35.2022.77
Corretta la decisione con la quale l'Istituto assicuratore ha negato il diritto alle prestazioni per superstiti a seguito del decesso del defunto assicurato
17 aprile 2023Italiano36 min
merito alla mancanza di forza probante della valutazione della dr.ssa __________,
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2022.77
cr
Lugano
17 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia
Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6
ottobre 2022 di
1. RI 1
2. RI 2
tutti
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
6 settembre 2022 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione
contro gli infortuni
ritenuto in
fatto
1.1. In data __________
2021 †__________, nato nel 1965, a quel momento attivo quale disegnatore genio
civile all’80% presso la __________ - e, perciò, assicurato d’obbligo contro
gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1 - si è tolto la vita.
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso, con decisione formale del 30 giugno 2022 l’CO 1 ha
rifiutato di versare le prestazioni assicurative – eccezion fatta per un
contributo per le spese funerarie – ritenendo che il decesso non costituisse la
conseguenza di un infortunio e, inoltre, che al momento del suicidio
l’assicurato non fosse completamente incapace di discernimento (doc. 25).
A
seguito dell’opposizione interposta dalla vedova e dalla figlia del defunto assicurato,
patrocinate dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 27), in data 6 settembre 2022, l’CO 1 ha
confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A2).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 6 ottobre 2022, RI 1 e RI 2, sempre patrocinate
dall’avv. RA 1, hanno chiesto che la decisione su opposizione impugnata venga
annullata e che l’assicuratore LAINF sia tenuto a versare loro le prestazioni
LAINF per superstiti.
Innanzitutto
il patrocinatore delle insorgenti ha criticato l’agire dell’amministrazione, la
quale avrebbe, a suo parere, condotto un’istruttoria superficiale e oltremodo
lacunosa, ciò che rende la decisione su opposizione del 6 settembre 2022 nulla in
quanto non rispettosa dei disposti di cui all’art. 43 LPGA.
Il rappresentante
ha, poi, rilevato che nonostante gli infortuni e l’ictus subiti negli anni dal
defunto assicurato, che ne hanno fortemente influenzato la vita, lo stesso non
aveva mai lasciato trasparire un quadro psichiatrico preoccupante, né era in
cura psichiatrica.
Anzi,
al contrario, egli aveva comunque mantenuto uno spirito combattivo e stava
vivendo un periodo sereno, ricco di bei momenti e caratterizzato da molti progetti
in corso (__________).
Sulla
base di tali circostanze, l’avv. RA 1 ha, quindi, evidenziato come “nulla
lasciava presagire il gesto estremo che il signor †__________ avrebbe compiuto
poche settimane dopo, tantomeno ch’egli lo stesse pianificando”.
Rifacendosi
a quanto dichiarato dalla moglie del defunto assicurato, il legale ha ritenuto
che al momento dell’atto il signor †__________ stesse vivendo un vero e proprio
episodio psicotico, e in quelle condizioni abbia agito in preda ad un raptus
che ne ha annullato la capacità di agire ragionevolmente.
La
moglie del defunto ha rilevato che, nei giorni precedenti il tragico epilogo, il
marito era dovuto rientrare prima del tempo in Ticino a causa di un infortunio
occorso a sua zia (alla quale egli era molto legato, avendolo cresciuto come
una madre e che viveva insieme a loro), la quale necessitava di essere accudita
a domicilio. A detta della moglie, l’assicurato era ossessionato da quanto
accaduto, non riusciva a dormire, era angosciato: questi elementi dimostrerebbero,
secondo il patrocinatore, l’importante sofferenza psichica dello stesso, riconosciuta
peraltro pure dalla dr.ssa __________, da ritenere patologica. Altro elemento
di stress era costituito dall’incontro che l’assicurato aveva effettuato il
giorno prima della morte con un infermiere, che avrebbe dovuto prendersi cura
della zia e con il quale egli, a dire della moglie, aveva un rapporto difficile
perché quest’ultimo si lamentava della presenza in casa dei cani dell’assicurato.
A
mente del rappresentante, la decisione presa dall’amministrazione non può
essere condivisa, visto che tutta una serie di elementi fattuali indicano che
il giorno della tragedia, contrariamente a quanto concluso dall’assicuratore
LAINF, l’assicurato fosse totalmente privo della capacità di discernimento.
Egli,
infatti, la mattina stessa del gesto estremo si è recato, con un’auto priva di
targhe e quindi con il rischio di venire fermato dalla polizia, in un luogo per
lui abituale, dove possedeva dei terreni ed era solito recarsi; inoltre, ha
portato con sé i suoi adorati cani, che mai avrebbe lasciato incustoditi
mettendoli potenzialmente in pericolo. Queste circostanze dimostrano, secondo
il legale, l’assenza di pianificazione dell’atto da parte dell’assicurato.
Tale
conclusione non è smentita, secondo il patrocinatore delle insorgenti, dal
breve scritto di addio rinvenuto nell’auto, il quale, non datato, dimostra unicamente
lo stato di profonda disperazione riconducibile alle conseguenze
dell’infortunio che lo aveva “distrutto”.
Ancora
e soprattutto, l’avv. RA 1 ha contestato il valore probatorio della valutazione
psichiatrica fornita, su richiesta dell’assicuratore infortuni, dalla dr.ssa __________,
la quale ha valutato la capacità di discernimento dell’assicurato al momento
dell’atto senza neppure ascoltare la registrazione della telefonata al 144 che
egli ha effettuato la mattina stessa della tragedia.
L’avv.
RA 1 ha evidenziato che “quando vi è un ragionevole dubbio circa la questione
di sapere se la morte è dovuta a un infortunio oppure a un suicidio, ci si deve
fondare sulla forza dell’istinto di conservazione dell’essere umano e porre la
presunzione naturale del carattere involontario della morte, ciò che comporta
il riconoscimento della tesi dell’infortunio. Il fatto che l’assicurato si è
volontariamente tolto la vita sarà considerato provato soltanto se esistono dei
seri indizi – qui non dati – che escludono ogni altra spiegazione conforme
delle circostanze. In tali casi occorre esaminare se le circostanze sono
sufficientemente convincenti per rovesciare la presunzione del carattere
involontario della morte. Qualora – come in specie – gli indizi a favore di un
suicidio non fossero sufficientemente convincenti per rovesciare oggettivamente
la presunzione, l’assicuratore contro gli infortuni deve sopportarne le
conseguenze”.
Il
legale ha ritenuto che nel caso di specie l’assicuratore non abbia dimostrato “che
si sia trattato di un atto volontario e dunque non sia riuscito a rovesciare la
presunzione del carattere involontario della morte”. Al contrario, i numerosi
progetti di vita in corso; l’appuntamento fissato con la figlia e il di lei
compagno per il giorno stesso della tragedia; il fatto di avere con sé i propri
amati cagnolini; l’essere molto credente, così come pure il fatto che non
avrebbe mai volontariamente lasciato l’amata zia, portano, a mente del legale, sono
tutti elementi che permettono “con un altissimo grado di verosimiglianza di ritenere
che, al momento dell’evento il signor †__________ presentasse uno stato psicologico
patologico e non fosse in grado di agire ragionevolmente”, motivo per il quale “l’assicuratore
contro gli infortuni deve dunque sopportarne le conseguenze”.
Alla
luce di tutti gli elementi, il legale ha ritenuto che occorra concludere che
“in un periodo di elevata stanchezza fisica e mentale, imputabile ai trascorsi
drammatici e da anni di sofferenza, in una situazione di sofferenza psichica
divenuta patologica, quella mattina il signor †__________, dopo aver fatto
progetti a medio-lungo termine, dopo aver preso impegni con la figlia per la
mattina stessa, dopo aver preso a carico la cura della zia, dopo aver portato
come di consueto i cani a passeggio la mattina presto, sia letteralmente ed
improvvisamente stato colto da un grave e acuto malessere psichico e che in
questo stato di blackout psicofisico abbia compiuto il gesto estremo. La
presenza di una patologia psichiatrica manifestatasi in quel momento non può
essere negata e CO 1 non è stata in misura di sostenere il contrario con il
sufficiente grado di verosimiglianza che si impone”.
Il
legale ha quindi concluso che “contrariamente a quanto asserito da CO 1 si può
dunque ritenere con la necessaria certezza (quantomeno con altissima
verosimiglianza) che il signor †__________ al momento del gesto in parola non
fosse capace di discernimento, bensì si trovasse in preda a un raptus che lo ha
reso totalmente incapace di agire ragionevolmente” (doc. I).
1.4. L’CO 1,
in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare,
l’amministrazione ha escluso che, al momento dell’atto, l’assicurato fosse
totalmente privo della capacità di discernimento. Per ogni evenienza, inoltre,
l’assicuratore LAINF, anche se il tema non è stato sollevato, ha escluso che il
suicidio possa essere considerato una conseguenza dell’infortunio del 2016, la
causalità adeguata non potendo essere ammessa (doc. III).
Fatti
1.5. In data
18 novembre 2022 il legale delle insorgenti ha ribadito le proprie censure in
merito alla mancanza di forza probante della valutazione della dr.ssa __________,
la quale si è espressa unicamente sulla base del verbale di interrogatorio
dell’operatrice del 144, senza aver ascoltato direttamente le ultime parole
dell’assicurato. A comprova dell’assenza di discernimento dello stesso al
momento dell’atto, il patrocinatore delle insorgenti ha quindi trasmesso al TCA
la registrazione della telefonata in questione, dalla quale emerge l’evidente
stato confusionale nel quale egli si trovava, che avvalora la tesi di uno stato
psicotico. Ciò, in aggiunta ai numerosi progetti realizzati e pianificati,
dimostrano come lo stesso avesse tutt’altra volontà che togliersi la vita, ma
abbia agito in preda ad una patologia psichiatrica manifestatasi in quel
momento (doc. VII + B-C).
1.6. Con
osservazioni del 28 novembre 2022, l’Istituto assicuratore ha ribadito che la
registrazione della telefonata fatta dall’assicurato al 144 poco prima del
suicidio non permette di ammettere che egli fosse totalmente privo della
capacità di discernimento, essendosi espresso in modo chiaro e lucido (doc.
IX).
1.7. In data
5 dicembre 2022 il patrocinatore delle insorgenti ha nuovamente rilevato che
l’ascolto delle ultime parole dell’assicurato conferma l’evidente stato
confusionale in cui si trovava poco prima dell’evento, ciò che “permette di
concludere con sicurezza, o quantomeno con alta verosimiglianza, che quella
mattina l’assicurato, dopo aver fatto progetti a medio-lungo termine, aver
preso impegni con la figlia per la mattina stessa, aver preso a carico la cura
della zia, avere portato come di consueto i cani a passeggio, al momento
dell’evento stesse vivendo un vero e proprio episodio psicotico che lo ha reso
totalmente incapace di agire ragionevolmente” (doc. XI).
Tali
considerazioni del rappresentante delle insorgenti sono state trasmesse
all’assicuratore LAINF (doc. XII), per conoscenza.
1.8. In corso
di causa, il TCA ha sottoposto alla dr.ssa __________, per una sua motivata
presa di posizione, la registrazione della telefonata intercorsa tra
l’assicurato e l’operatrice di Ticino Soccorso (doc. XIII).
La dr.ssa __________ ha risposto con
rapporto medico del 21 marzo 2023 (doc. XIV), immediatamente sottoposto alle
parti per una presa di posizione (doc. XV).
1.9. In data
27 marzo 2023 l’CO 1 ha indicato di non avere nulla da aggiungere a quanto
osservato dalla dr.ssa __________, riconfermando integralmente le proprie
conclusioni (doc. XVI).
1.10. Con
scritto del 3 aprile 2023, il legale delle insorgenti ha rilevato che il fatto
che la dr.ssa __________ abbia ascoltato solo in corso di causa la
registrazione della telefonata fatta dall’assicurato a Ticino Soccorso non sana
la sua errata valutazione iniziale, fornita in maniera non corretta.
Il
legale ha poi contestato anche nel merito le considerazioni espresse dalla
dr.ssa __________, ritenuto come ella si sia basata su degli elementi che
secondo il suo parere dimostrerebbero una pianificazione, i quali sono già
stati ampiamente contestati in sede ricorsuale (biglietto non datato rinvenuto
in auto che non prova alcunché; essersi recato in un luogo per lui abituale
avendo dei terreni in comodato d’uso; avere con sé i suoi amati cagnolini che
mai avrebbe messo in pericolo).
Infine,
il patrocinatore delle insorgenti ha ribadito che quando vi è un ragionevole
dubbio circa la questione a sapere se la morte è dovuta ad un infortunio oppure
ad un suicidio, ci si deve fondare sulla forza dell’istinto di conservazione e
porre la presunzione naturale del carattere involontario della morte,
concludendo che “qualora – come in specie – gli indizi a favore di un suicidio
non fossero sufficientemente convincenti per rovesciare oggettivamente la
presunzione, l’assicuratore contro gli infortuni deve sopportarne le
conseguenze” (doc. XVIII).
considerato in
diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente,
richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso
in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del
27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8
giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a negare il
diritto alle prestazioni ai superstiti di †__________, e ciò a dipendenza del
suo decesso.
2.3. In primo
luogo, occorre determinare se l’evento in questione è stato un atto
involontario, oppure no.
Qualora
si sia trattato di suicidio, il TCA dovrà ancora stabilire se, al momento del
gesto, l’assicurato era o meno completamente privo della capacità di
discernimento.
Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
L'art.
4 LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e
involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che
comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.
La
precedente giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli
elementi caratteristici della stessa continua a essere valevole (SVR 2005 UV
Nr. 2).
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute
(fisica o psichica)
- un fattore causale
esterno
- la straordinarietà di
tale fattore."
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. L'art.
37 LAINF distingue, nei tre paragrafi di cui si compone, diverse ipotesi di
riduzione, rispettivamente di diniego, delle prestazioni in contanti.
In
particolare, nel cpv. 1, il legislatore ha ancorato il principio secondo cui
l'assicurato che ha provocato intenzionalmente il danno alla salute o la
morte non ha diritto alle prestazioni assicurative, ad eccezione delle spese
funerarie.
L'art.
48 OAINF precisa, nondimeno, che "anche se è provato che l'assicurato
intendeva suicidarsi o automutilarsi, l'art. 37 capoverso 1 della legge non è
applicabile se l'assicurato, al momento dell'azione e senza propria colpa, era
completamente incapace di agire ragionevolmente, o se il suicidio, il tentativo
di suicidio o l'automutilazione vanno indubbiamente ascritti ad un infortunio
assicurato.".
La giurisprudenza ha ammesso la legalità di questo disposto (cfr. DTF
129 V 95; RAMI 2003 p. 197 seg.; J.M. Frésard/M. Moser/Szeless, Refus,
réduction et suspension des prestations de l'assurance-accidents: états des lieux
et nouvautés, in : HAVE/REAS 2/2005, p. 127 s.).
Essa
ha inoltre precisato che il suicidio come tale costituisce un infortunio
assicurato soltanto se è stato commesso in uno stato di totale incapacità
di discernimento ai sensi dell'art. 16 CCS. Di conseguenza, affinché la
responsabilità dell'assicuratore contro gli infortuni sia impegnata, è
necessario che, al momento dell'atto e tenuto conto di tutte le circostanze
oggettive e soggettive, in relazione anche all'atto in questione, l'interessato
fosse totalmente privato della facoltà di agire ragionevolmente, a causa,
segnatamente, di infermità o debolezza mentale (cfr. DTF 129 V 95,
in particolare 99; RAMI 1996 U 267, p. 310 consid. 2b, 1989 U
84, p. 449 consid. 2b; DTF 113 V 61 = RAMI 1987 U 22, p. 352; G. Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 86).
L’esistenza
di una malattia psichica o di un grave disturbo della coscienza deve essere
stabilita conformemente al principio del grado della verosimiglianza
preponderante (DTF 129 V 177 consid. 3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286
consid. 1b). Deve trattarsi di sintomi psicopatologici quali la follia, le
allucinazioni, il raptus, ecc. Il motivo che ha indotto al suicidio o al
tentativo di suicidio deve trovarsi in relazione con i sintomi psicopatologici.
L’atto deve apparire “insensato”. Un semplice gesto sproporzionato, nel corso
del quale il suicida valuta unilateralmente e con precipitazione la sua
situazione in un momento di depressione e di sconforto, non è sufficiente (cfr.
STFA U 25/05 del 21 febbraio 2006 consid. 2.2).
Per
stabilire l’assenza della capacità di discernimento, non è sufficiente
considerare l’atto del suicida e, pertanto, esaminare se tale atto era
irragionevole, inconcepibile oppure insensato.
Occorre
piuttosto esaminare, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, in
particolare del comportamento e delle condizioni esistenziali dell’assicurato
prima del suicidio, se egli era ragionevolmente in grado di evitare di mettere
fine o di tentare di mettere fine ai propri giorni. Il fatto che il suicidio si
spieghi unicamente con uno stato psicopatologico escludente la libera
formazione della volontà, costituisce soltanto un indizio di un’incapacità di
discernimento (cfr. STF 8C_936/2010 del 14 giugno 2011 consid. 3.1 e RAMI 1996
U 267 p. 309 consid. 2b e riferimenti ivi citati).
2.5. Quando
vi è un dubbio circa la questione di sapere se la morte è dovuta a un
infortunio oppure a un suicidio, ci si deve fondare sulla forza dell’istinto di
conservazione dell’essere umano e porre la presunzione naturale del carattere
involontario della morte, ciò che comporta il riconoscimento della tesi
dell’infortunio. Il fatto che l’assicurato si è volontariamente tolto la vita
sarà considerato provato soltanto se esistono dei seri indizi che escludono
ogni altra spiegazione conforme alle circostanze. In tali casi, occorre
esaminare se le circostanze sono sufficientemente convincenti per rovesciare la
presunzione del carattere involontario della morte. Qualora gli indizi a favore
di un suicidio non fossero sufficientemente convincenti per rovesciare
oggettivamente la presunzione, l’assicuratore contro gli infortuni deve
sopportarne le conseguenze (STF 8C_550/2010 del 6 settembre 2010 consid. 2.3;
RAMI 1996 U 247 p. 172 consid. 2b).
2.6. Nella
concreta evenienza, dagli atti emergono sufficienti elementi per ritenere che,
quel __________ 2021, †__________ si è suicidato.
Dal
rapporto di polizia del 10 febbraio 2022, infatti, risulta che si sia trattato
di un suicidio per precipitazione, senza il coinvolgimento di terze persone (cfr.
doc. 20).
Inoltre,
nessun elemento agli atti lascia presupporre il sopraggiungere di una tragica
fatalità (come ad esempio un malore improvviso che avrebbe fatto precipitare
inavvertitamente l’assicurato dal ___________), ciò che, del resto, neppure il
legale delle insorgenti ha mai sostenuto (le contestazioni vertendo tutte sulla
totale assenza di discernimento nel momento in cui ha compiuto il gesto
estremo, cfr. consid. 1.3.).
Infine
e soprattutto, l’assicurato stesso ha lasciato un biglietto di addio ai
familiari (cfr. doc. 20 pag. 25) e ha preannunciato all’operatrice di Ticino
Soccorso, contattata telefonicamente quella stessa mattina, ciò che stava per
compiere, comunicando chiaramente e a due riprese di stare per suicidarsi (cfr.
doc. VII/C).
In
queste condizioni, è dunque da ritenere accertato, con un sufficiente grado di
verosimiglianza, che il decesso dell'assicurato è conseguente ad un suicidio,
ragione per la quale determinante ai fini di stabilire l’eventuale diritto a
prestazioni, è la questione di sapere se egli, al momento dell'atto, fosse o
meno totalmente incapace di discernimento.
2.7. Ora,
assodato ciò, preliminarmente il TCA rileva che,
contrariamente a quanto sostenuto dal legale delle insorgenti, nel caso di
specie non incombeva all’assicuratore infortuni rovesciare la
presunzione del carattere involontario della morte fondata sulla forza
dell’istinto di conservazione dell’essere umano,
dimostrando la volontarietà dell’atto compiuto dall’assicurato. Una tale
presunzione, infatti, si applica solo allorquando vi sia un ragionevole dubbio
circa la questione di sapere se la morte è dovuta a un infortunio oppure ad un
suicidio.
Nella
presente fattispecie, come visto (cfr. consid. 2.6.), un tale dubbio non si
pone, essendo acclarato che in data __________ 2021 l’assicurato si è
suicidato.
In
tali condizioni, è quindi a ragione che l’assicuratore LAINF ha valutato il
diritto alle prestazioni, esaminando se al momento in cui si è tolto la vita
l’assicurato fosse totalmente privo della capacità di agire ragionevolmente
(come preteso dalle insorgenti), circostanza negata dall’amministrazione sulla
base della valutazione del 28 giugno 2022 della dr.ssa __________.
2.8. Con la
decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore resistente ha
ritenuto inapplicabile l'art. 48 OAINF, non potendo ammettere che, al momento
dell’atto, l’assicurato fosse completamente privo della capacità di
discernimento, e ciò facendo capo alla valutazione della propria psichiatra di
fiducia, dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
Con il
suo referto del 28 giugno 2022, la dr.ssa __________ ha osservato che l’assicurato,
sebbene presentasse una sofferenza psichica di base (inquadrabile secondo
verosimiglianza preponderante in un disturbo dell’adattamento cronicizzato), al
momento dell’atto non era però da considerare, con verosimiglianza
preponderante, totalmente privo della capacità di agire ragionevolmente. Al
riguardo ella si è così espressa:
"
(…)
Risposta alle domande:
1. Siamo in
presenza di una malattia mentale?
L’assicurato,
seppur secondo la moglie presentasse un importante disagio psichico dovuto alle
conseguenze dell’infortunio del 2016, non è mai stato in cura presso uno
psichiatra o uno psicoterapeuta e quindi “ufficialmente” non è mai stata posta
una diagnosi psichiatrica. Nonostante ciò, è innegabile, anche sulla base di
quanto scritto dall’assicurato nel biglietto lasciato ai familiari, la presenza
di una sofferenza psichica di base. Il fatto che l’assicurato lavorasse all’80%
(percepiva dal 2020 una rendita CO 1 del 20%) e che secondo la moglie la
permanenza in __________ si fosse svolta “molto bene” e serenamente esclude la
presenza di un episodio maggiore acuto di malattia psichiatrica.
Concludendo, con
verosimiglianza preponderante, l’assicurato presentava un disturbo psichico
inquadrabile con una diagnosi di Disturbo dell’adattamento cronicizzato.
Considerandi
2.
Inclinazioni
al suicidio?
Dagli atti non si
evince che l’assicurato abbia mai esternato idee di suicidio. La moglie
all’occasione dell’interrogatorio in polizia ha aggiunto che non riesce a
capacitarsi di questa cosa e che nulla faceva presagire un atto del genere.
3.
Osservazioni?
L’assicurato a
causa delle sequele dell’infortunio del 2016 presentava con verosimiglianza
preponderante un equilibrio psichico fragilizzato ed un disagio psichico di
base. La moglie, infatti, all’occasione dell’interrogatorio in polizia ha
riferito che nei giorni precedenti all’atto aveva capito che era “più agitato
ed angosciato del solito”. Anche il biglietto lasciato dall’assicurato
“l’incidente mi ha distrutto. Da quando è capitato non sono più normale, non
riesco a dormire, sono un codardo ma vi ho amato” evidenzia un disagio psichico.
Difficile dire cosa
abbia causato il suicidio dell’assicurato, ma si può presupporre che sulla base
di questa fragilità l’infortunio della zia, che per lui è stata come una madre
– seppur di per sé senza conseguenze – ha confrontato l’assicurato con il
pericolo di perderla. La moglie ha infatti riferito che il marito era
“totalmente ossessionato” da questo infortunio “tanto da non farlo dormire la
notte”.
Con verosimiglianza
preponderante questo l’ha precipitato in una profonda crisi che ha portato
infine all’atto del __________.2021.
L’assicurato è
uscito presto di casa con i due cani e si è recato al ____________. Ha chiamato
il 144 ed annunciato cosa stava per fare ed ha lasciato un biglietto di addio
ai familiari.
Questo denota
una pianificazione dell’atto suicida e che l’assicurato era perfettamente
consapevole di ciò che stava facendo. Dagli esami tossicologici è inoltre
emerso che, al momento del decesso, le sue capacità psicofisiche non erano
alterate dall’assunzione di sostanze esogene.
Concludendo si
può affermare che con verosimiglianza preponderante la capacità di
discernimento dell’assicurato al momento dell’atto estremo non fosse diminuita.”
(doc. 24 – il corsivo è della redattrice)
Da
parte sua, il patrocinatore delle insorgenti ha contestato la valutazione
espressa dalla psichiatra di fiducia dell’amministrazione, sostanzialmente per
il motivo che la stessa ha valutato la capacità di discernimento
dell’assicurato al momento dell’atto senza neppure ascoltare la registrazione
della telefonata al 144 che egli ha effettuato la mattina stessa della tragedia
(cfr. doc. I).
2.9
In corso
di causa, il TCA ha ritenuto opportuno sottoporre alla dr.ssa ___________ la
registrazione della telefonata intercorsa tra l’assicurato e l’operatrice di
Ticino Soccorso – prodotta dal legale delle insorgenti in data 18 novembre 2022
(cfr. doc. VII/C) – chiedendo alla specialista di precisare se dall’ascolto
della stessa emergano nuovi elementi di valutazione, tali da modificare in
qualche modo le conclusioni contenute nel suo rapporto del giugno 2022 (cfr.
doc. XIII).
Con
rapporto medico del 21 marzo 2023 la dr.ssa __________ si è così espressa:
"
(…) Avevo redatto il rapporto del 28.06.2022 in qualità di psichiatra
consulente della CO 1.
Mi era stato chiesto di valutare se al
momento del suicidio il signor __________ presentasse una patologia
psichiatrica, se sussistesse una tendenza al suicidio e se al momento dell’atto
le sue capacità di discernimento fossero del tutto annullate.
Sulla base degli atti a disposizione ho
valutato che il signor __________ al momento del fatto presentava una patologia
psichiatrica, che sussisteva una suicidalità e che la sua capacità di
discernimento non fosse compromessa.
Nell’audio ricevuto si sente
l’assicurato parlare con l’operatrice di Ticino Soccorso. Annuncia il suo
intento di suicidarsi e chiede di “andare a prendere” sua figlia e sua zia a
casa dando l’indirizzo.
All’affermazione dell’operatrice che
questo non è compito dell’ambulanza, ma della polizia e alla sua richiesta di
dire dove si trovasse egli non reagisce, ma ripete di andare a prendere la
figlia e la zia. Dopodiché interrompe la comunicazione.
Il signor __________ ha premeditato
l’atto estremo (ha scritto un biglietto di addio coerente ai familiari) ed ha
agito in modo mirato (ha preso l’auto e si è recato al __________).
Sul posto ha chiamato Ticino Soccorso
manifestando l’intenzione di suicidarsi e chiedendo di mandare un’ambulanza al
suo domicilio per occuparsi della figlia e della zia.
Il fatto che non sia entrato
completamente in contatto con l’operatrice, ma abbia unicamente ripetuto quanto
aveva da dire rivela la presenza di una leggera restrizione dello stato di
coscienza in quel momento. Essa però non era tale da compromettere la sua
capacità di discernimento.
Concludendo: dall’ascolto della
registrazione della telefonata intercorsa tra il signor __________ e
l’operatrice di Ticino Soccorso il 28.03.22 (recte: __________ 2021, n.d.r.) non
emergono elementi atti ad invalidare la mia valutazione del 28.06.2022.” (Doc.
XIV)
2.10
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003
consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,
di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli
indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il
medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Nella
DTF 135 V 465, l’Alta Corte ha precisato che il giudice delle assicurazioni
sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si
trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista
dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che
esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,
che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002.
IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U
252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È
infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il
giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si
evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03
del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR
2000.
UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.11
Chiamata
a pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte ritiene di poter
validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione agli atti della
psichiatra di fiducia dell’assicuratore resistente - da considerare pienamente
probante - sulla base della quale risulta dimostrato, con il grado di
verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che l’assicurato non fosse
totalmente privo della capacità d’intendere e di volere al momento dell’atto
(cfr. doc. 24 e doc. XIV).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi dalle considerazioni espresse dalla specialista
in psichiatria consultata dall’amministrazione, la quale ha spiegato in modo chiaro
e convincente per quali motivi, secondo probabilità preponderante, l’assicurato
non fosse da considerare totalmente incapace di discernimento al momento dei
fatti.
A tale
esposizione il TCA può aderire, anche tenuto conto del fatto che la valutazione
psichiatrica della dr.ssa __________ non è stata rimessa in discussione
attraverso la presentazione da parte delle insorgenti di un parere
specialistico contrario.
Il
legale delle insorgenti, difatti, si è limitato a contestarne la validità, per
il fatto, ribadito a più riprese, che la specialista in psichiatria consultata
dall’amministrazione non avesse personalmente ascoltato la registrazione della
telefonata effettuata dall’assicurato al 144, dalla quale risulterebbe il suo
chiaro stato confusionale nei momenti precedenti il gesto estremo (doc. I, VII,
XI).
Ora,
tali obiezioni risultano ormai superate, dato che questo Tribunale, come riportato
dettagliatamente in precedenza (cfr. consid. 2.9.), ha provveduto, in corso di
causa, a sottoporre alla dr.ssa __________ la registrazione della telefonata in
questione, proprio al fine di stabilire se l’ascolto della stessa fosse atto a
modificare le conclusioni contenute nel suo rapporto del giugno 2022, oppure no.
Quest’ultima, quindi, dopo avere
personalmente ascoltato le ultime parole dell’assicurato, con rapporto medico
del 21 marzo 2023, ha espressamente rilevato che dall’ascolto della
registrazione in questione emerge che, in quel momento, l’assicurato
presentasse una “leggera restrizione dello stato di coscienza”, non tale
tuttavia da compromettere la sua capacità di discernimento. Ella ha, dunque,
concluso che dall’ascolto della registrazione della telefonata intercorsa tra
il signor __________ e l’operatrice di Ticino Soccorso il _________ 2021 “non
emergono elementi atti ad invalidare la mia valutazione del 28.06.2022” (cfr.
doc. XIV, corsivo della redattrice).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi
da queste chiare considerazioni espresse dalla specialista in psichiatria.
Al di
là di qualsiasi considerazione a proposito del tono della voce dell’assicurato –
lucido, chiaro e tranquillo secondo l’operatrice del 144 e l’amministrazione
(doc. IX); in chiaro stato confusionale secondo il parere del legale delle
insorgenti (doc. VII e XI) – con il rapporto medico del 21 marzo 2023 la
specialista in psichiatria ha valutato che sebbene al momento della telefonata
l’assicurato presentasse una “leggera restrizione dello stato di coscienza” - desumibile
dal fatto che egli “non sia entrato completamente in contatto con l’operatrice,
ma abbia unicamente ripetuto quanto aveva da dire” - la stessa non fosse
tale da compromettere la sua capacità di discernimento (cfr. doc. XIV,
corsivo della redattrice).
Questo
Tribunale non può che far proprie queste considerazioni, ben motivate, espresse
da una specialista competente in materia.
Il
parere contrario addotto dal legale delle insorgenti, che psichiatra non è – secondo
il quale la valutazione della dr.ssa __________ sarebbe errata, per il fatto
che tutta una serie di elementi dimostrerebbero, invece, l’assenza di
premeditazione del gesto estremo – non appare decisivo.
Dall’esame
di tutta la documentazione agli atti non emerge, secondo verosimiglianza
preponderante, la presenza di sintomi psicopatologici gravi quali deliri,
allucinazioni, raptus, perdita di contatto con la realtà, ecc., idonei, ai
sensi della giurisprudenza federale, a sopprimere totalmente la capacità di
discernimento al momento dell’atto.
Come
correttamente messo in evidenza dalla dr.ssa __________, l’assicurato, pur non
essendo mai stato in cura presso uno psichiatra o uno psicoterapeuta,
innegabilmente presentava una sofferenza psichica di base, inquadrabile, con
verosimiglianza preponderante, con la diagnosi di Disturbo dell’adattamento
cronicizzato. Ciononostante, il fatto che l’assicurato lavorasse all’80%
(percepiva dal 2020 una rendita CO 1 del 20%) e che secondo la moglie la
permanenza in __________ si fosse svolta “molto bene” e serenamente esclude,
secondo la dr.ssa __________, la presenza di un episodio maggiore acuto di
malattia psichiatrica.
La
chiara volontà, ripetuta due volte all’operatrice del 144, di stare per
suicidarsi e il fatto che, quale ultimo pensiero, egli si sia preoccupato di
richiedere un aiuto per i propri cari, affinché potessero usufruire di un
supporto medico una volta venuti a conoscenza del suo suicidio, rappresentano degli
elementi atti ad escludere una totale compromissione della sua capacità di
discernimento, così come valutato dalla dr.ssa __________ (la quale ha infatti
rilevato la presenza di una leggera restrizione dello stato di coscienza).
Al
riguardo, in una STF 8C_359/2021 del 7 luglio 2021, l’Alta Corte ha escluso,
sulla base delle valutazioni mediche psichiatriche, la totale assenza della
capacità di discernimento di un assicurato, suicida per impiccagione, il quale
non aveva mostrato segni di esperienze psicotiche e che, anche alla luce della
descrizione fornita dalla convivente, non aveva perso completamente o
parzialmente il contatto con la realtà a causa della malattia, come dimostrato
anche dalle attività svolte il giorno prima dell’evento (cambiare le gomme,
aver cucinato e mangiato con il figlio). Inoltre, vista anche la pianificazione
necessaria al tipo di gesto estremo, risultava più probabile l’esistenza di un
atto ancora in una certa misura ragionevole, seppur sproporzionato.
In
un’altra STF 8C_195/2015 del 10 febbraio 2016, nella quale un assicurato si era
tolto la vita tramite un colpo di arma da fuoco (proprio fucile), l’Alta Corte,
riprendendo peraltro il ragionamento seguito anche dai primi giudici, ha
rilevato che le modalità del suicidio (in località appartata, lontana da casa, così
da risparmiare ai propri cari il dolore e la pena della scoperta del suo corpo
inanimato) deponevano contro l’assenza totale della capacità di discernimento
al momento dell’atto.
Nel
caso concreto, poi, il fatto che l’assicurato fosse ossessionato e angosciato
da quanto accaduto alla zia, tanto da non riuscire a dormire, non basta per
dimostrare, come preteso dal legale delle insorgenti, il carattere gravemente
patologico della sofferenza psichica dello stesso, tanto da privarlo totalmente
della capacità di discernimento.
Al di
là delle obiezioni dell’avv. RA 1 sulla circostanza che nessuno, ad oggi, sia
stato in grado di stabilire quale fosse lo stato d’animo dell’assicurato al
momento dell’atto (cfr. doc. XI), resta il fatto che, indipendentemente
dall’indubbia difficoltà di porre una diagnosi psichiatrica post-mortem, la
dr.ssa __________ ha riconosciuto il disagio psichico di base presentato
dall’assicurato (cfr. doc. 24), rilevando tuttavia come lo stesso non fosse (né
fosse mai stato, come pure confermato dal medico curante dr. __________, cfr.
doc. 9) in cura psichiatrica e non prendesse medicamenti di alcun genere, come
peraltro evidenziato anche dalla moglie, e nulla lasciasse presagire il tragico
epilogo.
Ora, secondo
costante giurisprudenza, una mera sproporzionalità dell’atto, in cui il suicida
valuta unilateralmente e prematuramente la propria situazione in uno stato
d’animo depresso-disperato, non è sufficiente per presumerne la totale incapacità
di discernimento (cfr. STF 8C_359/2021 del 7 luglio 2021; 8C_916/2011 dell’8
gennaio 2013; 8C_936/2010 del 14 giugno 2011).
Inoltre,
il fatto che assicurato non avesse una tendenza suicidaria e che abbia
dimostrato un atteggiamento inatteso (guidando un’auto priva di targhe e
portando con sé i propri adorati cagnolini) non basta per concludere, secondo
verosimiglianza preponderante, che lo stesso fosse in preda ad un raptus che lo
abbia spinto al suicidio.
In una
STF 8C_783/2018 del 4 aprile 2019 la nostra Massima Istanza ha già chiarito che
il fatto che l’assicurato non avesse alcuna tendenza suicidaria attestata e
abbia presentato un comportamento inatteso non costituiscono elementi
sufficienti per concludere che lo stesso sia stato oggetto di un raptus che lo
abbia portato al suicidio, posto come lo stato depressivo, di per sé,
rappresenta già un fattore di rischio di passaggio all’atto.
L’Alta
Corte ha, del resto, più volte evidenziato come non sia raro che un suicidio
appaia agli occhi dei familiari come un evento totalmente imprevedibile ed
inspiegabile (cfr. STF 8C_783/2018 del 4 aprile 2019; 8C_453/2016 del 1a maggio
2016; 8C_773/2016 del 20 marzo 2017).
Ancora,
il fatto che l’assicurato avesse un appuntamento con la figlia il giorno stesso
del tragico evento, da lui non annullato, così come i vari progetti che egli
aveva in corso, elencati dal legale delle insorgenti, non avvalorano, secondo
questa Corte, l’ipotesi di un raptus improvviso in totale assenza della
capacità di discernimento – evenienza quest’ultima del resto esclusa, come
visto, dalla dr.ssa __________, la quale ha riconosciuto essere presente una leggera
restrizione dello stato di coscienza (cfr. consid. 2.9., corsivo della
redattrice) - analogamente a quanto deciso dal Tribunale federale in casi
analoghi.
Ad
esempio, in una STF 8C_195/2015 del 10 febbraio 2016, l’Alta Corte ha
confermato il giudizio con il quale i primi giudici avevano reputato che,
indipendentemente dalla difficoltà di formulare una diagnosi psichiatrica
post-mortem, il fatto che l’assicurato non avesse annullato gli appuntamenti
fissati per i giorni successivi al suo suicidio, così come pure la circostanza
che egli avesse già pianificato le vacanze, comprato i biglietti aerei e avesse
pure già noleggiato un’automobile, fossero il riflesso del carattere fluttuante
dell’assicurato nel periodo precedente il gesto estremo e non, invece, la prova
di un’incoerenza atta a dimostrarne la totale assenza di discernimento al
momento dell’atto.
Tutto
ben considerato, il TCA reputa pertanto che il biglietto di addio ritrovato
nell’automobile e la telefonata al 144 non comprovino il sopraggiungere di un
raptus improvviso, contrariamente a quanto preteso dal legale delle insorgenti.
Infine,
va pure sottolineato che le indagini tossicologiche effettuate post-mortem
(cfr. doc. 22) hanno escluso la presenza di sostanze esogene in grado di alterare
la coscienza dell’assicurato al punto da influenzarne la capacità di
discernimento (cfr., sul tema, la STF 8C_936/2010 del 14 giugno 2011).
In
esito a tutto quanto precede, applicando il criterio della probabilità
preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel
settore delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), il TCA ritiene
che il ___________ 2021, al momento in cui si è tolto la vita, †__________ non
si trovava in uno stato di totale incapacità di discernimento, di modo che i
presupposti di cui all’art. 48 OAINF non sono adempiuti.
Di conseguenza, stante quanto sopra
esposto, è a ragione che l’assicuratore infortuni resistente ha negato il
proprio obbligo a prestazioni.
2.12
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino
al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida,
di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le
spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022
del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18
(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du
TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti