. In
questo contesto l’esistenza stessa di una lesione corporale prevista dall’art.
6.
cpv. 2 lett. a-h LAINF, implica la presunzione che si tratti di una lesione
parificata ad infortunio che deve essere presa a carico dall’assicuratore
contro gli infortuni. Tuttavia, a fronte della possibilità data dall’art. 6
cpv. 2 LAINF di fornire la controprova (“sempre che [le lesioni enumerate alle lettere a-h] non siano dovute
prevalentemente all’usura o a una malattia”), permane la necessità di
distinguere la lesione corporale assimilata ad infortunio, che è a carico
dell’assicuratore contro gli infortuni, dalla lesione dovuta all’usura o a
malattia, che è invece di competenza dell’assicuratore malattie. In proposito,
la questione relativa a un evento iniziale riconoscibile e identificabile resta
pertinente anche dopo la revisione della LAINF, ma ciò nulla muta al fatto che,
in presenza di una delle lesioni menzionate nella lista di cui all’art. 6 cpv.
2.
LAINF, l’assicuratore infortuni è di principio tenuto a fornire le proprie
prestazioni, a meno di dimostrare che essa è prevalentemente imputabile a usura
o malattia. Di conseguenza, nel quadro del suo dovere di accertamento (art. 43
cpv. 1 LPGA), all’annuncio di una lesione presente sulla lista, l’assicuratore
infortuni deve chiarire le circostanze esatte del sinistro. Se non può essere
accertato alcun evento iniziale oppure se è stato accertato soltanto un evento
benigno o anodino, ciò semplifica evidentemente la prova liberatoria
dell’assicuratore infortuni. Spetta in primo luogo ai medici specialisti
procedere alla delimitazione contestata, tenendo conto di tutto lo spettro
delle cause all’origine della lesione corporale in questione. Occorre pertanto
chiarire, non soltanto lo stato preesistente, ma pure le circostanze in cui i
disturbi denunciati dalla persona assicurata si sono manifestati per la prima
volta. Gli elementi a favore o a sfavore dell’usura o di una malattia devono
essere ponderati dal profilo medico. L’assicuratore infortuni deve dimostrare,
con il grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è
dovuta in modo preponderante all’usura o a una malattia, ossia in una misura
superiore al 50% rispetto a tutti gli altri fattori in gioco. Se lo spettro
delle cause si compone unicamente di elementi a favore di un’usura o di una
malattia, la prova liberatoria si ritiene fornita e non sono necessari
ulteriori chiarimenti.
2.5
Nel caso di specie, accertato che
l’interessato non è rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge
(cfr. supra, consid. 2.2.), occorre esaminare la fattispecie dal profilo
dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
In data 17 agosto 2021 il dr. __________,
spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia e fiduciario dell’assicuratore
LAINF, chiamato ad esprimersi riguardo al caso dell’interessato, ha risposto
affermativamente alla domanda “è presente un danno fisico dovuto principalmente
all’usura o a malattia?”, per il motivo che vi è una “riduzione dello spazio
articolare gleno-omerale della spalla sinistra” (doc. 10).
L’assicurato ha contestato tale valutazione, trasmettendo
all’assicuratore LAINF il referto del 21 settembre 2021 del dr. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’__________, dal quale
emerge la diagnosi di “rottura subtotale borsale sopraspinato spalla sinistra”
(doc. 16).
In data 13 ottobre 2021 il dr. __________
ha proceduto all’intervento di “AS spalla sinistra, riparazione cuffia
(sopraspinato), acromioplastica” (doc. 22).
Con apprezzamento medico del 1° dicembre 2021 il dr. __________,
chiamato ad esprimersi a proposito dell’opposizione dell’assicurato e
dell’aggiornamento medico del 22 novembre 2021 da parte del dr. __________, si
è così espresso:
" Apprezzamento
Si tratta di definire se la nuova documentazione agli atti, ossia
il referto artro-MRI alla spalla sinistra del 16.08.2021, l’opposizione
cautelativa dell’assicurato del 29.10.2021 ed il rapporto medico del dr. med. __________
del 22.11.2021 modificano la decisione CO 1 del 20.10.2021, dove sulla scorta
dell’art. 6 cpv. 2 LAINF le lesioni riscontrate alla spalla sinistra
dell’assicurato furono considerate attribuibili indubbiamente ad una malattia o
ad usura.
Il signor RI 1 in data 12.07.2021 in assenza di un trauma o evento
infortunistico, riportò un dolore elettrizzante alla spalla sinistra; fu
valutato il giorno seguente 13.07.2021 presso l’Ospedale __________ di __________
dove fu diagnosticato: “dolore omero sinistro, ovvero tendinite del bicipite
dovuta al sovraccarico”.
Il signor RI 1 in data 16.08.2021 si sottopose ad un’artro-MRI
della spalla sinistra e nel referto radiologico della stessa data fu repertato:
“spazio omero acromiale ristretto con tendinopatia del tendine sovraspinato,
meno del tendine infraspinato, rottura parziale bursale del tendine del
sovraspinato all’impronta anteriore, uno strappo omerale dei legamenti omero
glenoidei inferiori (lesione HAGL); l’articolazione AC mostra una lieve osteoartrite
AC attivata con acromion di tipo II”.
Sulla scorta di tali diagnosi fu valutato in data 20.09.2021 dal
dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica, il quale pose diagnosi di
rottura subtotale bursale del tendine sovraspinato alla spalla sinistra e in
data 13.10.2021 eseguì un intervento in artroscopia alla spalla con riparazione
della cuffia dei rotatori (sovraspinato) ed acromioplastica.
In data 22.11.2021 seguì nuovo rapporto del dr. med. __________ di
controllo.
Dalla visione delle immagini della artro-MRI della spalla sinistra
del 16.08.2021 e dal referto radiologico del 16.08.2021 a firma del dr. med. __________,
potevano essere valutate lesioni tissutali articolari rapportabili con un grado
di probabilità preponderante ad una patologia degenerativa; nella fattispecie
all’interno del referto radiologico furono descritti uno “spazio omero
acromiale ristretto con una tendinopatia del tendine sovraspinato, una rottura
parziale bursale del tendine sovraspinato all’impronta anteriore dal lato della
bursa, l’articolazione AC mostra una lieve osteoartrite attivata con acromion
di tipo II” segni che riportavano ad una condizione di rottura parziale su base
degenerativa del tendine del muscolo sovraspinato il quale essendo già
infiammato (poiché tendinopatico) e trovandosi in una posizione sottoposta a
costante usura meccanica determinata dall’attrito su un acromion tipo II,
veniva ad essere progressivamente stressata fino al punto di lesionarsi.
L’aderenza a patologia degenerativa delle lesioni rinvenute alla
visione delle immagini della risonanza magnetica del 16.08.2021 nasce inoltre
dalla constatazione della osteo artrite AC attivata con sfrangiamento dei
legamenti omero glenoidei sul bordo caudale della glenoide, ove il sospetto di
lesione HAGL non sarebbe stato alla base dei disturbi che sono esitati
nell’intervento artroscopico del 13.10.2021 del dr. med. __________, il quale
nel rapporto operatorio del 13.10.2021 riferì: “diffusa borsite subacromiale,
presenza di una rottura borsale del sopraspinato di circa 15x7 mm, incompleta. […]
Acromioplastica anteriore e antero-esterna e decompressione inferiore della AC
fino a liberazione dello spazio subacromiale […]”, a riprova della presenza di
uno spazio subacromiale ridotto a causa di un acromion Bagliani di tipo II che
associato all’artrosi attivata AC influirono come condizioni meccanicamente
predisponenti la lesione di un tendine, quello del muscolo sovraspinato, che fu
riscontrato “tendinopatico”, quindi malato e di per sé compromesso nella
matrice collegenica.
Per quanto attiene le affermazioni dell’assicurato all’interno del
rapporto medico del dr. __________ del 20.09.2021 dove fu riferito: “paziente
segnala però alla visita attuale che circa 1-2 settimane prima dell’evento era
inciampato e cadendo ha urtato la spalla. Pensando che non fosse nulla di grave
non ha ritenuto di dover annunciare l’evento […]”, si ricorda che un evento
traumatico avrebbe determinato una sintomatologia invalidante iniziale con
dolori e limitazione funzionale, cosa che non venne documentata agli atti.
Dispositivo
Per questi motivi si ritiene che la nuova documentazione medica
offerta non modifichi la decisione CO 1 del 20.10.2021.” (Doc. 40)
2.6. In sede ricorsuale l’assicurato ha rilevato
che il danno alla salute da egli risentito costituisca una lesione parificata per
la quale l’assicuratore LAINF deve rispondere, in virtù dell’art. 6 cpv. 2
LAINF, trasmettendo, a comprova delle proprie pretese, la seguente
documentazione medica:
-
Referto radiologico del 17 agosto 2021 redatto dal dr. __________ del __________,
riguardante l’artrografia e MRI della spalla sinistra eseguita il 16 agosto
2021, con i seguenti risultati:
“Beurteilung:
o
Verschmälerter humeroacromialer Raum mit
Tendinopathie von Supraspinatussehne, weniger auch der Infraspinatussehne
o
Bursaseitige Partialruptur der
Supraspinatussehne am anterioren footprint
o
Humeralseitiger Riss der inferioren humeroglenoidalen Bänder
(HAGL-Läsion)” (Doc. A);
-
Referto del 31 agosto 2021 del dr. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, indirizzato al dr. __________, nel quale è stata posto la diagnosi
di “Bursaseitige Partialruptur der Supraspinatussehne links” (doc. B);
-
Cartella clinica del 20 settembre 2021 del dr. __________ (già presente
all’incarto, n.d.r.), con l’indicazione dell’opportunità di procedere ad un
intervento di riparazione della cuffia (doc. C);
-
Messaggio di posta elettronica del 20 settembre 2021 con il quale il __________
ha informato l’assicuratore LAINF a proposito del fatto che l’evento del 12
luglio 2021 “è stato causato da una caduta causata dal cane del Signor RI 1”,
chiedendo la riapertura del caso LAINF (doc. D).
Con la risposta di causa,
l’Istituto assicuratore ha ribadito che l’assicurato in data 12 luglio 2021 non
è rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge.
L’CO 1 ha pure escluso di dovere
corrispondere le prestazioni ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, visto che il
medico __________ è giunto alla conclusione che la lesione tendinea
dell’interessato è dovuta ad usura o malattia (doc. III).
2.7. Chiamato a pronunciarsi, questo
Tribunale, vista l’esauriente e articolata motivazione esposta dal dr. __________
a sostegno del fatto che la lesione tendinea presentata dall’insorgente sia prevalentemente
dovuta a usura, ritiene corretta la decisione con la quale l’Istituto
assicuratore ha concluso di poter essere liberato dall’obbligo di corrispondere
le prestazioni.
Il dr. __________ ha difatti spiegato, in maniera convincente, le
ragioni per le quali, sulla base delle risultanze strumentali (immagini della
artro-MRI della spalla sinistra del 16.08.2021 e referto radiologico del
16.08.2021 a firma del dr. med. __________), nel caso di specie ci si trovi in
presenza di una rottura parziale su base degenerativa del tendine del muscolo
sovraspinato il quale, essendo già infiammato (poiché tendinopatico) e
trovandosi in una posizione sottoposta a costante usura meccanica determinata
dall’attrito su un acromion tipo II, veniva ad essere progressivamente stressato
fino al punto di lesionarsi.
Il dr. __________ ha aggiunto che
la presenza di uno spazio subacromiale ridotto a causa di un acromion Bagliani
di tipo II, associato all’artrosi attivata AC, hanno influito come condizioni
meccanicamente predisponenti la lesione di un tendine, quello del muscolo
sovraspinato, che è stato riscontrato “tendinopatico”, quindi malato e già di
per sé compromesso nella matrice collegenica (cfr. doc. 40).
Il TCA non ha motivo per discostarsi da queste dettagliate e
motivate considerazioni del medico __________ dell’assicuratore LAINF, le
quali, del resto, non sono state contestate attraverso la presentazione di
documentazione medico-specialistica di senso contrario.
Da notare, inoltre, che
l’assicurato stesso ha descritto come la comparsa dei dolori sia intervenuta nell’ambito
delle sue abituali attività, dopo il sollevamento di una traversina, ciò che
rientrava nelle consuete mansioni lavorative (cfr. annuncio di infortunio, nel
quale è stato riportato che “durante il lavoro e il movimento abituale si è
infiammata la spalla sinistra” doc. 1).
Queste indicazioni assumono
un’importanza rilevante nel qualificare l’evento in discussione come “benigno o anodino”, secondo la giurisprudenza
federale citata in precedenza (cfr. supra, consid. 2.4.).
Avendo dunque fornito la prova
liberatoria, la responsabilità dell’CO 1 non può essere considerata impegnata a
titolo di lesione parificata ad infortunio ex art. 6 cpv. 2 LAINF.
La decisione su opposizione
impugnata, mediante la quale l’assicuratore resistente ha rifiutato
l’assunzione dell’evento del 12 luglio 2021, deve essere confermata.
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 24
gennaio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di
prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul
tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti