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Decisione

35.2022.6

Corretta la decisione con la quale l'assicuratore ha rifiutato il diritto a prestazioni dato che i disturbi annunciati non sono da porre in relazione con un infortunio ai sensi di legge e non costituiscono neppure una lesione parificata ai postumi di un infortunio

4 aprile 2022Italiano19 min

che con l’impugnativa non viene giustamente più contestato il fatto che l’assicurato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.6

cr

Lugano

4 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 17 dicembre 2021 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 13 luglio 2021 RI 1, nato

nel 1964, minatore presso la __________ – e perciò assicurato d’obbligo contro

gli infortuni presso l’CO 1 - mentre stava sollevando una traversina ha

risentito un dolore alla spalla sinistra.

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 20 ottobre 2021

l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito

dell’evento occorso nel luglio 2021, sostenendo, da un lato, che i disturbi

all’estremità superiore sinistra non erano da porre in relazione ad un

infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituivano nemmeno

una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. 26).

A seguito dell’opposizione

interposta personalmente dall’assicurato (doc. 33), sulla base

dell’apprezzamento medico del proprio medico __________ del 1° dicembre 2021

(doc. 40), in data 17 dicembre 2021 l’amministrazione ha confermato il

contenuto della sua prima decisione (doc. A1).

1.3. Con tempestivo ricorso del 24

gennaio 2022, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento

della decisione impugnata e

il rinvio degli atti all’Istituto

assicuratore per complemento istruttorio e nuova decisione.

Il legale ha evidenziato come sia

dal referto del 17 agosto 2021 dell’Ospedale __________ di __________, sia da

quello del 31 agosto 2021 del dr. __________, emerga la rottura del

sopraspinato, lesione poi confermata dal referto del 21 settembre 2021 del dr. __________.

Il patrocinatore dell’insorgente

ha sottolineato come questa documentazione medica dimostri in maniera chiara

l’esistenza di una lesione parificata ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF,

per la quale l’assicuratore infortuni deve corrispondere le prestazioni.

A suo modo di vedere, ci sono

“tutte le condizioni perché l’incarto, con i documenti medici prodotti, venga

rinviato alla Suva per una nuova valutazione in punto al suo dovere di erogare

prestazioni LAINF” (doc. I).

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto (doc. III).

in diritto

in ordine

Fatti

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato

trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti

(in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana

figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF

8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Nel caso di specie, litigiosa è la

questione di sapere se l’Istituto assicuratore era legittimato a negare il

diritto a prestazioni in relazione all’evento del luglio 2021, per il motivo

che il danno alla salute riportato dall’assicurato non costituirebbe una

lesione parificata ai postumi d’infortunio.

Questa Corte prende atto, invece,

che con l’impugnativa non viene giustamente più contestato il fatto che l’assicurato

non è rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge.

Come correttamente indicato

dall’Istituto assicuratore, difatti, la dinamica dichiarata in prima battuta dall’assicurato

- ossia che “durante il lavoro e il movimento abituale si è infiammata la

spalla sinistra”, cfr. notifica di infortunio LAINF del 20 luglio 2021, doc. 1;

rispettivamente che “sollevando una traversa ad un’altezza di circa 1,80 ho

sentito un dolore al braccio continuando a lavorare sembrava tutto a posto ma

la sera durante il riposo è riapparso e non sono riuscito a dormire”, vedi

formulario di precisazioni compilato in data 29 luglio 2021, doc. 7 - non

consente di ritenere che egli sia rimasto vittima di un infortunio, come,

invece, sostenuto in un secondo momento, solo dopo avere ricevuto la

comunicazione del 18 agosto 2021 con la quale l’amministrazione gli rifiutava

le prestazioni (doc. 15).

Solo a quel momento, infatti, cambiando

versione, l’assicurato ha addotto di avere riportato una rottura del tendine

sinistro a seguito di una non meglio precisata caduta, causata dal suo cane -

secondo quanto indicato nel messaggio e-mail del 20 settembre 2021 inviato alla

CO 1 (cfr. doc. D) - o, come indicato dal dr. ___________ nella cartella medica

del 21 settembre 2021, “1-2 settimane prima dell’evento era inciampato e

cadendo ha urtato la spalla. Pensando che non fosse nulla di grave non ha

ritenuto di dover annunciare l’evento” (doc. C).

Tale ricostruzione dei fatti non

può essere seguita, non avendo mai, in precedenza, l’assicurato accennato ad

una caduta (cfr. annuncio di infortunio del 20 luglio 2020, cfr. doc. 1;

formulario di precisazioni CO 1 del 29 luglio 2021, cfr. doc. 7; referto del 31

agosto 2021 del dr. __________, cfr. doc. B). Anzi, va qui evidenziato come nel

formulario “Arztzeugnis UVG” del 3 agosto 2021, sia stato espressamente

indicato che “Ein Anprall, Sturz oder eine ungewohnte Bewegung wurden

verneint” (cfr. doc. 8, corsivo della redattrice).

Secondo la giurisprudenza, in

presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle

dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le

conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono

integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le

contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47

consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA

del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una

critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una "dichiarazione della

prima ora”, a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora

la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto

luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare

che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato

avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio

fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata

più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr.

STF U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre,

applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi

cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STF U 236/98 del 3

gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di

attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente

convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è

riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b). Occorre, poi,

fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice

la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007; STCA 35.2015.84 del 3

dicembre 2015, consid. 2.6; STCA 35.2019.132 del 27 agosto 2020, consid. 2.7).

2.3. Gli assicuratori contro gli

infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni

corporali esaustivamente enumerate all'art. 6 cpv. 2 LAINF (nella versione

introdotta con la modifica del 25 settembre 2015, entrata in vigore il 1° gennaio

2017), a condizione che esse non siano attribuibili prevalentemente all’usura o

a una malattia.

2.4. Con la revisione della Legge

federale sull’assicurazione contro gli infortuni, per quanto concerne le

lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale

ha rinunciato al criterio del fattore esterno.

Il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF ha

il seguente tenore:

"L’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni

corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a

una malattia:

a.

fratture;

b.

lussazioni di articolazioni;

c.

lacerazioni del menisco;

d.

lacerazioni muscolari;

e.

stiramenti muscolari;

f. lacerazioni

dei tendini;

g. lesioni

dei legamenti;

h. lesioni

Considerandi

del timpano.”

In una sentenza di principio

8C_22/2019 del 24 settembre 2019, pubblicata in DTF 146 V 51, il Tribunale

federale, avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha

innanzitutto stabilito che se vi è stato un infortunio ex art. 4 LPGA e

l’assicurato ha riportato una lesione corporale figurante nell’elenco,

l’assicuratore è tenuto a corrispondere le prestazioni assicurative in base

all’art. 6 cpv. 1 LAINF. Nel caso in cui, invece, non è accaduto un infortunio

ai sensi di legge, ma l’assicurato presenta, comunque, una lesione corporale

giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF, il caso deve essere esaminato dal profilo di

quest’ultima disposizione.

Sempre

secondo l’Alta Corte, dall’interpretazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF risulta che

la sua applicazione non presuppone l’intervento di un fattore esterno e,

dunque, di un evento infortunistico o comportante un rischio accresciuto di

lesione ai sensi della giurisprudenza relativa all’art. 9 cpv. 2 vOAINF. In

questo contesto l’esistenza stessa di una lesione corporale prevista dall’art.

6.

cpv. 2 lett. a-h LAINF, implica la presunzione che si tratti di una lesione

parificata ad infortunio che deve essere presa a carico dall’assicuratore

contro gli infortuni. Tuttavia, a fronte della possibilità data dall’art. 6

cpv. 2 LAINF di fornire la controprova (“sempre che [le lesioni enumerate alle lettere a-h] non siano dovute

prevalentemente all’usura o a una malattia”), permane la necessità di

distinguere la lesione corporale assimilata ad infortunio, che è a carico

dell’assicuratore contro gli infortuni, dalla lesione dovuta all’usura o a

malattia, che è invece di competenza dell’assicuratore malattie. In proposito,

la questione relativa a un evento iniziale riconoscibile e identificabile resta

pertinente anche dopo la revisione della LAINF, ma ciò nulla muta al fatto che,

in presenza di una delle lesioni menzionate nella lista di cui all’art. 6 cpv.

2.

LAINF, l’assicuratore infortuni è di principio tenuto a fornire le proprie

prestazioni, a meno di dimostrare che essa è prevalentemente imputabile a usura

o malattia. Di conseguenza, nel quadro del suo dovere di accertamento (art. 43

cpv. 1 LPGA), all’annuncio di una lesione presente sulla lista, l’assicuratore

infortuni deve chiarire le circostanze esatte del sinistro. Se non può essere

accertato alcun evento iniziale oppure se è stato accertato soltanto un evento

benigno o anodino, ciò semplifica evidentemente la prova liberatoria

dell’assicuratore infortuni. Spetta in primo luogo ai medici specialisti

procedere alla delimitazione contestata, tenendo conto di tutto lo spettro

delle cause all’origine della lesione corporale in questione. Occorre pertanto

chiarire, non soltanto lo stato preesistente, ma pure le circostanze in cui i

disturbi denunciati dalla persona assicurata si sono manifestati per la prima

volta. Gli elementi a favore o a sfavore dell’usura o di una malattia devono

essere ponderati dal profilo medico. L’assicuratore infortuni deve dimostrare,

con il grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è

dovuta in modo preponderante all’usura o a una malattia, ossia in una misura

superiore al 50% rispetto a tutti gli altri fattori in gioco. Se lo spettro

delle cause si compone unicamente di elementi a favore di un’usura o di una

malattia, la prova liberatoria si ritiene fornita e non sono necessari

ulteriori chiarimenti.

2.5

Nel caso di specie, accertato che

l’interessato non è rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge

(cfr. supra, consid. 2.2.), occorre esaminare la fattispecie dal profilo

dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

In data 17 agosto 2021 il dr. __________,

spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia e fiduciario dell’assicuratore

LAINF, chiamato ad esprimersi riguardo al caso dell’interessato, ha risposto

affermativamente alla domanda “è presente un danno fisico dovuto principalmente

all’usura o a malattia?”, per il motivo che vi è una “riduzione dello spazio

articolare gleno-omerale della spalla sinistra” (doc. 10).

L’assicurato ha contestato tale valutazione, trasmettendo

all’assicuratore LAINF il referto del 21 settembre 2021 del dr. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’__________, dal quale

emerge la diagnosi di “rottura subtotale borsale sopraspinato spalla sinistra”

(doc. 16).

In data 13 ottobre 2021 il dr. __________

ha proceduto all’intervento di “AS spalla sinistra, riparazione cuffia

(sopraspinato), acromioplastica” (doc. 22).

Con apprezzamento medico del 1° dicembre 2021 il dr. __________,

chiamato ad esprimersi a proposito dell’opposizione dell’assicurato e

dell’aggiornamento medico del 22 novembre 2021 da parte del dr. __________, si

è così espresso:

" Apprezzamento

Si tratta di definire se la nuova documentazione agli atti, ossia

il referto artro-MRI alla spalla sinistra del 16.08.2021, l’opposizione

cautelativa dell’assicurato del 29.10.2021 ed il rapporto medico del dr. med. __________

del 22.11.2021 modificano la decisione CO 1 del 20.10.2021, dove sulla scorta

dell’art. 6 cpv. 2 LAINF le lesioni riscontrate alla spalla sinistra

dell’assicurato furono considerate attribuibili indubbiamente ad una malattia o

ad usura.

Il signor RI 1 in data 12.07.2021 in assenza di un trauma o evento

infortunistico, riportò un dolore elettrizzante alla spalla sinistra; fu

valutato il giorno seguente 13.07.2021 presso l’Ospedale __________ di __________

dove fu diagnosticato: “dolore omero sinistro, ovvero tendinite del bicipite

dovuta al sovraccarico”.

Il signor RI 1 in data 16.08.2021 si sottopose ad un’artro-MRI

della spalla sinistra e nel referto radiologico della stessa data fu repertato:

“spazio omero acromiale ristretto con tendinopatia del tendine sovraspinato,

meno del tendine infraspinato, rottura parziale bursale del tendine del

sovraspinato all’impronta anteriore, uno strappo omerale dei legamenti omero

glenoidei inferiori (lesione HAGL); l’articolazione AC mostra una lieve osteoartrite

AC attivata con acromion di tipo II”.

Sulla scorta di tali diagnosi fu valutato in data 20.09.2021 dal

dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica, il quale pose diagnosi di

rottura subtotale bursale del tendine sovraspinato alla spalla sinistra e in

data 13.10.2021 eseguì un intervento in artroscopia alla spalla con riparazione

della cuffia dei rotatori (sovraspinato) ed acromioplastica.

In data 22.11.2021 seguì nuovo rapporto del dr. med. __________ di

controllo.

Dalla visione delle immagini della artro-MRI della spalla sinistra

del 16.08.2021 e dal referto radiologico del 16.08.2021 a firma del dr. med. __________,

potevano essere valutate lesioni tissutali articolari rapportabili con un grado

di probabilità preponderante ad una patologia degenerativa; nella fattispecie

all’interno del referto radiologico furono descritti uno “spazio omero

acromiale ristretto con una tendinopatia del tendine sovraspinato, una rottura

parziale bursale del tendine sovraspinato all’impronta anteriore dal lato della

bursa, l’articolazione AC mostra una lieve osteoartrite attivata con acromion

di tipo II” segni che riportavano ad una condizione di rottura parziale su base

degenerativa del tendine del muscolo sovraspinato il quale essendo già

infiammato (poiché tendinopatico) e trovandosi in una posizione sottoposta a

costante usura meccanica determinata dall’attrito su un acromion tipo II,

veniva ad essere progressivamente stressata fino al punto di lesionarsi.

L’aderenza a patologia degenerativa delle lesioni rinvenute alla

visione delle immagini della risonanza magnetica del 16.08.2021 nasce inoltre

dalla constatazione della osteo artrite AC attivata con sfrangiamento dei

legamenti omero glenoidei sul bordo caudale della glenoide, ove il sospetto di

lesione HAGL non sarebbe stato alla base dei disturbi che sono esitati

nell’intervento artroscopico del 13.10.2021 del dr. med. __________, il quale

nel rapporto operatorio del 13.10.2021 riferì: “diffusa borsite subacromiale,

presenza di una rottura borsale del sopraspinato di circa 15x7 mm, incompleta. […]

Acromioplastica anteriore e antero-esterna e decompressione inferiore della AC

fino a liberazione dello spazio subacromiale […]”, a riprova della presenza di

uno spazio subacromiale ridotto a causa di un acromion Bagliani di tipo II che

associato all’artrosi attivata AC influirono come condizioni meccanicamente

predisponenti la lesione di un tendine, quello del muscolo sovraspinato, che fu

riscontrato “tendinopatico”, quindi malato e di per sé compromesso nella

matrice collegenica.

Per quanto attiene le affermazioni dell’assicurato all’interno del

rapporto medico del dr. __________ del 20.09.2021 dove fu riferito: “paziente

segnala però alla visita attuale che circa 1-2 settimane prima dell’evento era

inciampato e cadendo ha urtato la spalla. Pensando che non fosse nulla di grave

non ha ritenuto di dover annunciare l’evento […]”, si ricorda che un evento

traumatico avrebbe determinato una sintomatologia invalidante iniziale con

dolori e limitazione funzionale, cosa che non venne documentata agli atti.

Dispositivo

Per questi motivi si ritiene che la nuova documentazione medica

offerta non modifichi la decisione CO 1 del 20.10.2021.” (Doc. 40)

2.6. In sede ricorsuale l’assicurato ha rilevato

che il danno alla salute da egli risentito costituisca una lesione parificata per

la quale l’assicuratore LAINF deve rispondere, in virtù dell’art. 6 cpv. 2

LAINF, trasmettendo, a comprova delle proprie pretese, la seguente

documentazione medica:

-

Referto radiologico del 17 agosto 2021 redatto dal dr. __________ del __________,

riguardante l’artrografia e MRI della spalla sinistra eseguita il 16 agosto

2021, con i seguenti risultati:

“Beurteilung:

o

Verschmälerter humeroacromialer Raum mit

Tendinopathie von Supraspinatussehne, weniger auch der Infraspinatussehne

o

Bursaseitige Partialruptur der

Supraspinatussehne am anterioren footprint

o

Humeralseitiger Riss der inferioren humeroglenoidalen Bänder

(HAGL-Läsion)” (Doc. A);

-

Referto del 31 agosto 2021 del dr. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, indirizzato al dr. __________, nel quale è stata posto la diagnosi

di “Bursaseitige Partialruptur der Supraspinatussehne links” (doc. B);

-

Cartella clinica del 20 settembre 2021 del dr. __________ (già presente

all’incarto, n.d.r.), con l’indicazione dell’opportunità di procedere ad un

intervento di riparazione della cuffia (doc. C);

-

Messaggio di posta elettronica del 20 settembre 2021 con il quale il __________

ha informato l’assicuratore LAINF a proposito del fatto che l’evento del 12

luglio 2021 “è stato causato da una caduta causata dal cane del Signor RI 1”,

chiedendo la riapertura del caso LAINF (doc. D).

Con la risposta di causa,

l’Istituto assicuratore ha ribadito che l’assicurato in data 12 luglio 2021 non

è rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge.

L’CO 1 ha pure escluso di dovere

corrispondere le prestazioni ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, visto che il

medico __________ è giunto alla conclusione che la lesione tendinea

dell’interessato è dovuta ad usura o malattia (doc. III).

2.7. Chiamato a pronunciarsi, questo

Tribunale, vista l’esauriente e articolata motivazione esposta dal dr. __________

a sostegno del fatto che la lesione tendinea presentata dall’insorgente sia prevalentemente

dovuta a usura, ritiene corretta la decisione con la quale l’Istituto

assicuratore ha concluso di poter essere liberato dall’obbligo di corrispondere

le prestazioni.

Il dr. __________ ha difatti spiegato, in maniera convincente, le

ragioni per le quali, sulla base delle risultanze strumentali (immagini della

artro-MRI della spalla sinistra del 16.08.2021 e referto radiologico del

16.08.2021 a firma del dr. med. __________), nel caso di specie ci si trovi in

presenza di una rottura parziale su base degenerativa del tendine del muscolo

sovraspinato il quale, essendo già infiammato (poiché tendinopatico) e

trovandosi in una posizione sottoposta a costante usura meccanica determinata

dall’attrito su un acromion tipo II, veniva ad essere progressivamente stressato

fino al punto di lesionarsi.

Il dr. __________ ha aggiunto che

la presenza di uno spazio subacromiale ridotto a causa di un acromion Bagliani

di tipo II, associato all’artrosi attivata AC, hanno influito come condizioni

meccanicamente predisponenti la lesione di un tendine, quello del muscolo

sovraspinato, che è stato riscontrato “tendinopatico”, quindi malato e già di

per sé compromesso nella matrice collegenica (cfr. doc. 40).

Il TCA non ha motivo per discostarsi da queste dettagliate e

motivate considerazioni del medico __________ dell’assicuratore LAINF, le

quali, del resto, non sono state contestate attraverso la presentazione di

documentazione medico-specialistica di senso contrario.

Da notare, inoltre, che

l’assicurato stesso ha descritto come la comparsa dei dolori sia intervenuta nell’ambito

delle sue abituali attività, dopo il sollevamento di una traversina, ciò che

rientrava nelle consuete mansioni lavorative (cfr. annuncio di infortunio, nel

quale è stato riportato che “durante il lavoro e il movimento abituale si è

infiammata la spalla sinistra” doc. 1).

Queste indicazioni assumono

un’importanza rilevante nel qualificare l’evento in discussione come “benigno o anodino”, secondo la giurisprudenza

federale citata in precedenza (cfr. supra, consid. 2.4.).

Avendo dunque fornito la prova

liberatoria, la responsabilità dell’CO 1 non può essere considerata impegnata a

titolo di lesione parificata ad infortunio ex art. 6 cpv. 2 LAINF.

La decisione su opposizione

impugnata, mediante la quale l’assicuratore resistente ha rifiutato

l’assunzione dell’evento del 12 luglio 2021, deve essere confermata.

2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 24

gennaio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di

prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul

tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti