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Decisione

35.2022.83

Discussa eziologia disturbi interessanti spalla sinistra e rachide cervicale. Ammesso che infortunio ha peggiorato soltanto transitoriamente stato morboso preesistente. Rinvio atti per compl. istrutto

24 gennaio 2023Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i quali si sono pronunciati in merito all’eziologia dei disturbi.

Con referto del 18 febbraio 2022,

la dott.ssa __________, spec. FMH in neurologia, tenuto conto degli esiti della

RMN del dicembre 2021 e dell’esame elettroneuromiografico da lei stessa

effettuato, ha sostenuto che la sintomatologia presentata dall’’assicurata era

imputabile “… al contatto disco-radicolare C6 a sinistra, probabilmente in gran

parte scatenato dall’infortunio ed in minor misura da una lieve sindrome del

tunnel carpale; (…).” (doc. 27).

La stessa dott.ssa __________,

con rapporto del 26 aprile 2022, ha riferito che una seconda RMN cervicale,

effettuata all’inizio del mese di aprile 2022, aveva mostrato “un conflitto

disco-radicolare C5-C6 a sinistra sia su base spondilotica che per ernia

discale (…).” (doc. 49).

Sempre nel corso del mese di

aprile 2022, l’insorgente ha consultato il PD dott. med. dott. med. dent. __________,

spec. in chirurgia orale-maxillo-facciale, il quale ha dichiarato che

l’infortunio del 27 novembre 2021 ha causato una sospetta rottura del disco

dell’articolazione temporo-mandibolare destra, confermata dall’esame di RMN

eseguito il 6 maggio 2022 a __________ (doc. 54).

Il referto radiologico del Prof.

dott. __________, spec. FMH in radiologia e neuroradiologia, parla di una

sospetta rottura traumatica della connessione infero-mediale della zona

bilaminare verso il condilo nell’articolazione mandibolare destra con porzione

laterale conservata, disco lievemente spostato verso anteriore (doc. 55).

Con certificazione del 4 luglio

2022, il dott. __________ ha sostenuto che il danno mandibolare “… è

sicuramente ed obiettivamente a carico dell’infortunio del 27.11.2021.” (doc.

74).

In data 5 luglio 2022, la

neurologa dott.ssa __________ ha fatto valere che, a suo avviso, “… i sintomi

presentati dalla paziente sono secondari alla contusione cervicale e della

spalla avvenuta il 27.11.2021; infatti prima dell’infortunio la paziente non

soffriva né di cervicale né di cervicobrachialgie, tutto ciò si è presentato in

seguito all’infortunio e nella fattispecie la paziente tuttora soffre di

importante limitazione dei movimenti della cervicale soprattutto lateralmente

ed a sinistra più che a destra sia attivamente che passivamente in contesto di

importanti contratture paracervicali e importante dolore a livello cervicale

lungo il dermatomero C6 a sinistra che a tratti coinvolge tutto il braccio

sinistro, il quale è spesso anche intorpidito e coinvolto da parestesie nonché

da deficit stenico intermittente in paziente oltretutto mancina. La lieve

sindrome del tunnel carpale può spiegare solo in minima parte la sintomatologia

ovvero le parestesie a livello delle prime III dita della mano ma non i sintomi

a carico delle altre dita, dell’avambraccio, del braccio e della spalla, ciò

che fa pensare ad una probabile trazione del plesso brachiale anch’essa

verosimilmente traumatica e per cui la paziente a breve sarà valutata anche da

un chirurgo della spalla dell’ospedale __________ di __________.” (doc. 77).

Il 10 agosto 2022 ha avuto luogo

la consultazione presso il dott. __________, Capoclinica presso il Servizio di

ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________, il quale ha

sospettato l’esistenza di una lesione del tendine sovraspinato della spalla

sinistra e disposto l’esecuzione di una RMN (doc. 93).

Dall’esame diagnostico in

questione è emersa la presenza di una moderata tendinopatia del sovraspinato,

di una possibile lieve borsite subacromion-deltoidea, nonché di una sospetta

lesione Slap I. Secondo il dott. __________, “visto che la paziente prima del

trauma non ha mai avuto problemi alla spalla sinistra la causa dei dolori è il

trauma subito più di otto mesi fa.” (doc. 94).

Il 5 settembre 2022, il PD __________

ha certificato che “la paziente non lamentava disturbi all’articolazione

temporo mandibolare antecedenti all’infortunio, non può quindi essere un

peggioramento di una situazione preesistente. Dichiaro come da mio formulario

del 26.04.2022 che la rottura del disco dell’ATM sinistro, confermata nel referto

__________ del 06.05.2022, è sicuramente ed obiettivamente a carico

dell’infortunio del 27.11.2021.” (doc. 95; dello stesso autore si vedano le

precisazioni fornite in data 12 settembre 2022 – doc. 97, p. 15).

Con referto del 9 settembre 2022,

la neurologa curante ha ribadito che “in considerazione della clinica che si è

manifestata in seguito all’infortunio e che non era presente precedentemente e

della RMN cervicale che mostra delle neurocompressioni a sinistra nonché

contatto di un’ernia sul midollo non presenti ad una RMN cervicale effettuata

nel 2018, è verosimile affermare che questi cambiamenti siano da ricondurre

all’incidente avvenuto nel novembre scorso.” (doc. 97, p. 14).

Unitamente al ricorso, la rappresentante

ha prodotto un ulteriore rapporto del dott. __________, per il quale “la

risonanza magnetica mostra sia una sospetta lesione del sovraspinato che una

possibile lesione SLAP i quali possono essere stati causati dal trauma di

sollevamento avvenuto 1 anno fa dalla paziente. Le lesioni non sono facilmente

visibili alla risonanza magnetica visto che si tratta di una risonanza

magnetica nativa e non con mezzo di contrasto. Una risonanza con mezzo di

contrasto al momento però non è eseguibile a causa delle non chiare

intolleranze da parte della paziente.” (doc. 106, p. 11).

In corso di causa, l’istituto

resistente ha versato agli atti due apprezzamenti medici, l’uno del dott. __________,

l’altro del PD dott. __________, spec. FMH in neurologia, attivo presso il

Centro __________ di __________.

Con rapporto del 7 novembre 2022,

il medico __________ ha preso posizione sulla documentazione ulteriormente

acquisita, osservando in particolare quanto segue:

" (…) Valutando

il decorso si nota che l’assicurata già da anni soffre di problemi cronici alla

colonna cervicale e lombare (problemi precedenti all’infortunio del 27.11.2021

annunciato alla CO 1).

Nell’infortunio annunciato alla CO 1 l’assicurata afferma che

spostando un paziente due volte con successivi dolori e limitazione funzionale

a causa di questi dolori. Questa dinamica non è in grado di provocare un’ernia

e nemmeno una protusione cervicale che è un processo degenerativo e non

infortunistico. Questo, inoltre, in chiara presenza di processi degenerativi

già valutati, mostrati e descritti anche dagli specialisti e nei referti

radiologici. Durante questo movimento l’assicurata non ha avuto nessun forte

trauma assiale né contusivo né distorsivo della colonna cervicale.

Alzare un peso non è normalmente in grado di provocare una lesione

della cuffia se non è già presente un’avanzata degenerazione.

In questo caso non è mai stata oggettivata una lesione traumatica

della cuffia rotatoria dopo l’annunciato infortunio e l’assicurata non ha da

subito lamentato disturbi neurologici a parte dolori e limitazione della

mobilità a causa di questi dolori. Questo viene anche asserito ripetutamente

dal dr. med. __________ che descrive solo una possibile lesione senza prova di

oggettivare una lesione della cuffia rotatoria.

Non posso escludere che vi sia probabilmente stata

un’acutizzazione di un processo degenerativo durante l’attività lavorativa

abituale dell’assicurata sollevando parzialmente un paziente nel trasferimento

dello stesso dalla carrozzella al letto e viceversa.

Gli esami oggettivi, quindi, hanno escluso un danno strutturale

della cuffia rotatoria.

Viene unicamente diagnosticata una tendinopatia in presenza di un

acromion uncinato e di segni per una borsite leggera sottoacromiale (possibile

lesione SLAP I), diagnosi che possono essere favorevoli per un conflitto

subacromiale acutizzato durante l’attività lavorativa.

Questi processi con segni degenerativi oggettivabili (ganglion

intraosseo sottocorticale sul versante dorsale della testa omerale, chiari

segni di processo degenerativo all’inserzione del tendine sovraspinato spalla

sinistra) non sono di origine infortunistica ma problemi di un’acutizzazione di

una tendinopatia della spalla.

(…).

In assenza di una lesione della cuffia rotatoria ed in assenza di

una dinamica infortunistica che può essere in grado di provocare un danno alla

colonna cervicale (in presenza di processi degenerativi cronici da anni), dopo

quasi un anno dall’infortunio abbiamo raggiunto uno status quo sine.

Un’erniazione causata da un trauma necessita di una importante

forza assiale, cosa che non è avvenuta alzando semplicemente un paziente. Il

fatto che la dr.ssa med. __________ abbia correttamente notato un peggioramento

del processo degenerativo non influisce sulla valutazione in quanto questi

processi degenerativi sono esclusivamente di origine morbosa e non

infortunistica (in assenza, inoltre, di un trauma adeguato) e continuano ad

avanzare nel loro processo degenerativo nei mesi/anni.” (doc. V 3)

Da parte sua, con apprezzamento

dell’11 novembre 2022, il dott. __________ ha rilevato che, nel caso di specie,

non è possibile formulare alcuna diagnosi neurologica nel contesto del noto

stiramento che ha interessato la spalla/collo a sinistra, in assenza di segni

oggettivabili a favore di una radicolopatia C5/C6 e/o di uno stiramento del

plesso brachiale (assenza di segni di denervazione nel territorio di competenza

di C5/C6 [muscolo bicipite sinistro] e di limitazioni della mobilità del

braccio e della mano sinistra, in presenza di riflessi muscolari simmetrici).

Elettrofisiologicamente si è dimostrata unicamente la presenza di una lieve

sindrome del tunnel carpale a sinistra, senza nesso di causalità con

l’infortunio assicurato, la quale è tutt’al più suscettibile di spiegare i

formicolii/le parestesie alle dita I-III denunciati a intermittenza dalla

ricorrente.

Il PD __________ è pertanto

giunto alla conclusione che dopo uno stiramento della spalla/collo nel contesto

del trasferimento di un paziente, non può essere posta alcuna diagnosi

neurologica in relazione causale con l’evento traumatico del novembre 2021,

ritenuta l’assenza di un sostrato oggettivabile all’esame clinico ed

elettrofisiologico (doc. V 4).

Infine, con referto del 23

novembre 2022, il Prof. dott. med. e dott. med. dent. __________, spec. FMH in

chirurgia maxillo-facciale, dopo aver precisato che la valutazione di una RMN

compete a uno specialista in radiologia, ha dichiarato che un trauma diretto

può certo provocare la rottura della connessione del disco. Questo

patomeccanismo è conosciuto e pure descritto nella letteratura scientifica.

Quello riportato dall’assicurata non è però stato un trauma diretto. Ora, la

rottura di una struttura intracapsulare a seguito di un trauma indiretto

oppure – come nel caso concreto – di un trauma da sollevamento, non viene

descritta nella letteratura specialistica in tedesco e inglese. Di conseguenza,

a suo avviso, non esiste, con verosimiglianza preponderante, un nesso di

causalità (doc. IX 1).

2.7. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

Considerandi

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi

pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico,

come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8

Chiamato a

pronunciarsi in merito all’eziologia dei diversi disturbi denunciati

dall’insorgente, trattandosi innanzitutto della problematica riguardante la mandibola

destra - secondo quanto risulta dal referto 6 maggio 2022 del radiologo

Prof. __________, una rottura, peraltro soltanto sospetta, della connessione

infero-mediale della zona bilaminare verso il condilo nell’articolazione

mandibolare (cfr. doc. 55) -, questo Tribunale ritiene che il parere espresso

al riguardo dagli specialisti interpellati dall’amministrazione (i dottori __________

e __________) possa validamente servire da base al giudizio che è ora chiamato

a rendere.

Al riguardo, va rilevato come

entrambi abbiano negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale con

l’infortunio del 27 novembre 2021, in considerazione della dinamica dell’evento

stesso e, meglio, del fatto che la faccia non è stata direttamente interessata

(cfr. doc. 80: “… in assenza di qualsiasi dinamica verso la testa e/o la

mandibola, in assenza di lesioni traumatiche ed in assenza di lussazione o

sublussazione alla mandibola, questo sospetto di lesione parziale non è

spiegabile con la dinamica dell’evento infortunistico …” e doc. IX 1: “Eine

Ruptur einer intrakapsulären Struktur aufgrund eines indirekten Traumas oder –

wie bei der versicherten Patientin – eines Verhebetraumas wird in der deutschen

und englischen Fachliteratur nicht beschrieben. Es besteht somit kein

Kausalzusammenhang mit überwiegender Wahrscheinlichkeit.”).

Questa Corte osserva che in

effetti dalla documentazione a sua disposizione non risulta che il volto

dell’insorgente sia rimasto coinvolto nell’infortunio.

Il TCA prende atto

che, per il dott. __________, i disturbi alla mandibola destra sarebbero invece

da ricondurre - “sicuramente ed obiettivamente” - all’evento

traumatico del novembre 2021 (cfr. doc. 74 e 95), tuttavia questo parere non è

atto a generare dei dubbi, neppure lievi, a proposito della fondatezza della

valutazione del dottor __________ e del Prof. __________.

In effetti, la sua affermazione

secondo cui il danno in questione sarebbe imputabile all’infortunio di

cui è rimasta vittima l’assicurata, appare apodittica e, come

tale, non rappresenta una valida risposta alle argomentazioni sviluppate in

proposito dai medici interpellati dell’assicuratore LAINF, specificatamente a

quella inerente l’inadeguatezza del trauma subito a causare la lesione in

discussione.

Del resto, non è

decisiva la circostanza che la ricorrente non avrebbe accusato disturbi

all’articolazione temporo mandibolare prima del sinistro del novembre 2021

(cfr. doc. 95), posto che la regola del “post

hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha

valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo

fatto d’essere insorto dopo un infortunio, un disturbo alla salute non può già

essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo

della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF

8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn

nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der

linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene

Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb

S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und

beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF

8C_230/2017 del 22 giugno 2017).

Parimenti

inadeguato a sminuire il valore probatorio attribuito ai rapporti elaborati

dagli specialisti consultati dall’CO 1, appare il fatto che il dott. __________

abbia qualificato - senza fornire la benché minima motivazione in proposito -

di “traumatica” la lesione all’articolazione temporo mandibolare destra

(cfr. doc. 55). In particolare, non può essere ignorato come il medico in

questione abbia omesso di discutere la circostanza secondo cui il viso

dell’assicurata non è rimasto (direttamente) coinvolto nell’infortunio.

È utile infine ricordare che la

giurisprudenza federale non esige che la persona assicurata venga visitata

personalmente affinché si possa ammettere il valore probatorio di un documento

medico, purché l’incarto su cui si fonda tale documento contenga sufficienti

apprezzamenti medici elaborati in base a un esame concreto (cfr. STF

8C_469/2020 del 26 maggio 2021 consid. 3.2 e i riferimenti ivi menzionati). Ciò

è il caso nella presente fattispecie in cui i consulenti dell’CO 1 hanno

espresso la loro valutazione in base ai referti elaborati da medici specialisti

(un neurologo, un ortopedico e un chirurgo maxillo-facciale) a seguito di

ripetute visite personali della ricorrente.

In conclusione, in esito alle

considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato, perlomeno con il grado

della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr., fra le tante, la DTF

129.

V 56 consid. 2.4), che i disturbi mandibolari non costituiscono

una conseguenza naturale, nemmeno parziale, dell’evento infortunistico

assicurato.

Per quanto concerne i disturbi

alla spalla sinistra, il TCA non vede ugualmente validi motivi per distanziarsi

dalla valutazione espressa al riguardo dal dott. __________, e ciò nella misura

in cui egli ha sostenuto che l’evento infortunistico non ha di per sé causato

alcun danno strutturale a quella parte del corpo ma ha probabilmente aggravato

in maniera transitoria uno stato morboso preesistente (cfr. doc. V 3: “Non

posso escludere che vi sia probabilmente stata un’acutizzazione di un processo

degenerativo durante l’attività lavorativa abituale dell’assicurata (…). Gli

esami oggettivi, quindi, hanno escluso un danno strutturale della cuffia

rotatoria.”).

La restante documentazione medica

agli atti non consente di giungere ad altra conclusione e, del resto, nemmeno

di far sorgere dei lievi dubbi circa l’attendibilità del parere del medico __________.

In effetti, il dott. __________ con la sua certificazione del 1° settembre 2022

ha postulato l’esistenza di un legame causale naturale con l’infortunio

assicurato fondandosi esclusivamente sulla regola del “post hoc ergo propter hoc” (doc. 94: “Visto che la

paziente prima del trauma non ha mai avuto problemi alla spalla sinistra la

causa dei dolori è il trauma subito più di otto mesi fa.” – il corsivo è del

redattore) che, come detto in precedenza, non ha alcuna valenza scientifica,

mentre con il referto del 12 ottobre 2022 il chirurgo ortopedico curante si è

espresso in termini di semplice possibilità (doc. 106: “La risonanza magnetica

mostra sia una sospetta lesione del sovraspinato che una possibile lesione SLAP

i quali possono essere stati causati dal trauma di sollevamento avvenuto

1.

anno fa dalla paziente.” – il corsivo è del redattore), ciò che non basta dal

profilo probatorio (cfr. supra, consid. 2.4.).

Questa Corte non può comunque

confermare la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale

l’amministrazione ha dichiarato estinto il nesso di causalità naturale a

distanza di circa sei mesi e mezzo dall’infortunio (13 giugno 2022), in quanto,

su questo punto, essa sembra essere in contraddizione con quanto sostenuto dal

dott. __________ nel suo apprezzamento del 7 novembre 2022. In quella sede, il

medico __________ ha infatti dichiarato che “in assenza di una lesione della

cuffia rotatoria (…) dopo quasi un anno dall’infortunio abbiamo raggiunto

uno status quo sine.” (cfr. doc. V 3, p. 4 – il corsivo è del redattore).

In esito a quanto precede, la

decisione su opposizione del 21 settembre 2022 deve quindi essere annullata

nella misura in cui il nesso di causalità naturale tra i disturbi alla spalla

sinistra e l’evento traumatico assicurato è stato dichiarato estinto dal 13

giugno 2022 e gli atti rinviati all’amministrazione affinché inviti il medico __________

a precisare, fornendo la motivazione del caso, il proprio parere su questo

specifico aspetto (momento in cui l’assicurata ha raggiunto lo status quo

sine per quanto concerne la spalla sinistra), tenuto conto anche del fatto

che nel medesimo documento il dott. __________ ha precisato che l’acutizzazione

di una tendinopatia guarisce spontaneamente nel giro di settimane fino a

pochi mesi (cfr. doc. V 3, p. 4).

Una soluzione analoga s’impone

pure per la problematica interessante il rachide cervicale.

Anche in questo caso, in base

alle considerazioni espresse dai dottori __________ e __________, occorre

ritenere accertato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che l’evento

traumatico assicurato non ha causato alcuna lesione strutturale alla colonna

cervicale né ne ha provocato un peggioramento direzionale (duraturo).

In quanto fondate sulla regola

del “post hoc ergo propter hoc” (cfr.

doc. 77: “I sintomi presentati dalla paziente sono secondari alla

contusione cervicale e della spalla avvenuta il 27.11.2021; infatti prima

dell’infortunio la paziente non soffriva né di cervicale né di

cervicobrachialgie, tutto ciò si è presentato in seguito all’infortunio

(…)” e doc. 97, p. 14: “In considerazione della clinica che si è manifestata

in seguito all’infortunio e che non era presente precedentemente (…).” – il

corsivo è del redattore), le certificazioni agli atti della neurologa dott.ssa __________

non appaiono suscettibili di scalfire il valore probatorio riconosciuto al

parere dei medici fiduciari dell’assicuratore.

Parimenti irrilevante ai fini del

giudizio è l’argomento secondo il quale le RMN cervicali effettuate dopo l’infortunio

avrebbero dimostrato un peggioramento delle alterazioni rispetto a quelle che

erano state refertate con l’esame del febbraio 2018 (cfr. doc. 97, p. 14).

In proposito, va innanzitutto

sottolineato che se nel 2018 l’insorgente si è vista costretta a sottoporsi a

una risonanza magnetica cervicale è perché già allora soffriva di disturbi a

quel livello (in questo senso, l’indicazione che figura sul referto del 6

febbraio 2018 fa accenno a una “sindrome cervico vertebrale recidivante”),

ciò che sconfessa la neurologa curante, secondo la quale invece “prima

dell’infortunio la paziente non soffriva né di cervicale né di

cervicobrachialgie”.

D’altro canto, questa Corte

constata che già la RMN del 2018 aveva mostrato, a livello di C5-C6, la

presenza di alterazioni degenerative nella forma di una riduzione dello spazio

intersomatico con componente di ernia discale paramediana che oblitera

lievemente lo spazio subaracnoideo, senza compressioni del midollo né delle

radici (doc. 97, p. 13).

Da parte sua, la risonanza

effettuata successivamente all’infortunio ha evidenziato, sempre a livello di

C5-C6 (e rispetto all’esame del 2018), una lieve progressione del quadro di

spondilosi con invariato restringimento dello spazio intersomatico ed

assottigliamento del disco, lieve maggior protusione posteriore mediana

paramediana discale con restringimento dei forami bilateralmente e possibile

radicolopatia C6 specie a sinistra, il tutto in assenza di segni a favore di

lesioni traumatiche (cfr. doc. 40).

Ora, a prescindere dal fatto che,

secondo il PD dott. __________, gli esami a cui è stata sottoposta RI 1,

segnatamente quelli elettrofisiologici, in realtà non confermano la presenza di

una radicolopatia (né di uno stiramento del plesso brachiale) ma hanno messo in

luce soltanto una sindrome del tunnel carpale di origine extra-infortunistica

(cfr. doc. V 4), il TCA non intende scostarsi dal parere del medico __________,

secondo cui il peggioramento riscontrato alla RMN del 2021 corrisponde

piuttosto all’avanzamento naturale di alterazioni degenerative già presenti nel

2018.

(tra i due accertamenti sono trascorsi quasi quattro anni) (cfr.

doc. V 3: “Il fatto che la dr.ssa med. __________ abbia correttamente notato un

peggioramento del processo degenerativo non influisce sulla valutazione in

quanto questi processi degenerativi sono esclusivamente di origine morbosa e

non infortunistica (in assenza, inoltre, di un trauma adeguato) e continuano

ad avanzare nel loro processo degenerativo nei mesi/anni.” – il corsivo è

del redattore).

Se ne deduce che l’infortunio del

27.

novembre 2021 ha quindi aggravato soltanto transitoriamente il

preesistente stato (morboso) del rachide cervicale.

Il TCA non può però confermare la

decisione su opposizione del 21 settembre 2022, nella misura in cui stabilisce

che il nesso di causalità naturale tra l’evento assicurato e la problematica

cervicale si è estinto il 13 giugno 2022. Con l’apprezzamento del 7 novembre

2022, il dott. __________ pare in effetti sostenere che lo status quo sine

sarebbe stato raggiunto solo “dopo quasi un anno dall’infortunio” (cfr.

doc. V 3, p. 4).

Il provvedimento impugnato deve

quindi essere annullato anche in tale misura e gli atti rinviati

all’assicuratore resistente affinché chieda al medico __________ di precisare,

fornendo adeguata motivazione, il proprio parere su questo specifico aspetto

(momento in cui l’assicurata ha raggiunto lo status quo sine per quanto

riguarda il rachide cervicale).

Tale soluzione appare tanto più

giustificata se si considera che, in caso di

aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata) di uno stato

degenerativo anteriore della colonna vertebrale, la giurisprudenza

federale prevede che l’esistenza della causalità naturale possa essere ammessa

sino a un massimo di un anno dall’evento infortunistico.

2.9

Visto l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

p. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentata da un

avvocato, l’importo fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

2.10

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA prevede

ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola

pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

In casu, trattandosi di

prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata nella misura in cui l’CO 1 ha

dichiarato estinto dal 13 giugno 2022 il nesso di

causalità naturale tra l’infortunio del 27 novembre 2021 e i disturbi alla

spalla sinistra e al rachide cervicale.

§§ Gli atti sono rinviati all’CO

1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurata,

patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA compresa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti