35.2022.74
A ragione assicuratore ha considerato tardiva l'opposizione inoltrata dal patrocinatore dell'assicurato
24 gennaio 2023Italiano30 min
gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2022.74
CR
Lugano
24 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia
Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3
ottobre 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione del
31 agosto 2022 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione
contro gli infortuni
ritenuto in
fatto
1.1. In data
21 giugno 2017, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in
qualità di mulettista-magazziniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso l’CO 1, ha accusato uno strappo alla spalla destra
nell’utilizzare un muletto transpalett elettrico per scaricare della merce,
riportando la rottura completa dei tendini sovra- e sottospinato (cfr. doc.
29).
Nell’ottobre
2017, egli è quindi stato sottoposto a un intervento artroscopico di
ricostruzione tendinea con decompressione sottoacromiale.
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici del caso, con decisione formale del 25 luglio 2018, poi
confermata su opposizione in data 17 settembre 2019, l’amministrazione ha
negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi alla spalla destra,
oggetto di un prospettato intervento artroscopico, sostenendo che i disturbi
interessanti la spalla destra, privi di sostrato organico oggettivabile, non
costituivano la conseguenza adeguata dell’evento traumatico occorso nel giugno
2017 (doc. 163).
Con
STCA 35.2019.116 del 27 aprile 2020, questo Tribunale ha ritenuto che dalla
documentazione agli atti non fosse possibile escludere che i disturbi alla
spalla destra fossero effettivamente privi di sostrato organico oggettivabile,
rinviando gli atti all’amministrazione per complemento istruttorio
(accertamento peritale esterno) e nuova decisione.
1.3. Alla
luce delle risultanze peritali e delle successive valutazioni del medico
fiduciario, con decisione del 1° febbraio 2022 l’Istituto assicuratore ha
rifiutato di riconoscere all’assicurato il diritto ad una rendita di
invalidità, in difetto di un grado di invalidità pensionabile, e gli ha
attribuito un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc.
247).
Contro
tale decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. __________, ha formulato in
data 3 marzo 2022 un’opposizione cautelativa (doc. 255).
L’amministrazione,
con scritto del 9 marzo 2022, ha confermato all’allora legale dell’interessato
la ricezione dell’opposizione, accordando un termine scadente in data 8 aprile
2022 per motivarla (cfr. doc. 257).
Con
scritto del 4 aprile 2022 l’avv. __________ ha chiesto all’CO 1 una proroga del
termine per motivare l’opposizione del 3 marzo 2022, non avendo ricevuto la
documentazione medica richiesta e non avendo potuto approfondire con il proprio
assistito le motivazioni (cfr. doc. 258).
Tale
richiesta è stata accolta dall’amministrazione, la quale con scritto del 12
aprile 2020 ha prorogato il termine fino al 24 maggio 2022 (cfr. doc. 260).
Con
messaggio di posta elettronica del 23 maggio 2022 l’avv. __________ ha chiesto
nuovamente all’CO 1 di poter ottenere una proroga del termine di almeno 20
giorni per motivare l’opposizione del 3 marzo 2022, avendo dovuto richiedere
delle ulteriori informazioni di ordine medico (doc. 264).
Anche
questa richiesta è stata accolta dall’amministrazione, la quale ha prorogato il
termine per presentare le necessarie motivazioni all’opposizione fino al 23
giugno 2022 (cfr. doc. 265).
In
data 23 giugno 2022, sempre tramite posta elettronica, l’avv. __________ ha
chiesto “un ulteriore termine per motivare l’opposizione cautelare del 3.3.2022
interposta alla vostra decisione del 1.2.2022. È infatti ancora in attesa di
ricevere la presa di posizione medica richiesta già tempo fa” (doc. 267).
L’CO 1,
con messaggio di posta elettronica del 23 giugno 2022, ha concesso un’ulteriore
proroga fino al 14 luglio 2022 (doc. 267).
Tramite
e-mail del 14 luglio 2022 il precedente legale dell’assicurato ha nuovamente
richiesto una proroga del termine per motivare l’opposizione, adducendo che “il
medico interpellato dall’avv. __________ non ci ha ancora fornito la propria
presa di posizione in punto al caso del signor RI 1”, concludendo che “spero
capisca che senza le informazioni di cui sopra non è possibile per l’avvocato
avere un quadro chiaro della situazione” (doc. 269).
La __________
dell’CO 1, con messaggio e-mail del 14 luglio 2022, ha risposto di non potere “prolungare
sistematicamente i termini per mesi. Resto in attesa delle motivazioni entro il
26.8.2022 altrimenti l’opposizione verrà dichiarata irricevibile in quanto non
adempie i requisiti formali necessari (art. 10 cpv. 1 OPGA)” (doc. 269).
Con
scritto del 26 agosto 2022 l’avv. __________ ha chiesto “un ulteriore termine
per la presentazione di accertamenti medici richiesti sino al prossimo 15
settembre 2022”, con la motivazione che “il medico è rientrato da un periodo di
ferie prolungato lo scorso martedì e non è stato in grado di fornirmi quanto
richiesto. Ravviso peraltro che sono appena terminate le ferie giudiziarie. In
tutti i casi, per quanto ne è del merito, sin d’ora confermo che mi rimetto
alle conclusioni mediche di cui al dr. __________, nella misura in cui non
voleste accettare la mia richiesta di proroga dei termini, sia in merito
all’IMI che alla capacità di lavoro del mio assistito” (doc. 270).
Con decisione
su opposizione del 31 agosto 2022 l’CO 1 ha dichiarato l’opposizione
irricevibile, ritenendo che “quanto vantato il 26.8.2022 non costituisce una
motivazione” (doc. 271).
1.4. Con tempestivo
ricorso datato 31 gennaio 2022, ma messo alla posta il 3 ottobre 2022,
l’assicurato ha personalmente contestato la decisione su opposizione dell’CO 1,
ritenendo valida la motivazione dell’opposizione, visto che l’avv. __________,
nello scritto del 26 agosto 2022, ha chiaramente indicato che in merito alle
conclusioni si affidava a quanto affermato dal dottor __________, perito scelto
e incaricato dall’amministrazione stessa.
Egli
ha quindi chiesto che l’CO 1 decida nel merito o, in alternativa, che gli atti
vengano rinviati all’amministrazione per ulteriori approfondimenti circa i
reali impedimenti funzionali e l’entità dell’IMI spettantegli (doc. I).
1.5. In data
14 ottobre 2022 l’avv. RA 2 ha informato il TCA di avere assunto il patrocinio
dell’assicurato (doc. III + 1).
1.6. L’CO 1,
in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.7. In data
11 novembre 2022 il patrocinatore dell’insorgente ha chiesto che
l’amministrazione sia tenuta ad entrare nel merito della questione, chiarendo
le ragioni per le quali si è discostata dalla valutazione fornita dal perito da
essa stessa designato.
Quanto
alle proroghe del termine per motivare l’opposizione ricevute dal precedente
legale, l’avv. RA 2 ha ritenuto che l’Istituto assicuratore avrebbe dovuto
concedere anche l’ultima, chiesta per giustificati motivi (far capo ad un
parere medico), “visti anche i brevi periodi di proroga accordati in precedenza
e tenuto del conto che si era a cavallo delle vacanze estive, con conseguenti
inevitabili rallentamenti di qualsiasi attività” (doc. VIII).
1.8. Con
osservazioni del 16 novembre 2022 l’CO 1 ha sottolineato di non essere entrata
nel merito degli argomenti sollevati dal legale avendo dichiarato irricevibile
l’opposizione interposta dal precedente rappresentante legale dell’assicurato.
L’amministrazione
ha poi aggiunto di avere “dato prova di estrema tolleranza concedendo all’ex
patrocinatore oltre sei mesi per motivare la propria impugnativa e questo anche
se egli era in attesa di un rapporto medico. Sintomatico è il fatto che a
tutt’oggi – e quindi ben oltre l’ultima data prospettata dall’avv. __________ –
detto rapporto non è ancora stato prodotto”.
Infine, ritenuto come la decisione sia
stata rilasciata in data 1° febbraio 2022, l’amministrazione ha evidenziato
come si fosse “ben distanti dalle vacanze estive a differenza di quanto
sostenuto dal nuovo patrocinatore” (doc. X).
Tali considerazioni dell’assicuratore
infortuni sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc. XI), per conoscenza.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. Preliminarmente,
richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso
in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del
27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8
giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel
merito
2.2. Nel caso
di specie, litigiosa è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a dichiarare
irricevibile l’opposizione dell’assicurato, oppure no.
2.3. Secondo
l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta
giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno
eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
Fondandosi
sulla delega di competenza prevista dall’art. 81 LPGA, il Consiglio federale ha
emanato gli articoli 10 a 12 OPGA riguardanti la forma e il contenuto
dell’opposizione, come pure la procedura di opposizione. L’art. 10 cpv. 1 OPGA
recita che l’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.
L’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo
patrocinatore (art. 10 cpv. 4 prima frase OPGA). L’assicuratore mette a verbale
l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o
dal suo patrocinatore (art. 10 cpv. 4 seconda frase OPGA). Se l’opposizione non
soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore
assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario
non si entrerà nel merito (art. 10 cpv. 5 OPGA). Se le condizioni di
ricevibilità non sono adempiute, la procedura di opposizione termina con una
decisione d’irricevibilità (DTF 142 V 152 consid. 2.2 e i riferimenti).
2.4. Conformemente
alla giurisprudenza relativa all’art. 61 lett. b seconda frase LPGA,
concernente la procedura giudiziaria di prima istanza, occorre assegnare un
termine che permetta all’interessato di rettificare il proprio ricorso, non
soltanto se le conclusioni o i motivi peccano di chiarezza ma, in modo
generale, laddove un ricorso non rispetta le esigenze legali. Si tratta qui di
una prescrizione formale che obbliga il giudice di prima istanza – eccezion
fatta nei casi di manifesto abuso di diritto – a fissare un termine per
correggere i vizi dell’allegato ricorsuale. Tenuto conto del medesimo tenore
letterale tra l’art. 61 lett. b seconda frase LPGA e l’art. 10 cpv. 5 OPGA,
questi principi si applicano anche alla procedura di opposizione (DTF 142 V 152
consid. 2.3 e i riferimenti).
2.5. Le
esigenze poste alla forma e al contenuto di un’opposizione non sono elevate.
Basta che la volontà del destinatario di una decisione di non accettare
quest’ultima emerga chiaramente dal suo allegato o dalle sue dichiarazioni (STF
8C_775/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.4 e riferimenti). Nel caso in cui
difetti una tale volontà chiaramente espressa di contestare la decisione, si
ritiene che non sia stata avviata alcuna procedura di opposizione e non vi è
quindi l’obbligo di fissare un termine di grazia (STF 8C_475/2007 del 23 aprile
2008 consid. 4.2; DTF 134 V 162 consid. 5.1; 116 V 353 consid. 2b e i
riferimenti).
In una
sentenza 8C_337/2013 del 19 dicembre 2013 consid. 4 il Tribunale federale ha
precisato che l’opposizione è un rimedio di diritto che permette al
destinatario di una decisione di ottenere il riesame da parte dell’autorità
prima che un giudice non sia adito. L’opposizione assicura la partecipazione
dell’assicurato nel processo decisionale. In tale contesto l’opposizione
riveste un vero interesse solo se l’opponente deve esporre i motivi del suo
disaccordo con la decisione che lo concerne in modo implicito o esplicito.
In una
sentenza 8C_817/2017 del 31 agosto 2018, il Tribunale federale, relativamente
all’art. 10 cpv. 5 OPGA, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
4. Dans un arrêt récent (9C_191/2016 du 18 mai 2016), le Tribunal
fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient
l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours
respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans
connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de
recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou
insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour
autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la
modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de
situations relevant de l'abus de droit (cf. ATF 134 V 162). Le Tribunal fédéral
a ensuite souligné que l'existence d'un éventuel abus de droit peut être admise
plus facilement lorsque l'assuré est représenté par un mandataire
professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles
d'un acte de recours ou d'une opposition et qu'il lui est également connu qu'un
délai légal n'est pas prolongeable. Aussi a-t-il jugé qu'en cas de
représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en application des
dispositions précitées s'impose uniquement dans la situation où l'avocat ou le
mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de
temps à l'intérieur du délai légal non prolongeable du recours, respectivement
de l'opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de
l'écriture initiale. Il s'agit typiquement de la situation dans laquelle un
assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant, mandate
tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et
qu'il n'est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de
prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition
motivés à temps. Il n'y a alors pas de comportement abusif de la part du
mandataire professionnel s'il requiert immédiatement la consultation du dossier
et motive ultérieurement l'écriture initiale qu'il a déposée dans le délai
légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de figure
décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de l'octroi
d'un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne
sont pas données et qu'il n'y a pas lieu de protéger la confiance que le
mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a été
accordé (à tort).
Dans le cas dont la
Cour fédérale avait à juger (arrêt 9C_191/2016 précité), la décision
administrative litigieuse avait été notifiée à son destinataire le 1er avril
2014 et le délai d'opposition échoyait le 16 mai 2014 en tenant compte de la
suspension des délais. L'avocat mandaté par l'assuré concerné avait formé une
opposition non motivée le 2 avril 2014 en demandant à consulter le dossier de
son mandant ainsi qu'un délai supplémentaire de 30 jours pour motiver son
opposition en référence à l'art. 10 al. 5 OPGA, ce qui lui avait été accordé
(jusqu'au 30 mai 2014). Le dossier fut communiqué à l'avocat le 10 ou le 11
avril 2014. Celui-ci déposait une opposition motivée le dernier jour du délai
prolongé (le 30 mai 2014). Vu le temps encore suffisant à disposition de
l'avocat pour régulariser son opposition initiale à l'intérieur de délai légal,
la Cour fédérale a considéré que l'administration n'avait pas respecté la ratio
legis de l'art. 10 al. 5 OPGA en octroyant un délai supplémentaire au 30 mai
2014, ce que le mandataire professionnel aurait dû reconnaître sachant que le
délai d'opposition de 30 jours, en tant que délai légal, n'est pas prolongeable
(art. 40 al. 1 LPGA). Celui-ci ne pouvait donc se prévaloir de bonne foi de
l'octroi du délai prolongé à l'appui de la recevabilité de son opposition
motivée. Cette écriture, parvenue à l'administration dans le délai
supplémentaire accordé mais en dehors du délai légal de 30 jours, était par
conséquent irrecevable. Celle, initiale, l'était également, faute de contenir
une motivation.
5. En l'occurrence, on se trouve dans une situation similaire.
Il ressort des faits
constatés par les juges cantonaux que le délai légal de 30 jours pour former
opposition à la décision de la CNA du 23 novembre 2016 arrivait à échéance au
plus tôt le 9 janvier 2017. L'assuré a mandaté ASSUAS, qui revêt la qualité
d'un mandataire professionnellement qualifié en matière de droit des assurances
sociales, pour la défense de ses intérêts dans la procédure d'opposition. Le 2
décembre 2016, soit à une date encore bien éloignée de l'échéance du délai
légal d'opposition, ASSUAS a déposé une écriture d'opposition en prenant
uniquement une conclusion relative à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et
dépourvue de grief et de conclusion sur l'aspect de la décision concernant la
rente. Après avoir sollicité et obtenu de la CNA la communication du dossier
administratif et médical le 14 décembre 2016, il restait à ASSUAS encore 26
jours avant l'échéance du délai légal, dont 10 en dehors de la période de
suspension des délais, pour compléter le cas échéant les conclusions et la
motivation de son écriture d'opposition initiale. Cet intervalle de temps doit
être considéré comme suffisant au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus
(cf. supra 4), surtout que les exigences de motivation ne sont pas très élevées
en procédure d'opposition. Il s'ensuit qu'ASSUAS ne pouvait compter sur le fait
qu'un délai supplémentaire lui avait été accordé jusqu'au 28 février 2017 pour
indiquer à ce moment-là les points sur lesquelles la décision de la CNA était
attaquée et les motiver, alors qu'elle aurait pu le faire dans le délai légal.
Aussi bien, dès lors qu'il n'est pas possible de déduire de l'opposition du 2
décembre 2016 que l'assuré entendait contester la décision du 23 novembre 2016
sur ses deux objets, faute de grief et conclusion sur la question du droit à la
rente, la recourante était-elle fondée à considérer que ladite décision était
entrée en force sur ce point.
Le recours doit donc
être admis et le jugement cantonal réformé en tant qu'il renvoie la cause à la
CNA pour statuer sur le droit à la rente par une décision sur opposition. (…)”
In proposito cfr. anche STF 8C_245/2022
del 7 settembre 2022 consid. 3.3.; STF 8C_289/2022 del 5 agosto 2022 consid. 4;
STF 8C_660/2021 del 28 giugno 2022 consid. 3.3.; STF 9C_191/2016 del 18 maggio
2016.
2.6. In una
sentenza 8C_660/2021 del 28 giugno 2022, il Tribunale federale ha confermato la
decisione con la quale l’assicuratore LAINF ha dichiarato irricevibile l’opposizione
interposta dall’assicurato, per il motivo che non era stata motivata e che
l’assicurato non aveva provveduto a correggere tale vizio nonostante i termini
accordatigli per porvi rimedio.
In
quel caso, con decisione del 22 agosto 2019, l’amministrazione aveva messo fine
al diritto alle prestazioni tre mesi dopo l’evento infortunistico, secondo
quanto valutato dal medico fiduciario.
Contro
tale decisione l’assicurato, per il tramite della propria protezione giuridica,
aveva formulato opposizione in data 20 settembre 2019, chiedendo un termine
supplementare al fine di produrre ulteriore documentazione medica da parte dei
propri medici curanti.
Tale richiesta
era stata accolta dall’assicuratore LAINF, il quale aveva poi accordato ulteriori
proroghe per motivare l’opposizione del 20 settembre 2019, fino ad un ultimo
termine, fissato al 13 ottobre 2020, con la comminatoria che in caso contrario
l’amministrazione non sarebbe entrata nel merito.
A
fronte di un’ulteriore richiesta della protezione giuridica, formulata in data
13 ottobre 2020, di ottenere un prolungamento del termine fino a fine ottobre o
novembre 2020, sperando nel frattempo di ricevere la necessaria documentazione
medica, con decisione del 19 ottobre 2020 l’Istituto assicuratore aveva
dichiarato l’opposizione irricevibile.
Tale
decisione su opposizione era stata giudicata corretta da parte dei primi
giudici, i quali avevano sottolineato come con l’opposizione del 20 settembre
2019 l’assicurato si fosse limitato a contestare il raggiungimento dello status
quo sine, senza minimamente motivare la propria allegazione. E ciò neppure
successivamente, nonostante il lungo tempo trascorso tra la decisione del 22
agosto 2019 e la scadenza dell’ultimo termine accordato a tal fine (13 ottobre
2020).
L’Alta
Corte ha integralmente confermato la decisione dell’assicuratore LAINF,
rilevando, in particolare, come l’assicurato, malgrado agisse per il tramite di
un rappresentante professionista, abbia mancato di soddisfare le (non elevate)
esigenze di motivazione richieste nella procedura d’opposizione:
" 4.3.2.
Pour le surplus, l'argumentation n'est pas davantage fondée. En effet, il
ressort tant du texte de l'art. 10 al. 1 OPGA que de la jurisprudence y
relative que l'opposition doit être motivée, quant bien même les exigences à
cet égard ne sont pas élevées. Certes, le recourant cite un passage de
jurisprudence selon lequel il suffit que la volonté du destinataire d'une
décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de
ses déclarations (arrêt 8C_404/2008 du 26 janvier 2009 consid. 3.3. et la référence
à l'ATF 115 V 422 consid. 3a). La cause 8C_404/2008 portait toutefois sur la question
de la volonté de s'opposer à la décision litigieuse, et non sur l'étendue de la
motivation. Il en va de même de l'affaire à la base de l'ATF 115 V 422, qui ne traite pas concrètement des exigences de motivation de
l'opposition, lesquelles ont néanmoins été précisées dans plusieurs arrêts
publiés. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que l'opposition doit être motivée,
faute de quoi elle manque son but, lequel est d'obliger l'assureur à revoir sa
décision de plus près (ATF 118 V 186 consid. 2b); il doit en tout cas être possible de déduire des
moyens de l'opposant une argumentation dirigée contre le dispositif de la
décision et susceptible de mener à sa réforme ou à son annulation (ATF 123 V 128 consid. 3a). Ainsi, la volonté clairement manifestée de
s'opposer ne saurait constituer en soi une motivation suffisante.
En l'espèce, il n'est
pas contesté que, dans son courrier du 20 septembre 2019, le recourant a clairement
manifesté sa volonté de s'opposer à la décision de l'intimée du 22 août 2019,
qu'il a contesté le statu quo sine déterminé par le médecin d'arrondissement et
qu'il a conclu à la reprise du versement des prestations légales. Selon les
constatations de la juridiction précédente, le recourant n'a toutefois
nullement motivé ses conclusions, et quand il a produit le rapport d'IRM du 2
février 2018, il n'a fait aucun commentaire sur le fond. Contrairement à ce
qu'il soutient, on ne saurait déduire de la production de ce rapport - figurant
déjà au dossier - qu'il contestait, même implicitement, l'absence de lésion
structurelle, d'autant moins que, dans son courrier du 20 septembre 2019, il
évoquait uniquement la question du statu quo sine. A ce dernier propos, on ne
parvient pas non plus à déduire du rapport d'IRM une argumentation à l'encontre
de l'appréciation du médecin d'arrondissement, et le recourant n'est pas fondé
à expliquer, à ce stade de la procédure, en quoi le rapport d'IRM permettrait
de mettre en doute l'avis de ce médecin. En tout état de cause, postérieurement
à la production du rapport d'IRM, le recourant a encore bénéficié d'un délai
pour compléter sa motivation, ce qu'il n'a pas fait alors même qu'il agissait
par le biais d'un mandataire professionnel.”
2.7. Nella
presente evenienza, come visto nei fatti, l’insorgente, per il tramite del
proprio precedente legale (al quale è stata direttamente notificata per posta A
Plus la decisione del 1° febbraio 2022, essendo suo patrocinatore da anni, cfr.
doc. 249), ha inoltrato in data 3 marzo 2022 un’opposizione cautelativa contro
la decisione del 1° febbraio 2022 (cfr. doc. 255).
Questa opposizione era priva di
conclusione e motivazione e non adempie, dunque, i requisiti fissati all’art.
10 cpv. 1 OPGA.
In seguito, a fronte della concessione
di un termine, scadente in data 8 aprile 2022, accordato dall’assicuratore
LAINF al fine di motivare l’opposizione, e delle successive proroghe concesse su
reiterate richieste in tal senso formulate dal precedente legale
dell’assicurato, quest’ultimo si è sempre limitato, di volta in volta, a
sollecitare una nuova proroga del termine, visto che era in attesa di ricevere
della documentazione medica “per avere un quadro chiaro della situazione” (cfr.
doc. 269), senza aggiungere alcun tipo di motivazione di merito.
Solo in data 26 agosto 2022 – ossia allo
scadere dell’ultimo giorno concesso dall’amministrazione al fine di ricevere la
motivazione dell’opposizione, pena l’irricevibilità della stessa secondo l’art.
10 cpv. 1 e 5 OPGA (cfr. consid. 2.3.) – il precedente legale, chiedendo ancora
una volta la concessione di un ulteriore termine per la presentazione di
accertamenti medici da lui richiesti, ha aggiunto che “in tutti i casi, per
quanto ne è del merito, sin d’ora confermo che mi rimetto alle conclusioni
mediche di cui al dr. __________, nella misura in cui non voleste accettare la
mia richiesta di proroga dei termini, sia in punto all’IMI che alla capacità di
lavoro del mio assistito” (doc. 270).
L’Istituto
assicuratore, con decisione su opposizione del 31 agosto 2022, ha dichiarato
l’opposizione irricevibile, ritenendo che “quanto vantato il 26.8.2022 non
costituisce una motivazione” (doc. 271).
Chiamato
ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare l’operato dell’amministrazione
che ha dichiarato irricevibile l’opposizione.
Innanzitutto,
alla luce della giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.3.,
l’amministrazione non avrebbe dovuto assegnare alcun termine in applicazione
dell’art. 10 cpv. 5 OPGA, visto che l’allora patrocinatore dell’assicurato - persona
qualificata in materia e avvocato esperto nel diritto delle assicurazioni
sociali - ha ricevuto la decisione all’inizio del termine di 30 giorni per
formulare l’opposizione (come ricordato sopra, la decisione è stata notificata
direttamente all’avv. __________, in quanto patrocinatore da anni dell’assicurato,
cfr. doc. 249) e disponeva, dunque, del tempo necessario per contestare la
decisione.
Come
ancora una volta ribadito dall’Alta Corte nella STF 8C_245/2022 del 7 settembre
2022, a fronte di un termine legale non prorogabile di 30 giorni per presentare
opposizione contro una decisione, è stato prevista l’assegnazione di un congruo
termine da parte dell’autorità per rimediare ai vizi di forma (mancanza di
conclusioni e motivazione) ai sensi degli articoli 61 lett. b LPGA e 10 cpv. 5
OPGA, così da proteggere il semplice
cittadino privo di conoscenze giuridiche, il quale, ignorando le
esigenze formali di ricevibilità, ha depositato poco prima della scadenza del
termine di 30 giorni uno scritto privo di motivazione, o la cui motivazione
appare carente, dandogli così modo di inoltrare
un’opposizione in buona e dovuta forma.
Un’analoga
assegnazione si impone anche nel caso in cui l’assicurato abbia agito con il
patrocinio di un avvocato o di altro rappresentante professionalmente
qualificato in materia, ma solo allorquando tali soggetti, a causa del tardivo
incarico, non dispongano più di un sufficiente tempo nel termine di legge per
adeguatamente motivare l’impugnazione per mancanza di conoscenza degli atti.
Al di fuori di tale fattispecie, non vi
sono altri casi in cui il termine possa essere legittimamente prorogato (cfr.
STF 8C_817/2017 del 31 agosto 2018 consid. 4 e riferimenti).
Nel
caso di specie, dunque, malgrado le rimostranze fatte valere dal nuovo
patrocinatore dell’insorgente nello scritto dell’11 novembre 2022 – ritenendo “giuridicamente
censurabile” la mancata concessione di un’ennesima proroga dopo il 26 agosto
2022 (cfr. doc. VIII) - non sussistevano i presupposti per beneficiare della
deroga suddetta, stante il fatto che l’assicurato è stato rappresentato sin da
subito da un avvocato esperto nella materia.
Come ricordato
ancora recentemente dall’Alta Corte nella STF 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022,
il fatto che nonostante il termine di opposizione fosse scaduto
l’amministrazione avesse concesso una proroga non può essere invocato quale
scusante, dato che il termine legale per interporre opposizione non è
prorogabile secondo quanto disposto dall’art. 40 cpv. 1 LPGA unitamente
all’art. 52 cpv. 1 LPGA, ciò che doveva apparire chiaro al legale patrocinatore
dell’assicurato.
Inoltre,
anche ammettendo - per pura ipotesi di lavoro (cfr. la già citata STF
8C_817/2017 del 31 agosto 2018 “il n'y a pas lieu de protéger la confiance que
le mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a été
accordé (à tort)”) - che l’art. 10 cpv. 5 OPGA sia applicabile, l’Istituto
assicuratore ha assegnato all’allora patrocinatore dell’assicurato una serie di
termini per rimediare all’assenza di motivazione, l’ultimo dei quali, scadente
il 26 agosto 2022, con la comminatoria che in caso contrario non sarebbe
entrato nel merito.
Ciononostante,
il precedente patrocinatore, anziché procedere con la completazione
dell’opposizione tramite adeguata motivazione, ciò che doveva essergli evidente
visto il lungo tempo trascorso dalla ricezione della decisione, ha chiesto
un’ulteriore proroga del termine il giorno stesso in cui scadeva l’ultima
proroga che gli era stata concessa.
Sono
così passati sei mesi dall’emanazione della decisione formale senza che
l’opposizione sia stata completata e motivata (cfr., per casi analoghi, STCA
35.2018.108 del 20 febbraio 2019; 35.2017.56 del 31 agosto 2017).
Anche
per questo motivo, la decisione su opposizione con la quale è stata dichiarata
irricevibile l’opposizione deve essere confermata dal TCA.
Quanto all’invocata presunta valida
motivazione che sarebbe stata fornita dall’avv. __________ nello scritto del 26
agosto 2022, così come invocato dall’insorgente in sede ricorsuale – avendo il
legale “chiaramente indicato che in merito alle conclusioni si affidava a
quanto affermato dal dottor __________, perito scelto e incaricato
dall’amministrazione stessa” (cfr. doc. I) – e ribadito dall’avv. RA 2 in data
11 novembre 2022 (cfr. doc. VIII), questo Tribunale rileva quanto segue.
Analogamente
a quanto esposto nella STF 8C_660/2021 del 28 giugno 2022 sopra riassunta (cfr.
consid. 2.6.) – con riferimento in particolar modo alla trasmissione, in quel
caso, quale motivazione dell’opposizione, delle risultanze di una RMN già
presente agli atti, senza aggiungere alcun tipo di annotazione di merito – il
TCA non reputa che il semplice rinvio, senza commenti, fatto dall’avv. __________
alle risultanze peritali del dr. __________, possa valere quale valida
motivazione a sostegno dell’opposizione. L’essersi limitato a “rimettersi” alle
conclusioni peritali – peraltro già presenti agli atti e oggetto di analisi e
valutazione successiva da parte del medico fiduciario dell’assicuratore, nonché
di scambio di prese di posizione tra l’amministrazione e lo stesso allora rappresentante
legale dell’assicurato - non può essere considerato un argomento di
contestazione sufficiente per rimettere in discussione la decisione del 1°
febbraio 2022.
Il
precedente patrocinatore dell’assicurato, malgrado il lungo tempo trascorso tra
l’emissione della decisione e della decisione su opposizione (sei mesi), non ha
minimamente sostanziato per quali ragioni l’amministrazione avrebbe dovuto
rivedere la propria decisione, utilizzando ad esempio le considerazioni esposte
dall’avv. RA 2 nello scritto dell’11 novembre 2022 a
dimostrazione della presunta validità quale motivazione dell’opposizione di
quanto indicato dall’avv. __________ (cfr. doc. VIII). Il generico
rinvio alle conclusioni di una perizia agli atti, peraltro nell’ultimo giorno
utile, e la richiesta di un ennesimo nuovo termine per la trasmissione di non
meglio precisata documentazione medica, di fatto mai avvenuta (neppure a
tutt’oggi) non può, di tutta evidenza, a mente del TCA costituire una valida
motivazione dell’opposizione, anche tenendo conto delle esigenze formali minime
richieste e che avrebbero permesso all’insorgente di contestare facilmente il
provvedimento in questione, persino con poche frasi (art. 10 cpv. 5 OPGA; STF
8C_10/2021 del 28 aprile 2021 consid. 3.3.; STF 8C_171/2020 del 14 aprile 2020
consid. 4.3; STF 8C_386/2016 del 10 novembre 2016 consid. 4).
In simili
condizioni, tutto ben considerato e ritenuto, da una parte, che l’opposizione cautelativa
inoltrata il 3 marzo 2022 non era motivata, dall’altra, che anche l’ultima richiesta
del 26 agosto 2022 di prolungamento del termine supplementare scadente lo
stesso 26 agosto 2022 non è stata debitamente motivata, occorre concludere che
a ragione l’Istituto assicuratore ha considerato l’opposizione contro la
decisione del 1° febbraio 2022 irricevibile e non è entrata nel merito della
stessa.
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente
che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo
l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti
dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della
modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
Nel caso di specie, il ricorso è
del 3 ottobre 2022. Pertanto è applicabile il nuovo diritto.
Il TCA si è pronunciato su una
questione di natura procedurale, ossia quella di sapere se l’assicurato si è
validamente opposto alla decisione formale emanata dall’CO 1.
In una sentenza 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 consid. 4.4.1, riguardante il diritto alla riscossione delle spese
giudiziarie nel contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia, il
Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della
gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale
non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera
l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di
disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però
un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve
prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145
Fatti
I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,
con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta
Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della
gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
Considerandi
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
Stante
ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2022.31
del 4 maggio 2022 consid. 2.6.; 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12;
STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.74 del 29
novembre 2021 consid. 2.16).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022
del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF
9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti