35.2022.60
Discussa eziologia disturbi alla spalla sinistra. Confermata estinzione del diritto a prestazioni alla data stabilita dall'assicuratore LAINF (negato un peggioramento direzionale del preesistente stato)
7 novembre 2022Italiano22 min
ricaduta degli infortuni precedenti, per la quale l’assicurazione infortuni è tenuta
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2022.60
mm
Lugano
7 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 agosto 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 giugno 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 26 giugno 2021, RI 1, nata
nel 1957, dipendente della __________ in qualità di __________ e, perciò,
assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la
CO 1, è caduta sulle scale di casa e ha contuso la spalla sinistra (doc. 12).
L’artro-RMN 30 giugno 2021 della
spalla sinistra ha evidenziato una fibrosi dell’articolazione
acromion-claveare, la rottura a tutto spessore dei tendini dei muscoli sovra- e
sottospinato con marcata retrazione tendinea, una tendinosi del piccolo
rotondo, nonché la rottura parziale intrarticolare del tendine del capolungo
del bicipite (doc. 15).
Nel corso del mese di dicembre
2021, l’assicurata è stata sottoposta a un intervento artroscopico di
ricostruzione della cuffia dei rotatori e d’impianto di InSpace Balloon (doc.
33).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Da notare che, in precedenza, nei
mesi di settembre 2019 e di febbraio 2020, RI 1 era già stata vittima di cadute
con interessamento della nuca/spalla sinistra (cfr. doc. 2), rispettivamente
dell’emitorace sinistro (doc. 10).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 10 gennaio 2022, CO 1
ha dichiarato estinto dal 9 dicembre 2021 il proprio obbligo a prestazioni
dipendente dall’infortunio del 26 giugno 2021, ritenuto che, da quella data, i
disturbi alla spalla sinistra non si sarebbero più trovati in una relazione di
causalità naturale con quell’evento (doc. 37).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 43), in data 24
giugno 2022, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 46).
1.3. Con tempestivo ricorso del 29
agosto 2022, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto in via
principale che l’assicuratore convenuto venga condannato a ripristinare il
diritto alle prestazioni sino alla ripresa della piena capacità lavorativa, in via
subordinata la nomina di un perito giudiziario per chiarire le cause del
danno alla spalla sinistra e in via ancor più subordinata il rinvio
degli atti ad CO 1 per complemento istruttorio (perizia amministrativa
esterna).
A sostegno delle proprie pretese,
la patrocinatrice contesta il valore probatorio della valutazione dello
specialista interpellato dall’assicuratore, e ciò in particolare poiché essa si
trova in contrasto con il parere espresso dal medico curante specialista della
ricorrente:
" (…) Secondo
il Dr. __________, le lesioni tendinee preesistenti non sono riconducibili agli
incidenti precedenti, poiché i rapporti medici successivi non evidenziano
elementi compatibili con tali lesioni. Il Dr. __________ ha anche rilevato,
nella sua valutazione del 3 dicembre 2021, che in seguito all’infortunio del 20
gennaio 2020 non risultano essere stati fatti degli esami strumentali
particolari alla spalla sinistra.
Tale apprezzamento è in contrasto con il parere del Dr. __________,
Fatti
il quale ritiene che il trauma del 26 giugno 2021 ha trasformato la rottura ben
compensata preesistente in una scompensata con forte impotenza funzionale e che
la situazione preesistente è da ricondurre agli infortuni precedenti.
Sulla base delle sue conclusioni quindi, la caduta ha provocato un
peggioramento dello stato preesistente, il quale, in ogni caso, è da ricondurre
agli incidenti precedenti. Ciò significa che anche qualora il danno alla salute
non fosse riconducibile alla caduta del 26 giugno 2021, esso costituirebbe una
ricaduta degli infortuni precedenti, per la quale l’assicurazione infortuni è tenuta
a rispondere.
Si rileva che il dr. med. __________ non è il medico di famiglia
della ricorrente, che in caso di dubbio potrebbe essere propenso ad esprimersi
in suo favore, bensì il medico specialista consultato dall’assicurata, nonché
colui che l’ha operata.
Il suo parere è quindi senz’altro attendibile e atto a generare
dei dubbi, ai sensi della giurisprudenza precitata, circa la correttezza della
valutazione del medico di circondario della CO 1.
Ciò a maggior ragione ritenuto che in occasione di entrambi gli
infortuni precedenti, notificati in tempo non sospetti, la qui ricorrente è
caduta battendo la parte sinistra del corpo, compresa la spalla sinistra.
L’insorgenza di una lesione tendinea proprio in quella regione non può essere
esclusa per il solo fatto che in quelle occasioni la spalla della ricorrente
non è stata sottoposta ad esami strumentali particolari. (…).” (doc. I, p. 5
s.)
In subordine, l’avv. RA 1 fa
valere che l’istituto resistente sarebbe in ogni caso tenuto a ripristinare il
diritto a prestazioni in virtù dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, quindi a titolo di
lesione parificata ad infortunio, non essendo riuscito a fornire la prova
liberatoria prevista da quella disposizione (cfr. doc. I, p. 6 s.).
1.4. CO 1, in risposta, ha postulato che
l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto. In particolare, l’amministrazione ha sottolineato
che la presente procedura ricorsuale riguarda esclusivamente l’infortunio
annunciato in data 30 giugno 2021 (cfr. doc. III, p. 3: “Inquadrata la
fattispecie necessita menzionare che la presente procedura concerne
l’infortunio con numero di riferimento: 0043.800786.21.3, cioè quello
annunciato in data 30 giugno 2021 (doc. 12) …” – il corsivo è del
redattore).
1.5. Il 27 settembre 2022, la
rappresentante dell’insorgente ha prodotto un’ulteriore certificazione del
chirurgo ortopedico dott. __________ (doc. V + allegato).
L’amministrazione ha preso
posizione in proposito il 14 ottobre 2022 (doc. IX + allegato).
L’avv. RA 1 ha ancora formulato
alcune sue osservazioni (doc. XI + allegato).
in diritto
Considerandi
2.1
Nel caso di specie, è litigiosa la
questione di sapere se CO 1 era legittimata a dichiarare estinto dal 9 dicembre
2021.
il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio del 26 giugno
2021, oppure no.
Così come è stato evidenziato
dall’amministrazione, la presente procedura ricorsuale concerne unicamente l’evento
traumatico del giugno 2021. Questo Tribunale può quindi esimersi
dall’esaminare se dopo l’8 dicembre 2021 i disturbi alla spalla sinistra hanno
costituito una conseguenza naturale dell’infortunio del 24 settembre 2019 e/o
di quello occorso in data 12 febbraio 2020.
In effetti, secondo costante
giurisprudenza federale, nella procedura giurisdizionale amministrativa possono
essere esaminati e giudicati soltanto quei rapporti giuridici a proposito dei
quali la competente autorità amministrativa si è preliminarmente pronunciata con
una decisione (cfr. DTF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a e i
riferimenti ivi citati).
In concreto, dalla decisione
formale del 10 gennaio 2022 (doc. 37) e da quella su opposizione impugnata,
risulta chiaramente che l’assicuratore convenuto si è pronunciato
esclusivamente in merito alla persistenza di un nesso di causalità naturale con
l’infortunio del 26 giugno 2021 (per un caso analogo, si veda la STCA
35.2018.75
del 3 luglio 2019 consid. 2.3, confermata dal TF con sentenza
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.1).
2.2
Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
2.3
Il diritto alle prestazioni
risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di
causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa
condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si
determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402
consid. 4.3).
Se un infortunio ha semplicemente
scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,
il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e
l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad
essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se
ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in
der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p.
1093).
2.4
Il diritto a prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l'evento dannoso e il danno alla salute.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto
quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il
fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,
sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in
questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a,
DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,
l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il
requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;
su queste questioni vedi pure: Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire
de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre
stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso
(DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem
Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], n. 39).
2.5
Nella
concreta evenienza, con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore
resistente ha sostenuto che a far tempo dal 9 dicembre 2021 la problematica
interessante la spalla sinistra non avrebbe più costituito una conseguenza
naturale dell’evento traumatico del giugno 2021, avendo l’assicurata nel
frattempo raggiunto lo status quo sine vel ante, e ciò facendo
essenzialmente capo al parere del proprio consulente medico (cfr. doc. 46, p.
6).
Dalle carte processuali emerge
che il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, si
è pronunciato a proposito dell’eziologia dei disturbi denunciati
dall’assicurata alla spalla sinistra, una prima volta nel mese di dicembre
2021.
In quella sede, il medico
fiduciario di CO 1 ha dichiarato che i disturbi in questione si sono trovati inizialmente
in una relazione di causalità con il trauma del 26 giugno 2021. D’altro canto,
egli ha sottolineato che l’esame di RMN del 30 giugno 2021 aveva mostrato delle
“lesioni inveterate della cuffia dei rotatori con retrazione sia del sovraspinato
che del sottospinato”. Il dott. __________ ha quindi sostenuto che l’intervento
effettuato nel dicembre 2021 si è reso necessario per trattare l’estesa lesione
inveterata della cuffia rotatoria, preesistente all’infortunio del 26 giugno
2021.
A suo avviso, quest’ultimo evento ha causato un peggioramento soltanto temporaneo
del preesistente stato morboso con lo status quo ante ritrovato in
concomitanza con la nota operazione artroscopica (cfr. doc. 32).
L’amministrazione ha interpellato
il dott. __________ una seconda volta il 21 giugno 2022.
Con il relativo rapporto, il
fiduciario si è riconfermato nel tenore della sua valutazione del 3 dicembre
2021.
e ha in particolare precisato che “l’artro-MRI del 30.06.2021 documenta
una marcata retrazione dei tendini del sovra e del sottospinato di tipo 2 a 3 non
compatibile con un intervallo temporale di soli 4 giorni dall’evento in parola.
Le lesioni tendinee oggetto dell’intervento del 09.12.2021 risultano quindi
essere antecedenti all’evento del 26.06.2021.” (doc. 45).
Da notare che, già in precedenza,
un medico fiduciario dell’amministrazione si era pronunciato a proposito
dell’eziologia dei disturbi alla spalla sinistra. In effetti, con rapporto del
6.
ottobre 2021, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, ha
dichiarato che la caduta in discussione aveva comportato un aggravamento
soltanto passeggero dei preesistenti processi degenerativi documentati
dall’artro-RMN del 30 giugno 2021, con lo status quo sine raggiunto a
distanza di due mesi dal sinistro (cfr. doc. 26).
Agli atti figura pure il referto
12.
novembre 2021 del chirurgo ortopedico dott. __________, in cui il curante
specialista ha rilevato che l’artro-RMN aveva oggettivato “… una lesione
cronica inveterata trasmurale del sovraspinoso con già infiltrazione grassa
della componente muscolare ma altrettanto ha evidenziato una lesione della
parte craniale dell’infraspinato. All’esame clinico odierno la spalla sinistra
pur presentando una mobilità normale oltre ad un’evidente ipostenia del
sovraspinato presenta anche forte ipostenia del sottospinato. Si tratta
pertanto di una rottura di cuffia evidentemente già cronica ma ben compensata.
Il trauma rompendo anche il sottospinato ha trasformato una rottura ben
compensata a scompensata con forte impotenza funzionale con impossibilità della
paziente di sollevare l’arto al di sopra del livello della spalla.” (doc.
30).
Un ulteriore rapporto, datato 23
settembre 2022, del dott. __________ è stato prodotto pendente causa. Questo il
suo tenore:
" (…) Ricordo
brevemente che la paziente ha avuto un trauma contusivo diretto alla spalla
sinistra il 26.06.2021 e da quel momento ha lamentato impotenza funzionale con
dolore importante e persistente.
Ha eseguito un’artro RM a distanza di 4 giorni dall’evento
traumatico che ha evidenziato una lesione cronica inveterata transmurale del
sovraspinoso con già evidente infiltrazione grassa della componete muscolare,
l’esame ha evidenziato anche una lesione della parte più craniale del
sottospinoso.
Clinicamente la mobilità si presentava normale mentre si rendeva
evidente un’ipostenia del sovraspinoso ma anche una importante ipostenia del
sottospinoso.
Valutando tutto ciò è possibile pensare che l’evento traumatico
ha trasformato una lesione a tutto spessore ben compensata sino a quel momento
ad una situazione di grave impotenza funzionale con impossibilità della
paziente di sollevare l’arto al di sopra dei 90° circa di elevazione ed
abduzione avendo determinato la rottura anche del sovraspinoso.
In altre parole, possiamo definire una rottura di cuffia
sicuramente cronica ma ben compensata e trasformata dall’evento traumatico del
26.06.2021.” (doc. H – il corsivo è del redattore)
Le considerazioni del medico curante
specialista sono state commentate criticamente dal consulente
dell’assicurazione con rapporto del 13 ottobre 2022, il cui contenuto è in
particolare il seguente:
" (…) Il
rapporto del dr. __________ del 23.9.2022 all’intenzione del rappresentante della
signora RI 1 non apporta nuovi elementi di giudizio atti ad invalidare le
considerazioni espresse in precedenza.
L’artro-risonanza magnetica della spalla sinistra eseguita il 30.6.2021
fa stato di una rottura a tutto spessore con marcata retrazione tendinea sia
del sovra-spinato che del sotto-spinato. L’estensione alla parte craniale
dell’infra-spinato della lesione transmurale inveterata della cuffia dei
rotatori viene esplicitamente ritenuta anche da parte del dr. __________
nell’inserto della cartella clinica datato 12.7.2021.
L’evidenza di una lesione inveterata della cuffia dei rotatori
trova conferma pure nel rapporto operatorio del 9.12.2021. In effetti non solo
il sovra-spinato è risultato essere irreparabile, con necessità di impianto di
un InSpace Balloon ma anche il sotto-spinoso ha potuto essere riparato solo
parzialmente. Parzialità della riparazione ben compatibile con l’evidenza di
una marcata retrazione del tendine del sotto-spinato all’artro-risonanza
magnetica del 30.6.2021.
L’ipotesi possibilista espressa dal dr. __________ non trova
quindi conferma nell’esame degli elementi oggettivi a disposizione ai fini di
giustificare l’eventuale esistenza di un nesso di causalità per lo meno
probabile tra l’evento del 26.6.2021 e l’intervento effettuato il 9.12.2021.
L’entità del quadro morboso preesistente è in effetti risultata
essere tale da rendere irreparabile la massiccia lesione della cuffia dei
rotatori e riparabile in maniera solo parziale il tendine del sotto-spinoso.
Riconfermo quindi il tenore delle valutazioni del 3.12.2021 e del
21.6.2022.” (doc. IX 1)
Con certificazione del 20 ottobre
2022, il dott. __________ si è limitato a riferirsi alla sua valutazione del 23
settembre 2022, affermando di non avere nulla da aggiungere (cfr. doc. I).
2.6
Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8
luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,
a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.
5.
in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.
4b).
2.7
Con la propria
impugnativa, la rappresentante fa in sostanza valere che all’apprezzamento del
dott. __________ non andrebbe attribuito un sufficiente valore probatorio. Il
suo parere risulterebbe in effetti sconfessato dai rapporti agli atti del
medico curante specialista (cfr. doc. I).
Innanzitutto,
va ribadito che il TCA è qui chiamato a stabilire soltanto se, dopo l’8
dicembre 2021, i disturbi alla spalla sinistra si trovavano ancora in una
relazione causale naturale con l’evento infortunistico del 26 giugno 2021.
Gli altri sinistri capitati all’assicurata non riguardano la presente
procedura (cfr. supra, consid. 2.1.).
D’altro canto, attentamente
vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale
ritiene che il parere del dott. __________, specialista proprio nella materia
che qui interessa con alle spalle un’ampia esperienza nella medicina
assicurativa e infortunistica, possa validamente servire da base al giudizio
che è ora chiamato a rendere.
Del resto, il valore probatorio
attribuito al suo apprezzamento dell’eziologia della problematica interessante
la spalla sinistra non appare sminuito dalla documentazione medica richiamata
dalla patrocinatrice della ricorrente nel quadro della procedura giudiziaria.
In effetti, il dott. __________ ritiene semplicemente possibile (“… è
possibile pensare che …”) che l’evento traumatico del giugno 2021 abbia causato
la rottura del tendine del muscolo sottospinato, peggiorando in maniera
direzionale lo stato preesistente della spalla sinistra, ciò che non basta dal
profilo probatorio per riconoscere l’esistenza di una relazione di causalità
naturale (cfr. supra, consid. 2.3.).
Inoltre, così come è stato anche
sottolineato dai medici consulenti di CO 1, non può essere ignorato che, in
base al referto dell’esame di artro-RMN, tanto il tendine del sovraspinato che
quello del sottospinato, risultati entrambi rotti a tutto spessore,
presentavano una marcata retrazione (cfr. doc. 15: “Si segnala rottura a
tutto spessore dei tendini del sovra e del sottospinato con retrazione tendinea
di tipo 2 a 3 di Patte.”), ciò che non appare compatibile con una lesione che
sarebbe insorta soltanto sei giorni prima (in questo senso, si veda la STF
8C_594/2016 del 4 novembre 2016 consid. 3.1, riguardante un caso in cui la
presenza di una retrazione del tendine del muscolo sovraspinato era stata
evidenziata da una RMN alla spalla eseguita a distanza di sei settimane
dall’evento infortunistico).
In conclusione, in esito alle
considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato, perlomeno con il grado
della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che i disturbi alla
spalla sinistra, al più tardi al momento dell’intervento artroscopico del mese
di dicembre 2021, non costituivano più una conseguenza naturale, nemmeno
parziale, dell’evento traumatico assicurato.
La patrocinatrice non può essere
seguita laddove sostiene che un ulteriore obbligo a prestazioni dell’CO 1
andrebbe in ogni caso riconosciuto in virtù dell’art. 6 cpv. 2 LAINF (lesione
parificata a infortunio). In effetti, in una sentenza pubblicata in DTF 146 V
51.
consid. 9.1, la Corte federale ha
precisato che se vi è stato un infortunio ex art. 4 LPGA, ciò che è il caso
nella presente fattispecie, e l’assicurato ha riportato una lesione corporale
figurante nell’elenco, l’assicuratore è tenuto a corrispondere le prestazioni
assicurative in base all’art. 6 cpv. 1 LAINF. È dunque soltanto qualora non
sia accaduto un infortunio ai sensi di legge, e l’assicurato presenta,
comunque, una lesione corporale giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF, che il caso deve
essere esaminato dal profilo di quest’ultima disposizione.
La decisione su opposizione
impugnata, mediante la quale l’istituto assicuratore ha dichiarato estinto il
proprio obbligo a prestazioni dal 9 dicembre 2021, deve essere quindi
confermata e il ricorso respinto.
Il TCA può esimersi dal dare seguito dall’atto istruttorio
richiesto dalla rappresentante dell’insorgente (perizia medica) in quanto è già
sin d’ora verosimile che da esso non emergerebbero nuovi rilevanti elementi di
valutazione, senza perciò incorrere in una violazione del diritto di essere sentito
(valutazione anticipata delle prove - cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3;
134.
I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3 con riferimenti).
2.8
L’art. 61
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 29
agosto 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una
controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti