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Decisione

35.2022.70

Violazione del diritto di essere sentito (decisione non motivata)? Contusione lombo-sacrale. CRPS? Complessa sintomatologia non oggettivata (+ evt. disturbi psichici). Esame adeguatezza secondo la prassi della psiche abnorme. Status quo sine raggiunto

24 aprile 2023Italiano59 min

Nel caso di specie, secondo il TCA - ritenuto che comuni cadute e scivolate vanno

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Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.70

PC/DC

Lugano

24 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 settembre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 23 agosto 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 21 gennaio 2019 RI 1, nata

il __________ 1984, attiva al 90% in qualità di "impiegata/operaia"

(segnatamente inserviente alla __________) presso il __________ dall’8

settembre 2017 - e, perciò, assicurata contro gli infortuni e le malattie

professionali presso CO 1 (di seguito: CO 1) - mentre stava “rientrando

all’interno dell’__________”, verso le 15:00, è “scivolata sulla

pavimentazione esterna ghiacciata battendo l’osso sacro”, riportando un

trauma contusivo lombosacrale (doc. A7, M12 e M17).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.2. Dopo essere stata inabile al lavoro

al 100% fino all’8 febbraio 2019 (doc. M3), RI 1 ha ripreso la propria attività

lavorativa abituale a tempo pieno il 9 febbraio 2019, per poi essere nuovamente

dichiarata inabile al lavoro al 100% dal medico di famiglia a partire dal 6

maggio 2019, a causa di un peggioramento dei dolori accusati (doc. M4).

1.3. Alla chiusura del caso, in data 10

settembre 2020 (doc. A31), l’CO 1 ha comunicato all’assicurata la sospensione

delle prestazioni (indennità giornaliere e spese di cura) dal 14 settembre

2020, in quanto i disturbi da lei ancora lamentati “non risultano in diretta

correlazione con l’evento in questione con un grado di verosimiglianza

preponderante.” (doc. A31, pag. 1). Dopo avere raccolto anche la valutazione

medica del 7 maggio 2021 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (doc. M36), in data 19 maggio

2021 (doc. A48), l’CO 1 ha puntualizzato all’

avv. RA 1, patrocinatore dell’assicurata, quanto segue:

" (…). Dal

rapporto redatto dal Dr. med. __________ dopo aver esaminato la diversa

documentazione medica sottopostagli, risulta che i numerosi esami clinici e

radiologici non hanno evidenziato alcuna lesione traumatica o postumi

infortunistici e tutti gli accertamenti diagnostici non hanno mostrato una

patologia postraumatica oggettivabile.

(…).

A nostro modo di vedere, l'evento del 21 gennaio 2019 dev'essere qualificato

come leggero e pertanto il nesso di causalità adeguato può essere negato a priori.

Alla luce di quanto precede dobbiamo ritenere che non vi è più una causalità

adeguata (che ricordiamo è una questione di diritto e non medica) tra i

disturbi della sua patrocinata e l'evento, dopo il 14 settembre 2020. (…)”

1.4. Su richiesta del 16 giugno 2021 dell’avv.

RA 1 (doc. A49), con decisione del 18 giugno 2021 (doc. A50) - confermata su

opposizione il 23 agosto 2022 (doc. A76) - l’CO 1 ha confermato integralmente

il contenuto della propria precedente comunicazione, con sospensione delle

prestazioni dal 14 settembre 2020 (doc. A76, pag. 10).

1.5. Con tempestivo ricorso del 23

settembre 2022, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha postulato che la

decisione su opposizione dell’amministrazione venga annullata e che le siano “dovute

le indennità assicurative a seguito dell’infortunio occorsole il 21 gennaio

20219 sino a completa guarigione o sino a decisione cresciuta in giudicato di

concessione di una rendita di invalidità.” (doc. I, pag. 9).

Il rappresentante della ricorrente lamenta innanzitutto una violazione

dell’obbligo di motivazione da parte dell’CO 1, con argomenti di cui si dirà,

per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

Anche in questa sede il legale dell’insorgente critica l’operato del dr. med. __________

per non avere visitato personalmente la sua cliente, ribadendo pure che - prima

dell’infortunio in disamina - la sua assistita non avrebbe mai sofferto dei

dolori di cui è affetta ora, motivo per il quale essi sarebbero in nesso di

causalità con l’evento del 21 gennaio 2019. L’infortunio in questione non

potrebbe, inoltre, essere considerato “leggero”, proprio per le gravi sequele

che avrebbe comportato allo stato di salute della sua cliente.

Da ultimo, l’avvocato postula che la sua assistita sia posta al beneficio

dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. I, pag. 7).

A suffragio delle proprie argomentazioni produce, tra l’altro, il rapporto

medico del 7 settembre 2022 del dr. med. __________, specialista FMH in neurologia

(doc. D) e una fotocopia del certificato municipale per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria, debitamente compilato e vidimato, senza allegati

(Doc. E). Inoltre chiede l’assunzione di una “perizia medico giudiziaria

tendente ad accertare la causa dell’attuale stato fisico dell’insorgente e il

nesso causale naturale e adeguato fra l’evento incriminato e il danno ancora

persistente” e dell’audizione testimoniale di tre medici curanti della sua

assistita (doc. I, pag. 10).

1.6. Nella risposta del 7 novembre 2022

(doc. V), l’CO 1, patrocinata dall’avv. RA 2, ha prodotto l’incarto LAINF

riguardante la ricorrente, postulando la reiezione del ricorso con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

1.7. Nei successivi allegati del 21

novembre 2022 (doc. IX), del 13 dicembre 2022 (doc. XIII), del 16 gennaio 2023

(doc. XX), del 30 gennaio (doc. XXII) le parti si sono riconfermate nelle

proprie conclusioni, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto. Esse hanno inoltre prodotto svariata documentazione

medica (doc. F1, F2, XIII-1 e XVIII-1) di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto.

1.8. Su richiesta del 16 febbraio 2023

del TCA (doc. XXIV), l’avv. RA 2 ha versato agli atti un complemento del 24

febbraio 2023 del dr. med. __________ (doc. XXV-1). In data 7 aprile 2023

l'avv. RA 1 ha ribadito le proprie allegazioni e conclusioni (doc. XXX),

chiedendo nuovamente l’esperimento di una perizia giudiziaria e versando agli

atti il rapporto medico (non firmato) del 28 marzo 2023 del dr. med. __________,

Primario di Chirurgia __________ dell’Ospedale __________ di __________,

all’attenzione del medico di famiglia, dr. med. __________, specialista FMH in

medicina generale (doc. XXX-1).

considerato in diritto

in ordine

2.1. L’avv. RA 1 lamenta una violazione

del diritto di essere sentito della sua assistita, in quanto l’CO 1 non avrebbe

motivato la decisione impugnata, sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…) RI 1

(…) si è vista negare le prestazioni assicurative dopo il giorno 14 settembre

2020, poiché l'Ente assicurativo ha ritenuto insussistente il nesso di

causalità tra i dolori da lei lamentati e l'incidente. Questa argomentazione è

riduttiva e non sufficientemente argomentata. In effetti, non basta citare le

norme e i criteri legali applicabili al caso concreto, richiamando

semplicemente e acriticamente la giurisprudenza dell'Alta Corte, senza spiegare

per quali ragioni gli stessi si applicherebbero al caso di specie, con una

sussunzione chiara e liquida. Già solo per questo motivo il provvedimento qui

avversato andrebbe annullato. Palese di fatto la violazione del diritto di

essere sentiti e meglio dell'obbligo di motivare sufficientemente una

decisione. (…)” (doc. I, pag. 3).

2.1.1. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost.

le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in

particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima

della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire

prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter

prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387,

127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito

comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale

obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle

condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare

con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di

esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che

l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le

argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per

il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007

consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; STCA 32.2018.3

del 30 gennaio 2019, consid. 2.1; STCA 35.2019.12 del 5 febbraio 2020, consid.

2.1; STCA 35.2020.53 del 1° marzo 2021, consid. 2.3; cfr. pure la STF

8C_473/2022 del 20 gennaio 2023, consid. 4.2 e rinvii giurisprudenziali ivi

citati).

2.1.2. Secondo il TCA, la decisione

impugnata non è solo sufficiente-mente motivata ma è pure chiaramente

comprensibile. In effetti, nella stessa, l'amministrazione ha chiaramente

indicato i motivi per cui ha ritenuto che i disturbi di cui soffre l’assicurata

non sono da mettere in relazione causale con l’infortunio del 21 gennaio 2019

successivamente al 14 settembre 2020, la piena valenza probatoria

dell’apprezzamento medico agli atti del dr. med. __________, senza che si

imponesse una visita secondo il principio “Aktengutachten”, il fatto che

il principio “post hoc, ergo propter hoc” non ha valenza scientifica,

l’assenza di un nesso di causalità adeguata, a fronte di disturbi che non

presentato un sufficiente correlato dal lato organico e, in particolare, il

fatto che l’infortunio in disamina sia da qualificare quale “leggero” ai sensi

della giurisprudenza e, quindi, il nesso di causalità adeguato sia da negare a

priori (e, che quand’anche lo si volesse qualificare “di categoria media

al limite della categoria degli infortuni leggeri” l’insorgente non ne

trarrebbe alcun giovamento, perché nel caso di specie nessuno dei sette criteri

indicati dalla giurisprudenza risulta essere adempiuto; doc. A76, pag. 7-10).

Nella risposta di causa del 7 novembre 2022 (doc. V) l'Istituto resistente ha

nuovamente spiegato i motivi per cui ha ritenuto che i disturbi di cui soffre

l’assicurata non sono da mettere in relazione causale con l’infortunio del 21

gennaio 2019 successivamente al 14 settembre 2020 e l’assenza di un nesso di causalità

adeguata, a fronte di disturbi che non presentato un sufficiente correlato dal

lato organico (cfr., in particolare, pag. 3-6 doc. V).

Del resto con il presente ricorso

l’assicurata ha dimostrato di aver compreso la portata del provvedimento contestato

ed i motivi per cui l'amministrazione ha ritenuto che i disturbi di cui ella

soffre non fossero da mettere in relazione causale con l’infortunio

successivamente al 14 settembre 2020.

Inoltre, invitata dal TCA a

presentare delle osservazioni in merito alla risposta dell’amministrazione

(doc. IV), ha potuto riconfermarsi nelle proprie tesi e domande con scritto del

21 novembre 2022 (doc. IX), producendo pure, a sostegno delle proprie

argomentazioni, i rapporti medici del 27 settembre e del 31 ottobre 2022 del

dr. med. __________ (doc. F1 e F2). In seguito si è nuovamente riconfermata nelle

proprie tesi e domande con scritto del 16 gennaio 2023 (doc. XX).

Ne consegue che non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di essere

sentito di RI 1 e la censura sollevata al riguardo dal suo patrocinatore va

pertanto disattesa.

Il TCA può pertanto entrare nel

merito del ricorso.

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’CO 1 era o meno legittimata a porre fine al proprio

obbligo a prestazioni dal 14 settembre 2020 in relazione all’infortunio del 21 gennaio

2019.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.3.1. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire

se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità

naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo

il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports

de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63).

Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza

di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa

essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano

un ruolo causale. Pertanto, la

cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine).

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.

consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente

grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo

prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed

adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di

causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del

carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado

della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio

non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.3.2. Occorre inoltre rilevare che il diritto

a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità

adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa

adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose

e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto

come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea

generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e

sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il

nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le

prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus

dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.3.3. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare

l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici

sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli

infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni

insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli

infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale

classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato

vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un

punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre

prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti

sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

-

la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate,

segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi

psichici;

-

la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

-

la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

-

il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

-

il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è necessario che

tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico

criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando

l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi

gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di

quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi

oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il

carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb

e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.

consid. 4a).

2.3.4. La più recente giurisprudenza

federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente

a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona

assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata

mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti.

Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili

non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento

traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e

riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però

momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza

del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso

di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla

questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF

135 V 465 consid. 5.1).

Ad esempio, questo principio è

stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010

consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che

era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del

nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi

a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla

salute organico, il TF ha esaminato il caso dal profilo della causalità

adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai

traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice

contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era

data.

In una sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso

in questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi

lamentati dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli

specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano

potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per

immagini.

In una sentenza 8C_357/2020 dell’8 settembre 2020, la Massima Istanza ha, pure,

applicato questo principio a proposito di una fattispecie in cui i disturbi da

stress post-traumatico lamentati dall’assicurata, riferibili ad un’aggressione

subita da quest’ultima, non avevano potuto essere oggettivati (STF 8C_357/2020

dell’8 settembre 2020, consid. 3).

Nella DTF 138 V 248, il Tribunale

federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che in presenza

di acufeni non attribuibili a un’affezione organica oggettivabile, il nesso di

causalità adeguata con l’infortunio non può essere ammessa senza aver fatto

l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri

clinici senza prova di deficit organico.

2.4. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF dell'8

luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,

a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte

europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che

gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti

dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V

160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

Giova qui pure ricordare un principio

ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il

quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto,

ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p.

83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF

122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances

sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p.

269s.). Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2; STCA 32.2020.88 del 31 maggio 2021, consid. 2.5).

Giova qui infine rilevare che,

nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021, al consid. 4.1, l’Alta Corte ha

ribadito che:

" Di

principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per

cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in

caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”

2.5. Ai fini del presente giudizio va pure

ricordato che, la formulazione della diagnosi di CRPS (Complex Regional Pain

Syndrome) richiede, in base ai criteri di Budapest, che i seguenti elementi

caratteristici siano adempiuti:

1. dolore continuo

disproporzionato rispetto all’evento scatenante;

2. il paziente deve riferire

almeno 1 sintomo in 3 delle 4 categorie seguenti:

- sensoriale: iperestesia e/o

allodinia;

-

vasomotorio: asimmetria a livello della temperatura e/o

cambiamento/asimmetria a livello della colorazione della pelle;

-

sudomotorio/edema: edema e/o cambiamento/asimmetria a livello della

sudorazione;

-

motorio/trofico: diminuzione della mobilità e/o disfunzione motoria

(debolezza, tremore, distonia) e/o cambiamenti trofici (peli, unghie, pelle).

3. il paziente deve dimostrare al

momento dell’esame almeno 1 segno clinico in 2 delle 4 categorie seguenti:

-

sensoriale: iperalgesia (puntura) e/o allodinia (al tatto leggero e/o

temperatura, pressione, movimento);

-

vasomotorio: differenza di temperatura (˃ 1°) e/o cambiamento del

colore della pelle;

-

sudomotorio/edema: edema e/o cambiamento/asimmetria a livello della

sudorazione;

-

motorio/trofico: diminuzione della mobilità e/o disfunzione motoria

(debolezza, tremore, distonia) e/o cambiamenti trofici (peli, unghie, pelle).

4. assenza di un’altra diagnosi

più probabile.

Secondo la giurisprudenza

federale, inoltre, per ammettere l’esistenza di una CRPS in nesso causale

naturale con un infortunio, è decisivo che, in base ai reperti medici refertati

al momento determinante, la persona interessata abbia presentato, almeno in

parte, i sintomi tipici di una CRPS entro un tempo di latenza di 6 - 8

settimane (cfr. STF 8C_123/2018 del 18 settembre 2018 consid. 4.1.2 e

riferimenti ivi menzionati).

D’altro canto, è utile precisare

che il tempo di latenza appena citato non decorre necessariamente dall’evento

traumatico. Ad esempio, nella STF 8C_796/2016 del 14 giugno 2017 consid. 3.2,

l’Alta Corte ha precisato che esso può decorrere anche da un’operazione

successivamente richiesta dall’infortunio (STCA 35.2018.117 del 30 settembre 2019,

consid. 2.9).

Sempre, in merito alla diagnosi

di CRPS, è utile citare anche il consid. 5.5.2. della STF 8C_473/2022 del 20

gennaio 2023, giusta il quale:

" Die Ätiologie und Pathogenese des CRPS sind unklar (SVR 2021 UV Nr.

9 S. 48, 8C_416/2019 E. 5; SVR 2010 UV Nr. 18 S. 69, 8C_384/2009 E. 4.2.1). Es

ist als neurologisch-orthopädisch-traumatologische Erkrankung indessen

praxisgemäss als organischer bzw. körperlicher Gesundheitsschaden zu

qualifizieren. Dabei ist jedoch erforderlich, dass anhand echtzeitlich

erhobener medizinischer Befunde der Schluss gezogen werden kann, die betroffene

Person habe innerhalb der Latenzzeit von sechs bis acht Wochen nach dem Unfall

zumindest teilweise an den für ein CRPS typischen Symptomen gelitten (SVR 2021

UV Nr. 9 S. 48 E. 5.2.3; Urteil 8C_528/2022 vom 17. November 2022 E.

3.2).”.

2.6. Dalle carte processuali si evince,

in particolare, che l’assicurata, dopo avere riportato un trauma contusivo

lombosacrale il 21 gennaio 2019 (doc. A7, M12 e M17), è stata inabile al lavoro

al 100% dal giorno dell’infortunio all’8 febbraio 2019 (doc. M3) e, a seguito

di un peggioramento dei dolori, nuovamente inabile al 100% a partire dal 6

maggio 2019 (doc. M4).

A causa della persistenza e di una

estensione dei dolori ad altre parti del corpo (in particolare, all’anca destra

e alla gamba destra: cfr. doc. M29), RI 1 si è sottoposta a diverse indagini,

che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di

immagine radiologica come pure a diverse visite mediche specialistiche. Ella si

è sottoposta anche a svariate sedute di fisioterapia e pure a alcune

infiltrazioni.

In particolare l’assicurata si è sottoposta il 23 maggio 2019 ad una RM lombare

(doc. M10), il 24 settembre 2019 ad una TAC bacino e/o articolazione

ileo-sacrale (AIS) nativa (doc. M37), il 7 novembre 2019 sia ad una ecografia

della spalla destra e sinistra (doc. M37) sia ad una RX della spalla destra e

sinistra (doc. M37) e il 10 dicembre 2019 ad una RX della spalla destra nativa (doc.

M37). Sulla scorta di tale documentazione medica il 21 gennaio 2020 il dr. med.

__________, specialista FMH in reumatologia, che aveva già visitato

personalmente l’assicurata il 19 agosto 2019 (doc. M17), ha attestato che,

sulla base della documentazione medica agli atti, “non è stata comprovata

l'origine strutturale dei dolori accusati dall'assicurata” (doc. M24).

Il 14 febbraio 2020 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna

e angiologia, ha eseguito un duplex venoso e arterioso dell’arto inferiore destro

dell’assicurata, che è risultato nella norma e ha attestato che i disturbi che

lamentava non erano di natura vascolare (doc. M37).

In seguito, l’assicurata si è sottoposta il 9 marzo 2020 ad una ecografia

dell’anca destra (“entesopatia calcifica dei glutei a livello

peritrocanterico femorale”: doc. M37 rispettivamente “entesopatia

calcifica di possibile natura traumatica dei glutei a livello peritrocanterico

femorale”: doc. M43).

Il 12 agosto 2020 l’assicurata è stata peritata dal dr. med. __________,

specialista FMH in neurologia, che ha posto la diagnosi di “Dolori

lombosacrali e su alcune zone della gamba destra (soprattutto tallone, caviglia

e verso l'alluce ma anche anca laterale) e paravertebrali toracici a destra non

spiegati da patologia neurologica in: stato da caduta con trauma contusivo

lombosacrale e probabilmente anche a livello interscapolare il 21.01.2019,

senza lesioni neurologiche traumatiche” e ha atte-stato che: “Attualmente

non riscontro reperti neurologici che siano da attribuire con verosimiglianza

preponderante all'evento del 21.01.2019. Per quel che riguarda gli aspetti

neurologici ritengo che si possa proseguire a trattare il caso come malattia.

(…).” (doc. M29).

In seguito, l’assicurata si è sottoposta il 5 ottobre 2020 ad una RX della

colonna lombare (doc. M37) e il 14 ottobre 2020 ad una RM bacino nativa -

gruppo MSK (doc. M34), che non hanno messo in evidenza alterazioni morfologiche

e/o strutturali.

Il 27 gennaio 2021 l’assicurata è stata visitata dal dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia vascolare, che ha posto la diagnosi di “Dolore

arto inferiore destro di origine indeterminata, ma molto probabile sindrome di

algoneurodistrofia simpatico riflessa (Complex Regional Pain Syndrome -

Sudeck).” e ha attestato quanto segue:

" (…) Si può

con ragionevole sicurezza escludere un problema di perfusione arteriosa, venosa

e linfatica. Molto probabilmente si tratta dì una sindrome di

algoneurodistrofia in quanto il cambio repentino di colorazione del piede

destro, osservato da me direttamente durante la visita e documentato dalla

paziente in precedenza, è molto suggestivo per una disfunzione del sistema

nervoso autonomo. (…). (…) la CRPS rimane una diagnosi clinica, praticamente

non riuscendo a misurare l'attività neurologica autonoma.” (doc. M27).

Il 24 febbraio 2021 la dr.ssa med. __________, specialista FMH in neurologia,

ha eseguito una elettroneuromiografia (ENMG) dell’arto inferiore destro

dell’assicurata, che è risultato nella norma, e ha attestato una:

" Sintomatologia

algica a livello lombare destro con irradiazione al gluteo e a tutto l'arto

inferiore, in associazione a cedimenti dell'arto stesso con/su:

• Complex regional pain syndrome vs tendinopatia dei Mm glutei vs

sindrome del piriforme”, concludendo che “una parte della sintomatologia sia

effettivamente da riferirsi ad un'algoneurodistrofia (in questo contesto ho

prescritto alla paziente del Saroten in ragione di 25 mg da aumentare fino a 50

in base al beneficio/ effetti indesiderati), d'altra parte è possibile che vi

sia anche una componente muscolo-scheletrica nonché sindrome del piriforme

associati.” (doc. M35).

Il 15 marzo 2021 si è sottoposta ad una RM della colonna in toto nativa (“Reperti

RM nella norma. Non segni di mielopatia. Non lesioni focali intraspinali, né

compressioni radicolari.”: doc. M33).

In seguito l’amministrazione ha interpellato il dr. med. __________, che, nel

relativo “questionario per il consulente medico” del 7 maggio 2021 (doc.

M36), ha indicato che erano “state eseguite tutte le misure diagnostiche per

analizzare e valutare i riferiti disturbi della paziente. Sono stati effettuati

numerosi esami clinici e strumentali, in parte ripetuti diverse volte da

diversi specialisti, in parte anche esami medici non strettamente indicati. Da

ulteriori accertamenti medici non sono da aspettarsi nuovi informazioni o nuovi

elementi diagnostici” e che “I numerosi esami clinici e radiologici non

hanno evidenziato alcuna lesione traumatica o postumi infortunistici.”

Infine, ha concluso che “Tutti gli accertamenti diagnostici sono già stati

eseguiti, senza mostrare una patologia posttraumatica oggettivabile. Dopo aver

eseguito le cure adeguate per la riferita sintomatologia algica e in assenza di

postumi traumatici ulteriori trattamenti specifici non sono più indicati e

molto probabilmente non comporteranno rilevante beneficio alla paziente.” (doc.

M36).

In sede di opposizione,

l’amministrazione ha interpellato anche il dr. med. __________, specialista FMH

in chirurgia e specialista in medicina dello sport (SEMS), il quale, nel “rapporto

medico-assicurativo - valutazione degli atti LAINF” del 26 giugno 2022

(doc. M44) ha confermato che erano già stati effettuati dettagliati esami

radiologici specialistici che non avevano evidenziato lesioni somatiche né

strutturali che potrebbero essere la causa dei disturbi indicati

dall'assicurata e che, in particolare, gli accertamenti immediati non avevano

evidenziato alcuna lesione strutturale causata dall'evento del 21 gennaio 2019,

in seguito al quale l’assicurata aveva, pertanto, riportato unicamente delle “contusioni

a entrambe le anche e all'osso sacro.”. Lo specialista ha, quindi, concluso

quanto segue:

" (…) L'inabilità

lavorativa primaria era del 100% e andava dal 21 gennaio 2019 all'8 febbraio

2019 compreso (atti M3, M16). Ciò dimostra che lo stato generale in assenza di

lesioni strutturali fresche ammetteva una nuova capacità lavorativa completa.

Dal 6 maggio 2019 si è sviluppata un'incomprensibile estensione dei sintomi ad

altre regioni del corpo non interessate dall'evento del 21 gennaio 2019,

seguita da una nuova inabilità lavorativa del 100%. A seguito di intensi esami

clinici e radiologici che non hanno evidenziato referti patologici o lesioni

strutturali, si può concludere che i disturbi lamentati non sono spiegabili a

livello somatico. Un accertamento psicosomatico finora non è stato effettuato.

La dott. med. __________ (ospedale di __________, rapporto del 30 dicembre 2019

negli atti Al) presume una somatizzazione e «catastrophizing». II termine da

confermare è al più tardi il 14 settembre 2020. Dal punto di vista causale

dell'infortunio lo status quo è stato infatti raggiunto già a fine aprile 2019.”

(doc. M44).

2.6.1. Davanti al TCA, il patrocinatore

dell’insorgente ha prodotto il rapporto medico del 7 settembre 2022 del neurologo

__________ (doc. D), che ha visitato l’assicurata il 5 settembre 2022 e dopo

avere posto la diagnosi di “Molto probabili esiti di caduta accidentale in

data 21.01.2019”, ha attestato quanto segue:

" Questa

paziente presenta quindi una sintomatologia dolorosa e disestesiante a tutto

l'arto inferiore destro accompagnata da debolezza soprattutto prossimale,

mentre clinicamente non si riscontrano segni radicolari irritativi o segni

centrali.

(…) sulla base delle mie osservazioni al momento non si può

concludere ad una causa precisa dei disturbi accusati né proporre una

terapia specifica e risolutiva.” (n.d.r.: il corsivo è della redattrice)

In questa sede, il rappresentante della ricorrente ha versato agli atti anche i

rapporti medici del 27 settembre e del 31 ottobre 2022 del dr. med. __________

all’attenzione del dr. med. __________ (doc. F1 e F2). In particolare, per

quanto qui maggiormente interessa, nel secondo rapporto (doc. F2), egli ha

attestato quanto segue:

" (…) Anche

l'esame del plesso risulta completamente normale e negativo anche a livello di

ileopsoas.

Quindi riassumendo abbiamo un trauma di distensione secondo me a

livello del plesso, un esame neurologico completamente normale, un

esame anche di MRI che non mostra discontinuità del plesso ma secondo me

questa sensazione che la paziente ha potrebbe essere legata a delle sequele

dello stiramento del plesso. (…)”.

Interpellato a tal proposito dall’amministrazione il dr. med. __________ nella

“valutazione degli atti LAINF” del 2 dicembre 2022 (doc. XVIII-1) ha

attestato quanto segue:

" (…) Nella

lettera del 27 settembre 2022 (atto M45) si legge che non è mai stata eseguita

una RMI lombo-sacrale mirata. Tuttavia, il 12 marzo 2021 è stata eseguita una

RMI dell'intera colonna vertebrale, che include anche la suddetta regione (atto

M33). Come noto, quest'esame non ha evidenziato reperti patologici. II

corrispondente referto è stato inviato alla neurologa Dr.ssa med. __________ di

__________. Inoltre, dalla lettera del Dr. med. __________ emerge che la

paziente seguirebbe un trattamento psicoterapico. Nella lettera del 31 ottobre

2022 (atto M46), il Dr. med. __________ scrive che anche la RMI del plesso e a

livello dell'ileopsoas effettuata nel frattempo ha dato esito negativo,

rivelando un quadro completamente normale. Di conseguenza, la mia valutazione

del 29 giugno 2022 rimane invariata. Sotto il profilo somatico continuano a

essere irreperibili elementi patologici che potrebbero spiegare le indicazioni

soggettive dell'assicurata.

Nel presente caso spicca l'elevato numero di medici coinvolti (in

totale 13) di diverse discipline: (…)”.

2.6.2. In data 16 febbraio 2023 (doc. XXIV)

il TCA ha chiesto al patrocinatore dell’CO 1 di interpellare nuovamente uno dei

già citati medici fiduciari, per fargli prendere posizione - in modo puntuale e

motivato - in merito alla diagnosi di CRPS (e, se del caso, all’esistenza di un

nesso di causalità con l’infortunio assicurato), posta il 27 gennaio 2021 dal dr.

med. __________ (doc. M27) rispettivamente il 24 febbraio 2021 dalla dr.ssa

med. __________ (doc. M35).

Interpellato a tal proposito dall’CO

1, nel complemento del 24 febbraio 2023 (doc. XXV-1), il dr. med. __________ ha

attestato, in particolare, quanto segue:

" (…)

Tipicamente una CRPS viene diagnosticata soltanto in seguito a trauma degli

arti distali, cioè distalmente del gomito o del ginocchio; una CRPS con trauma

scatenante più prossimale è una rarità. (…) dal 2010 per la diagnosi di CRPS

vengono applicati i criteri modificati di Budapest dell'International

Association for the Study of Pain (IASP). (…). La persistenza o la formazione

di dolore intenso e sproporzionato entro le prime 2-6 settimane dopo il trauma

scatenante è imperativo per la diagnosi di CRPS. (…).

In base alla documentazione medica, nel caso in oggetto la

situazione nella fase iniziale postraumatica invece è ben diversa e la

sintomatologia e le manifestazioni cliniche nonché i dati anamnestici non

parlano assolutamente in favore alla formazione di una CRPS.

In data 21.01.2019 la paziente è caduta con impatto sul fondo

schiena procurandosi trauma contusivo dell'osso sacro (e molto probabilmente

dell'osso coccige e delle tuberosità ischiatiche del bacino) e trauma assiale

indiretto della colonna lombare con insorgenza immediata di dolori

lombosacrali. Assenza di trauma diretto o indiretto di un arto. (…). Da notare

che il Dr. med. __________ è da ritenere specialista reumatologo ed esperto con

ampia esperienza nell'ambito di CRPS e sicuramente non manca la diagnosi di

CRPS, ma semplicemente in base alla sua valutazione peritale non l'ha neanche

considerata come diagnosi differenziale.

Quindi ovviamente in base alla documentazione medica non vi sono

le premesse per porre la diagnosi di CRPS nel caso della paziente in oggetto.

L'assenza di un trauma agli arti, il rapido miglioramento della sintomatologia

algica alla colonna lombosacrale e alla gamba destra, la comparsa tardiva di

nuovi sintomi diffusi a distanza di oltre 3 mesi dopo il trauma, l'assenza di

una sintomatologia caratteristica secondo i criteri diagnostici di Budapest, la

localizzazione dei dolori e il decorso clinico decritto rendono la diagnosi di

CRPS molto improbabile. (…).

Nel decorso la paziente è stata esaminata da numerosi medici

specialisti e alla ricerca dell'origine della riferita sintomatologia sono

stati eseguiti parecchi accertamenti medici, in parte ridondanti e clinicamente

inutili, senza mai riscontrare un correlato somatico anatomico o postumi

infortunistici oggettivabili. Nessuno dei numerosi medici specialisti

coinvolti, in particolare alcun specialista di reumatologia, ha mai considerato

la presenza di una CRPS nel caso in oggetto, a parte dal Dr. med. __________,

(…) dalla Dr.ssa med. __________.

(…). Come emerge dalla letteratura medica, nonostante le difficoltà

diagnostiche, per la diagnosi di CRPS si devono applicare dei criteri

diagnostici clinici ben precisi e non in assenza di altre diagnosi porre tale

diagnosi come diagnosi differenziale o diagnosi di ripiego.

In ogni caso per la diagnosi di CRPS il paziente deve presentare

una sintomatologia caratteristica con dolore sproporzionato e tumefazione entro

le 2-6 settimane dopo il trauma scatenante e quindi anche se la diagnosi di

CRPS posta dal Dr. med. __________ a distanza di 2 anni posttrauma fosse stata

corretta, già per la tempistica non sarebbe mai stata in nesso di causalità

almeno probabile con l'infortunio del 21.01.2019.

In conclusione, in base alla documentazione medica, ai dati

anamnestici, al decorso clinico postinfortunistico e ai referti degli esami

oggettivi, non vi sono le premesse e non sono mai stati gli ele-menti

diagnostici per porre in modo corretto la diagnosi di CRPS in seguito

all'infortunio avvenuto in data 21.01.2019. Non si può ammettere le

affermazioni in merito nei rapporti medici della Dr.ssa med. __________ (M35) e

del Dr. med. __________ (M27), visto che i colleghi sono raggiunti alla

diagnosi di CRPS non rispettando i criteri diagnostici richiesti.

L'infortunio del 21.01.2019 non ha causato una lesione traumatica

strutturale o postumi infortunistici oggettivabili, non ha peggiorato in modo

direzionale le lievi alterazioni degenerative preesistenti e non ha scatenato

una CRPS, ma ha reso manifesta una sintomatologia algica soltanto temporanea.

Come emerge dalla documentazione, tali dolori in zona lombosacrale e alla gamba

destra causati dall'evento del 21.01.2019, non compatibili con una CRPS, nel

decorso sono regrediti e molto più tardi si sono formati nuovi disturbi diffusi

con netta estensione dei sintomi senza correlato somatico nel quadro di una

sindrome dolorosa funzionale di tipo "Bodily distress syndrome",

assolutamente non in nesso di causalità almeno probabile con l'evento in

oggetto.”

Invitato dal TCA a presentare

osservazioni scritte in merito al citato complemento, in data 7 aprile 2023

(doc. XXX) l'avv. RA 1 ha chiesto al TCA di ordinare una perizia

medico-giudiziaria (precisando, in particolare, quanto segue: “i quesiti

formulati ad CO 1 dovranno essere riproposti al perito nominato da codesto

lodevole Tribunale”). Il patrocinatore dell’insorgente ha inoltre versato

agli atti il rapporto medico (non firmato) del 28 marzo 2023 del dr. med. __________

(doc. XXX-1), che ha attestato quanto segue:

" (…) paziente

a margine che ho visto in data 28.03.2023.

La situazione al momento è invariata, non siamo riusciti a dimostrare che vi

fosse una problematica a livello del plesso, vi erano state a suo tempo delle

diagnosi di una complex regional pain syndrome.

Ora non posso, come ho detto alla paziente, confermare questa

diagnosi al momento attuale in quanto io ho visto la paziente dopo 2-3 anni e

questa diagnosi era stata fatta da altri miei colleghi.

Quindi personalmente su quanto posso obiettivare al mio esame,

personalmente al momento attuale non posso porre questa diagnosi. Difficile

valutare se vi possa essere una sequela della compex regional pain syndrome.

Personalmente a questo punto farei una valutazione al Servizio

Accertamento medico per fare un quadro globale e non solo ortopedico e

traumatologico della situazione della paziente e definire

esattamente anche il danno e la sua abilità lavorativa.

Inoltre invio la paziente al Dr. __________ per una sua valutazione ed

eventualmente presa a carico in terapia del dolore. (…)”.

2.7. Chiamato ora a pronunciarsi, il

TCA osserva innanzitutto, a proposito della circostanza che prima

dell’infortunio del 21 gennaio 2019 la ricorrente avrebbe sempre goduto di

buona salute, che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo,

dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza

federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio,

un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale

argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e

inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013

consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter,

"woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die

erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser

rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc"

(vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss

unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF

8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF

8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60 del 25 settembre

2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018, consid. 2.6).

In secondo luogo il TCA ricorda che la giurisprudenza federale non esige che la

persona assicurata venga visitata personal-mente affinché si possa ammettere il

valore probatorio di un documento medico, purché l’incarto su cui si fonda tale

documento contenga sufficienti apprezzamenti medici elaborati in base a un

esame concreto (cfr. STF 8C_469/2020 del 26 maggio 2021 consid. 3.2 e i

riferimenti ivi menzionati). Di norma, una valutazione sulla base dei soli atti

medici (“Aktegutachten”) è difatti possibile se il medico SMR (e, quindi, anche

il medico fiduciario) dispone di sufficienti elementi risultanti da altri

accertamenti personali (cfr., tra le tante, STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019,

consid. 2.9; STCA 35.2022.12 del 16 agosto 2022, consid. 2.9 e rinvii

giurisprudenziali ivi citati).

Ciò è il caso nella presente fattispecie in cui i consulenti dell’CO 1 hanno

espresso la loro valutazione in base ai referti elaborati da medici specialisti

(in: neurologia, reumatologia, ortopedia, angiologia, ecc.) a seguito di

ripetute visite personali della ricorrente, la maggiore parte delle quali

riportate al consid. 2.6 e 2.6.1.

Le censure ricorsuali volte a contestare questi aspetti devono, pertanto,

essere respinte.

2.7.1. A proposito della diagnosi di CRPS

(Complex regional pain syndrome) posta dal chirurgo vascolare rispettivamente

dalla neurologa nei rapporti medici del 27 gennaio rispettivamente del 24

febbraio 2021 (cfr. doc. M27 e M35 di cui si è già ampiamente detto al consid.

2.6) - il TCA osserva quanto segue.

Attentamente vagliato l’insieme della copiosa documentazione medica agli atti

riassunta al consid. 2.6 e 2.6.1 (cfr., in particolare, i doc. M10, M12,

M16-18, M24, M29, M31, M32-35 e M37, D e F2), questa Corte ritiene che il

parere espresso il 24 febbraio 2023 (doc. XXV-1) dal dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato

locomotore, - medico fiduciario dell’amministrazione, che vanta un’ampia

esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica - sia

senz’altro condivisibile. Il TCA condivide, in particolare, le approfondite,

motivate e convincenti considerazioni ivi espresse. Questa Corte constata infatti

che, la formulazione della diagnosi di CRPS posta dai due specialisti citati non

ossequia i requisiti della giurisprudenza federale riportata al consid. 2.5

(cfr., in particolare, i criteri di Budapest e il periodo di latenza).

Inoltre, dalla copiosa

documentazione medica agli atti riassunta al consid. 2.6 e 2.6.1, si evince pure

che nessuno degli altri numerosi specialisti (in particolare, in neurologia,

reumatologia, chirurgia-ortopedica) - che hanno, peraltro, visitato pure

personalmente l’assicurata, alcuni anche più volte e/o prima e/o

successivamente ai citati specialisti - hanno posto tale diagnosi (cfr., in particolare,

dal profilo neurologico, i rapporti del 26 agosto 2019 e del 7 settembre 2022

del neurologo __________ rispettivamente del 12 agosto 2020 del neurologo

fiduciario __________ rispettivamente, dal profilo, reumatologico, i rapporti

del 19 agosto 2019 e del 21 gennaio 2020 del dr. med. __________), nemmeno

quale diagnosi (clinica) differenziale.

Del resto, tale diagnosi non è

stata posta/confermata neppure dal dr. med. __________ nel rapporto medico del

28 marzo 2023 all’attenzione del medico di famiglia dell’insorgente (doc.

XXX-1).

Stante quanto precede, il convincente parere espresso il 24 febbraio 2023 dal

dr. med. __________ (doc. XXV-1) - che, giova ribadire, tiene pure debitamente

conto della giurisprudenza federale in materia di CRPS riportata al consid. 2.5

(cfr., in particolare, i criteri di Budapest e il periodo di latenza) - non è

stato smentito (tantomeno in modo dettagliato e motivato) da alcun certificato

medico (tantomeno specialistico).

A questo proposito va pure evidenziato che il principio inquisitorio che regge

la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo

non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di

controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura

medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70

del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22

febbraio 2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e

rinvii ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.5; STCA

35.2021.44 del 16 agosto 2021, consid. 2.10.5 e STCA 35.2021.64 del 6 dicembre

2021, consid. 2.5.5).

In simili circostanze il TCA non intravvede

ragioni per ordinare una perizia medico-giudiziaria, così come richiesto dal

patrocinatore dell’assicurata al doc. XXX. Infatti la copiosa documentazione

agli atti è completa ed esaustiva e non necessita di ulteriori complementi (cfr.

sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2; STCA 36.2017.31 dell'8

giugno 2017, consid. 2.12 in fine; STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2010, consid.

2.10 e STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019, consid. 2.8).

Quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove;

cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

pag. 47 n. 63, Gygi, undesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda

pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012).

Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF

124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata; STCA

32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.12; STCA 35.2019.12 del 5 febbraio

2020, consid. 2.1).

La violazione del diritto di

essere sentito nel senso invocato dall’assicurato è una questione che non ha

una portata propria rispetto alla censura inerente a un errato apprezzamento

delle prove (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1). Il diritto di essere sentito non

impedisce all’autorità di porre fine all’istruttoria se le prove raccolte le

consentono di raggiungere un convincimento e se, in virtù di un apprezzamento

anticipato delle prove, le è chiaro che gli ulteriori mezzi di prova offerti

non potrebbero più modificare la propria opinione (cfr. DTF 136 I 229 consid.

5.3, 134 I 140 consid. 5.3; STCA 35.2014.71 del 15 aprile 2025, consid. 2.1).

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che

la ricorrente abbia sofferto di una CRPS al momento in cui l’assicuratore

convenuto ha sospeso le proprie prestazioni (il 14 settembre 2020).

2.7.2. Per quanto concerne la

complessa sintomatologia dolorosa riferita dall’insorgente

(in

particolare, i dolori lombosacrali e su alcune zone della gamba destra -

soprattutto tallone, caviglia e verso l'alluce ma anche anca laterale - e

paravertebrali toracici a destra: cfr. doc. M29) il TCA, attentamente vagliato

l’insieme della copiosa documentazione medica agli atti riassunta al consid. 2.6

e 2.6.1 (cfr., in particolare, i doc. M10, M12, M16-18, M24, M29, M31, M32-35 e

M37, D e F2), ritiene parimenti condi-visibili i pareri espressi il 7 maggio

2021(doc. M36) e il 24 feb-braio 2023 (doc. XXV-1) dal dr. med. __________

rispettivamente il 26 giugno 2022 (doc. M44) e il 2 dicembre 2022 (doc.

XVIII-1) dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e specialista in

medicina dello sport (medico fiduciario dell’amministrazione, che pure vanta

un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica).

Questo Tribunale ritiene

corrette le approfondite, motivate e convincenti considerazioni espresse dal

dr. med. __________ nel “rapporto medico-assicurativo - valutazione degli

atti LAINF” del 26 giugno 2022 (doc. M44) rispettivamente dal dr. med __________

nel rapporto del 24 febbraio 2023 (doc. XXV-1), di cui si è già ampiamente

detto al consid. 2.6.1 e 2.6.2.

Questa Corte constata in particolare che l'assicurata si è sottoposta a

svariate indagini – effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di

immagine radiologica- che hanno evidenziato delle problematiche degenerative,

hanno escluso delle fratture e/o delle deformazioni traumatiche e, per il

resto, sono risultate nella norma, anche dal profilo neurologico (cfr. in

particolare, i doc. M10, M33-35, M37 e F2). L'assicurata si è pure sottoposta a

diverse visite mediche specialistiche (in particolare, in ambito reumatologico,

neurologico e chirurgico: cfr. in particolare, i doc. M12, M16-18, M24, M29, M31,

D e F2) che non hanno messo in evidenza una patologia organica che potrebbe

spiegare l'importante e diffusa sintomatologia algica da lei riferita.

In simili circostanze, il TCA

ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente

applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag.

221 con riferimenti), che la complessa sintomatologia algica riferita

dall'assicurata - alla luce di quanto emerge dalla documentazione che è stata

precedentemente riassunta - non correla con un danno infortunistico

oggettivabile.

In merito alla sintomatologia per

la quale non è stato trovato un sufficiente correlato organico, va qui pure

ricordato che sono da considerare come oggettivabili gli esiti d’accertamenti

(medici) suscettibili di conferma in caso di ripetizione dell’esame,

allorquando sono indipendenti dalla persona dell’esaminatore e dalle

indicazioni fornite dal paziente. Per poter parlare di lesioni traumatiche

oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere

confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche

o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente

(DTF 138 V 248 consid. 5.1; STF 8C_591/2018 del 29 gennaio 2020 consid. 2 e

riferimenti).

2.7.3. Il TCA non ignora che l’assicurata si

è sottoposta il 9 marzo 2020 ad una ecografia dell’anca destra ed il radiologo

(dr. med. __________) ha attestato una “entesopatia calcifica dei glutei a

livello peritrocanterico femorale” (doc. M37) rispettivamente una “entesopatia

calcifica di possibile natura traumatica dei glutei a livello

peritrocanterico femorale” (doc. M43; n.d.r.: la sottolineatura è della

redattrice). Tuttavia tale circostanza non permette di giungere a diversa

conclusione. Infatti, il nesso causale naturale con l’infortunio in discussione

dev’essere dimostrato (perlomeno) con il grado della verosimiglianza

preponderante e non soltanto della semplice possibilità (cfr. supra, consid. 2.3.1).

Parimenti dicasi per il

rapporto medico del 7 settembre 2022 del neurologo __________ (doc. D), ove è

stata posta la diagnosi di “Molto probabili esiti di caduta

accidentale in data 21.01.2019”, ma poi è stato attestato che “clinicamente

non si riscontrano segni radicolari irritativi o segni centrali. (…) sulla base

delle mie osservazioni al momento non si può concludere ad una causa precisa

dei disturbi accusati” e per il rapporto del 31 ottobre 2022 (doc. F2) del

dr. med. __________, ove è stato attestato un “esame del plesso risulta completamente

normale e negativo anche a livello di ileo-psoas. Quindi riassumendo abbiamo un

trauma di distensione secondo me a livello del plesso, un esame neurologico

completamente normale, un esame anche di MRI che non mostra discontinuità del

plesso ma secondo me questa sensazione che la paziente ha potrebbe

essere legata a delle sequele dello stiramento del plesso”. .

Fatti

I rapporti medici del 7 settembre 2022 del neurologo __________ (doc. D) e del

27 settembre e del 31 ottobre 2022 del dr. med. __________ (doc. F1 e F2) sono

stati inoltre debitamente presi in considerazione ed analizzati dal medico

fiduciario (dr. med. __________), in particolare nelle motivate e convincenti

considerazioni espresse nel rapporto del 2 dicembre 2022 (doc. XVIII-1), di cui

si è già ampiamente detto al consid. 2.6.2 (cfr., in particolare:

" (…) il 12

marzo 2021 è stata eseguita una RMI dell'intera colonna vertebrale, che include

anche la suddetta regione (atto M33). Come noto, quest'esame non ha evidenziato

reperti patologici. (…). Nella lettera del 31 ottobre 2022 (atto M46), il Dr.

med. __________ scrive che anche la RMI del plesso e a livello dell'ileopsoas

effettuata nel frattempo ha dato esito negativo, rivelando un quadro

completamente normale. Di conseguenza, la mia valutazione del 29 giugno 2022

rimane invariata. Sotto il profilo somatico continuano a essere irreperibili

elementi patologici che potrebbero spiegare le indicazioni soggettive

dell'assicurata.”

2.7.4. A fronte di una situazione ritenuta

sufficientemente chiarita ai fini del presente giudizio, il TCA rinuncia

(valutazione anticipata delle prove: cfr. consid. 2.7.1) all'assunzione di

ulteriori prove (in particolare, alla “perizia medico giudiziaria tendente

ad accertare la causa dell’attuale stato fisico dell’insorgente e il nesso

causale naturale e adeguato fra l’evento incriminato e il danno ancora

persistente” di cui al doc. I, pag. 17 e doc. IX). Questa Corte non

intravvede neppure ragioni per sentire il neurologo __________, il medico di

famiglia __________ e la neurologa __________ (doc. I, pag. 10). Infatti la

copiosa documentazione agli atti (che include, in particolare, anche svariati

rapporti medici, anche recenti, degli specialisti neurologi che hanno visitato

personalmente l’assicurata, di cui si è già ampiamente detto) è completa ed

esaustiva e non necessita di complementi (cfr. sentenza 9C_394/2016 del 21

novembre 2016, consid. 6.2; STCA 36.2017.31 dell'8 giugno 2017, consid. 2.12 in

fine; STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2010, consid. 2.10 e STCA 32.2018.123 del 6

giugno 2019, consid. 2.8).

L’incarto LAINF è stato versato

con la risposta di causa (cfr. allegato a doc. III).

2.8. In assenza di un sufficiente

sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie

sulla scorta delle considerazioni che precedono (cfr. consid. 2.7.2), occorre

quindi effettuare, conformemente alla giurisprudenza riportata al consid. 2.3.3

e 2.3.4, un esame specifico dell’adeguatezza, secondo i criteri applicabili in

caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V

133ss.).

Dalle tavole processuali si

evince che, in data 21 gennaio 2019, la ricorrente, mentre stava “rientrando

all’interno dell’asilo”, verso le 15.00, è “scivolata sulla

pavimentazione esterna ghiacciata battendo l’osso sacro”, riportando un

trauma contusivo lombosacrale (doc. A7, M12 e M17; cfr. consid. 1.1).

Ai fini del presente giudizio giova qui preliminarmente ricordare che nella

classificazione dell’infortunio deve essere tenuto conto unicamente della

dinamica oggettiva dell’evento e non devono essere prese in considerazione le

conseguenze dell’infortunio né le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV

N.8 p.26; cfr., tra le tante, la STCA 35.2020.53 del 1° marzo 2021, consid.

2.15 e STCA 35.2022.56 del 10 ottobre 2022, consid. 2.7; cfr. pure la STF

8C_473/2022 del 20 gennaio 2023, consid. 7.1 e DTF 148 V 301, consid. 4.3.1).

Nel caso di specie, secondo il TCA - ritenuto che comuni cadute e scivolate vanno

considerate infortuni leggeri (DTF 115 V 139 consid. 6a; cfr. pure RAMI 1992 n.

U 154 pag. 246, riguardante una caduta durante una partita di calcio) -

l’infortuno di cui è rimasta vittima l’assicurata deve essere classificati

nella predetta categoria degli infortuni insignificanti o leggeri (cfr. STF 8C_406/2022

del 23 marzo 2023, riguardante il caso di un assicurato scivolato dalle scale

di casa, riportando la rottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra;

STF 8C_291/2012 dell'11 giugno 2012, riguardante il caso di un assicurato

caduto dalle scale, riportando una contusione alla caviglia sinistra; vedi pure

STFA U 347/01 del 9 gennaio 2003 consid. 5.2, riguardante un’assicurata

scivolata su fondo ghiacciato che si era procurata delle contusioni all’anca

destra; cfr. pure, tra le tante, la STCA 35.2021.48 del 4 ottobre 2021, consid.

2.12). Questa Corte concorda dunque con l’amministrazione che ha negato a

priori l’adeguatezza (cfr. STF 8C_140/2021 del 3 agosto 2021 consid. 4.3.4;

cfr. pure STCA 35.2021.48 del 4 ottobre 2021, consid. 2.12) del nesso di

causalità relativa ai disturbi non oggettivabili di cui soffre l'assicurata,

visto che è stata vittima - dal lato prettamente oggettivo - di un infortunio

banale o di poca gravità.

Ciò vale pure per eventuali disturbi psichici di cui dovesse eventualmente

soffrire la ricorrente (cfr. la valutazione del 26 giugno 2022 del dr. med. __________,

di cui al doc. M44: “A seguito di intensi esami clinici e radiologici che non

hanno evidenziato referti patologici o lesioni strutturali, si può concludere

che i disturbi lamentati non sono spiegabili a livello somatico. Un

accertamento psicosomatico finora non è stato effettuato. La dott. med. __________

(ospedale di __________, rapporto del 30 dicembre 2019 negli atti Al) presume

una somatizzazione e «catastrophizing»”; il rapporto medico del 27

settembre 2022 del dr. med. __________, di cui al doc. F2: “Personalmente

non ti nascondo che è troppo facile visto che la paziente è in trattamento da

uno psicoterapeutica, affermare che sia soltanto psicologico”), come

asserito in più occasioni dal patrocinatore dell’assicurata (cfr. doc. I, pag.

7: “questo stato di fatto fisico (…) si sta ripercuotendo sull’assicurata

anche a livello psichico”; cfr. scritto del 21 novembre 2022, di cui al

doc. IX: “le conseguenze psicofisiche che attanagliano ancora oggi la mia

cliente, sono da porre in nesso (causale e adeguato) con l’infortunio occorsole

nel gennaio 2019”; cfr. scritto del 16 gennaio 2023, di cui al doc. XX: “la

situazione psicofisica di RI 1 è riconducibile unicamente all’evento traumatico

occorsole il 21 gennaio 2019”).

Nell'apprezzamento

dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno

Considerandi

considerati unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una

relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr.

RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre in questo contesto, va precisato che i disturbi che si impongono come

somatici, ma che non possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo

organico, non devono essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del

12.

maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch

jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der

Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil

8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).”) (cfr., tra le tante, la STCA

35.2020.102

del 3 maggio 2021, consid. 3.12).

Alla luce di quanto appena esposto questo Tribunale deve quindi concludere che

la sintomatologia non oggetti-vabile riferita dall'assicurata (in

particolare, i dolori lombosacrali e su alcune zone della gamba destra -

soprattutto tallone, caviglia e verso l'alluce ma anche anca laterale - e

paravertebrali toracici a destra: cfr. doc. M29) al piu’ tardi dopo

il 14 settembre 2020, non costituiva più una conseguenza (adeguata) dell’evento

infortunistico occorsole il 21 gennaio 2019.

Facendo difetto l’adeguatezza, non è necessario approfondire la questione

relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio

e il danno alla salute (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del

30.

ottobre 2007 consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007 consid. 4 e U 299/05

del 28 maggio 2007 consid. 5.2).

Va infine segnalato che l’Alta

Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare

l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi

accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti

ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9; STCA

35.2018.130

dell’8 luglio 2019, consid. 2.12).

Per questo aspetto (sintomatologia non oggettivabile, inclusi eventuali

disturbi psichici) la decisione dell’CO 1 di porre fine al proprio obbligo

a prestazioni dal 14 settembre 2020 in relazione all’infortunio del 21 gennaio

2019.

deve dunque di essere confermata.

2.9

Da ultimo, per quanto concerne la contusione

lombo-sacrale riconducibile all’infortunio del 21 gennaio 2019 (cfr. doc.

A7, M12 e M17; consid. 1.1), questa Corte, in assenza di un danno

infortunistico strutturale (cfr. consid. 2.6), condivide la valutazione

del 26 giugno 2022 (doc. M44) del doc. __________, secondo il quale

sostanzialmente l’evento infortunistico del 21 gennaio 2021 ha peggiorato

soltanto temporaneamente lo stato lombosacrale dell’assicurata con status

quo sine raggiunto a fine aprile 2019 (“II termine da confermare è al più

tardi il 14 settembre 2020. Dal punto di vista causale dell'infortunio lo

status quo è stato infatti raggiunto già a fine aprile 2019.”).

Il parere del medico consulente dell’assicuratore è, infatti, conforme alla

dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o

distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di

regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento

traumatico (3-4 mesi in caso di trauma alla regione lombare, rispettivamente

6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni

degenerative - cfr. STF U 250/06 del 17 luglio 2007, consid. 4.2), come se

l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes

vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45 ss.,

contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione

della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si

veda pure E. Morscher/G. Chapchal, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates

nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst,

Berna 1973; 3a ed. 1985). Questa tesi dottrinale è peraltro stata recepita

dalla giurisprudenza federale e cantonale (cfr. SVR 2009 UV Nr. 1 p. 1; STF

8C_793/2018 del 7 maggio 2019 consid. 3.1.4; STF 8C_42/2017 del 16 febbraio

2017.

consid. 4.3; STF 8C_217/2013 del 4 settembre 2013 consid. 3.4; STF

8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1, STF 8C_314/2011 del 12 luglio 2011

consid. 7.2.3, STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e STF

8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3; cfr., tra le tante, anche la STCA

35.2020.52

del 3 maggio 2021, consid. 2.8).

Nella presente fattispecie, riconoscendo il proprio obbligo a prestazioni sino

al 14 settembre 2020, dunque per quasi 20 mesi (e, quindi, ben oltre 3-4 mesi

rispettivamente 6-9 mesi), l’CO 1 ha ossequiato la giurisprudenza citata in

precedenza e, pertanto, anche per questo aspetto, la sua decisione merita di

essere confermata.

2.10

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono la decisione su opposizione contestata, mediante la quale l’CO 1

ha dichiarato estinto dal 14 settembre 2020 il diritto alle prestazioni

dipendente dall’infortunio del 21 gennaio 2019, deve essere confermata.

2.11

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di

prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021

du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des

assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

2.12

Deve ancora essere verificato se la

ricorrente può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, pag. 9).

I presupposti (cumulativi) per la

concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si

trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V

202.

consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

La ricorrente è divorziata e madre di 3 figli (nati nel 2008, 2009 e 2011), non

lavora più dal maggio 2019, ha dichiarato di percepire complessivamente fr.

1'170 a titolo di contributi alimentari per i figli e di essere beneficiaria di

assegni familiari integrativi (cfr. consid. 1.1, 1.2 e doc. E). Ella è, quindi,

indigente.

Ritenuto, inoltre, che anche le

altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio va accolta, riservate eventuali modifiche della situazione economica

dell’interessata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è accolta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti