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Decisione

35.2022.7

Stabilizzazione dello stato di salute al 1° maggio 2021, la valutazione medica operata dall’amministrazione, il grado di invalidità (4.4%) e IMI negato: confermati. Calcolo economico: anno 2021

28 aprile 2022Italiano85 min

pratiche percepisce un salario annuo mediano di CHF 72'235.00 (TA1_tirage_skill_level,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.7

PC/sc

Lugano

28 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 9 dicembre 2021 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 6 maggio 2015 RI 1,

nato il __________ 1958, di professione muratore con AFC, attivo al 100% in

qualità “quadro superiore” presso la ditta __________ di __________ (di

cui è socio e gerente con diritto di firma individuale) dal 1° novembre 2006, verso

le ore 7:30, mentre si trovava al proprio domicilio a __________ e stava

scendendo le scale, è scivolato e ha battuto il fondoschiena, riportando una contusione

all’osso sacro coccigeo e al fianco destro, con conseguente coccigodimia e un

piccolo strappo alla giunzione miotendinea del gluteo medio destro (doc. 1, 4,

8, 59, 60, 61, 95 incarto LAINF no. 2: inf. no. __________; doc. L).

L’assicuratore LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

Con comunicazione del 13 maggio 2016 il caso è stato chiuso al 10 giugno 2016,

data a partire dalla quale l’assicurato è stato ritenuto abile al 100%

nell’attività abituale sulla base della visita medico __________ dell’11 maggio

2016 (doc. 96 incarto LAINF no. 2).

1.2. In data 9 novembre 2018 RI 1,

sempre attivo presso la propria impresa a tempo pieno, verso le ore 16.10,

mentre si trovava in un magazzino a __________ e stava sistemando del

materiale, è scivolato e ha battuto il fianco destro, riportando una contusione

con conseguente esacerbazione della tendinite inserzionale del muscolo gluteo

medio bilaterale con piccolo strappo alla giunzione miotendinea del gluteo

medio destro e lesione parziale a sinistra rispettivamente con rottura parziale

degli abduttori dell’anca bilateralmente (doc. 1, 2, 45, 105, 106, 128 incarto

LAINF no. 1: inf. no. __________)

A causa dell’infortunio, l’assicurato si è sottoposto il 5 maggio 2020 ad

un’operazione all’anca sinistra (revisione e reinserzione muscolare) presso la

Clinica __________ di __________ (doc. 170, 171, 204 incarto LAINF no. 1), ad

un trattamento di fisioterapia intensiva dal 21 luglio al 14 agosto 2020 in

Day-hospital presso la __________ di __________ (doc. 204 incarto LAINF no. 1)

e ad un trattamento stazionario dal 14 gennaio al 12 febbraio 2021 presso la

Clinica di riabilitazione di __________ (doc. 259 incarto LAINF no. 1).

L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha

corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.3. Nel frattempo, in ambito AI, RI

1 ha inoltrato il 24 luglio 2019 una domanda volta all’ottenimento di

prestazioni per adulti (doc. 91 incarto LAINF no. 1).

1.4. In ambito LAINF, dopo avere

preso atto del rapporto del 10 novembre 2020 relativo alla visita __________ di

chiusura del 9 novembre 2020 (doc. 232 incarto LAINF no. 1) e dell’apprezzamento

medico del 1° marzo 2021 (doc. 263 incarto LAINF no. 1) del dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato

locomotore, in data 2 marzo 2021 (doc. 272 incarto LAINF no. 2) l’CO 1 ha

comunicato all’assicurato che:

" (…)

L'esito dell'accertamento eseguito presso la Clinica di __________ ha mostrato

che il suo stato di salute può essere ritenuto stabilizzato.

Eventuali ulteriori trattamenti medici permetteranno di mantenere

l'attuale stato di salute.

Si conferma che l'attività precedentemente svolta non è più ritenuta esigibile.

Per un'attività adatta nel mercato generale del lavoro, è abile

nella misura completa.

Attività come camminare per lunghi tratti su terreni sconnessi,

irregolari, salire le scale e sui ponteggi, attività in posizione inginocchiata

e sollevamento dei pesi oltre i 20 kg fino a livello del ginocchio sono escluse

da questo profilo

Sospendiamo pertanto le prestazioni a titolo d'indennità

giornaliera dal 1° maggio 2021. Assumeremo tuttavia i costi dei controlli

medici ancora necessari.

Le verseremo l'indennità giornaliera fino al 30 aprile 2021. (…)”

1.5. Alla chiusura del caso, con

decisione del 6 agosto 2021 (doc. 296 incarto LAINF no. 2), l’CO 1 ha statuito

quanto segue:

" (…) Abbiamo

esaminato il diritto ad una rendita d'invalidità e ad un'indennità per

menomazione dell'integrità dal 01.05.2021.

(…).

Dagli accertamenti medici ed economici è risultato che, nonostante

Fatti

i postumi infortunistici, si può da lei pretendere l'esecuzione al 100% di un

lavoro leggero.

Il salario da invalido è quantificato tramite i dati forniti

dall'Ufficio federale di statistica il quale, attraverso la propria

pubblicazione "Rilevazione svizzera della struttura dei salari 2018",

aggiornata nominalmente al 2021, indica che un uomo adibito ad attività

pratiche percepisce un salario annuo mediano di CHF 72'235.00 (TA1_tirage_skill_level,

livello 2, uomini, totale, 41.7 h/seti.; rivalutazione nominale 2019: +0.9%,

2020: +0.8% e 2021 con stima trimestrale: + 0.5%). Una deduzione sociale (DTF

126 V 75), considerate le relativamente blande limitazioni, non è giustificata.

Se, a causa della sua età, l'assicurato non riprende più

un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di

guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per

valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe conseguire un assicurato

di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità (art. 28 cpv.

4 OAINF).

Conformemente alla summenzionata disposizione e alla

giurisprudenza in vigore, il salario da valido viene anche quantificato secondo

i dati statistici, in un'attività pratica nel settore delle costruzioni

(tabella TA1_tirage_skill_level, ramo 41-43, livello 2, uomini, 41.3 h/sett.,

rivalutazione nominale, indice 2018: 101.20, indice 2020: 103.0 e 2021 con

stima trimestrale: +0.5%) che ammonta a CHF 75'559.00.

Dal confronto del salario da invalido di CHF 72'235.00 con quello

da valido di CHF 75'559.00, risulta un'incapacità al guadagno del 4.40%.

Ne consegue che i postumi infortunistici non influiscono in modo

apprezzabile sulla capacità al guadagno. Non possiamo pertanto accordare

prestazioni a titolo di rendita d'invalidità.

(…).

In base alle risultanze della visita medica di chiusura del

09.11.2020 e confermate con l'apprezzamento medico del 01.03.2021, non esiste

nessuna menomazione importante dell'integrità fisica. Non ricorrono perciò le

premesse per la concessione di un'indennità per menomazione dell'integrità.

Dobbiamo perciò rifiutare le pretese di un'indennità per

menomazione dell'integrità (…)”.

1.6. A seguito dell’opposizione

cautelare interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata in data 10

settembre 2021 (doc. 299 incarto LAINF no. 1) e del relativo complemento del 4 novembre

2021 (doc. 311 incarto LAINF no. 1), l’CO 1, dopo avere preso atto dell’apprezzamento

medico del 7 dicembre 2021 (doc. 329 incarto LAINF no. 1) del dr. med. __________,

in data 9 dicembre 2021, ha confermato il contenuto della sua prima decisione,

aggiornando il reddito da valido a fr. 75.256.76 e da invalido a fr. 71'947.32,

“alla luce degli ultimi dati a disposizione” (doc. 322 incarto LAINF no.

1).

1.7. Nel frattempo, in ambito AI,

l’UAI, con decisione del 1° dicembre 2021 (doc. 319 incarto LAINF no. 1) -

preavvisata il 19 luglio 2021 (doc. 291 incarto LAINF no. 1) - ha riconosciuto

all’assi-curato una rendita d’invalidità intera dal 1° novembre 2019 (grado di

invalidità: 95%), con versamento della prestazione a partire dal 1° gennaio

2020 a fronte di una domanda tardiva.

L’amministrazione ha

considerato l’assicurato totalmente inabile dal 9 novembre 2018 (e continua)

nell’attività abituale (muratore-carpentiere indipendente) rispettivamente totalmente

inabile dal 9 novembre 2018 al 28 febbraio 2021 e totalmente abile dal 1° marzo

2021 (e continua) in attività adeguate (doc. 319, pag. 3 incarto LAINF no. 1).

Sulla base del rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente

del 9 luglio 2021 del proprio Servizio ispettorato (doc. L), l’UAI ha

considerato, per il 2020, un reddito da valido di fr. 103'339.- (puntualizzando

quanto segue: “(…) ci appoggiamo reddito fiscale lordo conseguito nel 2013

al quale aggiungiamo il risultato aziendale conseguito (usiamo tale dato in

quanto negli anni seguenti, fino al 2019, lei aveva già presentato dei periodi

variabili d’inabilità lavorativa)”: cfr. doc. 319, pag. 4 incarto LAINF no.

1) e da invalido di fr. 5'592.- (ovvero pari a “risultato aziendale

conseguito”: cfr. doc. 319, pag. 4 incarto LAINF no. 1).

Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.

1.8. In ambito LAINF, con

tempestivo ricorso del 24 gennaio 2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA

1, ha chiesto, in via principale “La decisione su opposizione della CO 1 è

riformata nel senso che all'assicurato è riconosciuto il diritto ad una rendita

d'invalidità analogamente a quanto già deciso dall'Ufficio Al.” e in via

subordinata “La decisione su opposizione della CO 1 è annullata e gli atti

sono retrocessi all'amministrazione per ulteriori accertamenti. Nel frattempo,

all'assicurato sono ripristinati tutti i diritti alle prestazioni di breve

durata.” (cfr. doc. I, pag. 8).

Il patrocinatore dell’assicurato ha precisato che “l'oggetto del contendere

verte sulla questione a sapere se la CO 1 è effettivamente legittimata oppure

no ad eseguire, a prescindere da una decisione dell'Ufficio Al e da elementi a

carattere extra-infortunistici, un proprio calcolo del grado d'invalidità;

segnatamente, verte sulla questione a sapere se senza procedere con ulteriori

accertamenti medici la CO 1 è già legittima a dichiarare estinto ogni diritto

ad ulteriori prestazioni di breve durata e non da ultimo a stabilire

definitivamente che per i pregiudizi ancora sofferti l'assicurato non ha

diritto ad un indennità per la menomazione dell'integrità fisica.” (cfr.

doc. I, pag. 5).

Dal profilo medico, il rappresentante dell’insorgente osserva che il suo

cliente, totalmente inabile nell’attività abituale, presenta in attività

adeguate una capacità lavorativa del 20-30%. A suffragio delle proprie

argomentazioni ha prodotto il rapporto medico del 12 maggio 2021 della Clinica __________

(doc. H pag. 186, già agli atti quale doc. 282 incarto LAINF no. 1; cfr. doc.

I, pag. 6). Critica inoltre l’operato della CO 1 con ulteriori argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr., in particolare,

consid. 2.2.1).

Per quanto attiene al grado di invalidità, il patrocinatore del ricorrente

critica l’operato dell’CO 1 per avere eseguito un calcolo del grado di

invalidità diverso da quello dell’UAI, in assenza di fattori

extra-infortunistici (cfr. doc. I, pag. 4). In particolare, contesta la

determinazione dei redditi da valido e da invalido in base ai dati statistici, con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

A suffragio delle proprie argomentazioni ha chiesto quali prove “doc., doc.

rich., int. formale, testi, perizie, ispezione, ecc.” (cfr. doc. I, pag. 1)

e il richiamo dell’ “intero incarto CO 1” (cfr. doc. I, pag. 5).

1.9. Nella risposta dell’8

febbraio 2022 (doc. III), l’CO 1 - dopo avere prodotto gli incarto LAINF no. 1 (inf.

no. __________) e no. 2 (inf. no. __________) - ha postulato la reiezione del

ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di

diritto.

1.10. Il 18 febbraio 2022 l’avv. RA

1 si è riconfermato nelle proprie tesi e domande con argomentazioni di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V). A suffragio

delle proprie argomentazioni ha prodotto il rapporto d’inchiesta per l’attività

professionale indipendente del 9 luglio 2021 (doc. L) e ha chiesto il richiamo

dell’ “intero incarto dell’UAI” (cfr. doc. V, pag. 1).

1.11. Il 24 febbraio 2022 l'CO 1 si

è riconfermato nelle proprie conclusioni con argomentazioni di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

1.12. Il 24 febbraio 2022 il doc.

VII è stato trasmesso all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. VIII).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF

8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio

2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che,

a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale

esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti,

in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2

Nel caso concreto, oggetto di

contestazione sono la stabilizza-zione dello stato di salute al 1° maggio 2021,

la valutazione medica operata dall’amministrazione (capacità lavorativa residua

del 100% con pieno rendimento in attività adeguate attestata dal medico di

fiducia dell’CO 1), il grado di invalidità (4.4%) dell’as-sicurato e il mancato

riconoscimento di un’IMI.

2.2.1

Innanzitutto il TCA rileva che

la decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. B) - che delimita il litigio

(cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016, consid. 1 con riferimenti) - riguarda

unicamente gli infortuni del 6 maggio 2015 (incarto LAINF no. 2; inf. no. __________)

e 9 novembre 2018 (incarto LAINF no. 1; inf. no. __________).

In sede di opposizione il patrocinatore dell’assicurato si è, in effetti,

espresso unicamente con riguardo ai citati infortuni (cfr., in particolare,

doc. 311 incarto LAINF no. 1) e per quanto qui maggiormente interessa ha

concluso come segue:

" (…)

2.

Per quanto attiene l'IMI, in concreto negli atti non è dato modo

di comprendere nel dettaglio i motivi per cui risulterebbe giustificata la

decisione contestata. L'accertamento medico posto a sostegno della decisione

riferisce infatti "solamente" che "... L'assicurato non

raggiunge il livello minimo per assegnare una indennità di menomazione

all'integrità secondo le tabelle 2, 5 e 6 ..." (pag. 121); ciò beninteso

non è sufficiente per comprendere l'entità effettiva degli accertamenti

eseguiti e delle rispettive risultanze; segnatamente, ciò lede di conseguenza

anche il diritto di es-sere sentito dell'assicurato che come tale ha diritto di

conoscere l'entità degli accertamenti eseguiti per poi anche eventualmente

esprimere le sue contestazioni. In concreto ciò non è possibile e quindi anche

sotto questo aspetto appare lecito domandare che la decisione contestata sia

completata con le informazioni domandate assodato comunque che i limiti

dell'assicurato sono permanenti e superiori al minimo necessario per poter

beneficiare di un'indennità per menomazione dell'integrità fisica. (…)”

In sede di gravame, il

patrocinatore dell’assicurato ha indicato, per quanto qui maggiormente

interessa, quanto segue:

" Per

difendere i diritti dell'assicurato, il 4 novembre 2021 l'opposizione è quindi

stata completata (cfr. doc. G: complemento opposizione 04.11.2021)

sottolineando, tra le altre cose, quanto segue:

"... Per quanto attiene la rendita d'invalidità (…).

(…).

… Per quanto attiene l'lMl, in concreto negli atti non è dato modo di

comprendere nel dettaglio i motivi per cui risulterebbe giustificato la

decisione contestata. L'accertamento medico posto a sostegno della decisione

riferisce infatti "solamente" che "... L'assicurato non raggiunge

il livello minimo per assegnare una indennità di menomazione all'integrità

secondo le tabelle 2, 5 e 6 ..." (pag. 121); ciò beninteso non è

sufficiente per comprendere l'entità effettiva degli accertamenti eseguiti e

delle rispettive risultanze; segnatamente, ciò lede di conseguenza anche il

diritto di essere sentito dell'assicurato che come tale ha diritto di conoscere

l'entità degli accertamenti eseguiti per poi anche eventualmente esprimere le

sue contestazioni. In concreto ciò non è possibile e quindi anche sotto questo

aspetto appare lecito domandare che la decisione contestata sia completata con

le informazioni domandate assodato comunque che i limiti dell'assicurato sono

permanenti e superiori al minimo necessario per poter beneficiare di un'indennità

per menomazione dell'integrità fisica.

(…).

Nella contestata decisione pure si decide di sopprimere ogni diritto

dell'assicurato alle prestazioni di breve durata necessarie per la cura dei

pregiudizi conseguenti all'infortunio di cui l'assicurato è rimasto vittima lo

scorso mese di novembre al ginocchio. Così come anche ancora confermato dal

medico curante, il dr med __________, ad oggi ancora l'assicurato è vittima di

dolori ed impedimenti al ginocchio che sono conseguenti all'infortunio (3). Le

prestazioni di breve durata devono quindi conseguentemente essere riattivate a

far tempo dallo scorso 7 gennaio 2021 ed in particolare all'assicurato devono

essere pagate le indennità giornaliere e non da ultimo pure devono essere

rimborsate tutte le spese mediche già sostenute sino ad ora (4) e che si

renderanno ancora ulteriormente necessarie. Come anche domandato dal medico

curante (3), allo stesso pure va confermato il nulla osta a poter procedere con

un ulteriore risonanza magnetica. Senza quest'ultima è infatti impossibile

stabilire le ragioni per cui l'assicurato ad oggi soffre ancora dei pregiudizi

al ginocchio. Quanto precede si giustifica soprattutto in quanto essendo il

caso già assicurato dalla CO 1 è a quest'ultima che incombe l'onere di

accertare compiutamente il caso dell'assicurato e non da ultimo, nel caso in

cui volesse effettivamente sospendere le proprie prestazioni, è a quest'ultima

che incombe l'onere di dimostrare con la necessaria verosimiglianza

preponderante che i sintomi ancora sofferti non possono più essere posti in un

nesso di causalità con l'infortunio.

Per il pregiudizio sofferto al ginocchio la decisone

contestata non può essere condivisa e vanno quindi al più presto ripristinati i

diritti dell'assicurato alle rispettive prestazioni della CO 1 ...

" (cfr. doc. I, pag. 2-4; n.d.r.: il corsivo non è della redattrice mentre

la sottolineatura è della redattrice)

Il TCA rileva che, col

citato ricorso, il patrocinatore ha prodotto il doc. G, che corrisponde al

citato doc. 311 incarto LAINF no. 1. Tuttavia in tale documentazione non vi è

traccia alcuna della parte anzidetta sottolineata dalla redattrice relativa al doc.

I a pag. 4 e che, secondo quanto ivi indicato, riguarda un evento che sarebbe occorso

all’assicurato nel mese di novembre 2020 al ginocchio, che, in ogni caso, esulerebbe

dalla presente procedura, visto che la decisione su opposizione impugnata - che

delimita il litigio (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016, consid. 1 con

riferimenti) - riguarda unicamente gli infortuni del 6 maggio 2015 (incarto

LAINF no. 2; inf. no. __________) e del 9 novembre 2018 (incarto LAINF no. 1;

inf. no. __________; cfr. doc. B) e non anche l’evento che sarebbe occorso

all’assicurato al ginocchio nel mese di novembre 2020, sul quale l'Istituto assicuratore

resistente non si è determinato con la decisione formale qui impugnata. Di

conseguenza, le censure ricorsuali, riguardanti direttamente o indirettamente,

l’asserito evento del mese di novembre 2020 (ad. es. per quanto concerne la

stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurato oppure la sua capacità

lavorativa residua) sono irricevibili.

In particolare, il TCA osserva che è irricevibile la critica ricorsuale

all’operato dell’CO 1 per non avere eseguito “ulteriori accertamenti ex art.

44.

LPGA; segnatamente, dovrebbe procedere prendendo posizione sulle conclusioni

del dr med __________ (cfr. allegato 3 all'opposizione nell'incarto della CO 1)

e non da ultimo per poterlo fare dovrebbe anche procedere prima con una nuova

ed aggiornata RM (così come invero anche già domandato dal medico curante

dell'assicurato senza opposizioni da parte del medico di __________). Senza

procedere con questi accertamenti la decisone della CO 1 (ed in particolare con

riferimento all'IMI ed alla soppressione delle prestazioni di breve durata) non

può essere condivisa; la stessa decisione va annullata e mentre gli atti sono,

rinviati all'amministrazione per gli ulteriori accertamenti del caso

all'assicurato sono ripristinati tutti i diritti alle prestazioni di breve

durata.” (cfr. doc. I, pag. 6).

2.3

Stato di salute

infortunistico stabilizzato dal 1° maggio 2021?

2.3.1

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la

cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20.

luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

È utile precisare che,

secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione

prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in

cui le prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF

8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre

2016.

consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5

settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid.

2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del

18.

marzo 2019, consid. 2.2.2; STCA 35.2020.86 dell’8 marzo 2021, consid.

2.3.1).

2.3.2

Dalle carte processuali si

evince, in particolare, che l’assicurato, a causa dell’infortunio del 9

novembre 2018 e della persistenza dei dolori e delle difficoltà funzionali si è

sottoposto a svariate sedute di fisioterapia, idrochinesiterapia, a delle onde

d’urto e il 5 maggio 2020 ad un’operazione all’anca sinistra (revisione e

reinserzione muscolare) presso la Clinica __________ di __________ (doc. 170,

171, 204 incarto LAINF no. 1) oltre ad un trattamento di fisioterapia intensiva

dal 21 luglio al 14 agosto 2020 in Day-hospital presso la __________ di __________

(doc. 204 incarto LAINF no. 1), al termine del quale il dr. med. __________ ha

attestato quanto segue “I trattamenti conservativi sono quasi esauriti.

Si potrebbe considerare una ripetizione di un ciclo di 3 sedute con onde d’urto

focali nella regione epitrocanterica. In alternativa si potrebbe considerare

l’infiltrazione con emocomponenti ad uso non trasfusionale tipo PRP o

siero-autologo condizionato” (doc. 204, pag. 5 incarto LAINF no. 1; n.d.r.:

la sottolineatura è della redattrice).

Sempre a causa della persistenza dei dolori e delle difficoltà funzionali è

stato visitato alla Clinica __________ il 2 dicembre 2020 dal PD Dr. med. __________,

primario di chirurgia dell’anca, che, nel relativo rapporto, ha attestato

quanto segue: “Es besteht weiterhin ein Rehabilitationsdefizit,

jedoch ein leichter Fortschritt im Vergleich zu vor drei Monaten. Es ist

wichtig, dass weiterhin Physiotherapie durchgeführt wird sowie auch MTT

und ich bitte die CO 1 __________ diesweiterhin zu berücksichtigen, ich erachte

es so, dass ein Abschluss erst in etwa sechs Monaten möglich ist. Wir

sehen den Patienten auch dann wieder zur Jahreskontrolle im Mai 2021” (doc.

236, pag. 2 incarto LAINF no. 1; n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice).

Sulla base di tale indicazione l’assicurato si è sottoposto pure ad un

trattamento stazionario dal 14 gennaio al 12 febbraio 2021 (doc. 259 incarto

LAINF no. 1), con valutazione EFL del 10/11 febbraio 2021 (doc. 277 incarto

LAINF no. 1), presso la Clinica di riabilitazione di __________, al termine del

quale è stato attestato, nel relativo rapporto, quanto segue: “(…) Der Patient sah sich während der ambulanten Rehabilitation kaum zu einer

Belastungssteigerung in der Lage. Da gegen Ende der Rehabilitation aber eine

positive Verhaltensänderung beobachtet werden konnte, empfehlen wir die

Fortsetzung ambulanter medizinische Trainingstherapie unter

physiothera-peutischer Anleitung zur Verbesserung von Kraft und

Stabilisierung der Beinachse links. (…)” (doc. 259, pag. 3 incarto

LAINF no. 1; n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice).

Il 5 maggio 2021 RI 1 è stato nuovamente visitato dal PD Dr. med. __________,

che, nel relativo rapporto del 12 maggio 2021, ha attestato quanto segue:

" (…).

Diagnosen

St.n. offener Hüftabduktorennaht links vom 05.05.2020 mit/bei

Chronischer irritation und Partialruptur der

anterolateralen

Abduktorensehnen links

Direkttrauma des Beckens am 06.05.2015

(…).

Anamnese

Der Patient berichtet von einer deutlichen Besserung der Gesamtsituation.

Er kann gut schlafen. Er braucht keine Schmerzmittel und kann auch wieder viel

besser gehen. Eine belastbare Tätigkeit als Maurer ist wahrscheinlich

schwierig, dass er wieder arbeiten kann, vielleicht wenige Prozente.

(…).

Beurteilung und Prozedere

Es besteht eine gute Situation nun 1 Jahr postoperativ und es hat sich

gelohnt zu trainieren, dies ist auch dem Patienten klar und er ist insgesamt

sehr zufrieden. Er hat keine Nachtschmerzen mehr, er kann auch jeden Tag x. 5

km gehen. Insgesamt erfreuliches Ergebnis und auch aus Sicht des Patienten,

somit Abschluss der Kontrollen, bei Bedarf kann sich der Patient jederzeit

melden. Sinnvoll ist eine Arbeit zwischen 20-30%, oder eine Arbeit ohne

Hüftbelastung.”

(doc. 282, pag. 1 e 2 incarto LAINF no. 1; n.d.r.: il grassetto non è

della redattrice mentre la sottolineatura è della redattrice).

Nell’apprezzamento medico del

1° marzo 2021 (doc. 263 incarto LAINF no. 1) il dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato

locomotore, ha attstato quanto segue: “Siamo in presenza di una situazione

stabile, altre terapie non indicate solo per il mentenimento dello stato

attuale” (doc. 263, pag. 1 incarto LAINF no. 1).

Alla luce di quanto emerge dalla documentazione medica a disposizione anzidetta

- in particolare, da quanto attestato il 2 dicembre 2020 e il 5 maggio 2021 dal

PD Dr. med. __________ della Clinica __________ rispettivamente nel rapporto

del 16 febbraio 2021 della Clinica di riabilitazione di __________ -, ribadito

che, secondo la giurisprudenza federale, la questione della stabilizzazione va

valutata in maniera prospettica, ponendosi al momento in cui le

prestazioni sono state interrotte, occorre ritenere dimostrato che al più

tardi al momento in cui l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni

di corta durata (dunque, in casu, il 1° maggio 2021), non vi erano più

misure terapeutiche atte, con verosimiglianza preponderante, a migliorare notevolmente

le condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente.

Questa Corte condivide la

conclusione dell’Istituto assicuratore secondo cui, in data 1° maggio 2021, lo

stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1

LAINF e della relativa giurisprudenza. La circostanza che, a quel momento,

l’insorgente denunciasse ancora disturbi all’arto superiore destro (dolori e/o

limitazioni funzionali) rispettivamente necessitasse - se del caso - di misure

conservative (ergoterapia e/o fisioterapia e/o infiltrazioni) volte a evitare

un loro aggravamento è irrilevante. Decisivo ai fini del giudizio è soltanto

che a quel momento lo stato di salute, per gli aspetti prettamente

infortunistici, non poteva più essere sensibilmente migliorato grazie ad

ulteriori terapie, in particolare una terapia del dolore, che, non avrebbe

comunque permesso di giungere ad una diversa conclusione (a questo proposito cfr.

la STF 8C_301/2021 del 23 giugno 2021, consid. 5.2, riguardante un assicurato

che, scivolando dalle scale, era caduto sulla spalla sinistra e sulla nuca,

riportando un lieve trauma cranico e una lesione articolare di tipo Rockwood 3,

il 23 luglio 2017 e il suo stato di salute era stato ritenuto stabilizzato a

partire dal 31 luglio 2019, a fronte di una capacità lavorativa piena in

attività adeguate ed indipendentemente dalla circostanza che si stava

sottoponendo ad una terapia del dolore multimodale).

In conclusione il TCA non

ritiene dunque dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza federale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che al

più tardi al momento in cui l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni

di corta durata, vi fossero ancora delle misure terapeutiche suscettibili di

migliorare sensibilmente le condizioni di salute infortunistiche

dell’insorgente.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, le censure ricorsuali volte a criticare l’operato

dell’amministrazione per avere chiuso il caso al 30 aprile 2021 vengono

respinte.

Da ultimo, giova qui pure ricordare che, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. KÖLZ/HÄNER,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale

modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.

29.

cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata). In tali circostanze anche la critica ricorsuale dell’insorgente per

non essere stato sottoposto da parte dell’CO 1 ad ulteriori accertamenti ex

art. 44 LPGA (cfr. doc. I, pag. 6), nonostante lo avesse richiesto, nella

misura in cui dovesse essere riferibile agli infortuni del 6 maggio 2015

(incarto LAINF no. 2; inf. no. __________) e 9 novembre 2018 (incarto LAINF no.

1; inf. no. __________), deve essere respinta. Nella misura in cui invece

riguarda l’asserito evento del novembre 2020 al ginocchio, sul quale l'Istituto

assicuratore resistente non si è determinato con la decisione formale qui

impugnata, è irricevibile (cfr. consid. 2.2.1).

La decisione su opposizione impugnata nella misura in cui sancisce che al 1° maggio

2021, lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19

cpv. 1 LAINF va, dunque, confermata.

Pertanto, data la

stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore

LAINF convenuto era dunque legittimato a porre fine alle prestazioni di corta

durata (cura medica e indennità giornaliera) e a valutare il diritto alle

prestazioni di lunga durata.

2.4

Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.4.1

Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha

rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.

1.

LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che

anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la

nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda

pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1.

il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2.

la diminuzione della

capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4.2

L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994.

U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28.

cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4.3

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette

già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.

21.

p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, RAMI 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 35 consid. 4b).

Giova qui infine ricordare

un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello

secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.

(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. SPIRA, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della

diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in

caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico

curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2; STCA 32.2020.88 del 31 maggio 2021,

consid. 2.5).

2.4.4

Da ultimo, giova qui ricordare

che, per costante giurisprudenza, l’assicurazione per l’invalidità non è

vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli

infortuni e viceversa (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6;

STF 9C_594/2016 del 18 novembre 2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2;

STF 9C_243/2017 del 2 giugno 2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto

2017.

consid. 4.4; STF 9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STCA

32.2015.160

del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile

2017, consid. 2.2 e STCA 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA

32.2017.60

del 19 febbraio 2018, consid. 2.4; STCA 32.2017.91 del 14 agosto

2018, consid. 2.4; STCA 32.2018.106 del 13 dicembre 2018, consid. 2.3; STCA

35.2018.76

del 4 marzo 2019, consid. 2.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019,

consid. 2.6; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2010, consid. 2.9; STCA 35.2021.9

del 20 settembre 2021, consid. 2.8; STCA 35.2021.75 del 31 gennaio 2022, consid.

2.4.3).

2.4.5

Per chiarire la questione

riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha fatto capo

alla visita __________ di chiusura del 10 novembre 2020 del dr. med. Michael Michelsen,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato

locomotore (doc. 232 incarto LAINF no. 1), giusta il quale:

" Diagnosi

Stato dopo sutura dell'inserzione dell'abduttore a sinistra il

05.05.2020

con/su:

irritazione cronica a causa di una rottura parziale del tendine

abduttore antero-laterale a sinistra

con/su:

contusione diretta del bacino il 06.05.2015.

Apprezzamento

(…).

Capacità lavorativa: l'attività precedente di muratore a tempo

pieno non sarà più esigibile.

Esigibilità del lavoro: per un'attività adatta nel mercato generale del lavoro,

l'assicurato è abile nella misura completa. Attività come camminare per lunghi

tratti su terreno sconnesso e irregolare, salire le scale e sui ponteggi,

attività in posizione inginocchiata e sollevamento dei pesi oltre i 20 kg fino

a livello del ginocchio sono escluse da questo profilo. (…)” (doc. 232, pag. 3

e 4 incarto LAINF no. 1; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice)

L'Istituto assicuratore ha

fatto capo pure alla valutazione EFL del 10/11 febbraio 2021 (doc. 277 incarto

LAINF no. 1) ed al rapporto del 16 febbraio 2021 della Clinica di

riabilitazione di __________ (doc. 259 incarto LAINF no. 1), riguardante il

trattamento stazionario dal 14 gennaio al 12 febbraio 2021, dai quali emerge,

in particolare, quanto segue:

" Zumutbarkeit

für die berufliche Tätigkeit als Maurer (Selbständig erwerbend):

Tätigkeit nicht zumutbar. Anforderungen zu hoch: Schwere,

vorwiegend gehend-stehende Tätigkeit,

auch knieende Tätigkeit, Ersteigen von Leitern und Gerüsten.

Ärztlich attestierte Arbeitsunfähigkeit: 100 % ab 13.02.2021.

Zumutbarkeit für andere berufliche Tätigkeiten:

Leichte bis mittelschwere Arbeit.

Arbeitszeit: ganztags.

Spezielle Einschränkungen: Ad Hüfte bds.: Wechselbelastend, ohne

Tätigkeiten in unebenem Geländer oder in der Hocke, selten Kriechen, selten

Treppen- und Leitersteigen ohne Zusatzgewicht, ohne Ersteigen von Gerüsten

(Sicherheitsaspekt), ohne Ziehen und Stossen.” (doc. 259, pag. 3 incarto LAINF

no. 1 e doc. 277 pag. 8 incarto LAINF no. 1)

L'Istituto assicuratore ha

fatto capo pure all’apprezzamento medico del 1° marzo 2021 del dr. med. __________

(doc. 263 incarto LAINF no. 1), giusta il quale:

" (…) Il

rapporto della Clinica di __________ non modifica le conclusioni contenute

nell'apprezzamento medico con visita medica del 9.11.2020.

(…)

Capacità lavorativa

L'attività precedente di muratore a tempo pieno non sarà più

esigibile.

Esigibilità lavorativa

Per un'attività adatta nel mercato generale del lavoro,

l'assicurato è abile nella misura completa. Attività come camminare per lunghi

tratti su terreni sconnessi, irregolari, salire le scale e sui ponteggi,

attività in posizione inginocchiata e sollevamento dei pesi oltre i 20 kg fino

a livello del ginocchio sono escluse da questo profilo.” (doc. 263, pag. 1 incarto

LAINF no. 1)

2.4.6

Nella concreta evenienza,

questo Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario

- specialista nella materia che qui ci occupa - e posta alla base della

decisione avversata. Tanto più che la medesima conclusione (capacità lavorativa

residua del 100%, presenza e rendimento, in attività adeguate) risulta pure

dalla valutazione EFL del 10/11 febbraio 2021 e dal rapporto del 16 febbraio

2021.

della Clinica di riabilitazione di __________ (doc. 259, pag. 3 incarto

LAINF no. 1 e doc. 277 pag. 8 incarto LAINF no. 1), già riportati al consid.

2.4.5

Del resto, lo stesso PD Dr. med. __________, primario di chirurgia

dell’anca della Clinica __________ di __________, nel rapporto del 12 maggio

2021, già riportato al consid. 2.3.2, ha attestato quanto segue: “(…) Eine belastbare

Tätigkeit als Maurer ist wahrscheinlich schwierig, dass er

wieder arbeiten kann, vielleicht wenige Prozente. (…) Sinnvoll ist eine

Arbeit zwischen 20-30%, oder eine Arbeit ohne

Hüftbelastung.” (doc. 282, pag. 1 e 2 incarto LAINF no. 1; n.d.r.:

il grassetto e le sottolineature sono della redattrice). A questo proposito

giova qui puntualizzare che, contrariamente a quanto indicato dal patrocinatore

del ricorrente (cfr. doc. I, pag. 6), il PD Dr. med. __________ non ha

attestato una capacità lavorativa residua del 20-30% in attività adeguate,

bensì in attività pesanti quale quella di muratore.

Il TCA non ignora gli svariati certificati medici agli atti (in particolare,

quelli - invero generici e stringati - del medico di famiglia, dr. med. __________,

specialista FMH in medicina interna generale: cfr. doc. 301, 305. 307 e 316 incarto

LAINF no. 1). Tuttavia essi non sono a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa

la fondatezza dall'approfondito parere espresso dallo specialista interpellato

dall’istituto assicuratore resistente il 10 novembre 2020 relativo alla visita __________

di chiusura del 9 novembre 2020 (doc. 232 incarto LAINF no. 1), con

considerazioni puntuali e convincenti, con espresso riguardo alla situazione

clinica dell’assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata

dal medico fiduciario come pure dell’esigibilità lavorativa posta dal medesimo

medico specialista e della capacità lavorativa residua in attività adeguate,

che è stato poi confermato dal medesimo medico fiduciario il 1° marzo 2021(doc.

232.

incarto LAINF no. 1) alla luce anche delle risultanze della valutazione EFL

del 10/11 febbraio 2021 e dal rapporto del 16 febbraio 2021 della Clinica di

riabilitazione di __________ (doc. 259, pag. 3 incarto LAINF no. 1 e doc. 277

pag. 8 incarto LAINF no. 1), già riportati al consid. 2.4.5.

Giova qui rilevare che, nella recente STF 9C-532/2020 del 13 ottobre 2021, al

consid. 4.1, l’Alta Corte ha ribadito che:

" Di

principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per

cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in

caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc)”.

Del resto, gli impedimenti

funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano,

usualmente, in assicurati che hanno subito danni agli arti inferiori e la

valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario risulta

plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di

seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli

arti inferiori (cfr. a questo proposito, STCA 35.2017.111 del 20 giugno 2018,

consid. 2.4.5, e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2018.69 dell’11

febbraio 2019, consid. 2.3.5, STCA 35.2020.98 del 26 aprile 2021 consid. 2.4.3

e STCA 35.2021.85 del 14 marzo 2022 consid. 2.3.6). Va anche segnalato che,

nella STF 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016 consid. 3.2.1, riguardante

un’assicurata che soffriva di disturbi residuali localizzati all’articolazione

tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra in stato dopo molteplici

interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata artrosi attiva a livello

dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e completa consolidazione

dell’artrodesi nella regione dell’articolazione sottoastragalica/mesopiede, il

Tribunale federale ha ammesso una capacità lavorativa del 100% in un’attività

confacente ai disturbi interessanti il piede (in questo stesso senso, si vedano

pure la STFA U 93/04 del 14 febbraio 2005 consid. 5, concernente un assicurato

che presentava le sequele di una frattura del calcagno destro e la STFA U 38/01

del 5 giugno 2003 consid. 5.2.1, inerente un assicurato che, a seguito di

un’importante frattura comminuta del pilone tibiale con frattura del malleolo

laterale, aveva reliquato una grave artrosi alle articolazioni tibiotarsica e

sottoastragalica, così come un’artrodesi della tibiotarsica sinistra; cfr. STCA

35.2018.69

dell’11 febbraio 2019, consid. 2.3.5 e STCA 35.2020.98 del 26 aprile

2021.

consid. 2.4.3).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare che il ricorrente sia in grado di mettere

a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali più

leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente

esercitata. Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità

configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina

questo principio permette di pretendere da una persona un determinato

comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination

der Invalidenrente, Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in

virtù del principio della riduzione del danno.

In conclusione, stante

quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233.

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551

e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali

(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di

svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa

compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico

indicate dal medico di __________ dell’CO 1.

Del resto, a medesima conclusione (ovvero abilità lavorativa, a tempo pieno e

con un rendimento completo, in un'attività lavorativa adeguata) è arrivata

questa Corte anche in un caso analogo, in cui l’assicurato, a causa di un

infortunio subito nel settembre 2017, al momento della stabilizzazione dello

stato di salute, nel 2021, allorquando è stato chiuso il caso, presentava

ancora dei disturbi residuali all’anca destra (cfr. STCA 35.2021.88 del 14

marzo 2022, consid. 2.5.4).

2.4.7

Alla luce di quanto appena

esposto, le censure ricorsuali volte a contestare l'esigibilità in attività

adeguate dell'assicurato determinata dal medico __________ dell’CO 1 sono

respinte.

Da ultimo, in tali circostanze, ricordato nuovamente il principio della valutazione

anticipata delle prove (di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.3.2),

anche la critica ricorsuale dell’insorgente per non essere stato sottoposto da

parte dell’CO 1 ad ulteriori accertamenti ex art. 44 LPGA (cfr. doc. I, pag.

6), nonostante lo avesse richiesto, nella misura in cui dovesse essere

riferibile agli infortuni del 6 maggio 2015 (incarto LAINF no. 2; inf. no. __________)

e 9 novembre 2018 (incarto LAINF no. 1; inf. no. __________), deve essere

respinta. Nella misura in cui invece riguarda l’asserito evento del novembre

2020.

al ginocchio, sul quale l'Istituto assicuratore resistente non si è

determinato con la decisione formale qui impugnata, è irricevibile (cfr.

consid. 2.2.1).

2.5

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3

febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre

2002.

consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto

2002.

consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).

Nel caso di specie sono

quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati

del 2021, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a

partire dal 1° maggio 2021 (cfr. consid. 2.3.2).

2.6

2.6.1

Per determinare il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito

da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,

secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129

V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF

129.

V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza

l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.

248.

consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -

in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la

persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U

400.

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale

va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe

intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere

concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera

dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che

tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la

partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina

citata).

Un salario di punta può

essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC

1980.

pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno

in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di

lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una

simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla

salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività

lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali

(RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c; STCA

32.2018.180

del 4 settembre 2019, consid. 2.6).

2.6.2

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione

avversata, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2021,

avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 75'256.76, sulla base delle

seguenti considerazioni:

" (…) L'assicurato

ha conseguito il CFC quale muratore. L'1.11.2006 egli è entrato alle dipendenze

della ditta __________ quale capomastro. L'assicurato era e a tutt'oggi è -

secondo quando risulta dal Registro di commercio - socio e gerente della ditta.

(…).

In applicazione dell'art. 28 cpv. 4 OAINF l'amministrazione ha

pure quantificato il salario da valido in base ai dati statistici (TA1, profilo

2, ramo 41-43) e fissato lo stesso in fr. 75'559.-- (fr. 5'962.-- : 40 ora x

41.3

ore x 12 ). Visti i nuovi dati a disposizione in merito ell'evoluzione

nominale dei salari l'importo aggiornato è di fr. 75'256.76. Giusta l'art. 28

cpv. 4 OAINF se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività

lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è

essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, per valutare il grado d'invalidità

sono determinanti i redditi che potrebbe conseguire un assicurato di mezza età

vittima di un danno alla salute della stessa gravità (DTF 113 V 132, DTF 122 V

41.

8). Per età avanzata s'intende il sessantesimo anno. Non si tratta di un

limite assoluto ma di un valore di grandezza generale nel senso che l'art. 28

cpv. 4 OAINF può essere applicato a partire dal sessantesimo anno di età.

Entrano in considerazione anche le abitudini professionali specifiche cosi come

pure le caratteristiche di ogni caso concreto (DTF 122 V 418 consid. lb; RAMI

1990.

pag. 389). In data 26.2.2019 l'assicurato ha dichiarato alla CO 1 che

pensa di accedere alla pensione all'età di 63 anni. Al momento della

sospensione delle indennità giornaliere l'assicurato era a quattro giorni dal

compimento dei 63 anni per cui deve essere ammesso che, anche senza

l'infortunio, egli avrebbe smesso di lavorare. Inoltre l'AI non ha disposto

nessuna misura professionale fatto che comprova che l'età gioca un ruolo determinante

nell'incapacità di guadagno. Se l'assicurato fosse stato di mezza età, visto il

suo percorso professionale, l'Ufficio AI non avrebbe esitato a disporre delle

misure professionali. L'applicazione dell'art. 28 cpv. 4 OAINF non necessita un

decadimento fisico (sentenza del TF 8C_307/2017 del 26.9.2017 consid. 4.2.2).

Inoltre dall'estratto del conto individuale della cassa di compensazione

risulta che la media del guadagno realizzato dall'assicurato, negli ultimi

cinque anni, era inferiore a quello reddito ritenuto dalla Divisione

prestazioni assicurative. Questo comprova che la stima fornita dall'AI non ha

nessun fondamento.” (doc. 322 pag. 3 e 4 incarto LAINF no. 1)

Il patrocinatore

dell’insorgente contesta questo dato, ritenuto che il salario da valido del suo

assistito sarebbe più elevato rispetto a quello indicato dall’CO 1, che - a

torto - avrebbe utilizzato i dati statistici, sottolineando che partendo dal

confronto dei redditi utilizzato dall’UAI (reddito da valido: fr. 103'339 e da

invalido: fr. 5'592 effettivamente percepiti nel 2020), si ottiene un grado di

invalidità (95%), che giustifica il riconoscimento del diritto ad una rendita

d’invalidità anche da parte dell’CO 1. Il rappresentante del ricorrente

puntualizza pure quanto segue:

" (…) Allo

stesso risultato si giunge anche se quale reddito da valido per l'assicurato

invece di fr. 103'339.- così come stabilito dall'Ufficio Al in base ai

contributi sociali pagati, si tiene invece in considerazione il reddito di fr.

90'000.- già assicurato a suo tempo dal ricorrente alla CO 1 (e su cui sono

stati pagati i rispettivi contributi).

Non da ultimo, ad analoga decisione si giunge anche prendendo in

considerazione i valori statistici. Non va infatti dimenticato che per i medici

l'assicurato presenta, anche in attività lavorative adeguate, una limitazione

del 20/30% (…). Considerando questa limitazione sul reddito da invalido che va

posto a confronto con un reddito da valido pari a ca fr. 103'000.- o perlomeno

pari a ca fr. 90'000.-, in concreto ancora una volta si giustifica domandare

che all'assicurato anche da parte della CO 1 deve pure essere riconosciuto il

diritto ad una rendita d'invalidità. (…). A ben vedere, una differente

soluzione non si giustifica nemmeno in applicazione di quanto è prescritto

nell'art. 28 cpv. 4 OAINF. Quest'ultimo articolo entra infatti unicamente in

linea di conto qualora l'età costituisca la causa essenziale che impedisce

all'insorgente di mettere a frutto la sua restante capacità lavorativa in

attività medicalmente adeguate. Nel caso concreto questa situazione non si

concretizza giacché l'assicurato anche se più giovano nella sua attuale

attività nulla potrebbe guadagnare di più. Su redditi statistici non è stata

eseguita nessuna deduzione per pregiudizi di età e non da ultimo il grado

d'invalidità dell'Ufficio Al non è stato calcolato ritenuto l'assicurato non

più collocabile a causa dell'età bensì a seguito di un effettivo confronto dei

redditi. A maggior ragione non appare conseguentemente lecito far riferimento a

redditi ipotetici e statistici.” (cfr. doc. I, pag. 7)

In sede di risposta l’CO 1

ha puntualizzato quanto segue:

" (…) L'art.

28.

cpv. 4 OSAIF (recte: OAINF) è eccome applicabile alla fattispecie.

Infatti, l'assicurato dopo l'infortunio a causa della sua età (63 anni) non

potrà più riprendere un'attività lavorativa come prima. È corretto che la Parte

convenuta ha considerato come reddito da valido il reddito che potrebbe

conseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della

stessa gravità. (…)” (doc. III, pag. 6)

Con osservazioni del 18

febbraio 2022 l’avv. RA 1 ha precisato quanto segue:

" (…) Come

già accertato e rammentato anche dall'UAI (cfr. allegato), se è vero che a

causa dei suoi pregiudizi di salute all'assicurato non può più essere chiesto

di lavorare come muratore, allo stesso può comunque però ancora essere chiesto

di lavorare come direttore della __________. Quest'ultima attività, così come

già accertato dall'UAI, non va confusa con quella di muratore (che nessuno ha

mai chiesto sia ancora pretesa dall'assicurato). L'attività svolta come

direttore della __________ risulta esigibile sia dal punto di vista medico che

economico. In quest'attività l'assicurato riesce infatti a mettere pienamente a

frutto la sua capacità lavorativa residua e non da ultimo a conseguire anche un

reddito che come tale non può essere considerato un reddito sociale.

Quanto stabilito nell'art. 28 cpv. 4 OAINF, così come già

sostenuto nel ricorso, nel caso concreto non è applicabile giacché a

prescindere dalla sua età il reddito che percepisce come direttore della __________

nulla ha a che vedere con l'età dell'assicurato. In altri termini, anche se

fosse più giovane con gli stessi limiti funzionali l'assicurato non potrebbe

comunque guadagnare di più. Se con la sua decisione la CO 1 pretende il

contrario, questo aspetto dovrebbe ancora essere provato (cfr. anche art. 43

LPGA). La domanda ad ottenere l'annullamento della decisione contestata con

conseguente rinvio atti per maggiori accertamenti (oltre che medici anche

economici), anche sotto questo aspetto la domanda risulterebbe giustificata e

ciò a maggior ragione ritenuto che temporalmente la cognizione temporale del

presente Tribunale di principio è limitata sino alla decisione contestata.

Per tutte le succitate ragioni, appare quindi legittimo ribadire

che in questo caso la CO 1 è vincolata dal calcolo del grado d'invalidità già

eseguito dall’UAl.

(…).

Se anche non si potesse seguire l'argomentazione appena esposta,

pur volendo fare riferimento ai dati statistici, in concreto gli argomenti

esposti nella risposta di causa non giustificano una conclusione differente da

quella già esposta nel ricorso.

Per i pregiudizi a carattere medico, così come anche accertato e

confermato dal medico di __________ della CO 1, si giustifica infatti una

riduzione percentuale dal reddito da invalido statisticamente stabilito. Una

riduzione si giustifica anche per motivi economici e meglio così come anche già

espresso nel ricorso. Tali argomenti, se non genericamente e quindi senza

effetto, non risultano contestati. Il grado d'invalidità dell'assicurato è

quindi tale da comunque giustificare un grado d'invalidità superiore al 10%; di

conseguenza, anche il diritto ad una rendita d'invalidità.

Anche in questo caso, quanto stabilito nell'art. 28 cpv. 4 OAINF

non può modificare la succitata conclusione giacché quanto stabilito nelle

tabelle con i redditi statistici non tiene conto dell'età dell'assicurato e le

riduzioni richieste sono giustificate principalmente per questioni mediche e

sociali. La non collocabilità dell'assicurato in considerazione della sua età,

che in ambito d'assicurazione contro l'invalidità giustificherebbe un grado del

100%, in questa procedura non è mai stata rivendicata. (…).” (doc. V, pag. 2 e

3)

Con osservazioni del 24 febbraio

2022.

l’CO 1 ha puntualizzato quanto segue:

" (…) l'art.

28.

cpv. 4 OSAIF (recte: OAINF) è eccome applicabile alla fattispecie,

come motivato sia nella decisione su opposizione che nell’allegato di risposta.

(…)”. (doc. VII, pag. 2)

2.6.3

Chiamato ora a pronunciarsi il

TCA osserva innanzitutto che, giusta l'art. 28 cpv. 4 OAINF, se, a causa della

sua età, l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

(variante I) o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata (variante II), sono determinanti per valutare il

grado d'invalidità i redditi che potrebbe conseguire un assicurato di mezza età

vittima di un danno alla salute della stessa gravità. L'età avanzata in quanto

tale, infatti, non configura un danno alla salute ai sensi di legge e

giurisprudenza, bensì un fattore estraneo all'invalidità. Secondo la

giurisprudenza l'età è avanzata se l'assicurato ha all'incirca sessant'anni al

momento della nascita del diritto alla rendita. L'età media dal canto suo si

situa intorno ai 42 o tra i 40 e i 45 anni. In virtù della norma in

questione, infine, si deve astrarre dal fattore età non soltanto per la

fissazione del reddito da invalido, ma anche per stabilire il reddito da valido

(cfr. DTF 114 V 310 consid. 4a). La disposizione, che persegue lo scopo di

evitare l'attribuzione di una rendita di invalidità (versata a vita)

comportante anche una componente di rendita di vecchiaia, è stata ripetutamente

dichiarata conforme alla legge (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012, consid.

3.3

e rinvii giurisprudenziali e dottrinali ivi citati).

Questa giurisprudenza è stata confermata anche in seguito dal TF (cfr., tra le

tante, le STF 8C_517/2016 dell’8 maggio 2017, consid. 5.1, STF 8C_166/2016 del

27.

gennaio 2017, consid. 2.2, STF 8C_307/2017 del 26 settembre 2017, consid.

4.1

e 4.2.2, STF 8C_799/2019 del 17 marzo 2020, consid. 3.2.2, STF 8C_582/2020

del 2 agosto 2021, consid. 3).

Giova qui pure sottolineare che, nella citata STF 8C_307/2017 del 26 settembre

2017, riguardante un’assicurata (nata nel 1955, di professione fisio/ippoterapista

indipendente dal 1978, che a causa di una caduta dalle scale il 19 febbraio

2011.

aveva riportato una lesione alla spalla ed il caso era stato chiuso il 7

febbraio 2022 e che il 14 gennaio aveva annunciato una ricaduta, assunta dalla Swica

e chiusa dal 1° ottobre 2015 con l’assegnazione di una rendita del 22% - metodo

del raffronto dei redditi - in applicazione dell’art. 28 cpv. 4 OAINF innalzata

al 50% dal Tribunale cantonale di Basilea-Campagna che, dopo avere escluso

l’esigibilità di un cambio di professione, aveva negato l’applicabilità al caso

in questione dell’art. 28 cpv. 4 OAINF ed aveva determinato il grado di

invalidità sulla base del metodo del “Prozentvergleich), il Tribunale

federale ha confermato la decisione della Swica sulla base delle seguenti

considerazioni:

" (…).

3.2

Unbestritten ist sodann das

Valideneinkommen von Fr. 100'996.80. Dieses wurde von der SWICA ausgehend vom

effektiven Jahreseinkommen der Versicherten bei der B.________ AG im Jahr 2011,

angepasst an die Nominallohnentwicklung bis 2015, ermittelt.

3.3

Umstritten sind die Berechnung des Invalideneinkommens und damit der

Invaliditätsgrad.

(…)

4.2

Die vorinstanzliche Auffassung, wonach Art. 28 Abs. 4 UVV im vorliegend zu

beurteilenden Fall nicht zur Anwendung kommt, vermag nicht zu überzeugen.

4.2.1

Selbst nach Auffassung des kantonalen Gerichts war es offensichtlich das

vorgerückte Alter, welches die Versicherte daran hinderte, eine

leidensangepasste Tätigkeit aufzunehmen. So führte es aus, der

Beschwerdegegnerin sei insbesondere auch in Anbetracht der bis zur

Pensionierung noch verbleibenden Aktivitätsdauer von lediglich 3,5 Jahren ein

Berufswechsel nicht mehr zumutbar.

4.2.2

(…). Der Altersfaktor kann sich

andererseits aber auch erwerblich auswirken in dem Sinne, dass beispielsweise

die Wiedereingliederung schwieriger ist, eine Umschulungsmassnahme nicht (mehr)

gewährt wird oder aber sich kein Arbeitgeber mehr findet, welcher eine Person

kurz vor dem AHV-Alter mit gesundheitlichen Einschränkungen einstellen würde (vgl.

BGE 122 V 418 E. 4d/bb S. 425; 122 V 426 E. 3a S. 427). Diese erwerbliche

Auswirkung des Altersfaktors wurde in der jüngeren Rechtsprechung vermehrt

betont, indem verdeutlicht wurde, dass Art. 28 Abs. 4 UVV auch dann zur

Anwendung gelangt, wenn das vorgerückte Alter das Zumutbarkeitsprofil nicht

zusätzlich beeinflusst, also keine zusätzlichen Einschränkungen des

funktionellen Leistungsvermögens mit sich bringt, aber einer Verwertbarkeit der

Restarbeitsfähigkeit trotzdem entgegensteht, weil sich kein Arbeitgeber mehr

findet, der die betroffene Person einstellen würde. Wenn das kantonale

Gericht einen Berufswechsel der Beschwerdegegnerin in Anbetracht der über

35-jährigen unselbstständigen Tätigkeit als Physio-/Hippotherapeutin bei der

B.________ AG, der noch verbleibenden Aktivitätsdauer von lediglich 3,5 Jahren

und der mangelnden Umschulungsmöglichkeit als unzumutbar erachtet, sprechen

genau diese Aspekte für die Bejahung der erwerblichen Auswirkungen des

Altersfaktors im Sinne von Art. 28 Abs. 4 UVV. Dieser Bestimmung die

Anwendbarkeit zu versagen, indes gleichzeitig unter Hinweis auf den Faktor

Alter von der Unzumutbarkeit eines Berufswechsels auszugehen, ist

widersprüchlich und hält vor Bundesrecht nicht stand.

5.

Der Invaliditätsbemessung gemäss Art. 28 Abs. 4

UVV sind die Vergleichseinkommen für einen Versicherten im mittleren Alter zu

Grunde zu legen. Dieses liegt nach der Rechtsprechung bei etwa 42 Jahren oder

zwischen 40 und 45 Jahren (BGE 122 V 418 E. 1b S. 419; Urteil 8C_209/2012 vom 12.

Juli 2012 E. 5.6).

5.1

Das Valideneinkommen von Fr. 100'996.80

für das Jahr 2015 ist - wie in E. 3.2 hievor dargelegt - unbestritten.

Auf eine Anpassung an das mittlere Alter wurde und wird zugunsten der

Beschwerde-gegnerin verzichtet. (…).” (n.d.r.: il corsivo,

il grassetto e le sottolineature sono della redattrice)

2.6.4

Dalle tavole processuali,

emerge che l’assicurato, nato il 4 maggio 1958, di professione muratore con

AFC, è attivo al 100% in qualità “quadro superiore” presso la ditta

Giorgi Costruzioni Sagl di Tenero (di cui è socio e gerente con diritto di

firma individuale) dal 1° novembre 2006. Durante il colloquio del 26 febbraio

2019.

l’assicurato ha dichiarato al consulente infortuni dell’CO 1 quanto segue:

“La ditta di costruzioni __________ al momento è in pausa, visto la mia

inabilità. L'ultimo dipendente è stato lasciato a fine novembre, proprio perché

non vedevo sopraggiungere una guarigione e non potevo quindi garantire la

continuazione dei lavori. Non avevo lavori in corso: questi erano stati portati

a conclusione ogni volta prima di prenderne dei nuovi. Alcuni lavori sono stati

affidati alla ditta __________ di __________, con cui collaboro. (…). Sono

inabile completamente e la ditta è ferma. Quindi non ho alcuna attività

lavorativa. Non posso godere del prepensionamento dell'edilizia, penso di

accedere alla pensione all'età di 63 anni.” (doc. 45 pag. 1 e 3 incarto

LAINF no. 1). Dal rapporto di inchiesta per l’attività professionale

indipendente del 6 luglio 2021 del Servizio ispettorato dell’UAI (doc. L) si

evince quanto segue: “(…) Telefonato all'assicurato il 19.11.2020 alle 09:50

circa: comunica di non aver annunciato il caso come malattia. È deciso a

continuare in qualche maniera fino all'età AVS (la moglie lavora). Pensa di

dover chiudere la ditta nel giro di qualche mese. Nell'azienda non lavora più

nessuno. (…). In sede d'inchiesta l'assicurato dichiara che prima del

subentrare del danno alla salute era attivo sui cantieri e svolgeva tutti i

generi di lavori di muratura oltre a lavorare come capo cantiere. In aggiunta

si occupava lui stesso di andare a prendere il materiale. (…). Dal 2011 aveva

alle dipendenze 2 operai e in caso di necessità di ulteriore personale assumeva

operai tramite agenzie interinali. Dal 2017 1 solo operaio tenuto alle

dipendenze fino al 2018. Dal 2019 solo operai su chiamata. Oggi ha stipulato un

accordo con un architetto che risulta salariato con 500.- mensili (Sig. __________)

per apporre la firma sui documenti. (…) Infine specifica come egli non si

occupi più della ditta, che abbia delegato il tutto all'architetto __________,

inoltre sta pensando di vendere anche perché con l'età che ha non ce la fa più.

(…) L'assicurato ha 63 anni e a breve sarà al beneficio dell'AVS. La problematica

di salute non gli permette più di svolgere l'attività che svolgeva in

precedenza.” (doc. L, pag. 1-6). Dal medesimo documento si evince pure che

“non si ritengono applicabili” provvedimenti di integrazione “vista

l’età dell’assi-curato” (doc. L, pag. 4). Del resto, nel caso concreto, un

cambio di professione (da indipendente a dipendente) per l’assicurato - nato il

4.

maggio 1958 e lavoratore indipendente dal 2006 (cfr. estratto conto

individuale di cui al doc. 165 incarto LAINF no. 1; ovvero da 15 anni) - alla

soglia dei 63 anni (visto che le indennità giornaliere sono state sospese il 1°

maggio 2021) sarebbe senz’altro oltremodo difficoltoso, se non addirittura

illusorio (cfr. sul tema, tra le tante, la STCA 35.2013.9 del 24 luglio 2013,

consid. 2.2.9 e numerosi rinvii ivi citati e la STCA 32.2014.92 del 6 novembre

2014, consid. 2.10 e numerosi rinvii ivi citati).

In simili circostanze, il TCA condivide l’operato dell’CO 1 (che ha ritenuto

che, anche senza l'infortunio, RI 1 avrebbe smesso di lavorare rispettivamente

che l'età gioca un ruolo determinante nell'incapacità di guadagno, visto che l’UAI

non aveva disposto alcuna misura professionale, ciò che avrebbe sicuramente

fatto se l’assicurato fosse stato di mezza età, visto il suo percorso

professionale) e che ha, pertanto, correttamente applicato, al caso di specie,

l’art. 28 cpv. 4 OAINF, determinando il reddito da valido dell’assicurato in

base ai dati statistici, i quali costituiscono dei valori medi anche dal

profilo dell’età di coloro che li hanno conseguiti.

Il TCA osserva, infine, che, non condivide neppure la censura del patrocinatore

del ricorrente giusta la quale “(…) Quanto stabilito nell'art. 28 cpv. 4

OAINF, così come già sostenuto nel ricorso, nel caso concreto non è applicabile

giacché a prescindere dalla sua età il reddito che percepisce come direttore

della __________ nulla ha a che vedere con l'età dell'assicurato. In altri

termini, anche se fosse più giovane con gli stessi limiti funzionali

l'assicurato non potrebbe comunque guadagnare di più. (…)” (cfr. doc. V,

pag. 2). Difatti, se l’assicurato fosse più giovane, sarebbe ritenuto in ogni

caso ragionevolmente esigibile, nel caso di specie, un cambio di professione

(da indipendente a dipendente), considerato che l’assicurato è tenuto a

sfruttare al massimo la sua capacità di lavoro residua sul mercato generale del

lavoro, come accertato al consid. 2.4.6 (100%, rendimento e presenza, in

attività adeguate e, quindi, con una maggiore remunerazione), in virtù del suo

obbligo di ridurre il danno risultante dall’invalidità (cfr. STF 8C_771/2011 del

15.

novembre 2012 consid. 3 e i riferimenti ivi menzionati; STCA 35.2019.39 del

21.

ottobre 2019 consid. 2.10.).

Il salario da valido di fr. 75'256.76 determinato dall’CO 1, in applicazione

dell'art. 28 cpv. 4 OAINF, in base ai dati statistici (TA1 2018, uomini,

livello di competenza 2, ramo 41-43; fr. 5'962.-- : 40 ore x 41.3 ore x 12,

aggiornato al 2021) può dunque essere fatto proprio da questa Corte.

2.6.5

Il TCA non può infatti seguire

il patrocinatore del ricorrente laddove ritiene che il reddito da valido del

suo cliente debba essere fissato in fr. 103'339.--, in quanto l’CO 1 sarebbe

vincolata a quanto stabilito dall’UAI.

A questo proposito giova, difatti, ribadire che, per costante giurisprudenza,

l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione

dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr.

consid. 2.4.4).

La richiesta del patrocinatore del ricorrente di considerare, nel caso di

specie, un reddito “da valido”, per il 2021, di 103'339.--, non è condivisibile.

Nel caso di specie, esso deve essere, infatti, determinato in base ai dati

statistici, i quali costituiscono dei valori medi anche dal profilo dell’età di

coloro che li hanno conseguiti, in applicazione dell’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr.

consid. 2.6.3 e 2.6.4).

In ogni caso il TCA non può esimersi dal rilevare che il reddito da valido di

fr. 103'339.- (fr. 61'120.- + fr. 42'219.-) è stato fissato dall’ispettore

dell’UAI per il 2020 ma sulla base dei dati relativi al 2013 “in quanto

negli anni seguenti fino al 2019 l'assicurato aveva già presentato dei periodi

variabili d'inabilità.” (doc. L, pag. 4). Inoltre, in base al rapporto

d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del 9 luglio 2021 (doc.

L), risultano un reddito da valido di fr. 64'818.- (fr. 61'688.- + 3'150.-)

nel 2014 (quindi, prima dell’infortunio del 6 maggio 2015, chiuso il 10 giugno

2016, data a partire dalla quale l’assicurato è stato ritenuto abile al 100%

nell’attività abituale: cfr. consid. 1.1), di fr. 70'579.- (fr. 66'895.- +

3'684.-) nel 2015, di fr. 69'808.- (fr. 74'793.- - fr. 4’985) nel 2016, di

fr. 60'744.- (fr. 88'675.- - fr. 27’931) nel 2017 e di fr. 48’986.- (fr.

82'138.- - fr. 33’152) nel 2018 (quindi, prima dell’infortunio del 9 novembre

2018: consid. 1.2).

2.6.6

Questa Corte non può seguire il

patrocinatore del ricorrente neppure laddove ritiene che il reddito da valido

del suo cliente debba essere fissato in fr. 90'000.- ovvero sul guadagno

assicurato e su cui sono stati pagati i rispettivi contributi alla CO 1.

Secondo il TCA, la tesi difesa dalla rappresentante dell’insorgente si rivela

infondata.

Nel caso di specie, esso deve essere, infatti, determinato in base ai dati

statistici, i quali costituiscono dei valori medi anche dal profilo dell’età di

coloro che li hanno conseguiti, in applicazione dell’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr.

consid. 2.6.3 e 2.6.4).

In ogni caso il TCA non può esimersi dal rilevare che, in una sentenza U 78/01

del 18 settembre 2002 consid. 3.2 ss., riguardante una fattispecie in cui

l’insorgente, assicurato facoltativamente contro gli infortuni in quanto

pavimentatore indipendente, pretendeva che quale reddito da valido venisse

considerato il guadagno assicurato convenuto (fr. 80'000), anziché quello

determinato dall’assicuratore LAINF (fr. 28'600, importo equivalente all’utile

aziendale medio calcolato sugli anni 1992-1994), il TF non ha dato seguito alla

pretesa ricorsuale, precisando che il guadagno assicurato, quale base di

calcolo per l’indennità giornaliera (art. 17 cpv. 1 LAINF) e per la rendita

(art. 20 cpv. 1 LAINF), non viene determinato secondo i medesimi criteri

applicabili al reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire qualora non

fosse divenuto invalido. Sebbene nella pratica i due valori siano spesso

praticamente sovrapponibili, dagli articoli 138 e 22 cpv. 2 OAINF non si può

dedurre nulla a proposito della determinazione del grado dell’invalidità. In

base al principio di cui all’art. 5 cpv. 1 LAINF, secondo il quale le

disposizioni sull’assicurazione obbligatoria si applicano per analogia

all’assicurazione facoltativa, l’accordo sul guadagno assicurato deve

considerare i redditi effettivi del postulante l’assicurazione. Trattandosi di

lavoratori indipendenti, i loro redditi sono sovente soggetti a fluttuazioni che

non possono essere convenientemente previste al momento della conclusione di

un’assicurazione facoltativa e difficilmente rilevabili in anticipo.

Nell’ambito dell’assicurazione facoltativa vale tuttavia il principio ancorato

nell’art. 138 OAINF, giusta il quale premi e prestazioni in contanti -

riservata la possibilità di correzioni dopo l’insorgenza del sinistro

assicurato in casi eccezionali - devono essere calcolati in base al guadagno

assicurato convenuto. Nella determinazione del reddito ipotetico da valido

occorre per contro fondarsi su ciò che l’assicurato avrebbe potuto realizzare

tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali

(cfr. per un caso analogo, la STCA 35.2021.88 del 14 marzo 2022, consid.

2.5.5).

2.6.7

Stante ciò, il TCA ritiene di

poter fare proprio il reddito da valido stabilito dall’CO 1 (fr. 75'256.76),

per il 2021, tenuto anche conto del fatto che, così facendo, l’assicuratore ha

scelto, in ogni caso, la variante più favorevole all’insorgente (cfr. i redditi

da valido poc’anzi detti, - in particolare quello relativo al 2014, precedente

all’infortunio del 6 maggio 2015, e quello del 2017, precedente all’infortunio

del 9 novembre 2018, in cui l’assicurato è stato abile al 100%, presenza e

rendimento, nell’attività abituale per l’intero periodo intercorrente tra i

mesi di gennaio e dicembre - risultanti dal rapporto d’inchiesta per l’attività

professionale indipendente del 9 luglio 2021 di cui al doc. L per il periodo

2014-2018).

2.7

2.7.1

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile

al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a

valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza,

che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una

stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione

dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. GRISANTI, Nuove regole per

la valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare

p. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 consid. 6.2;

dell’8% nella STF U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in

SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap

salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente

risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha

stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5%

dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore

alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare -

soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da

raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte

percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo

e una deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.

Da notare che, con

comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e

tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio

2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli

ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più

dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti

considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da

parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle

imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi

deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della

fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019”

(cfr. la STCA 35.2021.88 del 14 marzo 2022, consid. 2.5.5).

2.7.2

Nella presente fattispecie,

l’istituto resistente ha quantificato in fr. 71'947.32 il reddito da invalido,

facendo capo alla tabella RSS TA 1 2018, media totale, livello di competenze 2,

uomini, aggiornato al 2021, senza applicare alcuna deduzione sociale, “considerate

le relativamente blande limitazioni” (cfr. doc. 322 pag. 4 incarto LAINF

no. 1).

Da parte sua, il rappresentante rileva che “Dal 1. marzo 2021 quale reddito

da invalido va preso in considerazione il reddito che l'assicurato percepisce

mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua nell'attività lavorativa

che ad oggi esercita ancora; attività concreta ritenuta idonea alle sue

limitazioni e che il consulente specializzato dell'Ufficio Al ha valutato e

considerato per i suoi calcoli. L'importo che l'assicurato percepisce in

quest'attività nonostante i suoi pregiudizi (di fr. 5'592.-)” (cfr. doc. I,

pag. 7). Il patrocinatore osserva che il suo cliente avrebbe diritto al riconoscimento

del diritto ad una rendita d'invalidità da parte della CO 1, “anche

prendendo in considerazione i valori statistici. Non va infatti dimenticato che

per i medici l'assicurato presenta, anche in attività lavorative adeguate, una

limitazione del 20/30%” (cfr. doc. I, pag. 7).

Questo Tribunale rileva innanzitutto di aver già accertato che il danno

infortunistico permetterebbe di per sé all’assicurato di svolgere un’attività

adeguata a tempo pieno e con un rendimento completo (cfr. supra, consid. 2.4.6).

D’altra parte, giova qui

ricordare che, secondo la giurisprudenza, una delle condizioni necessarie

affinché la perdita di guadagno concreta possa essere considerata perdita di

guadagno computabile, è quella che l'interessato eserciti un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo

la sua capacità di lavoro residua. Se ciò non è il caso, l’assicurato può

essere obbligato a lasciare il suo posto di lavoro o persino a mettere fine

alla sua attività indipendente a profitto di un’attività più rimunerata o

ancora ad accettare un impiego che lo costringa a cambiare domicilio, tutto ciò

in virtù del suo obbligo di ridurre il danno risultante dall’invalidità (cfr.

STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012 consid. 3 e i riferimenti ivi menzionati;

STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019 consid. 2.10.).

Ora, in concreto, il reddito conseguito dal ricorrente di fr. 5'592.-

nell'ambito della sua attività (ridotta) svolta per conto della propria ditta (__________

di __________), non può determinare il reddito da invalido, non potendosi

ritenere che, in ossequio alla summenzionata giurisprudenza, RI 1 sfrutti in

maniera completa e ragionevolmente esigibile la sua restante capacità lavorativa.

A questo proposito giova nuovamente ribadire che, per costante giurisprudenza,

l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione

dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr.

consid. 2.4.4).

Nel caso di specie, esso deve inoltre essere determinato in base ai dati

statistici, i quali costituiscono dei valori medi anche dal profilo dell’età di

coloro che li hanno conseguiti, in applicazione dell’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr.

consid. 2.6.3).

In quanto desunto dalla tabella TA1 2018, attività semplici e ripetitive,

livello di qualifica 2 (che tiene giustamente conto della sua formazione ed

esperienza professionale: cfr. doc. 45 incarto LAINF no. 1, doc. L e consid.

1.1; cfr. sul tema dei livelli, tra le tante, la STCA 35.2021.88 del 14 marzo

2022, consid. 2.5.8 e i rinvii ivi citati; per una panoramica di casi in cui è

stato applicato il livello di competenze 2, si veda la STF 8C_131/2021 del 2

agosto 2021 consid. 7.4.1, pubblicata in: SVR 1/2022 UV n. 3 p. 7 ss), uomini,

aggiornato al 2021 l’importo di fr. 71'947.32 può essere fatto proprio da

questa Corte.

Su tale cifra l’CO 1 non

ha operato alcuna riduzione sociale nella decisione avversata (doc. 322, pag. 4

incarto LAINF no. 1).

Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni

sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione

(cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non

operando alcuna deduzione sociale, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere

di apprezzamento (cfr. sul tema, tra le tante, la STCA 35.2021.5 del 18 maggio

2021, consid. 2.3.7 e la STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4).

Il "reddito da

invalido" ammonta, quindi, per il 2021 a fr. 71'947.32.

2.8

Confrontando ora il reddito

da invalido di fr. 71'947.32 (cfr. supra, consid. 2.7.2) con il reddito da

valido di fr. 75'256.76 (cfr. supra, consid. 2.6.7), si ottiene per il 2021 un

grado d’invalidità del 4% ([75'256 - 71'947.32] x 100 : 75'256 = 4.39%

arrotondato al 4% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).

A ragione dunque l'CO 1 non ha riconosciuto il diritto ad una rendita LAINF,

non raggiungendo il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 10%. La

decisione dell'CO 1 che nega il diritto a una rendita d’invalidità va, di

conseguenza, confermata.

2.9

Diritto a un'indennità

per menomazione all’integrità?

2.9.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata

in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale

emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1

e 2 LAINF).

2.9.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è,

dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il

pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr.

GHÈLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna

1992, p. 121).

2.9.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno

assicurato.

Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e

sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso

normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,

l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una

misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.

consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.9.4

L’CO 1 ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.9.5

Nella concreta evenienza, con

decisione del 6 agosto 2021 (doc. 296 incarto LAINF no. 1) confermata su

opposizione il 9 dicembre 2021 (doc. 322 incarto LAINF no. 1), l’CO 1 ha negato

a RI 1 il diritto ad un’IMI.

In sede di ricorso il patrocinatore dell’assicurato ha precisato che “l'oggetto

del contendere verte sulla questione a sapere se (…) senza procedere con

ulteriori accertamenti medici la CO 1 è già legittimata a (…) stabilire

definitivamente che per i pregiudizi ancora sofferti l'assicurato non ha

diritto ad un indennità per la menomazione dell'integrità fisica.” (cfr.

doc. I, pag. 5).

In sede di risposta l’CO 1 ha osservato quanto segue: “Litigiosa risulta

essere in specie la mancata concessione di una rendita d'invalidità,

rispettivamente la sospensione delle prestazioni di breve durata. Nel petitum

del ricorso non viene contesta la mancata concessione di un'indennità per

menomazione all'integrità” (doc. III, pag. V).

Con osservazioni del 16 febbraio 2022 il patrocinatore dell’insorgente ha

puntualizzato che “L’IMI è rivendicata nei termini così come già esposti nel

ricorso e meglio a seguito, di ulteriori accertamenti medici. Senza ulteriori

accertamenti medici, che sono stati domandati, al sottoscritto così come ai

medici curanti, non è possibile esprimersi in merito all'IMI. Per questa

ragione nel petitum sono stati chiesti ulteriori accertamenti medici e non già

direttamente un IMI.

Se l'IMI non è però oggetto di questa procedura,

ciò che sembra confermato nella risposta di causa, restiamo in attesa di una

decisione in merito all'IMI.” (cfr. doc. V, pag. 3).

Con osservazioni del 24 febbraio 2022 l’CO 1 ha precisato quanto segue: “La

Parte convenuta sia nella decisione che nella decisione su opposizione ha

rifiutato all'assicurato l'assegnazione di un'indennità per menomazione

all'integrità. Nell'allegato ricorsale il patrocinatore non l'ha chiaramente

contestata e non ha nemmeno prodotto un referto medico che la mette in

discussione, pertanto, la Parte convenuta non si esprimerà in separata sede

perché si è già espressa rifiutandola.” (doc. VII, pag. II).

Il TCA osserva innanzitutto

che nella misura in cui la critica - invero generica - ricorsuale

dell’insorgente (cfr. doc. I, pag. 6), nella misura in cui riguarda l’asserito

evento del novembre 2020 al ginocchio, sul quale l'Istituto assicuratore

resistente non si è determinato con la decisione formale qui impugnata, è

irricevibile (cfr. consid. 2.2.1) mentre nella misura in cui riguarda gli

infortuni del 6 maggio 2015 (incarto LAINF no. 2; inf. no. __________) e 9

novembre 2018 (incarto LAINF no. 1; inf. no. __________), sul quale l'Istituto

assicuratore resistente si è determinato con la decisione formale qui

impugnata, deve essere respinta.

Dalle tavole processuali emerge, infatti, che l’amministrazione si fondata

sull’apprezzamento medico del 9 novembre 2020 (doc. 232 incarto LAINF no. 1)

del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia dell’apparato locomotore, (redatto, giova qui rilevare, dopo

avere visitato personalmente l'assicurato ed averne eseguito l'esame

obiettivo), giusta il quale: "L’assicurato non raggiunge il livello

minimo per assegnare una indennità per menomazione all’integrità secondo le

tabelle 2, 5 e 6” (doc. 232, pag. 4 incarto LAINF no. 1). L’CO 1 si è pure

basata sull’apprezzamento medico del 7 dicembre 2021 (doc. 322, pag. 17 e 18

incarto LAINF no. 1), giusta il quale:

" Secondo la

LAINF una menomazione per un danno ad integrità dopo un infortunio viene

valutata secondo le tabelle CO 1. Per disturbi funzionali dell'anca vale la

tabella 2. Secondo quest'ultima gli unici danni riconosciuti per un diritto ad

IMI sono un'anchilosi completa, un'anchilosi parziale o un'anchilosi/artrodesi

di tutte e due le anche. Nella tabella 4 è valutata una sub-amputazione della

gamba, nella tabella 5 è valutata un’artrosi della gamba e nella tabella 6

un'instabilità dell'articolazione dell'anca.

Come viene ben descritto nei rapporti medici siamo di fronte ad un

buon risultato e ad una buona funzionalità che permette di camminare per 5 km

senza necessità di analgesia dopo sutura del tendine del gluteo.

Questo non è paragonabile ad una coxartrosi e nemmeno ad

un'instabilità dell'articolazione coxofemorale che non è nemmeno presente.

Oltre a ciò, i disturbi lamentati dall'assicurato non sono paragonabili ad

un'amputazione o ad una sub-amputazione e non vi è un'anchilosi od artrodesi,

nemmeno parziale.

Secondo le tabelle Suva con le quali viene valutato un danno

all'integrità, l'assicurato non raggiunge il livello minimo per assegnare

un'indennità di menomazione ad integrità in base alle tabelle 2, 4, 5 e 6. Confermo

quindi la mia precedente presa di posizione.”

Chiamato ora a pronunciarsi, il

TCA osserva che non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall'CO 1. In

effetti, a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che,

secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità

si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che

l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso

concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o

psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V

121.

consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr.,

pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, FREI, Die Integritätsentschädigung

nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi

Friborgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare

il proprio giudizio sulla valutazione enunciata dalla dr. med. __________,

specialista che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e

infortunistica.

Tanto più che la valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita

da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale. A questo proposito

occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura

davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo

correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può

tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte

senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a

sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9

novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio

2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e rinvii

ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.5; STCA 35.2021.4 del

26.

luglio 2021, consid. 2.6.5).

Stante quanto precede, in

sunto, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse

dal medico __________. In conclusione, la decisione su opposizione impugnata

merita tutela anche nella misura in cui all’insorgente è stata negata un'IMI.

2.10

A fronte di una situazione

ritenuta sufficientemente chiarita, ricordato nuovamente il principio della

valutazione anticipata delle prove (di cui si è già ampiamente detto al consid.

2.3.2), il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove. In particolare, alle

prove genericamente richieste (“doc., doc. rich., int. formale, testi,

perizie, ispezione, ecc.”: cfr. doc. I, pag. 1) e al richiamo dell’ “intero

incarto dell’UAI” (cfr. doc. V, pag. 1).

Gli incarti riguardanti gli infortuni del 6 maggio 2015 (incarto LAINF no. 2;

inf. no. __________) e del 9 novembre 2018 (incarto LAINF no. 1; inf. no. __________)

sono stati prodotti dall’CO 1 con la risposta dell’8 febbraio 2022 (cfr. doc.

III 1-2; consid. 1.9).

2.11

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui

in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese

se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede

il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 24 gennaio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare

le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021

del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

(al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti