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Decisione

35.2022.70

Violazione del diritto di essere sentito (decisione non motivata)? Contusione lombo-sacrale. CRPS? Complessa sintomatologia non oggettivata (+ evt. disturbi psichici). Esame adeguatezza secondo la pra

24 aprile 2023Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

I rapporti medici del 7 settembre 2022 del neurologo __________ (doc. D) e del

27 settembre e del 31 ottobre 2022 del dr. med. __________ (doc. F1 e F2) sono

stati inoltre debitamente presi in considerazione ed analizzati dal medico

fiduciario (dr. med. __________), in particolare nelle motivate e convincenti

considerazioni espresse nel rapporto del 2 dicembre 2022 (doc. XVIII-1), di cui

si è già ampiamente detto al consid. 2.6.2 (cfr., in particolare:

" (…) il 12

marzo 2021 è stata eseguita una RMI dell'intera colonna vertebrale, che include

anche la suddetta regione (atto M33). Come noto, quest'esame non ha evidenziato

reperti patologici. (…). Nella lettera del 31 ottobre 2022 (atto M46), il Dr.

med. __________ scrive che anche la RMI del plesso e a livello dell'ileopsoas

effettuata nel frattempo ha dato esito negativo, rivelando un quadro

completamente normale. Di conseguenza, la mia valutazione del 29 giugno 2022

rimane invariata. Sotto il profilo somatico continuano a essere irreperibili

elementi patologici che potrebbero spiegare le indicazioni soggettive

dell'assicurata.”

2.7.4. A fronte di una situazione ritenuta

sufficientemente chiarita ai fini del presente giudizio, il TCA rinuncia

(valutazione anticipata delle prove: cfr. consid. 2.7.1) all'assunzione di

ulteriori prove (in particolare, alla “perizia medico giudiziaria tendente

ad accertare la causa dell’attuale stato fisico dell’insorgente e il nesso

causale naturale e adeguato fra l’evento incriminato e il danno ancora

persistente” di cui al doc. I, pag. 17 e doc. IX). Questa Corte non

intravvede neppure ragioni per sentire il neurologo __________, il medico di

famiglia __________ e la neurologa __________ (doc. I, pag. 10). Infatti la

copiosa documentazione agli atti (che include, in particolare, anche svariati

rapporti medici, anche recenti, degli specialisti neurologi che hanno visitato

personalmente l’assicurata, di cui si è già ampiamente detto) è completa ed

esaustiva e non necessita di complementi (cfr. sentenza 9C_394/2016 del 21

novembre 2016, consid. 6.2; STCA 36.2017.31 dell'8 giugno 2017, consid. 2.12 in

fine; STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2010, consid. 2.10 e STCA 32.2018.123 del 6

giugno 2019, consid. 2.8).

L’incarto LAINF è stato versato

con la risposta di causa (cfr. allegato a doc. III).

2.8. In assenza di un sufficiente

sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie

sulla scorta delle considerazioni che precedono (cfr. consid. 2.7.2), occorre

quindi effettuare, conformemente alla giurisprudenza riportata al consid. 2.3.3

e 2.3.4, un esame specifico dell’adeguatezza, secondo i criteri applicabili in

caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V

133ss.).

Dalle tavole processuali si

evince che, in data 21 gennaio 2019, la ricorrente, mentre stava “rientrando

all’interno dell’asilo”, verso le 15.00, è “scivolata sulla

pavimentazione esterna ghiacciata battendo l’osso sacro”, riportando un

trauma contusivo lombosacrale (doc. A7, M12 e M17; cfr. consid. 1.1).

Ai fini del presente giudizio giova qui preliminarmente ricordare che nella

classificazione dell’infortunio deve essere tenuto conto unicamente della

dinamica oggettiva dell’evento e non devono essere prese in considerazione le

conseguenze dell’infortunio né le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV

N.8 p.26; cfr., tra le tante, la STCA 35.2020.53 del 1° marzo 2021, consid.

2.15 e STCA 35.2022.56 del 10 ottobre 2022, consid. 2.7; cfr. pure la STF

8C_473/2022 del 20 gennaio 2023, consid. 7.1 e DTF 148 V 301, consid. 4.3.1).

Nel caso di specie, secondo il TCA - ritenuto che comuni cadute e scivolate vanno

considerate infortuni leggeri (DTF 115 V 139 consid. 6a; cfr. pure RAMI 1992 n.

U 154 pag. 246, riguardante una caduta durante una partita di calcio) -

l’infortuno di cui è rimasta vittima l’assicurata deve essere classificati

nella predetta categoria degli infortuni insignificanti o leggeri (cfr. STF 8C_406/2022

del 23 marzo 2023, riguardante il caso di un assicurato scivolato dalle scale

di casa, riportando la rottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra;

STF 8C_291/2012 dell'11 giugno 2012, riguardante il caso di un assicurato

caduto dalle scale, riportando una contusione alla caviglia sinistra; vedi pure

STFA U 347/01 del 9 gennaio 2003 consid. 5.2, riguardante un’assicurata

scivolata su fondo ghiacciato che si era procurata delle contusioni all’anca

destra; cfr. pure, tra le tante, la STCA 35.2021.48 del 4 ottobre 2021, consid.

2.12). Questa Corte concorda dunque con l’amministrazione che ha negato a

priori l’adeguatezza (cfr. STF 8C_140/2021 del 3 agosto 2021 consid. 4.3.4;

cfr. pure STCA 35.2021.48 del 4 ottobre 2021, consid. 2.12) del nesso di

causalità relativa ai disturbi non oggettivabili di cui soffre l'assicurata,

visto che è stata vittima - dal lato prettamente oggettivo - di un infortunio

banale o di poca gravità.

Ciò vale pure per eventuali disturbi psichici di cui dovesse eventualmente

soffrire la ricorrente (cfr. la valutazione del 26 giugno 2022 del dr. med. __________,

di cui al doc. M44: “A seguito di intensi esami clinici e radiologici che non

hanno evidenziato referti patologici o lesioni strutturali, si può concludere

che i disturbi lamentati non sono spiegabili a livello somatico. Un

accertamento psicosomatico finora non è stato effettuato. La dott. med. __________

(ospedale di __________, rapporto del 30 dicembre 2019 negli atti Al) presume

una somatizzazione e «catastrophizing»”; il rapporto medico del 27

settembre 2022 del dr. med. __________, di cui al doc. F2: “Personalmente

non ti nascondo che è troppo facile visto che la paziente è in trattamento da

uno psicoterapeutica, affermare che sia soltanto psicologico”), come

asserito in più occasioni dal patrocinatore dell’assicurata (cfr. doc. I, pag.

7: “questo stato di fatto fisico (…) si sta ripercuotendo sull’assicurata

anche a livello psichico”; cfr. scritto del 21 novembre 2022, di cui al

doc. IX: “le conseguenze psicofisiche che attanagliano ancora oggi la mia

cliente, sono da porre in nesso (causale e adeguato) con l’infortunio occorsole

nel gennaio 2019”; cfr. scritto del 16 gennaio 2023, di cui al doc. XX: “la

situazione psicofisica di RI 1 è riconducibile unicamente all’evento traumatico

occorsole il 21 gennaio 2019”).

Nell'apprezzamento

dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno

Considerandi

considerati unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una

relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr.

RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre in questo contesto, va precisato che i disturbi che si impongono come

somatici, ma che non possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo

organico, non devono essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del

12.

maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch

jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der

Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil

8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).”) (cfr., tra le tante, la STCA

35.2020.102

del 3 maggio 2021, consid. 3.12).

Alla luce di quanto appena esposto questo Tribunale deve quindi concludere che

la sintomatologia non oggetti-vabile riferita dall'assicurata (in

particolare, i dolori lombosacrali e su alcune zone della gamba destra -

soprattutto tallone, caviglia e verso l'alluce ma anche anca laterale - e

paravertebrali toracici a destra: cfr. doc. M29) al piu’ tardi dopo

il 14 settembre 2020, non costituiva più una conseguenza (adeguata) dell’evento

infortunistico occorsole il 21 gennaio 2019.

Facendo difetto l’adeguatezza, non è necessario approfondire la questione

relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio

e il danno alla salute (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del

30.

ottobre 2007 consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007 consid. 4 e U 299/05

del 28 maggio 2007 consid. 5.2).

Va infine segnalato che l’Alta

Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare

l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi

accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti

ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9; STCA

35.2018.130

dell’8 luglio 2019, consid. 2.12).

Per questo aspetto (sintomatologia non oggettivabile, inclusi eventuali

disturbi psichici) la decisione dell’CO 1 di porre fine al proprio obbligo

a prestazioni dal 14 settembre 2020 in relazione all’infortunio del 21 gennaio

2019.

deve dunque di essere confermata.

2.9

Da ultimo, per quanto concerne la contusione

lombo-sacrale riconducibile all’infortunio del 21 gennaio 2019 (cfr. doc.

A7, M12 e M17; consid. 1.1), questa Corte, in assenza di un danno

infortunistico strutturale (cfr. consid. 2.6), condivide la valutazione

del 26 giugno 2022 (doc. M44) del doc. __________, secondo il quale

sostanzialmente l’evento infortunistico del 21 gennaio 2021 ha peggiorato

soltanto temporaneamente lo stato lombosacrale dell’assicurata con status

quo sine raggiunto a fine aprile 2019 (“II termine da confermare è al più

tardi il 14 settembre 2020. Dal punto di vista causale dell'infortunio lo

status quo è stato infatti raggiunto già a fine aprile 2019.”).

Il parere del medico consulente dell’assicuratore è, infatti, conforme alla

dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o

distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di

regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento

traumatico (3-4 mesi in caso di trauma alla regione lombare, rispettivamente

6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni

degenerative - cfr. STF U 250/06 del 17 luglio 2007, consid. 4.2), come se

l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes

vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45 ss.,

contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione

della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si

veda pure E. Morscher/G. Chapchal, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates

nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst,

Berna 1973; 3a ed. 1985). Questa tesi dottrinale è peraltro stata recepita

dalla giurisprudenza federale e cantonale (cfr. SVR 2009 UV Nr. 1 p. 1; STF

8C_793/2018 del 7 maggio 2019 consid. 3.1.4; STF 8C_42/2017 del 16 febbraio

2017.

consid. 4.3; STF 8C_217/2013 del 4 settembre 2013 consid. 3.4; STF

8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1, STF 8C_314/2011 del 12 luglio 2011

consid. 7.2.3, STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e STF

8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3; cfr., tra le tante, anche la STCA

35.2020.52

del 3 maggio 2021, consid. 2.8).

Nella presente fattispecie, riconoscendo il proprio obbligo a prestazioni sino

al 14 settembre 2020, dunque per quasi 20 mesi (e, quindi, ben oltre 3-4 mesi

rispettivamente 6-9 mesi), l’CO 1 ha ossequiato la giurisprudenza citata in

precedenza e, pertanto, anche per questo aspetto, la sua decisione merita di

essere confermata.

2.10

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono la decisione su opposizione contestata, mediante la quale l’CO 1

ha dichiarato estinto dal 14 settembre 2020 il diritto alle prestazioni

dipendente dall’infortunio del 21 gennaio 2019, deve essere confermata.

2.11

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di

prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021

du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des

assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

2.12

Deve ancora essere verificato se la

ricorrente può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, pag. 9).

I presupposti (cumulativi) per la

concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si

trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V

202.

consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

La ricorrente è divorziata e madre di 3 figli (nati nel 2008, 2009 e 2011), non

lavora più dal maggio 2019, ha dichiarato di percepire complessivamente fr.

1'170 a titolo di contributi alimentari per i figli e di essere beneficiaria di

assegni familiari integrativi (cfr. consid. 1.1, 1.2 e doc. E). Ella è, quindi,

indigente.

Ritenuto, inoltre, che anche le

altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio va accolta, riservate eventuali modifiche della situazione economica

dell’interessata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è accolta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti