35.2022.69
Negata esistenza di un infortunio ai sensi di legge. Lesione parziale del tendine d'Achille - la cui esistenza già è stata giudicata dubbia - non a carico dell'assicuratore LAINF nemmeno a titolo di lesione parificata, in quanto è stata fornita la prova liberatoria
30 gennaio 2023Italiano27 min
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2022.69
mm
Lugano
30 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 settembre 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 agosto 2022 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 26 luglio 2021, la ditta __________
di __________ ha comunicato all’CO 1 che il proprio dipendente RI 1, il 23
luglio 2021, stava lavorando in una scarpata con il dumper e “continuando a
salire e scendere ha sentito un dolore al piede sinistro” (doc. 1).
L’esame ecografico del 5 agosto
2021 ha evidenziato un tendine d’Achille sinistro incrementato di spessore al
suo III medio distale con ipoecogenicità delle fibre come da tendinosi, nonché,
in sede intratendinea, un’esile stria anecogena, sospetta per un’iniziale
fissurazione (doc. 43, p. 3).
In base a ciò, il medico curante
ha posto la diagnosi di lesione parziale del tendine d’Achille e tendinosi
(doc. 17).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 17 febbraio 2022,
l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni sostenendo,
da un lato, che i disturbi al piede sinistro non erano da porre in relazione ad
un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituivano nemmeno
una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. 55).
A seguito dell’opposizione
interposta dal sindacato __________ (doc. 62) e completata dall’avv. RA 1 (cfr.
doc. 77), in data 22 agosto 2022, l’amministrazione ha confermato in sostanza
la sua prima decisione (doc. 78).
1.3. Con tempestivo ricorso del 22 settembre
2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la
decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano retrocessi all’CO 1
affinché definisca di nuovo il proprio obbligo a prestazioni “alla luce della
dinamica del sinistro emersa”, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Un
primo aspetto fondamentale di quanto occorso risiede nella dinamica del
sinistro medesimo.
La CO 1 si attiene, circostanza che per la prima volta viene fatta
presente nella decisione su opposizione qui avversata, alla descrizione
dell’evento riportata nell’annuncio di infortunio che figura agli atti. Il
formulario dell’annuncio, giova dirlo e ribadirlo, è stato redatto dal datore
di lavoro assicurato al quale lo aveva descritto al telefono la moglie
dell’assicurato.
In seguito, è stata corretta e completata la descrizione del
sinistro, nel senso che il piede è stato urtato da una compattatrice in azione
al momento del sinistro perché potesse aver luogo.
(…) La CO 1 ha sottoposto i postumi del sinistro al proprio
consulente il quale ritiene che effettivamente le conseguenze del sinistro
siano da imputare esclusivamente ad una preesistenza degenerativa al tendine
d’Achille e non già alle sequele di un infortunio.
Senonché dal rapporto risulta che per giungere a tale conclusione
il medico parta dall’assunto che il sinistro sarebbe occorso come riportato
nell’annuncio di sinistro e non già come poi specificato dall’assicurato. In
altri termini se il sinistro si fosse prodotto come riportato effettivamente
dall’assicurato, il medico consulente della CO 1 non avrebbe potuto giungere
alla conclusione che ha fatto propria.
Infatti nel rapporto del 2.2.2022 a firma del dr. __________ della
CO 1 tale intendimento è chiaro ed in particolare è pure chiaro nell’accertare
come la rottura parziale del tendine d’Achille possa essere sia di origine
traumatica che degenerativa.
(…) Nei fatti la conclusione cui è giunto il medico della CO 1
escludendo a priori l’infortunio ai sensi dell’art. 7 LPGA, esclude pure la
malattia professionale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, partendo dall’assunto
incontrovertibile che non possa essere “dovuto prevalentemente ad usura e
malattia”, quantunque si tratti della lesione di un legamento, ovvero incluso
nella lista di cui all’art. 6 cpv. 1 Laino.
Ovviamente, sgomberato il campo dalla dinamica circa l’infortunio,
le considerazioni di natura medica fatte proprie dal consulente della CO 1
hanno buon gioco. (…).” (doc. I)
Fatti
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. Il termine per le nuove prove,
concesso con l’ordinanza del 10 ottobre 2022 (doc. IV), è stato prorogato il 24
ottobre (doc. VI), il 14 novembre (doc. VIII) e il 1° dicembre 2022 (doc. X).
In data 13 gennaio 2023, il
rappresentante ha chiesto una nuova proroga (doc. XI).
Il 16 gennaio 2013, l’avv. RA 1 è
stato informato che le eventuali nuove prove avrebbero dovuto essere presentate
entro e non oltre il 23 gennaio 2023, in difetto di che il TCA avrebbe deciso
sulla base degli atti a sua disposizione (doc. XII).
1.6. Con scritto del 23 gennaio 2023, il
patrocinatore ha prodotto una certificazione, datata 20 ottobre 2022, del
medico curante dell’assicurato e ha comunicato che il collega di lavoro che
sarebbe stato presente al momento del sinistro “… non intende essere citato
quale testimone e che in tutti i casi non ha visto nulla.” (doc. XIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del
27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8
giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a negare il
diritto alle prestazioni in relazione al sinistro accaduto il 23 luglio 2021, per il motivo che l’assicurato non sarebbe
rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, né il danno alla salute che
ha presentato costituirebbe una lesione parificata ai postumi d’infortunio, oppure
no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
L'assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai
postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.4. Nel caso di specie, è innanzitutto
utile segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è
chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna
applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso
l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una
lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha
stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve
prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù
dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di
legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
Alla luce di quanto precede,
questo Tribunale è tenuto in primo luogo a esaminare se RI 1 è rimasto vittima
di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.
2.5. L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende,
nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 v.OAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo che
la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi
costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 44-51)
Scopo della
definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.6. Si evince dalla nozione stessa di
infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore
esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000
U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto
che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato
come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli
avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un
fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si
svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché
si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in
modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle
quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in
grado di resistere.
Da un altro lato, per poter
ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o
incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne
manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la
straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte
le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1,
121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e
b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.7. Conformemente alla giurisprudenza,
tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli
elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette
di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza
preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice
constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica
dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111
V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: A.
Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995,
p. 267).
Gli stessi principi sono
applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio
(DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.8. In concreto, in data 26 luglio
2021, l’allora datore di lavoro dell’insorgente ha annunciato all’assicuratore
che il 23 luglio 2021
era accaduto un evento riguardante il piede
sinistro.
L’evento è così stato descritto:
" era in una
scarpata con il dumper e continuando a salire e scendere ha sentito un dolore
al piede sinistro.” (doc. 1)
Invitato dall’amministrazione a
descrivere nel dettaglio la dinamica dell’evento, l’assicurato ha dichiarato
quanto segue:
" Nella
formazione delle scarpate bordo strada (di montagna e sempre in forte pendenza)
nei vari movimenti ho sentito come se si strappasse il tendine sinistro.”
Egli ha quindi risposto negativamente
alla questione di sapere se si fosse “verificato un evento particolare, ad es.
una scivolata, una caduta o un urto”.
L’insorgente ha infine firmato di
proprio pugno il questionario (cfr. doc. 8).
Dopo aver appreso del rifiuto di
assumere il caso da parte dell’assicuratore convenuto (cfr. doc. 29), con
comunicazione di posta elettronica del 3 novembre 2021, RI 1 ha fornito la
seguente descrizione del sinistro:
" (…) scendendo
dal dumper un collega stava passando con la piastra battitrice e mi ha preso
secco sul tendine d’Achille a fine turno. Poi la sera dolore da orbi e il resto
lo sapete.” (doc. 35)
Questa versione è poi ancora stata
ribadita in sede di opposizione (doc. 77).
2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito
all’esistenza di un infortunio ai sensi di legge, questa Corte rileva che,
secondo la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato
nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (STF 8C_186/2017
del 1° settembre 2017, consid. 5.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati). Le
spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime
constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008
UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid.
3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa
M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una "dichiarazione della
prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data
qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio,
ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre
osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un
determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio
fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori
considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più
tardi (cfr. STF U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non
è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi
nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STF U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce
pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta
maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il
richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre, poi, fondarsi sulla
seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la
prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
In concreto, in ossequio ai
principi giurisprudenziali appena esposti, il TCA ritiene di poter fondare la
propria valutazione, per quanto concerne la dinamica dell’evento annunciato, su
quanto dichiarato dall'assicurato il 16 agosto 2021 (cfr. doc. 8). In quella
sede, egli ha affermato che il dolore al piede sinistro era insorto
nell’eseguire dei lavori volti alla realizzazione di scarpate ai bordi di una strada
di montagna. Il fatto che il tallone sarebbe stato urtato dalla piastra
battitrice azionata da un collega, è una circostanza che ha modificato la
sostanza della prima versione dell’accaduto. Se le cose fossero realmente
andate come è stato sostenuto in un secondo tempo, non si vede per quale
ragione l’insorgente non l’avrebbe dichiarato già rispondendo ai puntuali
quesiti sottopostigli dall’amministrazione. In questo senso, non può essere
ignorato come egli abbia risposto negativamente alla questione di sapere se avesse
subito, ad esempio, un urto.
In tale contesto, va sottolineato che la prima volta
in cui l’assicurato entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, è
quando egli è chiamato a compilare un questionario del genere di quello che
figura agli atti sub doc. 8, ritenuto che spetta al datore di lavoro
normalmente notificare all’assicuratore l’infortunio che gli è stato segnalato
dal dipendente/assicurato, utilizzando l’apposito modulo (“Notifica
d’infortunio LAINF”) (cfr. STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015, cresciuta
Considerandi
incontestata in giudicato). Da qui l’importanza che rivestono le dichiarazioni
fornite dall’assicurato stesso in risposta alle specifiche domande del
questionario, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è svolto
l’evento e secondo quali modalità (per un caso recente in cui la Corte federale
ha applicato il principio della “dichiarazione della prima ora”, si veda la STF
8C_101/2022 del 22 dicembre 2022).
Il TCA può peraltro esimersi dal
procedere all’audizione del presunto testimone (collega di lavoro), nella
misura in cui, proprio in considerazione del fatto che la versione determinante
è stata descritta di proprio pugno dell’assicurato (e che corrisponde nella sostanza
a quella che già figurava nell’annuncio d’infortunio), l’attendibilità della
sua testimonianza sarebbe comunque da valutare con estrema prudenza. Del resto,
in corso di causa, l’avv. RA 1 ha informato il Tribunale che il preteso
testimone, da lui contattato telefonicamente, non intende essere citato quale
teste e che, in ogni caso, ha dichiarato di non aver visto nulla di quanto
accaduto (cfr. doc. XIII).
2.10
Nel caso di specie, vista la
dinamica inizialmente descritta dall’assicurato, il
TCA ritiene che il danno alla salute che egli ha lamentato non può essere fatto
risalire a un infortunio ai sensi di legge.
RI 1 non è infatti stato
in grado di specificare un evento ben preciso interessante l'estremità
inferiore sinistra.
A questo proposito, va ricordato
che, nell'annuncio d'infortunio del 26 luglio 2021 (doc. 1), così come nel
rispondere alle domande successivamente sottopostegli dall’amministrazione
(doc. 8), egli ha semplicemente riferito del manifestarsi di disturbi al piede
sinistro nel continuare “a salire e scendere” dal dumper, rispettivamente “nei
vari movimenti” richiesti dai lavori di realizzazione di scarpate ai bordi di
una strada. L'assicurato non ha quindi saputo identificare un avvenimento lesivo
singolare.
Questa Corte è del resto giunta a
identica conclusione in una sentenza del 9 luglio 1997, pubblicata in: RDAT
I-1998 p. 327, riguardante una fattispecie in cui un giovane giocatore di
hockey su ghiaccio - uno sport in cui i giocatori notoriamente si scambiano
colpi non indifferenti - sofferente di una lesione al labbro glenoidale
anteriore della spalla destra, non era stato in grado d’attribuire il danno
alla salute lamentato a un episodio preciso.
Il TCA è giunto allo stesso
risultato in una sentenza 35.1998.105 del 13 gennaio 1999 non pubblicata,
concernente un assicurato che, al termine di un allenamento di calcio in
palestra, ha avvertito dei disturbi alla parte interna del ginocchio destro,
rivelatisi poi essere una tendinopatia distale del muscolo semitendinoso e
semimembranoso destro. Egli aveva preteso rammentare di essere caduto e di aver
ricevuto parecchi colpi, senza tuttavia riuscire a specificare un fatto ben
preciso interessante il ginocchio destro (in questo senso, si veda pure la STFA
del 30 aprile 1996 in re M.C., in cui la Corte federale si è chiesta se è
lecito mettere a carico dell'assicuratore contro gli infortuni lesioni addebitate
a eventi non meglio precisati e ha lasciato aperta la questione respingendo il
ricorso per un altro motivo).
Da notare che l’esito non sarebbe
diverso neppure qualora si volesse ritenere che l’evento dannoso è rappresentato
dal fatto in quanto tale di scendere e salire dal dumper. In effetti, assodato
che i disturbi si sono manifestati senza che vi sia stato impatto né con altre
persone né con oggetti, non si sarebbe in presenza né di uno sforzo
manifestamente eccessivo né di un movimento scoordinato del corpo (per un caso
in cui la Corte federale ha negato l’esistenza di un infortunio ai sensi di
legge, si veda la STF 8C_24/2022 del 20 settembre 2022 consid. 5.3, riguardante
una rottura parziale del tendine di Achille riportata salendo le scale).
2.11
Il TCA ritiene inoltre che la
decisione impugnata debba essere confermata anche nella misura in cui vi si
nega che il danno alla salute lamentato dall'insorgente possa essere assunto a
titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio (cfr. doc. 78, p. 3
s.).
Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF,
introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione
contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, applicabile al caso
di specie visto che l’evento annunciato dall’interessato
è accaduto nel luglio 2021, l’assicurazione effettua le prestazioni
anche per le lesioni corporali seguenti – fratture (lett. a), lussazioni di
articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c), lacerazioni
muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni dei tendini
(lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano (lett. h) - a
condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia.
Al riguardo, è utile sottolineare
che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo
art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del
fattore esterno.
Nella già citata DTF 146 V 51
(cfr. supra, consid. 2.4.), la Corte federale, avuto riguardo
all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha precisato che, in presenza di una
lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a
corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il
grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da
ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1)
- a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).
Tale onere probatorio rende,
comunque, necessario distinguere tra una lesione corporale parificata di tipo
infortunistico (che deve essere assunta dall'assicurazione contro gli
infortuni) ed una lesione corporale figurante nella lista, ma causata da usura
e malattia (a carico dell’assicuratore contro le malattie). L’apporto della
prova liberatoria presuppone che, nell’ambito dell’obbligo di accertamento ex
art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica relativa ad una lesione parificata ad
un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF), l’assicuratore chiarisca le
circostanze in cui essa si è verificata. Occorre dunque accertare i dettagli
relativi sia alla situazione anteriore, che alla prima comparsa dei disturbi
lamentati dall’assicurato e ponderare, dal punto di vista medico, gli elementi
che depongono in favore, o a sfavore, di un’origine della lesione dovuta
all’usura o alla malattia ed è in tal senso che la questione a sapere se ha
avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e identificabile continua ad
essere determinante al fine di circoscrivere l'obbligo prestativo dell'assicuratore
contro gli infortuni rispetto a quello dell'assicuratore contro le malattie. Se
lo spettro delle possibili cause è costituito esclusivamente da elementi che
parlano a favore di un’usura o di una malattia, ne consegue inevitabilmente che
è stata fornita la prova a discarico dell'assicuratore infortuni e non sono
necessari ulteriori chiarimenti (consid. 8.6).
La prova che una lesione
corporale figurante nella lista è dovuta in maniera prevalente all'usura o a
una malattia deve essere considerata fornita anche quando un assicuratore
contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo l’art. 4 LPGA non è in
nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione in questione e non
esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento potrebbe costituirne
una causa possibile (consid. 9.2).
Sul tema, si veda pure STF
8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e STF 8C_169/2019 del 10 marzo 2020
consid. 5.4 - 5.5.
In primo luogo, nella presente
fattispecie, è dubbia già l’esistenza di una diagnosi ricadente nella lista di
cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF, così come ha pertinentemente osservato l’istituto
assicuratore resistente.
In proposito, occorre rilevare
che, secondo la giurisprudenza federale - sviluppata allorquando era ancora in
vigore il vecchio diritto ma applicabile anche successivamente -, lo stiramento
dei tendini non rientra nella nozione di lacerazione e la loro mancata menzione
nell'elenco di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF - a differenza di quanto disposto
per gli stiramenti muscolari che per contro sono espressamente compendiati
(art. 9 cpv. 2 lett. e OAINF) - è conforme a legge e Costituzione (DTF 114 V 304 consid.
4c). Alle lacerazioni vere e proprie sono assimilate le rotture parziali, ossia
le lacerazioni di singoli fasci di fibre tendinee, nella misura in cui
queste possano essere dimostrate in maniera inequivocabile - a tale prova
essendo poste esigenze rigorose - con l'ausilio di mezzi di contrasto oppure
mediante intervento operatorio. Qualora tale prova non possa essere fornita,
colui che pretende le prestazioni ne sopporta le conseguenze (DTF 114 V 305 consid.
5a; A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in: SZS/RSAS 1996 p. 104).
Contrariamente a quanto per
esempio disposto in relazione ai legamenti, per la cui regolamentazione il
legislatore ha consapevolmente utilizzato il concetto più ampio di "lesioni",
comprendente cioè i fenomeni di lacerazione, di stiramento come pure di
dilatazione (cfr. RAMI 1990 U 112 p. 373; Ramseier, Unfallähnliche
Körperschädigungen, in: Therapeutische Umschau, 1985, p. 576), non tutte le
lesioni tendinee possono essere parificate a infortunio, bensì solo le
lacerazioni o rotture totali (DTF 114 V 302 consid.
3d, 306 consid. 5c) e, a condizioni più severe, le lacerazioni o rotture
parziali (DTF 114 V 306 consid.
5c).
A conferma di ciò, si ricorda
che, in una sentenza U 441/99 del 28 agosto 2000 consid. 4, il TFA ha precisato
che una lesione parziale della parte inferiore del tendine del sopraspinato
("Partialläsion der Supraspinatussehnen-Unterfläche"), non
presentante i segni di una lacerazione del tendine stesso, non configura una
lesione assimilata a infortunio (nello stesso senso anche la sentenza U 64/97 dell'11
settembre 1998, nel cui contesto la qualifica di lesione parificabile ai
postumi d'infortunio è stata negata a una "semplice" lesione della
cuffia dei rotatori non mostrante segni di lacerazione).
Nella concreta evenienza, precisato
che quello di Achille è un tendine (e non un legamento, come pare invece
credere il patrocinatore dell’assicurato – cfr. doc. I, p. 2, pto. 4), nessuno
pretende che si sia in presenza di una rottura totale dello stesso.
D’altro canto, dalla
documentazione a disposizione emerge che la diagnosi del danno alla salute
(secondo l’ortopedico dott. __________, una lesione parziale del tendine
d’Achille sinistro [doc. 43, p. 4 e 5]) è stata posta fondandosi soltanto sugli
esiti dell’esame ecografico del 5 agosto 2021 che aveva evidenziato, in base al
relativo referto, una esile stria anecogena in sede intratendinea, sospetta per
iniziale fissurazione (doc. 43, p. 3). Ora, questo Tribunale non ritiene che
una diagnosi, peraltro solo sospetta, formulata in base a un semplice
esame ecografico, soddisfi le rigorose esigenze probatorie richieste
dalla giurisprudenza federale per ammettere la presenza di una rottura tendinea
parziale e, quindi, di una lesione parificata giusta l’art. 6 cpv. 2 lett. f
LAINF.
In secondo luogo, il TCA non vede
comunque validi motivi per discostarsi dal parere espresso dal dott. __________,
specialista nella materia che qui interessa che vanta un’ampia esperienza nella
medicina assicurativa e infortunistica, secondo il quale la lesione al tendine
di Achille è da imputare, con verosimiglianza preponderante, a usura o a
malattia.
A suo avviso, in effetti, il
tendine in questione presentava già delle alterazioni degenerative che sono
divenute soltanto sintomatiche quel 23 luglio 2021. Dal profilo medico è
incontestato che una rottura parziale del tendine d’Achille possa essere di
natura morbosa oppure traumatica. Tuttavia, in quest’ultima ipotesi, secondo la
letteratura, sussiste generalmente un preesistente danno dovuto a sovraccarico
e a viziata sollecitazione, rispettivamente un tendine indebolito. Una
possibile piccola rottura parziale interstiziale non è solitamente imputabile a
una lacerazione traumatica ma piuttosto espressione di una tendinopatia (cfr.
doc. 51).
La certificazione 20 ottobre 2022
del dott. __________, medico chirurgo a __________ (__________), secondo cui
negli ultimi dieci anni l’assicurato non avrebbe mai accusato dolori al tendine
d’Achille del piede sinistro (cfr. doc. B), non appare atta a generare dei
dubbi, neppure lievi, a proposito dell’attendibilità della valutazione del
medico fiduciario dell’amministrazione. In effetti, va segnalato che la regola del “post hoc
ergo
propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza
scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto
d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere
ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della
medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF
8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert
weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die
erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser
rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc"
(vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss
unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF
8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017).
Va
aggiunto che, in questo contesto, secondo la giurisprudenza federale citata in
precedenza, assume un’importanza rilevante la questione di sapere se l’evento
in discussione possa essere qualificato di “benigno o anodino”.
Il TCA ritiene che ciò sia il
caso nella fattispecie sub judice.
Da un lato, l’insorgente non è
stato in grado d’identificare un fatto traumatico ben preciso che abbia
interessato il piede sinistro (in questo senso, si veda la pronunzia 8C_101/2022 consid. 4.5, precedentemente
citata, in cui la Corte federale ha ricordato, con riferimento alla DTF 146 V
51, che “nell’ambito della prova liberatoria, sapere se vi è stato un evento
iniziale riconoscibile e identificabile è determinante per delimitare l’obbligo
prestativo dell’assicuratore contro gli infortuni e dell’assicuratore contro le
malattie.”).
Dall’altro, il salire e scendere
più volte da un dumper, è un gesto tutto sommato anodino che non espone le
estremità inferiori a forze particolarmente importanti.
Per queste ragioni, occorre
ritenere che lo stato patologico preesistente abbia giocato un ruolo causale
preponderante – superiore al 50% - in relazione alla rottura del tendine d’Achille.
Avendo fornito la prova
liberatoria, la responsabilità dell’CO 1 non può essere considerata impegnata
nemmeno a titolo di lesione parificata a infortunio ex art. 6 cpv. 2 LAINF.
La decisione su opposizione
impugnata, mediante la quale l’assicuratore resistente ha rifiutato
l’assunzione dell’evento del 23 luglio 2021, deve essere confermata.
2.12
L’art. 61
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di
prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022
del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF
9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti