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Decisione

35.2022.67

Corretta sia la decisione di rifiuto di una rendita di invalidità, alla luce della piena esigibilità lavorativa in attività adatte (consuete limitazioni nell'uso degli arti superiori), sia l'entità dell'IMI riconosciuta

14 novembre 2022Italiano52 min

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2022.67

cr

Lugano

14 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia

Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16

settembre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del

23 agosto 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione

contro gli infortuni

ritenuto in

fatto

1.1. In data

30 settembre 2019 RI 1, nato nel 1960, operaio presso la __________ - e,

perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali

presso l’CO 1 – è caduto mentre stava scendendo dalla moto, picchiando la

spalla sinistra.

L’istituto

assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di

legge.

1.2. Alla

chiusura del caso, con decisione formale del 20 giugno 2022, l’assicuratore

LAINF ha rifiutato di assegnare all’assicurato una rendita d’invalidità,

riconoscendogli invece il diritto ad un’indennità per menomazione

dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 159).

In

data 23 agosto 2022 l’Istituto assicuratore ha respinto l’opposizione

interposta nel frattempo dall’RA 1 per conto dell’assicurato, ribadendo che dal

raffronto dei redditi non emerge un grado di invalidità pensionabile e

confermando la correttezza dell’entità dell’IMI assegnata all’interessato (cfr.

doc. A).

1.3. Con

tempestivo ricorso del 16 settembre 2022 l’assicurato, sempre rappresentato

dall’RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, l’attribuzione

di una rendita di invalidità del 44% e di un’IMI del 20%.

Sostanzialmente l’insorgente ha

contestato di poter essere ancora ritenuto abile al lavoro al 100% in attività

adatte, come considerato dall’Istituto assicuratore, producendo, a comprova di

quanto asserito, un referto del dr. __________ attestante un’incapacità

lavorativa del 40%.

L’assicurato ha, poi, criticato il

fatto che l’amministrazione, nel calcolare il discapito economico, non abbia

tenuto conto di alcun tipo di riduzione percentuale, nonostante egli abbia

ormai 62 anni e sia quindi prossimo all’età del pensionamento. Tale circostanza,

unita al fatto che ha lavorato presso la __________ per oltre 20 anni, rende pertanto

impossibile il reperimento di un altro impiego.

Per tali ragioni, l’insorgente ha

quindi chiesto che al reddito da invalido venga applicata una riduzione

percentuale del 25%.

Infine, egli ha contestato l’entità

dell’IMI riconosciutagli, la quale non tiene conto dell’importante deficit di

forza patito all’arto superiore e che giustifica, secondo il dr. __________, il

riconoscimento di un’ulteriore IMI del 5%, per un totale complessivo del 20%

(doc. I).

1.4. Con

risposta del 30 settembre 2022, alla quale è stata allegata una presa di

posizione da parte del servizio medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, l’CO

1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III + 1).

1.5. Con

scritto del 20 ottobre 2020 l’insorgente ha ribadito le contestazioni

ricorsuali, anche alla luce di un nuovo referto del 7 ottobre 2022 del dr. __________

(doc. IX + F).

1.6. Con

osservazioni del 27 ottobre 2022 l’assicuratore infortuni ha rilevato come il

referto del dr. __________ non contenga alcun nuovo elemento di giudizio e non sia

quindi in grado di sconfessare la presa di posizione del medico assicurativo,

prodotta unitamente alla risposta di causa (doc. XI).

Tali considerazioni

dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc. XII), per

conoscenza.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente,

richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso

in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del

27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8

giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel

merito

2.2. Oggetto

della lite è sapere se il diritto alla rendita d’invalidità è stato, o meno,

correttamente negato, così come pure l’entità dell’IMI

assegnata.

2.3. Diritto

ad una rendita d’invalidità?

2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del

22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che

l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a

sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo

per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in

seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA

prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.

16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra

Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la

DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi

costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute fisica o

psichica (fattore medico)

2. la diminuzione della capacità di

guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3.2. L'invalidità, concetto essenzialmente

economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non

secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità

di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla

salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati

accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa

se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono

le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado

dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione

attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF

Fatti

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto

sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi,

avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più

volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non

c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla

salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze

economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che

rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito

da invalido

La misura dell'attività che si può

ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla

salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini

psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,

p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde

alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile

senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.3.3

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000.

UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique

VSI 2001 p. 108ss.).

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro

riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del

10.

luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In una sentenza 8C_216/2009 del 28

ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato

che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su

rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Va poi evidenziato che in ragione

della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di

perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del

medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF

9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STCA 35.2018.42 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.2.4.).

2.3.4

Nella concreta evenienza, esprimendosi

in merito all'esigibilità lavorativa, al termine della visita medica __________

di chiusura del 27 aprile 2022, il dr. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, dopo aver posto le diagnosi di “contusione spalla sinistra del 30.09.2019 con

lussazione AC di III grado, lesione dei legamenti acromion claveari, lesione

dei legamenti coraco claveari e sospetta lesione SLAP trattati

conservativamente”, ha rilevato quanto segue:

" (…).

Reperti oggettivi

Deficit articolare nei movimenti attivi

di flessione, abduzione, rotazione esterna della spalla sinistra rispetto al

controlaterale; segni di impingement positivi. Diminuzione della forza alla

spalla sinistra rispetto alla controlaterale.

(…).

Aspetti medico-assicurativi

L’assicurato al tempo del trauma del

30.09.2019

di professione operaio metalmeccanico al 100% presso la ditta __________

di Novazzano con contratto ancora in essere, non lavora da aprile 2021,

attività lavorativa con molta probabilità non più esigibile in futuro.

Se l’assicurato deciderà per il non

intervento la condizione clinica di data odierna può ritenersi stabilizzata dal

punto di vista medico per quanto attiene la spalla sinistra, motivo per cui

vengono dettati i limiti funzionali: l’assicurato è da considerare abile al

100%, senza necessità di pause aggiuntive, in attività che rispecchiano le

limitazioni sottoindicate.

L’assicurato è portatore di un danno

permanente alla spalla non dominante sinistra che verrà quantificato attraverso

apprezzamento medico separato.

Per rispondere alle domande poste

dall’amministrazione si afferma che l’intervento proposto dal dr. med. __________

nel suo rapporto medico del 29.03.2022 risulta indicato dal punto di vista

medico ma non esigibile in quanto non garantirebbe con un grado di probabilità

preponderante il miglioramento delle capacità funzionali della spalla, ma una

sola sicura riduzione del momento algico.

L’esigibilità viene valutata in presenza

dell’assicurato.

Tale esigibilità riguarda le sole

problematiche della spalla sinistra non tenendo in conto le problematiche della

spalla destra che non sono di pertinenza CO 1.

Esigibilità del lavoro

Livello di carico: carico massimo medio

(25 kg) raramente, da lieve a medio (15 kg) saltuariamente, lieve (10 kg)

frequentemente. Molto spesso può eseguire lavori leggeri di precisione, spesso

lavori medi, mai più lavori pesanti, lavoro manuale rozzo e lavoro molto

pesante. Mai più può salire su scale a pioli, possibile equilibrio e stare in

equilibrio.” (Doc. 137)

L’assicurato ha contestato tale

esigibilità espressa dal medico __________ dell’istituto assicuratore, sottolineando

di essere ancora totalmente inabile al lavoro nella propria professione,

rispettivamente inabile al lavoro al 50% in attività idonee, così come

attestato dal dr. __________ con referto del 27 luglio 2022 (cfr. doc. 170-171).

Con la decisione su opposizione

impugnata, l’assicuratore LAINF ha confermato che l’assicurato va considerato

pienamente abile al lavoro nello svolgimento di attività adatte che non

sollecitino l’uso dell’arto superiore sinistro, ricordando come ciò corrisponda

secondo la costante giurisprudenza federale a quanto si riscontra normalmente

negli assicurati che riportano danni alle spalle (cfr. doc. 172).

In sede ricorsuale, l’assicurato ha

nuovamente contestato la valutazione del medico __________ dell’assicuratore

LAINF, producendo, a comprova della sua pretesa di poter beneficiare di una

rendita di invalidità, un referto del 14 settembre 2022 del dr. __________,

spec. in medicina legale e delle assicurazioni, del seguente tenore:

" Facendo riferimento al certificato

del 27.7.2022 si ribadisce che le limitazioni articolari della spalla sinistra

determinano rilevanti deficit di forza dell’arto stesso, impossibilitato allo svolgimento

di manovre e di mobilità funzionalmente utile con arto esteso al di sopra del

piano della spalla.

Per tali motivi in attività medio

leggere compatibili con le limitazioni sopra indicate e da lui esigibili

riteniamo che l’inabilità lavorativa del sig. RI 1 sia quantificabile nella misura

del 40%.” (Doc. D)

Con la

risposta di causa, l’CO 1 ha confermato che l’assicurato presenta una piena

esigibilità lavorativa in un’attività confacente, come valutato dal dr. __________

(cfr. doc. III).

2.3.5

Chiamato a pronunciarsi, attentamente

vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene

corretta l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario dell’assicuratore

infortuni, posta alla base della decisione avversata.

Il TCA non

ha motivo per scostarsi dalle conclusioni del dr. __________, le quali, del

resto, non sono state rimesse in dubbio attraverso pareri specialistici di

senso contrario.

Tale non

può, infatti, essere considerato il referto del 14 settembre 2022 con il quale

il dr. __________ si è limitato ad indicare che le limitazioni articolari alla

spalla sinistra determinano rilevanti deficit di forza, motivo per il quale l’assicurato

va considerato inabile al lavoro al 40% in attività medio-leggere, senza

tuttavia esporre argomentazione alcuna che possa escludere l’esistenza di una

piena abilità lavorativa per lo svolgimento di attività leggere e rispettose

dell’esigibilità posta dal dr. __________.

Tale

soluzione si impone tanto più, considerato che gli impedimenti funzionali che

presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano, usualmente, in

assicurati che hanno subito danni alle spalle: in sostanza, si tratta

dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo

relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in

mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.2021.1

del 5 luglio 2021; 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.4.; STCA

35.2018.52

del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA 35.2018.38 del 10 ottobre

2018, consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid. 2.3.5, STCA

35.2017.37

del 23 novembre 2017, consid. 2.6, STCA 35.2017.2 del 2 ottobre

2017, consid. 2.6; STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29

luglio 1999, confermata dal TFA con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).

L'esigibilità

indicata dal medico fiduciario risulta inoltre pure plausibile alla luce dei

precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni

nell'utilizzo degli arti superiori (cfr., a questo proposito, STCA 35.2020.1

del 21 dicembre 2020, consid. 2.4.3, STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019,

consid. 2.3.3, STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA

35.2018.38

del 10 ottobre 2018, consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno

2018, consid. 2.3.5).

Sempre

in merito ai precedenti giurisprudenziali riguardanti assicurati che accusavano

limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori, giova qui segnalare la sentenza

35.2017.37

del 23 novembre 2017, confermata dall’Alta Corte con STF 8C_32/2018

del 7 gennaio 2019, in particolare il consid. 2.6., nel quale il TCA ha

rilevato quanto segue:

" (…). Ad esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996,

l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la

possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività

cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a

causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra

- era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse

corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più

possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che

il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio

adominante.

In una sentenza 35.1997.23 dell'11

settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8

maggio 2002 - questo Tribunale ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del

lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano

sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle

prese a tre dita senza forza.

Il TFA è pervenuto alla medesima

conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata

in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei

disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato

dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non

richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi

superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile

2003, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato

completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,

comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a

causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare

all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il

gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.

Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di

innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore

aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che

richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita,

scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di

utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi

possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo

fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al

tronco." (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24

agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo

pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così

come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della

gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di

dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi

dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del

braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio

2003.

consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio

professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del

pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria

della falange basale con instabilità a livello delle articolazioni

interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta

Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.

In una sentenza 8C_260/2011 del 25

luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività

lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da

parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro

dominante.

Ad un’analoga conclusione è giunta

l’Alta Corte in un’altra sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente

un assicurato, il quale, per evitare di cadere mentre era intento a scaricare

un camion, si era attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso,

avvertendo immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.

In una sentenza 35.2013.74 dell’8

settembre 2014, il TCA ha confermato la decisione con la quale un falegname,

che ha subìto l’amputazione dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare

una sega circolare, è stato ritenuto totalmente abile in attività leggere dal

profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi

(anche di precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti

superiori.

Vedi, infine, anche la sentenza di

questa Corte 35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del

17.

settembre 2015, nella quale, nonostante l’infortunio alla spalla sinistra,

un assicurato è stato ritenuto inabile in maniera praticamente completa nel

lavoro di smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma

in grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.

In una sentenza 35.2016.43 del 22

settembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno

alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione

"tassametrista-impiegato-operaio", che - mentre usciva dalla doccia

al proprio domicilio - era caduto, riportando un trauma distorsivo alla spalla

destra con lesione transumorale della cuffia rotatoria a livello di

sovraspinato e nella porzione craniale del sottoscapolare e, successivamente -

mentre andava a prendere l'automobile al proprio domicilio - è scivolato sul

ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione su entrambi i polsi e dolori di

contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando una re-rerottura della cuffia

dei rotatori della spalla sinistra e una rottura della cuffia dei rotatori

della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal

danno alla salute infortunistico subito alle spalle.

In una sentenza 35.2015.131 del 21

novembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno

alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione "autista"

con qualifica di "impiegato-operaio", che - mentre stava caricando il

camion - era caduto dalla rampa di carico, riportando una frattura del

capitello radiale sinistro tipo Mason II e una frattura composta dello spigolo

esterno del processo coronoideo dell'ulna) era in grado di svolgere a tempo

pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le

limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al gomito

sinistro (adominante).

In una sentenza 35.2016.89 del 13

febbraio 2017 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno

alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione "muratore"

che, a causa di un infortunio professionale con una sega circolare, aveva

subito un intervento di amputazione trans-P2 del IV dito a destra) era in grado

di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa

compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico

alla mano destra (dominante), e, quindi, un lavoro leggero dal profilo del

sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di

precisione) che non richiede un'ottima presa della mano destra e sinistra nel

contempo rispettivamente un'ottima agilità di ambedue le mani

contemporaneamente.

In una sentenza 35.2016.103 del 23 marzo

2017.

questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla

salute infortunistico, l'assicurato (di professione "parrucchiere"

che, a causa di tre infortuni non professionali, aveva riportato delle

limitazioni al gomito sinistro dominante), era in grado di svolgere a tempo

pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le

limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico (e più precisamente:

prevalentemente impedito nei movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di

pro-supinazione del gomito sinistro specie se contro resistenza o con pesi

superiori i kg. 2-3 e possibile l'esecuzione ripetitiva di non più di 3-4

movimenti al minuto).

Infine, in una sentenza 35.2017.10 del

22.

giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al lavoro in attività

sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato dopo contusione

del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva

portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un amputato del

braccio destro.

Va inoltre rilevato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del

lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una

parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra,

un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit

Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit,

2a edizione, n. 170 p. 899).

Il mercato del lavoro accessibile ai

lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori di manodopera o

ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia,

nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti vengono

eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le

attività di controllo e sorveglianza che possono essere svolte da personale non

qualificato o semi qualificato (SVR 2002 UV Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991

p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo

2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente

monchi di un braccio, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio: (…).

Questa giurisprudenza è stata

ulteriormente confermata con la STF 8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid.

5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20 consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha ribadito

che sul mercato equilibrato del lavoro vi sono possibilità d’occupazione sufficientemente

realistiche per persone che vanno ritenute funzionalmente monche di un braccio

e che inoltre possono ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri (cfr., fra le

tante, STCA 35.2017.2 del 2 ottobre 2017, consid. 2.6).”

Ancora

con STF 8C_462/2020 del 27 agosto 2020, la Corte federale ha confermato che nel

caso di assicurati limitati nell’utilizzo di un arto superiore, da considerare

pienamente abili al lavoro nello svolgimento di attività leggere e rispettose

dei limiti funzionali, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio.

In

conclusione, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni

espresse dal medico fiduciario dell’amministrazione, che ha proceduto ad una

visita personale accurata dell'assicurato, è specialista della materia che qui

ci occupa e vanta pure un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa

e infortunistica.

Alla luce di

quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233.

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551

e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali

(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1, in un'attività

adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal medico __________, dr. __________),

presenta una capacità lavorativa completa (presenza e rendimento del 100%).

Le censure

ricorsuali volte a contestare l'esigibilità in attività adeguate

dell'assicurato vanno, dunque, respinte.

Va inoltre rilevato

che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di

stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o

semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3

e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la

giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici,

che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono

necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione

prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto

2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può,

quindi, senz'altro ritenere - senza far riferimento alla difficoltà concreta di

reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà

che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non

dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag.

332.

consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua in attività professionali

idonee.

In concreto,

questo Tribunale ritiene che nel mercato generale del lavoro esistano delle

occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente sarebbe

in grado di esercitare tempo pieno (presenza e rendimento del 100%), nonostante

i limiti funzionali derivanti dal danno alla salaute infortunistico.

2.3.6

Si tratta dunque di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che,

secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento

dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr.,

pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STF

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono quindi

determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2022,

essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dalla visita

del dr. Bianco del 27 aprile 2022.

2.3.7

Per quanto concerne il reddito da

valido, nella decisione su opposizione l’assicuratore infortuni resistente

ha calcolato che, senza il danno alla salute infortunistico, l’assicurato, nel

2022, avrebbe realizzato, secondo il salario minimo CCL delle metalcostruzioni

per un aiuto metalcostruttore dal 9° anno di esperienza, un guadagno annuo di fr.

56'511 (cfr. doc. 154).

Il TCA non ha motivo per scostarsi

da tale valore rimasto, del resto, incontestato.

2.3.8

Per quanto concerne il reddito da

invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, con il danno alla

salute infortunistico, l’assicurato, nel 2022, secondo gli ultimi dati salariali

disponibili, avrebbe potuto realizzare un guadagno annuo lordo di fr. 69’741,

calcolato sulla base dei dati statistici risultanti dalla RSS (cfr. doc. A).

Tale importo

è stato desunto dalla tabella TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello

di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2022, tenuto conto di una capacità

lavorativa residua del 100% in attività adeguate (cfr. doc. 154 e doc. A).

Il rappresentante dell’assicurato

ha contestato il reddito da invalido stabilito dall’amministrazione, ritenendo

che lo stesso andasse decurtato del 40% per ragioni mediche, come indicato dal

dr. __________ (doc. I).

Ora, tale aspetto – di natura

medica - è già stato affrontato e chiarito da questo Tribunale in precedenza

(cfr. consid. 2.3.5.), confermando la valutazione con la quale il medico __________

ha stabilito che l’assicurato presenti una capacità lavorativa residua del 100%

in attività adeguate. Non occorre quindi dilungarsi oltre sull’argomento.

Il patrocinatore ha, poi, ritenuto

che al reddito statistico da invalido andasse applicata una riduzione del 25%

per tenere conto della necessità di svolgere attività leggere e, soprattutto,

dell’età dell’assicurato, ormai prossimo al raggiungimento dell’età del

pensionamento (avendo 62 anni) (cfr. doc. I).

In sede di risposta di causa, l’istituto

assicuratore ha escluso che nel caso di specie possa essere applicata la

riduzione percentuale pretesa dal ricorrente, indicando che “l’impossibilità a

svolgere lavori pesanti non comporta necessariamente una riduzione dato che il

salario statistico del livello 1 comprende già un gran numero di attività

leggere” e che “i Tribunali hanno a innumerevoli riprese rifiutato di applicare

una riduzione per l’età”, aggiungendo che “con una recente sentenza

dell’1.3.2022 (8C_466/2021 destinata alla pubblicazione) il TF ha avuto modo di

ribadire che, per gli uomini che si trovano nella fascia fra i 50 e 64/65 anni,

l’età comporta piuttosto un aumento del livello retributivo nei posti di lavoro

senza funzioni quadro” (doc. III).

Chiamato ora

a pronunciarsi, il TCA non può che concordare con l’amministrazione.

Va qui

infatti ribadito che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati

che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza

9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio

posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire

tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più

frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero

difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede

giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella sentenza

9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.

Con giudizio

8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha rammentato che non è

necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in

considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

La più recente giurisprudenza

federale ha stabilito che il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già

tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In

altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni

funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono

essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene applicata

nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in

attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita doppia

deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con

riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del

10.

giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4;

8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares

Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide

selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49).

Occorre

inoltre ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della

capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella disamina

della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo

aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto

attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di una

capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni

personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e

9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti).

Nel caso di

specie, dalla documentazione medica agli atti emerge che, nonostante il danno

salute, l’assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo

o di rendimento, un’attività leggera dal profilo dell’impegno fisico da

svolgere a livello del piano orizzontale (cfr. supra, consid. 2.3.6.).

Secondo questo Tribunale, tenuto

conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il ricorrente

beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora

sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione non si giustifica

(in questo senso, si veda, ad esempio, la STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019

consid. 4.3.1.4, concernente un assicurato i cui limiti funzionali riguardavano

i movimenti ripetitivi del gomito destro e il trasporto di pesi superiori a 7

kg, precisato che quest’ultimo costituiva un valore massimo nel senso che il

trasporto di pesi, anche di minore entità, doveva alternarsi a periodi di

riposo per il braccio destro, la STF 8C_174/2019 consid. 5.2.2, riguardante

un’assicurata in grado di impiegare il suo arto superiore sinistro soltanto in

attività leggere e non ripetitive oppure la STCA 35.2019.73 del 22 gennaio 2020

consid. 2.4.6, concernente un assicurato, vittima di un infortunio all’arto

superiore dominante, che è stato ritenuto ancora in grado di svolgere, a tempo

pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa leggera, in cui

potesse evitare di sollevare/trasportare pesi superiori ai 5 kg e di svolgere

mansioni sopra il livello delle spalle). Da notare che, in base a quanto

risulta dagli atti medici, il qui ricorrente non può essere considerato alla

stregua di un individuo di fatto in grado di utilizzare un’unica mano/un unico

braccio [faktische Einhändigkeit/Einarmigkeit], situazione che, in base

alla giurisprudenza, avrebbe giustificato una riduzione sociale (cfr., ad

esempio, la STF 8C_383/2020 del 21 settembre 2020 consid. 4.2.2).

Il TCA non può, pertanto, procedere

a una riduzione percentuale per tenere conto del fatto che l’interessato non

possa più svolgere attività pesanti, come, invece, preteso dal suo

rappresentante (cfr., sul tema, STF 8C_765/2019 del 10 giugno 2020, nella quale

l’Alta Corte ha considerato non corretta la deduzione percentuale del 10%

riconosciuta dal TCA nel caso di un assicurato che presentava delle limitazioni

ad entrambe le spalle).

Quanto all’età avanzata dell’assicurato

- invocata dal rappresentante legale quale motivo principale giustificante una

riduzione percentuale, ritenendo “inverosimile, se non impossibile, che

nell’attuale mercato del lavoro e momento storico un sessantaduenne con un

danno alla salute possa trovare un nuovo impiego” (cfr. doc. I) - questo

Tribunale rileva che, in una recente sentenza 8C_716/2021 del 12 ottobre 2022

consid. 8.5, destinata alla pubblicazione, il Tribunale federale ha chiarito

che, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, alla luce

della norma di cui all’art. 28 cpv. 4 OAINF, occorre fare astrazione dall’età

avanzata della persona assicurata.

Stante ciò, una decurtazione del

reddito statistico da invalido non si giustifica neppure a tale titolo.

Sulla scorta

di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova

il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento

a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3),

questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale, l’CO 1 non

abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

Tale

soluzione appare tanto più imprescindibile, alla luce della più recente

giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_730/2019 del 10 giugno 2020; 8C_765/2019

del 10 giugno 2020; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020).

Il "reddito da invalido"

ammonta, quindi, per il 2022, a fr. 69’741 così come opportunamente

stabilito dall’amministrazione in applicazione dei dati statistici di cui alle

RSS.

2.3.9

Il grado di invalidità del ricorrente

risulta, pertanto, nullo.

A ragione, dunque, l'CO 1 non ha

riconosciuto il diritto ad una rendita LAINF, non raggiungendo il grado

d’invalidità la soglia minima pensionabile del 10%. La decisione dell'CO 1 che

nega il diritto ad una rendita d’invalidità va, di conseguenza, confermata.

2.4

Entità dell’'indennità per

menomazione all’integrità.

2.4.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,

accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in forma

di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare

massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata

secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana

disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2

LAINF).

2.4.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i

presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una

menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà

tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o

mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà essere

fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze

personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della

menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza

ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del

torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque,

soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium

doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr.

Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna

1992, p. 121).

2.4.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di

lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente

ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta

conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U

362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi

citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale"

(cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari sono

indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga

gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un

organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità

fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità

va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase

OAINF).

Si prende in considerazione in modo

adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È

possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il

peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non

possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio alla

salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione

dell'indennità per

menomazione è, di principio,

esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno

è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI

1991.

U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.4.4

L’CO 1 ha allestito una serie di

tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura

amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.

STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre

1988.

nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui

esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.4.5

Nella concreta evenienza, basandosi

sulla valutazione del dr. __________ esposta nel referto del 2 maggio 2022

concernente la visita medica di chiusura del 27 aprile 2022 (cfr. doc. 138), l’CO

1, con la decisione del 20 giugno 2022 (doc. 159), poi confermata con la

decisione su opposizione qui impugnata (doc. A), ha riconosciuto all’assicurato

il diritto ad un’IMI del 15%.

Il rappresentante dell’assicurato ha

contestato la scelta dell’amministrazione, ritenendo che l’interessato abbia,

invece, diritto, oltre all’IMI del 15% già riconosciuta dal dr. __________, ad

un’IMI aggiuntiva del 5%, così come valutato dal dr. __________ nel referto del

13.

settembre 2022.

Al riguardo, il dr. __________ si è

così espresso:

"

La valutazione complessiva del danno all’integrità psicofisica del soggetto

risulta del 20% poiché oltre alla limitazione articolare il deficit di forza

dell’arto risulta moderato: 15% + 5%= 20%.” (Doc. E)

Invitato

dall’amministrazione a prendere posizione a proposito della documentazione

prodotta dall’insorgente, con apprezzamento medico del 30 settembre 2022 il dr.

__________ ha osservato quanto segue a proposito dell’entità dell’IMI:

" Valutazione

Si tratta di definire se la nuova

documentazione medica agli atti e nello specifico il rapporto medico del

13.09.2022

del dott. __________ e lo scritto dell’RA 1 del 16.09.2022

modificano il grado di percentuale IMI del 15% assegnato con apprezzamento

medico del 2.5.2022 per quanto attiene agli esiti dell’infortunio del

30.09.2019

alla spalla sinistra dell’assicurato; nello specifico il dott. __________,

nel suo breve rapporto medico del 13.09.2022, contesta l’assegnazione del 15%

di IMI ritenendola incongrua e richiedendo un ulteriore 5% di IMI a fronte del

deficit di forza della spalla sinistra.

Il signor RI 1 in data 30.09.2019

incorse in un infortunio alla spalla sinistra riportando una lussazione

acromion-claveare di III grado, lesione dei legamenti acromion-claveari,

lesione dei legamenti coraco-claveari ed una sospetta lesione SLAP. A causa dei

disturbi invalidanti fu programmato un intervento chirurgico alla spalla sinistra

nel marzo 2020, intervento che fu annullato. Per la risoluzione dei disturbi

ancora presenti fu riproposto un secondo intervento chirurgico dal dr. med. __________,

FMH in chirurgia ortopedica nel marzo 2022, intervento che l’assicurato rifiutò

optando per un trattamento conservativo. Durante la visita medico-assicurativa

presso l’agenzia CO 1 di __________ del 27.04.2022 si chiarirono i rischi ed i

benefici dell’intervento artroscopico proposto alla spalla sinistra dal dr.

med. __________ e nello specifico si palesò al sig. RI 1 che trovandoci a due

anni e mezzo di distanza dall’evento traumatico non si sarebbero potute offrire

sicure garanzie di riuscita circa il recupero completo del range articolare e

della forza della spalla sinistra ma che con buona probabilità ci sarebbe stato

un miglioramento della componente algico-disfunzionale.

Avendo l’assicurato optato per la sola

terapia conservativa fu considerata una stabilizzazione del caso clinico dal

punto di vista medico e sulla scorta dell’esame funzionale e dalla visione

della documentazione radiologica agli atti furono valutati i limiti funzionali

in un’attività confacente e contestualmente fu assegnata un’indennità per

menomazione all’integrità fisica del 15% in quanto durante la visita medica del

27.04.2022

fu riscontrato un movimento di flessione attiva della spalla destra

di M4+/5 ed alla spalla sinistra di M4/5, condizione quest’ultima di differenza

di forza solo residuale tra le due spalle onde si ritenne congruo confermare il

valore del 15% di IMI complessivo, valore assegnato in base alla tabella IMI

1.2

CO 1 in luogo ad una spalla mobile fino al livello dell’orizzontale; il

dott. __________ nel suo breve rapporto medico del 13.09.2022 contesta la

valutazione del 15% di IMI ritenendola incongrua e richiedendo un ulteriore 5%

di IMI a fronte del deficit di forza della spalla sinistra.

Attualmente, per la valutazione dei

gradienti di forza delle escursioni articolari, è convenzione utilizzare una

scala di valori della Medical Research Council (MRC), scala di valori che va da

0.

a 5 ove per i gradi identificati dal livello 0 al livello 3 si valuta la

misurazione della forza attraverso la sola osservazione dei movimenti o

attraverso il comportamento muscolare mentre si utilizza l’esecuzione di test

manuali muscolari contrastati dall’operatore per i gradi di intensità di

livello 4 e 5; i punteggi di attribuzione della forza che vanno da 0 a 5 sono

identificati con: 0. assenza di contrazione; 1. Accenno di contrazione

muscolare; 2. Movimento attivo eliminando la forza di gravità; 3. Movimento

attivo contro la forza di gravità; 4. Movimento attivo contro la forza di

gravità ed una resistenza; 5. Forza normale.

A causa dell’esecuzione manuale dei test

muscolari la scala risulta essere più attendibile per la misurazione della

forza dei distretti anatomici di spalla e gomito. Quando si applica questa

scala occorre tenere in considerazione che è pressoché impossibile isolare

l’azione muscolare di un singolo muscolo rispetto ai sinergici e che tra il

punteggio 3 e 4 vi è un ampio divario.

Nel caso specifico durante la

valutazione clinica della visita medico assicurativa del 27.04.2022 non fu

riscontrata nessuna ipotrofia deltoidea a sinistra ma fu valutato soltanto un

profilo anatomico dei cingoli omero scapolari asimmetrico con discinesia

scapolare sinistra di circa 1 cm ed una posizione della scapola tipo scapola

alata; nella misurazione delle circonferenze articolari degli arti superiori,

valori che indicano il grado di tono-trofismo dei muscoli dei distretti

anatomici esaminati, furono riscontrati alle braccia un valore di 28 cm a

sinistra e 28.8 cm a destra mentre agli avambracci fu misurato 25.8 cm a

sinistra e 26 cm a destra, misurazioni quindi molto simili.

Considerando che il valore della forza

muscolare sprigionata dalle spalle è espressione direttamente proporzionale del

grado di tono-trofismo della muscolatura deltoidea e delle braccia, non

riscontrando una considerevole differenza delle circonferenze tra la

muscolatura delle due spalle e braccia, appare intuitivo dedurre l’assenza di

una marcata differenza di forza tra i due distretti anatomici esaminati;

inoltre, nei pazienti con debolezza della muscolatura deltoidea della spalla

vengono usati i muscoli accessori per inclinare il tronco ed il collo lontani

dal deltoide debole poiché i pazienti vogliono evitare che l’esaminatore superi

la loro debolezza oppure il girare il tronco per muovere le braccia indica una

debolezza del cingolo scapolare, condizioni quest’ultime che non furono rilevate

durante la visita clinica del 27.04.2022 oltre al fatto che un’ipostenia poteva

essere rilevata anche da una diminuita oscillazione del braccio durante la

deambulazione, dalla tendenza alla pronazione dell’arto superiore esteso, dalla

riduzione dell’uso spontaneo dell’arto, dal rallentamento dei movimenti rapidi

alternati o dall’impaccio nei movimenti, tutti sintomi neanche riscontrati

durante la valutazione clinica del 27.04.2022 e neppure identificati dal dr. __________.

Nel caso del signor RI 1 sia i movimenti

attivi contro resistenza di abduzione, flessione, rotazione esterna e rotazione

interna della spalla sinistra non determinarono meccanismi di compenso

particolarmente intensi rispetto all’arto controlaterale; questo dato unito

alla mancanza di una differenza tra i gradienti di forza rilevati alle spalle

durante la visita del 27.04.2022 e ad una quasi similitudine dei valori delle

circonferenze dei ventri muscolari degli arti superiori portò

all’individuazione di un grado di deficit di forza della spalla sinistra

rispetto alla destra solo residuale tale da poter includere tale gap

all’interno del valore percentuale del 15% assegnato secondo la tabella 1.2 CO

1.

A riprova della correttezza di tale valutazione vi è anche lo scritto dello

stesso dott. __________ il quale all’interno del suo rapporto medico del 13.09.2022

certificò una diminuzione dell’intensità del gradiente di forza della spalla

sinistra del signor RI 1 solo di grado moderato, ove nel rapporto medico del

13.09.2022

fu riportato testualmente: “oltre alla limitazione articolare il

deficit di forza dell’arto risulta moderato”. Infine, c’è da considerare la

costatazione che il dott. __________ non chiarì mai le motivazioni scientifiche

alla base della sua richiesta.

In ragione di tali motivazioni appare

congruo considerare il deficit di forza moderato della spalla sinistra

assimilabile all’interno del grado del 15% di IMI assegnato con apprezzamento

medico del 02.05.2022.

Risposte alle domande

Trovandoci di fronte ad una diminuzione

della forza della spalla sinistra residuale rispetto alla spalla destra anche

per ammissione dello stesso medico curante dell’assicurato, dott. __________,

che riscontrò un deficit di forza muscolare di grado moderato, non essendo

stati riscontrati durante la visita medico assicurativa del 27.04.2022

un’ipotrofia deltoidea, meccanismi di compenso per ipostenia del cingolo

omeroscapolare sinistro, avendo misurato circonferenze articolari e muscolari

agli arti superiori quasi simmetriche, si ritiene che la nuova documentazione

medica agli atti e nello specifico il rapporto medico del 13.09.2022 del dott. __________

e lo scritto dell’RA 1 del 16.09.2022 non modificano il grado di percentuale

IMI del 15% assegnato con apprezzamento medico del 02.05.2022 per quanto attiene

gli esiti dell’infortunio del 30.09.2019 alla spalla sinistra dell’assicurato e

contestualmente non può essere condivisa la richiesta avanzata dal dott. __________

circa l’assegnazione di un ulteriore 5% di IMI.” (Doc. III/1)

In corso di causa, l’insorgente ha

trasmesso al TCA un ulteriore referto del dott. __________, datato 7 ottobre

2022, del seguente tenore:

"

Come già indicato nei precedenti accertamenti medicolegali, in data

27.07.2022

e 14.09.2022, riscontriamo che persistono gravi limitazioni articolari

della spalla sinistra con rilevante deficit di forza dell’arto stesso, per cui

risulta impossibile lo svolgimento di manovre e di mobilità funzionale utile

con arto esteso al di sopra del piano della spalla in considerazione

dell’ipotrofia deltoidea con meccanismi di compenso del cingolo scapolo-omerale

di sinistra.

Tali rilevanti deficit funzionali

determinano una riduzione del danno alla integrità fisica del soggetto che, a

nostro giudizio, risulta equamente quantificabile nella misura del 20% (venti

per cento) in considerazione del rilevante deficit funzionale della spalla e

della diminuzione della forza dell’arto stesso.

Le limitazioni articolari e funzionali

della spalla determinano una minor capacità di esecuzione di movimentazione e

comportano un deficit muscolare dell’arto con limitazione dei movimenti e

conseguentemente anche della forza muscolare.

Si ribadisce, in conclusione, che la

menomazione e quindi il danno all’integrità del soggetto debba essere

quantificato correttamente nella misura del 20% (venti per cento).” (Doc. F)

2.4.6

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA

ritiene non sussistere motivo alcuno che permetta di scostarsi da quanto deciso

dall'CO 1.

In effetti, a fronte di una questione

squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale,

l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di

constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende

dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico

della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF

115.

V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI

2000.

U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata

dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40 s.), questo Tribunale ritiene di

poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione enunciata dal

dr. Bianco, specialista che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina

assicurativa e infortunistica.

Il dr. __________ ha, difatti, in maniera esaustiva e ben motivata esposto le

ragioni per le quali, contrariamente a quanto preteso dal dr. __________, appare

congruo considerare che il deficit di forza moderato della spalla sinistra sia

già stato opportunamente valutato e ricompreso nel grado del 15% di IMI già assegnato

con apprezzamento medico del 2 maggio 2022 (cfr. doc. III/1).

Il TCA reputa che la valutazione medica

del dr. __________, confermata e debitamente motivata nell’apprezzamento del 30

settembre 2022, appaia convincente e condivisibile, motivo per quale non vi è ragione

per distanziarsene.

In

conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella

misura in cui all’insorgente è stata assegnata un'IMI del 15%.

2.5

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 16

settembre 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di

una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto

di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti