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Decisione

35.2022.62

Necessità di ulteriori approfondimenti volti a chiarire se i disturbi risentiti dall'assicurata alla caviglia hanno continuato a costituire una conseguenza naturale dell'infortunio anche dopo il mese

28 novembre 2022Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I problemi ancora

presenti alla caviglia dx sono in relazione di causalità prevalentemente

probabile con l’evento del 19.08.2020.

2. Liegen

unfallfremde Faktoren vor? Wenn ja, welche?

Non sono presenti

fattori estranei all’evento del 19.08.2020 a carico della caviglia dx.

3. Hat das

Unfallereignis vom 19.08.2020 zu einer vorübergehenden oder richtunggebenden Verschlimmerung

von vorbestehenden Beschwerden geführt?

Domanda non pertinente

in assenza di patologie preesistenti a carico della caviglia dx.

3.1.Falls

es zu einer vorübergehenden unfallbedingten Verschlimmerung kam, ab welchem

Zeltpunkt war der Status quo ante (temporäreVerschlimmerung eines Vorzustandes)

oder deer Status quo sine (schicksalsmässiger Verlauf eines krankhaften

Vorzustandes) mit überwiegender Wahrscheinnlichkeit wieder erreicht?

L’evento del

19.08.2020 non ha provocato danni strutturali, come ben risulta dall’esame RM

del 1.12.2020 ma il quadro clinico non è ancora stabilizzato in modo

definitivo.

3.2.Wenn der Status quo ante bzw. Sine noch nicht erreicht sein

sollte, ist mit der Erreichung dieses zu rechnen? Wenn ja, wann?

Lo status quo ante

verrà raggiunto a 6 mesi dall’evento, senza danni residui.

4. Wann kann frühestens

mit einer vollen Arbeitsfähigkeit in der angestammten Tätigkeit als

Kellnerin/Rezeptionist (Arbeitspensum 100%) gerechnet werden?

Dal 5.11.2020

l’assicurata è abile al lavoro nella misura del 50%. L’incapacità lavorativa

del 50% è giustificata sino al 13.01.2021 come certificato dal dr. __________.

Dal 14.01.2021 l’assicurata potrà lavorare in misura completa.

4.1. Wann kann frühestens mit

einer vollen Arbeitsfähigkeit in einer den Beschwerden angepassten Tätigkeit

erreicht werden?

In un’attività

prevalentemente sedentaria l’assicurata è da subito abile al lavoro in misura

completa.

5. Wanni st

Ihres Erachtens mit dem Abschluss der Unfallbedigingten medizinischen

Behandlung zu rechnen?

A dipendenza del

decorso, è possibile che la cura si concluda con la visita del dr. __________

del 13.01.2021. Se questo non fosse il caso, si potrà considerare ancora

un’ulteriore ed ultima visita del dr. __________ a metà febbraio 2021, quando

sarà raggiunto lo status quo ante.

6. Prognose?

La prognosi è

favorevole. In assenza di lesioni strutturali da riferire all’evento del

19.08.2020, a 6 mesi dall’evento verrà raggiunto lo status quo ante, senza

danni residui.” (Doc. M17)

L’avv. RA 1 contesta quanto deciso

dall’assicuratore LAINF, trasmettendo, unitamente al ricorso, il referto 26

luglio 2022 del dr. __________, spec. FMH in ortopedia e traumatologia, specializzato

nella chirurgia del piede e della caviglia, indirizzato al curante dr. __________,

il cui tenore è in particolare il seguente:

"

Con la presente certifico che la signora RI 1 è una paziente che seguo

per una residua sintomatologia dolorosa alla caviglia destra sugli esiti di un

trauma distorsivo avvenuto il 19.08.2020 mentre camminava.

In occasione del nostro primo incontro,

avvenuto in data 07.07.2022, all’esame clinico apprezzavo un dolore alla

palpazione a livello del compartimento peroneale, senza segni di instabilità,

con dolore alla palpazione anche a livello del soft spot antero-mediale e

antero-laterale della caviglia. Test di Tinel debolmente positivo a livello del

nervo cutaneo dorso laterale della caviglia (con irradiazione all’alluce).

Ho quindi richiesto una radiografia e

una nuova risonanza magnetica eseguiti presso la Clinica __________ in data

15.07.2022 di cui riporto di seguito il risultato (nel caso in cui necessitiate

della copia del referto, vi invito a contattare la Clinica __________ dato che

io ho solo la copia elettronica).

RMN + Rx in carico caviglia destra (__________,

15.07.2022): referto conforme all’originale

Non

alterazioni di segnale delle strutture ossee visualizzate

Mal

riconoscibile il legamento peroneo-astragalico anteriore in verosimile

pregresso evento distrattivo. Continuo ed inserito il legamento

peroneo-calcaneare e il legamento peroneo-astragalico posteriore. Lesione tipo

split del peroneo breve nel tratto dopo il passaggio malleolare; regolare

l’inserzione distale alla base del 5° metatarso.

Tenosinovite

dei peronieri.

Regolare

spessore e segnale dei restanti tendini estensori e flessori con piccola quota

fluida nella guaina del flessore lungo dell’alluce.

Non

lesioni del legamento deltoideo né dei legamenti del seno del tarso.

Integra

l’aponeurosi plantare.

Non

versamento articolare tibio-tarsico né segni di irritazione sinoviale.

In particolare la risonanza magnetica

conferma che la sintomatologia dolorosa alla palpazione a livello del

compartimento peroneale è giustificata da una lesione di tipo “split” (cioè a

decorso longitudinale) mentre il dolore a livello di quello che ho definito il

soft spot antero-laterale può essere spiegato dalla lesione del legamento

peroneo astragalico anteriore, evidentemente lesionato e mal riconoscibile

sulla risonanza magnetica.

Bisogna poi sottolineare la presenza di

un’irritabilità all’esame percussore lungo il decorso del nervo cutaneo

dorsale, ragion per cui ho suggerito di eseguire una consulenza neurologica con

la dr.ssa __________. È possibile infatti che il trauma distorsivo possa aver

causato una sofferenza del nervo che generalmente non è permanente, ritornando

quindi al suo status di normalità spontaneamente semplicemente con il passare

dei mesi. Per quest’ultima problematica, ovviamente, dobbiamo aspettare il

referto da parte della collega neurologa.” (Doc. A3)

Con un successivo referto del 13 settembre

2022, il dr. __________ ha poi osservato:

"

la informo in merito alla summenzionata paziente.

Consulto del 13 settembre 2022.

Problematica corrente

Residua artralgia caviglia destra in

esiti di trauma distorsivo (infortunio del 19.08.2020) con verosimile

impingement antero-laterale e lesione del tendine peroneo breve

(sottomalleolare laterale) + sospette neuroapraxie del nervo cutaneo

dorso-laterale.

Diagnosi

Gonartrosi bilaterale

Steatosi epatica

Allergia al Nickel

Anamnesi

Ci rivediamo per eseguire l’infiltrazione

cortisonica probatoria

RMN + Rx in carico caviglia destra (__________,

15.07.2022)

Non

alterazioni di segnale delle strutture ossee visualizzate

Mal

riconoscibile il legamento peroneo-astragalico anteriore in verosimile

pregresso evento distrattivo. Continuo ed inserito il legamento

peroneo-calcaneare e il legamento peroneo-astragalico posteriore. Lesione tipo

split del peroneo breve nel tratto dopo il passaggio malleolare; regolare

Considerandi

l’inserzione distale alla base del 5° metatarso.

Tenosinovite

dei peronieri.

Regolare

spessore e segnale dei restanti tendini estensori e flessori con piccola quota

fluida nella guaina del flessore lungo dell’alluce.

Non

lesioni del legamento deltoideo né dei legamenti del seno del tarso.

Integra

l’aponeurosi plantare.

Non

versamento articolare tibio-tarsico né segni di irritazione sinoviale.

Procedere

Confermo che la problematica alla

caviglia destra lamentata dalla paziente deriva a mio avviso dalla distorsione

avvenuta il 19.08.2020 mentre camminava. La problematica appare compatibile,

almeno dal punto di vista clinico, con una sindrome da impingement

antero-laterale da tessuto ipertrofico sinoviale che quasi sempre non è

visualizzabile sulla risonanza magnetica. La stessa risonanza magnetica

tuttavia dimostra anche la presenza di una lesione del tendine peroneo breve.

Per meglio identificare quale di queste

due problematiche causi effettivamente la maggior parte dei sintomi oggi ho

eseguito l’infiltrazione probatoria.

Dopo accurata e ripetuta disinfezione,

ho infiltrato 2 fiale di DepoMedrol 40 mg –Bupivacaina a livello del soft spot

antero-mediale caviglia destra.

Chiedo alla dr.ssa __________ che mi

legge in copia di convocare direttamente la paziente per eseguire una

valutazione ENG al fine di escludere una neuroapraxia del nervo cutaneo

dorso-laterale a destra sui postumi distorsivi del 19.08.2020. Avevo già

inviato una lettera di convocazione a luglio ma purtroppo la paziente non è

ancora stata convocata.

Ci rivedremo tra circa sei settimane

per valutare l’effetto dell’infiltrazione che ho eseguito oggi.” (Doc. B2)

Questo referto del dr. __________ è

stato inviato all’assicuratore LAINF per presa di posizione (cfr. supra,

consid. 1.5.).

Con scritto del 15 novembre 2022, il rappresentante

dell’istituto assicuratore - senza interpellare il proprio medico fiduciario -

ha ritenuto che il referto del dr. __________ non sia atto a rimettere in

discussione le conclusioni alle quali è giunto il dr. __________. Il patrocinatore

ha segnatamente ribadito che “siccome la torsione subita dall’assicurata alla

caviglia non ha provocato danni strutturali bensì semmai solo provocato un

peggioramento temporaneo del quadro clinico, mancando il necessario nesso di

causalità, il diritto alle prestazioni (di breve e lunga durata) nel frattempo

può ritenersi estinto e meglio così come già espresso nella decisione su

opposizione” (cfr. doc. XI).

2.9

Chiamato

a pronunciarsi, attentamente valutato l’insieme della documentazione medica a

disposizione, questo Tribunale non può, con la necessaria tranquillità,

confermare le conclusioni alle quali è giunto il dr. __________, poste alla

base della decisione su opposizione impugnata.

Il TCA rileva, infatti, che

l’amministrazione ha considerato che lo status quo sine (recte: ante,

n.d.r.) sarebbe stato raggiunto a distanza di 6 mesi dall’evento

infortunistico, così come espressamente stabilito dal dr. __________ nel suo referto

del 17 dicembre 2020 in considerazione del fatto che “l’evento del 19 agosto

2020.

non ha provocato danni strutturali come ben risulta dall’esame RM del

1.12

” (cfr. doc. M17 - corsivo della redattrice).

Tale

posizione è poi stata confermata dall’assicuratore LAINF nelle osservazioni del

15.

novembre 2022, nelle quali il suo rappresentante ha ribadito la correttezza della

valutazione del dr. __________, sottolineando in particolare come “le

radiografie e le risonanze magnetiche eseguite sull’assicurata non hanno messo

in evidenza alcun pregiudizio conseguente ad infortunio” (cfr. doc. XI).

A quest’ultimo riguardo, il TCA

rileva che dal referto del 26 luglio 2022 del dr. __________ emerge, invece,

come l’assicurata presenti, all’esame clinico, rispettivamente alla luce di

quanto messo in evidenza da una successiva RM della caviglia destra eseguita il

15.

febbraio 2022, delle lesioni legamentari reputate correlare con la

sintomatologia da lei denunciata, così come una possibile sofferenza neurogena,

che necessita di essere ulteriormente indagata da parte di uno specialista di

quella materia (cfr. doc. A3).

Il dr.

__________ ha ribadito il proprio parere con il referto del 13 settembre 2022, rilevando

come la problematica alla caviglia destra derivi dalla distorsione avvenuta al

momento dell’infortunio. Il curante specialista ha inoltre osservato come “la

problematica appare compatibile, almeno dal punto di vista clinico, con una

sindrome da impingement antero-laterale da tessuto ipertrofico sinoviale che

quasi sempre non è visualizzabile sulla risonanza magnetica. La stessa

risonanza magnetica tuttavia dimostra anche la presenza di una lesione del

tendine peroneo breve” (doc. B2 - corsivo della redattrice).

Ora, a fronte dell’esistenza di

lesioni strutturali messe in evidenza dalla RM del luglio 2022, rispettivamente

dal dr. __________ all’esame clinico, e non refertate invece dal dr. __________

sulla base della RM del dicembre 2020 e della radiografia convenzionale del

9.9

, il TCA ritiene che l’istituto assicuratore avrebbe dovuto

necessariamente, prima di presentare la risposta di causa, quantomeno interpellare

il dr. __________ affinché prendesse posizione in merito alle nuove prove

prodotte in sede ricorsuale.

Tale

soluzione è tanto più giustificata se si considera che l’argomento principale

sul quale l’amministrazione ha fondato la propria decisione - assenza di

lesioni strutturali visibili alla rx e alla RM – non appare decisivo alla luce

del fatto che, secondo il dr. __________, una sindrome da impingement

antero-laterale da tessuto ipertrofico sinoviale “quasi sempre non è

visualizzabile sulla risonanza magnetica” (cfr. doc. B2; né tantomeno grazie

a una semplice radiografia convenzionale che non costituisce l’esame di scelta

per visualizzare i tessuti molli).

Avendo l’amministrazione omesso di

sottoporre i rapporti del dr. __________ al giudizio di un medico, questo

Tribunale non dispone degli elementi (medici) necessari per poter stabilire,

con sufficiente tranquillità, se i disturbi ancora denunciati dall’assicurata

alla caviglia destra siano da considerare in nesso causale naturale con

l’infortunio anche dopo la data di chiusura del caso, come lo pretende il suo

patrocinatore (e il dr. __________), oppure no, come lo sostiene invece l’amministrazione.

Il TCA

ritiene, infatti, che le certificazioni del dr. __________ lascino emergere

degli elementi suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa

l’affidabilità del parere sul quale l’amministrazione ha fondato la propria

decisione, dubbi che inducono questa Corte a scostarsene (per un caso in cui il

TF ha annullato il giudizio cantonale e rinviato la causa per nuova decisione,

ritenendo che i referti agli atti dei medici curanti della persona assicurata fossero

atti a suscitare un, almeno minimo, dubbio circa la pertinenza del parere

espresso dal medico fiduciario a proposito della causalità, si veda la STF

8C_517/2017 del 12 luglio 2018 consid. 6.2.).

Stante

tutto quanto precede, si giustifica l’annullamento della decisione su

opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché

sottoponga i referti del dr. __________ al proprio medico fiduciario per una

sua motivata presa di posizione volta a stabilire se i disturbi alla caviglia

destra hanno continuato a costituire, oppure no, una conseguenza naturale

dell’evento infortunistico assicurato anche dopo il mese di febbraio 2021.

Eseguiti

questi ulteriori accertamenti, l’assicuratore resistente si esprimerà nuovamente

in merito al diritto alle prestazioni dell’assicurata.

2.10

Visto

l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria,

cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a

DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e riferimento), l’istituto assicuratore

verserà all’insorgente, rappresentata da un avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA

inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

2.11

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le

parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere

imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti

dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della

modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 12 settembre 2022 per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni

LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA

35.2021.9

del 20 settembre 2021, consid. 2.12 e STCA 35.2021.58 del 18 ottobre

2021, consid. 2.12).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’istituto

assicuratore per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1

verserà all’assicurata, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA

compresa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti