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Decisione

35.2022.66

Discussa entità guadagno assicurato su cui calcolare rendita, il cui diritto è nato più di 5 anni dopo l'infortunio (assenza di dati relativi evoluzione salari nominali nel settore di attività abitual

3 luglio 2023Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I – il corsivo è del redattore).

Con

l’allegato del 2 dicembre 2022, l’istituto convenuto ha riconosciuto che -

contrariamente a quanto da esso stesso sostenuto in data 3 novembre 2022 (cfr.

doc. VII, p. 3 pto. 3.h: “Si evince quindi che nel settore 3 totale, donne è

compreso il settore dell’istruzione e dell’amministrazione pubblica. Il settore

nel quale la ricorrente era ed è tutt’ora attiva, il mercato del lavoro dove i

salari si basano su delle leggi cantonali amministrative come nel caso concreto

con i salari dei docenti che prevedono specifici aumenti di salario legati agli

scatti di anzianità etc.”) e conformemente invece a quanto indicato dalla

patrocinatrice dell’assicurata il 17 novembre 2022 (doc. IX, p. 2 pto. 2: “Il

ramo economico 85 (istruzione) non è compreso nella tabella T1.2.10.”) - il

ramo economico 85 (istruzione) non è compreso nella tabella utilizzata,

la quale quindi “… non riporta l’evoluzione dei salari nel settore

dell’istruzione.”. Di conseguenza, l’unica valida alternativa “… sarebbe quella

di adeguare il salario alla classe di stipendio di allora nel 2011 al

salario corrispondente alla stessa classe nel 2020.”. Tuttavia, sempre

secondo la CO 1, “… poiché in Ticino vi sono stati in due occasioni due aumenti

straordinari dello stipendio dei docenti di scuola dell’infanzia, nel 2014/2015

e nel 2018, questo metodo di adattamento in concreto non è applicabile.” (doc.

XI, p. 2 – il corsivo è del redattore).

2.5. Il

TCA constata innanzitutto che le parti concordano sul fatto che il guadagno

assicurato vada determinato in applicazione della norma di cui all’art. 24 cpv.

2 OAINF. Ciò è corretto giacché il diritto alla prestazione è nato più di

cinque anni dopo l’infortunio (l’evento traumatico è in effetti accaduto nel

2010, il diritto alla rendita è nato nel 2021).

I

pareri divergono invece sulla questione di sapere secondo quali modalità deve

essere determinato “il salario che l’assicurato

avrebbe ottenuto nell’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita” (cfr. supra,

consid. 2.4.).

Al

riguardo, questa Corte non può seguire l’amministrazione laddove pretende che

il salario che la ricorrente ha conseguito nell’anno che ha preceduto

l’infortunio assicurato - quindi dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010 (fr.

39'556.83 secondo la convenuta), andrebbe adeguato sino al 2020, ossia sino

all’anno che precede l’inizio del diritto alla

rendita (cfr., in questo senso, la sentenza UV.2019.00067 del 24 giugno 2020

consid. 5.3 del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo)

-, applicando l’indice dei salari nominali per le donne nel settore terziario

totale di cui alla tabella T1.2.10.

In

effetti, così come lo riconoscono le parti e così come lo ha pure accertato

questa Corte interpellando in corso di causa l’UFS (cfr. doc. XIV), i dati

utilizzati dalla CO 1 non tengono conto dello specifico settore

dell’istruzione e, pertanto, non sono minimamente rappresentativi di quella che

è stata l’evoluzione dei salari nel precedente ambito di attività dell’assicurata,

quello dell’istruzione appunto. Del resto, la giurisprudenza federale ha già

avuto modo di precisare che l’adeguamento del guadagno assicurato non deve

essere fatto fondandosi su quei dati statistici che inglobano indistintamente

tutti i settori economici (cfr., in questo senso, STF 8C_760/2014 del 15

ottobre 2015 consid. 5.3.1), come è il caso per l’indice dei salari nominali

riferito al settore terziario totale.

L’assenza di dati relativi all’evoluzione

dei salari nominali nel settore dell’istruzione, non rende possibile una

stretta applicazione dei principi giurisprudenziali esposti in precedenza (cfr.

supra, consid. 2.3.).

Secondo il TCA, in concreto la

sola soluzione praticabile consiste nel fare capo all’evoluzione dello stipendio

fondata sulle norme previste dalla pertinente legislazione cantonale (Legge sugli

stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti [LStip], applicabile anche

ai docenti comunali in virtù del combinato disposto degli articoli 1

LStip e 1 cpv. 1 lett. b della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello

Stato e dei docenti [LORD]; in questo senso, pure l’art. 1 cifra 3 del

Regolamento organico dei dipendenti della __________: “Il rapporto d’impiego

dei docenti delle scuole elementari e dell’infanzia è disciplinato dalla

legislazione cantonale.”).

Del resto, è la stessa CO 1 ad

aver dichiarato di condividere questo approccio nel suo principio (cfr. doc. XI).

In questo contesto, occorre

considerare che l’indice svizzero dei salari (ISS) rappresenta gli andamenti

salariali contrattuali di circa cinque milioni di persone salariate che

lavorano nei settori dell’industria e dei servizi e completa così le

informazioni ricavate dagli accordi salariali fissati nei contratti collettivi

Considerandi

di lavoro, che riguardano circa due milioni di persone salariate e coprono solo

una parte dei rami economici. L’ISS permette di

calcolare il ritmo con cui evolvono i salari (nominali e reali) degli uomini e

delle donne in un determinato periodo di tempo. L’ISS va a completare le informazioni sul livello e la

distribuzione dei salari rilevati nell’ambito della rilevazione svizzera della

struttura dei salari (RSS), fornendo un quadro dinamico e congiunturale

dell’evoluzione dei salari in Svizzera (cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/indice-salari/Utilit%C3%A0%20e%20definizioni.html).

Alla luce di quanto precede, non

può che essere condivisa l’osservazione ricorsuale secondo la quale “… i salari

nominali (e quindi anche l’evoluzione degli stessi) utilizzati dall’Ufficio

federale di statistica sono influenzati dagli aumenti salariali stabiliti a

livello contrattuale tra i singoli dipendenti e i singoli datori di lavoro

rispettivamente tra tutti i dipendenti ed un singolo datore di lavoro

rispettivamente ancora a livello di contratti collettivi di lavoro. Gli aumenti

di salario possono essere determinati da un semplice adeguamento all’indice di

rincaro dei prezzi al consumo (inflazione) oppure dal riconoscimento di

componenti salariali particolari (come è stato ad esempio nel 2012, quando nel

settore della ristorazione è stato riconosciuto il diritto alla tredicesima per

tutti i lavoratori) oppure ancora da un aumento scaturito da trattative

contrattuali tra sindacati e padronato (come ad esempio è stato il caso nel

2013.

con l’entrata in vigore in Ticino del CCL per il personale delle imprese

di pulizia che ha fissato dei salari minimi nel settore).” (doc. V, p. 4).

L’amministrazione sostiene

tuttavia che questo metodo di adeguamento non sarebbe finalmente applicabile in

concreto, poiché “… in Ticino vi sono stati in due occasioni due aumenti

straordinari dello stipendio dei docenti di scuola dell’infanzia, nel 2014/2015

e nel 2018, …”. A suo avviso, quindi, “… procedendo così si porrebbe

l’assicurata nella stessa situazione in cui si troverebbe se l’evento fosse

avvenuto nel momento in cui viene fissata la rendita ovvero ella

approfitterebbe dei due aumenti straordinari applicati tra l’evento in

questione e la nascita della rendita e l’assicurata sarebbe vantaggiata dal

fatto che la sua rendita è nata dopo i due aumenti straordinari e non prima.”

(doc. XI, p. 2).

A tal proposito, va rilevato che

i due aumenti dello stipendio a cui si riferisce l’assicuratore resistente,

sono in effetti intervenuti nel 2014 e nel 2018.

Trattandosi del primo, il

Consiglio di Stato aveva deciso che, a partire dall’anno scolastico 2014/2015, gli

insegnanti delle elementari e delle scuole dell’infanzia avrebbero beneficiato

di un aumento salariale pari ad una classe di stipendio, e ciò allo scopo di rendere

più attrattiva la professione dell’insegnamento.

L’altro aumento introdotto dal

Consiglio di Stato ha interessato tutti gli insegnanti delle scuole

dell’infanzia, il cui stipendio è stato parificato a quello dei docenti delle

elementari.

Chiamata a pronunciarsi al

riguardo, questa Corte non ritiene che la circostanza evidenziata

dall’amministrazione rappresenti un ostacolo all’adattamento dello stipendio in

funzione delle relative norme della legislazione cantonale. Si è trattato infatti

di adeguamenti decisi direttamente dal Consiglio di Stato, di cui hanno

beneficiato tutti gli insegnanti delle scuole elementari e dell’infanzia del

Cantone, rispettivamente, quello entrato in vigore nel 2018, tutti i

docenti delle scuole dell’infanzia del Cantone. In altri termini, gli

aumenti salariali in questione non sono stati influenzati dalla

ricorrente e non sono nemmeno dipesi da lei, di modo che una loro presa in

considerazione non appare contraria alla giurisprudenza federale esposta in

precedenza (cfr. STF 8C_766/2018 succitata consid. 5.2).

Stante tutto quanto precede, annullata

la decisione su opposizione impugnata nella misura in cui il guadagno

assicurato su cui calcolare l’importo della rendita d’invalidità assegnata alla

ricorrente è stato determinato applicando l’indice dei salari nominali per le

donne nel settore terziario totale (fr. 42'301.10), la CO 1 interpellerà il

datore di lavoro dell’assicurata (__________) allo scopo di stabilire quale

sarebbe stato il suo stipendio annuo nel 2020 adeguando quello conseguito

nell’anno precedente l’infortunio del febbraio 2010 in funzione dell’evoluzione

fondata sulle norme previste dalla pertinente legislazione cantonale.

L’amministrazione deciderà quindi di nuovo in merito all’importo della rendita

d’invalidità, tenuto conto delle risultanze dell’accertamento.

2.6

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola, pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata nella misura in cui il guadagno

assicurato su cui calcolare l’importo della rendita

d’invalidità, è stato fissato in fr. 42'301.10. Per il resto essa è

confermata.

§§ La CO 1 determinerà il

guadagno assicurato conformemente a quanto stabilito al considerando 2.5.

in fine.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

La CO 1 verserà all’assicurata,

patrocinata dalla RA 1, l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti