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Decisione

35.2022.60

Discussa eziologia disturbi alla spalla sinistra. Confermata estinzione del diritto a prestazioni alla data stabilita dall'assicuratore LAINF (negato un peggioramento direzionale del preesistente stato)

7 novembre 2022Italiano22 min

ricaduta degli infortuni precedenti, per la quale l’assicurazione infortuni è tenuta

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.60

mm

Lugano

7 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 agosto 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 24 giugno 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 26 giugno 2021, RI 1, nata

nel 1957, dipendente della __________ in qualità di __________ e, perciò,

assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la

CO 1, è caduta sulle scale di casa e ha contuso la spalla sinistra (doc. 12).

L’artro-RMN 30 giugno 2021 della

spalla sinistra ha evidenziato una fibrosi dell’articolazione

acromion-claveare, la rottura a tutto spessore dei tendini dei muscoli sovra- e

sottospinato con marcata retrazione tendinea, una tendinosi del piccolo

rotondo, nonché la rottura parziale intrarticolare del tendine del capolungo

del bicipite (doc. 15).

Nel corso del mese di dicembre

2021, l’assicurata è stata sottoposta a un intervento artroscopico di

ricostruzione della cuffia dei rotatori e d’impianto di InSpace Balloon (doc.

33).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Da notare che, in precedenza, nei

mesi di settembre 2019 e di febbraio 2020, RI 1 era già stata vittima di cadute

con interessamento della nuca/spalla sinistra (cfr. doc. 2), rispettivamente

dell’emitorace sinistro (doc. 10).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 10 gennaio 2022, CO 1

ha dichiarato estinto dal 9 dicembre 2021 il proprio obbligo a prestazioni

dipendente dall’infortunio del 26 giugno 2021, ritenuto che, da quella data, i

disturbi alla spalla sinistra non si sarebbero più trovati in una relazione di

causalità naturale con quell’evento (doc. 37).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 43), in data 24

giugno 2022, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima

decisione (doc. 46).

1.3. Con tempestivo ricorso del 29

agosto 2022, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto in via

principale che l’assicuratore convenuto venga condannato a ripristinare il

diritto alle prestazioni sino alla ripresa della piena capacità lavorativa, in via

subordinata la nomina di un perito giudiziario per chiarire le cause del

danno alla spalla sinistra e in via ancor più subordinata il rinvio

degli atti ad CO 1 per complemento istruttorio (perizia amministrativa

esterna).

A sostegno delle proprie pretese,

la patrocinatrice contesta il valore probatorio della valutazione dello

specialista interpellato dall’assicuratore, e ciò in particolare poiché essa si

trova in contrasto con il parere espresso dal medico curante specialista della

ricorrente:

" (…) Secondo

il Dr. __________, le lesioni tendinee preesistenti non sono riconducibili agli

incidenti precedenti, poiché i rapporti medici successivi non evidenziano

elementi compatibili con tali lesioni. Il Dr. __________ ha anche rilevato,

nella sua valutazione del 3 dicembre 2021, che in seguito all’infortunio del 20

gennaio 2020 non risultano essere stati fatti degli esami strumentali

particolari alla spalla sinistra.

Tale apprezzamento è in contrasto con il parere del Dr. __________,

Fatti

il quale ritiene che il trauma del 26 giugno 2021 ha trasformato la rottura ben

compensata preesistente in una scompensata con forte impotenza funzionale e che

la situazione preesistente è da ricondurre agli infortuni precedenti.

Sulla base delle sue conclusioni quindi, la caduta ha provocato un

peggioramento dello stato preesistente, il quale, in ogni caso, è da ricondurre

agli incidenti precedenti. Ciò significa che anche qualora il danno alla salute

non fosse riconducibile alla caduta del 26 giugno 2021, esso costituirebbe una

ricaduta degli infortuni precedenti, per la quale l’assicurazione infortuni è tenuta

a rispondere.

Si rileva che il dr. med. __________ non è il medico di famiglia

della ricorrente, che in caso di dubbio potrebbe essere propenso ad esprimersi

in suo favore, bensì il medico specialista consultato dall’assicurata, nonché

colui che l’ha operata.

Il suo parere è quindi senz’altro attendibile e atto a generare

dei dubbi, ai sensi della giurisprudenza precitata, circa la correttezza della

valutazione del medico di circondario della CO 1.

Ciò a maggior ragione ritenuto che in occasione di entrambi gli

infortuni precedenti, notificati in tempo non sospetti, la qui ricorrente è

caduta battendo la parte sinistra del corpo, compresa la spalla sinistra.

L’insorgenza di una lesione tendinea proprio in quella regione non può essere

esclusa per il solo fatto che in quelle occasioni la spalla della ricorrente

non è stata sottoposta ad esami strumentali particolari. (…).” (doc. I, p. 5

s.)

In subordine, l’avv. RA 1 fa

valere che l’istituto resistente sarebbe in ogni caso tenuto a ripristinare il

diritto a prestazioni in virtù dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, quindi a titolo di

lesione parificata ad infortunio, non essendo riuscito a fornire la prova

liberatoria prevista da quella disposizione (cfr. doc. I, p. 6 s.).

1.4. CO 1, in risposta, ha postulato che

l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto. In particolare, l’amministrazione ha sottolineato

che la presente procedura ricorsuale riguarda esclusivamente l’infortunio

annunciato in data 30 giugno 2021 (cfr. doc. III, p. 3: “Inquadrata la

fattispecie necessita menzionare che la presente procedura concerne

l’infortunio con numero di riferimento: 0043.800786.21.3, cioè quello

annunciato in data 30 giugno 2021 (doc. 12) …” – il corsivo è del

redattore).

1.5. Il 27 settembre 2022, la

rappresentante dell’insorgente ha prodotto un’ulteriore certificazione del

chirurgo ortopedico dott. __________ (doc. V + allegato).

L’amministrazione ha preso

posizione in proposito il 14 ottobre 2022 (doc. IX + allegato).

L’avv. RA 1 ha ancora formulato

alcune sue osservazioni (doc. XI + allegato).

in diritto

Considerandi

2.1

Nel caso di specie, è litigiosa la

questione di sapere se CO 1 era legittimata a dichiarare estinto dal 9 dicembre

2021.

il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio del 26 giugno

2021, oppure no.

Così come è stato evidenziato

dall’amministrazione, la presente procedura ricorsuale concerne unicamente l’evento

traumatico del giugno 2021. Questo Tribunale può quindi esimersi

dall’esaminare se dopo l’8 dicembre 2021 i disturbi alla spalla sinistra hanno

costituito una conseguenza naturale dell’infortunio del 24 settembre 2019 e/o

di quello occorso in data 12 febbraio 2020.

In effetti, secondo costante

giurisprudenza federale, nella procedura giurisdizionale amministrativa possono

essere esaminati e giudicati soltanto quei rapporti giuridici a proposito dei

quali la competente autorità amministrativa si è preliminarmente pronunciata con

una decisione (cfr. DTF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a e i

riferimenti ivi citati).

In concreto, dalla decisione

formale del 10 gennaio 2022 (doc. 37) e da quella su opposizione impugnata,

risulta chiaramente che l’assicuratore convenuto si è pronunciato

esclusivamente in merito alla persistenza di un nesso di causalità naturale con

l’infortunio del 26 giugno 2021 (per un caso analogo, si veda la STCA

35.2018.75

del 3 luglio 2019 consid. 2.3, confermata dal TF con sentenza

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.1).

2.2

Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.3

Il diritto alle prestazioni

risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa

condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402

consid. 4.3).

Se un infortunio ha semplicemente

scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,

il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e

l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad

essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se

ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in

der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p.

1093).

2.4

Il diritto a prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto

quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il

fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,

sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in

questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a,

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,

l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il

requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;

su queste questioni vedi pure: Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire

de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è

accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso

(DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem

Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents

obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], n. 39).

2.5

Nella

concreta evenienza, con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore

resistente ha sostenuto che a far tempo dal 9 dicembre 2021 la problematica

interessante la spalla sinistra non avrebbe più costituito una conseguenza

naturale dell’evento traumatico del giugno 2021, avendo l’assicurata nel

frattempo raggiunto lo status quo sine vel ante, e ciò facendo

essenzialmente capo al parere del proprio consulente medico (cfr. doc. 46, p.

6).

Dalle carte processuali emerge

che il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, si

è pronunciato a proposito dell’eziologia dei disturbi denunciati

dall’assicurata alla spalla sinistra, una prima volta nel mese di dicembre

2021.

In quella sede, il medico

fiduciario di CO 1 ha dichiarato che i disturbi in questione si sono trovati inizialmente

in una relazione di causalità con il trauma del 26 giugno 2021. D’altro canto,

egli ha sottolineato che l’esame di RMN del 30 giugno 2021 aveva mostrato delle

“lesioni inveterate della cuffia dei rotatori con retrazione sia del sovraspinato

che del sottospinato”. Il dott. __________ ha quindi sostenuto che l’intervento

effettuato nel dicembre 2021 si è reso necessario per trattare l’estesa lesione

inveterata della cuffia rotatoria, preesistente all’infortunio del 26 giugno

2021.

A suo avviso, quest’ultimo evento ha causato un peggioramento soltanto temporaneo

del preesistente stato morboso con lo status quo ante ritrovato in

concomitanza con la nota operazione artroscopica (cfr. doc. 32).

L’amministrazione ha interpellato

il dott. __________ una seconda volta il 21 giugno 2022.

Con il relativo rapporto, il

fiduciario si è riconfermato nel tenore della sua valutazione del 3 dicembre

2021.

e ha in particolare precisato che “l’artro-MRI del 30.06.2021 documenta

una marcata retrazione dei tendini del sovra e del sottospinato di tipo 2 a 3 non

compatibile con un intervallo temporale di soli 4 giorni dall’evento in parola.

Le lesioni tendinee oggetto dell’intervento del 09.12.2021 risultano quindi

essere antecedenti all’evento del 26.06.2021.” (doc. 45).

Da notare che, già in precedenza,

un medico fiduciario dell’amministrazione si era pronunciato a proposito

dell’eziologia dei disturbi alla spalla sinistra. In effetti, con rapporto del

6.

ottobre 2021, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, ha

dichiarato che la caduta in discussione aveva comportato un aggravamento

soltanto passeggero dei preesistenti processi degenerativi documentati

dall’artro-RMN del 30 giugno 2021, con lo status quo sine raggiunto a

distanza di due mesi dal sinistro (cfr. doc. 26).

Agli atti figura pure il referto

12.

novembre 2021 del chirurgo ortopedico dott. __________, in cui il curante

specialista ha rilevato che l’artro-RMN aveva oggettivato “… una lesione

cronica inveterata trasmurale del sovraspinoso con già infiltrazione grassa

della componente muscolare ma altrettanto ha evidenziato una lesione della

parte craniale dell’infraspinato. All’esame clinico odierno la spalla sinistra

pur presentando una mobilità normale oltre ad un’evidente ipostenia del

sovraspinato presenta anche forte ipostenia del sottospinato. Si tratta

pertanto di una rottura di cuffia evidentemente già cronica ma ben compensata.

Il trauma rompendo anche il sottospinato ha trasformato una rottura ben

compensata a scompensata con forte impotenza funzionale con impossibilità della

paziente di sollevare l’arto al di sopra del livello della spalla.” (doc.

30).

Un ulteriore rapporto, datato 23

settembre 2022, del dott. __________ è stato prodotto pendente causa. Questo il

suo tenore:

" (…) Ricordo

brevemente che la paziente ha avuto un trauma contusivo diretto alla spalla

sinistra il 26.06.2021 e da quel momento ha lamentato impotenza funzionale con

dolore importante e persistente.

Ha eseguito un’artro RM a distanza di 4 giorni dall’evento

traumatico che ha evidenziato una lesione cronica inveterata transmurale del

sovraspinoso con già evidente infiltrazione grassa della componete muscolare,

l’esame ha evidenziato anche una lesione della parte più craniale del

sottospinoso.

Clinicamente la mobilità si presentava normale mentre si rendeva

evidente un’ipostenia del sovraspinoso ma anche una importante ipostenia del

sottospinoso.

Valutando tutto ciò è possibile pensare che l’evento traumatico

ha trasformato una lesione a tutto spessore ben compensata sino a quel momento

ad una situazione di grave impotenza funzionale con impossibilità della

paziente di sollevare l’arto al di sopra dei 90° circa di elevazione ed

abduzione avendo determinato la rottura anche del sovraspinoso.

In altre parole, possiamo definire una rottura di cuffia

sicuramente cronica ma ben compensata e trasformata dall’evento traumatico del

26.06.2021.” (doc. H – il corsivo è del redattore)

Le considerazioni del medico curante

specialista sono state commentate criticamente dal consulente

dell’assicurazione con rapporto del 13 ottobre 2022, il cui contenuto è in

particolare il seguente:

" (…) Il

rapporto del dr. __________ del 23.9.2022 all’intenzione del rappresentante della

signora RI 1 non apporta nuovi elementi di giudizio atti ad invalidare le

considerazioni espresse in precedenza.

L’artro-risonanza magnetica della spalla sinistra eseguita il 30.6.2021

fa stato di una rottura a tutto spessore con marcata retrazione tendinea sia

del sovra-spinato che del sotto-spinato. L’estensione alla parte craniale

dell’infra-spinato della lesione transmurale inveterata della cuffia dei

rotatori viene esplicitamente ritenuta anche da parte del dr. __________

nell’inserto della cartella clinica datato 12.7.2021.

L’evidenza di una lesione inveterata della cuffia dei rotatori

trova conferma pure nel rapporto operatorio del 9.12.2021. In effetti non solo

il sovra-spinato è risultato essere irreparabile, con necessità di impianto di

un InSpace Balloon ma anche il sotto-spinoso ha potuto essere riparato solo

parzialmente. Parzialità della riparazione ben compatibile con l’evidenza di

una marcata retrazione del tendine del sotto-spinato all’artro-risonanza

magnetica del 30.6.2021.

L’ipotesi possibilista espressa dal dr. __________ non trova

quindi conferma nell’esame degli elementi oggettivi a disposizione ai fini di

giustificare l’eventuale esistenza di un nesso di causalità per lo meno

probabile tra l’evento del 26.6.2021 e l’intervento effettuato il 9.12.2021.

L’entità del quadro morboso preesistente è in effetti risultata

essere tale da rendere irreparabile la massiccia lesione della cuffia dei

rotatori e riparabile in maniera solo parziale il tendine del sotto-spinoso.

Riconfermo quindi il tenore delle valutazioni del 3.12.2021 e del

21.6.2022.” (doc. IX 1)

Con certificazione del 20 ottobre

2022, il dott. __________ si è limitato a riferirsi alla sua valutazione del 23

settembre 2022, affermando di non avere nulla da aggiungere (cfr. doc. I).

2.6

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,

a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.

5.

in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.

4b).

2.7

Con la propria

impugnativa, la rappresentante fa in sostanza valere che all’apprezzamento del

dott. __________ non andrebbe attribuito un sufficiente valore probatorio. Il

suo parere risulterebbe in effetti sconfessato dai rapporti agli atti del

medico curante specialista (cfr. doc. I).

Innanzitutto,

va ribadito che il TCA è qui chiamato a stabilire soltanto se, dopo l’8

dicembre 2021, i disturbi alla spalla sinistra si trovavano ancora in una

relazione causale naturale con l’evento infortunistico del 26 giugno 2021.

Gli altri sinistri capitati all’assicurata non riguardano la presente

procedura (cfr. supra, consid. 2.1.).

D’altro canto, attentamente

vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale

ritiene che il parere del dott. __________, specialista proprio nella materia

che qui interessa con alle spalle un’ampia esperienza nella medicina

assicurativa e infortunistica, possa validamente servire da base al giudizio

che è ora chiamato a rendere.

Del resto, il valore probatorio

attribuito al suo apprezzamento dell’eziologia della problematica interessante

la spalla sinistra non appare sminuito dalla documentazione medica richiamata

dalla patrocinatrice della ricorrente nel quadro della procedura giudiziaria.

In effetti, il dott. __________ ritiene semplicemente possibile (“… è

possibile pensare che …”) che l’evento traumatico del giugno 2021 abbia causato

la rottura del tendine del muscolo sottospinato, peggiorando in maniera

direzionale lo stato preesistente della spalla sinistra, ciò che non basta dal

profilo probatorio per riconoscere l’esistenza di una relazione di causalità

naturale (cfr. supra, consid. 2.3.).

Inoltre, così come è stato anche

sottolineato dai medici consulenti di CO 1, non può essere ignorato che, in

base al referto dell’esame di artro-RMN, tanto il tendine del sovraspinato che

quello del sottospinato, risultati entrambi rotti a tutto spessore,

presentavano una marcata retrazione (cfr. doc. 15: “Si segnala rottura a

tutto spessore dei tendini del sovra e del sottospinato con retrazione tendinea

di tipo 2 a 3 di Patte.”), ciò che non appare compatibile con una lesione che

sarebbe insorta soltanto sei giorni prima (in questo senso, si veda la STF

8C_594/2016 del 4 novembre 2016 consid. 3.1, riguardante un caso in cui la

presenza di una retrazione del tendine del muscolo sovraspinato era stata

evidenziata da una RMN alla spalla eseguita a distanza di sei settimane

dall’evento infortunistico).

In conclusione, in esito alle

considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato, perlomeno con il grado

della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che i disturbi alla

spalla sinistra, al più tardi al momento dell’intervento artroscopico del mese

di dicembre 2021, non costituivano più una conseguenza naturale, nemmeno

parziale, dell’evento traumatico assicurato.

La patrocinatrice non può essere

seguita laddove sostiene che un ulteriore obbligo a prestazioni dell’CO 1

andrebbe in ogni caso riconosciuto in virtù dell’art. 6 cpv. 2 LAINF (lesione

parificata a infortunio). In effetti, in una sentenza pubblicata in DTF 146 V

51.

consid. 9.1, la Corte federale ha

precisato che se vi è stato un infortunio ex art. 4 LPGA, ciò che è il caso

nella presente fattispecie, e l’assicurato ha riportato una lesione corporale

figurante nell’elenco, l’assicuratore è tenuto a corrispondere le prestazioni

assicurative in base all’art. 6 cpv. 1 LAINF. È dunque soltanto qualora non

sia accaduto un infortunio ai sensi di legge, e l’assicurato presenta,

comunque, una lesione corporale giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF, che il caso deve

essere esaminato dal profilo di quest’ultima disposizione.

La decisione su opposizione

impugnata, mediante la quale l’istituto assicuratore ha dichiarato estinto il

proprio obbligo a prestazioni dal 9 dicembre 2021, deve essere quindi

confermata e il ricorso respinto.

Il TCA può esimersi dal dare seguito dall’atto istruttorio

richiesto dalla rappresentante dell’insorgente (perizia medica) in quanto è già

sin d’ora verosimile che da esso non emergerebbero nuovi rilevanti elementi di

valutazione, senza perciò incorrere in una violazione del diritto di essere sentito

(valutazione anticipata delle prove - cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3;

134.

I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3 con riferimenti).

2.8

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 29

agosto 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una

controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti