35.2022.63
Discussa eziologia di disturbi interessanti anca destra e polso sinistro nel contesto dell'esame dei presupposti per sottoporre a revisione rendita e IMI in vigore. Accertato che disturbi al polso sono conseguenza dell'infortunio mentre non lo sono quelli a all'anca
30 gennaio 2023Italiano23 min
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2022.63
mm
Lugano
30 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 agosto 2022 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 7 ottobre 2007, RI 1,
dipendente della ditta __________ in qualità di gessatore e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è
rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale, riportando un
politrauma ortopedico.
L’istituto assicuratore ha assunto
il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 24 gennaio 2014, l’assicurato è stato posto al beneficio
di una rendita d’invalidità del 23% a contare dal 1° gennaio 2014 (doc. 295).
Una domanda di revisione della
rendita è poi stata respinta con decisione formale del 14 dicembre 2018 (doc.
442), confermata con decisione su opposizione del 18 luglio 2019 (doc. 456).
1.2. Nel mese di marzo 2021, il medico
curante dell’assicurato ha postulato una (nuova) revisione della rendita
d’invalidità in vigore a fronte dell’insorgere di un “… peggioramento della
sintomatologia dolorosa e della funzionalità articolare della mano sinistra in
particolare, dovuta anche a cambiamenti dal punto di vista lavorativo …”
(doc. 488).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 29 dicembre 2021,
l’amministrazione ha negato che fossero adempiuti i presupposti per procedere a
un aumento della rendita d’invalidità in vigore, la quale è pertanto stata
confermata (doc. 503).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (doc. 508), in data 9 agosto 2022, l’CO
1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 538).
1.4. Con tempestivo ricorso del 12
settembre 2022, RI 1, rappresentato dalla RA 1, ha chiesto che, annullata la
decisione su opposizione impugnata, la rendita d’invalidità in vigore e
l’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) vengano aumentate,
argomentando in particolare quanto segue:
" (…) In
sostanza, come già esposto nelle osservazioni del 9 marzo 2022, il signor RI 1
ha rilevato quanto segue:
“la mia situazione di salute, ad
oggi è peggiorata in modo importante. Tale peggioramento si è verificato in
modo graduale, nel corso di tutti questi anni decorsi dal 15.07.2010 ad oggi.
In passato, ci sono stati periodi di riduzione del lavoro dal 75% al 50%, che
hanno potuto alleviare in parte i dolori giornalieri continui lavorando di
meno.
Ma a tali periodi di riduzione del
lavoro seguivano lunghi periodi di lavoro al 75% che mi comportavano nuovi
peggioramenti a livello di salute.
Ad oggi assumo regolarmente
antidolorifici come Dafalgan, Tramal e Flectoparin, ma sono arrivato al punto
di non essere più in grado di svolgere il mio lavoro al 75% come autista di __________
che svolgo ormai da molti anni con la responsabilità di trasportare persone.
Ribadisco che ho effettuato le
visite specialistiche per la mano sinistra e per la gamba destra il 9 novembre
2021 presso la Clinica __________ di __________, il 19 gennaio 2022 e l’8
febbraio 2022 presso la Clinica ortopedica __________ di __________ nelle quali
si legge in modo chiaro ed esplicito che non sussistono altri metodi chirurgici
o soluzioni attuali da parte degli specialisti se non quello di ridurre
l’attività lavorativa al 50%.
Inoltre il mio danno alla salute
non riguarda solo quello fisico ma anche quello mentale, causato dai
persistenti problemi fisici conseguenti all’incidente, infatti sono anche sotto
cura presso la dr.ssa __________ di cui “si allega la perizia Psicologica””.
(…).
A torto, la CO 1 ritiene che il peggioramento dei problemi fisici
e psichici del signor RI 1 non siano in relazione all’incidente del 7 ottobre
2007 e quindi ha negato di riconoscere un aumento della rendita d’invalidità e
un aumento dell’indennità per menomazione dell’integrità.
(…).
Come risulta dall’e-mail del 5 luglio 2022 della dott.ssa med. __________,
“il signor RI 1 oltre ad accusare un generale ed accentuato malessere fisico,
quali forti dolori sia agli arti inferiori che superiori (in particolare la
gamba destra, il bacino e la mano sinistra, tutte conseguenze dell’incidente
del 8 ottobre 2007” recte 7 ottobre 2007”), presenta anche uno stato di salute
molto provato che lo ha postato ad assumere una terapia medicamentosa con
psicofarmaci, anche per il riposo notturno. Considerando pertanto lo stato
generale di salute del signor RI 1 degli ultimi mesi e il tipo di professione
che svolge, che comporta un’importante responsabilità, si è reso necessario un
periodo prolungato di inabilità lavorativa”.” (doc. I)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. V + allegati).
1.6. In data 20 ottobre 2022, il
rappresentante del ricorrente si è in sostanza riconfermato nelle proprie
allegazioni e conclusioni. In particolare, egli ha chiesto l’allestimento di
una perizia medica giudiziaria (doc. VII).
L’amministrazione si è
pronunciata in proposito il 26 ottobre 2022 (doc. IX).
1.7. Nel corso del mese di gennaio 2023,
il patrocinatore ha prodotto un rapporto, datato 2 gennaio 2023, del dott. __________
e ha domandato “… una perizia “a cura di un chirurgo della mano per confrontare
lo stato attuale rispetto a quello esaminato al momento della chiusura del caso
e definire l’eventuale peggioramento intervenuto”, subordinatamente che
l’incarto sia ritornato alla CO 1 per i necessari accertamenti” (doc. XVI +
allegato).
In data 20 gennaio 2023,
l’assicuratore resistente ha versato agli atti l’apprezzamento 18 gennaio 2023
del PD dott. __________ e ha chiesto che gli venga assegnato “… un congruo
termine affinché possa procedere con la valutazione specialistica indicata.”
(doc. XVIII + allegato).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00
del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29
gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la questione
di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a negare l’aumento della
rendita d’invalidità e dell’IMI assegnate a suo tempo a dipendenza dell’evento
traumatico dell’ottobre 2007, oppure no.
Dalle carte processuali emerge
che l’CO 1 ha negato l’esistenza di un nesso di causalità con l’infortunio
assicurato trattandosi della sindrome di impingement dell’articolazione
coxofemorale e della sindrome del tunnel carpale a sinistra (cfr.
doc. 538 e doc. V e V 4).
Stante ciò, questa Corte è dunque
innanzitutto chiamata ad approfondire l’aspetto eziologico.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
2.4. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire
se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità
naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo
il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza
di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento
delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p.
378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA
del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella
causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23
dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella
causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202
consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V
142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V
188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32;
Fatti
G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola,
alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne
la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V
134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di
un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere
reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio
assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,
DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di
salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.
consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in: Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di
causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di
verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo
soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del
danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità
naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere
causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato,
ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.5. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103).
2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF,
l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni
assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Maurer, op. cit.,
p. 277). Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale.
Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le
conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo
l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STF U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206 p. 326 ss., il TF ha precisato che,
trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non
può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale
riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che
rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità
naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il
nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
2.7. Nella concreta evenienza,
dall’apprezzamento 3 ottobre 2022 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia, risulta, per quanto riguarda in primo luogo l’anca
destra, che la calcificazione peritrocanterica è imputabile all’infortunio
dell’ottobre 2007, posto che si tratta di alterazioni dei tessuti in
corrispondenza del punto di entrata del chiodo endomidollare. Sempre a suo
avviso, la sindrome di impingement dell’articolazione coxo-femorale, già
trattata artroscopicamente il 10 gennaio 2012, non costituisce invece una
conseguenza naturale di quell’evento. Si tratta qui di un quadro patologico
autonomo che interessa peraltro simmetricamente entrambe le articolazioni. In
particolare, il dott. __________ si è discostato dal parere espresso dai
sanitari della Clinica ortopedica __________ di __________, per i quali la
problematica in discussione sarebbe imputabile alla differente lunghezza degli
arti inferiori (2.5 cm). Secondo il fiduciario dell’CO 1, affinché una
posizione viziata del bacino sia atta a causare danni strutturali secondari, è
necessario che la differenza sia di almeno 5 cm. Inoltre, il fatto che la
deformità dell’articolazione coxo-femorale sia insorta bilateralmente, parla
contro la tesi dei medici __________ (doc. V 4).
In corso di causa, il
rappresentante dell’insorgente ha prodotto una valutazione del dott. __________,
spec. FMH in medicina generale e in chirurgia.
A proposito dei disturbi
interessanti l’anca destra, egli ha osservato che, in base ai referti agli atti
della Clinica __________ e della Clinica __________, essi sono da ricondurre a
una sindrome di impingement dell’articolazione coxo-femorale e si è espresso
nei seguenti termini in merito alla loro eziologia:
" (…) rispetto
al nesso di causalità tra i disturbi coxofemorali a destra e l’infortunio del
2007, non vi è un collegamento pratico effettivo, rispettivamente la posizione CO
1 è corretta.
Questa componente, tuttavia, deve essere tenuta in considerazione
dall’Assicurazione Invalidità.” (doc. T, p. 2)
Ora, considerato che il parere
del medico __________ dell’CO 1 è stato sostanzialmente condiviso dallo
specialista privatamente interpellato dall’assicurato, questo Tribunale ritiene
dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, che la
problematica a livello dell’anca destra non costituisce una conseguenza
naturale dell’infortunio dell’ottobre 2007.
Stante ciò, tali disturbi non
devono essere presi in considerazione nel valutare la questione di sapere se lo
stato di salute di RI 1 si è nel frattempo aggravato in una misura tale da
fondare una revisione della rendita d’invalidità e dell’IMI in vigore.
2.8. In secondo luogo, per quanto
concerne l’estremità superiore sinistra, con apprezzamento del 3 ottobre
2022, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha sostenuto che i disturbi
interessanti il polso sinistro in stato dopo frattura-lussazione trans-scafo
perilunare con plurime operazioni e, attualmente, elementi a favore di una
formazione cistica nello spazio scafolunare, si trovano in nesso causale con il
noto evento traumatico, mentre che la sindrome del tunnel carpale non lo è. A
suo avviso, l’incremento dei disturbi al polso sinistro, da ricondurre alla
cisti scafolunare, non comporta alcuna rilevante modifica del profilo
dell’esigibilità lavorativa e la patologia in quanto tale può essere curata con
misure conservative (doc. V 4).
Con referto del 2 gennaio 2023, il
dott. __________ ha enunciato in proposito le seguenti considerazioni:
" (…) Esiti
di lussazione del lunato e scafoide con frattura dello scafoide al polso
sinistro, esiti di molteplici interventi operatori in questa sede fra i quali
una stiloidectomia radiale e una denervazione parziale (con rimozione dei mezzi
di sintesi già effettuata tempo fa).
In questo contesto, secondo quanto relazione il rapporto di
ortopedia __________ di __________, vi sarebbero impedimenti funzionali con
dolori. Sussiste quindi un problema a questo livello chiaramente in nesso
causale con l’infortunio del 2007 a carico CO 1. Nondimeno, il medico __________
Dott. __________ ritiene non essersi verificato alcun peggioramento sostanziale
Considerandi
dello stato del paziente al momento della chiusura del caso rispetto ad ora.
Non vi sono comunque elementi obiettivabili (misurazioni, ecc.) per poter
validare questa tesi, almeno non nei documenti a mia disposizione.
Per questa componente ritengo indispensabile la valutazione
clinica a cura di un chirurgo della mano per confrontare lo stato attuale
rispetto a quello esaminato al momento della chiusura del caso e definire
l’eventuale peggioramento intervenuto.
Si parla, inoltre, di una sindrome del tunnel carpale, ossia
compressione del nervo mediano a livello dell’articolazione radiocarpale
sinistra che CO 1 non ritiene essere in nesso causale con l’infortunio del
2007.
Se l’esame elettroneurografico dimostrasse una effettiva compressione del
nervo mediano a livello del canale carpale, a mio parere, questa componente
dovrebbe essere a carico CO 1 in considerazione dei molteplici interventi
operatori eseguiti in questa sede a seguito dei postumi dell’infortunio con
conseguente creazione di cicatrici e indurimenti del legamento trasverso del
carpo sicuramente in parte leso anche nell’infortunio del 2007. Questa
componente è una postilla minore rispetto all’influenza sulla capacità
lavorativa del paziente (molto meno influente in particolare se messa a
confronto con una artrosi con peggioramento direzionale in sede radiocarpale
sinistra postraumatica derivante dalla frattura dello scafoide e lussazione
scafo-perilunare).
Una volta documentato l’eventuale peggioramento effettivo
intervenuto dopo la valutazione di chiusura del caso CO 1, sia CO 1 che AI dovrebbero
riconsiderare la rivalutazione della rendita d’invalidità degli enti.” (doc. T)
In corso di causa,
l’amministrazione ha quindi interpellato il PD dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia, per un parere in merito alla valutazione
del dott. __________. Questo il suo apprezzamento del 18 gennaio 2023:
" (…) Faccio
riferimento alla valutazione precedente del dott. med. __________ (vedi atti).
Concordo con la conclusione del dott. med. __________ che la
sindrome carpale è con probabilità preponderante correlata con l’infortunio e
con i diversi interventi. Il tunnel carpale fa parte anatomicamente delle
strutture operate. Per verificare se quest’ultimo è ancora presente propongo
una visita neurologica con elettrofisiologia (p.e. dott. med. __________).
Concordo anche con il dott. med. __________ che sia opportuna una
valutazione specialistica di un chirurgo della mano visto che il caso è coì
complesso. Ritengo che sia indicato un consulto presso un centro a livello
universitario, quindi propongo di indirizzare l’assicurato al reparto di
chirurgia della mano presso la Clinica __________ o la Clinica __________ per
una valutazione specialistica. Eventualmente sarebbe possibile organizzare la
visita neurologica anche da parte loro.” (doc. XVIII 1)
Con scritto del 20 gennaio 2013,
alla luce di quanto dichiarato dal dott. __________, l’istituto resistente ha
chiesto che gli venga assegnato un congruo termine “… affinché possa procedere
con la valutazione specialistica indicata.” (doc. XVIII).
Da parte sua, questa Corte prende
atto che il medico fiduciario dell’amministrazione condivide il parere del
dott. __________ secondo cui la sindrome del tunnel carpale a sinistra è da
imputare all’infortunio assicurato e che per definirne la rilevanza è
necessaria l’esecuzione di una valutazione neurologica. Il PD __________ è pure
d’accordo che lo stato del polso sinistro debba essere oggetto di un
approfondimento da parte di uno specialista in chirurgia della mano.
Stante quanto precede, è dunque
dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza
federale, che i disturbi all’estremità superiore sinistra costituiscono una
conseguenza naturale (e adeguata) dell’evento traumatico occorso in data 7
ottobre 2007.
Gli atti devono quindi essere
retrocessi all’CO 1 affinché effettui gli accertamenti giudicati necessari dai
dottori __________ e __________, concretamente una valutazione di pertinenza
neurologica e di chirurgia della mano del polso sinistro, e decida di nuovo in
merito all’adempimento dei presupposti per sottoporre a revisione la rendita
d’invalidità e l’IMI in vigore (circa la facoltà per un TCA di rinviare gli
atti all’assicuratore considerato che, in caso di dubbi circa l’attendibilità e
la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo ad
esso procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti
determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la
decisione, cfr. STF 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4; 8C_445/2021 del
14.
gennaio 2022 consid. 4.4; 8C_384/2022 del 9 novembre 2022 consid. 7.2; 8C_282/2022
dell’8 settembre 2022 consid. 5.4).
2.9
Con il ricorso è stata prodotta una
“perizia 2022 allestita dalla dott.ssa __________, psicoterapeuta a __________
(__________).
In base a questo documento, RI 1
soffrirebbe di un “disturbo da stress post-traumatico con espressione
ritardata”, presente ininterrottamente dal 2007 con solo sporadici
miglioramenti (doc. M, p. 8: “I sintomi del signor RI 1 soddisfano i criteri
per (i criteri diagnostici non sono soddisfatti appieno entro sei mesi
dall’evento ancorché l’insorgenza è l’espressione di alcuni sintomi possono
essere immediate) e con depersonalizzazione in risposta all’evento stressante,
(l’individuo fa esperienza di sintomi persistenti o ricorrenti di esperienze di
sentirsi distaccato dei propri processi mentali o del proprio corpo, come fosse
un osservatore esterno con sensazioni di essere in un sogno, sensazioni di
realtà di se stessi e del proprio corpo o del lento scorrere del tempo). Tali
sintomi dissociativi non sono attribuibili agli effetti fisiologici di sostanze
o altre condizioni mediche come crisi epilettiche. Sono pertanto soddisfatti
tutti i criteri per formulare un quadro diagnostico di disturbo da stress
post-traumatico, come definito dallo stesso __________”).
A proposito della valutazione
della psicoterapeuta curante, il dott. __________, dopo aver osservato che una
terapeuta non è un medico psichiatra e precisato che egli, in quanto
specialista in chirurgia, non ha le competenze per esprimersi in materia, ha
auspicato che gli eventuali disturbi psichici presentati dall’assicurato
vengano “… approfonditi da parte di un medico psichiatra e trattati
conseguentemente esprimendosi altresì circa la causalità dei disturbi medesimi
…” (doc. T).
Chiamata ora a pronunciarsi,
questa Corte osserva che, a prescindere dalla questione di sapere se i pretesi
disturbi psichici costituiscano, o meno, una conseguenza naturale e adeguata
dell’infortunio assicurato, non può essere ignorato che, quand’anche fosse vero
che tali disturbi sono presenti ininterrottamente dall’infortunio del 2007,
come lo sostiene la dott.ssa __________, ciò non ha impedito all’insorgente di
svolgere per anni la professione per la quale è stato riformato
dall’assicurazione per l’invalidità, ovvero quella di autista, dapprima alle
dipendenze del __________, poi dell’__________ e che, le volte in cui è stata
chiesta la revisione della rendita in vigore, è stato fatto valere, sempre e
soltanto, un aggravamento dello stato di salute fisico e mai di quello
psichico (cfr., ad esempio, doc. 412: “Die grundsätzliche Problematik ist eine Dyskinesie
im Bereich der rechten Hüfte mit Status nach mehreren operativen Eingriffen bei
Oberschenkelfraktur 2007 und Status nach Labrumteilresektion anterior-superior
und antero-cranialer Schenkelhalsplastik. Es besteht nun eine
nach wie vor symtomatische Labrumläsion mit einem Impingement. Offenbar
hat sich der Patient bereits letztes Jahr bei seinem Betreuer der CO 1 gemeldet
und gesagt, dass eine wie bis anhin 75%ige Arbeitstätigkeit praktisch nicht
möglich sei, da er immer mehr Schmerzmittel einnehmen müsse.”, doc. 420, p. 2:
“Der Patient scheint sehr motiviert zu sein seiner Arbeit nachzugehen und gibt
glaubhaft die Beschwerden am linken Handgelenk an. Aus diesem Grund
empfehle ich eine erneute Prüfung, ob eine Arbeitsfähigkeit von 50% (aus meiner
Sicht medizinisch angemessen) belassen werden sollte. Des Weiteren
besteht die Problematik an der Hüfte rechts, (…).”, doc. 488: “(…)
presenta negli ultimi mesi un peggioramento della sintomatologia dolorosa e
della funzionalità articolare della mano sinistra in particolare, dovuta
anche a cambiamenti dal punto di vista lavorativo, (…).” e doc. 500, p. 3:
“Leider hat es aufgrund des Streckenwechsels eine deutliche Verschlechterung
des Patienten am linken Handgelenk allerdings jetzt auch im Bereich der
rechten oberen Extremität gegeben.” – il corsivo è del redattore).
In queste condizioni, il TCA
giudica assai poco verosimile che la pretesa problematica psichica possa di per
sé fondare una revisione della rendita d’invalidità in vigore ex art. 17 cpv. 1
LPGA.
2.10
Visto l’esito del ricorso (il rinvio
con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018
del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e
riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un’assicurazione
di protezione giuridica, l’importo fr. 1’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità
per ripetibili.
2.11
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di
prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
impugnata, mediante la quale è
stata negata la revisione della rendita d’invalidità e dell’IMI in
vigore, è annullata.
§§ È accertato che i disturbi
al polso sinistro sono imputabili all’infortunio del 7
ottobre 2007, mentre non lo sono quelli interessanti l’anca destra.
§§§ Gli atti sono rinviati
all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. L’CO 1 verserà all’assicurato,
patrocinato da un assicuratore di protezione giuridica, l’importo di fr. 1’500
(IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti