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Decisione

35.2022.71

Ricaduta. corretta la decisione con la quale l'assicuratore ha rifiutato il diritto a prestazioni, non essendo i disturbi alla spalla annunciati a titolo di ricaduta non costituiscono una conseguenza naturale dell'infortunio occorso 8 anni prima. assenza di una chiara sintomatologia a ponte

22 dicembre 2022Italiano33 min

fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che l’insorgente, divorziato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.71

CR

Lugano

22 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia

Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26

settembre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del

26 agosto 2022 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione

contro gli infortuni

ritenuto in

fatto

1.1. In data 1°

settembre 2013 RI 1, nato nel 1969, dipendente della ditta __________ di __________

in qualità di operaio di falegnameria - e, perciò, assicurato d’obbligo contro

gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1 – mentre stava

circolando in sella al proprio scooter è caduto, riportando una contusione alla

spalla, al gomito, al ginocchio e al costato destro, nonché escoriazioni estese

ed erosioni cutanee profonde alla spalla, al gomito e al ginocchio destro (doc.

1).

L’Istituto assicuratore ha assunto

il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

L’assicurato

ha ripreso la propria attività al 50% in data 16 settembre 2012 e al 100% in

data 1° ottobre 2013 (doc. 17).

1.2. In data 20

gennaio 2015, l’assicurato ha subito un nuovo infortunio, riportando la rottura

della cuffia dei rotatori della spalla sinistra, che ha poi necessitato di un

intervento artroscopico di ricostruzione (10 dicembre 2015).

Da

notare che, in ragione delle ripercussioni economiche dei postumi di due

pregressi infortuni che avevano interessato il ginocchio sinistro (settembre

2005), rispettivamente quello destro (marzo 2014), RI 1 è stato posto al

beneficio di una rendita d’invalidità del 10% a contare dal 1° luglio 2015. L’CO

1 ha inoltre assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del

30%.

Alla

chiusura del caso d’infortunio del 2015, dichiarato estinto il diritto alle

prestazioni di corta durata a far tempo dal mese di marzo 2017, con decisione

formale del 7 settembre 2017, poi confermata in sede di opposizione,

l’amministrazione ha negato che a seguito di quell’evento fossero dati i

presupposti per aumentare la rendita d’invalidità in vigore (10%) come pure il

diritto ad un’IMI aggiuntiva.

Con

sentenza 35.2018.3 del 28 febbraio 2019, questa Corte ha parzialmente accolto

il ricorso interposto nel frattempo dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato,

ha annullato la decisione su opposizione impugnata nella misura in cui è stato

negato il diritto ad un’IMI per i postumi infortunistici alla spalla sinistra e

ha rinviato gli atti all’assicuratore per complemento istruttorio e nuova

decisione.

Il

giudizio cantonale è stato annullato dal Tribunale federale con la pronunzia

8C_234/2019 del 7 ottobre 2019. La causa è quindi stata rinviata all’CO 1 per l’esecuzione

di una perizia esterna volta a stabilire se (e quando) il caso d’infortunio del

gennaio 2015 poteva essere ritenuto stabilizzato e se la rendita d’invalidità

in vigore doveva essere aumentata (doc. 61).

L’assicuratore

LAINF, dopo avere quindi disposto l’esecuzione di una perizia ortopedica,

affidandone il mandato al dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, con decisione formale del 16 agosto 2021, poi confermata con

decisione su opposizione del 22 settembre 2021, ha innanzitutto precisato che

le ricadute riguardanti le ginocchia, in quanto posteriori alla data di

stabilizzazione dei postumi alla spalla, sarebbero state oggetto di una

distinta procedura e, in caso d’assunzione delle stesse, al momento della

relativa chiusura, avrebbe riesaminato la rendita d’invalidità in vigore. D’altro

canto, tenuto conto dei postumi dei sinistri del 2005, 2014 e 2015 e esclusa la

propria responsabilità per la problematica psichica, l’CO 1 ha nuovamente

negato il diritto ad una rendita d’invalidità combinata. Infine, esso ha

assegnato un’indennità del 15% per la menomazione alla spalla sinistra.

Con

scritto del 12 ottobre 2021, l’amministrazione ha informato la patrocinatrice

dell’assicurato che avrebbe assunto le prestazioni sanitarie in relazione alle

ricadute concernenti le ginocchia.

Con

STCA 35.2021.86 del 3 maggio 2022 questo Tribunale ha parzialmente accolto il

ricorso dell’assicurato, annullando la decisione su opposizione impugnata nella

misura in cui ha posto l’insorgente al beneficio di indennità giornaliere

dipendenti dal sinistro del 20 gennaio 2015 soltanto a partire dal 10 dicembre

2015, assegnandogli il diritto alle indennità giornaliere corrispondenti ad una

totale incapacità lavorativa per il periodo dal 1° luglio al 9 dicembre 2015.

Per il resto (rendita e IMI) il TCA ha invece confermato la decisione su

opposizione impugnata.

Contro

la sentenza cantonale è tuttora pendente un ricorso al Tribunale federale (cfr.

inc. 8C_406/2022).

1.3. In data

3 settembre 2021 il dr. __________ ha chiesto la riapertura dell’infortunio del

1° settembre 2013 (doc. 21).

Esperiti

gli accertamenti del caso, con decisione del 10 marzo 2022 l’CO 1 ha rifiutato

di prendere a carico la ricaduta concernente i disturbi alla spalla destra, in

quanto, secondo quanto valutato dal medico fiduciario, gli stessi non possono

essere ricondotti, almeno secondo probabilità preponderante, all’infortunio del

1° settembre 2013 (doc. 53).

A

seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, per il tramite dell’avv. RA

1, in data 26 agosto 2022 l’Istituto assicuratore ha confermato la propria

precedente decisione (cfr. doc. 84).

1.4. Con

tempestivo ricorso del 26 settembre 2022, RI 1, rappresentato dallo studio

legale RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione e, in via

principale, essendo assolte le condizioni della copertura assicurativa LAINF, il

riconoscimento delle cure mediche necessarie, dell’indennità giornaliera e di

una rendita di invalidità o, in via subordinata, l’allestimento di una perizia

giudiziaria indipendente riguardo ai disturbi che lo affliggono in relazione

con l’infortunio del 1° settembre 2013.

Egli

ha, inoltre, postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).

Sostanzialmente

l’insorgente ha contestato la valutazione del dr. __________ circa la natura

degenerativa delle affezioni all’arto superiore destro, senza tuttavia

procedere ad una visita medica.

A

sostegno delle proprie pretese, egli ha trasmesso un apprezzamento medico del

dr. __________ della __________ di __________, il quale ha confermato

l’esistenza di un nesso causale tra l’evento e la lesione transmurale del

tendine sovraspinato, contestando l’opinione del medico fiduciario

dell’assicuratore secondo cui nella fascia di età dell’interessato vi sia una

prevalenza di lesioni asintomatiche della cuffia dei rotatori.

L’insorgente

ha inoltre rilevato che, come spiegato dallo specialista di __________, il fatto

di avere per anni compensato la carenza funzionale della spalla destra

utilizzando l’altro braccio è il motivo per il quale è passato un certo lasso

di tempo tra l’infortunio del 2013 e la ricaduta del 2021 (doc. I).

1.5. In data 27

settembre 2022, l’insorgente ha prodotto la documentazione volta a supportare

la domanda di assistenza giudiziaria (doc. IV + allegati).

1.6. Con la

risposta di causa l’amministrazione ha confermato la correttezza della

decisione impugnata e chiesto la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si

dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto (doc. V).

1.7. In data

19 ottobre 2022 l’insorgente ha integralmente contestato il tenore della

risposta di causa, rilevando come l’amministrazione abbia omesso di

confrontarsi con quanto affermato dal dr. __________ a proposito del fatto che

l’intervallo di tempo intercorso tra l’infortunio e la ricaduta sia da spiegare

con la compensazione della carente funzione della spalla destra. Egli ha,

inoltre, aggiunto che l’infortunio occorso nel 2015 alla spalla sinistra nulla

dice riguardo ai dolori alla spalla destra (doc. VII).

Tali

considerazioni dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (doc.

VIII), per conoscenza.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente,

richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso

in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del

27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8

giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel

merito

2.2. Nel caso

di specie, litigiosa è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a

negare il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi alla spalla

destra, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 3 settembre 2021, oppure no.

2.3. Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le

prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,

d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

2.4. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa

M., U 133/02; STF del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6;

STF del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000

nella causa K. B., C 116/00; STF del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98,

consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983

p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112

V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G.

Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola,

alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne

la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V

134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

-

quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine).

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri

71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi

della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,

non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46

consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un

evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il

corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è

idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo

verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF

129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361

consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in

presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994,

p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. In virtù

dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione

delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né l’OAINF

prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere

fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per

la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò

indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno

ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità

(cfr. STF U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella

sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206 p. 326 ss., il TF ha precisato che,

trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni

non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale

riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che

rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità

naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il

nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

2.7. Nella

concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata (doc. B) si evince

che l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito

dei disturbi alla spalla destra, oggetto dell’annuncio di ricaduta, facendo

capo al parere del 18 gennaio 2022 del proprio medico fiduciario, dr. med. __________,

a mente del quale “la spalla destra mostra un decorso degenerativo non

infortunistico in un assicurato cinquantaduenne”, motivo per il quale “non c’è

una relazione con probabilità preponderante, ma solo una possibile relazione

con l’infortunio di più di 8 anni fa” (doc. 32).

L’assicurato

ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, sostenendo che i propri

disturbi hanno, invece, carattere traumatico e sono conseguenza dell’infortunio

del 2013, come del resto attestato nel referto del 13 aprile 2022 dal dr. __________.

Le

considerazioni mediche prodotte dall’assicurato sono state sottoposte al dr. __________,

il quale, con apprezzamento medico del 25 agosto 2022, ha ribadito la propria

precedente opinione, con la seguente motivazione:

"

(…)

Valutazione e risposte alle domande

L'assicurato ha subito un infortunio il

01.09.2013 cadendo dallo scooter, procurandosi diverse escoriazioni che sono

guarite normalmente, come documentato, entro 1-2 settimane.

L'unico dolore documentato rimasto è

inerente al ginocchio con il quale l'assicurato ha avuto già in precedenza dei

problemi.

Come si evince dagli atti del caso nr.

10.41274.13.8, nel corso dei successivi 8-9 anni non è stata richiesta nessuna

terapia, né sono stati documentati problemi alla spalla destra.

Prima evidenza di problemi alla spalla

destra il 3 settembre 2021, momento in cui veniva documentata alla RM del 27.08.2021 una importante

tendinopatia con lesione parziale inserzionale nella parte anteriore verso I’intervallo

del sovraspinato senza nessun nuovo trauma, Questo in presenza di un chiaro

impingement subacromiale con borsite, quindi uno stato

infiammatorio/degenerativo con artrosi AC con impronta sul sovraspinato. Si

notava anche una tendinopatia del bicipite e un processo degenerativo con

lesione SLAP nell'inserzione del bicipite verso il glenoide. In assenza di documentazione

in cui viene riferito qualsiasi problema alla spalla o dolori o altri

infortuni, è assolutamente improbabile che

un infortunio di oltre 9 anni fa possa essere responsabile per un processo degenerativo

alla spalla destra, normale per l'età e per la vita quotidiana dell'assicurato.

La tendinopatia con lesione parziale è

una tipica patologia di un conflitto cronico alla spalla destra, problemi che

si sono evidenziati anche alla spalla sinistra.

L'assicurato dopo la RM è stato

infiltrato ad entrambe le spalle (il problema era presente ovviamente

bilateralmente) con successivo infetto

sub-acromiale trattato tramite molteplici artroscopie ad entrambe le spalle,

nei mesi di gennaio-febbraio 2022 (si fa riferimento ai relativi rapporti

dell’Ospedale S__________ di __________).

Di fatto l'assicurato non ha accusato

particolari dolori o difficoltà alla spalla destra negli anni successivi all'evento

infortunistico del 2013. Non è stata documentata nessuna terapia, né a breve,

né a lungo termine. Non è stata documentata nessuna lesione.

Se l'assicurato avesse subito un danno,

per esempio una lesione anche parziale della cuffia, questa avrebbe causato un

dolore imminente con incapacità di mobilizzazione e ridotta motricità della spalla

e braccio coinvolti nell'infortunio. Questo non è stato ovviamente il caso.

Quindi, con elevata probabilità

preponderante, l'assicurato non ha subito nessun danno infortunistico in grado

di creare una lesione nemmeno parziale che normalmente crea un problema a breve

post-infortunio, come ben descritto nella letteratura.

Inoltre, una persona che lavorava come

aiuto-falegname, quindi un lavoro manuale pesante, sicuramente avrebbe avuto

problemi riprendendo dopo breve tempo la sua piena attività lavorativa.

Si ricorda che nel certificato

d'infortunio si attesta una ripresa dell'attività lavorativa due settimane post-infortunio

in misura del 50% e successivamente in misura del 100% senza nessuna

documentazione inerente a problemi della spalla destra.

In un lungo decorso di oltre 8-9 anni è

improbabile che una lesione anche parziale della cuffia non abbia causato

problemi o limitazioni durante la vita quotidiana, anche in assenza di una

regolare attività pesante.

Riguardo al rapporto del collega dr.

med. __________ della Clinica __________ del 13.04.2022, sono ben al corrente

dell'articolo del Gruppo Svizzero rispettivamente della chirurgia della spalla

(Lädermann et al 2019). Come il collega ben descrive, nella fascia d'età tra i

50 e i 60 anni la prevalenza di una lesione della cuffia rotatoria in maniera

degenerativa è tra il 2 e il 10%.

Quindi, secondo la letteratura non c'è

nessuna ragione per cui il caso in questione non possa fare parte di questa

statistica in una persona che ha avuto già un problema con evidente

degenerazione alla spalla sinistra.

Il caso entra ovviamente nella

statistica, come refertato proprio dal collega dr. rned. __________, visto che

il signor Jovic aveva già 52 anni nel momento della notifica di ricaduta.

Inoltre, è assolutamente improbabile

che una persona che ha subito una lesione parziale un po' meno di 10 anni fa

non abbia avuto dei problemi già prima svolgendo un'attività pesante.

Quindi, statisticamente e secondo la

letteratura non vi è alcuna ragione né giustificazione per dichiarare una

relazione causale con un trauma ovviamente minore alla spalla destra nel 2013

che evidentemente non ha causato un danno importante, altrimenti è impossibile

che nel decorso di 8-9 anni non abbia avuto dei problemi durante la sua vita

quotidiana.

Quindi, se si vuole seguire la logica,

l'assicurato - se avesse avuto un trauma alla cuffia rotatoria con un danno

strutturale - questa con una elevata probabilità era già guarita, non avendo

creato problemi per tanti anni nel corso della sua vita.

Ritornando alla patologia presente alla

spalla in merito all’attività lavorativa e all'assenza di problemi per oltre

8-9 anni è assolutamente improbabile che un trauma minore abbia provocato

questa lesione in presenza di un impingement cronico alla spalla destra

presente anche alla spalla sinistra già operata.

Di conseguenza con elevata probabilità

preponderante non vi è nessuna relazione causale tra il processo degenerativo

della spalla destra e il minore infortunio del 2013 assicurato CO 1.

Anche l'argomentazione del collega dr.

med. __________ non porta nessun elemento valido atto a cambiare la nostra

presa di posizione, in assenza di argomenti scientifici che possano spiegare la

lesione parziale essendo presente da oltre 8-9 anni.

Al contrario, una lesione anche

parziale con un distacco completo - fatto anche scientificamente documentato -

provoca delle limitazioni nella vita quotidiana con un potenziale di

peggioramento della lesione della cuffia a breve termine o almeno entro pochi

anni.

Quindi anche questo fatto non sostiene

le argomentazioni del dr. med. __________.” (Doc. 83)

In sede ricorsuale l’insorgente ha ribadito

le proprie contestazioni in merito alla valutazione del dr. __________,

fondandosi ancora una volta sull’apprezzamento del 13 aprile 2022 del dr. __________

del seguente tenore:

"

Die Verfügung der CO 1 liegt mir vor. Wie von Ihnen gewünscht kann ich

folgenden Kommentar zu der Beurteilung von Dr. med. __________

abgeben.

Betreffend des

Unfallereignisses besteht kein Zweifel bei Poytrauma.

Da gröbere gesundheitsgefährdendere Läsionen

bestanden, wurde zunächst der Schulterschmerz nicht genauer abgeklärt. Herr RI

1 berichtet jedoch über den Beginn der Symptomatik seit dem Unfall.

Betreffend des Alters

des Patienten und einer allfällig vorbestehenden Degeneration muss der korrekte

Kontext hergestellt werden. Asymptomatische Läsionen der Rotatorenmanschette

müssen streng in Abhängigkeit des Alters betrachtet werden. Die Prävalenz

transmuraler Rotatorenmanschettenlasionen im Alter von 40-50 Jahren wird mit 0%

angegeben, im Alter 50-60 Jahren zwischen 2 und 10% (siehe Lädermann et al

Swiss Med Forum 2019, Ausgabe 19, Seite 260-267). In der Altersgruppe von Herrn

Jovic kann daher keinesfalls mit einer sehr häufigen Prävalenz argumentiert

werden.

Die zeitliche Distanz

zwischen Unfallereignis und ärztlicher Erstkonsultation ist unstrittig und darf

zurecht als Gegenargument einer unfallkausalen Verletzung angeführt werden.

Anzumerken ist jedoch, dass die Läsion umschrieben ist und somit eine

(schmerzhaft) kompensierte Schulterfunktion durchaus als Erklärung für die

lange zeitliche Karenz dienen kann.

Eine Impingement

Konstallation und eine AC-Arthrose sind nach der gängigen Literatur nicht mit

klarem Zusammenhang verantwortlich für eine Rotatorenmanschettenläsion (siehe

Artikel der Schweizer Expertengruppe für Schulterchirurgie: Lädermann et al

2019, u.a. publiziert auf der swissorthopaedics Homepage und Beikert et al.

2016, Trauma und Berufskrankheit).

Es besteht somit mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit eine Unfallkausalität der transmuralen

Supraspinatussehnenläsion.

Der Unfallversicherer

muss die überwiegende Wahrscheinlichkeit einer nicht-unfallbedingten Genese

erbringen um die Leistungspflicht abzulehnen. Herr Dr. med. __________

beschreibt jedoch selbst einen möglichen “possibile” Zusammenhang.” (Doc.

F)

2.8. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p.

30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli

indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il

medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio

alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U

252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È

infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03

del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR

2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9. Nella

concreta evenienza, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione

di carattere medico, attentamente vagliato l’insieme della documentazione

medica agli atti, ritiene che il parere espresso il 25 agosto 2022 dal dr. med.

__________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell’apparato locomotore, che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina

assicurativa e infortunistica, secondo la quale i problemi alla spalla destra annunciati

a titolo di ricaduta non costituiscono una conseguenza naturale dell'infortunio

occorso nel mese di settembre 2013, è dettagliato e approfondito e rispecchia

quindi i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.8).

Ad

esso va dunque attribuita piena forza probante e può validamente costituire da

base al giudizio che questa Corte è ora chiamata a rendere, senza che si riveli

necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.

Del

resto, né gli argomenti che l’assicurato ha sollevato con la propria

impugnativa (cfr. doc. I) né la documentazione medica agli atti, sono atti a

generare dei dubbi - neppure lievi - circa la fondatezza degli approfonditi

pareri espressi dallo specialista interpellato dall’Istituto assicuratore

resistente con considerazioni puntuali e convincenti.

Questa

Corte non ignora quanto espresso dal dr. __________ nel referto del 13 aprile

2022. Tuttavia, le sue considerazioni non risultano atte a sollevare dubbi -

nemmeno lievi - circa la fedefacenza della valutazione operata dal dr. med. __________,

con espresso riguardo, in particolar modo, al lungo tempo trascorso tra l’infortunio

(settembre 2013) e l’annuncio della ricaduta (settembre 2021), senza che

l’interessato, nel frattempo, abbia mai lamentato dei disturbi alla spalla

destra.

Come

correttamente messo in rilievo dal dr. __________, difatti, nel corso degli otto

anni successivi all’infortunio del 2013 l’assicurato non ha richiesto alcuna

terapia per la spalla destra, né sono mai stati documentati dei disturbi alla stessa

(cfr. doc. 83).

Al

riguardo va considerato che, per costante giurisprudenza federale, più il tempo

trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione è lungo e più le

esigenze riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono essere

severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; STF 8C_24/2013 del 18 giugno 2013

consid. 2.2; STF 8C_175/2009 del 26 giugno 2009 consid. 2; STF U 60/07 del 17

gennaio 2008 consid. 2; STF U 249/05 del 20 febbraio 2006 consid. 1).

In

questo senso, ad esempio, in una sentenza U 66/05 del 17 agosto 2005 consid. 4,

l’Alta Corte ha negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale,

trattandosi di un assicurato, vittima di un infortunio nell’ottobre 2001, i cui

disturbi al polso, braccio e spalla destra nonché alla regione del collo, erano

stati refertati, per la prima volta, nel mese di gennaio 2003. In quella

fattispecie, il TF ha giudicato che il lungo tempo di latenza trascorso sino

alla constatazione anamnestica di tali disturbi, costituiva un importante

indizio a favore dell’assenza di una causalità con l’infortunio. Inoltre, esso

ha rilevato che nessuno dei medici curanti aveva refertato un qualsiasi reperto

oggettivo (ad esempio, contusioni, stiramenti oppure abrasioni) atto a

giustificare il quadro clinico in questione (il Tribunale federale è giunto a

questa stessa conclusione nella STF 8C_783/2011 del 6 gennaio 2012 consid.

5.2.2.2, riguardante un assicurato i cui disturbi alla spalla sinistra erano

stati documentati a distanza di 8 mesi dall’infortunio, come pure nella STF

8C_920/2012 del 28 maggio 2013 consid. 4.1, in cui il tempo di latenza era di

alcune settimane: “Aufgrund der fehlenden initialen Beschwerden in diesem

Bereich und der asymptomatischen Latenzzeit von mehreren Wochen sowie unter

Berücksichtigung der Tatsache, dass nach einer AC-Gelenksdistorsion in der

Regel von einer raschen Genesung auszugehen sei, könne die Unfallkausalität

nicht bejaht werden. Hätte der Versicherte von Anfang an eine ACG-Symptomatik

aufgewiesen, wäre dies durch den erstbehandelnden Arzt Dr. med. S.________ oder

im Spital X.________ festgestellt worden.”; STCA 35.2020.3 del 28 settembre

2020, consid. 2.9).

Conformemente

alla giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore

infortuni, allorché la sintomatologia a ponte fra l’infortunio e i disturbi

accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, ad esempio

quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento (cfr.

STF U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2; 3.3).

L’Alta

Corte ha ad esempio deciso in questo stesso senso in una sentenza U 458/00 del

24 ottobre 2001, in cui l’assicuratore LAINF non è stato giudicato responsabile

della ricaduta fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in

occasione di un incidente della circolazione, aveva subito una contusione di un

ginocchio, poiché, benché durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e

la nuova problematica, egli avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere

quali sintomi ponte per il riconoscimento di una relazione di causalità

naturale. Infatti tali disturbi non avevano mai necessitato di cure, né

condotto a un’inabilità lavorativa (cfr. anche la STF U 296/03 del 24 maggio

2004 consid. 2.1.1; STCA 35.2019.88 del 27 aprile 2020, consid. 2.8).

Nel

caso di specie, come ben evidenziato dall’Istituto assicuratore, non può essere

ammesso che vi sia stata una chiara sintomatologia a ponte ai sensi della

giurisprudenza appena citata, visto che per otto anni l’assicurato non ha

lamentato alcun disturbo alla spalla destra. Ciò rende, pertanto, inverosimile

che il sinistro del 1° settembre 2013 abbia provocato i disturbi alla spalla

destra denunciati nel 2021 dall’assicurato.

Anche

la motivazione addotta dall’assicurato e suffragata dal dr. ____________ per

giustificare il lungo tempo trascorso tra l’infortunio e l’apparizione dei

disturbi alla spalla destra – vale a dire il fatto di avere tenuto fermo il

braccio destro e di avere compensato il suo mancato utilizzo facendo capo in

maniera preponderante all’altro braccio – appare altamente inverosimile, alla

luce dell’ulteriore infortunio subito dall’assicurato al braccio sinistro nel

gennaio 2015, che ne ha limitato la funzionalità.

Come correttamente

rilevato dall’amministrazione nella risposta di causa, l’affermazione

dell’insorgente risulta, quindi, sconfessata dagli atti.

Infine,

riguardo al fatto che l’età dell’interessato, cinquantaduenne, deporrebbe,

secondo la letteratura medica citata dal dr. __________ (cfr. doc. F), a favore

del carattere traumatico dei disturbi accusati alla spalla destra dall’assicurato,

questo Tribunale rileva che il Tribunale federale ha già in più occasioni avuto

modo di esprimersi riguardo alle conclusioni dello studio di A. Lädermann e altri, “Degenerative

oder traumatische Läsionen der Rotatorenmanschette – Revidierte Unterscheidungskriterien”,

pubblicato in Schweizerisches Medizin-Forum 2019; 19 (15-16): 260-267,

mettendone in rilievo la mancanza di unanimità.

Con

STF 8C_672/2020 del 15 aprile 2021, pubblicata in SVR 10/2021 UV Nr. 34, il TF

ha, in particolare, rilevato come la nuova letteratura medica sia tutt’altro

che incontestata, tanto per quanto concerne la questione di sapere se una

caduta con contusione diretta sulla spalla è idonea a causare una rottura della

cuffia dei rotatori, quanto a proposito dell’influsso dell’età.

Anche

questa argomentazione non risulta, quindi, atta a rimettere in discussione le

conclusioni del dr. __________.

Del

resto, lo stesso dr. __________, prendendo posizione sull’argomento, ha espressamente

indicato di essere “ben al corrente dell’articolo del Gruppo Svizzero

rispettivamente della chirurgia della spalla (Lädermann et al 2019)”, rilevando

che “come il collega ben descrive, nella fascia di età tra i 50 e i 60 anni la

prevalenza di una lesione della cuffia rotatoria in maniera degenerativa è tra

il 2% e il 10%. Quindi, secondo la letteratura non c’è nessuna ragione per cui

il caso in questione non possa fare parte di questa statistica in una persona

che ha avuto già un problema con evidente degenerazione alla spalla sinistra”

(doc. 83).

In

esito a tutto quanto precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo

il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore

della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr.,

pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi alla spalla destra

oggetto dell’annuncio di ricaduta del 3 settembre 2021, costituissero una

conseguenza naturale del sinistro accaduto in data 1° settembre 2013.

Va da

ultimo segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non

è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui

imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STF U 152/03 del 21 aprile

2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017,

consid. 2.9; STCA 35.2018.130 dell’8 luglio 2019, consid. 2.12).

In queste condizioni, posto che l’CO 1 era legittimata a rifiutare al riguardo

il proprio obbligo a prestazioni, la decisione su opposizione impugnata deve

essere confermata.

2.10. Deve ancora essere verificato se al

ricorrente può essere concessa, come da lui richiesto, l’assistenza giudiziaria

con il gratuito patrocinio dello studio legale dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, pag.

8).

Secondo

l’art. 61 lett. f LPGA, deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di

bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che

si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo

(SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo

esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF

U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella

fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che l’insorgente, divorziato

e senza (più) obblighi di mantenimento, dispone, quali uniche entrate, della

rendita CO 1 di fr. 408/mese e di prestazioni assistenziali in ragione di fr.

1'408/mese (cfr. doc. IV/1+ allegati).

In

queste condizioni, l’assicurato deve senz’altro essere dichiarato indigente.

Ritenuto,

inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono

Considerandi

adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va

accolta.

2.11

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della

LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti