35.2022.67
Corretta sia la decisione di rifiuto di una rendita di invalidità, alla luce della piena esigibilità lavorativa in attività adatte (consuete limitazioni nell'uso degli arti superiori), sia l'entità dell'IMI riconosciuta
14 novembre 2022Italiano52 min
I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2022.67
cr
Lugano
14 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia
Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16
settembre 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
23 agosto 2022 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione
contro gli infortuni
ritenuto in
fatto
1.1. In data
30 settembre 2019 RI 1, nato nel 1960, operaio presso la __________ - e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali
presso l’CO 1 – è caduto mentre stava scendendo dalla moto, picchiando la
spalla sinistra.
L’istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 20 giugno 2022, l’assicuratore
LAINF ha rifiutato di assegnare all’assicurato una rendita d’invalidità,
riconoscendogli invece il diritto ad un’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 159).
In
data 23 agosto 2022 l’Istituto assicuratore ha respinto l’opposizione
interposta nel frattempo dall’RA 1 per conto dell’assicurato, ribadendo che dal
raffronto dei redditi non emerge un grado di invalidità pensionabile e
confermando la correttezza dell’entità dell’IMI assegnata all’interessato (cfr.
doc. A).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 16 settembre 2022 l’assicurato, sempre rappresentato
dall’RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, l’attribuzione
di una rendita di invalidità del 44% e di un’IMI del 20%.
Sostanzialmente l’insorgente ha
contestato di poter essere ancora ritenuto abile al lavoro al 100% in attività
adatte, come considerato dall’Istituto assicuratore, producendo, a comprova di
quanto asserito, un referto del dr. __________ attestante un’incapacità
lavorativa del 40%.
L’assicurato ha, poi, criticato il
fatto che l’amministrazione, nel calcolare il discapito economico, non abbia
tenuto conto di alcun tipo di riduzione percentuale, nonostante egli abbia
ormai 62 anni e sia quindi prossimo all’età del pensionamento. Tale circostanza,
unita al fatto che ha lavorato presso la __________ per oltre 20 anni, rende pertanto
impossibile il reperimento di un altro impiego.
Per tali ragioni, l’insorgente ha
quindi chiesto che al reddito da invalido venga applicata una riduzione
percentuale del 25%.
Infine, egli ha contestato l’entità
dell’IMI riconosciutagli, la quale non tiene conto dell’importante deficit di
forza patito all’arto superiore e che giustifica, secondo il dr. __________, il
riconoscimento di un’ulteriore IMI del 5%, per un totale complessivo del 20%
(doc. I).
1.4. Con
risposta del 30 settembre 2022, alla quale è stata allegata una presa di
posizione da parte del servizio medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, l’CO
1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III + 1).
1.5. Con
scritto del 20 ottobre 2020 l’insorgente ha ribadito le contestazioni
ricorsuali, anche alla luce di un nuovo referto del 7 ottobre 2022 del dr. __________
(doc. IX + F).
1.6. Con
osservazioni del 27 ottobre 2022 l’assicuratore infortuni ha rilevato come il
referto del dr. __________ non contenga alcun nuovo elemento di giudizio e non sia
quindi in grado di sconfessare la presa di posizione del medico assicurativo,
prodotta unitamente alla risposta di causa (doc. XI).
Tali considerazioni
dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc. XII), per
conoscenza.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. Preliminarmente,
richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso
in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del
27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8
giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è sapere se il diritto alla rendita d’invalidità è stato, o meno,
correttamente negato, così come pure l’entità dell’IMI
assegnata.
2.3. Diritto
ad una rendita d’invalidità?
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che
l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a
sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo
per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in
seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA
prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.
16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra
Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la
DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi
costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o
psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di
guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto essenzialmente
economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non
secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità
di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla
salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati
accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa
se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono
le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado
dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione
attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF
Fatti
I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché
concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto
sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi,
avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più
volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non
c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla
salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze
economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare
che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può
far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso
la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa
(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva
può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le
condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che
rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di
produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro
generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che
gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro
(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito
da invalido
La misura dell'attività che si può
ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla
salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini
psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la
fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non
riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di
sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non
si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si
collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in
cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,
p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde
alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile
senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3.3
Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02
dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR
2000.
UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che
essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique
VSI 2001 p. 108ss.).
Per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro
riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del
10.
luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28
ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato
che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su
rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Va poi evidenziato che in ragione
della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di
perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del
medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF
9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STCA 35.2018.42 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.2.4.).
2.3.4
Nella concreta evenienza, esprimendosi
in merito all'esigibilità lavorativa, al termine della visita medica __________
di chiusura del 27 aprile 2022, il dr. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia, dopo aver posto le diagnosi di “contusione spalla sinistra del 30.09.2019 con
lussazione AC di III grado, lesione dei legamenti acromion claveari, lesione
dei legamenti coraco claveari e sospetta lesione SLAP trattati
conservativamente”, ha rilevato quanto segue:
" (…).
Reperti oggettivi
Deficit articolare nei movimenti attivi
di flessione, abduzione, rotazione esterna della spalla sinistra rispetto al
controlaterale; segni di impingement positivi. Diminuzione della forza alla
spalla sinistra rispetto alla controlaterale.
(…).
Aspetti medico-assicurativi
L’assicurato al tempo del trauma del
30.09.2019
di professione operaio metalmeccanico al 100% presso la ditta __________
di Novazzano con contratto ancora in essere, non lavora da aprile 2021,
attività lavorativa con molta probabilità non più esigibile in futuro.
Se l’assicurato deciderà per il non
intervento la condizione clinica di data odierna può ritenersi stabilizzata dal
punto di vista medico per quanto attiene la spalla sinistra, motivo per cui
vengono dettati i limiti funzionali: l’assicurato è da considerare abile al
100%, senza necessità di pause aggiuntive, in attività che rispecchiano le
limitazioni sottoindicate.
L’assicurato è portatore di un danno
permanente alla spalla non dominante sinistra che verrà quantificato attraverso
apprezzamento medico separato.
Per rispondere alle domande poste
dall’amministrazione si afferma che l’intervento proposto dal dr. med. __________
nel suo rapporto medico del 29.03.2022 risulta indicato dal punto di vista
medico ma non esigibile in quanto non garantirebbe con un grado di probabilità
preponderante il miglioramento delle capacità funzionali della spalla, ma una
sola sicura riduzione del momento algico.
L’esigibilità viene valutata in presenza
dell’assicurato.
Tale esigibilità riguarda le sole
problematiche della spalla sinistra non tenendo in conto le problematiche della
spalla destra che non sono di pertinenza CO 1.
Esigibilità del lavoro
Livello di carico: carico massimo medio
(25 kg) raramente, da lieve a medio (15 kg) saltuariamente, lieve (10 kg)
frequentemente. Molto spesso può eseguire lavori leggeri di precisione, spesso
lavori medi, mai più lavori pesanti, lavoro manuale rozzo e lavoro molto
pesante. Mai più può salire su scale a pioli, possibile equilibrio e stare in
equilibrio.” (Doc. 137)
L’assicurato ha contestato tale
esigibilità espressa dal medico __________ dell’istituto assicuratore, sottolineando
di essere ancora totalmente inabile al lavoro nella propria professione,
rispettivamente inabile al lavoro al 50% in attività idonee, così come
attestato dal dr. __________ con referto del 27 luglio 2022 (cfr. doc. 170-171).
Con la decisione su opposizione
impugnata, l’assicuratore LAINF ha confermato che l’assicurato va considerato
pienamente abile al lavoro nello svolgimento di attività adatte che non
sollecitino l’uso dell’arto superiore sinistro, ricordando come ciò corrisponda
secondo la costante giurisprudenza federale a quanto si riscontra normalmente
negli assicurati che riportano danni alle spalle (cfr. doc. 172).
In sede ricorsuale, l’assicurato ha
nuovamente contestato la valutazione del medico __________ dell’assicuratore
LAINF, producendo, a comprova della sua pretesa di poter beneficiare di una
rendita di invalidità, un referto del 14 settembre 2022 del dr. __________,
spec. in medicina legale e delle assicurazioni, del seguente tenore:
" Facendo riferimento al certificato
del 27.7.2022 si ribadisce che le limitazioni articolari della spalla sinistra
determinano rilevanti deficit di forza dell’arto stesso, impossibilitato allo svolgimento
di manovre e di mobilità funzionalmente utile con arto esteso al di sopra del
piano della spalla.
Per tali motivi in attività medio
leggere compatibili con le limitazioni sopra indicate e da lui esigibili
riteniamo che l’inabilità lavorativa del sig. RI 1 sia quantificabile nella misura
del 40%.” (Doc. D)
Con la
risposta di causa, l’CO 1 ha confermato che l’assicurato presenta una piena
esigibilità lavorativa in un’attività confacente, come valutato dal dr. __________
(cfr. doc. III).
2.3.5
Chiamato a pronunciarsi, attentamente
vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene
corretta l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario dell’assicuratore
infortuni, posta alla base della decisione avversata.
Il TCA non
ha motivo per scostarsi dalle conclusioni del dr. __________, le quali, del
resto, non sono state rimesse in dubbio attraverso pareri specialistici di
senso contrario.
Tale non
può, infatti, essere considerato il referto del 14 settembre 2022 con il quale
il dr. __________ si è limitato ad indicare che le limitazioni articolari alla
spalla sinistra determinano rilevanti deficit di forza, motivo per il quale l’assicurato
va considerato inabile al lavoro al 40% in attività medio-leggere, senza
tuttavia esporre argomentazione alcuna che possa escludere l’esistenza di una
piena abilità lavorativa per lo svolgimento di attività leggere e rispettose
dell’esigibilità posta dal dr. __________.
Tale
soluzione si impone tanto più, considerato che gli impedimenti funzionali che
presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano, usualmente, in
assicurati che hanno subito danni alle spalle: in sostanza, si tratta
dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo
relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in
mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.2021.1
del 5 luglio 2021; 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.4.; STCA
35.2018.52
del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA 35.2018.38 del 10 ottobre
2018, consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid. 2.3.5, STCA
35.2017.37
del 23 novembre 2017, consid. 2.6, STCA 35.2017.2 del 2 ottobre
2017, consid. 2.6; STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29
luglio 1999, confermata dal TFA con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).
L'esigibilità
indicata dal medico fiduciario risulta inoltre pure plausibile alla luce dei
precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni
nell'utilizzo degli arti superiori (cfr., a questo proposito, STCA 35.2020.1
del 21 dicembre 2020, consid. 2.4.3, STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019,
consid. 2.3.3, STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA
35.2018.38
del 10 ottobre 2018, consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno
2018, consid. 2.3.5).
Sempre
in merito ai precedenti giurisprudenziali riguardanti assicurati che accusavano
limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori, giova qui segnalare la sentenza
35.2017.37
del 23 novembre 2017, confermata dall’Alta Corte con STF 8C_32/2018
del 7 gennaio 2019, in particolare il consid. 2.6., nel quale il TCA ha
rilevato quanto segue:
" (…). Ad esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996,
l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la
possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività
cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a
causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra
- era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse
corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più
possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che
il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio
adominante.
In una sentenza 35.1997.23 dell'11
settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8
maggio 2002 - questo Tribunale ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del
lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano
sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle
prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla medesima
conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata
in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei
disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato
dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non
richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi
superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile
2003, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato
completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,
comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a
causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare
all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il
gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.
Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di
innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore
aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che
richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita,
scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di
utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi
possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo
fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al
tronco." (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24
agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo
pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così
come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della
gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di
dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di
un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa
del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine
sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi
dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del
braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio
2003.
consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio
professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del
pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria
della falange basale con instabilità a livello delle articolazioni
interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta
Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.
In una sentenza 8C_260/2011 del 25
luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività
lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da
parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro
dominante.
Ad un’analoga conclusione è giunta
l’Alta Corte in un’altra sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente
un assicurato, il quale, per evitare di cadere mentre era intento a scaricare
un camion, si era attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso,
avvertendo immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.
In una sentenza 35.2013.74 dell’8
settembre 2014, il TCA ha confermato la decisione con la quale un falegname,
che ha subìto l’amputazione dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare
una sega circolare, è stato ritenuto totalmente abile in attività leggere dal
profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi
(anche di precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti
superiori.
Vedi, infine, anche la sentenza di
questa Corte 35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del
17.
settembre 2015, nella quale, nonostante l’infortunio alla spalla sinistra,
un assicurato è stato ritenuto inabile in maniera praticamente completa nel
lavoro di smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma
in grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.
In una sentenza 35.2016.43 del 22
settembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno
alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione
"tassametrista-impiegato-operaio", che - mentre usciva dalla doccia
al proprio domicilio - era caduto, riportando un trauma distorsivo alla spalla
destra con lesione transumorale della cuffia rotatoria a livello di
sovraspinato e nella porzione craniale del sottoscapolare e, successivamente -
mentre andava a prendere l'automobile al proprio domicilio - è scivolato sul
ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione su entrambi i polsi e dolori di
contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando una re-rerottura della cuffia
dei rotatori della spalla sinistra e una rottura della cuffia dei rotatori
della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal
danno alla salute infortunistico subito alle spalle.
In una sentenza 35.2015.131 del 21
novembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno
alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione "autista"
con qualifica di "impiegato-operaio", che - mentre stava caricando il
camion - era caduto dalla rampa di carico, riportando una frattura del
capitello radiale sinistro tipo Mason II e una frattura composta dello spigolo
esterno del processo coronoideo dell'ulna) era in grado di svolgere a tempo
pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le
limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al gomito
sinistro (adominante).
In una sentenza 35.2016.89 del 13
febbraio 2017 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno
alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione "muratore"
che, a causa di un infortunio professionale con una sega circolare, aveva
subito un intervento di amputazione trans-P2 del IV dito a destra) era in grado
di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa
compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico
alla mano destra (dominante), e, quindi, un lavoro leggero dal profilo del
sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di
precisione) che non richiede un'ottima presa della mano destra e sinistra nel
contempo rispettivamente un'ottima agilità di ambedue le mani
contemporaneamente.
In una sentenza 35.2016.103 del 23 marzo
2017.
questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla
salute infortunistico, l'assicurato (di professione "parrucchiere"
che, a causa di tre infortuni non professionali, aveva riportato delle
limitazioni al gomito sinistro dominante), era in grado di svolgere a tempo
pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le
limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico (e più precisamente:
prevalentemente impedito nei movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di
pro-supinazione del gomito sinistro specie se contro resistenza o con pesi
superiori i kg. 2-3 e possibile l'esecuzione ripetitiva di non più di 3-4
movimenti al minuto).
Infine, in una sentenza 35.2017.10 del
22.
giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al lavoro in attività
sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato dopo contusione
del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva
portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un amputato del
braccio destro.
Va inoltre rilevato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del
lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una
parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra,
un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit
Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit,
2a edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro accessibile ai
lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori di manodopera o
ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia,
nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti vengono
eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le
attività di controllo e sorveglianza che possono essere svolte da personale non
qualificato o semi qualificato (SVR 2002 UV Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991
p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo
2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente
monchi di un braccio, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio: (…).
Questa giurisprudenza è stata
ulteriormente confermata con la STF 8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid.
5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20 consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha ribadito
che sul mercato equilibrato del lavoro vi sono possibilità d’occupazione sufficientemente
realistiche per persone che vanno ritenute funzionalmente monche di un braccio
e che inoltre possono ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri (cfr., fra le
tante, STCA 35.2017.2 del 2 ottobre 2017, consid. 2.6).”
Ancora
con STF 8C_462/2020 del 27 agosto 2020, la Corte federale ha confermato che nel
caso di assicurati limitati nell’utilizzo di un arto superiore, da considerare
pienamente abili al lavoro nello svolgimento di attività leggere e rispettose
dei limiti funzionali, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio.
In
conclusione, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni
espresse dal medico fiduciario dell’amministrazione, che ha proceduto ad una
visita personale accurata dell'assicurato, è specialista della materia che qui
ci occupa e vanta pure un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa
e infortunistica.
Alla luce di
quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato
di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V
233.
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551
e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali
(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1, in un'attività
adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal medico __________, dr. __________),
presenta una capacità lavorativa completa (presenza e rendimento del 100%).
Le censure
ricorsuali volte a contestare l'esigibilità in attività adeguate
dell'assicurato vanno, dunque, respinte.
Va inoltre rilevato
che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di
stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o
semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare
nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e
controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento
frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di
particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF
8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la
STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3
e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo la
giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va
rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di
montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici,
che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono
necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione
professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione
prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto
2012, consid. 3.3 con riferimenti).
Si può,
quindi, senz'altro ritenere - senza far riferimento alla difficoltà concreta di
reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà
che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non
dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag.
332.
consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di
mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua in attività professionali
idonee.
In concreto,
questo Tribunale ritiene che nel mercato generale del lavoro esistano delle
occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente sarebbe
in grado di esercitare tempo pieno (presenza e rendimento del 100%), nonostante
i limiti funzionali derivanti dal danno alla salaute infortunistico.
2.3.6
Si tratta dunque di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che,
secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento
dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr.,
pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11.
e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STF
del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono quindi
determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2022,
essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dalla visita
del dr. Bianco del 27 aprile 2022.
2.3.7
Per quanto concerne il reddito da
valido, nella decisione su opposizione l’assicuratore infortuni resistente
ha calcolato che, senza il danno alla salute infortunistico, l’assicurato, nel
2022, avrebbe realizzato, secondo il salario minimo CCL delle metalcostruzioni
per un aiuto metalcostruttore dal 9° anno di esperienza, un guadagno annuo di fr.
56'511 (cfr. doc. 154).
Il TCA non ha motivo per scostarsi
da tale valore rimasto, del resto, incontestato.
2.3.8
Per quanto concerne il reddito da
invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, con il danno alla
salute infortunistico, l’assicurato, nel 2022, secondo gli ultimi dati salariali
disponibili, avrebbe potuto realizzare un guadagno annuo lordo di fr. 69’741,
calcolato sulla base dei dati statistici risultanti dalla RSS (cfr. doc. A).
Tale importo
è stato desunto dalla tabella TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello
di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2022, tenuto conto di una capacità
lavorativa residua del 100% in attività adeguate (cfr. doc. 154 e doc. A).
Il rappresentante dell’assicurato
ha contestato il reddito da invalido stabilito dall’amministrazione, ritenendo
che lo stesso andasse decurtato del 40% per ragioni mediche, come indicato dal
dr. __________ (doc. I).
Ora, tale aspetto – di natura
medica - è già stato affrontato e chiarito da questo Tribunale in precedenza
(cfr. consid. 2.3.5.), confermando la valutazione con la quale il medico __________
ha stabilito che l’assicurato presenti una capacità lavorativa residua del 100%
in attività adeguate. Non occorre quindi dilungarsi oltre sull’argomento.
Il patrocinatore ha, poi, ritenuto
che al reddito statistico da invalido andasse applicata una riduzione del 25%
per tenere conto della necessità di svolgere attività leggere e, soprattutto,
dell’età dell’assicurato, ormai prossimo al raggiungimento dell’età del
pensionamento (avendo 62 anni) (cfr. doc. I).
In sede di risposta di causa, l’istituto
assicuratore ha escluso che nel caso di specie possa essere applicata la
riduzione percentuale pretesa dal ricorrente, indicando che “l’impossibilità a
svolgere lavori pesanti non comporta necessariamente una riduzione dato che il
salario statistico del livello 1 comprende già un gran numero di attività
leggere” e che “i Tribunali hanno a innumerevoli riprese rifiutato di applicare
una riduzione per l’età”, aggiungendo che “con una recente sentenza
dell’1.3.2022 (8C_466/2021 destinata alla pubblicazione) il TF ha avuto modo di
ribadire che, per gli uomini che si trovano nella fascia fra i 50 e 64/65 anni,
l’età comporta piuttosto un aumento del livello retributivo nei posti di lavoro
senza funzioni quadro” (doc. III).
Chiamato ora
a pronunciarsi, il TCA non può che concordare con l’amministrazione.
Va qui
infatti ribadito che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati
che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza
9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio
posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire
tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più
frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero
difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede
giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella sentenza
9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.
Con giudizio
8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha rammentato che non è
necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in
considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
La più recente giurisprudenza
federale ha stabilito che il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già
tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In
altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni
funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono
essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene applicata
nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in
attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita doppia
deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con
riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del
10.
giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4;
8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares
Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide
selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49).
Occorre
inoltre ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della
capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella disamina
della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo
aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto
attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di una
capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni
personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e
9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti).
Nel caso di
specie, dalla documentazione medica agli atti emerge che, nonostante il danno
salute, l’assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo
o di rendimento, un’attività leggera dal profilo dell’impegno fisico da
svolgere a livello del piano orizzontale (cfr. supra, consid. 2.3.6.).
Secondo questo Tribunale, tenuto
conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il ricorrente
beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora
sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione non si giustifica
(in questo senso, si veda, ad esempio, la STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019
consid. 4.3.1.4, concernente un assicurato i cui limiti funzionali riguardavano
i movimenti ripetitivi del gomito destro e il trasporto di pesi superiori a 7
kg, precisato che quest’ultimo costituiva un valore massimo nel senso che il
trasporto di pesi, anche di minore entità, doveva alternarsi a periodi di
riposo per il braccio destro, la STF 8C_174/2019 consid. 5.2.2, riguardante
un’assicurata in grado di impiegare il suo arto superiore sinistro soltanto in
attività leggere e non ripetitive oppure la STCA 35.2019.73 del 22 gennaio 2020
consid. 2.4.6, concernente un assicurato, vittima di un infortunio all’arto
superiore dominante, che è stato ritenuto ancora in grado di svolgere, a tempo
pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa leggera, in cui
potesse evitare di sollevare/trasportare pesi superiori ai 5 kg e di svolgere
mansioni sopra il livello delle spalle). Da notare che, in base a quanto
risulta dagli atti medici, il qui ricorrente non può essere considerato alla
stregua di un individuo di fatto in grado di utilizzare un’unica mano/un unico
braccio [faktische Einhändigkeit/Einarmigkeit], situazione che, in base
alla giurisprudenza, avrebbe giustificato una riduzione sociale (cfr., ad
esempio, la STF 8C_383/2020 del 21 settembre 2020 consid. 4.2.2).
Il TCA non può, pertanto, procedere
a una riduzione percentuale per tenere conto del fatto che l’interessato non
possa più svolgere attività pesanti, come, invece, preteso dal suo
rappresentante (cfr., sul tema, STF 8C_765/2019 del 10 giugno 2020, nella quale
l’Alta Corte ha considerato non corretta la deduzione percentuale del 10%
riconosciuta dal TCA nel caso di un assicurato che presentava delle limitazioni
ad entrambe le spalle).
Quanto all’età avanzata dell’assicurato
- invocata dal rappresentante legale quale motivo principale giustificante una
riduzione percentuale, ritenendo “inverosimile, se non impossibile, che
nell’attuale mercato del lavoro e momento storico un sessantaduenne con un
danno alla salute possa trovare un nuovo impiego” (cfr. doc. I) - questo
Tribunale rileva che, in una recente sentenza 8C_716/2021 del 12 ottobre 2022
consid. 8.5, destinata alla pubblicazione, il Tribunale federale ha chiarito
che, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, alla luce
della norma di cui all’art. 28 cpv. 4 OAINF, occorre fare astrazione dall’età
avanzata della persona assicurata.
Stante ciò, una decurtazione del
reddito statistico da invalido non si giustifica neppure a tale titolo.
Sulla scorta
di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova
il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento
a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3),
questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale, l’CO 1 non
abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Tale
soluzione appare tanto più imprescindibile, alla luce della più recente
giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_730/2019 del 10 giugno 2020; 8C_765/2019
del 10 giugno 2020; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020).
Il "reddito da invalido"
ammonta, quindi, per il 2022, a fr. 69’741 così come opportunamente
stabilito dall’amministrazione in applicazione dei dati statistici di cui alle
RSS.
2.3.9
Il grado di invalidità del ricorrente
risulta, pertanto, nullo.
A ragione, dunque, l'CO 1 non ha
riconosciuto il diritto ad una rendita LAINF, non raggiungendo il grado
d’invalidità la soglia minima pensionabile del 10%. La decisione dell'CO 1 che
nega il diritto ad una rendita d’invalidità va, di conseguenza, confermata.
2.4
Entità dell’'indennità per
menomazione all’integrità.
2.4.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,
accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma
di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare
massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata
secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana
disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2
LAINF).
2.4.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i
presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una
menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà
tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o
mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere
fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze
personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della
menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza
ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del
torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque,
soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium
doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr.
Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna
1992, p. 121).
2.4.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di
lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente
ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta
conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U
362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi
citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale"
(cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono
indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga
gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un
organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità
fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità
va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase
OAINF).
Si prende in considerazione in modo
adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È
possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il
peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non
possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla
salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione
dell'indennità per
menomazione è, di principio,
esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno
è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI
1991.
U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.4.4
L’CO 1 ha allestito una serie di
tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura
amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.
STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre
1988.
nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui
esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.4.5
Nella concreta evenienza, basandosi
sulla valutazione del dr. __________ esposta nel referto del 2 maggio 2022
concernente la visita medica di chiusura del 27 aprile 2022 (cfr. doc. 138), l’CO
1, con la decisione del 20 giugno 2022 (doc. 159), poi confermata con la
decisione su opposizione qui impugnata (doc. A), ha riconosciuto all’assicurato
il diritto ad un’IMI del 15%.
Il rappresentante dell’assicurato ha
contestato la scelta dell’amministrazione, ritenendo che l’interessato abbia,
invece, diritto, oltre all’IMI del 15% già riconosciuta dal dr. __________, ad
un’IMI aggiuntiva del 5%, così come valutato dal dr. __________ nel referto del
13.
settembre 2022.
Al riguardo, il dr. __________ si è
così espresso:
"
La valutazione complessiva del danno all’integrità psicofisica del soggetto
risulta del 20% poiché oltre alla limitazione articolare il deficit di forza
dell’arto risulta moderato: 15% + 5%= 20%.” (Doc. E)
Invitato
dall’amministrazione a prendere posizione a proposito della documentazione
prodotta dall’insorgente, con apprezzamento medico del 30 settembre 2022 il dr.
__________ ha osservato quanto segue a proposito dell’entità dell’IMI:
" Valutazione
Si tratta di definire se la nuova
documentazione medica agli atti e nello specifico il rapporto medico del
13.09.2022
del dott. __________ e lo scritto dell’RA 1 del 16.09.2022
modificano il grado di percentuale IMI del 15% assegnato con apprezzamento
medico del 2.5.2022 per quanto attiene agli esiti dell’infortunio del
30.09.2019
alla spalla sinistra dell’assicurato; nello specifico il dott. __________,
nel suo breve rapporto medico del 13.09.2022, contesta l’assegnazione del 15%
di IMI ritenendola incongrua e richiedendo un ulteriore 5% di IMI a fronte del
deficit di forza della spalla sinistra.
Il signor RI 1 in data 30.09.2019
incorse in un infortunio alla spalla sinistra riportando una lussazione
acromion-claveare di III grado, lesione dei legamenti acromion-claveari,
lesione dei legamenti coraco-claveari ed una sospetta lesione SLAP. A causa dei
disturbi invalidanti fu programmato un intervento chirurgico alla spalla sinistra
nel marzo 2020, intervento che fu annullato. Per la risoluzione dei disturbi
ancora presenti fu riproposto un secondo intervento chirurgico dal dr. med. __________,
FMH in chirurgia ortopedica nel marzo 2022, intervento che l’assicurato rifiutò
optando per un trattamento conservativo. Durante la visita medico-assicurativa
presso l’agenzia CO 1 di __________ del 27.04.2022 si chiarirono i rischi ed i
benefici dell’intervento artroscopico proposto alla spalla sinistra dal dr.
med. __________ e nello specifico si palesò al sig. RI 1 che trovandoci a due
anni e mezzo di distanza dall’evento traumatico non si sarebbero potute offrire
sicure garanzie di riuscita circa il recupero completo del range articolare e
della forza della spalla sinistra ma che con buona probabilità ci sarebbe stato
un miglioramento della componente algico-disfunzionale.
Avendo l’assicurato optato per la sola
terapia conservativa fu considerata una stabilizzazione del caso clinico dal
punto di vista medico e sulla scorta dell’esame funzionale e dalla visione
della documentazione radiologica agli atti furono valutati i limiti funzionali
in un’attività confacente e contestualmente fu assegnata un’indennità per
menomazione all’integrità fisica del 15% in quanto durante la visita medica del
27.04.2022
fu riscontrato un movimento di flessione attiva della spalla destra
di M4+/5 ed alla spalla sinistra di M4/5, condizione quest’ultima di differenza
di forza solo residuale tra le due spalle onde si ritenne congruo confermare il
valore del 15% di IMI complessivo, valore assegnato in base alla tabella IMI
1.2
CO 1 in luogo ad una spalla mobile fino al livello dell’orizzontale; il
dott. __________ nel suo breve rapporto medico del 13.09.2022 contesta la
valutazione del 15% di IMI ritenendola incongrua e richiedendo un ulteriore 5%
di IMI a fronte del deficit di forza della spalla sinistra.
Attualmente, per la valutazione dei
gradienti di forza delle escursioni articolari, è convenzione utilizzare una
scala di valori della Medical Research Council (MRC), scala di valori che va da
0.
a 5 ove per i gradi identificati dal livello 0 al livello 3 si valuta la
misurazione della forza attraverso la sola osservazione dei movimenti o
attraverso il comportamento muscolare mentre si utilizza l’esecuzione di test
manuali muscolari contrastati dall’operatore per i gradi di intensità di
livello 4 e 5; i punteggi di attribuzione della forza che vanno da 0 a 5 sono
identificati con: 0. assenza di contrazione; 1. Accenno di contrazione
muscolare; 2. Movimento attivo eliminando la forza di gravità; 3. Movimento
attivo contro la forza di gravità; 4. Movimento attivo contro la forza di
gravità ed una resistenza; 5. Forza normale.
A causa dell’esecuzione manuale dei test
muscolari la scala risulta essere più attendibile per la misurazione della
forza dei distretti anatomici di spalla e gomito. Quando si applica questa
scala occorre tenere in considerazione che è pressoché impossibile isolare
l’azione muscolare di un singolo muscolo rispetto ai sinergici e che tra il
punteggio 3 e 4 vi è un ampio divario.
Nel caso specifico durante la
valutazione clinica della visita medico assicurativa del 27.04.2022 non fu
riscontrata nessuna ipotrofia deltoidea a sinistra ma fu valutato soltanto un
profilo anatomico dei cingoli omero scapolari asimmetrico con discinesia
scapolare sinistra di circa 1 cm ed una posizione della scapola tipo scapola
alata; nella misurazione delle circonferenze articolari degli arti superiori,
valori che indicano il grado di tono-trofismo dei muscoli dei distretti
anatomici esaminati, furono riscontrati alle braccia un valore di 28 cm a
sinistra e 28.8 cm a destra mentre agli avambracci fu misurato 25.8 cm a
sinistra e 26 cm a destra, misurazioni quindi molto simili.
Considerando che il valore della forza
muscolare sprigionata dalle spalle è espressione direttamente proporzionale del
grado di tono-trofismo della muscolatura deltoidea e delle braccia, non
riscontrando una considerevole differenza delle circonferenze tra la
muscolatura delle due spalle e braccia, appare intuitivo dedurre l’assenza di
una marcata differenza di forza tra i due distretti anatomici esaminati;
inoltre, nei pazienti con debolezza della muscolatura deltoidea della spalla
vengono usati i muscoli accessori per inclinare il tronco ed il collo lontani
dal deltoide debole poiché i pazienti vogliono evitare che l’esaminatore superi
la loro debolezza oppure il girare il tronco per muovere le braccia indica una
debolezza del cingolo scapolare, condizioni quest’ultime che non furono rilevate
durante la visita clinica del 27.04.2022 oltre al fatto che un’ipostenia poteva
essere rilevata anche da una diminuita oscillazione del braccio durante la
deambulazione, dalla tendenza alla pronazione dell’arto superiore esteso, dalla
riduzione dell’uso spontaneo dell’arto, dal rallentamento dei movimenti rapidi
alternati o dall’impaccio nei movimenti, tutti sintomi neanche riscontrati
durante la valutazione clinica del 27.04.2022 e neppure identificati dal dr. __________.
Nel caso del signor RI 1 sia i movimenti
attivi contro resistenza di abduzione, flessione, rotazione esterna e rotazione
interna della spalla sinistra non determinarono meccanismi di compenso
particolarmente intensi rispetto all’arto controlaterale; questo dato unito
alla mancanza di una differenza tra i gradienti di forza rilevati alle spalle
durante la visita del 27.04.2022 e ad una quasi similitudine dei valori delle
circonferenze dei ventri muscolari degli arti superiori portò
all’individuazione di un grado di deficit di forza della spalla sinistra
rispetto alla destra solo residuale tale da poter includere tale gap
all’interno del valore percentuale del 15% assegnato secondo la tabella 1.2 CO
1.
A riprova della correttezza di tale valutazione vi è anche lo scritto dello
stesso dott. __________ il quale all’interno del suo rapporto medico del 13.09.2022
certificò una diminuzione dell’intensità del gradiente di forza della spalla
sinistra del signor RI 1 solo di grado moderato, ove nel rapporto medico del
13.09.2022
fu riportato testualmente: “oltre alla limitazione articolare il
deficit di forza dell’arto risulta moderato”. Infine, c’è da considerare la
costatazione che il dott. __________ non chiarì mai le motivazioni scientifiche
alla base della sua richiesta.
In ragione di tali motivazioni appare
congruo considerare il deficit di forza moderato della spalla sinistra
assimilabile all’interno del grado del 15% di IMI assegnato con apprezzamento
medico del 02.05.2022.
Risposte alle domande
Trovandoci di fronte ad una diminuzione
della forza della spalla sinistra residuale rispetto alla spalla destra anche
per ammissione dello stesso medico curante dell’assicurato, dott. __________,
che riscontrò un deficit di forza muscolare di grado moderato, non essendo
stati riscontrati durante la visita medico assicurativa del 27.04.2022
un’ipotrofia deltoidea, meccanismi di compenso per ipostenia del cingolo
omeroscapolare sinistro, avendo misurato circonferenze articolari e muscolari
agli arti superiori quasi simmetriche, si ritiene che la nuova documentazione
medica agli atti e nello specifico il rapporto medico del 13.09.2022 del dott. __________
e lo scritto dell’RA 1 del 16.09.2022 non modificano il grado di percentuale
IMI del 15% assegnato con apprezzamento medico del 02.05.2022 per quanto attiene
gli esiti dell’infortunio del 30.09.2019 alla spalla sinistra dell’assicurato e
contestualmente non può essere condivisa la richiesta avanzata dal dott. __________
circa l’assegnazione di un ulteriore 5% di IMI.” (Doc. III/1)
In corso di causa, l’insorgente ha
trasmesso al TCA un ulteriore referto del dott. __________, datato 7 ottobre
2022, del seguente tenore:
"
Come già indicato nei precedenti accertamenti medicolegali, in data
27.07.2022
e 14.09.2022, riscontriamo che persistono gravi limitazioni articolari
della spalla sinistra con rilevante deficit di forza dell’arto stesso, per cui
risulta impossibile lo svolgimento di manovre e di mobilità funzionale utile
con arto esteso al di sopra del piano della spalla in considerazione
dell’ipotrofia deltoidea con meccanismi di compenso del cingolo scapolo-omerale
di sinistra.
Tali rilevanti deficit funzionali
determinano una riduzione del danno alla integrità fisica del soggetto che, a
nostro giudizio, risulta equamente quantificabile nella misura del 20% (venti
per cento) in considerazione del rilevante deficit funzionale della spalla e
della diminuzione della forza dell’arto stesso.
Le limitazioni articolari e funzionali
della spalla determinano una minor capacità di esecuzione di movimentazione e
comportano un deficit muscolare dell’arto con limitazione dei movimenti e
conseguentemente anche della forza muscolare.
Si ribadisce, in conclusione, che la
menomazione e quindi il danno all’integrità del soggetto debba essere
quantificato correttamente nella misura del 20% (venti per cento).” (Doc. F)
2.4.6
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA
ritiene non sussistere motivo alcuno che permetta di scostarsi da quanto deciso
dall'CO 1.
In effetti, a fronte di una questione
squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale,
l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di
constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende
dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico
della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF
115.
V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI
2000.
U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata
dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40 s.), questo Tribunale ritiene di
poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione enunciata dal
dr. Bianco, specialista che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina
assicurativa e infortunistica.
Il dr. __________ ha, difatti, in maniera esaustiva e ben motivata esposto le
ragioni per le quali, contrariamente a quanto preteso dal dr. __________, appare
congruo considerare che il deficit di forza moderato della spalla sinistra sia
già stato opportunamente valutato e ricompreso nel grado del 15% di IMI già assegnato
con apprezzamento medico del 2 maggio 2022 (cfr. doc. III/1).
Il TCA reputa che la valutazione medica
del dr. __________, confermata e debitamente motivata nell’apprezzamento del 30
settembre 2022, appaia convincente e condivisibile, motivo per quale non vi è ragione
per distanziarsene.
In
conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella
misura in cui all’insorgente è stata assegnata un'IMI del 15%.
2.5
L’art. 61
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data
1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 16
settembre 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di
una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto
di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022
del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF
9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti