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Decisione

35.2022.81

Caduta da una scala (altezza 2 metri). Lesione SLAP II (no causalità naturale) e disturbi psichici (no causalità adeguata). Giurisprudenza cantonale concernente arti superiori. Grado di invalidità 7%. IMI 20% (confermata)

27 marzo 2023Italiano53 min

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2022.81

PC/sc

Lugano

27 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 20 settembre 2022 emanata

da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 4 febbraio 2020 l’agenzia

di collocamento __________ di __________ ha informato l’CO 1 che il proprio

dipendente RI 1 - nato il __________ 1973, attivo dal 21 febbraio 2017 a tempo

pieno in qualità di “operaio di cantiere” - in data 31 gennaio 2020 “Mentre

si trovava al lavoro cadeva da una scala, altezza ca. 2 metri, con ricezione a

livello dell’emisoma sinistro, riferisce inoltre trauma cranico. Riferisce

forte dolore alla mobilizzazione della spalla sinistra e polso destro”

(doc. 2, 4, e 25).

A causa dell’infortunio, RI 1 ha riportato una frattura intrarticolare del

radio distale destro e una lussazione acromio-claveare Rockwood IV alla spalla

sinistra (doc. 2 e 14) e si è dovuto sottoporre il 6 febbraio 2020 ad un

intervento di “osteosintesi radio distale destro” e di “stabilizzazione

artroscopica acromio claveare a sinistra” (doc. 14 e 15).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

In data 24 marzo 2020 RI 1 è stato licenziato con effetto al 30 aprile 2020

(doc. 67 e 230).

1.2. A causa di dolori persistenti e

della rigidità dell’arto superiore sinistro, RI 1 si è sottoposto il 18

dicembre 2020 ad un intervento di “Revisione di AC sinistra, rimozione di

tight rope, resezione clavicola laterale e stabilizzazione con gracile autotolo

sinistro” (doc. 90) rispettivamente a svariate sedute di fisioterapia e di

ergoterapia come pure ad alcune infiltrazioni ed è stato pure degente dal 20

aprile al 18 maggio 2021 presso la __________ di __________ (doc. 148). Nel

frattempo, ha sviluppato dei disturbi psichici e ha iniziato pure un

trattamento psichiatrico.

1.3. In data 21 gennaio 2022 il dr. med.

__________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, ha chiesto all’CO 1 il

benestare per un “second look artroscopico” (doc. 200), rifiutato dall’amministrazione

in data 28 febbraio 2022 (doc. 208).

Il 14 aprile 2022 RI 1 si è sottoposto all’intervento di “riparazione di

lesione SLAP Lesion Tipo II alla spalla sinistra” (doc. 256 e 258) e, a

partire dal 20 gennaio 2023, è stato dichiarato l’assicurato abile al 100%

nella propria attività lavorativa (doc. C1 e D1).

1.4. Nel frattempo, in data 26 aprile

2022 l’CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni a

titolo di spese di cura e d’indennità giornaliera dal 1° maggio 2022 (doc.

237).

In data 10 maggio 2022 RI 1, patrocinato dall’avv. __________ della RA 1 (di

seguito: RA 1), ha contestato cautelativamente la sospensione delle citate

prestazioni (doc. 242).

1.5. Alla chiusura del caso, con

decisione del 19 maggio 2022 (doc. 255), confermata su opposizione il 20 settembre

2022 (doc. 280), l’CO 1 ha negato a RI 1 una rendita di invalidità (a fronte di

un grado di invalidità del 7%) mentre gli ha riconosciuto un’indennità per

menomazione dell’integrità (IMI) del 20%.

1.6. Con tempestivo ricorso del 20 ottobre

2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. __________, ha chiesto

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti

alla CO 1 affinché disponga gli accertamenti del caso. In particolare, la

patrocinatrice critica l’operato dell’CO 1 per non avere riconosciuto la lesione

SLAP di tipo II quale danno infortunistico (e avere, pertanto, ritenuto

stabilizzato il caso al 1° maggio 2022) e per non avere considerato il decorso

sfavorevole dei disturbi psichici di cui soffre il suo assistito nella

decisione impugnata (cfr. doc. I, pag. 3). Ella contesta inoltre l’esigibilità

lavorativa fissata dal medico __________, come pure l’IMI riconosciuta dall’CO

1, con considerazioni che verranno riprese, per quanto necessario, nei

considerandi in diritto (cfr. doc. I, pag. 4 e 5).

1.7. Nella risposta dell’8 novembre

2022, l'CO 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF completo, ha chiesto

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.8. Nei successivi allegati del 17

novembre 2022 (doc. V), del 1° dicembre 2022 (doc. VII), del 15 febbraio 2023

(doc. XIII), del 23 febbraio 2023 (doc. XV) e del 7 marzo 2023 (doc. XVII) le

parti si sono riconfermate nelle proprie conclusioni, con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In tali occasioni hanno

prodotto svariata documentazione medica (doc. C, D, E, C1, D1, E1, VII-1 e XV-1)

di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del

27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8

giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. L’oggetto della lite è circoscritto

alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a interrompere il proprio

obbligo a prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera) dal 1° maggio

2022 in relazione all’evento del 31 gennaio 2020, oppure no.

Preliminarmente, questa Corte è però chiamata a stabilire se l’CO 1 era legittimato

a negare la propria responsabilità a proposito della lesione SLAP di tipo II

alla spalla sinistra e dei disturbi psichici che presenta l’assicurato, oppure

no.

2.3. Lesione SLAP di tipo II e

disturbi psichici conseguenza dell’infortunio del 31 gennaio 2020?

2.4. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.5. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito

d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la cura

medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile

miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione

dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità

lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele

infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

2.6. Il diritto alle prestazioni

risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa

condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente

essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V

177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque

insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i

disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato

morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio

(status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi

subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75

consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.7. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare

l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici

sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli

infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti

o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media

gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si

deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato

ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo.

In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in

considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata eccezionalmente

lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è necessario che

tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico

criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando

l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi

gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di

quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi

oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il

carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb

e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.

consid. 4a).

La più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione

psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei

disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici

specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici

scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di

postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un

nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012

UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della

causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame

particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non

essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a

esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra

l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

2.8. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF dell'8

luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato

che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su

rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V

160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

Giova qui infine ricordare un

principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello

secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.

(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della

diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in

caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico

curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2; STCA 32.2020.88 del 31 maggio 2021,

consid. 2.5).

2.9. Per quanto concerne la lesione

SLAP di tipo II, la patrocinatrice critica l’operato del medico __________

che “non ha mai considerato che la lesione potesse non essere evidenziata

dalle RM oppure che fosse scaturita proprio a seguito del movimento ripetuto

della spalla stessa a seguito della riabilitazione eseguita a __________, cure

prescritte dalla CO 1 su suggerimento del dr. med. __________” (doc. I,

pag. 3).

Dal canto suo, l’amministrazione sostiene che la lesione SLAP di tipo II non è

in nesso di causalità naturale con l’infortunio assicurato rispettivamente con

la cura riabilitativa a __________ (cfr. doc. III e doc. XV).

Dalle tavole processuali emerge che l’assicurato si è sottoposto il 24

settembre 2020 ad una ARTRO-RM della spalla sinistra che ha evidenziato una

regolare opacizzazione della capsula articolare, una modesta falda liquida

nella borsa subacromiale, dei rapporti articolari acromion-claveari conservati

e l’assenza di rotture dei tendini della cuffia (doc. 69). Il 16 ottobre 2020 (doc.

72) è stato visitato dal dr. med. __________ che ha rilevato come l’esame

radiologico del 24 settembre 2020 avesse evidenziato come non vi fosse la

rottura a carico dei tendini alla cuffia rotatoria e delle altre strutture

articolari e periarticolari. Durante il soggiorno presso la __________ di __________,

l’assicurato è stato sottoposto ad una radiografia il 21 aprile 2021 che ha

messo in evidenza la clavicola in sede corretta rispetto all’acromion rispettivamente

ad una MRI il 22 aprile 2021 che ha evidenziato una piccola lesione stazionaria

parziale del sovraspinato di circa 4 mm, una buona qualità muscolare e

l’assenza di lussazione acromion-claveare (doc. 148 e 153). Il 1° giugno 2021

il dr. med. __________ (Capoclinica del servizio di chirurgia e ortopedia

dell’Unità di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________,

__________) ha visitato personalmente l’assicurato e ha posto la diagnosi di “capsulite

retrattile” (doc. 153). Per contro la RM artro del 30 settembre 2021 ha

messo in evidenza quanto segue: “- Passaggio di mezzo di contrasto nella

borsa subacromiale, in prima ipotesi da riferire ad esiti chirurgici con comunicazione

a livello dell’intervallo dei rotatori - Immagini compatibili in prima ipotesi

con lesione di tipo SLAP II” (doc. 177).

Il 9 giugno 2022 il dr. med. __________ ha indicato che una Slap tipo II (inclusa

quella dell’assicurato che aveva operato il 14 aprile 2022) è per definizione

una lesione di tipo traumatico e non degenerativo, magari con traumi ripetuti,

ma non una lesione di tipo degenerativa. Il 21 ottobre 2022 (doc. C) lo specialista

ha ribadito questa posizione, tenuto conto dell’importante infortunio che aveva

coinvolto l’assicurato rispettivamente che, al momento dell’intervento, non

aveva riscontrato evidenti segni di lesioni degenerative.

Il 12 settembre 2022 (doc. 277) il medico __________ (dr. med. __________, specialista

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore) ha

visitato personalmente l’assicurato, rilevando innanzitutto che la presenza

della lesione SLAP non spiegava la immobilità completa e dolorosa che

l'assicurato aveva presentato prima dell'intervento (segnatamente durante la

visita che aveva eseguito l’11 aprile 2021: doc. 228). Ha poi osservato che un

evento traumatico adeguato sarebbe stata una caduta sul braccio esteso e in

abduzione e che, nel caso di specie, la caduta da una scala da 2 metri poteva

essere un meccanismo adeguato, ma non era stata evidenziata alcuna lesione SLAP

alla artro-RMN del 24 settembre 2020. Considerato pure che lesione SLAP è una

conseguenza delle attività ripetitive sopra il livello orizzontale e quindi è

maggiormente una lesione dovuta ad usura, indipendentemente che si tratti di

una lesione SLAP di tipo I, II o III, rispettivamente la distanza temporale tra

la prima diagnosi (30 settembre 2021) e l’infortunio (31 gennaio 2020), il

medico __________ ha escluso la causalità naturale.

Il 28 ottobre 2022 (doc. D) il dr. med. __________ ha ricordato di essere

rimasto molto sorpreso dell’evoluzione clinica del paziente al rientro dal soggiorno

riabilitativo a __________, perché presentava “un quadro acuto di capsulite

retrattile, visto che la mobilità articolare in attivo e passivo era la

medesima e molto ridotta.”

Il 28 novembre 2022 (doc.

VII-1) il PD dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia dell’apparato locomotore, ha osservato che la lesione SLAP è una

conseguenza delle attività ripetitive sopra il livello orizzontale che causano

un danno progressivo e degenerativo, quindi non infortunistico (confermando sostanzialmente

quanto già precedentemente indicato dal dr. med. __________). Ha sottolineato inoltre

come lo stesso dr. med. __________ il 6 novembre 2020, sulla base della

artro-risonanza del 24 settembre 2020, aveva evidenziato che non vi fosse la

rottura a carico dei tendini alla cuffia rotatoria delle altre strutture

articolari e periarticolari e, quindi, che non era presente una lesione SLAP

post-infortunistica. Ha pure osservato che nei referti della risonanza

magnetica non è mai stata diagnosticata chiaramente una capsulite (e che,

pertanto, un nesso causale tra l'infortunio ed una capsulite della spalla era

possibile ma non poteva essere dedotta con probabilità preponderante). In

assenza pure di un altro evento infortunistico non risultante dagli atti, ha

quindi concluso che la lesione SLAP in questione non fosse di origine infortunistica.

Il 15 febbraio 2023 il dr. med. __________ ha sostenuto che la lesione SLAP sarebbe

insorta durante la riabilitazione presso il Centro di __________ (degenza dal

20 aprile al 18 maggio 2021; cfr. doc. 148), posto che essa non era visibile

nella prima risonanza eseguita dopo l’infortunio ma lo era invece nelle

immagini di quella effettuata il 30 settembre 2021 a cui l’assicurato si era

dovuto sottoporre a seguito del peggioramento che era avvenuto subito dopo essere

stato dimesso (doc. E1).

Interpellato in proposito

dall’amministrazione, il PD dr. med. __________, dopo avere osservato che il

medico di famiglia non aveva fornito alcuna prova concreta a sostegno del fatto

che la lesione in questione sarebbe effettivamente insorta durante la

riabilitazione a __________, ha ribadito che, secondo la letteratura medica, le

lesioni SLAP di tipo II sono tipicamente degenerative e insorgono a seguito di lavori

ripetitivi sopra la testa e, quindi, che la lesione in disamina potrebbe sì trovarsi

in un nesso causale con l'infortunio ma la documentazione presente agli atti

non consente di dedurre tale relazione con il grado della probabilità

preponderante (cfr. doc. XV-1).

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA, attentamente valutato l’insieme della

documentazione medica agli atti, condivide la valutazione espressa dai dr. med.

__________ e __________, entrambi specialisti proprio nella materia che qui

interessa con una vasta esperienza in materia di medicina infortunistica e

assicurativa.

In particolare, con gli apprezzamenti del 28 novembre 2022 e del 21 febbraio

2023 (cfr. doc. VII-1 e XV-1), il PD dr. med. __________ ha spiegato nel

dettaglio (e in modo convincente, sulla scorta di tutta la documentazione

medica a sua disposizione) i motivi per cui si è distanziato dal parere dei

medici curanti dell’insorgente, ritenendo che la nota lesione SLAP di tipo II non

sia da imputare, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, all’infortunio

del 30 gennaio 2020, rispettivamente al soggiorno riabilitativo presso la __________

di __________ del 2021, bensì esclusivamente a fattori degenerativi. Questa

Corte concorda pertanto con la conclusione a cui è giunto il PD dr. med.

Benthien, secondo la quale è possibile, ma non probabile (DTF 138 V 218

consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che la lesione SLAP di tipo II sia stata

causata dall’infortunio assicurato.

A proposito del parere 15

febbraio 2023 del medico di famiglia dell’assicurato (doc. E1), il quale, giova

qui rilevarlo, non è comunque specialista nella materia che qui interessa, il

TCA ricorda che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo,

dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza

federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio,

un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale

argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e

inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013

consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter,

"woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die

erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser

rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc"

(vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss

unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF

8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017

del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung

nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo

1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 41; STCA 35.2017.60 del 25 settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33

del 18 luglio 2018, consid. 2.6).

Del resto, il TCA rileva che il

dr. med. __________ non ha minimamente spiegato a quale evento accaduto durante

la degenza a __________ sarebbe da imputare il danno alla salute in

discussione.

Infine, è pure utile ricordare

che, nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1, l’Alta Corte ha

ribadito che:

" Di

principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per

cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in

caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”

Stante tutto quanto precede, la

lesione SLAP di tipo II presentata dall’insorgente non è di pertinenza dell’CO

1, il quale ha quindi giustamente rifiutato l’assunzione dell’intervento

dell’aprile 2022.

2.10.

2.10.1. Per quanto concerne i disturbi

psichici di cui soffre l’assicurato, nel caso di specie, con la decisione

impugnata l’amministrazione ha implicitamente negato la propria responsabilità (doc.

255 e 280).

La patrocinatrice dell’assicurato contesta l’operato dell’CO 1, in quanto in un

primo tempo avrebbe confermato il nesso di causalità tra l’infortunio e la

problematica psichica (cfr. doc. I, pag. 3).

In sede di risposta di causa, l’CO 1, ha puntualizzato che la causalità

adeguata per i disturbi psichici dell’assicurato deve essere negata sulla base

della DTF 115 V 133, osservando segnatamente quanto segue:

" L'infortunio

oggetto della presente procedura, tenuto conto della sua dinamica, fermo

restando che non devono prese in considerazione le conseguenze né le

circostanze concomitanti, da un lato prettamente oggettivo, può tutt'al più

essere classato nella categoria intermedia propriamente detta. Questo significa

che la causalità adeguata può essere ammessa se sono normalmente adempiuti

almeno tre criteri o se un criterio è dato in maniera particolarmente incisiva.

In concreto nessuna delle condizioni definite dalla giurisprudenza risulta

adempiuta. L'infortunio non è stato particolarmente spettacolare fermo restando

che a ogni infortunio di grado medio è associato un certo carattere

spettacolare che non basta per riconoscere detto criterio (sentenza del TF

8C_560/2015 del 29.4.2016 cons. 4.4.1). L'infortunio non è stato accompagnato

da nessuna circostanza particolarmente drammatica. L'assicurato non ha

lamentato alcuna lesione grave o di particolare natura, nel senso di lesioni

interessanti organi ai quali viene attribuita una particolare importanza. Dal

lato oggettivo il decorso non è stato sfavorevole né accompagnato da

complicazioni rilevanti. Per ammettere tale criterio devono essere adempiute

delle circostanze particolari e atte a influenzare negativa-mente la

guarigione. Anche i criteri della durata della cura e/o dell'incapacità

lavorativa non sono adempiuti. Nessuna cura errata. L'assicurato non ha

presentato in modo continuativo dei disturbi importanti su base organica aventi

comportato dei notevoli impedimenti nella vita quotidiana.” (cfr. doc. III,

pag. 3 e 4).

2.10.2. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA

rileva innanzitutto che il 2 marzo 2021 il medico fiduciario dell’CO 1 (dr.ssa

med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia) ha posto la

diagnosi di “disturbo dell’adattamento” in nesso causale naturale con

l’infortunio e ha riconosciuto la necessità di una presa a carico psichiatrica,

“impregiudicata la nostra responsabilità futura dopo la stabilizzazione

dello stato fisico” (cfr. doc. 108). Su tale base il 3 marzo 2021 l’amministrazione

ha assunto il trattamento psichiatrico, precisando quanto segue: “concediamo

il nostro benestare per il trattamento previsto, impregiudicata la nostra

responsabilità assicurativa futura” (doc. 110). In seguito, l’insorgente ha

cambiato psicoterapeuta e il 27 agosto 2021 l’CO 1 ha assunto il nuovo

trattamento psichiatrico, ribadendo ancora una volta che restava “Impregiudicata

la nostra responsabilità assicurativa futura” (doc. 170).

L’CO 1 ha così assunto in un primo tempo la cura per le turbe psichiche, ma -

contrariamente a quanto sostenuto dalla patrocinatrice dell’insorgente - non ha

confermato anche il nesso di causalità (in particolare, quello adeguato) con

l’infortunio del 30 gennaio 2020. Come si vedrà meglio qui di seguito, l’CO 1

ha difatti proceduto all’esame del nesso causale (in particolare quello

adeguato) dei disturbi psichici, al momento della stabilizzazione dello stato

di salute somatico, così come richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr.,

tra le tante, la STF 8C_691/2013 del 19 marzo 2014 consid. 7.1).

Ora, dalla documentazione agli atti emerge la presenza di una problematica

psichica refertata dai sanitari (cfr. Psychosomati-sches Konsilium del 22

giugno 2021 della __________ di __________: “Anpassungsstörung, Angst und

depressive Reaktion gemischt (ICD-10; F43.22)”: doc. 154; certificato

medico del 20 maggio 2022 del dr. med. __________: “sindrome da stress post

traumatico”: doc. E).

La questione di sapere con esattezza quale sia la diagnosi delle turbe

psichiche dell’assicurato rispettivamente se esse costituiscono una conseguenza

naturale del sinistro assicurato può rimanere indecisa, in quanto nel

caso di specie deve essere negata l’esistenza di un nesso di causalità adeguato

con l’infortunio assicurato, come si vedrà meglio qui di seguito (cfr. consid.

2.10.3). Al riguardo, è utile precisare che la causalità naturale e quella

adeguata devono essere entrambe date affinché possa essere ammesso l’obbligo a

prestazioni dell’assicuratore LAINF.

Occorre inoltre sottolineare che all’CO 1 non può essere rimproverato di aver

prematuramente valutato l’adeguatezza del nesso causale, in quanto la

documentazione agli atti fa stato della stabilizzazione, da un profilo

somatico, dello stato di salute infortunistico. Dalla documentazione agli atti

si evince che, all’epoca in cui l’assicuratore ha dichiarato estinto il diritto

alle prestazioni di corta durata (1° maggio 2022), all’assicurato non erano

state prescritte ulteriori cure, suscettibili di migliorare in maniera

notevole il suo stato di salute. A questo proposito va ricordato che la

contestazione della stabilizzazione dello stato di salute al 1° maggio 2022

della patrocinatrice del ricorrente era motivata dal fatto che il suo assistito

si è dovuto sottoposto il 14 aprile 2022 all’operazione di riparazione della

lesione SLAP di tipo II che, come si è visto poc’anzi al consid. 2.9, non è

stata assunta - a ragione - dall’CO 1.

2.10.3. Nell'esaminare l'adeguatezza del

legame causale in relazione all'evento traumatico del 31 gennaio 2010, bisogna

innanzitutto procedere alla classificazione di quest’ultimo.

In data 31 gennaio 2020 RI 1, mentre stava lavorando, è caduto da una scala da

un’altezza di circa due metri, riportando la frattura intrarticolare del radio

distale destro e una lussazione acromio-claveare Rockwood IV della spalla

sinistra (cfr. consid 1.1).

Alla luce di quanto precede, il sinistro in questione va qualificato quale

infortunio di grado medio in senso stretto. In effetti, secondo una costante

giurisprudenza federale, cadute da un’altezza compresa tra i due e i quattro

metri vengono classificate proprio in quella categoria (cfr. STF 8C_44/2017

del 19 aprile 2017 consid. 5.2; STF 8C_66/2021 del 6 luglio 2021, consid. 7.3 e

STF 8C_596/2022 dell’11 gennaio 2023, consid. 4.4.1).

In presenza di un infortunio di

media gravità propriamente detta, il giudice è tenuto a valutare le circostanze

connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e

qui evocati al consid. 2.7. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è

necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva

oppure l’intervento di più criteri.

In una sentenza 8C_897/2009 del

29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF

ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado

medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre dei criteri

di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale

adeguato.

A titolo di premessa, occorre

osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in

materia di turbe psichiche, come nel caso di specie, secondo le regole inerenti

all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio ai sensi della DTF 115

V 133, vanno considerati unicamente i disturbi di natura somatica che si

trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro

assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c

e riferimenti).

Secondo il TCA, il sinistro qui in discussione - tenuto conto della dinamica in

quanto tale e facendo astrazione dal danno alla salute che ne è conseguito e

dal successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012

consid. 7.3.1) - non si è svolto secondo circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o spettacolari. Del resto, la Corte federale è

giunta alla medesima conclusione nella fattispecie di cui alla succitata STF

8C_44/2017, riguardante un assicurato caduto con la testa su una superficie in

beton da un’altezza di 2.41 metri (cfr. consid. 6.2.2).

Secondo il TCA, non si può parlare, nel caso di specie, nemmeno di lesioni

gravi o particolarmente caratteristiche (ovvero interessanti organi ai

quali l’uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio

la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante: cfr. STF

8C_566/2013 del 18 agosto 2014, consid. 6.2.2), considerato che nell’infortunio

del 31 gennaio 2020, l’assicurato ha riportato la frattura intrarticolare del

radio distale destro e una lussazione acromio-claveare Rockwood IV della spalla

sinistra.

Il TCA ritiene inoltre che non sia soddisfatto neppure il criterio della specifica

cura medica protratta e gravosa, considerato che determinante è il periodo

sino alla chiusura del caso (dunque sino al 1° maggio 2022 - cfr. STF

8C_252/2002 del 16 maggio 2008 consid. 7.3.3 e riferimenti; cfr. STCA

35.2014.79 del 30 novembre 2015 consid. 2.10) e che dagli atti di causa emerge

che è essenzialmente consistita in 2 interventi (6 febbraio e 18 dicembre 2020:

doc. 14, 15 e 90), un soggiorno riabilitativo stazionario a __________ (dal 20

aprile al 18 maggio 2021: doc. 148), nell’assunzione di medicamenti

(soprattutto antidolorifici e antidepressivi), in regolari sedute ambulatoriali

di fisioterapia, ergoterapia, infiltrazioni, psicoterapia (che, come già

indicato nella premessa, nella misura in cui le cure sono state applicate in

ragione della patologia psichiatrica, esse non possono essere considerate),

nonché in visite mediche di controllo (specialistiche e non). Ora,

conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite

di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure

la sommini-strazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18

ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del

criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la

chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le

sedute di neuropsicologia/ psicoterapia, non possono essere definiti come

particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid.

4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).

Nessun elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per

ammettere la presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli

esiti dell’infortunio rispettivamente di un decorso sfavorevole della cura e

delle complicazioni rilevanti intervenute. A proposito di quanto sostenuto

dalla patrocinatrice rispettivamente dal medico di famiglia dell’assi-curato

(ovvero che la lesione di tipo SLAP II sarebbe da attribuire alle manipolazioni

eseguite ripetutamente a __________): cfr. consid. 2.9.

Il TCA non può ritenere realizzato neanche il criterio del grado e della

durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti fisici

dell'infortunio assicurato, visto che - come si vedrà meglio al consid. 2.11.3

- a distanza di 2 anni e 3 mesi dall’infortunio, raggiunta la stabilizzazione

dello stato di salute (1° maggio 2022), RI 1 era in grado di esercitare

un’attività sostitutiva adeguata in misura completa (per un caso in cui il TF ha

deciso in modo analogo riguardante una fattispecie in cui dal momento

dell'infortunio alla stabilizzazione del caso erano trascorsi due anni e

quattro mesi: cfr. STF 8C_547/2020 del 1° marzo 2021 consid. 5.1 e riferimenti

ivi citati; per un caso in cui il TCA ha deciso in modo analogo, riguardante

una assicurato che, raggiunta la stabilizzazione dello stato di salute, era in

grado di esercitare un’attività sostitutiva adeguata in misura completa a

distanza di circa 2 anni e mezzo dall’infortunio: cfr. STCA 35.2022.79 del 31

gennaio 2022, consid. 2.3.6).

In queste condizioni, può rimanere indeciso se è adempiuto il criterio dei dolori

somatici persistenti, poiché anche se ciò dovesse essere il caso, in

presenza di un infortunio di media gravità in senso stretto, la realizzazione

di un criterio non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di

causalità (cfr. RtiD 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; SZS/RSAS 2001

p. 431, U 187/95).

Stante quanto precede si deve

concludere che, dopo il 1° maggio 2022, i disturbi psichici dell’insorgente,

non costituiscono più una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico

assicurato, di modo che, da quella data, l’amministrazione non ne è più

responsabile.

2.11. Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.11.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03

del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che

l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a

sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo

per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in

seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA

prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.

16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra

Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la

DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli

elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute fisica o

psichica (fattore medico)

2. la diminuzione della capacità

di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.11.2. L'invalidità, concetto essenzialmente

economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non

secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado

dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione

attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF

Fatti

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI

1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini

psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,

p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.11.3

Nel caso concreto, è contestata la

valutazione della capacità/esigibilità lavorativa.

Dalle carte processuali emerge che con apprezzamento dell’11 aprile 2022 (doc. 228)

- dopo aver sottolineato che l’attività abituale non più esigibile - il dr.

med. __________ ha indicato la seguente esigibilità:

" Funzionalmente

il braccio sinistro è utilizzabile unicamente come braccio di appoggio.

Attività con sollevamento di pesi, attività ripetitive come anche

attività che necessitano una abduzione o flessione del braccio sono escluse da

questo profilo.

Attività a livello dell'anca oppure a livello del tavolo per

avambraccio, come attività amministrative oppure guidare un mezzo di trasporto

sono ancora esigibili.”

Sulla scorta di quanto indicato dal medico __________, nella decisione su

opposizione impugnata, l’CO 1 ha ritenuto l’assicurato abile al 100% (presenza

e rendimento) in attività adeguate, segnatamente leggere e di precisione, non

ripetitive e da svolgere al di sotto dell’orizzontale delle spalle (cfr. doc. 255

e 280).

In sede di gravame, la patrocinatrice dell’assicurato contesta che il suo

cliente possa svolgere al 100% (presenza e rendimento) un’attività lavorativa

sostitutiva, tenuto conto dei suoi limiti funzionali. Inoltre, l’avvocato

ritiene pure che un’attività di tipo leggero, anche nel settore industriale,

non sarebbe comunque per lui concretamente proponibile, viste le mancate

possibilità di formazione adeguate e le limitazioni fisiche (doc. I, pag. 4 e

5).

2.11.4

Chiamato a pronunciarsi nella

concreta evenienza, il TCA constata che agli atti figurano svariati certificati

medici, in particolare specialistici (segnatamente del dr. med. __________ e

del dr. med. __________), che tuttavia non contestano la valutazione

dell’esigibilità lavorativa enunciata dal dr. med. __________ rispettivamente non

attestano l’esistenza di un’incapacità lavorativa in attività confacenti. In simili

circostanze, il solo parere della rappresentante legale dell'assicurato - che

non trova fondamento in alcun rapporto medico, tantomeno specialistico - non

può quindi essere condiviso dal TCA.

Del resto, l'esigibilità indicata

dal medico fiduciario risulta plausibile alla luce dei precedenti

giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni

nell'utilizzo degli arti superiori (cfr., tra le tante, STCA 35.2020.72 dell’8

marzo 2021 consid. 2.4.4; STCA 35.2021.5 del 18 maggio 2021 consid. 2.3.4; STCA

35.2021.44

del 16 agosto 2021 consid. 2.6, STCA 35.2021.9 del 20 settembre

2021, consid. 2.3.3; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021, consid. 2.4.3 e

numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2021.72 del 24 gennaio

2022, consid. 2.7; STCA 35.2022.10 del 16 maggio 2022, consid. 2.4.4 e la STCA

35.2022.51

del 12 settembre 2022, consid. 2.3.5).

Giova qui pure ricordare che la giurisprudenza federale ha, in maniera

costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a

personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che

consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono

necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.

3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;

9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008

consid. 4.6.3), non richiedendo le attività adeguate entranti in linea di conto

(livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) né un’esperienza professionale

diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso la

DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332

consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

Il TCA segnala inoltre la STF

8C_55/2022 del 19 maggio 2022, in particolare il consid. 4.4.1, concernente il

caso (ben più grave di quello del qui ricorrente) di un assicurato che di fatto

non era più in grado di utilizzare la mano/il braccio sinistro (dominante), nel

quale l’Alta Corte ha rilevato quanto segue:

" (…) Nach

den zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz bestehen auf dem ausgeglichenen

Arbeitsmarkt rechtsprechungsgemäss genügend realistische

Betätigungsmöglichkeiten auch für Personen, die funktionell als Einarmige zu

betrachten sind und überdies nur noch leichte Arbeit verrichten können

(Urteile 8C_134/2020 vom 29. April 2020 E. 4.5, 8C_227/2018 vom 14. Juni 2018

E. 4.2.1 und 8C_37/2016 vom 8. Juli 2016 E. 5.1.2). Es entspricht der Praxis,

selbst bei faktischer Einhändigkeit zwar eine erheblich erschwerte

Verwertbarkeit der Arbeitsfähigkeit anzunehmen, gleichwohl aber sogar bei

Versicherten, die ihre dominante Hand - was hier zutrifft (vgl. E. 3.1

hiervor) - gesundheitlich bedingt nur sehr eingeschränkt (z.B. als

unbelastete Zudienhand) einsetzen können, einen hinreichend grossen

Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten zu unterstellen

(Urteile 8C_811/2018 vom 10. April 2019 E. 4.4.2 und 8C_622/2016 vom 21.

Dezember 2016 E. 5.2.2). Längst nicht alle im Arbeitsprozess im weitesten Sinne

notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung und Prüfung

werden durch Computer und automatisierte Maschinen ausgeführt. Abgesehen

davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls überwacht und

kontrolliert werden. Zu denken ist etwa an einfache Überwachungs-, Prüf- und

Kontrolltätigkeiten sowie an die Bedienung und Überwachung von (halb-)

automatischen Maschinen oder Produktionseinheiten, die keinen Einsatz der

rechten Hand voraussetzen. Unter Berücksichtigung des gutachterlich

definierten Zumutbarkeitsprofils des Beschwerdeführers und mit Blick auf die

Rechtsprechung verletzte die Vorinstanz somit kein Bundesrecht, wenn sie von

der vollständigen Verwertbarkeit seiner Restarbeitsfähigkeit auf dem hier

einzig massgeblichen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) ausging

(vgl. Urteile 8C_462/2020 vom 27. August 2020 E. 5.1 und 8C_622/2016 vom 21.

Dezember 2016 E. 5.2.2).” (n.d.r.: il corsivo è della redattrice).

Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg.

57, 551 e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante

abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218

consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di svolgere

un’attività lavorativa adeguata (segnatamente

leggera e di precisione, non

ripetitiva e da svolgere al di sotto dell’orizzontale delle spalle),

essenzialmente di controllo e di sorveglianza, rispettosa dei limiti indicati

dal medico __________ a tempo pieno e con un rendimento completo, compatibile

con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.

2.12

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

L’CO 1 ha quantificato il reddito

da valido in 70'574, facendo capo alla RSS 2018, tabella

TA1_tirage_skill_level, ramo economico 22-23 (“industria di articoli in

gomma e in materie plastiche”), livello di competenze 1, uomini, aggiornato

al 2022 (cfr. doc. 255, p. 2). L’Istituto resistente ha determinato il reddito

da invalido in fr. 65'608, basandosi sulla RSS 2018, tabella

TA1_tirage_skill_level, ramo economico totale, livello di competenze 1, uomini,

aggiornato al 2022 e operando poi una deduzione sociale del 5% per tenere conto

delle limitazioni (“attività leggere e di precisione”: cfr. doc. 244)

funzionali dipendenti dal danno alla salute infortunistico (cfr. doc. 255, pag.

2).

La patrocinatrice dell’assicurato

non ha contestato il reddito da valido di fr. 70'574 e neppure quello da invalido

di fr. 65'608, quanto piuttosto che il suo assistito presenti una capacità

lavorativa residua del 100% (presenza e rendimento) in attività adeguata che,

tuttavia, come si è visto al consid. 2.11.4, è stata confermata dal TCA.

Dato che l’aspetto economico non è stato contestato dalla rappresentante dell'insorgente

(e preso pure atto che l’insorgente sarebbe stato in ogni caso licenziato,

indipendentemente dall’infortunio, secondo le indicazioni fornite dall’ex

datore di lavoro: doc. 230), questo Tribunale ritiene di potere fare proprio il

calcolo effettuato dall’amministrazione nella decisione impugnata e di non aver

motivo di verificarlo oltre (in questo senso cfr., tra le tante, la STCA

35.2018.92

del 28 febbraio 2019, consid. 2.8 e la STCA 32.2019.39 del 13

febbraio 2020, consid. 2.10 e i rinvii ivi citati).

Confrontando ora il reddito da

invalido di fr. 65'608, con il relativo reddito da valido di fr. 70'574, si

ottiene per il 2022 un grado d’invalidità del 7% ([70'574 - 65'608] x 100 :

70'574 = 7.06% arrotondato al 7% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130

V 121).

A ragione dunque l'CO 1 non ha

riconosciuto il diritto ad una rendita LAINF, non raggiungendo il grado

d’invalidità la soglia pensionabile del 10%. La decisione dell'CO 1 che nega il

diritto a una rendita d’invalidità va, di conseguenza, confermata.

2.13

Diritto a un'indennità per

menomazione all’integrità?

2.13.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,

accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in

forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è

scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana

disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2

LAINF).

2.13.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i

presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una

menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà

tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o

mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà

essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze

personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della

menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza

ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del

torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque,

soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium

doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. GHÈLEW/RAMELET/RITTER,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.13.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di

lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente

ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta

conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U

362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi

citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale"

(cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari

sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di

analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un

organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità

fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità

va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase

OAINF).

Si prende in considerazione in

modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È

possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il

peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non

possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio

alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione

dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità

dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura

maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.

consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.13.4

L’CO 1 ha allestito una serie di

tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura

amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.

STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF del 7 dicembre

1988.

nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui

esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.13.5

Nella concreta evenienza, con

decisione del 19 maggio 2022 (doc. 255) confermata su opposizione il 20

settembre 2022 (doc. 280), l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 un’IMI del 20% per la

problematica alla spalla sinistra.

A tal riguardo, nel gravame, la patrocinatrice del ricorrente ha rilevato quanto

segue:

" (…) Si

ribadisce pertanto la contestazione della valutazione dell'IMI del 20%,

persistendo il danno e le forti limitazioni alla spalla destra (valutata quale

lussazione non ridotta con il residuo di un terzo dell'arco di movimento).

L'IMI dovrebbe infatti essere valutata allo stato attuale quale impedimento

pressoché totale di una spalla (secondo le Tabelle CO 1 valutabile nel 50% in

caso di impedimento totale): nel caso del nostro mandante l'IMI sarebbe dunque

da considerare nella misura di almeno il 30%-40%.” (cfr. doc. I, pag. 5).

Dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione si è fondata sull’apprezzamento

medico dell’11 aprile 2022 (doc. 227) del dr. med. __________, (redatto, giova

qui rilevare, dopo avere visitato personalmente l'assicurato ed averne eseguito

l'esame obiettivo), giusta il quale:

" (…). La

limitazione funzionale dimostrata dall'assicurato non è paragonabile ad un

braccio inutilizzabile, che verrebbe valutata con un valore del 50% in quanto

vi è ancora una funzionalità conservata del gomito e del polso.

Lo stato presentato dall'assicurato, che rimane ancora in dubbio

perché non correla con í referti radiologici, è comunque paragonabile con una

lussazione non ridotta che verrà valutata con il 25%. Visto che è rimasto

ancora un arco di movimento di circa 30° che è un 1/3 dell'arco di movimento

fino all'orizzontale, il valore del 20% è giustificato.”

Chiamato ora a pronunciarsi, il

TCA non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall'CO 1. In effetti, a fronte

di una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la

giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta

sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI

non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un

apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere

da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e

riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71

del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno

2002; cfr., altresì, FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.),

questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla

valutazione enunciata dal dr. med. __________, specialista che vanta un’ampia

esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica, senza che si

riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

Il TCA constata peraltro che la

valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati

medico-specialistici neppure in sede ricorsuale. A questo riguardo si rileva

che gli svariati certificati medici agli atti (in particolare, quelli del dr.

med. __________ e del dr. med. __________), non si esprimono in merito alla

valutazione dell’IMI operata dal medico __________.

In conclusione, la decisione su

opposizione impugnata merita tutela anche nella misura in cui all’insorgente è

stata riconosciuta unicamente un'IMI del 20% per il danno permanente all'arto

superiore sinistro.

2.14

A fronte di una situazione ritenuta

sufficientemente chiarita ai fini del presente giudizio, il TCA rinuncia

all'assunzione di ulteriori prove.

In proposito, va ricordato che,

per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10

gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca

una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

L’incarto LAINF è stato versato

con la risposta di causa (cfr. allegato a doc. III).

La decisione su opposizione del

20.

settembre 2022 deve dunque essere confermata.

2.15

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18.

ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti