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Decisione

35.2022.69

Negata esistenza di un infortunio ai sensi di legge. Lesione parziale del tendine d'Achille - la cui esistenza già è stata giudicata dubbia - non a carico dell'assicuratore LAINF nemmeno a titolo di lesione parificata, in quanto è stata fornita la prova liberatoria

30 gennaio 2023Italiano27 min

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.69

mm

Lugano

30 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 settembre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 22 agosto 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 26 luglio 2021, la ditta __________

di __________ ha comunicato all’CO 1 che il proprio dipendente RI 1, il 23

luglio 2021, stava lavorando in una scarpata con il dumper e “continuando a

salire e scendere ha sentito un dolore al piede sinistro” (doc. 1).

L’esame ecografico del 5 agosto

2021 ha evidenziato un tendine d’Achille sinistro incrementato di spessore al

suo III medio distale con ipoecogenicità delle fibre come da tendinosi, nonché,

in sede intratendinea, un’esile stria anecogena, sospetta per un’iniziale

fissurazione (doc. 43, p. 3).

In base a ciò, il medico curante

ha posto la diagnosi di lesione parziale del tendine d’Achille e tendinosi

(doc. 17).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 17 febbraio 2022,

l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni sostenendo,

da un lato, che i disturbi al piede sinistro non erano da porre in relazione ad

un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituivano nemmeno

una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. 55).

A seguito dell’opposizione

interposta dal sindacato __________ (doc. 62) e completata dall’avv. RA 1 (cfr.

doc. 77), in data 22 agosto 2022, l’amministrazione ha confermato in sostanza

la sua prima decisione (doc. 78).

1.3. Con tempestivo ricorso del 22 settembre

2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la

decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano retrocessi all’CO 1

affinché definisca di nuovo il proprio obbligo a prestazioni “alla luce della

dinamica del sinistro emersa”, argomentando in particolare quanto segue:

" (…) Un

primo aspetto fondamentale di quanto occorso risiede nella dinamica del

sinistro medesimo.

La CO 1 si attiene, circostanza che per la prima volta viene fatta

presente nella decisione su opposizione qui avversata, alla descrizione

dell’evento riportata nell’annuncio di infortunio che figura agli atti. Il

formulario dell’annuncio, giova dirlo e ribadirlo, è stato redatto dal datore

di lavoro assicurato al quale lo aveva descritto al telefono la moglie

dell’assicurato.

In seguito, è stata corretta e completata la descrizione del

sinistro, nel senso che il piede è stato urtato da una compattatrice in azione

al momento del sinistro perché potesse aver luogo.

(…) La CO 1 ha sottoposto i postumi del sinistro al proprio

consulente il quale ritiene che effettivamente le conseguenze del sinistro

siano da imputare esclusivamente ad una preesistenza degenerativa al tendine

d’Achille e non già alle sequele di un infortunio.

Senonché dal rapporto risulta che per giungere a tale conclusione

il medico parta dall’assunto che il sinistro sarebbe occorso come riportato

nell’annuncio di sinistro e non già come poi specificato dall’assicurato. In

altri termini se il sinistro si fosse prodotto come riportato effettivamente

dall’assicurato, il medico consulente della CO 1 non avrebbe potuto giungere

alla conclusione che ha fatto propria.

Infatti nel rapporto del 2.2.2022 a firma del dr. __________ della

CO 1 tale intendimento è chiaro ed in particolare è pure chiaro nell’accertare

come la rottura parziale del tendine d’Achille possa essere sia di origine

traumatica che degenerativa.

(…) Nei fatti la conclusione cui è giunto il medico della CO 1

escludendo a priori l’infortunio ai sensi dell’art. 7 LPGA, esclude pure la

malattia professionale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, partendo dall’assunto

incontrovertibile che non possa essere “dovuto prevalentemente ad usura e

malattia”, quantunque si tratti della lesione di un legamento, ovvero incluso

nella lista di cui all’art. 6 cpv. 1 Laino.

Ovviamente, sgomberato il campo dalla dinamica circa l’infortunio,

le considerazioni di natura medica fatte proprie dal consulente della CO 1

hanno buon gioco. (…).” (doc. I)

Fatti

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto (doc. III).

1.5. Il termine per le nuove prove,

concesso con l’ordinanza del 10 ottobre 2022 (doc. IV), è stato prorogato il 24

ottobre (doc. VI), il 14 novembre (doc. VIII) e il 1° dicembre 2022 (doc. X).

In data 13 gennaio 2023, il

rappresentante ha chiesto una nuova proroga (doc. XI).

Il 16 gennaio 2013, l’avv. RA 1 è

stato informato che le eventuali nuove prove avrebbero dovuto essere presentate

entro e non oltre il 23 gennaio 2023, in difetto di che il TCA avrebbe deciso

sulla base degli atti a sua disposizione (doc. XII).

1.6. Con scritto del 23 gennaio 2023, il

patrocinatore ha prodotto una certificazione, datata 20 ottobre 2022, del

medico curante dell’assicurato e ha comunicato che il collega di lavoro che

sarebbe stato presente al momento del sinistro “… non intende essere citato

quale testimone e che in tutti i casi non ha visto nulla.” (doc. XIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del

27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8

giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a negare il

diritto alle prestazioni in relazione al sinistro accaduto il 23 luglio 2021, per il motivo che l’assicurato non sarebbe

rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, né il danno alla salute che

ha presentato costituirebbe una lesione parificata ai postumi d’infortunio, oppure

no.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

L'assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai

postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.4. Nel caso di specie, è innanzitutto

utile segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è

chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna

applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso

l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una

lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha

stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve

prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù

dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di

legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

Alla luce di quanto precede,

questo Tribunale è tenuto in primo luogo a esaminare se RI 1 è rimasto vittima

di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.

2.5. L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione riprende,

nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 v.OAINF -

disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo che

la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli elementi

costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 44-51)

Scopo della

definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.6. Si evince dalla nozione stessa di

infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore

esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000

U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il fatto

che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è considerato

come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli

avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61

consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente se un

fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo si

svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige, perché

si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in

modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle

quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in

grado di resistere.

Da un altro lato, per poter

ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o

incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne

manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la

straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte

le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1,

121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e

b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.7. Conformemente alla giurisprudenza,

tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli

elementi costitutivi d'infortunio.

Quando l'istruttoria non permette

di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza

preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice

constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica

dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111

V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: A.

Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995,

p. 267).

Gli stessi principi sono

applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio

(DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.8. In concreto, in data 26 luglio

2021, l’allora datore di lavoro dell’insorgente ha annunciato all’assicuratore

che il 23 luglio 2021

era accaduto un evento riguardante il piede

sinistro.

L’evento è così stato descritto:

" era in una

scarpata con il dumper e continuando a salire e scendere ha sentito un dolore

al piede sinistro.” (doc. 1)

Invitato dall’amministrazione a

descrivere nel dettaglio la dinamica dell’evento, l’assicurato ha dichiarato

quanto segue:

" Nella

formazione delle scarpate bordo strada (di montagna e sempre in forte pendenza)

nei vari movimenti ho sentito come se si strappasse il tendine sinistro.”

Egli ha quindi risposto negativamente

alla questione di sapere se si fosse “verificato un evento particolare, ad es.

una scivolata, una caduta o un urto”.

L’insorgente ha infine firmato di

proprio pugno il questionario (cfr. doc. 8).

Dopo aver appreso del rifiuto di

assumere il caso da parte dell’assicuratore convenuto (cfr. doc. 29), con

comunicazione di posta elettronica del 3 novembre 2021, RI 1 ha fornito la

seguente descrizione del sinistro:

" (…) scendendo

dal dumper un collega stava passando con la piastra battitrice e mi ha preso

secco sul tendine d’Achille a fine turno. Poi la sera dolore da orbi e il resto

lo sapete.” (doc. 35)

Questa versione è poi ancora stata

ribadita in sede di opposizione (doc. 77).

2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito

all’esistenza di un infortunio ai sensi di legge, questa Corte rileva che,

secondo la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato

nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (STF 8C_186/2017

del 1° settembre 2017, consid. 5.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati). Le

spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime

constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008

UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid.

3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa

M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una "dichiarazione della

prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data

qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio,

ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre

osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un

determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio

fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori

considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più

tardi (cfr. STF U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non

è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi

nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STF U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce

pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta

maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il

richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Occorre, poi, fondarsi sulla

seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la

prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

In concreto, in ossequio ai

principi giurisprudenziali appena esposti, il TCA ritiene di poter fondare la

propria valutazione, per quanto concerne la dinamica dell’evento annunciato, su

quanto dichiarato dall'assicurato il 16 agosto 2021 (cfr. doc. 8). In quella

sede, egli ha affermato che il dolore al piede sinistro era insorto

nell’eseguire dei lavori volti alla realizzazione di scarpate ai bordi di una strada

di montagna. Il fatto che il tallone sarebbe stato urtato dalla piastra

battitrice azionata da un collega, è una circostanza che ha modificato la

sostanza della prima versione dell’accaduto. Se le cose fossero realmente

andate come è stato sostenuto in un secondo tempo, non si vede per quale

ragione l’insorgente non l’avrebbe dichiarato già rispondendo ai puntuali

quesiti sottopostigli dall’amministrazione. In questo senso, non può essere

ignorato come egli abbia risposto negativamente alla questione di sapere se avesse

subito, ad esempio, un urto.

In tale contesto, va sottolineato che la prima volta

in cui l’assicurato entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, è

quando egli è chiamato a compilare un questionario del genere di quello che

figura agli atti sub doc. 8, ritenuto che spetta al datore di lavoro

normalmente notificare all’assicuratore l’infortunio che gli è stato segnalato

dal dipendente/assicurato, utilizzando l’apposito modulo (“Notifica

d’infortunio LAINF”) (cfr. STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015, cresciuta

Considerandi

incontestata in giudicato). Da qui l’importanza che rivestono le dichiarazioni

fornite dall’assicurato stesso in risposta alle specifiche domande del

questionario, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è svolto

l’evento e secondo quali modalità (per un caso recente in cui la Corte federale

ha applicato il principio della “dichiarazione della prima ora”, si veda la STF

8C_101/2022 del 22 dicembre 2022).

Il TCA può peraltro esimersi dal

procedere all’audizione del presunto testimone (collega di lavoro), nella

misura in cui, proprio in considerazione del fatto che la versione determinante

è stata descritta di proprio pugno dell’assicurato (e che corrisponde nella sostanza

a quella che già figurava nell’annuncio d’infortunio), l’attendibilità della

sua testimonianza sarebbe comunque da valutare con estrema prudenza. Del resto,

in corso di causa, l’avv. RA 1 ha informato il Tribunale che il preteso

testimone, da lui contattato telefonicamente, non intende essere citato quale

teste e che, in ogni caso, ha dichiarato di non aver visto nulla di quanto

accaduto (cfr. doc. XIII).

2.10

Nel caso di specie, vista la

dinamica inizialmente descritta dall’assicurato, il

TCA ritiene che il danno alla salute che egli ha lamentato non può essere fatto

risalire a un infortunio ai sensi di legge.

RI 1 non è infatti stato

in grado di specificare un evento ben preciso interessante l'estremità

inferiore sinistra.

A questo proposito, va ricordato

che, nell'annuncio d'infortunio del 26 luglio 2021 (doc. 1), così come nel

rispondere alle domande successivamente sottopostegli dall’amministrazione

(doc. 8), egli ha semplicemente riferito del manifestarsi di disturbi al piede

sinistro nel continuare “a salire e scendere” dal dumper, rispettivamente “nei

vari movimenti” richiesti dai lavori di realizzazione di scarpate ai bordi di

una strada. L'assicurato non ha quindi saputo identificare un avvenimento lesivo

singolare.

Questa Corte è del resto giunta a

identica conclusione in una sentenza del 9 luglio 1997, pubblicata in: RDAT

I-1998 p. 327, riguardante una fattispecie in cui un giovane giocatore di

hockey su ghiaccio - uno sport in cui i giocatori notoriamente si scambiano

colpi non indifferenti - sofferente di una lesione al labbro glenoidale

anteriore della spalla destra, non era stato in grado d’attribuire il danno

alla salute lamentato a un episodio preciso.

Il TCA è giunto allo stesso

risultato in una sentenza 35.1998.105 del 13 gennaio 1999 non pubblicata,

concernente un assicurato che, al termine di un allenamento di calcio in

palestra, ha avvertito dei disturbi alla parte interna del ginocchio destro,

rivelatisi poi essere una tendinopatia distale del muscolo semitendinoso e

semimembranoso destro. Egli aveva preteso rammentare di essere caduto e di aver

ricevuto parecchi colpi, senza tuttavia riuscire a specificare un fatto ben

preciso interessante il ginocchio destro (in questo senso, si veda pure la STFA

del 30 aprile 1996 in re M.C., in cui la Corte federale si è chiesta se è

lecito mettere a carico dell'assicuratore contro gli infortuni lesioni addebitate

a eventi non meglio precisati e ha lasciato aperta la questione respingendo il

ricorso per un altro motivo).

Da notare che l’esito non sarebbe

diverso neppure qualora si volesse ritenere che l’evento dannoso è rappresentato

dal fatto in quanto tale di scendere e salire dal dumper. In effetti, assodato

che i disturbi si sono manifestati senza che vi sia stato impatto né con altre

persone né con oggetti, non si sarebbe in presenza né di uno sforzo

manifestamente eccessivo né di un movimento scoordinato del corpo (per un caso

in cui la Corte federale ha negato l’esistenza di un infortunio ai sensi di

legge, si veda la STF 8C_24/2022 del 20 settembre 2022 consid. 5.3, riguardante

una rottura parziale del tendine di Achille riportata salendo le scale).

2.11

Il TCA ritiene inoltre che la

decisione impugnata debba essere confermata anche nella misura in cui vi si

nega che il danno alla salute lamentato dall'insorgente possa essere assunto a

titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio (cfr. doc. 78, p. 3

s.).

Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF,

introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione

contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, applicabile al caso

di specie visto che l’evento annunciato dall’interessato

è accaduto nel luglio 2021, l’assicurazione effettua le prestazioni

anche per le lesioni corporali seguenti – fratture (lett. a), lussazioni di

articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c), lacerazioni

muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni dei tendini

(lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano (lett. h) - a

condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia.

Al riguardo, è utile sottolineare

che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo

art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del

fattore esterno.

Nella già citata DTF 146 V 51

(cfr. supra, consid. 2.4.), la Corte federale, avuto riguardo

all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha precisato che, in presenza di una

lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a

corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il

grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da

ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1)

- a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).

Tale onere probatorio rende,

comunque, necessario distinguere tra una lesione corporale parificata di tipo

infortunistico (che deve essere assunta dall'assicurazione contro gli

infortuni) ed una lesione corporale figurante nella lista, ma causata da usura

e malattia (a carico dell’assicuratore contro le malattie). L’apporto della

prova liberatoria presuppone che, nell’ambito dell’obbligo di accertamento ex

art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica relativa ad una lesione parificata ad

un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF), l’assicuratore chiarisca le

circostanze in cui essa si è verificata. Occorre dunque accertare i dettagli

relativi sia alla situazione anteriore, che alla prima comparsa dei disturbi

lamentati dall’assicurato e ponderare, dal punto di vista medico, gli elementi

che depongono in favore, o a sfavore, di un’origine della lesione dovuta

all’usura o alla malattia ed è in tal senso che la questione a sapere se ha

avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e identificabile continua ad

essere determinante al fine di circoscrivere l'obbligo prestativo dell'assicuratore

contro gli infortuni rispetto a quello dell'assicuratore contro le malattie. Se

lo spettro delle possibili cause è costituito esclusivamente da elementi che

parlano a favore di un’usura o di una malattia, ne consegue inevitabilmente che

è stata fornita la prova a discarico dell'assicuratore infortuni e non sono

necessari ulteriori chiarimenti (consid. 8.6).

La prova che una lesione

corporale figurante nella lista è dovuta in maniera prevalente all'usura o a

una malattia deve essere considerata fornita anche quando un assicuratore

contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo l’art. 4 LPGA non è in

nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione in questione e non

esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento potrebbe costituirne

una causa possibile (consid. 9.2).

Sul tema, si veda pure STF

8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e STF 8C_169/2019 del 10 marzo 2020

consid. 5.4 - 5.5.

In primo luogo, nella presente

fattispecie, è dubbia già l’esistenza di una diagnosi ricadente nella lista di

cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF, così come ha pertinentemente osservato l’istituto

assicuratore resistente.

In proposito, occorre rilevare

che, secondo la giurisprudenza federale - sviluppata allorquando era ancora in

vigore il vecchio diritto ma applicabile anche successivamente -, lo stiramento

dei tendini non rientra nella nozione di lacerazione e la loro mancata menzione

nell'elenco di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF - a differenza di quanto disposto

per gli stiramenti muscolari che per contro sono espressamente compendiati

(art. 9 cpv. 2 lett. e OAINF) - è conforme a legge e Costituzione (DTF 114 V 304 consid.

4c). Alle lacerazioni vere e proprie sono assimilate le rotture parziali, ossia

le lacerazioni di singoli fasci di fibre tendinee, nella misura in cui

queste possano essere dimostrate in maniera inequivocabile - a tale prova

essendo poste esigenze rigorose - con l'ausilio di mezzi di contrasto oppure

mediante intervento operatorio. Qualora tale prova non possa essere fornita,

colui che pretende le prestazioni ne sopporta le conseguenze (DTF 114 V 305 consid.

5a; A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in: SZS/RSAS 1996 p. 104).

Contrariamente a quanto per

esempio disposto in relazione ai legamenti, per la cui regolamentazione il

legislatore ha consapevolmente utilizzato il concetto più ampio di "lesioni",

comprendente cioè i fenomeni di lacerazione, di stiramento come pure di

dilatazione (cfr. RAMI 1990 U 112 p. 373; Ramseier, Unfallähnliche

Körperschädigungen, in: Therapeutische Umschau, 1985, p. 576), non tutte le

lesioni tendinee possono essere parificate a infortunio, bensì solo le

lacerazioni o rotture totali (DTF 114 V 302 consid.

3d, 306 consid. 5c) e, a condizioni più severe, le lacerazioni o rotture

parziali (DTF 114 V 306 consid.

5c).

A conferma di ciò, si ricorda

che, in una sentenza U 441/99 del 28 agosto 2000 consid. 4, il TFA ha precisato

che una lesione parziale della parte inferiore del tendine del sopraspinato

("Partialläsion der Supraspinatussehnen-Unterfläche"), non

presentante i segni di una lacerazione del tendine stesso, non configura una

lesione assimilata a infortunio (nello stesso senso anche la sentenza U 64/97 dell'11

settembre 1998, nel cui contesto la qualifica di lesione parificabile ai

postumi d'infortunio è stata negata a una "semplice" lesione della

cuffia dei rotatori non mostrante segni di lacerazione).

Nella concreta evenienza, precisato

che quello di Achille è un tendine (e non un legamento, come pare invece

credere il patrocinatore dell’assicurato – cfr. doc. I, p. 2, pto. 4), nessuno

pretende che si sia in presenza di una rottura totale dello stesso.

D’altro canto, dalla

documentazione a disposizione emerge che la diagnosi del danno alla salute

(secondo l’ortopedico dott. __________, una lesione parziale del tendine

d’Achille sinistro [doc. 43, p. 4 e 5]) è stata posta fondandosi soltanto sugli

esiti dell’esame ecografico del 5 agosto 2021 che aveva evidenziato, in base al

relativo referto, una esile stria anecogena in sede intratendinea, sospetta per

iniziale fissurazione (doc. 43, p. 3). Ora, questo Tribunale non ritiene che

una diagnosi, peraltro solo sospetta, formulata in base a un semplice

esame ecografico, soddisfi le rigorose esigenze probatorie richieste

dalla giurisprudenza federale per ammettere la presenza di una rottura tendinea

parziale e, quindi, di una lesione parificata giusta l’art. 6 cpv. 2 lett. f

LAINF.

In secondo luogo, il TCA non vede

comunque validi motivi per discostarsi dal parere espresso dal dott. __________,

specialista nella materia che qui interessa che vanta un’ampia esperienza nella

medicina assicurativa e infortunistica, secondo il quale la lesione al tendine

di Achille è da imputare, con verosimiglianza preponderante, a usura o a

malattia.

A suo avviso, in effetti, il

tendine in questione presentava già delle alterazioni degenerative che sono

divenute soltanto sintomatiche quel 23 luglio 2021. Dal profilo medico è

incontestato che una rottura parziale del tendine d’Achille possa essere di

natura morbosa oppure traumatica. Tuttavia, in quest’ultima ipotesi, secondo la

letteratura, sussiste generalmente un preesistente danno dovuto a sovraccarico

e a viziata sollecitazione, rispettivamente un tendine indebolito. Una

possibile piccola rottura parziale interstiziale non è solitamente imputabile a

una lacerazione traumatica ma piuttosto espressione di una tendinopatia (cfr.

doc. 51).

La certificazione 20 ottobre 2022

del dott. __________, medico chirurgo a __________ (__________), secondo cui

negli ultimi dieci anni l’assicurato non avrebbe mai accusato dolori al tendine

d’Achille del piede sinistro (cfr. doc. B), non appare atta a generare dei

dubbi, neppure lievi, a proposito dell’attendibilità della valutazione del

medico fiduciario dell’amministrazione. In effetti, va segnalato che la regola del “post hoc

ergo

propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza

scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto

d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere

ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della

medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF

8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert

weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die

erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser

rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc"

(vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss

unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF

8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017).

Va

aggiunto che, in questo contesto, secondo la giurisprudenza federale citata in

precedenza, assume un’importanza rilevante la questione di sapere se l’evento

in discussione possa essere qualificato di “benigno o anodino”.

Il TCA ritiene che ciò sia il

caso nella fattispecie sub judice.

Da un lato, l’insorgente non è

stato in grado d’identificare un fatto traumatico ben preciso che abbia

interessato il piede sinistro (in questo senso, si veda la pronunzia 8C_101/2022 consid. 4.5, precedentemente

citata, in cui la Corte federale ha ricordato, con riferimento alla DTF 146 V

51, che “nell’ambito della prova liberatoria, sapere se vi è stato un evento

iniziale riconoscibile e identificabile è determinante per delimitare l’obbligo

prestativo dell’assicuratore contro gli infortuni e dell’assicuratore contro le

malattie.”).

Dall’altro, il salire e scendere

più volte da un dumper, è un gesto tutto sommato anodino che non espone le

estremità inferiori a forze particolarmente importanti.

Per queste ragioni, occorre

ritenere che lo stato patologico preesistente abbia giocato un ruolo causale

preponderante – superiore al 50% - in relazione alla rottura del tendine d’Achille.

Avendo fornito la prova

liberatoria, la responsabilità dell’CO 1 non può essere considerata impegnata

nemmeno a titolo di lesione parificata a infortunio ex art. 6 cpv. 2 LAINF.

La decisione su opposizione

impugnata, mediante la quale l’assicuratore resistente ha rifiutato

l’assunzione dell’evento del 23 luglio 2021, deve essere confermata.

2.12

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di

prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti