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Decisione

35.2022.77

Corretta la decisione con la quale l'Istituto assicuratore ha negato il diritto alle prestazioni per superstiti a seguito del decesso del defunto assicurato

17 aprile 2023Italiano36 min

merito alla mancanza di forza probante della valutazione della dr.ssa __________,

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2022.77

cr

Lugano

17 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia

Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6

ottobre 2022 di

1. RI 1

2. RI 2

tutti

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del

6 settembre 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione

contro gli infortuni

ritenuto in

fatto

1.1. In data __________

2021 †__________, nato nel 1965, a quel momento attivo quale disegnatore genio

civile all’80% presso la __________ - e, perciò, assicurato d’obbligo contro

gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1 - si è tolto la vita.

1.2. Esperiti

gli accertamenti del caso, con decisione formale del 30 giugno 2022 l’CO 1 ha

rifiutato di versare le prestazioni assicurative – eccezion fatta per un

contributo per le spese funerarie – ritenendo che il decesso non costituisse la

conseguenza di un infortunio e, inoltre, che al momento del suicidio

l’assicurato non fosse completamente incapace di discernimento (doc. 25).

A

seguito dell’opposizione interposta dalla vedova e dalla figlia del defunto assicurato,

patrocinate dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 27), in data 6 settembre 2022, l’CO 1 ha

confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A2).

1.3. Con

tempestivo ricorso del 6 ottobre 2022, RI 1 e RI 2, sempre patrocinate

dall’avv. RA 1, hanno chiesto che la decisione su opposizione impugnata venga

annullata e che l’assicuratore LAINF sia tenuto a versare loro le prestazioni

LAINF per superstiti.

Innanzitutto

il patrocinatore delle insorgenti ha criticato l’agire dell’amministrazione, la

quale avrebbe, a suo parere, condotto un’istruttoria superficiale e oltremodo

lacunosa, ciò che rende la decisione su opposizione del 6 settembre 2022 nulla in

quanto non rispettosa dei disposti di cui all’art. 43 LPGA.

Il rappresentante

ha, poi, rilevato che nonostante gli infortuni e l’ictus subiti negli anni dal

defunto assicurato, che ne hanno fortemente influenzato la vita, lo stesso non

aveva mai lasciato trasparire un quadro psichiatrico preoccupante, né era in

cura psichiatrica.

Anzi,

al contrario, egli aveva comunque mantenuto uno spirito combattivo e stava

vivendo un periodo sereno, ricco di bei momenti e caratterizzato da molti progetti

in corso (__________).

Sulla

base di tali circostanze, l’avv. RA 1 ha, quindi, evidenziato come “nulla

lasciava presagire il gesto estremo che il signor †__________ avrebbe compiuto

poche settimane dopo, tantomeno ch’egli lo stesse pianificando”.

Rifacendosi

a quanto dichiarato dalla moglie del defunto assicurato, il legale ha ritenuto

che al momento dell’atto il signor †__________ stesse vivendo un vero e proprio

episodio psicotico, e in quelle condizioni abbia agito in preda ad un raptus

che ne ha annullato la capacità di agire ragionevolmente.

La

moglie del defunto ha rilevato che, nei giorni precedenti il tragico epilogo, il

marito era dovuto rientrare prima del tempo in Ticino a causa di un infortunio

occorso a sua zia (alla quale egli era molto legato, avendolo cresciuto come

una madre e che viveva insieme a loro), la quale necessitava di essere accudita

a domicilio. A detta della moglie, l’assicurato era ossessionato da quanto

accaduto, non riusciva a dormire, era angosciato: questi elementi dimostrerebbero,

secondo il patrocinatore, l’importante sofferenza psichica dello stesso, riconosciuta

peraltro pure dalla dr.ssa __________, da ritenere patologica. Altro elemento

di stress era costituito dall’incontro che l’assicurato aveva effettuato il

giorno prima della morte con un infermiere, che avrebbe dovuto prendersi cura

della zia e con il quale egli, a dire della moglie, aveva un rapporto difficile

perché quest’ultimo si lamentava della presenza in casa dei cani dell’assicurato.

A

mente del rappresentante, la decisione presa dall’amministrazione non può

essere condivisa, visto che tutta una serie di elementi fattuali indicano che

il giorno della tragedia, contrariamente a quanto concluso dall’assicuratore

LAINF, l’assicurato fosse totalmente privo della capacità di discernimento.

Egli,

infatti, la mattina stessa del gesto estremo si è recato, con un’auto priva di

targhe e quindi con il rischio di venire fermato dalla polizia, in un luogo per

lui abituale, dove possedeva dei terreni ed era solito recarsi; inoltre, ha

portato con sé i suoi adorati cani, che mai avrebbe lasciato incustoditi

mettendoli potenzialmente in pericolo. Queste circostanze dimostrano, secondo

il legale, l’assenza di pianificazione dell’atto da parte dell’assicurato.

Tale

conclusione non è smentita, secondo il patrocinatore delle insorgenti, dal

breve scritto di addio rinvenuto nell’auto, il quale, non datato, dimostra unicamente

lo stato di profonda disperazione riconducibile alle conseguenze

dell’infortunio che lo aveva “distrutto”.

Ancora

e soprattutto, l’avv. RA 1 ha contestato il valore probatorio della valutazione

psichiatrica fornita, su richiesta dell’assicuratore infortuni, dalla dr.ssa __________,

la quale ha valutato la capacità di discernimento dell’assicurato al momento

dell’atto senza neppure ascoltare la registrazione della telefonata al 144 che

egli ha effettuato la mattina stessa della tragedia.

L’avv.

RA 1 ha evidenziato che “quando vi è un ragionevole dubbio circa la questione

di sapere se la morte è dovuta a un infortunio oppure a un suicidio, ci si deve

fondare sulla forza dell’istinto di conservazione dell’essere umano e porre la

presunzione naturale del carattere involontario della morte, ciò che comporta

il riconoscimento della tesi dell’infortunio. Il fatto che l’assicurato si è

volontariamente tolto la vita sarà considerato provato soltanto se esistono dei

seri indizi – qui non dati – che escludono ogni altra spiegazione conforme

delle circostanze. In tali casi occorre esaminare se le circostanze sono

sufficientemente convincenti per rovesciare la presunzione del carattere

involontario della morte. Qualora – come in specie – gli indizi a favore di un

suicidio non fossero sufficientemente convincenti per rovesciare oggettivamente

la presunzione, l’assicuratore contro gli infortuni deve sopportarne le

conseguenze”.

Il

legale ha ritenuto che nel caso di specie l’assicuratore non abbia dimostrato “che

si sia trattato di un atto volontario e dunque non sia riuscito a rovesciare la

presunzione del carattere involontario della morte”. Al contrario, i numerosi

progetti di vita in corso; l’appuntamento fissato con la figlia e il di lei

compagno per il giorno stesso della tragedia; il fatto di avere con sé i propri

amati cagnolini; l’essere molto credente, così come pure il fatto che non

avrebbe mai volontariamente lasciato l’amata zia, portano, a mente del legale, sono

tutti elementi che permettono “con un altissimo grado di verosimiglianza di ritenere

che, al momento dell’evento il signor †__________ presentasse uno stato psicologico

patologico e non fosse in grado di agire ragionevolmente”, motivo per il quale “l’assicuratore

contro gli infortuni deve dunque sopportarne le conseguenze”.

Alla

luce di tutti gli elementi, il legale ha ritenuto che occorra concludere che

“in un periodo di elevata stanchezza fisica e mentale, imputabile ai trascorsi

drammatici e da anni di sofferenza, in una situazione di sofferenza psichica

divenuta patologica, quella mattina il signor †__________, dopo aver fatto

progetti a medio-lungo termine, dopo aver preso impegni con la figlia per la

mattina stessa, dopo aver preso a carico la cura della zia, dopo aver portato

come di consueto i cani a passeggio la mattina presto, sia letteralmente ed

improvvisamente stato colto da un grave e acuto malessere psichico e che in

questo stato di blackout psicofisico abbia compiuto il gesto estremo. La

presenza di una patologia psichiatrica manifestatasi in quel momento non può

essere negata e CO 1 non è stata in misura di sostenere il contrario con il

sufficiente grado di verosimiglianza che si impone”.

Il

legale ha quindi concluso che “contrariamente a quanto asserito da CO 1 si può

dunque ritenere con la necessaria certezza (quantomeno con altissima

verosimiglianza) che il signor †__________ al momento del gesto in parola non

fosse capace di discernimento, bensì si trovasse in preda a un raptus che lo ha

reso totalmente incapace di agire ragionevolmente” (doc. I).

1.4. L’CO 1,

in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare,

l’amministrazione ha escluso che, al momento dell’atto, l’assicurato fosse

totalmente privo della capacità di discernimento. Per ogni evenienza, inoltre,

l’assicuratore LAINF, anche se il tema non è stato sollevato, ha escluso che il

suicidio possa essere considerato una conseguenza dell’infortunio del 2016, la

causalità adeguata non potendo essere ammessa (doc. III).

Fatti

1.5. In data

18 novembre 2022 il legale delle insorgenti ha ribadito le proprie censure in

merito alla mancanza di forza probante della valutazione della dr.ssa __________,

la quale si è espressa unicamente sulla base del verbale di interrogatorio

dell’operatrice del 144, senza aver ascoltato direttamente le ultime parole

dell’assicurato. A comprova dell’assenza di discernimento dello stesso al

momento dell’atto, il patrocinatore delle insorgenti ha quindi trasmesso al TCA

la registrazione della telefonata in questione, dalla quale emerge l’evidente

stato confusionale nel quale egli si trovava, che avvalora la tesi di uno stato

psicotico. Ciò, in aggiunta ai numerosi progetti realizzati e pianificati,

dimostrano come lo stesso avesse tutt’altra volontà che togliersi la vita, ma

abbia agito in preda ad una patologia psichiatrica manifestatasi in quel

momento (doc. VII + B-C).

1.6. Con

osservazioni del 28 novembre 2022, l’Istituto assicuratore ha ribadito che la

registrazione della telefonata fatta dall’assicurato al 144 poco prima del

suicidio non permette di ammettere che egli fosse totalmente privo della

capacità di discernimento, essendosi espresso in modo chiaro e lucido (doc.

IX).

1.7. In data

5 dicembre 2022 il patrocinatore delle insorgenti ha nuovamente rilevato che

l’ascolto delle ultime parole dell’assicurato conferma l’evidente stato

confusionale in cui si trovava poco prima dell’evento, ciò che “permette di

concludere con sicurezza, o quantomeno con alta verosimiglianza, che quella

mattina l’assicurato, dopo aver fatto progetti a medio-lungo termine, aver

preso impegni con la figlia per la mattina stessa, aver preso a carico la cura

della zia, avere portato come di consueto i cani a passeggio, al momento

dell’evento stesse vivendo un vero e proprio episodio psicotico che lo ha reso

totalmente incapace di agire ragionevolmente” (doc. XI).

Tali

considerazioni del rappresentante delle insorgenti sono state trasmesse

all’assicuratore LAINF (doc. XII), per conoscenza.

1.8. In corso

di causa, il TCA ha sottoposto alla dr.ssa __________, per una sua motivata

presa di posizione, la registrazione della telefonata intercorsa tra

l’assicurato e l’operatrice di Ticino Soccorso (doc. XIII).

La dr.ssa __________ ha risposto con

rapporto medico del 21 marzo 2023 (doc. XIV), immediatamente sottoposto alle

parti per una presa di posizione (doc. XV).

1.9. In data

27 marzo 2023 l’CO 1 ha indicato di non avere nulla da aggiungere a quanto

osservato dalla dr.ssa __________, riconfermando integralmente le proprie

conclusioni (doc. XVI).

1.10. Con

scritto del 3 aprile 2023, il legale delle insorgenti ha rilevato che il fatto

che la dr.ssa __________ abbia ascoltato solo in corso di causa la

registrazione della telefonata fatta dall’assicurato a Ticino Soccorso non sana

la sua errata valutazione iniziale, fornita in maniera non corretta.

Il

legale ha poi contestato anche nel merito le considerazioni espresse dalla

dr.ssa __________, ritenuto come ella si sia basata su degli elementi che

secondo il suo parere dimostrerebbero una pianificazione, i quali sono già

stati ampiamente contestati in sede ricorsuale (biglietto non datato rinvenuto

in auto che non prova alcunché; essersi recato in un luogo per lui abituale

avendo dei terreni in comodato d’uso; avere con sé i suoi amati cagnolini che

mai avrebbe messo in pericolo).

Infine,

il patrocinatore delle insorgenti ha ribadito che quando vi è un ragionevole

dubbio circa la questione a sapere se la morte è dovuta ad un infortunio oppure

ad un suicidio, ci si deve fondare sulla forza dell’istinto di conservazione e

porre la presunzione naturale del carattere involontario della morte,

concludendo che “qualora – come in specie – gli indizi a favore di un suicidio

non fossero sufficientemente convincenti per rovesciare oggettivamente la

presunzione, l’assicuratore contro gli infortuni deve sopportarne le

conseguenze” (doc. XVIII).

considerato in

diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente,

richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso

in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del

27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8

giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel

merito

2.2. Oggetto

della lite è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a negare il

diritto alle prestazioni ai superstiti di †__________, e ciò a dipendenza del

suo decesso.

2.3. In primo

luogo, occorre determinare se l’evento in questione è stato un atto

involontario, oppure no.

Qualora

si sia trattato di suicidio, il TCA dovrà ancora stabilire se, al momento del

gesto, l’assicurato era o meno completamente privo della capacità di

discernimento.

Giusta

l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le

prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,

d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

L'art.

4 LPGA così definisce l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e

involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che

comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.

La

precedente giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli

elementi caratteristici della stessa continua a essere valevole (SVR 2005 UV

Nr. 2).

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute

(fisica o psichica)

- un fattore causale

esterno

- la straordinarietà di

tale fattore."

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.4. L'art.

37 LAINF distingue, nei tre paragrafi di cui si compone, diverse ipotesi di

riduzione, rispettivamente di diniego, delle prestazioni in contanti.

In

particolare, nel cpv. 1, il legislatore ha ancorato il principio secondo cui

l'assicurato che ha provocato intenzionalmente il danno alla salute o la

morte non ha diritto alle prestazioni assicurative, ad eccezione delle spese

funerarie.

L'art.

48 OAINF precisa, nondimeno, che "anche se è provato che l'assicurato

intendeva suicidarsi o automutilarsi, l'art. 37 capoverso 1 della legge non è

applicabile se l'assicurato, al momento dell'azione e senza propria colpa, era

completamente incapace di agire ragionevolmente, o se il suicidio, il tentativo

di suicidio o l'automutilazione vanno indubbiamente ascritti ad un infortunio

assicurato.".

La giurisprudenza ha ammesso la legalità di questo disposto (cfr. DTF

129 V 95; RAMI 2003 p. 197 seg.; J.M. Frésard/M. Moser/Szeless, Refus,

réduction et suspension des prestations de l'assurance-accidents: états des lieux

et nouvautés, in : HAVE/REAS 2/2005, p. 127 s.).

Essa

ha inoltre precisato che il suicidio come tale costituisce un infortunio

assicurato soltanto se è stato commesso in uno stato di totale incapacità

di discernimento ai sensi dell'art. 16 CCS. Di conseguenza, affinché la

responsabilità dell'assicuratore contro gli infortuni sia impegnata, è

necessario che, al momento dell'atto e tenuto conto di tutte le circostanze

oggettive e soggettive, in relazione anche all'atto in questione, l'interessato

fosse totalmente privato della facoltà di agire ragionevolmente, a causa,

segnatamente, di infermità o debolezza mentale (cfr. DTF 129 V 95,

in particolare 99; RAMI 1996 U 267, p. 310 consid. 2b, 1989 U

84, p. 449 consid. 2b; DTF 113 V 61 = RAMI 1987 U 22, p. 352; G. Scartazzini,

Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 86).

L’esistenza

di una malattia psichica o di un grave disturbo della coscienza deve essere

stabilita conformemente al principio del grado della verosimiglianza

preponderante (DTF 129 V 177 consid. 3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286

consid. 1b). Deve trattarsi di sintomi psicopatologici quali la follia, le

allucinazioni, il raptus, ecc. Il motivo che ha indotto al suicidio o al

tentativo di suicidio deve trovarsi in relazione con i sintomi psicopatologici.

L’atto deve apparire “insensato”. Un semplice gesto sproporzionato, nel corso

del quale il suicida valuta unilateralmente e con precipitazione la sua

situazione in un momento di depressione e di sconforto, non è sufficiente (cfr.

STFA U 25/05 del 21 febbraio 2006 consid. 2.2).

Per

stabilire l’assenza della capacità di discernimento, non è sufficiente

considerare l’atto del suicida e, pertanto, esaminare se tale atto era

irragionevole, inconcepibile oppure insensato.

Occorre

piuttosto esaminare, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, in

particolare del comportamento e delle condizioni esistenziali dell’assicurato

prima del suicidio, se egli era ragionevolmente in grado di evitare di mettere

fine o di tentare di mettere fine ai propri giorni. Il fatto che il suicidio si

spieghi unicamente con uno stato psicopatologico escludente la libera

formazione della volontà, costituisce soltanto un indizio di un’incapacità di

discernimento (cfr. STF 8C_936/2010 del 14 giugno 2011 consid. 3.1 e RAMI 1996

U 267 p. 309 consid. 2b e riferimenti ivi citati).

2.5. Quando

vi è un dubbio circa la questione di sapere se la morte è dovuta a un

infortunio oppure a un suicidio, ci si deve fondare sulla forza dell’istinto di

conservazione dell’essere umano e porre la presunzione naturale del carattere

involontario della morte, ciò che comporta il riconoscimento della tesi

dell’infortunio. Il fatto che l’assicurato si è volontariamente tolto la vita

sarà considerato provato soltanto se esistono dei seri indizi che escludono

ogni altra spiegazione conforme alle circostanze. In tali casi, occorre

esaminare se le circostanze sono sufficientemente convincenti per rovesciare la

presunzione del carattere involontario della morte. Qualora gli indizi a favore

di un suicidio non fossero sufficientemente convincenti per rovesciare

oggettivamente la presunzione, l’assicuratore contro gli infortuni deve

sopportarne le conseguenze (STF 8C_550/2010 del 6 settembre 2010 consid. 2.3;

RAMI 1996 U 247 p. 172 consid. 2b).

2.6. Nella

concreta evenienza, dagli atti emergono sufficienti elementi per ritenere che,

quel __________ 2021, †__________ si è suicidato.

Dal

rapporto di polizia del 10 febbraio 2022, infatti, risulta che si sia trattato

di un suicidio per precipitazione, senza il coinvolgimento di terze persone (cfr.

doc. 20).

Inoltre,

nessun elemento agli atti lascia presupporre il sopraggiungere di una tragica

fatalità (come ad esempio un malore improvviso che avrebbe fatto precipitare

inavvertitamente l’assicurato dal ___________), ciò che, del resto, neppure il

legale delle insorgenti ha mai sostenuto (le contestazioni vertendo tutte sulla

totale assenza di discernimento nel momento in cui ha compiuto il gesto

estremo, cfr. consid. 1.3.).

Infine

e soprattutto, l’assicurato stesso ha lasciato un biglietto di addio ai

familiari (cfr. doc. 20 pag. 25) e ha preannunciato all’operatrice di Ticino

Soccorso, contattata telefonicamente quella stessa mattina, ciò che stava per

compiere, comunicando chiaramente e a due riprese di stare per suicidarsi (cfr.

doc. VII/C).

In

queste condizioni, è dunque da ritenere accertato, con un sufficiente grado di

verosimiglianza, che il decesso dell'assicurato è conseguente ad un suicidio,

ragione per la quale determinante ai fini di stabilire l’eventuale diritto a

prestazioni, è la questione di sapere se egli, al momento dell'atto, fosse o

meno totalmente incapace di discernimento.

2.7. Ora,

assodato ciò, preliminarmente il TCA rileva che,

contrariamente a quanto sostenuto dal legale delle insorgenti, nel caso di

specie non incombeva all’assicuratore infortuni rovesciare la

presunzione del carattere involontario della morte fondata sulla forza

dell’istinto di conservazione dell’essere umano,

dimostrando la volontarietà dell’atto compiuto dall’assicurato. Una tale

presunzione, infatti, si applica solo allorquando vi sia un ragionevole dubbio

circa la questione di sapere se la morte è dovuta a un infortunio oppure ad un

suicidio.

Nella

presente fattispecie, come visto (cfr. consid. 2.6.), un tale dubbio non si

pone, essendo acclarato che in data __________ 2021 l’assicurato si è

suicidato.

In

tali condizioni, è quindi a ragione che l’assicuratore LAINF ha valutato il

diritto alle prestazioni, esaminando se al momento in cui si è tolto la vita

l’assicurato fosse totalmente privo della capacità di agire ragionevolmente

(come preteso dalle insorgenti), circostanza negata dall’amministrazione sulla

base della valutazione del 28 giugno 2022 della dr.ssa __________.

2.8. Con la

decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore resistente ha

ritenuto inapplicabile l'art. 48 OAINF, non potendo ammettere che, al momento

dell’atto, l’assicurato fosse completamente privo della capacità di

discernimento, e ciò facendo capo alla valutazione della propria psichiatra di

fiducia, dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

Con il

suo referto del 28 giugno 2022, la dr.ssa __________ ha osservato che l’assicurato,

sebbene presentasse una sofferenza psichica di base (inquadrabile secondo

verosimiglianza preponderante in un disturbo dell’adattamento cronicizzato), al

momento dell’atto non era però da considerare, con verosimiglianza

preponderante, totalmente privo della capacità di agire ragionevolmente. Al

riguardo ella si è così espressa:

"

(…)

Risposta alle domande:

1. Siamo in

presenza di una malattia mentale?

L’assicurato,

seppur secondo la moglie presentasse un importante disagio psichico dovuto alle

conseguenze dell’infortunio del 2016, non è mai stato in cura presso uno

psichiatra o uno psicoterapeuta e quindi “ufficialmente” non è mai stata posta

una diagnosi psichiatrica. Nonostante ciò, è innegabile, anche sulla base di

quanto scritto dall’assicurato nel biglietto lasciato ai familiari, la presenza

di una sofferenza psichica di base. Il fatto che l’assicurato lavorasse all’80%

(percepiva dal 2020 una rendita CO 1 del 20%) e che secondo la moglie la

permanenza in __________ si fosse svolta “molto bene” e serenamente esclude la

presenza di un episodio maggiore acuto di malattia psichiatrica.

Concludendo, con

verosimiglianza preponderante, l’assicurato presentava un disturbo psichico

inquadrabile con una diagnosi di Disturbo dell’adattamento cronicizzato.

Considerandi

2.

Inclinazioni

al suicidio?

Dagli atti non si

evince che l’assicurato abbia mai esternato idee di suicidio. La moglie

all’occasione dell’interrogatorio in polizia ha aggiunto che non riesce a

capacitarsi di questa cosa e che nulla faceva presagire un atto del genere.

3.

Osservazioni?

L’assicurato a

causa delle sequele dell’infortunio del 2016 presentava con verosimiglianza

preponderante un equilibrio psichico fragilizzato ed un disagio psichico di

base. La moglie, infatti, all’occasione dell’interrogatorio in polizia ha

riferito che nei giorni precedenti all’atto aveva capito che era “più agitato

ed angosciato del solito”. Anche il biglietto lasciato dall’assicurato

“l’incidente mi ha distrutto. Da quando è capitato non sono più normale, non

riesco a dormire, sono un codardo ma vi ho amato” evidenzia un disagio psichico.

Difficile dire cosa

abbia causato il suicidio dell’assicurato, ma si può presupporre che sulla base

di questa fragilità l’infortunio della zia, che per lui è stata come una madre

– seppur di per sé senza conseguenze – ha confrontato l’assicurato con il

pericolo di perderla. La moglie ha infatti riferito che il marito era

“totalmente ossessionato” da questo infortunio “tanto da non farlo dormire la

notte”.

Con verosimiglianza

preponderante questo l’ha precipitato in una profonda crisi che ha portato

infine all’atto del __________.2021.

L’assicurato è

uscito presto di casa con i due cani e si è recato al ____________. Ha chiamato

il 144 ed annunciato cosa stava per fare ed ha lasciato un biglietto di addio

ai familiari.

Questo denota

una pianificazione dell’atto suicida e che l’assicurato era perfettamente

consapevole di ciò che stava facendo. Dagli esami tossicologici è inoltre

emerso che, al momento del decesso, le sue capacità psicofisiche non erano

alterate dall’assunzione di sostanze esogene.

Concludendo si

può affermare che con verosimiglianza preponderante la capacità di

discernimento dell’assicurato al momento dell’atto estremo non fosse diminuita.”

(doc. 24 – il corsivo è della redattrice)

Da

parte sua, il patrocinatore delle insorgenti ha contestato la valutazione

espressa dalla psichiatra di fiducia dell’amministrazione, sostanzialmente per

il motivo che la stessa ha valutato la capacità di discernimento

dell’assicurato al momento dell’atto senza neppure ascoltare la registrazione

della telefonata al 144 che egli ha effettuato la mattina stessa della tragedia

(cfr. doc. I).

2.9

In corso

di causa, il TCA ha ritenuto opportuno sottoporre alla dr.ssa ___________ la

registrazione della telefonata intercorsa tra l’assicurato e l’operatrice di

Ticino Soccorso – prodotta dal legale delle insorgenti in data 18 novembre 2022

(cfr. doc. VII/C) – chiedendo alla specialista di precisare se dall’ascolto

della stessa emergano nuovi elementi di valutazione, tali da modificare in

qualche modo le conclusioni contenute nel suo rapporto del giugno 2022 (cfr.

doc. XIII).

Con

rapporto medico del 21 marzo 2023 la dr.ssa __________ si è così espressa:

"

(…) Avevo redatto il rapporto del 28.06.2022 in qualità di psichiatra

consulente della CO 1.

Mi era stato chiesto di valutare se al

momento del suicidio il signor __________ presentasse una patologia

psichiatrica, se sussistesse una tendenza al suicidio e se al momento dell’atto

le sue capacità di discernimento fossero del tutto annullate.

Sulla base degli atti a disposizione ho

valutato che il signor __________ al momento del fatto presentava una patologia

psichiatrica, che sussisteva una suicidalità e che la sua capacità di

discernimento non fosse compromessa.

Nell’audio ricevuto si sente

l’assicurato parlare con l’operatrice di Ticino Soccorso. Annuncia il suo

intento di suicidarsi e chiede di “andare a prendere” sua figlia e sua zia a

casa dando l’indirizzo.

All’affermazione dell’operatrice che

questo non è compito dell’ambulanza, ma della polizia e alla sua richiesta di

dire dove si trovasse egli non reagisce, ma ripete di andare a prendere la

figlia e la zia. Dopodiché interrompe la comunicazione.

Il signor __________ ha premeditato

l’atto estremo (ha scritto un biglietto di addio coerente ai familiari) ed ha

agito in modo mirato (ha preso l’auto e si è recato al __________).

Sul posto ha chiamato Ticino Soccorso

manifestando l’intenzione di suicidarsi e chiedendo di mandare un’ambulanza al

suo domicilio per occuparsi della figlia e della zia.

Il fatto che non sia entrato

completamente in contatto con l’operatrice, ma abbia unicamente ripetuto quanto

aveva da dire rivela la presenza di una leggera restrizione dello stato di

coscienza in quel momento. Essa però non era tale da compromettere la sua

capacità di discernimento.

Concludendo: dall’ascolto della

registrazione della telefonata intercorsa tra il signor __________ e

l’operatrice di Ticino Soccorso il 28.03.22 (recte: __________ 2021, n.d.r.) non

emergono elementi atti ad invalidare la mia valutazione del 28.06.2022.” (Doc.

XIV)

2.10

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003

consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli

indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il

medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Nella

DTF 135 V 465, l’Alta Corte ha precisato che il giudice delle assicurazioni

sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si

trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista

dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002.

IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U

252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È

infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03

del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR

2000.

UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.11

Chiamata

a pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte ritiene di poter

validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione agli atti della

psichiatra di fiducia dell’assicuratore resistente - da considerare pienamente

probante - sulla base della quale risulta dimostrato, con il grado di

verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che l’assicurato non fosse

totalmente privo della capacità d’intendere e di volere al momento dell’atto

(cfr. doc. 24 e doc. XIV).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi dalle considerazioni espresse dalla specialista

in psichiatria consultata dall’amministrazione, la quale ha spiegato in modo chiaro

e convincente per quali motivi, secondo probabilità preponderante, l’assicurato

non fosse da considerare totalmente incapace di discernimento al momento dei

fatti.

A tale

esposizione il TCA può aderire, anche tenuto conto del fatto che la valutazione

psichiatrica della dr.ssa __________ non è stata rimessa in discussione

attraverso la presentazione da parte delle insorgenti di un parere

specialistico contrario.

Il

legale delle insorgenti, difatti, si è limitato a contestarne la validità, per

il fatto, ribadito a più riprese, che la specialista in psichiatria consultata

dall’amministrazione non avesse personalmente ascoltato la registrazione della

telefonata effettuata dall’assicurato al 144, dalla quale risulterebbe il suo

chiaro stato confusionale nei momenti precedenti il gesto estremo (doc. I, VII,

XI).

Ora,

tali obiezioni risultano ormai superate, dato che questo Tribunale, come riportato

dettagliatamente in precedenza (cfr. consid. 2.9.), ha provveduto, in corso di

causa, a sottoporre alla dr.ssa __________ la registrazione della telefonata in

questione, proprio al fine di stabilire se l’ascolto della stessa fosse atto a

modificare le conclusioni contenute nel suo rapporto del giugno 2022, oppure no.

Quest’ultima, quindi, dopo avere

personalmente ascoltato le ultime parole dell’assicurato, con rapporto medico

del 21 marzo 2023, ha espressamente rilevato che dall’ascolto della

registrazione in questione emerge che, in quel momento, l’assicurato

presentasse una “leggera restrizione dello stato di coscienza”, non tale

tuttavia da compromettere la sua capacità di discernimento. Ella ha, dunque,

concluso che dall’ascolto della registrazione della telefonata intercorsa tra

il signor __________ e l’operatrice di Ticino Soccorso il _________ 2021 “non

emergono elementi atti ad invalidare la mia valutazione del 28.06.2022” (cfr.

doc. XIV, corsivo della redattrice).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi

da queste chiare considerazioni espresse dalla specialista in psichiatria.

Al di

là di qualsiasi considerazione a proposito del tono della voce dell’assicurato –

lucido, chiaro e tranquillo secondo l’operatrice del 144 e l’amministrazione

(doc. IX); in chiaro stato confusionale secondo il parere del legale delle

insorgenti (doc. VII e XI) – con il rapporto medico del 21 marzo 2023 la

specialista in psichiatria ha valutato che sebbene al momento della telefonata

l’assicurato presentasse una “leggera restrizione dello stato di coscienza” - desumibile

dal fatto che egli “non sia entrato completamente in contatto con l’operatrice,

ma abbia unicamente ripetuto quanto aveva da dire” - la stessa non fosse

tale da compromettere la sua capacità di discernimento (cfr. doc. XIV,

corsivo della redattrice).

Questo

Tribunale non può che far proprie queste considerazioni, ben motivate, espresse

da una specialista competente in materia.

Il

parere contrario addotto dal legale delle insorgenti, che psichiatra non è – secondo

il quale la valutazione della dr.ssa __________ sarebbe errata, per il fatto

che tutta una serie di elementi dimostrerebbero, invece, l’assenza di

premeditazione del gesto estremo – non appare decisivo.

Dall’esame

di tutta la documentazione agli atti non emerge, secondo verosimiglianza

preponderante, la presenza di sintomi psicopatologici gravi quali deliri,

allucinazioni, raptus, perdita di contatto con la realtà, ecc., idonei, ai

sensi della giurisprudenza federale, a sopprimere totalmente la capacità di

discernimento al momento dell’atto.

Come

correttamente messo in evidenza dalla dr.ssa __________, l’assicurato, pur non

essendo mai stato in cura presso uno psichiatra o uno psicoterapeuta,

innegabilmente presentava una sofferenza psichica di base, inquadrabile, con

verosimiglianza preponderante, con la diagnosi di Disturbo dell’adattamento

cronicizzato. Ciononostante, il fatto che l’assicurato lavorasse all’80%

(percepiva dal 2020 una rendita CO 1 del 20%) e che secondo la moglie la

permanenza in __________ si fosse svolta “molto bene” e serenamente esclude,

secondo la dr.ssa __________, la presenza di un episodio maggiore acuto di

malattia psichiatrica.

La

chiara volontà, ripetuta due volte all’operatrice del 144, di stare per

suicidarsi e il fatto che, quale ultimo pensiero, egli si sia preoccupato di

richiedere un aiuto per i propri cari, affinché potessero usufruire di un

supporto medico una volta venuti a conoscenza del suo suicidio, rappresentano degli

elementi atti ad escludere una totale compromissione della sua capacità di

discernimento, così come valutato dalla dr.ssa __________ (la quale ha infatti

rilevato la presenza di una leggera restrizione dello stato di coscienza).

Al

riguardo, in una STF 8C_359/2021 del 7 luglio 2021, l’Alta Corte ha escluso,

sulla base delle valutazioni mediche psichiatriche, la totale assenza della

capacità di discernimento di un assicurato, suicida per impiccagione, il quale

non aveva mostrato segni di esperienze psicotiche e che, anche alla luce della

descrizione fornita dalla convivente, non aveva perso completamente o

parzialmente il contatto con la realtà a causa della malattia, come dimostrato

anche dalle attività svolte il giorno prima dell’evento (cambiare le gomme,

aver cucinato e mangiato con il figlio). Inoltre, vista anche la pianificazione

necessaria al tipo di gesto estremo, risultava più probabile l’esistenza di un

atto ancora in una certa misura ragionevole, seppur sproporzionato.

In

un’altra STF 8C_195/2015 del 10 febbraio 2016, nella quale un assicurato si era

tolto la vita tramite un colpo di arma da fuoco (proprio fucile), l’Alta Corte,

riprendendo peraltro il ragionamento seguito anche dai primi giudici, ha

rilevato che le modalità del suicidio (in località appartata, lontana da casa, così

da risparmiare ai propri cari il dolore e la pena della scoperta del suo corpo

inanimato) deponevano contro l’assenza totale della capacità di discernimento

al momento dell’atto.

Nel

caso concreto, poi, il fatto che l’assicurato fosse ossessionato e angosciato

da quanto accaduto alla zia, tanto da non riuscire a dormire, non basta per

dimostrare, come preteso dal legale delle insorgenti, il carattere gravemente

patologico della sofferenza psichica dello stesso, tanto da privarlo totalmente

della capacità di discernimento.

Al di

là delle obiezioni dell’avv. RA 1 sulla circostanza che nessuno, ad oggi, sia

stato in grado di stabilire quale fosse lo stato d’animo dell’assicurato al

momento dell’atto (cfr. doc. XI), resta il fatto che, indipendentemente

dall’indubbia difficoltà di porre una diagnosi psichiatrica post-mortem, la

dr.ssa __________ ha riconosciuto il disagio psichico di base presentato

dall’assicurato (cfr. doc. 24), rilevando tuttavia come lo stesso non fosse (né

fosse mai stato, come pure confermato dal medico curante dr. __________, cfr.

doc. 9) in cura psichiatrica e non prendesse medicamenti di alcun genere, come

peraltro evidenziato anche dalla moglie, e nulla lasciasse presagire il tragico

epilogo.

Ora, secondo

costante giurisprudenza, una mera sproporzionalità dell’atto, in cui il suicida

valuta unilateralmente e prematuramente la propria situazione in uno stato

d’animo depresso-disperato, non è sufficiente per presumerne la totale incapacità

di discernimento (cfr. STF 8C_359/2021 del 7 luglio 2021; 8C_916/2011 dell’8

gennaio 2013; 8C_936/2010 del 14 giugno 2011).

Inoltre,

il fatto che assicurato non avesse una tendenza suicidaria e che abbia

dimostrato un atteggiamento inatteso (guidando un’auto priva di targhe e

portando con sé i propri adorati cagnolini) non basta per concludere, secondo

verosimiglianza preponderante, che lo stesso fosse in preda ad un raptus che lo

abbia spinto al suicidio.

In una

STF 8C_783/2018 del 4 aprile 2019 la nostra Massima Istanza ha già chiarito che

il fatto che l’assicurato non avesse alcuna tendenza suicidaria attestata e

abbia presentato un comportamento inatteso non costituiscono elementi

sufficienti per concludere che lo stesso sia stato oggetto di un raptus che lo

abbia portato al suicidio, posto come lo stato depressivo, di per sé,

rappresenta già un fattore di rischio di passaggio all’atto.

L’Alta

Corte ha, del resto, più volte evidenziato come non sia raro che un suicidio

appaia agli occhi dei familiari come un evento totalmente imprevedibile ed

inspiegabile (cfr. STF 8C_783/2018 del 4 aprile 2019; 8C_453/2016 del 1a maggio

2016; 8C_773/2016 del 20 marzo 2017).

Ancora,

il fatto che l’assicurato avesse un appuntamento con la figlia il giorno stesso

del tragico evento, da lui non annullato, così come i vari progetti che egli

aveva in corso, elencati dal legale delle insorgenti, non avvalorano, secondo

questa Corte, l’ipotesi di un raptus improvviso in totale assenza della

capacità di discernimento – evenienza quest’ultima del resto esclusa, come

visto, dalla dr.ssa __________, la quale ha riconosciuto essere presente una leggera

restrizione dello stato di coscienza (cfr. consid. 2.9., corsivo della

redattrice) - analogamente a quanto deciso dal Tribunale federale in casi

analoghi.

Ad

esempio, in una STF 8C_195/2015 del 10 febbraio 2016, l’Alta Corte ha

confermato il giudizio con il quale i primi giudici avevano reputato che,

indipendentemente dalla difficoltà di formulare una diagnosi psichiatrica

post-mortem, il fatto che l’assicurato non avesse annullato gli appuntamenti

fissati per i giorni successivi al suo suicidio, così come pure la circostanza

che egli avesse già pianificato le vacanze, comprato i biglietti aerei e avesse

pure già noleggiato un’automobile, fossero il riflesso del carattere fluttuante

dell’assicurato nel periodo precedente il gesto estremo e non, invece, la prova

di un’incoerenza atta a dimostrarne la totale assenza di discernimento al

momento dell’atto.

Tutto

ben considerato, il TCA reputa pertanto che il biglietto di addio ritrovato

nell’automobile e la telefonata al 144 non comprovino il sopraggiungere di un

raptus improvviso, contrariamente a quanto preteso dal legale delle insorgenti.

Infine,

va pure sottolineato che le indagini tossicologiche effettuate post-mortem

(cfr. doc. 22) hanno escluso la presenza di sostanze esogene in grado di alterare

la coscienza dell’assicurato al punto da influenzarne la capacità di

discernimento (cfr., sul tema, la STF 8C_936/2010 del 14 giugno 2011).

In

esito a tutto quanto precede, applicando il criterio della probabilità

preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel

settore delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), il TCA ritiene

che il ___________ 2021, al momento in cui si è tolto la vita, †__________ non

si trovava in uno stato di totale incapacità di discernimento, di modo che i

presupposti di cui all’art. 48 OAINF non sono adempiuti.

Di conseguenza, stante quanto sopra

esposto, è a ragione che l’assicuratore infortuni resistente ha negato il

proprio obbligo a prestazioni.

2.12

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino

al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida,

di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le

spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18

(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du

TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti