35.2022.64
Incidente in scooter. Rendita d'invalidità LAINF: 49% (confermata). IMI complessiva: 60% (confermata)
20 marzo 2023Italiano83 min
I due
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2022.64
pc/MM/sc
Lugano
20 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola
Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13
settembre 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
19 luglio 2022 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione
contro gli infortuni
ritenuto in
fatto
1.1. In data
7 agosto 2018 la Cassa __________ di __________ ha informato l’CO 1 che RI 1 -
nato il 1° gennaio 1970, di formazione “pittore” con attestato federale
di capacità (di seguito: AFC) e di professione “pittore di facciate”,
disoccupato dal 18 dicembre 2017 - in data 5 agosto 2018, verso le ore 11:30,
mentre si trovava a __________, è rimasto vittima di un incidente stradale alla
guida del proprio scooter. Più precisamente l’assicurato, dopo che
un’autovettura che giungeva in senso opposto gli ha tagliato la strada per
svoltare a sinistra, “urtava con il proprio corpo contro il montante destro
del parabrezza prima di rovinare al suolo. Terminava la corsa sul manto
stradale, in posizione supina e privo di sensi, con la testa posizionata a filo
del veicolo, all’altezza della porta posteriore destra del veicolo” (cfr.
doc. 1, 2, 6 e 40 incarto LAINF).
In tale occasione, RI 1 ha riportato “multiple fratture della teca, del
massiccio facciale e della base cranica; frattura di tutte le pareti orbitarie
di sinistra, con erniazione di tessuto adiposo endo-orbitario nel seno
mascellare e raccolta ematica extraconale in sede inferiore e supero-laterale;
focolai contusivi emorragici in sede frontale sinistra, quota ematica
subaracnoidea e sottili raccolte ematiche extra-assiali; frattura tibia
prossimale intra-articolare a destra; frattura tibia prossimale extra-articolare
a sinistra con instabilità multidirezionale; frattura radio distale destra
intra-articolare con dislocazione dorsale e frattura del processo stiloideo;
lussazione metatarso falangea 4° e 5° dito piede sinistro, frattura
intra-articolare falange prossimale 1° dito piede sinistro e ferita lacero
contusa a livello dorsale del piede sinistro e ferita lacero-contusa di circa 4
cm a livello frontale sinistra” (doc. 40 incarto LAINF).
A
causa dell’infortunio, RI 1 è stato degente dal 5 al 30 agosto 2018 presso
l’Unità di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________ e,
in seguito, presso la Clinica __________ di __________ per la riabilitazione
fino al 5 dicembre 2018 (doc. 40 e 67 incarto LAINF). Inoltre, egli si è dovuto
sottoporre a svariati interventi chirurgici tra il 5 agosto 2018 e il 26
febbraio 2021. Nel frattempo, è stato pure degente dal 17 agosto all’11
settembre 2020 presso la __________ di __________ (doc. 307 e 308).
L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha
corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Nel frattempo, in data 19 novembre 2018, l’assicurato ha inoltrato una
richiesta di prestazioni AI per adulti giustificata dai postumi infortunistici
(doc. 45).
1.2. Successivamente
al trauma, RI 1 ha sviluppato una diplopia all’occhio sinistro (risoltasi
spontaneamente: doc. 249 e 441), una parziale perdita dell’udito all’orecchio
destro (con conseguente posa di una protesi acustica nel 2019: doc. 240 e 507)
e dei deficit neuropsicologici globalmente di entità moderata (principalmente,
rallentamento attentivo, rapida affaticabilità, ridotte abilità di memoria di
lavoro e di pianificazione: doc. 190 e 412).
Nel prosieguo, RI 1 ha sviluppato anche dei disturbi psichici, ha lamentato la
persistenza d’importanti dolori agli arti inferiori (maggiormente a destra) e
al polso destro e, nel contempo, ha denunciato una complessa sintomatologia
caratterizzata, segnatamente, da cefalee, vertigini, disturbi vestibolari e
tinnitus.
1.3. Esperiti
gli accertamenti amministrativi e medici del caso, il 14 gennaio 2022 l’CO 1 ha
comunicato all’avv. RA 1, patrocinatore di RI 1, quanto segue:
"
(…). Il sig. RI 1 è stato sottoposto a visita medica di chiusura in data
29.7.2021 per quanto attiene le affezioni ortopediche. In tale occasione, per
queste ultime, la situazione era già ritenuta stabilizzata. Abbiamo nel
frattempo chiarito lo stato delle altre affezioni, in particolare quelle
psichiche e neurologiche. Anche per queste ultime, la situazione è da ritenersi
stabilizzata. Per quanto concerne invece l'affezione oftalmologica, sulla
scorta degli accerta-menti effettuati, non vi sono conseguenze infortunistiche
residue.
(…).
Sospendiamo pertanto le prestazioni a titolo di spese di cura e d'indennità
giornaliera dall'1° marzo 2022, data dalla quale fa stato una capacità
lavorativa nella misura massima possibile.
(…).
Stiamo verificando le premesse per ulteriori prestazioni assicurative e la
informeremo in merito appena possibile.
Il signor RI 1 ha diritto a
un'indennità per menomazione dell'integrità (art. 24 cpv. 1 LAINF). Anche a
tale riguardo riceverà prossimamente ulteriori informazioni da parte nostra.
Ricordiamo che, secondo la
giurisprudenza, è compito dell'assicurato svolgere un'attività lucrativa
adeguata al suo stato di salute e nel quadro della capacità lucrativa residua.
A tal riguardo, rinviamo alle valutazioni del nostro servizio medico che
inviamo tramite il CD allegato, unitamente alla documentazione aggiuntasi
all'incarto dopo l'invio del 13 marzo 2020. (…)”
Il 3
febbraio 2022 l’CO 1 ha precisato quanto segue:
"
(…). A parziale modifica del citato scritto, la informiamo che per
quanto concerne l'aspetto psichico/psicologico, siamo disposti ad assumerci
ancora 1 seduta di psicoterapia ogni 2/3 mesi e una seduta psicologica ogni 3/4
settimane fino alla fine del 2022. Dopo tale data ci riserviamo di rivalutare
la situazione. (…).” (doc. 490)
1.4. Con
decisione formale del 13 maggio 2022 (doc. 530), confermata su opposizione il 19
luglio 2022 (doc. 553), l’CO 1 ha assegnato a RI 1 una rendita di invalidità
del 49% a decorrere dal 1° marzo 2022 e un’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI) complessiva del 60%.
1.5. In data
30 agosto 2022, l’assicurato si è sottoposto a un intervento di “meniscectomia
parziale corno anteriore menisco mediale ginocchio destro in artroscopia di
ginocchio” (doc. 567, doc. B1 e B2).
In data 6 settembre 2022 la Cassa __________ ha annunciato la ricaduta all’CO 1
(doc. 565), che ha riconosciuto la propria responsabilità, assumendola e ripristinando
il diritto alle prestazioni di corta durata (doc. XI).
1.6. Con
tempestivo ricorso del 13 settembre 2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento “di
una rendita LAINF del 65% almeno e di un’IMI del 75%” (doc. I, pag. 12).
L’avv. RA 1 ribadisce in questa sede che l’CO 1 avrebbe considerato l'incapacità
lavorativa “in termini errati e solo parziali” (cfr. doc. I, pag. 3), in
particolare sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
"
(…). L'assicurazione ha considerato che si può pretendere dal signor RI
1 l'esecuzione di attività di precisione leggere e spesso mediamente pesanti;
tali attività adatte possono essere svolte tuttavia con una capacità lavorativa
del 55%.
Dagli atti emerge un quadro medico ben
peggiore e più complesso di quello considerato da CO 1 nella decisone su
opposizione qui contestata.
Le limitazioni di natura somatica sono
oltremodo gravi ed invalidanti. Le stesse attengono alla capacità di effettuare
determinati lavori, movimenti e attività a livello fisico, in buona parte
impossibili, a tratti esigibili, ma solo in misura leggera e comunque parziale
e rallentata.
(…).
La capacità lavorativa residua considerata
in decisione è contestata.
A ciò si aggiungono le limitazioni
funzionali a livello ortopedico, che comprendono anche le importanti
limitazioni alle ginocchia. Si considerino già solo le limitazioni funzionali
considerate dai medici di CO 1 (peraltro in maniera eccessivamente blanda) e
meglio: (…).
Già solo dal lato neuropsicologico il PD dr. __________ ha valutato una
riduzione di rendimento del 40%-50% anche in attività adeguate, limitandosi a
considerare solo ed unicamente il danno alla salute di natura neuro-psicologica
che ne compromettono le capacità cognitiva.
A torto paiono inoltre non essere
considerati adeguatamente nella definizione della residua capacità lavorativa
il tinnito, il dolore, in particolare mal di testa, e le vertigini.
Non risulta nemmeno siano state
considerate le fobie, che disturbano il signor RI 1, nonché il peggioramento
dei sintomi ansiosi e depressivi, ovvero e in aggiunta i disturbi affettivi, il
disturbo organico.
Difatti, il signor RI 1, per i problemi
di salute e danni dovuti all'infortunio soffre, oltre che di problemi di tipo
organico, somatico e neuro-psicologico, anche di affezioni di natura psichica,
che ne alterano gravemente la capacità lavorativa.
Non a caso egli è tutt'ora in cura
presso al Dr.ssa __________ (FMH in Psichiatria e Psicoterapia).
(…).
CO 1 ed i suoi medici fiduciari, hanno liquidato questo aspetto attribuendolo
esclusivamente al Covid, senza considerare, a torto, che:
- Il nesso casuale in ambito Lainf è riconosciuto anche quando il postumo
infortunistico è una concausa, non essendo necessario che l'infortunio sia
l'unica causa di una affezione delle conseguenti limitazioni;
- Il quadro psicologico e depressivo
del signor RI 1 è rimasto sostanzialmente invariato anche dopo la fine della
crisi dovuta al covid.
CO 1 ed i suoi medici dimenticano che il presupposto della causalità naturale
tra l'evento e le sue conseguenze, da valutare secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, è da considerarsi adempiuto qualora si possa
ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si
sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo.
(…).
Le valutazioni dei medici fiduciari di CO 1 non rispettano i criteri
giurisprudenziali necessari, appaiono contraddittorie, superficiali e parziali.
Esse non procedono da una completa e congruente valutazione della situazione
del signor RI 1 nel suo complesso, limitandosi a considerare come non
invalidanti o semplicemente assorbite da altre limitazioni, affezioni e limiti
funzionali di natura totalmente diversa e nei fatti non conciliabili. Si pensi
solo al fatto che la panoplia di affezioni e limiti ortopedici siano liquidate
con un rinvio ai limiti neuropsicologici che condizionano tutta una serie di
attività che nulla hanno a che vedere con i limiti ortopedici.
Medesimo discorso dicasi per le problematiche vestibolari e ORL, liquidate
senza particolari commenti come non invalidanti, allorquando è noto e notorio,
ovvero riconosciuto dalla giurisprudenza che problemi vestibolari, il tinnitus,
ecc. hanno un grave ed importante impatto sulle capacità lavorativa e sulla
salute anche psichica dei lesi.
Sono molti gli studi scientifici e si
tratta di un fatto notorio, peraltro ammesso dalla giurisprudenza, che
correlano l'ipoacusia all'insorgenza di depressione e altrettanti associano
sofferenza anche psichica alla presenza di un tinnito; affezione questa che può
avere origine traumatica. Se si aggiunge che il signor RI 1 è pure stato
vittima di un grave trauma cranico con sequele organiche e che è tutt'ora in
cura per le conseguenze psichiche, appare oltremodo incongruo negare - come fa CO
1 - l'esistenza di sequele psichiche invalidanti aggiuntive alle conseguenze
organiche e neuro-psichiatriche del grave infortunio subito.
Ebbene, nulla di tutto ciò è stato
considerato né da CO 1, né dai suoi medici.
Ciò è contestato.
Nel caso di specie le valutazioni agli
atti cui CO 1 fa riferimento per negare qualsivoglia inabilità lavorativa di
natura psichica appaiono inutilizzabili ai fini di una corretta valutazione
della capacità lavorativa residua del signor RI 1.
Alla luce di quanto precede, si ritiene
che il signor RI 1 presenti nel complesso una capacità lavorativa complessiva,
anche in attività ritenute adeguate (di certo non nella produzione), inferiore
al 50%, se si considerano sia le limitazioni a livello funzionale e di resa
(deficit neurologici, problemi ORL, tinnitus, problemi vestibolari, impedimenti
funzionali ortopedici, limiti psicologici e psichiatrici, fobie, depressione,
carente iniziativa, limitata caricabilità, limitata autonomia, limitata
autonomia, limiti nella comprensione, nella concentrazione, nell'esecuzione di
processi e/) ordini complessi, limiti nella relazione con terzi (clienti e
colleghi), ecc.), sia quelle che intaccano la sua capacità di lavorare nel
tempo, ossia la durata del lavoro (rallentamento, pause supplementari,
affaticamento, durata del lavoro limitata, ecc.).” (cfr. doc. I, pag. 4-7;
n.d.r.: il grassetto non è della redattrice)
L’avv.
RA 1 contesta gli aspetti economici legati alla valutazione del grado
dell’invalidità, come pure l’entità dell’IMI complessiva assegnata dall’CO 1, con
argomenti che verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi di
diritto (cfr. doc. I pag. 7-11).
A suffragio delle proprie argomentazioni, l’avv. RA 1 richiama l’incarto CO 1 e
l’incarto AI concernenti il suo assistito (cfr. doc. I, pag. 12).
1.7. Con risposta
di causa del 3 ottobre 2022, l'CO 1, versato agli atti l'incarto LAINF
completo, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.8. Il 9 novembre
2022, l’avv. RA 1 si è in sostanza riconfermato nelle proprie tesi e
conclusioni (doc. IX). In particolare, il rappresentante ha osservato quanto
segue:
"
(…) Il signor RI 1, che si riconferma in tutto e per tutto nel proprio
ricorso, rileva come CO 1 abbia solo parzialmente preso posizione in merito
alle numerose e dettagliate censure sollevate, ribadendo in particolare quanto
segue.
Per quanto riguarda la definizione dell'incapacità lavorativa dell'assicurato
manca da parte dell'assicuratore Lainf una valutazione globale, motivata e
coerente delle affezioni e delle loro conseguenze a livello
medico-valetudinario.” (doc. IX, pag. 1).
L’avv. RA 1, con riferimento all’IMI, ha inoltre puntualizzato quanto segue:
"
(…). Si ha quindi un minimo di 15% per coxartrosi e/o artrosi
femoro-tibiale a destra, un 10% per coxartrosi e/o artrosi femoro-tibiale a
sinistra, un 10% per il polso destro, un 2.5% per le cicatrici, un 40-45% per
le problematiche neurologiche (considerate anche le affezioni psichiche, vertigini,
ecc.) e un 5% per i problemi all'udito. Il tutto pari ad un'IMI del 87.5%.” (doc.
IX, pag. 5)
L’avv. RA 1 ha
concluso postulando nuovamente l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata e chiedendo l’assegnazione di “una rendita LAINF del 65% almeno e
di un’IMI dell’88%” (doc. IX, pag. 5).
L’CO 1
si è pronunciato al riguardo il 17 novembre 2022 (doc. XI).
Il
doc. XI è stato trasmesso, per conoscenza, al patrocinatore del ricorrente (doc.
XII).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. Preliminarmente,
richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la
STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa
vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27
maggio 2022). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al
TCA che, a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un
legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono
gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del
Giudice Ivano Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid.
2.1).
nel
merito
2.2. Il
patrocinatore dell’insorgente lamenta una violazione del diritto di essere
sentito del suo assistito, in quanto l’CO 1, anche davanti al TCA, avrebbe “solo
parzialmente preso posizione in merito alle numerose e dettagliate censure
sollevate, ribadendo in particolare quanto segue” (cfr. doc. IX).
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite.
Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2),
dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V
130). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di
motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre
la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a
fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF
129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid.
2.1; STCA 35.2019.12 del 5 febbraio 2020, consid. 2.1; STCA 35.2020.53 del 1°
marzo 2021, consid. 2.3).
Secondo il TCA, la decisione impugnata non è solo sufficientemente motivata ma
è pure chiaramente comprensibile. In effetti, nella stessa, l'amministrazione
ha chiaramente indicato i motivi (in particolare, capacità lavorativa residua
del 55% in base a quanto indicato dai propri medici fiduciari in ambito
neurologico, ortopedico, psichiatrico, oftalmologico e ORL; salario da valido
di fr. 76'262.31 e da invalido di fr. 38'550.93 nel 2022; nessuna deduzione
sociale; grado d’invalidità: 49.34%; IMI del 35% per motivi neuropsicologici,
del 20% per motivi ortopedici - 10% ginocchio destro, 0% per il ginocchio
sinistro, 7.5% per il polso destro e 2.5% per le cicatrici post-chirurgiche e
il quadro generale - 5% per la diminuzione dell’udito e il tinnitus, sempre in
base al parere dei propri fiduciari: cfr. doc. 553) per i quali ha ritenuto che
fossero adempiute le condizioni per riconoscere una rendita di invalidità del
49% e un’IMI del 60%.
Del resto, con l’impugnativa in oggetto, l’assicurato ha dimostrato di aver ben
compreso la portata del provvedimento contestato e, quindi, le ragioni che
stanno alla base dell’assegnazione di una rendita di invalidità del 49% e di un’IMI
del 60%.
Inoltre,
così invitato dal TCA (doc. IV), con l’allegato d’osservazioni del 9 novembre
2022 (doc. IX), egli ha avuto l’occasione di riproporre le proprie tesi e
domande.
Stante
tutto ciò, secondo questo Tribunale, non è ravvisabile una violazione del
diritto di essere sentito dell’insorgente e, pertanto, la censura sollevata al
riguardo dal suo patrocinatore va disattesa.
2.3. Nel
merito, contestati sono sia il grado di invalidità (49%) che l’entità dell’IMI
(60%) riconosciuti dall’CO 1 a dipendenza dell’infortunio del 5 agosto 2018.
Preliminarmente,
il TCA rileva che non è invece oggetto di contestazione la stabilizzazione
dello stato di salute infortunistico al 1° marzo 2022 e che non è oggetto della
decisione su opposizione impugnata la ricaduta dell’agosto 2022, che esula
quindi dalla presente vertenza.
2.4. Entità
della rendita d’invalidità
2.4.1. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF,
in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p.
572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA;
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima
frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati
cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta
Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha
rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella
stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito
LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità
al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su
questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo
l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF
ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del
30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività
lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è
essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il
grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età
vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.
RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4.3
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1;
MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p.
30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,
di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli
indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il
medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute
in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici
esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio
alla procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria,
a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che
esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,
che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002.
IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, RAMI
1996.
U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È,
infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il
giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si
evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03
del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR
2000.
UV Nr. 10 pag. 35 consid. 4b).
Giova
qui pure ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima
Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche
se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno
un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega
al suo paziente (cfr. STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1;
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p.
83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF
122.
V 161; RCC 1988 p. 504; R. SPIRA, La preuve en droit des assurances
sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p.
269s.). Il TF ha stabilito che in ragione della diversità dell’incarico
assunto (a scopo di cura anziché peritale) in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr.
STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2;
STCA 32.2020.88 del 31 maggio 2021, consid. 2.5).
2.4.4
Da
ultimo, giova qui ricordare che, per costante giurisprudenza, l’assicurazione
contro gli infortuni non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione
per l’invalidità e viceversa (cfr., tra le tante, la STCA 32.2019.63 del 27
aprile 2020 consid. 2.9 e la 35.2021.75 del 31 gennaio 2022 consid. 2.4.3 e i
numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati).
2.4.5
Nel caso
di specie, con la decisione impugnata l’assicuratore ha ritenuto che
l’assicurato presenta una capacità lavorativa residua in attività adeguate del
55%, in base agli apprezzamenti (in ambito neurologico, ortopedico,
psichiatrico, oftalmologico e ORL) dei propri medici fiduciari, come si dirà meglio
in seguito.
In
sede ricorsuale, il patrocinatore dell’insorgente fa valere che il suo
assistito presenterebbe, per contro, una capacità lavorativa residua in
attività adeguate di gran lunga inferiore al 50%.
2.4.6
Chiamato
ora a pronunciarsi, il TCA rileva innanzitutto che dalle tavole processuali
emerge quanto segue.
In
occasione dell’incidente del 5 agosto 2018, l’assicurato ha riportato “multiple
fratture della teca, del massiccio facciale e della base cranica; frattura di
tutte le pareti orbitarie di sinistra, con erniazione di tessuto adiposo
endo-orbitario nel seno mascellare e raccolta ematica extraconale in sede
inferiore e supero-laterale; focolai contusivi emorragici in sede frontale
sinistra, quota ematica subaracnoidea e sottili raccolte ematiche
extra-assiali; frattura tibia prossimale intra-articolare a destra; frattura
tibia prossimale extra-articolare a sinistra con instabilità multidirezionale;
frattura radio distale destra intra-articolare con dislocazione dorsale e
frattura del processo stiloideo; lussazione metatarso falangea 4° e 5° dito
piede sinistro, frattura intra-articolare falange prossimale 1° dito piede
sinistro e ferita lacero contusa a livello dorsale del piede sinistro e ferita
lacero-contusa di circa 4 cm a livello frontale sinistra” (doc. 40 incarto
LAINF).
A
causa dell’infortunio RI 1 è stato degente dal 5 al 30 agosto 2018 presso
l’Unità di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________,
dove è stato sottoposto, tra l’altro, ai seguenti interventi chirurgici:
"
22.08.2018
Ad.1: Osteosintesi frattura zigomatica sinistra
05.08.2018
Ad 2: Fasciotomia della 4 logge gamba destra in previsione di una
sindrome della loggia (aumento progressivo della tumefazione gamba 1/3
prossimale e 1/3 medio) e posa di fissatore esterno femoro-tibiale destra
07.08.2018
Ad 2: Chiusura fasciotomia mediale e laterale gamba destra
09.08.2018
Ad 2: Osteosintesi con placca LCP frattura plateau tibiale destra
05.08.2018
Ad 3: Fissatore esterno femoro-tibiale sinistra
09.08.2018
Ad 3: Osteosintesi con placca LCP frattura plateau tibiale sinistra
05.08.2018
Ad.4: Fissatore esterno radio metacarpale polso destro
09.08.2018
Ad.4: Osteosintesi con placca frattura radio distale destro
05.08.2018
Ad 5: Reposizione chiusa e fissazione temporanea con fili di
kirschner 4O e 5° dito piede sinistro e Sutura della ferita lacero-contusa
dorsale piede sinistro
05.08.2018
Ad 6. Sutura ferita lacero-contusa frontale sinistra.” (cfr. doc.
40)
In seguito, egli
è stato trasferito alla Clinica __________ di __________ per la riabilitazione
(30 agosto - 5 dicembre 2018; 67 incarto LAINF).
Il 24 giugno 2019, RI 1 è stato sottoposto all’AMO latero-orbitale sinistra per
frattura zigomatica st. n. sinistra.
Nel novembre 2019, il neuropsicologo __________ ha attestato quanto segue:
"
(…). Considerato il breve periodo di tempo trascorso dall'ultima
valutazione (luglio u.s.), e i precedenti esami neuropsicologici già effettuati
(dal sottoscritto e presso la Clinica __________), non ritengo che sia indicato
procedere a un'ulteriore consultazione psicometrica. Dall'osservazione clinica,
durante lo svolgimento degli esercizi riabilitativi, sono ancora evidenti i
limiti a carico delle funzioni attentivo-esecutive, come già dettagliate nelle
conclusioni del mio precedente rapporto neuropsicologico (principalmente
rallentamento attentivo, rapida affaticabilità, ridotte abilità di memoria di
lavoro e di pianificazione). Quanto osservato è pienamente compatibile con i
limiti soggettivi lamentati dall'assicurato in termini di minore efficienza
rispetto ai compiti quotidiani da assolvere e di maggiore insicurezza rispetto
a quanto svolto.
CONCLUSIONI
Alla luce della situazione attuale, le
conclusioni del mio precedente rapporto neuropsicologico del 25.07.2019 sono
ancora valide. I deficit presenti sono sempre da considerarsi globalmente di
entità moderata (da lieve a medio secondo la Tabella 8; SUVA, 2000). A
seconda del grado di difficoltà dell'attività con cui l'assicurato viene
confrontato tali deficit possono essere infatti più o meno evidenti. Le
indicazioni per un'eventuale attività lavorativa, dal punto di vista
strettamente cognitivo, restano quindi al momento sempre valide in riferimento
a compiti semplici e/o routinari. (…)” (doc. 190 - il corsivo è della redattrice)
Il 25 febbraio 2020 l’assicurato si è sottoposto all’AMO tibia prossimale
destra, tibia prossimale sinistra e radio destro (doc. 231).
Il 17 aprile
2020.
il ricorrente è stato visitato dal dr. med. __________, specialista FMH in
ORL e chirurgia cervico-facciale, il quale ha rilevato quanto segue:
"
(…). Il paziente dall'ultimo controllo porta la protesi acustica a
destra con netto miglioramento a livello uditivo. (…).” (doc. 240)
Il 29 aprile
2020.
ha avuto luogo un consulto presso il dr. med. __________, specialista FMH
in neurologia, il quale ha osservato quanto segue:
"
(…). Ricordo che avevo visto il paziente in un'unica occasione nel
gennaio del 2019. (…). Alla visita neurologica attuale non riscontro più la
diplopia di inizio dell'anno scorso. (…)”. (doc. 249)
Il 30 luglio
2020.
è stata effettuata una RMN cerebrale, dal cui referto si evince quanto
segue:
"
(…). Indicazioni: politrauma del 05.08.2018 con falda ematica epidurale
temporale sinistra, falde ematiche subdurali lungo la falce cerebrale e la
convessità sinistra. Attualmente acufeni, dolori soprattutto mal di testa e
vertigini. Definizione delle lesioni cerebrali strutturali in paragone ad
immagini TC del 05.08.2018 e 13.08.2018.
Referto: esame eseguito a 3T mediante
sequenze multiparametriche, multiplanari in condizioni di base. Riferimento a
precedenti studi TC del 05- e 13-08-2018.
(…).
Conclusioni: esiti gliotico-malacici
fronto-orbitario e temporale sinistro. Molteplici depositi emosiderinici
sovratentoriali a prevalente distribuzione temporale/temporo-polare sinistra
> destra ed emosiderosi superficiale sulle convessità occipito-parietali in
esiti di pegressa esa. Non raccolte fluide extra-assiali. Non idrocefalo.”
(doc. 287)
Dal 17 agosto all’11 settembre 2020 RI 1 è stato degente presso la __________
di __________ (doc. 307 e 308).
Dal relativo rapporto di uscita risulta in particolare quanto segue:
"
(…)
C. ICD-10 F 32.0 Leichte depressive Episode DD Anpassungsstörung längere
depressive Reaktion (09/2020 Psychologisch-psychiatrisches Konsilium, __________)
Probleme bei Austritt
1.Belastungsabhängige Schmerzen
Unterschenkel beiderseits rechts > links
2.Belastungsabhängige Schmerzen Dig I
Fuss links
3.Tinnitus Ohr rechts, Gehörminderung
4.Reduzierte Gehstrecke 30 Minuten
5.Neuropsychologische Defizite.
(…).
Arbeitsfähigkeit/Zumutbarkeit und
Eingliederungsperspektive
Auswirkungen auf die
Arbeitsfähigkeit und Zumutbarkeit aus psychiatrischer Sicht:
Die festgestellte psychische Störung
begründet keine arbeitsrelevante Leistungsminderung.
Die untenstehende Beurteilung der Zumutbarkeit erfolgt aus unfallkausaler
Sicht.
Zumutbarkeit für die berufliche Tätigkeit als Maler (Arbeitsvertrag ist
nicht vorhanden): Tätigkeit nicht zumutbar. Anforderungen zu hoch:
mittelschwere Tätigkeit, mehrheitlich gehend/stehend mit Leiter steigen
Zumutbarkeit für
andere berufliche Tätigkeiten:
Zumutbarkeit in
körperlicher Hinsicht: Leichte bis mittelschwere Arbeit.
Zumutbarkeit in
kognitiver Hinsicht: Arbeit mit leichten kognitiven Anforderungen.
Arbeitszeit: Ganztags.
Spezielle
Einschränkungen: ad Unterschenkel bds/Fuss links: wechselbelastend
ad Handgelenk rechts:
keine Schläge und Vibrationen
Empfehlungen / Prozedere beruflich:
Arbeitssuche.
Abklärung hinsichtlich Durchführung von Eingliederungsmassnahmen.” (doc.
308)
Il 19
novembre 2020 la psichiatra curante dell’assicurato, dr.ssa med. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha attestato quanto segue:
"
(…).
SEDUTE Dl PSICOTERAPIA
Il quadro clinico attuale del
paziente rimane pressoché invariato rispetto al mese di luglio di quest'anno:
purtroppo sia in relazione al Trauma infortunistico che per l'aggravarsi
dell'attuale situazione pandemica, si è accentuata la sintomatologia ansiosa
dell'Assicurato e le strategie di coping prima efficaci sono diventate più
difficili da mettere in atto. L' Assicurato risulta sempre molto motivato a
seguire il percorso psicoterapeutico, chiedendo anche, qualora fosse possibile,
di intensificare la frequenza della presa a carico. Gli obiettivi
psicoterapeutici rimangono principalmente la gestione dei pensieri ansiosi
volti al futuro e dello schema di negatività, amplificatosi in seguito
all'incidente-traumatico infortunistico, che lo porta ad essere anche molto
diffidente nelle relazioni con gli altri. L'Assicurato esprime chiaramente la
sua difficoltà nell'affrontare le sfide legate al futuro senza un
accompagnamento da parte di figure professionali competenti, e ha fiducia nella
rete di presa a carico creatasi intorno a lui, anche con la collaborazione
della fondazione __________ di __________. Talvolta fa fatica ad accettare ì
suoi limiti attuali (dal punto di vista fisico e psicologico), e questo
accentua la sintomatologia depressiva. Per questo riteniamo sia importante
prolungare ancora di almeno 1 anno le sedute di Psicoterapia in atto, in modo
che il paziente possa non solo integrare maggiormente le strategie di gestione
dell'ansia apprese, ma anche lavorare sulla presa di coscienza e l'accettazione
dei propri limiti.
Le chiedo di confermare le sedute
psicoterapeutiche ogni quindici giorni, per almeno ancora 1 anno.
SEDUTE PSICHIATRICO-FARMACOLOGICHE
Prosegue anche le sedute di controllo
psico-farmacologico 1 volta al mese per la terapia antidepressiva-ansiolitica
in corso (Cipralex 10 mg die). Pertanto, Le chiedo il proseguimento anche di
queste sedute, con cadenza mensile, per almeno 1 anno.” (doc. 313)
Il 26
febbraio 2021 l’insorgente è stato sottoposto ad un intervento di “artrodesi
interfalangea primo dito piede sinistro” (doc. 344).
Con apprezzamento
del 15 febbraio 2021, il PD Dr. med. __________, specialista FMH in neurologia,
ha osservato quanto segue:
"
(…)
Schlussfolgerung
In Unfallzusammenhang mit dem
Strassenverkehrsunfall vom 05.08.2018 liegen mittelschwere strukturelle
Hirnverletzungen vor mit Schwerpunkt links frontal in Form einer mittelgrossen
Kontusionsblutung sowie multiple hämorrhagische axonale Scherverletzung bds. in
den Temporallappenpolen. In überwiegend wahrscheinlich unfallkausalem
Zusammenhang korrelieren hiermit leicht bis mittelschwere neurokognitive
Defizite in den Bereichen Aufmerksamkeit, Exekution und Gedächtnis. Fokale
neurologische Defizite mit Einschränkung der körperlichen Leistungsfähigkeit
liegen auf neurologischem Fachgebiet nicht vor.
Beantwortung der Fragen
Con il proseguimento delle cure, in che misura ci si può attendere, con
probabilità preponderante, un miglioramento dello stato di salute per quanto
attiene alle conseguenze dell'infortunio?
Kann von einer Fortsetzung der
Heilmassnahme mit einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit eine Verbesserung des
Gesundheitszustandes in Unfallzusammenhang noch erreicht werden?
Auf neurologischem Fachgebiet liegt nunmehr ein Heilabschluss vor wie zuvor
ausführlich begründet wurde.
Come si modifica il profilo di resistenza a seguito di tale miglioramento?
Quali cure propone? Wenn ja wie verbessert sich die Arbeitsfähigkeit?
Entfällt.
Tenuto conto delle conseguenze dell'infortunio, quali attività e quali atti
sono ancora ragionevolmente esigibili da parte della persona assicurata?
Im Hinblick auf die Unfallfolgen
welche Aktivitäten kann der Versicherte noch ausführen?
Auf rein neurologischem Fachgebiet
können keine körperlichen Einschränkungen definiert werden, die jedoch von
unfallchirurgischer Seite weiter beurteilt werden müssen, auch in Hinblick auf
die festgestellten Einschränkungen der __________ (Bericht vom 11.11.2020).
Qual è la limitazione in termini di
durata e di rendimento (lieve / media/grave)? Wie sind die Einschränkungen der
Leistungsfähigkeit (leicht / mittel / schwer).
Siehe vorherige Antwort.
È richiesta una valutazione dettagliata dell'esigibilità (ev. indicata
visita a __________?). Bitte geben Sie eine detaillierte Beschreibung der
Zumutbarkeit.
Auf neurologischem Fachgebiet ist die Einschränkung der kognitiven
Arbeitsfähigkeit relevant: Hier sind erhöhte Anforderungen an Konzentration,
kognitive Flexibilität und eine hohe Auffassungsgabe ist nicht mehr möglich. In
diesem Zusammenhang ist dem Versicherten keine Arbeit an gefährlichen Maschinen
und keine Schicht- oder Nachtarbeit mehr zuzumuten. Der
Versicherte benötigt eher Aufgaben mit einem hohen Mass an Routine und
Supervision. Nachvollziehbar ist auch davon auszugehen, dass eine verminderte
Belastbarkeit auftritt, sodass sich in Abweichung zu der Einschätzung der
physikalischen Medizin der __________ realistischerweise nicht mehr vor einer
100.
%igen effektiven Leistungsfähigkeit auch im Bereich einfacher kognitiver
Tätigkeiten ausgehe wie die angestrebte als Verkäufer.
Angesichts der
leichten bis mittelschweren neurokognitiven Defizite mit einer leichten
Allgemein-verlangsamung, Aufmerksamkeitsdefiziten und einer Verminderung der
Dauerkonzentration mit frühzeitiger Erschöpfung müssen dem Versicherten
betriebsunübliche zusätzliche Pausen ca. alle 2-
3.
Stunden von ca. 20
Minuten entsprechend auch den Ergebnissen der neuropsychologischen Testung vom
08.09.2020
gewährt werden. Es ist daher mit einer überwiegenden
Wahrscheinlichkeit von einem Pensum von ca. 70-80% mit einer effektiven
Leistungsfähigkeit von ca. 80% auszugehen, was einem anzunehmenden Rendement
(effektive Arbeitsfähigkeit angepasst) von ca. 50-60 % entspricht. Klinisch
neurologisch ist diese Einschätzung aus langjähriger Erfahrung auf dem Boden
der nachgewiesenen strukturellen Hirnverletzungen und der unverändert leicht
bis mittelschweren kombinierten neurokognitiven Funktionsstörungen eher
realistisch als die Annahme einer 100 %igen Leistungsfähigkeit ohne
Einschränkung für einfache kognitive Tätigkeiten aus neuropsychologischer
Sicht. (…)” (doc. 338)
Il 6 aprile 2021 la psichiatra curante ha rilevato quanto segue:
"
(…)
SEDUTE Dl PSICOTERAPIA
Rispetto all'ultimo aggiornamento del
19.
novembre 2020, notiamo che la motivazione a seguire il percorso
psicoterapeutico del paziente rimane invariata e peraltro la condizione
psichica dominata da uno stato ansioso, stato depressivo serpeggiante, episodi
parossistici ansiosi e timore rispetto al futuro, richiede di proseguire.
Dal punto di vista clinico e
psicopatologico, appare necessario proseguire con la frequenza regolare degli
incontri, dato che tale Cura lo aiuta a gestire le preoccupazioni legate al
futuro e anche le relazioni che intrattiene attualmente con il suo entourage.
Il paziente presenta ancora rilevanti
sintomi ansiosi, specialmente perché l'attuale periodo di incertezza e
instabilità legata alla pandemia non gli permette di proiettarsi in un futuro
professionale o di effettuare stages che dovrebbero permetterli di acquisire
più sicurezza nelle proprie competenze ed esporsi in modo graduale alla propria
ansia da performance.
Data la condizione post-traumatica
legata all'infortunio e allo stato di iperarousal persistente, i nostri
supervisori di Psico-traumatologia consigliano di utilizzare la tecnica EMDR,
che gli consentirà di rielaborare psicologicamente l'incidente avvenuto nel
2018.
L'incidente reputiamo essere all'origine
di fobie che disturbano il paziente e che riteniamo lo possano notevolmente
ostacolare nel suo percorso di reinserimento lavorativo a lungo termine.
Inoltre, già nella prima ondata
pandemica, la carenza di contatti sociali positivi aveva aggravato il suo
quadro clinico, aumentando la presenza di sintomi depressivi e ansiosi.
Le sedute di psicoterapia di approccio
cognitivo comportamentale hanno permesso di trovare delle strategie più
funzionali per far fronte in modo adeguato al periodo di lockdown e
restrizioni, a strutturare maggiormente le sue giornate e gestire le emozioni
negative senza ricorrere a comportamenti impulsivi o autodistruttivi.
Tuttavia, il contesto attuale continua
ad avere delle ripercussioni importanti sul suo benessere e aumenta le sue
insicurezze conseguenti all'episodio traumatico.
Un lavoro sulla rielaborazione del
trauma passato ci sembra più che necessario per limitare i rischi di sequele a
lungo termine.
SEDUTE PSICHIATRICO-FARMACOLOGICHE
Prosegue anche le sedute di controllo
psico-farmacologico 1 volta al mese per la terapia antidepressiva-ansiolitica
in corso (Cipralex 10 mg die).
CONCLUSIONI E RICHIESTE
Per le ragioni sopraesposte, Le
chiediamo di confermare la garanzia per la Psicoterapia a frequenza quindicinale,
per almeno 8-10 mesi e per le sedute psichiatriche a cadenza ogni due mesi
circa, per lo stesso periodo.” (doc. 354)
Il 16 aprile
2021.
il dr. med. __________ ha osservato quanto segue:
"
(…). L’esame clinico è invariato come pure l’audiometria ma il paziente
lamenta un aumento dell’acufene a destra per cui ho consigliato di modificare
il mascheratore per le prossime settimane e di rivalutare la situazione tra uno
o due mesi. (…)” (doc. 365)
Con apprezzamento
del 21 aprile 2021, la dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e
psicoterapia, ha osservato in particolare quanto segue:
"
Diagnosi
Disturbo organico dovuto a danno
cerebrale (ICD-10 F07.8)
Apprezzamento
(…).
Considerando l'anamnesi infortunistica
con i danni organici cerebrali, i disturbi neuropsicologici ed i leggeri
disturbi affettivi si può confermare la diagnosi posta dai colleghi di __________
di un Disturbo organico dovuto a danno cerebrale (F07.8).
Come contenuto nella diagnosi stessa,
sussiste un nesso di causalità naturale tra il disturbo psichico e l'infortunio
del 05.08.2018.
Non sussiste al momento un ulteriore
disturbo psichico reattivo all'infortunio.
Quanto riferito dalla Dr.ssa __________
nel suo rapporto del 06.04.2021 è chiaramente conseguente alle restrizioni
dovute all'emergenza COVID che ha causato un'emarginazione sociale e
l'interruzione degli stages.
È importante e necessaria la continuazione della presa a carico psichiatrica in
quanto l'assicurato si troverà ad affrontare difficoltà dovute ai suoi disturbi
neuropsicologici e necessita un aiuto alfine di evitare crolli psichici
maggiori.
Dal lato neurologico l'assicurato è
stato valutato inabile al lavoro al 40-50%. Non sussistendo un ulteriore
disturbo psichiatrico non sussiste ulteriore inabilità lavorativa. Al
contrario: lo svolgere una regolare attività lavorativa adeguata alle sue
limitazioni contribuirebbe in modo significativo a stabilizzare lo stato
psichico.” (doc. 391)
Con apprezzamento
del 30 aprile 2021, il dr. med. Mark__________, specialista FMH in ORL, ha rilevato
quanto segue:
" (…) Im ORL-Bereich wird
eine rechtsseitige Hörverminderung posttraumatisch festgestellt und anerkannt. Es wird eine Hörgeräte-Versorgung der Indikationsstufe Standard
monaural zu Lasten des Unfallereignisses vorgesehen.
Heute wird die Vorlage zur Beurteilung einer Integritätseinbusse der
rechtsseitigen Hörverminderung, mehr als 2 Jahre nach Unfallereignis, von der
Agentur vorgelegt. Gemäss dem ORL-ärztlichen Bericht von Dr. med. __________
vom 16.04.2021, mit Audiogramm liegt eine rechtsseitige Hörverminderung von
50,1 % nach CPT-AMA-Tabelle vor. Diese Hörverminderung stellt eine 5%ige
Integritätseinbusse im Bereich des Gehörs mit dementsprechender
Integritätsentschädigung dar.
Zum heutigen Zeitpunkt
ergeben sich im ORL-Bereich ansonsten keine weiteren Konsequenzen und das
Dossier kann ad acta gelegt werden. (…)” (doc. 375)
A margine
della visita medica di chiusura del 29 luglio 2021, il dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha attestato quanto
segue:
"
(…)
Aspetti medico-assicurativi
Dal punto di vista osteoarticolare e
muscolare la situazione è valutabile, molto probabilmente l'assicurato non
potrà riprendere in misura completa l'attività precedentemente in essere.
Si redige pertanto un'esigibilità al lavoro, essa è redatta in presenza
dell'assicurato e con il suo pieno assenso.
L'assicurato presenta limitazioni al
sollevamento e porto di pesi importanti. Pertanto l'assicurato è in grado di
sollevare pesi molto leggeri fino all'altezza fino a 5 kg con due braccia fino
all'altezza dei fianchi molto spesso, pesi leggeri da 5 ai 10 kg e fino a 15 kg
spesso, pesi superiori a 15 kg mai. È inoltre in grado di sollevare oltre
l'altezza del petto pesi fino a 5 kg molto spesso ma non superiori a 5 kg.
Maneggio di attrezzi: l'assicurato è in
grado di maneggiare attrezzi leggeri di precisione molto spesso, attrezzi medi
spesso, pesanti di rado, molto pesanti mai. La rotazione della mano è possibile
spesso.
Posizione e mobilità: l'assicurato è in
grado di eseguire lavori sopra la testa di rado o mai, la rotazione del busto è
possibile molto spesso, così come la posizione seduta e inclinata in avanti. La
posizione in piedi e inclinata in avanti è possibile spesso. Posizione inginocchiata
possibile di rado, con flessione delle ginocchia mai.
Posizione di lunga durata: l'assicurato
è in grado di mantenere la posizione seduta molto spesso e la posizione in
piedi spesso. La posizione a libera scelta molto spesso.
Per quanto riguarda lo spostamento
l'assicurato è in grado di camminare per lunghi tratti molto spesso, su terreno
accidentato talvolta, salire le scale talvolta e salire le scale a pioli di
rado o mai. L'uso delle due mani è possibile, equilibrio e stare in equilibrio
non possibile per motivi di sicurezza.
L'assicurato, per i soli postumi
infortunistici relativi all'apparato muscolo-scheletrico, in un lavoro che
rispetti l'esigibilità sopra citata è da ritenersi abile in misura completa.
Essendo stato però posto un limite per motivi neuropsicologici la esigibilità è
da ritenersi applicabile con le limitazioni (di pause e rendimento) espresse
nel rapporto neurologico del PD dr. med. __________.
È opportuno che venga valutato
l'influsso delle conseguenze infortunistiche di ambito uditivo ed oculistico
sulla capacità lavorativa chiarendo se la limitazione del 50 - 60% posta in
ambito neuro-psicologico sia da ritenersi comprensiva anche della situazione
visiva ed uditiva. (…).” (doc. 412)
In occasione
del consulto del 26 ottobre 2021, il dr. med. __________, Capoclinica del
servizio di oftalmologia e oftalmochirurgia dell’Ospedale __________ di __________,
ha rilevato quanto segue:
"
(…).
Anamnesi
OS diplopia verticale post traumatica,
erniazione di tessuto adiposo endoorbitario nel seno mascellare e raccolta
ematica annessa.
Status Oftalmologico
Visus OD:-1.0 sc
Visus OS: 1.0 sc
Tono OD: mmHg 14
Tono OS: mmHg 14 Morfologia OD:
fisiologico Morfologia OS: fisiologico Fondo OD: nella norma Fondo OS: nella
norma
Procedere
Non diplopia in posizione primaria.
Riferita saltuaria diplopia in posizione estrema di sguardo laterale.
Per lettura usare +2.00 (…)” (doc. 441)
Con apprezzamento
del 20 dicembre 2021, la dr.ssa med. __________, specialista FMH in oftalmologia
e oftalmochirurgia, ha osservato quanto segue:
"
(…) Ich verweise auf meine Kurzbeurteilungen vom 02.07.2019 und
12.08.2021
Der Versicherte erlitt
am 05.08.2018 ein Polytrauma im Rahmen eines Verkehrsunfalles. Anlässlich der
ophthalmologischen Kontrolle vom 17.08.2018 des Ospedale __________ di __________
zeigte sich eine leichte vertikale Diplopie aufgrund eines Defizites des
Musculus rectus superior links bei Joch-bein-Fraktur mit
Orbitaboden-Beteiligung und Herniation des orbitalen Fettgewebes. In der __________
des __________ erfolgte am 22.08.2018 eine Jochbein-Osteosynthese links mit
Orbitaboden-Rekonstruktion. Bei der postoperativen Kontrolle vom 14.09.2018
während des Auf-enthaltes in der Clinica __________, Centro di riabilitatione
in __________, berichtete der Versicherte über weiterhin bestehende Diplopie
beim Blick nach oben. Der Fernvisus war 1.0 und der Augen-druck normal, es
zeigten sich normale Spalt- und Fundus-Befunde.
Im aktuellen Bericht
vom 26.10.2021 des Ospedale __________ di __________ ist bei Beschwerdefreiheit
ein voller Fernvisus und normaler Befund der vorderen und hinteren
Augenabschnitte dokumentiert. Der Versicherte verwendet eine einfache
Lesebrille +2.0 dpt. Er berichtete keine Diplopie in Primärposition,
gelegentlich treten Doppeltbilder «in positione estrema di sguardo laterale»
auf.
Ihre Fragen
Qual è la limitazione in termini di
durata e di rendimento (lieve / media/grave)?
Aus ophthalmologischer Sicht besteht keine Einschränkung.
È richiesta una valutazione dettagliata dell'esigibilità.
Dem Versicherten sind alle Tätigkeiten zumutbar.
Qual è a suo avviso l'entità di un'eventuale menomazione dell'integrità
dovuta all'infortunio?
Es besteht keinen ophthalmologische unfallkausale Integritätsschaden.” (doc.
460)
Con apprezzamento
del 25 marzo 2022, il dr. med. __________ ha dichiarato quanto segue:
"
(…). der Versicherte nach wie vor die monaurale Hörgeräteversorgung aus
dem Jahr 2019 bei unveränderter Ge-hörsituation verwendet und kein Antrag für
eine Hörgeräte-Neuversorgung des Versicherten oder des zuständigen
ORL-Facharztes, Dr. med. __________, vorliegt. Aktuell sind im ORL-Bereich auch
keine ORL-ärztlichen Konsultationen beim Kollegen __________ vorgesehen.
Gemäss Agentur wird die Frage einer
Einschätzung der Hörstörung vorgelegt. Im Speziellen, ob eine leichte, mittelgradige
oder schwere Hörstörung monaural rechts, welche 2019 versorgt wurde, vorliegt.
Zur Frage bezüglich Einschränkungen
aufgrund der Hörgeräte-Versorgten Gehörseinschränkung rechts kann wie folgt
geantwortet werden:
Bei intaktem Gehör links und
insbesondere beim Tragen des Hörgerätes rechts ist nicht davon auszugehen, dass
Einschränkungen im Alltag zu erwarten sind.
Die Hörgeräteversorgung, welche am
30.04.2021
durch die Kollegin Dr. med. __________ zulasten des Unfallereignisses
empfohlen wurde, war eine Hörgeräteversorgung der Indikationsstufe «Stan-dard»,
was einer Ieichtgradigen Hörverminderung entspricht. (…)” (doc. 515)
Lo stesso
specialista in ORL, con apprezzamento del 18 luglio 2022, ha precisato quanto
segue:
"
(…) Uns wird die Vorlage aktuell aufgrund von den bekannten
persistierenden Gehörsproblemen rechts mit Tinnitus vorgelegt. Im Audiogramm
von Dr. med. __________ vom 10.02.2022 kann die rechtsseitige posttraumatische
Hörverminderung unverändert festgestellt werden. Hierfür und für die
vorliegenden Tinnitus-Beschwerden wurde eine Hörgeräteversorgung (30.04.2021)
zu Lasten des Unfallereignisses empfohlen.
Zudem wurde für die
posttraumatische Hörverminderung mit Tinnitus eine 5 %-ige Integritätseinbusse
berechnet.
Zum aktuellen Zeitpunkt sind keine neuen Erkenntnisse im ORL-Bereich
vorliegend, welche eine Änderung der bisherigen Beurteilungen zur Folge hat.
Somit ergeben sich auch keine neuen Gehör-Parameter, welche einer zusätzlichen
Integritätseinbusse mit dementsprechender Integritätsentschädigung zur Folge
haben. (…)” (doc. 551)
2.4.7
Attentamente
vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, il TCA ritiene che
i pareri dei dottori __________ (capacità lavorativa residua: presenza del ca.
70-80% con rendimento di ca. 50-60 % in attività adeguate rispettose dei
deficit neuropsicologici di entità moderata), __________ (capacità lavorativa
residua del 100% in attività adeguate, per i soli postumi relativi all’apparato
muscolo-scheletrico), __________ (nessuna incapacità lavorativa dal profilo
psichiatrico), __________ (nessuna incapacità lavorativa dal profilo ORL) e __________
(nessuna incapacità lavorativa dal profilo oftalmologico), specialisti proprio
nelle materie che qui interessano, con alle spalle un’ampia esperienza nella
medicina assicurativa e infortunistica, possano validamente servire da base al
giudizio che è ora chiamato a rendere.
Ciò è
tanto più vero se si considera che la valutazione dei fiduciari dell’CO 1, per
quel che riguarda la capacità lavorativa residua, viene contestata dal
patrocinatore dell'assicurato senza però supportar le obiezioni da documentazione
medica specialistica.
In
tale contesto va peraltro sottolineato che il PD dr. med. __________ si è
distanziato dalla valutazione 11 novembre 2020 dei sanitari della Clinica di __________,
i quali avevano concluso per una capacità lavorativa residua del 100% in
attività poco impegnative dal profilo cognitivo.
Inoltre,
per quanto concerne il profilo ortopedico, questa Corte ribadisce come
nessun specialista curante (in particolare, il dr. med. __________, Capoclinica
di chirurgia e ortopedia dell’Ospedale __________ di __________ oppure il dr.
med. __________) o privatamente consultato dall’assicurato per una seconda
opinion (in particolare, il dr. med. __________), abbia attestato una
qualsiasi incapacità lavorativa in attività lavorative adeguate.
Inconsistenti
appaiono i numerosi certificati agli atti del dr. med. __________, spec. FMH in
medicina generale, in cui è stata attestata - senza fornire la benché minima
motivazione - un’incapacità lavorativa del 100%.
Del
resto, gli impedimenti funzionali che presenta il ricorrente, sono quelli che
si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni agli arti
inferiori e la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico
fiduciario risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali
riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti
inferiori, rispettivamente superiori (cfr. a questo proposito, STCA 35.2017.111
del 20 giugno 2018, consid. 2.4.5; 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019 consid.
2.3.5; 35.2020.98 del 26 aprile 2021 consid. 2.4.3; 35.2021.85 del 14 marzo
2022.
consid. 2.3.6; 35.2022.7 del 28 aprile 2022 consid. 2.4.6, rispettivamente,
tra le tante, STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021 consid. 2.4.4; 35.2021.5 del 18
maggio 2021 consid. 2.3.4; 35.2021.44 del 16 agosto 2021 consid. 2.6;
35.2021.58
del 18 ottobre 2021, consid. 2.4.3; 35.2021.72 del 24 gennaio 2022
consid. 2.7; 35.2022.10 del 16 maggio 2022 consid. 2.4.4; cfr. pure la STCA 35.2021.9
del 20 settembre 2021 consid. 2.2.3, in cui questa Corte ha ritenuto abile al
100% in attività adeguate al danno infortunistico subito un assicurato che,
dopo essere scivolato, è caduto a terra, riportando una frattura del polso
destro pluriframmentaria).
Infine,
trattandosi dell’aspetto psichiatrico, giova segnalare che nei suoi certificati
17.
luglio e 19 novembre 2020 (doc. 281 e 313), rispettivamente 6 aprile 2021
(doc. 354), la psichiatra curante non si è pronunciata in merito alla capacità
lavorativa residua dell’insorgente, bensì unicamente a proposito della
necessità per l’assicurato di poter continuare a beneficiare di un sostegno
psicologico e psichiatrico-farmacologico. Quest’ultima esigenza è pure stata riconosciuta
dalla psichiatra di fiducia dell’CO 1. Per il resto, la valutazione
dell’esigibilità lavorativa della dr.ssa med. __________ conferma le
conclusioni degli specialisti della __________ di __________, ovvero che
l’assicurato presenta dei disturbi psichici (“ICD-10 F 32.0 Leichte
depressive Episode DD Anpassungsstörung längere depressive Reaktion (09/2020
Psychologisch-psychiatrisches Konsilium, Rehaklinik Bellikon)”) senza
influsso sulla capacità lavorativa (“Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit
und Zumutbarkeit aus psychiatrischer Sicht: Die festgestellte psychische Störung
begründet keine arbeitsrelevante Leistungsminderung.”).
2.4.8
Va qui
ricordato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro
equilibrato e, quindi, ad un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Inoltre gli impedimenti
ritenuti dai periti amministrativi non sono tali da poter sostenere che ci si
troverebbe confrontati a una costellazione particolarmente sfavorevole ai fini
reintegrativi. Difatti, la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già
avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non
qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza
e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento
frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di
particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF
8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la
STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3
e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo
la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va
rilevato che il TF ha in particolare ritenuto corretto il rinvio ad attività
nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,
compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che
consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono
necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione
professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione
prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto
2012, consid. 3.3 con riferimenti).
In
concreto, questo Tribunale ritiene che sul mercato generale del lavoro, in
particolare nel settore industriale e commerciale, esistano delle occupazioni
rispettose delle limitazioni indicate dai dottori __________ e __________, che
il ricorrente, nonostante il danno alla salute infortunistico, sarebbe in grado
di esercitare in misura del 55% (ovvero con una presenza di ca. il 70-80% e con
rendimento di ca. il 50-60%).
Da notare che, conformemente alla giurisprudenza federale relativa all’utilizzo
del valore medio in presenza di una forchetta comprendente un valore minimo e
uno massimo (cfr., sul tema, STF 9C_280/2010 del 12 aprile 2011 consid. 4.2; 8C_313/2018
del 10 agosto 2018 consid. 5; 8C_49/2018 dell’8 novembre 2018 consid. 4),
questa Corte condivide la capacità di lavoro residua del 55% ritenuta dall’CO 1
nella decisione avversata (per un caso in cui il TCA si è analogamente fondato
sul valore medio, cfr. STCA 35.2019.12 del 5 febbraio 2020 consid. 2.13.1).
Alla luce di tutto quanto esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe
all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg.
57, 551 e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz.
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e
sentenze ivi citate; cfr. anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado
della verosimiglianza preponderante, che RI 1 è in grado di svolgere un’attività
lavorativa adeguata rispettosa dei limiti indicati dal dai dottori __________ e
__________, in misura del 55% (ovvero con una presenza di ca. il 70-80% e con
rendimento di ca. il 50-60%).
2.4.9
Si
tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01
del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18
ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9
agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid.
4.2,).
Nel
caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto
dall’amministrazione, i dati del 2022, essendo stato ritenuto lo stato
di salute stabilizzato a partire dal 1° marzo 2022 (cfr. supra, consid.
2.3).
2.4.10
Per quanto
concerne il reddito da valido, secondo il calcolo che figura al doc.
521, p. 1, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1 (disoccupato al
momento dell’infortunio), nel 2022, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo
di fr. 74'990, dato determinato in applicazione della RSS 2018, tabella
TA1_tirage_skill_level, ramo 41-43 (costruzioni), livello di competenze 2,
uomini, riportato su 41.1 ore/settimana (orario usuale di lavoro nel ramo
economico 43 [“Travaux de construction spécialisés”]) e poi adeguato
all’indice dei salari nominali sino al 2022.
In
sede di decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha precisato che “alla luce
della giurisprudenza vigente, l’amministrazione ha pure quantificato il salario
da valido in base ai dati statistici essendo l’assicurato al momento
dell’infortunio a beneficio delle indennità della cassa disoccupazione. A mente
della TA1, livello 2, ramo 41-43, il salario nel 2020 era, per 41.1 ore, di fr.
71'544.--. In base ai nuovi dati inerenti l’evoluzione dei salari si giunge nel
2022.
ad un ammontare di fr. 76'262.31. Per quanto riguarda le ore determinante
è la TA 03.02.03.01.04.01 che è stata versata agli atti il 28.6.2022 e non la
tabella richiamata con l’opposizione.” (doc. 552, p. 6).
L’avv. RA 1 contesta il procedere dell’CO 1, nella misura in cui l’orario
usuale settimanale nel ramo economico delle costruzioni nel 2018 sarebbe stato
di 42 ore (e non di 41.1 ore come indicato dall’amministrazione), e ciò in base
alla tabella T.03.02.03.01.03.02 “Durée annuelle et durée hebdomadaire
normale du travail des salariés occupés a plein temps selon le sexe, la
nationalité et les sections économiques” di cui al doc. 539. Si giungerebbe,
in tal modo, a un reddito da valido pari a fr. 76'632.40 (cfr. doc. I, pag. 8).
Chiamato
a pronunciarsi sull’obiezione sollevata dal patrocinatore dell’assicurato,
questo Tribunale rileva innanzitutto che, secondo la giurisprudenza federale,
per adeguare il dato statistico alla durata normale del lavoro occorre applicare
la tabella T 03.02.03.01.04.01 “Durée normale du travail dans les
entreprises selon la division économique” (cfr., in questo senso, STF
8C_339/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.4.1; 8C_250/2021 del 31 marzo 2022
consid. 4.2.1 e 4.2.2; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 3.4), così come ha
correttamente stabilito l’amministrazione.
Non
presta peraltro il fianco a critiche neppure il fatto che l’CO 1 abbia
considerato la durata normale del lavoro relativa ramo economico 43 (lavori
edili specializzati), piuttosto che quella riferita al ramo della costruzione
in generale (ramo economico 41-43). Così facendo, esso ha in effetti tenuto
conto del dato più rappresentativo possibile, posto che, secondo la
classificazione NOGA08, tra i lavori edili specializzati figurano i lavori di
rifinitura (“Travaux de finition” – codice 433) e, quindi, i lavori
di pittura e di vetreria (“Travaux de peinture et vitrerie” - codice
4334).
Stante
ciò, è dunque a ragione che l’assicuratore convenuto ha riportato il dato
salariale statistico derivante dall’applicazione della tabella
TA1_tirage_skill_level su 41.1 ore settimanali, dato quest’ultimo che
risulta infatti dalla tabella T.03.02.03.01.04.01, ramo economico 43, anno
2020.
In
esito a tutto quanto precede, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dal
reddito da valido che l’amministrazione ha ritenuto con la decisione su opposizione
impugnata (fr. 76'262.31), precisato da una parte che in quella sede
l’assicuratore ha giustamente applicato la tabella più aggiornata a sua
disposizione (dunque la tabella TA1_tirage_skill_level 2020, anziché
quella del 2018 considerata nella decisione formale del 13 maggio 2022; a
questo proposito, si veda la DTF 143 V 295 consid. 4.1.7) e dall’altra che,
sempre in quella sede, l’CO 1 ha indicato, a causa di una manifesta svista,
che applicando “la tabella TA1, livello 2, ramo 41-43, il salario nel 2020
era, per 41.1 ore, di fr. 71'544.-”, allorquando quest’ultimo valore
risulta in realtà dall’applicazione della tabella TA1_tirage_skill_level 2018
(in questo senso, cfr. doc. 521, p. 1; applicando la tabella
TA1_tirage_skill_level 2020, ramo 41-43, livello di competenze 2,
uomini, 41.1 ore/settimana, si ha invece un salario lordo di fr. 6'325.89/mese
o di fr. 74'830.68/anno).
2.4.11
Per quanto
riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui
criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V
472.
seg.
Nella
prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche
effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati
forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale
misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti,
dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso
concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,
al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).
In
quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno
cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero
totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una
sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza
U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. GRISANTI, Nuove regole per
la valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare
p. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale
ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel
caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche
Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004
UV Nr. 12 consid. 6.2; dell’8% nella STF U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente
conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore,
esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322
consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Nella
DTF 134 V 322 l'Alta Corte aveva stabilito al considerando 4.1 che se una
persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un
reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia
spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei
due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello
di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente
conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di
reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico.
Questa
giurisprudenza è stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1
consid. 5.
Da
notare che, con comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il
Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a
partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che
“nel corso degli ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti
divenuto sempre più dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe
richiesto investimenti considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la
collaborazione richiesta da parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è
stata percepita dalle imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste
ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati
statistici RSS nel quadro della fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a
partire dal 1° gennaio 2019”.
Giova
qui infine segnalare che nella recentissima sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo
2022.
relativa all’assicurazione per l’invalidità, pubblicata in DTF 148 V 174 e
citata dall’CO 1, il Tribunale federale ha negato che fossero adempiuti i
presupposti per un cambiamento della propria giurisprudenza in materia di
determinazione del grado d’invalidità in applicazione dei dati salariali
statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione svizzera della struttura dei salari
[RSS]).
Nel
comunicato stampa del 9 marzo 2022 figurano in particolare le seguenti
indicazioni:
"
(…) La determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio
disciplinata dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato
(secondo l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente
che un lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le
persone con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere
derogato utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o
condizioni concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito
da valido e da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio
dalla legge. Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in
vigore, vengono prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il
salario effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se
questo non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli
risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è
quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni
due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e
concreti del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi
standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi
finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come
valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del
fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua
capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in
un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la
possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e professionali")
fino al 25 % dal salario tabellare.
Questa deduzione è di fondamentale
importanza come strumento di correzione per determinare un reddito da invalido
che sia il più concreto possibile. Tenuto conto della possibilità della
deduzione per circostanze personali e professionali, il Tribunale federale ha
finora espressamente rifiutato di prendere come base il quartile più basso del
valore della tabella. Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei
redditi. Questo serve anche a prendere in considerazione i casi individuali
quando si confrontano i redditi. Non è chiaro fino a che punto la
determinazione del reddito da invalido sulla base del valore mediano della RSS,
eventualmente corretto per mezzo degli strumenti menzionati, debba essere
considerato discriminatorio.
Dalla circostanza che i presupposti per
un cambiamento di prassi non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la
giurisprudenza – segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio
2022.
della legge federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
– non possa svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in
questo momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della
revisione ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici
salariali per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale
questione il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)”
(cfr.
Comunicato stampa del Tribunale federale: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf).
2.4.12
Per quanto
concerne il reddito da invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,
con il danno alla salute infortunistico, l’insorgente, nel 2022, avrebbe
realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 38'550.93 (doc. 553, pag. 5).
L’importo
di fr. 38'550.93 è stato ottenuto applicando la tabella TA1 2020, attività
semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, totale uomini, aggiornato al
2022, operando poi una decurtazione del 45% per tener conto della limitata capacità
lavorativa residua (55% - doc. 553, pag. 4 e 5).
Nella
decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha puntualizzato che “non vede
motivo alcuno per fare capo ai dati del Settore servizi tenuto conto che, per
gli assicurati attivi nell’edilizia, viene sistematicamente fatto capo alla
media totale dei salari. I limiti funzionali vigenti non permettono di fare
un'eccezione.” (doc. 553, pag. 5).
Dinanzi
al TCA, l’avv. RA 1 ribadisce le contestazioni già sollevate in sede di
opposizione, e più precisamente che il suo assistito non presenterebbe una
capacità lavorativa residua del 55% in attività adeguate, rispettivamente che
il “salario deve essere tratto dalle attività del settore 3 dei servizi,
ritenuto che gli impedimenti funzionali, le limitazioni e la capacità
medico-valetudinaria residua del signor RI 1 gli precludono nei fatti qualsiasi
accesso ad attività professionali non qualificate nel settore del 2 della
produzione. Difatti non si può esigere che egli lavori in contesti rumorosi, in
attività ove vi sono aspetti legati alla sicurezza, in attività pesanti o
medio-pesanti, in attività legate alle catene di montaggio, in attività ove
deve ricevere ordini, in attività che prevedono vibrazioni, colpi, movimenti
ripetitivi, mantenimento di una posizione statica, rimanere in equilibrio,
tenere la concentrazione, tenere l'attenzione, la carente tenuta nel tempo,
l'affaticamento, le necessità di pause supplementari (in contrasto con i ritmi
tipici della produzione) ecc. tutte caratteristiche proprie del settore della
produzione. Detto altrimenti, non sono date sul mercato svizzero, ancorché
ideale ed equilibrato, attività nel settore della produzione confacenti ed
esigibili. (…)” (doc. I, pag. 8).
In
sede di risposta, l’CO 1 rileva che “l'assicurato era pittore ed è stata
stabilita una capacità lavorativa tenendo conto delle limitazioni, in
particolare del deficit neurologico di media gravità. Mal si comprende come
sarebbe per il patrocinatore possibile che egli possa svolgere, con tali
limitazioni, un'attività del settore 3 dei servizi. In realtà è più facile
svolgere delle attività semplici, di livello 1, nell'ambito della costruzione che
un'attività, di livello 3, nell'ambito dei servizi. Le sue limitazioni sono
state attentamente analizzate e definite.” (doc. III, pag. 8 e 9).
Con
riferimento all’obiezione poc’anzi citata (“non sono date sul mercato svizzero,
ancorché ideale ed equilibrato, attività nel settore della produzione
confacenti ed esigibili.”), il TCA rileva di avere già accertato al consid.
2.4.8
che il ricorrente è in grado di mettere a frutto la propria capacità
lavorativa residua (del 55%) in attività adeguate, in particolare nel settore
industriale e commerciale. Per questo motivo, le contestazioni che l’avv. RA 1
ha rivolto all’amministrazione per non avere considerato il reddito derivante
da attività del “settore 3 servizi”, devono essere respinte.
In quanto desunto dalla tabella TA1 2020, attività semplici e
ripetitive, livello di qualifica 1, totale uomini, aggiornato al 2022 l’importo
di fr. 70'092.61 (per una capacità lavorativa del 100%) rispettivamente di fr.
38'550.93 (per una capacità lavorativa residua del 55%), può essere fatto
proprio da questa Corte.
Il "reddito da invalido" per il 2022 ammonta, quindi, a fr. 38'550.93.
2.4.13
Per quanto
concerne i correttivi (parallelismo dei redditi e deduzione sociale),
confermati dalla giurisprudenza federale evocata al consid. 2.4.11, il TCA
rileva quanto segue.
Il primo correttivo (parallelismo dei redditi) non trova qui
applicazione, perché il reddito da valido è stato determinato in base ai dati
statistici, dato che l’assicurato al momento dell’infortunio era disoccupato (in
conformità alla giurisprudenza vigente in materia: cfr., tra le tante, la STCA 35.2021.9
del 20 settembre 2021 consid. 2.5 e i numerosi riferimenti ivi citati).
Trattandosi del secondo correttivo (deduzione sociale), va ricordato
che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione
globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle
varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato
a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con
sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato
che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante
in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
In
concreto, questo Tribunale prende atto che l’amministrazione nella decisione
avversata non ha applicato alcuna deduzione sociale.
Da
parte sua, il patrocinatore chiede l’applicazione di una deduzione sociale d’almeno
il 10% (cfr. doc. I, pag. 8: “in funzione di quella che è la complessità
della situazione medico-valetudinaria, delle affezioni che non vengono
considerate come "impattanti" sulla capacità lavorativa, ma che
pregiudicano il futuro economico e lavorativo dell'assicurato, la necessità di
cambiare totalmente attività, il fatto che il leso debba riciclarsi con in
settori non qualificati, con importanti limiti di vara natura e con una
importante IL, la limitazione ad attività leggere e non pesanti nemmeno dal
profilo cognitivo, alla necessità di essere seguito, spronato, guidato, al
periodo di adattamento, ecc..”) rispettivamente d’almeno il 15% (cfr. doc.
I, pag. 10 e 11: “considerato come nel caso qui in esame il signor RI 1:
-presenta limitazioni al sollevamento della mano destra dominante; - non può
sollevare pesi; - non può maneggiare attrezzi medio-pesanti; - ha problemi ad
entrambe le gambe; -non può fare sforzi deve intercalare pause; - non può
mantenere una posizione statica a lungo; - ha problemi di udito; - ha problemi
vestibolari; - ha impostati limiti nella comprensione, nella concentrazione,
nella gestione dello stress nelle relazioni sociali; - è rallentato; - si
affatica; - ha ridotta caricabilità; - ha ridotta indipendenza; - non è autonomo;
- ha difficoltà nell'organizzarsi; - può svolgere solo attività leggere; - deve
adeguare la propria attività. Si consideri inoltre che non tutti questi aspetti
sono stati considerati nell'ambito della definizione della capacità lavorativa
residua.”).
Chiamato
a pronunciarsi su questo aspetto, il TCA ricorda che, la più recente
giurisprudenza federale ha stabilito che il livello di qualifica 1 dei dati RSS
comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte
limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello
delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del
lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene
applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è
totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita
doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con
riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del
10.
giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4;
8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure
BERNASCONI, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide
selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49; STCA 35.2021.74 del 29
novembre 2021, consid. 2.11.4).
Occorre
inoltre ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della
capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella disamina della
riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto:
la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività
leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di una capacità
lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali
(sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del
22.
gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti; STCA 35.2021.74 del 29 novembre
2021, consid. 2.11.4).
Questa
Corte ricorda di avere già confermato al consid. 2.4.8 che, tenuto conto degli
impedimenti descritti dai dottori __________ e __________, l’assicurato
presenta una capacità lavorativa residua del 55% in attività adeguate (specificatamente
in attività semplici, leggere, ripetitive e che non prevedano un eccessivo impegno
dal profilo cognitivo), rispettivamente che il ricorrente gode di un ventaglio
di attività esigibili ancora sufficientemente ampio per mettere a frutto la
propria capacità lavorativa residua. In siffatte condizioni, una decurtazione
sociale, per questi aspetti, non appare giustificata.
Alla luce di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve
dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393
consid. 3.3), il TCA ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale, l’CO 1
non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Il
"reddito da invalido" per il 2022 è, quindi, pari a fr.
38'550.93.
2.4.14
Confrontando
ora il reddito "da invalido" di fr. 38'550.93 con il relativo reddito
"da valido" di fr. 76'262.31, si ottiene un grado d’invalidità del
49.44%, arrotondato al 49% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130
V 121.
Stante
ciò, la decisione su opposizione, nella misura in cui ha assegnato una rendita
d’invalidità LAINF del 49%, deve essere confermata.
2.5
Entità
della menomazione dell’integrità?
2.5.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt.
24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno
(segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi
(cfr. GHÈLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,
Losanna 1992, p. 121).
2.5.3
Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235
consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida
"nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio,
esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno
è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI
1991.
U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.5.4
L’CO 1 ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STF del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.5.5
Nella
concreta evenienza, con decisione del 13 maggio 2022 (doc. 530), confermata su
opposizione il 19 luglio 2022 (doc. 553), l’CO 1 ha assegnato al ricorrente un’IMI
complessiva del 60%.
Dal canto suo, l’avv. RA 1 chiede il riconoscimento di un’IMI complessiva dell’88%
sulla base delle seguenti considerazioni:
"
(…), in relazione alla definizione dell'IMI (…) non risulta allo
scrivente emergere una dettagliata descrizione dei parametri e delle tabelle
utilizzate per definire l'IMI.
Altresì contestate le mancate
considerazioni del tinnito, il dolore in particolare mal di testa e delle
vertigini delle lesioni cerebrali di grado medio in applicazione della tabella
no. 8. Non risulta nemmeno siano state considerate le fobie, che disturbano il
signor RI 1, nonché il peggioramento dei sintomi ansiosi e depressivi.
Anche in questo senso, all'IMI del 35%
per le affezioni neurologiche di deve aggiungere un 5% almeno per i problemi
ORL all'udito.
Si ha quindi un minimo di 15% per
coxartrosi e/o artrosi femoro-tibiale a destra, un 10% per coxartrosi e/o
artrosi femoro-tibiale a sinistra, un 10% per il polso destro, un 2.5% per le
cicatrici, un 40-45% per le problematiche neurologiche (considerate anche le
affezioni psichiche, vertigini, ecc.) e un 5% per i problemi all'udito.
Il tutto pari ad un'IMI del 87.5%. (…)”
(cfr. doc. IX, pag. 5)
Dalle
tavole processuali emerge che l’amministrazione si fondata, per gli aspetti
neurologici, sull’apprezzamento 15 febbraio 2021 del PD dr. med. __________, il
cui tenore è in particolare il seguente:
"
1.
Befund
In Unfallzusammenhang mit dem
Strassenverkehrsunfall vom 05.08.2018 liegen mittelschwere strukturelle
Hirnverletzungen vor mit Schwerpunkt links frontal in Form einer mittelgrossen
Kontusionsblutung sowie multiple hämorrhagische axonale Scherverletzung bds. in
den Temporallappenpolen. In überwiegend wahrscheinlich unfallkausalen
Zusammenhang korrelieren hiermit leicht bis mittelschwere neurokognitive
Defizite in den Bereichen Aufmerksamkeit, Exekution und Gedächtnis. Fokale
neurologische Defizite mit Einschränkung der körperlichen Leistungsfähigkeit
liegen auf neurologischem Fachgebiet nicht vor.
2.
Schätzung des Integritätsschadens
Der Integritätsschaden auf
neurologischem Fachgebiet wird auf 35 % eingeschätzt.
3.
Begründung
Hirnfunktionsstörungen nach
strukturellen Verletzungen werden gemäss UVG nach der Suva Tabelle 8
eingeschätzt. Vorliegend ist das neuropsychologische Störungsbild über das
einer leichten neurokognitiven Funktionsstörung mit Minderleistungen nur in
einzelnen Bereichen hinausgehend in den mittelschweren Bereich bei multiplen
neurokognitiven Defiziten. Dadurch begründet es beruflich auch die Rückkehr in
angepasste einfachere kognitive Arbeitsbereiche mit leichter Einschränkung
sowohl qualitativ als auch quantitativ.” (doc. 337)
Per gli
aspetti ortopedici, l’CO 1 ha invece fatto capo all’apprezzamento 29 luglio
2021.
del chirurgo ortopedico dr. med. __________, secondo il quale:
"
(…) Siamo di fronte ad un assicurato che dal punto di vista ortopedico
presenta gli esiti di una frattura articolare del ginocchio destro, una
frattura extra-articolare della tibia prossimale sinistra e un esito di
artrodesi interfalangea I dito piede sinistro e un esito di frattura tipo
Colles polso destro. Ai fini della determinazione IMI consideriamo una
situazione di artrosi lieve del ginocchio destro e sinistro.
Per quanto riguarda il ginocchio destro
trattandosi di una frattura articolare riteniamo prevalente-mente probabile una
evoluzione artrosica e consideriamo un'artrosi moderata femoro-tibiale che
viene indennizzata con una percentuale fra il 5 e il 15% e definiamo un 10%.
Per quanto riguarda il ginocchio
sinistro, trattandosi di una frattura extra-articolare che attualmente non
presenta un'artrosi di nota, riteniamo di poter considerare un'artrosi lieve
(anche in funzione di una evoluzione futura con grado di probabilità
prevalente) che non preveda alcun risarcimento.
Per quanto riguarda il polso destro
siamo in presenza di un'artrosi moderata con buona articolarità ma in
considerazione anche dell'evoluzione futura riteniamo di poter concedere un
grado intermedio fra il 5 e il 10% stimandolo un 7.5. Infine possiamo concedere
un'ulteriore quota del 2.5 comprensiva di tutte le problematiche di cicatrici
post-chirurgiche e del quadro generale quale ulteriore tutela dell'assicurato.
Riteniamo pertanto il 20% adeguato alla
situazione attuale e alla evolutività futura prevedibile con grado di
verosimiglianza preponderante. Tale percentuale del 20% va sommata a quanto
stabilito con apprezzamento separato dal neurologo PD dr. med. __________ per
le questioni di carattere di sua competenza. (…).” (doc. 413)
Dal punto di
vista ORL, l’CO 1 si è rivolto al dr. med. __________, il quale si è espresso
nei seguenti termini:
"
1.
Befund
Posttraumatische Hörverminderung rechts
nach Polytrauma.
Posttraumatische Gehör-Verminderung
rechts von 50,1% nach CPT-AMA-Tabelle.
2.
Schätzung des
Integritätsschadens
5.
% seit dem 1.1.1984
3.
Begründung
Diese Beurteilung
stützt sich auf Tabelle 12 der Integritätsentschädigungen.” (doc. 374)
" Im
ORL-Bereich wird eine rechtsseitige Hörverminderung posttraumatisch
festgestellt und anerkannt. Es wird eine Hörgeräteversorgung der
Indikationsstufe Standard monaural zu Lasten des Unfallereignisses vorgesehen.
Heute wird die Vorlage
zur Beurteilung einer Integritätseinbusse der rechtsseitigen Hörverminderung,
mehr als 2 Jahre nach Unfallereignis, von der Agentur vorgelegt. Gemäss dem
ORL-ärztlichen Bericht von Dr. med. __________ vom 16.04.2021, mit Audiogramm
liegt eine rechtsseitige Hörverminderung von 50,1% nach CPT-AMA-Tabelle vor.
Diese Hörverminderung stellt eine 5%ige Integritätseinbusse im Bereich des
Gehörs mit dementsprechender Integritätsentschädigung dar.” (doc. 375)
Per gli
aspetti oftalmologici, l’amministrazione si è basata sull’apprezzamento 21
dicembre 2021 della dr.ssa med. __________, in base al quale “es besteht
keinen ophthalmologische unfallkausale Integritätsschaden.” (doc. 460).
In
data 28 aprile 2022, il dr. med. __________ ha precisato quanto segue:
"
Die Hörgeräteversorgung, welche am 30.04.2021 durch die Kollegin Dr.
med. __________ zulasten des Unfallereignisses empfohlen wurde, war eine
Hörgeräteversorgung der Indikationsstufe «Standard», was einer Ieichtgradigen
Hörverminderung entspricht.
Die im ORL-Bereich empfohlene 5%ige
Integritätsentschädigung für die unfallbedingte Gehörsverminderung rechts ist
nicht in der neurologischen Beurteilung durch den Fachkollegen __________
mitberücksichtigt worden und dementsprechend nicht in der 35%igen
neurologischen Integritätsentschädigung enthalten. Siehe Bericht und
Integritätsbeurteilung des Kollegen __________ 15.02.2021.” (doc. 515).
In data 11 luglio 2022, il dr. med. __________ ha confermato la propria
valutazione della menomazione dell’integrità, anche a fronte delle obiezioni
sollevate dal rappresentante dell’assicurato:
"
Per quanto riguarda l'alluce l'assicurato è stato sottoposto ad una
artrodesi dell'articolazione interfalangea. Nelle stesse Rx sopra citate è
visibile l'esito della artrodesi interfalangea con un quadro radiografico della
metatarso falangea I che mostra assenza di alterazioni a carattere artrosico.
Per quanto riguarda le affezioni all'alluce ed al piede l'avvocato RA 1
richiede un 5%.
Facciamo riferimento per analogia alla
tabella 5.2 Suva nella sezione dell'artrosi delle dita del piede dove per
un'artrosi moderata o grave o una resezione articolare o artrodesi, nonché
protesi con esito favorevole o sfavorevole viene riconosciuto uno 0%. Ricordo
inoltre che la dicitura alluce rigido presente nella stessa tabella non si
applica alla situazione di questo assicurato essendo l'alluce rigido un ben
preciso quadro clinico coinvolgente la metatarso falangea I del piede con
alterazioni artrosiche importanti tali da determinare una rigidità spesso necessitante
un'artrodesi. Questa situazione non è presente in questo assicurato, dato che
la metatarso falangea I è indenne né è documentabile un suo interessamento
negli esami eseguiti per tempo e successivamente nel corso degli anni. Non è
pertanto presente una alterazione strutturale apprezzabile né si può invocarne
una probabile evoluzione futura dato che le radiografie eseguite nel corso del
tempo non hanno mostrato una progressione significativa a tale livello.
Per quanto riguarda gli altri elementi
di valutazione IMI chiariamo i seguenti punti.
Per quanto riguarda la valutazione IMI
al ginocchio destro è stato valutato un 10% che corrisponde anche a quanto
richiesto dall'avvocato RA 1. Per l'altro ginocchio si è spiegato chiaramente
come una artrosi importante non sia prevedibile con probabilità prevalente. Si
rimanda all'apprezzamento relativo per le particolarità.
Ricordo inoltre che nella
determinazione IMI è stato concesso un valore aggiuntivo per la situazione
globale a maggior tutela dell'assicurato come ben specificato
nell'apprezzamento relativo cui si rimanda.
Ritengo pertanto che la valutazione
della IMI sia da confermarsi e che le osservazioni dell'avvocato RA 1 non
portino elementi atti a modificarla.” (doc. 547).
Infine, in
data 18 luglio 2022, anche il dr. med. __________ si è riconfermato nel proprio
apprezzamento della fattispecie:
"
Uns wird die Vorlage aktuell aufgrund von den bekannten persistierenden
Gehörsproblemen rechts mit Tinnitus vorgelegt. Im Audiogramm von Dr. med. __________
vom 10.02.2022 kann die rechtsseitige posttraumatische Hörverminderung
unverändert festgestellt werden. Hierfür und für die vorliegenden
Tinnitus-Beschwerden wurde eine Hörgeräteversorgung (30.04.2021) zu Lasten des
Unfallereignisses empfohlen. Zudem wurde für die posttraumatische Hörverminderung
mit Tinnitus eine 5%-ige Integritätseinbusse berechnet.
Zum aktuellen Zeitpunkt sind keine
neuen Erkenntnisse im ORL-Bereich vorliegend, welche eine Änderung der bisherigen
Beurteilungen zur Folge hat. Somit ergeben sich auch keine neuen Gehörparameter,
welche einer zusätzlichen Integritätseinbusse mit dementsprechender
Integritätsentschädigung zur Folge haben.” (doc. 551)
Chiamato
ora a pronunciarsi, a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto
conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione
dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa
che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso
concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o
psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V
121.
consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr.,
pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, FREI, Die Integritätsentschädigung
nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi
Friborgo 1998, p. 40s.), il TCA ritiene di non avere validi motivi per scostarsi
da quanto deciso dall'istituto resistente. Ciò tanto più che agli atti non
figurano pareri specialistici divergenti atti a generare dei dubbi, nemmeno
lievi, a proposito della correttezza delle valutazioni espresse dai medici
fiduciari dell'CO 1.
In
conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella
misura in cui all’insorgente è stata riconosciuta un'IMI complessiva del 60%
(35% in ambito neurologico, 20% in ambito ortopedico e 5% in ambito ORL).
2.6
Da
ultimo, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF
9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale
modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.
29.
cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
Il TCA
rinuncia all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, al richiamo dell’incarto
AI, come richiesto dal patrocinatore dell’insorgente - cfr. doc. I, pag. 12),
ritenendo la situazione già sufficientemente chiarita.
2.7
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le
parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere
imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021
consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul
tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021
del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti