Lexipedia

Decisione

35.2022.76

Discussa questione di sapere se l'assicurato ha fatto una falsa notifica in relazione al suo grado di occupazione al momento dell'infortunio

24 aprile 2023Italiano24 min

I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.76

mm

Lugano

24 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 6 settembre 2022 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 3 settembre 2021, il __________

ha comunicato alla CO 1 (di seguito: CO 1) che il proprio dipendente RI 1, il

25 agosto 2021, era caduto e aveva riportato un trauma al gomito sinistro.

In quella sede è stato indicato

che il pensum dell’assicurato era del 100% e che la sua retribuzione

lorda era di fr. 6’200/mese (doc. 1).

Con rapporto del 9 settembre 2021,

la dott.ssa __________ ha diagnosticato contusioni al gomito e all’emitorace

sinistro, come pure un’accentuazione delle cervicalgie e ha attestato

un’inabilità lavorativa del 50% a contare dal 25 agosto 2021 (cfr. doc. 6).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. In

particolare, all’assicurato è stato riconosciuto il diritto a un’indennità

giornaliera (rapportata a un grado d’inabilità del 100%) di fr. 163.05 (cfr.

doc. 8).

1.2. Nel corso del mese di novembre

2021, l’assicuratore LAINF ha informato l’assicurato che, a fronte della

necessità di procedere a ulteriori accertamenti, il diritto alle prestazioni veniva

sospeso a far tempo dal 1° novembre 2021 (doc. 26).

1.3. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 16 febbraio 2022, l’amministrazione

ha ritenuto che il datore di lavoro (ovvero la moglie dell’assicurato) ha fatto

una falsa notifica d’infortunio, dichiarando che RI 1 avrebbe lavorato a tempo

pieno percependo un salario corrispondente, quando invece al momento del

sinistro l’assicurato presentava in realtà “un’incapacità lavorativa del 50%

nell’ambito della sua attività di cameriere”.

Di conseguenza, in applicazione

del disposto di cui all’art. 46 cpv. 2 seconda frase LAINF, l’assicuratore ha

negato il diritto a prestazioni a dipendenza dell’evento infortunistico occorso

il 25 agosto 2021 e ha preteso la restituzione delle prestazioni (prestazioni

sanitarie e indennità giornaliere) corrisposte nel frattempo (doc. 46).

A seguito dell’opposizione

interposta dalla RA 1 (di seguito: RA 1) per conto dell’assicurato (cfr. doc.

47), in data 6 settembre 2022, l’amministrazione ha in sostanza confermato il

contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 51).

1.4. Con tempestivo ricorso del 6

ottobre 2022, RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, ha chiesto che la CO 1

venga condannata a corrispondere e a mantenere le prestazioni infortunistiche

dipendenti dall’infortunio del 25 agosto 2021, argomentando in particolare

quanto segue:

" (…) CO 1

sostiene che l’assicurato avrebbe percepito le prestazioni infortunistiche

fornendo delle false dichiarazioni, ossia sostiene che l’assicurato fosse abile

al lavoro solo al 50%, mentre in realtà avrebbe richiesto delle prestazioni

risultanti da un impiego al 100%. Come vedremo in seguito, questa tesi non

trova fondamento. Il signor RI 1, malgrado i continui dolori e limitazioni che

lo affliggono da anni, purtroppo non sufficienti per poter ambire a vedersi

riconosciuta finalmente un’inabilità lavorativa certificata del 50% dall’AI in

ogni attività, è costretto a lavorare al 100%.

… Il nostro assistito ha fornito delle informazioni veritiere: al

momento dell’infortunio egli presentava una capacità lavorativa totale in

attività confacenti. Infatti egli era impiegato quale cameriere e gerente di

fatto (insieme alla moglie e ai figli) dell’esercizio pubblico di proprietà.

… CO 1, tuttavia, si ostina ad affermare che il signor RI 1,

malgrado facesse valere un’attività lavorativa a tempo pieno (fatto reale),

fosse in realtà a beneficio di un’incapacità lavorativa del 50% a far tempo dal

15 aprile 2019 come avrebbe sancito l’Ufficio AI il 17 giugno del 2021 emanando

un progetto di decisione in questo senso (doc. C).

… Orbene, dall’allegato progetto di decisione Ai di data 17 giugno

2021 si evince che al signor RI 1 è stata attestata un’incapacità lavorativa

del 50% nella sua attività abituale di cameriere dal 15.04.2019, mentre in

attività adeguate è stata attestata un’abilità lavorativa totale dal

01.01.2019.

… Di fatto il signor RI 1 all’interno del suo ristorante svolge un

doppio ruolo, quello di cameriere e quello di gerente e capo del ristorante,

curando gli aspetti amministrativi, contabili e le relazioni con i fornitori.

Riesce così a gestire la fatica e i dolori fisici pregressi grazie e questo

doppio ruolo e alla possibilità di poterlo fare, solamente perché ciò avviene

all’interno del ristorante di famiglia.

… Proprio perché l’AI ha sancito che nella professione di

cameriere RI 1 presentasse una inabilità lavorativa del 50% dal 15.4.2019, ma

una abilità completa in attività confacenti, negando per questo il diritto a

una rendita, l’assicurato ha dovuto per forza “reinventarsi” e adattare la

propria attività, assumendo più ruoli all’interno del ristorante di famiglia,

un po' cameriere, un po' titolare, un po' gerente, un po' contabile. (…).” (doc.

I)

1.5. La CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6. In data 8 novembre 2022, il

rappresentante dell’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie

allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V, trasmesso per conoscenza

all’amministrazione [cfr. doc. VI]).

considerato in diritto

2.1. In concreto, dalla decisione su

opposizione impugnata emerge che l’assicuratore resistente, da una parte, non

contesta che l’assicurato sia effettivamente rimasto vittima di un infortunio

in data 25 agosto 2021 ma, dall’altra, fa valere che avrebbe fatto una falsa

notifica ai sensi dell’art. 46 cpv. 2 seconda frase LAINF in relazione al suo

grado di occupazione al momento del sinistro.

Questo Tribunale deve quindi

esaminare se, nel caso di specie, sono adempiuti i presupposti per applicare la

norma di legge invocata dall’amministrazione.

In questo contesto, occorre

considerare che, siccome il diritto all’indennità giornaliera

dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sussiste soltanto se è

data un’incapacità lavorativa “in seguito a infortunio” (cfr. art. 16

cpv. 1 LAINF; in questo senso, si veda la STF 8C_750/2016 del 5 maggio 2017

consid. 4), se al momento dell’infortunio RI 1 fosse già stato parzialmente

inabile a causa di malattia, l’incapacità lavorativa causata da quell’evento

avrebbe dovuto essere rapportata a un grado di occupazione del 50% (e non del

100%), donde il pagamento da parte di CO 1 d’indennità d’infortunio d’importo

inferiore.

2.2. Giusta l’art. 46 cpv. 2 LAINF, l'assicuratore

può dimezzare qualsiasi prestazione se, per ingiustificato ritardo

dell'assicurato o dei suoi superstiti, l'infortunio o il decesso non gli è

stato notificato entro tre mesi; egli può rifiutarla se, intenzionalmente, gli

è stata fatta una notifica falsa.

La norma di cui alla seconda

frase dell’art. 46 cpv. 2 LAINF mira a reprimere un comportamento doloso

- la negligenza, per quanto grave sia, non basta (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter,

Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), p. 176) -tendente a

ottenere dall’assicurazione più di quanto si avrebbe diritto (J.M.

Frésard/M. Moser-Szeless, L'assurance-accidents

obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XIV, 2a

ed., n. 461 p. 972).

Stabilire la

presenza di un’intenzione dolosa è una questione d’apprezzamento dei fatti, che

dovrà essere, se del caso, risolta dal giudice. L’assicuratore non è tenuto a

rendere verosimile che la falsa dichiarazione ha comportato delle conseguenze

importanti, né che gli è stato cagionato un qualsiasi danno (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter,

op. cit., p. 176).

Qualunque falsa dichiarazione

contenuta nell’annuncio d’infortunio è sufficiente dal momento che comporta l’assegnazione

di prestazioni assicurative più elevate di quelle alle quali la persona

assicurata avrebbe avuto diritto conformemente alla situazione effettiva.

Ricade nel campo di applicazione di questa disposizione la dichiarazione

intenzionale di un salario troppo elevato, laddove ciò implica il versamento di

prestazioni in contanti fissate in funzione di un guadagno assicurato troppo

elevato. L’assicuratore deve esaminare tale eventualità per ogni prestazione,

in particolare rispettando il divieto d’arbitrio, come pure i principi

dell’uguaglianza di trattamento e della proporzionalità (DTF 143 V 393 consid.

6.2).

Quella

prevista dal cpv. 2 dell’art. 46 LAINF è una norma potestativa (Kann-Vorschrift):

l’assicuratore non è costretto a decurtare, rispettivamente a negare le proprie

prestazioni, ma può farlo. Al riguardo, esso deve prendere in

considerazione tutte le circostanze del caso di specie. Quando infligge una

sanzione, esso deve rispettare il principio della proporzionalità. Ciò

significa che, anche in caso di falsa notifica intenzionale, l’assicuratore può

astenersi dal negare le prestazioni e, ad esempio, procedere a una loro

semplice riduzione (A. Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p.

239 ss.; in questo senso, si veda pure la RAMI 1996 U 250 consid. 2b/cc: “Si l’assureur-accidents dispose certes d’un large pouvoir

d’appréciation dans l’application de cette disposition légale, il doit

toutefois s’en tenir aux principes consacrés par l’art. 4 cpv. 1 Cst.,

notamment ceux d’égalité (ATF 119 Ia 128 consid. 2b et les références) et de

proportionnalité (ATF 119 Ia 353 consid. 2a, 108 V 252 consid. 3a et les

références), sans oublier la prohibition de l’arbitraire (ATF 119 Ia 117

consid. 3a et les références).”).

2.3. Nella concreta evenienza, dalle

carte processuali si evince che il 3 settembre 2021 __________, socia e gerente

della ditta __________, ha annunciato alla CO 1 un infortunio occorso al marito

RI 1 in data 25 agosto 2021. Nell’annuncio è stato indicato segnatamente che RI

1 svolgeva l’attività di cameriere, che il suo grado di occupazione era del

100% e che il salario lordo da lui percepito ammontava a fr. 6’200/mese (doc.

1).

Su richiesta

dell’amministrazione, sono stati prodotti i conteggi di salario dell’assicurato

relativi al periodo agosto 2020 – luglio 2021, da cui risulta un salario

mensile lordo base di fr. 6'200 (cfr. doc. 5).

Il 14 settembre 2021, la CO 1 ha

comunicato al datore di lavoro l’assunzione del caso con corresponsione delle

prestazioni di cura e delle indennità giornaliere (fr. 163.05 a partire dal 3.

giorno, importo corrispondente a un’inabilità lavorativa del 100%).

Nel novembre 2021 ha avuto luogo

una visita di controllo a cura del dott. __________, spec. FMH in medicina

interna.

In quell’occasione, il medico

fiduciario ha in particolare ricordato che l’assicurato “da anni è confrontato

con svariati problemi di salute: nel 2016 è stato operato per un’ernia discale

C6/C7 con disturbi residui catatterizzati in modo particolare da dolori

cervicali e cefalea, senza sintomi neurologici. Nel contempo è confrontato con

una sindrome lombovertebrale cronica, dopo essere stato operato per ernia

discale L4/L5. Da alcuni anni è nota una fascite plantare al piede dx, per la

quale si è già sottoposto più volte a trattamenti con onde d’urto. L’assicurato

riferisce che a causa di questi problemi cronici di salute ha continuato a

riscontrare difficoltà nell’esercizio della professione di cameriere.”.

Il dott. __________ ha quindi

attestato un’incapacità lavorativa del 50% a causa dei disturbi alla spalla

sinistra e al rachide cervicale e disposto la continuazione della fisioterapia

in atto (cfr. doc. 18).

Con rapporto del 23 novembre

2021, il medico fiduciario ha osservato quanto segue:

" (…) Quando

l’ho visitato in data 05.11.21, l’assicurato mi ha comunicato di essere

confrontato da tempo con disturbi di salute, a causa dei quali riscontrava

difficoltà nell’esercizio della professione di cameriere, senza però informarmi

che era al beneficio di un’incapacità lavorativa del 50% regolarmente

certificata, lasciandomi intendere che nonostante le difficoltà avesse lavorato

al 100% sino all’evento del 25.08.2021. D’altra parte l’Assicurazione non mi

aveva fornito nessuna informazione in tal senso.

La mia valutazione dell’incapacità lavorativa formulata in

risposta alla domanda 4 del mio rapporto del 08.11.21 è da intendere come

incapacità lavorativa del 50% del 100%, (…).” (doc. 30)

Agli atti figura un rapporto elaborato

dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, per

conto dell’UAI.

La visita peritale ha avuto luogo

il 9 ottobre 2020.

Da questo documento emerge

segnatamente quanto segue:

" (…) La __________

è gestita dalla moglie dell’assicurato. Per quanto riguarda le attività

concrete del suo lavoro attuale presso la pizzeria l’assicurato riferisce che

lavora soprattutto come supervisore, prepara le bibite, gli antipasti,

organizza il lavoro degli altri collaboratori, delle volte porta anche i piatti

e aiuta con le pulizie. Per quanto riguarda il quadro clinico dei disturbi

legati al lavoro, cosa può o non può fare, l’assicurato riferisce che il suo

stato di salute gli permette di organizzare il lavoro degli altri, preparare le

bibite e gli antipasti, delle volte anche di portare i piatti, aiutare con la

pulizia del ristorante (ad esempio ripulire le briciole). A causa dei dolori a

livello della colonna cervicale il paziente non può più sfornare le pizze. Per

quanto riguarda l’aiuto con lo spostamento dei tavoli l’assicurato da una parte

dichiara che i tavoli solitamente non si spostano, d’altra parte nella

descrizione libera della sua giornata riferisce di aiutare con la pulizia del

ristorante e anche con lo spostamento dei tavoli dopo il pranzo. Alla domanda

mirata comunque riferisce che non sarebbe stato in grado di spostare i tavoli.

(…).

Per quanto riguarda la descrizione della sua giornata tipo il

paziente riferisce di svegliarsi ogni giorno alle 6 del mattino, dopodiché va a

passeggio con il cane, in seguito fa colazione con la moglie, dopo la colazione

fa pulizie in casa. Il paziente riferisce che deve mettere apposto il giardino,

pulire il cane e se necessario tagliare l’erba.

Alla domanda mirata se lui taglia l’erba risponde che non

riesce a tagliare l’erba che in realtà la taglia suo figlio. Alle 11.30 poi

l’assicurato va a lavorare alla pizzeria e per aiutare suo figlio che lavora

nello stesso ristorante come cameriere. In seguito mangia con suo figlio ed

eventualmente la moglie, dopo il pranzo poi aiuta con la pulizia del ristorante

(fa la scopa o sposta i tavoli). Dopo la pulizia del ristorante poi rientra a

casa, si sdraia per riposarsi fino alle 18. Alle 18.30 torna ad aiutare al

ristorante con la cena, nel ristorante aiuta per circa 2 ore, dopodiché torna a

casa e verso le 21 va di nuovo a spasso con il cane. La distanza dalla casa

al ristorante è di circa 2 km e per spostarsi usa la macchina. L’assicurato

riferisce di seguire queste attività praticamente tutti i giorni, compreso il

weekend.” (doc. 38, p. 4 - il corsivo è del redattore)

Il perito amministrativo ha

quindi dichiarato il ricorrente abile nella sua abituale professione di

cameriere nella misura del 50%, precisato in proposito che l’assicurato “… è

piuttosto motivato a mantenere almeno un’attività parziale presso il ristorante

della moglie siccome si tratta di un ristorante di famiglia e vorrebbe essere

utile il più possibile. Questa ipotesi è confermata anche con la

dichiarazione del paziente che quello che vorrebbe davvero è di continuare

l’attività presso il ristorante della moglie in misura svolta finora ovvero al

50%.”. D’altro canto, RI 1 è stato ritenuto in grado di svolgere, a tempo

pieno e con un rendimento completo, un’attività sostitutiva adeguata, ovvero

una “attività leggera che permette al paziente di manipolare solo oggetti con

peso limitato a 10 kg per manipolazione occasionale o 5 kg per manipolazioni

più frequenti, un lavoro che permetta al paziente di alternare la posizione

seduta con la deambulazione.” (doc. 38, p. 7 e p. 9 - il corsivo è del

redattore).

Il 17 giugno 2021, l’Ufficio AI

ha emanato un progetto di decisione mediante il quale ha attribuito

all’assicurato una rendita d’invalidità soltanto temporanea, tenuto conto che

dal raffronto dei redditi era risultato un grado d’invalidità del 17%, inferiore

al minimo legale (cfr. doc. 52).

Con decisione formale del 16

febbraio 2022, poi confermata in sede di opposizione, l’assicuratore convenuto

ha negato ab initio il diritto a prestazioni a dipendenza dell’evento

infortunistico dell’agosto 2021 e ha chiesto la restituzione delle prestazioni

corrisposte nel frattempo. Il provvedimento è stato motivato nei seguenti

termini:

" (…) Dalla

documentazione emerge dunque che l’assicurato ha fatto valere sin dal 2019

un’incapacità lavorativa residua/durevole del 50% a causa di malattia.

L’Ufficio AI ha predisposto una perizia nel mese di ottobre 2020, nella quale

il perito dr. __________ ha attestato che vigeva sin dal 15 aprile 2019 ed in

modo definitivo un’incapacità lavorativa del 50% nell’attività abituale. Da

qui, il progetto di decisione reso dall’Ufficio AI in giugno 2021.

Si conclude che, al momento dell’infortunio del 25 agosto 2021,

l’assicurato presentava un’incapacità lavorativa del 50% nell’ambito della sua

attività di cameriere. Queste circostanze non sono state fornite a CO 1

Assicurazione-infortuni; al contrario, l’assicurato ed il datore di lavoro

hanno dichiarato un’abilità lavorativa ed un reddito in misura del 100% (v.

schede salariali 2020-2021).

Ai sensi dell’art. 46 cpv. 2 della Legge Federale

sull’assicurazione-infortuni (LAINF), l’assicuratore può rifiutare tutte le

prestazioni se gli è stata fatta intenzionalmente una notifica falsa.

Rimandiamo parimenti alla sentenza del lodevole TF 8C_578/2020 del

11.06.2021, che trova applicazione in casu.” (doc. 46)

Con la propria impugnativa, il

patrocinatore contesta che nel caso di specie possa trovare applicazione l’art.

46 cpv. 2 seconda frase LAINF, facendo valere in particolare che l’assicurato

avrebbe invero fornito delle “… informazioni veritiere: al momento

dell’infortunio egli presentava una capacità lavorativa totale in attività

confacenti. Infatti egli era impiegato quale cameriere e gerente di fatto

(insieme alla moglie e ai figli) dell’esercizio pubblico di proprietà.” (doc.

I).

2.4. Per costante giurisprudenza (cfr.

STFA U 97/05 del 17 novembre 2006), l'autorità amministrativa o il giudice non

devono considerare un fatto come provato fintanto che non ne siano convinti

(Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechtes, 4a ed., p. 136; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 278 n. 5). Nell'ambito delle

assicurazioni sociali, conformemente al criterio della verosimiglianza

preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a, 208 consid.

6b e il riferimento ivi menzionato), il giudice, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva

dell’insieme delle prove a sua disposizione, deve seguire quella

rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari

scenari possibili (cfr. STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001 consid. 2d), atteso che in

quell’ambito non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il

giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 322 consid.

5a).

2.5. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene che dagli atti a

sua disposizione emergano sufficienti elementi per concludere che il ricorrente

abbia intenzionalmente tentato d’ingannare l’istituto resistente per

percepire prestazioni maggiori rispetto a quelle a cui avrebbe altrimenti avuto

diritto (su quest’ultimo aspetto, cfr. supra, consid. 2.1.).

In questo senso, occorre tener conto che, in occasione della

visita peritale del 9 ottobre 2020 disposta dall’UAI, è stato il

ricorrente stesso a dichiarare esplicitamente che il danno alla salute di

natura morbosa gli impediva di svolgere l’attività di cameriere presso il

ristorante di famiglia in una misura maggiore al 50% (la sua presenza sul posto

di lavoro era in effetti limitata a circa 4 ore/giorno, 2 ore a cavallo del

pranzo e 2 ore a cavallo della cena) ma di voler ciononostante continuare a

lavorare in quello stesso ambito (cfr. doc. 38: “Questa ipotesi è confermata

anche con la dichiarazione del paziente che quello che vorrebbe davvero è di

continuare l’attività presso il ristorante della moglie in misura svolta finora

ovvero al 50%”).

D’altro canto, questa Corte

constata che nell’annuncio d’infortunio del 3 settembre 2021 è stato invece indicato

che l’attività svolta dall’insorgente era quella di cameriere e che essa

veniva esercitava in ragione di 42 ore/settimana, dunque a tempo pieno (cfr.

doc. 1).

Inoltre, il fatto che il dott. __________

(cfr. doc. 38) e, quindi, l’assicurazione per l’invalidità (cfr. doc. 52)

abbiano ritenuto l’assicurato in grado di svolgere attività alternative a

quella di cameriere in misura completa, è irrilevante ai fini del giudizio. Da

una parte, nell’annuncio è stato dichiarato che l’ultima attività svolta prima

dell’infortunio era quella di cameriere (cfr. doc. 1). Dall’altra, va evidenziato

che, secondo l’art. 6 LPGA, l’incapacità lavorativa, presupposto del diritto

all’indennità giornaliera d’infortunio ex art. 16 LAINF, si valuta in primo

luogo in funzione dell’effettiva limitazione nell’ultima attività lavorativa

esercitata (cfr. KOSS – Hürzeler/Kieser, art. 16 LAINF n. 6). Un

cambiamento di professione in forza all’obbligo di ridurre il danno, può essere

preteso soltanto nel caso in cui l’incapacità al lavoro perduri per lungo tempo

(cfr. art. 6 seconda frase LPGA e KOSS - Hürzeler/Kieser, art. 16 LAINF n. 8).

Il rappresentante non può essere

seguito nemmeno laddove fa valere che il ricorrente avrebbe svolto in realtà “…

un doppio ruolo, quello di cameriere e quello di gerente e capo del ristorante,

curando gli aspetti amministrativi, contabili e le relazioni con i fornitori”

e, pertanto, un’attività al 100%. In effetti, si tratta di una mera

dichiarazione di parte, non supportata da alcun elemento oggettivo. Essa appare

peraltro in aperto contrasto con quanto indicato nell’annuncio d’infortunio

(“Attività svolta: cameriere”). Del resto, non può neppure essere

ignorato che, al momento in cui ha avuto luogo la consultazione peritale presso

il dott. __________, l’insorgente era già da tempo impedito nello svolgimento dell’attività

di cameriere ma, nonostante ciò, non aveva modificato le proprie mansioni in seno

al ristorante di famiglia, dichiarando anzi di voler continuare a lavorare in

quell’ambito nella misura del 50%.

Infine, nemmeno considerando lo

scritto 12 novembre 2018 dell’assicuratore contro le malattie, mediante il

quale RI 1 era stato dichiarato di nuovo abile al lavoro a far tempo dal 1°

gennaio 2019 (cfr. doc. 47, p. 6), l’esito può essere quello che auspica il suo

patrocinatore. In effetti, quella comunicazione appare superata dagli eventi, e

meglio dalla circostanza che il 15 aprile 2019 era insorto un nuovo caso

d’incapacità lavorativa parziale (del 50%), così come si evince dalla perizia 9

ottobre 2020 del dott. __________ (cfr. doc. 38, p. 9).

Stante tutto quanto

precede, posto che nell’annuncio d’infortunio del 3 settembre 2021 è

stata dichiarata un’attività lavorativa a tempo pieno quale cameriere, ben

sapendo che quest’ultima veniva invece svolta solo a tempo parziale (50%) a

causa di preesistenti patologie morbose, occorre concludere che si è in

presenza di una falsa notifica fatta intenzionalmente (ossia consapevolmente

e volontariamente), ciò che giustifica l’applicazione dell’art. 46 cpv. 2 seconda

frase LAINF.

Per quanto riguarda

l’entità della sanzione applicata al ricorrente, questo Tribunale ritiene che,

negando ab initio il diritto all’indennità giornaliera, l’amministrazione

non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento, ritenuto che nel caso di

specie non emergono circostanze suscettibili di attenuare la responsabilità

dell’assicurato.

Diverso è il

discorso trattandosi del rimborso delle prestazioni di cura che, dal

profilo della proporzionalità, deve essere trattato diversamente da quello

delle indennità giornaliere. Nella presente fattispecie, l’assicurato è

effettivamente rimasto vittima di un infortunio, la cui insorgenza non è del

resto mai stata messa in discussione dall’assicuratore convenuto. Per quanto

concerne le prestazioni sanitarie, non si può dunque ritenere che

l'assicurato abbia presentato un falso annuncio d’infortunio volto a ottenere

prestazioni più elevate rispetto a quelle di cui avrebbe diritto. Il suo comportamento

doloso non ha un'influenza concreta sulle spese di cura. Di conseguenza, analogamente a quanto stabilito dalla Corte federale nella sentenza

pubblicata in DTF 143 V 393, dal profilo della proporzionalità, si

giustifica di non pretendere la restituzione di queste spese.

2.6. Rimane da esaminare la domanda di

restituzione delle prestazioni corrisposte dalla CO 1 in relazione all’evento

traumatico del 25 agosto 2021 (cfr. doc. 46).

L'art. 25 LPGA stabilisce che le

prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione

non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a

trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1).

Il capoverso 2 prevede che il

diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal

momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al

più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili

alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla

giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (cfr. DTF 130 V

318).

L'obbligo di restituzione

presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una

revisione processuale della decisione con la quale sono state attribuire le

prestazioni (cfr. STFA C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1;

DLA 2006 p. 218 e 2006 p. 158).

Nella concreta evenienza, il TCA

ha accertato che, adempiute le condizioni di cui all’art. 46 cpv. 2 seconda

frase LAINF, la CO 1 era legittimata a negare ab initio le proprie

prestazioni, tuttavia limitatamente a quelle d’indennità giornaliera (cfr. supra,

consid. 2.5. e 2.6.).

Constatato che la tempestività

dell’ordine di restituzione non è stata contestata dall’assicurato, in

virtù dell’art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA quest’ultimo è quindi tenuto a

restituire fr. 4'893, importo - di per sé non contestato (cfr. doc. I) -

corrispondente alle indennità giornaliere corrisposte durante il periodo 2

settembre – 31 ottobre 2021.

2.7. L’art.

61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, il TCA si è

pronunciato sulla questione di sapere se all’assicurato poteva essere imputato

un falso annuncio d’infortunio ai sensi dell’art. 46 cpv. 2 LAINF e se

l’assicuratore resistente era legittimato a pretendere la restituzione delle

prestazioni versate a seguito del sinistro dell’agosto 2021.

Secondo questa Corte, può restare

aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa

a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA

Nel caso in cui si trattasse di

una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto

la LAINF non ne prevede l’applicazione.

Anche qualora si volesse ritenere

che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate

spese. In effetti, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid.

4.4.1, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio

della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore

federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di

disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve

prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145

Fatti

I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,

con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen

Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.

Considerandi

Nel Cantone Ticino, come rilevato

dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio

della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Stante

ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

La decisione su opposizione

impugnata è annullata nella misura in cui

l’assicuratore LAINF resistente ha preteso la restituzione delle prestazioni

di cura corrisposte all’assicurato a dipendenza dell’infortunio

del 25 agosto 2021. Per il resto essa è confermata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà all’assicurato,

patrocinato da un’assicurazione di protezione giuridica, l’importo di fr. 1'000

(IVA compresa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti