35.2022.82
Riduzione delle prestazioni per negligenza grave. Discusso in particolare il preteso (e contestato dall'assicurato) mancato utilizzo della cintura di sicurezza. Riduzione confermata
16 gennaio 2023Italiano17 min
durante i primi due anni successivi all’infortunio. La riduzione non può tuttavia
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2022.82
mm
Lugano
16 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 settembre 2022 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 1° giugno 2022, RI 1,
dipendente della ditta __________ in qualità di venditore e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è
rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale al volante della
propria autovettura (scontro frontale) e ha riportato un politrauma (cfr. doc.
34).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 27 luglio
2022, l’amministrazione ha ridotto del 10% le indennità giornaliere per un
periodo massimo di due anni dopo l’infortunio, ritenuto che, omettendo di
allacciare la cintura di sicurezza, l’assicurato avrebbe commesso una colpa
grave (doc. 26).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 46), in data 21 settembre
2022, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc.
57).
1.3. Con tempestivo ricorso del 20
ottobre 2022, RI 1 ha chiesto che la decisione su opposizione impugnata venga
annullata, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) In
seguito ad aver inviato alla CO 1 il rapporto di polizia dove loro constatavano
il mancato uso della cintura, in quanto dai rilevamenti risultava bloccata sul
montante ed era impossibile estenderla per cercare striature dell’attivazione
del pretensionatore, mi hanno comunicato che avrebbero ridotto l’indennità
giornaliera del 10%.
Ho fatto prontamente ricorso, spiegando che è mio uso comune
indossare sempre la cintura di sicurezza e che anche il giorno dell’incidente
ero allacciato, allego la mia prima opposizione a questo scritto.
Mi viene da loro constatata la causalità tra il mancato uso della
cintura di sicurezza con danni da me subiti nell’incidente. Le lesioni da me
riportate, ovvero frattura da scoppio della vertebra C7 e frattura dell’omero,
sono da considerarsi possibili lesioni che possono insorgere con l’uso della
cintura di sicurezza, come riportato dall’associazione di biomeccanica forense
a livello europeo. L’ampiezza delle lesioni non è correlata al mancato uso
della cintura in quanto, come suddetto i danni riportati non sono correlati ad
un mancato uso di essa.
In riferimento alla mia affermazione che la macchina avesse un difetto,
e cioè che ogni tanto la cintura si bloccava nel provare a sfilarla dalla sua
sede, faccio presente che era un’autovettura del 1998 regolarmente collaudata,
pur avendo questo difetto si allacciava correttamente e si bloccava allo
strattonamento, il proprietario era al corrente di questo difetto, sin dal suo
acquisto in officina e collaudo.
Ed inoltre vorrei aggiungere che non ho riportato alcun danno al
volto o agli arti inferiori, che sono tra i primi danni che si hanno da impatto
senza cintura di sicurezza, dopo l’incidente mi sono ritrovato seduto al posto
del sedile di guida, quindi palesemente la cintura mi ha trattenuto sul posto.”
(doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.5. In corso di causa, il TCA ha
richiamato dall’assicuratore resistente copia del rapporto di polizia che non
figurava tra gli atti prodotti (cfr. doc. V e doc. VII 2).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del
27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8
giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 1), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Litigiosa è la questione di sapere
se l’CO 1 era legittimato a decurtare del 10% le indennità giornaliere
corrisposte al ricorrente a seguito dell’evento infortunistico del giugno 2022,
oppure no.
2.3. Secondo l’art. 21 cpv. 1 LPGA, se
l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento assicurato intenzionalmente o
commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie
possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi
particolarmente gravi, rifiutate.
Il cpv. 2 prevede che le
prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti dell'assicurato sono
ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento assicurato
intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto.
L'art. 37 cpv. 2 LAINF recita
che, in deroga all’articolo 21 capoverso 1 LPGA, se l’assicurato ha causato
l’infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel
quadro dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte
durante i primi due anni successivi all’infortunio. La riduzione non può tuttavia
superare la metà dell’importo delle prestazioni se l’assicurato, all’epoca
dell’infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua
morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.
Il criterio della riduzione per
colpa trova la sua giustificazione nel principio della mutualità caratteristico
della struttura della legge (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 144 ss.): si vuole con ciò
evitare che la maggioranza degli assicurati sia penalizzata dal pagamento di
quote elevate destinate a coprire i rischi causati o aggravati dal
comportamento colpevole di alcuni assicurati.
La riduzione non può, però,
costituire per l'assicurato colpito una sanzione a carattere penale (DTF 97 V
230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da una riduzione delle
prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il danno alla salute o il
decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 144 s.).
Secondo la giurisprudenza deve esistere un nesso di causalità
tra il comportamento gravemente colpevole e l'infortunio (cfr. STF 8C_877/2009
del 28 giugno 2010 a proposito di un assicurato che aveva denominato
"negro" – ("Neger" oder "Nigger") –
la persona che l'ha successivamente aggredito, ciò che ha provocato la
riduzione del 20% delle indennità giornaliere.
2.4. Secondo
la giurisprudenza, commette una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2
LAINF, colui che non osserva una o più regole elementari di prudenza che ogni
persona ragionevole, nella stessa situazione e nelle medesime circostanze,
avrebbe rispettato alfine di evitare le conseguenze dannose che potevano essere
previste secondo il corso normale degli eventi (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre
2006; DTF 121 V 45 consid. 3b; RDAT II-1997 p. 228 consid.
2.5.; RDAT II-1996 p. 252 consid. 2.2.; DTF 97 V 210 consid. 2; 105 V 119
consid. 2b; 105 V 213 consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150 consid. 1; 111
V 186 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit. p. 147; A. Rumo-Jungo, Die
Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993,
p. 145).
Nel campo della
circolazione stradale, perché vi sia negligenza grave ai sensi dell'art. 37
cpv. 2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si sia reso colpevole di una
violazione grave delle regole della circolazione stradale (art. 90 cifra 2
LCStr).
L'inosservanza
di una regola elementare - ad esempio, il non rispetto di un semaforo,
violazione del diritto di priorità (DTF 114 V 315), il mancato allacciamento
della cintura di sicurezza (DTF 104 V 38; RAMI 1986 U 9, p. 343 ss.) - o di
diverse disposizioni importanti della LCStr costituisce, secondo la
giurisprudenza, una negligenza grave (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,
p. 148; Ghélew, Ritter, Resumé et commentaire de jurisprudence cantonale
vaudoise, in: CGRSS n° 8-1992, p. 76; A. Bühler, Kürzungspraxis des EVG wegen
grober Fahrlässigkeit bei Verkehrsunfällen, in: SZS 1985, p. 174).
Anche la violazione di una regola
elementare della circolazione non comporta necessariamente l’esistenza di una
negligenza grave, ritenuto che non ci si deve fondare soltanto sugli elementi
costitutivi dell’infrazione commessa. Occorre piuttosto valutare tutte le
circostanze del caso concreto e chiedersi se sono dati dei motivi liberatori
rilevanti dal profilo soggettivo o oggettivo, che fanno apparire più mite la
colpa e, dunque, non grave la violazione delle regole della circolazione (DTF
118 V 305 consid. 2b; SVR 2013 UV n. 34 p. 120).
Non sempre è facile, di primo
acchito, differenziare la negligenza grave da quella leggera.
Quest'ultima
può concretizzarsi in un semplice comportamento inadeguato, in un'imprudenza
scusabile o nell'apprezzamento sbagliato di un pericolo.
Tali comportamenti non possono
essere penalizzati: l'infortunato, leggermente colpevole, ha diritto alle
prestazioni complete (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148).
Questi
principi sono stati ribaditi dall'Alta Corte in una sentenza U 97/05 del 17 novembre
2006, nella quale ha rilevato:
"
Secondo la giurisprudenza, la
negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF è, in materia di
circolazione stradale, una nozione meno restrittiva (n.d.r. cfr. DTF 118 V 307
"weiter zu fassen") di quella ritenuta dalla LCStr, definita come
violazione grave delle regole della circolazione, la quale presuppone un
comportamento senza scrupoli e gravemente contrario alle norme. Comunque non
tutte le violazioni della legislazione in materia di circolazione stradale
implicano una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF;
nell'assicurazione infortuni si ammette di massima l'esistenza di una
negligenza grave nel caso in cui esista trasgressione grave - causale nella
sopravvenienza dell'infortunio - di una regola elementare o di più regole
importanti della circolazione stradale. Si deve tuttavia tener conto
dell'insieme delle circostanze del caso concreto, e non fondarsi unicamente
sugli elementi costitutivi dell'infrazione commessa (DTF 118 V 307 consid. 2b e
sentenze ivi citate)."
2.5. Conformemente alla
giurisprudenza, il mancato utilizzo della cintura di sicurezza configura di
principio una negligenza grave che giustifica una riduzione delle prestazioni
assicurative, a condizione che sussista un nesso di causalità naturale e
adeguata tra una tale colpa e l’evento infortunistico o le sue conseguenze
(cfr. DTF 118 V 305 consid. 2c e i riferimenti ivi menzionati).
D'altro canto, sempre secondo la Corte federale, che si è basata
sull'esperienza scientifica, il nesso di causalità fra il mancato allacciamento
della cintura di sicurezza ed il danno riportato dall'assicurato è presunto,
senza che sia necessario procedere a particolari valutazioni nei singoli casi
(cfr. RAMI 1986 U 9 p. 354; DTF 109 V 154 consid. 3b). La semplice possibilità
che, nonostante l'allacciamento della cintura di sicurezza, l'assicurato
Considerandi
sarebbe rimasto ferito altrettanto gravemente, non è suscettibile di rendere
inadeguata la relazione di causalità fra il mancato uso della cintura e il
danno alla salute. È sufficiente che il comportamento gravemente negligente
dell'interessato rappresenti una causa essenziale (cfr. SZS 1986 p. 251
s. consid. 3b/c, citata in: A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 186).
2.6
Per costante
giurisprudenza (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006), l'autorità
amministrativa o il giudice non devono considerare un fatto come provato
fintanto che non ne siano convinti (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechtes,
4a ed., p. 136; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 278 n. 5).
Nell'ambito delle assicurazioni sociali, conformemente al criterio della
verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid.
2a, 208 consid. 6b e il riferimento ivi menzionato), il giudice, dopo
un'analisi e una valutazione oggettiva dell’insieme delle prove a sua
disposizione, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere
la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STFA C 49/00 del 15
gennaio 2001 consid. 2d), atteso che in quell’ambito non esiste il principio
secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in
favore dell'assicurato (DTF 126 V 322 consid. 5a).
2.7
Nel caso di specie, nel rapporto di
polizia del 13 luglio 2022 (doc. VII 3) viene così descritta la dinamica
dell’incidente stradale che ha visto protagonista l’insorgente:
" (…) RI 1
partiva da __________, località __________, in direzione di __________,
circolando su via __________.
__________ partiva da __________ diretto a __________, transitava
anch’egli su Via __________.
Durante la percorrenza della summenzionata via, nell’affrontare
una curva piegante a destra per RI 1, rispettivamente a sinistra per __________,
quest’ultimo nell’impostare la traiettoria, si trovava con il mezzo meccanico
oltre la mezzeria della carreggiata, invadendo così il campo stradale nel quale
si trovava RI 1. A seguito di tale manovra, __________ andava a collidere con
la parte frontale del proprio veicolo, contro la parte frontale dell’automobile
RI 1.
A seguito dell’urto la vettura RI 1 si spostava trasversalmente
rispetto alla direzione di marcia, terminando la propria corsa con la parte
posteriore in bilico rivolta a valle, mentre la parte anteriore rimaneva sulla
carreggiata direzione montagna.”
Per quanto qui d’interesse, la
Polizia ha inoltre precisato di aver constatato che “… il veicolo RI 1 aveva
la cintura di sicurezza bloccata lungo il montante (pretensionatore azionato
verosimilmente con la cintura slacciata). Per quanto concerne l’automobile __________,
la cintura di sicurezza riportava le striature tipiche di quando viene azionato
il pretensionatore quando la stessa è regolarmente allacciata.” (il corsivo è
del redattore).
Dal verbale d’interrogatorio
dell’assicurato risulta poi che alla domanda se era allacciato alla cintura di
sicurezza, egli ha risposto: “Da quello che ricordo sì”. Confrontato al
fatto che la cintura lato conducente del suo veicolo era stata rinvenuta
bloccata in tensione sul montante, RI 1 ha dichiarato di prenderne atto,
aggiungendo: “… ora venendo a sapere di ciò mi sorge il dubbio.” (il
corsivo è del redattore).
Sempre in merito al (preteso)
utilizzo della cintura di sicurezza al momento dell’incidente, in sede di
opposizione alla decisione formale del 27 luglio 2022, il ricorrente ha
osservato che è sua “… consuetudine mettere sempre la cintura prima di mettermi
in marcia, mai preso multe per il mancato uso e quel giorno come sempre la
indossavo. In secondo luogo nel rapporto di polizia del 13 luglio (__________),
la polizia ha eseguito un esame e cioè di constatare che la cintura è rimasta
bloccata sul montante, impossibile estenderla al fine di cercare striature
dell’attivazione del pretensionatore. Il proprietario della vettura, a seguito
dell’incidente mi avvisò del fatto che ogni tanto la cintura si bloccava nel
momento in cui si doveva allacciare, cosa constatata da me una volta qualche
giorno prima. Ricordo che l’autovettura era del 1998.” (doc. 46).
Tutto ben considerato, chiamato a
pronunciarsi in merito alla questione di sapere se l’assicurato fosse, o meno,
allacciato al momento dell’infortunio, questo Tribunale ritiene più verosimile
che non lo fosse.
Innanzitutto, tenuto conto dello
stato in cui la cintura di sicurezza è stata rinvenuta dopo l’incidente
(cintura di sicurezza bloccata in tensione sul montante), la Polizia è giunta
alla conclusione che il ricorrente non si era verosimilmente allacciato (cfr.
doc. VII 3, p. 2).
In secondo luogo, in occasione
dell’interrogatorio di polizia, confrontato alla circostanza che la cintura di
sicurezza del conducente era stata trovata bloccata in tensione, il ricorrente
ha dichiarato di dubitare che in occasione del noto incidente egli fosse
effettivamente allacciato (“Ne prendo atto e ora venendo a sapere di ciò mi
sorge il dubbio”).
Inoltre, l’affermazione secondo
la quale il fatto che la Polizia non sia stata in grado di estendere la cintura
di sicurezza, sarebbe dovuto a un noto difetto del veicolo (“Il proprietario
della vettura, a seguito dell’incidente mi avvisò del fatto che ogni tanto la
cintura si bloccava nel momento in cui si doveva allacciare, cosa constatata da
me una volta qualche giorno prima, …”), è una mera dichiarazione di parte
non suffragata da alcuna prova oggettiva.
Lo stesso vale anche per
l’affermazione ricorsuale secondo cui le lesioni riportate dall’assicurato
sarebbero compatibili con l’utilizzo della cintura di sicurezza (cfr. doc. I). In
proposito, va osservato che dal contributo “Le lesioni degli automobilisti”,
pubblicato sul sito web https://www.biomeccanicaforense.com, emerge che le
lesioni indirette - tra le quali sono prevalenti segnatamente le lesioni alla
colonna vertebrale -, sono indipendenti dall’utilizzo della cintura e si
realizzano per mobilizzazione di alcuni organi per effetto di meccanismi di
accelerazione-decelerazione e trasmissione delle forze.
In questo contesto, il TCA rileva
inoltre che dal rapporto di uscita 11 luglio 2022 del Servizio di ortopedia e
traumatologia dell’Ospedale __________ di __________ non risulta che il
ricorrente abbia presentato delle escoriazioni e/o ecchimosi a livello dei
tessuti molli del collo, del torace e/o dell’addome, lesioni frequentemente
presenti in coloro che al momento dell’incidente utilizzavano la cintura di
sicurezza (in questo senso, si vedano le fotografie pubblicate sul succitato sito
web).
Infine, dal fatto che il
ricorrente non abbia riportato lesioni al volto non si possono trarre
conclusioni sicure circa l’uso della cintura di sicurezza, posto che
l’autovettura da lui guidata era dotata di airbag frontale puntualmente
attivatosi al momento dell’urto (si veda la fotografia n. 10 che figura nel
rapporto di Polizia).
Questo Tribunale ritiene dunque
dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla
giurisprudenza federale, che al momento in cui è accaduto l’incidente della
circolazione in discussione, RI 1 non fosse allacciato con la cintura di
sicurezza.
Trattandosi del nesso di
causalità fra il mancato uso della cintura di sicurezza e il danno riportato
dall'assicurato, deve essere ricordato che, per costante giurisprudenza, esso è
presunto. D’altro canto, l’assicurato non è stato in grado di rovesciare la
suddetta presunzione, essendosi egli limitato a genericamente sostenere che i
danni alla salute riportati non sarebbero correlati a un’assenza della cintura
di sicurezza.
In esito alle considerazioni che
precedono, l’CO 1 ha dunque legittimamente proceduto a una decurtazione delle
indennità giornaliere spettanti all’assicurato.
2.8
Per quanto attiene all'entità della
riduzione decisa dall’amministrazione (10%), essa non viene come tale
contestata dal ricorrente (cfr. doc. I) e, del resto, rappresenta quella
usualmente applicata nella prassi in caso di mancato utilizzo della cintura di
sicurezza (in questo senso, cfr. BSK UVG – Brunner/Vollenweider, ad art. 37 n.
62.
p. 389 e la DTF 109 V 150 consid. 4 in cui l’Alta Corte ha peraltro
ricordato che una decurtazione del 10% costituisce la riduzione minima
in caso di negligenza grave).
L'impugnata decisione su
opposizione deve dunque essere confermata, anche per quanto riguarda l’entità
della riduzione.
2.9
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti