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Decisione

35.2022.68

Stabilizzazione dello stato di salute con particolare riferimento alle sedute di fisioterapia

28 novembre 2022Italiano33 min

del referto peritale 29 settembre 2021 (doc. 140 incarto LAINF) del dr. med. __________

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2022.68

PC/DC/sc

Lugano

28 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 settembre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 19 agosto 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata il __________ 1981,

attiva dal 1° aprile 2016 a tempo pieno in qualità di “barista” presso la __________

- e, perciò, assicurata contro gli infortuni presso la CO 1 (di seguito: CO 1) -

in data 26 luglio 2018, verso le ore 12:30, mentre era presso il __________ per

un servizio di catering “e stavo allestendo la sala, stavo trasportando un

tavolo quando sono scivolata, scivolando sono arrivata sul pavimento in

spaccata”, riportando un trauma contusivo del coccige e uno stiramen-to/strappo

muscolare della loggia posteriore della coscia sinistra (doc. 1, 2, 7, 8 e 16

incarto LAINF).

Una MRI dell’anca sinistra del 31 luglio 2018 ha messo in evidenza una “lesione

distrattiva mio-tendinea prossimale del semimembranoso con lesione parziale del

tratto prossimale del tendine ed ematoma para-fasciale (3 mm)”

rispettivamente delle “lesioni muscolari distrattive minori dei muscoli

adduttori lungo, breve e grande e del gracile” (doc. 15 incarto LAINF).

A causa della persistenza della sintomatologia dolorosa, RI 1 si è sottoposta a

diverse indagini e visite specialistiche come anche a infiltrazioni e regolari

sedute di fisioterapia.

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

In data 28 marzo 2019 l’assicurata ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI

per adulti giustificata da soli postumi infortunistici (doc. 61 incarto LAINF).

1.2. Dopo avere acquisito agli atti il

rapporto del 24 maggio 2019 relativo alla visita di medesima data del medico

fiduciario, dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia (giusta il quale “Ritengo che la soluzione definitiva per

quanto riguarda l’incapacità lavorativa sarebbe il cambio di lavoro per un

lavoro più leggero che permetterebbe alla paziente di lavorare al 100%

mantenendo i disturbi in modo accettabile”: cfr. doc. 75 incarto LAINF), con

decisione formale del 1° ottobre 2019 (doc. 93 incarto LAINF) l’amministrazione

ha sospeso il versamento dell’indennità giornaliera a contare dal 30 settembre

2019, in quanto dal raffronto dei redditi non risultava alcuna perdita di

capacità di guadagno e, pertanto, “non sussiste più il diritto all’indennità

giornaliera a favore dell’assicurata”, in applicazione dell’art. 6 seconda

frase LPGA (doc. 93, pag. 2 incarto LAINF). Nella medesima occasione

l’amministrazione ha pure puntualizzato che “Le spese di cura non sono

contemplate nel presente provvedimento, che verte esclusivamente sulle

prestazioni in contanti.” (doc. 93, pag. 2 incarto LAINF).

Questa decisione è cresciuta - incontestata - in giudicato.

1.3. In ambito AI il 7 ottobre 2019 RI 1

ha iniziato una riformazione professionale quale “assistente del personale”,

conclusasi con successo il 31 maggio 2021 e, per il periodo dal 1° giugno al 30

novembre 2021, ha pure beneficiato di un assegno per il periodo di introduzione

sul nuovo posto di lavoro (doc. 156 incarto LAINF).

1.4. Nel frattempo, a causa della

persistenza della sintomatologia dolorosa, RI 1 ha continuato a sottoporsi a

diverse indagini e visite specialistiche come anche a regolari sedute di

fisioterapia.

1.5. Il 25 agosto 2021 la CO 1, allo

scopo di definire il proprio ulteriore obbligo a prestazioni, ha conferito,

conformemente ai dettami dell’art. 44 LPGA, un incarico al dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia, traumatologia e chirurgia ricostruttiva, di

eseguire una perizia medica (doc. 133 e 134 incarto LAINF).

1.6. Dopo avere ricevuto il referto

peritale del 29 settembre 2021 (doc. 140 incarto LAINF), con decisione del 10

novembre 2021 (doc. 144 incarto LAINF), la CO 1 ha statuito quanto segue:

" (…) ritorniamo

nel merito della pratica di cui sopra, avendo ricevuto il rapporto peritale del

dr. __________, che alleghiamo alla presente.

Nel merito del suo diritto alle prestazioni ai sensi della Legge

federale sull'assicurazione-infortuni obbligatoria (LAINF), prendiamo posizione

come segue:

In data 26 luglio 2018, mentre stava trasportando un tavolo sul

posto di lavoro, scivolando cadeva sul pavimento in spaccata. Le prestazioni in

natura (spese di cura medica) ed in contanti (indennità giornaliera) sono state

corrisposte da parte nostra. In data 07 ottobre 2019 ha avuto inizio la

riformazione professionale a carico dell'Ufficio AI. Apprendiamo ora dalla

lettura della perizia che la medesima è giunta a termine e che lei attualmente

lavora a tempo pieno. Queste indicazioni non ci sono state fornite né da parte

sua né tantomeno dall'Ufficio AI.

La valutazione peritale cui ha proceduto il dr. __________ consente d'ammettere

che la situazione alla gamba ed all'anca sinistra si è stabilizzata e, nessuna

cura medica ulteriore può più apportare un sensibile miglioramento dello stato

di salute. Poniamo la limitazione delle prestazioni in natura complessive al 31

ottobre 2021. Urge precisare che le ulteriori misure mediche proposte dal

perito sono di carattere palliativo (e non curativo) e, come tali, a carico

dell'assicuratore-malattia, al quale vorrà rivolgersi in caso di bisogno. Si

ricorda peraltro che l'esigibilità della fisioterapia si era già estinta a suo

tempo.

Non appena disporremo della decisione finale dell'Ufficio Al, che ci legge in

copia, verificheremo un eventuale diritto alla rendita a suo favore.

(…).

Nel caso in esame, il perito conclude con una menomazione dell'integrità del 15

%, per quanto riguarda l'emibacino e la gamba, funzionalmente paragonabili ad

una coxartrosi di modica entità. Da qui, la seguente somma in capitale a suo

favore. (…)”

1.7. A seguito dell’opposizione

cautelare interposta il 24 novembre 2021 (doc. 146 incarto LAINF) e completata

il 7 febbraio 2022 (doc. 162 incarto LAINF) dall’avv. RA 1 per conto

dell’assicurata, in data 19 agosto 2022 (doc. 182 incarto LAINF),

l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione,

puntualizzando che “si ritiene corretta la decisione formale di CO 1 del 7

novembre 2021 secondo la quale le prestazioni LAINF sono dovute solo fino al 31

ottobre 2021”.

1.8. Con tempestivo ricorso del 21

settembre 2022 RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1 ha postulato

l’annullamento della decisione e, in via principale, il riconoscimento della

presa a carico delle spese di cura medica necessarie al mantenimento della

capacità di guadagno della sua cliente fino e oltre il 31.10.2021

rispettivamente, in via subordinata, il rinvio degli atti alla CO 1 “per

nuova valutazione e decisione in merito alla presa a carico delle cure mediche

fino e oltre il 31.10.2021” (cfr. doc. I, pag. 9 e 10).

Il patrocinatore dell’insorgente contesta l’operato della CO 1, in particolare puntualizzando

che “Lo stato di salute della signora RI 1 domanda di tutta evidenza e,

l'insieme degli atti medici lo comprovano, il mantenimento e il proseguimento

regolare delle cure mediche in atto per evitare un peggioramento del suo stato

di salute inteso l'aumento delle algie e delle limitazioni funzionali e

permettertele così di proseguire la sua attività lavorativa e mantenere la sua

capacità di guadagno. (…).Si ribadisce dunque ancora una volta come sia

sorprendente che anche a fronte delle chiare indicazioni del dr. __________,

perito di CO 1, l'assicurazione abbia inteso che le cure da lui indicate come

indispensabili (già solo per stare in piedi e camminare), fossero

"solo" delle cure palliative non a carico della Lainf, allorquando di

tutta evidenza non si tratta di "semplici" cure di benessere ma di

cure essenziali a mantenere la mobilità e a gestire il dolore permettendo così

alla signora RI 1 di proseguire la sua attività lavorativa che in assenza delle

stesse verrebbe indubbiamente ad essere sensibilmente compromessa.” (cfr.

doc. I, pag. 6). Secondo l’avvocato RA 1, inoltre, contrariamente a quanto

ritenuto dalla CO 1, nel caso di specie, troverebbe applicazione l’art. 21 cpv.

1 lett. c LAINF, in quanto “con decisione del 1.10.2019, CO 1 si era

determinata in merito alla al diritto della signora RI 1 a una rendita

d'invalidità Lainf, in assenza di scapito economico la stessa era stata negata.

(…). A parere dello scrivente, nella fattispecie il fatto che la signora RI 1

non sia stata posta al beneficio di una rendita d'invalidità non esclude che

l'assicuratore Lainf prenda a carico i trattamenti ancora necessari al

mantenimento della sua capacità di guadagno residua. (..). Nel caso di specie

la prosecuzione delle cure mediche - benché si tratti di una problematica a

dire degli specialisti ormai cronica - potrebbe ancora comportare un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute della ricorrente anche se la stessa ha

già ripreso in misura completa un'attività professionale. (…). Ora, nel caso

della signora RI 1, indiscusso ch'ella necessita di ulteriori cure mediche allo

scopo di mantenere la sua capacità di guadagno residua e che i trattamenti

richiesti sono, oltre che necessari, proporzionati allo scopo, adeguati,

economici e scientificamente riconosciuti.” (cfr. doc. I, pag. 7;

n.d.r.: il grassetto non è della redattrice). Infine l’avvocato RA 1 precisa

che fino al 31 ottobre 2021 restano “diverse fatture di fisioterapia non

pagate - dal 25.06.2020 al 24.08.2020 e dal 17.05.2021 al 27.07.2021 - che

devono restare a carico di CO 1 ai sensi della decisione su opposizione del

19.8.22 ma a tutt’oggi rifiutate. A titolo abbondanziale prima della vista

peritale presso il dr. __________ in data 17.09.2021 e, dunque, prima di avere

un quadro clinico acclarato, un rifiuto di CO 1 della presa a carico delle cure

mediche non sarebbe stato comunque ammissibile.” (doc. I, pag. 8). Degli

ulteriori argomenti si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

Da ultimo, l’avvocato postula che la sua assistita sia posta al beneficio

dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (cfr. doc. I, pag. 9 e

10).

1.9. In data 12 ottobre 2022 (doc. IV)

il rappresentante legale ha trasmesso al TCA certificato municipale per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria, debitamente compilato e vidimato,

corredato della relativa documentazione (doc. IV-1).

1.10. Nella risposta del 12 ottobre 2022

(doc. V), la CO 1 ha postu-lato la reiezione del ricorso, puntualizzando, in

particolare, quanto segue:

" Ad 1-16

Qui basta ricordare che CO 1 si è basata sulla perizia del dr. __________,

secondo la quale le cure mediche erano di carattere palliativo. Ed è inoltre un

dato incontestato il fatto che la ricorrente svolga a tempo pieno un'attività

confacente. Probabilmente alla ricorrente sfugge che è un suo obbligo quello di

ridurre il danno. Tra l'altro, la decisone di CO 1, emanata nel 2019, la quale

riconosceva alla ricorrente la piena capacità lavorativa, è cresciuta in

giudicato.

Ad 17-20 Le cure mediche non sono più a carico di CO 1, poiché

come lo stesso dr. __________ affermava, non ci si può aspettare più alcun

miglioramento. Inoltre, la ricorrente, ossia il suo rappresentante legale

avevano sempre detto che avrebbero inviato a CO 1 il rapporto medico del dr. __________,

rapporto che non è mai pervenuto, come nessun altro rapporto medico che si

fosse confrontato con il rapporto del dr. __________ e che ne avesse messo in

discussione dal punto di vista medico-scientifico le conclusioni.”

1.11. In sede di replica del 15 novembre

2022 il rappresentante legale si è riconfermato nelle proprie tesi e domande

con argomen-tazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di

diritto (doc. IX) In particolare, ribadendo più volte che la sua cliente

necessita di cure mediche per preservare il proprio stato di salute ed evitarne

un rapido peggioramento rispettivamente puntualizzando che “quello che la CO

1 sembra inoltre dimenticare è che in veste di assicuratore LAINF, sarà

responsabile del peggioramento dello stato di salute dell’assicurata così come

del conseguente danno economico” (cfr. doc. IX pag. 4) rispettivamente che

“fa valere un suo legittimo diritto alla copertura delle spese di cura che

le permetterebbero di continuare a ridurre il danno, peraltro proprio a

vantaggio di CO 1, che in caso sopraggiungesse un’inabilità lavorativa sarebbe

chiamata a rispondere trattandosi di tutte evidenza di conseguenze causali

all’infortunio (ex art. 11 OAINF)” (cfr. doc. IX, pag. 5). A suffragio

delle proprie argomentazioni l’avv. RA 1 produce un “rapporto di fisioterapia”

(non firmato) del 14 novembre 2022 (doc. B).

considerato in diritto

2.1. Oggetto della lite è la questione

di sapere se l’assicuratore con-venuto era legittimato a negare a far tempo dal

1° novembre 2021 ulteriori prestazioni di cura oppure no.

Parimenti contestato il mancato rimborso delle spese di cura mediche per alcuni

trattamenti di fisioterapia a cui si è sottoposta l’assicurata prima del 30

ottobre 2021 da parte della CO 1.

Non è, invece, contestata, ed esula quindi dalla presente vertenza, l’IMI

assegnata.

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.3. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa qualora

dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della

salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento

insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni

di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di

alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti

stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e

l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti

un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere

assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se

l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso,

spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il

trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi

menzionati).

L’Alta Corte ha inoltre stabilito

che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1

LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del

ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e

riferimenti).

In una sentenza 8C_614/2019 del

29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la giurisprudenza di cui

alla DTF 134 V 109, nel senso che quello dell’atteso aumento o ripristino della

capacità lavorativa, non rappresenta un criterio di valutazione esclusivo. La

prosecuzione della cura medica - in quella fattispecie, si era trattato di un

intervento chirurgico volto a eliminare il dito “a scatto” - può ancora

comportare un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, anche se la

persona assicurata ha già ripreso in misura completa la sua precedente attività

professionale.

(cfr. STCA 35.2021.8 dell’8 luglio 2021, consid. 2.2 e STCA 35.2022.2 del 30

marzo 2022, consid. 2.3).

2.4. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Nella DTF 135 V 465, l’Alta Corte

ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del

2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1°

febbraio 2021, consid. 2.2.4; STCA 35.2021.57 del 20 settembre 2021, consid.

2.8; STCA 35.2021.75, consid. 2.4.6).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.5. Nella concreta evenienza, dalla

decisione formale del 10 novembre 2021 e da quella, impugnata, che l’ha

confermata del 19 agosto 2022, si evince che l’amministrazione ha fondato la

decisione d’interrompere il riconoscimento delle prestazioni di cura sulla base

del referto peritale 29 settembre 2021 (doc. 140 incarto LAINF) del dr. med. __________

(cfr. doc. 144, pag. 1 rispettivamente doc. 182, pag. 4 incarto LAINF). Dopo

aver sottolineato come lo specialista in questione aveva dichiarato ormai

stabilizzato lo stato di salute infortunistico, nel senso che “nessuna cura

ulteriore può più apportare un sensibile miglioramento dello stato di salute”

(doc. 144, pag. 1 incarto LAINF) rispettivamente “non vi era da aspettarsi

alcun miglioramento dello stato di salute” (doc. 182, pag. 6 incarto

LAINF), l’assicuratore convenuto ha indicato che “ulteriori misure mediche

proposte dal perito sono di carattere palliativo (e non curativo) e, come tali,

a carico dell'assicuratore-malattia, al quale vorrà rivolgersi in caso di

bisogno. Si ricorda peraltro che l'esigibilità della fisioterapia si era già

estinta a suo tempo.” (doc. 144, pag. 1 incarto LAINF) rispettivamente che

“le misure mediche erano di carattere palliativo e non curativo” (doc.

182, pag. 6 incarto LAINF). L’istituto ha quindi sospeso le prestazioni di cura

medica al 31 ottobre 2021 (doc. 144, pag. 1 e doc. 182, pag. 6 incarto LAINF).

2.6. Chiamato ora a pronunciarsi in

merito alla sospensione del diritto alle prestazioni sanitarie al 31 ottobre

2021, il TCA rileva che l’istituto resistente l’ha decisa in ragione della

stabilizzazione dello stato di salute infortunistico ex art. 19 cpv. 1 LAINF.

A questo proposito il TCA constata che a margine della consulta-zione del 7

maggio 2021 (cfr. doc. 136 incarto LAINF) - a distanza di quasi tre anni

dall’infortunio e dopo che l’assicurata, a causa persistenza della

sintomatologia dolorosa, si è sottoposta a diverse indagini e visite

specialistiche come anche a infiltrazioni e regolari sedute di fisioterapia

(ambulatoriale) - il Viceprimario dell’ambulatorio di traumatologia e ortopedia

dell’Ospedale __________ di __________ a __________ (dr. med. __________) ha

indicato quanto segue: “paziente che ho inviato, per escludere un problema

lombare irradiante, in neurochirurgia. Non hanno notato al momento dei segni

neurologici tali da dover prendere in considerazione un trattamento

neurochirurgico come chiaramente da parte mia non vi è nessuna indicazione

ortopedica per questi dolori che la paziente avverte, onestamente non ben

chiari. Ora mi riferisce un dolore in fossa iliaca destra, che alla palpazione è

dolente, non ha fatto una valutazione ginecologica e gli ho consigliato di

andare a fare un controllo appunto dal proprio ginecologo. Si potrebbe

escludere una problematica anche di ernia crurale a destra, e da ultimo non ti

nascondo che invierei la paziente a Dr. __________ che mi legge in copia, per

valutare dal punto di vista generale e fisiatrico, le possibilità di

trattamento conservativo e di impostare un’adeguata fisioterapia in tal senso.

Non prevedo al momento ulteriori controlli presso la, mia consultazione.”

(cfr. doc. 136 incarto LAINF).

Dal referto peritale del 27 settembre

2021 (doc. 140 incarto LAINF) si evince che il dr. med. __________ ha risposto negativa-mente

alla domanda se da un’ulteriore cura medica ci si potesse ancora aspettare un

notevole miglioramento dello stato di salute. Egli ha pure indicato che, per

preservare lo stato di salute attuale, l’assicurata aveva ancora bisogno di

assumere medicamenti antinfiammatori e analgesici rispettivamente di cure in

piscina per almeno 2 anni (doc. 140, pag. 16 incarto LAINF).

Dal “rapporto di fisioterapia”

(non firmato) del 14 novembre 2022 (doc. B), versato agli atti in questa sede

dall’avv. RA 1, si evince inoltre quanto segue: “(…) Ho in terapia la

paziente da gennaio 2019, a causa dell’infortunio del 26.07.2018. Vedo la

paziente una volta alla settimana, prima della seduta presenta spesso una

zoppia, l’arto inferiore sinistro edematoso, inoltre riferisce dolore a: basso

ventre, gluteo sinistro, coscia sinistra, pesantezza al piede. La

sintomatologia ed il gonfiore si riducono fortemente dopo la terapia, per tornare

punto a capo la settimana successiva. I dolori aumentato ogni qualvolta fa

qualcosa oltre la solita vita quotidiana come per esempio una passeggiatina,

aiutare il padre nell’orto, eccetera. (…). Confermo al 100% che tutta la

situazione odierna sia dovuta all’infortunio, e che la paziente non ha avuto nessuna

ricaduta, ma che la situazione, purtroppo non bella, sia ormai stabile da tempo”

(cfr. doc. B).

Alla luce della documentazione medica appena esposta (in particolare, da quanto

attestato dal dr. med. __________ e di quanto emerge dal referto peritale del

dr. med. __________) - ribadito che, secondo la giurisprudenza federale, la

questione della stabilizzazione va valutata in maniera prospettica,

ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state interrotte (dunque, in

casu, nel mese di novembre 2021) - occorre ritenere dimostrato che al

più tardi al momento in cui l’amministrazione ha posto termine alle

prestazioni sanitarie, non vi erano più misure terapeutiche atte, con

verosimiglianza preponderante, a migliorare notevolmente le condizioni

di salute infortunistiche dell’insorgente.

Questa Corte condivide la

conclusione dell’Istituto assicuratore secondo cui, in data 1° novembre 2021,

lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1

LAINF e della relativa giurisprudenza.

Del resto, anche dal “rapporto di fisioterapia” (non firmato) del 14 novembre

2022 emerge che la “la situazione (…) sia ormai stabile da tempo” (doc.

B).

Il TCA non ignora che il patrocinatore dell’assicurata (da ultimo, anche nella

replica del 15 novembre 2022: doc. IX) ha, più volte indicato, che la sua

cliente necessita di cure mediche per preservare il proprio stato di salute ed

evitarne un rapido peggioramento (cfr., ad es., pag. 4: “Per poter mantenere

la capacità lavorativa (…) deve continuare proseguire con dei trattamenti ad

hoc per mantenere più a lungo possibile lo stato di salute attuale e ritardare

l’ineluttabile degrado del suo stato di salute che senza questo supporti

terapeutici imporrà a medio termine la riduzione del tempo di lavoro”

rispettivamente pag. 6: “Lo stato di salute della signora RI 1 domanda (…)

il mantenimento e il proseguimento regolare delle cure mediche in atto per

evitare un peggioramento del suo stato di salute inteso l’aumento delle algie e

delle limitazioni funzionali e permetterle così di proseguire la sua attività

lavorativa e mantenere la sua capacità di guadagno”).

Tuttavia la circostanza che, al 1° novembre 2021, l’insorgente di misure conservative

(in particolare, di fisioterapia e/o medica-menti anti-infiammatori o

analgesici) volte a evitare un aggrava-mento dei disturbi denunciati (dolori

e/o limitazioni funzionali) è irrilevante. Decisivo ai fini del giudizio è soltanto

che a quel momento lo stato di salute dell’assicurata riconducibile al danno

infortunistico non poteva più essere sensibilmente migliorato grazie ad

ulteriori terapie.

A questo proposito giova qui infatti ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata

del TF, “Dass der Versicherte von weiterer Physiotherapie profitieren kann,

genügt im Übrigen praxisgemäss nicht, um den Fallabschluss hinauszuzögern

(Urteil 8C_39/2018 vom 11. Juli 2018 E. 5.1 mit Hinweis). Ärztliche

Verlaufskontrollen, die Einnahme von Medikamenten sowie manualtherapeutische

Behandlungen gelten ebenfalls nicht als kontinuierliche, mit einer gewissen

Considerandi

Planmässigkeit auf eine namhafte Verbesserung des Gesundheitszustandes

gerichtete ärztliche Behandlung im Sinne der Rechtsprechung (Urteil 8C_306/2016

vom 22. September 2016 E. 5.3 mit Hinweis)” (cfr. STF 8C_674/2019 del 3 dicembre 2019, consid. 4.3). In

particolare, per quanto concerne la fisioterapia, cfr. anche STF 8C_93/2022 del

19.

ottobre 2022, consid. 4.2, 8C_682/2021 del 13 aprile 2022, consid. 5.3.2,

8C_604/2021 del 25 gennaio 2022, 8C_736/2017 del 20 agosto 2018, consid. 4.1,

8C_103 e 131/2018 del 25 luglio 2018, consid. 6.4 e la 8C_39/2018 dell’11

luglio 2018, consid. 5.1; cfr. pure per un caso in cui il Tribunale federale ha

stabilito che dal proseguimento di sedute settimanali di fisioterapia, i cui

costi erano stati assunti dall’assicuratore per più di 27 anni, non vi era da

attendersi un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato la STF

8C_50/2018 del 20 luglio 2018 consid. 2.2).

Sempre per quanto concerne la fisioterapia, cfr., a livello cantonale, tra le

tante, STCA 35.2019.44 del 12 giugno 2019, consid. 2.3.2; STCA 35.2021.75 del 31

gennaio 2022, consid. 2.3.2; STCA 35.2021.81 del 7 febbraio 2022, consid. 2.3.3

e STCA 35.2021.97 del 21 marzo 2022 consid. 2.3.5). Il TCA segnala pure di

avere deciso allo stesso modo anche nel recente caso di un assicurato che

necessitava di regolari sedute di fisioterapia per mantenere lo stato di

salute, pena un peggioramento della problematica all’arto superiore destro con

aumento dei disturbi (cfr. STCA 35.2021.97 del 21 marzo 2022, consid. 2.3.5).

In conclusione il TCA non ritiene dunque dimostrato, con il grado di

verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. DTF 125 V 195

consid. 2 e riferimenti), che al più tardi al momento in cui

l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni di corta durata, vi fossero

ancora delle misure terapeutiche suscettibili di migliorare sensibilmente le

condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente.

La decisione su opposizione

impugnata nella misura in cui sancisce che al 1° novembre 2021, lo stato di

salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF va,

dunque, confermata.

Pertanto, data la stabilizzazione

delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore LAINF convenuto era

dunque legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata, segna-tamente

di cura medica (in particolare, per i trattamenti di fisioterapia e/o per i

medicamenti anti-infiammatori o analgesici).

2.7

Per quanto concerne la questione

relativa al mancato rimborso delle spese di cura mediche per alcuni trattamenti

di fisioterapia a cui si è sottoposta l’assicurata prima del 30 ottobre 2021 da

parte della CO 1, il TCA rileva quanto segue.

Dalle tavole processuali emerge che la CO 1 ha riconosciuto “a singhiozzo” le

sedute di fisioterapia all’assicurata. In particolare, dopo avere assunto

svariate sedute di fisioterapia, in data 10 settembre 2019 l’istituto

assicuratore ha comunicato all’allora patrocinatore dell’assicurata, avv. __________

- che nel frattempo si era opposto alla sospensione delle indennità giornaliere

al 30 settembre 2019 (doc. 80 incarto LAINF) - quanto segue: “(…) La

fisioterapia, peraltro non si giustifica più, in quanto ha valore oramai

prettamente palliativo. (…)” (cfr. doc. 84 incarto LAINF). Su richiesta

dell’avv. __________ (doc. 88 incarto), con decisione dell’1° ottobre 2019

(cresciuta - incontestata - in giudicato) la CO 1 ha posto termine alle

indennità giornaliere al 30 settembre 2019, puntualizzando che “Le spese di

cura non sono contemplate nel presente provvedimento” (cfr. doc. 93 incarto

LAINF). In data 23 novembre 2020 la CO 1 ha nuovamente assunto i costi delle

sedute di fisioterapia (cfr. doc. 116 incarto LAINF). In data 6 agosto 2021 la CO

1.

ha assunto i costi delle sedute di fisioterapia, puntualizzando alla

fisioterapista quanto segue: “(…) non assumeremo più le spese delle cure di

fisioterapia, la cui esigibilità ai sensi della LAINF non è più data da tempo.

Il rappresentante legale fu informato già nel 2019 di questa condizione.

Eccezionalmente sono state saldate diverse fatture dal 2020 ad oggi. Tuttavia,

ulteriori fatture saranno sistematicamente retrocesse. La invitiamo a

rivolgersi direttamente all’assicurazione malattia dell’assicurata. (…)”

(cfr. doc. 130 incarto LAINF). In medesima data l’istituto assicuratore ha pure

comunicato al medico di famiglia dell’assicurata quanto segue: “(…).

Favorisca prendere atto che siamo costretti a sospendere le garanzie per la

fisioterapia, a cui esigibilità ai sensi della legge non appare più data.

Questa condizione era già stata espressa nell’autunno 2019. Eccezionalmente, ne

abbiamo assunto i costi fino a recente data. Cure palliative, non intese ad

apportare un sensibile miglioramento, non possono essere assunte

dall’assicuratore LAINF. (…).” (doc. 129 incarto LAINF).

Dalla “notizia telefonica” del 5 aprile 2022 della collaboratrice della CO

1.

emerge, infine, quanto segue: “Ho contattato la () fisioterapista, per

fornirle chiarimenti in merito alle fatture non pagate o rifiutate da CO 1 per

il caso in oggetto. Le riferisco che la situazione è invariata sostanzialmente

dalla lettera inviatale nell’agosto 2021 dove le era stata rifiutata la

garanzia. Già dal settembre 2019 le sedute non entravano più in linea di conto

e eccezionalmente ne sono state pagate alcune. Lo stato della pratica dunque ad

oggi è che ciò che è stato pagato, resta pagato, ma non ci assumeremo più i

costi delle sedute di fisioterapia. (…)” (cfr. doc. 166 incarto LAINF).

Un tale modo di procedere non può qui essere tutelato. Infatti, data la

stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche dell’assicurata al

31.

ottobre 2021 e considerato pure il referto peritale 29 settembre 2021 del

dr. med. __________ (cfr. consid. 2.6), la CO 1 è tenuta ad assumersi le spese

di cura mediche per tutti i trattamenti di fisioterapia a cui si è sottoposta

l’assicurata prima del 30 ottobre 2021, inclusi quelli di cui ha rifiutato a

tutt’oggi il rimborso.

2.8

Per quanto concerne il diritto ad

ulteriori misure terapeutiche a decorrere dal 1° novembre 2021, il TCA rileva

che esse possono essere assunte solo alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF

e

soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita (n.d.r.:

il corsivo è della redattrice); se ciò non è il caso spetta all’assicurazione

contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF

8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati; cfr., tra le tante,

STCA 35.2020.67 dell’8 marzo 2021, consid. 2.3.1).

A questo riguardo il TCA rileva che, data la stabilizzazione delle condizioni

di salute infortunistiche, l’assicuratore LAINF è pure legittimato a valutare

il diritto alle prestazioni di lunga durata (in particolare, ad una rendita

d’invalidità LAINF) a decorrere da 1° novembre 2021.

Il 16 febbraio 2022 la CO 1 ha comunicato all’avv. RA 1, quanto segue: “Per

quanto attiene invece alla rendita d’invalidità LAINF, prendiamo atto del

progetto di decisione che ha intimato l’Ufficio AI in data 29 dicembre 2021,

rispettivamente del fatto che, per merito della riconversione professionale

giunta a termine con successo, il raffronto dei redditi da valido e da invalido

permette di escludere qualsivoglia discapito economico. Di riflesso, decade il

diritto ad una rendita d’invalidità LAINF. Prima di notificarle una decisione

formale, attenderemo di ricevere la decisione finale dell’Ufficio AI, che ci

legge in copia” (doc. 164 incarto LAINF).

Il diritto ad ulteriori cure mediche ex art. 21 LAINF potrà, quindi, essere

determinato contestualmente alla decisione formale sulla rendita, segnatamente

a condizione che l’assicurata venga posta al beneficio di una rendita LAINF.

Tenuto conto delle circostanze del caso concreto, la CO 1, già legittimata a

valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata (in particolare, ad una

rendita d’invalidità LAINF) a decorrere da 1° novembre 2021, è tenuta a

definire celermente il diritto dell’assicurata ad una rendita

d’invalidità ex art. 18 LAINF.

A questo proposito giova qui ricordare, per costante giurispru-denza,

l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione

dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF

9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid.

6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre

2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno

2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF

9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2;

cfr. pure, tra le tante, le STCA 35.2018.76 del 4 marzo 2019, consid. 2.1;

STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.6; STCA 32.2019.63 del 27 aprile

2020, consid. 2.9; STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021, consid. 2.8).

Infine, è utile precisare che l’assicurata avrebbe di nuovo diritto di

percepire le prestazioni sanitarie, in caso di ricaduta o di conseguenze

tardive dell’infortunio del 26 luglio 2018 (cfr. art. 11 OAINF).

2.9

Stante quanto precede, il gravame

deve essere accolto ai sensi dei considerandi e la decisione avversata deve

essere riformata, nel senso che la CO 1 è tenuta ad assumersi le spese di cura

(inclusi tutti i trattamenti di fisioterapia) fino al 31 ottobre 2021.

2.10

A fronte di una situazione ritenuta

sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove

(in particolare, il richiamo dell’incarto AI, richiesto dal patrocinatore del

ricorrente: cfr. doc. I, pag. 10).

Va qui ricordato che, per costante

giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013;

STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

L'incarto LAINF è stato versato

agli atti con la risposta di causa.

2.11

Visto l’esito del ricorso, la CO 1 verserà

all’insorgente, rappresentata da un avvocato, l’importo fr. 2'100 (IVA inclusa)

a titolo d’indennità per ripetibili. Ciò rende priva di oggetto la richiesta di

ammissione all’assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio

(DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre

2014.

consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.11).

2.12

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 21 settembre

2022.

per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una

controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi

dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata è riformata, nel senso che la CO 1 è

tenuta ad assumersi le spese di cura (inclusi tutti i trattamenti di

fisioterapia) fino al 31 ottobre 2021. Per il resto è confermata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. La CO 1 verserà all’assicurata,

patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'100 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di

assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti