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Decisione

35.2022.82

Riduzione delle prestazioni per negligenza grave. Discusso in particolare il preteso (e contestato dall'assicurato) mancato utilizzo della cintura di sicurezza. Riduzione confermata

16 gennaio 2023Italiano17 min

durante i primi due anni successivi all’infortunio. La riduzione non può tuttavia

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.82

mm

Lugano

16 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21 settembre 2022 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 1° giugno 2022, RI 1,

dipendente della ditta __________ in qualità di venditore e, perciò, assicurato

d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è

rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale al volante della

propria autovettura (scontro frontale) e ha riportato un politrauma (cfr. doc.

34).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.

1.2. Con decisione formale del 27 luglio

2022, l’amministrazione ha ridotto del 10% le indennità giornaliere per un

periodo massimo di due anni dopo l’infortunio, ritenuto che, omettendo di

allacciare la cintura di sicurezza, l’assicurato avrebbe commesso una colpa

grave (doc. 26).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 46), in data 21 settembre

2022, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc.

57).

1.3. Con tempestivo ricorso del 20

ottobre 2022, RI 1 ha chiesto che la decisione su opposizione impugnata venga

annullata, argomentando in particolare quanto segue:

" (…) In

seguito ad aver inviato alla CO 1 il rapporto di polizia dove loro constatavano

il mancato uso della cintura, in quanto dai rilevamenti risultava bloccata sul

montante ed era impossibile estenderla per cercare striature dell’attivazione

del pretensionatore, mi hanno comunicato che avrebbero ridotto l’indennità

giornaliera del 10%.

Ho fatto prontamente ricorso, spiegando che è mio uso comune

indossare sempre la cintura di sicurezza e che anche il giorno dell’incidente

ero allacciato, allego la mia prima opposizione a questo scritto.

Mi viene da loro constatata la causalità tra il mancato uso della

cintura di sicurezza con danni da me subiti nell’incidente. Le lesioni da me

riportate, ovvero frattura da scoppio della vertebra C7 e frattura dell’omero,

sono da considerarsi possibili lesioni che possono insorgere con l’uso della

cintura di sicurezza, come riportato dall’associazione di biomeccanica forense

a livello europeo. L’ampiezza delle lesioni non è correlata al mancato uso

della cintura in quanto, come suddetto i danni riportati non sono correlati ad

un mancato uso di essa.

In riferimento alla mia affermazione che la macchina avesse un difetto,

e cioè che ogni tanto la cintura si bloccava nel provare a sfilarla dalla sua

sede, faccio presente che era un’autovettura del 1998 regolarmente collaudata,

pur avendo questo difetto si allacciava correttamente e si bloccava allo

strattonamento, il proprietario era al corrente di questo difetto, sin dal suo

acquisto in officina e collaudo.

Ed inoltre vorrei aggiungere che non ho riportato alcun danno al

volto o agli arti inferiori, che sono tra i primi danni che si hanno da impatto

senza cintura di sicurezza, dopo l’incidente mi sono ritrovato seduto al posto

del sedile di guida, quindi palesemente la cintura mi ha trattenuto sul posto.”

(doc. I)

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

Fatti

1.5. In corso di causa, il TCA ha

richiamato dall’assicuratore resistente copia del rapporto di polizia che non

figurava tra gli atti prodotti (cfr. doc. V e doc. VII 2).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del

27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8

giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 1), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Litigiosa è la questione di sapere

se l’CO 1 era legittimato a decurtare del 10% le indennità giornaliere

corrisposte al ricorrente a seguito dell’evento infortunistico del giugno 2022,

oppure no.

2.3. Secondo l’art. 21 cpv. 1 LPGA, se

l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento assicurato intenzionalmente o

commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie

possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi

particolarmente gravi, rifiutate.

Il cpv. 2 prevede che le

prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti dell'assicurato sono

ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento assicurato

intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto.

L'art. 37 cpv. 2 LAINF recita

che, in deroga all’articolo 21 capoverso 1 LPGA, se l’assicurato ha causato

l’infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel

quadro dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte

durante i primi due anni successivi all’infortunio. La riduzione non può tuttavia

superare la metà dell’importo delle prestazioni se l’assicurato, all’epoca

dell’infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua

morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.

Il criterio della riduzione per

colpa trova la sua giustificazione nel principio della mutualità caratteristico

della struttura della legge (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 144 ss.): si vuole con ciò

evitare che la maggioranza degli assicurati sia penalizzata dal pagamento di

quote elevate destinate a coprire i rischi causati o aggravati dal

comportamento colpevole di alcuni assicurati.

La riduzione non può, però,

costituire per l'assicurato colpito una sanzione a carattere penale (DTF 97 V

230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da una riduzione delle

prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il danno alla salute o il

decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 144 s.).

Secondo la giurisprudenza deve esistere un nesso di causalità

tra il comportamento gravemente colpevole e l'infortunio (cfr. STF 8C_877/2009

del 28 giugno 2010 a proposito di un assicurato che aveva denominato

"negro" – ("Neger" oder "Nigger") –

la persona che l'ha successivamente aggredito, ciò che ha provocato la

riduzione del 20% delle indennità giornaliere.

2.4. Secondo

la giurisprudenza, commette una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2

LAINF, colui che non osserva una o più regole elementari di prudenza che ogni

persona ragionevole, nella stessa situazione e nelle medesime circostanze,

avrebbe rispettato alfine di evitare le conseguenze dannose che potevano essere

previste secondo il corso normale degli eventi (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre

2006; DTF 121 V 45 consid. 3b; RDAT II-1997 p. 228 consid.

2.5.; RDAT II-1996 p. 252 consid. 2.2.; DTF 97 V 210 consid. 2; 105 V 119

consid. 2b; 105 V 213 consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150 consid. 1; 111

V 186 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit. p. 147; A. Rumo-Jungo, Die

Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993,

p. 145).

Nel campo della

circolazione stradale, perché vi sia negligenza grave ai sensi dell'art. 37

cpv. 2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si sia reso colpevole di una

violazione grave delle regole della circolazione stradale (art. 90 cifra 2

LCStr).

L'inosservanza

di una regola elementare - ad esempio, il non rispetto di un semaforo,

violazione del diritto di priorità (DTF 114 V 315), il mancato allacciamento

della cintura di sicurezza (DTF 104 V 38; RAMI 1986 U 9, p. 343 ss.) - o di

diverse disposizioni importanti della LCStr costituisce, secondo la

giurisprudenza, una negligenza grave (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 148; Ghélew, Ritter, Resumé et commentaire de jurisprudence cantonale

vaudoise, in: CGRSS n° 8-1992, p. 76; A. Bühler, Kürzungspraxis des EVG wegen

grober Fahrlässigkeit bei Verkehrsunfällen, in: SZS 1985, p. 174).

Anche la violazione di una regola

elementare della circolazione non comporta necessariamente l’esistenza di una

negligenza grave, ritenuto che non ci si deve fondare soltanto sugli elementi

costitutivi dell’infrazione commessa. Occorre piuttosto valutare tutte le

circostanze del caso concreto e chiedersi se sono dati dei motivi liberatori

rilevanti dal profilo soggettivo o oggettivo, che fanno apparire più mite la

colpa e, dunque, non grave la violazione delle regole della circolazione (DTF

118 V 305 consid. 2b; SVR 2013 UV n. 34 p. 120).

Non sempre è facile, di primo

acchito, differenziare la negligenza grave da quella leggera.

Quest'ultima

può concretizzarsi in un semplice comportamento inadeguato, in un'imprudenza

scusabile o nell'apprezzamento sbagliato di un pericolo.

Tali comportamenti non possono

essere penalizzati: l'infortunato, leggermente colpevole, ha diritto alle

prestazioni complete (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148).

Questi

principi sono stati ribaditi dall'Alta Corte in una sentenza U 97/05 del 17 novembre

2006, nella quale ha rilevato:

"

Secondo la giurisprudenza, la

negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF è, in materia di

circolazione stradale, una nozione meno restrittiva (n.d.r. cfr. DTF 118 V 307

"weiter zu fassen") di quella ritenuta dalla LCStr, definita come

violazione grave delle regole della circolazione, la quale presuppone un

comportamento senza scrupoli e gravemente contrario alle norme. Comunque non

tutte le violazioni della legislazione in materia di circolazione stradale

implicano una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF;

nell'assicurazione infortuni si ammette di massima l'esistenza di una

negligenza grave nel caso in cui esista trasgressione grave - causale nella

sopravvenienza dell'infortunio - di una regola elementare o di più regole

importanti della circolazione stradale. Si deve tuttavia tener conto

dell'insieme delle circostanze del caso concreto, e non fondarsi unicamente

sugli elementi costitutivi dell'infrazione commessa (DTF 118 V 307 consid. 2b e

sentenze ivi citate)."

2.5. Conformemente alla

giurisprudenza, il mancato utilizzo della cintura di sicurezza configura di

principio una negligenza grave che giustifica una riduzione delle prestazioni

assicurative, a condizione che sussista un nesso di causalità naturale e

adeguata tra una tale colpa e l’evento infortunistico o le sue conseguenze

(cfr. DTF 118 V 305 consid. 2c e i riferimenti ivi menzionati).

D'altro canto, sempre secondo la Corte federale, che si è basata

sull'esperienza scientifica, il nesso di causalità fra il mancato allacciamento

della cintura di sicurezza ed il danno riportato dall'assicurato è presunto,

senza che sia necessario procedere a particolari valutazioni nei singoli casi

(cfr. RAMI 1986 U 9 p. 354; DTF 109 V 154 consid. 3b). La semplice possibilità

che, nonostante l'allacciamento della cintura di sicurezza, l'assicurato

Considerandi

sarebbe rimasto ferito altrettanto gravemente, non è suscettibile di rendere

inadeguata la relazione di causalità fra il mancato uso della cintura e il

danno alla salute. È sufficiente che il comportamento gravemente negligente

dell'interessato rappresenti una causa essenziale (cfr. SZS 1986 p. 251

s. consid. 3b/c, citata in: A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 186).

2.6

Per costante

giurisprudenza (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006), l'autorità

amministrativa o il giudice non devono considerare un fatto come provato

fintanto che non ne siano convinti (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechtes,

4a ed., p. 136; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 278 n. 5).

Nell'ambito delle assicurazioni sociali, conformemente al criterio della

verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid.

2a, 208 consid. 6b e il riferimento ivi menzionato), il giudice, dopo

un'analisi e una valutazione oggettiva dell’insieme delle prove a sua

disposizione, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere

la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STFA C 49/00 del 15

gennaio 2001 consid. 2d), atteso che in quell’ambito non esiste il principio

secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in

favore dell'assicurato (DTF 126 V 322 consid. 5a).

2.7

Nel caso di specie, nel rapporto di

polizia del 13 luglio 2022 (doc. VII 3) viene così descritta la dinamica

dell’incidente stradale che ha visto protagonista l’insorgente:

" (…) RI 1

partiva da __________, località __________, in direzione di __________,

circolando su via __________.

__________ partiva da __________ diretto a __________, transitava

anch’egli su Via __________.

Durante la percorrenza della summenzionata via, nell’affrontare

una curva piegante a destra per RI 1, rispettivamente a sinistra per __________,

quest’ultimo nell’impostare la traiettoria, si trovava con il mezzo meccanico

oltre la mezzeria della carreggiata, invadendo così il campo stradale nel quale

si trovava RI 1. A seguito di tale manovra, __________ andava a collidere con

la parte frontale del proprio veicolo, contro la parte frontale dell’automobile

RI 1.

A seguito dell’urto la vettura RI 1 si spostava trasversalmente

rispetto alla direzione di marcia, terminando la propria corsa con la parte

posteriore in bilico rivolta a valle, mentre la parte anteriore rimaneva sulla

carreggiata direzione montagna.”

Per quanto qui d’interesse, la

Polizia ha inoltre precisato di aver constatato che “… il veicolo RI 1 aveva

la cintura di sicurezza bloccata lungo il montante (pretensionatore azionato

verosimilmente con la cintura slacciata). Per quanto concerne l’automobile __________,

la cintura di sicurezza riportava le striature tipiche di quando viene azionato

il pretensionatore quando la stessa è regolarmente allacciata.” (il corsivo è

del redattore).

Dal verbale d’interrogatorio

dell’assicurato risulta poi che alla domanda se era allacciato alla cintura di

sicurezza, egli ha risposto: “Da quello che ricordo sì”. Confrontato al

fatto che la cintura lato conducente del suo veicolo era stata rinvenuta

bloccata in tensione sul montante, RI 1 ha dichiarato di prenderne atto,

aggiungendo: “… ora venendo a sapere di ciò mi sorge il dubbio.” (il

corsivo è del redattore).

Sempre in merito al (preteso)

utilizzo della cintura di sicurezza al momento dell’incidente, in sede di

opposizione alla decisione formale del 27 luglio 2022, il ricorrente ha

osservato che è sua “… consuetudine mettere sempre la cintura prima di mettermi

in marcia, mai preso multe per il mancato uso e quel giorno come sempre la

indossavo. In secondo luogo nel rapporto di polizia del 13 luglio (__________),

la polizia ha eseguito un esame e cioè di constatare che la cintura è rimasta

bloccata sul montante, impossibile estenderla al fine di cercare striature

dell’attivazione del pretensionatore. Il proprietario della vettura, a seguito

dell’incidente mi avvisò del fatto che ogni tanto la cintura si bloccava nel

momento in cui si doveva allacciare, cosa constatata da me una volta qualche

giorno prima. Ricordo che l’autovettura era del 1998.” (doc. 46).

Tutto ben considerato, chiamato a

pronunciarsi in merito alla questione di sapere se l’assicurato fosse, o meno,

allacciato al momento dell’infortunio, questo Tribunale ritiene più verosimile

che non lo fosse.

Innanzitutto, tenuto conto dello

stato in cui la cintura di sicurezza è stata rinvenuta dopo l’incidente

(cintura di sicurezza bloccata in tensione sul montante), la Polizia è giunta

alla conclusione che il ricorrente non si era verosimilmente allacciato (cfr.

doc. VII 3, p. 2).

In secondo luogo, in occasione

dell’interrogatorio di polizia, confrontato alla circostanza che la cintura di

sicurezza del conducente era stata trovata bloccata in tensione, il ricorrente

ha dichiarato di dubitare che in occasione del noto incidente egli fosse

effettivamente allacciato (“Ne prendo atto e ora venendo a sapere di ciò mi

sorge il dubbio”).

Inoltre, l’affermazione secondo

la quale il fatto che la Polizia non sia stata in grado di estendere la cintura

di sicurezza, sarebbe dovuto a un noto difetto del veicolo (“Il proprietario

della vettura, a seguito dell’incidente mi avvisò del fatto che ogni tanto la

cintura si bloccava nel momento in cui si doveva allacciare, cosa constatata da

me una volta qualche giorno prima, …”), è una mera dichiarazione di parte

non suffragata da alcuna prova oggettiva.

Lo stesso vale anche per

l’affermazione ricorsuale secondo cui le lesioni riportate dall’assicurato

sarebbero compatibili con l’utilizzo della cintura di sicurezza (cfr. doc. I). In

proposito, va osservato che dal contributo “Le lesioni degli automobilisti”,

pubblicato sul sito web https://www.biomeccanicaforense.com, emerge che le

lesioni indirette - tra le quali sono prevalenti segnatamente le lesioni alla

colonna vertebrale -, sono indipendenti dall’utilizzo della cintura e si

realizzano per mobilizzazione di alcuni organi per effetto di meccanismi di

accelerazione-decelerazione e trasmissione delle forze.

In questo contesto, il TCA rileva

inoltre che dal rapporto di uscita 11 luglio 2022 del Servizio di ortopedia e

traumatologia dell’Ospedale __________ di __________ non risulta che il

ricorrente abbia presentato delle escoriazioni e/o ecchimosi a livello dei

tessuti molli del collo, del torace e/o dell’addome, lesioni frequentemente

presenti in coloro che al momento dell’incidente utilizzavano la cintura di

sicurezza (in questo senso, si vedano le fotografie pubblicate sul succitato sito

web).

Infine, dal fatto che il

ricorrente non abbia riportato lesioni al volto non si possono trarre

conclusioni sicure circa l’uso della cintura di sicurezza, posto che

l’autovettura da lui guidata era dotata di airbag frontale puntualmente

attivatosi al momento dell’urto (si veda la fotografia n. 10 che figura nel

rapporto di Polizia).

Questo Tribunale ritiene dunque

dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza federale, che al momento in cui è accaduto l’incidente della

circolazione in discussione, RI 1 non fosse allacciato con la cintura di

sicurezza.

Trattandosi del nesso di

causalità fra il mancato uso della cintura di sicurezza e il danno riportato

dall'assicurato, deve essere ricordato che, per costante giurisprudenza, esso è

presunto. D’altro canto, l’assicurato non è stato in grado di rovesciare la

suddetta presunzione, essendosi egli limitato a genericamente sostenere che i

danni alla salute riportati non sarebbero correlati a un’assenza della cintura

di sicurezza.

In esito alle considerazioni che

precedono, l’CO 1 ha dunque legittimamente proceduto a una decurtazione delle

indennità giornaliere spettanti all’assicurato.

2.8

Per quanto attiene all'entità della

riduzione decisa dall’amministrazione (10%), essa non viene come tale

contestata dal ricorrente (cfr. doc. I) e, del resto, rappresenta quella

usualmente applicata nella prassi in caso di mancato utilizzo della cintura di

sicurezza (in questo senso, cfr. BSK UVG – Brunner/Vollenweider, ad art. 37 n.

62.

p. 389 e la DTF 109 V 150 consid. 4 in cui l’Alta Corte ha peraltro

ricordato che una decurtazione del 10% costituisce la riduzione minima

in caso di negligenza grave).

L'impugnata decisione su

opposizione deve dunque essere confermata, anche per quanto riguarda l’entità

della riduzione.

2.9

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti