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Decisione

35.2022.81

Caduta da una scala (altezza 2 metri). Lesione SLAP II (no causalità naturale) e disturbi psichici (no causalità adeguata). Giurisprudenza cantonale concernente arti superiori. Grado di invalidità 7%.

27 marzo 2023Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI

1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini

psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,

p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.11.3

Nel caso concreto, è contestata la

valutazione della capacità/esigibilità lavorativa.

Dalle carte processuali emerge che con apprezzamento dell’11 aprile 2022 (doc. 228)

- dopo aver sottolineato che l’attività abituale non più esigibile - il dr.

med. __________ ha indicato la seguente esigibilità:

" Funzionalmente

il braccio sinistro è utilizzabile unicamente come braccio di appoggio.

Attività con sollevamento di pesi, attività ripetitive come anche

attività che necessitano una abduzione o flessione del braccio sono escluse da

questo profilo.

Attività a livello dell'anca oppure a livello del tavolo per

avambraccio, come attività amministrative oppure guidare un mezzo di trasporto

sono ancora esigibili.”

Sulla scorta di quanto indicato dal medico __________, nella decisione su

opposizione impugnata, l’CO 1 ha ritenuto l’assicurato abile al 100% (presenza

e rendimento) in attività adeguate, segnatamente leggere e di precisione, non

ripetitive e da svolgere al di sotto dell’orizzontale delle spalle (cfr. doc. 255

e 280).

In sede di gravame, la patrocinatrice dell’assicurato contesta che il suo

cliente possa svolgere al 100% (presenza e rendimento) un’attività lavorativa

sostitutiva, tenuto conto dei suoi limiti funzionali. Inoltre, l’avvocato

ritiene pure che un’attività di tipo leggero, anche nel settore industriale,

non sarebbe comunque per lui concretamente proponibile, viste le mancate

possibilità di formazione adeguate e le limitazioni fisiche (doc. I, pag. 4 e

5).

2.11.4

Chiamato a pronunciarsi nella

concreta evenienza, il TCA constata che agli atti figurano svariati certificati

medici, in particolare specialistici (segnatamente del dr. med. __________ e

del dr. med. __________), che tuttavia non contestano la valutazione

dell’esigibilità lavorativa enunciata dal dr. med. __________ rispettivamente non

attestano l’esistenza di un’incapacità lavorativa in attività confacenti. In simili

circostanze, il solo parere della rappresentante legale dell'assicurato - che

non trova fondamento in alcun rapporto medico, tantomeno specialistico - non

può quindi essere condiviso dal TCA.

Del resto, l'esigibilità indicata

dal medico fiduciario risulta plausibile alla luce dei precedenti

giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni

nell'utilizzo degli arti superiori (cfr., tra le tante, STCA 35.2020.72 dell’8

marzo 2021 consid. 2.4.4; STCA 35.2021.5 del 18 maggio 2021 consid. 2.3.4; STCA

35.2021.44

del 16 agosto 2021 consid. 2.6, STCA 35.2021.9 del 20 settembre

2021, consid. 2.3.3; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021, consid. 2.4.3 e

numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2021.72 del 24 gennaio

2022, consid. 2.7; STCA 35.2022.10 del 16 maggio 2022, consid. 2.4.4 e la STCA

35.2022.51

del 12 settembre 2022, consid. 2.3.5).

Giova qui pure ricordare che la giurisprudenza federale ha, in maniera

costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a

personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che

consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono

necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.

3.

, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;

9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008

consid. 4.6.3), non richiedendo le attività adeguate entranti in linea di conto

(livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) né un’esperienza professionale

diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso la

DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332

consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

Il TCA segnala inoltre la STF

8C_55/2022 del 19 maggio 2022, in particolare il consid. 4.4.1, concernente il

caso (ben più grave di quello del qui ricorrente) di un assicurato che di fatto

non era più in grado di utilizzare la mano/il braccio sinistro (dominante), nel

quale l’Alta Corte ha rilevato quanto segue:

" (…) Nach

den zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz bestehen auf dem ausgeglichenen

Arbeitsmarkt rechtsprechungsgemäss genügend realistische

Betätigungsmöglichkeiten auch für Personen, die funktionell als Einarmige zu

betrachten sind und überdies nur noch leichte Arbeit verrichten können

(Urteile 8C_134/2020 vom 29. April 2020 E. 4.5,8C_227/2018 vom 14. Juni 2018

E. 4.2.1 und 8C_37/2016 vom 8. Juli 2016 E. 5.1.2). Es entspricht der Praxis,

selbst bei faktischer Einhändigkeit zwar eine erheblich erschwerte

Verwertbarkeit der Arbeitsfähigkeit anzunehmen, gleichwohl aber sogar bei

Versicherten, die ihre dominante Hand - was hier zutrifft (vgl. E. 3.1

hiervor) - gesundheitlich bedingt nur sehr eingeschränkt (z.B. als

unbelastete Zudienhand) einsetzen können, einen hinreichend grossen

Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten zu unterstellen

(Urteile 8C_811/2018 vom 10. April 2019 E. 4.4.2 und 8C_622/2016 vom 21.

Dezember 2016 E. 5.2.2). Längst nicht alle im Arbeitsprozess im weitesten Sinne

notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung und Prüfung

werden durch Computer und automatisierte Maschinen ausgeführt. Abgesehen

davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls überwacht und

kontrolliert werden. Zu denken ist etwa an einfache Überwachungs-, Prüf- und

Kontrolltätigkeiten sowie an die Bedienung und Überwachung von (halb-)

automatischen Maschinen oder Produktionseinheiten, die keinen Einsatz der

rechten Hand voraussetzen. Unter Berücksichtigung des gutachterlich

definierten Zumutbarkeitsprofils des Beschwerdeführers und mit Blick auf die

Rechtsprechung verletzte die Vorinstanz somit kein Bundesrecht, wenn sie von

der vollständigen Verwertbarkeit seiner Restarbeitsfähigkeit auf dem hier

einzig massgeblichen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) ausging

(vgl. Urteile 8C_462/2020 vom 27. August 2020 E. 5.1 und 8C_622/2016 vom 21.

Dezember 2016 E. 5.2.2).” (n.d.r.: il corsivo è della redattrice).

Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg.

57, 551 e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante

abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218

consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di svolgere

un’attività lavorativa adeguata (segnatamente

leggera e di precisione, non

ripetitiva e da svolgere al di sotto dell’orizzontale delle spalle),

essenzialmente di controllo e di sorveglianza, rispettosa dei limiti indicati

dal medico __________ a tempo pieno e con un rendimento completo, compatibile

con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.

2.12

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

L’CO 1 ha quantificato il reddito

da valido in 70'574, facendo capo alla RSS 2018, tabella

TA1_tirage_skill_level, ramo economico 22-23 (“industria di articoli in

gomma e in materie plastiche”), livello di competenze 1, uomini, aggiornato

al 2022 (cfr. doc. 255, p. 2). L’Istituto resistente ha determinato il reddito

da invalido in fr. 65'608, basandosi sulla RSS 2018, tabella

TA1_tirage_skill_level, ramo economico totale, livello di competenze 1, uomini,

aggiornato al 2022 e operando poi una deduzione sociale del 5% per tenere conto

delle limitazioni (“attività leggere e di precisione”: cfr. doc. 244)

funzionali dipendenti dal danno alla salute infortunistico (cfr. doc. 255, pag.

2).

La patrocinatrice dell’assicurato

non ha contestato il reddito da valido di fr. 70'574 e neppure quello da invalido

di fr. 65'608, quanto piuttosto che il suo assistito presenti una capacità

lavorativa residua del 100% (presenza e rendimento) in attività adeguata che,

tuttavia, come si è visto al consid. 2.11.4, è stata confermata dal TCA.

Dato che l’aspetto economico non è stato contestato dalla rappresentante dell'insorgente

(e preso pure atto che l’insorgente sarebbe stato in ogni caso licenziato,

indipendentemente dall’infortunio, secondo le indicazioni fornite dall’ex

datore di lavoro: doc. 230), questo Tribunale ritiene di potere fare proprio il

calcolo effettuato dall’amministrazione nella decisione impugnata e di non aver

motivo di verificarlo oltre (in questo senso cfr., tra le tante, la STCA

35.2018.92

del 28 febbraio 2019, consid. 2.8 e la STCA 32.2019.39 del 13

febbraio 2020, consid. 2.10 e i rinvii ivi citati).

Confrontando ora il reddito da

invalido di fr. 65'608, con il relativo reddito da valido di fr. 70'574, si

ottiene per il 2022 un grado d’invalidità del 7% ([70'574 - 65'608] x 100 :

70'574 = 7.06% arrotondato al 7% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130

V 121).

A ragione dunque l'CO 1 non ha

riconosciuto il diritto ad una rendita LAINF, non raggiungendo il grado

d’invalidità la soglia pensionabile del 10%. La decisione dell'CO 1 che nega il

diritto a una rendita d’invalidità va, di conseguenza, confermata.

2.13

Diritto a un'indennità per

menomazione all’integrità?

2.13.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,

accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in

forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è

scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana

disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2

LAINF).

2.13.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i

presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una

menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà

tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o

mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà

essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze

personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della

menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza

ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del

torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque,

soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium

doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. GHÈLEW/RAMELET/RITTER,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.13.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di

lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente

ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta

conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U

362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi

citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale"

(cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari

sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di

analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un

organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità

fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità

va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase

OAINF).

Si prende in considerazione in

modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È

possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il

peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non

possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio

alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione

dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità

dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura

maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.

consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.13.4

L’CO 1 ha allestito una serie di

tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura

amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.

STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF del 7 dicembre

1988.

nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui

esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.13.5

Nella concreta evenienza, con

decisione del 19 maggio 2022 (doc. 255) confermata su opposizione il 20

settembre 2022 (doc. 280), l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 un’IMI del 20% per la

problematica alla spalla sinistra.

A tal riguardo, nel gravame, la patrocinatrice del ricorrente ha rilevato quanto

segue:

" (…) Si

ribadisce pertanto la contestazione della valutazione dell'IMI del 20%,

persistendo il danno e le forti limitazioni alla spalla destra (valutata quale

lussazione non ridotta con il residuo di un terzo dell'arco di movimento).

L'IMI dovrebbe infatti essere valutata allo stato attuale quale impedimento

pressoché totale di una spalla (secondo le Tabelle CO 1 valutabile nel 50% in

caso di impedimento totale): nel caso del nostro mandante l'IMI sarebbe dunque

da considerare nella misura di almeno il 30%-40%.” (cfr. doc. I, pag. 5).

Dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione si è fondata sull’apprezzamento

medico dell’11 aprile 2022 (doc. 227) del dr. med. __________, (redatto, giova

qui rilevare, dopo avere visitato personalmente l'assicurato ed averne eseguito

l'esame obiettivo), giusta il quale:

" (…). La

limitazione funzionale dimostrata dall'assicurato non è paragonabile ad un

braccio inutilizzabile, che verrebbe valutata con un valore del 50% in quanto

vi è ancora una funzionalità conservata del gomito e del polso.

Lo stato presentato dall'assicurato, che rimane ancora in dubbio

perché non correla con í referti radiologici, è comunque paragonabile con una

lussazione non ridotta che verrà valutata con il 25%. Visto che è rimasto

ancora un arco di movimento di circa 30° che è un 1/3 dell'arco di movimento

fino all'orizzontale, il valore del 20% è giustificato.”

Chiamato ora a pronunciarsi, il

TCA non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall'CO 1. In effetti, a fronte

di una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la

giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta

sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI

non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un

apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere

da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e

riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71

del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno

2002; cfr., altresì, FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.),

questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla

valutazione enunciata dal dr. med. __________, specialista che vanta un’ampia

esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica, senza che si

riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

Il TCA constata peraltro che la

valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati

medico-specialistici neppure in sede ricorsuale. A questo riguardo si rileva

che gli svariati certificati medici agli atti (in particolare, quelli del dr.

med. __________ e del dr. med. __________), non si esprimono in merito alla

valutazione dell’IMI operata dal medico __________.

In conclusione, la decisione su

opposizione impugnata merita tutela anche nella misura in cui all’insorgente è

stata riconosciuta unicamente un'IMI del 20% per il danno permanente all'arto

superiore sinistro.

2.14

A fronte di una situazione ritenuta

sufficientemente chiarita ai fini del presente giudizio, il TCA rinuncia

all'assunzione di ulteriori prove.

In proposito, va ricordato che,

per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10

gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca

una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

L’incarto LAINF è stato versato

con la risposta di causa (cfr. allegato a doc. III).

La decisione su opposizione del

20.

settembre 2022 deve dunque essere confermata.

2.15

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18.

ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti